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CARTUCCE .22 LONG RIFLE
RISPONDONO LE QUESTURE

Avete letto sulle riviste di settore come sia la CONARMI che il Comitato Caccia Nazionale interpretino la legge 204/2010 in riferimento alle armi lunghe e le munizioni cal. 22lr.
Poco è successo sino a che noi abbiamo pubblicato una nota intervista all'armeria Parabellum ed è scoppieto il finimondo.
Le Questure sommerse da richieste di appassionati che volevano finalmente denunciare le loro 22 come armi da caccia.

Non vogliamo ripeterci nel dire che se finalmente si potessero (condizionale) detenere le armi lunghe in cal. 22 quali armi da caccia, anche se poi dubitiamo si possa cacciare qualcosa, sarebbe veramente un successo non solo per gli appassionati ma anche per il mercato. Ma per ora sono molte, se non la maggior parte le Questure che rifiutano categoricamente di prendere in considerazione qualsivoglia interpretazione delle norme, rimanendo ferme sulle loro posizioni intransigenti per cui le .22lr. sono munizioni non da caccia detenibili in numero massimo di 200.
Abbiamo detto che sarebbe bello invece fossero considerate come le munizioni da caccia, in questo modo anche le carabine in questo calibro potrebbero essere detenute in numero non limitato, chi volesse acquistarne una ma non ha lo spazio (in denuncia) in questo modo potrebbe farlo e chi già ne possiede potrebbe spostarle facendo spazio per altri acquisti, alla fine il mercato non si aprirebbe solo alle sole 22 lunghe ma anche per molte altre armi.

Contro l'articolo pubblicato al riguardo le Questure ci hanno immediatamente avvertito che nessuna di esse per il momento permette di detenere quali armi da caccia le 22 lunghe e visto l'atteggiamento di alcune di esse siamo stati costretti a eliminarlo dalla rete per frenare l'afflusso di richieste alle stesse Questure.

Nel frattempo l'AUDA si è premurata di richiedere al Ministero un parere o l'emanazione di una circolare che chiarisse l'interpretazione della Legge, ma l'attesa potrebbe essere lunga o addirittura non dare alcun frutto.

Vediamo allora, per chi non si sia ancora interessato alla cosa, di che si tratta:
fino all'ottobre del 2010 (ma possiamo affermare "ancora oggi") si considerano da caccia le armi in calibro uguale a 5,6 mm. purchè camerino munizioni con bossolo di almeno 40mm. e tutte quelle di calibro superiore senza considerare la misura del bossolo.
La Legge 204 è stata scritta in modo lievemente diverso per cui si legge effettivamente che si considerano da caccia le armi che camerano munizioni il cui calibro è uguale a 5,6 purchè abbiano bossolo di almento 40mm. oppure munizioni di calibro superiore senza considerare la misura del bossolo.

In parole povere mentre prima faceva fede l'effettivo calibro della canna dell'arma, ora sembra si possa considerare il diametro del proiettile.
Controllando cosi le tabelle CIP della 22lr scopriamo che il diametro della palla è addirittura 5,72 mm.

Da qui, il levarsi di voci, da noi non condivise, che però hanno messo in movimento questa interessante interpretazione che se spogliata dell'idea di utilizzare veramente le carabine in 22lr come armi da caccia e vestita della sola possibilità di detenere le stesse come si detengono quelle da caccia, come abbiamo detto all'inizio di questo articolo, smuoverebbe il mercato del piccolo calibro e in qualche maniera anche il commercio delle altre armi, per non parlare delle munizioni che nel caso sarebbero detenibili in numero superiore a quanto ad oggi permesso.

Leggiamo allora l'art 6 della Legge 204 del 26 ottobre 2010:
<< Art. 6 comma 6.
Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra I fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40 nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali cheutilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
>>

In effetti sembra si voglia proprio far riferimento alle cartucce e non alle canne delle relative armi da caccia, spostando quindi l'attenzione sulle prime. Per altro nelle prime righe, la stessa Legge fa riferimento all'art.13 della Legge 157 (legge Quadro) che invece non solo fa riferimento alla canna dell'arma ma fu approvata anche per ridurre la possibilità di utilizzare armi assai silenziose per la caccia ma spesso utilizzate per il bracconaggio. Vietandone il porto in zone boschive si è potuto più facilmente intervenire contro chi ha tentato di infrangere la legge sulla protezione della fauna selvatica.

Una volta che abbiamo capito che le armi in .22lr poco si adattano alla caccia vera e propria del nostro territorio, dato che marmotte, castori, scoiattoli sono protetti e cacciare volpi e cinghiali con queste munizioni produrrebbe troppi ferimenti anzichè selvatici abbattuti e catturati, possiamo pensare in modo corretto al perchè è interessante interpretare la nuova Legge includendo come le munizioni da caccia anche quelle in .22lr.

Lo abbiamo accennato all'inizio di questo scritto che i detentori di armi lunghe in cal. 22 potrebbero (il condizionale è sempre d'obbligo) ora detenere le munizioni insieme a quelle da caccia, supportati dal Responsabile Ufficio Detenzione Armi (inserito all'interno della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione P.A.S.I.) , il sost. Commissario: Dr. Roberto Massenti che ci spiega come a Cagliari hanno interpretato la nuova norma in materia:

Ci comunica il Dott. Massenti: "Come è noto il D.Leg.vo nr. 204/2010 all'art. 6 c. 7 ha disposto quanto segue: "Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

Nel frattempo però, per non lasciare nulla di incompleto" ci spiega sempre il Responsabile dell'Uff. Detenzione Armi, " le preciso come la Questura di Cagliari ha definito la questione del calibro 22 L.R. entrando nel dettaglio perchè tutti possano capire meglio, senza interpretazioni avventate. 

La Legge 204 dell'ottobre 2010 era una norma di cui certamente non si sentiva il bisogno, ma ora è legge! La Questura si è vista quindi nella necessità di adeguatamente interpretare la classificazione delle munizioni in base all'art. 97 Reg. T.U.L.P.S. seguendo, per quanto possibile, la logica. Si è presentato subito il problema di determinare quali sono le  "...cartucce per pistola o rivoltella", e la logica conseguenza tecnica è stata che si tratta di quelle cartucce studiate, progettate in origine per essere impiegate nelle armi corte. Vi rientrano dunque tutte le canoniche cartucce quali 6,35 - 7,65B. - 9x17 - 9x21 - 40 S&W - 45 ACP - 38 Sp. - 357 M .... solo per citare i più conosciuti ed usati.

NON vi rientrano, ad esempio, i 223 R sebbene siano stati impiegati in alcune specialistiche armi corte."

Prosegue il Dott. Massenti: " Nell'ambito di questo contesto bisognava fornire una corretta interpretazione alla dicitura "1500 cartucce per armi da caccia" , presente dall'art. 97 citato, tenendo conto delle numerose modifiche legislative intercorse da quel lontano 1940 e dalla conseguente "pesante" stratificazione normativa nel campo delle armi. Infatti se si considera "stricti iuris" la norma in questione come avremmo dovuto considerare le munizioni per le armi lunghe NON da caccia, magari con classificazione sportiva, visto che certamente non sono armi corte (e su questo non vi può essere tecnicamente dubbio alcuno).
Come sempre la risposta è nella logica.

Nel 1940 TUTTE le armi lunge erano da caccia e facile considerazione potrebbe essere che ciò che (oggi) non è da caccia in Italia possa invece essere usato per caccia all'estero con la carta verde europea (cosa che peraltro avviene regolarmente). In particolare, seguendo l'esempio riportato precedentemente per le armi corte, TECNICAMENTE per "progettazione" le calibro 22 LONG RIFLE (fucile lungo) certamente non rientrano, in via generale, tra le munizioni per arma corta. 
Tutto ciò premesso, l'attuale applicazione dell'art. 97 Reg. T.U.L.P.S. da parte di questa Questura è il seguente: 
- possono essere detenute fino a 1500 cartucce per le armi lunghe, salvo quanto disposto dall'art.6 c.7 D.Leg.vo 204/2010; 
- possono essere detenute fino a 200 cartucce per armi corte, o  armi lunghe in calibri "progettati" per arma corta.
-In particolare le calibro 22 L.R. (o assimilabili):
1) vengono conteggiate tra le munizioni per arma lunga (1500) se si possiedono carabine o fucili in tale calibro (prevalenza alla destinazione d'uso);
2) vengono conteggiate tra le munizioni per arma corta (200) se si possiedono SOLO armi corte in tale calibro (prevalenza alla destinazione d'uso);
3) vengono conteggiate tra le munizioni per arma lunga (1500) se si possiedono entrami i tipi di armi lunghe e corte (prevalenza, in questo caso, alla "progettazione originaria" della munizione).
- In conclusione la Questura di Cagliari NON ha assolutamente attribuito alle calibro 22 L.R. la valenza di armi da caccia, nè avrebbe potuto visto che vi sono precise disposizioni di Legge in senso contrario, ma semplicemente ha dato una interpretazione logica ad una norma da adeguare alle moderne modifiche legislative, cercando peraltro di non vessare inutilmente l'utenza con regole o divieti non espressamente previsti dalla Legge stessa.
"

Un plauso al Dott. Roberto Massenti, sostituto Commissario della Questura di Cagliari e Responsabile dell'ufficio Detenzione Armi della stessa; l'interpretazione che sfuggiva a molti è stata finalmente sancita con estrema perizia e semplicità nel linguaggio da far sperare che a seguito di questa tutti i Dirigenti delle Questure ancora oggi in attesa di un cenno, possano finalmente abbracciare la stessa interpretazione e dare con questa una spinta anche al mercato di queste piccole cartucce e delle armi che le camerano.

 

 

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