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CI PRENDONO IN GIRO ?

 

Apparso su internet alcuni giorni or sono
( http://www.armietiro.it/moduli/articoli/attachments/4780/emendamento.pdf ) ha destato scalpore.

Poi corretto oggi appare cosi:
http://www.armietiro.it/moduli/articoli/attachments/4780/as3510_emendamento_110.pdf
Noi siamo rimasti sorpresi invece, da alcuni punti poco chiari, solo l'elenco delle munizioni vietate non riporta le munizioni a emissione di gas quali munizioni da guerra e liberalizza le munizioni traccianti: sarà una svista ?

Vediamo allora l'emendamento punto per punto ma prima ecco la suddivisione delle armi che lo stesso applica.

Le categorie sono tre:
A) ARMI E MUNIZIONI DA GUERRA
B) ARMI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
C) ARMI SOGGETTE A DICHIARAZIONE

Ciò incuriosisce sicuramente il lettore quindi vediamo come sono suddivise queste fasce dettate dalla Comunità Europea:

A - Armi da guerra

Non serve spiegare nulla, già le conosciamo

B - Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

Appartengono a questa categoria le armi da fuoco corte (pistole e revolver), le armi da fuoco semiautomatiche (fucili a canna liscia automatici, le carabine automatiche, anche armi di piccolo calibro) e i fucili a ripetizione non appartenenti alla categoria materiale da guerra ed armi proibite. Per l’acquisizione e la detenzione è necessario un porto d’armi o un nulla osta della Questura.

C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione 

Appartengono a questa categoria i fucili a canna rigata, qualora non rientranti nella categoria A e B. L’acquisizione e la detenzione sono autorizzate, senza documento specifico, per persone che hanno compiuto il 18esimo hanno di età e non sono soggette a proibizione relativa alla detenzione di armi. Tali armi devono però essere dichiarate, entro 72 ore, presso l'ufficio armi della Questura più vicina.


Quanto riportato in queste ultime righe non sappiamo quanto sarà fattibile nel nostro Paese, per ora Svizzera e Austria stanno già adottando tale sistema.


Ripartiamo quindi a vedere nello specifico l'emendamento:

Articolo 1 ORIGINALE Legge 110/75- Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

EMENDAMENTO: 1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire l'art. 1 con il seguente:
" Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari
in materia sono armi e munizioni da guerra le seguenti armi e munizioni di cui all'allegato 1, Punto II, lettera A,
categoria A "armi da fuoco proibite", della Direttiva n. 91/477/CEE":
1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
2. Le armi da fuoco automatiche
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle
destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi";

In questa nuova visione della Legge sono permesse le munizioni traccianti e a emissione di gas che prima erano vietate mentre si considerano da guerra le munizioni espansive che non lo sono e non possono esserlo dato che sono vietate dalla convenzione di Ginevra, quindi queste sono da spostare tra le munizioni proibite (salvo uso di caccia e tiro) e si dovranno individuare le persone abilitate ad usare le armi da caccia e da tiro al bersaglio.

b) sostituire l'art. 2 con il seguente:
" 1. Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 sono armi comuni da sparo le seguenti
armi di cui all'allegato 1, Punto II, lettera A, categorie B "armi da fuoco soggette ad autorizzazione", categoria C
"armi da fuoco soggette a dichiarazione" e categoria D "altre armi da fuoco" della Direttiva n. 91/477/CEE":
Categoria B "armi da fuoco soggette ad autorizzazione".
1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate,
mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica.

Solo il punto 5 appare di difficile individuazione, quale arma con serbatorio amovibile non può essere corredata da un serbatorio contenente una quantità di colpi diversa da quella richiesta ? La risposta è ... nessuna.

Categoria C - "armi da fuoco soggette a dichiarazione".
1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm

Si individua qui che tutto quello che non sta nella categoria A o B vuol dire che è C, quindi soggetta a sola dichiarazione.

Categoria D - "altre armi da fuoco".
Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia"

E le armi ad avancarica (speriamo sia sottointeso).

Cosa è la categoria D ?
vediamo: D - Altre armi da fuoco

In questa categoria rientrano tutte le armi da fuoco a canna liscia non proibite o non soggette ad autorizzazione e nemmeno annoverabili nel materiale da guerra. L’acquisizione e la detenzione di queste armi da fuoco sono autorizzate, senza documento specifico, per persone che hanno compiuto il 18esimo hanno di età e non sono soggette a proibizione relativa alla detenzione di armi.


 

A leggerla cosi appare comunque, se pur con alcuni punti dubitativi, una sicura miglioria rispetto alla vecchia L.110 è un buon punto di partenza, se si riesce a modificare tanto, sicuramente potremmo arrivare a vedere modificate anche le detenzioni con la sparizione della distinzione tra sportive e comuni per una detenzione univoca di 9 armi non da caccia, nonchè la detenzione delle munizioni che assurdamente oggi permette di detenere 1500 cartucce del .300 Win. Magnum ma solo 200 della 6,35 Browning; e che dire della possibilità di trasportare per prove di tiro, anche le armi detenute in collezione.

Staremo a vedere, come fine 2012 sembrerebbe un buon auspicio per un migliore 2013.


Lo dicevamo noi:

1) sono armi da guerra tutte le armi automatiche e le armi prodotte per l'esercito o i corpi armati dello Stato che siano attualmente in dotazione agli stessi e nello stesso calibro. (9x19)
2) sono munizioni da guerra le cartucce cariche assemblate con proiettili traccianti, perforanti, esplosivi, a emissione di gas, incendiari.

3) sono armi a fuoco soggette a denuncia:
tutte le armi corte a percussione centrale sia esse a canna rigata che liscia
tutte le armi lunghe a percussione centrale sia esse a canna rigata che liscia
4) sono armi di libera vendita soggette a controllo
tutte le armi ad avancarica
tutte le armi a percussione anulare
tutte le armi a gas o aria compressa o a energia cinetica
5) sono armi vietate tutte le armi camuffate in altro oggetto
gli oggetti esplosivi e incendiari, nonchè a emissione di gas
6) sono munizioni vietate quelle con proiettile espansivo.
Delle munizioni a proiettile espansivo ne è permesso l'uso (e la relativa detenzione) per tiro sportivo e caccia.

 

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