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LETTERA ALLA QUESTURA
DI VERONA
(In riferimento al diniego di alcune armerie nel vendere armi o munizioni a possessori di licenza di porto d'armi ad uso venatorio con tassa governativa non pagata. )

 

Sono giunte in redazione segnalazioni che nella Provincia di Verona gli armieri si rifiutavano di vendere armi e/o munizioni a possessori di regolare licenza di porto d'armi per uso caccia valida ma che non avevano pagato la regolare tassa governativa di 173,16 €uro. Ci siamo attivati e abbiamo chiesto direttamente alla Questura il loro giudizio in merito. Dobbiamo dire che tra le tante Questure contattate quella di Verona è stata velocissima e impeccabile nella risposta, nonche la persona che ci ha contattato si è dimostrata di una gentilezza squisita e unica, va un plauso al comportamento di questa Amministrazione e dei suoi Dirigenti. Sottolineiamo che dall'invio della nostra mail alla ricezione della risposta sono passati solo due giorni.

Ecco qui sotto le mail:

 

 

Spett.

QUESTURA DI VERONA
Lungadige Antonio Galtarossa, 11
37133 Verona

Fax 045/8090438
urp.quest.vr@pecps.poliziadistato.it


Da: Tiropratico.com - sito web pubblico dedicato allo sport del tiro e alle normative
Responsabile sig. S. Bruno
via XXXXXXXX - XXXXXXXX
cell. XXXXXXXXX

OGGETTO: Informazioni sulle tasse per licenze di porto d'armi per caccia

 

Illustre Questore,

pervengono segnalazioni da molti possessori di licenza di porto d'armi per uso venatorio che non partecipano attivamente alla caccia e quindi non pagano le relative tasse, che codesta Questura (o chi per essa erroneamente) impedisce loro l'uso della licenza quale porto d'armi assimilato a quello per tiro a volo, licenza quest'ultima per la quale la tassa non è dovuta.

Poiché ci è stato segnalato che proprio nella Vostra provincia esistono degli armieri che operano impedendo l'acquisto di munizioni a chi è in possesso di relativa licenza di porto d'armi da caccia ma con tassa governativa non pagata, (dovrebbero avere avuto indicazioni dall'ufficio preposto della V.s. Amministrazione altrimenti operano in difetto)  vorremmo conoscere la posizione presa da codesta Questura per chiarire.

Naturalmente sappiamo che le norme sono discordanti e qualora sia possibile sarebbe opportuno investire il Ministero dell'Interno nel compito di emanare una circolare univoca per tutte le Questure sul comportamento da tenere in merito, visto che in moltissime altre Provincie e Questure la questione è totalmente diversa.

Cordialmente ci congediamo e rimaniamo in attesa di un sollecito riscontro:

Lo Staff.


Risposta della Questura:

10/9/13
Gentile Staff, La ringraziamo per averci contattato. In risposta alla Sua dell'8 settembre corrente, La informiamo che l'Ufficio Armi di questa Questura, interessato in merito al Suo quesito, ha pregato questo Ufficio Relazioni con il Pubblico di comunicarLe che potrà trovare una esauriente risposta al quesito prospettatoci esaminando la domanda n. 2106 delle F.A.Q. che potrà visionare digitando il seguente indirizzo: http://www.poliziadistato.it/faq/view/20627/

Ufficio Relazioni con il Pubblico Questura di Verona


Sul sito della Polizia di Stato all'indirizzo indicato troviamo:

[Domanda n.2106] Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Ho letto tra le vostre FAQ che il mio titolo non mi consente di acquistare o trasportare armi se non sono state pagate le dovute tasse di Concessioni Governative, eppure sento dire da tanti che in caso di mancato pagamento il mio titolo equivale ad una licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Sapreste darmi maggiori chiarimenti in materia?

Quanto affermato in precedenza è frutto della letterale interpretazione della normativa vigente. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 641, all'art. 8, stabilisce infatti che: "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate". Non vi è dubbio che il suo titolo di polizia sia un atto per il quale la legge prevede il pagamento di una tassa.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 292 del 11 novembre 1972)

Art. 8 - Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse
1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

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