ARMI: LICENZE
VADEMECUM PER IL PRINCIPIANTE
LICENZE DI PORTO D'ARMI
LICENZE DI IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE
LICENZE IN GENERE
DENUNCE - CESSIONI - ACQUISTI
COMPORTAMENTO IN GENERE
In questa pagina vengono trattati i seguenti argomenti:
Detenzione
Nulla Osta all'acquisto di armi (art. 35 , III Co. T.U.L.P.S.)
Denuncia di possesso e detenzione di armi (art. 38 T.U.L.P.S.)
Licenza di collezione di armi comuni da sparo (art. 10 Legge n. 110/75)
Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare (art. 31 del T.U.L.P.S.)
Licenza di porto di fucile per uso caccia (art. 42 T.U.L.P.S.)
Licenza di porto di fucile per tiro a volo (Legge 323/69)
Licenza di porto d'arma per difesa personale (art. 42 T.U.L.P.S)
Avviso di Trasporto (art. 34 del T.U.L.P.S.)
Licenza di trasporto di armi sportive (art. 3 legge n 85/86) Carta Verde vidimata dal Questore (art. 76 R.D. n 635/40)
Carta Europea d'arma da fuoco (art. 2 D.L. 527 del 30 dicembre '92)
Licenza di esportazione temporanea extracomunitaria di armi da sparo comuni (art. 31 T.U.L.P.S. art. 16 legge n 110/75)
Licenza di importazione/esportazione definitiva extraeuropea di armi da fuoco "Regolamento EU n. 258 del 2012"
Accordo preventivo, importazione/esportazione definitiva nei paesi europei
Rinvenimento armi
Informazioni Generali
Cessione e vendita
Detenzione
PORTO D'ARMI
DA RICORDARE:
Per richiedere il rilascio o il rinnovo delle licenze in materia di armi ci si dovra' rivolgere:
NELLA PROVINCIA DI RESIDENZA (se capoluogo di provincia) direttamente presso l'Ufficio Armi della Questura
NEL COMUNE DI RESIDENZA (se è presente un Commissariato) direttamente presso l'Ufficio Armi.
RESIDENTIE IN ALTRI LUOGHI LIMITROFI presso l'ufficio armi del Commissariato o alla stazione dei Carabinieri del luogo ove si e' risidenti;
Si puo' reperire la modulistica presso gli uffici sopra elencati anche sul sito della Polizia di Stato .
LE ARMI
Definizione generale del concetto di arma.Si deve definire come arma, ogni oggetto capace di consentire all'uomo di aumentare la propria naturale capacita' di offesa.
Da questa fondamentale definizione deriva che le armi si distinguono in armi improprie (strumenti atti ad offendere come bastoni o utensili da lavoro non progettati effettivamente come armi) e in armi proprie (come le armi a fuoco e i coltelli, progettati e costruiti quali armi a fuoco o a taglio).
Possiamo indicare come armi improprie tutti gli oggetti presenti in natura o gli utensili realizzati per diversi scopi che possono, impropriamente, essere utilizzati dall'uomo con l'intenzione di arrecare offesa o danno ad altro essere vivente (anche animale), ad esempio una falce pur potendosi adoperare quale arma da taglio e' stata progettata e prodotta per il taglio dell'erba.
Sono, invece, armi proprie quelle che la mente umana ha pensato e realizzato al fine di arrecare esclusivamente offesa, ad esempio una spada, una mazza ferrata, un fucile.
Questa definizione "filosofica" del concetto di arma la ritroviamo anche nelle parole del legislatore, che all'art. 30 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) definisce armi proprie quelle la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona mentre, all'art. 45 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento del T.U.L.P.S), parlando di strumenti da punta e taglio, ci dice che non possono considerarsi armi quelle che, pur potendo occasionalmente servire ad arrecare offesa, hanno una specifica e diversa destinazione d'uso, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili (coltelli da cucina); ne consegue, quindi, che nel nostro ordinamento non e' sufficiente che uno strumento sia dotato di lama e punta acuminata per poterlo definire un'arma, ma e' sempre necessario ricondurlo alla sua specifica destinazione d'uso. In alcuni casi particolari, comunque, questo ragionamento generale deve essere considerato per poter correttamente definire un'arma. Si vuol semplicemente cercare di far comprendere che cio' che e' stato progettato per essere un'arma secoli fa, o cio' che viene ancora oggi usato come arma da popolazioni primitive, puo' costituire delle eccezioni alla regola interpretativa sopra enunciata.
E' il caso, per intenderci, di strumenti quali gli archi, le balestre, le cerbottane e le fionde; tutti hanno in comune l'antica origine e l'uso quali armi proprie, oggi pero' essi sono relegati al ruolo di attrezzi sportivi che comunque potrebbero essere usati per arrecare offesa alla persona. Di essi ne e' comunque vietato il porto senza apposita licenza.
Armi da sparo o da fuoco
Sono: fucili, pistole, cannoni, ecc. che espellono un proiettile attraverso una canna mediante l'uso di un combustibile; la convenzione di Strasburgo racchiude nell'annovero delle armi da sparo anche quelle ad aria compressa, le armi ad aria compressa non sono armi a fuoco. all'art. 45 del Regolamento del TULPS precisa: non sono considerate armi gli strumenti che pur potendo prestarsi occasionalmente all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti destinati ad uso sportivo. E' chiaro che un arma ad aria compressa, oggi, non abbia altro scopo che quello ludico-sportivo.
Le armi a fuoco possono essere da guerra; comuni o sportive. (art. 1 e 2 L. 100/1975).
Sono da guerra tutte le armi, con funzionamento a raffica (automatico), fucili semiautomatici d'assalto purche' destinati alle forze armate, cioe' armi appositamente prodotte per le attuali forze militari o di polizia. Queste armi non possono essere detenute, salvo quelle in collezione esistenti da prima del 1975 e possono passare da un soggetto all'altro solo per vie ereditarie (vedi art. 10 L 10 aprile 1975). Con il D. L. 204/2010 il calibro 9 Parabellum (9x19 o 9 Luger che non e' una munizione da guerra), deve essere usato solo nelle armi lunghe, mentre e' vietata l'importazione delle armi corte che camerano questa munizione e quindi la loro vendita.
ARMI COMUNI SPORTIVE
Sono tutte le armi sia lunghe che corte gia' catalogate al (ex) Catalogo Nazionale delle Armi e tutte quelle che, dopo l'abrogazione di detto Catalogo, vengono classificate dal Banco Nazionale di Prova come sportive.
In taluni casi alcune armi catalogate in precedenza come armi comuni, sono oggi classificate sportive. La nuova classificazione va ad annullare la vecchia catalogazione.
ARMI COMUNI DA CACCIA
sono tutte le armi lunghe (con canna almeno di 30 cm e lunghezza totale di almeno 60) e con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, in cui sono utilizzabili cartucce in calibro 5,6 mm con bossolo di lunghezza uguale o superiore a mm 40, nonche' gli stessi fucili e le carabine, che utilizzano cartucce di calibro superiore a mm 5,6 anche se il bossolo e' di altezza diversa dai 40mm. (Legge Quadro sulla caccia 11-02-1992 n.157)Le armi ad anima liscia purche' il calibro non sia superiore a 12 (e' vietata la caccia con il cal. 10; 8 e 4). Le armi a canna liscia non sono mai state catalogate e non vengono classificate, esse sono sempre e solo da caccia.
Le armi ad aria compressa non possono essere usate per la caccia, così come le armi a percussione anulare di calibro uguale o inferiore a 5,6mm. sono vietate per la caccia.
Da febbraio 2015 anche le armi classificate B7 (armi che assomigliano ad un arma automatica da guerra) sono state vietate per l'uso venatorio. Decreto Legge 18 febbraio 2015 n.7
ARMI COMUNI ANTICHE
Sono tutte le armi di modello anteriore al 1890, anche se prodotte entro il 1920 come stabilito dall'art.4 del D.M. 14 aprile 1982.Se sono state costruite dopo il 1920 (DM 14 aprile 1982) sono semplicemente "repliche" e devono essere provviste di matricola; ( la nozione di replica viene coniata solo nel 1980 ).
Le riproduzioni di armi antiche costruite dopo il 1975, devono avere numero di matricola e catalogo. Dopo il 2000 le armi ad avancarica monocolpo sono state liberalizzate.
ARMI COMUNI ARTISTICHE
Sono quelle armi costruite prevalentemente da artigiani del settore con particolari pregi decorativi.
ARMI COMUNI RARE O STORICHE
Sono quelle armi appartenute a soggetti o personaggi storici o risalenti a particolari eventi di rilievo culturale.
ARMI COMUNI LIBERALIZZATE
Sono:
Le armi a gas o ad aria compressa sia lunghe che corte di potenza non superiore a 7,5 Joule
Le repliche di armi ad avancarica monocolpo. (non fanno parte di queste i revolver ad avancarica e le armi a più canne)
Inoltre, il D.L. 29 settembre 2013 n. 121 art. 2 comma 3 ha stabilito che non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o preparati di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 03 febbraio 1997 n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 mm. e non superiore a 17,27 mm.. Queste armi possono essere acquistate solo da chi ha la maggiore eta' con un documento d'identita', non vanno denunciate e possono essere liberamente trasportate (non portate). Devono comunque riportare il marchio del fabbricante, la matricola, la punzonatura e la classificazione da parte del Banco di Prova Italiano a garanzia di quanto sopra prescritto.
ARMI IMPROPRIE
(oggetti atti ad offendere - art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110):Senza giustificato motivo non possono portarsi, fuori della propria abitazione, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere (coltelli in genere), mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, ecc. per il D.L. 204/2010 rientrano in questa categoria anche i laser di classe superiore alla 3b. Gli storditori elettrici sono considerate armi a tutti gli effetti e ne e' vietato il porto fuori dalla propria abitazione.
PARTE ESSENZIALE DI ARMA
Qualsiasi componente o elemento di ricambio specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonche' ogni ispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco. I caricatori con l'entrata in vigore della L. 204/2010 non sono da considerarsi parte di arma ma il nuovo decreto 7/2015 obbliga alla denuncia dei caricatori per armi corte contenenti piu' di 15 colpi o dei caricatori per armi lunghe contenenti piu' di 5 colpi.
ARMI SOFTAIR
Sono armi sia lunghe che corte che sparano pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purche' l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 Joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno 3 centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore. Esse sono di libera vendita ai maggiori di 16 anni, sono sottoposte a verifica di conformita' accertata dal Banco di Prova e non devono essere denunciate.
ARMI DISATTIVATE O INEFFICIENTI
Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un'arma viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, deve essere effettuato da un soggetto munito di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, o da altri soggetti pubblici ricompresi dall'art. 10 c. 5 della L 18 aprile 1975 n. 110.
ARMI DEMILITARIZZATE O EX-ORDINANZA
Per armi demilitarizzate si intendono le armi da guerra o tipo guerra che sono trasformate in armi comuni o dichiarate tali perche' non piu' in uso alle forze armate ad esempio le armi una volta di proprieta' delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, possono essere immesse sul mercato civile come arma comune.
ARMI COMUNI DA FUOCO PER USO SCENICO
Si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici,venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto controllo dell'armaiolo che le ha in carico art. 5 lett. N del D.Lgs. 204/2010. Esse sono sottoposte a verifica del Banco Nazionale di Prova che apporra' specifico punzone.
ARMI PROPRIE DA PUNTA E TAGLIO
Sono quelle dotate di lama e punta acuminata, la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona. Rientrano in questa definizione armi quali spade, sciabole, daghe, pugnali, stiletti, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, mollette, coltelli a scatto (cassazione 26 aprile 1983 n. 3632), stelle ninja. Tutte queste armi vengo generalmente definite "bianche.Ad un esame superficiale o ad un occhio poco esperto puo' facilmente sfuggire la sottile differenza tra un pugnale (arma propria) ed un coltello (arma impropria).
Il pugnale e' dotato di alcune peculiarita' tecniche che il coltello non ha: in esso, infatti, troviamo un doppio filo tagliente, necessario nel combattimento per offendere con fendenti in ambo i sensi, abbiamo un'impugnatura perfettamente simmetrica, che ne consente l'uguale impiego in ambo i lati, e' ben bilanciato, per consentirne il lancio.
Altrettanto difficoltoso potrebbe risultare distinguere tra un'arma propria da punta e taglio ed un mero simulacro di essa (sciabola ornamentale). In tal caso, l'elemento distintivo e caratterizzante e' costituito dalla presenza del filo tagliente e della punta acuminata.
LICENZE/AUTORIZZAZIONI
DETENZIONE
Limiti alla detenzione o possesso di armi e munizioni:
n° 3 armi classificate comuni (non da caccia tra cui ricadono le armi classificate B7 non sportive) agg.2015
n° 6 armi classificate sportive
n° illimitato di armi comuni per uso venatorio (con esclusione delle armi classificate B7 acquistate dopo il 4 novembre 2015) agg.2015
n° 200 cartucce per arma corta (o non da caccia)
n° 1500 cartucce per uso venatorio (o per arma lunga dove consentito)
n° 1000 cartucce a pallini (senza denuncia) da 1001 a 1500 (con denuncia)
n° 5Kg. di polvere per ricarica (va calcolata anche la polvere contenuta nelle munizioni cariche effettivamente detenute).
n° 8 armi antiche o rare (prodotte prima del 1890 o di modello anteriore al 1890 ma prodotte prima del 1920)
n° illimitato di caricatori per armi corte con più di 15 colpi e per armi lunghe con più di 5 colpi purchè siano stati denunciati dopo il 4 novembre 2015.
LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO CACCIA
Questa licenza consente di "PORTARE" un fucile solamente durante l'esercizio dell'attivita' venatoria. Al di fuori di tale contesto esso si trasforma in un mero documento di riconoscimento e un titolo di acquisto e trasporto di armi (anche diverse da quelle per le quali e' consentito l'impiego venatorio, ad esempio pistole e revolver).La licenza e' composta di due parti:
il "libretto" di colore giallo e la "licenza" a sfondo bianco; il primo riporta la foto e i dati anagrafici ed e' valido sia come documento di identificazione che come riconoscimento dell'autorizzazione al porto d'arma. Il porto d'arma e' rilasciato dal Questore e ha validita' di 6 anni. Se il possessore vuol mantenere valida la licenza dovra' corrispondere un versamento annuale della tassa di concessione governativa. L' uso del porto d'armi senza versamento della relativa tassa e' comunque un reato amministrativo (non penale)
LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO
(sportivo) La licenza e' composta di due parti:il "libretto"di colore giallo e la "licenza" a sfondo bianco; il primo riporta la foto e i dati anagrafici ed e' valido sia come documento di identificazione che come riconoscimento dell'autorizzazione al porto d'arma. Il porto d'arma e' rilasciato dal Questore; sia il libretto che la licenza hanno validita' di 6 anni. Questo tipo di autorizzazione abilita solamente all'acquisto ed al trasporto delle armi e munizioni, salvo poi poterle utilizzare nei luoghi idonei all'esercizio delle attivita' di tiro (poligoni, campi di tiro, ecc.).
PORTO DI PISTOLA O DI FUCILE PER DIFESA PERSONALE
Questa licenza e' composta di due parti: il "libretto" riporta la foto e i dati anagrafici ed ha validita' sia come documento di identificazione che come riconoscimento all'autorizzazione al porto d'arma. Il "libretto" ha validita' per cinque anni dalla data di rilascio o rinnovo, mentre la licenza ha validita' annuale. Il rilascio e' di competenza del Prefetto.Con tale licenza e' possibile portare armi da destinare alla difesa personale; come e' facile intuire, si tratta di un titolo molto particolare, per il quale, il requisito del dimostrato bisogno di andare armati riguarda limitate categorie di soggetti. La licenza in argomento consente il porto e l'acquisto di armi da fuoco e munizioni.
CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO
e' il documento introdotto dalla Direttiva 477/91CE recepita in Italia con D.Lgs. n. 527 del 30 dicembre 1992, per consentire ai cittadini comunitari di trasportare armi per uso venatorio o sportivo, dette armi devono far parte della denuncia di detenzione del richiedente.Viene rilasciata dal Questore ai titolari di porto d'armi per uso caccia o tiro a volo; ha validita' di cinque anni dalla data di rilascio oppure fino alla scadenza del porto d'armi caccia/sportivo del richiedente. Questa autorizzazione consente il trasporto delle armi in essa elencate nei soli paesi comunitari (nella carta possono essere inserite non piu' di 10 armi e si possono trasportare contemporaneamente al massimo 3 armi e fino a 1000 munizioni).
TRASPORTO DI ARMI USO SPORTIVO
e' il titolo che e' stato introdotto dalla legge 26 marzo 1986, nr.85. Solitamente richiesto da chi iscritto a una sezione del TSN non possiede altro titolo di trasporto armi.Consente il trasporto delle sole armi classificate ad uso sportivo su tutto il territorio nazionale. Non puo' essere usato per le armi diverse da quelle sportive e non consente l'acquisto di armi ne' di munizioni. L'autorizzazione e' annuale e puo' essere richiesta al Questore solo da coloro che siano iscritti ad un T.S.N. o ad una associazione di tiro affiliata al CONI.
CARTA DI RICONOSCIMENTO PER IL TRASPORTO DI ARMI
Questo documento e' noto anche come "carta verde" (dal colore usato per il cartoncino).Viene rilasciato dai Presidenti delle Sezioni del T.S.N. a favore dei soci, che non abbiano altre autorizzazioni al trasporto. La carta deve essere vidimata annualmente dalla Questura e consente il trasporto delle armi dalla propria abitazione alla Sezione del T.S.N. che l'ha rilasciata o per affettuare gare regolarmente indette sul territorio dello Stato.
NULLA OSTA DI ACQUISTO
Si tratta di una licenza che viene rilasciata dal Questore alle persone che intendono acquisire armi e non siano gia' titolari di altre autorizzazioni (porto arma; ecc.).Nella richiesta di rilascio e' necessario indicare che tipo di arma si intende acquistare, l'eventuale quantitativo di munizioni ed il motivo per il quale si intende possedere l'arma.
Si devono allegare: un certificato medico rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale anitario (A.S.L.) del luogo di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 35, comma 5 del R. Decreto del 18 giugno 1931 n. 773, in cui verra' indicata l'idoneita' psicofisica alla detenzione armi;
fotocopia o autocertificazione di idoneita' tecnica al maneggio delle armi rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale oppure fotocopia del "Foglio di Congedo" se si e' fatto il servizio militare da meno di dieci anni. Ottenuta la licenza, si potra' procedere all'acquisto dell'arma/i e eventuali munizioni entro i 30 giorni successivi al rilascio. Quindi entro le 72 ore successive all'acquisizione delle armi e delle munizioni, si deve presentare la denuncia di detenzione presso l'Autorita' di Pubblica Sicurezza (Polizia o Carabinieri) del territorio dove si intende detenere le armi.
AVVISO DI TRASPORTO
Si tratta di un'autorizzazione rilasciata al cittadino che intende movimentare armi e/o munizioni in detenzione da un luogo ad un altro e sia sprovvisto di uno dei titoli validi per il trasporto. Entro le 72 ore successive all'avvenuto spostamento delle armi e/o munizioni, si deve presentare la denuncia di detenzione presso l'Autorita' di Pubblica Sicurezza (Polizia o Carabinieri) formulata con il nuovo luogo di detenzione.
OBIETTORE DI COSCIENZA
Con la L. 2 agosto 2007, n. 130 sostituita dal DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 sono state apportate sostanziali modifiche alla normativa in materia: gli obiettori di coscienza dovranno richiedere all'Ufficio Nazionale per il servizio civile, la revoca del loro status. Il provvedimento di revoca dello status di obiettore consentira' loro di ottenere tutte le licenze in materia di armi ed esplosivi che oggi gli erano precluse.Art. 636 del D.L 66 - Obiettori di coscienza
1. Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3.
3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, puo' rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale della previdenza militare e della leva.
CESSIONE
(cedere l'arma ad un amico)Si puo' cedere armi solo a persona munita di titolo idoneo all'acquisto di armi.
Sia l'acquirente che il cedente devono presentare la rispettiva denuncia di detenzione entro 72 ore all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza oppure, al competente Comando dei Carabinieri.
CESSIONE TEMPORANEA
La cessione temporanea, detta comodato "avviene quando un soggetto consegna ad un altro soggetto una cosa mobile od immobile, affinche' se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta" (per le armi vedi l'art. 22 della L.18 aprile 1975 n. 110: e' consentito il comodato solo delle armi sportive, da caccia o uso scenico). E' consigliabile dimostrare, in caso di controlli da parte dell'Autorita' di Pubblica Sicurezza, l'avvenuto comodato tramite una scrittura privata tra le parti; se il comodato si protrae oltre le 72 ore, gli interessati devono presentare la denuncia di detenzione all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza oppure al competente Comando dei Carabinieri.
SPRAY AL PEPERONCINO ANTIAGGRESSIONE
I prodotti irritanti a base vegetale (Oleorisin, Capsicum e Pepe Nero) sono stati generalmente classificati dal Ministero, previo parere conforme reso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, quali "armi proprie". Pertanto sono vietati il porto e l'introduzione nel Territorio dello Stato; attualmente solo alcuni prodotti sono stati riconosciuti come "non idonei ad arrecare offesa alla persona" e, quindi, ammessi al libero commercio. Quindi informarsi prima di un'eventuale acquisto.
STORDITORE ELETTRICO
Gli strumenti in questione sono classificati "armi comuni", pertanto non ne e' consentito il porto ed e' vietata l'importazione senza licenza (art. 49 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635).Per l'acquisto sul territorio nazionale, si deve essere in possesso di licenza di porto d'armi o di Nulla Osta ed e' consentita la sola detenzione con obbligo di denuncia di detenzione.
EREDITA'
Ricevere un'arma a titolo ereditario obbliga a darne comunicazione alla competente Autorita' di Polizia (Questura, Commissariati di P.S., Carabinieri), che provvedera' al ritiro/custodia. A questo punto si puo' optare per: tenerle, cederle a terzi o rottamarle.-Se si decide di tenerle e non si ha nessun titolo si deve richiedere il porto d'armi o il Nulla Osta. Una volta ottenuta l'autorizzazione si potra' ritornare in possesso delle armi quindi farne regolare denuncia entro le 72 ore.
-Se si decide di cederle a terzi, assicurarsi che l'acquirente sia munito di titolo (porto d'armi o Nulla Osta) e comunicare all'Autorita' di P.S. che ha provveduto al ritiro delle armi la decisione.
-Qualora si intenda rottamarle, bastera' comunicarlo all'Autorita'. La decisione sulla destinazione delle armi deve essere comunicata entro 150 giorni ai sensi dell'art.1 lett.c.) D.Lgs.vo 29 settembre 2013, n.121. Dopo tale termine le armi verranno rottamate.
Se chi eredita l'arma era coabitante con il defunto possessore dell'arma, può direttamente entrare in possesso della stessa, se non ha alcuna licenza per la detenzione può comunque rimanere in possesso dell'arma con l'esclusione delle relative munizioni.
QUANTE ARMI/MUNIZIONI SI POSSONO DETENERE
Il quantitativo massimo di armi detenibile ai sensi dell'art. 38 del R.D. 18.6.1931 n. 773 e':n° 3 armi classificate comuni (non da caccia tra cui ricadono le armi classificate B7 non sportive) (art. 10 c. 6 legge 18 aprile 1975 n. 110) agg.2015
n° 6 armi classificate sportive (art. 10 c. 6 legge 18 aprile 1975 n. 110)
n° illimitato di armi comuni per uso venatorio (con esclusione delle armi classificate B7 acquistate dopo il 4 novembre 2015) (art. 37 c. 2 legge 11 gennaio 1992 n. 157)
Per la detenzione di munizioni ed esplosivi, vedere art. 97 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635:
n° 200 cartucce per arma corta (o non da caccia)
n° 1500 cartucce per uso venatorio (o per arma lunga dove consentito)
n° 1000 cartucce a pallini (senza denuncia) da 1001 a 1500 (con denuncia) articolo 26 della legge 18 aprile 1975 n. 110
n° 5Kg. di polvere per ricarica (va calcolata anche la polvere contenuta nelle munizioni cariche effettivamente detenute).
n° 8 armi antiche o rare (prodotte prima del 1890 o di modello anteriore al 1890 ma prodotte prima del 1920) (art. 7 c. 1 D.M. 14 aprile 1982)
n° illimitato di caricatori per armi corte con più di 15 colpi e per armi lunghe con più di 5 colpi purchè siano stati denunciati dopo il 4 novembre 2015.
-armi da punta e da taglio ( armi bianche) in numero; illimitato;
-prodotti esplodenti della categoria I "polvere nera"; massimo 5 Kg
-fuochi d'artificio; massimo 25 Kg di peso lordo escluso l'imballaggio
-bossoli, inneschi e micce di sicurezza; illimitato
-esplodenti di V categoria, gruppo E, illimitato senza obbligo di denuncia;
Se si usano tutte o in parte le munizioni che si hanno in denuncia, in caso di un nuovo acquisto non si e' tenuti a rinnovare la denuncia di detenzione, non essendoci l'obbligo di denunciare la diminuzione e/o il reintegro, sempre che il quantitativo non superi quello dichiarato in precedenza. Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono.
Attenzione al peso della polvere per ricarica detenuta, poiche' va conteggiata anche la polvere inserita nelle cartucce in possesso. Secondo le tabelle di equipollenza si calcolano: gr. 1,785 nella cartuccia per arma lunga; gr. 0,25 in quella per arma corta.
RICARICAMENTO DELLE MUNIZIONI, LIMITI
Per munizione si intende l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi , la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati su un'arma da fuoco.L'attivita' di ricarica di munizioni ad opera di privati non ha specifici divieti normativi, pertanto non e' illecita, purche' sia espletata secondo le condizioni di legge.
Le munizioni ricaricate rientrano nel numero detenibile previsto dall'art. 97 del regolamento del T.U.L.P.S.
RINVENIMENTO ARMI E/O MUNIZIONI
In primo luogo avvisare l'autorita' locale di Pubblica Sicurezza (Polizia/Carabinieri), la quale provvedera' al ritiro temporaneo e alla successiva custodia, del materiale rinvenuto.Se rinvenute in un luogo di proprieta' si hanno tre possibilita': tenerle, cederle a terzi o rottamarle.
-Se si decide di tenerle e non si ha nessun titolo si deve richiedere il porto d'armi o il Nulla Osta. Una volta ottenuta l'autorizzazione si potra' ritornare in possesso delle armi e avere comunque l'obbligo di denunciarle entro le 72 ore.
Se il rinvenimento e' avvenuto in un luogo pubblico (montagna, boschi ecc.) si dovra' sempre informare l'autorita' di Pubblica Sicurezza (Polizia/Carabinieri) piu' vicina e, nel caso che nessuno ne reclami la proprieta', trascorso un anno dalla pubblicazione all'albo comunale si potra' richiederne la proprieta', avendo preventivamente ottenuto il titolo (porto d'armi o Nulla Osta), con obbligo di successiva denuncia di detenzione.
Per la cessione o la rottamazione vedere sopra (eredita').
DETENZIONE DELLE ARMI, QUALI OBBLIGHI
Salvo prescrizioni da parte del Questore, di fatto non si e' soggetti a nessun obbligo, pero' bisogna aver cura che le armi non vengano sottratte agevolmente e che non ne facciano uso minori o persone incapaci . Le armi possono essere detenute e denunciate in piu' luoghi anche diversi dalla residenza; in questo caso la denuncia all'Autorita' va fatta dove si e' verificata la variazione della detenzione, riportando tutte le armi e munizioni di cui si e' in possesso (anche quelle dichiarate in altri luoghi) e, successivamente, andra' inviata anche alle Autorita' dove si era detentori delle altre armi.
LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO
(ART. 10 LEGGE N.110 DEL 75) Si puo' chiedere la licenza anche per una sola arma e comunque con l'obbligo se si detiene:piu' di 3 armi comuni
piu' di 6 armi sportive
più di 8 armi antiche artistiche o rare
All'istanza di rilascio vanno allegate:
Due marche da bollo da euro 16,00 una da applicare alla domanda e una da allegare; fotocopia della denuncia armi;
l'elenco delle armi che si intendono inserire nella collezione;
l'indicazione delle misure di sicurezza esistenti.
LICENZA PER COLLEZIONARE ARMI, OBBLIGHI
Una volta ottenuta la licenza di collezione:- in collezione puo' essere iscritto un solo esemplare per ogni modello di arma, salvo non varino i marchi distintivi o il produttore;
- e' vietato detenere il relativo munizionamento;
- se si trasferiscono le armi in altro domicilio devi chiederne l'aggiornamento e ottenere il preventivo avviso di trasporto, anche se si possiede il porto d'arma o nulla osta;
- si deve aggiornare la collezione anche in caso di aumento o diminuzione delle armi.
Ottenuta la licenza si puo' procedere ai successivi inserimenti di armi allegando la vecchia licenza e una marca da bollo da euro 16,00 da applicare alla domanda. La marca non e' dovuta per le cancellazioni. La licenza ha carattere permanente.
LICENZA DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA
Se si intende importare definitivamente un'arma, proveniente da un Paese extracomunitario, per prima cosa ci si deve accertare che l'arma da importare risulti iscritta o nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo consultabile sul sito Tiropratico.com oppure sia classificata al Banco di Prova di Gardone Valtrompia http://www.bancoprova.it/ In caso positivo si deve richiedere un'apposita licenza denominata licenza di importazione definitiva di armi.Nel caso, invece, non fosse iscritta ne' al catalogo ne' al Banco Nazionale di Prova si deve chiederne la classificazione presso il Banco Nazionale di Prova.
Nella domanda si dovra' dichiarare:
- l'indicazione del tipo di arma/i da importare, modello, calibro, matricola, anno di fabbricazione;
- 2 marche da bollo da euro 16.00;
- l'ingresso di frontiera italiana attraverso il quale entrera' l'arma;
- eventuale spedizioniere;
- se si e' sprovvisti di porto d'arma, si dovra' chiedere il Nulla Osta all'acquisto.
ACQUISTARE ARMI SU INTERNET, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.
E' fatto divieto alle persone residenti nello Stato Italiano di acquistare le armi per corrispondenza, a meno che non si sia autorizzati ad esercitare attivita' industriali o commerciali in materia di armi, ovvero si possieda il nulla osta rilasciato dal Questore (art. 17 legge n. 110/75).
ACQUISTARE SPADE ALL'ESTERO.
Le spade sono armi proprie da punta e da taglio, che il titolare di una licenza di polizia ("porto d'armi" o "Nulla Osta") puo' acquistare in Italia. Per quanto riguarda pero' l'importazione, l'art. 49 del Reg. del T.U.L.P.S. vieta l'introduzione sul territorio di armi per le quali non e' consentito il porto (le spade ricadono tra queste).
Tale divieto, tuttavia, puo' essere superato per comprovate ragioni con apposita licenza di importazione rilasciata dal Questore.
ARMI ANTICHE, LICENZA DI DETENZIONE O COLLEZIONE
Puo' essere richiesta la licenza anche per una sola arma e comunque ne hai l'obbligo chi detiene piu' di 8 armi antiche, artistiche o rare.
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA
(ART. 42 T.U.L.P.S.) Rilasciata dal Questore.La licenza autorizza: il porto del fucile da caccia nei periodi e nei luoghi dove si esercita l'attivita' di caccia o il trasporto delle armi fuori dalla propria abitazione su tutto il territorio nazionale; in relazione al trasporto ci deve sempre essere un giustificabile motivo.
Consente inoltre l'acquisto di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte;
Alla domanda si deve allegare allegare:
- 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Pubblico Ufficiale che riceve la domanda o dal Sindaco oppure da un notaio;
- certificato di idoneita' psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1998 (la data del certificato non deve essere anteriore ai tre mesi);
- maneggio delle armi" rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, oppure fotocopia del "Foglio di congedo militare" per chi ha svolto servizio militare da meno di dieci anni (in caso di rinnovo questo certificato non va presentato, bastera' allegare il porto d'armi, sempre se questo non e' scaduto da piu' di 10 anni);
- abilitazione all'attivita' venatoria rilasciata, a seguito di esame, dalla Ripartizione Faunistico/Venatoria della competente Provincia (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta, bastera' la licenza scaduta);
- ricevuta di versamento di euro xxx su c/c xxx intestato all'Ufficio Registro Tasse e Concessioni Governative; (informarsi presso gli uffici preposti)
- ricevuta di versamento di euro xxx su c/c xxx intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione xxx causale costo del libretto (informarsi presso gli uffici preposti);
- due marche da bollo da euro 16,00 una da applicare alla domanda e una da allegare.
La scadenza della tassa non e' riferita ad anno solare, ma scade con riferimento al giorno e mese di rilascio della licenza.
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA. QUALI DIVIETI SONO PREVISTI SUL PORTO DELLE ARMI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DI CACCIA
Per i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia e' vietato il porto delle armi:all'interno dei centri abitati, nella sala delle elezioni, nel corso di riunioni pubbliche (cortei, comizi, stadio, ecc.), a bordo di mezzi di trasporto pubblici (treni, aeromobili, navi) e in altri luoghi nei quali la legge o l'Autorita' lo vietino espressamente.
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA, POSSO TRASPORTARE L'ARMA IN OGNI MOMENTO DELL'ANNO
Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia puo' trasportare le armi sia lunghe che corte, in ogni momento dell'anno, anche in periodi di caccia chiusa, ugualmente se nell'anno in corso non ha pagato la tassa di concessione governativa.Per trasportare le armi su treni, aeromobili o navi si e' tenuti a darne avviso al personale competente all'imbarco.
Treni: in base all'art 33 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, e' vietato portare sui treni armi da fuoco cariche e non smontate, anche se possessori di porto d'arma per difesa personale;
Navi: Regolamento per la navigazione marittima vedi l'art.384;
Aeromobili: Legge n. Legge n.694 del 23 dicembre 1974
Negli ultimi due casi i viaggiatori devono, dichiarare prima dell'accettazione il possesso di armi e munizioni alla Polizia di Frontiera, la quale dopo averle ispezionate provvedera' a consegnarle al comandante dell'aero/nave che provvedera' a custodirle. Al termine del viaggio le armi verranno riconsegnate al'Ufficio di Polizia di Frontiera d'arrivo e restituite al titolare.
LICENZA PER USO CACCIA, PRATICA DELLO SPORT DEL TIRO AL VOLO
Tale licenza permette anche l'esercizio dello sport per il tiro a volo, perche' il titolare della licenza per uso caccia puo' trasportare le armi all'interno del poligono e, per esercitare tale attivita', e' tenuto a rispettare il regolamento del poligono.
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER TIRO A VOLO
(LEGGE 323/69)Rilasciata dal Questore : (detta P.A. sportivo)
La licenza di porto di fucile per tiro a volo, autorizza:
l'acquisto di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte;
il loro trasporto sul tutto il territorio italiano.
Il trasporto deve avvenire sempre per un giustificabile motivo.
All'istanza dovra' essere allegato:
- 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Pubblico Ufficiale che riceve la domanda o dal Sindaco oppure da un notaio;
- certificato di idoneita' psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1998 (la data del certificato non deve essere anteriore ai tre mesi);
- maneggio delle armi" rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, oppure fotocopia del "Foglio di congedo militare" per chi ha svolto servizio militare da meno di dieci anni (in caso di rinnovo questo certificato non va presentato, bastera' allegare il porto d'armi, sempre se questo non e' scaduto da piu' di 10 anni);
- ricevuta di versamento di euro xxx su c/c xxx intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di xxx causale costo del libretto (informarsi presso gli uffici preposti);
- due marche da bollo da euro 16,00 una da applicare alla domanda e una da allegare.
LICENZA DI PORTO D'ARMA PER DIFESA PERSONALE
(ART. 42 T.U.L.P.S.) La licenza di porto d'armi per difesa personale e' rilasciata dal Prefetto, che ha facolta' di concederla in caso di dimostrato bisogno di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura.Per il rilascio la valutazione dell'effettiva necessita' non e' "codificata", ma e' rimessa alla discrezionalita' del Questore.
In linea di principio, partendo dal presupposto che la tutela dei cittadini e' un'attivita' che deve essere esercitata dallo Stato, da sempre, le concessioni di licenze di porto d'armi per difesa sono limitate alle persone che dimostrano l'effettivo bisogno di andare armati. Al riguardo e' opportuno ricordare che il porto delle armi (sia lunghe che corte) ai soli fini della difesa personale, e' consentito, senza licenza, alle categorie di persone elencate dall'art.73 del regolamento del T.U.L.P.S.
L'autorizzazione e' annuale (ad eccezione di quella rilasciata alle Guardie Particolari Giurate che ha una validita' biennale).
La licenza in argomento consente il porto delle armi, l'acquisto ed il trasporto di ogni tipo di arma comune.
- Per richiedere il porto per difesa allegare:
- 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Pubblico Ufficiale che riceve la domanda o dal Sindaco oppure da un notaio (solo nel caso di rilascio o scadenza libretto);
- certificato di idoneita' psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1998 (la data del certificato non deve essere anteriore ai tre mesi);
- maneggio delle armi rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, oppure fotocopia del "Foglio di congedo militare" per chi ha svolto servizio militare da meno di dieci anni (in caso di rinnovo questo certificato non va presentato a differenza delle Guardie Giurate che ne hanno l'obbligo);
- ricevuta di versamento di euro xxx su c/c xxx intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento causale costo del libretto (informarsi presso gli uffici competenti);
- due marche da bollo da euro 16,00 una da applicare alla domanda e una da allegare.
- dichiarazione delle motivazioni dell'effettivo bisogno di andare armati, che deve essere espressamente enunciato e ampiamente certificato mediante documentazione che si riterra' opportuno allegare;
- ricevuta del versamento di euro xxx sul C.C.P. n xxx "Tasse Concessioni Governative Roma", indicare nella causale "tassa rilascio/rinnovo licenza di porto d'armi per uso difesa personale" (informarsi presso gli uffici competenti) ;
PORTO
- in base all'art 33 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 e' vietato portare sui treni armi da fuoco cariche e non smontate. Se invece viaggi in aeromobili o navi devi dichiarare prima dell'accettazione di imbarco il possesso di armi e munizioni alla Polizia di frontiera aeroportuale/navale. Questa, dopo averle ispezionate, le consegnera' al comandante dell'aero/nave, che provvedera' a custodirle fino al termine del viaggio e le riconsegnera' all'Ufficio di Polizia di frontiera d'arrivo, dove il titolare potra' ritirarle.Si parla di "trasporto" quando avviene la movimentazione di armi o di parti fondamentali di esse sul suolo pubblico. Il trasporto presuppone che chi lo effettua non abbia la pronta disponibilita' dell'arma; esso, quindi, non deve consentire un possibile rapido utilizzo della stessa (Cass. Sez. I del 16 marzo 1994).
TRASPORTO:
Le armi che puoi trasportare sono unicamente quelle in tuo possesso o armi comodate tra quelle sportive o da caccia, il titolo di porto d'armi non autorizza a trasportare armi non proprie, se non ricevute in comodato.Per poter trasportare armi, bisogna essere titolari di licenza di porto d'armi o in possesso del Nulla Osta oppure di licenza collezione di armi antiche artistiche o rare.
Se non si e' in possesso di titolo valido si dovra' presentare l'avviso di trasporto di armi alla Questura ai sensi dell'art. 34 del TULPS (R.D. 773/1931) e l'art. 50 del R.D. 635/40.
Questa autorizzazione al trasporto viene vidimata dal Questore, non e' soggetta a imposta di bollo, deve indicare il mezzo di trasporto (proprio o eventuale corriere autorizzato al trasporto armi) e ha validita' di 30 giorni dal rilascio. Il documento cosi' formato deve accompagnare le armi durante il trasporto ed essere allegato alla successiva denuncia di detenzione, che dovra' essere presentata entro 72 ore dall'avvenuta movimentazione.
Una qualsiasi licenza di porto d'armi autorizza a trasportare fino a sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un numero illimitato di parti d'arma.
Per trasportare un'arma si deve far si' che questa possa essere spostata da un luogo all'altro in condizioni tali da rendere materialmente impossibile il suo uso.
LICENZA DI TRASPORTO DI ARMI SPORTIVE
(ART. 3 LEGGE N 85/86) Questa autorizzazione e' stata di fatto sostituita dal porto d'armi uso tiro a volo (sportivo).Comunque consente il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal Questore, previo accertamento dell'idoneita' psicofisica e attestazione di una associazione di Tiro a Segno Nazionale, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attivita' sportiva.
Trasportare l'arma al poligono di tiro. Chi frequenta il poligono di tiro a segno nazionale ed e' sprovvisto di porto d'arma puo' richiedere, presso il poligono di tiro dove e' iscritto, la Carta Verde per il trasporto delle armi. Tale documento deve essere vidimato dalla Questura ed ha validita' annuale.
CARTA VERDE:
autorizza la persona a trasportare le armi necessarie per svolgere attivita' sportiva, solo esclusivamente durante i giorni di apertura del poligono a cui si e' iscritti, lungo il tragitto piu' breve dall'abitazione al campo di tiro e viceversa o a recarsi a gare regolarmente indette sul territorio Nazionale. (art. 76 Reg. TULPS).L'istanza verra' inviata tramite il poligono di tiro agli Uffici della Questura per la dovuta convalida e dovra' essere accompagnata dai seguenti allegati:
- carta di riconoscimento rilasciata dalla Sezione del Tiro a Segno Nazionale;
- certificato di idoneita' psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici Medico Legali o dalle Strutture Sanitarie Militari e della Polizia di Stato;
- due marche da bollo da euro 16,00, una da applicare all'istanza ed una da allegare ;
Viene rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente.
CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO
(ART. 2 D.L. N.527 DEL 30 DICEMBRE '92) Il titolare di porto d'arma, sia per uso caccia che per il tiro a volo, che intende trasportare armi per l'attivita' venatoria o sportiva in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea puo' chiedere il rilascio della CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO. Si tratta di un titolo di polizia che autorizza solo al trasporto di armi e munizioni sul territorio degli Stati dell'Unione Europea.Alla domanda si deve allegare:
- elenco delle armi che si intende iscrivere sulla Carta Europea;
- fotocopia della denuncia di detenzione delle armi;
- fotocopia della licenza di porto d'armi in corso di validita';
- 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Sindaco, da un notaio o dal Pubblico Ufficiale che riceve l'istanza
- ricevuta di versamento di euro xxx su c/c xxx intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di xxx per il costo della Carta Europea;
- due marche da bollo da euro 16,00 una da applicare all'istanza e una da allegare.
La Carta Europea per il trasporto delle armi da fuoco viene rilasciata entro 90 giorni. Ha una validita' di 5 anni e, comunque, e' vincolata alla scadenza della licenza di porto di fucile. L'esportazione temporanea nei paesi della CEE consente di esportare al massimo tre armi (inserite nell'elenco della carta europea) e mille cartucce (art. 6 del D.M 30 ottobre 1996 n.635).
ACCORDO PREVENTIVO IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI COMUNI DA SPARO ACQUISTATE IN PAESI COMUNITARI
Acquistare un'arma in uno Stato EuropeoIl trasferimento di armi comuni da fuoco verso altro Stato membro e' regolato dalla normativa di cui al D.lgs. n. 527/92 che ha recepito la Direttiva 911/477/CEE
Per acquistare un'arma proveniente da un Paese comunitario e importarla definitivamente nel territorio dello Stato Italiano ci si deve munire presso la Questura di apposita licenza denominata ACCORDO PREVENTIVO.
(L'accordo preventivo di fatto e' un'autorizzazione che viene rilasciata dal paese membro della Comunita' Europea dove si intende importare le armi, una volta verificato che le stesse siano importabili).
Ottenuto l'accordo preventivo da parte dello Stato dove si intende importare le armi, si dovra' consegnarlo alla Polizia dello Stato da cui le armi dovranno essere esportate definitivamente per ottenere l'autorizzazione al TRASFERIMENTO DEFINITIVO DELLE ARMI.
Una volta importate le armi nello stato Italiano dovranno essere denunciate entro le 72 ore presentando l'autorizzazione al TRASPORTO DEFINITIVO e l'ACCORDO PREVENTIVO.
All'istanza va allegato:
- Il nome e l'indirizzo del venditore o cedente.
- L'indirizzo del luogo in cui verranno trasportate le armi.
- Il numero delle armi (marca, modello, calibro, matricola, relative punzonature) che fanno parte del trasporto.
- Licenza di porto d'armi o Nulla Osta all'acquisto.
- L'Accordo Preventivo viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda e ha una durata limitata al singolo viaggio.
- la domanda in carta libera in cui si devono indicare le modalita' del trasferimento;
-copia dell'Accordo Preventivo rilasciato ai sensi dell'art.11 comma 2 della Direttiva CEE n.477/1991;
- n.1 marca da bollo da euro.16,00 da applicare sulla licenza.
LICENZA DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA EXTRACOMUNITARIA DI ARMI COMUNI DA SPARO
(ART.31 TULPS ART.16 LEGGE N110/75)Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia o sportivo che intende effettuare l'attivita' venatoria o sportiva in un paese non appartenente all'Unione Europea puo' richiedere, alla Questura, l'esportazione temporanea di arma da fuoco.
All'istanza si deve allegare:
- fotocopia del porto di armi o del titolo che autorizza al trasporto delle armi;
- fotocopia della denuncia di detenzione armi;
- due marche da bollo da euro 16,00 una da applicare all'istanza e una da allegare;
La licenza e' valida 90 giorni dalla data di rilascio e ha una durata limitata al singolo viaggio e consente: il trasferimento temporaneo di un massimo di tre armi in paesi Extracomunitari ed un numero massimo di munizioni che varia da 200 per l'uso sportivo a 1000 per l'uso caccia.
LICENZA DI ESPORTAZIONE DEFINITIVA EXTRAEUROPEA DI ARMI COMUNI DA FUOCO
(REG. E.U. 258/2012) Con il Regolamento UE n. 258 del 2012, gli Stati Membri rilasceranno un'autorizzazione all'esportazione di armi, solo dopo aver vagliato una molteplicita' di elementi, tra cui il rispetto di tutti i trattati internazionali sottoscritti in materia.Alla domanda bisognera' allegare la documentazione comprovante che il Paese terzo (extraeuropeo) d'importazione ha autorizzato l'importazione e che il Paese terzo di transito non ha obiezioni al transito. L'atto dovra' essere tradotto in italiano.
Per l'esportazione e' stato istituito uno speciale modulo unificato.
RINVENIMENTO ARMI
Il privato che rinviene, a seguito di lavori di restauro o ristrutturazione in immobile di proprieta', o comunque nella propria pertinenza privata, armi e/o munizioni deve darne immediata notizia all'Ufficio locale di P.S. o in mancanza al piu' vicino Comando dei C.C. (Rif. Circ. Ministeriale nr. 559/C.12224/10100(2) del 21.07.93).Ai sensi dell'art. 20 della Legge 110/75, sara' cura dell'Ufficio di Polizia che ritira le armi effettuare gli accertamenti sulle stesse, verificando che non siano compendio di furto, smarrimento o ricercate e che siano complete dei segni identificativi: marca, calibro e matricola, quando quest'ultima e' prevista. Qualora dagli accertamenti sulle armi non emerga nulla di anomalo, il privato cittadino potra' acquisire le armi rinvenute, richiedendo apposita autorizzazione alla Questura con obbligo di denunciarle ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S..
Se si e' gia' titolare di porto d'armi o Nulla Osta in corso di validita' si dovra' comunque consegnare le armi all'Autorita' di P.S. competente.
Nel caso in cui le armi vengano rinvenute in un luogo pubblico (montagna, boschi, prati, strada, ecc.) si dovra' interessare immediatamente l'autorita' di pubblica sicurezza del posto (Polizia/Carabinieri), che tratterra' le armi nei propri depositi per gli accertamenti del caso.
Dopo gli accertamenti dell'Autorita' di P.S., verificato anche che non siano gia' state denunciate da altri e che non si tratti di reperti storici la cui competenza appartiene ai Musei, colui che ha rinvenuto le armi ed intende entrarne in possesso, deve far pubblicare all'albo comunale il ritrovamento e se nessuno ne reclama la proprieta', trascorso un anno dalla pubblicazione, potra' acquisirle previo ottenimento di licenza di porto d'armi o Nulla Osta.
- data 2023