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ARMI: porto o trasporto

Esiste una differenza non irrilevante tra porto di armi e trasporto delle stesse; essenzialmente è considerato trasporto quando l'arma non è di immediato uso da parte di chi la trasporta, cioè è chiusa in una valigia, zaino, borsa, senza munizioni, quindi scarica le stesse sono in altro contenitore separato,così l'arma si intende di NON immediato uso. Ad esenpio un arma anche scarica ma trasportata nel marsupio è considerata "portata" in quanto, se pur scarica, può essere impugnata rapidamente e usata anche solo per intimidire o spaventare.

E' considerato porto quando l'arma è di immediato uso, cioè pronta ad essere impugnata, quando è portata indosso o quasi (anche in borsa o borsello), carica e, rapidamente utilizzabile da chi la porta.

Con qualsiasi licenza di porto d'armi si possono trasportare su tutto il territorio Italiano armi e munizioni purchè se ne abbia giustificabile motivo, cioè non è giustificato andare al cinema con la pistola in valigetta anche se scarica.
Il trasporto può essere effettuato per i più svariati motivi e non solo per andare con l'arma al poligono o in armeria; (ad es: in vacanza per allenarsi in altri poligoni, per portarla in visione ad un amico o ad un potenziale acquirente, per portarla in altro luogo più custodito e, ovviamente, per riportarla a casa dopo essere stati nei luoghi menzionati). Durante il trasporto non possiamo sapere quanto sia legittimo fermarsi a fare la spesa ..... nulla lo vieta ma tutto è contestabile, si dovrebbe dimostrare che non era possibile andare a casa, posare l'arma e tornare a fare la spesa e ciò vale per ogni altra azione che coinvolga armi trasportate, a differenza di certe dichiarazioni, un giustificabile motivo ci vuole altrimenti andremmo tutti al lavoro con la pistola nella valigetta liberi di fare ciò che vogliamo.

Secondo quanto espresso anche nella Legge 25 marzo 1986 n°85 comma 3 per le armi sportive è consentito solo il trasporto, togliendo cosi ogni dubbio anche la circolare del Ministero, n° 559/C.7279 B-76 del 02 ott. 1986 sancisce questa norma per cui le armi classificate sportive si possono solo trasportare, non è quindi consentito con esse andare a caccia o al lavoro (per una Guardia Giurata), è comunque ammessa la difesa casalinga.
Per esempio una carabina in calibro .308 Win. classificata sportiva pur essendo un arma adatta all'uso venatorio, non può essere usata a tale scopo in Italia perchè non la si può portare durante la battuta di caccia, la norma non ha valore in altri Stati dove con tale arma si potrebbe benissimo cacciare; una Guardia Giurata non può portare per lavoro una pistola classifiata sportiva.

La circolare 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998, avente per oggetto: Trasporto di armi comuni da sparo, quantifica il trasporto e porto di armi e munizioni come segue:

I titolari di Nulla Osta all'acquisto ex art. 35 TULPS possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O. o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.

Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).

Per le munizioni il trasporto è limitato dalla detenzione, infatti durante le fasi di trasporto si ha una momentanea detenzione per la quale le regole valgono come segue:

fino a 200 cartucce per arma corta,
fino a 1500 cartucce per uso venatorio,
per chi è in possesso della licenza di detenzione di 1500 cartucce per arma corta (agonisti), il trasporto è limitato a 600 cartucce per arma corta, circolare - 557/PAS/14318.10171

Rammentiamo la Norme sul trasporto: LEGGE 18 giugno 1969, n. 323
Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo.
(GU n.170 del 8-7-1969 )

Articolo unico. Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facolta' del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa.

" Si avete letto bene: "al campo di tiro e viceversa"
Va da se che ogni altro spostamento (legittimo) deve essere comunque supportato da una ragione plausibile.

 

  • data 2023