Decreto Correttivo per la 204/2010 (bozza non approvata)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2009/51/CE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 36;Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’articolo 14, comma 7, con il quale è stato soppresso l’articolo 7 della citata legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’articolo l’art. 23, comma 12-sexiesdecies, della citata legge, con il quale è stata demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova l’attività di accertamento della qualità di arma comune da sparo;Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 204 del 2010, in relazione a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto, anche con riferimento a successivi interventi legislativi in materia di procedura per il riconoscimento delle armi.Visto l’articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 58 del 2010, entro ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore, nell’ambito dei criteri di delega, di cui al medesimo articolo 1, ed, in particolare, di quelli dell’articolo 2, comma 1, lettera b), relativo al necessario coordinamento con le discipline vigenti per il settore interessato alla normativa da attuare, e di quello di cui all’articolo 36;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa e della salute;Emanail seguente decreto-legislativo:Art. 1(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204)1. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1.  a) all’articolo  3, capoverso, all’articolo 31 primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1.  1) alla lettera b) al primo comma è aggiunto il seguente periodo : “Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16 della legge 18 aprile n. 110 del 1975 per l’esportazione di armi”.
  2.  2) Al terzo comma dopo le parole “ la  collezione” sono aggiunte le seguenti “ e l’esportazione “;
  3.  3) alla lettera c), capoverso, all’articolo 31-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1.  1.1) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
“Per esercitare l’attività di intermediario di cui all’ articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate all’attività di intermediazione. Gli obblighi di cui al secondo comma sono assolti dal mandante. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all’articolo 31.Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l’ultimo giorno del mese, all’autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all’indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità.”;
    1.  1.2) l’ultimo comma è abrogato;
  1.  4) alla lettera e), capoverso, all’articolo 38, primo comma, le parole: “ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento”, sono sostituite dalle seguenti: “ovvero per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata”;
  1.  5) dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e-bis) all’articolo 39 è aggiunto il seguente comma: ”Il prefetto dispone l’eventuale restituzione all’interessato dei materiali di cui al comma precedente ritirati in via cautelativa dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nei casi d’urgenza, ovvero, prima di adottare il provvedimento di divieto ivi previsto, l’assegnazione all’interessato di un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei medesimi  materiali. In caso di mancata cessione, con il provvedimento di divieto è disposta la confisca con le modalità di cui all’articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.”;
  1.  6) alla lettera h), capoverso, all’articolo 57 l’ultimo comma è sostituito dal seguente: “Il rilascio della licenza di cui al terzo comma è subordinato alla presentazione, sotto la responsabilità del richiedente, di documentazione tecnica completa, a firma di professionisti abilitati, attestante l’adozione, di tutte misure idonee ad impedire il pericolo ed il danno per la pubblica incolumità ed almeno il rispetto delle regole tecniche, relative anche alla manutenzione, corrispondenti a quelle previste dalle disposizioni vigenti, nonché da quelle prescritte dalle federazioni sportive riconosciute o affiliate al CONI. Resta ferma la disciplina dei depositi, della vendita di materiali esplodenti e della custodia delle armi. Le attività di tiro devono essere svolte alla presenza e sotto la vigilanza di personale in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. I direttori e gli istruttori di tiro dei campi e poligoni privati debbono munirsi della licenza del Sindaco, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui all’articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. I titolari della licenza di cui al terzo comma sono tenuti ad osservare gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo 31.”;
  1.  b) all’articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1.  1) alla lettera a), capoverso, articolo 2, secondo comma, dopo la parola: “parabellum” sono inserite le seguenti parole: “nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti, un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10. ”;
  2.  2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1.  2.1) al terzo comma, le parole: “La commissione consultiva di cui all’articolo 6” sono sostituite dalle seguenti: “il Banco nazionale di prova”;
    2.  2.2) al quarto comma, dopo la parola: “corrosive,” sono inserite le seguenti: “o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986 n.85, ed”;
  1.  3) alla lettera c) capoverso, all’articolo 5, sesto comma, le parole “e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell’interno. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma” sono soppresse.
  1.  4) la lettera d) è sostituita dalle seguente: d) il sesto comma dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari, ovvero che esibiscano certificato d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato da non oltre dieci anni dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all’accertamento tecnico soltanto per l’esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.”;
  1.  5) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: lettera g-bis) all’articolo 12 il quarto comma è sostituito dal seguente: “Non può essere autorizzata l’importazione di armi comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”
  1.  6) dopo la lettera h è inserita la seguente: “h-bis) all’articolo 14
  1.  1) al primo comma dopo le parole “conformi ai tipi catalogati” sono inserite le seguenti “,ovvero non superino  la verifica di cui all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,”
  2.  2) l’ultimo comma è abrogato.
  1.  7) alla lettera i), il n. 1), è sostituito dal seguente ”1) il primo comma è sostituito dal seguente: “I cittadini italiani residenti all’estero, o dimoranti all’estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all’importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all’art. 31, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per uso sportivo o di caccia, provviste del numero di matricola, nonché di armi comuni da sparo  per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni,  mostre, valutazione e riparazione”;
  1.  8) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera i – bis) all’articolo 16 il secondo comma è sostituito dal seguente :” Il rilascio della licenza di polizia per l’esportazione di armi di ogni tipo, singola,multipla e globale, di durata non superiore ad un anno, è subordinato all’accertamento dell’esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni. La licenza può essere rinnovata per un anno, ulteriormente prorogabile per un altro anno, previa istanza di rinnovo da presentarsi ad ogni scadenza annuale, senza obbligo, per il richiedente, di produrre la documentazione acquisita per il primo rilascio. Quando la domanda di rinnovo sia stata presentata almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo di validità, la licenza si intende comunque prorogata fino al momento del rilascio del provvedimento di rinnovo, salvo che nel frattempo sia stato adottato un provvedimento di diniego della medesima domanda”.
  1.  9) alla lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni :
    1.  7.1) l’alinea è sostituito dal seguente: “all’articolo 20 il primo comma è sostituito dal seguente:”;
    2.  7.2) il capoverso è sostituito dal seguente:” La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Il detentore, anche di parti di armi, deve adottare, sotto la propria esclusiva responsabilità, adeguate cautele per la custodia, dotandosi, almeno, di contenitori blindati e, ove detenga armi di qualunque tipo in numero superiore a nove, deve predisporre anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza.”
    3.  7.3) L’Ultimo comma è abrogato.
  1.  10) alla lettera n), n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. 8.1) all’alinea, le parole: “al primo comma è aggiunto il seguente periodo:” sono sostituite dalle seguenti: “al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi:”;
    2. 8.2) al capoverso, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell’interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.”
  1.  11) alla lettera o), all’articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni :
  1.  1) prima del numero 1 è inserito il seguente numero 01) : al primo comma al n) 1 dopo le parole “precedente articolo 7 “sono aggiunte le seguenti “, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;”
  2.  2) dopo il numero 3) è inserito il seguente numero 4) : il sesto comma è sostituito dal seguente :” Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d’identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 od ai sensi del precedente art. 11”.
  1.  c) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“art- 5-bis – Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85.
  1.  1. All’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. a) Il comma 1 è sostituito dal seguente : “1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal Banco Nazionale di Prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate, riconosciute o  affiliate al CONI.”
  2. b) al comma 2, dopo le parole: “attività sportive” sono aggiunte le seguenti: , incluse quelle ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri.”;
  1. c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco Nazionale di Prova è redatto un apposito elenco.”;
  1. d) all’articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente : “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonché agli articoli, 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché degli articoli 5, quarto comma, e 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia, fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo. I soggetti di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono produrre, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente periodo, il certificato medico per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da sparo previsto dalla normativa vigente alla medesima data.”
Art. 2(Disposizioni finali)
  1. 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto :
  1.  a) le armi da fuoco per uso scenico di cui all’articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all’articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese dell’interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.
  2.  b) i detentori di armi devono provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 20, primo comma, secondo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa, ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 14 agosto 2012 sono riconosciute come armi comuni da sparo.