Il mondo in cui si muovono gli sportivi del tiro e non solo, ma anche chi lavora a contatto con le armi, è oggi, ma lo è sempre stato, intriso di paure troppo spesso dettate dalla paura di non essere mai in regola in caso di controlli. Che molti abbiano qualcosa da nascondere (nulla di grave naturalmente), è spesso una realtà: la vecchia cartuccia militare del nonno se non un caricatore semirotto e che dire di quella vecchia "buldog" che nemmeno funziona ma che è un ricordo di papà postino, o quel vecchio fucile ad aria compressa che ormai non comprime più nulla ed è tutto arrugginito. Poi ci sono i vecchi bossoli da cannone trovati in montagna e quella sceggia di granata quasi intera che il nonno teneva sempre sul comò. E quei .308 ricaricati utilizzando vecchi bossoli militari ? Fobie ?! ...Paure, ...forse: quante Questure pretendono si denunci il reintegro delle munizioni e quante che le armi siano chiuse in armadi dedicati anche se non si è collezionisti o se si ha anche solo un vecchio 16". E chi non si adegua ? Eppure la legge è chiara e le circolari altrettanto, ma una denuncia e il sequestro di armi, munizioni e licenze è sempre possibile, anzi: dovuto in caso di denuncia da parte dell'incaricato al controllo, anche se poi si scopre che è del tutto illegittimo. Insomma finire in un guaio può avvenire ugualmente; basta un vicino "malizioso" che racconta una bugia e il gioco è fatto. Naturalmente poi le cose si aggiustano ma a che prezzo ? E con quali tempi ?
Cosi per quieto vivere, si finisce sempre per far "buon viso a cattivo gioco" e adattarsi a imposizioni di singoli Dirigenti che nulla hanno a che fare con le reali esigenze di ordine pubblico e tanto meno con la normativa vigente. Spaventati da questo andazzo e dal silenzio generale, i tiratori continuano a tenere un profilo basso e troppo spesso a mantenere un comportamento che nulla ha a che fare con i reali dettami delle leggi, molti spendono soldi per un armadio blindato inutile, per soddisfare il piacere delle Questure e gli altri, che magari non possono permettersi la spesa per una sola arma, poi rischiano la denuncia per non aver usato le stesse precauzioni: " ...scusi signor Questore, ma la legge non lo impone" ... " eh! si, ma qui fanno tutti cosi quindi deve farlo anche lei! ".
Qualcuno afferma di essersi munito di armadio blindato solo per la sua tranquillità, "come se di notte le armi si animassero e tentassero di ucciderlo", solo per evitare che i delinquenti se ne impossessino si dice, ma non sapendo che se questi riescono a penetrare in casa, non sarà certo poi un armadio, benchè blindato, a fermarli, tanto più che sono stati moltissimi gli armadi portati via con l'intero contenuto, a dimostrare che vale più una buona sorveglianza e un buon portone che tanti armadi blindati chiusi dentro casa. In molti casi comunque, il ladro punta agli oggetti preziosi di piccole dimensioni lasciando perdere le armi (specialmente quelle lunghe difficili da nascondere). Vogliamo allora dare un occhiata alle norme con gli ultimi aggiornamenti in materia, sperando di fare non solo un piacere a chi detiene armi ma anche a chi lavorando deve essere aggiornato sulle attuali normative vigenti.
ACQUISTO E DETENZIONE: In Italia l'acquisto di un'arma è possibile per tutti i cittadini che non hanno riportato condanne penali gravi o che non sono soggetti a restrizioni giudiziarie; che non siano obbiettori di coscienza**, che non siano mentalmente incapaci. art. 11 L 35 T.U.L.P.S. e art. 17 L.n° 110/75.
Per l'acquisto di armi o muniozioni è sufficiente munirsi di nulla osta rilasciato dall'ufficio competente del Commissariato o Questura della città di residenza, (in mancanza il Comando Carabinieri è l'ente preposto a tale scopo).
Il nulla osta ha la validità di 30 gg. dal rilascio e permette l'acquisto di una sola arma o quantitativo di munizioni richiesto e indicato. Il nulla osta decade all'acquisto avvenuto, per un successivo acquisto si deve rifare la trafila da capo.
Per chi è in possesso di licenza di porto d'armi ( per difesa personale, per caccia o sportivo), è possibile acquistare armi o munizioni esibeno la stessa licenza (purchè valida) all'armiere, che provvede a espletare le formalità di rito. L'arma o le armi vanno poi denunciate sull'apposito stampato, la denuncia delle armi cui si è già in possesso, se si hanno già altre armi, va quindi restituita e sostituita con una nuova riportante la nuova arma.
Si possono acquistare armi in numero massimo di:
n° 3 armi catalogate "comuni" ***
n° 6 armi catalogate "sportive"
n° illimitato di armi per uso venatorio (queste sono armi comuni che per le loro caratteristiche possono essere utilizzate per *** caccia, quindi devono essere armi lunghe e camerare munizioni adatte alla caccia ( Circolare numero 559/C-50.065-E-97
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 28-5-1997 pag. 39 )
Si possono acquistare munizioni in numero massimo di:
n° 200 cartucce per arma corta
n° 1500 cartucce per uso venatorio, di queste quelle a palla vanno denunciate mentre quelle a pallini vanno denunciate solo se superano il numero di 1000 unità. Circolare 6 maggio 1997, n.559 Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria.
La detenzione totale delle munizioni, sia esse a palla e pallini non può superare le 1500 cartucce oltre le quali si deve avere licenza di deposito rilasciata dal Prefetto e comunque non può superare le 1700 cartucce, somma delle cartucce da caccia più quelle non da caccia.
Si possono acquistare fino a 05 Kg. di polvere per ricarica. (il limite massimo di 5 kg. può essere detenuto solo se non si hanno cartucce cariche detenute, le stesse dovranno essere ricaricate utilizzando la stessa polvere che al crescere delle munizioni caricate, diminuirà relativamente di peso, per semplicità diremo che vano calcolati 3,33 gr. per ogni cartuccia per arma lunga caricata e 0,25 gr. per ogni cartuccia per arma corta).
Le spade con lama tagliente o i coltelli a doppio filo (baionette, stiletti, ecc.) sono considerate armi, quindi per l'acquisto si deve essere maggiorenni e per la detenzione si deve provvedere a farne denuncia di possesso agli uffici preposti.
Le armi ad aria compressa con energia superiore a 7,5 Joule sono considerate armi, per l'acquisto valgono le stesse norme utilizzate per le armi a fuoco: le armi ad aria compressa sono considerate armi sportive e fanno cumulo alle 6 (sei) acquistabili. Le armi con energia inferiore ai 7,5 Joule sono di libera vendita, si acquistano esibendo la carta d'identità ma il trasporto è soggetto al giustificato motivo, per cui non si può liberamente circolare con un Kalasnikov di questo tipo a tracolla nella piazza principale in un giorno di festa.
Bossoli, vuoti o solo innescati, proiettili, inneschi e altro materiale per ricarica (salvo le polveri da sparo), sono di libera vendita e detenzione. L'attrezzatura per il ricaricamento delle cartucce non è nemmeno considerata dalle norme in vigore.
ACQUISTO PER CORRISPONDENZA: Legge 18 aprile 1975, n. 110 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105) Articolo 17 Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza. Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. Per acquistare quindi armi e munizioni per corrispondenza ci si deve prima munire di licenza del Prefetto.
DETENZIONE & CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI: Legge 18 aprile 1975, n. 110 Art. 20 LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 . Custodia delle armi e degli esplosivi: Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento:
La custodia delle armi di cui agli articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila. Art. 20-bis (((Omessa custodia di armi). Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso: a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva; b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.)) Le armi e le munizioni devono essere detenute nel luogo indicato in denuncia usando criteri di massima diligenza perchè le stesse non possano essere rubate, usate o maneggiate anche da persone incapaci (bambini) presenti. Si deve anche prevenire che le armi siano maneggiate da persone che non hanno abilitazione o licenza a farlo senza la stretta sorveglianza del proprietario. Ne le armi ne le munizioni possono essere lasciate incustodite in altro luogo al di fuori del luogo di detenzione. Le armi o le munizioni quindi non possono essere lasciate incustodite in auto, in garage, cantina, magazzino salvo che, di stretta appartenenza dell'abitazione e garantiscano la stessa sicurezza. art. 20 E 22 L. 110/75 - art 38 TULPS - I componenti di un unico nucleo familiare possono detenere armi nel numero indicato dalle vigenti leggi e cioè ogni componente, " detentore a se stesso", detiene le armi e munizioni di propria pertinenza nella stessa abitazione ove risiedono altri componenti detentori a loro volta di armi e munizioni in numero definito dalle norme. Si ha cosi una detenzione che può essere composta per ogni singolo detentore residente in un massimo di 3 armi comuni, 6 armi sportive e un numero illimitato di armi da caccia oltre che alle munizioni dichiarate in denuncia limitate a 200 cartucce per arma corta e 1500 per uso venatorio. Non è contemplato dalle leggi vigenti ma la Questura può prescrivere particolari modalità per la detenzione di armi e munizioni come quella che prevede che ogni singolo possessore le custodisca separatamente dall'altro, la norma invece prevede che ogni proprietario applichi la massima diligenza nella detenzione delle armi e delle munizioni e nel caso specifico egli è consapevole della presenza delle armi del coniuge o componente del nucleo familiare e sa del divieto di comodato delle armi comuni, delle quali (se del coniuge) non può entrare in possesso se non dopo cessione.
Tecnicamente un arma può essere detenuta in casa, una casa con finestre che si possano chiudere e sbarrare e porta sufficientemente sicura, mantenuta carica e sul proprio comodino. La si può nascondere in un cassetto qualora ci si allontani ma nessuna norma prescrive particolari cautele. Se in casa ci sono bambini è preferibile custodirla lontano dalla loro portata, cosi come si farà se in casa verranno amici a trovarci. Lo scopo della detenzione di un arma in casa non è sempre e solo sportivo, e un arma chiusa e scarica in casa non serve poi a nulla.
CESSIONE DELLE ARMI: art 8 L 110/75 - art 35 TULPS - art 58 Reg. TULPS I privati possono cedere armi ad altri rispettando le norme emanate. Per l'acquisto di un arma si deve essere in regola con le norme, cioè avere un nulla osta per l'acquisto della Questura o una licenza di porto d'armi valida. Cosi come se si acquista un arma nuova in armeria o se la si acquista da altra persona anche privato si devono rispettare le stesse regole. Chi invece cede l'arma deve assicurarsi che chi la riceve sia in possesso dei requisiti di legge, (chi vende non è tenuto ad avere porto d'armi valido): nulla osta, licenza di porto d'armi valida, licenza di commercio o riparazione ecc... E' condannato chi vende un arma a chi non è in regola con le normative vigenti. La cessione si effettua con scrittura privata tra i due arbitrati, chi cede scrive di suo pugno dietro una fotocopia della denuncia la volontà di cedere l'arma (indicando caratteristiche è matricole nonchè dati dell'acquirente) alla persona indicata. L'acquirente riceve l'arma e in breve tempo provvede a fare denuncia di detenzione presso gli uffici preposti consegnando la copia della denuncia con la dichiarazione di cessione e la propria denuncia delle armi, quindi provvede ad espletare le prassi di rito prendendosi in carico l'arma acquistata come se l'avesse acquistata da una qualsiasi armeria. Chi cede, dovrà a sua volta recarsi presso gli uffici preposti per cancellare dalla sua denuncia l'arma appena ceduta. (meglio fare sempre tutto in doppia copia, chi vende ne terrà una per se).
COMODATO DI ARMI: Si possono dare in comodato, cioè prestare temporaneamente, solo armi catalogate sportive o per uso venatorio. Il comodato deve essere accompagnato da denuncia la dove il periodo superi il tempo necessario alla stessa, cioè se l'arma viene prestata per un solo pomeriggio (ad esempio) non vi sarebbe tempo utile per farne denuncia all'autorità, quindi il comodato avviene prettamente tra i due accomodatari. Se il comodato prevede lunghi periodi, la denuncia deve essere depositata presso gli uffici preposti.
TRASPORTO: LEGGE 25 MARZO 1986, n. 85 (GU n. 077 del 03/04/1986)
NORME IN MATERIA DI ARMI PER USO SPORTIVO.
legge:1986-03-25;85ART. 3.
DELLE ARMI PER USO SPORTIVO È CONSENTITO IL SOLO TRASPORTO
CON APPOSITA LICENZA, VALIDA PER IL TERRITORIO
NAZIONALE, RILASCIATA DAL QUESTORE, PREVIO ACCERTAMENTO
DELLA IDONEITÀ PSICOFISICA E PREVIA ATTESTAZIONE, DI UNA SEZIONE
DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE O DI UNA ASSOCIAZIONE DI TIRO
ISCRITTA AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA AFFILIATA AL CONI, DA CUI
RISULTI LA PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALLA RELATIVA
ATTIVITÀ SPORTIVA.Fregatura tutta a favore delle sezioni di tiro, la licenza di porto d'armi sportiva (licenza per tiro a volo), viene rilasciata a chi dimostra di fare sport di tiro. Il trasporto delle armi sportive deve essere fatto trasportando l'arma scarica (non serve smontarla), chiusa in apposita valigia, zaino o bisaccia, le munizioni se presenti vanno trasportate in involucro a parte. L'arma non deve essere nell' immediata disponibilità di chi la trasporta, cioè chi trasporta l'arma non deve poterla impugnare con estrema facilità e caricarla. In auto è meglio trasportare tutto nel bagagliaio. L'arma portata addosso prevede un vero e proprio PORTO, quindi non sono ammessi marsupi, anche se in essi l'arma è scarica.
BOSSOLI MILITARI: Circolare N.559/C-50,133-E-99, 22 marzo 1999 OGGETTO: Bossoli per armi portatili da guerra sparati. Lla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 3 marzo 1999, considerato che le munizioni destinate alle armi da guerra sono prodotte in risposta a rigorosi capitolati emessi dall'Amministrazione Difesa e di conseguenza una cartuccia allestita ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non sarebbe destinabile al caricamento delle armi da guerra, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che in relazione al 3° comma dell'art. 1 della legge 110/75, i bossoli in argomento non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma; ad essi, piuttosto, appaiono applicabili le previsioni di cui all'art. 97 del Regolamento al T.U.L.P.S. (liberamente detenibili in numero illimitato, ancorché preinnescati), posto che la loro disponibilità derivi da ordinaria procedura di alienazione da parte dell' Amministrazione Difesa o da rinvenimento quali "res derelictae".
CARICATORI: I caricatori sono considerati parti di armi e quindi soggetti a tutte le restrizioni sulla detenzione e il trasporto. Si possono quindi acquistare, detenere e trasportare i caricatori omologati per l'arma detenuta e vanno denunciati, i caricatori con maggior numero di cartucce contenute, se non catalogati per l'arma cui vanno a fare parte, sono considerati parte d'arma da guerra e quindi non è consentita la detenzione e il trasporto per nessun motivo.
Ministero dell'Interno - Telex N° 080575559/c25101.10100(1) in data 16.11.2000 - Caricatori non catalogati "E' stato ribadito che i caricatori per armi comuni da sparo sono da considerare quali parti di armi comune purché abbiano la capienza prevista nella catalogazione dell'arma a cui sono destinati. Nel caso invece abbiano capienza superiore detti caricatori sono da qualificare come parti di armi da guerra, ricadendo così sotto la specifica disciplina per queste previste".
COMPENSATORI DELLE ARMI: Circolare 557/PAS.50-235/E/04 del 30 ottobre 2006 - Procedura per l’iscrizione in nota a Catalogo di canne intercambiabili dotate di freno di bocca integrale. Sono state presentate istanze all’Ufficio del Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo con le quali veniva richiesta l’iscrizione in nota a Catalogo di canne intercambiabili per carabine che si differenziano da quelle originali per la sola presenza di un freno di bocca, realizzato mediante foratura della volata della canna.
La suddetta richiesta è stata portata all’esame della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, la quale, nella seduta del 5 ottobre 2006, ha espresso il parere, condiviso da questa Amministrazione, in base al quale si ritiene che la richiesta di iscrizione in nota a Catalogo possa essere accolta solo nei casi in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1 - la realizzazione delle canne intercambiabili o la modifica di quelle originali deve essere stata eseguita da soggetti titolari di licenza di fabbricazione armi;
2 - è possibile realizzare tali canne solo se destinate a carabine a ripetizione semplice ordinaria con chiusura ad otturatore girevole – scorrevole;
3 - le canne intercambiabili devono avere la stessa lunghezza e lo stesso calibro di quelle originali;
4 - il freno di bocca deve essere realizzato con la sola foratura della canna, senza possibilità, quindi, di applicarlo tramite filettatura o incastro,
5 - le operazioni eseguite sulla canna originale devono essere certificate da colui che le ha realizzate, che deve produrne apposita certificazione da consegnare al proprietario dell’arma;
6 - come previsto dalla normativa C.I.P., le canne che subiscono la modifica in parola devono essere presentate al Banco Nazionale di Prova (a cura del proprietario dell’arma o del fabbricante che ha realizzato la canna) che provvederà a sottoporle a nuova prova forzata ed alla conseguente punzonatura.
Per tutti i casi che non soddisfino le condizioni sopra indicate, non sarà possibile procedere all’inserimento della nota a catalogo, ma si renderà necessario attribuire un nuovo numero di iscrizione nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo.
7 - L’eventuale realizzazione della modifica in parola non rispondente ai criteri sopra indicati e per la quale non sia stata richiesta ed ottenuta l’iscrizione della nota in Catalogo, pur non potendosi considerare come alterazione d’arma, ex art. 3 della legge 18 aprile 1975, nr. 110 (in tal caso, infatti, le dimensioni dell’arma rimangono invariate e non si ottiene alcun incremento della potenzialità di offesa se l’arma non è a funzionamento semiautomatico), andrebbe, comunque, a modificare il prototipo in origine catalogato, apportando delle variazioni meccaniche e balistiche che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge citata, richiederebbero l’iscrizione in Catalogo del diverso modello di arma.
8 - Si rammenta, inoltre, che la canna modificata, pur prevista dalla nota a Catalogo, ma non provvista del punzone di “Riprova”, non sarebbe rispondente ai requisiti previsti dall’art. 11 della legge 18 aprile 1975, nr. 110.
Prevista la catalogazione delle canne con compensatore, nulla vieta di applicarne uno purchè si rispettino le indicazioni del Ministero e cosa importante non si filetti o modifichi la canna per farlo. La circolare parla unicamente di foratura della canna.
LIMITE NELLA DETENZIONE DELLE MUNIZIONI: 557/B.20013-10171(1) Roma,
Rif. prot. n. 3297/31314/Area 1
del 5.11.2003 Con la nota sopra distinta, codesto U.T.G. ha chiesto chiarimenti in ordine al rilascio dell’autorizzazione alla detenzione di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo in numero superiore ai limiti stabiliti all’art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S., nei confronti di soggetti che svolgono attività agonistica di tiro, ed in particolare se nella fattispecie sia possibile il rilascio della licenza di deposito esplosivi di cui al richiamato art. 97. Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare, dalla lettura del 1° comma dell’art. 97 suddetto: “Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza. . .omissis . . . un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innestati e di micce di sicurezza”, che il Legislatore ha utilizzato il termine deposito anche in relazione alla“mera” detenzione delle cartucce.
Sembra, quindi, potersi ritenere che le disposizioni di cui all’art. 97, in relazione al deposito di cartucce, comprese quelle di cui al relativo 3° comma: “Per tenere in deposito . . . omissis . . . cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge”, si riferiscano ad un deposito sui “generis” e non al deposito di esplosivi in appositi locali, adibiti a tale scopo e soggetti a determinate prescrizioni (Allegato B Reg. T.U.L.P.S.), tra cui i requisiti di sicurezza determinati dalla Commissione tecnica (provinciale) di cui all’art. 49 del citato T.U..
Pertanto, laddove la richiesta sia adeguatamente motivata (ad esempio, nel caso in cui il richiedente svolga attività di istruttore di tiro o partecipi a livello agonistico a gare di tiro a segno) potrà rilasciarsi la specifica licenza che autorizzi il deposito del maggior quantitativo di munizioni.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, atteso che le istanze di autorizzazione in argomento riguardano, perlopiù, cartucce per pistola (il limite di 1500 posto dall’art. 97 per le munizioni da fucile da caccia, difatti, sembra soddisfare ampiamente le esigenze dell’utenza), appare adeguato, comunque, autorizzare il deposito di tali cartucce non oltre il limite massimo di 1500. E’ evidente che per tale deposito, all’interno della privata abitazione, non risulta “tecnicamente” la necessità di un apposito locale. Le cartucce, infatti, potranno essere custodite in idoneo contenitore atto a garantirne l’integrità e la non accessibilità, ferma restando la facoltà dell’Autorità di P.S. di porre particolari prescrizioni in relazione alla loro custodia. Sulla problematica in argomento, in occasione di due analoghi quesiti, siè espressa anche la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi– per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta del 17.04.2002, di cui si allega il relativo parere.
Si rappresenta, per completezza, che questo Ufficio, con l’allegata circolare n. 559/C.16105.XV.H.MASS(39), datata 27.3.1999, nel fornire chiarimenti in ordine all’attività di ricarica delle cartucce, ha già richiamato la possibilità di rilascio della licenza prefettizia surrichiamata (in relazione agli artt. 50 T.U.L.P.S. e 97/3° del relativo Regolamento), per maggiori quantitativi (di cartucce) detenibili.
REINTEGRO MUNIZIONI DETENUTE: Circolare - 557/PAS.10611-10171.(1) Roma, 7 agosto 2006 Variazione in diminuzione di munizionamento regolarmente detenuto. Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale codesta Questura ha qui segnalato che, il Tribunale di Oristano, con decreto penale di condanna n. 482/05, divenuto esecutivo il 18.11.2005, ha condannato una persona imputata di aver omesso di denunciare all’Autorità di P.S., ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., la riduzione del numero delle cartucce in suo possesso.
Al riguardo, tenuto conto che la problematica in questione riveste certamente interesse generale, appare opportuno ribadire l’orientamento che questo Ufficio ha più volte espresso in merito, in riscontro alle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Questure e dalle Associazioni dei cacciatori, nei termini che seguono.
Come è noto, l’art. 38 T.U.L.P.S. impone l’obbligo di denunciare all’autorità di p.s. le armi, le munizioni e le materie esplodenti.
Più precisamente, poi, l’art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., prescrive che deve essere denunciata all’autorità di p.s. competente qualsiasi variazione nella specie e nella quantità delle munizioni.
Le finalità alla cui tutela è preposta tale ultima norma sono quelle di porre l’autorità di p.s. – in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica - nella condizione di conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (ovvero, senza licenza del Prefetto fino a un massimo di 200 cartucce per pistola o rivoltella e fino a un massimo di 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere, ex art 97 Reg. cit.).
Essa, peraltro, non obbliga il detentore al costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate.
Ne deriva che - come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1282 – I Sez. Pen. dell’1.12.1993) - l’obbligo di denuncia ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la relativa omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni in decremento delle munizioni stesse.
Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell’orientamento della Suprema Corte, che una eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata, in quanto non pregiudica la ratio della norma in esame.
Le Questure sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di voler dare, nei modi ritenuti più opportuni, tempestiva diffusione del contenuto della presente circolare agli Uffici periferici.
RICARICA PRIVATA: LEGGE 6 dicembre 1993, n. 509 Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1993
Commercio di munizioni per uso civile. La legge prescrive una serie precisa di adempimenti da parte del produttore che voglia alienare a qualsiasi titolo munizioni di propria produzione. Vincola, cioé, il produttore sia nel caso in cui VENDA le cartucce, sia nel caso in cui le intenda REGALARE. L'unico caso in cui le munizioni non sono assoggettate alla presente normativa è nel caso in cui siano oggetto di ricarica casalinga da parte del privato, ovviamente per UTILIZZO STRETTAMENTE PERSONALE. A tal fine, il ministero degli Interni si è pronunciato con il quesito 559/C.16105, XV.H.MASS(39) del 22 marzo 1999, (vedi sopra) in merito all'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 47 del Tulps per l'attività di ricarica delle cartucce da parte di privati.
Ecco cosa dice il ministero:"Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che l'attività di ricarica di munizioni ad opera di privati, pur non essendo espressamente disciplinata, non incontra specifici divieti normativi. Essa pertanto non appare illecita, purché sia espletata alle condizioni di legge, con particolare riguardo alla legittimazione all'acquisto di esplosivo (art. 55 Tulps), agli obblighi di denuncia (art. 38 Tulps), ai quantitativi di polveri (5 Kg.), bossoli e inneschi (illimitati) e cartucce detenibili senza licenza (art. 97 Reg. Tulps e 38 Tulps) ed ai maggiori quantitativi detenibili con licenza prefettizia (art. 50 Tulps e
art. 97/3 Reg. Tulps) Si osserva, infine, che le disposizioni di cui alla Legge 6.12.93 n. 509 "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile" riguardano esclusivamente le munizioni destinate al
commercio e non già quelle frutto delle attività di ricarica privata".
RINVENIMENTO ARMI: CIRCOLARE 559/C.12224/10100(2) 1
Roma, 21 luglio 1993,rif. n. 0355 div. amSoc. Cat. F1/93 del 16 aprile 1993, avente per oggetto: rinvenimento di armi comuni da sparo Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale si chiede di conoscere se un'arma comune, rinvenuta da privati cittadini in occasione di lavori di restauro o ristrutturazione di immobili di loro proprietà, possa essere regolarmente detenuta, qualora la stessa non risulti essere stata utilizzata per commettere reati, risulti munita di tutti i dati identificativi e non vengano accertate cause ostative soggettive.
Al riguardo, si è dell'avviso che il deposito delle armi, ai sensi dell'art.20 della L. 18 aprile 1975 n°110, presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che le ha rinvenute, comporti un controllo, sia sull'arma, sia sulla persona che dovrà detenerla.
Qualora dai suddetti accertamenti si evincesse che non esistono cause ostative soggettive, l'autorità competente, nel momento del ricevimento della denuncia, potrà autorizzare la detenzione dell'arma, ricorrendo, se ne ravvisa l'opportunità, all'esercizio della potestà prescrittiva prevista dall'art.9 del Tulps. Ad esempio, nel caso di soggetti che non posseggano l'idoneità al maneggio delle armi, c.d. capacità tecnica, di cui all'art. 8 della legge 110/75, potrà prescrivere che l'arma stessa possa essere detenuta senza il relativo munizionamento.
EREDITA': Circolare
559/C.16082/10179 (3) del 11 aprile 1995 Colui il quale eredita arma comuni da sparo, detenute legittimamente dal 'de cuius' é tenuto solo a denunciarne il possesso a suo nome, ai sensi dell'art. 38 TULPS. - L'erede, per detenere le armi ricevute in ereditá non deve necessariamente dimostrare l'idoneitá al maneggio delle armi (art.62 regolamento al TULPS), potendo l'autoritá di P.S. autorizzare la detenzione delle stesse vietando, con apposita prescrizione ai sensi dell'art. 9 del TULPS, il relativo munizionamento.
Tecnicamente chi ha vissuto per anni con il genitore poi deceduto e con esso ha avuto disponibilità delle armi anche senza avere licenze di porto d'armi, ha diritto a detenere le armi del genitore senza dover espletare altre formalità se non la presa in carico delle stesse presso le Autorità preposte.
Alla fine non è difficile capire cosa si può e cosa non si deve fare. Attenendosi a queste semplici regole non si può incorrere in alcun problema. Non rimane che pubblicare i faxsimili per le vostre denunce che troverete alla pagina http://www.tiropratico.com/normativa/modelli.html di questo sito. Questa è un po' la guida per l'utente a cui tiratori e Dirigenti dovrebbero attenersi, sfortunatamente spesso non è cosi, dove si può ci si adegua ma la dove i divieti vanno a vessare letteralmente lo sportivo, si deve intervenire fermamente per far valere i propri diritti di cittadini onesti.
. |