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CARTUCCE .22 LONG RIFLE E' una disputa nata in questi ultimi mesi, le munizioni .22lr e quindi le armi che le camerano sono classificabili per uso venatorio ? Prima di tutto vediamo cosa dice la legge, innanzi tutto la caccia in Italia può essere fatta solo con armi lunghe, armi cioè con canna di lunghezza uguale o superiore a 30 cm. e lunghezza totale dell'intera arma uguale o superiore a 60 cm.
Le armi a canna liscia devono avere calibro superiore al 12", sono quindi esclusi il cal. 10", 8" e il cal. 4", sono ammessi il: 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - .410 - 8mm e 9mm Flobert o Colibrì, ecc. mentre le armi a canna rigata devono avere calibro uguale a 5,6 mm. e il bosolo vuoto della cartuccia deve misurare 40 o più millimetri oppure avere calibro superiore a 5,6 mm. con lunghezza del bossolo ininfluente. Il cal. .22lr. è da caccia ? L'unica cosa da fare è misurare il calibro, della canna naturalmente perchè per chi non lo sa, questo è il vero calibro da considerare, visto che la munizione, cioè il proiettile può avere diametro diverso. Non ci resta ora che inserire un tondino in piombo nell'anima e forzarlo con un martello fino ad avere un perfetto negativo dell'interno della canna.
La misura manuale da un diametro di 5,54 mm La misura digitale riporta un diametro di 5,521 mm. Non vi è dubbio che il calibro delle canne 22 non arriva a 5,60 mm. come richiede la legge, quindi non può essere utilizzato in ambito venatorio.
Alleghiamo l'articolo di Edoardo Mori apparso su Armi & Tiro del Luglio 2012: Girano strampalate interpretazioni secondo cui il calibro .22 long rifle sarebbe stato autorizzato come calibro da caccia dal decreto legislativo 204/2010. Attenzione! Non è assolutamente vero ed è affermazione che può portare chi vi presta ascolto a perdere la licenza di caccia. Nel 1977 la legge quadro sulla caccia indicò i calibri consentiti per l'attività venatoria, stabilendo erano consentiti i calibri non inferiori a 5,6 mm e con bossolo non inferiore a 40 mm. Come risultava dai lavori parlamentari era del tutto chiaro che il legislatore aveva voluto vietare calibri a palla ritenuti da bracconiere in quanto più silenziosi e che aveva intesso riferirsi ai calibri a percussione anulare, noti in Italia come calibro 5,6 e negli Usa come calibro .22. In lingua "umana" aveva voluto dire: si possono usare per caccia calibri dal 5,6 in su, ma il 5,6 deve avere il bossolo di almeno 40 mm. Quindi l'interpretazione iniziale fu del tutto pacifica in questo senso e rimase tale anche con la nuova legge 157/1992. Un unico problema interpretativo venne creato una decina di anni orsono per una bizzarria uscita dagli uffici del catalogo nazionale, e mai ufficializzata, secondo cui qualunque cartuccia con bossolo inferiore a 40 mm era vietata per la caccia anche se la palla era grossa come un dito! Per rimediare a questa pericolosa scemenza è intervenuto il legislatore con il decreto 204/2010, il quale non ha cambiato in alcuno modo il testo originario se non per chiarire che sono vietate solo le cartucce di calibro minore di 5,6 mm con bossolo inferiore a 40 mm (definizione che si attaglia a tutte le cartucce a percussione anulare). Quando il legislatore non cambia le parole di una legge, nessuno ne può cambiare l'interpretazione storica. Sono quindi consentite per la caccia tutte le cartucce in calibro pari o superiore a 5, 6 mm, qualunque sia la lunghezza del bossolo.
Ogni tanto, come ora, se ne esce poi qualche sprovveduto di balistica il quale scopre che la palla del .22 non è 5,6 mm ma 5,7, che nelle tabelle Cip il diametro del bossolo è indicato con 5,7 mm e conclude che la barriera dei 5,6 mm non si applica ai .22 anulari. Pensiero sbagliato tecnicamente, perché il calibro si misura nella canna, e non sulla palla o sul bossolo; è nozione elementare, poi, che il calibro è una indicazione puramente nominale (cioè è un nome che gli è stato dato dall'inventore o produttore) il quale non corrisponde affatto alle dimensioni dell'anima della canna. Se si prende il diametro del collo del bossolo per i calibri 9 per pistola si vede che esso va da 9,50 a 9,85 millimetri, mentre il diametro massimo della canna va da 8,70 a 9,05, misurata sui vuoti. Per i calibri .22 il diametro massimo della canna fra i vuoti va da 5,45 a 5,59. Se si considera che il calibro nominale viene determinato in base al diametro tra i pieni della rigatura e che le misure indicate sono quelle massime stabilite dalla Cip... si dovrebbe concludere che il calibro 5,6 è rarissimo! Se poi si prendesse il diametro del collo del bossolo si dovrebbe concludere che il legislatore italiano ha vietato una munizione che proprio non esiste! Ripeto: i calibri .22 sono quelli che le norme internazionali chiamano con tale nome. Esso in Italia è stato convenzionalmente chiamato 5,6 mm e a esso si è riferito il legislatore. Di certo la dicitura usata era molto infelice, ma se per 35 anni tutti hanno capito che il .22 era vietato per la caccia, non si può ora scoprire che per 35 anni nessuno ha avuto la giusta illuminazione. Alcune questioni rimangono incerte: per esempio il .22 hornet, che è a percussione centrale, ma esso ufficialmente corrisponde al 5,6x35R e perciò è difficile sostenere che il legislatore non volesse vietarlo. Stesso discorso per il .221 Remington fireball. Invece il .222 e il .223 sono 5,6 mm convenzionali, ma si salvano perché il bossolo supera i 40 mm. I calibri inferiori al 5,6 si ritengono vietati per caccia anche se con bossolo superiore a 40 mm (come peraltro già aveva stabilito la circolare 559/C-50.065-E-97 del 6 maggio 1997). Edoardo Mori.
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