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CARTUCCE .22 LONG RIFLE
PER USO VENATORIO

E' una disputa nata in questi ultimi mesi, le munizioni .22lr e quindi le armi che le camerano sono classificabili per uso venatorio ?

Prima di tutto vediamo cosa dice la legge, innanzi tutto la caccia in Italia può essere fatta solo con armi lunghe, armi cioè con canna di lunghezza uguale o superiore a 30 cm. e lunghezza totale dell'intera arma uguale o superiore a 60 cm.
Ora, da queste armi vanno sottratte le armi classificate sportive in quanto per esse ne è vietato il porto e l'uso fuori dei poligoni di tiro.
Rimangono allora disponibili tutte le armi comuni, lunghe che camerano una determinata cartuccia adatta alla caccia cosi come prescritto dalla Legge 157 del 1992:

Art. 13: Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (7/cost).

 

Le armi a canna liscia devono avere calibro superiore al 12", sono quindi esclusi il cal. 10", 8" e il cal. 4", sono ammessi il: 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - .410 - 8mm e 9mm Flobert o Colibrì, ecc. mentre le armi a canna rigata devono avere calibro uguale a 5,6 mm. e il bosolo vuoto della cartuccia deve misurare 40 o più millimetri oppure avere calibro superiore a 5,6 mm. con lunghezza del bossolo ininfluente.

Il cal. .22lr. è da caccia ?

L'unica cosa da fare è misurare il calibro, della canna naturalmente perchè per chi non lo sa, questo è il vero calibro da considerare, visto che la munizione, cioè il proiettile può avere diametro diverso.

Abbiamo tagliato la nostra canna cal. 22 e l'abbiamo misurata, sia direttamente sia prendendone un calco in piombo dell'anima interna.
Un bel lavoro, prima un taglio netto trasversale e poi uno longitudinale per portare allo scoperto la rigatura.
Ecco nelle foto qui a fianco la parte di canna scoperta, essa mostra i suoi cinque risalti elicoidali che permettono di imprimere al proiettile la rotazione che lo stabilizzerà durante il volo fino al bersaglio. L'altezza di ogni risalto è di 0,05 mm.

Non ci resta ora che inserire un tondino in piombo nell'anima e forzarlo con un martello fino ad avere un perfetto negativo dell'interno della canna.

Fatto questo non resta che misurare sia direttamente l'anima della canna con un calibro micrometrico sia il nostro pezzo di piombo con un micrometro digitale.

 

La misura manuale da un diametro di 5,54 mm

La misura digitale riporta un diametro di 5,521 mm.

Non vi è dubbio che il calibro delle canne 22 non arriva a 5,60 mm. come richiede la legge, quindi non può essere utilizzato in ambito venatorio.


IL .22 LONG RIFLE NON PUO' ESSERE USATO PER CACCIA quindi le munizioni cal. 22 possono essere detenute solo in numero di 200.

 

Qui a fianco i dati C.I.P. della munizione in esame, per chi possa ritenere o prendere in considerazione unicamente il calibro reale del proiettile, la misura del diametro del proiettile di una .22LR. e di 0,224 pollici pari a 5,689 mm.
Misura inferiore a 5,7 mm. quindi la .22lr. è da considerarsi (se prese in considerazione le misure CIP) una munizione in cal. 5,6 non adatta all'uso venatorio perchè il suo bossolo non è lungo almeno 40 mm.

Chi avesse invece provveduto a misurare il proiettile delle sue .22 avrebbe scoperto che il diametro supera abbondantemente i 5,7 mm. ciò ad avvalorare la nostra tesi per cui non è possibile basarsi sulle misure dei diametri di palla, assolutamente diversi addirittura dai dati CIP, ma espressamente su quelli di canna che non variano nemmeno dopo lo sparo, cosa che invece sappiamo deforma il proiettile che assume il calibro della canna.


Proiettili .22lr. misurati con un micrometro digitale PCE


Alleghiamo l'articolo di Edoardo Mori apparso su Armi & Tiro del Luglio 2012:

Girano strampalate interpretazioni secondo cui il calibro .22 long rifle sarebbe stato autorizzato come calibro da caccia dal decreto legislativo 204/2010. Attenzione! Non è assolutamente vero ed è affermazione che può portare chi vi presta ascolto a perdere la licenza di caccia. Nel 1977 la legge quadro sulla caccia indicò i calibri consentiti per l'attività vena­toria, stabilendo erano consentiti i calibri non inferiori a 5,6 mm e con bossolo non inferiore a 40 mm. Come risultava dai lavori parlamentari era del tutto chiaro che il legislatore aveva voluto vietare calibri a palla ritenuti da bracconiere in quanto più silenziosi e che aveva intesso riferirsi ai calibri a percussione anulare, noti in Italia come cali­bro 5,6 e negli Usa come calibro .22. In lingua "umana" aveva voluto dire: si possono usare per caccia calibri dal 5,6 in su, ma il 5,6 deve avere il bossolo di almeno 40 mm. Quindi l'interpretazione iniziale fu del tutto pacifica in questo senso e rimase tale anche con la nuova legge 157/1992. Un unico problema interpretativo venne creato una decina di anni orsono per una bizzarria uscita dagli uffici del catalogo nazionale, e mai ufficializzata, secondo cui qualunque cartuccia con bossolo inferiore a 40 mm era vietata per la caccia anche se la palla era grossa come un dito!

Per rimediare a questa pericolosa scemenza è intervenuto il legislatore con il decreto 204/2010, il quale non ha cambiato in alcuno modo il testo originario se non per chiarire che sono vietate solo le cartucce di calibro minore di 5,6 mm con bossolo inferiore a 40 mm (definizione che si attaglia a tutte le cartucce a percussione anulare). Quando il legislatore non cambia le parole di una legge, nessuno ne può cambiare l'in­terpretazione storica. Sono quindi consentite per la caccia tutte le cartucce in calibro pari o superiore a 5, 6 mm, qualunque sia la lunghezza del bossolo.


Calibri, diametri...

Ogni tanto, come ora, se ne esce poi qualche sprovveduto di balistica il quale scopre che la palla del .22 non è 5,6 mm ma 5,7, che nelle tabelle Cip il diametro del bossolo è indicato con 5,7 mm e conclude che la barriera dei 5,6 mm non si applica ai .22 anulari. Pensiero sbagliato tecnicamente, perché il calibro si misura nella canna, e non sulla palla o sul bossolo; è nozione elementare, poi, che il calibro è una indicazione puramente nominale (cioè è un nome che gli è stato dato dall'inventore o produttore) il quale non corrisponde affatto alle dimensioni dell'anima della canna. Se si prende il diametro del collo del bossolo per i calibri 9 per pistola si vede che esso va da 9,50 a 9,85 millimetri, mentre il diametro massimo della canna va da 8,70 a 9,05, misurata sui vuoti. Per i calibri .22 il diametro mas­simo della canna fra i vuoti va da 5,45 a 5,59. Se si considera che il calibro nominale viene determinato in base al diametro tra i pieni della rigatura e che le misure indicate sono quelle massime stabilite dalla Cip... si dovrebbe concludere che il calibro 5,6 è rarissimo! Se poi si prendesse il diametro del collo del bossolo si dovrebbe concludere che il legislatore italiano ha vietato una muni­zione che proprio non esiste! Ripeto: i calibri .22 sono quelli che le norme internazionali chiamano con tale nome. Esso in Italia è stato convenzionalmente chiamato 5,6 mm e a esso si è riferito il legislatore. Di certo la dicitura usata era molto infelice, ma se per 35 anni tutti hanno capito che il .22 era vietato per la caccia, non si può ora scoprire che per 35 anni nessuno ha avuto la giusta illuminazione. Alcune questioni rimangono incerte: per esempio il .22 hornet, che è a percussione centrale, ma esso ufficialmente corrisponde al 5,6x35R e perciò è difficile sostenere che il legislatore non volesse vietarlo. Stesso discorso per il .221 Remington fireball. Invece il .222 e il .223 sono 5,6 mm convenzionali, ma si salvano perché il bos­solo supera i 40 mm. I calibri inferiori al 5,6 si ritengono vietati per caccia anche se con bossolo superiore a 40 mm (come peraltro già aveva stabilito la circolare 559/C-50.065-E-97 del 6 maggio 1997).

Edoardo Mori.

 

 

 

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