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LEGGE 135/2012 Sono molti a chiedersi come ci si deve comportare ora, alla luce delle nuove disposizioni di legge e con la fine del catalogo ma la comparsa della classificazione. Sarebbe stato il momento opportuno per mettere mano alle norme sulle armi, ad esempio con la fine del catalogo tutte le armi nuove sarebbero state classificate "armi comuni" ma ciò, grazie alla Legge 110 e al TULPS, obbligava gli acquirenti a detenerne non più di tre, sparite le armi sportive rimaneva un chiaro buco ... Il comma 12-sexiesdecies della Legge 135/2012 recita: A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. LEGGE COMPLETA Con queste poche e semplici frasi, il Ministero ha risolto il problema, tolto il catalogo e le armi sportive, inventa una "destinazione d'uso" per lo sport delle armi. La detenzione è salva, si continueranno a detenere 3 armi comuni e 6 armi catalogate, destinate o classificate sportive, infatti se saranno armi acquistate o prodotte prima del luglio 2011 ci si rifarà alla catalogazione di allora ma se saranno di nuova produzione o importazione allora si fara riferimento alla destinazione d'uso che il Banco di Prova Nazionale ha espresso per loro. In definitiva non cambia nulla; nessuna Legge è stata modificata, nessuna circolare è stata emanata in merito ad oggi, quindi ci si deve rifare alla normativa vigente con riferimento la dove indicato, anzichè al ex catalogo alla nuova classificazione data dal BPN. La quantità di munizioni detenibii rimane invariata e anche le armi da caccia sono da ricercare tra le armi classificate comuni ma che camerano munizioni da caccia, le armi sportiVe o classificate in questo senso non si possono portare ed esiste sempre una licenza per agonisti che permetterà di detenere un maggior numero di munizioni per tiro sportivo. Unica norma variata è quella sulle munizioni da caccia: infatti se pur esse siano considerate da caccia, se sono state progettate e prodotte per armi corte (vedi ad es: il 9x21), non possono essere detenute in numero superiore a 200. Alla luce di tutto ciò gli sportivi o i semplici detentori di armi e collezionisti non devono fare nulla, non devono modificare le loro denunce o le loro licenze ne modificare il loro comportamento rispetto a quello che è sempre stato fino ad oggi. Seguite il nostro sito e sarete agiornati su tutte le novità (se ce ne saranno) e se avete dubbi contattate lo Staff. LEGGE 135/2012 testo integrale.
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