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LEGGE 135/2012

Sono molti a chiedersi come ci si deve comportare ora, alla luce delle nuove disposizioni di legge e con la fine del catalogo ma la comparsa della classificazione.

Per capirlo vediamo di spiegare bene cosa è successo e quindi cosa succederà ora:
l'U.E. aveva da tempo sanzionato l'Italia perchè unico Paese al mondo a catalogare le armi in modo totalmente diverso da ogni altra Nazione Mondiale in "barba" alle disposizioni Europee. Finalmente nel luglio del 2011 con un decreto viene abolito il catalogo nazionale Italiano delle armi. Esso non sparisce ma va in pensione e non verrà più aggiornato, quindi da quel momento non verranno più catalogate armi.

Proprio per questo motivo da allora in Italia non vengono più importate armi nuove mai catalogate, infatti gli importatori non avevano i permessi delle Questure per importare armi che già non fossero state catalogate e il mercato era paralizzato ma con la felicità dei nostri produttori che poterono immettere direttamente sul mercato i loro prodotti Nazionali.

Sarebbe stato il momento opportuno per mettere mano alle norme sulle armi, ad esempio con la fine del catalogo tutte le armi nuove sarebbero state classificate "armi comuni" ma ciò, grazie alla Legge 110 e al TULPS, obbligava gli acquirenti a detenerne non più di tre, sparite le armi sportive rimaneva un chiaro buco ...
Sarebbe stato semplice fare 3+6 (la precedente detenzione infatti permetteva di detenere 3 armi comuni + 6 armi sportive) e permettere una detenzione di 9 armi comuni ma cosi non è stato, era sicuramente troppo semplice per il Ministero che è da sempre a caccia di complicazioni inutili, tra spinte delle aziende Italiane che miravano a rallentare l'importazione di nuove marche e la volontà del Ministero di ridurre detenzione e uso delle armi, ma senza doversi stancare a trovare una soluzione intelligente, si è giunti dopo non pochi problemi all'emanazione della legge 135/12 in cui è stato introdotto il comma per sbloccare il mercato delle armi, ma senza toccare il resto della normetiva.

Il comma 12-sexiesdecies della Legge 135/2012 recita: A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. LEGGE COMPLETA

Con queste poche e semplici frasi, il Ministero ha risolto il problema, tolto il catalogo e le armi sportive, inventa una "destinazione d'uso" per lo sport delle armi. La detenzione è salva, si continueranno a detenere 3 armi comuni e 6 armi catalogate, destinate o classificate sportive, infatti se saranno armi acquistate o prodotte prima del luglio 2011 ci si rifarà alla catalogazione di allora ma se saranno di nuova produzione o importazione allora si fara riferimento alla destinazione d'uso che il Banco di Prova Nazionale ha espresso per loro.

In definitiva non cambia nulla; nessuna Legge è stata modificata, nessuna circolare è stata emanata in merito ad oggi, quindi ci si deve rifare alla normativa vigente con riferimento la dove indicato, anzichè al ex catalogo alla nuova classificazione data dal BPN. La quantità di munizioni detenibii rimane invariata e anche le armi da caccia sono da ricercare tra le armi classificate comuni ma che camerano munizioni da caccia, le armi sportiVe o classificate in questo senso non si possono portare ed esiste sempre una licenza per agonisti che permetterà di detenere un maggior numero di munizioni per tiro sportivo. Unica norma variata è quella sulle munizioni da caccia: infatti se pur esse siano considerate da caccia, se sono state progettate e prodotte per armi corte (vedi ad es: il 9x21), non possono essere detenute in numero superiore a 200.
Circolare 557/PAS/10900(27)9
OGGETTO: Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della
Direttiva 2008/5 I/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".
Da ultimo, al comma 7, viene posto - a partire dal 1° luglio 2011 - nei confronti dei detentori di fucili da caccia che utilizzano munizioni di armi corte, il limite detentivo previsto per queste ultime (200 e non 1500) all'art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S..

Alla luce di tutto ciò gli sportivi o i semplici detentori di armi e collezionisti non devono fare nulla, non devono modificare le loro denunce o le loro licenze ne modificare il loro comportamento rispetto a quello che è sempre stato fino ad oggi. Seguite il nostro sito e sarete agiornati su tutte le novità (se ce ne saranno) e se avete dubbi contattate lo Staff.

LEGGE 135/2012 testo integrale.

 

 

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