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NORME INTERPRETATE E' storia di questi giorni di una ragazza che dopo aver acquistato regolarmente un arma corta da tenere nella propria abitazione oltre che poter usare al poligono con il proprio fidanzato sportivo, si è vista limitare, (per iscritto sulla denuncia di detenzione) la custodia della stessa arma con l'imposizione che questa sia custodita scarica e chiusa in una cassaforte. Dobbiamo dire che la ragazza vive sola, senza bambini in casa o altri parenti che possano entrare in possesso dell'arma a sua insaputa. Si sta dimostrando sempre più spesso quanto le norme attuali sulle armi siano obsolete o presentino lacune profonde, tanto da lasciare gli appassionati in balia di decisioni spesso contraddittorie di Dirigenti di Amministrazioni Pubbliche che interpretano a loro modo le disposizioni scritte. Si arriva ad avere, come a Genova o a Napoli, un interpretazione della stessa Legge diversa da un Commissariato ad un altro e licenze diverse con limitazioni diverse rilasciate nella stessa città, un vero paradosso legale e un autentica discriminazione tra cittadini, ritenendone alcuni di serie A e altri di serie B. Ma la discriminazione è anche fatta a intere città, delle quali alcune ritenute "oneste" dove le armi sono concesse a rigor di Legge e altre città ritenute covi di delinquenti e ogni licenza in materia di armi è limitata (ma non ai delinquenti) ai soli onesti cittadini, perchè ricordiamoci che il disonesto non ha bisogno del rilascio di alcuna licenza da parte di nessuno. Un assurdo tutto Italiano causato dall'ambiguità con cui le Leggi e i Decreti sono scritti, dal potere assoluto al di la di ogni ragionevole ... ragione che si è dato e si continua a dare a organi Dirigenziali che spesso non sono all'altezza delle varie situazioni. Eppure scrivere una norma in modo inequivocabile, netto e sicuro non è poi cosi difficile, appianerebbe le discriminanti sopra citate ma è oltremodo certo che "nell'acqua torbida" di una norma scritta male si può pescare di tutto, decidere tutto e niente, limitare senza motivo solo per dimostrare che in fondo contro la delinquenza armata qualcosa si è fatto o si sta facendo: si limita l'acquisto e l'uso delle armi agli onesti. Non serve a liberarci dalla malavita ma è pur sempre qualcosa. Prendiamo ad esempio l'Art.699 del C.P. esso recita: Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con ..... omissis; questa semplice Legge vieta di portare fuori dalla propria abitazione un arma senza una licenza adeguata e per farlo del resto sappiamo che ci vuole un porto d'armi, ma ciò significa con chiarezza che in casa non serve detta licenza e quindi si possono portare o in effetti detenere armi cariche anche in fondina se si vuole, perchè nessuna norma vieta di farlo. Ma al contrario di quello che è nella normalità degli eventi per cui se qualcosa non è espressamente vietato è chiaramente permesso, alcuni Dirigenti si ostinano a imporre la detenzione delle armi nelle abitazioni con la prescrizione che vengano tenute scariche e chiuse a chiave, è infatti risaputo che per loro non è detto che ciò che non è espressamente vietato non lo possa essere (da loro stessi imposto) per altri motivi. Ma se l'art.699 fosse stato scritto cosi: E' vietato, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, portare un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa. Certo in questo modo togliamo potere alle Amministrazioni che non possono più decidere come rendere difficile la detenzione al singolo cittadino, (già non riescono a impedirla ai delinquenti), eppure qualcosa si deve fare. Le norme si possono modificare con Decreti che vanno presentati alle Camere da Onorevoli e Senatori "illuminati", che siano stati opportunamente messi al corrente di quelle che sono le problematiche normative per cui ne è richiesta una modifica aggiornativa. Non è certo la prima volta che succede, modifiche alle norme sulle armi ne sono state fatte molte, non sarebbe una novità richiedere la revisione di alcunni articoli in cui va semplicemente cambiato il senso rendendoli meno interpretabili e ben più chiari, adeguati ai giorni nostri. Lo stesso TULPS e la Legge 110 hanno ormai più di 35 anni ed è sicuramente ora di dargli una "rinfrescata". La sola norma sulla detenzione delle munizioni a leggerla fa veramente ridere come ridere fa l'obbligo di denunciare il possesso di vecchie baionette arrugginite quando è liberamente detenibile (e può essere acquistato online via internet da chiunque) il coltello di Le pistole per il tiro dinamico con le loro ottiche di puntamento non esistevano perchè non vi era altro che il Tiro A Segno, le gare richiedevano poche cartucce per qualche serie di colpi du un bersaglio di carta; le cose cambiano e le Leggi vanno adeguate. Art. 20. Legge 18 aprile 1975 n.110 - Custodia delle armi e degli esplosivi. La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Abbiamo detto che l'art.699 del C.P. permette di portare nella propria abitazione l'arma, quindi anche carica e indossata, oppure appoggiata sul comò, con la chiara attenzione scrupolosa che non ci siano bambini in giro, incapaci o sconosciuti. Ma per molti Dirigenti non è cosi in quanto l'art.20 della L.110/75 prescrive che le armi siano custodite (per loro ciò vuol dire chiuse) nell'interesse della sicurezza pubblica, dove nessuno possa arrivare agevolmente ad impossessarsene. In questo modo si mette in contradizione una Legge verso un'altra, il C.P contro la 110/75. Va da se che se queste persone inviteranno a casa amici, provvederanno a chiudere o nascondere le armi, e se andranno al cinema faranno altrettanto ma, un Amministrazione non può minacciare (come è già successo) che in caso di controllo se l'arma non è chiusa in cassaforte (anche se in casa è presente il solo proprietario), lo stesso verrà denunciato per omessa custodia d'arma !! Anche se poi con un ricorso si potrebbe avere ragione della cosa, quanto sarà costato tutto questo all'onesto detentore ? Art. 40 Legge 18 aprile 1975 n.110 - Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare. Anche questa Legge appare emanata con tattica di supremazia assoluta da parte di un Amministrazione Statale pagata dal cittadino, l'articolo permette al Prefetto di ritirare le armi acquistate e pagate dal singolo, quindi un "mobile" di proprietà esclusivamente privata e spesso di estremo valore, anziche limitare l'uso della licenza rilasciata dalla stessa Amministrazione, cosa che sembrerebbe più corretta. Sarebbe come dire: "se ci saranno troppi incidenti il Prefetto potrà richiedere che siano consegnate tutte le auto di proprietà per essere custodite dall'autorità dei Trasporti", anzichè ritirare le patenti. E si che ci sono fucili e pistole che valgono come auto di lusso. Ci rifacciamo a un idea tutta Americana dove al cittadino è consentito armarsi anche per la difesa del Paese. Al contrario in Italia è radicata l'idea che il cittadino armato complotti contro il proprio Paese e quindi per la difesa dello stesso sia utile disarmarlo e mantenere, con gravi costi, un esercito armato di tutto punto anche a guardia e contro i propri cittadini. Più che una democrazia occidentale sembrerebbe una dittatura orientale, dove l'uso delle armi è di esclusivo appannaggio dell''esercito al potere. A questo punto vi inviterei a leggere come certi governi come quello Cambogiano o altri dell'America del sud, prima abbiano armato i contadini per liberarli dalla schiavitù del potere "centrale" e poi disarmati per mantenere il proprio potere dittatoriale senza sforzo. Proviamo a rivedere l'art. 40 secondo una logica basata sulla proprietà privata e sulla sicurezza pubblica (cioè quella della strada): Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che delle licenze in materia di armi e materie esplodenti, sia sospesa la validità temporaneamente e sia quindi vietato il porto e il trasporto delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti al di fuori della propria abitazione. Questo ci appare più giusto, si limita cosi il porto e l'uso delle armi per ragioni di ordine pubblico ma non si vanno a toccare le proprietà, che sono in fondo del denaro vero e proprio, dei cittadini onesti. In ultimo, ma il discorso è lungo e dovrebbe investire molti altri articoli di Legge, il problema si stà rivelando in queste settimane. La catalogazione sposta interessi e armi in modo incontrollato su semplice decisione del Banco di Prova Nazionale. Anche qui abbiamo fin dal primo giorno dopo la caduta del catalogo, detto che dovevano con l'occasione cadere anche la classificazione delle armi sportive, spostando la detenzione semplicemente su nove armi corte o se si vuole su 9 armi non da caccia. Qualcuno si ainnalzò a baluardo e difesa delle armi sportive (sempre uniche in Italia rispetto all'intero pianeta), ed oggi si può ritrovare a vedersene classificate sportive la dove prima erano comuni: cosi che se ha già sei armi sportive si ritrova fuorilegge per una norma che non è mai stata aggiornata. (Complimenti di nuovo ... e due).
E' il momento che le munizioni siano detenute in numero di 1500 ...... (e basta).... se non si faranno distinzioni inutili si avrà non solo semplificato ma favorito lo sport e il mercato. Ricordiamo sempre e non ci stancheremo che il Ministero con circolare telegrafica dell'ottobre 1992 stabilisce che a limitare acquisto di armi e munizioni ci pensa già la Legge, che limita l'acquisto delle armi ad un certo numero, il trasporto e il porto e la rispettiva detenzione delle munizioni stabilendo limiti precisi. Il decreto 306 è però un altro di quei D.L. vecchi e da rivedere, in esso è scritto: NEL PERMESSO DI PORTO D'ARMI E NEL NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI CUI ALL'ARTICOLO 55, TERZO COMMA, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, È INDICATO IL NUMERO MASSIMO DI MUNIZIONI DI CUI È CONSENTITO L'ACQUISTO NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL TITOLO, cosa del tutto errata, infatti l'art. 55 del TULPS (Lege 773) a cui si riferisce parla del nulla osta di acquisto e non del porto d'armi, infatti solo nel nulla osta si trova la quantità di munizioni acquistabili per il periodo di validità dello stesso che è di 30 giorni. Art. 55 terzo comma TULPS: Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Ciò dimostra quanto il concatenarsi di norme e modifiche apportate negli anni senza verificare realmente cosa si andava a fare, ha portato oggi ad avere troppo spesso un guazzabuglio di norme che si rincorrono e concedono ciò che altre vietano e viceversa, cosi da confondere ogni mente lasciando libero arbitrio alle Questure che nel caos vorrebbero mettere ordine a modo loro. Tiropratico.com
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