TROMBONI
e internet
troppe voci incontrollabili

Sembra impazzare ultimamente il "tòto internet" di chi la spara più grossa. Facebook, la vetrina più ampia e usata dai gruppi di possessori di armi, sembra arricchirsi ogni giorno di una nuova bufala. Ciò forse può valere per tutti i temi discussi su questa piattaforma certo è che, sulle armi e sulle Leggi in queste ultime settimane se ne stanno leggendo proprio di tutti i colori. Si è arrivati a tirar fuori una proposta di Legge del 2013 per farla passare attuale e dare così corpo ad altre mille polemiche.

Certo non siamo qui a dire che va tutto bene ed è chiaro ancora una volta che chi ha messo mano alle norme con l'emanazione degli ultimi decreti dimostra di non essere certo un esperto in materia, tanto che ora ci sono mille cose da chiarire perchè proprio quei decreti hanno offuscato le idee anche ai più esperti. Vediamo allora di fare un minimo di chiarezza senza pretendere di trovare soluzioni ma cercando di rassicurare i possessori di armi, i cacciatori e gli sportivi in genere sul futuro e sul da farsi.

Vediamo quindi cosa è cambiato in questi ultimi anni e con particolare attenzione con il nuovo anno sul fronte armi, detenzione, uso.

Iniziamo con il DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204 che portava alcune significative novità non solo per chi commerciava ma anche per il semplice detentore. La modifica all'articolo 38 iniziava alla lettera a): “Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.”

Due cose venivano introdotte, la definizione inequivocabile del tempo entro cui si doveva provvedere alla denuncia per ogni acquisto o cessione (le 72 ore) e la nuova modalità individuata anche con il sistema informatizzato come la posta certificata.

b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: “Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39. La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.“

Altra novità, chi possiede armi ma ha un porto d'armi scaduto o non lo ha affatto, deve presentare comunque ogni sei anni la stessa certificazione medica richiesta per un nulla osta di acquisto o rinnovo di un PdA.

f) all'articolo 42, dopo il terzo comma e' aggiunto in fine il seguente: “Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento.

Questo non fu una novità, dato che molte Questure già richiedevano tale obbligo.

Altre modifiche furono apportate alla Legge 110 del 1975: a) all'articolo 2, secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo: Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.

L'altra importante novità consente di importare e vendere, quindi detenere armi lunghe camerate per il 9X19 (9mm. parabellum). Da ora appaiono sul mercato diverse armi lunghe (classe B7) camerate proprio nella munizione "proibita" che apparve chiaro da allora non essere più un tabù. Scompaiono dall'elenco delle armi detenibili però tutte le armi corte in 9X19 compresi i revolver. Di questi chi ne è in possesso, dovrà tenerseli per sempre, non potendo più cederli.

C'è un particolare passaggio oggi non ancora chiaro, in quanto non viene affatto messo in atto dai produttori e dagli importatori: “Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonche' il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi." Ancora oggi scoprire in che anno è stata prodotta un arma è un rebus spesso inrisolvibile.

Il Decreto 204 inseriva poi altre particolarità in molti articoli di Legge ma il cui interesse colpisce i produttori e i commercianti e non chi le acquista; passiamo quindi oltre.

Nel luglio 2011 il Catalogo delle armi vede la sua fine, sancita con LEGGE 12 novembre 2011, n. 183. La norna sul catalogo entrerà in vigore il 1º gennaio 2012 ma già nel luglio successivo con DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 si instaura la "classificazione" che non è oggi altro che la sorella della catalogazione. Come si può vedere tutto cambia ma nulla cambia.

A settembre 2013 il Decreto 121 impone la limitazione alla capacità dei caricatori con esclusione di quelli per armi sportive e prevede che tale norma abbia pieno valore dal 5 novembre 2015, se pure in parte sia già in atto per le nuove produzioni e importazioni. Sraà da questa data che i caricatori per armi comuni lunghe non potranno essere più venduti o ceduti, se non con soli 5 colpi e quelli per armi corte solo con capacità non oltre i 15 colpi salvo naturalmente per quelli sportivi. Ma non si arriva a tale data che già ad aprile 2015 con il Decreto umero 7 si aggiunge che i caricatori con capacità superiore a quella ammessa dal Decreto 121 (quindi 15 colpi per armi corte e cinque per quelle lunghe), debbano essere denunciati come si fa per una qualsiasi parte essenziale di arma, ma cosa più "folle", che le armi la cui somiglianza ad un arma automaticha da guerra, (categoria B7), non possano essere usate per caccia, relegando tali armi alla classificazione di armi comuni da sparo, in attesa che il BPN provveda almeno a modificare per molte la classificazione quali armi sportive, esse rimangono insieme a molte altre classificate come armi non da caccia. Chi le possiede può continuare tranquillamente a detenerle anche se con esse supera le tre armi comuni in totale o le sei sportive ma naturalmente potrà cederle solo quali armi comuni o sportive a chi ha un posto libero dove inserirle e non potrà riacquistarne una sino a liberare i posti in denuncia, cioè i soliti 3 per armi comuni non da caccia e 6 per quelle sportive.

Un duro colpo per le armi di importazione di tipo B7 il cui commercio subisce un duro arresto.

Rimane un problema di non poco conto, come ci si deve comportare con le armi non classificate ma presenti nell'elenco della vecchia catalogazione quali armi B7 ??
Un classico è la carabina (foto al lato) della Colt è un modello MATCH TARGET HBAR catalogato come C7, (si proprio C non ci siamo sbagliati), chiaramente assomiglia a un arma automatica tipo B7, infatti fu catalogata prima del 2010, anno in cui si iniziò a classificare il tipo di armi B7. Il Banco ha già provveduto a muoversi, il Ministero non sarà così solerte ma attendiamo, l'apertura della prossima stagione venatoria vedrà sicuramente cualche sorpresa, è comunque chiaro che le armi inserite nella vecchia catalogazione sono tutte da caccia con il solo dubbio e ci chiediamo: per quelle che hanno effettivamente l'aspetto di un arma automatica, vale la catalogazione o la forma che ha l'arma ?

Per quanto riguarda i caricatori, molte Questure stanno ancora aspettando le direttive dal Ministero, quindi non serve correre negli uffici a denunciarli, del resto tutto deve essere risolto per novembre.

Per coloro che invece devono fare la visita medica in quanto possiedono armi ma non una licenza di porto d'armi valida, qualora vi dimenticate di fare la visita non succede nulla, la Questura vi invierà una raccomandata di diffida dalla quale avrete trenta giorni di tempo per presentare il certificato medico o cedere le armi (al limite consegnarle agli uffici competenti per il ritiro). In taluni casi, vista la mole di lavoro delle Questure, è probabile che la lettera non arrivi per molto tempo. Ricordate solo che nessuno mette in galera nessuno per la propria buona fede e se segue il buonsenso e quello che conosce delle norme in atto.

Anche il Colt AR 15 SPORTER è stato catalogato come carabina C7.

Probabilmente il Banco provvederà presto a stabilire esattamente la categoria di queste armi visto che ad esempio esiste una AR-15/M4 SPORTER CARBINE classificata quale B7 e molto simile (se non uguale) all'arma catalogata nel 1984 al n.3880 (AR-15/M4 classificazione 13_00152).

 

(alcuni errori nella prima stesura di questo articolo sono stati corretti 16/5/2015).

Qui a fianco la carabina da caccia della Browning modello BAR. Fu classificata quale arma di categoria C7 (B4 nella classificazione Europea). Sotto la consorella militare a funzionamento automatico B.A.R. usata nel secondo conflitto mondiale.

Per facilitare la verifica dell'arma in vostro possesso, abbiamo estratto dal vecchio catalogo nazionale delle armi tutte le armi catalogate come B7 indicando anche la classificazione Europea cui furono associate e se furono considerate di tipo sportive o meno.

Il file in formato "PDF" e scaricabile da questo link:

http://www.tiropratico.com catalogo delle armi C7.

 

 


 

LA NORMA IN ATTO

DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 ART.3

3-septies. La  denuncia (dei caricatori)  e'  altresi' necessaria per i soli caricatori in  grado  di  contenere  un  numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un  numero  superiore  a  15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110,  e  successive modificazioni.

3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  detiene  caricatorisoggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo  comma,  secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.773, introdotto dal  comma  3-septies  del  presente  articolo,  deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono  fatte  salve le ipotesi  di  esclusione  dall'obbligo  di  denuncia  previste  dal medesimo articolo 38, secondo comma.

3-decies. 2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1  e  2,  l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile  rientrante  tra  le armi  da  fuoco  semiautomatiche  somiglianti  ad  un'arma  da  fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7,  dell'allegato  I  alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  nonche'  con l'uso di armi  e  cartucce  a  percussione  anulare  di  calibro  non superiore a 6 millimetri Flobert.

3-undecies.  Alle  armi  escluse  dall'uso   venatorio   ai   sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, introdotto dal comma 3-decies del presente  articolo,  detenute  alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presentedecreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla  detenzione vigenti anteriormente alla medesima data.  In  caso  di  cessione,  a qualunque  titolo,  delle  armi  medesime,  si  applicano  i   limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo  periodo,  della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.