PROPOSTA: NUOVA LEGGE SULLE ARMI (2018)

(dal sito di Edoardo MORI)
http://www.earmi.it

  • gen. 2018

 

PREAMBOLO DI EDOARDO MORI: Su sollecitazione di un importante partito ho predisposto il testo legislativo che segue con cui viene recepita la direttiva europea del 2017 e viene aggiornato il sistema normativo delle armi attualmente in vigore. La proposta di legge verrà depositata dopo la formazione del nuovo Governo. Siccome ho lavorato da solo, la proposta ha senz’altro bisogno di essere controllata per integrazioni e suggerimenti, specialmente da parte degli operatori del settore i quali possono avere problemi che mi sfuggono. Chiedo agli interessati di  farmi pervenire i loro suggerimenti di cui vedrò di tener conto, fermo restando che la direttiva europea non può essere cambiata e che le modifiche alla legislazione devono essere serie, equilibrate e condivise dai politici. Le modifiche accettate verranno inserite subito. Controllare sempre gli aggiornamentialla pagina http://www.earmi.it/varie/recepimento.html

Questo aggiornamento è del 11-01-2018 le parti in rosso sono state selezionate da Tiropratico.com

Norme per il recepimento della direttiva DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017  e norme di adeguamento e coordinamento ad essa della normativa dello Stato Italiano.

[L'asterisco indica disposizioni imposte dalla Direttiva europea - Dopo gli articoli segue il commento]

Art. 1 - Premessa
La presente legge costituisce recepimento ed attuazione della direttiva  (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle armi da fuoco delle categorie A, B, C dell'allegato I della direttiva. la cui detenzione e porto sono consentite nel territorio dello Stato.

Art. 2 - Armieri
Ai fini della normativa sulle armi da sparo con il termine "armiere" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attività professionale consistente, integralmente o in parte, in una o più fra le attività seguenti:
a) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione, modifica o trasformazione o manutenzione di armi da fuoco o componenti essenziali;
b) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.
La licenza di fabbricazione ricomprende ogni attività di cui alla lettera a); la licenza di riparazione autorizza a riparare, modificare o trasformare armi da fuoco comuni e loro parti: la licenza per il commercio di armi ricomprende ogni attività diversa da quelle di fabbricazione o riparazione.
Per fabbricazione si intende l'attività industriale o artigianale diretta alla produzione di armi da fuoco o ad aria o gas compressi o all'assemblaggio di loro parti.

Art. 3 - Categorie di armi
Dopo l'art. 1 della L. 110/1075 viene inserito il seguente art. 1bis
Le armi comuni da sparo sono distinte nelle seguenti categorie:
La categoria A ricomprende le armi da fuoco proibite, salvo le particolari autorizzazioni previste.
Rientrano nella categoria A le seguenti armi:
1 - Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto; 
2 – (nr. 6 della direttiva) Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche, fatte salve  le disposizioni di cui all’art. 7:
3 - (nr. 7 della direttiva) Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:
a) le armi corte se il serbatoio in dotazione, fisso o mobile può contenere più di 20 cartucce.
b) le armi lunghe se il serbatoio in dotazione, fisso o mobile può contenere più di 10 cartucce.
4 – Le armi da fuoco silenziate per costruzione.
Le armi di questa categoria disattivate non devono poter sparare cartucce di alcun genere. Si applicano ad esse le disposizioni dell'art. 5 della presente legge. [cioè la legge 110]
Le armi lunghe  semiautomatiche munite di calcio pieghevole o telescopico o  che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi, si considerano armi corte se la lunghezza complessiva senza il calcio o con il calciolo ripiegato è inferiore a 60 cm e se la lunghezza della canna è inferiore a 30 cm.
Ai fini penali le armi comuni da sparo proibite sono equiparate alla armi comuni.
Nulla è innovato per le armi di cat. B, C .
Delle armi di cat. A è vietata la vendita, l'acquisto e la detenzione, salvo le eccezioni espressamente previste.
Per la tutela della sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili, nonché a fini di difesa nazionale, d'istruzione, culturali, di ricerca e storici, può essere concessa, in singoli casi, eccezionalmente e con debita motivazione, autorizzazione per armi da fuoco, parti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A (munizioni con proiettile di tipo proibito) ove ciò non sia contrario alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico. *
Può essere concessa a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazione ad acquisire e detenere armi da fuoco, parti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A, nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza. *
La detenzione e collezione di armi di cat. A da parte dei tiratori sportivi è regolata dallo art. 7 del presente provvedimento.

Art. 4 – Nozione di arma da fuoco e di armi comuni
L’art. 2 L. 110/1975 viene sostituito dal seguente
Per "arma da fuoco" si intende, qualsiasi arma portatile progettata per espellere attraverso una canna pallini o una palla o un proiettile, mediante l'azione di un combustibile propellente nonché qualunque oggetto che ha l'aspetto  di un'arma da fuoco e può essere trasformato in essa. Sono assimilate ad esse le armi ad aria compressa non liberalizzate a norma del comma quarto (ex comma terzo);

Sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
i) le pistole diverse da quelle alle lett. f ) e g)  ad una o più canne.
l) gli strumenti riproducenti armi ricavati dalla trasformazione di armi della cat. B o C., se la trasformazione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva europea del 17 maggio 2017 ed ai soli fini del commercio e della detenzione. *

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate “'da bersaglio da sala”, le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca, gli strumenti lanciarazzi con cartuccia contenente il razzo e le pistole a salve idonee a lanciare artifici da segnalazione che impiegano munizioni di calibro superiore ad 8 mm.  

Non sono armi gli strumenti riproducenti armi ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Il Ministero provvederà, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, utilizzando studi dei propri laboratori di polizia scientifica, a stabilire i parametri di quegli strumenti da elettrocuzione che possono essere liberalizzati in quanto non idonei ad offendere la persona.
Sono vietati per uso civile i proiettili traccianti, a punta cava, esplosivi, con nucleo perforante, autopropellenti o contenti sostanze nocive e le cartucce caricate con esse. Le persone che praticano attività venatoria o di tiro sportivo possono  detenere cartucce con proiettile espansivo a punta cava e relativi proiettili, ma ne è vietato l'uso in armi portate per difesa personale. *
Le munizioni per pistole e rivoltelle sono sempre considerate comuni; le munzioni per armi comuni da fuoco lunghe che sono dello stesso calibro di munizioni impiegate in armi da guerra, si considerano comuni purché munite di proiettile di tipo consentito a norma del comma precedente. I componenti di queste munizioni (bossolo, anche se recante diciture eguali a quelle che compaiono sulle munizioni militari, proiettile di tipo consentito ed innesco) si considerano comunque appartenenti a munizioni comuni.
Cartucce comuni proibite o da guerra sono liberamente detenibili se svuotate dalla polvere e con bossolo forato.
La detenzione illegale di proiettili e munizioni vietate  e l' uso di munizioni vietate  per difesa personale, sono  puniti ai sensi dell'art. 697 CP.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni  e artifizi quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile, svolte professionalmente o come volontari di associazioni.

Art. 5 -   Parti di arma e loro trasporto
Il testo dell' art. 19 della 18 aprile 1975 n. 110 è sostituito dal seguente:
Art. 19 – Parti di armi e loro trasporto
Si considerano parti di arma comune da sparo esclusivamente le parti essenziali e cioè: la canna, il fusto o telaio ivi compresi, se del caso, sia lo upper che il lower receiver, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, la bascula. Le parti a sé stanti sono soggette allo stesso regime giuridico dell'arma di cui sono destinate a far parte.
Sono parti solo quelle finite ed efficienti, assemblabili a comporre un'arma funzionante senza ulteriori lavorazioni meccaniche: non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.
Gli accessori, quali  ad esempio caricatori, freni di bocca, rompi-fiamma, calcioli, astine, cannocchiali, riduttori di calibro, non sono parti di arma soggetti a controllo, salvo il silenziatore per armi da fuoco la cui detenzione è soggetta  denunzia.
L'uso di silenziatori è consentito esclusivamente in poligoni di tiro e per la caccia di selezione da parte di selettori specificamente individuati dalla ATC per speciali operazioni in cui l'uso del silenziatore sia altamente indicato.
È vietata la importazione e detenzione di accessori che consentano di trasformare il tiro semiautomatico in tiro a raffica. La violazione del divieto è punita con le pene previste per l'alterazione di arma.
Nelle armi disattivate ogni parte essenziale deve essere resa non riutilizzabile: le parti di arma disattivata devono essere non rimovibili, ma possono essere mobili.
L'obbligo, dell'avviso di trasporto previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra o di armi comuni.
Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da 250 a 1.000 euro se trattasi di parti di armi da guerra; con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda fino a 500 euro  se trattasi di parti di armi comuni.
Il trasporto di armi comuni o di loro parti può essere effettuato da chiunque è titolare di una licenza di porto d'armi, anche se non in regola fiscalmente, oppure di una licenza di armiere, nel limite di dieci armi  e di un numero illimitato di parti per ogni viaggio. Gli armieri che effettuano spedizioni ripetute e con le stesse modalità, vengo autorizzati dalla questura a dare corso ad ogni singola spedizione sulla base di preavviso in forma elettronica, inviato 24 ore prima della spedizione. L'autorizzazione è permanente.
Le armi o munizioni consegnate ad un vettore a fini di trasporto, vengono affidate alla vigilanza e alla custodia del vettore. *

Art. 6 – Caricatori e serbatoi fissi
È vietato detenere caricatori  per armi di cat. B semiautomatiche a percussione centrale con capacità superiore a 20 colpi per le armi corte e a 10 colpi per le armi lunghe.
La capacità dei serbatoi fissi di armi semiautomatiche a percussione centrale non può superare quella stabilita per i caricatori.
Le armi lunghe e corte di qualsiasi tipo a percussione anulare e quelle a ripetizione manuale non sono soggette a limitazioni del serbatoio fisso o del caricatore (serbatoio mobile). *
Chi è autorizzato a detenere armi di cat. A può detenere caricatori, anche non pertinenti alle armi detenute, di capacità  superiore a quella stabilita per le armi di cat. B o caricatori per le armi di cat. A, maggiorati rispetto a  quello in dotazione all'arma, facendone denunzia.
Chi alla data del 13 novembre 2018 detiene  armi semiautomatiche con serbatoio fisso di capacità superiore a quella consentita o caricatori denunziati e divenuti proibiti, è autorizzato a detenerli ulteriormente, ma  non può cederli se non a persone autorizzate all'acquisto oppure previa riduzione a norma. Ne è consentito l'uso in poligoni.
La detenzione e la vendita dei caricatori non proibiti è libera; i caricatori di tipo proibito di cui al primo comma o i caricatori maggiorati rispetto al modello catalogato o classificato, sono equiparati, nel regime giuridico, alle parti di arma, con obbligo di denunzia.

Le norme sui caricatori e serbatoi per armi, contenute  nei Decreto L.vo  204/2010, Decreto Legge 121/2013,  Decreto legge 7/2015 sono abrogate.

Art. 7 -  Detenzione e collezione di armi
L'articolo 2   della L. 25 marzo 1986 n. 85 è abrogato
Il comma sesto dell'art. 10 della L. 18 aprile 1975 n. 110 è abrogato e sostituito dal seguente art. 10 bis:
La detenzione di armi  comuni da sparo a norma art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di
a) trenta armi lunghe da caccia: si considerano tali, anche se non usabili in Italia a fini venatori, tutte le armi lunghe a colpo singolo o a ripetizione manuale, tutti i fucili semiatomatici a palla, salvo quelli di cat. A e tutti i fucili semiautomatici a canna liscia, in qualsiasi calibro.
b) dieci armi corte, in calibri a percussione anulare;
c) dieci armi corte a percussione centrale;
c) un numero illimitato di  armi ad aria compressa, armi lanciarazzi, strumenti lancia-siringhe, repliche, armi antiche che impiegano cartucce a percussione centrale o anulare, strumenti riproducenti armi ricavati dalla trasformazione di armi della cat. B o C. *
d) un numero illimitato di parti di armi, fermo il divieto di farne raccolta.

La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione permanente da parte del questore, con il limite, per le armi corte semiautomatiche a percussione centrale e per le armi di cat. A, di tre esemplari per ogni modello commerciale o storico, dello stesso  calibro. Variazioni nella meccanica, nei materiali, nelle marcature o punzonature, integrano un diverso modello; la variante va indicata in denunzia.
Le armi di cat. A devono essere detenute con particolari misure di sicurezza ed essere inserite in collezione. Armi in collezione e armi fuori collezione possono  essere custodite assieme.
I tiratori sportivi possono essere autorizzati ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel rispetto delle seguenti condizioni:  *
a) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente;
b) il possesso di un certificato rilasciato, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, e che confermi:
I) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente da almeno 12 mesi; e
II) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente e praticata dal detentore.
L'autorizzazione per le armi di cat. A è valida cinque anni. Se vengono meno i requisiti per il rinnovo il detentore deve cedere le armi oppure modificarle in armi di categoria inferiore entro sei mesi.
L'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di armi di cat. A potrà essere richiesta a partire da 15 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; fino al rilascio del'autorizzzione le armi sono soggette al regime anteriore.
Fino a quando non entrerà in funzione il sistema informatico di comunicazioni on online con gli uffici di PS di cui all'art. 25, i collezionisti di armi devono tenere un registro vidimato dall'ufficio di PS in cui annotare immediatamente l’inserimento o cessione di ogni arma e ogni loro movimentazione. *
L'inserimento o l'estrazione per cessione o comodato di un'arma dalla licenza di collezione devono essere comunicati alla Questura entro 72 ore con le forme previste per la denunzia delle armi. Il Questore, in caso di aumento del numero di armi tale da modificare sensibilmente le esigenze di sicurezza, può imporre al titolare della collezione nuove misure di sicurezza da attuare entro 90 giorni.
Un'arma in collezione può essere usata in poligoni, ma il suo trasporto ai poligoni deve essere comunicato alla questura almeno 24 ore prima dell'uscita dal luogo di detenzione a mezzo PEC, o altro sistema telematico predisposto, indicando tempi di uscita e di rientro e luogo di destinazione. Il momento dell'uscita effettiva va annotato sul registro così come quello del rientro effettivo.

E' consentito il comodato di ogni tipo di arma salvo quelle di cat. A; le armi per uso scenico sono regolate da apposita norma.
Le armi di cui ai commi precedenti possono essere inserite sulla Carta Europea. L'interessato dovrà accertare che lo Stato di destinazione autorizzi l'uso di armi di cat. A.
I partecipanti a rievocazioni storiche possono inserire sulla Carta Europea armi della cat. C.
L’inosservanza delle norme sulla gestione delle armi in collezione è punita a norma dell’art. 17 R.D. 18 giugno 1931 n.773.

I soggetti che a norma dell’art. 73 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 sono legittimati al porto permanente di armi senza licenza, sono tenuti a denunziare le armi detenute e ad osservare la normativa in materia di armi di cat. A,  nonché le norme sulle licenze di collezione e sull’ impiego delle armi collezionate. La denunzia delle armi già detenute dovrà essere effettuata entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
È abrogata  la lett. c) del comma 2 dell’art 38 Testo Unico delle leggi di PS.  [Esenzione di alcuni soggetti dal denunziare armi]
È abrogato il comma nono dell’art 10 della Legge 18 aprile 1975 n. 110.
[Divieto di detenere munizioni per le armi collezionate]

Art. 8 – Armi per uso di caccia
Il comma 2-bis. della legge 11 febbraio 1992 nr. 157   è sostituito dal seguente comma:
In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività  venatoria non è consentita con l'uso di armi lunghe da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica (cat. B9 europea), o con armi di lunghezza complessiva inferiore a 80 cm e canna inferiore a 45 cm, salvo armi Flobert, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare; l'attività venatoria è consentita con armi Flobert di calibro superiore a 6 mm. Un’arma lunga da fuoco semiautomatica si considera  somigliante ad un'arma da fuoco automatica se non ha l’aspetto tradizionale di fucile da caccia a canna liscia o rigata e presenta struttura tipica di fucile mitragliatore o d’assalto quali calcio ribaltabile o telescopico, impugnatura a pistola, maniglia di trasporto, così da indurre l’osservatore a considerarla tale.

Art. 9 - Regime degli strumenti di ridotta potenzialità non idonei ad offendere la persona - Armi ad avancarica liberalizzate
Sono strumenti di ridotta potenzialità non idonei ad offendere la persona:
a) gli strumenti a forma  di arma sia lunga che corta, ad aria compressa o gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
b) strumenti a forma  di arma sia lunga che corta, ad aria compressa o gas compressi che lanciano proiettili con energia non superore ad un Joule (armi softair o airsoft);
c) strumenti a forma  di arma sia lunga che corta, ad aria compressa o gas compressi, destinati a lanciare capsule sferiche marcatrici biodegradabili e contenenti sostanze innocue, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri.
Le  repliche di armi monocolpo ad avancarica sono equiparate agli strumenti di ridotta potenzialità.
Per la fabbricazione degli strumenti di cui al punto a) e delle armi ad avancarica occorre la licenza di fabbricazione per armi.
Le armi non da fuoco con potenza inferiore a 7,5 Joule, le armi paint­ball, le armi  softair, sono armi improprie portabili ed usabili in luogo pubblico o aperto al pubblico solo per giustificato motivo, quale lo svolgimento di allenamenti  o gare in luoghi  recintati oppure in aperta campagna ove non si crei molestia o disturbo ad altri e danno alla natura. Le armi ad avancarica non possono essere portate in luogo pubblico e aperto al pubblico e possono essere usate solo in poligoni di tiro.
Il porto e l'uso di armi ad avancarica o di armi antiche o di armi bianche o di strumenti riproducenti armi è consentito ai partecipanti a manifestazioni o rievocazioni storiche, con l'osservanza, se del caso,delle norme di cui all'art. 57 T.U. Leggi di PS, ma senza obbligo di assistenza della forza pubblica.

La cessione per ragioni di commercio delle armi liberalizzate e assimilate è consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931; la vendita o cessione  è consentita solo ai maggiorenni.
I commercianti di armi provvedono all'annotazione della vendita nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940.  Gli strumenti di ridotta potenzialità non sono soggetti a licenze di alcun genere.
A cura del produttore o importatore gli strumenti di cui al primo comma  devono essere muniti di un marchio consistente da un pentagono con all'interno la lettera L attestante che esse sono di potenza non superiore a quella consentita e che non possono essere trasformate in armi da fuoco. Gli strumenti di cui al punto a) devono essere muniti di matricola. Le repliche di armi monocolpo ad avancarica sono soggette a marcatura con i dati del produttore e la matricola,  e controllo di un Banco di Prova riconosciuto.
L'importazione ed il commercio di armi liberalizzate non da fuoco  di potenza superiore alla consentita oppure trasformabili  in armi da fuoco è punita con le pene stabilite per l'importazione e la vendita di armi comuni da sparo.
La verifica preventiva, a proprie spese, sui prodotti fabbricati in Italia o importati può essere richiesta dall'importatore o produttore al Banco di Prova, mediante presentazione di un prototipo. Le autorità doganali. in caso di dubbio, possono richiedere che l'importatore acquisisca la certificazione del Banco di Prova
La vendita commerciale degli oggetti di cui al presente articolo da parte di  chi non è munito di licenza di PS e la messa in circolazione di oggetti non muniti dei prescritti marchi  è punita con la sanzione amministrativa da 300 a 1.000 euro per ogni oggetto, comunque non superiore complessivamente a 10.000 euro.

Art. 10 -  Controllo degli strumenti ad aria compressa
Gli strumenti ad aria o gas compressi di cui all'articolo 9 lett. a) e c) non possono utilizzare il funzionamento automatico.
La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 9 lett. a) è subordinata alla preventiva verifica di conformità da parte Banco di Prova che la rilascerà in base alla documentazione e/o alla visione del prototipo. Analoga procedura si applica alla declassificazione di armi già detenute.
Il Banco di prova provvederà a pubblicare entro sei mesi l'elenco dei marchi stranieri equivalenti a quello italiano e sostitutivi di esso ai fini della importazione e del commercio.
Il Regolamento di cui al DM 9 agosto 2001, n. 362 è abrogato.
Le armi ad aria o gas compressi già detenute in Italia alla data  del 26 agosto 2001 sono considerate di potenza inferiore a 7,5 Joule se corte; le armi lunghe vengono declassificate e  tolte dalle denunzie in base a certificazione di un armiere in cui attesti che lo strumento non ha potenza superiore a 7,5 Joule, indicando lo strumento usato per la misurazione e annotando la certificazione e i dati dell'arma nel proprio registro di PS.

Art. 11 -  Strumenti riproducenti armi
L'art. 5 della legge  L. 18 aprile 1975 n.110  è sostituito  dal seguente:
Art. 5 – Strumenti riproducenti armi
Gli strumenti che riproducono armi corte o lunghe o che assomigliano ad esse si distinguono in
a- a salve o strumenti da segnalazione acustica
b- strumenti inerti
c- strumenti di ridotta potenzialità airsoft o paintball di cui all'art 10.
Sono a salve o  da segnalazione acustica i dispositivi  muniti di camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare  cartucce a salve, e che non possono essere trasformati per sparare  pallini o una palla o un proiettile. La canna deve essere conformata stabilmente in modo da non consentire il passaggio di corpi solidi e non deve consentire l'inserzione stabile di un  tromboncino per artifici pirotecnici.
Rientrano  fra le armi comuni da sparo, nella cat. B o C, ai soli fini del commercio e della detenzione, tutti quegli strumenti a salve che siano stati ricavati, rispettivamente, dalla trasformazione di un'arma della categoria B o C. La loro omessa denunzia è punita con la sanzione amministrativa di 300 Euro e con la confisca dello strumento.*
Sono strumenti inerti quelli che hanno forma e aspetto di arma da fuoco lunga o corta, ma non sono  muniti di camera di cartuccia. La canna deve essere  occlusa.
Gli strumenti di cui alle lettere a) e b), se realizzati in metallo, devono avere la canna ostruita e non in grado di camerare cartucce.
Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da fuoco  o in parti di armi da fuoco  o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona.
Gli strumenti di cui al punto c) sono regolati all'art. 10
La fabbricazione,  l'importazione o la messa in commercio di strumenti  trasformabili in armi da sparo o le cui parti essenziali possono essere usate in armi da sparo sono punite con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.
La verifica preventiva, a proprie spese, sui prodotti fabbricati in Italia o importati, può essere richiesta dall'importatore o produttore al Banco di Prova, mediante presentazione di un prototipo. Le autorità doganali. in caso di dubbio, possono richiedere che l'importatore acquisisca la certificazione del Banco di Prova.
Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si usi un'arma per uso scenico o  strumenti riproducenti armi.
Gli strumenti di cui alla lettera a)  sono portabili per giustificato motivo e cioè per gli scopi leciti per cui sono stati concepiti quali allarme, segnalazione, difesa da animali; gli strumenti di cui alla lett. b) sono di libero porto; gli strumenti di cui alla lettera a) e b) devono essere portati  in modo occulto.
E' lecito sparare con armi a salve o sparare in aria con armi a palla al fine di prevenire imminenti aggressioni o di allontanare persone o animali malintenzionati, specialmente in ore notturne.

Art .  12 - Requisiti soggettivi per la detenzione e il porto d' armi.
L'art. 9 della L.18 aprile 1975 n. 10  è sostituito dal seguente:

Art. 9 - Requisiti soggettivi per la detenzione e il porto d' armi.
Le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione, la detenzione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo possono essere rilasciate solo a chi ha l'idoneità psichica e non ha tenuto ripetute condotte pericolose che dimostrano incapacità di autocontrollo o asocialità o psicopatie e quindi sono indici di una scarsa affidabilità.

I - Per la licenza di porto d'armi occorre inoltre possedere adeguata idoneità fisica, certificata dall'ufficio di medicina legale della ASL,  tale da consentire un adeguato controllo sull'arma e sulle situazioni in cui l'arma potrà essere usata.
L'idoneità psichica (assenza di malattie o disturbi psichici, non uso di droghe o abuso di alcool e medicinali) è certificata dal medico di base utilizzando a tal fine tutti i dati medici accessibili del paziente. Se questi dati mancano o non gli consentono di esprimere un giudizio, la valutazione è da lui demandata all'ufficio di medicina legale della ASL; questo, solo in presenza di elementi di fatto significativi, può richiedere un accertamento specialistico sulla specifica problematica individuata. Sono vietati accertamenti psicologici.  Contro la decisione negativa del medico di base o del medico legale può essere proposto ricorso al Collegio medico presso l'ASL.
Per gli appartenenti alle Forze Armate  e dell’Ordine  la capacità psicofisica  è comprovata dal fatto che siano legittimati al porto di armi, circostanza che autocertificheranno: negli altri casi la certificazione è rilasciata dal medico  di Corpo.
Va garantito per quanto possibile il diritto delle persone portatrici di minorazioni fisiche di svolgere attività sportiva e venatoria con armi, eventualmente stabilendo le specifiche limitazioni utili a garantire la sicurezza del tiratore e altrui.
Il medico certificante non è responsabile per futuri abusi nell'uso delle armi, se dalla anamnesi del richiedente non erano emersi elementi di criticità. *

II – Non può ottenere licenze o autorizzazioni in materia di armi

  1. chi ha subito condanna penale, anche patteggiata, alla pena della reclusione superiore a tre mesi per delitto non colposo, o alla pena della reclusione in qualunque misura per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, oppure per associazione a delinquere, furto, rapina,  estorsione, sequestro di persona, incendio, porto abusivo di arma, detenzione di arma  da guerra, clandestina o proibita o di esplosivi, spaccio di droga;
  2. chi ha riportato condanna anche patteggiata a pena detentiva per violenza o resistenza all'Autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
  3. chi rientra tra le persone indicate nell'art. 18 della legge 22 maggio 1975 n. 152 sulla tutela dell'ordine pubblico;
  4. chi ha riportato due condanne, anche patteggiate, a pena detentiva per guida in stato di ebbrezza;
  5. chi sia stato diffidato dal questore da meno di un anno,  chi è sottoposto ad altra misura di prevenzione o DASPO e colui contro il quale pende un procedimento per l'applicazione di tali misure;
  6. chi è interdetto;

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene più conto, dopo il decorso di cinque anni dalla commissione del reato (o di dieci anni per i recidivi), dei reati estinti a seguito di sospensione condizionale della pena o di patteggiamento oppure dei precedenti estinti per avvenuta riabilitazione, salvo che si tratti di reati tentati o consumati di omicidio, rapina, oppure di altre condotte violente commesse con armi, oppure di condotte pericolose che dimostrano incapacità di autocontrollo o asocialità o psicopatie.
L'autorità di PS può negare licenze o autorizzazioni in materia di armi quando non è possibile accertare la condotta anteriore oppure a chi è indagato per i reati sopra indicati oppure a chi è sospettato di partecipazione ad organizzazioni mafiose o terroristiche, indicando i fatti concreti che giustificano il provvedimento. Non si tiene conto di querele o denunzie se i fatti non sono stati verificati giudizialmente, né di situazioni non strettamente personali.
Se la licenza in materia di armi viene richiesta da una persona giuridica, essa è rilasciata al legale rappresentante o ad uno o più institori.
L'art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato. [Articolo che elencava i reati ostativi ]

Art.   13 - Licenza di porto d'armi corte per difesa personale
1 - È rilasciata, salvo che ostino gravi motivi, licenza gratuita di porto d'armi corte per difesa personale ai seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 e non già autorizzati a portare armi senza licenza:
a) agli ufficiali ed ex ufficiali delle Forze Armate;
b) a chi ha prestato servizio nei corpi delle Forze di Polizia ed è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età o ha comunque cessato dal servizio, e non colpiti da provvedimento di destituzione, decadenza o dispensa dal servizio o messa fuori ruolo, per la durata di sei anni.
c) agli ex appartenenti ai servizi di sicurezza;
d) ai titolari di licenza di fabbricazione, commercio e riparazione di armi e ai loro rappresentanti; in questo caso la licenza autorizza anche al trasporto di armi quale campionario.
r) ai magistrati appartenenti all’ordine giudiziario, a riposo.

2 - Il prefetto può rilasciare licenza soggetta a pagamento di tassa di concessione governativa, sulla base di una oggettiva valutazione ambientale e personale:
e) a chi, per l'attività svolta o per incarichi ufficiali che ricopre, è soggetto a rischio di rapina, rapimento o aggressione, come, ad esempio, porta valori, orafi, rappresentanti di gioielli, industriali, tassisti, benzinai.
f) ad altri soggetti i quali si trovino nella necessità di difendere la propria persona o i propri familiari o i propri beni, oppure esposti a pericolo per particolari situazioni familiari o ambientali o per gravi minacce subite.
g) ai periti balistici e ai medici legali per i quali, in base agli incarichi già svolti, emerge la necessità di usare armi comuni da fuoco per la propria attività o per difesa personale.

3 - Chi richiede la licenza di porto d'armi deve esporre nella domanda il motivo della richiesta ed allegare, oltre ai documenti comprovanti l'attività svolta o il titolo di legittimazione, la documentazione, di cui al precedente art. 12.
4 - La licenza ha la validità di sei anni dalla data di rilascio ed è soggetta a conferma annuale su domanda dell'interessato. Questi, nella domanda di conferma deve dichiarare sotto personale responsabilità, che permangono tutti i requisiti e le condizioni che hanno giustificato il rilascio della licenza e allegare la prova dell'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione governativa. Non è richiesta la presentazione di nuova documentazione, salvo quella medica.

Art. 14 – Custodia
Il comma primo dell'art. 20  della legge 128 aprile 1975 n. 110 è sostituito dai seguenti commi:
Le  armi comuni da sparo e le munizioni  * devono essere diligentemente custodite al fine di evitare che siano oggetto di furti. Le misure di custodia devono essere attive quando nessuna persona capace si trova nel luogo di custodia; le armi possono essere custodite in qualsiasi luogo idoneo alla custodia a cui il possessore possa accedere liberamente. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza.
Le armi di cat. A devono essere custodite scariche e separatamente dalle munizioni. Le altre armi comuni devono egualmente essere custodite scariche e separatamente dalle munizioni, salvo quelle armi che è necessario conservare cariche a fini di difesa personale o abitativa.
Le misure di sicurezza da adottare sono:
Armi di cat. C e B:
- Abitazione in condominio a piano terra o piani superiori scalabili: porta di ingresso blindata e cassaforte o armadio blindato  Tipo 0 Standard DIN/EN 1143-1
- In abitazione in condominio ai piani superiori non scalabile:  porta di ingresso blindata
- Abitazione isolata:  porta di ingresso blindata e armadio blindato  Tipo 0 Standard DIN/EN 1143-1 e allarme luminoso e sonoro esterno.
Armi di tipo A o collezioni di armi:
- In ogni caso porta blindata o apposito locale con porta blindata oppure armadi blindati  Tipo 0 Standard DIN/EN 1143-1 e allarme luminoso e sonoro esterno.
- In ogni caso, se il numero di armi di cat. A o corte supera il nr. di 10,  è necessario un allarme collegato con la forza pubblica.
Nessuna custodia diligente e misura di sicurezza è richiesta per la detenzione di armi antiche.
L’adeguata custodia delle munizioni  entro una abitazione è soddisfatta se la casa è munita di porta blindata oppure se esse sono custodite in armadietto metallico. Durante il trasporto le munizioni devono essere tenute separate dall’arma che le impiega. Le armi e le munizioni non possono essere lasciate incustodite su autoveicoli o in tende, camper, roulotte, capanni, e  simili ricoveri.
Le misure di cui al comma quattro  si applicano a partire da un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

Art.  15  -    Regime delle armi antiche
Le armi antiche, salvo le armi da fuoco antiche che usano munizioni a percussione centrale o anulare, sono di libera importazione, vendita e detenzione, nel rispetto della normativa sui beni culturali. La licenza di collezione di armi antiche è abolita.
Gli uffici delle questure provvederanno ad inviare  entro sei mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, copia delle licenze di collezione di armi antiche  alle soprintendenze locali per i Beni e le Attività culturali per quanto di competenza. Queste provvederanno, entro 18 mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, alla verifica del’interesse culturale delle armi  a norma del D. L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. ed ai conseguenti provvedimenti. In mancanza di dichiarazione di interesse culturale entro tale termine, le armi cessano di essere soggette alle norme sui beni culturali.
Le armi antiche  che usano munizioni a percussione centrale o anulare sono soggette alle norme del TULPS relative alle armi comuni da sparo, ma sono detenibili senza limitazione di numero e senza licenza di collezione.
I reati di omessa denunzia e di porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico sono puniti rispettivamente ai sensi degli art. 697 e 699 C.P.

Art . 16  -  Armi proprie non da sparo
Armi proprie bianche sono gli oggetti la cui destinazione primaria è l'offesa alla persona, quali spade, bastoni animati, sciabole, pugnali, baionette, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, manganelli, noccoliere, storditori elettrici in grado di produrre stato di incoscienza o incapacità di reagire o difendersi o forte dolore nella persona colpita dalla scarica.
Si considerano armi improprie le armi proprie da punta e/o da taglio prive di filo e con la punta ottusa.
Le armi bianche da punta o da taglio o contundenti sono  di libera importazione, vendita e detenzione; ne è vietato il porto  in modo assoluto in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Altri tipi di armi proprie non da sparo, quali bombolette urticanti non liberalizzate, strumenti atti ad inabilitare o provocare dolore mediante una scarica elettrica, sono importabili con licenza de Questore e vendibili solo da armieri. Ne è vietato il porto in modo assoluto in luogo pubblico o aperto al pubblico. Le armi possono essere vendute solo a maggiorenni e la vendita deve essere registrata su registro giornaliero di PS con acquisizione di copia del documento di identità. È consentita la vendita  da parte di siti Internet con sede in Italia, il cui titolare si munisca di detta licenza di PS e relativo registro e acquisisca copia del documento di identità dell'acquirente; le armi acquistate possono essere spedite solo alla residenza risultante dal documento.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con le sanzioni di cui all'art. 17 R.D. 18 giugno 1931 n. 773. 
L’articolo  49 del R. D. 6 maggio 1940 n. 635 è  abrogato. [È l’articolo che vieta di importare armi di cui è vietato il porto.]

Art. 17 - Armi  improprie
L’art. 4 della legge 18 aprile 1975 nr. 110 è sostituito dal seguente:
Porto di armi improprie
Armi improprie  atte ad offendere  sono:
a) gli strumenti che pur potendo offendere sono usati per lo svolgimento di attività legittime quali archi, balestre, fionde, coltelli di ogni genere a lama fissa o a serramanico, machete, strumenti appuntiti o taglienti, bastoni muniti di puntale acuminato;
a) gli strumenti  ed oggetti contundenti quali mazze, tubi, catene, sbarre, spranghe,  bulloni, sfere metalliche;
c) ogni oggetto o strumento non espressamente indicato ai punto a) e b) chiaramente portato, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
d) I puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
e) Le armi da punta e/o da taglio prive di filo o con la punta ottusa.

Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:
a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto.
b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.   


Gli strumenti sportivi quali gli strumenti ad aria compressa di debole potenza, quelli softair e paintball, quelli da segnalazione acustica, sono regolati con nome specifiche all’art. 9 della presente legge.
Il porto delle armi improprie è consentito per giustificato motivo. Per giustificato motivo si intende ogni razionale motivazione la quale, in base alle circostanze di tempo e di luogo, in base alla persona agente e all'attività che essa svolge, rende credibile e verosimile che lo strumento o l'arma non vengano portati allo scopo di recare offesa ad altri o a scopo aggressivo.
Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a tre anni con l'ammenda 3.000 a 20.000 euro. La pena è della reclusione  da tre a sei anni e della multa da 5.000 a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Per riunione pubblica si intende ogni manifestazione di tipo sportivo a squadre, ogni tipo di raduno o comizio politico o musicale, ed ogni altro concorso di persone in cui è prevedibile riscaldamento degli animi. È vietato il porto di armi in discoteche.
Chiunque porta in una riunione pubblica uno strumento atto ad offendere, è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 a 20.000 euro. Se lo strumento viene usato al fine di ledere di ledere, la pena è raddoppiata.
La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

Art. 18 – Porto abusivo di armi proprie non da sparo  o di armi antiche soggette a denunzia
L'art. 699 C.P. è sostituito dal seguente:
Porto abusivo di armi - Chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico un'arma propria diversa dalle armi comuni da sparo o un’arma antica soggetta a denunzia, è punito con l'arresto da diciotto mesi a tre anni e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.
Il porto nelle riunioni pubbliche è punito con le pene di cui all'art. 4 L. 18 aprile 1010 n. 110.
Chi detiene armi nei locali ove svolge la sua attività commerciale, artigianale o professionale è legittimato a portare le armi anche nei locali aperti al pubblico, salvo che vi si stiano svolgendo riunioni pubbliche.

Art. 19 – Disposizioni sulla vendita di munizioni e loro componenti
Dopo l'art. 5 della legge  L. 18 aprile 1975 n.110, modificato dalla presente legge,  è inserito il seguente articolo:
Art 5 bis  - Disposizioni sulla vendita di munizioni e loro componenti
-  Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, relative alla registrazione delle vendite sul registro giornaliero. non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini o pallettoni (c.d. munizioni spezzate). L’acquirente deve essere titolare di una licenza di porto d’armi od aver ottenuto apposito nulla osta all’acquisto.

Art.  20 - Quantitativi  di cartucce detenibili
Possono essere detenute senza  farne denunzia e senza licenza di deposito:
a) Fino a 1500 cartucce a pallini e pallettoni o Flobert, detenute da soggetti in possesso di fucili idonei a utilizzarle   oppure se il detentore è munito di licenza di caccia o di tiro volo in corso di validità, anche se non fiscalmente in regola.
b) Fino a 1000 cartucce per arma lunga a percussione anulare cal. 22.
Possono essere detenute facendone denunzia:
c) Fino a 1500 cartucce  complessive per armi lunghe a palla
d) Fino a 300 cartucce a percussione centrale per arma corta.
Il prefetto può rilasciare, senza eseguire accertamenti tecnici sui locali,  una licenza permanente di deposito per maggiori quantitativi, fino ad un massimo di 5.000 cartucce  complessive dei tipi di cui alle lettere c) e d) a chi dimostri di averne necessità nello svolgimento di una attività di tipo sportivo, svolta anche con modalità diverse da quelle indicate nell'art. 7.

Le denunzia della detenzione delle cartucce deve contenere l'indicazione del loro calibro. Non deve essere denunziato il loro consumo. Le cartucce  acquistate a reintegro di quantitativi consumati, non sono soggette a denunzia.
La detenzione di cartucce va denunziata,  quando le stesse non vengono consumate entro 72 ore dall'acquisto.
Il trasporto dei quantitativi di munizioni, polvere e prodotti esplodenti legalmente detenuti non è soggetto ad autorizzazioni o comunicazioni.
Chi esercita la carica casalinga delle munizioni, deve denunziare solo la detenzione della polvere da sparo nella misura massima di 5 kg  e rispettare i limiti numerici di cartucce indicati nei commi precedenti.
L’art. 26 L. 110/1975 è abrogato. [È stato assorbito in questo articolo]

Art.  21 –  Validità delle licenze di porto
Il fatto che una licenza di pubblica sicurezza non in regola fiscalmente, non incide sulla validità della licenza e comporta solo sanzioni fiscali; le licenze di porto d’armi autorizzano all'acquisto e trasporto di armi e munizioni anche se non in regola fiscalmente.

Art. 22 -    Termini per il rilascio di licenze
Il termine per il rilascio di licenze o autorizzazioni o visti  per  l'acquisto e il trasporto di armi e  munizioni e il termine per il rilascio di licenze di porto d'armi  è di 5 settimane. Il termine per il rilascio di licenze di trasporto per gli armieri è di  una settimana.
Quando una domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata e non vi sono motivi ostativi al rinnovo, è obbligo perentorio del funzionario di provvedere al rinnovo entro il termine di scadenza affinché il cittadino possa ricevere ed  utilizzare la licenza senza interruzioni di validità.
Il documento originale che contiene licenze di PS è di proprietà del titolare e non deve essere restituito o consegnato se non in caso di sospensione o revoca.
Il Ministero dell’Interno, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge provvederà con circolari ad indicare, per ogni tipo di licenza, le procedure che i singoli uffici devono osservare nei rapporti con il cittadino, curando la massima semplificazione di ogni procedura e l’eliminazione di ogni formalità non strettamente necessaria. Il Ministero organizzerà un osservatorio per il controllo dell’osservanza da parte di tutti gli uffici delle circolari, senza l’introduzione di oneri e formalità non richieste e per il controllo sulla uniformità di condotte nella valutazione dei requisiti oggetti e soggettivi richiesti per il rilascio delle licenze.
Limitazioni alle licenze o autorizzazioni di pubblica sicurezza adottate a norma dell’at. 9  RD 19 giugno 1931 n. 773 (TULPS) devono essere adottate  con atto amministrativo individuale, motivato con specifiche esigenze di sicurezza pubblica riferibili al soggetto interessato.

Art. 23 - Marcatura delle armi *
La marcatura unica già regolata dalla Direttiva Europea 18 giugno 1991 n. 477, modificata dalla direttiva CEE 21 maggio 2008 n. 2008/51/cee, comprende il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello. Ciò non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.
A partire dal  14 settembre 2018 dovranno recare la marcatura anche le parti essenziali di arma prodotte o importate dopo tale data; per le armi importate la marcatura delle parti è richiesta solo per le armi di modello posteriore al 14 settembre 2018.
Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per essere provvisto di marcatura in conformità del presente articolo, esso è contrassegnato almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale.
Su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni deve essere apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.
Nei trasferimenti di armi da fuoco o dei loro componenti essenziali dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione vanno provviste della marcatura unica,  che consenta anche di identificare l'ente che effettua il trasferimento.
La mancanza di marcatura sulle singole parti essenziali non rende l’arma clandestina ed è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1200 Euro.
Irregolarità della marchiatura che non rendano impossibile l’identificazione di un’arma con una normale ispezione, sono punite con la sanzione amministrativa da 500 a 1200 Euro.

Art. 24 – Classificazione armi
Nella legge 18 aprile 1975 nr. 110 viene inserito il seguente articolo 7
Art. 7 – Classificazione delle armi
A  seguito  della   soppressione   del   Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18  aprile  1975,  n.  110,  verifica, altresì,  per   ogni   arma   da   sparo   prodotta,   importata   o commercializzata in Italia, la qualità  di  arma  comune  da  sparo, e la corrispondenza alle categorie di cui  alla  normativa europea.
La classificazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o sulla base dei prototipi stessi.
Non sono soggette a classificazione le armi lunghe a canna liscia  a caricamento successivo o a ripetizione manuale con lunghezza di canna eguale o superiore a 55 cm. e le repliche di armi ad avancarica.
La classificazione di un’arma costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.
Il  Banco  nazionale  rende pubblici e accessibili  in via informatica  i  dati   relativi alle classificazioni indicando in ogni singola scheda
- il numero progressivo d'iscrizione;
- la tipologia di arma  dell'arma e il calibro;
- il modello indicato dal produttore oppure il modello ufficiale per le armi ex ordinanza, se noti. Per modello si intende la denominazione commerciale usata dal produttore e, per le armi demilitarizzate, la sigla ufficiale dell'arma di ordinanza. Confezioni artistiche od artigianali non costituiscono un diverso modello se rimangono invariati il calibro e le parti meccaniche di esso.
- il produttore o l'importatore;
- lo stato in cui l'arma è prodotta o dal quale è importata;
- la categoria europea
- l’immagine chiara dell’arma, utile per la sua identificazione
Ai fini della classificazione si considerano da guerra le armi rientranti nel materiale di armamento di cui alla legge n. 185 del 1990
Il Banco  provvederà entro sei mesi ad indicare nelle schede già pubblicate il modello di ogni arma classificata ed a riportarne l’immagine.

Art. 25 -  Sistema informatico
Il Ministero dell'Interno entro un anno deve mettere a disposizione degli armieri e del pubblico un sistema informatico in cui siano registrate tutte le informazioni relative alle armi da fuoco detenute, necessarie ai fini della loro tracciabilità e identificazione, tra cui:
a) il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie di ciascuna arma da fuoco e la marcatura apposta sulla carcassa o sul fusto quale marcatura unica ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 24, che funge da identificatore unico di ciascuna arma da fuoco;
b) il numero di serie o la marcatura unica applicata ai componenti essenziali, laddove differisca dalla marcatura apposta sulla carcassa o sul fusto di ciascuna arma da fuoco;
c) i nomi e gli indirizzi dei fornitori e degli acquirenti o dei detentori dell'arma da fuoco, insieme alle date pertinenti; 
d) qualsiasi trasformazione o modifica apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, incluse la disattivazione o distruzione certificate e la data o le date pertinenti.
Il sistema deve essere facilmente accessibile ed usabile anche con conoscenze informatiche elementari.
Gli utenti privati possono accedere solo all'elenco delle proprie armi, alle schede delle singole armi, e aggiungere o modificare dati, inviare comunicazioni relative alla movimentazionei di armi in collezione, conservando traccia della situazione anteriore.
Il sistema dovrà essere alternativo alle comunicazioni cartacee secondo modalità da stabilire con Regolamento, con criteri di assoluta semplificazione e modernità informatica e consentendo l'uso di mezzi di comunicazione tradizionali per il caso di problemi al sistema informatico.

Art. 26 – Censimento delle armi
1 - Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno provvederà al censimento di tutte le armi la cui detenzione è soggetta a denunzia in forza della presente legge. A tal fine esso:
- provvederà a raccogliere presso tutti gli uffici competenti l'elenco delle armi denunziate;
- provvederà a depennare ogni arma che risulti non più soggetta a denunzia;
- invierà ad ogni detentore così individuato l'elenco delle armi risultanti in suo possesso, divise a seconda del luogo di detenzione, con invito a controllarne la completezza, a correggerlo, ad integrarlo con i dati mancanti in quanto reperibili, ed a riconsegnarlo firmato entro un mese, attestando, sotto la propria responsabilità, che l'elenco comprende tutte le armi detenute, con esatta indicazione del luogo di detenzione, e che la matricola, il calibro e le altre eventuali indicazioni di ciascuna arma sono esatte. Tale elenco, una volta riconsegnato e vidimato dall'autorità di P.S., che ne restituirà una copia, sostituirà ogni precedente denunzia.
- svolgerà accertamenti di polizia per accertare la sorte delle armi non ricomprese negli elenchi restituiti.
2 - Non costituiscono reato o infrazione amministrative i fatti rilevati a seguito di questi accertamenti, verosimilmente dovuti a condotte non dolose, ma commesse per ignoranza della normativa o per dimenticanza, quali, ad esempi, l'omessa denunzia di armi da parte di eredi, l'omessa denunzia del trasferimento delle armi da un luogo ad un altro, l'omessa denunzia di cessione di arma a persona legittimata all'acquisto, l’omessa denunzia di armi regolarmente acquistate, la mancanza di matricola. Le armi oggetto di questi reati o infrazioni debbono essere regolarizzate, se del caso, a norma dell'articolo precedente entro sessanta giorni dalla contestazione dell'accertamento.

Art. 27 – Locazione e comodato di armi *
L’art. 22 L. 18 aprile 1975 nr. 110 è così sostituito:
“Non è consentita la locazione o il comodato (prestito) delle armi comuni da sparo salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi da caccia o di armi per il tiro al bersaglio o per il tiro a volo oppure destinate a coloro che esercitano attività sportiva, ovvero che il conduttore o il comodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni.
Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone. E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
Il comodato di armi, fra privati, salvi gli ulteriori adempimenti per le armi in collezione, deve essere denunziato entro 72 ore dalla consegna dell’arma sia da parte di chi consegna l’arma che da parte di chi la riceve. La denunzia non è dovuta se l’arma viene restituita entro 72 ore dalla consegna.
Chi presta e chi riceve l'arma deve redigere una dichiarazione congiunta in cui è indicata l'arma prestata e il giorno e l'ora della consegna, salvo che il prestito avvenga nel corso di partire di caccia. L'eventuale consegna di munizioni assieme all'arma deve essere sempre denunziata dal cedente.”

Art. 28  Denunzia di armi
Il primo e secondo comma dell’art. 58 RD 6 maggio 1940 nr. 635 sono sostituiti dal segue comma:
“La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente Regolamento e deve contenere:

  1. Per le armi: il tipo di arma, il nome del produttore, il modello, la matricola, la capacità del serbatoio fisso, in quanto i dati siano noti.
  2. Per le munizioni: il calibro  e il quantitativo detenuto per ogni calibro.

Deve essere denunziata qualsiasi trasformazione o modifica apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria nonché il cambiamento del calibro.”

Art. 29 -  Vendita per corrispondenza *
L’art. 17 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 è sostituito dal seguente articolo
“Art. 17 - Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza
La vendita per corrispondenza di armi comuni da sparo è consentita se l’acquirente è autorizzato ad esercitare attività  industriali o commerciali in materia di armi. Il privato può acquistare armi comuni per corrispondenza, ma la consegna dell’arma allo stesso, previo accertamento della sua legittimazione all’acquisto, deve avvenire da parte di un armiere, che registra la consegna nel proprio registro giornaliero, oppure sotto il controllo di un pubblico ufficiale (ufficiale postale, doganale, di PS, ecc.) il quale verbalizza la consegna e ne invia copia all’ufficio competente a ricevere la denunzia dell’arma.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino ad euro 2.000.”

Art. 30 - Ritiro di armi e divieto di detenzione
L’art. 39 del RD 18 giugno 1931 n.773 è sostituito dal seguente:
Art. 39 - Ritiro di armi e divieto di detenzione
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi comuni da sparo, di munizioni e di esplodenti alle persone in cui sono venuti meno i requisiti soggettivi di cui all’art. 12 della presente legge, prima frase.
Nei casi d'urgenza, se il detentore dei materiali di cui al primo comma  tiene comportamenti indicanti una perdita dell’equilibrio psichico tale da far temere per la sua o altrui sicurezza  oppure se ha commesso o tentato di commettere un delitto doloso che osta alla detenzione di armi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali stessi, redigendo verbale motivato e trasmettendolo immediatamente al prefetto.
Se il prefetto ravvisa che ricorrono le condizioni di cui sopra e che il soggetto non risulta più essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, emette  entro quattro giorni  dal ritiro, il provvedimento di sua convalida e di imposizione del divieto di detenzione;  assegna all'interessato un termine di 150 giorni, prorogabile per giusti motivi, per l'eventuale cessione o affidamento a terzi dei materiali di cui al medesimo comma.  L'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, per il caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Il provvedimento deve essere immediatamente revocato dal Prefetto se vengono meno i sui presupposti. Il provvedimento  viene immediatamente notificato all’interessato e si procede alla consegna delle armi al suo domicilio.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso al giudice di pace entro 15 giorni. Il ricorso può essere presentato, anche senza assistenza di un legale, ed è esente da bollo e diritti. Il giudice di pace decide entro 15 giorni mediante ordinanza immediatamente esecutiva con cui conferma il provvedimento del questore oppure  lo annulla, ordinando l’immediata restituzione delle  cose  ritirate.
Il provvedimento del giudice di pace è impugnabile avanti la Tribunale Civile in composizione collegiale.
La mancata osservanza dei termini indicati comporta la decadenza del provvedimento prefettizio, con immediata restituzione delle cose ritirate.

Art 31 – Controllo sulla permanenza dei requisiti soggettivi
I medici di base o l’ASL che rilasciano le prescritte certificazioni mediche per fabbricazione, commercio, riparazione, detenzione, acquisto o  porto di armi, annotano tale rilascio nel Fascicolo sanitario elettronico (FSE) del  richiedente. Le Questure e le Prefetture comunicano  ad essi l’avvenuto rilascio o rinnovo delle licenze stesse per l’annotazione nello FSE.
Ogni sanitario che aggiorna i dati sanitari dello FSE  con  la diagnosi di nuove patologie o con l’aggravamento di patologie preesistenti, tali da rendere inattuale la certificazione rilasciata,  sotto il profilo psichico o fisico, comunica il fatto alla Prefettura o Questura che ha rilasciato la licenza o le autorizzazioni, per una eventuale revisione  delle stesse.  Nella comunicazione non è indicata la patologia riscontrata.
A seguito della comunicazione la Questura o la Prefettura invita l’interessato a rinunziare alla licenza di porto o alla detenzione delle armi oppure a produrre  certificazione aggiornata sulla sua capacita psichica e/o fisica. In caso di urgenza si procede a norma dell’art. 30.

Art. 32 – Poligoni privati
I commi terzo, quarto e quinto dell’art. 57 R.G 18 giugno 1931 n. 773 sono abrogati. Dopo l’art. 57 R.G 18 giugno 1931 n. 77 viene inserito il seguente art. 57 bis
Art. 57 bis – Poligoni privati

  1. Per la costruzione e apertura di campi di tiro o poligoni privati è richiesta licenza del Sindaco del luogo ove  si trova il poligono, oltre alle eventuali licenze edilizie, urbanistiche, ambientali, come regolate dalle relative leggi. Per poligono aperti al pubblico devono essere previsti parcheggi e servizi igienici.
  2. Non è richiesta licenza per campi e sale di tiro con armi ad aria compressa liberalizzate in cui comunque si dovranno adottare misure per evitare la fuoriuscita di pallini, disturbo alle persone, inquinamento ambientale.
  3. Nei poligoni aperti devono essere adottate misure idonee ad evitare che i proiettili fuoriescano dal suo perimetro in modo pericoloso per gli esseri umani. Tali misure devono essere commisurate al tipo di armi usabili, alla parziale copertura del poligono, alla natura dei luoghi e alla probabilità che il luogo di eventuale caduta di proiettili vaganti sia frequentato da essi umani. Può essere adottato qualsiasi metodo di contenimento, anche basato su linee guida di altri paesi per i poligoni.
  4. In base alla natura dei luoghi deve essere curato un adeguato contenimento dell’inquinamento acustico, secondo le norme di legge.
  5. Il poligono deve essere costruito od attrezzato in modo da consentire il recupero dei proiettili entro l’area del poligono .
  6. Nei poligoni chiusi per armi da fuoco devono essere adottate le misure necessarie per prevenire la fuoriuscita di proiettili, incendi, esplosioni nonché  per avere una adeguata ventilazione. La struttura deve essere tale da evitare il rimbalzo di proiettili verso i tiratori. La zona di tiro deve disporre di un sistema di pulizia e lavaggio idonea a eliminare i residui polverosi dello sparo. Vi deve essere una separazione tra l’area tiratori e le postazioni di tiro. La struttura deve essere agevolmente accessibile ai mezzi dei vigili del fuoco.
  7. Al fine dell’ottenimento della licenza comunale per i poligoni, occorre produrre un progetto redatto da un ingegnere o un architetto da cui risulti che la struttura rispetta tutte le norme di sicurezza ed antinquinamento prescritte o comunque ritenute necessarie in  base alla normativa italiana e alle linee guida di paesi europei, tenuto conto anche del tipo di tiro che sarà consentito svolgere nel poligono.
  8. Il comune, prima dell’inizio dell’attività, dispone che a cura del titolare vengano svolte operazioni di collaudo con prove di tiro al fine di accertare la concreta efficacia delle misure di sicurezza e che venga acquisita la certificazione antincendio.
  9. Ogni anno il gestore dovrà  produrre un certificato di un tecnico il quale attesti che non vi è stato decadimento per usura delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza o che è stato ripristinato il livello di sicurezza originario.
  10. La licenza quinquennale per  la gestione del poligono viene rilasciata dal Sindaco ad un soggetto fisico e ad uno o più suoi rappresentanti, tutti aventi i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze di porto d’armi. La nomina dei Direttori di tiro è regolata dall’art. 32. Il gestore è il responsabile legale del poligono ed è responsabile per l’osservanza di tutte le norme e regole che lo riguardano e della perfetta manutenzione della struttura.
  11. È vietato far accedere alle attività di tiro persone che presentino manifestazioni di disturbo psichico o comportamentale o sotto manifesto  influsso di alcol o stupefacenti o psicofarmaci.
  12. I poligoni  devono tenere un registro  vidimato dall’autorità di PS o da un notaio o dal Comune in cui registrano i dati dei tiratori e del loro documento di identità nonché gli orari di presenza sulle linee di tiro e le armi introdotte nel poligono. È consentita la gestione informatica del registro secondo le regole stabilite, o da stabilirsi, per le armerie.
  13. I tiratori minorenni  autorizzati da un genitore, o i soggetti privi di licenza di porto d’armi, possono sparare solo sotto il controllo diretto del direttore di tiro che gestisce anche le munizioni da essi utilizzate.
  14. Il gestore deve predisporre un regolamento relativo al comportamento da tenere da parte di chi accede al poligono, con indicate le regole di sicurezza e l’avviso che chi le viola può essere immediatamente espulso. Il regolamento deve essere disponibile per tutti coloro che accedono al poligono, assieme alla polizza assicurativa e alle certificazioni sulla sicurezza.
  15. Il poligono deve essere assicurato per  gli infortuni con polizza che copra la responsabilità civile dei gestori, dei direttori di tiro e dei singoli tiratori; il massimale minimo deve corrispondere, per i poligoni chiusi a quello stabilito per gli autobus privati  e, per i poligoni aperti, a quello fissato per le autovetture private.
  16. Nei poligoni possono essere usate munizioni di proprietà dei singoli tiratori, o munizioni cedute a consegnate a norma del comma successivo. La possibilità di usare cartucce caricate privatamente è decisa dal gestore caso per caso o in via generale.
  17. Chi è in possesso di licenza per la minuta vendita di esplosivi, o un suo rappresentante, è autorizzato a trasportare, senza altra autorizzazione, fino a 15.000 cartucce alla volta ad un poligono ed a consegnarle al gestore per l’uso entro il poligono e nel corso della giornata stessa. Il poligono terrà un apposito registro, vidimato come sopra, in cui segnare le munizioni consegnate dall’armiere e i quantitativi consegnati ai singoli direttori di tiro o ai tiratori. Le munizioni rimaste o riconsegnate alla chiusura del poligono  vengono riportate in armeria dall’armiere e reiscritte sul registro giornaliero. Il gestore e i direttori di tiro devono controllare che non vengano asportate munizioni da parte dei tiratori.
  18. I poligoni che dispongono di un locale idoneo a garantire una adeguata custodia di armi possono ottenere licenza di collezione di  armi e detenere così armi da far utilizzare ai frequentatori entro il poligono.  Non sono richieste misure di sicurezza per le armi ad aria e gas compressi liberalizzate.
  19. Gli enti locali possono stipulare accordi con i poligoni privati, anche fuori del loro territorio, per lo svolgimento dei corsi periodici e delle attività di addestramento e allenamento al tiro del personale armato alle loro dipendenze.
  20. Le guardie giurate possono svolgere presso poligoni  privati i corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti dalla normativa vigente, certificati dal gestore e dal direttore di tiro.
  21. Copia dei certificati relativi allo svolgimento dei corsi obbligatori, contenenti la data  e le ore dello svolgimento dei corsi e  la valutazione delle prestazioni del tiratore, annotate anche sul libretto personale, vengono trasmessi al prefetto.
  22. Le falsità ideologhe nella certificazione, sono punite a norma art. 482 C.P.
  23. L’attività di tiro ludico-motoria non richiede la presentazione di certificati medici; restano ferme le disposizioni vigenti per coloro che praticano attività agonistica oppure non agonistica, ma solo nell’abito di attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali e simili.
  24. Nel caso si accerti che sono venuti meno i requisiti di sicurezza, o che il gestore non possiede più i requisiti richiesti, o che manca la copertura assicurativa prescritta, il Sindaco sospende la licenza del poligono fino a regolarizzazione.
  25. I poligoni e campi di tiro già funzionanti devono mettersi in regola secondo le disposizioni di questo articolo entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
  26. L’apertura o l’esercizio senza licenza di un poligono e l’inosservanza delle disposizioni sulle munizioni sono punite a norma dell’art. 17 R.D. 18 giugno 1931 n.773.
  27. Le altre violazioni alle prescrizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da 1000 e 5.000 Euro.

Art. 32 bis – Direttori di tiro
Il primo comma dell’art. 31 della legge 18 aprile 1975 n. 110 è sostituito dai seguenti commi:
“I direttori di tiro e gli istruttori  vengono nominati dal Presidente della Sezione del TSN o di un poligono privato nel numero necessario, fra soggetti muniti di un licenza di porto d’armi. La nomina vale solo per il poligono per cui è stata rilasciata; l’attività occasionale in altri poligoni deve essere autorizzata dai rispettivi presidenti.
La nomina vale tre anni e può essere revocata dal Presidente in qualsiasi momento, discrezionalmente.
Il provvedimento di nomina e i suoi rinnovi o le sue revoche vengono comunicati al Sindaco del Comune in cui ha sede il poligono.
Le armerie e i depositi di munizioni dei poligoni del TSN sono gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal Ministero della Difesa.”

Art. 33 – Destinazione delle armi confiscate o versate
L’art. 33 L. 18 aprile 1975 n. 110 è sostituito dal seguente:
“Le armi proprie e comuni da sparo e le armi antiche confiscate, versate da privati, non ritirate dagli uffici  della Polizia di Stato o dei Carabinieri dopo il termine assegnato,  vengono inviate ai competenti organi indicati dal Ministero della Difesa che, in accordo con le Soprintendenze locali per i Beni e le Attività culturali, dispongono sulla loro destinazione finale o per uso delle FF.AA. o della Polizia, o per la consegna a musei o per la vendita di quelle aventi valore commerciale o per la rottamazione delle restanti.
La vendita delle armi aventi valore commerciale può essere fatta solo a favore di soggetti comunitari con licenza di fabbricazione o commercio di armi, per lotti omogenei di 100 pezzi, al miglior offerente, senza prezzo base e senza garanzia, sulla base di elenchi con foto, pubblicizzati su internet. Le vendite avverranno con cadenza annuale.
Provvedimenti giudiziari in cui si dispone la distruzione delle armi confiscate, sono nulli.
Le somme ricavate  dalle vendite restano nella disponibilità del Ministero della difesa.”

Art. 34 - Depenalizzazioni  - Violazioni formali
Il Governo è delegato a provvedere entro un anno, mediante Decreto Legislativo, a stabilire  quali contravvenzioni alle leggi in materia di armi vadano punite come sanzioni amministrative, in quanto tali da non comportare pericoli concreti per la sicurezza pubblica e verosimilmente commesse in buona fede. La sanzione amministrativa non potrà superare nel massimo i 2.000 euro.

Art. 35 - Abrogazione di norme
Il comma 10 dell'art. 35  del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato. [È la norma che stabilisce di comunicare ai familiari l’acquisto di armi; mai applicata.]
La seconda frase dell’art  37 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 è abrogata.
Ogni norma in contrasto con quanto disposto nella presente legge è abrogata. [È la norma che vieta la vendita ambulate di strumenti atti ad offendere senza licenza comunale; la materia è già regolata, senza differenze, dalla norme sul commercio ambulante in genere. ]

Art. 36 – Previsione di correttivi
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può adottare, con decreto legislativo, disposizioni integrative e correttive, ferme le norme della Direttiva Europa recepita e fermi le norme e i criteri introdotti,  al fine di integrarle e collegarle  correttamente nella normativa anteriore, di introdurre ulteriori semplificazioni, di correggere errori .

Art. 37 - Disposizioni finanziarie
Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI (E.Mori)

La presente proposta di legge è rivolta al recepimento della direttiva europea del 17 maggio 2017 che dovrà essere recepita entro il 14 settembre 2018.
Essa richiede interventi incisivi sulla attuale normativa italiana in materia di armi perché essa cambia la classificazione delle armi e impone nuove regole sulla detenzione di alcune categorie di armi e sul loro uso. Ciò impone di modificare radicalmente le disposizioni attuali, ad esempio in materia di armi sportive e di collezioni di armi.
Il recepimento richiede che vengano inserite nell'ordinamento italiano quelle norme che comportano sue modificazioni; non è necessario inserire norme o disposizioni che già, direttamente o indirettamente, fanno sì che l'ordinamento italiano sia già adeguato a quello previsto dalle norme europee.
In nota sono state indicate le disposizioni particolari e non sempre condivisibili, volute dalla comunità europea.

È stata colta l'occasione del recepimento per inserire nel nostro sistema del diritto delle armi delle disposizioni chiarificatrici e semplificatrice.
Il nostro diritto delle armi deriva dalla stratificazione di norme per ottant'anni così che ora ci ritroviamo con norme ottocentesche, norme fasciste, norme di emergenza, regole introdotte dalla burocrazia, tutte mal coordinate fra di loro, spesso incomprensibili, spesso superate dai tempi. Ciò comporta una grave e dannosa incertezza sull'applicazione delle norme, un enorme dispendio di energie da parte della pubblica sicurezza per gestire situazioni che ben poco incidono sulla sicurezza pubblica, seri ostacoli al commercio delle armi il che ha una notevole importanza economica per il grande numero di cacciatori e di tiratori che se ne debbano servire.

Quindi si è preso atto della necessità di un coordinamento e semplificazione della normativa in materia e di intervenire con una legge semplice e chiara per  ovviare ai difetti che si espongono qui di seguito. Molte delle nostre norme sono ottocentesche o dei primi del novecento, sono spesso state rappezzate senza tener conto del quadro generale e sono diventate di difficile e confusa interpretazione. Un chiarimento aumenta la certezza del dirittoe le garanzie per i cittadini.

Interpretazioni fuorvianti
Le norme si sono stratificate a partire dal 1930 ed attualmente i provvedimenti da conoscere per orientarsi nella materia delle armi ed esplosivi sono oltre 150. È chiaro che nessuno li conosce appieno e che essi vengano applicati in modo approssimativo. La giurisprudenza in particolare, abituata ad interpretare le leggi tecniche solo appigliandosi alle parole, senza prendere cognizione dei problemi concreti, e quasi sempre tecnici, che ha legge ha voluto regolare, prende facilmente strade sbagliate che fanno perdere di vista la realtà.
- il problema della alterazione di arma, punita per vietare le lupare e la creazione di armi a raffica, la quale, per meri giochi linguistici, è stata estesa a modifiche minimali prive di qualsiasi rilevanza a fini della sicurezza pubblica;
- il problema delle parti inefficienti di armi e munizioni da guerra che ha portato la Cassazione a punire con due anni di carcere chi detiene un rottame di bossolo;
- il problema delle parti di armi comuni, fra cui la Cassazione, in contrasto con la legge, con le norme europee, con la logica e vi ha ricompresso qualsiasi oggetto applicato ad un’arma, dalle parti in legno agli accessori.
Ciò comporta un grande carico di lavoro per la giustizia, chiamata ad occuparsi di problemi che sono rilevanti solo sulla carta.
L’incertezza normativa, le molteplici interpretazioni su ogni questione, fanno sì che anche gli uffici di PS siano oberati da infinite richieste di chiarimenti da parte dei cittadini, che i funzionari non sappiano come rispondere o che rispondano in modo sbagliato, creando sconcerto e irritazione nei cittadini. I funzionari, sempre incerti sul da farsi tendono quindi a proteggersi con il ricorso a barriere di carte, richiedendo certificazioni e dati inutili.
Il fare chiarezza sul contenuto delle norme, ripristinandone la portata originaria voluta dal legislatore, eliminerà in radice gran parte del contenzioso giudiziario e amministrativo e consentirà ai funzionari di svolgere meglio i loro compiti.
Ora ci ritroviamo con norme ottocentesche, norme fasciste, norme di emergenza, regole introdotte dalla burocrazia o create dai giudici, mal coordinate fra di loro, spesso incomprensibili, spesso superate dai tempi. Ciò comporta una grave e dannosa incertezza sull'applicazione delle norme, un enorme dispendio di energie da parte della pubblica sicurezza per gestire situazioni che ben poco incidono sulla sicurezza pubblica, seri ostacoli al commercio delle armi e che ha una notevole importanza economica per il grande numero di cacciatori e di tiratori che se ne debbano servire.

Si citano ad esempio:
Norme inutili
La stratificazione su norme ottocentesche ha portato a conservare nel nostro diritto disposizioni e controlli che hanno perso ogni ragion d’essere:
- siamo gli unici in Europa a ritenere utile un controllo di PS (fabbricazione, detenzione, vendita) sulle armi bianche quali spade, pugnali, baionette, come se un pugnale fosse più pericoloso di un coltello da macellaio.
- siamo tra i pochissimi in Europa a ritenere necessario un controllo sulle armi antiche e si è giunti al paradosso che un’arma ad avancarica di costruzione moderna, provata al Banco di prova, certamente funzionante e sicura, è stata liberalizzata, mentre l’originale antico, in cui nessuno si arrischierebbe a sparare, è soggetta ad ogni controllo di PS.
- Un notevole dispendio di energie si ha per i controllo delle munizioni. È indubbiamente utile evitare che essa servano per usi illegali, ma non è certamente il controllo formale che può evitare ciò perché, per il momento, le munizioni non sono identificabili e non ne è possibile il controllo. Quindi è inutile elevare barriere burocratiche di carta; è inutile contare le munizioni che uno ha in casa quando questo numero può variare ogni giorno e quando chiunque, con una modesta attrezzatura, si può caricare in casa tutte le cartucce che vuole.
- siamo tra i pochissimi che hanno fatto una regolamentazione per le armi liberalizzate, con tanti controlli quanti ne sono previsti per le armi comuni.
- Siamo gli unici ad occuparci che le armi giocattolo abbiano un tappo rosso, senza penetrarne alcuna conseguenza giuridica.
- ecc. ecc.
Il fatto di eliminare dal nostro ordinamento queste norme porterà a ridurre di molto il lavoro della polizia amministrativa con recupero di persone a compiti più utili e a snellire le operazioni commerciali con vantaggio per l’economia. I fondi per la commissione e per i catalogo potranno servire per migliorare il controllo effettivo sulle armi pericolose per la sicurezza pubblica.

Norme confuse
Molte norme sono state scritte da giuristi i quali hanno cercato di esprimere con parole usuali concetti prettamente tecnici. Ciò è fonte di confusione sul piano amministrativo e si assiste al fenomeno preoccupante di una frammentazione e diversificazione di procedure che distruggono alla radice il concerto fondamentale di certezza del diritto. È noto ad esempio che il rilascio di porti d’arma a Caserta è regolato è attuato in modo del tutto diverso da Napoli, sebbene sia difficile sostenere che la situazione ambientale sia molto diversa fra le due province.
In tutto il paese si assiste al fenomeno per cui ogni ufficio di polizia ha instaurato pratiche amministrative ignote agli uffici vicini: chi limita a suo modo l’acquisto di munizioni, chi impone misure di sicurezza non previste dalla legge, chi limita a sua discrezione il valore giuridico di certe licenze.
È una situazione di sostanziale illegalità dell’azione amministrativa la quale richiede uniforme interpretazione ed applicazione della legge e certezza di comportamenti del funzionario e del cittadino.
La P. A. ha stabilito per il rilascio di licenza ed autorizzazioni di PS dei tempi al di fuori di ogni regola di buona amministrazione. Non è possibile che per avere una licenza da fochino (che serve ad un operaio per lavorare) sia legittimo attendere 330 giorni, che per esportare un’arma da caccia si attendano 180 giorni, che per collezionare armi antiche si debbano attendere 4 mesi, quando la P.A. con i moderni mezzi informatici dispone di tutte le informazioni necessarie in tempo reale.
Il fatto di portare un po’ di chiarezza e semplificazione si queste norme è, con tutta evidenza, uno dei doveri di ogni buon Governo.

Le norme proposte recepiscono appieno la direttiva europea del 2017 .
Nella redazione del testo si sono seguiti i seguenti criteri:
- Ridurre al massimo i riferimenti ad altre leggi al fine di consentire una facile comprensione delle norme;
- Avere la massima chiarezza espositiva, come stabilito dalla Collegata finanziaria del 2009; perciò il testo è stato scritto in forma espositiva indicando i comportamenti che cittadino e P.A. debbono tenere in quanto trattasi di legge amministrativa che presenta risvolti penali solo in caso di violazioni gravi; non è quindi ragionevole, come purtroppo è stato fatto in passato, organizzare una legge di questo genere come una serie di divieti invece che di regole.
Si è cercato quindi di dare una corretta e precisa definizione delle varie categorie di armi e di raggrupparle per regime giuridico in modo che esso presenti un minimo di coerenza (era ad esempio assurdo che un'arma da avancarica moderna fosse libera e che venisse invece sottoposta a controllo un'arma antica di solito non funzionante!).

Al fine di adeguare la normativa ai tempi moderni e in perfetta aderenza ciò che avviene in altri paesi europei, è stato tolto il controllo sulle armi antiche bianche e su quelle da fuoco che non utilizzano cartucce, è stato limitato il controllo sulle armi bianche da punta o da taglio, eccetera.
Ora in sostanza vi è un regime giuridico per gli strumenti a forma di arma che possono presentare un certo livello di lesività (armi ad aria compressa liberalizzate, armi ad avancarica moderna monocolpo, armi paintball, armi proprie da taglio) mentre sono state completamente liberalizzate quelle assolutamente innocue.
In molti articoli si è cercato di dare un taglio a complicazioni burocratiche nate negli uffici di PS e che non hanno nessun fondamento nella legge sulle armi. Il personale della polizia e dei carabinieri deve essere destinato a compiti più importanti che quello di far girare carte.
Una norma cerca di ridurre i tempi per il rilascio di licenze perché il ritardo comporta limitazioni ai diritti dei cittadini di svolgere attività sportive o venatorie e perché il commercio deve potersi svolgere in tempi rapidi e non con attese di mesi. Teniamo presente sono dei cittadini che non riescono a cambiare casa perché dopo 90 giorni la questura non gli ancora firmato l’avviso di trasporto (non richiede alcun accertamento, è una pura formalità e dovrebbe essere fatto a vista) e che vi sono degli armieri che hanno venduto delle armi e devono spedirle e devono attendere mesi che venga firmato lo stesso avviso di trasporto!

Certe volte potrà sembrare che le norme introdotte siano troppo restrittive. È facile constatare che la severità deriva dalla direttiva europea. Però bisogna anche essere oggettivi e capire che non si può tirare più di tanto la corda. Gli amatori di armi devono capire che certi tipi di armi è bene che siano molto controllati; ciò a cui si deve badare non è ai controlli, ma che i controlli siano ragionevoli ed efficaci e che non rappresentino degli ostacoli insuperabili per chi desidera utilizzare o studiare armi onestamente.
Non dobbiamo dimenticarci che le leggi sulle armi non devono essere dettate da odio antipatia per esse, ma esclusivamente dalla necessità di impedire che criminali o malati di mente ne abusino. Ogni norma eccedente rispetto a queste finalità, viola il diritto del cittadino al possesso ed uso pacifico di armi.

 

Spiegazione dei singoli articoli (E.Mori)

Articolo 1  - Premessa
È una premessa formale per il recepimento

Articolo 2 - Armieri
È stata ridefinita la nozione di armiere i quali, per le norme ottocentesche, sono definiti ancora come “armaioli”, in contrasto con la realtà che è basata sul commercio delle armi e non sulla riparazione di esse. Per evitare inconsulte interpretazioni si è precisato che, in base alla regola giuridica secondo cui “nel più sta il meno”, chi ha una licenza di fabbricazione di armi può anche commerciare armi, ripararle, trasformarle, ecc. e che chi commercia in armi può svolgere ogni attività su di esse salvo la loro fabbricazione, riparazione, disattivazione.
Al fine di chiarire un dubbio giuridico diffuso, si è precisato che per fabbricazione di arma intende solamente una attività di tipo professionale; non è un fabbricante di arma chi con mezzi artigianali crea un’arma,  ad esempio trasformando un’arma giocattolo.

Articolo 3 - Categorie di armi

La direttiva europea comprende 4 categorie di armi suddivise in 25 sottocategorie in quanto ha dovuto tener conto dei sistemi adottati nei diversi stati.
La nostra classificazione era già sufficientemente sintetizzata e pertanto la classificazione è stata semplificata rendendola più chiara; comunque è sempre stata indicata la corrispondenza con la categoria europea.
L’articolo rispecchia comunque esattamente le disposizioni contenute nella direttiva europea. Questa in particolare ha introdotto nuove disposizioni per le armi corte che possono sparare più di 20 colpi e per le armi lunghe che ne possono sparare più di 10, armi che rientrano nella categoria delle armi proibite salvo particolari e limitate eccezioni. Sia ben chiaro che “arma proibita” è cosa diversa dalla  “arma da guerra” e pertanto per ciò che riguarda il regime penale si è stabilito che le armi proibite sono equiparate alle armi comuni. Le sanzioni stabilite per questo sono più che adeguate anche ad assicurare il controllo sulle armi proibite.
La direttiva europea ha stabilito: “Può essere concessa a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazione ad acquisire e detenere armi da fuoco, partii essenziali e munizioni rientranti nella categoria A, nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza” e la norma è stata riportata pari pari.
Le possibili esenzioni a questa forte limitazione, come previste dalla direttiva, sono state inserite nell’articolo 7.
Viene aggiunta aggiunto fra le armi proibite la categoria le armi da fuoco silenziate  per costruzione perché sono armi tipiche da commandos che è meglio non far circolare. Del silenziatore mobile  si tratta poi all’art. 5

Articolo 4 – Nozione di arma da fuoco e di armi comuni
Viene  recepita la definizione di arma da fuoco contenuta nella direttiva.
Nell’articolo due della legge 110 è stata inserita la lettera i, concernente le pistole non semiautomatiche e non a rotazione, ad una o più canne, di cui il legislatore del 1975 si era dimenticato.
Viene tolta la competenza del Banco a valutare l’attitudine a recare offesa; è nozione della medicina legale e non di ingegneria meccanica e ormai la valutazione sugli strumenti riproducenti armi è stata già fatta. Per le armi lanciarazzi viene adottato il criterio degli 8 mm, già emerso da esperienze della Commissione Consultiva.
Viene dato al Ministero l’incarico di valutare quali storditori elettrici possono essere liberalizzati.

Articolo 5-   Parti di arma e loro trasporto
Viene recepita la definizione di parte di arma contenuta nella direttiva; essa era già chiara, ma la Cassazione ha continuato ad applicare giurisprudenze obsolete senza rendersi conto del cambiamento. Si è quindi ritenuto necessario precisare con la massima chiarezza la nozione di parte di arma, chiarendo che sono tali solo quelle espressamente elencate e che si deve trattare di parti efficienti, immediatamente assemblati a formare un’arma comune da sparo.
Si è poi precisata la nozione di   accessori, tutti liberi; solo per il silenziatore si deve mantenere la norma dei protocolli ONU che ne impongono la denunzia.
Viene recepita la norma sulla disattivazione per la parte non ancora già esistente nella nostra legislazione.
La norma sulla custodia delle armi e munizioni che vengono consegnate ad un vettore per il  trasporto è contenuta nelle raccomandazioni generali della Direttiva.

 

Articolo 6 – Caricatori e serbatoi fissi
Il legislatore italiano nel 2013 aveva creato una normativa  sui caricatori totalmente insensata: un sacco di regole e alla fine non cambiava praticamente nulla!
Quindi si è cercato di semplificare la normativa italiana inserendo le disposizioni volute dalla direttiva europea e stabilendo pertanto che i caricatori per armi lunghe semiautomatiche fino a 10 colpi per le armi lunghe fino a 20 colpi per le armi corte, sono di libera detenzione e commercio; invece i caricatori di tipo proibito vengono equiparati nel regime giuridico alle parti di arma, con obbligo di denunzia.
La normativa europea pone norme leggermente diverse, ma con la formulazione adottata si ottiene lo  stesso risultato con un sistema di più facile applicazione.
In pratica il regime introdotto è  il seguente:
-- caricatori a norma: liberi
-- caricatori maggiorati:
- possono essere detenuti da chi è autorizzato a detenere armi di cat. A e vanno denunziati
- chi già li detiene può continuare a detenerli con loro denunzia, ma se li cede li deve mettere a norma.
Regole analoghe per i serbatoi fissi non a norma

 

Articolo 7-  Detenzione e collezione di armi
La direttiva europea è impostata in modo da rendere del tutto fuori luogo e inapplicabile la scelta italiana di individuare certe armi come aventi spiccate caratteristiche di arma sportiva. La nozione di arma sportiva è ignota al resto del mondo ed infatti attualmente  in Italia si è finito per dire che è arma sportiva ogni arma che  un’associazione sportiva intende usare e quindi qualsiasi arma. La direttiva europea, consapevole dell’ impossibilità di definire tecnicamente un’arma sportiva, ha scelto invece di regolare la detenzione di certi tipi di arma in relazione alla attività che il detentore effettivamente svolge.
La nozione di arma sportiva era stata introdotta esclusivamente per rimediare a una assurda norma della legge 110 che consentiva di tenere fuori collezione, e quindi rendendo inutilizzabili tutte le altre, un numero molto limitato di armi non da caccia. Per ovviare all’errore, che impediva agli sportivi di detenere un minimo numero di armi in calibro 22 (e quindi non da caccia), veniva introdotta  la norma che consentiva di detenere sei armi sportive; chiaro che il legislatore pensava alle armi tipiche da tiro a segno in piccolo calibro. Poi invece la situazione si è modificata, si è diffuso il tiro pratico o dinamico con l’uso di armi molto potenti e comuni; spesso usando armi militari demilitarizzate o di modello civile, ma che di sportivo hanno solo il fatto di essere impiegate in certi tipi di sport. È proprio per rimediare alla eccessiva diffusione di questo tipo di armi ritenute sovrabbondanti per le normali esigenze di difesa che la direttiva europea ha introdotto una severa stretta su di esse.
Questa nuova situazione impone in  modo non evitabile di eliminare la categoria delle armi sportive, ormai priva di senso, di accogliere le nuove regole della direttiva europea e di tarare su di essa le norme che attualmente regolano le collezioni di armi.
Quindi prima di tutto il primo comma provvede ad abrogare l’articolo due della legge del 1986 sulle armi sportive. Poi il secondo comma  provvede a riformulare l’articolo relativo alla licenza di collezione di armi comuni da sparo.
Sono state fatte delle scelte sul numero di armi detenibili; sono numeri scelti soltanto in base all’esperienza e secondo il “quod plerumque accidit”, vale a dire tenendo conto delle situazioni più frequenti da regolare.
È stato posto un limite alle armi da caccia perché la regola attuale di un numero illimitato non aveva molto senso, ma la riduzione viene compensata dal fatto di togliere dalle collezioni tutti quegli strumenti che non sono armi comuni da sparo e che vi sono finiti solo per scarsa conoscenza della materia del legislatore. È appena caso di ricordare che molto spesso nello scrivere leggi sulle armi si sono regolate le “armi” dimenticandosi che con tale termine si finiscono per ricomprendere le armi antiche, le armi ad aria compressa, le armi le liberalizzate, le armi bianche, ecc. ecc.
Viene precisata, ai soli fini della detenzione, la nozione di arma da caccia la quale non tiene conto del fatto che molti cittadini vanno a cacciare in paesi esteri con normative divergenti da quella italiana. Perciò si è stabilito che, ai fini della detenzione, si considerano sicuramente da caccia tutte le armi lunghe a percussione centrale a colpo singolo o a ripetizione manuale e tutti i fucili semiautomatici a canna liscia non rientranti nella cat. B9.
La norma non è svantaggiosa per i cacciatori perché non si tiene più conto delle armi ad aria compressa e  delle lanciarazzi per le quali ora non vi è limitazione di numero.

Attualmente la licenza di collezione consente di detenere due esemplari per ogni modello di arma; il limite è stato ampliato a tre armi, ma esso non riguarda tutti i modelli di arma, ma solo le pistole semiautomatiche a percussione centrale e le armi di categoria A.
La direttiva europea, come già detto, ha creato la categoria ufficiale dei tiratori sportivi i quali sono autorizzati a detenere armi semiautomatiche derivanti da armi automatiche demilitarizzate, armi corte con più di 20 colpi, armi lunghe con più di 10 colpi . L’articolo sette in esame riporta pari pari i requisiti imposti dalla direttiva europea per essere riconosciuti come tiratori sportivi. La stessa direttiva richiede che questo riconoscimento pare solo per cinque anni e poi deve essere rinnovato. Essi devono tenere un registro delle armi detenute. Per semplificare le cose e per prevedere la possibilità di utilizzare anche le armi in collezione, si è preferito generalizzare l’obbligo del registro per tutti i collezionisti; ciò serve anche per semplificare le operazioni di acquisto cessioni di armi in collezione e per poter usare le armi collezionate in poligono.
È stato aggiunto un ultimo comma articolo sette, per stabilire l’obbligo di denunzia delle armi da parte di coloro che ora le possono detenere senza denunzia; ciò è contrario alle norme sulle direttiva europea perché impedisce il tracciamento delle armi; inoltre vi sono dei problemi in caso di smarrimento o furto per mancanza di dati precisi sull’arma.
Viene eliminata a norma che vietava ai collezionisti di detenere munizioni  per le armi collezionate. Ora che le armi di cat. A, usabili, vanno in collezione, la norma è incompatibile con la Direttiva Europea. La sicurezza è garantita dai limiti numerici posti alla detenzione di munizioni, indipendentemente dal fatto che l’arma sia in collezione e fuori. È chiaro che il collezionista non deterrà mai troppe munizioni per armi che userà raramente o mai.

Articolo 8 – Armi da caccia
Articolo che adegua la norma venatoria al fatto che le armi di categoria B7 ora sono denominate armi di categoria B9; viene inoltre precisata la norma sull’uso dei calibri Flobert, originariamente formulata in modo un po’ equivoco.

Articolo 9 - Regime degli strumenti di ridotta potenzialità non idonei ad offendere la persona - Armi ad avancarica liberalizzate
In quest’articolo si cerca di razionalizzare il regime degli strumenti di ridotta potenzialità non idonee ad offendere la persona (questa la formulazione esatta usata dalle del legislatore)  stravolto dal regolamento ministeriale che le ha di nuovo trasformate in mezze armi idonee ad offendere la persona; ciò per pieno contrasto con la delega al regolamento. Ciò ha comportato la creazione di un complicato sistema di autorizzazioni e regole con enorme lavoro burocratico senza che ne derivi una qualsiasi utilità concreta.
Le repliche di armi ad avancarica monocolpo inizialmente erano state escluse dal novero delle armi comuni da sparo, ma non avevano tenuto conto che non risolvevano alcun problema in quanto comunque restavano armi proprie! Poi nel 1999 la legge ha corretto il tiro dicendo che essi erano assoggettate, per quanto possibile, al regime delle armi ad aria compressa; ovviamente al regime previsto dalla legge e non a quello previsto dal regolamento in parte illegittimo.
È quindi necessario riformulare le regole relative a queste armi in modo di avere una regolamentazione razionale di esse, tenuto conto della differenza sostanziale per cui le armi ad aria compressa liberalizzate non sono idonee a provocare lesioni mortali, mentre invece lo è un’arma ad avancarica, anche se ormai relegata al ruolo di strumento sportivo come un arco o una balestra.
Nella sostanza nulla cambia rispetto al regime attuale, salvo l’eliminazione di inutili formalità.

Articolo 10-  Controllo degli strumenti ad aria compressa
L’articolo 10 regola l’importazione delle armi ad aria compressa dall’estero mediante il riconoscimento dei marchi europei che certificano che essi sono di potenza inferiore a 7,5 J; ciò si rende necessario per evitare accuse di protezionismo all’Italia che finora riconosce soltanto i marchi rilasciate dal proprio Banco di prova.
L’ultimo comma regolarizza tutte le armi ad aria compressa anteriori alla liberalizzazione le quali sono rimaste sospese in un limbo di incertezza in quanto il previsto controllo dal banco di prova comporta un costo quasi sempre superiore al valore dello strumento da controllare; e non vi è certo bisogno del Banco di prova per misurare semplicemente la velocità con cui un pallino esce dalla canna dello strumento; perciò questo controllo viene ora demandato ai singoli armieri dotati di idonea attrezzatura.
Viene introdotta una norma per la regolarizzazione delle vecchie armi ad aria compressa, del tutto dimenticata nei precedenti provvedimenti. Esse pesano inutilmente sulle denunzie di armi.

Articolo 11-  Strumenti riproducenti armi
Le norme sugli strumenti riproducenti armi si sono stratificate senza un adeguato controllo diventando ormai incomprensibili e ridicole con un moltiplicarsi di differenze e categorie prive concreto significato. Si è anche visto che l’invenzione del legislatore di munire questi strumenti di un tappo rosso è servita soltanto come strumento di protezionismo per aumentare il costo degli strumenti provenienti dall’estero senza alcun effetto ai fini della sicurezza pubblica; infatti il tappo può essere tranquillamente tolto dal possessore della dello strumento e l’unica cosa che rischia se commettere una rapina è di vedersi contestare l’aggravante dell’uso dell’arma; ma la cassazione ha detto che anche puntare un dito la schiena per commettere una rapina comporta l’aggravante dell’uso dell’arma e quindi si arriva all’assurdo che si rischia meno puntando una pistola con il tappo rosso, che non puntando un dito! È stata un’idea di profani, con pochi esempi nella legislazione mondiale, che è bene abbandonare.
La modifica si rende necessario anche perché la direttiva europea ha introdotto nuove disposizioni in materia di armi a salve. Viene abbandonata la stravagante dicitura di “strumenti da segnalazione acustica” che sembra proibire anche i fischietti dei vigili urbani!

L’articolo quattro della legge 110, modificato nel 2013, vieta il porto senza giustificato motivo degli strumenti in esame; norma esageratamente restrittiva perché questi oggetti hanno spesso una loro funzione che li giustifica; cioè la giustificazione è insita nell’oggetto stesso; invece la giurisprudenza tende ad escludere che vi possa mai essere un giustificato motivo; la norma è stata quindi riformulata. Si tenga presente che l’articolo quattro vuole evitare che degli oggetti vengano usati per ledere ed infatti regola il porto degli strumenti atti ad offendere. È una cosa illogica inserire in essa una norma per regolare strumenti che sicuramente non sono destinati a offendere, ma ad altri precisi scopi.

Articolo 12- Requisiti soggettivi per la detenzione e il porto d' armi.
Di recente vi è stata una notevole “sofferenza” fra i cittadini per due motivi. In primo luogo perché il Consiglio di Stato ha emesso un parere secondo cui un reato che per il testo unico di PS è ostativo al rilascio di licenze di porto d’armi, rimane ostativo anche se sono passati trent’anni e se il soggetto ha ottenuto la riabilitazione. In secondo luogo perché i prefetti questore hanno iniziato a fare un uso esagerato devastante della loro discrezionalità nel valutare la fine l’affidabilità del soggetto; in base a questa discrezionalità hanno iniziato a negare licenze di porto d’armi anche chi in base alle informazioni rubava la merendina all’asilo o approvato uno spinello a 12 anni. Situazioni entrambe contrarie a principi costituzionali.
Quest’articolo cerca di dare una formulazione più puntuale alla materia
Si prevede ad esempio che una condotta anomala per costituire un indice di inaffidabilità deve essere ripetuta.
La valutazione sulla idoneità psichica viene riaffidata al medico di base il quale può accedere a tutta la storia clinica del paziente e vedere diagnosi e terapie. Solo nel caso che gli manchino tali dati  (ad es. per stranieri) o che  non li ritenga sufficienti, egli può demandare la valutazione all’ufficio di medicina legale della Asl. Questo può disporre accertamenti medico-legali specialistici a carico dell’interessato solo di fronte a specifici elementi di dubbio o sospetto.
In conformità alla direttiva si chiarisce che non può essere ritenuto in colpa il medico che abbia rilasciato un certificato di idoneità psichica, se dalla anamnesi nulla risultava di critico.

Articolo 12 - II

Circa i precedenti penali viene precisato che non si tiene conto dei reati estinti per essere stata ottenuta la riabilitazione, salvo si tratti di reati che comportano violenza commessa con armi o senza armi oppure in caso di condotte che dimostrano incapacità di autocontrollo asocialità  o psicopatia.
Viene abrogato l’articolo 43 del TULPS che elencava le condanne ostative,
Viene stabilito che non si tiene conto dei reati  ostativi estinti o per cui per cui vi è stata riabilitazione, salvo che si tratti di reati tentati o consumati di omicidio, rapina, oppure di altre condotte violente commesse con armi, oppure di condotte pericolose che dimostrano incapacità di autocontrollo o asocialità o psicopatie.
Si noti l’aggiunta della possibilità di negare licenza  a chi si sia reso colpevole di  gravi condotte pericolose che dimostrano incapacità di autocontrollo o asocialità o psicopatie.

Articolo 13 - Licenza di porto d'armi corte per difesa personale
Si cerca di delineare il quadro entro cui può esercitarsi il potere del Prefetto in materia di licenze di porto d’armi corte, prima troppo vicino all’arbitrio.
Vengono elencate le persone che hanno diritto ad avere licenza gratuita, fermi restando i requisiti soggettivi; partiamo dalla convinzione che essi possano contribuire a garantire la sicurezza pubblica anche dopo essere andati in pensione. Un carabiniere e un poliziotto resteranno sempre carabinieri e poliziotti ed è assurdo che non possono contribuire con le forze dell’ordine ad affrontare delinquenti; è altrettanto ovvio che chi ha delle licenze in materia di commercio di armi deve avere anche la possibilità di portare ed usare queste armi e che è persona estremamente soggetta a tentativi di furto delle armi
Vengo elencate le categorie di persone legittimate a richiedere, a pagamento,  la licenza per difesa personale in ragione dell’attività svolta. Anche in questo caso viene fatta un’elencazione di attività per cui chi esercita si trova necessariamente ad avere valore o contanti in mano ed è quindi a sicuro rischio di rapina o sequestro.
Viene confermata la prassi per cui chi svolge perizie per conto dell’autorità giudiziaria in materia di delitti e armi si presume a rischio di aggressioni furti ed ha comunque bisogno di una licenza di porto d’armi per poter svolgere gli esperimenti con le armi richiesti dalla autorità giudiziaria.
La validità della licenza di porto d’armi viene portata a sei anni invece di cinque perché è un assurdo che altre licenze siano valide per sei anni e solo questa solo per cinque

Articolo 14 - Custodia delle armi e delle munizioni
Le norme sulla custodia sono state adeguate alla Direttiva europea, estremamente severa. Al fine di graduare le misure di sicurezza in relazione alla loro sistemazione e al loro numero e tipo, sono state previste cinque diverse soluzioni.

Articolo 15 - Regime delle armi antiche

Vengono liberalizzate tutte le armi antiche, salvo quelle che possono impiegare munizioni moderne, così da adeguare la nostra normativa a quella degli altri Stati europei. Ne consegue che le questure verranno scaricate dai compiti di controllo su di esse e che le licenze di collezione andranno trasmesse per competenza alle sovrintendenze per le belle arti

Art. 16 - Armi proprie non da sparo
Il testo unico di PS ed il Regolamento non sono stati molto chiari nel definire le armi proprie. Con questo articolo si cerca di darne un preciso inquadramento
Vengono ridefinite senza sostanziali modifiche ma con più ordine e chiarezza, e vengono liberalizzate, tutte le armi bianche da punta o da taglio  o contundenti, ormai di libera detenzione  in quasi tutti i paesi europei; ne è vietato il porto in modo assoluto. Sono oggetti il cui controllo di PS è quasi impossibile e serve solo far girare carte inutili.
Viene invece mantenuto un certo controllo, simile a quello per le armi liberalizzate, su altri tipi di armi proprie non da sparo, quali bombolette urticanti non liberalizzate, strumenti atti ad inabilitare o provocare dolore mediante una scarica elettrica  e simili.
Viene regolato il regime di vendita, anche su Internet. Sono formalità scarsa importanza perché se possono essere acquistate, poi non lo può impedire che vengano consegnate alla persona che dovrebbe fare a meno, ma queste formalità è ciò che piace alla burocrazia.

Art. 17 - Armi improprie
Vengono riformulate senza sostanziali modifiche, ma con più ordine e chiarezza, le norme che  definiscono le armi improprie dette anche strumenti atti alla offesa.
Vengono reintrodotte le norme già contenute nell’articolo 80 del regolamento al testo unico di pubblica sicurezza che la Cassazione aveva ritenuto abrogate solo per un argomento strettamente formale, ma sicuramente non voluto dal legislatore. È di tutta evidenza che quando si stabilisce il divieto di un oggetto atto ad offendere si deve anche indicare qualche criterio per stabilire che cosa si intende per questa attitudine offensiva e qual è il limite minimo oltre il quale non vi può essere offesa degna di considerazione. Senza l’articolo 80 del regolamento si finisce per equiparare chiodo da carpentiere lungo 20 cm con un chiodino da tappezziere. Quelle contenute nell’articolo 80 erano norme pratiche, elaborate in quasi un secolo di esperienza e sono irrinunciabili.
Si cerca di dare una maggior concretezza alla nozione di “giustificato motivo” attualmente troppo incerta e lasciata con eccessiva discrezionalità al giudizio di un qualsiasi verbalizzante. È diritto del cittadino di avere una regola certa e chiara da seguire.  Attualmente si richiede una prova pressoché impossibile perché il cittadino dovrebbe dimostrare che cosa ha fatto prima di essere controllato o che cosa avrebbe avuto intenzione di fare dopo tale momento! In tal modo si finisce per mettere sullo stesso piano il delinquente che portò un coltellaccio  a fini aggressivi  e l’operaio che si porta un coltellino per prepararsi un panino. Per regola giuridica fondamentale è poi l’accusa che deve dimostrare l’inconsistenza dei motivi addotti.
Per il resto la norma ricalca l’articolo 4 della legge 110 attualmente in vigore, che è stato riportato tutto per evitare complicazioni nella fase di taglia e  incolla.

Articolo 18 - Porto abusivo di armi proprie non da sparo  o di armi antiche soggette a denunzia
Il testo il testo dell’articolo 699 CP  viene adeguato alla nuova normativa in quanto l’articolo trova applicazione solo per certe armi antiche e per le armi proprie diverse dalle armi comuni ( baionette, pugnali, taser, spray , ecc.).
Si è provveduto ad uniformare la normativa relativa al porto d’armi stabilendo che il divieto di porto si ha in relazione al porto in luogo pubblico aperto al pubblico, come previsto nella normativa sulle armi da sparo, e non solamente per il porto fuori della propria abitazione, come una volta previsto dall’articolo 699
Vengo stabilite le stesse pene previste dall’art. 4 L. 110/1975 non essendovi motivi per differenziale; attualmente è maggiore la pena per le armi improprie che per quelle proprie!

Articolo 19 - Disposizioni sulla vendita di munizioni e loro componenti
A seguito della nuova formulazione dell’art. 5 L. 110 occorre  conservare quelle disposizioni che non riguardano  gli strumenti riproducenti armi. Da ciò questo nuovo art. 5 bis. La formulazione  è stata adeguata alle correnti interpretazioni (per “munizioni a pallini” si intendono le munizioni spezzate).

Articolo 20 - Quantitativi di cartucce detenibili
Viene qui regolata in un solo articolo la detenzione delle munizioni i cui quantitativi sono stati individuati in base a regole di esperienza, tenendo conto dei quantitativi usati normalmente da chi le utilizza nonché delle esigenze di pubblica sicurezza.
Vi sono munizioni come quelle da caccia a pallini che vengono utilizzate in forti quantitativi in ogni periodo venatorio così come le munizioni di piccolo calibro destinate esclusivamente al tiro in poligono e il cui consumo può essere di molte centinaia per ogni seduta. Non ha senso pratico disporre la denunzia di queste munizioni destinate ad essere sparate e rimpiazzate rapidamente. Del resto già attualmente è pacifico che non va denunziato il ripristino delle cartucce sparate e quindi il controllo su di esse è già di fatto nullo. Rimane comunque fermo che le armerie sono tenute a segnalare periodicamente l’elenco degli acquirenti di munizioni e quindi situazioni anomale possono essere rapidamente individuate senza bisogno di sommergere gli uffici di PS con centinaia di denunzia inutili. Si tenga inoltre presente che è molto diffusa la ricarica casalinga delle cartucce e che anch’essa non consente di fare alcun controllo numerico sulle cartucce caricate. È perciò necessario semplificare la situazione sulla base della pratica esperienza.
La detenzione senza denunzia di munizioni da caccia spezzate ora prevista per chi detiene armi da caccia, va estesa, a maggior ragione, anche chi detiene armi da tiro a canna liscia e a chi semplicemente ha licenza per il loro porto in quanto la legge consente di usare armi prese in comodato. Il quantitativo di 1000 cartucce attualmente stabilito nell’articolo 26 della legge 110/1975 può senza problemi essere elevato a 1500 cartucce che è il limite generale per questo tipo di munizioni. Avere due limiti diversi crea solo inutile confusione.

Articolo 21 - Validità della licenza di porto
Questa norma si rende necessario in quanto il ministero insiste assolutamente e contro la lettera chiara delle leggi e della sentenza della cassazione, nel sostenere il contrario.

Articolo 22 - Termini per il rilascio delle licenze
È noto che il ministero dell’interno di fronte alla normativa generale che prevede il termine massimo di 30 giorni per l’evasione di una pratica, si è riservato termini spropositati; e purtroppo neppure li rispetta. Come già detto che della gente che non può cambiare casa perché non viene vistato l’avviso di trasporto neppure dopo 90 giorni (documento che può essere fatto vista); via della gente che pur avendo chiesto tempestivamente il rinnovo di una licenza di porto si trovano poter andare a caccia, a non poter svolgere attività sportiva, a non potersi difendere, perché la pratica dorme uffici della pubblica sicurezza. Mi sono armieri bloccati nel loro commercio perché ci vogliono mesi per vedere vistato l’avviso di trasporto merci. Non è una situazione tollerabile ed è indegna di ogni paese civile
Questa norma intende anche correggere una errata interpretazione del ministero che non considera titolo valido per l’acquisto del trasporto di munizioni quelle licenze per cui non sia stata pagata la tassa di concessione governativa se dovuta. Ciò comporta la situazione assurda che è più avvantaggiato chi ha una licenza di tiro a volo per cui non si pagano tasse rispetto a chi ha la licenza di caccia per la quale si paga una tassa consistente. Inoltre una licenza di porto d’armi dimostra che il soggetto possiede tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per la detenzione e l’uso di armi per cinque anni e proprio non si capisce perché questi requisiti non siano riconosciuti solo perché non ha pagato la tassa per l’anno in corso.
Viene stabilito che il ministero dovrà attivarsi per svolgere una severa attività di controllo sui tempi e modi con cui vengono evase le domande di licenza di PS.
L’ultimo comma affronta il problema dei questori che si abbandonano fantasiose limitazioni a carico del titolare di licenze, valide per un determinato territorio, così restringendo in via generale i diritti dei cittadini. Pensiamo a quei questori che limitano il numero di munizioni acquistabile durante il periodo di validità della licenza, senza minimamente preoccuparsi delle necessità del cittadino, o quei questori che nel proprio territorio si inventano misure di sicurezza non previste 50 m oltre il con loro confine di competenza. Si stabilisce quindi che le limitazioni a norma dell’articolo nove del TULPS devono essere ad personam e adeguatamente motivate per i problemi della persona e non per i problemi della società che compete al questore di tenere sotto controllo.

Articolo 23 - Marcatura delle armi
Questo articolo recepisce le norme sulla marcatura come richieste dalla direttiva europea, sia per le armi che per le munizioni. Ben poco di nuovo rispetto al passato, salvo l’introduzione dell’obbligo di una marcatura da apporre anche sulle parti essenziali di arma

Articolo 24 – Classificazione delle armi
La  L. 12 novembre 2011,n. 183 ha abolito il catalogo nazionale e l’art. 7 della Legge 110, senza avvedersi che così venivano eliminate norme essenziali. Neppure l’ art. 2 comma 12-sexiesdecies del D.L.  nr. 92 del 2012, che  attribuiva le competenze per la classificazione delle armi al Banco di Prova, provvedeva a ciò.
Vi era perciò una lacuna normativa sul come individuare i modelli di armi e si trovavano ad essere sottoposte a classificazione le armi a canna lisca e le repliche di armi ad avancarica, prima esenti.
Si consideri che si tratta di armi che in nessun modo possono rientrare fra le armi da guerra o fra le armi proibite e per cui non vi è bisogno di alcuna classificazione. Queste sono armi largamente esportate e proprio non hanno bisogno di un aggravio di inutili costi burocratici.
Vengono poi precisate  norme per regolare la classificazione e la norma per cui armi da guerra si intendono solo le armi rientranti nel materiale di armamento di cui alla legge n. 185 del 1990; ciò era già stato espressamente previsto nel progetto della L. 12 novembre 2011  nr. 183, ma la norma era stata fatta togliere dal Ministero dell’Interno  con la ridicola scusa che non una norma finanziaria!  Nella recente finanziaria 2018 invece hanno persino regolato i bastoncini per pulire le orecchie! La modifica nulla cambia in ciò che era la prassi fino ad ora.
Resta comunque fermo che vi sono delle armi proibite, anche se non da guerra, come stabilito dalla direttiva europea.
Si consideri poi  che il Banco di prova nel pubblicare sul sito Internet gli atti amministrativi relativi alla classificazione di armi, non ha spesso chiaramente indicato il modello commerciale di ogni singola arma e non ha messo una foto chiara, per cui è ora impossibile per il cittadino e per le forze di polizia capire quale sia l’arma classificata; e succede che la stessa arma sia stata classificata in più schede sebbene il modello sia il medesimo (spesso cambia solamente il nome della fabbrica che ha prodotto una certa arma ordinanza). Ciò provoca anche confusione nello stabilire se il cittadino rispetta il limite numerico di detenzione in collezione per ogni modello di arma.
Ora la direttiva europea ha chiaramente stabilito che va indicato anche il modello e quindi il Banco dovrà procedere in futuro a creare schede complete e a integrare le schede già pubblicate. Ai fini di consentire alle forze di polizia e cittadino di identificare chiaramente un modello di arma, che talvolta si differenzia da altri modelli per piccoli particolari, si stabilisce l’obbligo per il Banco di pubblicare sulla scheda di classificazione anche una chiara foto dell’arma classificata.

Articolo 25 - Sistema informatico
Sono disposizioni previste dalla direttiva europea. Il ministero dell’interno deve finalmente riuscire a dotarsi di un sistema informatico di semplice accessibilità, in cui siano contenute tutte le armi denunziate in Italia. Così si può avere la loro tracciabilità richiesta dalla direttiva europea, si potrà avere un aggiornamento in tempo reale dai dati da parte dei fabbricanti, importatori, commercianti, riparatori e si potrà consentire ai cittadini di controllare la situazione delle proprie armi, di inserire in tempo reale vendite, cessioni, concessioni in comodato, furto, smarrimenti, spostamenti dalla collezione, eccetera. Il risparmio in termini di lavoro da parte degli uffici di pubblica sicurezza sarà enorme ed enorme sarà al livello di controllo esercitabile sulle armi.

Articolo 26 - Censimento delle armi
Le disposizioni di cui all’articolo 25 voluta dalla direttiva europea presuppongono che venga fatto un preciso censimento delle armi esistenti in Italia in modo da partire da capo senza incertezza sulle armi sulla loro esistenza, su chi le detiene. Ogni altra soluzione può dare solo risultati incerti e raffazzonati e a renderci ridicoli di fronte all’Europa.
Nonostante molti soldi spesi il ministero non è riuscito ad istituire una banca dati delle armi esistenti in Italia e che consenta una loro sicura tracciabilità, quale prevista dalle norme europee. Inoltre è ancora persino incerto il numero delle armi esistenti in Italia. Nelle denunzie in possesso degli uffici di polizia sono denunziate molto di oggetti che dovrebbero essere esclusi dal novero delle armi. È pertanto necessario ripartire da capo per farsi che i dati informatici corrispondono ai dati cartacei disponibili nei singoli uffici. L’operazione consentirà anche di eliminare da questi dati cartacei tutte quelle denunzie assolutamente inutili di armi antiche o moderne inefficienti.
Nel secondo comma, al fine di evitare lavoro inutile agli uffici di PS e alla giustizia in relazione a condotte tenute in passato senz’altro in buona fede oppure per errore degli stessi uffici, viene stabilito che tutte le irregolarità riscontrate in seguito a questo censimento siano sanate senza nessuna conseguenza per i detentori delle armi.

Art. 27 – Comodato di armi
La direttiva europea impone un controllo sul comodato e quindi la norma è stata adattata e chiarita. Però non è più possibile parlare di armi sportive e diviene impossibile regolare le armi corte da difesa, che poi sono quelle più usate per attività sportive. La norma era però sciocca perché dettata dalla preoccupazione che i delinquenti si prestassero le armi; ma queste armi dei delinquenti non sono certamente detenute legalmente e perciò le sanzioni  sulle cessioni e detenzioni illegale sono più che sufficienti a controllare il fenomeno. Del resto che commettono rapine non si preoccupa certo dei reati in materia di armi che verranno uniti in continuazione con un modesto aggravio di pena. Bisogna rendersi conto che i delinquenti sono sempre sicuri di non essere acchiappati e quindi se ne fregano della normativa sulle armi.

Art. 28 – Denunzia di armi
Al fine di inserire  la norma della direttiva sulla denunzie delle modifiche ad un’arma, è stato integrato  e migliorato l’art  58 del Reg. TULPS

Art. 29 – Vendita per corrispondenza
Al fine di inserire  la norma della direttiva sulla vendita per corrispondenza l’art. 17 della legge 110/1975 è stato integrato  e migliorato. La direttiva prevede che l’arma inviata per corrispondenza possa essere consegnata, oltre che da un armiere che registra la vendita del proprio registro giornaliero, anche sotto il controllo di un pubblico ufficiale; quindi la vendita per corrispondenza potrebbe avvenire tramite uffici postali o con ritiro del plico presso gli uffici doganali.

Art. 30 - Ritiro di armi e divieto di detenzione
La modifica del 2013 ha previsto una ritiro provvisorio delle armi con delle modalità assolutamente incostituzionali. Basta vedere le norme sul sequestro del codice di procedura penale per capire che ogni cittadino ha diritto a non vedersi togliere le cose proprie se non vi è un sistema rapidissimo di controllo sull’operato di chi gli ha tolto la cosa. La stessa procedura non può essere certamente omessa quando vi è un ritiro amministrativo che di per sé è senz’altro meno giustificabile ed affidabile di un ritiro da parte della polizia giudiziaria. In ogni caso si è di fronte ad una lesione del diritto di proprietà ed il cittadino ha il diritto vero e proprio a difendersi, e non soltanto un interesse legittimo.
Perciò la norma è stata modificata al fine di dare un contenuto costituzionale allo istituto del ritiro di armi in via di urgenza cautelare, senz’altro necessario in molti casi. Nulla però giustifica il fatto che attualmente le forze di polizia procedono al ritiro di armi di fronte a comportamenti assolutamente bagatellari e che il cittadino non sappia come difendersi e non riceva per mesi nessuna risposta degli uffici di PS.
La norma segue in via analogica la procedura prevista dal codice di procedura penale e quindi, come in penale,ì si può ricorrere al tribunale del riesame, qui stabilisce che quantomeno il cittadino può ricorrere senza spese al giudice di pace.

Articolo 31 - Controllo sulla permanenza dei requisiti soggettivi
In materia di armi è senz’altro l’esigenza che vi sia una situazione permanente di controllo sul permanere dei requisiti soggettivi di una persona che le detiene. Per le condanne penali il controllo è dato dal fatto che i relativi atti pervengono in prima battuta  alle stesse forze di polizia; altrettanto non si può dire per l’idoneità psicologica e per le licenze in materia di armi non vi è neppure quel poco di controllo permanente che è stato previsto dal codice della strada.
Quest’articolo tende ad ovviare a tale inconveniente istituendo un sistema di comunicazioni che ha il vantaggio di non violare assolutamente la privacy del soggetto, comunque senz’altro meno importante della sicurezza pubblica, come dimostrano le norme sulla patente di guida.

Art. 32 – Poligoni privati
Il decreto legislativo 26 ottobre 2010 numero 204 aveva stabilito che il ministero provvedesse alla redazione di un regolamento concernente la creazione e gestione dei poligoni privati. Il ministero non ha adempiuto e quindi si rende necessario provvedere con una norma apposita che contenga tutte le disposizioni necessarie. È opportuno d’altronde procedere con una legge, per evitare troppe pressioni di soggetti interessati ad alterare il rapporto di libera concorrenza fra poligoni. È materia che attiene alla libertà di iniziativa e alla libertà dei cittadini di svolgere attività sportiva senza troppo di vincoli burocratici, che non può essere lasciata ad un regolamento ministeriale.

Art. 33 - Destinazione delle armi confiscate o versate
Attualmente armi che valgono centinaia di migliaia di euro, ivi comprese armi antiche che non interessano ai musei, vengono inviate alla demolizione con  insensata distruzione di ricchezza. Si è risolto il problemi disponendo la possibilità di loro vendita a lotti a commerciati o fabbricanti, con grande semplificazione per le autorità militari e per  gli uffici dei tribunali.

Articolo 34 – Depenalizzazioni - Violazioni formali
La situazione delle sanzioni è diventata un po’ caotica a seguito della stratificazione di norme nel corso di cinquant’anni, non sempre ben coordinate e spesso dettate da situazioni contingenti. È del tutto ragionevoli effettuare una revisione delle sanzioni per adeguarle alla concreta gravità delle condotte. Si pensi alla mancata ripetizione di denunzie  di armi custodire in più luoghi, a brevi ritardi nella comunicazione o  alla dimenticanza di comunicare fatti peraltro già conoscibili dalla PS,  a mancata denunzia di piccoli quantitativi di munizioni per errore di calcolo, a ritardo nel rinnovo di licenze periodiche, consegna di atti  all'ufficio sbagliato, ecc. Ora vi è un eccesso di condanne per fatti bagatellari che nulla hanno di penale.

Articolo 34 - Abrogazione di norme
Vengano abrogate le norme specifiche che ormai non hanno più ragion d’essere. In primo luogo la norma che impone di comunicare ai conviventi che si è acquistata un’arma (mai applicata perché troppo sciocca) e la norma che vieta la vendita ambulante di strumenti atti ad offendere, ora regolata nello stesso identico modo dalla legge generale sul commercio ambulante.
Stante la complessità della materia trattata, stanze di infiniti collegamenti tra le norme di almeno 15 leggi, è stabilita una norma di carattere generale, già derivante dai principi generali dal diritto, per cui ogni norma in contrasto con la presente legge si deve ritenere abrogata anche senza una specifica previsione.

Articolo 36 - Previsione di correttivi
Come già si era fatto in occasione del decreto legislativo 204 del 2010 si prevede che il governo possa adottare integrazioni e correzioni alle presenti norme in quanto è pressoché impossibile prevedere di possibili legami tra le norme e le conseguenze che possono derivare da esse. Quindi senz’altro si presenterà la necessità di integrare alcune norme al fine di risolvere situazioni particolari, o di eliminare errori sfuggiti durante la stesura.

Articolo 37 - Disposizioni finanziarie
È norma formale d’uso.

Da Aggiungere

Art.... Alterazione di armi
L'art. 3 della L. 18 aprile 1975 n.110 è sostituto dal seguente articolo:
Art. 3 - Alterazione di armi
E' vietato alterare i meccanismi di un'arma al fine di consentire il tiro a raffica, o accorciare un'arma lunga in misura tale da trasformarla in arma corta. L'applicazione e l'uso di accessori, ivi compreso il silenziatore, su di un'arma, non comporta mai alterazione della stessa.
I fabbricanti ed i riparatori possono compiere sulle armi ogni tipo di modifica effettuando le relative registrazioni e inviando l'arma al Banco di prova per il controllo e l'eventuale riclassificazione.
I contravventori sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 500 a 2.500 euro.