ARMI: disattivazione
Definizione e generalità.
Per "disattivazione" si intende l'operazione tecnica mediante la
quale un'arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile
resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.
2.a. L'intervento tecnico di
disattivazione deve essere effettuato: - per le armi da guerra, da soggetti
muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari
ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, della
legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche;
- per le armi comuni dai soggetti già indicati per la disattivazione delle
armi da guerra, nonché da soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione
di armi comuni.
Il possessore dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura competente
che intende attivare la procedura tecnica di "disattivazione". La
comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma (marca,
modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati
identificativi del soggetto che effettua le operazioni tecniche necessarie.
La comunicazione in argomento è assoggettata alle previsioni di cui
al successivo punto 3 della presente circolare.
2.b. Il soggetto pubblico o privato
che effettua la procedura di "disattivazione", ad operazione ultimata
deve rilasciare all'interessato apposita certificazione attestante le operazioni
eseguite sull'arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche
contenute nella presente circolare.
Tale certificazione dovrà sempre accompagnare l'arma, anche in caso di cessione.
Copia conforme all'originale del certificato deve essere consegnata a cura
dell'interessato alla questura competente; in alternativa può essere
consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l'indicazione del soggetto
che ha effettuato l'intervento, le operazioni eseguite sull'arma e la loro
conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
Prescrizioni tecniche.
L'arma portatile da guerra, tipo guerra e comune da sparo può essere
considerata "disattivata" in modo permanente e irreversibile quando
su di essa vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente nello stesso
esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:
a) sistemi di chiusura: devono
essere fresati e/o forati longitudinalmente per tutta la lunghezza e per un
diametro non inferiore a quello del fondello della cartuccia; devono altresì
essere privati di una delle guide di scorrimento ove presenti, delle componenti
interne e saldati interamente al castello mediante saldature a cordoncino;
b) canna/canne: deve provvedersi
alla asportazione di parte della canna mediante fresatura della stessa passante
fino all'anima, a partire dalla camera di cartuccia inclusa per una larghezza
pari al suo calibro e per una lunghezza non inferiore al 30% della lunghezza
della canna. Nella parte di canna non fresata deve essere inserito un tondino
pari al diametro interno della canna, dal vivo di volata fino alla fresatura,
che deve essere saldato alle estremità o bloccato mediante spina trasversale
inserita in foro cieco e saldata. Deve inoltre provvedersi a rendere la canna
inamovibile rispetto al castello o alla culatta mediante saldatura a cordoncino,
oppure a mezzo di traversino passante d'acciaio temperato, di adeguato diametro,
saldato alle estremità;
c) percussore, estrattore ed
espulsore: devono essere eliminati o resi inservibili;
d) bipiede, affusti e congegni
di puntamento: devono essere immobilizzati mediante saldatura a cordoncino;
e) baionetta: la baionetta facente
parte dell'arma di tipo ripiegabile deve essere resa inoffensiva ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 36/1990 e immobilizzata in posizione di chiusura
mediante saldatura a cordoncino;
f) pistone per recupero di gas:
nelle armi che adottano tale sistema di ripetizione, deve essere eliminato;
g) otturatore: per moschetti
automatici, fucili automatici e semiautomatici, pistole mitragliatrici, deve
essere bloccato in posizione semi aperta;
h) caricatore: ove presente,
deve essere saldato o incollato (solo nelle armi in tecnopolimero) nella sua
sede, privato delle parti interne. Deve essere altresì effettuata la fresatura
dei labbri;
i) tamburo delle armi a rotazione:
devono essere fresate le pareti divisorie delle camere con frese di diametro
di almeno 3/4 di quello delle camere stesse per una lunghezza non inferiore
a 3/4 di quella del tamburo stesso che deve essere bloccato al fusto in modo
irreversibile.
Inoltre, le armi automatiche e semiautomatiche sottoposte a disattivazione
devono essere private di tutte le minuterie interne, riempiendo i vuoti così
creatisi con materiale della stessa lega e natura di quello della struttura
da riempire, saldato mediante cordoncino alle pareti della struttura stessa.
Qualora l'arma sia caratterizzata da parti in tecnopolimero, l'operazione
di riempimento dei vuoti interni dell'arma deve essere eseguita con adesivi
strutturali.
Le predette operazioni devono rendere l'arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresì rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.
- data 2023