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ARMI: per cominciare

Le cose da sapere: piccolo decalogo del principiante

DEFINIZIONE DI ARMA: E' un "arma" ogni strumento che abbia come destinazione sua naturale l'offesa ad un essere vivente (animale o persona); questa è la definizione comune del termine che il vigente Codice Penale sostanzialmente accoglie. Naturalmente l'uso di un bastone contro un essere vivente, trasforma questo, (anche se solo temporaneamente), da strumento da passeggio in un arma e in quella fattispecie cosi viene considerata per l'uso improprio che ne viene fatto. E' arma quello e solo quello e non naturalmente tutti gli altri bastoni anche se essi possono trasformarsi se usati impropriamente. Non è così per un arma a fuoco, pistola o fucile, che nasce espressamente quale arma e se pur possa avere scopi sportivi, rimane un arma a tutti gli effetti. Con essa vi sono coltelli, sciabole, baionette, tutti oggetti nati per l'offesa.
Le armi possono essere classificate come segue: armi improprie (il bastone appunto o altri oggetti similari) che sono prodotti o usati per scopi diversi da quello di nuocere al prossimo; proprie (fucili e pistole, ma anche cannoni, razzi, carri armati, ecc) cioè quelle prodotte o progettate come armi, bianche (i coltelli in genere) che se pur prodotti per cucina, ristorazione o lavoro, rimangono trumenti di offesa. Noi, in queste pagine, ci occupiamo delle armi vere e proprie, quelle prodotte o progettate a tale scopo cioè le armi a fuoco in generale, con particolare attenzione alle armi a fuoco per uso sportivo, collezionistico o di caccia. Nelle pagine di questo sito potrete trovare la maggior parte delle risposte a tutte le vostre domande e contattandoci alla nostra casella di posta o a questo LINK sicuramente potremo rispondere a molte domande come a tante altre.


ACQUISTO: Per acquistare un'arma non si può certo andare in negozio, sceglierla, pagarla e portarla a casa.
Possedere un arma non è un diritto ma una concessione che lo Stato Italiano. Così si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 440 del 1993: «il porto d'arma non costituisce un diritto assoluto, rappresentando invece eccezione al normale divieto di portare armi, e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse in modo da scagionare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera e restante massa dei consociali sull'assenza di pregiudizi alla loro incolumità».
Per l'acquisto ci si deve munire di legittimo permesso, cioè bisogna munirsi di nulla osta rilasciato dalla Questura o Commissariato della Città di residenza, salvo non si sia già in possesso di una licenza di porto d'armi, (es: porto d'armi per difesa personale, porto d'armi per caccia o, porto d'armi per tiro a volo detto anche erroneamente sportivo, che consento l'acquisto).
Per avere un Nulla Osta per l'acquisto è sufficiente recarsi presso il proprio Commissariato, ufficio armi e ritirare l'apposito modulo, compilarlo esibire i documenti richiesti, (solitamente un certificato medico rilasciato dalla ASL o un medico militare, copia del congedo militare o certificato del maneggio delle armi rilasciato da un poligono di TSN, un autocertificazione di residenza e stato di famiglia e poche altre cose) ed attendere qualche giorno (fino a 120 giorni). Prestate molta attenzione ai documenti richiesti, questi spesso, anzi quasi sempre, sono gli stessi richiesti per fare un porto d'armi ad uso sportivo, (licenza per tiro a volo), è quindi chiaro a tutti che è sempre più conveniente richiedere quest'ultimo, risparmiando cosi anche del denaro nel futuro immediato, visto che il nulla osta vale trenta giorni e per un solo acquisto, mentre il porto d'armi ha una durata di 5 anni durante i quali si possono acquistare armi e munizioni, oltre ad avere la possibilità di trasportarle.
Dopo essere entrati in possesso del nulla osta si può procedere all'acquisto dell'arma entro e non oltre 30 giorni dal rilascio, mentre si può acquistare in ogni momento, entro 5 annise si ha il porto d'armi. Chi ha solo il nulla osta può portare l'arma appena acquistata a casa direttamente, partendo dall'armeria dovrà andare subito all'indirizzo indicato sulla denuncia di detenzione; la stessa denuncia consegnata dall'armiere all'atto dell'acquisto dovrà essere consegnata all'ufficio armi nel tempo massimo di 72 ore Legge 204 del 2010, questa dichiarazione di vendita sarà allegata alla propria denuncia di detenzione che l'acquirente compilerà in doppia copia. L'ufficio rilascerà copia timbrata della denuncia che dovrà essere custodita insieme all'arma, in caso di smarrimento è sufficiente chiederne una nuova copia.
L'arma dovrà trovarsi solo nel luogo o indirizzo indicato nella denuncia, in caso di spostamento deve esserne fatta notifica all'autorità competente salvo gli spostamenti effettuati per recarsi al poligono o a gare regolarmente indette, dall'armiere o altro motivo giustificabile e limitato nel tempo. Nel caso del cambio della residenza dovrà essere comunicato il nuovo indirizzo all'ufficio competente e la denuncia dovrà essere ripetuta in forma scritta per modificarne le indicazioni di residenza sopra riportate.


Detenzione di armi a fuoco: E' possibile detenere: fino a tre armi classificate comuni; dodici armi classificate sportive; otto armi antiche (prodotte prima del 1890 o di modello antecedente al 1890 ma prodotte entro il 1920 - DM 14.4.1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1982, n. 153) e un numero illimitato di armi lunghe idonee all'uso venatorio. Le armi idonee all'uso venatorio sono quelle armi classificate tra le comuni che camerano le munizioni consentite all'articolo 13 della LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria)

Art. 13. (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e' di altezza inferiore a millimetri 40. "
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco.
2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.


Detenzione di munizioni: Anche per acquistare e detenere munizioni (a palla unica), bisogna essere in possesso di una licenza o un nulla osta come citato sopra. E' possibile detenere fino a 1500 (massimo) cartucce per uso venatorio (LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 Art. 13) denunciando solo il possesso di quelle a palla unica (Art. 97 TULPS), mentre se le cartucce a pallini superano il limite di  1000 , dovranno allora anche queste essere denunciate, inoltre  è possibile detenere fino a 200 (massimo) cartucce per arma corta, (o quelle che non rientrano tra quelle utilizzabili a caccia). Le cartucce utilizzabili a caccia ma progettate o prodotte per arma corta si possono detenere solo in un numero massimo di 200 colpi (Legge 204/10). Le cartucce a palla vanno denunciate in qualsiasi quantità, (quindi anche solo il possesso di 2 cartucce impone la deuncia delle stesse).
Con apposita licenza del Prefetto (per agonisti) è possibile detenere 1500 cartucce per arma corta (non da caccia) e trasportarne fino a 600 a scopo sportivo e trattandosi di licenza addizionale con esse si possono detenere le altre 200 cartucce per arma corta e le 1500 per arma lunga da caccia. (molte questure per motivi di sicurezza, interpretano la detenzione come limitata comunque e sempre a 1500 cartucce in totale, detenibili nella nostra abitazione, quindi informarsi presso l'ufficio armi della propria Questura)


Detenzione di polveri per ricarica: Anche per acquistare e detenere polveri per ricarica ad uso caccia o tiro, bisogna essere in possesso di una licenza di porto d'armi o un nulla osta. E' possibile detenere con apposita denuncia fino a 5 Kg. di polvere per ricarica personale, i cinque chili sono subordinati al non avere nessuna cartuccia caricata, cioè si deve calcolare il peso della polvere in detenzione più quello nelle cartucce già cariche, questa somma non può superare i 5 Kg. La polvere deve essere sempre comunque denunciata in qualsiasi quantitativo, anche solo un etto o un chilo. Per semplicità diremo che vanno calcolati 3,33 gr. per ogni cartuccia per arma lunga carica e 0,25 gr. per ogni cartuccia per arma corta carica. Chi possiede quindi 1500 cartucce da caccia per arma lunga è come se avesse 4,950 Kg. di polvere e se avrà anche 200 cartucce per arma corta, raggiungerà i 5 Kg.


Trasporto di armi sportive:E' possibile trasportare un'arma munendosi dell'apposita licenza rilasciata dagli uffici competenti. Le licenze di trasporto sono: Carta Verde (non più in uso), Licenza di trasporto di armi sportive su tutto il territorio è subordinata all'iscrizione ad una società di tiro a segno e da essa viene rilasciata, permette di trasportare le armi sportive per recarsi unicamente in poligoni di tiro e a gare,  Licenza di Porto d'Armi per Tiro a Volo , questa permette il trasporto delle armi (sportive e comuni) e delle munizioni sul territorio dello Stato con (*)giustificabile motivo. Carta Europea per il trasporto di armi  utile per coloro che svolgono attività di tiro o caccia al di fuori del territorio Nazionale, permette il trasporto di tutte le armi attraverso la frontiera. Con le licenze di porto d'armi per difesa e per uso di caccia si possono ugualmente trasportare armi su tutto il territorio Nazionale con (*)giustificabile motivo purchè siano state pagate le relative tasse di concessione Governativa dove imposte.

(*)Il giustificabile motivo è da noi aggiunto perchè non vi è ragione di trasportare un arma solo per passione, per andare alla partita o a fare la spesa, il trasporto ha motivo la dove si vada in un poligono o in un campo di tiro, dall'armiere, da un amico per farla vedere per un eventuale vendita, ecc.


Porto d'Armi: E' possibile portare un'arma munendosi dell'apposita licenza rilasciata dagli uffici competenti. Le licenze sono: Porto d'Armi per difesa personale che abilita al porto di un'arma corta per difesa personale, Licenza di Porto d'Armi per uso di caccia che abilita al porto delle armi per l'esercizio della caccia o al trasporto per l'esercizio dello sport del tiro a segno o a volo, è subordinata al superamento dell'esame di abilitazione alla caccia. Nel caso di licenza per caccia, bisogna sottoporsi preventivamente all'esame, superato questo esame si richiede il rilascio della licenza di porto d'arma. Questa licenza ha validità di 5 anni ma si deve pagare una tassa Governativa ogni anno, perchè la validità sia garantita. Non pagare la tassa comporta comunque solo una sanzione amministrativa.

( Nel caso di richiesta di porto d'arma per difesa, bisogna dimostrare il bisogno di armarsi per difendere la propria incolumità, la sua validità è di un anno).


Trasporto o Porto d'armi: la differenza sostanziale tra il trasporto e porto d'armi è data dal dover nel primo caso, (trasporto), trasportare l'arma chiusa in una valigetta o borsa, scarica e separata dalle munizioni, l'arma non deve essere di immediato uso; il porto, consente di "portarla" pronta all'uso, quindi carica direttamente indosso. Il trasporto consente un ampio tragitto per trasportare l'arma dove si vuole, che è dato dal bisogno dimostrato di raggiungere un certo luogo e tornare al domicilio, come per esempio trasportare l'arma presso l'abitazione di un amico per farla vedere in previsione di una vendita o da un armiere anche fuori dalla propria città di residenza. E' sempre vietato lasciare le armi incustodite anche se chiuse nell'auto in sosta.


Custodia d'armi: Le armi vanno custodite con la massima diligenza, questo prescrive la legge, ciò implica un minimo di attenzione nel custodire le armi per fare in modo che minori, persone non autorizzate e incapaci possano entrarne in possesso. L'obbligo dell'uso degli armadi blindati è richiesto solo a coloro che fanno collezione di armi. Sulle auto è vietato lasciare armi incustodite anche in presenza di antifurto. Se in casa si abita da soli si può tenere l'arma a disposizione anche carica, ciò va evitato la dove vi siano altre persone, bambini, amici in visita o quando non si è presenti. (Alcune Questure prescrivono l'obbligo di avere armadi in metallo dove chiudere le proprie armi).


Comodato d'arma: Possono essere prestate (comodato) solo le armi classificate sportive e quelle da caccia, per brevi periodi, a chi è in possesso di regolare licenza di porto d'arma valida. Se il comodato si prolunga (più di 72 ore o tre giorni) ne va data comunicazione alle Autorità competenti.


Ancora sul porto d'armi : Ricordiamo a tutti i possessori di armi che queste si possono portare cariche indosso senza alcuna licenza se regolarmente detenute, solo nella propria abitazione o appartenenze di essa. (non sono appartenenze i giardini e le campagne che sono situate oltre l'aia o la soglia di un appartamento).

 

  • data 2024