Munizione per
pistola o revolver
utilizzabile a caccia

 

Ministero dell' Interno
Circolare 6 maggio 1997, n° 559/C-50.065-E-97, avente per oggetto:
Calibri per armi a canna rigata utilizzabili per caccia. 


È stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce:
"L'attività venatoria è consentita...(Omissis)...con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".
In particolare, è stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria.
Al riguardo, si fa presente che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:

a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;

b) i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6, a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

p. il Ministro: Masone


Prestare attenzione:

- Nel catalogo nazionale non sono classificate le armi da caccia esse fanno parte delle armi comuni da cui discendono e si considerano da caccia qualora le loro caratteristiche ne permettano l'uso per questo sport, quindi solo se "armi lunghe", di calibro uguale a 5,6 mm. e bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. e quelle di calibro superiore a 5,6mm. con bossolo di qualsiasi lunghezza.

- Le armi lunghe camerate con munizionamento per pistola superiore al calibro 5,6 mm. (.32 Auto; 44Mag. 357Mag. 9x21 ecc.), sono considerate da caccia.

Un arma è considerata lunga quando la sua canna supera i 30 cm. e la sua lunghezza totale (calcio-canna) supera i 60 cm. Un arma sportiva se pur cameri munizioni da caccia non è utilizzabile in ambito venatorio in Italia in quanto ne è vietato il PORTO al di fuori dei luoghi adibiti a tiro sportivo.

- Non ha alcun valore scrivere "arma da caccia" la dove per legge si considerano da caccia quelle armi che hanno caratteristiche indicate con precisione, come calibro minimo e lunghezza del bossolo. L'arma da caccia non è indicata nel catalogo (oggi classificazione) come non sono classificate le armi a canna liscia, quindi questa dicitura non deve essere riportata sulle denunce.

Le armi ad aria compressa non sono armi da caccia.

Le munizioni progettate o prodotte per pistola o revolver, se pur utilizzabili a caccia, non possono essere detenute in numero superiore a 200 cartucce (Legge 204/2010).