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ARMI: acquisto di armi e di munizioni

In Italia l'acquisto di un'arma è possibile per tutti i cittadini che non hanno riportato condanne penali gravi o che non sono soggetti a restrizioni giudiziarie; che non siano obbiettori di coscienza(**), che non siano mentalmente incapaci, ecc. art. 11 Legge 18.6.1931 n.773 (T.U.L.P.S.) e art. 17 Legge 18.4.1975 n.110

L'acquisto di un arma non è però (secondo la Corte Costituzionale) un diritto del cittadino, ma piuttosto un eccezione al divieto, una concessione che lo Stato rilascia solo a chi ritiene ne abbia le qualità; questa concessione viene negata o ritira a sua discrezione.
Ecco una nota sentenza di Cassazione cosa riporta: omissis..... "va in primo luogo premesso, in unisono con la Corte Costituzionale (cfr. sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, § 7), che ha condiviso quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981, che il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi “costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 del codice penale e dall’art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975″ e che “il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi“ .

Per acquistare armi e/o munizioni ci si deve quindi munire di nulla osta (o di licenza di porto d'armi) rilasciato dall'ufficio competente del Commissariato o della Questura della città di residenza, in mancanza di questo, al Comando Carabinieri che è l'ente preposto a tale scopo. Il nulla osta ha la validità di 30 gg. dal rilascio e permette l'acquisto di armi o del quantitativo di munizioni richiesto. (*). Il nulla osta decade all'acquisto avvenuto, per un successivo acquisto si deve rifare la trafila da capo.
Per chi è in possesso di licenza di porto d'armi (per difesa, per caccia o tiro a volo), è possibile acquistare armi o munizioni esibeno la stessa licenza (purchè valida), all'armiere che provvede a espletare le formalità di rito.

Si possono detenere fino a :

n°.3 armi comuni da sparo; (***)
n°.12 armi classificate ad uso sportivo sia lunghe che corte;
Un numero illimitato di fucili e carabine da caccia, cioè in calibro non inferiore a 5,6 mm con "bossolo a vuoto" di
altezza non inferiore a 40 mm cioè sono quelle classificate da caccia (art. 13 della legge 157 del 1992); Fucili a canna liscia con esclusione dei calibri 10; 8; 4 e a cercussione anulare in calibro inferiore a 6mm.
n°. 8 armi complessive tra: antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 o artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre
preziose; rare che siano in un numero limitato di esemplari - può esserlo anche la singola arma legata
ad un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982), costruite prima del 1890, o prodotte antro il 1920 purché il modello risulta antecedente al 1890.

Sono di libero acquisto le repliche ad avancarica monocolpo (prodotte dopo il 1920 mentre le altre vanno denunciate quali armi antiche) e le armi ad aria compressa con energia inferiore ai 7,5 Joule (le altre sono armi a tutti gli effetti)

Si possono detenere munizioni in numero massimo di:
n°. 200 cartucce per arma corta (o non da caccia)
n°. 1500 cartucce per uso venatorio (solo per arma lunga), di queste quelle a palla vanno denunciate mentre quelle a pallini vanno denunciate solo se superano il numero di 1000 unità.
La detenzione totale delle munizioni, sia esse a palla per arma lunga o corta e pallini non può superare le 1500 cartucce oltre le quali si deve avere licenza di deposito rilasciata dal Prefetto. Non è quindi vero che è possibile detenere 1700 cartucce (200 per arma corta + 1500 per caccia salvo che non si possieda apposita licenza prefettizia der agonisti o licenza di deposito munizioni) se pur una circolare del Ministero stabilisca che il possesso delle munizioni in casa anche oltre le 1500 unità sia solo un mero deposito, un deposito atipico per cui può essere concesso sulla base delle esigenze e delle licenze in possesso dello sportivo: un esempio è la licenza da agonista, che permette di detenere fino a 1500 cartucce per arma corta a cui si vanno a sommare le 200 concesse con la semplice licenza di porto d'arma, comunque la detenzione di munizioni, secondo alcune questure, non può mai superare il tetto massimo di 1500 cartucce in totale. Le munizioni prodotte per armi corte se pur si possano utilizzare per caccia in armi lunghe sono detenibili in numero limitato a 200.

ATTENZIONE: non confondete l'acquisto di munizioni con la detenzione, è sempre limitata la detenzione delle cartucce nei limiti sopra citati ma non l'acquisto. Infatti se pur si possono detenere (es:) solo fino a 200 cartucce per pistola nella propria abitazione durante i vostri anni di uso delle armi acquisterete migliaia e migliaia di cartucce. Altro es: se si possiedono denunciate 100 cartucce per pistola, si possono acquistare altre 100 cartucce e portarle a casa, si avrà tempo 72 ore per provvedere alla denuncia delle 200 possedute ora ma, se prima di tale tempo sono state sparate e la detenzione torna ad essere delle sole 100 cartucce detenute prima, l'obbligo decade. Non è possibile invece nell'esempio precedente in cui si hanno 100 cartucce acquistarne 200 e portarle a casa, infatti non sarebbe scusabile il tempo di 72 ore per denunciare le munizioni, esse in totale sono 300 ben oltre le possibilità imposte dalla Legge, si dovrebbe prima provvedere a sparare almeno 100 cartucce immediatamente se pur l'acquisto prevede un mero possesso di per se già condannabile. Non vi è invece alcun obbligo di comunicare la diminuzione del numero di cartucce detenute (es:) se si denuncia di possedere 200 cartucce e ad un controllo se ne possiedono solo 50 si è perfettamente in regola; non vi è obbligo di comunicare dove le cartucce mancanti sono state usate. Tutti i tiratori dopo decenni di tiro intensivo hanno acquistato sicuramente migliaia di cartucce e di molte di esse hanno perso ogni traccia o ricordo.

Ogni Questura però ha un proprio comportamento che spesso sfugge alle logiche, quindi prima di seguire questi consigli che sono dettati dalle interpretazioni delle norme, verificate che anche la V.s. Questura faccia altrettanto.

Si possono detenere fino a 5 Kg. di polvere per ricarica. (il limite massimo di 5 kg. può essere detenuto solo se non si hanno cartucce cariche, le stesse dovranno essere ricaricate utilizzando la stessa polvere che al crescere delle munizioni caricate, diminuirà relativamente di peso, per semplicità diremo che vanno calcolati 3,33 gr. per ogni cartuccia per arma lunga caricata e 0,25 gr. per ogni cartuccia per arma corta).

Le spade con lama tagliente o i coltelli a doppio filo (baionette, stiletti, ecc.) sono considerate armi; per l'acquisto si deve essere maggiorenni e per la detenzione si deve provvedere a farne denuncia di possesso agli uffici preposti. Sono armi bianche anche i coltelli a scatto.

Le armi ad aria compressa con energia superiore a 7,5 Joule sono considerate armi, per l'acquisto valgono le stesse norme e regole utilizzate per le armi a fuoco di tipo sportivo: le armi ad aria compressa essendo considerate armi sportive, fanno cumulo alle 6 acquistabili sopra citate.

Bossoli, vuoti o solo innescati, proiettili, inneschi e altro materiale per ricarica (salvo le polveri da sparo), sono di libera vendita . I bossoli anche se vuoti ma con marcatura NATO (la croce nel cerchio) sono considerati parte di munizionamento da guerra (prestare sempre attenzione).

Il nuovo Decreto n.7 del 2015 prevede che tutti i caricatori per armi lunghe che contengano più di 10 colpi e quelli per armi corte che ne contengano più di 20 siano denunciati.


* Consigliamo sempre di richiesdere il rilascio del porto d'armi per tiro a volo e non del solo nulla osta, innanzi tutto perchè per entrambi servono gli stessi documenti ma anche perchè il porto d'armi vale sei anni ed è rinnovabile e non solo trenta giorni come il nulla osta che poi decade.

** Oggi l'obbiezione è stata sostituita dal servizio civile che non pregiudica la possibilità di detenere, trasportare o portare un'arma munendosi delle apposite licenze, comunque l'obbiettore può ottenere licenze solo per le armi ad aria compressa ed avancarica. Per i nati dal 1985 il servizio militare non è più obbligatorio con l'entrata in vigore delle relative normative mentre per il momento nulla è cambiato per i vecchi obbiettori. Alcune sentenze stanno modificando sensibilmente questo status: circolare N. 00843/2006 REG.SEN. circolare N. 00193/2005 REG.RIC.

*** Sono armi comuni tutte le armi a fuoco che possono poi essere classificate sportive oppure per la cameratura della loro canna, possono essere adottate per uso venatorio.

Decreto Ministeriale del 14 aprile 1982
Articolo 7

Detenzione.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell'art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto. La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e deve contenere:
1) le generalità del denunciante;
2) i dati di identificazione delle armi;
3) l'epoca alla quale sono attribuite;
4) la loro provenienza;
5) i locali in cui vengono custodite.
L'ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia, ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che le armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante, ai sensi dell'art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate annotazioni, è consegnata all'interessato; la seconda è conservata agli atti dell'ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni artistici e storici. Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste dal presente articolo e con l'osservanza delle procedure in esso indicate. Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.


Legge 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 17

Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza.

Alle persone residenti nello Stato non e' consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita' industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire centocinquantamila.

 

  • data 2023