CLASSIFICAZIONE delle armi a fuoco
suddivisione dei tipi di armi per la Legge
a) armi da sparo
b) armi bianche
c) aggressivi chimici
d) congegni esplodenti, dirompenti o incendiari
a) Armi da sparo: sono tutte quelle atte a lanciare uno o più proiettili mediante una forza propellente dovuta o all'azione di un esplosivo (armi da fuoco) o ad altra energia (es. aria compressa, gas, molla).
b) Armi bianche: sono tutti quegli strumenti da punta e/o da taglio: es. sciabole, spade, lance, coltelli, baionette, pugnali, stiletti, ecc.
e) Congegni esplodenti, dirompenti o incendiari: sono tutte quelle macchine o strumenti la cui efficacia lesiva è realizzata per mezzo dello scoppio per la proiezione di schegge o per la diffusione di sostanze incendiarie.
d) Aggressivi chimici: sono tutte quelle macchine o strumenti la cui efficacia lesiva è realizzata per mezzo della diffusione di sostanze chimiche nocive.
Le armi furono catalogate la prima volta in Italia dalla Commissione tecnica nel 1975 (ma in realtà il catalogo partì dal novembre 1979) fino al luglio del 2011 (ultima catalogazione novembre 2011) che le inseri a catalogo secondo tre classi così indicate:
ARMI COMUNI IN GENERE (in cui sono comprese le armi da caccia a canna rigata)
ARMI DA GUERRA
ARMI SPORTIVE
Prima del 1975 le armi non erano catalogate e molti tipi di esse nemmeno immatricolate come le armi ad aria compressa o avancarica. Dopo il 1975 le armi hanno avuto una loro peculiare suddivisione. Sono quindi armi comuni in genere le armi che non possono essere usate per caccia e che non sono state classificate come armi per uso sportivo, naturalmente rimangono armi sportive tutte quelle "ex catalogazione" dal 1975 al 2011 o quelle che vengono classificate come "sportive" su richiesta dell'importatore presso il Banco di Prova Nazionale di Gardone VT.dopo tale data. Le armi da caccia sono invece tutte le armi lunghe che soddisfano i termini di Legge dell'art. 13 della legge 157/92ELENCO ARMI SPORTIVE 1975-2011
Le armi ad uso venatorio o da caccia
Sono armi da caccia tutte quelle armi rientranti nella classificazione di arma comune che per le loro caratteristiche possono essere usate per caccia: cioè quelle armi lunghe a canna rigata che utilizzano munizionamento di calibro uguale e non inferiore a 5,6 mm. con bossolo di lunghezza non inferiore a 40 mm. o di calibro superiore al 5,6mm. e bossolo di qualsiasi lunghezza. Non è consentita la caccia con calibri inferiori al 5,6mm. Non è consentita la caccia con armi corte, classificate alla categoria B7, ad aria compressa e, con la balestra.
Sono sempre armi da caccia le armi lunghe a canna liscia (non classificate) di calibro non inferiore al 12" (è vietato cacciare in Italia con armi cal. 10"; 8"; 4")
Art. 13. Legge 157/92 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e' di altezza inferiore a millimetri 40. "
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco.
2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.span>
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI IN ITALIA
La classificazione suddivide le armi in classi a secondo della loro meccanica, forma, utilizzo.
Di seguito allegato "I" della direttiva 91/477/CEE modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 in data 13 giugno 2017 e recepita dal D. lgs del 10 agosto 2018 n. 104, in vigore dal 14 settembre 2018:
La Categoria A definisce le armi il cui possesso è proibito ai cittadini comunitari, che nel nostro ordinamento possiamo accomunare alle armi da guerra, tipo guerra e clandestine.
A1 – Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
Comprende i tubi lancia granate applicabili alle armi lunghe, i tromboncini per il lancio di bombe applicati sulla volata delle armi lunghe ed i lanciagranate, oltre ovviamente ai relativi ordigni esplosivi.
A2 – Le armi da fuoco automatiche
Tutte quelle in grado di sparare a raffica, nel nostro ordinamento già definite da guerra dall’art. 2 della legge 185/90.
A3 – Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto
Nel nostro ordinamento sarebbero armi clandestine, poiché mai il vecchio Catalogo Nazionale iscrisse armi di questo tipo, né oggi il BNP omologherebbe mai una pistola con le sembianze di un ombrello o di una penna)
A4 – Le munizioni a pallotte perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni
Si tratta dello stesso divieto già presente nell’articolo 2 della legge 110 del 1975, salvo che qui è sparito il riferimento al “nucleo” della munizione perforante e quello alle munizioni traccianti. Le munizioni indicate sono tipicamente destinate ad usi militari e non sono presenti sul mercato civile.
Parlare però genericamente di munizioni perforanti è alquanto ambiguo. Ogni proiettile perfora, dipende solo da cosa! Nel testo di legge italiano si fa un espresso riferimento alle munizioni tipicamente militari, dotate di un nucleo interno costituito da metallo duro che funge da perforatore, mentre nella normativa in esame questo riferimento non c’è, per cui, per assurdo, in assenza di una specifica tecnica, qualunque cartuccia potrebbe essere considerata tale (oppure nessuna).
A5 – Le munizioni per pistole o rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi
Anche in questo caso ritroviamo una limitazione che era già presente nel nostro ordinamento, nel già richiamato articolo 2 della legge 110/1975. Dalla formulazione della norma si deduce che tali munizioni e proiettili sono utilizzabili in ambito sportivo e venatorio, ma non per la difesa personale.
Tuttavia, come nella legge nazionale, anche quella europea non specifica cosa si debba esattamente intendere per “munizione espansiva” (un concetto contenuto nell’accordo di Schengen, che vieta la detenzione e l’uso di munizioni e proiettili “dum-dum” e a punta cava, ma mai rielaborato correttamente nelle legislazioni di applicazione civile).
Da un punto di vista strettamente tecnico, sono sicuramente classificabili come espansivi quei proiettili dotati di una cavità apicale (come quelli JHP, Jacketed Hollow Point), il cui scopo è quello di favorire la dilatazione/espansione del proiettile immediatamente all’impatto sul bersaglio, in particolar modo a contatto con i fluidi di un corpo animale/umano. In campo venatorio, lo stesso effetto viene ottenuto anche con degli inserti in plastica sulla porzione apicale del proiettile.
Non rientrerebbero, invece, nel novero delle munizioni espansive quelle caricate con proiettili in lega o semi camiciati, che hanno un elevato coefficiente di deformabilità all’impatto, ma che non si “espandono” nel senso tecnico del termine.
Da sottolineare, infine, che la citata norma nazionale non prevede alcuna sanzione in caso di violazione, come per le altre munizioni vietate, con la differenza che le altre sono destinate esclusivamente ad impieghi militari, per cui possono sempre trovare applicazione le varie norme in materia di materiali d’armamento, mentre quelle di cui qui si tratta sono destinate esclusivamente al mercato civile.
A6 – Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche, fatto salvo l’art. 7, paragrafo 4 bis
Le armi a cui si fa qui riferimento sono quelle che nel nostro ordinamento erano definite come “demilitarizzate”, ossia quelle che, nate come armi militari a raffica, avevano subito delle trasformazioni meccaniche per consentire il solo tiro semiautomatico e, quindi, la loro immissione sul mercato civile.
Il richiamo all’art. 7 della Direttiva è riferito alle armi acquistate e regolarmente denunciate prima della data del 13 giugno 2017, in quanto fino a quella data inquadrate nella categoria B7. Non è chiaro, tuttavia, quale sia il loro attuale corretto inquadramento
Non c’è dubbio che tutte quelle acquistate dopo il 13.06.2017 appartengano a questa categoria, ma anche quelle acquisite prima, laddove debbano essere trasferite in altro Paese membro, sono classificate come A6.
Scopo dell’eccezione appositamente inserita, probabilmente, era solo quello di salvaguardare i diritti acquisiti dai legali possessori, in quei Paesi che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova Direttiva, avessero voluto vietarne la circolazione sul loro territorio.
A7 – Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale:
A. Le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare se:
- Un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o
- Un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito
B. Le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare se:
- Un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o
- Un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito
Si tratta di una definizione alquanto singolare, poiché fa dipendere la classificazione di un’arma da fuoco non dalle sue specifiche caratteristiche tecniche, ma da quelle del caricatore che sta usando.
La norma contiene una evidente imprecisione nel linguaggio tecnico, poiché tutti i caricatori sono per definizione “amovibili”, mentre l’organo meccanico integrato nell’arma e destinato a contenerne le munizioni si definisce “serbatoio”.
Stando alla definizione richiamata in questo punto, non apparterranno mai a questa categoria le armi che sparano munizioni a percussione anulare, quindi, nessuna limitazione è stata prevista per i cloni di armi militari in calibro 22 L.R., qualunque sia la capienza del caricatore.
La cosa paradossale è che la classificazione di un’arma possa cambiare a seconda del caricatore che vi viene inserito in quel momento, con tutto ciò che ne consegue nel diritto interno!
Immaginiamo la particolare situazione in cui, nel contesto di una gara di tiro dinamico, un tiratore inizi un esercizio con un caricatore della sua pistola semiautomatica da 17 colpi, per poi inserirne uno dalla capienza di 24 colpi; ebbene, egli passerà dall’avere un’arma di categoria B5, all’averne una di categoria A7! Se deve recarsi all’estero per una competizione, quale sarà la categoria da indicare sulla sua Carta Europea?
A8 – le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate ad essere imbracciate) che possono essere ridotte ad una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico, ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.
Con questa nuova categoria si è introdotta nel nostro ordinamento una ulteriore tipologia di armi il cui possesso non è consentito ai privati. Come specificato nella circolare esplicativa del Ministero dell’Interno, solo coloro che erano già in possesso di armi di questo tipo prima del 13.06.2017, potranno continuare a detenerle ed utilizzarle, salvo però la preclusione alla loro cessione a favore di altri privati, mentre coloro che le avevano acquistate dopo quella data ma prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 104/2018, potranno continuare a tenerle solo con una speciale licenza di collezione.
La categoria è specificatamente dedicata alle armi di derivazione militare dotate di calci pieghevoli o telescopici, che in configurazione con calcio chiuso o rimosso arrivano ad una lunghezza inferiore ai 60 cm e che comunque possono essere efficacemente utilizzate. Ciò può accadere solo in presenza di fucili dotati di impugnatura a pistola, poiché appare alquanto problematico l’utilizzo di un fucile senza calcio privo di tale impugnatura.
Importante ulteriore considerazione da fare, riguarda la contemporanea presenza di più caratteristiche tecniche che consentirebbero la classificazione di un’arma sia come A6 che come A7 o A8. È evidente che, in questi casi, è la lunghezza dell’arma a fungere da parametro discriminante.
A9 – Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in un’arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in un’arma da saluto o acustica.
Vengono qui classificate tutte quelle armi che già appartenevano alla categoria A e che sono state modificate per trasformarle in armi a salve, in armi lanciarazzi pirotecnici o capaci di sparare sostanze attive, come, ad esempio, le armi per uso scenico o i fucili lancia siringhe per usi zoofili.
Qui vengono classificate le armi destinate al mercato civile, la cui acquisizione e detenzione deve essere riservata esclusivamente a quei soggetti muniti di apposita autorizzazione da parte delle autorità dello Stato di appartenenza.
B1 – armi da fuoco corte a ripetizione
Vi rientrano i revolver e le pistole con due o più canne
B2 – armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale
Comprende le pistole monocolpo camerate per munizioni a percussione centrale, come ad esempio la pistola Thompson Center Encore.
B3 – armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore ai 28 cm
Appartengono alla categoria le pistole monocolpo, camerate per munizioni a percussione anulare, la cui lunghezza totale non supera i 28 cm.
B4 – armi da fuoco lunghe semiautomatiche il cui caricatore e camera possono contenere insieme più di tre colpi, nel caso di armi da fuoco a percussione anulare, e più di tre ma meno di dodici per le armi da fuoco a percussione centrale
Include le carabine semiautomatiche in calibro 22 L.R. o 17 HMR con caricatori di capienza superiore a due colpi – perché viene conteggiato anche quello eventualmente inserito nella camera di cartuccia – e quelle nei calibri a percussione centrale con caricatori o serbatoi la cui capienza vada da un minimo di due ad un massimo di 10 colpi.
B5 – armi da fuoco corte semiautomatiche, diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a)
Sono le pistole semiautomatiche di qualsiasi calibro, il cui caricatore non contiene più di 20 colpi.
B6 – armi da fuoco lunghe semiautomatiche, di cui alla categoria A, punto 7, lettera b), con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi
Comprende tutte le carabine ed i fucili a canna liscia semiautomatici, a percussione centrale, che vengono venduti con un caricatore da soli 2 colpi, ma che, facendo ricorso a semplici attrezzi, possono essere trasformati in armi con caricatore di capienza superiore. Ne sono un chiaro esempio tutte le carabine da caccia che vengo immesse sul nostro mercato con caricatori limitati a 2 colpi tramite spine passanti o punti di saldatura, ovvero con serbatoi tubolari dotati di riduttori, limitazioni facilmente rimovibili per far tornare i caricatori alla loro originaria capienza.
B7 – armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm
Si tratta dei fucili a canna liscia con ripetizione semiautomatica, a pompa o a leva, che hanno una canna di lunghezza inferiore ai 60 cm.
B8 – Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica
È l’equivalente della categoria A9, solo realizzata con le armi già appartenenti alla categoria B.
B9 – armi da fuoco per uso civile semiautomatiche, somiglianti alle armi da fuoco automatiche, diverse da quelle delle Categorie A6, A7 ed A8
La categoria è di fatto dedicata ai soli cloni delle armi militari, realizzati con munizioni a percussione anulare
CATEGORIA "C"
La classificazione europea non ha ragion d’essere nel nostro ordinamento, dove non è possibile acquistare liberamente alcun tipo di arma.
C1 – armi da fuoco lunghe a ripetizione, diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7
Vi rientrano i fucili a canna liscia e le carabine in grado di sparare due o più colpi senza dover rifornire, quali le doppiette, i sovrapposti, i drilling, i fucili a pompa, bolt action e lever action.
C2 – armi da fuoco lunghe dotate di canna rigata a colpo singolo
Comprende tutte le carabine monocolpo, quali, ad esempio, le bolt-action da tiro prive di serbatoio, quelle a blocco cadente o rotante ed a canna basculante.
C3 – armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A e B
Si tratta di una categoria residuale dove poter inserire tutti i fucili a canna sia liscia che rigata, a funzionamento semiautomatico, non ricompresi nelle due precedenti categorie, ovvero quelli con serbatoio dalla capacità di massimo 2 colpi che non possono essere assolutamente modificati per contenerne un numero superiore.
C4 – armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm
Sono pistole monocolpo prevalentemente in calibro 22 LR, come ad esempio quelle destinate alla disciplina sportiva della “Pistola libera”.
C5 - Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica
È l’equivalente delle categorie A9 e B8, solo realizzata con le armi già appartenenti alla categoria C.
C6 – armi da fuoco rientranti nella categoria A, B o nella presente categoria, che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403
Vengono inserite in questa categoria tutte le armi disattivate che tuttavia, nel nostro ordinamento, non sono neanche soggette all’obbligo di denuncia.
C7 – armi da fuoco lunghe, a canna liscia e colpo singolo, immesse sul mercato successivamente al 14 settembre 2018
Vi rientrano solo i fucili basculanti monocanna o altre rare tipologie di armi monocolpo a canna liscia, fucili che in precedenza erano inseriti nella oggi soppressa categoria D.
RIASSUNTO | |
Categoria A - ARMI DA FUOCO PROIBITE: | |
è proibita la detenzione delle seguenti armi | |
A1 | Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo |
A2 | Le armi da fuoco automatiche |
A3 | Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto |
A4 | Le munizioni a pallotte perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni |
A5 | Le munizioni per pistole o rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi |
A6 | Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche, fatto salvo l’art. 7, paragrafo 4 bis |
A7 | Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale:
B. Le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare se:
|
A8 | le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate ad essere imbracciate) che possono essere ridotte ad una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico, ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi. |
A9 | Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in un’arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in un’arma da saluto o acustica. |
Categoria B | |
ARMI DA FUOCO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE | |
B1 | armi da fuoco corte a ripetizione |
B2 | armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale |
B3 | armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore ai 28 cm |
B4 | armi da fuoco lunghe semiautomatiche il cui caricatore e camera possono contenere insieme più di tre colpi, nel caso di armi da fuoco a percussione anulare, e più di tre ma meno di dodici per le armi da fuoco a percussione centrale |
B5 | armi da fuoco corte semiautomatiche, diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a) |
B6 | armi da fuoco lunghe semiautomatiche, di cui alla categoria A, punto 7, lettera b), con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi |
B7 | armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm |
B8 | Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica |
B9 | armi da fuoco per uso civile semiautomatiche, somiglianti alle armi da fuoco automatiche, diverse da quelle delle Categorie A6, A7 ed A8 |
Categoria C | |
ARMI DA FUOCO E ARMI SOGGETTE A DICHIARAZIONE | |
C1 | armi da fuoco lunghe a ripetizione, diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7 |
C2 | armi da fuoco lunghe dotate di canna rigata a colpo singolo |
C3 | armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A e B |
C4 | armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm |
C5 | Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica |
C6 | armi da fuoco rientranti nella categoria A, B o nella presente categoria, che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 |
C7 | armi da fuoco lunghe, a canna liscia e colpo singolo, immesse sul mercato successivamente al 14 settembre 2018 |
- data 2023