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ARMI: detenzione tra coniugi

detenzione plurima


I componenti di un unico nucleo familiare possono detenere armi nel numero indicato dalle vigenti leggi per ciò ogni componente, " detentore a se stesso ", detiene le armi e munizioni di propria pertinenza nella stessa abitazione ove risiedono altri componenti detentori a loro volta di armi e munizioni in numero definito dalle norme. Si ha cosi una detenzione che piò essere composta per ogni singolo detentore residente in un massimo di 3 armi comuni, 12 armi sportive e un numero illimitato di armi da caccia oltre che alle munizioni dichiarate in denuncia limitate a 200 cartucce per arma corta e 1500 per uso venatorio. Non è contemplato dalle leggi vigenti ma la Questura può prescrivere particolari modalità per la detenzione di armi e munizioni come quella che prevede che ogni singolo possessore le custodisca separatamente dall'altro, la norma invece prevede che ogni proprietario applichi la massima diligenza nella detenzione delle armi e delle munizioni e nel caso specifico egli è consapevole della presenza delle armi del coniuge o componente del nucleo familiare e sa del divieto di comodato delle armi comuni, delle quali (se del coniuge) non può entrare in possesso se non dopo cessione. L. 110/75 Art. 22. Locazione e comodato di armi Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra' specifico punzone. E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle armi risulta abituale.

 

  • data 2023