Eredità di armi da parte di convivente senza licenza di possesso
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi
Ministero dell'Interno
559/C.16082/10179 (3) del 11 aprile 1995
Avv. Giorgio Garofalo - Cessione di armi "mortis causa"- Quesito -
Il nominato in oggetto, con la nota di cui ad ogni buon fine si unisce copia, ha chiesto di conoscere se il detentore di armi comuni da sparo, ereditate, deve richiedere all'Autorità di P.S. competente il nulla osta all'acquisto delle armi stesse, dui all'art. 35 del T.U.L.P.S. e se la detenzione, di cui trattasi, è subordinata all'accertamento della idoneità al maneggio delle armi che, com'è noto, è presunta nei confronti di chiè già in possesso di porto d'armi oppure ha prestato servizio militare nelle Forze Armate.
- Colui il quale eredita arma comuni da sparo,detenute legittimamente dal 'de cuius' é tenuto solo a denunciarne il possesso a suo nome, ai sensi dell'art. 38 TULPS.
- L'erede, per detenere le armi ricevute in ereditá non deve necessariamente dimostrare l'idoneitá al maneggio delle armi (art.62 regolamento al TULPS), potendo l'autoritá di P.S. autorizzare la detenzione delle stesse vietando, con apposita prescrizione ai sensi dell'art. 9 del TULPS, il relativo
munizionamento.