CIRCOLARE SUI COMPENSATORI DELLE ARMI
Circolare 557/PAS.50-235/E/04 del 30 ottobre 2006 - Procedura per l’iscrizione in nota a Catalogo di canne intercambiabili dotate di freno di bocca integrale.
Sono state presentate istanze all’Ufficio del Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo con le quali veniva richiesta l’iscrizione in nota a Catalogo di canne intercambiabili per carabine che si differenziano da quelle originali per la sola presenza di un freno di bocca, realizzato mediante foratura della volata della canna.
La suddetta richiesta è stata portata all’esame della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, la quale, nella seduta del 5 ottobre 2006, ha espresso il parere, condiviso da questa Amministrazione, in base al quale si ritiene che la richiesta di iscrizione in nota a Catalogo possa essere accolta solo nei casi in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1 - la realizzazione delle canne intercambiabili o la modifica di quelle originali deve essere stata eseguita da soggetti titolari di licenza di fabbricazione armi;
2 - è possibile realizzare tali canne solo se destinate a carabine a ripetizione semplice ordinaria con chiusura ad otturatore girevole – scorrevole;
3 - le canne intercambiabili devono avere la stessa lunghezza e lo stesso calibro di quelle originali;
4 - il freno di bocca deve essere realizzato con la sola foratura della canna, senza possibilità, quindi, di applicarlo tramite filettatura o incastro,
5 - le operazioni eseguite sulla canna originale devono essere certificate da colui che le ha realizzate, che deve produrne apposita certificazione da consegnare al proprietario dell’arma;
6 - come previsto dalla normativa C.I.P., le canne che subiscono la modifica in parola devono essere presentate al Banco Nazionale di Prova (a cura del proprietario dell’arma o del fabbricante che ha realizzato la canna) che provvederà a sottoporle a nuova prova forzata ed alla conseguente punzonatura.
Per tutti i casi che non soddisfino le condizioni sopra indicate, non sarà possibile procedere all’inserimento della nota a catalogo, ma si renderà necessario attribuire un nuovo numero di iscrizione nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo.
7 - L’eventuale realizzazione della modifica in parola non rispondente ai criteri sopra indicati e per la quale non sia stata richiesta ed ottenuta l’iscrizione della nota in Catalogo, pur non potendosi considerare come alterazione d’arma, ex art. 3 della legge 18 aprile 1975, nr. 110 (in tal caso, infatti, le dimensioni dell’arma rimangono invariate e non si ottiene alcun incremento della potenzialità di offesa se l’arma non è a funzionamento semiautomatico), andrebbe, comunque, a modificare il prototipo in origine catalogato, apportando delle variazioni meccaniche e balistiche che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge citata, richiederebbero l’iscrizione in Catalogo del diverso modello di arma.
8 - Si rammenta, inoltre, che la canna modificata, pur prevista dalla nota a Catalogo, ma non provvista del punzone di “Riprova”, non sarebbe rispondente ai requisiti previsti dall’art. 11 della legge 18 aprile 1975, nr. 110.IL DIRETTORE - CAZZELLA