Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
Gazzetta ufficiale n. L 256 del 13/09/1991 pag. 51 - 58
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in paricolare l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l'articolo 8 A prevede l'instaurazione, entro il 31 dicembre 1992, di un
mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del
trattato;
considerando che, in occasione della sua riunione di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, il
Consiglio europeo si è espressamente prefisso come obiettivo la soppressione di tutte le
formalità di polizia e di dogana alle frontiere intracomunitarie;
considerando che la soppressione totale dei controlli e delle formalità alle frontiere
intracomunitarie presuppone che siano soddisfatte determinate condizioni di fondo; che la
Commissione ha indicato, nel suo Libro bianco « il completamento del mercato interno », che la
soppressione dei controlli della sicurezza degli oggetti trasportati e delle persone presuppone fra
l'altro un ravvicinamento delle legislazioni sulle armi;
considerando che la soppressione alle frontiere intracomunitarie dei controlli relativi alla
detenzione di armi richiede una normativa efficace che permetta il controllo all'interno degli
Stati membri dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco, nonché del loro trasferimento
in un altro Stato membro; che, di conseguenza, devono essere soppressi i controlli sistematici
alle frontiere intracomunitarie;
considerando che tale normativa svilupperà una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri
nel campo della salvaguardia della sicurezza delle persone nella misura in cui sia basata su
legislazioni parzialmente armonizzate; che è opportuno, a tale fine, stabilire categorie di armi
da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di privati saranno vietate oppure subordinate
ad un'autorizzazione o ad una dichiarazione;
considerando che è opportuno vietare in linea di principio il passaggio con armi da uno Stato
membro ad un altro e che è possibile ammettere deroghe solo se viene applicata una procedura
che permetta agli Stati membri di essere informati dell'ingresso di un'arma da fuoco nel loro
territorio;
considerando che, in materia di caccia e competizione sportiva, si devono tuttavia adottare
norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle
persone;
considerando che la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare
provvedimenti al fine di prevenire il traffico illecito di armi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO 1 Campo di applicazione
Articolo 1
1. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per « armi » e « armi da fuoco » gli oggetti
quali definiti nell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate e definite al punto II dell'allegato
I.
2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per « armaiolo » qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco.
3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d'identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo all'atto di un controllo della detenzione o al momento dell'acquisizione.
4. La carta europea d'arma da fuoco è un documento rilasciato dalle autorità degli Stati membri alla persona che diviene detentore e utilizzatore legittimo di un'arma da fuoco, su richiesta della stessa. Tale documento ha una validità massima di cinque anni. Questo periodo di validità e prorogabile. Qualora figurino sulla carta solo le armi da fuoco della categoria D la validità massima è di dieci anni. Essa contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma è un documento personale su cui figurano l'arma o le armi da fuoco detenute o utilizzate dal titolare della carta. Tale carta deve essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma. Eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, così come la perdita o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta.
Articolo 2
1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto
d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo.
2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla detenzione, conformemente alla
legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte delle forze armate, della polizia o dei
servizi pubblici, dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di
armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti. Essa non si applica
neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.
Articolo 3
Gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle
previste dalla presente direttiva, fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri
dall'articolo 12, paragrafo 2. CAPITOLO 2 Armonizzazione delle legislazioni relative alle armi da
fuoco
Articolo 4
Almeno per le categorie A e B ogni Stato membro subordina l'esercizio dell'attività di armaiolo
nel suo territorio al rilascio di un'autorizzazione sulla base almeno di un controllo della
onorabilità personale e professionale dell'armaiolo. Qualora si tratti di persona giuridica, il
controllo riguarda la persona che dirige l'azienda. Per le categorie C e D ogni Stati membro che
non subordina l'esercizio dell'attività di armaiolo al rilascio di un'autorizzazione sottopone tale
attività ad una dichiarazione.
Gli armaioli sono obligati a tenere un registro nel quale sono iscritte tutte le entrate ed uscite di
armi da fuoco delle categoeie A, B e C, con indicazione dei dati che permettono l'identificazione
dell'arma, in particolare del tipo, della marca, del modello, del calibro e del numero di
fabbricazione nonché i nomi e indirizzi del fornitore e dell'acquirente. Gli Stati membri
controllano regolarmente il rispetto di tale obbligo da parte degli armaioli. Il registro è
conservato dall'armaiolo per un periodo di cinque anni, anche dopo la cessazione dell'attività.
Articolo 5
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da
fuoco della categoria B soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:
a) abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo;
b) non possano costituire un pericolo per sé stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono la detenzione delle armi da fuoco delle
categorie C e D soltanto alle persone che soddisfino le condizioni di cui al primo comma,
lettera
a).
Gli Stati membri possono ritirare il permesso di detenere le armi se non è più soddisfatta una
delle condizioni di cui al primo comma, lettera b).
Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma
acquisita in un altro Stato membro soltanto se rifiutano l'acquisizione della stessa arma nel
proprio territorio.
Articolo 6
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la
detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni della categoria A. Le autorità competenti
possono, in casi particolare, concedere autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui
sopra quando non lo impediscano la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico.
Articolo 7
1. Un'arma da fuoco della categoria B può essere acquisita nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione di quest'ultimo all'acquirente.
Tale autorizzazione non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro senza
preventivo accordo di quest'ultimo.
2. Un'arma da fuoco della categoria B può essere detenuta nel territorio di uno Stato membro
soltanto su autorizzazione rilasciata dallo stesso al detentore. Se il detentore è residente di un
altro Stato membro, quest'ultimo ne è informato.
3. Le autorizzazioni di acquisire e detenere un'arma da fuoco della categoria B possono risultare
da un'unica decisione amministrativa.
Articolo 8
1. Un'arma da fuoco della categoria C può essere detenuta soltanto se il detentore abbia
rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in cui è detenuta l'arma.
Gli Stati membri prevedono la dichiarazione obbligatoria di tutte le armi da fuoco della categoria
C attualmente detenute nel loro territorio entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in
vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
2. I venditori, gli armaioli o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno
avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C,
precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente
risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato
membro dove è stata effettuata l'operazione e dall'acquirente stesso.
3. Se uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione nel suo territorio l'acquisizione e la
detenzione di un'arma da fuoco della categoria B, C o D, ne informa gli altri Stati membri, che
ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una carta europea d'arma per l'arma in questione, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 9
1. La cessione di un'arma da fuoco delle categorie A, B e C una persona non residente nello
Stato membro in questione è autorizzata, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui agli
articoli 6, 7 e 8:
- ad un acquirente che abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 di effettuare egli
stesso il trasferimento verso il suo paese di residenza;
- ad un acquirente che presenti una dichiarazione scritta attestante e motivante la sua
intenzione di detenere l'arma nello Stato membro di acquisizione, purché soddisfi alle condizioni
legali relative alla detenzione.
2. Gli Stati membri possono autorizzare la cessione temporanea delle armi da fuoco in base a
modalità da essi stabilite.
Articolo 10
Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle
armi da fuoco alle quali sono destinate. CAPITOLO 3 Formalità relative alla circolazione delle
armi nella Comunità
Articolo 11
1. Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad
un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali
disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita per
corrispondenza.
2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, prima di
ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:
- il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure,
eventualmente, del proprietario,
- l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi,
- il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto,
- i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da
fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1o luglio
1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco
portatili,
- il mezzo di trasferimento,
- la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.
Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra
armaioli.
Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, soprattutto sotto il
profilo della sicurezza. Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le
indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a
destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.
3. Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal
campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, ogni
Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco
dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione
preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre
anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un
documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a
destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.
Al più tardi al momento del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato
membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al
paragrafo 2, primo comma.
4. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di armi da fuoco il cui
trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.
Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il
trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura
prevista al paragrafo 3.
Articolo 12
1. Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all'articolo 11, la detenzione di
un'arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri è permessa soltanto se
l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione di detti Stati membri.
Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per il periodo
massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla carta europea
d'arma che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le
categorie B, C e D delle armi da fuoco, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o
più di tali armi durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le
loro attività, purché siano in possesso della carta europea d'arma da fuoco su cui figura
l'indicazione di detta o dette armi e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio, in
particolare presentando un invito.
Tuttavia tale deroga non si applica ai viaggi verso un Stato membro che, ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 3, vieti l'acquisizione e la detenzione dell'arma in questione o che ne prescriva
l'autorizzazione; in tal caso, la carta europea d'arma da fuoco dovrà contenere un'espressa
indicazione.
Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17, la Commissione esaminerà, in consultazione con
gli Stati membri, anche i risultati dell'applicazione del secondo comma, in particolare per quanto
riguarda le sue ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblici.
3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri
possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della
circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.
Articolo 13
1. Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di
trasferimenti definitivi di armi da fuoco, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato
il trasferimento.
2. Le informazioni che gli Stati membri ricevono in forza delle procedure previste all'articolo 11
sui trasferimenti di armi da fuoco, nonché all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 2,
sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, sono comunicate, al
più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al
più tardi al momento del trasferimento agli Stati membri di transito.
3. Gli Stati membri istituiscono entro il 1o gennaio 1993 reti di scambio di informazioni ai fini
dell'applicazione del presente articolo. Essi indicano agli altri Stati membri e alla Commissione
le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di applicare le
formalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.
Articolo 14
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni per vietare l'ingresso nel loro territorio:
- di un'arma da fuoco, salvo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 e purché vengano rispettate le
condizioni ivi stabilite;
- di un'arma diversa da quelle da fuoco, a condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro in questione lo permettano. CAPITOLO 4 Disposizioni finali
Articolo 15
1. Gli Stati membri intensificano i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne della
Comunità. In particolare, essi vigilano affinché i viaggiatori provenienti da paesi terzi con
l'intenzione di recarsi in un secondo Stato membro rispettino l'articolo 12.
2. La presente direttiva non osta ai controlli effettuati dagli Stati membri oppure dal
trasportatore all'atto dell'imbarco su un mezzo di trasporto.
3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle modalità in base alle quali vengono
effettuati i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione raccoglie tali informazioni e le
mette a disposizione di tutti gli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro disposizioni nazionali, comprese le
modifiche, in materia di acquisto e detenzione di armi, qualora la legislazione nazionale sia più
rigorosa della disposizione minima da adottare. La Commissione trasmette tali informazioni agli
altri Stati membri.
Articolo 16
Ciascuno Stato membro stabilisce le sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle
disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva. La severità di dette sanzioni deve
essere sufficiente ad incitare al rispetto di tali disposizioni.
Articolo 17
Entro cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione riferisce al
Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione risultante dall'applicazione della
presente direttiva, presentando eventualmente delle proposte.
Articolo 18
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva in tempo utile perché le misure da essa
previste si applichino al più tardi il 1° gennaio 1993. Essi comunicano immediatamente le
misure adottate alla Commissione e agli altri Stati membri.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno
1991. Per il Consiglio
Il Presidente
G. WOHLFART
(1) GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 8 e GU n. C 299 del 28. 11. 1989, pag. 6. (2) GU n. C 231
del 17. 9. 1990, pag. 69 e GU n. C 158 del 17. 6. 1991, pag. 89. (3) GU n. C 35 dell'8. 2. 1988,
pag. 5.
ALLEGATO I
I. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per « armi »:
- le « armi da fuoco » secondo la definizione data al punto II;
- le « armi non da fuoco » secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.
II. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per « armi da fuoco »:
A. Gli oggetti che rientrano in una delle categorie seguenti, ad esclusione degli oggetti
corrispondenti alla definizione ma esclusi per le ragioni citate al punto III:
Categoria A - Armi da fuco proibite
1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
2. Le armi da fuco automatiche
3. Le armi da fuco camuffate sotto forma di altro oggetto
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette
munizioni
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili,
salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare
tali armi.
Categoria B - Armi da fuoco soggette ad autorizzazione
1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione nucleare, di lunghezza totale inferiore a
28 cm
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre
cartucce
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre
cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere
trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più
di tre cartucce
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non
supera i 60 cm
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.
Categoria C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione
1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o
uguale a 28 cm
Categoria D - Altre armi da fuoco
Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.
B. Le parti essenziali delle suddette armi da fuoco:
Il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti,
rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a
fare parte.
III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti
che, seppure conformi alla definizione,
a) sono stati resi definitivamente inservibili mediante l'applicazione di procedimenti tecnici
garantiti da un organismo ufficiale o riconosciuti da tale organismo;
b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure
sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per
tali scopi specifici;
c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie
precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali.
Fino al coordinamento a livello comunitario, gli Stati membri possono applicare le loro
legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui al presente punto.
IV. Ai sensi del presente allegato, si intende per:
a) « arma da fuoco corta » un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm
oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;
b) « arma da fuoco lunga » qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;
c) « arma automatica » un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può
sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;
d) « arma semiautomatica » un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente
e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;
e) « arma a ripetizione » un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente
inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un
meccanismo;
f) « arma a colpo singolo » un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va
caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto
all'entrata della canna;
g) « munizione a pallottole perforanti »: munizione per uso militare con pallottola blindata a
nucleo duro perforante;
h) « munizione a pallottole esplosive »: munizione per uso militare con pallottola contenente
una carica che esplode al momento dell'impatto;
i) « munizione a pallottole incendiarie »: munizione per uso militare con pallottole contenente
una miscela chinica che si infiamma al contatto con l'aria o al momento dell'impatto.
ALLEGATO II
CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO
La carta dovrà prevedere le rubriche seguenti:
a) identificazione del detentore;
b) identificazione dell'arma o delle armi da fuoco, comprendente la menzione della categoria ai
sensi della presente direttiva;
c) periodo di validità della carta;
d) parte riservata alle annotazioni dello Stato membro che ha rilasciato la carta (natura e
riferimenti delle autorizzazioni, ecc.);
e) parte riservata alle annotazioni degli altri Stati membri (autorizzazione di ingresso, ecc.);
f) le seguenti menzioni:« il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un'arma o armi delle
categorie B, C e D menzionate sulla presente carta è subordinato ad un'autorizzazione o ad
autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali
autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.
La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per
effettuare un viaggio con un'arma di categoria C o D per l'esercizio della caccia o con un'arma di
categoria B, C o D per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta
d'arma e di poter fornire il motivo del viaggio. »
Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8,
paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco delle categorie C o D è vietata nel suo
territorio viene aggiunta una delle seguenti menzioni:
« Un viaggio in . . . . . [Stato(i) interessato(i)] con l'arma . . . . . [identificazione] è vietato. »
« Un viaggio in . . . . . [Stato(i) interessato(i)] con l'arma . . . . . [identificazione] è soggetto ad
autorizzazione. »