LA RICARICA
PRIVATA
di munizioni per tiro e caccia
L'attività di ricarica stà prendendo sempre più piede tra gli sportivi motivata dai costi delle munizioni nuove che spesso sono elevati ed essenzialmente dai ridotti costi delle attrezzature e del materiale d'uso che oggi si può ordinare direttamente a casa attraverso la rete senza alcuno sforzo.
Esplode così in tutte le città questa "arte", praticata anche dai meno esperti che consultando internet trovano tutte le risposte ai loro dubbi e in poco tempo riescono a mettere insieme le loro munizioni in modo sicuro e funzionale.
Quali Leggi però regolano questa "arte" e come comportarsi.
Il Ministero dell'Interno ha già espresso la propria posizione in merito con la circolare 559/C.16105.XV.H.Mass(39), molto chiara, che ogni Questura dovrebbe adottare.
Esaminiamo attentamente quanto il Ministero scrive: (in blu l'estratto della circolare)
"Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che l'attività di ricarica di munizioni ad opera di privati, pur non essendo espressamente disciplinata, non incontra specifici divieti normativi." frase di semplice interpretazione che non da adito a fuorvianti altre interpretazioni da parte di Dirigenti molto solerti nel limitare l'uso di armi e munizioni. Il caricamento di munizioni da parte di privati non è disciplinato da alcuna norma e quindi è liberamente consentito.Considerato quindi che nessuna norma vieta o limita l'attività in oggetto, vediamo a quali norme, chi ricarica in casa, deve attenersi per essere assolutamente in regola.
"Essa pertanto non appare illecita, purché sia espletata alle condizioni di legge, con particolare riguardo alla legittimazione all'acquisto di esplosivo (art. 55 T.U.L.P.S.)"Art. 55 TULPS - ex (Art. 54, T.U. 1926) Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. “Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato MUNIZIONI ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle MUNIZIONI e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati . Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività . Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'ARMI ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori: ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. 6 Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere 7 Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000) 8 9 . Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E. 10 L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (lire 300.000) 8 9 . Il periodo riportato tra parentesi è stato aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).
L'art.55 è riferito ai fabbricanti di munizioni e poco ha a che vedere con il privato se non per la sola detenzione di materie esplodenti, che nel caso specifico sono limitate alle polveri da sparo non eccedenti i 5 chilogrammi di peso. Queste vanno acquistate solo se in possesso di licenza di acquisto (porto d'armi o nulla osta) e possono essere cedute solo a chi è in possesso della medesima licenza.
"agli obblighi di denuncia (art. 38 T.U.L.P.S.) ai quantitativi di polveri (5 Kg.)", l'art.38 del TULPS che tutti conosciamo obbliga chiunque detenga armi, munizioni cariche, polveri da sparo a farne relativa denuncia alle autorità di P.S. entro 72 ore dall'entrata in possesso. Quindi chi ricarica deve denunciare innanzi tutto la quantità di polvere detenuta e la quantità massima di munizioni cariche o ricaricate che deterrà.
Ricordiamo che la circolare 557/Pas.10611.10171(1) sottolinea che la diminuzione del quantitativo di munizioni detenute non deve essere comunicata alle Autorità."bossoli e inneschi (illimitati) e cartucce detenibili senza licenza (art. 97 Reg. T.U.L.P.S. e 38 T.UL.P.S.)", non è una novità ma ribadiamola: bossoli vuoti o innescati, inneschi, proiettili di qualsiasi tipo (*salvo quelli da guerra che sono vietati), presse, Die, dosatori, innescatori e ogni parte di attrezzatura per ricarica sono liberamente detenibili e commerciabili.
ART. 97. REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, n. 635 (GU n. 149 del 26/06/1940)
POSSONO TENERSI IN DEPOSITO O TRASPORTARSI NEL REGNO SENZA LICENZA, ESPLOSIVI DELLA PRIMA CATEGORIA IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CINQUE CHILOGRAMMI DI PESO NETTO, OD ARTIFICI IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CHILOGRAMMI VENTICINQUE DI PESO LORDO, ESCLUSO L'IMBALLAGGIO OVVERO UN NUMERO DI MILLECINQUECENTO CARTUCCE DA FUCILE DA CACCIA CARICATE A POLVERE, NONCHÉ DUECENTO CARTUCCE CARICHE PER PISTOLA O RIVOLTELLA, ED UN NUMERO ILLIMITATO DI BOSSOLI INNESCATI E DI MICCE DI SICUREZZA.GLI ESPLOSIVI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVONO ESSERE CONDIZIONATI IN SCATOLE METALLICHE REGOLAMENTARI, OPPURE IN PACCHI DI CARTA, SECONDO LE NORME STABILITE NELL'ALLEGATO B AL PRESENTE REGOLAMENTO.
PER TENERE IN DEPOSITO O PER TRASPORTARE ESPLOSIVI DELLA PRIMA CATEGORIA O CARTUCCE CARICHE IN QUANTITÀ SUPERIORE A QUELLA INDICATA, OCCORRE LA LICENZA DEL PREFETTO AI TERMINI DEGLI ARTICOLI 50 E 51 DELLA LEGGE.
AGLI EFFETTI DELL'ART. 50 DELLA LEGGE, IL PREFETTO È AUTORIZZATO A RILASCIARE LICENZA PER IL DEPOSITO E IL TRASPORTO DEGLI ESPLOSIVI DI SECONDA E TERZA CATEGORIA IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CINQUE CHILOMETRI PER GLI ESPLOSIVI DELLA SECONDO CATEGORIA E A NUMERO CINQUANTA DETONANTI.
"ed ai maggiori quantitativi detenibili con licenza prefettizia (art. 50 T.U.L.P.S. - art. 97/3° Reg. T.U.L.P.S.)", facendo riferimento alle licenze che singolarmente ogni detentore può avere, nel caso di chi fa sport si può accennare alla licenza da agonista che consente di detenere fino a 1500 cartucce per arma corta oltre le 200 consentite dal titolo del Porto d'armi: circolare 557/Pas.6340.10171(1).
Art. 50 - (art. 49 T.U. 1926) Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.
Art. 46 - (art. 45 T.U. 1926) Senza licenza del ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E' vietato altresì, senza licenza del ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.
art. 97/3° Reg. T.U.L.P.S AGLI EFFETTI DELL'ART. 50 DELLA LEGGE, IL PREFETTO È AUTORIZZATO A RILASCIARE LICENZA PER IL DEPOSITO E IL TRASPORTO DEGLI ESPLOSIVI DI SECONDA E TERZA CATEGORIA IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CINQUE CHILOMETRI PER GLI ESPLOSIVI DELLA SECONDO CATEGORIA E A NUMERO CINQUANTA DETONANTI.
"Si osserva infine che le disposizioni di cui alla L. 6.12.1993 n. 509 "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile" riguardano esclusivamente le munizioni destinate al commercio e non già quelle frutto delle attività di ricarica privata." Ecco il passaggio più importante, la dichiarazione che ogni altra norma si riferisce esclusivamente a chi fa commercio di munizioni, quindi fabbriche e armerie e non per chi esegue personalmente l'attività di caricamento delle munizioni.
LEGGE del 6 dicembre 1993 n.509
Qui dobbiamo chiarire un passaggo molto importante: non vi è differenza tra la parola usata "ricaricamento" e "caricamento"; caricare o ricaricare munizioni è esattamente lo stesso processo, ciò a smentire quanto molte Questure pretendono di adottare senza ottemperare così alla circolare del Ministero, cioè imporre a chi ricarica di acquistare prima munizioni originali da cui ricaricare le proprie cartucce. La cosa non ha alcun fondamento dato che si tratta di ri-caricamento sia che se acquistino munizioni nuove da cui recuperare poi i bossoli usati o procurandosi bossoli usati presso un poligono senza acquistare munizioni nuove. Tanto meno lo è se si acquistano bossoli nuovi di fabbrica commercializzati proprio per la ri-carica o il caricamento di munizioni. Sarebbe oltremodo folle questo comportamento, il ricaricatore dovrebbe acquistare 200 cartucce per arma corta da cui ricavare i bossoli usati ma poi quando questi saranno inutilizzabili perchè troppo vecchi ??
La Legge, come afferma il Ministero, non prevede questo comportamento, il caricatore/ricaricatore può essere già in possesso di vecchi bossoli (che non vanno denunciati) e può chiaramente ri-caricarli provvedendo, come da circolare, secondo l'art.38 del TULP alla denuncia di detenzione delle relative munizioni cariche; oppure può acqistare bossoli vuoti da ri-caricare come per esempio i bossoli in cartone cal. 12" oggi ormai quasi introvabili.
Se poi pensiamo a chi vuole far funzionare ancora quella vecchia arma che ha in detenzione e per la quale non si trovano munizioni originali o hanno costi proibitivi .....Spesso alcuni uffici ritengono che caricare da bossoli nuovi sia come fabbricare munizioni e questo debba essere vietato ai privati ma di ciò la Legge non ne parla e non vieta alcunchè, se mai la normativa vieta di commerciare munizioni nuove o ri-caricate senza licenza del Prefetto: quindi è lecito caricare e ricaricare munizioni utilizzando anche materiale nuovo e mai sparato purchè non se ne faccia commercio (senza licenza).
DICHIARATE IN DENUNCIA POSSEDUTE REALMENTE ACQUISTATE O RICARICATE NOTE 100 100 100In questo caso si deve provvedere a integrare la denuncia a 200 cartucce entro 72 ore, salvo che le 100 cartucce non vengano sparate prima. 100 100 200Atto errato in quanto si possiedono più cartucce di quanto è permesso (100 cartucce più delle 200 permesse) e nessuna denuncia anche nelle 72 ore può essere validata. 100 50 100Come nel primo caso si supera quanto dichiarato di 50 cartucce quindi si deve provvedere a integrare la denuncia entro 72 ore, salvo che le 50 cartucce non vengano sparate prima. 100 0 100Nulla si deve fare: la detenzione è giusta
La ricarica di munizioni che non fanno parte della dotazione delle armi in possesso, legalmente detenute, potrebbe indurre a pensare ad un'eventuale commercio di materiale ricaricato, cosa vietata dalla legge ai privati sprovvisti di licenza di vendita al pubblico.