Circolare Min. Int. 14 gennaio 1996
Con frequenza pervengono a questo Ministero istanze di ditte autorizzate alla fabbricazione di armi da sparo, comuni o da guerra, intese ad ottenere licenze per la fabbricazione di silenziatori da apporre su modelli di armi di propria produzione.
Al riguardo si premette che, come è noto, il silenziatore non è parte essenziale di un’arma ma un accessorio inquadrabile - in senso lato - nel materiale di armamento, essendo in sostanza uno strumento destinato a ridurre gli effetti sonori dello sparo, che interessa anche le prestazioni balistiche e una parte essenziale dell’arma - la canna - il cui modello originale viene conseguentemente ad essere alterato. Occorre tener presente, infatti, che la canna originale dell’arma destinata a ricevere il silenziatore deve essere opportunamente adattata (esempio: mediante filettatura a vite) e che l’arma con il silenziatore, nel suo insieme, si presenta con caratteristiche dimensionali diverse rispetto ad un altro esemplare dello stesso modello, privo di silenziatore e non destinato a riceverlo.
Premesso inoltre che l’argomento ha già formato oggetto di circolare ministeriale n. 10.12538/10179 (7) del 20 agosto 1949, avente lo stesso oggetto, che si richiama, si comunica che un ulteriore elemento per cui non si ritiene possibile la produzione di silenziatori per armi comuni da sparo, è che non risulta, finora, iscritta in catalogo nessuna arma con tale accorgimento tecnico.
Per quanto attiene le armi da guerra o tipo guerra, viceversa, è ipotizzabile autorizzare la costruzione di silenziatori per le stesse, sempre che tale attività sia specificamente prevista nella licenza rilasciata ai sensi dell’art. 28 del TULPS e che la fabbricazione propriamente detta sia autorizzata, di volta in volta, per quantitativi determinati previa dimostrazione dell’esistenza di una commessa proveniente da Forze Armate o corpi Armati.
Sarà inoltre opportuno che i Prefetti, all’atto del rilascio, su delega di questo Ministero, della licenza di fabbricazione dei silenziatori, impongano ai fabbricanti, ai sensi dell’art. 9 del TULPS, di matricolare progressivamente i silenziatori, con i conseguenti obblighi di registrazione.