Svizzera - Nuova legge sulle armi del 20 giugno 1997

Traduzione non ufficiale della nuova legge svizzera sulle armi deliberata dal Consiglio nazionale il 20 giugno 1997 e che entrerà in vigore, probabilmente, a metà del 1998.



CAPITOLO I

Sezione I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 - Scopo ed oggetto
     Questa legge ha lo scopo di combattere gli abusi in materia di impiego di armi,accessori di armi e munizioni.
     Essa regola l'acquisto, l'esportazione, l'importazione, il transito, la detenzione,il porto, il trasporto, la cessione, il procurare, la produzione e il commercio di:
a) armi, loro parti essenziali e accessori di armi:
b) munizioni e loro componenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione
     Questa legge non si applica all'esercito, alle amministrazioni militari, alle forze di polizia e doganali.
     Non ricadono sotto la presente legge:
a) armi antiche;
b) armi ad aria compressa o ad anidride carbonica;
c) armi le cui munizioni non sono più in commercio al pubblico e non sono più prodotte.
     Sono fatte salve le disposizioni della legge sul materiale bellico del 13-12-1966 e della legge sulla caccia del 20 giugno 1986.

Art. 3 - Diritto all'acquisto, al possesso di armi, al porto di armi
     Il diritto ad acquistare armi, a detenerle ed a portarle è garantito nei limiti della presente legge.

Art. 4 - Definizioni
     Sono considerate armi:
a) Strumenti con cui possono essere sparati proiettili mediante una carica di lancio oppure oggetti che possono essere modificati in tali strumenti (fucili e pistole);
b) Strumenti destinati a danneggiare in modo permanente la salute di persone mediante proiezione di sostanze nebulizzate o polverizzate di sostanze;
c) Pugnali e coltelli con meccanismo di apertura a proiezione, a caduta, a molla, azionabile con una sola mano;
d) Strumenti destinati a ferire le persone e cioè tirapugni, manganelli, manganelli flessibili, stelle da lancio, coltelli da lancio, fionde ad alte prestazioni;
e) Strumenti a scarica elettrica che influiscono sulla capacità di resistenza della persona o che possono provocare danni permanenti alla salute;
     Sono considerati accessori di armi:
a) Silenziatori
b) Strumenti di puntamento laser o di puntamento notturno;
     Il Consiglio federale stabilisce quali oggetti siano da considerare parti essenziali d'arma.
     Si considera munizione il materiale da sparo con una carica di lancio la cui energia mediante caricamento in un fucile o una pistola viene trasmessa ad un proiettile.
 

Sezione II
Divieti generali e limitazioni
Art. 5 - Attività vietate
     E' vietato l'acquisto, il porto, la cessione e l'importazione di:
a) armi a raffica e armi a raffica trasformate in fucili o pistole semiautomatiche;
b) armi di cui all'art. 4 comma primo, lettera c)(pugnali e coltelli, ecc.);
c) armi di cui all'art. 4 comma primo, lettere d) ed e);
d) armi che hanno l'aspetto di altro oggetto di uso comune;
e) accessori di armi.
     E' vietato sparare con armi a raffica.
     I Cantoni possono consentire deroghe.
     Armi ed accessori di cui al comma primo possono essere acquisiti per eredità.

Art. 6 - Limitazioni relative agli strumenti di cui all'art. 4 comma primo ed alle munizioni
     Il Consiglio federale può vietare o può far dipendere dall'esistenza di speciali presupposti, l'acquisto, la produzione e l'importazione degli strumenti di cui all'art. 5 comma primo, lettera b) (nebulizzatori o polverizzatori) nonché di tipi di munizioni e loro componenti che non possono essere usati nei normali poligoni di tiro o per la caccia (munizioni speciali).

Art. 7 - Limitazioni in particolari situazioni
     Il Consiglio federale può vietare l'acquisto di armi, loro parti essenziali, accessori di armi, munizioni e loro componenti nonché il porto di armi ai cittadini di determinati Stati:
a) quando sussiste il pericolo rilevante di un impiego abusivo;
b) al fine di adeguarsi a decisioni della comunità internazionale o ai principi della politica estera della Svizzera.
     Alle medesime condizioni può vietare l'esportazione verso determinati Stati.

CAPITOLO II
Sezione I
Acquisto da parte di cittadini o di stranieri con permesso di residenza
Art. 8 - Acquisto da commercianti
     Chi vuole acquistare da commercianti un'arma o una sua parte essenziale deve possedere un'autorizzazione all'acquisto di arma.
     Non può ricevere tale autorizzazione:
a) chi non ha compiuto il 18° anni d'età;
b) chi è interdetto;
c) chi dà motivo di ritenere che con l'arma può mettere in pericolo sé stesso od altri;
d) chi è inserito nel casellario penale per un'azione che indica un'inclinazione ad atti di violenza o contro la sicurezza pubblica oppure per ripetuti delitti o contravvenzioni,finché l'inserimento non viene estinto.
     L'autorizzazione viene rilasciata dalla competente autorità del Cantone di residenza o, per gli Svizzeri residenti all'estero, del Cantone dove l'arma verrà acquistata. Essa è valida per tutto il territorio svizzero.
     Essa autorizza all'acquisto di una singola arma o di una singola parte essenziale. Il Consiglio federale stabilisce delle esenzioni, in particolare per la sostituzione di parti essenziali di un'arma consentita.
     L'autorizzazione ha la validità di sei mesi. La competente autorità può prolungarla per un massimo di tre mesi.

Art. 9 - Acquisto da privati
     Chi intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma da un privato non abbisogna di alcuna autorizzazione all'acquisto.
     L'arma o la parte essenziale di arma, tuttavia, può essere consegnata solo se il cedente, in base alle circostanze, può ritenere che non sussiste alcuno degli impedimenti di cui all'art. 8 comma secondo. Il cedente deve controllare l'identità e l'età dell'acquirente in base ad un documento d'identità.

Art. 10 - Armi che possono essere acquistate senza autorizzazione all'acquisto
     Non occorre alcuna autorizzazione per i maggiorenni che intendano acquistare:
a) fucili a palla ad un colpo od a più canne e repliche di armi ad avancarica ad un colpo;
b) fucili a palla ripetizione, individuate dal Consiglio federale, che vengono impiegate nel tiro sportivo ed in quello al di fuori del servizio militare da parte di associazioni di tiro riconosciute in base alla legge militare o impiegate per scopi venatori usuali in Svizzera.
     Un'arma di cui al comma primo, lettere a) e b), può essere consegnata solo se il cedente, in base alle circostanze, può ritenere che non sussiste alcuno degli impedimenti di cui all'art. 8 comma secondo. Il cedente deve controllare l'identità e l'età dell'acquirente in base ad un documento d'identità.
     Il Consiglio federale può consentire ulteriori deroghe.

Art. 11 - Contratto scritto
     Per ogni cessione di arma a norma dell'art. 9 e 10 deve essere redatto un contratto scritto. Ognuna delle parti deve conservare il contratto almeno per dieci anni e esso deve contenere:
a) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che cede l'arma;
b) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista l'arma;
c) tipo di arma, produttore, denominazione, matricola, data e luogo della consegna.

Sezione II
Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di residenza

Art. 12 - Presupposti
     Cittadini stranieri senza permesso di residenza devono munirsi per ogni acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma, di un'autorizzazione all'acquisto a norma dell'art. 8.
     Essi ricevono l'autorizzazione dalla competente autorità del Cantone dove acquistano l'arma o la parte.
     Essi devono esibire all'autorità una certificazione dello Stato di residenza o di cui sono cittadini, da cui risulti che essi sono legittimati all'acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma.
     Se sussistono dubbi sulla autenticità della certificazione o se essa non può essere procurata, i Cantoni trasmettono gli atti al competente ufficio centrale. Questo controlla la certificazione e, se del caso, rilascia una propria certificazione.

Art. 13 - Obbligo di notifica da parte delle autorità cantonali
     Le competenti autorità cantonali comunicano ogni tre mesi all'ufficio centrale:
a) l'identità delle persone che a norma dell'art. 12 hanno acquisito un'arma o una parte essenziale nel territorio del cantone.
b) i dati dell'arma o della parte acquistata.

Art. 14 - Registro
     L'ufficio centrale tiene un registro informatico delle comunicazioni di cui all'art. 13.
     Esso può comunicare periodicamente ai competenti uffici del luogo di residenza o allo Stato di cittadinanza dell'acquirente, un estratto del registro.

CAPITOLO III
Acquisto di munizioni e loro componenti

Art. 15 - Regola generale
     Munizioni e loro componenti possono essere acquistati solo da persone che possiedono i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di armi (art. 8, comma secondo).
     Esse possono essere consegnate solo se chi le consegna, in base alle circostanze, può ritenere che non sussiste alcuno degli impedimenti di cui all'art. 8 comma secondo. Il cedente deve controllare l'identità e l'età dell'acquirente in base ad un documento d'identità.

Art. 16 - Acquisto in poligoni
     Chi prende parte ad una manifestazione di un'associazione di tiro può acquisire liberamente le munizioni necessarie per il programma di tiro.
     Chi non ha ancora compiuto i 18 anni può acquisire liberamente le munizioni purché esse vengano sparate subito e sotto controllo.
     Sono fatte salve le disposizioni relative al tiro militare fuori servizio.

CAPITOLO IV
Commercio delle armi e loro produzione
Sezione I
Commercio delle armi

Art. 17 - (Senza titolo)
     Chi professionalmente acquista, offre in vendita, cede o procura armi, parti essenziali di armi, munizioni o componenti di munizioni, necessita di una licenza per il commercio di armi.
     Può ricevere una licenza per il commercio di armi chi:
a) possiede i requisiti richiesti per l'autorizzazione all'acquisto (art. 8, comma 2).
b) è iscritto nel registro commerciale
c) ha superato l'esame per accertare una sufficiente conoscenza dei tipi di armi e munizioni e delle disposizioni di legge;
d) dispone di adeguati locali in cui le armi, le parti essenziali, le munizioni e i loro componenti possano essere custoditi in modo sicuro;
e) dia garanzia per un'ordinata gestione degli affari.
     Persone giuridiche debbono indicare un loro membro come gestore, che sia responsabile all'interno dell'impresa per l'osservanza delle disposizioni della presente legge.
     Il competente dipartimento emanerà il regolamento per l'esame e i requisiti minimi dei locali dell'azienda.
     La licenza per il commercio viene rilasciata dall'autorità competente del Cantone in cui si trova la sede degli affari del richiedente. Filiali al di fuori del Cantone richiedono una specifica autorizzazione.

Sezione II
Produzione di armi

Art. 18 - Regola generale
     Chi professionalmente produce armi, parti essenziali di armi, munizioni o componenti di munizioni, oppure modifica armi in parti che sono essenziali per il loro funzionamento od efficacia, necessita di una licenza per il commercio di armi.

Art. 19 - Produzione e modifica non professionale
     La produzione non professionale di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni e componenti di munizioni, così come la modifica di armi in armi proibite (art. 5, comma 1), è vietata.
     I Cantoni possono consentire deroghe.
     È consentita la ricarica di cartucce per il proprio fabbisogno.

Art. 20 - Modificazioni vietate
     La modifica di fucili e pistole semiautomatiche in armi automatiche, la modifica del numero di matricola e l'accorciamento di fucili sono vietati.
     I Cantoni possono consentire deroghe.

Sezione III
Tenuta dei libri e obbligo di informativa

Art. 21 - Tenuta di libri
     I titolari di licenze di commercio sono obbligati a tenere un registro sulla produzione, acquisizione, cessione o altra messa in circolazione di armi, parti essenziali, munizioni e loro componenti.
     I libri e le copie delle autorizzazioni all'acquisto e le autorizzazioni in deroga debbono essere conservate per dieci anni e poi consegnate alle competenti autorità cantonali.

Art. 22 - Obbligo di informativa
     I titolari di licenze commerciali ed il loro personale sono obbligati a fornire alle autorità cantonali tutte le informazioni necessarie per un controllo adeguato.

CAPITOLO V
Esportazione ed importazione

Art. 23 - Obbligo di denunzia
     Armi, parti essenziali di armi, munizioni e componenti di munizioni debbono essere denunziati all'atto dell'importazione od esportazione, a norma dell'art. 6 della legge doganale.
     Il Consiglio federale stabilisce le deroghe.

Art. 24 - Esportazione od importazione professionale
     Chi vuole importare od esportare professionalmente armi, parti essenziali di armi, munizioni o loro componenti, necessita di una autorizzazione.
     L'autorizzazione viene rilasciata se il richiedente è in possesso della licenza per il commercio (art. 17).
     La licenza autorizza il titolare ad importare od esportare armi, parti essenziali di armi, munizioni e loro componenti senza limitazioni. Essa autorizza anche al transito.
     Anche per il semplice transito è necessaria una licenza. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il suo rilascio. Non è necessario possedere la licenza al commercio.
     L'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio centrale ed è a termine.

Art. 25 - Esportazione, importazione, transito non professionale
     Chi intende importare armi, parti essenziali di armi, munizioni e loro componenti in modo non professionale necessità di una autorizzazione. Questa viene rilasciata se il richiedente è legittimato all'acquisto dell'oggetto in questione.
     Un'autorizzazione è richiesta anche per l'esportazione od il transito non professionali. Essa viene rilasciata se in base alle circostanze si può ritenere che non se ne farà abuso.
     L'autorizzazione viene rilasciata dalla competente autorità cantonale in cui l'esportazione o l'importazione hanno luogo. Essa è a termine.
     Il Consiglio federale può stabilire deroghe, specialmente per armi, parti essenziali di armi, munizioni e loro componenti destinate alla caccia o al tiro sportivo.

CAPITOLO VI
Custodia, porto e trasporto di armi, parti essenziali di armi, munizioni e loro componenti

Art. 26 - Custodia
     Armi, parti essenziali di armi, munizioni e loro componenti debbono essere custodite con cura al fine di impedire che vengano prese da terzi non legittimati.
     Ogni perdita di armi deve essere comunicata immediatamente alla polizia.

Art. 27 - Porto di armi      Chi vuole portare in pubblico un'arma necessita di una licenza di porto d'arma. Questa deve essere portata con sé ed esibita a richiesta di polizia e organi doganali.
     Può ricevere una licenza di porto d'armi chi:
a) possiede i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto (art. 8 comma 2);
b) espone in modo credibile che egli ha bisogno di un'arma per difendere sé stesso, altre persone o cose da un pericolo concreto;
c) ha superato un esame sul maneggio di armi e sulla conoscenza delle disposizioni legali sull'uso delle armi.
     Il competente dipartimento emana un regolamento d'esame.
     L'autorizzazione viene rilasciata dalla competente autorità del Cantone di residenza per un determinato tipo di arma e al massimo per la durata di cinque anni.Essa è valida per tutta la Svizzera e può comportare il pagamento di tasse. Persone con residenza all'estero ottengono l'autorizzazione dall'autorità del Cantone di provenienza.
     Non è richiesta alcuna autorizzazione per i titolari di una licenza di caccia, per i guardacaccia, per le guardie a tutela della selvaggina, in relazione al porto delle armi richieste dalla svolgimento della loro attività.
     Il Consiglio federale stabilisce le norme per il porto d'armi in casi particolari, quali quelli dei membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti degli organismi internazionali, delle sedi consolari e delle missioni straordinarie.

Art. 28 - Trasporto di armi
     Le armi scariche possono essere liberamente trasportate, specialmente in viaggio:
a) per corsi, esercitazioni, manifestazioni di associazioni di caccia o sportive o militari;
b) verso l'arsenale e ritorno;
c) da parte del titolare di una licenza di commercio di armi;
d) verso mostre specializzate e ritorno.
     Durante il trasporto armi e munizioni debbono essere separate.