DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
30 novembre 2012, n. 253

Regolamento  recante  individuazione  delle  attivita'  di  rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,  a  norma
del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. (13G00032) 

 
                    

  aggiornato-2013  

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto  il  paragrafo  1  dell'articolo   346   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri  di
adottare le misure ritenute necessarie  per  tutelare  gli  interessi
essenziali della propria sicurezza, riferite -  fra  l'altro  -  alla
produzione e al commercio di armi,  munizioni  o  materiale  bellico,
destinati a fini specificamente militari; 
  Visto il decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  maggio
2012, n. 56, e, in particolare, l'articolo 1, che demanda  ad  uno  o
piu'   decreti   del   Presidente   del   Consiglio   dei    Ministri
l'individuazione delle  attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il
sistema di difesa e sicurezza nazionale,  ivi  incluse  le  attivita'
strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati
i poteri speciali previsti dal medesimo articolo; 
  Vista la legge 9 luglio 1990,  n.  185,  recante  nuove  norme  sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento; 
  Visti gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'Accordo  Quadro  fra  Francia,  Germania,  Italia,  Spagna,
Svezia  e  Regno  Unito,  relativo  alle  misure  per  facilitare  la
ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa,
firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato  con  legge  17
giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7,  che  prevede  il
monitoraggio della proprieta'  delle  imprese  operanti  nel  settore
della difesa e della sicurezza, nonche' la  possibilita'  di  apporre
limitazioni al trasferimento delle capacita' strategiche  chiave  per
motivi di sicurezza nazionale; 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  sistema   di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 2012; 
  Preso  atto  della  comunicazione   alle   competenti   Commissioni
parlamentari; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, degli  affari  esteri,  dello
sviluppo economico e dell'interno; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione  delle  attivita'  di  rilevanza  strategica  e  delle
  attivita' strategiche chiave  nei  settori  della  difesa  e  della
  sicurezza nazionale. 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  le  attivita'  di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,
ivi comprese le attivita' strategiche chiave, sono individuate  nello
studio, la ricerca, la progettazione,  lo  sviluppo,  la  produzione,
l'integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena
logistica, dei seguenti sistemi e materiali: 
    a) sistemi di Comando, Controllo, Computer e Informazioni  (C4I),
con le relative misure per garantire la sicurezza delle informazioni;
in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche  chiave
quando sono inerenti a: 
  1) capacita' operative complesse netcentriche terrestri, navali  ed
aeronautiche e relative capacita' di difesa cibernetica; 
  2) sistemi di guerra elettronica ed acustica  ad  alto  livello  di
automazione ed in grado  di  coprire  l'intera  gamma  delle  minacce
attuali e future; 
  3) sistemi per la gestione delle fasi di raccolta,  elaborazione  e
disseminazione    dei     prodotti     dell'attivita'     informativa
tecnico-militare; 
  4)  sistemi  crypto  e  relativi  algoritmi  per  la  protezione  e
trasmissione sicura  di  informazioni,  comunicazioni  telefoniche  e
trasmissioni radio, includendo l'applicazione di nuove  tecnologie  e
nuovi algoritmi di cifratura, decifratura e  decriptazione,  comprese
tecnologie quantistiche e steganografiche; 
    b) sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le
attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti
a: 
  1)  sensori  acustici  attivi  e  passivi   e   sensori   integrati
elettroottici ad  alta  risoluzione  di  tipo  tradizionale  ed  iper
spettrale, nonche' radar multi spettrali a scansione elettronica; 
  2)  sistemi  satellitari  militari   ad   elevate   prestazioni   e
protezione, sia nella componente terrestre  sia  in  quella  spaziale
(inclusa  l'attivita'   gestionale   dei   relativi   servizi),   per
l'osservazione terrestre (ottica e radar) e per le comunicazioni; 
  3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia
per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed  esplorazione  idonei  ad
operare a media  quota  con  lunga  autonomia  (UAV  MALE),  sia  per
combattimento (UCAV); 
  4) sistemi di esplorazione  subacquea  con  connessi  software  per
l'elaborazione  di  modelli  e  simulazioni,  nonche'   sistemi   per
l'abbattimento delle segnature acustiche di mezzi navali; 
    c) sistemi  con  e  senza  equipaggio  idonei  a  contrastare  le
molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; in  quest'ambito,
le attivita' si  qualificano  come  strategiche  chiave  quando  sono
inerenti a: 
  1) sistemi e sensori di scoperta, di protezione balistica attiva  e
passiva inclusi i sistemi di protezione di scafi e  di  torrette  dei
veicoli contro le minacce da ordigni esplosivi improvvisati  (IED)  e
da mine, nonche' i relativi sistemi di fusione delle informazioni; 
  2) sistemi individuali di protezione; 
    d)  sistemi  d'arma   avanzati,   integrati   nelle   reti   C4I,
indispensabili per garantire un margine di  vantaggio  sui  possibili
avversari  e  quindi  finalizzati  alla  sicurezza  ed  efficacia  in
operazioni;  in  quest'ambito,  le  attivita'  si  qualificano   come
strategiche chiave quando sono inerenti a: 
  1)  sistemi  missilistici  avanzati  ad  elevata  affidabilita'   e
precisione nei segmenti aria/aria, aria/superficie, superficie/aria e
superficie/superficie, con  particolare  riferimento  ai  sistemi  di
guida; 
  2)  munizionamento  guidato  di  precisione  a  lunga  gittata  per
artiglierie terrestri e navali; 
  3) sistemi subacquei avanzati ad elevata affidabilita' e precisione
(siluri pesanti e leggeri, contromisure); 
  4) navi  da  guerra  e  integrazione  di  sistemi  d'arma,  sensori
operanti  nelle  varie  bande  elettroottiche  o   elettromagnetiche,
nonche' sistemi di sicurezza attivi e passivi, sistemi di piattaforma
e sistemi propulsivi; 
    e) sistemi  aeronautici  avanzati,  dotati  di  sensori  avanzati
integrati  nelle  reti  C4I;  in  quest'ambito,   le   attivita'   si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a: 
  1) sistemi di  addestramento  aeronautico  militare  avanzato,  sia
nella componente aerea sia in quella terrestre, in grado  di  formare
piloti per le nuove generazioni di velivoli militari; 
  2) velivoli militari ad ala rotante  ad  elevate  prestazioni,  con
particolare riferimento alla velocita'  e  ai  sistemi  di  controllo
missione; 
    f) sistemi di  propulsione  aerospaziali  e  navali  militari  ad
elevate prestazioni e affidabilita'; in quest'ambito, le attivita' si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a: 
  1) trasmissioni di potenza e  trasmissioni  comando  accessori  dei
motori aeronautici; 
  2)  sistemi  propulsivi  a  propellente  solido  e  liquido  per  i
lanciatori spaziali. 
  2.  Le  attivita'  di  studio,  ricerca,  progettazione,  sviluppo,
produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la
catena logistica, si qualificano inoltre come  attivita'  strategiche
chiave quando sono inerenti a: 
  a) tecnologie di riduzione  della  segnatura  radar  (stealthness);
nanotecnologie; tecnologie dei  materiali  compositi  ad  alto  grado
termico; tecnologie per la  progettazione  e  fabbricazione  di  meta
materiali;  tecnologie  per  la  progettazione  e  fabbricazione   di
Superfici a Selezione di Frequenza (FSS); 
  b) Materiali Radar  Assorbenti  (RAM);  materiali  per  radome  FSS
(aeronautici, navali, terrestri); materiali ad alto grado termico per
motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali  per  fabbricazione
di  satelliti,  scudi  spaziali  e  parti  di   armamenti   (affusti,
lanciatori e  canne);  materiali  per  l'abbattimento  della  traccia
infrarosso e della traccia acustica. 
              
                               Art. 2 
 
           Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina 
                         dei poteri speciali 
 
  1. L'esercizio dei  poteri  speciali  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 56 del 2012,  non  si  applica  alle  tipologie  di  atti  e
operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo - fermi
restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e  comunicazione  di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del  2012,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  56  del  2012   -
riguardanti  fusioni,  scissioni,  incorporazioni,  ovvero  cessioni,
anche  di  quote  di  partecipazione,  quando  le  relative  delibere
dell'assemblea o degli organi di amministrazione  non  comportano  il
trasferimento  dell'azienda  o  di  rami  di  essa  o   di   societa'
controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento
dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di
clausole statutarie  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2351,  terzo
comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 332,  convertito  nella
legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni, o infine  la
costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relative  a
beni materiali  o  immateriali  o  l'assunzione  di  vincoli  che  ne
condizionino l'impiego. 
  2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza  di
elementi informativi circa la minaccia di un  grave  pregiudizio  per
gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. 
              
                               Art. 3 
 
                          Norma transitoria 
 
  1.  Nelle  more   della   emanazione   del   regolamento   previsto
dall'articolo  1,  comma  8,  del  decreto-legge  n.  21  del   2012,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  56  del  2012,  le
notifiche e le informazioni di cui  ai  commi  4  e  5  del  medesimo
articolo 1 sono rese al Ministero della difesa - Segretario  generale
e   Direttore   nazionale   degli   armamenti,   che   le   trasmette
immediatamente  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,   al
Ministero dell'economia e delle finanze, al  Ministero  dell'interno,
al Ministero degli  affari  esteri  e  al  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  2. Quando le attivita' individuate con  il  presente  decreto  sono
esercitate da societa' partecipate,  direttamente  o  indirettamente,
dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  le  notifiche  e  le
informazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del  decreto-legge
n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56  del
2012, sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, che le
trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
al Ministero della difesa, al Ministero  dell'interno,  al  Ministero
degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 30 novembre 2012 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                Monti 
 
                      Il Ministro della difesa 
                              Di Paola 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Grilli 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                         Terzi di Sant'Agata 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Passera 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Cancellieri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2013 
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 124