DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 maggio 2001, n. 311

Regolamento  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  relativi ad
autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo
unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento
della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108,
allegato  1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato
1 della legge n. 50/1999).

 aggiornato-2013  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  1  della  legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1,
numeri 18, 19, 20 e 35;
  Visti  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visti  il  testo  unico  della  legge  sugli ufficiali ed agenti di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 31 agosto 1907, n.
690,  ed  il  relativo  regolamento  speciale  per  gli  ufficiali ed
impiegati   di   pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio  decreto
20 agosto 1909, n. 666;
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto  l'articolo  231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
  Sentita la Conferenza unificata;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001,
concernente  il  "regolamento per la semplificazione dei procedimenti
relativi   ad   autorizzazioni   per   lo  svolgimento  di  attivita'
disciplinate  dal  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza,
nonche'  al  riconoscimento  della  qualifica  di  agente di pubblica
sicurezza";
  Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimita' su
atti  dei  Ministeri  istituzionali  della  Corte  dei conti, in data
5 aprile 2001;
  Considerata l'opportunita' di accogliere il suddetto rilievo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, della sanita', delle finanze, per i beni e le
attivita' culturali e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti
procedimenti  disciplinati  dal  testo  unico delle leggi di pubblica
sicurezza  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  regio decreto
6 maggio 1940, n. 635:
    a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di
pubblica   sicurezza  per  lo  svolgimento  di  industrie,  mestieri,
esercizi  ed  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al  titolo III del
predetto  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta
dei relativi registri;
    b) procedimenti  per  il  rilascio  della licenza di porto d'armi
comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;
    c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle
armi  comuni  da  sparo  di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile
1975, n. 110;
    d) procedimenti  per la concessione dell'agibilita' dei locali di
pubblico  spettacolo  di  cui  all'articolo  80 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
    e) procedimenti  e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  2.  Il  presente  regolamento concerne anche la semplificazione del
procedimento  per l'attribuzione della qualita' di agente di pubblica
sicurezza  agli  agenti  di custodia e guardie notturne dipendenti da
amministrazioni  pubbliche,  a norma dell'articolo 43 del testo unico
della   legge  sugli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica  sicurezza,
approvato  con  regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo
81  del  relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n.
666.
                
                               Art. 2.
                Semplificazioni a carattere generale

  1.  Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773,  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:
  "In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  13 della legge, le
autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata
non  sia  gia'  stabilita  da  altre leggi statali o regionali, hanno
carattere  permanente,  salvo  che  si  riferiscano  ad  attivita' da
svolgersi per un tempo determinato.
    Nel  caso  di  trasferimento  di taluna delle attivita' di cui al
titolo  III  della  legge  in  locali  diversi  da quelli per i quali
l'autorizzazione  e' stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni
degli  stessi,  restano  in  vigore  le  disposizioni  di  legge o di
regolamento  che subordinano l'esercizio dell'attivita' alla verifica
di idoneita', comunque definita, dei locali medesimi.";
    b) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  12.  -  Per  la  documentazione  necessaria  a comprovare il
possesso  nel  richiedente  dei  requisiti  personali e l'adempimento
delle  altre  condizioni  prescritte  si osservano le disposizioni in
vigore   in   materia   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative.
  E'  fatta  salva  la  facolta'  dell'amministrazione  di verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e
di  disporre,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  con  provvedimento
motivato,  il  divieto  di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione
dei suoi effetti.
  Nei  casi  in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di
un'attivita'  autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere
il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.
  Gli  atti  di consenso possono essere assunti davanti al dipendente
competente a ricevere la documentazione.";
    c) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
  "Art. 12-bis. - Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se
si  tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria,
colui  che  vi  subentra,  puo'  richiedere  il rilascio di una nuova
autorizzazione,  continuando l'attivita' nei tre mesi successivi alla
data  della morte. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare la
cessazione   immediata   dell'attivita'   se   l'interessato   o   il
rappresentante  esercente  e'  privo  dei requisiti soggettivi di cui
all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto,
per le attivita' ricettive, dall'articolo 17-ter della legge.";
    d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  14.  -  La  prestazione  di cauzione, quando richiesta dalla
legge  o  disposta dall'autorita' nei casi previsti dalla legge, puo'
essere   effettuata   mediante   fideiussione   bancaria   o  polizza
fideiussoria  assicurativa  rilasciata  da  impresa  di assicurazioni
regolarmente  autorizzata  all'esercizio di tale attivita' e con ogni
altra  modalita'  prevista  dalle  disposizioni vigenti in materia di
contabilita' pubblica.";
    e) all'articolo  15,  primo comma, le parole "conforme alla legge
sul  bollo", sono sostituite dalle seguenti: "conforme alla legge sul
bollo, se prescritto";
    f) all'articolo 16 e' aggiunto infine il seguente comma:
  "I  registri  di  cui  al  primo  comma  possono  essere tenuti con
modalita'   informatiche.   A  tal  fine  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro delle finanze e con il
Ministro  per i beni e le attivita' culturali, sentito il Garante per
la  protezione  dei  dati  personali,  sono  stabilite  le  modalita'
tecniche  di  tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo
ed  esibizione  dei  registri  di cui al primo comma, predisposti con
mezzi  informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti  in  materia  di  formazione, archiviazione e trasmissione di
documenti  con  strumenti  informatici  o  telematici.  Con lo stesso
decreto   puo'   prevedersi  che  idonei  supporti  informatici,  con
specifici  programmi,  siano resi disponibili, anche presso rivendite
autorizzate, mediante specifiche convenzioni.";
    g) all'articolo 152, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  le  attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86
della   legge   o   dall'articolo   158   del  presente  regolamento,
disciplinate  da  altre disposizioni di legge statale o regionale, la
licenza  e  ogni  altro  titolo  autorizzatorio, comunque denominato,
previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica
della  sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione
di  autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza
delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100,
101,  108,  terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche' di quelle del
presente  regolamento  non  incompatibili  con altre disposizioni che
disciplinano specificamente la materia.";
    h) il secondo comma dell'articolo 195 e' sostituito dal seguente:
  "In  deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della
legge,  la  vidimazione  e' effettuata dal sindaco o suo delegato, in
ottemperanza   agli  elenchi  dei  giochi  vietati,  oltre  a  quelli
d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in
tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.";
    i) all'articolo 247 e' aggiunto il seguente comma:
  "Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del
riciclaggio,  le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si
applicano  al  commercio  di cose usate quali gli oggetti d'arte e le
cose  antiche,  di  pregio  o  preziose, nonche' al commercio ed alla
detenzione  da  parte  delle  imprese  del  settore,  comprese quelle
artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre
preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose
usate prive di valore o di valore esiguo.".
                
                               Art. 3.
Semplificazioni  concernenti  autorizzazioni  in  materia  di armi ed
                              esplosivi

  1.  Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773,  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio   1940,   n.  635,  sono  apportate  le  seguenti  ulteriori
modificazioni:
    a) il secondo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
  "La  licenza  per  la  collezione di armi ha carattere permanente e
puo' essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando
l'interessato non intenda avvalersi della facolta' di detenere l'arma
e  il  relativo  munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di
cui  all'articolo  38  della  legge.  Se  la collezione riguarda armi
artistiche,   rare   o  antiche,  la  licenza  deve  contenere  anche
l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.";
    b) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma  1,  le  parole  "in cui il richiedente ha la sua
residenza,"  sono  sostituite dalle seguenti: "in cui il richiedente,
appartenente  ad  uno  dei  Paesi  dell'Unione  europea,  ha  la  sua
residenza o il domicilio,";
      2)  dopo  il comma 1, e' aggiunto il seguente: "Il rilascio del
porto di arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni
richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa
la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.".
                
                               Art. 4.
            Semplificazioni dei procedimenti concernenti
                   i locali di pubblico spettacolo

  1.  Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio   1940,   n.   635,   sono  apportate  le  seguenti  ulteriori
modificazioni:
    a) il primo comma dell'articolo 116 e' sostituito dal seguente:
      "Per  le  licenze  di  cui agli articoli 68 e 69 della legge e'
ammessa  la  rappresentanza.  La domanda per ottenere la licenza deve
contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento
e il periodo delle rappresentazioni.";
    b) gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti:
      "Art.  141.  -  Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge
sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
        a)  esprimere  il  parere  sui  progetti di nuovi teatri e di
altri  locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di
sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
        b)  verificare  le condizioni di solidita', di sicurezza e di
igiene  dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le
cautele  ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della
prevenzione degli infortuni;
        c)  accertare  la  conformita' alle disposizioni vigenti e la
visibilita'  delle  scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti
per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
        d)   accertare,   ai   sensi   dell'articolo  4  del  decreto
legislativo  8  gennaio  1998,  n.  3, anche avvalendosi di personale
tecnico  di  altre  amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di
sicurezza  e  di  igiene  al fine della iscrizione nell'elenco di cui
all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
        e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e
le  cautele  imposte  e  che  i  meccanismi  di  sicurezza funzionino
regolarmente,   suggerendo  all'autorita'  competente  gli  eventuali
provvedimenti.
        Per  i  locali e gli impianti con capienza complessiva pari o
inferiore  a  200  persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al
primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie
vigenti,  da  una  relazione  tecnica  di  un professionista iscritto
nell'albo  degli  ingegneri  o  nell'albo dei geometri che attesta la
rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite
con decreto del Ministro dell'interno.
        Salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  141-bis  e  142 per
l'esercizio  dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo
che  la  natura  dei  luoghi  in cui sono installati gli allestimenti
temporanei  richiedano  una  specifica  verifica  delle condizioni di
sicurezza,  non  occorre  una  nuova  verifica  per  gli allestimenti
temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione
provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella
comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia'
concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.
      Art.  141-bis.  -  Salvo  quanto previsto dall'articolo 142, la
commissione  di  vigilanza e' comunale e le relative funzioni possono
essere svolte dai comuni anche in forma associata.
      La  commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni
dal sindaco competente ed e' composta:
        a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
        b)  dal  comandante  del  Corpo  di  polizia municipale o suo
delegato;
        c)  dal  dirigente  medico  dell'organo sanitario pubblico di
base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
        d)   dal   dirigente  dell'ufficio  tecnico  comunale  o  suo
delegato;
        e)  dal  comandante  provinciale  dei  Vigili del fuoco o suo
delegato;
        f) da un esperto in elettrotecnica.
        Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o
piu'  esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione
alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
      Possono   altresi'   far   parte,   su   loro   richiesta,   un
rappresentante  degli  esercenti  locali  di pubblico spettacolo e un
rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   dei  lavoratori
designati  dalle  rispettive organizzazioni territoriali, tra persone
dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
      Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni
o  giochi  meccanici,  elettromeccanici  o  elettronici  e'  comunque
richiesta  una  relazione  tecnica di un tecnico esperto, dalla quale
risulti   la   rispondenza  dell'impianto  alle  regole  tecniche  di
sicurezza  e,  per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425,
alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
      Per  ogni  componente della commissione possono essere previsti
uno o piu' supplenti.
      Il  parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere
adottato con l'intervento di tutti i componenti.
      Gli  accessi  della commissione sono comunicati al destinatario
del  provvedimento  finale,  che  puo'  parteciparvi,  anche mediante
proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
      Per  l'esercizio  del  controllo di cui all'articolo 141, primo
comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i
componenti  delegati  ad  effettuarli e, comunque, un medico delegato
dal   dirigente   medico   dell'organo  sanitario  pubblico  di  base
competente  per  territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo
delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
      Art.  142.  -  Relativamente ai locali o agli impianti indicati
nel  presente  articolo  e  quando  la  commissione  comunale  non e'
istituita  o  le sue funzioni non sono esercitate in forma associata,
ai  compiti  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo 141 provvede la
commissione provinciale di vigilanza.
      La  commissione  provinciale  di vigilanza e' nominata ogni tre
anni dal prefetto ed e' composta:
        a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che
la presiede;
        b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
        c)  dal  sindaco  del  comune  in  cui si trova o deve essere
realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
        d)  dal  dirigente  medico  dell'organo sanitario pubblico di
base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
        e)  da  un  ingegnere  dell'organismo  che,  per disposizione
regionale, svolge le funzioni del genio civile;
        f)  dal  comandante  provinciale  dei  Vigili del fuoco o suo
delegato;
        g) da un esperto in elettrotecnica.
      Possono  essere  aggregati,  ove occorra, uno o piu' esperti in
acustica  o  in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni
tecnologiche del locale o impianto da verificare.
      Possono   altresi'   far   parte,   su   loro   richiesta,   un
rappresentante  degli  esercenti  locali  di pubblico spettacolo e un
rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   dei  lavoratori
designati  dalle  rispettive organizzazioni territoriali, tra persone
dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
    Per   ogni  componente  possono  essere  previsti  uno  o  piu'
supplenti,  anche  al  fine  di istituire, all'occorrenza, due o piu'
sezioni   della   commissione   provinciale.   Relativamente   alla
composizione  delle  sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi
di  supplenti,  il  questore  puo'  delegare un ufficiale di pubblica
sicurezza  appartenente  all'ufficio  o comando di polizia competente
per  territorio  e  l'ingegnere  con  funzioni  del genio civile puo'
essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un
suo delegato.
      Il  parere  della  commissione  o  della  sezione  e'  dato per
iscritto   e  deve  essere  adottato  con  l'intervento  di  tutti  i
componenti.
      Si  osservano  le  disposizioni  dei  commi  quarto  e  settimo
dell'articolo 141-bis.
      Per  l'esercizio  del  controllo di cui all'articolo 141, primo
comma,  lettera  e),  la  commissione  provinciale  puo'  delegare il
sindaco  o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o
impianto   da   visitare,  che  provvede  avvalendosi  del  personale
specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
      Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo
141,  secondo  e  terzo comma, la verifica da parte della commissione
provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:
        a)  nella  composizione  di cui al primo comma, eventualmente
integrata  con  gli  esperti  di  cui  al secondo comma, per i locali
cinematografici  o  teatrali  e  per  gli  spettacoli  viaggianti  di
capienza  superiore  a  1.300 spettatori e per gli altri locali o gli
impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
        b)  con  l'integrazione  di  cui  all'articolo 141-bis, terzo
comma,  per  i  parchi  di  divertimento  e  per  le  attrezzature da
divertimento    meccaniche   o   elettromeccaniche   che   comportano
sollecitazioni  fisiche  degli spettatori o del pubblico partecipante
ai  giochi  superiori  ai  livelli  indicati con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita'.";
        c)  al  secondo  comma dell'articolo 144, le parole "articolo
142,  n.  3",  sono  sostituite  dalle seguenti: "articolo 141, primo
comma, lettera e)".
                
                               Art. 5.
Semplificazioni  dei procedimenti concernenti il riconoscimento della
              qualifica di agente di pubblica sicurezza

  1.  Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773,  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
  "Art.  4-bis.  -  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del
testo  unico  della  legge  sugli  ufficiali  ed  agenti  di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto 1907, n. 690, il
prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed
a    richiesta    delle    amministrazioni    interessate,   provvede
all'attribuzione  della qualita' di agente di pubblica sicurezza alle
guardie  telegrafiche  e di  strade  ferrate,  ai  cantonieri  di cui
all'articolo   12   del codice   della  strada  emanato  con  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e successive modificazioni e
integrazioni,   e  agli  altri  agenti  destinati  all'esecuzione  ed
all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:
    a) essere maggiorenni;
    b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
    c) non  avere  subito  condanna  a pena detentiva per delitto non
colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
    d) avere il godimento dei diritti civili e politici.
  Sono  fatti  salvi  gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso
allo  specifico  impiego  per  il  quale  e' richiesta la qualita' di
agente di pubblica sicurezza.
  All'atto  dell'attribuzione  della  qualita'  di agente di pubblica
sicurezza,  l'interessato  e' tenuto a prestare giuramento, in deroga
all'articolo  231  del  decreto  legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
davanti  al  prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro
di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare
lealmente  le  leggi  dello Stato e delle regioni e di adempiere alle
funzioni  affidatemi  con coscienza e diligenza e con l'unico intento
di perseguire il pubblico interesse .
  L'attribuzione  della  qualita'  di agente di pubblica sicurezza e'
revocata,  previa  contestazione  e  nel  rispetto  del principio del
contraddittorio,   qualora  venga  a  mancare  taluno  dei  requisiti
prescritti,  ed  e'  sospesa  nei  casi  in  cui  la legge prevede la
sospensione   dal   servizio   o,   comunque,  quando  nei  confronti
dell'interessato  e'  adottato  un  provvedimento  restrittivo  della
liberta' personale.
  Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi
in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorita'
amministrativa il riconoscimento della qualita' di agente di pubblica
sicurezza,  fatte  salve  le  disposizioni  in  vigore per la polizia
municipale.".
                
                               Art. 6.
                             Abrogazioni

  1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  e  successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono abrogati:
    a) l'articolo  81  del  regolamento speciale per gli ufficiali ed
impiegati   di   pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio  decreto
20 agosto 1909, n. 666;
    b) gli  articoli  84,  93,  primo comma, 94, 102, 103, 108, primo
comma,  limitatamente  alla  previsione che richiede, per l'esercizio
delle   attivita'   ivi   indicate,   la   preventiva   dichiarazione
all'autorita' di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e
secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
    c) gli  articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192,
nonche'  gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233
del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio decreto
6 maggio 1940, n. 635.
                
                               Art. 7.
                      Disposizioni transitorie

  1.  I  procedimenti  avviati  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  regolamento  sono perfezionati con l'osservanza delle norme
previgenti.
  2.  Le  domande  per  l'attribuzione  della  qualifica di agente di
pubblica  sicurezza  a  norma  dell'articolo 43 del testo unico della
legge  sugli  ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, approvato con
regio  decreto  31 agosto  1907, n. 690, in corso di istruttoria alla
data  di  entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferite
d'ufficio  alle  prefetture  competenti  per  territorio  per la loro
definizione ai sensi dell'articolo 5.
                
                               Art. 8.
                         Disposizione finale

  1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  come  modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 maggio 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                              attivita' culturali
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2001
  Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 156