DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 ottobre 2010, n. 222

Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le  armi
 da  fuoco  portatili  e  per  le  munizioni  commerciali   ai   sensi
 dell'articolo 2, comma 634, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244.
 (10G0241)

 aggiornato-2013 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto l'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Visto l'articolo 26 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto l'articolo 6 del  decreto-legge  del  31  maggio  2010  n.78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; 
  Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20; 
  Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152; 
  Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, in particolare  l'articolo
2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1964,
n. 1612; 
  Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110; 
  Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  17
maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e
tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili; 
  Sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla  destinazione
del personale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; 
  Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi  nelle  adunanze  del  21  dicembre
2009, del 10 maggio 2010, e del 12 luglio 2010; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Ritenuto  di  non  adeguarsi  alla  condizione  sub   c)   cui   e'
condizionato  il   citato   parere   favorevole   della   Commissione
parlamentare, in quanto e' necessario contemperare il mantenimento di
una adeguata rappresentativita' in seno  agli  organi  dell'ente  con
l'obbligo di riduzione del numero dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione di cui alle condizioni a)  e  b)  del  citato  parere
della Commissione parlamentare ed all'articolo 6  del  decreto  legge
del 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010 n.122; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 ottobre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, del  Ministro
dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri
per   la   pubblica   amministrazione   e   l'innovazione,   per   la
semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di  Governo
e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Riordino dell'organismo 
 
  1. In  attuazione  dell'articolo  2,  comma  634,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' disposto il riordino del Banco nazionale di
prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni  commerciali,
sottoposto alla vigilanza del  Ministero  dello  sviluppo  economico.
Restano ferme  le  competenze  del  Ministero  della  difesa  per  la
vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le  competenze
del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza  delle
disposizioni  vigenti   di   pubblica   sicurezza   in   materia   di
fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle  munizioni  da
sparo. 
  2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per
le munizioni commerciali, di  seguito  denominato  «Banco»,  ha  sede
legale in Gardone Val Trompia. 
                
                               Art. 2 
 
 
                               Compiti 
 
  1. Il Banco esercita il controllo tecnico della  rispondenza  delle
armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche ed  alle  vigenti
disposizioni normative, nonche' gli altri compiti ad esso  attribuiti
dall'ordinamento. 
  2. Il Banco svolge altresi' attivita' e servizi  tecnici,  coerenti
con i compiti di cui al comma 1,  affidate  mediante  convenzione  da
amministrazioni ed organismi pubblici o privati, con corrispettivo. 
  3. Il Banco puo' stipulare  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
particolare  rilievo  attinenti  ai  propri  compiti   istituzionali,
accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, amministrazioni,  enti,  associazioni  ed  altre
persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali. 
  4. Mediante convenzione con il Ministero dello  sviluppo  economico
sono regolati i rapporti per l'esercizio dei compiti  di  punzonatura
previsti dalle vigenti disposizioni con assunzione dei relativi oneri
a carico del Banco. 
                
                               Art. 3 
 
 
                Autonomia statutaria e organizzativa 
 
  1. In considerazione delle peculiari caratteristiche  organizzative
e funzionali,  al  Banco  e'  riconosciuta  autonomia  statutaria  ed
organizzativa, nel rispetto dei principi associativi originari, delle
vigenti disposizioni normative e dei compiti  di  rilevanza  pubblica
attribuiti al Banco. 
  2. Lo Statuto  e'  deliberato  dall'Assemblea  dei  partecipanti  a
maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta  del  Consiglio
di Amministrazione, ed e' sottoposto all'approvazione  del  Ministero
dello sviluppo economico, d'intesa con  i  Ministeri  dell'interno  e
della difesa. 
  3. Lo Statuto determina: 
    a) le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente,
del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti
e del  Direttore  generale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
presente  regolamento  ed   in   coerenza   con   le   configurazioni
organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche; 
    b) le modalita' di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed
i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari; 
    c) l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita  in
distinte strutture amministrative e tecniche. 
  4.  Lo  Statuto  prevede  l'adozione  di  regolamenti  interni,  da
approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di: 
    a) criteri e modalita' per la designazione del Direttore generale
in relazione a requisiti di professionalita' ed onorabilita'; 
    b) gestione del personale; 
    c) definizione delle  aree  di  responsabilita'  delle  strutture
interne; 
    d)  definizione  di   assetti   organizzativi   delle   strutture
amministrative  e  tecniche  e  dei  relativi  compiti  gestionali  e
tecnici; 
    e) criteri e modalita' per la stipula di accordi e convenzioni di
cui all'articolo 2. 
                
                               Art. 4 
 
 
                               Organi 
 
  1. Sono organi del Banco: 
  a) l'Assemblea dei partecipanti; 
  b) il Consiglio di amministrazione; 
  c) il Presidente; 
  d) il Collegio dei revisori dei conti. 
  2. Per i componenti degli organi di cui alle lettere a)  e  b)  del
comma 1 non sono previsti compensi; per la partecipazione  ai  lavori
dell'Assemblea di cui alla predetta lettera a) non  sono  corrisposti
rimborsi di spese, anche di viaggio, da parte del Banco. 
  3. Per la ricostituzione degli organi ai  sensi  dell'articolo  14,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge  del
31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione,  dalla  legge  30
luglio 2010 n.122, la spesa complessiva per  oneri  di  funzionamento
degli  organi  del  Banco  non  puo'  essere  superiore  alla   spesa
complessiva attuale per  analoghe  finalita'  risultante  dall'ultimo
bilancio consuntivo approvato, ridotta del trenta per cento. 
  4. I compensi dei componenti degli organi di cui alle lettere c)  e
d) del comma 1 sono  determinati  secondo  i  criteri  fissati  dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio
2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001. 
  5. Con decreti del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   individuati   gli
obiettivi di razionalizzazione delle spese sulla base della normativa
vigente,  da  valutare   ai   fini   dell'approvazione   degli   atti
deliberativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b). 
                
                               Art. 5 
 
 
                     Assemblea dei partecipanti 
 
  1. E' istituita l'Assemblea  dei  partecipanti,  quale  espressione
della  forma  associativa  originaria  dell'ente,  nel  rispetto  del
criterio di rappresentanza di  organismi  e  categorie  presenti  nel
Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, in numero  complessivamente  non  superiore
alle  12  unita'  e  nel  rispetto  delle  vigenti  proporzioni   tra
rappresentanze diverse. 
  2. L'Assemblea dei partecipanti resta  in  carica  quattro  anni  e
delibera sulle seguenti materie: 
  a) adozione dello Statuto e sue modificazioni; 
  b) linee programmatorie generali delle attivita'; 
  c) articolazione del Banco in sezioni  o  sedi  in  localita'  dove
l'industria delle  armi  assume  una  particolare  rilevanza,  previa
proposta del Consiglio di amministrazione; 
  d)  promozione  di  forme  collaborative  tra  il  Banco  ed  altri
organismi pubblici e privati; 
  e) questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche  su  richiesta
di oltre la meta' dei consiglieri di amministrazione; 
  f) questioni attribuite espressamente dallo Statuto. 
                
                               Art. 6 
 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
  1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
  2. Il Consiglio di amministrazione, che  resta  in  carica  quattro
anni, e' costituito da cinque componenti, di cui uno per la categoria
dei fabbricanti di armi, uno per  la  categoria  dei  fabbricanti  di
munizioni uno in rappresentanza rispettivamente del  Ministero  dello
sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero  della
difesa. 
  3. Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine a: 
  a) individuazione degli obiettivi programmatici delle attivita' del
Banco; 
  b) verifica dell'attuazione dei programmi; 
  c) atti organizzativi interni; 
  d)  piano  triennale,   piano   annuale   di   attivita'   e   loro
aggiornamenti; 
  e) bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relative relazioni. 
  4. Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, per gravi violazioni di  legge
o dei fini istituzionali  del  Banco.  Con  lo  stesso  decreto,  per
l'amministrazione del Banco e' nominato, per un periodo non superiore
ad un  anno,  un  Commissario  straordinario  cui  viene  corrisposta
un'indennita', con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
                
                               Art. 7 
 
 
                             Presidente 
 
  1. Il Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione tra  i
propri componenti,  e'  nominato,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e  resta  in  carica
quattro anni. 
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Banco e convoca  e
presiede  il  Consiglio  di  amministrazione.  In  caso  di  urgenza,
provvede  alle  deliberazioni  di   competenza   del   Consiglio   di
amministrazione,  da  sottoporre  a  ratifica  nella   prima   seduta
successiva del Consiglio stesso. 
                
                               Art. 8 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, resta in carica quattro anni  e  i
suoi componenti possono essere confermati una sola volta. 
  2. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre  membri  di
cui uno designato dall'Assemblea dei partecipanti, uno designato  dal
Ministro dello sviluppo economico ed uno che  presiede  il  Collegio,
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Il Collegio dei revisori dei  conti  esercita  il  controllo  di
regolarita' amministrativa e contabile del Banco. 
                
                               Art. 9 
 
 
                         Direttore generale 
 
  1. Il Direttore generale del Banco  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro  della  difesa
ed  il  Ministro  dell'interno,  su  designazione  del  Consiglio  di
amministrazione, con rapporto di lavoro regolato secondo  la  vigente
disciplina contrattuale di riferimento. 
  2. Il Direttore generale e' l'unico titolare di licenza di pubblica
sicurezza per la  detenzione  di  armi  comuni  di  fabbricazione  di
cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi  da  guerra.
Il Direttore generale propone  al  Consiglio  di  amministrazione  la
nomina dei responsabili di settore. 
  3. Il Direttore generale e' responsabile della gestione del  Banco;
egli  assicura  la   funzionalita'   dell'ente   e   la   continuita'
dell'esercizio dei relativi compiti di istituto. 
  4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del  Consiglio  di
amministrazione senza diritto  di  voto,  svolgendo  le  funzioni  di
segretario. 
                
                               Art. 10 
 
 
                       Fonti di finanziamento 
 
  1. Il  Banco,  senza  oneri  a  carico  dello  Stato,  provvede  al
finanziamento delle proprie attivita' attraverso: 
  a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3  della
legge 23 febbraio 1960, n. 186; 
  b) corrispettivi per prestazioni di servizi; 
  c) rendite del patrimonio; 
  d) donazioni, lasciti e liberalita', previa accettazione deliberata
dal Consiglio di amministrazione; 
  e) eventuali altre entrate. 
  2. Le tariffe per  le  prove  sono  stabilite  dal  Ministro  dello
sviluppo economico sulla proposta del  Consiglio  di  amministrazione
del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui
all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al  costo
economico del servizio determinato dal costo tecnico e  dall'aliquota
delle spese generali ad esse imputabili. 
                
                               Art. 11 
 
 
                  Gestione finanziaria e contabile 
 
  1. Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese  secondo  la
vigente normativa prevista dal codice civile. 
  2. L'esercizio finanziario ha inizio il l° gennaio e termina il  31
dicembre di ciascun anno. 
                
                               Art. 12 
 
 
                              Personale 
 
  1. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono  disciplinati
dalle disposizioni del capo I, titolo  II  del  libro  V  del  codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
nonche' dai contratti collettivi di lavoro. 
  2. E'  fatto  divieto  al  personale  di  attendere  a  mansioni  o
disimpegnare  incarichi  incompatibili  con  le  funzioni  esercitate
presso il Banco ed, in particolare, di  svolgere  attivita'  connesse
con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni. 
                
                               Art. 13 
 
 
                              Vigilanza 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,  comma  1,  sono
soggetti all'approvazione del Ministero dello  sviluppo  economico  i
seguenti atti deliberativi: 
  a) i regolamenti interni di natura amministrativa; 
  b) i bilanci e i piani deliberati dal Consiglio di amministrazione; 
  c) la determinazione  dei  contributi  e  delle  tariffe  ai  sensi
dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186; 
  d) la partecipazione ad organismi societari; 
  e) l'istituzione di sezioni locali del Banco; 
  f) i compensi degli organi, nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
commi 2 e 4 dell'articolo 4. 
  2. I regolamenti interni che rivestono natura tecnica sono soggetti
all'approvazione del Ministero dello sviluppo  economico,  sentiti  i
Ministeri dell'interno e della difesa; il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' sentito in ordine a quanto previsto dalla lettera f)
del comma 1. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3,  comma  2,  nonche'
quanto previsto dall'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70,  e
dalle vigenti disposizioni contabili sui controlli dei bilanci  degli
enti pubblici, le restanti deliberazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2
divengono esecutive se, nel termine di novanta giorni dalla  data  di
ricezione, il Ministero  dello  sviluppo  economico  non  ne  dispone
l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico puo' sospendere i  termini
di cui al comma 3, per una sola  volta  e  per  un  periodo  di  pari
durata. 
                
                               Art. 14
                      Disposizioni transitorie

  1.  Gli organi del Banco sono ricostituiti ((entro sei mesi)) dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
  2.  Il  nuovo  statuto  del  Banco e' deliberato dall'Assemblea dei
partecipanti,  su  proposta del Consiglio di amministrazione, ((entro
nove mesi)) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  3.  In  caso di mancata ricostituzione degli organi o deliberazione
del  nuovo statuto entro i termini di cui ai commi 1 e 2, e' nominato
con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico un commissario
straordinario per i relativi adempimenti.
  4.  Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla
data  di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica
fino  all'insediamento  del nuovo Consiglio di amministrazione, fatto
salvo quanto previsto dal comma 3.
  5.  La composizione dell'Assemblea dei partecipanti e del Consiglio
di   amministrazione,  in  sede  di  prima  attuazione  del  presente
regolamento,  e'  definita  con  decreto  del Ministro dello sviluppo
economico sentito il Consiglio di amministrazione in carica alla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
  6.  Fermi  restando  i  compiti  di  vigilanza  del Ministero dello
sviluppo  economico,  il  Banco  presenta semestralmente al Ministero
vigilante  una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto con
riguardo  in  particolare  agli  effetti  su  di essi del processo di
riordino e contenimento delle spese.
                
                               Art. 15 
 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                
                               Art. 16 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
  a) gli articoli 8, 9, 12, 15 del regio decreto 13 gennaio 1910,  n.
20; 
  b) l'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186; 
  c) gli articoli 1, 2, 3, 4,  5,  6,  7,  8  e  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612; 
  d) l'articolo 10, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2010 
 
              Il Presidente del Senato della Repubblica 
    nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica 
            ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione 
                              SCHIFANI 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                La Russa, Ministro della difesa 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Rotondi,  Ministro  per  l'attuazione
                                del programma di Governo 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 5, foglio n. 19