DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

  Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)
    
 
 Vigente al: 20-10-2013  
 

LIBRO PRIMO
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti  gli  articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della
Costituzione;
  Vistala   legge  28  novembre  2005,  n.  246  e,  in  particolare,
l'articolo 14:
   comma  14, cosi' come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera
a),  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  con  il quale e' stata
conferita  al  Governo la delega ad adottare, con le modalita' di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi
che  individuano  le  disposizioni  legislative  statali,  pubblicate
anteriormente   al   1°   gennaio   1970,  anche  se  modificate  con
provvedimenti  successivi,  delle  quali si ritiene indispensabile la
permanenza  in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati
nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);
   comma  15,  con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui
al  citato  comma 14, provvedono, altresi', alla semplificazione o al
riassetto  della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  anche  al  fine  di armonizzare le disposizioni mantenute in
vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio
1970;
   comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del
prescritto  parere  da  parte  della  Commissione parlamentare per la
semplificazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge  15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da
20 a 22;
  Visto  il  concerto  reso  dal  Ministro  per  i  rapporti  con  il
Parlamento,  dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro
per   le   pari   opportunita',   dal   Ministro   per   la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  dal Ministro per l'attuazione del
programma  di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro
dell'interno,    dal   Ministro   della   giustizia,   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico,
dal  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, dal
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali, dal Ministro della salute e dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali;
  VistI  i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la
famiglia,  la  droga  e  il  servizio civile e dal Sottosegretario di
Stato   e   Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visti  altresi',  i  pareri resi dal Ministro per le riforme per il
federalismo,  dal  Ministro  per  le  politiche europee, dal Ministro
della   gioventu',   dal   Ministro   del   turismo,   dal   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Vista  la  richiesta  di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle
Conferenze Stato Regioni e Unificata;
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio della magistratura militare
nella seduta del 7 luglio 2009;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione
speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;
  Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la
semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2010;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa e del Ministro per la
semplificazione normativa;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:


                               Art. 1
                  Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il  presente  decreto,  con  la  denominazione  di <<codice
dell'ordinamento  militare>>,  e  le altre disposizioni da esso
espressamente  richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni
e l'attivita' della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate.
Ai fini del presente decreto per <<codice>> si intende il
codice di cui al presente comma.
2.  Nulla  e'  innovato  dal  presente  codice per quanto concerne le
disposizioni  vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del
Sistema   di   informazione   per   la  sicurezza  della  Repubblica,
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia
a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3.  Le  norme  regolamentari  disciplinanti  la  medesima materia del
codice  sono  raccolte  in  un  testo  unico  organico, d'ora innanzi
denominato     <<regolamento>>,    emanato    ai    sensi
dell'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento e'
modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto  delle ulteriori modalita'
individuate dal codice.
4.  Nella  materia  di  cui  al  comma  1, rimane ferma la disciplina
introdotta  dalle  leggi  di autorizzazione alla ratifica di trattati
internazionali.
5.  Nella  materia  di  cui al comma 1, lo Stato esercita la potesta'
legislativa  esclusiva  ai  sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera
d),  della  Costituzione,  che costituisce anche limite all'esercizio
delle  attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento
e Bolzano sul governo del territorio.
6.   Se   non   e'  diversamente  disposto,  ai  provvedimenti  e  ai
procedimenti  previsti  dal  codice e dal regolamento si applicano la
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445, e il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

TITOLO II
CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

                               Art. 2
            Attribuzioni del Consiglio supremo di difesa

1.  Il  Consiglio  supremo  di difesa, nel presente titolo denominato
<<Consiglio>>,   esamina  i  problemi  generali  politici  e  tecnici
attinenti  alla  difesa  nazionale  e  determina i criteri e fissa le
direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' che
comunque la riguardano.
                               Art. 3
                        Componenti di diritto

1.  Il  Consiglio e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e'
composto:
a)  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  funzioni di
vice-presidente;
b) dal Ministro degli affari esteri;
c) dal Ministro dell'interno;
d) dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) dal Ministro della difesa;
f) dal Ministro dello sviluppo economico;
g) dal Capo di stato maggiore della difesa.
2.  Il  segretario  del  Consiglio,  nominato  dal Consiglio stesso e
scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.
                               Art. 4
                        Componenti eventuali

1.  Il  Presidente  puo'  convocare  riunioni  del  Consiglio  con la
partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo
3.
2.  Possono altresi' essere convocati alle riunioni del Consiglio, se
il  presidente  lo  ritiene  opportuno,  i  Capi  di  stato  maggiore
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e dell'Aeronautica
militare, i presidenti degli organi e istituti indicati nell'articolo
5,  nonche'  persone di particolare competenza nel campo scientifico,
industriale  ed  economico  ed  esperti  in  problemi  militari,  ivi
compresi  i  rappresentanti  qualificati  del  Corpo  volontari della
liberta' e delle formazioni partigiane.
                               Art. 5
                          Organi ausiliari

1.  Il  Consiglio,  nello  svolgimento  delle  sue attribuzioni, puo'
avvalersi   del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica,  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche, dell'Istituto
centrale  di statistica, degli organi consultivi delle Forze armate e
dello Stato.
                               Art. 6
                      Segretario del Consiglio

1.  Il  segretario  del  Consiglio  raccoglie  ed elabora, secondo le
direttive  del  Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni
da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni
e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti.
2.   A   tale   scopo  il  segretario  del  Consiglio  puo'  chiedere
direttamente  ad amministrazioni pubbliche, enti e imprese, tutti gli
elementi  e  i  dati  necessari  per lo studio e la trattazione delle
questioni da sottoporre al Consiglio.
                               Art. 7
                        Ufficio di segreteria

1.  L'Ufficio  di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva
il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate
nell'articolo 6.
2.  L'Ufficio  di  segreteria  e'  costituito da personale comandato,
militare e civile, delle amministrazioni dello Stato.
3.  Il  numero  massimo  dei  componenti  l'Ufficio  di segreteria e'
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.
                               Art. 8
                              Riunioni

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.
2.  E'  inoltre  convocato,  tutte  le  volte  che  se  ne ravvisi la
necessita',  dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
                               Art. 9
            Regolamento di organizzazione e funzionamento

1.  Le  norme  necessarie  per  l'attuazione  di  quanto previsto dal
presente titolo sono contenute nel regolamento.

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
CAPO I
MINISTRO DELLA DIFESA

                               Art. 10 
               Attribuzioni del Ministro della difesa 
 
1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare  e
civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare: 
a) attua le deliberazioni in materia di difesa e  sicurezza  adottate
dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di  difesa  e
approvate dal Parlamento; 
b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attivita'
informativa e di sicurezza e all'attivita' tecnico-amministrativa; 
c) partecipa direttamente o tramite  un  suo  delegato  a  tutti  gli
organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e
sicurezza militare o le cui deliberazioni  comportino  effetti  sulla
difesa nazionale; 
d) approva la pianificazione generale e operativa  interforze  con  i
conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonche'  la  pianificazione
relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della
Difesa. 
2. Il Ministro della  difesa,  inoltre,  propone  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  la  relazione  annuale  da  presentare  al
Parlamento, in ordine allo stato della  disciplina  militare  e  allo
stato dell'organizzazione  delle  Forze  armate,  in  relazione  agli
obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare: 
a) sul livello di operativita' delle singole Forze armate; 
b) sul  grado  di  integrazione  del  personale  militare  volontario
femminile; 
((c) sull'attivita' per il sostegno alla ricollocazione professionale
dei   volontari   congedati,    svolta    dall'esistente    struttura
ministeriale;)) 
d) sul conseguimento degli obiettivi di  reclutamento  dei  volontari
necessari ad assicurare l'operativita' delle Forze armate; 
e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della
Croce rossa. 
3.  Il  Ministro  della   difesa,   altresi',   puo'   sopprimere   o
riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del  Capo  di
stato  maggiore  della  difesa,  enti  e  organismi  nell'ambito  del
processo di ristrutturazione delle Forze armate,  fermo  restando  il
disposto dell'articolo 177. 
                               Art. 11
                Attribuzioni in materia di armamenti

1.    Il   Ministro   della   difesa,   in   materia   di   controllo
dell'esportazione,   importazione   e   transito   dei  materiali  di
armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge
9  luglio  1990,  n.  185  e  dal regolamento di attuazione di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n.
93.
                               Art. 12
                       Relazioni al Parlamento

1.  Il  Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello
stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento:
a)  l'evoluzione  del  quadro  strategico  e le implicazioni militari
della situazione delle alleanze;
b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla
capacita'  operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro
necessario adeguamento;
c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa;
d) gli altri elementi di cui all'articolo 548.
2.  Il  Ministro  della  difesa  presenta  annualmente,  entro  il 31
gennaio,  una  relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del
processo  di ristrutturazione, nonche' sulla necessita' di apportarvi
correttivi   nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio  e  delle
dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni.
Il   Ministro   della   difesa  evidenzia  altresi',  nella  medesima
relazione,   le   modalita'   attraverso  le  quali  il  processo  di
ristrutturazione  attua  il  principio del coordinamento tra le Forze
armate.
                               Art. 13
                       Attribuzioni ulteriori

1.  Il  Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli
10, 11 e 12, esercita le competenze:
a)  in  materia  di  ordinamento  giudiziario,  di cui al capo VI del
presente titolo;
b)   attribuite   in   via   generale   ai  Ministri  in  materia  di
organizzazione  dei  rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.
                               Art. 14
          Uffici di diretta collaborazione con il Ministro
      e organismo indipendente di valutazione della performance

1.   Il   Ministro  della  difesa,  nell'ambito  di  quanto  previsto
dall'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, si avvale:
a)  per l'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 10, 11, 12
e   13,   di  uffici  di  diretta  collaborazione,  aventi  esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione;
b)  ai  sensi  dell'articolo  8, comma 1, ultimo periodo, del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  del supporto dell'organismo
indipendente di valutazione della performance.
2.  Il  Ministro della difesa puo' essere coadiuvato da un portavoce,
anche   esterno   all'amministrazione,   con   compiti   di   diretta
collaborazione     ai     fini     dei    rapporti    di    carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in
tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3.  Gli  uffici  e  l'organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance  di  cui  al  presente  articolo sono disciplinati con il
regolamento.

CAPO II
MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

                               Art. 15
               Attribuzioni del Ministero della difesa

1.  Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti  allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della
pace,   partecipazione   a   organismi   internazionali  di  settore,
pianificazione  generale e operativa delle Forze armate e interforze,
pianificazione  relativa  all'area  industriale  di  interesse  della
Difesa.
2.  Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree:
a)  area  tecnico  operativa:  difesa  e  sicurezza  dello Stato, del
territorio  nazionale  e delle vie di comunicazione marittime e aree,
pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con
i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche   multinazionali   per   interventi   a  supporto  della  pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in
materia  di  difesa  e  sicurezza  militare  o  le  cui deliberazioni
comportino   effetti   sulla  difesa  nazionale  e  attuazione  delle
decisioni  da  questi  adottate;  rapporti  con le autorita' militari
degli  altri  Stati;  informativa  al  Parlamento sull'evoluzione del
quadro   strategico   e  degli  impegni  operativi;  classificazione,
organizzazione   e  funzionamento  degli  enti  dell'area  operativa;
interventi   di   tutela  ambientale,  concorso  nelle  attivita'  di
protezione   civile   su  disposizione  del  Governo,  concorso  alla
salvaguardia  delle  libere istituzioni e il bene della collettivita'
nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b)  area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli
armamenti   e  relativi  programmi  di  cooperazione  internazionale;
conseguimento  degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento
militare;  bilancio  e  affari  finanziari; ispezioni amministrative;
affari  giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del
personale   militare   e   civile;   armamenti  terrestri,  navali  e
aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica  e tecnologie avanzate;
lavori   e   demanio;   commissariato  e  servizi  generali;  leva  e
reclutamento;  sanita'  militare;  attivita'  di  ricerca e sviluppo,
approvvigionamento  dei  materiali e dei sistemi d'arma; programmi di
studio  nel  settore  delle  nuove  tecnologie  per  lo  sviluppo dei
programmi  d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica
e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti
dell'area tecnico industriale.
3. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21
e 22.
                               Art. 16 
                             Ordinamento 
 
  1. L'organizzazione del Ministero della difesa e' articolata  nelle
seguenti componenti: 
    a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa; 
    b) area tecnico-operativa; 
    c) area tecnico-amministrativa; 
    d) area tecnico-industriale; 
    e) due uffici centrali; 
    f) Servizio assistenza spirituale; 
    g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti; 
    h) Circolo ufficiali delle Forze armate. 
  2. L'area  tecnico-operativa  e'  disciplinata  nel  capo  III  del
presente  titolo;   l'area   tecnico-amministrativa,((articolata   in
direzioni  generali  secondo  quanto  previsto  dal   regolamento,)),
coordinate da un segretario generale,  e  gli  uffici  centrali  sono
disciplinati nel capo IV  del  presente  titolo  e  nel  regolamento;
l'area tecnico-industriale e' disciplinata nel capo  V  del  presente
titolo. 
                               Art. 17 
                  Servizio di assistenza spirituale 
 
  ((1. Il  Servizio  di  assistenza  spirituale  alle  Forze  armate,
istituito  per  integrare  la  formazione  spirituale  del  personale
militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici
in qualita'  di  cappellani  militari,  fino  all'entrata  in  vigore
dell'intesa prevista all'articolo  11,  comma  2,  dell'Accordo,  con
protocollo addizionale, firmato a  Roma  il  18  febbraio  1984,  che
apporta modificazioni  al  Concordato  Lateranense  dell'11  febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato  e  reso
esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n.  121,  e'  disciplinato  dal
presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.)) 
                               Art. 18 
         ((Commissario)) generale per le onoranze ai Caduti 
 
1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le  sue
funzioni alla dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il
potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre  che  di
decisione in ordine  ai  dissensi  tra  il  Commissario  e  le  altre
amministrazioni con cui deve raccordarsi  al  fine  dell'espletamento
delle sue funzioni. 
2. Le competenze e  le  funzioni  del  Commissario  generale  per  le
onoranze ai Caduti sono disciplinati nel libro II,  titolo  II,  capo
VI, sezione III del presente codice. 
                               Art. 19
            Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia ha sede a Roma ed
e',  a  tutti  gli  effetti,  inserito  nell'ambito  degli  uffici di
organizzazione del Ministero della difesa.
2.  Le  attivita'  sociali  e di rappresentanza espletate dal Circolo
ufficiali   delle   Forze   armate   d'Italia  non  sono  considerate
commerciali  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  5,  del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3.  Gli  ufficiali  in  servizio delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza sono iscritti di diritto al Circolo, e sono tenuti
al pagamento obbligatorio della quota mensile.
4.  Al  Circolo  e' destinato personale militare e civile nell'ambito
delle  dotazioni  organiche  del  Ministero  della  difesa,  il quale
subentra   in   tutti   i  rapporti  di  lavoro  in  essere  a  tempo
indeterminato  del  Circolo.  Per il funzionamento sono utilizzate le
risorse  derivanti  dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente
dagli ufficiali, l'ammontare delle quali e' stabilito annualmente dal
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   nonche'  gli  eventuali  contributi  finanziari  e
strumentali  forniti  dal  Ministero  della  difesa nell'ambito degli
stanziamenti ordinari di bilancio.
5.  Gli  organi, l'organizzazione e il funzionamento del Circolo sono
disciplinati dal regolamento.
                               Art. 20 
                            Enti vigilati 
 
  1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa: 
    a) l'Agenzia industrie difesa; 
    b) la Difesa servizi spa; 
    c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; 
    d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori; 
    e) l'Unione italiana tiro a segno; 
    f) la Lega navale italiana; 
    g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per  le  componenti
ausiliarie delle Forze armate; 
    h) la Cassa di previdenza delle Forze armate. 
  2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie
difesa e della Difesa servizi spa sono  rispettivamente  disciplinati
nell'articolo 48 e nell'articolo 535. 
  ((3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere
c), d), e), f), g) e h))), del comma 1; la disciplina  relativa  alle
componenti ausiliarie delle Forze armate  dell'Associazione  italiana
della Croce rossa ((e' contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626  a
1760.)) 
                               Art. 21
                   Servizio di assistenza al volo

1.  Ai  sensi  dell'articolo  7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
550/2004,  i  servizi  di  controllo  del  traffico  aereo regolari e
pianificati   sono  forniti  al  traffico  aereo  generale  sotto  la
responsabilita'  dell'Aeronautica  militare  sugli  aeroporti e negli
spazi  aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione
aerea  in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico
aereo generale.
2.  Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma
1,  l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265,
applica  e  garantisce  il  rispetto  dei  requisiti  di  qualita'  e
sicurezza,  stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118,
nella  formazione,  nell'addestramento  e  nell'impiego del personale
militare  preposto  alle  funzioni  di  controllo  del traffico aereo
generale.
3.  L'Ente  nazionale  per  l'aviazione civile rilascia la licenza di
studente  o  controllore  del  traffico  aereo  al personale militare
impiegato  nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente
controllore  presso  fornitori di servizi di navigazione aerea di cui
al  comma  1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare
della  rispondenza  dei  requisiti  in  possesso di detto personale a
quelli prescritti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118.
4.  In  relazione  a  urgenti  necessita' per la difesa nazionale, il
servizio di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di cui
alla  legge 23 maggio 1980, n. 242, puo' essere assunto dal Ministero
della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
della  difesa  e  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sentite le
commissioni  competenti  dei  due  rami  del Parlamento e, in caso di
particolare urgenza, informati i Presidenti delle Camere.
5.  Con  decorrenza  dalla  data  del  predetto decreto, il personale
addetto  al  servizio  di  assistenza  al volo e' considerato, a ogni
effetto,  personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo
il   mantenimento,   se  piu'  favorevole,  del  proprio  trattamento
economico. Esso non puo' essere destinato a un diverso servizio.
6.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma 4 sono adottate le norme per
l'attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte.
                               Art. 22 
Servizio di  distruzione  delle  scorte  di  mine  antipersona,  armi
chimiche e degli esplosivi non contrassegnati ((, nonche' di bonifica
              da ordigni esplosivi residuati bellici)) 
 
  1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze: 
    a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona: 
      1) provvede a distruggere l'arsenale  di  mine  antipersona  in
dotazione o stoccaggio presso le Forze armate,  fatta  eccezione  per
una quantita' limitata e comunque non superiore alle ottomila  unita'
e rinnovabile tramite importazione fino a una quantita' non superiore
al numero sopra indicato, in deroga a quanto  disposto  dall'articolo
1,  comma  2  della  legge  29  ottobre  1997,  n.   374,   destinata
esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento  e  alla
ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento  e  di  distruzione
delle mine; 
      2)  provvede,  altresi',  a  distruggere  le  mine  antipersona
consegnate dalle aziende produttrici  e  dagli  altri  detentori,  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374; 
    b) in materia di armi chimiche: 
      1) comunica al Ministero degli affari  esteri,  ai  fini  delle
dichiarazioni iniziali e  successive  all'Organizzazione,  prescritte
dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo,
produzione, immagazzinaggio e uso  di  armi  chimiche  e  sulla  loro
distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e  dalla
parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati  e  le
informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche
obsolete ovvero abbandonate gia' raccolte nel centro di stoccaggio in
attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche  obsolete  rinvenute
in aree sotto il suo diretto controllo, nonche'  quelli  relativi  ai
composti  chimici  della  tabella  I,  contenuta  nell'<<annesso  sui
composti chimici>> alla convenzione, detenuti per  le  attivita'  non
proibite dalla convenzione e,  in  particolare,  per  l'addestramento
delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e  per  le
esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali  per  la  difesa
NBC; 
      2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico  interforze
NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle  armi  chimiche
di cui al punto 1 della presente lettera, secondo  le  procedure,  le
modalita' e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione
e del citato  annesso,  e  fornisce,  su  richiesta  delle  autorita'
competenti e nell'ambito  della  propria  competenza,  concorso  alla
identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione
delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute
sul territorio nazionale; 
    c) in materia di distruzione degli esplosivi non  contrassegnati,
ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420: 
      1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati; 
      2) definisce con proprio provvedimento  i  profili  procedurali
nonche' gli enti,  stabilimenti  o  reparti  incaricati  di  svolgere
l'attivita' di distruzione. 
    ((c-bis) in materia di bonifiche da ordigni  esplosivi  residuati
bellici,  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e   strumentali   a
legislazione vigente: 
      1) provvede all'organizzazione del servizio e  alla  formazione
del personale specializzato; 
      2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attivita' di ricerca
e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale,  possono  essere
eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti  interessati,  mediante
ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del  numero  1),
e,  a  tal  fine,  emana  le  prescrizioni   tecniche   e   sorveglia
l'esecuzione dell'attivita'; 
      3) segnala alle competenti sedi INAIL il  personale  incaricato
di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2); 
      4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui  al
numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione  e  scoprimento  di
ordigni sulle aree che ha in uso; 
      5) svolge l'attivita' di  disinnesco,  brillamento,  quando  ne
ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti,
attraverso personale specializzato di Forza armata; 
      6)  svolge  l'attivita'  di  cui  al  numero  n.  5)  sotto  il
coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui e'  rimessa
l'adozione di  ogni  provvedimento  utile  a  tutela  della  pubblica
incolumita'.)) 
  2. Con il decreto interministeriale di  cui  all'articolo  6  della
legge 29 ottobre 1997, n. 374: 
    a) e' stabilita la disciplina della distruzione delle  scorte  di
mine antipersona con modalita' che tengano presenti anche le esigenze
di tutela ambientale; 
    b) e' individuato,  altresi',  l'ufficio  competente  nell'ambito
dell'amministrazione del Ministero della difesa; 
    c) e' istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi
di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonche' di quelle
consegnate ai sensi del comma 1, e le date e le modalita' della  loro
distruzione,  e  annotare,  altresi',  le  denunce  fatte  ai   sensi
dell'articolo 4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374. 
  3. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 3,
della legge 20 dicembre 2000,  n.  420,  e'  definita  la  disciplina
relativa alle attivita' procedurali e  le  modalita'  di  distruzione
degli esplosivi non contrassegnati. 

SEZIONE II
ORGANI CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO

                               Art. 23 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 244)) 
                                                               ((18)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 31 dicembre 2012, n. 244 ha disposto (con l'art. 5, comma  1)
che "Il  Consiglio  superiore  delle  Forze  armate  e'  soppresso  a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge". 
                               Art. 24 
             Altri organi consultivi e di coordinamento 
 
  ((1. Sono  disciplinati  nel  regolamento  i  seguenti  comitati  e
commissioni: 
    a) Comitato unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni; 
    b) Comitato consultivo per l'inserimento del  personale  militare
volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia  di
finanza; 
    c) Comitato consultivo sui progetti di contratto; 
    d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e  la
perdita di ricompense al valor militare; 
    e) Commissioni consultive per la  concessione  o  la  perdita  di
ricompense al valore o al merito di Forza armata; 
    f)   Commissione   tecnica   incaricata   di   esprimere   parere
tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti
occorsi ad aeromobili militari, della Polizia  di  Stato,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; 
    g) Commissione italiana di storia militare; 
    h) Comitato etico.)) 

CAPO III
AREA TECNICO OPERATIVA
SEZIONE I
CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

                               Art. 25
 Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa

1. Il Capo di stato maggiore della difesa e' scelto tra gli ufficiali
in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di
corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della
Marina  militare  e  di  generale  di  squadra aerea dell'Aeronautica
militare, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, su proposta del
Ministro della difesa.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa:
a)  dipende  direttamente dal Ministro della difesa, di cui e' l'alto
consigliere  tecnico-militare  e  al  quale  risponde dell'esecuzione
delle direttive ricevute;
b) e' gerarchicamente sovraordinato:
1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;
2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai
compiti militari devoluti alla stessa Arma;
3)   al   Segretario   generale  della  difesa  per  le  attribuzioni
tecnico-operative a quest'ultimo affidate;
c)  svolge  i  compiti  previsti  dal codice, dal regolamento e dalla
legge.
3.  Il  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa, in caso di assenza,
impedimento, o vacanza della carica e' sostituito dal piu' anziano in
carica  tra  i  Capi  di  stato maggiore di Forza armata, senza tener
conto,  ai  fini  dell'attribuzione  della  suddetta  anzianita',  di
eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.
                               Art. 26
        Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa

1.  Il  Capo  di  stato maggiore della difesa, in base alle direttive
impartite dal Ministro della difesa:
a)  e'  responsabile  della  pianificazione,  della predisposizione e
dell'impiego  delle  Forze  armate  nel  loro  complesso; predispone,
sentiti  i  Capi  di  stato  maggiore di Forza armata e il Comandante
generale  dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari
dell'Arma,  la pianificazione generale finanziaria e quella operativa
interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorita' militari degli
altri Stati;
c)  adotta  le  misure  organizzative  conseguenti  all'adozione  dei
provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3;
2.  Il  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa  dirige,  coordina e
controlla  l'attivita'  di  polizia militare, avvalendosi del Comando
generale   dell'Arma   dei   carabinieri   per  l'elaborazione  delle
disposizioni di carattere tecnico.
3.  Le  ulteriori  specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore
della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico
sono disciplinate nel regolamento.
                               Art. 27
            Ordinamento dello Stato maggiore della difesa

1.  Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue
attribuzioni:
a)  dispone  di  uno Stato maggiore il cui ordinamento e' fissato nel
regolamento;
b)  si  avvale  del  Comando  operativo  di vertice interforze di cui
all'articolo 29;
2.   Sono   unificate  presso  lo  Stato  maggiore  della  difesa  le
attribuzioni  e  le attivita' generali concernenti la pianificazione,
la  predisposizione  e  l'impiego  delle  Forze  armate,  nonche'  le
attivita' svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata
suscettibili di accorpamento interforze.
3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli
altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.

SEZIONE II
ORGANISMI INTERFORZE

                               Art. 28
       Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate

1.  Il  Comitato  dei  Capi  di  stato maggiore delle Forze armate e'
organo  di  consulenza  del  Capo  di stato maggiore della difesa. E'
presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte,
altresi',  il  Segretario  generale  della  difesa,  i  Capi di stato
maggiore  di  Forza  armata  e  il  Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.
2.  Le  determinazioni  adottate  dal  Capo  di  stato maggiore della
difesa,   che  ne  assume  la  piena  responsabilita',  costituiscono
disposizioni  per  i  Capi  di stato maggiore di Forza armata, per il
Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  limitatamente  ai
compiti  militari  dell'Arma,  e  per  il  Segretario  generale della
difesa.
3.  Le  disposizioni  regolanti  il  funzionamento  dell'organo  sono
contenute nel regolamento.
                               Art. 29
               Comando operativo di vertice interforze

1.  Il  Comando  operativo  di vertice interforze, posto alle dirette
dipendenze  del  Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni
di  pianificazione  e  di  direzione  delle  operazioni nonche' delle
esercitazioni interforze e multinazionali.
2.  Le  norme  disciplinanti  l'ordinamento  del Comando operativo di
vertice interforze sono stabilite nel regolamento.
                               Art. 30
 Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa

1.  Il  Reparto  informazioni  e sicurezza dello Stato maggiore della
difesa svolge i compiti previsti dall'articolo 8 della legge 3 agosto
2007, n. 124.
                               Art. 31
                 Comandi regione militare interforze

1.  Con  uno  o piu' decreti del Ministro della difesa possono essere
costituiti  Comandi  regione  militare  interforze  cui  devolvere le
funzioni  svolte dai Comandi regione militare e aerea, dai Comandi in
capo  dei  dipartimenti  militari  marittimi  e  dai Comandi militari
marittimi autonomi.

SEZIONE III
CAPI DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA E COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

                               Art. 32 
Configurazione delle cariche di  Capo  di  stato  maggiore  di  Forza
     armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 
 
  1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare  e  dell'Aeronautica   militare   ((sono   ufficiali   della
rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado  di
generale di  corpo  d'armata,  ammiraglio  di  squadra,  generale  di
squadra  aerea  in  servizio  permanente;  il   Comandante   generale
dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il  grado  di
generale di corpo d'armata in servizio permanente. I  citati  vertici
militari:)) 
    ((a))) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro della difesa,  sentito  il  Capo  di  stato  maggiore  della
difesa; 
    ((b))) dipendono dal Capo di  stato  maggiore  della  difesa;  il
Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma  dei
carabinieri; 
    ((c))) nell'ambito della  rispettiva  Forza  armata  hanno  rango
gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali
e ammiragli. 
  2. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma  dei
carabinieri, in caso di assenza, impedimento o vacanza della  carica,
sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio  designato  alla
funzione vicaria. 
                               Art. 33
Attribuzioni  del  Capo  di  stato  maggiore  di  Forza  armata e del
            Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

1.  Il  Capo  di  stato  maggiore  di  Forza  armata e, per i compiti
militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
a)  propongono  al  Capo  di stato maggiore della difesa il programma
relativo  alle  rispettive Forze armate ai fini della predisposizione
della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26;
b)  sono  responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle
rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni
generali;
c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;
d)  adottano,  per  quanto  di rispettiva competenza, i provvedimenti
organizzativi  conseguenti  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo  10,  comma  3, previo parere del Capo di Stato maggiore
della difesa.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di
Forza armata sono indicate nel regolamento.
3.  Le  ulteriori  attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri  sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del
presente libro.
                               Art. 34
Ordinamento  dello  Stato  maggiore  di  Forza  armata  e del Comando
                 generale dell'Arma dei carabinieri

1.  I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale
dell'Arma    dei   carabinieri   per   l'esercizio   delle   relative
attribuzioni:
a) dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata,
disciplinati   nel  regolamento,  e  del  Comando  generale,  di  cui
all'articolo 170;
b)  si  avvalgono  di  Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per
ogni singola Forza armata nel titolo IV del presente libro.
2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  nell'articolo  29,  rientra nelle
competenze  degli  Stati  maggiori  di  Forza  armata  e  del Comando
generale  dell'Arma  dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e
delle  attivita'  relative  all'impiego  e  al  governo  del  proprio
personale,  all'addestramento,  alla logistica e alle predisposizioni
di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

SEZIONE IV
UFFICI DEGLI ADDETTI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO ALL'ESTERO

                               Art. 35
          Addetti delle Forze armate in servizio all'estero

1.  Il  personale  delle  Forze  armate,  da destinare in qualita' di
addetto,  addetto  aggiunto  e  assistente  presso  le rappresentanze
diplomatiche italiane all'estero e' nominato con decreto del Ministro
della  difesa, sentito il Ministro degli affari esteri; con la stessa
procedura  il medesimo personale militare puo' essere accreditato per
piu' Stati o per piu' Forze armate.
2.  La  costituzione  dell'ufficio  dell'addetto  militare, di cui al
comma  1,  e'  preceduta  dalla  preventiva  designazione, a opera di
decreti  del  Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri  e  dell'economia  e  finanze, delle sedi diplomatiche
italiane all'estero.
                               Art. 36
   Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero

1.  L'addetto  dispone  di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli
eventuali  addetti  aggiunti e assistenti, il personale assegnato dal
Ministero  della  difesa  con  mansioni di archivista; le mansioni di
archivista  sono  affidate  a  sottufficiali o a impiegati civili del
Ministero stesso.
2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati
con  decreto  del  Ministro  della difesa, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e dell'economia e finanze.
                               Art. 37
      Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero

1.  La  sicurezza  degli  uffici degli addetti militari all'estero e'
assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158.
                               Art. 38
                 Gestione del danaro e del materiale

1.  Gli  uffici  degli  addetti  militari costituiscono distaccamenti
dell'ufficio  amministrazioni speciali del Ministero della difesa per
quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale.
2. La gestione del denaro comprende:
a) spese per il personale;
b) spese per il funzionamento.
3.  La gestione del materiale comprende la custodia, la conservazione
e la manutenzione dei beni mobili assegnati per l'uso.
                               Art. 39 
                              Personale 
 
  1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno  a  una
licenza ordinaria di trenta  giorni  lavorativi,  nonche'  a  quattro
giornate di riposo  da  fruire  nell'anno  solare  ai  sensi  e  alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n.  937.  Le  ferie
del  personale  civile  del  Ministero  della  difesa   in   servizio
all'estero sono regolate  secondo  le  disposizioni  vigenti  per  il
territorio nazionale. Le disposizioni di cui  al  presente  comma  si
applicano anche al personale di cui all' articolo 1808. 
  2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate  e  in  quelle
particolarmente disagiate, stabilite per il personale  del  Ministero
degli affari esteri ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  144  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  il
periodo di licenza ordinaria  o  di  ferie  di  cui  al  comma  1  e'
rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi. 
  3. Al personale di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, e 2  si
applicano le stesse  norme  sul  trattamento  economico  per  congedi
ordinari o ferie e per  rimborso  delle  relative  spese  di  viaggio
vigenti per  il  personale  del  Ministero  degli  affari  esteri  in
servizio all'estero, compreso il periodo di tempo  corrispondente  ai
giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per  il
personale del Ministero medesimo ai sensi del comma  3  dell'articolo
180 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18. 
  ((4. Al personale di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  si
applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli
affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del
servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.)) 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 

CAPO IV
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

                               Art. 40
   Configurazione della carica di Segretario generale della difesa

1. Il Segretario generale della difesa:
a)  e'  ufficiale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina militare o
dell'Aeronautica  militare con il grado di generale di corpo d'armata
o  corrispondente  in  servizio  permanente ovvero dirigente di prima
fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa;
b)  e'  nominato,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma 3 del decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore
della difesa;
c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni
amministrative,  e  dal  Capo  di  stato maggiore della difesa per le
attribuzioni  tecnico-operative,  ai  quali  risponde dell'attuazione
delle direttive e delle disposizioni ricevute.
2.   Il  Segretario  generale  della  difesa,  in  caso  di  assenza,
impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal Vice segretario
generale  che  espleta  anche le funzioni di vice direttore nazionale
degli armamenti.
                               Art. 41
          Attribuzioni del Segretario generale della difesa

1. Il Segretario generale della difesa:
a)  predispone,  d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa,
le   proposte   di  pianificazione  annuale  e  pluriennale  generale
finanziaria  relative  all'area  industriale,  pubblica e privata, di
interesse della Difesa;
b)  e'  responsabile,  nel quadro della pianificazione generale dello
strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area
tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;
c)  esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed e'
responsabile  delle  attivita'  di  ricerca  e sviluppo, produzione e
approvvigionamento dei sistemi d'arma;
d)   puo'  delegare  competenze  nell'area  tecnico-amministrativa  e
nell'area   tecnico-industriale   in   materia   di  armamenti  a  un
funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal
settore  privato,  assunto  con  contratto  a  tempo  determinato,  e
nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, previa designazione del Segretario generale medesimo.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della
difesa  in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono
disciplinate nel regolamento.
                               Art. 42 
       Organi di supporto del Segretario generale della difesa 
 
  1. Il Segretario generale della difesa per  l'esercizio  delle  sue
attribuzioni: 
    a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero; 
    b) si avvale di due Vice segretari generali, di  cui  almeno  uno
civile e uno, di  norma,  militare,  nominati  secondo  le  procedure
previste dall'articolo 19, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sentiti il Capo di  stato  maggiore  della  difesa  e  il  Segretario
generale della difesa. I vice  segretari  generali  sono  scelti,  se
civili, ((tra i dirigenti di prima fascia  delle  amministrazioni  ))
dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di generale  di
corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea  in
servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da
quella  del  Segretario  generale.  Le  funzioni  di  Vice  direttore
nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario  generale  a
uno dei due vice segretari generali; 
    c) dispone del Segretariato generale della  difesa,  disciplinato
nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento. 

SEZIONE II
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

                               Art. 43
          Competenze del Segretariato generale della difesa

1.  Sono  unificate  presso  il Segretariato generale della difesa le
attribuzioni  e  le  attivita'  concernenti la politica industriale e
tecnologica,  la  ricerca e lo sviluppo, nonche' le attribuzioni e le
attivita'  analoghe  svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi
compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.
2.  Le  competenze  e  l'ordinamento  del Segretariato generale della
difesa sono disciplinati dall'articolo 106 del regolamento.
                               Art. 44 
                  Registro nazionale delle imprese 
 
  1. Presso il Segretariato generale della Difesa,  e'  istituito  il
registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese  operanti  nel
settore della progettazione, produzione, importazione,  esportazione,
((trasferimento intracomunitario, intermediazione,))  manutenzione  e
lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate  e
suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione  puo'  essere
accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi  aggiornamenti
sono trasmesse, per i fini della legge 9  luglio  1990,  n.  185,  ai
Ministeri degli affari esteri, dell'interno,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico. 
  2.  Solo  agli  iscritti  al  registro  nazionale  possono   essere
rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali  e  a
effettuare operazioni di  esportazione,  importazione,  transito  ((,
trasferimento intracomunitario e intermediazione))  di  materiale  di
armamento. 
  3.  L'iscrizione  al  registro  di  cui  al  comma  1  tiene  luogo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo
9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 
  4. Le domande di iscrizione al registro  nazionale  sono  corredate
della  documentazione  necessaria  a   comprovare   l'esistenza   dei
requisiti richiesti, secondo le modalita' indicate  nel  regolamento,
su cui per tale parte e' acquisito il  concerto  del  Ministro  degli
affari esteri e del Ministro dello  sviluppo  economico.  Le  domande
sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi  hanno
interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 
  a) per le imprese individuali e per  le  societa'  di  persone,  la
cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale  rappresentante,
ovvero la residenza in Italia  dei  suddetti,  purche'  cittadini  di
Paesi  legati  all'Italia  da  un  trattato  per  la   collaborazione
giudiziaria; 
  b) per le societa' di capitali, purche'  legalmente  costituite  in
Italia e ivi esercitanti attivita' concernenti materiali soggetti  al
controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185,  la  residenza  in
Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti
fini, purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia  da  un
trattato per la collaborazione giudiziaria; 
  c) per i consorzi di imprese costituiti con  la  partecipazione  di
una o piu' imprese  iscritte  al  registro  nazionale,  l'assenza  di
condizioni ostative di cui al comma 8 per le imprese  partecipanti  e
il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera  b)  per  il
legale rappresentante del consorzio. 
  5.  Sono  iscritti  d'ufficio  al  registro  nazionale  i  consorzi
industriali promossi a seguito di specifiche intese  intergovernative
o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano. 
  6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della
difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere  a)  e
b), e al comma 5, il trasferimento  della  sede,  la  istituzione  di
nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa. 
  7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione: 
  a) le imprese dichiarate fallite; 
  b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e
non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere  a)
e b), sono stati  definitivamente  riconosciuti  come  appartenuti  o
appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo  1  della
legge 25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi  della
legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della legge 9 luglio  1990,  n.
185; 
  d) le imprese i cui legali rappresentanti  sono  stati  condannati,
con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di
materiali di armamento; 
  e) le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22
della legge 9 luglio 1990, n.  185,  assumono  con  le  funzioni  ivi
elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello  Stato  prima  di
tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 
  8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7,  lettere  a),
b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro
nazionale,  disposta  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  da
comunicare ai Ministeri di cui al comma 1. 
  9. Se e' rimosso  l'impedimento  alla  iscrizione,  l'impresa  puo'
ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata,  la  reiscrizione  nel
registro nazionale. 
  10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli  impedimenti  di
cui al comma 8,  l'impresa  o  il  consorzio  possono  esercitare  le
normali attivita' nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso
di validita', a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A  essi
non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni. 
  11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale di  cui  al
comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un
magistrato del Consiglio di Stato, e composta  da  un  rappresentante
del Ministero degli affari esteri, del  Ministero  dell'interno,  del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e
del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni: 
  a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma  4  in  merito
alla iscrizione o reiscrizione al registro; 
  b) provvede alla revisione triennale del registro; 
  c) fa rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini  dell'applicazione
delle sanzioni per illeciti relativi al registro; 
  d) formula  un  parere  al  Ministro  per  la  cancellazione  e  la
sospensione dal registro. 
  12. Le modalita' per l'iscrizione al registro e le  norme  relative
al   funzionamento   della   commissione,   sono   disciplinate   nel
regolamento. 
  13. Per l'iscrizione nel registro nazionale  gli  interessati  sono
tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le  modalita'
stabiliti con decreto del Ministro della difesa di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a  quello  il  cui
contributo si riferisce. 

CAPO V
AREA TECNICO INDUSTRIALE

                               Art. 45 
                  Stabilimenti e arsenali militari 
 
1. Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di  produzione  e
di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per  il
supporto  tecnico  e  logistico  delle  Forze  armate,  assolvono  di
massima, nei limiti e con le  modalita'  stabilite  dalle  norme  del
codice e del regolamento, i seguenti compiti: 
a) produzione di mezzi e materiali; 
b) riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di  mezzi  e  materiali
non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata; 
c)  conferimento  di  commesse  esterne,  con  tutte  le  conseguenti
attivita' di controllo e collaudo; 
d) studio ed esperienze; realizzazione di prototipi; 
e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche  ai
fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato; 
f) formazione e aggiornamento ai diversi livelli  e  per  specialita'
del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa. 
2. Gli stabilimenti e arsenali  militari,  inoltre,  concorrono  allo
studio,  nel  rispettivo  settore,  dello   sviluppo   di   attivita'
industriali di particolare interesse militare e della loro  eventuale
conversione ai fini della produzione bellica. 
((2-bis. Gli  arsenali  e  gli  stabilimenti  militari  adibiti  allo
svolgimento  di  attivita'  di  manutenzione  sui   mezzi   e   sugli
equipaggiamenti    delle    Forze    armate    possono    concorrere,
all'occorrenza, anche all'espletamento degli  interventi  manutentivi
sui  mezzi  e  sugli  equipaggiamenti  delle  Forze  di   polizia   a
ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro  dei  relativi
oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti
servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze
armate.)) 
3. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti: 
a) tipo, finalita', compiti specifici di cui  al  presente  articolo,
numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze  armate
e del progresso scientifico e tecnico; 
b) l'ordinamento e la ripartizione interna dei  compiti  di  ciascuno
stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate. 
                               Art. 46
Direzione  e  struttura  organizzativa  degli  stabilimenti  e  degli
                          arsenali militari

1.  Gli  enti di cui all'articolo 45 sono retti, a seconda della loro
potenzialita',  da  ufficiali  generali o ufficiali superiori, il cui
incarico e' conferito con decreto ministeriale.
2. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali
enti  sono  strutturati  sulla  base di una Direzione e di uno o piu'
servizi.
3.  In  caso  di  vacanza,  assenza  o  impedimento del direttore, la
reggenza della carica e' affidata al vice direttore.
4.  Al  funzionamento  degli  stabilimenti  e degli arsenali militari
provvede personale militare e civile.
5.  La  ripartizione  delle  dipendenze degli enti di cui al presente
articolo e' individuata nell'articolo 47.
                               Art. 47 
                     Classificazione degli enti 
 
1.  Gli  enti  dell'area  tecnico-industriale  e  i  centri   tecnici
dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono
in: 
a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unita'; 
b) enti dipendenti dal ((Segretariato)) generale della difesa; 
c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza
armata. 
2. Alla indicazione  degli  enti  da  ricomprendere  nelle  categorie
definite dal comma 1 si  provvede  con  decreto  del  Ministro  della
difesa. 
3.  Gli  enti   dipendenti   dal   ((Segretariato))   generale   sono
disciplinati nel regolamento. 
                               Art. 48 
                      Agenzia industrie difesa 
 
1. L'Agenzia industrie difesa, istituita,  nelle  forme  disciplinate
dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
con personalita' giuridica di diritto pubblico,  e'  posta  sotto  la
vigilanza del Ministro della difesa, ed e'  organizzata  in  funzione
del  conseguimento   dei   suoi   specifici   obiettivi,   ai   sensi
dell'articolo 12, ((comma 1,)) lettera r), della legge 15 marzo 1997,
n. 59. Scopo dell'Agenzia  e'  quello  di  gestire  unitariamente  le
attivita' delle unita' produttive e industriali della difesa indicate
con uno o piu' decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia  utilizza
le risorse finanziarie materiali e umane delle  unita'  dalla  stessa
amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui  al  comma
2. 
2.  Le  norme  concernenti  l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Agenzia   sono   definite   nel   regolamento,   nel    rispetto
dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la
concorrenza e il mercato in quanto applicabili. 
                               Art. 49
Enti  dipendenti  dai  comandi e dagli ispettorati logistici di Forza
                               armata

1.  La responsabilita' della manutenzione e della sperimentazione dei
beni  funzionali  all'impiego dello strumento militare e' affidata ai
competenti comandi o ispettorati di Forza armata.
2.  Gli enti, di cui al presente articolo, hanno autonomia gestionale
nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi
di  cui  al  comma  1,  attendono  ai compiti relativi alle attivita'
amministrativo-contabili,  secondo  quanto  previsto  dalle  norme di
contabilita'  generale  dello  Stato  e  sono  altresi'  obbligati  a
provvedere alla tenuta di una contabilita' analitica industriale.
3.  I  direttori  degli  enti,  al fine di ottimizzare i procedimenti
connessi  all'attuazione  dei programmi di lavoro annuali, provvedono
autonomamente  sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia
alla  gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento
degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.
4.  Prima  dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al
presente  articolo  ricevono  il  programma  di  lavoro  annuale  con
l'indicazione  delle  risorse  finanziarie  stanziate  sui pertinenti
capitoli di bilancio.
                               Art. 50
Personale  degli  enti  dipendenti  dai  comandi  e dagli ispettorati
                      logistici di Forza armata

1.  Il  direttore  dell'ente, nominato con decreto del Ministro della
difesa, e' scelto tra il personale militare con grado non inferiore a
colonnello   o  gradi  equipollenti.  Il  direttore,  individuato  in
relazione  alle  esperienze maturate nel settore tecnico-industriale,
ricopre  l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche
per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di
impiego  della  Forza armata di appartenenza e sempre che l'attivita'
svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati.
2. Il direttore:
a)  formula  proposte  ai fini della predisposizione dei programmi di
lavoro;
b)   cura   l'attuazione   dei   programmi   stessi,  anche  mediante
l'affidamento   della   gestione  di  singoli  progetti  a  personale
dipendente   appositamente   incaricato,   determinando   le  risorse
occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c)   esercita  i  poteri  di  spesa  nei  limiti  degli  stanziamenti
assegnati;
d)  determina,  informandone le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative   sul   piano   nazionale,   i  criteri  generali  di
organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni
del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  del
personale   dipendente   dei   Ministeri,   l'orario  di  servizio  e
l'articolazione  dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle
esigenze funzionali della struttura organizzativa cui e' preposto;
e)   individua  i  responsabili  dei  procedimenti  curati  dall'ente
adottando le conseguenti attivita' di verifica e controllo.
3.  Il direttore e' responsabile dei risultati dell'attivita' svolta,
con  particolare  riferimento  alla  corretta  gestione delle risorse
pubbliche  e al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi
di   lavoro.   A   tal   fine,  si  avvale  di  un  apposito  sistema
informativo-statistico   per   il   controllo   interno  di  gestione
dell'ente,  con  rilevazioni  periodiche dei costi, delle attivita' e
dei relativi risultati.
4.  Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell'ente
dell'area  tecnico-industriale,  nominato  con  decreto  del Ministro
della  difesa,  e'  scelto  nell'ambito  dei  funzionari civili della
Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di
adeguata  qualifica  funzionale o dirigenziale; l'incarico puo' anche
essere  conferito  a  personale  dell'Amministrazione pubblica ovvero
estraneo  alla  stessa  se  in  possesso  di analoga esperienza e con
precedenti incarichi di dirigenza aziendale.
5. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi
compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le
sue  attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha
la  reggenza  dell'ente  in  caso  di  vacanza;  provvede a gestire i
singoli progetti affidatigli dal direttore.
                               Art. 51
        Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale

1. Con uno o piu' decreti il Ministro della difesa provvede:
a)  di  concerto  con  i  Ministri  della  pubblica amministrazione e
innovazione   e   dell'economia   e   delle   finanze,   sentite   le
organizzazioni    sindacali    maggiormente   rappresentative,   alla
riorganizzazione   connessa   all'espletamento   delle  attivita'  di
competenza  di  ciascun ente di cui all'articolo 47, comma 1, lettere
b)  e  c), nonche' alla definizione di specifici settori d'intervento
degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), eventualmente
procedendo   ad   accorpamenti,   trasformazioni,  concentrazioni  di
processi  produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche a
una  unica  gestione  se l'autonomia di singole strutture non risulta
funzionalmente utile e conveniente;
b)  di  concerto  con  i  Ministri  della  pubblica amministrazione e
innovazione  e  dell'economia e delle finanze, alla indicazione degli
enti  di  cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), che, in relazione
agli  obiettivi di produttivita' ed economicita', sono da dismettere,
anche  ai  sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15
marzo  1997,  n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative,  in  aziende  a ordinamento
autonomo,  ai  sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera
g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7,
comma  1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo
ordinamento   e'   definito,   per   ciascuna   azienda,  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2.  Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di
cui  all'articolo 47, correlati alle procedure di ristrutturazione di
cui  al  presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal
capo I del titolo II del libro V del presente codice.

CAPO VI
GIUSTIZIA MILITARE
SEZIONE I
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

                               Art. 52 
                         Magistrati militari 
 
1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate
e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. 
2. Le funzioni giudicanti sono: 
a) di primo grado (giudice presso  il  Tribunale  militare  e  presso
l'Ufficio militare di sorveglianza); 
b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello); 
c) semidirettive di primo grado  (presidente  di  sezione  presso  il
Tribunale militare); 
d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della  Corte
militare di appello); 
e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare); 
f)  direttive  elevate  di  primo  grado  (presidente  del  Tribunale
militare di sorveglianza); 
g) direttive di secondo grado (presidente  della  Corte  militare  di
appello). 
3. Le funzioni requirenti sono: 
a) di primo grado (sostituto procuratore militare); 
b) di secondo grado (sostituto procuratore generale  militare  presso
la Corte militare di appello); 
c) di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la
Procura generale militare presso la Corte di Cassazione); 
d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare  presso
la Corte militare di appello); 
e) direttive di primo grado (procuratore  militare  della  Repubblica
presso il Tribunale militare); 
f) direttive di secondo grado (procuratore generale  militare  presso
la Corte militare di appello); 
g)  direttive  superiori  requirenti  di  legittimita'   (procuratore
generale militare presso la Corte di Cassazione). 
4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il
trattamento economico dei magistrati  militari  sono  regolati  dalle
disposizioni  in  vigore  per  i  magistrati  ordinari,   in   quanto
applicabili. ((Ai fini dell'anzianita', e' valutato anche il servizio
prestato presso altre magistrature.)) 
                               Art. 53
       Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni

1.  Per  il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi
2,  lettera  a)  e  3,  lettera a) e' richiesta almeno la delibera di
conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di
tirocinio.
2.  Per  il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi
2,  lettere  b)  e  c), e 3, lettera b) e' richiesto il conseguimento
almeno della seconda valutazione di professionalita'.
3.  Per  il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi
2,  lettera  e)  e 3, lettera e) e' richiesto il conseguimento almeno
della terza valutazione di professionalita'.
4.  Per  il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi
2,  lettere  d)  ed  f),  e  3,  lettere  c)  e  d),  e' richiesto il
conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalita'.
5.  Per  il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi
2,  lettera  g)  e 3, lettera f) e' richiesto il conseguimento almeno
della quinta valutazione di professionalita'.
6.  Per  il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, comma
3,  lettera  g),  e'  richiesto  il  conseguimento almeno della sesta
valutazione  di  professionalita';  il  magistrato,  alla  data della
vacanza  del  posto  da  coprire,  deve  avere esercitato, per almeno
quattro  anni,  funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o
di secondo grado o funzioni requirenti di legittimita'.
                               Art. 54 
                         Tribunale militare 
 
1. Il Tribunale militare e' formato: 
a) da un magistrato  militare  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede; 
b) da piu' magistrati militari in  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 53, comma 1, e da  almeno  un  magistrato  militare  in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2. 
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento: 
a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di  sezione
del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento  del
presidente giudica con l'intervento  di  un  magistrato  militare  in
possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  53,  comma  2,  con
funzioni di presidente; 
b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti  previsti  dal
comma 1, lettera b), con funzioni di giudice; 
c) di un militare  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,
dell'Aeronautica militare, dell' Arma dei Carabinieri o della Guardia
di finanza di grado  pari  a  quello  dell'imputato  e  comunque  non
inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte,  con  funzioni  di
giudice. ((Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare
le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a  tali
funzioni: 
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario
di Stato; 
2) il Capo di stato maggiore della difesa; 
3) il Segretario generale della difesa; 
4) i Capi di  stato  maggiore  delle  Forze  armate  e  i  Comandanti
generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 
5) il Direttore generale per il personale militare.)) 
3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si
effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto,  che  prestano
servizio nella circoscrizione del Tribunale militare. 
4. Le estrazioni a sorte, previo avviso  affisso  in  apposito  albo,
sono  effettuate,  nell'aula  di  udienza  aperta  al  pubblico,  dal
presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di
un ausiliario, che redige verbale. 
5. I  giudici  estratti  a  sorte  durano  in  funzione  due  mesi  e
proseguono nell'esercizio delle funzioni sino  alla  conclusione  dei
dibattimenti in corso. 
6. L'estrazione a sorte avviene  ogni  sei  mesi,  distintamente  per
ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice,  due
supplenti. 
                               Art. 55
                     Circoscrizioni territoriali

1.  I  Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede
in Verona, Roma e Napoli.
2.  Il  Tribunale  militare  e  la  Procura  militare di Verona hanno
competenza  in  ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle
d'Aosta,  Piemonte,  Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto,
Friuli Venezia-Giulia, Emilia- Romagna.
3.  Il  Tribunale  militare  e  la  Procura  militare  di  Roma hanno
competenza  in  ordine  ai  reati  militari  commessi  nelle  regioni
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna.
4.  Il  Tribunale  militare  e  la  Procura  militare di Napoli hanno
competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
                               Art. 56
            Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza

1.  Il  Tribunale  militare  di  sorveglianza,  con  sede  in  Roma e
giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i
magistrati  militari  di  sorveglianza  e  di  esperti  nominati  dal
Consiglio  della  magistratura  militare,  su  proposta  motivata del
presidente del Tribunale militare di sorveglianza.
2.  I  provvedimenti  del  Tribunale  militare  di  sorveglianza sono
adottati:
a)  da  un  collegio  composto dal presidente, magistrato militare in
possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 53, comma 4, o, in sua
assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo
segue per anzianita' nel ruolo;
b)  da  un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 53, comma 1;
c) da due fra gli esperti di cui al comma 1.
3.   L'Ufficio  militare  di  sorveglianza  ha  sede  in  Roma  e  ha
giurisdizione  su  tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio
sono  assegnati  magistrati  militari  di  sorveglianza,  in possesso
almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1;
4.  I  magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza
non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
5.  Con  decreto  del  presidente della Corte militare d'appello puo'
essere   temporaneamente  destinato  a  esercitare  le  funzioni  del
magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato
militare,  in  possesso  almeno dei requisiti di cui all'articolo 53,
comma 1.
                               Art. 57 
                      Corte militare di appello 
 
1.  La  Corte  militare  d'appello,  con  sede   in   Roma,   giudica
sull'appello proposto avverso i provvedimenti  emessi  dai  Tribunali
militari. 
2. La Corte militare d'appello e' formata: 
a) da un  magistrato  militare  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 53, comma 5, che la presiede; 
b)  da  magistrati  militari  in  possesso  dei  requisiti   di   cui
all'articolo 53, comma 4; 
c)  da  magistrati  militari  in  possesso  dei  requisiti   di   cui
all'articolo 53, comma 2. 
3. Le sezioni della Corte sono formate: 
a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di  cui
all'articolo 53, comma 4, che la presiede; 
b) da magistrati militari in possesso almeno  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 53, comma 2. 
4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento: 
a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione  o,
in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in  possesso
dei requisiti di cui  all'articolo  53,  comma  2,  con  funzioni  di
presidente; 
((b) di due magistrati militari in possesso almeno dei  requisiti  di
cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;)) 
c) di due militari dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,
dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della  Guardia
di finanza, di grado pari a quello  dell'imputato  e,  comunque,  non
inferiore a tenente colonnello, estratti a  sorte,  con  funzioni  di
giudice. ((Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare
le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a  tali
funzioni: 
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario
di Stato; 
2) il Capo di stato maggiore della difesa; 
3) il Segretario generale della difesa; 
4) i Capi di  stato  maggiore  delle  Forze  armate  e  i  Comandanti
generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 
5) il Direttore generale per il personale militare.)) 
5. Le estrazioni  a  sorte  e  la  durata  in  funzione  dei  giudici
appartenenti alle Forze armate sono regolate  dalle  norme  stabilite
per i Tribunali militari. 
                               Art. 58
                    Uffici del pubblico ministero

1.  La  Procura  generale  militare  presso la Corte di Cassazione e'
composta:
a)  dal  procuratore  generale  militare della Repubblica, magistrato
militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimita',
scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo
53, comma 6;
b)   da  due  sostituti  procuratori  generali  militari,  magistrati
militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4.
2.  La  Procura generale militare presso la Corte militare di appello
e' composta:
a)  da  un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato
militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5;
b)  da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;
c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
3. La Procura militare presso il Tribunale militare e' composta:
a)  da  un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3;
b)  da  sostituti  procuratori  militari della Repubblica, magistrati
militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.
                               Art. 59
               Ruolo organico dei magistrati militari

1.   Il   ruolo  organico  dei  magistrati  militari  e'  fissato  in
cinquantotto unita'.
2.  Alla  formazione  delle  piante organiche degli uffici giudiziari
militari  si  provvede  con  decreto  del  Ministro  della difesa, su
proposta del Consiglio della magistratura militare.

SEZIONE II
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

                               Art. 60
       Composizione del Consiglio della magistratura militare

1.  Il  Consiglio  della  magistratura militare ha sede in Roma ed e'
composto da:
a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
c) due componenti eletti dai magistrati militari;
d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa
tra  i  Presidenti  delle  due  Camere,  fra  professori  ordinari di
universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni
di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente
del  Consiglio. Quest'ultimo componente non puo' esercitare attivita'
professionale  suscettibile  di  interferire  con  le  funzioni della
magistratura  militare  ne'  puo'  esercitare attivita' professionale
nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.
2. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 59, senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello Stato, i magistrati
militari   componenti   elettivi  del  Consiglio  della  magistratura
militare  sono  collocati  fuori ruolo per la durata del mandato e il
posto di organico e' reso indisponibile per la medesima durata.
3.  L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio sono
promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice
presidente.
                               Art. 61
Principi  generali  in  materia  di  attribuzioni e funzionamento del
                Consiglio della magistratura militare

1. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni
previste  per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese
quelle   concernenti   i  procedimenti  disciplinari,  sostituiti  al
Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di
Cassazione,   rispettivamente,   il   Ministro   della  difesa  e  il
procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione.
2.  Le  deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per
la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno tre componenti,
di  cui  uno  elettivo.  A  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
presidente.
3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
                               Art. 62
   Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare

1. Il Consiglio della magistratura militare delibera:
a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di
sedi  e  di  funzioni,  sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni
altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari;
b)  sulle  sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in
esito  a  procedimenti  promossi  dal  Ministro  della  difesa  o dal
procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
c)   sul   conferimento   ai   magistrati   militari   di   incarichi
extragiudiziari;
d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge.
2.  Tutti  i  provvedimenti  riguardanti  i  magistrati militari sono
adottati,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del  Consiglio, con
decreto   del  Ministro  della  difesa,  fatta  salva  l'applicazione
dell'articolo 1, lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Consiglio, inoltre:
a)  esprime pareri e puo' far proposte al Ministro della difesa sulle
modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le
materie  riguardanti  l'organizzazione o il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia militare;
b)  da'  pareri  su disegni di legge concernenti le materie di cui ai
commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie;
c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui
reclami  e  sui ricorsi relativi alla eleggibilita' e alle operazioni
elettorali.  Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto
dai  Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne da'
comunicazione  ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di
competenza del Consiglio;
d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.
4.  Sulle  materie  di  competenza  del  Consiglio, il Ministro della
difesa puo' avanzare proposte o proporre osservazioni.
5.  Il  Ministro  della  difesa  puo'  intervenire  alle adunanze del
Consiglio se ne e' richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno
per  fare  comunicazioni  o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non
puo' essere presente alle deliberazioni.
                               Art. 63
Attribuzioni   del   Consiglio   in   materia   di  assunzioni  nella
                        magistratura militare

1.  Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni
dei  magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate.
Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  per uditore giudiziario
militare  formano  le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino
ufficiale  del  Ministero della difesa e comunicate agli interessati.
Delle  commissioni  di  concorso  possono  far parte anche magistrati
componenti del Consiglio.
2.  Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti
dal  Ministro  della  difesa e dagli interessati entro trenta giorni,
rispettivamente,  dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette,
approva o modifica la graduatoria.
                               Art. 64
Attribuzioni  del  Consiglio  in  materia  di  conferimento di uffici
                direttivi e valutazione per la nomina

1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la
nomina  alle funzioni di legittimita' il Consiglio della magistratura
militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio
del  quadriennio  e  per l'intera durata dello stesso, formata da tre
dei suoi componenti, di cui uno elettivo.
2.  Per  il  conferimento  degli  uffici  direttivi  la  proposta  e'
formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa.
                               Art. 65
         Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni

1.   Il   Consiglio   della   magistratura  militare,  per  accertare
l'efficienza  e  la  regolarita'  dei servizi e per esigenze relative
all'esercizio  delle  funzioni  a  esso attribuite, dispone ispezioni
negli Uffici giudiziari militari.
2.  L'incarico  ispettivo e' conferito, di volta in volta, con durata
determinata,   a  uno  o  piu'  componenti  del  Consiglio.  Esso  e'
incompatibile  con  l'esercizio  delle  funzioni  giudiziarie  presso
l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione.
3.  Il  magistrato militare che ha eseguito l'ispezione non partecipa
alle  deliberazioni  del  Consiglio su illeciti disciplinari rilevati
nell'ispezione.
4.  Il  Ministro  della  difesa puo' in ogni tempo disporre ispezioni
negli  uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina
di ispettori.
                               Art. 66
          Attribuzioni del presidente e del vice presidente

1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare:
a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano
tutti  i  magistrati  con  esclusione  solo  di  quelli sospesi dalle
funzioni;
b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre
componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;
c)  comunica  al  Ministro  della  difesa  le  date di convocazione e
l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
2.  Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o
impedimento.
                               Art. 67
        Disposizioni in materia di procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari
e'  regolato  dalle  norme  in  vigore  per i magistrati ordinari. Il
procuratore  generale militare presso la Corte di Cassazione esercita
le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.
2.   L'azione   disciplinare   nei  confronti  dei  giudici  militari
appartenenti  alle  Forze  armate  e'  esercitata  dal Ministro della
difesa  o  dal  procuratore  generale  militare  presso  la  Corte di
Cassazione.  Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1
e dell'articolo 61, comma 1.
                               Art. 68
              Stato giuridico del componente non togato

1.  Per  quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato
del  Consiglio  si  osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della  legge  24 marzo 1958, n. 195. Il trattamento economico di tale
componente  e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  avuto  riguardo  alle
incompatibilita',   ai  carichi  di  lavoro  e  alle  indennita'  dei
componenti  del  Consiglio  superiore  della  magistratura eletti dal
Parlamento.
                               Art. 69
         Elezioni del Consiglio della magistratura militare

1.  All'elezione  dei  componenti  di  cui  all'articolo 60, comma 1,
lettera  c),  che  si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i
magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto.
2.  Non  sono  eleggibili  e  non  possono  votare  esclusivamente  i
magistrati  sospesi  dalle funzioni. Ciascun elettore puo' votare per
un solo componente. I voti espressi in eccedenza sono nulli.
3.  Per  l'elezione  dei  componenti di cui alla citata lettera c) e'
istituito  presso  il Consiglio della magistratura militare l'ufficio
elettorale  presieduto  dal  procuratore  generale  presso  la  Corte
militare  di  appello  e  composto  dai  due  magistrati  militari in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo 53, commi 1 e 2, piu'
anziani in ruolo.
4.  Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio
della  magistratura  militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
almeno  trenta  giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in
due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.
5.  Le  schede elettorali sono preventivamente firmate dai componenti
dell'ufficio elettorale e sono riconsegnate chiuse dall'elettore.
6. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente
allo  spoglio  delle  schede e proclama eletti i magistrati che hanno
riportato  il  maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il
piu' anziano di eta'.
7.  L'ufficio  elettorale  decide  a  maggioranza sulle contestazioni
sorte  durante le operazioni di voto, nonche' su quelle relative alla
validita'  delle  schede,  dandone  atto nel verbale delle operazioni
elettorali.
8.  I  reclami  relativi  alle operazioni elettorali sono proposti al
Consiglio  della magistratura militare e devono pervenire all'ufficio
di   segreteria   entro   il   quindicesimo  giorno  successivo  alla
proclamazione  dei  risultati.  Essi non hanno effetto sospensivo. Il
Consiglio decide nella sua prima seduta.
9.  I  componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del
Consiglio   della   magistratura  militare  perdono  i  requisiti  di
eleggibilita'  o  cessano  dal  servizio  per  qualsiasi  causa, sono
sostituiti,  per  il restante periodo, dai magistrati che seguono gli
eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti.
                               Art. 70
   Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio

1. La durata del Consiglio della magistratura militare si computa dal
giorno dell'insediamento.
2.  Il  Consiglio  scade al termine del quadriennio. Tuttavia, fino a
quando  non  e'  insediato  il nuovo Consiglio, continua a funzionare
quello precedente.
                               Art. 71
                 Ufficio di segreteria del Consiglio

1.  Presso  il Consiglio della magistratura militare e' costituito un
ufficio  di segreteria il cui organico e' determinato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa.
2.   Presso  l'ufficio  di  segreteria  sono  custoditi  i  documenti
personali riguardanti i magistrati militari.
3.  I  magistrati  militari  componenti  dell'ufficio  di  segreteria
continuano  a  esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti,
assistono alle riunioni del Consiglio.
                               Art. 72
Applicabilita'  di  norme  previste  per il Consiglio superiore della
                            magistratura

1.  Per  tutto  cio'  che  non  e' diversamente regolato dal presente
codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il
Consiglio  superiore della magistratura, in particolare sostituiti al
Ministro  e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro
e il Ministero della difesa.

SEZIONE III
DISCIPLINA DEL CONCORSO IN MAGISTRATURA MILITARE

                               Art. 73
                              Concorsi

1.  Alla  magistratura  militare si accede mediante concorso pubblico
per  titoli  per  la  nomina  a magistrato militare, al quale possono
partecipare  soltanto i magistrati ordinari che non hanno superato il
quarantesimo   anno   di   eta',   salve   le   elevazioni   previste
dall'ordinamento.  Le  modalita'  della  domanda  di  ammissione,  il
termine  per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso,
i  criteri  di  valutazione  dei  titoli  da  parte della commissione
esaminatrice,  nonche'  le  modalita'  di approvazione della relativa
graduatoria  e  di  nomina  dei vincitori sono stabilite con apposito
decreto  del  Ministro  della  difesa,  previa delibera del Consiglio
della magistratura militare.
2.  Entro due mesi dal termine di conclusione del concorso per titoli
riservato ai magistrati ordinari, nel perdurare di vacanze organiche,
il   Ministro   della   difesa,   su  delibera  del  Consiglio  della
magistratura  militare,  provvede a bandire con decreto il successivo
concorso pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h), i)
e  l),  dell'articolo  2,  comma  1, del decreto legislativo 5 aprile
2006,  n.  160.  Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono
individuati:
a)  i  punti a disposizione nella valutazione delle prove e i criteri
di  assegnazione  da  parte dei membri della commissione degli stessi
punti, per ciascuna prova scritta e orale;
b) le ulteriori norme utili allo svolgimento del concorso.
                               Art. 74
                         Concorso per esami

1. Il concorso per esami di cui all'articolo 73, comma 2, ha luogo in
Roma.
2. La commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro della difesa,
su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed e' composta
da  cinque  membri scelti fra magistrati, sia ordinari sia militari e
professori  delle  facolta'  di giurisprudenza. Con lo stesso decreto
possono  essere  nominati, altresi', membri supplenti. Le funzioni di
segretario   sono   esercitate  da  un  funzionario  di  cancelleria,
appartenente ai ruoli del Ministero della difesa.
3. L'esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto penale militare;
2) diritto penale;
3) diritto civile;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera
a) e inoltre sulle seguenti materie:
1) procedura penale e procedura penale militare;
2) diritto romano;
3) diritto amministrativo;
4) diritto costituzionale.
4.  Per  essere  ammessi alla prova orale occorre avere riportato non
meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.
5.  Sono  dichiarati  idonei coloro che hanno riportato una media non
inferiore  a  sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e
non  meno  di  sei  decimi  in ciascuna materia della prova scritta e
della prova orale.
6. Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti
non sono stati dichiarati idonei.
7.  La commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il
numero totale dei voti riportati.
8. A parita' di voti sono preferiti nell'ordine seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati o invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;
c)  i  feriti  in  combattimento  e  i mutilati e invalidi di guerra,
riconosciuti idonei al servizio;
d)  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra;
e) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;
f) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
g)  coloro  che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo,
presso l'amministrazione militare;
h) i piu' anziani di eta'.
9.  I  primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso,
sono assunti in servizio con decreto ministeriale, a titolo di prova,
con la qualifica di magistrati militari in tirocinio.
10.  Le  ulteriori  norme  utili per lo svolgimento del concorso sono
stabilite,  volta  per  volta, con lo stesso decreto ministeriale che
indice il concorso.
                               Art. 75
                         Tirocinio e nomina

1.  I  magistrati militari di cui all'articolo 74 sono destinati, con
decreto  ministeriale,  agli uffici giudiziari militari per compiervi
il prescritto tirocinio, che non puo' essere inferiore a sei mesi.
2.  Trascorso  positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio
della   magistratura  militare  delibera  in  ordine  alla  nomina  a
magistrato  militare  e  al  conferimento  delle funzioni giudiziarie
militari,  sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove
i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.

SEZIONE IV
ORDINAMENTO PENITENZIARIO MILITARE

                               Art. 76
Applicabilita'   delle  disposizioni  dell'ordinamento  penitenziario
                               comune

1.  Per  gli  stabilimenti  militari di pena e per l'espiazione delle
pene  detentive  militari,  se  non  e'  espressamente o diversamente
previsto  dalle  disposizioni  del  presente  codice o da altre norme
penali   militari,  si  applicano  le  disposizioni  dell'ordinamento
penitenziario   comune,   sostituite,  se  necessario,  le  autorita'
competenti ordinarie con quelle militari.
                               Art. 77
Disposizioni  interne  di  servizio  per gli stabilimenti militari di
                                pena

1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le norme
interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena.
2.  Con il citato decreto, oltre alle modalita' di trattamento e alla
disciplina  del personale detenuto, sono, in ogni caso, regolamentate
le seguenti materie:
a)  gli  orari  di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di
pena;
b)  gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della
popolazione detenuta;
c)   le   modalita'   relative  allo  svolgimento  dei  vari  servizi
predisposti per i detenuti;
d) gli orari di permanenza nei locali comuni;
e) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto;
f)   i   tempi   e  le  modalita'  particolari  per  i  colloqui,  la
corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche;
g) le affissioni consentite e le relative modalita';
h) i giochi consentiti;
i) l'importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati
al lavoro.
3.  Ferme  restando  le  attribuzioni  del  Tribunale  e dell'Ufficio
militare  di  sorveglianza,  le  materie  non disciplinate dal citato
decreto  del  Ministro  della  difesa  o  quelle che necessitano, per
l'esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza
di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le
modalita' indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.
                               Art. 78
                    Stabilimenti militari di pena

1. Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in:
a) carceri giudiziarie militari;
b) reclusori militari.
                               Art. 79
                       Visite dei parlamentari

1. Per le visite dei parlamentari negli stabilimenti militari di pena
si  applicano  le  speciali  disposizioni previste dal titolo III del
libro II.
                               Art. 80
        Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari

1.  Nelle  carceri  giudiziarie  militari  sono  custoditi i militari
detenuti   in  attesa  di  giudizio,  a  disposizione  dell'autorita'
giudiziaria militare od ordinaria.
2.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall' articolo 79, comma 2, della
legge 1° aprile 1981, n. 121.
                               Art. 81
              Separazione dei detenuti secondo il grado

1.  Nelle  carceri  giudiziarie  militari,  gli ufficiali sono tenuti
separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di
truppa.
2.  Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che
rivestono.
                               Art. 82
                         Reclusori militari

1.  I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che
espiano  la  pena  della  reclusione militare o, a loro richiesta, le
pene  detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall'articolo 79,
comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2.  Gli  ufficiali  che  non hanno perduto il grado per effetto della
condanna scontano la pena della reclusione militare in locali diversi
da quelli destinati agli altri militari.
                               Art. 83
                            Degradazione

1.  Se  la  condanna  pronunciata  dal  giudice  militare a carico di
militari  detenuti  in  un  carcere  giudiziario  militare importa la
degradazione,  il  procuratore  militare competente da' comunicazione
della  sentenza  al Ministero della giustizia, perche' venga indicato
in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto.
2. Se la condanna che importa la degradazione e' stata pronunciata da
un  giudice  diverso da quello militare, il magistrato competente per
l'esecuzione   trasmette   al   comandante  del  carcere  giudiziario
militare,  nel  quale  il  condannato  si trova detenuto, l'ordine di
scarcerazione  e  quello  di traduzione allo stabilimento al quale il
condannato e' assegnato.
3. Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento
a cui il condannato e' stato assegnato, il procuratore militare della
Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato
competente  per  l'esecuzione,  richiede all'autorita' amministrativa
militare competente l'esecuzione della degradazione.
                               Art. 84
  Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena

1. Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari
di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune
e,  in  quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di
esecuzione.
2. In ogni stabilimento militare di pena e' istituito un oratorio per
il  culto  cattolico,  il  cui  esercizio e' affidato alle cure di un
cappellano militare.
                               Art. 85
                    Lavoro dei militari detenuti

1.   I   detenuti  militari  in  espiazione  di  pena  sono  occupati
giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda
delle  loro  attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando
degli stabilimenti militari di pena.
2.  Ai  detenuti  militari  compete  una  retribuzione  nella  misura
stabilita  dal  decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo
77. Sulla specifica materia e' necessario il concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3.  Gli  ufficiali  e  sottufficiali detenuti sono di norma adibiti a
lavori  d'ufficio  o  ad  altri  lavori per i quali hanno particolare
attitudine.
4.  All'eventuale  indennizzo  da corrispondersi ai militari detenuti
nel  caso  di  infortunio  sul  lavoro,  si  provvede in virtu' delle
disposizioni di legge o regolamentari vigenti al momento del fatto.
                               Art. 86
                    Cassa militare delle ammende

1. Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena e' istituita
una  cassa  militare delle ammende, nella quale sono versate le somme
dovute secondo le disposizioni della legge penale militare.
2.  Le  somme  come  sopra  versate  sono  destinate, in relazione ai
condannati  militari,  a  scopi  analoghi  a  quelli  indicati  nelle
disposizioni di ordinamento penitenziario comune.
3.  Il  funzionamento  della  predetta  cassa,  la gestione dei fondi
relativi  e  le  loro erogazioni sono disciplinate con il decreto del
Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia
e'  necessario  il  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze.

TITOLO IV
FORZE ARMATE
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 87
                             Definizione

1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2.  L'ordinamento  e  l'attivita'  delle  Forze armate, conformi agli
articoli  11  e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e
dal regolamento.
3.  Le  Forze  armate sono organizzate su base obbligatoria e su base
professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.
                               Art. 88
                Principi in materia di organizzazione

1.  Lo  strumento  militare  e'  volto  a  consentire  la  permanente
disponibilita'  di strutture di comando e controllo di Forza armata e
interforze,  facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di
unita'  terrestri, navali e aeree di intervento rapido, preposte alla
difesa   del  territorio  nazionale  e  delle  vie  di  comunicazione
marittime  e  aeree;  e' finalizzato, altresi', alla partecipazione a
missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace.
2.  Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al
comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unita' in
vita.
                               Art. 89
                     Compiti delle Forze armate

1. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato.
2. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare al fine della
realizzazione  della  pace  e  della  sicurezza,  in conformita' alle
regole   del  diritto  internazionale  e  alle  determinazioni  delle
organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
3.   Le  Forze  armate  concorrono  alla  salvaguardia  delle  libere
istituzioni  e  svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica
calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza.
4.  In  caso  di  conflitti  armati  e  nel corso delle operazioni di
mantenimento   e   ristabilimento   della   pace  e  della  sicurezza
internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso,
se   previsto,   con   gli   organismi   internazionali   competenti,
sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.
                               Art. 90
                    Funzioni di polizia militare

1.  La  polizia  militare e' costituita dal complesso delle attivita'
volte  a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle
Forze  Armate sul territorio nazionale e all'estero. A tale scopo gli
organi  di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei
regolamenti  e  delle  disposizioni dell'autorita' militare attinenti
all'attivita'   da  loro  svolta.  Gli  organi  di  polizia  militare
esercitano,    inoltre,    un'azione    di   contrasto,   di   natura
tecnico-militare,  delle  attivita'  dirette  a  ledere  il  regolare
svolgimento dei compiti delle Forze armate.
2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma
dei  carabinieri  per  l'Esercito  italiano,  la  Marina  militare  e
l'Aeronautica  militare, fermo restando quanto previsto dall'articolo
132,  comma 1, lettera a), sono disciplinate con decreto del Ministro
della   difesa  e  sono  esercitate  sulla  base  delle  disposizioni
impartite  dal  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa, nonche' nel
rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.
                               Art. 91
              Funzioni di polizia giudiziaria militare

1.  Le  Forze  armate  esercitano  le funzioni di polizia giudiziaria
militare  secondo  le disposizioni dettate dai codici penali militari
di pace e di guerra e dal presente codice.
                               Art. 92 
                Compiti ulteriori delle Forze armate 
 
1. Le Forze armate, oltre ai compiti  istituzionali  propri  e  fermo
restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamita' naturali di
cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessita' e
urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente  con  le  capacita'
tecniche  del  personale  e  dei  mezzi  in  dotazione,  il   proprio
contributo  nei  campi  della  pubblica  utilita'  e   della   tutela
ambientale. 
2. Il contributo di cui  al  comma  1  e'  fornito  per  le  seguenti
attivita': 
a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione  e
intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale; 
b)   contributo   di   personale   e   mezzi   alle   amministrazioni
istituzionalmente preposte alla  salvaguardia  della  vita  umana  in
terra e in mare; 
c) ripristino della viabilita' principale e secondaria; 
d) pianificazione, svolgimento di corsi e di  attivita'  addestrative
in tema di cooperazione civile-militare; 
e) trasporti con mezzi militari; 
f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche  al  di
fuori di detta campagna, e anche  attraverso  la  disponibilita',  in
dipendenza delle proprie esigenze,  di  risorse,  mezzi  e  personale
delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessita',  su
richiesta  delle  regioni   interessate,   giusta   quanto   previsto
dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353,
in materia di incendi boschivi; 
g) emissioni di dati meteorologici; 
h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe; 
i) rilevamento nucleare, biologico e  chimico  ed  effettuazione  dei
relativi interventi di bonifica; 
l) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino  da
idrocarburi e da altri agenti; 
m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico  di  zone  di
interesse e produzione del relativo  supporto  cartografico,  nonche'
scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica  e
geodetica; 
n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a
statuto ordinario; 
o)  interventi  in  camera   iperbarica   per   barotraumatizzati   e
ossigenoterapia; 
p) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della  flora
e del monitoraggio  delle  acque,  attivita'  di  ricerca  ambientale
marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia; 
q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei  luoghi,
secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del  Presidente
della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  61  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'ambiente,  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e   del
Dipartimento nazionale della protezione civile,  sentiti  i  Ministri
interessati, sono determinate le modalita' per il perseguimento delle
finalita' di cui al comma 1. 
4. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie attribuzioni,  svolgono
i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di
cui all'articolo 15 del regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12  e
dall'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
                             Art. 92-bis 
(( (Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura  militare
                         fra i giovani). )) 
  ((1. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione  dei  valori  e
della cultura della pace e della solidarieta' internazionale  tra  le
giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di  formazione
a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la
condivisione dei valori che da esse promanano e che  sono  alla  base
della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative
nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre
settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo  le
priorita' stabilite dal decreto di cui al comma 5, e  sono  intesi  a
fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di
difesa della Patria, le attivita' prioritarie delle Forze armate,  in
particolare nelle missioni  internazionali  di  pace  a  salvaguardia
degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo  internazionale
e di soccorso alle popolazioni locali,  nonche'  quelle  di  concorso
alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla
salvaguardia delle libere istituzioni,  in  circostanze  di  pubblica
calamita' e in altri casi  di  straordinaria  necessita'  e  urgenza.
Dell'attivazione dei corsi e' data notizia mediante pubblicazione  di
apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie   speciale
"Concorsi ed esami" -, e nel sito istituzionale del  Ministero  della
difesa. 
  2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di  cui
al comma 1 i cittadini  italiani,  senza  distinzione  di  sesso,  in
possesso dei seguenti requisiti: eta' non inferiore a  diciotto  anni
compiuti e non  superiore  a  trenta  anni  compiuti;  godimento  dei
diritti  civili  e   politici;   idoneita'   all'attivita'   sportiva
agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per  l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; assenza di sentenze penali  di  condanna  ovvero  di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento  da
arruolamenti, d'autorita' o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti  per
inidoneita' psico-fisica; requisiti morali  e  di  condotta  previsti
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare  la
certificazione   relativa   all'idoneita'   all'attivita'    sportiva
agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui
al primo periodo del presente  comma,  nonche'  la  scheda  vaccinale
rilasciate da struttura sanitaria pubblica  o  convenzionata  con  il
Servizio sanitario nazionale. Nella medesima  domanda  gli  aspiranti
possono indicare la preferenza per uno  o  piu'  reparti  tra  quelli
individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali  sono
prioritariamente  destinati,  in  relazione  alle  disponibilita'.  I
giovani sono ammessi ai corsi nel  limite  dei  posti  disponibili  e
previo superamento di apposita visita medica. 
  3. I giovani ammessi  ai  corsi  assumono  lo  stato  di  militari,
contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari  alla  durata
del corso, e sono tenuti all'osservanza delle  disposizioni  previste
dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i  corsi  i  frequentatori
fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi  e
della mensa. 
  4.  Al  termine  dei  corsi,  ai  frequentatori  e'  rilasciato  un
attestato di  frequenza,  che  costituisce  titolo  per  l'iscrizione
all'associazione d'arma di riferimento del reparto  di  Forza  armata
presso il quale si e' svolto il corso, nonche', previa intesa con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  per  il
riconoscimento di crediti formativi nei segmenti  scolastici  in  cui
sia possibile farvi ricorso.  All'attestato  di  frequenza  non  puo'
essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per  il
reclutamento del personale delle Forze armate. 
  5. Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sono stabiliti: 
  a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli  preferenziali  per
l'ammissione ai corsi, individuati tra  i  seguenti:  abilitazioni  e
brevetti  attestanti  specifiche  capacita'  tecniche   o   sportive;
residenza nei territori di dislocazione ovvero  in  aree  tipiche  di
reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono  svolti;  titolo
di studio; parentela o affinita', entro  il  secondo  grado,  con  il
personale delle Forze  armate  deceduto  o  divenuto  permanentemente
inabile al servizio per infermita' o lesioni riportate  in  servizio,
con le vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata  e  del
dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande; 
  b) le modalita' di attivazione, organizzazione  e  svolgimento  dei
corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il  cui  accertamento
e' demandato al giudizio  insindacabile  del  comandante  del  corso,
nonche' le eventuali ulteriori modalita' per l'attivazione di  corsi,
anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con
disabilita', in possesso dei requisiti di cui  al  comma  2,  esclusa
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; 
  c) la somma che i frequentatori  versano,  a  titolo  di  cauzione,
commisurata  al  controvalore   dei   materiali   di   vestiario   ed
equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma e', in tutto
o  in  parte,  incamerata  in  via  definitiva  se  i   frequentatori
trattengono, a domanda, al termine dei corsi,  ovvero  danneggiano  i
citati materiali.  In  tali  casi,  la  quota  parte  della  cauzione
trattenuta e' versata in Tesoreria per la successiva  riassegnazione,
in deroga ai vigenti limiti, al  fondo  del  Ministero  della  difesa
istituito ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  616,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello  stesso  come
determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.)) 
                               Art. 93
Impiego  particolare di contingenti di personale militare delle Forze
                               armate

1.  In  relazione  alle  specifiche  ed  eccezionali  esigenze di cui
all'articolo  18  della  legge  26 marzo 2001, n. 128, possono essere
utilizzati  contingenti  di personale militare delle Forze armate, ai
sensi  e  con  le  modalita'  previste  dal  medesimo  articolo  18 e
dall'articolo 19, della legge n. 128 del 2001.
                               Art. 94 
           Direzioni di amministrazione delle Forze armate 
 
1. Le Direzioni di amministrazione delle Forze armate: 
a)  assicurano  il  finanziamento  degli   enti   amministrativamente
dipendenti,  attraverso  la  disponibilita'  dei  fondi   accreditati
dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilita' speciali, e
la resa dei conti relativi; 
b) svolgono le funzioni di  natura  giuridico-amministrativa  a  esse
devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate; 
c) esercitano l'azione  di  controllo  amministrativo  nei  confronti
degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva,  sia
in  sede  di  revisione  degli  atti  di  gestione  per  conto  anche
dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa; 
d)  eseguono  le  operazioni  per  la  chiusura  a   pareggio   delle
contabilita' speciali, relativamente a ciascun anno finanziario. 
2. La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni  e
i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a  carattere
interforze ((...)). 
                               Art. 95 
                           Bande musicali 
 
  1. Le bande musicali delle Forze  armate  sono  complessi  organici
destinati a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della  vita
delle rispettive istituzioni e a rappresentare  le  Forze  armate  di
appartenenza, in occasione di manifestazioni  pubbliche,  organizzate
anche a livello internazionale. 
  2. Su richiesta di enti o  comitati,  puo'  essere  autorizzata  la
partecipazione della banda a manifestazioni indette in  occasione  di
particolari solennita', nonche' ad attivita'  concertistiche  per  la
diffusione  della  cultura  musicale,  anche  in   collegamento   con
associazioni culturali e con enti pubblici  o  privati,  nazionali  e
stranieri. 
  3. Le bande musicali sono poste alle  dipendenze  amministrative  e
disciplinari: 
    ((a) del Comando militare della Capitale)), quella  dell'Esercito
italiano; 
    b) del Comando militare marittimo autonomo della Capitale, quella
della Marina militare; 
    c)  del  Comando  dell'Aeronautica  militare  di   Roma,   quella
dell'Aeronautica militare; 
    d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella 
dell'Arma dei carabinieri 
  4 L'impiego delle bande e' disposto rispettivamente da: 
    a) lo Stato maggiore dell'Esercito italiano; 
    b) lo Stato maggiore della Marina militare; 
    c) lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare; 
    d) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 
  5. Fermi i compiti di istituto  e  le  funzioni  di  rappresentanza
militare di  Forza  armata  e  compatibilmente  con  essi,  le  bande
musicali  svolgono  attivita'  artistica  e  culturale  in  tutto  il
territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei
concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa,  in  relazione
anche alle richieste degli enti locali. 
  6. L'organizzazione strumentale  e  le  modalita'  d'impiego  delle
bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento. 

SEZIONE II
BANDIERE E ONORIFICENZE

                               Art. 96
                 Bandiera della Repubblica italiana

1. La bandiera della Repubblica e' il simbolo della Patria.
2.  La  bandiera  da combattimento affidata a una unita' militare e',
inoltre,  il  simbolo dell'onore dell'unita' stessa nonche' delle sue
tradizioni,  della  sua  storia,  del  ricordo  dei suoi caduti, e va
difesa fino all'estremo sacrificio.
3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.
4.  Le modalita' di uso ed esposizione delle bandiere militari, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono
disciplinate  con  determinazioni  del  Capo  di stato maggiore della
difesa.
                               Art. 97 
Concessione della  bandiera  per  le  Forze  armate  e  per  i  corpi
                              ausiliari 
 
  1. Per tutti  gli  enti  dell'Esercito  italiano,  dell'Aeronautica
militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti  a  terra  della
Marina militare, gia'  concessionari  di  bandiera  o  stendardo,  e'
adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto
del Ministro della difesa. 
  2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo,((  in
luogo della bandiera di cui al comma 1)) e' adottato  uno  stendardo,
la cui  composizione  e  caratteristiche,  analoghe  a  quelle  della
bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa. 
  3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri,  in  consegna  al
Comandante generale, e' custodita dalla Legione  allievi  carabinieri
di Roma. 
  4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e  al  Corpo  delle
infermiere volontarie della Croce rossa italiana  e'  concesso  l'uso
della bandiera nazionale. 
  5. Al Corpo speciale volontario  ausiliario  dell'Associazione  dei
Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta  e'  concesso
l'uso della bandiera nazionale. 
                               Art. 98
Concessione  di  una  bandiera navale per la Marina militare e per la
                          Marina mercantile

1.  La  bandiera  navale  istituita  per  la Marina militare e per la
Marina  mercantile  e' conforme ai modelli indicati, rispettivamente,
con   decreto   del   Ministro   della  difesa  e  con  quello  delle
infrastrutture e dei trasporti.
2.  A ogni nave della Marina militare, escluse le unita' ausiliarie e
quelle   di  uso  locale,  all'infuori  della  dotazione  normale  di
bandiere,  sono consegnate una bandiera nazionale, che prende il nome
di Bandiera di combattimento, e uno stendardo.
3.  La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento
e,  se  le  condizioni  di  tempo  e  di  navigazione  lo consiglino,
allorquando  e'  presente  a  bordo  il Presidente della Repubblica e
nelle  grandi solennita'; lo stendardo, in combattimento, e' posto su
apposito  sostegno nell'interno della torre, del ponte o della camera
di comando.
4.  Le  ulteriori disposizioni circa il confezionamento, la consegna,
la  custodia,  il  deposito  e l'uso della bandiere di cui al comma 3
sono  stabilite  con  determinazione del Capo di stato maggiore della
Marina militare.
                               Art. 99
             Concessione di ricompense alle Forze armate

1.  Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine
militare  d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore
militare,  nonche'  al  valore  e  al  merito  di  Forza armata, sono
disciplinati  dal  libro  IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII
del presente codice.

CAPO II
ESERCITO ITALIANO

                              Art. 100
            Istituzione e funzioni dell'Esercito italiano

1.  L'Esercito italiano costituisce la componente operativa terrestre
della difesa militare dello Stato.
                              Art. 101 
(( (Comandi di vertice e strutture dipendenti  dallo  Stato  maggiore
                     dell'Esercito italiano). )) 
 
  ((1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato  maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati: 
    a) Comando delle forze operative terrestri; 
    b) Comando logistico dell'Esercito italiano; 
    c) Ispettorato delle infrastrutture; 
    d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
    e) Comando militare della Capitale; 
    f) Centro di simulazione e validazione. 
  2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi  e  dell'Ispettorato  di
cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato
maggiore dell'Esercito italiano. 
  3.  Sono  posti  alle  dirette  dipendenze  dello  Stato   maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti
con determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito  le
funzioni, l'ordinamento e le sedi: 
    a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti; 
    b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; 
    c) l'Organizzazione penitenziaria militare.)) 
                              Art. 102
           Organizzazione operativa dell'Esercito italiano

1.  L'organizzazione  operativa  dell'Esercito  italiano  fa  capo al
Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona.
2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:
a) il 1° Comando delle forze di difesa;
b) il 2° Comando delle forze di difesa;
c) il Comando delle truppe alpine;
d) il Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito italiano;
e) il Comando aviazione dell'Esercito italiano;
f) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida;
g) il Comando dei supporti.
3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1
e  2  sono  definiti  con  determinazione  del Capo di stato maggiore
dell'Esercito italiano.
                              Art. 103 
         Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano 
 
  ((1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze  di
completamento, del  demanio  e  servitu'  militari  e'  definita  con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che
individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio  in
materia di infrastrutture,  comunicazione,  leva  e  collocamento  al
lavoro dei militari volontari congedati.)) 
  2. L'organizzazione di cui  al  comma  1  comprende  i  comandi  di
regione militare, i comandi militari dell'Esercito italiano ((.  .  .
)) e i centri documentali. 
  3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di  cui
al comma 2  sono  definiti  con  determinazione  del  Capo  di  stato
maggiore dell'Esercito italiano. 
  4. In ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorita'
alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino. 
                              Art. 104 
   Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano 
 
  ((1. L'organizzazione addestrativa comprende: 
    a) i seguenti istituti di formazione: 
      1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
      2) Accademia militare di Modena; 
      3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 
      4) Scuola militare "Nunziatella"; 
      5) Scuola militare "Teulie'"; 
      6) Raggruppamento unita' addestrative  per  la  formazione  dei
volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari; 
    b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono  anche  alla  funzione
addestrativa: 
      1) Comando di artiglieria; 
      2) Comando del genio; 
      3) Comando logistico di proiezione; 
      4) Comando artiglieria controaerei; 
    c) le seguenti scuole di specializzazione: 
      1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 
      2) Scuola di amministrazione e commissariato; 
      3) Scuola militare di sanita' e veterinaria; 
    d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.)) 
  2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al  comma  1  sono
disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento. 
                              Art. 105 
           Organizzazione logistica dell'Esercito italiano 
 
  ((1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa  capo  al
Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono: 
    a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato,  sanita',
veterinaria e tecnico; 
    b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud; 
    c) i poli di mantenimento; 
    d) il Centro polifunzionale di sperimentazione; 
    e) il Centro tecnico logistico interforze NBC; 
    f) il Policlinico militare di Roma; 
    g) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; 
    h) il Centro militare di veterinaria; 
    i) l'Istituto geografico militare.)) 
  2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di
cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di  stato
maggiore dell'Esercito italiano. 
                              Art. 106
         Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano

1.  La  Direzione  di  amministrazione  e'  posta alle dipendenze del
Comando  logistico  dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di
cui  all'articolo 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche
mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.
                              Art. 107 
   Organizzazione ((per le infrastrutture)) dell'Esercito italiano 
 
  1.  L'organizzazione   del   servizio   ((per   le   infrastrutture
dell'Esercito italiano)): 
    a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture; 
    b) assolve le funzioni nel settore demaniale  e  infrastrutturale
su scala nazionale, e ha il compito di ((mantenere)), secondo criteri
di economicita' ed efficienza il patrimonio immobiliare  della  Forza
armata; 
    c) e' articolata in comandi e reparti infrastrutture. 
  2. L'articolazione  del  servizio,  le  sedi,  l'ordinamento  e  le
funzioni degli  enti,  di  cui  al  comma  1,  sono  individuati  con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. 
                              Art. 108 
             (( (Armi e Corpi dell'Esercito italiano).)) 
 
  ((1. L'Esercito italiano si compone di  strutture  organizzative  a
vari livelli ordinativi, cui  sono  conferite  una  o  piu'  funzioni
operative,  formative,  addestrative,  di  sostegno  logistico  e  di
gestione amministrativa dello strumento militare terrestre. 
  2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito  a  una  o
piu' funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, e' assegnato ai
fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi: 
    a) Arma di fanteria; 
    b) Arma di cavalleria; 
    c) Arma di artiglieria; 
    d) Arma del genio; 
    e) Arma delle trasmissioni; 
    f) Arma dei trasporti e materiali; 
    g) Corpo degli ingegneri; 
    h) Corpo sanitario; 
    i) Corpo di commissariato. 
  3. Nel regolamento sono  stabilite  le  specialita'  delle  singole
Armi.)) 
                              Art. 109
            Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:
a)  presiede  agli  studi  scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti
all'Esercito    italiano,   nonche'   alla   realizzazione   e   alla
sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;
b)  provvede  all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti
di   capitolati   d'onere   e   all'elaborazione   dei   progetti  di
regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso
e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;
c)  sovraintende  al  controllo della produzione e fissa le direttive
tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.

CAPO III
MARINA MILITARE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI PER LA MARINA
MILITARE

                              Art. 110
            Istituzione e funzioni della Marina militare

1.  La  Marina militare costituisce la componente operativa marittima
della difesa militare dello Stato.
                              Art. 111 
            Competenze particolari della Marina militare 
 
  1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto
previsto dalla legislazione vigente: 
  ((a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di
comunicazione marittime  al  di  la'  del  limite  esterno  del  mare
territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia  dell'alto  mare
demandate alle navi da guerra negli  spazi  marittimi  internazionali
dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4,  del  codice  della
navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di  quelle
relative  alla  salvaguardia  dalle  minacce  agli  spazi   marittimi
internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria,  anche  con
le modalita' di cui all'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130;)) 
    b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico
dei  migranti  via  mare,  nelle  acque  internazionali,   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 9-bis,  del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa  tra
gli  Stati  membri  dell'Unione   Europea   coordinata   dall'Agenzia
istituita con il regolamento UE n. 2007/2004  del  26  ottobre  2004,
gestendo  il  necessario  dispositivo   di   sorveglianza   marittima
integrata; 
    c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti,
ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309; 
    d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori. 
                              Art. 112
           Organizzazione operativa della Marina militare

1. Il Comando in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di
squadra,  cui  fa capo l'organizzazione operativa della Forza armata,
dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare
ed  e'  supportato  dagli  enti dell'area operativa, quali i comandi,
enti e servizi non dipartimentali.
2.  Dal  Comando  in capo della Squadra Navale dipendono direttamente
alcune  unita'  navali,  individuate  con  determinazione del Capo di
stato maggiore della Marina militare, e i seguenti Comandi operativi:
a) Comando forze d'altura presso cui sono riunite le unita' navali di
superficie;
b)  Comando  forze  subacquee  presso  cui sono raggruppate le unita'
subacquee e relative strutture di supporto e addestramento;
c)  Comando  forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala
fissa e ad ala rotante della Marina militare;
d)  Comando  forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di
fanteria di marina;
e)  Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unita'
di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera;
f)  Comando  forze  di  contromisure  mine presso cui sono riunite le
unita' per l'attivita' di contromisure mine.
3.  L'ulteriore  articolazione,  le sedi, l'ordinamento e le funzioni
dei  comandi  di  cui  al  presente  articolo,  sono  individuati con
determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
                              Art. 113 
           Organizzazione logistica della Marina militare 
 
  1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo  ((allo
Stato  maggiore  della  Marina  militare,   nonche'))   ai   seguenti
ispettorati: 
    a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari; 
    b) Ispettorato di sanita' della Marina militare. 
  2.L'ispettorato per il supporto logistico e dei fari, quale  organo
direttivo  centrale  del  servizio  dei  fari  e   del   segnalamento
marittimo, svolge funzioni di natura tecnica  e  logistica  e  ha  le
seguenti attribuzioni: 
    a) dirigere e  controllare  il  servizio  di  segnalamento  delle
coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla
navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze  del  traffico
marittimo; 
    b) disporre la  costituzione  delle  reggenze  dei  segnalamenti,
provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla  base  delle
esigenze di natura operativa, tecnica e logistica; 
    c) elaborare progetti o approvare proposte di  progetti  di  enti
pubblici  e  privati  riguardanti  la   segnaletica   necessaria   ad
assicurare la sicurezza del traffico marittimo; 
    d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari  e  del
segnalamento marittimo con  le  amministrazioni  dello  Stato  aventi
competenza in materia di segnalamento marittimo; 
    e) rappresentare il  servizio  nell'ambito  delle  organizzazioni
internazionali  aventi  competenza   in   materia   di   segnalamento
marittimo. 
  3.  Gli  Ispettorati  di  cui  al   presente   articolo   dipendono
direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare. 
  4. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi  e  degli  enti
dell'organizzazione logistica  di  cui  al  presente  articolo,  sono
individuati con determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore  della
Marina militare. 
                              Art. 114
Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare

1.  Il  servizio  dei  fari  e del segnalamento marittimo gestisce la
segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste
continentali  e  insulari e nei porti di interesse nazionale previsti
dalle vigenti disposizioni.
2.   Il   servizio   presiede  al  funzionamento  degli  ausili  alla
navigazione   costituiti   da  fari,  fanali,  nautofoni,  mede,  boe
luminose,  radiofari  e  racons,  con  esclusione degli altri tipi di
radioassistenze,  dei  sistemi  di  comunicazione  marittima  e degli
impianti  di  controllo  del  traffico  che  la  legislazione vigente
assegna ad altri dicasteri o enti.
3.  Ferma  la  competenza  del  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti   in  ordine  alla  costruzione,  modifica  e  manutenzione
straordinaria  dei  manufatti e delle infrastrutture del servizio, il
servizio dei fari e del segnalamento marittimo provvede, altresi':
a)  all'acquisizione,  installazione e manutenzione degli impianti di
segnalamento ottico acustico e radioelettrico;
b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari
all'espletamento del servizio;
c)  al minuto mantenimento e all'ordinaria manutenzione dei manufatti
e delle infrastrutture del servizio.
4.  Il  servizio  dei fari e del segnalamento marittimo e' articolato
nei  seguenti  organi  facenti  parte  dell'organizzazione periferica
della Marina militare:
a) ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo;
b) comandi di zona dei fari;
c) reggenze dei segnalamenti.
5. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati:
a)  ufficiali,  sottufficiali,  graduati  e  militari di truppa della
Marina  militare  nei  contingenti  determinati  dal  Capo  di  stato
maggiore  della  Marina militare nell'ambito della propria competenza
istituzionale;
b)  gli  appartenenti  a  qualifiche del personale tecnico civile del
servizio  dei  fari  e del segnalamento marittimo del Ministero della
difesa;
c)  gli  appartenenti  ad  altre  qualifiche del personale civile del
Ministero  della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei
diversi compiti di istituto del predetto servizio.
6.  In  aggiunta  al  personale di cui al comma 5, all'ispettorato e'
assegnato,  per  lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle
infrastrutture,   un   ufficiale   superiore   dell'Arma   del  genio
dell'Esercito italiano compreso nel rispettivo ruolo organico.
7. Il regolamento disciplina il funzionamento del servizio dei fari e
del segnalamento marittimo
                              Art. 115
                          Vigilanza in mare

1. La Marina militare espleta:
a)  il  servizio  di  vigilanza, ai sensi all'articolo 2, lettera c),
legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  che  in caso di necessita' puo'
integrare  quello di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo
delle  capitanerie  di  porto.  Il  servizio  e'  svolto in base alle
direttive emanate d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  e  il Ministro della difesa, sentite, se occorre, le altre
amministrazioni    interessate.    La    Marina   militare   provvede
all'equipaggiamento e alla condotta dei mezzi;
b)  la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque
marine  da  idrocarburi  e  dalle altre sostanze nocive nell'ambiente
marino  e  l'accertamento  delle  infrazioni  alle relative norme, ai
sensi  degli  articoli  23,  legge  31  dicembre  1982, n. 979, e 12,
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.
2.  Le  spese  di  gestione  e  manutenzione  dei  mezzi destinati al
servizio di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), conseguenti alla
realizzazione  del  programma  di costruzione e acquisto dei mezzi di
cui all'articolo 6, legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono a carico del
Ministero della difesa.
3. Ai comandanti delle unita' di vigilanza di cui al comma 1, lettera
a)  del  presente articolo, e' riconosciuta la qualifica di ufficiali
di  polizia  giudiziaria  ai  sensi  dell'articolo  57, comma 3 , del
codice di procedura penale.
                              Art. 116 
           Organizzazione formativa della Marina militare 
 
  ((1.  L'organizzazione  formativa   di   Forza   armata   fa   capo
all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono: 
    a) L'Accademia navale; 
    b) La Scuola navale militare "Francesco Morosini"; 
    c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; 
    d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e  di
La Maddalena; 
    e) il Centro addestramento e formazione del personale  volontario
della Marina militare.)) 
  2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui  al  comma  1  sono
disciplinati nel titolo VI del presente libro. 
                              Art. 117
             Servizio idrografico della Marina militare

1.   L'Istituto   idrografico   della  Marina  militare,  posto  alle
dipendenze  del Capo di stato maggiore della Marina militare, ha sede
in  Genova  ed e' retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato
maggiore.
2.   Nel  regolamento  e'  disciplinato  l'ordinamento  dell'Istituto
idrografico.
                              Art. 118 
                     Corpi della Marina militare 
 
  1. L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in: 
    a) Corpo di stato maggiore; 
    b) Corpo del genio navale; 
    c) Corpo delle armi navali; 
    d) Corpo sanitario militare marittimo; 
    e) Corpo di commissariato militare marittimo; 
    f) Corpo delle capitanerie di porto; 
    g) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 
  2. Il Corpo delle Capitanerie di porto e' trattato nella sezione II
del presente capo.((Il Corpo degli equipaggi  militari  marittimi  e'
costituito dai sottufficiali, graduati e  militari  di  truppa  della
Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle  capitanerie
di porto.)) 
                              Art. 119 
                       Corpo di stato maggiore 
 
  1. Rientra nelle competenze degli  ufficiali  del  Corpo  di  stato
maggiore: 
  a) coprire le cariche  prescritte  dall'ordinamento  del  Ministero
della difesa; 
  b) armare, guidare, comandare, disarmare le  navi  dello  Stato,  e
assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli
arsenali; 
  c) comandare le forze navali comunque costituite; 
  d)  comandare  i  dipartimenti  e  i  comandi  militari   marittimi
autonomi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare;
comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina  militare;
comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo  della
Marina militare; 
  e) dirigere a bordo  ed  eventualmente  a  terra  i  servizi  delle
artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative
sistemazioni e al munizionamento in concorso con  gli  ufficiali  del
Corpo delle  armi  navali,  e  amministrare  il  relativo  materiale;
dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti,  le  componenti,
le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare; 
  f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni; 
  g)  dirigere  il  servizio  idrografico,  quello  dei  fari  e  del
segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica,
e amministrarne il materiale; 
  h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica  delle
forze marittime; 
  i) eseguire le ispezioni generali e quelle  sul  funzionamento  dei
servizi di propria competenza; 
  l) adempiere gli  incarichi  di  addetti  per  la  Marina  militare
all'estero; 
  m) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 
                              Art. 120 
                   (( (Corpo del genio navale).)) 
 
  ((1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale: 
    a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi  stabiliti
dagli organi competenti e gli  immobili  o  le  infrastrutture  della
Marina militare, nonche', con il personale in possesso  dei  previsti
titoli e requisiti professionali, progettare, seguire  e  controllare
la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli  aeromobili  di
cui agli  articoli  126  e  127,  inclusi  i  relativi  allestimenti,
armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; 
    b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle  navi
dello  Stato,  delle  macchine,  degli  impianti  e  degli   attrezzi
relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della  Marina
militare; 
    c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento  del  Ministero
della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti
per la Marina militare all'estero; 
    d) imbarcare sulle  navi  per  esercitare  funzioni  inerenti  al
proprio servizio per la direzione e l'esercizio  degli  apparati  del
sistema nave; 
    e)  dirigere  gli  arsenali  e  gli  stabilimenti  della   Marina
militare; 
    f) vigilare i beni e  servizi,  ovvero  materiali  e  lavori,  di
competenza del corpo che sono  eseguiti  dall'industria  privata  per
conto della Marina militare; 
    g)  provvedere  a  ogni  altro  servizio  tecnico  relativo  alle
costruzioni navali, agli immobili e  alle  infrastrutture  occorrenti
alla Marina militare; 
    h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento  dei
servizi di propria competenza.)) 
                              Art. 121 
                       Corpo delle armi navali 
 
  1. Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali: 
    a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato,
studiare l'armamento delle navi di  nuova  costruzione  e  provvedere
all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti,  in  base  ai
programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le
nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a  tutti  i  servizi
del  munizionamento  e  degli  esplosivi,  secondo  quanto  stabilito
all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio  tecnico  relativo
ai servizi di cui alla presente lettera; 
    b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento  del  Ministero
della difesa  ((,  compresi  gli  incarichi  di  addetti  aggiunti  e
assistenti per la Marina militare all'estero)); 
    c) imbarcare sulle  navi  per  esercitare  funzioni  inerenti  al
proprio servizio; 
    d)  dirigere  i  lavori  di  costruzione,   di   montamento,   di
riparazione e modifica del materiale  di  cui  alla  lettera  a)  ((,
nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti
professionali, progettare, seguire e controllare la  costruzione  dei
materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di  cui  agli  articoli
126 e 127, inclusi  i  relativi  allestimenti,  armamenti,  collaudi,
servizi tecnici e interventi di mantenimento)); 
    e) ((dirigere gli arsenali  e  gli  stabilimenti))  della  Marina
militare per i servizi di cui alla lettera a); 
    f) vigilare i beni e  servizi,  ovvero  materiali  e  lavori,  di
competenza del corpo che sono  eseguiti  dall'industria  privata  per
conto della Marina militare; 
    g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento  dei
servizi di propria competenza. 
                              Art. 122
                 Corpo sanitario militare marittimo

1.   Rientra  nelle  competenze  degli  ufficiali  medici  del  Corpo
sanitario militare marittimo:
a)  il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia
a terra sia a bordo;
b)  coprire  le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della
difesa;
c)  l'amministrazione  del  materiale  ospedaliero  sia a terra sia a
bordo;
d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
e)   eseguire   le  ispezioni  di  carattere  tecnico-sanitario  agli
stabilimenti  di  cura  alla Marina militare ed effettuare ogni altro
Servizio sanitario per la Marina militare.
                              Art. 123
              Corpo di commissariato militare marittimo

1.  Rientrano  nelle  competenze  del Corpo di commissariato militare
marittimo:
a)  la  direzione  della gestione amministrativa-logistica per quanto
concerne:
1) il vettovagliamento;
2) il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento;
3) i combustibili e i lubrificanti;
4) gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali;
5) il coordinamento e il controllo dell'attivita' di movimentazione e
trasporto di uomini, mezzi e materiali;
6)  le attivita' di programmazione e contrattuali, mediante procedure
accentrate o delegate o decentrate;
7)  attivita'  di  studio,  ricerca,  sviluppo  ed elaborazione della
normativa tecnica per gli approvvigionamenti;
8)  i collaudi, il controllo di qualita', la distribuzione, l'uso, la
conservazione,   la  manutenzione,  il  recupero  e  la  cessione  di
materiali;
b)  la  gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti,
la  predisposizione  delle  variazioni  di  bilancio  e  di cassa, la
somministrazione   dei   fondi   occorrenti   e  l'ordinazione  delle
conseguenti  spese,  l'assegnazione e variazione del fondo scorta per
unita' navali ed enti a terra;
c)  l'amministrazione  e  l'erogazione al personale militare e civile
dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti;
d)  il  controllo  interno  di  legittimita' e di merito con funzioni
anche  ispettive,  la  valorizzazione e analisi delle rendicontazioni
economico finanziarie;
e) l'attivita' di consulenza giuridica nei settori:
1) amministrativo;
2) disciplinare;
3) legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori
area relativamente all'applicazione del diritto internazionale;
4)  normativo,  nella  redazione  degli atti di interesse della Forza
armata;
f) la gestione del contenzioso;
g)  la  formazione  e  qualificazione  del  personale nell'ambito dei
settori di competenza;
h)  l'assolvimento  degli  incarichi  previsti  dall'ordinamento  del
Ministero della difesa;
i) l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti
dal  codice  e  dal regolamento, a bordo delle unita' navali e presso
gli  enti  a  terra, nonche' quelli previsti ai fini dell'avanzamento
dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.
                              Art. 124
    Organizzazione territoriale periferica della Marina militare

1.  Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della
Marina  militare,  i  seguenti  tre  Comandi  in capo di dipartimento
militare marittimo e tre Comandi militari marittimi autonomi:
a)  Comando  in  capo  del  dipartimento militare marittimo dell'Alto
Tirreno;
b)  Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e
del Canale d'Otranto;
c)    Comando   in   capo   del   dipartimento   militare   marittimo
dell'Adriatico;
d) Comando militare marittimo autonomo in Sicilia;
e) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;
f) Comando militare marittimo autonomo della Capitale.
2.  Gli  Alti  Comandi  periferici della Marina militare adottano gli
opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego
di   personale   militare   all'uopo  addestrato,  in  situazioni  di
necessita',  se  la  interruzione  o  la  sospensione del servizio di
segnalamento di cui all'articolo 114, puo' compromettere la sicurezza
della  navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuita'
dell'attivita' operativa.
3.  Con  il  regolamento  sono  individuate la sede e le funzioni dei
Comandi dipartimentali e non dipartimentali.
                              Art. 125
          Aviazione antisommergibile della Marina militare

1.  L'Aviazione <<antisommergibile>> di cui all'articolo 152 fa parte
organicamente  dell'Aeronautica  militare,  e dipende, per l'impiego,
dalla Marina militare.
2. I reparti dell'Aviazione <<antisommergibile>> sono costituiti:
a) da personale dell'Aeronautica militare;
b)  da  ufficiali  della  Marina  militare  in  possesso del brevetto
militare  di  pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati
al  pilotaggio  dei  velivoli  <<antisommergibile>>  in  dotazione ai
reparti;
c)  da  ufficiali  della  Marina militare in possesso del brevetto di
osservatore dall'aeroplano;
d)  da  personale  del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle
categorie  radaristi  e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di
<<specialista aeronautico>> rilasciato dall'Aeronautica militare.
3.  Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della
Marina  militare  e'  stabilito  con  il  decreto  del Ministro della
difesa.
4.  Il  generale  ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di
cui  all'articolo  141,  e  il  personale  dei reparti dell'Aviazione
<<antisommergibile>>  sono  compresi  negli organici delle rispettive
Armi o Corpi.
5.  Agli  ufficiali  della Marina militare piloti e ai sottufficiali,
graduati  e  comuni della Marina militare in possesso del brevetto di
specialista   aeronautico,   in   servizio   presso  i  gruppi  aerei
<<antisommergibile>>,  sono  estese le norme che regolano l'attivita'
di volo del personale dell'Aeronautica militare.
                              Art. 126
              Reparti elicotteri della Marina militare

1.  I  reparti  elicotteri,  istituiti  presso  la  Marina  militare,
integrano i servizi e l'efficacia dei relativi mezzi di impiego.
2.  I  reparti  elicotteri  della  Marina militare sono organicamente
inseriti  nei  comandi  e nelle unita' individuati con determinazione
del Capo di stato maggiore della Marina militare.
                              Art. 127
     Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati

1.  Per integrare le capacita' di difesa delle proprie unita' navali,
la  Marina  militare  puo'  utilizzare  aerei  imbarcati. Tali aerei,
facenti  organicamente  parte della Marina militare, devono possedere
le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.
2.  Per  l'acquisizione  degli  aerei e per la loro immatricolazione,
nonche'   per  il  relativo  supporto  tecnico-logistico,  la  Marina
militare  si avvale delle competenti Direzioni generali del Ministero
della difesa.
3. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia
di  organizzazione,  direzione,  coordinamento e controllo di tutti i
mezzi  della  difesa  aerea  nell'area  di  interesse  nazionale, ivi
compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa
del territorio.
                              Art. 128
                       Attivita' di pilotaggio

1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati e' affidato al personale della
Marina  militare  che,  compreso negli organici e nei contingenti dei
rispettivi  ruoli,  e'  in  possesso  dei  previsti  brevetti e delle
prescritte abilitazioni militari.
2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme
vigenti.
3.  Con  determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore della difesa,
sentiti  i  Capi  di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della
Marina  militare,  al  pilotaggio  degli  aerei imbarcati puo' essere
destinato anche personale dell'Aeronautica militare.
                              Art. 129
          Studi e approvvigionamento della Marina militare

1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i
collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi
tecnici   dell'Aeronautica  militare  e  delle  competenti  Direzioni
generali del Ministero della difesa.
2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformita' alle procedure in
vigore  per  l'approvvigionamento  degli  armamenti  e  dei materiali
destinati alla Difesa.
3. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa e'
presentata  annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli
studi  e  del programma di acquisizione, con la quantificazione delle
relative incidenze finanziarie.
                              Art. 130
Istituto  per  le  telecomunicazioni  e  l'elettronica  della  Marina
                   militare <<Giancarlo Vallauri>>

1.   Alla   direzione   dell'Istituto   per  le  telecomunicazioni  e
l'elettronica   della   Marina  militare  <<Giancarlo  Vallauri>>  e'
preposto  un  ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello
del  Corpo  delle  armi  navali.  All'Istituto sono inoltre destinati
ufficiali,  sottufficiali,  graduati, militari di truppa e dipendenti
civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della
Marina  militare.  Il  personale di cui al presente comma e' compreso
nei rispettivi organici.
2. Sono compiti dell'Istituto:
a)  lo  studio  dei  problemi  scientifici  e  tecnici  inerenti alle
apparecchiature  e  ai sistemi che interessano la Marina militare nel
campo   delle   telecomunicazioni   e  dell'elettronica,  nonche'  la
compilazione   delle  specifiche  tecniche  degli  apparati  e  delle
relative installazioni e la loro omologazione;
b)  la  valutazione  di  studi  e progetti di nuove apparecchiature e
nuovi  sistemi  nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale
sviluppo,  nonche' il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi
e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai
fini della loro omologazione;
c)  l'esecuzione  di  studi,  ricerche  e  sperimentazioni,  anche in
correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e
sviluppo  nazionali e stranieri, nonche' con le industrie, al fine di
contribuire  al  progresso  scientifico e tecnico nella realizzazione
delle  apparecchiature  e  dei  sistemi che rientrano nel campo della
propria attivita';
d)  la  comunicazione  e  le antenne; scoperta e contromisure; misura
controllo strumenti.
4. Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti
a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.
                              Art. 131
         Direzione di amministrazione della Marina militare

1.  La  Direzione  di  amministrazione della Marina militare e' posta
alle  dipendenze  dell'Ufficio generale del Centro di responsabilita'
amministrativa della Marina militare.
2.  La  Direzione  di  amministrazione  di  cui al comma 1, svolge le
competenze di cui all'articolo 94.
3.  Per  l'assolvimento dei propri compiti e funzioni si avvale anche
di una o piu' dipendenti sezioni, distaccate in altre sedi.
4.   I  compiti  e  le  funzioni  delle  sezioni  sono  definiti  con
determinazione  del  Capo di stato maggiore della Marina militare, ai
sensi dell'articolo 94.

SEZIONE II
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

                              Art. 132
Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto

1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare,
ai  sensi  dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti
competenze:
a)  concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e
logistici  della  Forza  armata,  all'applicazione  delle  norme  del
diritto   internazionale  marittimo  e  all'esercizio  della  polizia
militare;
b)  presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle
operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia
gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini
in   congedo   illimitato;   compie   le   operazioni  inerenti  alla
mobilitazione della Forza armata;
c)  adempie  ogni  altra  attivita'  a supporto della Forza armata in
coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in
esso richiamata.
2.  Il  Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre,
in  particolare,  nell'ambito  della  Forza  armata, allo svolgimento
delle seguenti attivita':
a) assicurare la difesa dello Stato mediante:
1)  la  protezione  delle  unita'  navali  e  delle  installazioni di
interesse militare;
2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;
3)  il  supporto  logistico  alle  forze  navali nazionali e Nato nei
sorgitori dove non e' presente un'Autorita' della Marina militare;
4)  l'esercizio  della  funzione di presidio militare su delega degli
Alti comandi periferici della Marina militare;
5)  la  partecipazione  di uomini e mezzi sia alle attivita' presso i
centri  di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni
aeronavali;
6)  il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le
primarie esigenze di servizio;
b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:
1)   la  partecipazione  alle  missioni  di  embargo  disposte  dagli
organismi  internazionali  preposti,  attraverso  il  controllo  e le
ispezioni di unita' mercantili;
2)  la  partecipazione  al  dispositivo  navale di sorveglianza delle
coste  e  delle  acque  interne  di  Paesi terzi a seguito di accordi
internazionali;
3)   lo  svolgimento  di  operazioni  di  interdizione  di  carattere
internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione
dei servizi portuali e dei trasporti marittimi;
4)  l'attivita'  di  formazione  e  di  addestramento degli equipaggi
appartenenti a marine estere;
c)  supportare  l'organo  cartografico  di  Stato  (IIMM)  per quanto
concerne la documentazione nautica;
d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla
difesa  dei  porti,  delle  installazioni  militari  e  del  naviglio
mercantile  indicati  nel  regolamento,  nonche'  gli  altri  compiti
assegnati alla Marina militare.
3.  Gli  uffici  periferici  del  Corpo  delle capitanerie di porto -
Guardia  costiera  dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina
militare,  dai  Comandi  in capo di dipartimento militare marittimo e
dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.
                              Art. 133
      Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto

1.  L'ufficiale  ammiraglio  piu'  elevato in grado o piu' anziano in
servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto e'
preposto al Comando generale delle capitanerie di porto.
                              Art. 134 
Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e
                            dei trasporti 
 
  1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera: 
    a) esercita le competenze relative  alle  materie  del  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  cui  la  legge  e  altre
disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso; 
    b)  svolge,  in  regime  di  avvalimento,  le  attivita'  a  esso
conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per  i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi  e  statistici  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma  1,  il  Corpo  delle
capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera,  attraverso  le  proprie
articolazioni periferiche: 
    a) svolge la funzione generale di Autorita'  marittima  ai  sensi
del codice della navigazione; 
    b) ferme restando le attribuzioni  in  materia  di  coordinamento
generale dei servizi di soccorso marittimo, di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  28
settembre 1994, n. 662, e' competente per l'esercizio delle  funzioni
di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli  69,  70  e
830 del codice  della  navigazione,  di  disciplina,  monitoraggio  e
controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione  e  del
trasporto marittimo, nonche' delle relative attivita' di vigilanza  e
controllo, ai sensi del codice  della  navigazione,  della  legge  28
dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali. 
  3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera  esercita
ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie: 
    a) comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorita'  di
sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 203; 
    b) polizia nei porti e in corso di navigazione; 
    c) sicurezza generale nei porti e nelle  relative  adiacenze,  ai
sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione  e,  nei  termini
previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto  e
in corso di navigazione nel mare territoriale; 
    d) polizia marittima; 
    e) demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di  polizia
amministrativa; 
    f) personale marittimo; 
    g) regime amministrativo della nave; 
    h) diporto nautico; 
    i) soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi  e
nelle acque interne; 
    l)  autorita'  portuale  nei  porti  in  cui  non  e'   istituita
un'Autorita' portuale; 
    m) servizi tecnico - nautici; 
    n) sicurezza delle attivita' lavorative nei porti e  a  bordo  di
navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  ((,  ed
esercizio delle potesta' organizzative e dei poteri di  vigilanza  in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito  delle  proprie
strutture e dei propri mezzi operativi)); 
    o) attivita' ispettiva in funzione di  Port  State  Control  Flag
State,  rispettivamente  ai   sensi   delle   direttive   2009/16/CE,
2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche; 
    p) indagini  e  inchieste  sui  sinistri  marittimi  al  fine  di
individuarne cause, circostanze e responsabilita'  in  linea  con  la
previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di
esecuzione, nonche' ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 28; 
    q) responsabilita' civile per i danni dovuti  a  inquinamenti  da
combustibile delle navi; 
    r) altre materie previste dal codice della  navigazione  e  dalle
altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni. 
                              Art. 135
Esercizio  di  funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della
                  tutela del territorio e del mare

1.  Il  Corpo  delle  capitanerie di porto - Guardia costiera dipende
funzionalmente   dal   Ministero   dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio  e del mare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio
1986,  n.  349, e dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
esercitando  funzioni  di  vigilanza e controllo in materia di tutela
dell'ambiente marino e costiero.
2.  In  dipendenza  delle  attribuzioni  di  cui  al comma 1, e fermo
restando  quanto  previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 6
novembre  2007, n. 202, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:
a)  nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via
prevalente,   le   attivita'   di   controllo   relative   all'esatta
applicazione   delle   norme   del   diritto  italiano,  del  diritto
dell'Unione  europea  e  dei  trattati  internazionali  in vigore per
l'Italia  in  materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di
inquinamento  marino,  ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque
di  zavorra,  l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento
da  attivita'  di  esplorazione  e di sfruttamento dei fondi marini e
l'inquinamento   di   origine  atmosferica,  nonche'  in  materia  di
protezione dei mammiferi e della biodiversita';
b)  nelle  acque  di giurisdizione e di interesse nazionale esercita,
per  fini  di  tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai
sensi  della  legge  7  marzo  2001, n. 51, il controllo del traffico
marittimo;
c)  provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e 195, 5° comma,
del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e
all'accertamento  delle  violazioni  in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse
possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino
e  costiero,  nonche'  alla  sorveglianza  e  all'accertamento  degli
illeciti  in  violazione della normativa in materia di rifiuti e alla
repressione  dei  traffici  illeciti e degli smaltimenti illegali dei
rifiuti;
d)  esercita,  ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991,
n.  394,  la  sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di
reperimento;
e)  ai  sensi  dell'articolo  296, comma 9, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili
per  uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui
ai commi da 5 a 8 del predetto articolo;
f)  per  le  attivita'  di  cui  agli articoli 11 e 12 della legge 31
dicembre  1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a
livello  di  compartimento  marittimo, opera, ai sensi della legge 16
luglio  1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti,
generali  e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa
per  altri  interventi  e attivita' in materia di tutela e difesa del
mare,  il  Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare puo' avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla
base di specifiche convenzioni.
                              Art. 136
Esercizio  di  funzioni  dipendenti  dal  Ministero  delle  politiche
                  agricole, alimentari e forestali

1.  Il  Corpo  delle  capitanerie di porto - Guardia costiera dipende
funzionalmente  dal  Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,  ai  sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153,
per   l'esercizio   delle  funzioni  delegate  in  materia  di  pesca
marittima.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, il Corpo delle
capitanerie  di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le
sottoelencate funzioni:
a)  direzione,  vigilanza  e  controllo sulla filiera della pesca, ai
sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
b)  attivita' amministrativa in materia di pesca marittima sulla base
di  direttive  impartite  dal  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali,  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 1, del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
c)  in  base  a  quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del citato
decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  153, centro di controllo
nazionale  della  pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le
Regioni  e  in  aderenza ai principi generali di cui all'articolo 118
della Costituzione;
d) vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative
alle  provvidenze  in  materia  di  pesca  previste  dalla  normativa
nazionale e comunitaria;
e)  verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di
prodotti ittici e biologici marini;
f)  partecipazione,  mediante personale specializzato, alle attivita'
di  verifica  sull'esatto  adempimento della normativa comunitaria in
materia  di  pesca,  in  base alla pianificazione, e alle discendenti
fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari.
                              Art. 137
         Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri

1.  Il  Corpo  delle  capitanerie di porto - Guardia costiera svolge,
nell'ambito   delle  attribuzioni  di  polizia  giudiziaria  previste
dall'articolo  1235  del  codice  della  navigazione e da altre leggi
speciali,  nonche'  ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di
procedura penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle piu'
generali competenze di altri ministeri:
a)  esercita  l'attivita' di polizia stradale, ai sensi dell'articolo
12,  comma  3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
b) presta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n.
225,  nell'ambito  della  struttura permanente presso il Dipartimento
della  protezione  civile, la necessaria collaborazione operativa per
la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare;
c)  concorre  nell'attivita'  di  contrasto  al  traffico di sostanze
stupefacenti  o  psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e
99  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309;
d) concorre nell'attivita' di contrasto all'immigrazione illegale, ai
sensi  dell'articolo  11,  comma 1, lettera d), della legge 30 luglio
2002, n. 189;
e)  concorre  alla  vigilanza  finalizzata  all'individuazione e alla
salvaguardia   dei   beni   del   patrimonio   storico,  artistico  e
archeologico,   con  particolare  riguardo  ai  reperti  archeologici
sommersi;
f)  attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina del
collocamento della gente di mare.
                              Art. 138 
                 Profili organizzativi e funzionali 
 
1. L'esercizio a livello centrale e periferico, da  parte  del  Corpo
delle capitanerie di porto, delle competenze  di  cui  agli  articoli
134, 135, 136 e 137, avviene mediante  le  proprie  risorse  umane  e
strumentali. 
2. Il Corpo delle  capitanerie  di  porto  e'  soggetto  alle  misure
organizzative e funzionali adottate ((ai sensi dell'articolo  26  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2009, n.  14)),  nel  rispetto
dei principi e criteri direttivi che vi sono enunciati. 

CAPO IV
AERONAUTICA MILITARE

                              Art. 139
          Istituzione e funzioni dell'Aeronautica militare

1.  L'Aeronautica  militare,  quale  complesso  delle  forze militari
aeree,   delle   basi  aeree,  delle  scuole,  dei  servizi  ed  enti
aeronautici,  costituisce  la componente operativa aerea della difesa
militare dello Stato.
                              Art. 140
                Ispettorato per la sicurezza del volo

1.  L'Ispettorato  per la sicurezza del volo dipende direttamente dal
Capo   di   stato   maggiore  dell'Aeronautica  militare  e  coordina
l'investigazione,  al  fine  della  prevenzione,  sulle  cause  degli
incidenti di volo degli aeromobili di cui all'articolo 748 del codice
della navigazione.
2.  L'Ispettorato  e'  articolato  in  uffici, le cui competenze sono
stabilite   con   determinazione   del   Capo   di   stato   maggiore
dell'Aeronautica militare.
                              Art. 141
          Ispettorato dell'Aviazione per la Marina militare

1.  L'ispettore  dell'Aviazione  per  la  Marina  militare, ufficiale
generale  del  ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, sovrintende,
per  conto  dello  Stato  maggiore  dell'Aeronautica  militare,  alle
attivita'   tecniche   e   logistiche   dei   reparti   di  aviazione
antisommergibile di cui all'articolo 125 e del relativo addestramento
tecnico professionale.
2.  Le  attribuzioni  dell'Ispettore  dell'Aviazione  per  la  Marina
militare  sono definite con determinazione del Capo di stato maggiore
dell'Aeronautica  militare,  sentito  il Capo di stato maggiore della
Marina militare.
                              Art. 142
                     Comando della squadra aerea

1.  Il  Comando  della squadra aerea, retto da un generale di squadra
aerea  e  posto  alle  dirette  dipendenze del Capo di stato maggiore
dell'Aeronautica  militare,  esercita  le  attribuzioni in materia di
addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei reparti,
affinche'  gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di
prontezza operativa.
2.  L'articolazione del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni
delle   unita'   e   dei   reparti   dipendenti  sono  stabiliti  con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
                              Art. 143 
       (( (Comando e controllo operativo delle Forze aeree).)) 
 
  ((1. Il Comando della squadra aerea esercita, altresi', le funzioni
di comando e controllo connesse con  le  operazioni  o  esercitazioni
aeree d'interesse della Forza armata; il relativo Comandante  espleta
la funzione di Comandante operativo  delle  Forze  aeree  e  designa,
quando  previsto,  il  Comandante   operativo   delle   Forze   aeree
interalleate. 
  2. Il Comando della  squadra  aerea  si  integra  con  il  relativo
comando interalleato.)) 
                              Art. 144
        Articolazione territoriale dell'Aeronautica militare

1.   Sono   posti   alle   dipendenze  del  Capo  di  stato  maggiore
dell'Aeronautica  militare  i  comandi  di  regione  aerea,  retti da
ufficiali  generali;  il  Capo  di  stato  maggiore  ne disciplina le
funzioni  territoriali  e i compiti di collegamento con gli enti e le
amministrazioni locali.
2.  L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni
delle   unita'   e   dei   reparti  dipendenti,  sono  stabiliti  con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
                              Art. 145
             Comando logistico dell'Aeronautica militare

1.  Il  Comando  logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di
stato  maggiore  dell'Aeronautica  militare,  costituisce  il vertice
della  struttura  tecnica,  logistica  e  amministrativa  della Forza
armata,  e  garantisce il supporto necessario a consentire la massima
operativita' della stessa.
2.  L'articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l'ordinamento e
le  funzioni degli enti dipendenti, sono stabiliti con determinazione
del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
                              Art. 146 
           Comando delle scuole dell'Aeronautica militare 
 
  1. Il Comando delle scuole dell'Aeronautica militare, retto  da  un
generale di squadra  e  posto  alle  dipendenze  del  Capo  di  stato
maggiore  dell'Aeronautica  militare,  esercita  le  attribuzioni  in
materia  di  reclutamento,  selezione,   formazione,   qualificazione
specialistica  basica   del   personale   dell'Aeronautica   militare
appartenente a tutte le categorie, nonche'  l'addestramento  iniziale
al volo del personale navigante anche di  altre  Forze  armate  o  di
polizia, finalizzato  al  conseguimento  del  brevetto  di  pilota  o
navigatore militare. 
  ((2. Dal Comando delle scuole dipendono: 
    a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche; 
    b) l'Accademia aeronautica; 
    c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; 
    d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; 
    e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare; 
    f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".)) 
  3.  L'articolazione  dei  comandi,  le  sedi,  l'ordinamento  e  le
funzioni delle unita' e dei reparti dipendenti,  sono  stabiliti  con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare. 
                              Art. 147
               Ruoli e Corpi dell'Aeronautica militare

1. L'Aeronautica militare si compone dei seguenti elementi:
a)  Arma  aeronautica,  articolata  in  ruoli,  naviganti  e  armi, e
specialita';
b) Corpo del genio aeronautico;
c) Corpo di commissariato aeronautico;
d) Corpo sanitario aeronautico.
2.  Gli  articoli  148,  149  e 150 stabiliscono, rispettivamente, la
ripartizione  e  le  attribuzioni  degli  elementi di cui al comma 1,
lettere b), c) e d).
                              Art. 148
                     Corpo del genio aeronautico

1.  Il  Corpo del genio aeronautico e' costituito dagli ufficiali del
genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti:
a)   alla   progettazione,   alla   costruzione,  all'allestimento  e
all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie, compresi
gli immobili dell'Aeronautica militare;
b)  al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli
stessi immobili dell'Aeronautica militare;
c)  disimpegna ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli
aeromobili  militari  ed  esercita  vigilanza  tecnica  sul materiale
aeronautico dell'aviazione civile.
2.   Il   genio  aeronautico  presiede  al  funzionamento  tecnico  e
amministrativo:
a)  delle  direzioni  delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti
uffici distaccati di sorveglianza;
b)  delle direzioni del demanio aeronautico dei comandi di zona aerea
e dei comandi dell'Aeronautica militare;
c) di impianti sperimentali e stabilimenti vari.
                              Art. 149
                 Corpo di commissariato aeronautico

1. Il Corpo di commissariato aeronautico:
a)  esercita  funzioni  direttive,  ispettive,  logistiche, tecniche,
amministrative   e   contabili   per  i  servizi  del  contante,  del
vettovagliamento,  del  vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio
nonche' degli altri materiali ordinari;
b) svolge attivita' di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori
di  specifico  interesse  e  assolve  funzioni  in materia giuridica,
economica   e   finanziaria;   ricopre   incarichi   previsti   dagli
ordinamenti.
2.  Il  Corpo  di commissariato aeronautico presiede al funzionamento
tecnico e amministrativo:
a)  delle direzioni di commissariato aeronautico, dei comandi di zona
aerea e dei comandi dell'Aeronautica militare;
b) di magazzini e stabilimenti vari.
                              Art. 150
                     Corpo sanitario aeronautico

1.  Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici
d'aeronautica,  esercita  funzioni  direttive e tecnico-professionali
intese:
a)   ad  accertare  la  idoneita'  psico-fisica,  attraverso  servizi
generali   e   speciali,  del  personale  dell'Aeronautica  militare,
l'idoneita'  al  volo  del  personale  militare  e di altre pubbliche
amministrazioni, nonche' l'idoneita' psico-fisica e la persistenza di
tale   idoneita'  degli  aspiranti  al  conseguimento  di  licenze  e
attestati aeronautici;
b)  a  curare  l'integrita'  fisica e tutelare l'igiene del personale
dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento
e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti;
c)  allo  svolgimento  delle  pratiche  medico-legali interessanti il
personale dell'Aeronautica militare.
2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e
amministrativo:
a) degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare;
b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti;
c) di magazzini e stabilimenti vari.
3.  Per  le infermita' di carattere generale, si provvede altresi' al
servizio  sanitario  dell'Aeronautica  militare, con gli stabilimenti
sanitari  dell'Esercito  italiano  e  della  Marina  militare,  previ
accordi con gli stati maggiori interessati.
                              Art. 151
         Unita' e comandi di volo dell'Aeronautica militare

1.  I  reparti di volo si distinguono, secondo il livello ordinativo,
in:
a) squadriglia, unita' organica fondamentale;
b) gruppo;
c) stormo;
d) brigata aerea;
e) divisione aerea;
f) squadra aerea.
2.  La  squadra,  la  divisione  e la brigata costituiscono le grandi
unita' aeree.
3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unita' e dei reparti di
cui  al  comma  1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato
maggiore dell'Aeronautica militare.
                              Art. 152
        Aviazione antisommergibile dell'Aeronautica militare

1.  L'aviazione  antisommergibile  e'  costituita dal complesso degli
aerei  e  degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra,
specificamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro i
sommergibili.
2.  I  comandanti dei gruppi e delle squadriglie <<antisommergibile>>
sono   ufficiali   dei  ruoli  naviganti  dell'Arma  aeronautica.  Il
pilotaggio  di  ciascun  aereo  e'  affidato  a  ufficiali  dei ruoli
naviganti  dell'Arma  aeronautica  e a ufficiali di Marina piloti; le
funzioni  di  primo  pilota  e il comando dell'aereo sono affidati al
piu' elevato in grado o piu' anziano di detti ufficiali.
                              Art. 153 
        (( (Reparti elicotteri delle altre Forze armate). )) 
 
((1.  L'Aeronautica  militare  provvede,  anche   nel   campo   degli
elicotteri,  al   controllo   della   circolazione   aerea   e   alla
determinazione delle procedure e norme inerenti a tale  circolazione,
nonche' all'organizzazione, funzionamento ed esercizio  del  soccorso
aereo e del trasporto aereo, salva la facolta' da parte  delle  altre
Forze armate di utilizzare  gli  elicotteri  di  cui  dispongono  per
esigenze contingenti  di  soccorso  e  di  trasporto  riguardanti  le
proprie unita'. 
2. All'Aeronautica militare competono, inoltre: 
a) la direzione e il coordinamento dell'impiego degli  elicotteri  in
quelle attivita' militari che comportino il concorso di elicotteri di
piu' Forze armate; 
b) il rilascio dei brevetti militari di pilota o  pilota  osservatore
di elicottero e di specialista di  elicottero  o  delle  abilitazioni
all'esercizio  del  volo  sui  vari  tipi  di  elicotteri,   nonche',
ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la  sospensione
temporanea dall'attivita' di volo dei titolari degli stessi.)) 
                              Art. 154
       Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare

1.  La  Direzione  di  amministrazione  del  servizio commissariato e
amministrazione del Comando logistico assolve i seguenti compiti:
a)  assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilita'
dei  fondi  accreditati  dall'amministrazione centrale sulle apposite
contabilita' speciali e la resa dei relativi conti;
b)  svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in
relazione all'ordinamento di Forza armata;
c)  esercita l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli
enti  sia  in  sede  ispettiva sia in sede di revisione degli atti di
gestione anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della difesa.

CAPO V
ARMA DEI CARABINIERI
SEZIONE I
COMPITI E ATTRIBUZIONI

                              Art. 155 
          Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri 
 
  1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito  del
Ministero della difesa,  con  rango  di  Forza  armata  ed  e'  forza
militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di
pubblica sicurezza,  con  le  speciali  prerogative  conferite  dalla
normativa vigente. ((Ai sensi dell'articolo 3 della legge  14  maggio
2010, n. 84, e' la Forza di polizia italiana a statuto  militare  per
la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).)) 
                              Art. 156
             Compiti militari dell'Arma dei carabinieri

1.  L'Arma  dei  carabinieri,  sulla base delle direttive del Capo di
stato maggiore della difesa:
a)  concorre  all'attuazione  delle  predisposizioni di mobilitazione
delle Forze armate di cui all'articolo 88;
b)  concorre  alla  difesa  integrata  del  territorio  nazionale; il
concorso  e'  definito  dai  Capi  di stato maggiore di Forza Armata,
responsabili   dell'approntamento   e   dell'impiego  dei  rispettivi
dispositivi   di  difesa,  in  accordo  con  il  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri;
c) partecipa alle operazioni militari all'estero.
2. Nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1, lettera c), l'Arma
dei carabinieri:
a)   partecipa   anche   a   operazioni  per  il  mantenimento  e  il
ristabilimento  della pace e della sicurezza internazionale, al fine,
in  particolare,  di  realizzare  condizioni  di sicurezza e ordinata
convivenza nelle aree d'intervento;
b)  concorre  ad  assicurare  il  contributo nazionale alle attivita'
promosse  dalla  comunita'  internazionale  o  derivanti  da  accordi
internazionali,   volte   alla   ricostituzione   e   al   ripristino
dell'operativita'  dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza
delle  Forze armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza,
assistenza e osservazione.
3.  I compiti connessi con la partecipazione alle operazioni militari
e  le  esigenze  di  carattere militare, di cui al presente articolo,
sono  assolti sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza
operativi  stabiliti  dal  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa e
limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio.
4. Nell'ambito dei compiti militari, l'Arma dei carabinieri:
a)  concorre  alla  tutela  del bene della collettivita' nazionale in
casi di pubbliche calamita';
b)  fornisce  all'autorita'  individuata dal Presidente del Consiglio
dei  ministri,  nell'esercizio  delle  funzioni di cui all'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 124, elementi informativi necessari per
il  rilascio  delle  abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle
Forze  armate, al personale civile dell'Amministrazione della difesa,
nonche'  alle  persone  fisiche  e  giuridiche  per lo svolgimento di
attivita' produttive attinenti alla sicurezza militare dello Stato.
                              Art. 157
 Funzioni di polizia giudiziaria militare dell'Arma dei carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria
militare,  secondo  quanto stabilito dall'articolo 91, ferme restando
le   attribuzioni  e  le  qualifiche  dei  Comandanti  di  corpo,  di
distaccamento o di posto delle varie Forze armate.
                              Art. 158
Sicurezza  delle  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  e degli
              uffici degli addetti militari all'estero

1.  L'Arma  dei  carabinieri  assicura  i  servizi di sicurezza delle
rappresentanze  diplomatiche  e consolari, nonche' degli uffici degli
addetti militari all'estero.
2.   Concorre,  inoltre,  ad  affrontare  particolari  situazioni  di
emergenza  o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere
in  pericolo  la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando
la disponibilita' di personale appartenente a reparti speciali.
3.  L'impiego  del personale di cui al comma 2 e' disposto sulla base
delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.
                              Art. 159
            Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri

1.  L'Arma  dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi
dell'articolo 155:
a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei
cittadini, della loro incolumita' e della tutela della proprieta', ai
sensi della legislazione vigente;
b)  svolge  le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale
di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
                              Art. 160
             Speciali compiti dell'Arma dei carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri provvede, altresi':
a) ai servizi presso la Presidenza della Repubblica;
b) alle scorte d'onore;
c) ai servizi presso gli uffici giudiziari.
                              Art. 161
Funzioni  di  polizia  giudiziaria e sicurezza pubblica dell'Arma dei
                             carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente:
a) funzioni di polizia giudiziaria;
b) funzioni di sicurezza pubblica.

SEZIONE II
ORDINAMENTO

                              Art. 162
                Dipendenze dell'Arma dei carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri dipende:
a)  tramite  il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della
difesa per quanto attiene ai compiti militari;
b)  funzionalmente  dal  Ministro dell'interno, per quanto attiene ai
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2.  Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa
capo:
a)  al  Ministero  della  difesa  per  quanto  concerne il personale,
l'amministrazione e le attivita' logistiche;
b)  al  Ministero  dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio
connessi  con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1, lettera
b), nonche' per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate
al potenziamento delle Forze di polizia.
3.  I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o
autorita' nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono
funzionalmente  dai  titolari  dei  dicasteri,  organi e autorita'. I
reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei
comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle
Forze    armate,    dipendono,   tramite   i   relativi   comandanti,
rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di
stato maggiore di Forza armata.
                              Art. 163
            Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

1.  Il  Comandante  generale e' componente, oltre che degli organismi
collegiali previsti dal codice e dal regolamento:
a)  del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai
sensi dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) del Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata,
ai  sensi  dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito,   con  modificazioni,  dall'articolo  1  della  legge  30
dicembre 1991, n. 410.
                              Art. 164
Attribuzioni  del  Comandante  generale  dell'Arma dei carabinieri in
          campo operativo, addestrativo e tecnico logistico

1.  Il  Comandante generale e' organo centrale di sicurezza dell'Arma
dei  carabinieri  e  sulla  base  delle  direttive  del Capo di stato
maggiore della difesa:
a) individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento
dei  compiti  connessi  con  le  funzioni  di  polizia  militare e la
partecipazione  a  operazioni  militari  in Italia e all'estero, e ne
assicura  la  disponibilita',  nonche'  l'autonomia  logistica, fermo
restando  l'assolvimento  degli  altri compiti istituzionali previsti
dal   codice,   ed  e'  responsabile  del  relativo  addestramento  e
approntamento;
b) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;
c)  determina,  relativamente  all'Arma dei carabinieri, le modalita'
attuative della mobilitazione e l'entita' delle relative scorte;
d)  concorda con la Direzione generale competente la designazione del
personale  civile,  ferme  restando  le  attribuzioni  del Segretario
generale della difesa;
e)   assicura,  per  l'esecuzione  di  operazioni  ed  esercitazioni,
nazionali   e   multinazionali,   la  disponibilita'  quantitativa  e
qualitativa  delle  forze  stabilite dal Capo di stato maggiore della
difesa,  individuando  i  relativi reparti; in tale quadro, definisce
l'attivita'  addestrativa  ed esercita, anche avvalendosi dei comandi
dipendenti,  le  funzioni,  se  delegate, di comando operativo per le
operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;
f)  e'  responsabile  dell'organizzazione  e dell'approntamento delle
unita' e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni
derivanti da accordi e trattati internazionali;
g)   dispone  il  concorso  dell'Arma  dei  carabinieri  alla  difesa
integrata del territorio nazionale;
h)  promuove  lo  svolgimento  di percorsi di formazione presso altre
scuole   delle   amministrazioni  statali,  nonche'  presso  soggetti
pubblici  e  privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e
istituzioni   dei   Paesi   dell'Unione   europea   e  organizzazioni
internazionali.
2. Il Comandante generale:
a)  fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  177,  determina
l'ordinamento,  le  circoscrizioni  territoriali,  gli  organici e le
modalita'  di funzionamento dei comandi, reparti, unita', istituti ed
enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attivita'
tecnico-operativa;
b)  determina  l'istituzione  o  la  soppressione  di  posti  fissi o
stazioni temporanee;
c)  approva  i  programmi  e  impartisce  le disposizioni riguardanti
l'addestramento e il perfezionamento della preparazione professionale
del personale dell'Arma;
d) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri.
3. Il Comandante generale, nel settore tecnico-logistico:
a)  determina  le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento
del parco, le dotazioni e le scorte, la regolamentazione tecnica;
b) sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il
Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, determina:
1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;
2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;
3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.
4.  Allo  scopo  di assicurare efficienza, economicita', speditezza e
rispondenza  al  pubblico  interesse  delle  attivita'  istituzionali
dell'Arma  dei  carabinieri,  il Comandante generale adotta misure di
razionalizzazione   dell'organizzazione,   della   gestione   e   del
funzionamento  del  sostegno tecnico, logistico e amministrativo tese
al  recupero  di  personale  da destinare al servizio d'istituto e al
miglioramento    del   supporto   dei   reparti,   prevedendo   anche
l'affidamento   di   servizi  a  terzi,  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio.
5.  Al  fine  di  pervenire  all'attuazione dei necessari adeguamenti
delle  procedure  tecniche,  logistiche e amministrative in relazione
alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della
difesa  stabilisce  con  proprio  decreto  i  settori  nei  quali  il
Comandante  generale,  d'intesa  con  il  Segretariato generale della
difesa,  e'  autorizzato  a  procedere  alla revisione delle relative
discipline di carattere amministrativo.
                              Art. 165 
Attribuzioni del Comandante  generale  in  materia  di  reclutamento,
                    stato, avanzamento e impiego 
 
  1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni
in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e  disciplina
del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore
della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le
esigenze in ambito Difesa: 
    a) i generali di grado non inferiore a generale di  divisione  da
destinare  agli  incarichi  di  direzione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale generale, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
89 del regolamento; 
    b)   gli   ufficiali   da   destinare   all'impiego   in   ambito
internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri. 
  2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali
dipendenti, previo nulla osta del Ministro  dell'interno  per  quelli
trasferiti da o per l'organizzazione  territoriale  e  gli  organismi
interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione  al  Capo  di
stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata. 
  3. Il Comandante generale e' presidente della commissione superiore
e vice presidente della  commissione  di  vertice  per  l'avanzamento
degli ufficiali dei carabinieri, indica al  Capo  di  stato  maggiore
della difesa gli ufficiali generali da  proporre  al  Ministro  della
difesa quali componenti delle  commissioni  di  vertice  e  superiore
d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa  gli  ufficiali  da
designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento. 
  4. Il Comandante  generale  e'  presidente  della  commissione  per
l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore
e al merito dell'Arma dei carabinieri. 
  5. Il Comandante generale puo'  ordinare  direttamente  l'inchiesta
formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti
((della  commissione))  di  disciplina  per  il  personale  nei   cui
confronti ha ordinato l'inchiesta formale. 
                              Art. 166
Attribuzioni   del   Comandante   generale  in  campo  finanziario  e
                           amministrativo

1.   Il   Comandante   generale  svolge  le  funzioni  di  capo  ente
programmatore,   di   direttore   generale   titolare  di  centro  di
responsabilita'   amministrativa   e,   ai   fini  del  decentramento
amministrativo,   di  comandante  militare  territoriale  sull'intero
territorio nazionale.
2.  Il Comandante generale propone, quale capo di ente programmatore,
al   Capo   di  stato  maggiore  della  difesa,  l'allocazione  degli
stanziamenti  sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne
detiene l'impiego operativo.
3. Il Comandante generale provvede, quale direttore generale titolare
di   centro  di  responsabilita'  amministrativa,  nell'ambito  delle
risorse  assegnate dal Ministro della difesa, all'amministrazione dei
capitoli  di bilancio dell'Arma dei carabinieri, esercitando i poteri
di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione
amministrativo-contabile,  e definendo i limiti di valore delle spese
che  gli  ufficiali  di  livello  dirigenziale  sottordinati  possono
impegnare.
4.  Il  Comandante  generale  si  avvale,  quale  comandante militare
territoriale  per  gli  enti  dipendenti  dal Comando generale, della
direzione di amministrazione di cui all'articolo 171.
                              Art. 167
    Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale

1.  Il  Comandante  generale  dell'Arma  dei carabinieri provvede, su
delega  del Capo di stato maggiore della difesa e in conformita' agli
indirizzi  del  Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in
cui  si  tratti  di  materie  esclusivamente militari, previamente il
Ministro  dell'interno,  alla  predisposizione  e  alla  gestione dei
protocolli   di   intesa   e  degli  accordi  tecnici  internazionali
finalizzati  allo  scambio  di  esperienze  con  paritetici organismi
esteri,  nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico
e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.
                              Art. 168
              Attribuzioni del Vice comandante generale

1.  Il  Vice  comandante generale e' il generale di corpo d'armata in
servizio  permanente  effettivo  piu' anziano in ruolo ed e' nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro della difesa. Il
decreto  di nomina e' predisposto dal Comandante generale e trasmesso
dal Capo di stato maggiore della difesa.
2.  Rimane  in  carica  con  mandato della durata massima di un anno,
salvo  che  nel  frattempo  non  deve cessare dal servizio permanente
effettivo  per  limiti  di eta' o per altra causa; e' gerarchicamente
preminente  rispetto  agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma
dei carabinieri.
3.  Il  Ministro della difesa ha facolta' di escludere il generale di
corpo  d'armata  piu'  anziano  e proporre la nomina di quello che lo
segue in ordine di anzianita'.
4.  Il  Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso
di  assenza  o  di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva,
assolvendo le funzioni e i compiti delegati; su delega del Comandante
generale  effettua  ispezioni  agli Alti Comandi dell'Arma, e' membro
ordinario  con  diritto  di  voto del Consiglio superiore delle Forze
armate,  presiede  la  commissione  ordinaria  di  avanzamento  degli
ufficiali dei carabinieri.
                              Art. 169
               Articolazione dell'Arma dei carabinieri

1. La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri e' articolata
in:
a) Comando generale;
b) organizzazione addestrativa;
c) organizzazione territoriale;
d) organizzazione mobile e speciale;
e) reparti per esigenze specifiche.
                              Art. 170
             Comando generale dell'Arma dei carabinieri

1.  Il  Comando  generale  e'  la  struttura  mediante  la  quale  il
Comandante   generale  dirige,  coordina  e  controlla  le  attivita'
dell'Arma. In particolare:
a)  assicura  l'analisi  dei  fenomeni  criminosi e il raccordo delle
attivita' operative condotte dai reparti dell'Arma;
b)  mantiene,  per  tutto cio' che non attiene ai compiti militari, i
rapporti  con  i  ministeri  e  con  gli  altri organi centrali della
pubblica  amministrazione  nonche',  nei casi previsti dalle norme in
vigore,  con  gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti
di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno.
2. Il Comando generale e' costituito dallo Stato maggiore, direzioni,
reparti  e  uffici,  disciplinati  con  determinazione del Comandante
generale.
                              Art. 171
       Direzione di amministrazione dell'Arma dei carabinieri

1.  La  Direzione  di  amministrazione  e'  posta alle dipendenze del
Comando   generale   dell'Arma   dei   carabinieri  e  ha  competenza
territoriale  nazionale  per gli enti dipendenti dal medesimo Comando
generale.
                              Art. 172
        Organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri

1.  L'organizzazione  addestrativa  provvede,  secondo  gli obiettivi
definiti  dal  Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento e
alla  specializzazione  del personale dell'Arma dei carabinieri. Essa
comprende:
a)  il  Comando  delle  scuole  dell'Arma  dei  carabinieri, retto da
generale  di  corpo  d'armata  che  assicura  univocita' di indirizzo
addestrativo   e   didattico,   persegue   l'elevazione  del  livello
professionale  del  personale  ed  esercita il comando sugli istituti
d'istruzione dell'Arma dei carabinieri;
b) l'Accademia dell'Arma dei carabinieri;
c) la Scuola ufficiali;
d) la Scuola marescialli;
e) la Scuola brigadieri;
f) le scuole carabinieri;
g) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.
                              Art. 173
        Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri

1.  L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma,
comprende:
a)  Comandi  interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che
esercitano   funzioni  di  alta  direzione,  di  coordinamento  e  di
controllo   nei   confronti   dei  comandi  regionali  e  assicurano,
attraverso   i  propri  organi,  il  sostegno  tecnico,  logistico  e
amministrativo  di  tutti  i reparti dell'Arma dislocati nell'area di
competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
b)  Comandi  regionali,  retti da generale di divisione o di brigata,
cui  risale  la  responsabilita'  della  gestione  del  personale,  e
competono  le  funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo
delle attivita' dei comandi provinciali;
c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello,
cui  sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di
controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilita' dell'analisi e
del   raccordo   delle  attivita'  operative  e  di  contrasto  della
criminalita'  condotte  nella  provincia  anche  da  reparti di altre
organizzazioni dell'Arma;
d)   Comandi   a  livello  infraprovinciale,  retti  da  ufficiale  e
differentemente  strutturati  in  rapporto  alla  loro  estensione  e
rilevanza  operativa, cui compete prioritariamente la responsabilita'
della  direzione e del coordinamento delle attivita' di controllo del
territorio  e  di  contrasto  delle  manifestazioni di criminalita' a
rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti militari;
e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei
carabinieri  a livello locale, cui compete la responsabilita' diretta
del   controllo   del   territorio   e   delle   connesse   attivita'
istituzionali,  nonche'  l'assolvimento  dei  compiti  militari. Sono
retti,   di  massima  e  in  relazione  alla  rilevanza  dell'impegno
operativo,  da  maresciallo  aiutante sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza  luogotenente e da maresciallo aiutante sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza o maresciallo capo.
2.   L'organizzazione   territoriale,  struttura  essenziale  per  il
controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle
altre  organizzazioni  dell'Arma nell'espletamento delle attivita' di
rispettiva competenza.
                              Art. 174
     Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri

1.  L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in
via  prioritaria  o  esclusiva,  all'espletamento,  nell'ambito delle
competenze   attribuite   all'Arma   dei   carabinieri,   di  compiti
particolari  o  che svolgono attivita' di elevata specializzazione, a
integrazione,  a  sostegno  o  con  il  supporto  dell'organizzazione
territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a)  Comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di corpo
d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti;
b)  Comandi  di  divisione,  retti  da  generale  di  divisione,  che
esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei
reparti alle dirette dipendenze.
                              Art. 175
 Reparti e unita' dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche

1. Costituiscono reparti e unita' per esigenze specifiche:
a) il Reggimento corazzieri;
b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
c)   i   reparti  e  gli  uffici  presso  gli  organi  della  Difesa,
dell'Esercito   italiano,  della  Marina  militare,  dell'Aeronautica
militare,  i  comandi  e  gli  organismi  internazionali  in Italia e
all'estero;
d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unita' navali;
e) le unita' paracadutiste ed eliportate;
f) il gruppo di intervento speciale;
g) la banda dell'Arma dei carabinieri;
h) le unita' presso dicasteri vari.
2.  L'Arma,  inoltre,  concorre  con  proprio personale all'attivita'
degli  organismi  interforze  secondo  le  norme  che  ne regolano la
composizione e il funzionamento.
                              Art. 176
        Organi di polizia militare dell'Arma dei carabinieri

1. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai
comandi  e  alle  unita'  militari,  provvedono, nell'ambito definito
dall'articolo  90,  i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i
reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le
Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali
in  Italia  e  all'estero,  nonche'  le  altre  unita'  appositamente
individuate.
                              Art. 177
Procedure  per  l'istituzione  e la soppressione di reparti dell'Arma
                           dei carabinieri

1.  Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali
di   livello   non   superiore  a  comando  provinciale  con  propria
determinazione,  previo  assenso  del  Ministro  della difesa, che si
pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.
2.  Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000,
n.  78,  l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli
di  cui  al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste
dalle  disposizioni  vigenti,  e'  disposta  dal Comandante generale,
previo  consenso  del  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  con
l'assenso  del  Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro
dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attivita'
di pubblica sicurezza e ordine pubblico.
                              Art. 178
                  Qualifiche di polizia giudiziaria

1.  Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali
generali,  degli  ispettori  e  dei  sovrintendenti  e' attribuita la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
2.  Agli  appartenenti  al  ruolo  degli  appuntati  e carabinieri e'
attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
3.  Gli  appuntati, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo
comando   di  una  stazione  dell'Arma,  sono  ufficiali  di  polizia
giudiziaria.
4. Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, in base alle qualifiche
di  polizia  giudiziaria loro attribuite, adempiono verso l'autorita'
giudiziaria  agli  obblighi di legge che loro incombono, osservate le
disposizioni  che  regolano  i  propri rapporti interni di dipendenza
gerarchica.
                              Art. 179
                  Qualifiche di pubblica sicurezza

1.  Gli  ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di
pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente.
2.  Agli  appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e
degli appuntati e carabinieri e' attribuita la qualifica di agente di
pubblica sicurezza.
3.  I  marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica sicurezza
se  sostituiscono  i superiori gerarchici nella direzione di uffici o
reparti  retti da ufficiali, assumono anche la qualifica di ufficiale
di pubblica sicurezza.
                              Art. 180
Disposizioni ulteriori in tema di organizzazione e servizio dell'Arma
                           dei carabinieri

1.  Nel  regolamento  sono  disciplinate  le  relazioni dell'Arma dei
carabinieri con le altre autorita' militari e civili.
2.  Il  Ministro  della  difesa,  ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  adotta, di concerto con il
Ministro dell'interno limitatamente alle parti relative ai compiti di
tutela   dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  il  regolamento
generale dell'Arma dei carabinieri che stabilisce:
a)  l'organizzazione  e  il funzionamento delle strutture e dei mezzi
dell'Arma dei carabinieri;
b) l'organizzazione e l'esecuzione del servizio istituzionale.

TITOLO V
SANITA' MILITARE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 181 
       Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare 
 
  1.  ((Il  Servizio  sanitario  militare,  di  seguito   denominato:
"Sanita' militare" provvede:)) 
    a) all'accertamento  dell'idoneita'  dei  cittadini  al  servizio
militare; 
    b)  all'accertamento  dell'idoneita'  dei  militari  al  servizio
incondizionato; 
    c) alla tutela della salute dei militari; 
    d) ai rifornimenti e allestimenti  dei  materiali  tecnici  e  di
servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo  di  pace,  di
guerra o di grave crisi internazionale; 
    e) a ogni altro adempimento previsto  dal  presente  codice,  dal
regolamento o dalla legge. 
                              Art. 182 
Rapporti con  la  legislazione  in  materia  sanitaria  e  di  igiene
                              pubblica 
 
  1.  Sono  di  competenza  della  Sanita'   militare   le   funzioni
amministrative concernenti: 
    a) l'organizzazione sanitaria militare; 
    b) le attivita' indicate nell'articolo 181; 
    c) le attivita' di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193. 
  2. Relativamente  alle  funzioni  di  igiene,  sanita'  pubblica  e
polizia veterinaria, di cui all'articolo 32 della legge  23  dicembre
1978,  n.  833,  sono  fatte  salve  in  materia  di  ordinanze,   di
accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei  relativi
provvedimenti, le attivita' di istituto delle Forze armate  che,  nel
quadro  delle  suddette   misure   sanitarie,   ricadono   sotto   la
responsabilita' delle competenti autorita'. 
  3.  La  Sanita'  militare  applica  le  disposizioni  delle   leggi
concernenti la tutela  dell'igiene  e  della  sanita'  pubblica,  ivi
comprese  quelle  relative   alla   manipolazione,   preparazione   e
distribuzione di alimenti e bevande, ((nonche' della sanita' pubblica
veterinaria,)) compatibilmente con le particolari  esigenze  connesse
all'utilizzo dello strumento militare. 
                              Art. 183
            Rapporti con il servizio sanitario nazionale

1.  Per  far  fronte  alle  esigenze  della  Sanita' militare che non
possono  essere  soddisfatte  con  il proprio personale, il Ministero
della  difesa  puo' stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento
di  bilancio,  con  le  aziende  sanitarie locali, con gli enti e gli
istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  nonche'  con  i  policlinici a gestione diretta, per
prestazioni  professionali  rese  dal personale delle stesse aziende,
nei limiti di orario previsto per il predetto personale.
2.  Analoghe  convenzioni possono essere stipulate con medici civili,
generici  o  specialisti,  se  le esigenze della Sanita' militare non
possono  essere  soddisfatte  con  il personale medico militare o con
quello  delle  unita' sanitarie locali e degli enti e istituti di cui
al comma l.
3. Il Ministero della difesa puo', sempre che ricorrano le condizioni
di  cui  al  comma  2,  stipulare  convenzioni  anche con laureati in
medicina   veterinaria,  chimica,  psicologia  e  biologia,  estranei
all'Amministrazione dello Stato.
4. Le convenzioni con i medici civili sono stipulate con l'osservanza
dei   contenuti   normativi   ed  economici  previsti  dagli  accordi
collettivi   nazionali  che  disciplinano  i  rapporti  fra  servizio
sanitario nazionale e medici.
5.  I  compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono
stabiliti  annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6.  Con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa
sono individuate:
a) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e le province autonome, e nel rispetto delle indicazioni
degli  strumenti  di  programmazione  regionale,  tenuto  conto della
localizzazione   e   della  disponibilita'  di  risorse  delle  altre
strutture  sanitarie  pubbliche  esistenti,  le  strutture  sanitarie
militari  accreditabili, nonche' le specifiche categorie destinatarie
e  le  prestazioni  ai  fini della stipula degli accordi contrattuali
previsti   dall'articolo   8-quinquies  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502; gli accordi contrattuali sono stipulati tra le
predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della
reciproca autonomia;
b) le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate
dalle strutture sanitarie militari.
                              Art. 184
Tutela  della  salute  e  sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze
                               armate

1.  La  normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilita' con gli
speciali  compiti  e  attivita'  da  esse  svolti, tenuto conto delle
insopprimibili   esigenze   connesse   all'utilizzo  dello  strumento
militare,  come valutate dai competenti organismi militari sanitari e
tecnici.
2.  I  limiti  di  compatibilita' e le esigenze connesse all'utilizzo
dello  strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa
parte  emanato  nel  rispetto  delle  procedure previste dall'art. 3,
comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
                              Art. 185
Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della
                               difesa

1.  Ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si
applica  all'Amministrazione  della  difesa,  al fine di garantire la
protezione  della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i  rischi
derivanti  dalle  radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa e'
contenuta  nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze
connesse  ai  compiti  istituzionali  delle  Forze armate in tempo di
pace.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 6
febbraio  2007,  n.  52,  le  sorgenti  sigillate  ad  alta attivita'
detenute per attivita' svolte nell'ambito del Ministero della difesa.
                              Art. 186
       Altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori

1.  Le disposizioni sancite dal decreto legislativo 26 novembre 1999,
n. 532, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 187, si applicano alle Forze armate, nei limiti di
compatibilita'  con  gli speciali compiti e attivita' da esse svolti,
tenuto  conto  delle  insopprimibili  esigenze  connesse all'utilizzo
dello strumento militare.
2.  I  limiti  di  compatibilita' e le esigenze connesse all'utilizzo
dello  strumento  militare  di  cui  al  comma  1,  sono valutati dai
competenti organismi militari sanitari e tecnici.
                              Art. 187
                   Disposizioni tecniche attuative

1. Con decreto del Ministro della difesa sono emanate le disposizioni
tecniche  attuative  dell'ordinamento  della  Sanita'  militare e dei
servizi sanitari militari delle singole Forze armate.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE I
ORGANI DELLA SANITA' MILITARE

                              Art. 188 
                           Organi centrali 
 
  1. Sono organi centrali della Sanita' militare: 
    a) La ((struttura organizzativa della Sanita' militare costituita
nell'ambito  dello  Stato  maggiore  della   difesa)),   disciplinata
dall'articolo 121 del regolamento; 
    b) il Collegio medico legale; 
    (( c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo
191. )) 
                              Art. 189 
                       Collegio medico legale 
 
  1. Il Collegio medico-legale opera alle  dipendenze  del  Ministero
della difesa, esprime  pareri  medico  legali  ed  esegue  le  visite
dirette  ordinate  dal  Ministero  della  difesa  e   dalle   sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti. 
  2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sei sezioni,  di  cui
una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti  diagnostici
in  numero  adeguato  ai  compiti  attribuiti.  ((Presso  le  sezioni
giurisdizionali  della  Corte  dei  conti  delle  regioni  Sicilia  e
Sardegna e' distaccata apposita sezione speciale.)) 
  3. Al Collegio medico-legale e'  assegnato  il  seguente  personale
medico: 
    a)   due   ufficiali   medici,   ufficiali   generali   o   gradi
corrispondenti, in servizio permanente  effettivo,  con  funzioni  di
presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse; 
    b) sei ufficiali medici, con il grado di  brigadiere  generale  o
colonnello o corrispondenti, con funzioni  di  presidenti  delle  sei
sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in
servizio permanente,  le  funzioni  di  presidente  di  sezione  sono
affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o
nella riserva  o  a  colonnelli  o  gradi  corrispondenti  medici  in
servizio permanente,  fermo  restando  il  numero  complessivo  degli
ufficiali medici di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma; 
    c)  trenta  ufficiali  superiori  medici  delle  Forze  armate  o
ufficiali  superiori  medici  o  funzionari   medici   di   qualifica
equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o  civile,
con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni; 
    d)  trenta  ufficiali  inferiori  medici  delle  Forze  armate  o
ufficiali  inferiori  medici  o  funzionari   medici   di   qualifica
equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o  civile,
con funzioni di membri aggiunti delle sezioni; 
    e) due ufficiali superiori medici,  di  cui  uno  segretario  del
collegio medico-legale e l'altro della  sezione  staccata  presso  la
Corte dei conti; il segretario,  nelle  sue  temporanee  assenze,  e'
sostituito da  altro  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a
capitano, scelto dal presidente. 
  4.  I  componenti  del  collegio  sono  scelti  possibilmente   tra
ufficiali medici docenti universitari o specializzati in  una  branca
medico-chirurgica,  indipendentemente  dal  grado  o   dalla   carica
rivestita all'interno del collegio. 
  5. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere  c)
e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per  le  esigenze
dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia,  di
elettroencefalografia,   di    neurologia,    di    oculistica,    di
otorinolaringoiatria. 
  6. Gli ufficiali medici di cui al comma 3,  lettere  b),  c)  e  d)
possono appartenere oltre  che  al  servizio  permanente  anche  alle
categorie in congedo, di cui all'articolo 886.  Per  il  richiamo  in
servizio  degli   ufficiali   medici   da   destinare   al   collegio
medico-legale e per l'eta' dei medici civili chiamati a far parte del
collegio medesimo si applicano le disposizioni dell'articolo 993. 
  7. In presenza di  vacanze  organiche  nei  ruoli  degli  ufficiali
medici in servizio permanente  effettivo  delle  Forze  armate  o  in
mancanza di ufficiali medici delle altre  categorie  richiamate,  gli
ufficiali medici di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  3  possono
essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da  medici
civili   scelti   fra   docenti   universitari    o    specializzati,
particolarmente competenti  in  medicina  legale  militare,  mediante
convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa,
dalla quale devono risultare le  modalita'  delle  prestazioni  e  il
relativo compenso, la cui misura massima mensile e'  determinata  con
decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9. 
  8. I componenti del Collegio medico-legale sono: 
    a) nominati con decreto del  Ministro  della  difesa,  garantendo
un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate  e  le  Forze  di
polizia a ordinamento militare e civile; 
    b) designati dai rispettivi vertici delle Forze  armate  o  delle
Forze di polizia; 
    c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza
armata o di polizia,  designati,  volta  per  volta,  dai  rispettivi
vertici. 
  9.  Il  presidente  del  Collegio  medico-legale  puo'   richiedere
l'intervento, con parere consultivo  e  senza  diritto  al  voto,  di
medici estranei al collegio, scelti tra specialisti  civili,  docenti
universitari. Ai predetti consulenti e'  corrisposto  un  gettone  di
presenza, la cui misura e' fissata con  decreto  del  Ministro  della
difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
ciascuna giornata  di  adunanza  del  collegio  tenuta  con  il  loro
intervento. 
  10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio  medico-legale  e
dei  gabinetti  diagnostici,  i   competenti   Ministeri   dispongono
l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, adeguato  nelle
qualifiche e nel  numero  fino  a  raggiungere  un  organico  massimo
complessivo di sessanta elementi, che e' costantemente mantenuto. 
  ((11. Il Collegio medico-legale: 
    a) dipende direttamente dallo Stato  maggiore  della  difesa,  ha
sede presso il Ministero  della  difesa  e  procede  alle  visite  in
appositi locali del Policlinico militare di Roma; 
    b)  per  le  esigenze  connesse  agli  accertamenti  sanitari  da
espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle  attivita'  di
laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero
di ogni altra struttura sanitaria militare.)) 
                              Art. 190 
                 Sezioni del collegio medico legale 
 
1. Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a  richiesta  del
presidente o di almeno  quattro  membri,  in  seduta  plenaria.  Ogni
sezione e' composta da un brigadiere generale o grado  corrispondente
medico oppure da un  colonnello  o  grado  corrispondente  medico  in
servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno  quattro
membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente
dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo 189. 
2. Per la validita' delle adunanze del Collegio medico-legale occorre
la presenza di almeno 16 membri effettivi, oltre il presidente, nelle
sedute plenarie,  e  di  3  membri  effettivi,  oltre  il  rispettivo
presidente, nelle sedute di sezione. 
3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facolta' di chiamare a
visita diretta  gli  interessati  se  lo  ritengono  opportuno  e  si
esprimono in merito a: 
a) pareri e visite  dirette  chiesti  dalle  sezioni  giurisdizionali
della Corte dei conti ((e dagli organi di giustizia amministrativa)); 
b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e
ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni  XI  e  XII  del
capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento; 
c) pareri e visite  dirette  ordinate  per  qualsivoglia  motivo  dal
Ministero della difesa e anche  da  altri  Ministeri  che  non  hanno
un'organizzazione sanitaria propria. 
                              Art. 191 
                      (( (Organi direttivi).)) 
 
  ((1.  Secondo  l'ordinamento  di   ciascuna   Forza   armata   sono
individuati  organi  direttivi  che  esercitano  le  attribuzioni  in
materia di: 
    a) attuazione delle disposizioni  tecniche  di  cui  all'articolo
187; 
    b) organizzazione e coordinamento  delle  attivita'  dei  servizi
svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. 
  2. L'autorita' preposta alla direzione del settore e' nominata  dal
rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata  o  dal  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri. 
  3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui  al  comma  1  sono
istituite: 
    a) La commissione medica di seconda istanza di  cui  all'articolo
194; 
    b) Una commissione medica composta da: 
      1) L'Autorita' preposta alla direzione; 
      2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato
al principio di ogni anno; 
      3) un altro ufficiale superiore  medico,  membro,  nominato  di
volta in volta. 
  4. I membri delle commissioni di  cui  al  comma  3  sono  nominati
dall'Autorita' preposta alla direzione; detti membri  possono  essere
scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di  direzione  o
presso  altre  strutture  sanitarie  militari  della   stessa   Forza
armata.)) 
                              Art. 192
                   Commissioni mediche interforze

1.  Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza,
nel  presente  titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi
sanitari previsti dall'articolo 198.
2.  Le  Commissioni  hanno  una  competenza territoriale definita con
determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
                              Art. 193 
     Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza 
 
  1. Le Commissioni,  oltre  ai  compiti  di  cui  all'articolo  192,
effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di: 
    a) provvidenze a favore di categorie  di  dipendenti  pubblici  e
delle vittime del terrorismo,  della  criminalita',  del  dovere,  di
incidenti causati da attivita' istituzionale delle Forze  armate,  di
ordigni bellici in tempo  di  pace  e  dell'esposizione  a  materiale
bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III,
capo IV, sezioni III e IV del presente codice; 
    b) benefici in favore  dei  militari  di  leva,  volontari  e  di
carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze  di  polizia  a
ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei
loro superstiti, di cui all'articolo 1895 e all'articolo 1896; 
    c) impiego del personale delle  Forze  di  polizia  invalido  per
causa  di  servizio,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; 
    d) transito nell'impiego civile di cui all'articolo 930; 
    e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni
e somministrazione di emoderivati, di  cui  alla  legge  25  febbraio
1992, n. 210. 
  2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono incardinate: 
    a) presso il Policlinico militare con sede in Roma; 
    b) presso i Centri ospedalieri militari  con  sede  in  Milano  e
Taranto; c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale. 
  3. La Commissione e' composta  da  tre  ufficiali  medici,  di  cui
almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale  e  delle
assicurazioni.  Assume  le  funzioni  di  presidente   il   direttore
dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore  medico  da  lui
delegato o,  in  loro  assenza,  l'ufficiale  superiore  medico  piu'
elevato in grado o, a parita' di grado, con  maggiore  anzianita'  di
servizio. 
  4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o  lesioni  di
militari appartenenti a Forze armate  diverse  o  di  appartenenti  a
Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta di  due
ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato
((con le modalita' indicate al comma 3)) e di un ufficiale  medico  o
funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza. 
  5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione
dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III
e IV, e' integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei  carabinieri
nominati dal Comando generale, allorquando il  relativo  procedimento
si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere
e agli stessi militari. 
                              Art. 194 
              Commissione interforze di seconda istanza 
 
  ((1.  La  commissione  medica  interforze  di  seconda  istanza  e'
composta: 
    a)  dal  capo  dell'organo  direttivo  di  Forza  armata  di  cui
all'articolo 191 ovvero da un suo  delegato  in  servizio  presso  lo
stesso organo direttivo, presidente; il  delegato  deve  essere  piu'
anziano  del  presidente  della  corrispondente  Commissione   medica
ospedaliera di prima istanza; 
    b) da due ufficiali superiori medici, membri. 
  2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi,  presentati
al competente organo direttivo di Forza armata  di  cui  all'articolo
191, nel termine di dieci  giorni  dalla  comunicazione  del  verbale
della commissione medica di prima istanza.)) 
  3. A richiesta del presidente  puo'  intervenire  ai  lavori  della
Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto
a voto,  un  ufficiale  superiore  o  un  funzionario  designato  dal
comandante  del   corpo   o   capo   dell'ufficio,   cui   appartiene
l'interessato. 
                              Art. 195 
                   Strutture sanitarie interforze 
 
1. Le strutture sanitarie militari deputate  alla  diagnosi,  cura  e
alle attivita' di medicina legale sono: 
a)  il  Policlinico   militare,   con   sede   in   Roma,   struttura
polispecialistica che svolge  anche  attivita'  di  collaborazione  e
sperimentazione  clinica  con  il  Centro  studi  e  ricerche   della
sanita'((veterinaria)) dell'Esercito italiano; 
b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica
terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare; 
c) i Dipartimenti militari  di  medicina  legale,  aventi  competenza
medico-legale. 

SEZIONE II
COMPONENTI AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

                              Art. 196 
Compiti in tempo di  guerra,  di  grave  crisi  internazionale  o  di
                          conflitto armato 
 
1. L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di  guerra,  di
grave crisi internazionale o di conflitto armato: 
a) contribuisce, in conformita' a quanto previsto  dalle  convenzioni
di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27  ottobre
1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei  malati  di
guerra nonche' delle vittime dei conflitti armati e allo  svolgimento
dei  compiti  di  carattere  sanitario   e   assistenziale   connessi
all'attivita' di difesa civile; 
b) disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei  prigionieri
di guerra, degli internati e dei dispersi. 
2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale: 
a) l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e' determinata  con
decreto del Ministro della  difesa,  tenuto  conto  della  competenza
degli organi del Servizio sanitario nazionale; 
b) le autorita' di vertice  dei  corpi  della  Croce  rossa  italiana
ausiliari delle Forze armate ((continuano a dipendere))  direttamente
dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri,  diventando
l'unico rappresentante dell'Associazione. 
                              Art. 197 
                Organizzazione dei servizi umanitari 
 
1. In conformita'  alla  normativa  emanata  per  l'assolvimento  dei
compiti   umanitari   commessi   da   convenzioni    e    risoluzioni
internazionali: 
a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facolta' nei
riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana  e  del  Corpo
delle infermiere  volontarie  ausiliarie  delle  Forze  armate  dello
Stato; 
b) l'Associazione italiana della Croce rossa e' tenuta  ad  attendere
in via ordinaria secondo  le  direttive  e  sotto  la  vigilanza  del
Ministero  della  difesa,  alla  preparazione  del   personale,   dei
materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine
di assicurare costantemente  l'efficienza  dei  relativi  servizi  in
qualsiasi circostanza. 
((2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del
Corpo militare e del personale volontario per il soccorso,  la  Croce
rossa italiana puo'  stipulare  convenzioni  con  le  regioni,  ferma
restando  la  possibilita'   di   formazione   attraverso   strutture
clinico-sanitarie militari o  proprie  strutture  formative  ordinate
allo scopo specifico.)) 
3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana  e'
valido nell'ambito dei servizi  resi  nell'assolvimento  dei  compiti
propri dell'istituzione e per le Forze armate ((. . . )). 
4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce  rossa
italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo  Stato
e sono disciplinati dal regolamento. 
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 

CAPO III
ATTRIBUZIONI E SERVIZI
SEZIONE I
ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI MEDICHE INTERFORZE

                              Art. 198 
Accertamento dell'idoneita' al servizio e delle infermita'  da  causa
                             di servizio 
 
1. La Commissione di cui all'articolo 193 territorialmente competente
in  relazione  all'ufficio  di  ultima  assegnazione  del  dipendente
ovvero, se il dipendente e' pensionato  o  deceduto,  alla  residenza
rispettivamente del pensionato o  dell'avente  diritto,  effettua  la
diagnosi dell'infermita' o lesione, comprensiva  possibilmente  anche
dell'esplicitazione  eziopatogenetica,  nonche'  del  momento   della
conoscibilita' della patologia. Per coloro che  risiedono  all'estero
la visita e' effettuata, per delega della Commissione, da un collegio
di due medici nominati dalla locale autorita'  consolare  ovvero  dal
medico fiduciario dell'autorita' stessa. 
2.  La   Commissione,   per   esigenze   legate   alla   complessita'
dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la  partecipazione  alla
visita, con voto consultivo, di un medico specialista. 
3. L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza oneri
per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che  non  integra  la
composizione della Commissione. 
4. La Commissione, entro trenta giorni  dalla  ricezione  degli  atti
dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno  un
componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri.  Dal
verbale risultano le generalita' del dipendente, la  qualifica  e  la
firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico,  gli
accertamenti  e  gli  elementi  valutati  a  fini   diagnostici,   la
determinazione  della  data  di  conoscibilita'   o   stabilizzazione
dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria
di  compenso,  nonche'  l'indicazione  della  categoria  stessa,   il
giudizio di idoneita' al servizio o altre  forme  di  inabilita',  le
eventuali   dichiarazioni   a   verbale    del    medico    designato
dall'interessato, i motivi di dissenso del  componente  eventualmente
dissenziente e il voto consultivo del medico specialista. 
5. Il  verbale  e'  trasmesso  all'Amministrazione  competente  entro
quindici giorni dalla conclusiva  visita.  In  caso  di  accertamento
conseguente alla  trasmissione  di  certificazione  medica  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
29 ottobre 2001, n.  461,  il  verbale  e'  inviato  direttamente  al
comitato  dalla  commissione,  che  provvede  a  dare   comunicazione
all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8. 
6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS,
il presidente  della  Commissione  interpella  l'interessato  per  il
consenso,  da   sottoscrivere   specificamente   a   verbale,   circa
l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il  presidente  impartisce
le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto
((previsto dal decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196)),  per
l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del  verbale,
in modo da limitarne la conoscibilita'. 
7. La data di effettuazione della visita e' comunicata al  dipendente
con anticipo non  inferiore  a  dieci  giorni.  In  caso  di  mancata
partecipazione, per giustificato motivo,  del  medico  designato  dal
dipendente alla visita, e' convocata una nuova visita da  effettuarsi
entro trenta giorni dalla prima. 
8. In caso di giustificata assenza del  dipendente  alla  visita,  la
commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi
entro trenta giorni dalla prima. 
9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla  visita,  la
commissione  redige  processo  verbale   e   restituisce   gli   atti
all'Amministrazione nel termine di quindici giorni. 
10.  Il  presidente  della  commissione,  in  caso  di  comprovato  e
permanente  impedimento  fisico   del   dipendente,   puo'   disporre
l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della
Commissione stessa. 

SEZIONE II
SERVIZI MEDICO-LEGALI

                              Art. 199 
                     Attribuzioni medico-legali 
 
1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformita' alle norme  del
codice  e  del  regolamento,  devono  o  possono  farsi  presso  ((le
strutture  sanitarie  di  cui  all'articolo  195)),  possono   essere
compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da  ufficiali
superiori medici. 
2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in
ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori
di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi  nei  quali
questa e' attualmente prevista, sia in sede di rassegna. 
                              Art. 200 
                        Visite medico-fiscali 
 
1. Tutte le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici  possono
richiedere l'opera degli ufficiali medici per  visite  medico-fiscali
ai propri dipendenti, nei seguenti casi: 
a) per accertare l'esistenza, la natura  e  il  grado  di  infermita'
sulle  quali  si  devono  motivare  provvedimenti  di   licenza,   di
aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti  a
quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001,  n.  461;  tali  accertamenti  sono
praticati sempre con visite collegiali se si tratta  di  collocamento
in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in  aspettativa  la
visita e' fatta da un solo ufficiale medico; 
b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata  inabilita'  fisica
dei rivenditori di  generi  di  privativa,  che  chiedono  di  essere
rappresentati da  un  commesso;  l'accertamento  si  esegue  mediante
visita collegiale; 
c) per verificare l'inabilita' allegata  dagli  alunni  delle  scuole
primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle  esercitazioni
di educazione fisica; la visita e'  eseguita  da  un  solo  ufficiale
medico; 
d) per constatare l'idoneita' fisica degli aspiranti  a  impieghi  in
pubbliche amministrazioni; la visita e' eseguita da un solo ufficiale
medico,  se  non  e'  esplicitamente  richiesto  l'intervento  di  un
collegio medico; 
e) per  accertare  malattie  dei  docenti  delle  scuole  primarie  e
secondarie, che chiedono il conferimento di indennita' per motivi  di
salute; la visita e' eseguita da un solo ufficiale  medico,  salvo  i
casi nei quali venga tassativamente richiesta  la  visita  collegiale
dall'autorita' interessata; 
f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli
stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore; 
g) per accertare l'inabilita' assoluta e  permanente  dei  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche; 
h)  per  stabilire  le  condizioni  fisiche  dei   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare  la  cessione  del
quinto dello stipendio; la visita e' eseguita da  un  solo  ufficiale
medico; 
i) per accertare l'idoneita' fisico-psichica di coloro  che  aspirano
alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita e'  eseguita  da
un solo ufficiale medico; 
l) per reclutamento  e  riforma  degli  appartenenti  alle  Forze  di
polizia a ordinamento civile; 
m) ai fini del collocamento in congedo straordinario  per  infermita'
dei dipendenti della pubblica amministrazione; 
((n)  altre  visite  non  contemplate   nelle   lettere   precedenti,
autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge
alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne
regolano l'esercizio.)) 
2. Le autorita' ((o i privati)) che richiedono  le  visite  rivolgono
ufficialmente la domanda  alla  Direzione  dell'ospedale  militare  o
dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al  Comando  dal  quale
dipende l'infermeria di corpo  se  la  visita  deve  essere  eseguita
presso  tale  ente,  oppure,  nei  casi  previsti,   alla   Direzione
dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare competente  per
territorio. 
                              Art. 201
                Modalita' delle visite medico-fiscali

1.   Le  visite  fiscali  di  cui  all'articolo  200  possono  essere
praticate:
a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari;
b) presso i dipartimenti militari di medicina legale;
c)  presso  le infermerie di corpo, nelle localita' dove non esistono
stabilimenti  sanitari,  purche'  non  si tratti di visite collegiali
ovvero  di  casi per i quali occorrano speciali mezzi di indagine che
non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi;
d)  presso  gli istituti di medicina legale dell'Aeronautica militare
per  effettuare  ogni tipo di accertamento in materia di idoneita' al
volo civile.
2.  Le  visite  di  cui  al  comma  1  del presente articolo possono,
eventualmente,  essere eseguite anche a domicilio allorche' si tratti
di  constatare  infermita' che, per la loro gravita' reale o addotta,
impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione.
3. Per ogni visita praticata e' redatta apposita dichiarazione medica
da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando
del Corpo o distaccamento presso cui e' stata eseguita la visita, per
la  trasmissione  d'ufficio  all'autorita' che ha richiesto la visita
stessa.
4.  Per  ogni  visita  eseguita,  anche  a  domicilio dagli ufficiali
medici,  i  privati  e  le autorita' corrispondono un compenso il cui
importo  e  modalita'  di  versamento  e'  stabilito  con decreto del
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.

SEZIONE III
SERVIZI IN MATERIA DI DIPENDENZE

                              Art. 202
Centri    di   formazione   e   di   informazione   in   materia   di
    tossicodipendenze, alcoldipendenze e uso di sostanze dopanti

1. Il Ministero della difesa promuove:
a) corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali
medici  e  per  gli  allievi  delle  scuole  infermieri,  nonche' per
ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale
esperto  preposto  alla  tutela  della  salute  fisica e psichica dei
giovani alle armi;
b)  sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici
di sociologia;
c) seminari sul disadattamento giovanile, sulle tossicodipendenze, le
alcoldipendenze   e   l'uso   di   sostanze   dopanti,  da  svolgersi
periodicamente  per la continua formazione e aggiornamento dei quadri
permanenti.
2. Il Ministero della difesa:
a)  organizza  presso  accademie,  scuole militari, scuole di sanita'
militare,  comandi  ed enti militari, corsi di informazione sui danni
derivanti  dall'uso  di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche,
tabacco  e  sostanze  dopanti,  inserendoli  nel  piu' ampio contesto
dell'azione  di  educazione  civica  e  sanitaria  che  e' svolta nei
confronti  dei  giovani  arruolati e dei militari di leva, in caso di
ripristino della stessa;
b)  da'  informazioni complessive sul fenomeno criminoso del traffico
di  sostanze  stupefacenti,  psicotrope  e dopanti; tali informazioni
sono  attuate anche mediante periodiche campagne basate su conferenze
di  ufficiali  medici al personale militare, con il supporto di mezzi
audiovisivi e opuscoli.
                              Art. 203
            Azione di prevenzione e accertamenti sanitari

1.  Il  Ministero  della  difesa  tramite i consultori e i servizi di
psicologia  delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le
tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti.
2.  In  occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di
selezione  per  la  leva,  in  caso di ripristino della stessa, se e'
individuato    un    caso    di    tossicodipendenza,   tossicofilia,
alcoldipendenza  o  doping,  l'autorita'  militare, che presiede alla
visita   medica  e  alle  prove  psicoattitudinali,  dispone  l'invio
dell'interessato    all'ospedale    militare    per   gli   opportuni
accertamenti.
3.  Analogamente  provvede  l'autorita'  sanitaria militare nel corso
delle visite mediche previste dall'articolo 929.
                              Art. 204
          Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

1.  I  rapporti  di collaborazione tra struttura sanitaria militare e
strutture    sanitarie    civili    impegnate   nel   settore   delle
tossicodipendenze,  alcoldipendenze  e contrasto dell'uso di sostanze
dopanti,  sono  volti  ad  assicurare,  in  ogni caso, la continuita'
dell'assistenza    e   a   favorire   il   recupero   socio-sanitario
dell'interessato.
2.  I  dati  statistici  relativi  all'andamento  del  fenomeno della
tossicodipendenza,   alcoldipendenza   e  uso  di  sostanze  dopanti,
rilevati  nell'ambito  militare,  sono  trasmessi ogni dodici mesi ai
Ministeri della salute e dell'interno.

SEZIONE IV
ALTRI SERVIZI

                              Art. 205
              Servizio trasfusionale delle Forze armate

1.   Le   Forze   armate   organizzano   autonomamente   il  servizio
trasfusionale  in  modo  da  essere  in  grado  di  svolgere tutte le
competenze previste dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219.
2.  Nel  quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai
militari,  l'autorita'  militare favorisce la cultura della donazione
volontaria  di  sangue,  di sangue cordonale e dei loro componenti da
parte  dei  militari  presso  le  strutture  trasfusionali militari e
civili.
3.  Il  servizio  trasfusionale militare coopera con le strutture del
Servizio  sanitario  nazionale,  del  Ministero  dell'interno  e  del
Dipartimento  della  protezione  civile,  al  fine  di assicurare, in
relazione  alle  previsioni  delle  necessita'  trasfusionali  per le
situazioni  di  emergenza,  il  mantenimento  di  adeguate  scorte di
prodotti del sangue.
4. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
stipulate  apposite  convenzioni  tra le regioni e il Ministero della
difesa,  secondo  lo  schema tipo di convenzione definito con decreto
del Ministro della salute.
5.   Il   Ministero   della   difesa   e'  l'autorita'  responsabile,
relativamente  al servizio trasfusionale di cui al presente articolo,
del  rispetto  dei  requisiti  previsti  dal  decreto  legislativo 20
dicembre  2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue
umano e dei suoi componenti.
6.  Le norme relative all'organizzazione e funzionamento del servizio
trasfusionale  delle  Forze  armate  sono individuate con decreto del
Ministro della difesa, non avente natura regolamentare.
                              Art. 206
            Servizio per le emergenze di salute pubblica

1.   Gli  organi  della  Sanita'  militare  collaborano,  nell'ambito
dell'attivita'  di  contrasto  delle  emergenze  di  salute pubblica,
legate  prevalentemente  alle  malattie  infettive  e  diffusive e al
bioterrorismo, e della prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
e le malattie degli animali, con:
a)  il  Centro  nazionale  per  la  prevenzione  e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati
alle  malattie  infettive  e  diffusive  e al bioterrorismo, ai sensi
dell'articolo  1,  del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;
b)  il  Centro  nazionale  di  lotta  ed emergenza contro le malattie
animali,  ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005,
n. 202, convertito, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
                              Art. 207
                Attivita' in materia di vaccinazioni

1.  I  documenti  relativi  alla  vaccinazione rilasciati dalle Forze
armate  al  proprio personale in attivita' di servizio sono accettati
in  luogo  del  certificato  internazionale, di cui alla riproduzione
nelle  appendici  2,  3,  o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a
condizione che essi contengano:
a)  le  informazioni  mediche  equivalenti  a quelle da indicarsi sul
modello relativo;
b) una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e
la  data  della  vaccinazione  e  attesti  che  i  documenti  vengano
rilasciati in virtu' del presente articolo.

CAPO IV
PERSONALE ADDETTO ALLA SANITA' MILITARE
SEZIONE I
((PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO MILITARE))

                              Art. 208 
                   (( (Categorie di personale).)) 
 
  ((1. Il personale impiegato dalla Sanita'  militare  e'  costituito
da: 
    a)  ufficiali  e  sottufficiali,  abilitati  all'esercizio  delle
professioni sanitarie, inquadrati nei  ruoli  e  nei  Corpi  sanitari
delle Forze armate; 
    b) graduati e  militari  di  truppa  esercenti  quali  figure  di
supporto sanitario; 
    c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa  delle
varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie; 
    d) cappellani militari, religiose e  altro  personale  assunto  o
convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. 
  2. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in possesso dei
titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle  figure  di
supporto sanitario, riconosciute dal Ministero  della  salute,  fatto
salvo  quanto  previsto  dall'articolo   213   per   i   soccorritori
militari.)) 
                              Art. 209 
                          Ufficiali medici 
 
1. Gli ufficiali medici uniscono alle  peculiari  doti  professionali
tutte le piu'  spiccate  virtu'  militari  e  devono  avere  perfetta
conoscenza delle norme relative al reclutamento e  ordinamento  delle
Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di
grave crisi internazionale. 
2. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo
III, capo IV, sezione III del  presente  codice,  si  aggiornano  sui
progressi   delle   discipline   medico-chirurgiche.   Al   fine   di
perfezionare la loro  cultura  o  indirizzarla  a  branche  speciali,
possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche  di
sanitari militari, corrispondenti a quelle previste  per  i  sanitari
civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure  essere
chiamati  a  frequentare  corsi  speciali  di  perfezionamento  o  di
preparazione agli esami d'avanzamento presso  la  scuola  di  sanita'
militare o presso ospedali militari. 
3. Al fine di consentire un costante  aggiornamento  degli  ufficiali
medici, ((lo  Stato  maggiore  della  difesa))  indica,  con  propria
direttiva, le modalita' e la  frequenza  di  speciali  conferenze  da
tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti
essenzialmente pratici di scienza e di servizio  sanitario  militare,
oltre a conversazioni scientifiche sulle piu' attuali  tematiche  del
movimento scientifico sanitario. 
4. E' vietato agli ufficiali medici di  eseguire  visite  e  redigere
certificati nella loro qualita' di medici militari, quando le visite: 
a) non sono previste da disposizioni di legge; 
b)  non  sono  autorizzate  dal  Ministero  della  difesa,  ai  sensi
dell'articolo 200; 
c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti. 
5. Gli ufficiali  medici,  ai  sensi  dell'articolo  38  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolgono l'attivita' di medico  nel
settore  del  lavoro  nell'ambito  delle  strutture  dipendenti   dal
Ministero della difesa,  mediante  la  sorveglianza  e  la  vigilanza
sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro. 
                              Art. 210 
         Attivita' libero professionale del personale medico 
 
  ((1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai  medici  militari  non
sono applicabili le norme  relative  alle  incompatibilita'  inerenti
l'esercizio  delle  attivita'  libero   professionali,   nonche'   le
limitazioni  previste  dai  contratti  e  dalle  convenzioni  con  il
servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto  di  visitare
privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di
infermita' e di imperfezioni  fisiche  che  possano  dar  luogo  alla
riforma.)) 

SEZIONE II
((ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE))

                              Art. 211 
                     (( (Formazione continua).)) 
 
  ((1. Il personale sanitario  esercente  le  professioni  sanitarie,
adempie agli obblighi di formazione  continua  previsti  dal  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,)). 
                              Art. 212
Requisiti     per    l'esercizio    delle    professioni    sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
                             prevenzione

1.   Il   personale  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche,
ostetriche,  riabilitative,  tecnico-sanitarie  svolge  con autonomia
professionale  le specifiche funzioni ed e' articolato in conformita'
a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43.
2.  Fermo  restando  il  titolo  universitario abilitante di cui alla
legge  1°  febbraio  2006, n. 43, il personale del servizio sanitario
militare  puo' svolgere il percorso formativo presso le strutture del
servizio  stesso,  individuate con decreto del Ministro della salute,
che garantisce la completezza del percorso formativo.
3.   Al   personale   infermieristico   e'   attribuita   la  diretta
responsabilita'    e   gestione   delle   attivita'   di   assistenza
infermieristica e delle connesse funzioni.
                              Art. 213
Speciali  competenze del personale infermieristico e dei soccorritori
                              militari

1.   Nelle   aree   operative   in   cui   si  svolgono  le  missioni
internazionali,  nonche' sui mezzi aerei e unita' navali impegnati in
operazioni  militari  al  di  fuori  dello spazio aereo e delle acque
territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza:
a)  in  assenza  di  personale  medico,  al personale infermieristico
militare   specificatamente   formato   e  addestrato  e'  consentita
l'effettuazione  di  manovre per il sostegno di base e avanzato delle
funzioni  vitali  e  per il supporto di base e avanzato nella fase di
pre-ospedalizzazione del traumatizzato;
b)  in  assenza  di  personale sanitario, ai soccorritori militari e'
consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di
quanto  previsto  da  apposito  protocollo  d'intesa sottoscritto dal
Ministero della difesa e dal Ministero della salute.

TITOLO VI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 214
                    Individuazione degli istituti

1. Il presente titolo disciplina:
a) le scuole militari;
b)  gli  istituti  militari  di  formazione  iniziale o di base degli
ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;
c)  gli  istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze
armate;
d) le scuole carabinieri;
e) le scuole allievi operai.
2.  La  formazione  del  personale  militare  avviene  ai sensi delle
disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
                              Art. 215 
         Ordinamento e funzionamento degli istituti militari 
 
((1. Le disposizioni  relative  all'ordinamento  e  al  funzionamento
generale degli istituti militari  di  cui  al  presente  titolo  sono
emanate: 
a) dal  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  per  gli  istituti
interforze; 
b) dai Capi di stato  maggiore  di  Forza  armata  e  dal  Comandante
generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  quanto   di   rispettiva
competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.)) 
((1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e  funzionamento  dei
programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con  decreto
del  Ministro   della   difesa,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.)) 
                              Art. 216
Altri enti e istituti di istruzione a carattere interforze e di Forza
                               armata

1.  Gli enti e istituti militari di istruzione a carattere interforze
e  di  Forza  armata  non disciplinati dal presente titolo e deputati
all'aggiornamento,  alla  specializzazione,  alla qualificazione e al
ricondizionamento   del   personale  militare  sono  individuati  nel
regolamento.
                              Art. 217
                  Collaborazione con le universita'

1.  La  collaborazione  tra  universita',  accademie,  istituti anche
ospedalieri  militari, puo' assumere aspetti istituzionali attraverso
convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate.
2. Allo scopo di incentivare lo studio, l'aggiornamento e la ricerca,
al  personale  docente appartenente ai ruoli organici delle accademie
militari  e  dell'Istituto  idrografico  della  Marina militare, puo'
essere  consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di
concerto  con i consigli di facolta', di svolgere attivita' didattica
e di ricerca presso le universita' statali.

CAPO II
SCUOLE MILITARI

                              Art. 218 
                   Finalita' delle scuole militari 
 
1. Le scuole militari sono istituti di istruzione che  perseguono  lo
scopo principale  di  preparare  i  futuri  allievi  delle  accademie
militari; la scuola navale militare ha anche lo  scopo  di  suscitare
nei giovani l'interesse alla vita sul  mare,  orientandoli  verso  le
attivita' a esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo
scopo di stimolare nei giovani l'interesse per la  vita  aeronautica,
orientandoli  nel  corso  degli  studi  verso  le  attivita'  a  essa
connesse. 
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle  seguenti  scuole
militari: 
a) Scuola militare <<Nunziatella>> dell'Esercito italiano; 
b) Scuola navale militare <<Francesco Morosini>>; 
c) Scuola militare <<Teulie>> dell'Esercito italiano; 
d) Scuola militare aeronautica <<Giulio Douhet>>. 
3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
                              Art. 219
                Corsi di studio delle scuole militari

1. I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono stabiliti
ai sensi dell'articolo 786.
                              Art. 220
                   Ammissione alle scuole militari

1.  Le  ammissioni  alle scuole militari si effettuano ai sensi delle
disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e IX, e titolo
III, capo XI del presente codice.

CAPO III
ISTITUTI DI FORMAZIONE
SEZIONE I
ACCADEMIE MILITARI

                              Art. 221
                 Finalita' delle Accademie militari

1.  Le  accademie militari sono istituti di istruzione che perseguono
lo  scopo  di  consentire  agli  allievi ufficiali l'accesso ai ruoli
normali degli ufficiali in servizio permanente.
2.  Le  funzioni  di  cui  al  comma  1  sono  affidate alle seguenti
accademie militari:
a) Accademia militare dell'Esercito italiano;
b) Accademia navale;
c) Accademia aeronautica;
d) Accademia dell'Arma dei carabinieri.
3. L'Accademia navale e l'Accademia aeronautica si occupano anche del
completamento  della  formazione  iniziale  degli  ufficiali dei vari
ruoli,  costituendo  a  tale  scopo  istituti  militari di istruzione
superiore di cui alla sezione II del presente capo.
                              Art. 222
              Corsi di studio delle Accademie militari

1.  I  corsi  di  studio  seguiti  presso  le accademie militari sono
definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719.
2.  Per  le  materie  militari  e  professionali non rientranti negli
ordinamenti  didattici,  definiti  ai  sensi del comma 1, i programmi
sono  stabiliti  in  base a quanto disposto nel libro IV, titolo III,
capo I del regolamento.
                              Art. 223
                 Ammissioni alle Accademie militari

1.  L'ammissione degli allievi ufficiali presso le accademie militari
si  effettua  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute nel libro IV,
titolo II, capi I e II.

SEZIONE II
ISTITUTI MILITARI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER UFFICIALI

                              Art. 224
      Finalita' degli istituti militari di istruzione superiore

1.  Gli  istituti  militari di istruzione superiore per gli ufficiali
perseguono,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  i  seguenti
scopi:
a)  il  completamento  della  formazione iniziale degli ufficiali, in
base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro
IV, titolo III, capo I del regolamento;
b)  la  formazione  superiore  degli  ufficiali,  anche in previsione
dell'impiego   in   incarichi   di  rilievo  in  ambito  nazionale  e
internazionale,  definita  dal  libro  IV, titolo III, capo IV, e dal
libro IV, titolo III, capo II del regolamento.
2.  Le finalita' di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti
militari di istruzione superiore:
a) Istituto alti studi della difesa;
b) Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
c) Istituto di studi militari marittimi;
d) Istituto di scienze militari aeronautiche;
e)  Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito
italiano;
f) Scuola ufficiali carabinieri.
                              Art. 225
   Corsi di studio degli istituti militari di istruzione superiore

1.  I  corsi  di  studio  seguiti presso gli istituti militari di cui
all'articolo   224   sono   definiti   in   base  a  quanto  disposto
dall'articolo 719.
2.  Per  le  materie  militari  e  professionali non rientranti negli
ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, e per gli altri
corsi  di  carattere  non universitario o postuniversitario, l'ordine
degli  studi  e  i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto
nel libro IV, titolo III, capi I e II del regolamento.

SEZIONE III
ALTRE SCUOLE

                              Art. 226
                      Scuole per sottufficiali

1. Le scuole sottufficiali sono istituti di istruzione che perseguono
lo   scopo   di  consentire  agli  allievi  l'accesso  ai  ruoli  dei
sottufficiali  ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo
III, capi V, VI, VII e VIII.
2.  Le finalita' di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole
per sottufficiali:
a) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
b) Scuole sottufficiali della Marina militare;
c) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
d) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
e) Scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri;
f) Scuola brigadieri dell'Arma dei carabinieri.
                              Art. 227
       Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali

1.  I  corsi  di  studio  seguiti  presso  le scuole sottufficiali si
svolgono  in  base  a  quanto  stabilito dalle disposizioni di cui al
libro  IV,  titolo  III, capi V, VI, VII e VIII e al libro IV, titolo
III, capo I del regolamento.
2.  L'ammissione  degli  allievi  presso  le  scuole sottufficiali si
effettua  ai  sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo
II, capi I, IV e V del presente codice.
                              Art. 228
                         Scuole carabinieri

1.  Le  scuole  carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi
l'accesso   al   ruolo   appuntati   e  carabinieri  ai  sensi  delle
disposizioni  contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente
codice.
2.  I  corsi  di  studio  seguiti  presso  le scuole carabinieri sono
definiti  con  determinazione  del  Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.
3.  L'ammissione degli allievi alle scuole carabinieri si effettua ai
sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VIII
del presente codice.
                              Art. 229
              Scuola allievi operai delle Forze armate

1.  Presso  gli  stabilimenti  e  le officine militari possono essere
istituite,  con  decreto  del  Ministro per la difesa, scuole allievi
operai  per  la  formazione  professionale  di operai occorrenti alle
Forze  armate.  Con  lo  stesso  decreto  istitutivo  sono, altresi',
stabiliti  l'ordinamento  delle scuole, la durata dei corsi, le prove
di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonche', sentito
il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, i programmi dei
corsi.
2.  Le  scuole  allievi  operai  svolgono  corsi  annuali, biennali e
triennali.  Presso  le  stesse scuole possono essere svolti corsi per
l'addestramento,    la   qualificazione   e   l'aggiornamento   degli
apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.
3. Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in
servizio  presso  lo  stabilimento  od officina. Agli insegnamenti si
provvede  con  personale  militare  e civile dipendente dal Ministero
della   difesa.   Le  funzioni  di  segretario  sono  affidate  a  un
sottufficiale o a un impiegato della carriera di concetto o esecutiva
in servizio presso lo stabilimento o l'officina.

LIBRO SECONDO
BENI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 230 
       Categorie dei beni della Difesa - Rinvio ad altre fonti 
 
1. I beni della Difesa si distinguono  in  demanio  pubblico  e  beni
patrimoniali, disponibili  e  indisponibili,  secondo  le  norme  del
codice civile, e sono sottoposti: 
a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie  di
beni; 
b) alle disposizioni dettate nel codice della navigazione e  relativo
regolamento, e nelle pertinenti leggi speciali, per porti e aeroporti
militari, navi e ((aeromobili)) militari; 
c) alle disposizioni dettate nel codice della proprieta'  industriale
(decreto legislativo 10  febbraio  2005  n.  30)  per  le  invenzioni
militari; 
d) alle disposizioni dettate nel codice penale per la tutela dei beni
militari. 
2. Per i beni culturali, come definiti dall'articolo 2,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, in uso al Ministero  della  difesa,  resta
ferma la disciplina all'uopo dettata dal citato  decreto  legislativo
n. 42 del 2004, e,  segnatamente,  le  regole  in  tema  di  verifica
dell'interesse culturale  di  cui  all'articolo  12  e  le  regole  e
relative deroghe in ordine agli obblighi di versamento  di  documenti
all'Archivio di Stato  di  cui  all'articolo  41.  Restano  ferme  le
specifiche competenze  del  Ministero  della  difesa  in  materia  di
patrimonio culturale subacqueo, previste dalla legge 23 ottobre 2009,
n. 157. 
3. Il presente libro detta le  disposizioni  specifiche  per  i  beni
della  Difesa,  ulteriori  rispetto  a  quelle  recate   dai   codici
menzionati nel presente articolo. Sono  fatte  salve  le  convenzioni
internazionali e relative leggi di ratifica. 
                              Art. 231
    Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa

1.  Appartengono  al  demanio  militare del Ministero della difesa le
opere destinate alla difesa nazionale.
2.   Gli   aeroporti   militari  fanno  parte  del  demanio  militare
aeronautico.
3.  Appartengono  al  demanio  culturale  gli immobili in consegna al
Ministero della difesa, non rientranti nel demanio militare di cui al
comma  1, riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico
a  norma  delle  leggi in materia, le raccolte di musei, pinacoteche,
archivi, biblioteche a esso assegnati.
4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 147, comma 1, del decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante  il codice dei beni
culturali  e  del  paesaggio,  rientrano  tra le opere destinate alla
difesa  nazionale  e sono considerati infrastrutture militari, a ogni
effetto,  tutti  gli  alloggi  di  servizio per il personale militare
realizzati   su   aree   ubicate   all'interno   di  basi,  impianti,
installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.
                              Art. 232
                Patrimonio indisponibile della Difesa

1.  Fanno  parte  del  patrimonio  indisponibile  del Ministero della
difesa,  se  a  esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli
aeromobili  militari  e  le  navi  da guerra e comunque militari, gli
edifici  destinati  a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli
altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.
                              Art. 233 
Individuazione delle opere destinate alla  difesa  nazionale  a  fini
                             determinati 
 
1.   Ai   fini   urbanistici,   edilizi,   ambientali   e   al   fine
dell'affidamento ed  esecuzione  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori,  servizi  e  forniture,  sono  opere  destinate  alla  difesa
nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie: 
a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare  le
esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri; 
b) opere di costruzione, ampliamento e  modificazione  di  edifici  o
infrastrutture destinati ai servizi  della  leva,  del  reclutamento,
incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari
della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto
e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo; 
c) aeroporti ed eliporti; 
d) basi navali; 
e) caserme; 
f) stabilimenti e arsenali; 
g) reti, depositi carburanti e lubrificanti; 
h) depositi munizioni e di sistemi d'arma; 
i) comandi di unita' operative e di supporto logistico; 
l) basi missilistiche; 
m) strutture di  comando  e  di  controllo  dello  spazio  terrestre,
marittimo e aereo; 
n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea; 
o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; 
p) poligoni e strutture di addestramento; 
q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma; 
r) opere di protezione ambientale correlate alle opere  della  difesa
nazionale; 
s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; 
t) attivita' finanziate con fondi  comuni  della  NATO  e  da  utenti
alleati sul territorio nazionale. 
((1-bis.  Alle  costruzioni  e   alle   ricostruzioni   di   edilizia
residenziale pubblica destinate a uso militare si applica  l'articolo
1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.)) 
                              Art. 234
                        Registri e inventari

1.  I  beni  della  Difesa  sono  descritti  in  appositi registri di
consistenza o inventari.
2. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa e' eseguito
a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo
desunto    dai    rispettivi    catasti,    ovvero    dai    registri
dell'amministrazione.
3.  L'originale  dell'inventario  e' conservato dalle amministrazioni
centrali   militari   e   gli  estratti  dalle  rispettive  direzioni
territoriali o uffici dipendenti.
                              Art. 235
     Disciplina del segreto su beni e attivita' militari. Rinvio

1.  Il segreto su atti, documenti, notizie, attivita' e beni militari
e'  disciplinato  dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, 12 giugno 2009,
n. 7 e 12 giugno 2009, n. 8.

TITOLO II
SINGOLE CATEGORIE DI BENI MILITARI
CAPO I
OPERE PERMANENTI DI PROTEZIONE ANTIAEREA

                              Art. 236
              Opere permanenti di protezione antiaerea

1.   Rientrano  tra  le  opere  destinate  alla  difesa  nazionale  e
costituiscono  demanio  militare  le  opere  permanenti di protezione
antiaerea.

CAPO II
STRADE MILITARI, VEICOLI E PATENTI MILITARI, ESIGENZE MILITARI
IN RELAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

                              Art. 237
Strade  militari  ed esigenze militari in relazione alla circolazione
                              stradale

1.  Sono  strade militari quelle destinate esclusivamente al traffico
militare.
2.   Ente  proprietario  e'  considerato  il  comando  della  regione
militare.
3.  La  classifica  delle  strade  militari  e' fatta con decreto del
Ministro della difesa. L'elenco delle strade militari, redatto a cura
del Ministero della difesa, non e' pubblico.
4. Alle strade di esclusivo uso militare non si applica l'articolo 13
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285 recante il nuovo
codice della strada.
5.  Il  Comandante  della  regione militare, in relazione alle strade
militari  di  cui e' proprietario il comando della regione militare a
cui e' preposto:
a)   puo'   destinare   le   strade  militari  all'uso  pubblico  con
provvedimento  generale,  ovvero  all'uso  privato  con provvedimento
particolare;
b) adotta i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione,
di  cui  agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
con  ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti
segnali;
c)  per  motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione,  di  tutela  della  salute,  nonche'  per  esigenze  di
carattere  militare  puo',  conformemente alle direttive del Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti, sospendere temporaneamente la
circolazione  di  tutte  o di alcune categorie di utenti sulle strade
militari o su tratti di esse;
d)  puo'  vietare  la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di
cose  nei  giorni  festivi  o in particolari altri giorni fissati con
apposito  calendario,  da  emanarsi  con  decreto  del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
e)  stabilisce,  anno  per  anno,  le  opportune  prescrizioni per il
transito  periodico  di  armenti  e  di  greggi  determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio;
f)  rilascia  l'autorizzazione  alla circolazione per i trasporti e i
veicoli  eccezionali  come  definiti  dall'articolo  10  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992 alle condizioni di cui al citato articolo
10;
g)  rilascia  le  autorizzazioni  di  cui all'articolo 26 del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
h)  impartisce le direttive per l'organizzazione della circolazione e
della  relativa  segnaletica  stradale,  di  cui  all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 285 del 1992.
6.  Contro  i  provvedimenti  emessi  dal  comandante  della  regione
militare e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
7. L'impianto su strade militari e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie,  tranviarie,  di  speciali  tubazioni  o  altre condotte
comunque   destinate   a   servizio   pubblico,   o   anche  il  solo
attraversamento  di  strade  o  relative pertinenze con uno qualsiasi
degli  impianti  di  cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta
necessita'  e  ove  non siano possibili altre soluzioni tecniche, con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro della difesa.
8.  Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade militari
aperte  al  pubblico transito provvede l'amministrazione militare con
il  contributo  dei  comuni  attraversati  dalle  strade medesime, da
fissare mediante speciali convenzioni. L'obbligo del contributo cessa
ogni  qual  volta,  per esigenze della Difesa, e' vietato il transito
pubblico  sulla  strada  militare,  e  risorge  cessato  il  divieto.
L'obbligo  del  contributo dei comuni decorre dal 1° gennaio o dal 1°
luglio   successivo   alla   data   del   decreto   ministeriale   di
classificazione  di  cui  al  comma  3, in modo che rimanga sempre un
periodo  di  almeno sei mesi fra la data del decreto e l'inizio della
manutenzione.
9.  Per  le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di
uso  pubblico  e'  ammessa  l'installazione  di  segnaletica stradale
militare,  secondo  le disposizioni all'uopo dettate dall'articolo 38
del  decreto  legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento.
Gli   enti   proprietari   delle  strade  sono  tenuti  a  consentire
l'installazione   provvisoria   o  permanente  dei  segnali  ritenuti
necessari  dall'autorita'  militare  per  la  circolazione dei propri
veicoli.
10. Fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n.
285  del  1992,  la  scorta  e  l'attuazione  dei  servizi diretti ad
assicurare  la  marcia  delle colonne militari spetta, altresi', agli
ufficiali,  sottufficiali,  graduati e militari di truppa delle Forze
armate,  appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato
dall'autorita' militare competente.
11.  Ai  veicoli  e  conducenti  delle  Forze armate si applicano gli
articoli 138 e 142, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
12.  Ai  convogli militari e colonne di truppe su strada si applicano
gli  articoli  163 e 192, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 285
del 1992.
13.  Per  quanto  non  disposto  nel  presente  articolo, alle strade
militari  aperte  al  traffico  civile, ai veicoli e conducenti delle
Forze armate, ai convogli militari e simili su strada si applicano le
disposizioni  del  decreto  legislativo  n.  285  del 1992, in quanto
compatibili.

CAPO III
PORTI E AEROPORTI MILITARI, NAVI E ((AEROMOBILI)) MILITARI
SEZIONE I
PORTI E AEROPORTI MILITARI

                              Art. 238 
                     Porti e aeroporti militari 
 
1. I porti, o le specifiche aree  portuali,  destinati  unicamente  o
principalmente alla difesa militare  e  alla  sicurezza  dello  Stato
appartengono ai porti di prima categoria. 
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 59 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,   e   dalle   analoghe
disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di
attuazione  degli  statuti  delle  Regioni  a  statuto  speciale,  il
Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di  concerto  con
il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  determina  le
caratteristiche  e  procede  all'individuazione  dei  porti  o  delle
specifiche aree portuali di cui alla prima categoria; con  lo  stesso
provvedimento sono disciplinate  le  attivita'  nei  porti  di  prima
categoria e relative baie, rade e golfi. 
3. Negli aeroporti militari aperti al  traffico  aereo  civile,  ogni
modifica alle infrastrutture di volo esistenti e ai relativi impianti
e' realizzata d'intesa tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e il Ministero della difesa, avendo cura  di  non  limitare
l'agibilita' al traffico aereo e di assicurare la  rispondenza  delle
infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il  traffico
militare e quello civile. Alla progettazione delle opere da  eseguire
negli aeroporti  militari  aperti  al  traffico  civile  provvede  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  intesa  con  il
Ministero della difesa. 
((3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da  applicarsi
negli aeroporti militari aperti al traffico civile,  si  tiene  conto
anche delle infrastrutture e  dei  servizi  forniti  dall'Aeronautica
militare,  che  stipula   apposita   convenzione   con   il   gestore
aeroportuale, per la  definizione  degli  stessi  e  l'individuazione
delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.)) 
4. Fatto salvo  quanto  disposto  dal  comma  3,  per  gli  aeroporti
militari resta ferma la disciplina all'uopo prevista nel codice della
navigazione, e le relative disposizioni tecniche di attuazione. 

SEZIONE II
NAVI MILITARI E NAVI DA GUERRA - REGISTRO DELLE NAVI GALLEGGIANTI
IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE

                              Art. 239 
                   Navi militari e navi da guerra 
 
  1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti: 
    a)  sono  iscritte  nel   ruolo   del   naviglio   militare   ((,
classificate, per la Marina militare, in  base  alle  caratteristiche
costruttive e d'impiego, in navi di  prima  linea,  navi  di  seconda
linea e naviglio specialistico e collocate nelle  categorie  e  nelle
posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa)); 
    b)  sono  comandate  ed  equipaggiate  da   personale   militare,
sottoposto alla relativa disciplina; 
    c) recano i segni distintivi della Marina  militare  o  di  altra
Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare. 
  2. Per "nave da guerra" si intende una  nave  che  appartiene  alle
Forze armate di uno Stato, che porta  i  segni  distintivi  esteriori
delle navi militari della sua  nazionalita'  ed  e'  posta  sotto  il
comando di un ufficiale di  ((marina))  al  servizio  dello  Stato  e
iscritto  nell'apposito  ruolo  degli  ufficiali   o   in   documento
equipollente, il cui  equipaggio  e'  sottoposto  alle  regole  della
disciplina militare. 
  3. La nave da guerra costituisce una  parte  del  territorio  dello
Stato. 
                              Art. 240
                Navi armate e navi in disponibilita'

1.  Le  navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi
del  personale  e  dell'efficienza  del materiale, si distinguono nel
modo seguente:
a) navi armate;
b) navi in disponibilita'.
                              Art. 241
                  Assegnazione delle unita' navali

1.  La  costituzione  delle  Forze  navali  armate  e del naviglio in
disponibilita',  l'assegnazione  ai  servizi  costieri  e al naviglio
sussidiario,  e'  stabilita  dal  Capo di stato maggiore della Marina
militare.
                              Art. 242 
             Radiazione dal ruolo del naviglio militare 
 
1. Sono radiate dai ruoli  del  naviglio  militare,  le  unita'  che,
((iscritte con decreto  del  Ministro  della  difesa  nel  ruolo  del
naviglio militare dello Stato all'atto della consegna,))  a  giudizio
del Ministro della difesa,  sentito  il  parere  del  Capo  di  stato
maggiore della  Marina  militare,  non  possono  piu'  rendere  utili
servizi in rapporto alla spesa di manutenzione  e  di  esercizio.  Le
navi radiate  possono  essere  temporaneamente  impiegate  come  navi
caserme, o per servizi non bellici. 
                              Art. 243
Iscrizione  nel  quadro  del  naviglio militare dello Stato di unita'
dell'Esercito  italiano,  dell'Aeronautica  militare,  dell'Arma  dei
carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia di finanza e del Corpo delle
                        capitanerie di porto

1.   Le   unita'   navali   in   dotazione   all'Esercito   italiano,
all'Aeronautica  militare,  all'Arma  dei carabinieri, al Corpo della
Guardia  di  finanza  e  al  Corpo  delle  capitanerie  di porto sono
iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
2.  I  piani  delle  unita'  sopraindicate  sono trasmessi allo Stato
maggiore  della  Marina  militare  che  indica gli eventuali lavori e
modifiche  da  eseguirsi  allo scopo di consentire l'installazione di
particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego
nei servizi di istituto.
3.  Con  il  regolamento,  sul  quale  su  tale parte e' acquisito il
concerto  dei  Ministri  interessati, sono stabilite le modalita' per
l'applicazione  del  presente  articolo  e regolati i rapporti che ne
derivano;  e'  anche  disciplinata  la  posizione  del  personale che
costituisce l'equipaggio delle suddette unita'.
                              Art. 244
Registro  delle  navi  e  galleggianti  in  servizio  governativo non
                             commerciale

1. Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e
galleggianti in servizio governativo non commerciale.
2.  Nel  registro e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello
Stato   adibito  a  servizio  governativo  non  commerciale,  il  cui
personale non e' a ordinamento militare.
3.  Le  unita' e i mezzi navali, iscritti nel registro, inalberano la
bandiera  nazionale  costituita  dal  tricolore  italiano caricato al
centro  della  banda  bianca  dell'emblema  araldico della Repubblica
italiana.
4. Le norme di attuazione sono contenute nel regolamento.
                              Art. 245
                     Incendio su nave da guerra

1.  In  caso  d'incendio  su  nave  da  guerra,  la  direzione  delle
operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il
quale   tiene   informato   il   comandante  del  porto  dell'entita'
dell'incendio e dell'andamento delle operazioni.
2.  Il  comandante  del porto assume la direzione delle operazioni di
soccorso  per  quanto  riguarda  la sicurezza del porto e delle altre
navi,  e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con
i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.

SEZIONE III
AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DELLE FORZE ARMATE

                              Art. 246
                               Nozione

1.  Ai  fini  della  presente  sezione,  per  aeromobile a pilotaggio
remoto,  di  seguito  denominato  <<APR>>,  si intende un mezzo aereo
pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando
e controllo.
                              Art. 247 
Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze
                               armate 
 
1.((. .  .  ))  ((Le))  Forze  armate  italiane  sono  autorizzate  a
impiegare APR in dotazione in attivita' operative e addestrative  per
la difesa e la sicurezza nazionale. 
2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati
e   con   le   limitazioni    stabilite    nell'apposito    documento
tecnico-operativo  adottato  dall'Aeronautica  militare,  sentita  la
Forza  armata  che  impiega  gli  APR,  e  dall'Ente  nazionale   per
l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al
volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo. 
3. Le limitazioni di  cui  al  comma  2,  riguardanti  i  profili  di
missione,  le  procedure  operative,  le  aree  di   lavoro   e   gli
equipaggiamenti, sono  stabilite  nel  rispetto  dei  principi  della
sicurezza del volo. 
4. Nel corso di operazioni  sul  territorio  nazionale  o  all'estero
connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego  degli
APR non e' sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2. 
                              Art. 248 
           (( (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi).)) 
 
  ((1.La conduzione degli APR di peso  inferiore  a  20  chilogrammi,
ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del
Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito  registro,
impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte  al
divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori  di  tali  aree  nei
casi di cui all'articolo  247,  comma  4,  e'  affidata  a  personale
militare  in  possesso  di  idonea  qualifica  e  non   comporta   la
corresponsione di  specifici  emolumenti.  I  criteri  d'impiego  dei
medesimi APR e le modalita' per il conseguimento della qualifica  per
la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.)) 
                            Art. 248-bis 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) 

CAPO IV
RIFUGI ALPINI

                              Art. 249
Rifugi  alpini  demaniali  e  rifugi  alpini  pubblici  e  privati di
                       interesse della Difesa

1.  I  rifugi  alpini,  gia' appartenenti a cittadini, a societa' e a
enti   ex   nemici,   devoluti  al  demanio  dello  Stato  in  virtu'
dell'articolo  1  del  regio  decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano
assegnati al Ministero della difesa, che puo' concederli in esercizio
a  cittadini  italiani e a societa' ed enti nazionali. Le concessioni
di   esercizio   sono   accordate   previa  intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per i beni e le
attivita'  culturali  per  i  rifugi  alpini  sottoposti  a  tutela o
ricadenti   in   aree  sottoposte  a  tutela  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero con quello delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  per  i rifugi alpini ubicati in
fondi  e boschi appartenenti al demanio forestale. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n.
495,  in  ordine  al  trasferimento  di  rifugi alpini alla Provincia
autonoma  di  Bolzano  e al loro utilizzo per esigenze addestrative -
operative del Ministero della difesa.
2.  Dei  rifugi  alpini  di  proprieta'  privata puo' essere disposta
l'espropriazione  dall'autorita'  militare,  secondo  le norme per le
espropriazioni  finalizzate  alla  realizzazione delle opere militari
dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.

CAPO V
CAMPI DI TIRO A SEGNO

                              Art. 250 
              (( (Campi e impianti di tiro a segno) )). 
 
  ((1. I campi di tiro a segno impiantati a spese  dello  Stato  sono
compresi tra gli immobili demaniali militari. 
  2.  L'esecuzione  tecnica   dei   lavori   relativi   all'impianto,
sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a  segno  di
cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. 
  3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati  in  uso,  a
titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri  a  carico
dello Stato.)) 
                              Art. 251 
Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro  a  segno  -  Quota  di
                             iscrizione 
 
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati
sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e
devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a
segno. 
2. L'iscrizione e  la  frequenza  a  una  sezione  di  tiro  a  segno
nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso  di
porto d'armi per la caccia o per uso personale, per  coloro  che  non
hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze  armate  dello
Stato. 
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di  tiro
a segno nazionale per le  categorie  indicate  ai  commi  1  e  2  e'
stabilita in euro 11,56. Con decreto  dirigenziale  della  competente
((struttura))  del  Ministero  della  difesa,  di  concerto   con   i
competenti dirigenti dei  Ministeri  dell'interno,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole,  alimentari
e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta  quota,  sulla
base delle variazioni percentuali del costo della vita quale  risulta
ai fini delle rilevazioni  ISTAT  per  i  conti  economici  nazionali
pubblicati a marzo di ogni  anno  nella  relazione  sulla  situazione
economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1°  gennaio  dell'anno
successivo a quello di rilevazione. 

CAPO VI
ZONE MONUMENTALI DI GUERRA, PATRIMONIO STORICO
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, SEPOLCRETI DI GUERRA
SEZIONE I
ZONE MONUMENTALI DI GUERRA

                              Art. 252
           Individuazione delle zone monumentali di guerra

1.  Istituite  ai  sensi dell'abrogato regio decreto-legge 29 ottobre
1922,  n.  1386,  a  consacrazione nei secoli della gratitudine della
Patria  verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche
lotte nella guerra di redenzione 1915- 1918, le seguenti zone, scelte
fra  quelle  piu' legate a immortali fasti di gloria, sono dichiarate
monumentali  e  costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero
della difesa:
a) Monte Pasubio;
b) Monte Grappa;
c) Monte Sabotino;
d) Monte San Michele.
2.  Sono  altresi'  zone  monumentali  di  guerra e demanio culturale
gestito dal Ministero della difesa:
a) la zona di Castel Dante in Rovereto;
b) la zona di Monte Cengio;
c) la zona di Monte Ortigara;
d)  la  zona  Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca
Pietore (Belluno).
                              Art. 253
           Delimitazione delle zone monumentali di guerra

1. Le zone monumentali di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma
1 dell'articolo 252 sono cosi' delimitate:
a)  Pasubio:  sommita' del monte elevantesi sulla curva di livello di
2200  metri,  comprendente  il  Dente  Italiano,  la  cima Palom e il
cocuzzolo  immediatamente  a  Sud  di  detta  cima. Strada d'accesso:
rotabile  Ponte  Verde  (presso il Pian delle Fugazze) - colle Xomo -
Scarubbi - Porte Pasubio, indi mulattiera al Palom;
b)  Grappa: sommita' del monte al di sopra della quota di 1700 metri,
con  lo sprone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele e la caserma
Milano,  esclusa  la parte meridionale su cui sorge la Madonnina e il
rifugio   del   Club   alpino.   Strada  d'accesso:  rotabile  Romano
Alto-Osteria del Campo-Monte Grappa;
c) Sabotino: sommita' del monte al di sopra della curva di livello di
520  metri  dal Sasso Spaccato a ovest, ai ruderi della chiesa di San
Valentino   (esclusi)  a  est.  Strada  d'accesso:  rotabile  Gunjace
Bala-bivio Ver-holje-Sabotino;
d) San Michele: sommita' del Monte al di sopra della curva di livello
di  250  metri con le cime 1, 2, 3 e 4 e il monumentino commemorativo
della  Brigata <<Ferrara>> a sud-est della cima 4. Strada d'accesso :
rotabile Peteano - San Michele - San Martino.
2. La delimitazione delle zone di cui al comma 2 dell'articolo 252 e'
effettuata  con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali.
                              Art. 254
                      Vigilanza e conservazione

1.  Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto
l'alta  sorveglianza  del  Ministero  della  difesa  -  Commissariato
generale  per le onoranze ai Caduti in guerra, che provvede alla loro
delimitazione,  custodia  e  conservazione,  alla  intangibilita' dei
monumenti   e  delle  opere  di  guerra  in  esse  esistenti  e  alla
manutenzione delle strade d'accesso.
2. Il Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze
ai Caduti in guerra provvede a far erigere e a mantenere stele romane
nelle  localita'  del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni
svoltesi - sulle quali non e' stato collocato un particolare ricordo.

SEZIONE II
PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

                              Art. 255 
(( (Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di  patrimonio
               storico della Prima guerra mondiale).)) 
 
  ((1. Le  competenze  del  Ministero  della  difesa  in  materia  di
patrimonio storico della  Prima  guerra  mondiale  sono  disciplinate
dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.)) 
                              Art. 256 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) 
                              Art. 257 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) 
                              Art. 258 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) 
                              Art. 259 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) 
                              Art. 260 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) 
                              Art. 261 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) 
                              Art. 262 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) 
                              Art. 263 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) 
                              Art. 264 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) 

SEZIONE III
SEPOLCRETI DI GUERRA ITALIANI

                              Art. 265
                      Nozione e qualificazione

1.  I  sepolcreti  di  guerra  sono comprensivi di cimiteri, ossari e
sacrari di guerra.
2.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto dalla sezione IV del
presente  capo  o  da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra,
definitivamente  sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con
le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.
                              Art. 266
                           Organi e uffici

1.  Il  Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, nel
presente   capo   denominato  <<Commissario>>,  esercita  le  proprie
funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa.
2.  Al  Ministro  della difesa compete la nomina del Commissario e la
vigilanza  su  di  esso,  l'organizzazione  del  Commissariato,  e la
decisione  in  caso  di  dissenso  tra  il  Commissario  e  le  altre
amministrazioni  con  le  quali  questi  debba  prendere  accordi per
l'espletamento delle sue funzioni.
3.  Le indennita' dovute al Commissario sono stabilite con il decreto
di nomina.
4.  Alle  dipendenze  del Commissario opera l'ufficio centrale per la
cura e per le onoranze dei Caduti in guerra.
                              Art. 267 
                             Competenze 
 
1. Il Commissario e' competente in ordine a: 
a) la sistemazione, manutenzione e custodia dei  cimiteri  di  guerra
esistenti nel territorio dello  Stato  italiano,  nonche'  di  quelli
esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani; 
b) gli accordi anche direttamente con i  rappresentanti  dei  governi
interessati per la sistemazione di caduti  ex  nemici  e  alleati  in
Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformita' alle
disposizioni dei Trattati di pace; 
c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e  con  gli
enti locali e, tramite il  Ministero  degli  affari  esteri,  con  le
rappresentanze dello Stato all'estero; 
d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta  di
documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e  sulle
vicende belliche, l'organizzazione  delle  visite  e  dell'assistenza
religiosa ai sepolcreti di guerra. 
2. Il Commissario e' competente per il censimento,  la  raccolta,  la
sistemazione provvisoria e successiva sistemazione  definitiva  delle
salme: 
a) dei militari italiani morti in conseguenza della Grande guerra dal
24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920; 
b) dei militari e  militarizzati  italiani  deceduti  in  conseguenza
della guerra, sia nel territorio metropolitano sia fuori di esso, dal
10 giugno 1940 al 15 aprile 1946,  purche'  per  i  militarizzati  e'
accertato, in sede  di  liquidazione  della  pensione  di  guerra  ai
familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra; 
c) dei militari  e  civili  deceduti  in  stato  di  prigionia  o  di
internamento successivamente al 10 giugno 1940; 
d) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della  lotta
di liberazione dopo l'8 settembre 1943; 
e) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o
per atti di rappresaglia; 
f) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel  periodo
10 giugno 1940 -15 aprile 1946; 
g) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti  in
conseguenza  di  eventi  di  guerra   nelle   ex   colonie   italiane
dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna; 
h)  dei  militari,  dei  militarizzati  e   volontari   deceduti   in
conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche  gli  Stati
preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848; 
i) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le  missioni  di
pace. 
3. Il Commissario provvede inoltre a: 
a) la sistemazione delle salme degli italiani  appartenenti  a  Forze
armate  operanti  al  servizio  della  sedicente  repubblica  sociale
italiana, deceduti in conseguenza della guerra; 
b) la sistemazione provvisoria delle salme dei militari  appartenenti
alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia  durante  la
guerra  1940-1945,  ove  non  vi  hanno  provveduto  direttamente   i
rispettivi  Stati  e  salva  la  competenza,  per   quanto   riguarda
l'impianto e la manutenzione di cimiteri destinati all'inumazione dei
militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in  territorio
italiano durante la seconda  guerra  mondiale,  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
c) alla sistemazione delle salme dei militari degli  eserciti  nemici
caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 ((della  Convenzione  di
Ginevra del 27 luglio 1929, ratificata  dal  regio  decreto-legge  23
ottobre 1930, n. 1615)) e di quanto altro stabilito nei  trattati  di
pace. 
4. Alle sistemazioni di cui al comma 2 e di cui al comma  3,  lettera
b) si fara' luogo se e in quanto i congiunti non vi hanno provveduto,
o non vi provvedano coi sussidi che il  Commissario  puo'  mettere  a
loro disposizione di concerto con il Ministero dell'economia e  delle
finanze. 
5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra
dello Stato italiano sono compilati, di regola, a  cura  dell'ufficio
centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra. 
                              Art. 268
     Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero

1.  Il  Commissario  puo'  provvedere agli affidamenti in economia di
lavori,   servizi   e  forniture  relativi  alla  sistemazione  delle
sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.
2.  La  sistemazione  nei territori esteri delle salme dei militari e
civili  italiani  e'  di  regola affidata dal Commissario, tramite le
rappresentanze  diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni o
persone  esistenti  in  detti territori. Solo eccezionalmente possono
essere  inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze.
3.  Per  quanto  riguarda  le  spese relative alla sistemazione delle
salme  di  italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della
guerra,  e' data facolta' al Commissario di adottare provvedimenti in
deroga   alle  norme  di  contabilita'  dello  Stato  e  delle  spese
pubbliche.
4.  Agli atti e ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo
e'  applicato  il  trattamento  tributario  stabilito  per gli atti e
contratti dello Stato.
                              Art. 269
  Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni

1.  Il  compito  della sistemazione provvisoria delle salme di cui al
comma  2  e  al  comma 3 dell'articolo 267 nei cimiteri comunali puo'
essere   affidato,   dal   Commissario  ovvero  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze,
ai  singoli  Comuni,  con  l'osservanza  delle  direttive  generali e
particolari  impartite  di  intesa,  ove  occorra,  con  il Ministero
dell'interno.
2. In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.
                              Art. 270
             Localizzazione delle aree ed espropriazione

1. Nella scelta delle localita' per la sistemazione dei sepolcreti di
guerra,  va acquisito il parere preventivo del Ministero per i beni e
le  attivita' culturali se si tratta di zone che, ai sensi del codice
dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  hanno interesse artistico o
archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.
2.  All'eventuale espropriazione si applica l'articolo 51 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  8 giugno 2001, n. 327, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di  espropriazione  per  pubblica utilita'. Se necessario, il decreto
ministeriale  che  dichiara  la  pubblica  utilita' dichiara altresi'
l'indifferibilita'  e urgenza ai fini dell'articolo 22-bis del citato
testo unico.
                              Art. 271 
Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale 
 
1.  I  sepolcreti,   previa   iscrizione   negli   inventari   tenuti
dall'amministrazione  finanziaria,  sono  dati   in   consegna,   ove
possibile, a cura del Commissario mediante stipula di regolari  atti,
ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di  mantenerli
e custodirli in perpetuo. 
2.    L'obbligo    dell'iscrizione     negli     inventari     tenuti
dall'amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso
costituiti a favore dello Stato su sepolcreti di guerra  esistenti  o
sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali. 
3. Le salme dei Caduti  in  guerra  e  nella  lotta  di  liberazione,
sepolte nei  cimiteri  civili,  sono  esenti  dai  normali  turni  di
esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria, e i  comuni
interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando  tali  salme
non sono definitivamente sistemate negli ossari  o  sacrari  all'uopo
costruiti. 
4. A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni
da approvarsi  dal  ((Ministero  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base  alle
competenze di cui all'articolo 267,))  sono  stabilite  le  somme  da
corrispondere dallo Stato a  titolo  di  contributo  nelle  spese  di
manutenzione e custodia delle opere date in consegna e  a  titolo  di
contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture  di
cui al comma 3. 
                              Art. 272 
                Restituzione delle salme ai congiunti 
 
  ((1. Le salme dei Caduti  a  suo  tempo  contemplati  dall'abrogata
legge 9 gennaio 1951, n. 204, definitivamente sistemate)) a cura  del
Commissario possono essere concesse ai congiunti  su  richiesta  e  a
spese degli interessati. 
                              Art. 273
                 Soppressione di cimiteri di guerra

1.  E'  in  facolta' del Commissario abolire i cimiteri di guerra che
per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano
la possibilita' di uno stabile assetto.
2.  I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in
cimiteri  viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in localita'
opportunamente prescelte.
                              Art. 274
                       Altre norme applicabili

1.  Per  quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate
le  disposizioni  relative  ai  cimiteri comuni stabilite dalla legge
sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria.
2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  338,  comma 1, del regio
decreto  27  luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi
sanitarie,  relative  a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri
dai  centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai
cimiteri  militari  di  guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal
seppellimento dell'ultima salma.
                              Art. 275
Estensione  della  disciplina  dei  sepolcreti  di  guerra  a sacrari
                              nominati

1.  Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono
soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione:
a) il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso);
b) il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti);
c)  il  Monumento  sacrario  dedicato  al  ricordo  dei  caduti e dei
dispersi  di tutte le guerre, denominato <<Ara Pacis Mundi>> di Medea
(Gorizia);
d)  il  Sacrario  nazionale  <<Mater  Captivorum>> di Melle, in Valle
Varaita (Cuneo);
e)  il  Tempio  Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato
denominato <<Tempio nazionale dell'internato ignoto>> (Padova).

SEZIONE IV
CIMITERI DI GUERRA STRANIERI IN ITALIA E CIMITERI
DI GUERRA ITALIANI ALL'ESTERO

                              Art. 276
Acquisto  e  manutenzione  di  aree  cimiteriali per l'inumazione dei
militari  degli  eserciti  alleati  in  relazione  alla  prima guerra
                              mondiale

1.  Sono a carico dello Stato le spese per l'acquisto, l'occupazione,
delimitazione  e  manutenzione  in  perpetuo  dei terreni destinati a
cimiteri  per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti
per ferite o malattie durante la prima guerra mondiale.
2.  La  manutenzione di tali cimiteri puo' essere affidata ai comuni,
nel cui territorio siano situati, o anche ad altri enti, regolarmente
costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative saranno
convenute fra il comune o l'ente e il Commissario di cui alla sezione
III.
3.  L'impianto  di  ciascun  cimitero,  in  localita' prescelta dalle
autorita'   militari   interessate,  e'  approvato  con  decreto  del
prefetto,  sentita  la  giunta  comunale,  su parere favorevole della
competente   azienda   sanitaria   locale,   senza  alcuna  ulteriore
formalita'.
4.  Per  quanto  non  diversamente disposto nel presente articolo, si
applicano le norme di cui alla sezione III del presente capo.
                              Art. 277
Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra

1.  Sono  fatte  salve  le  leggi  di autorizzazione alla ratifica di
accordi  internazionali,  comunque denominati, in materia di cimiteri
di  guerra stranieri in Italia, o di cimiteri italiani all'estero, e,
segnatamente, a titolo esemplificativo:
a)  il  decreto  legislativo  22  febbraio  1948,  n. 88 e la legge 6
ottobre 1951, n. 1577, relativi ai cimiteri di guerra statunitensi;
b)  la  legge 2 febbraio 1955, n. 262, relativa ai cimiteri di guerra
di militari di Paesi del Commonwealth;
c)  la  legge  12 agosto 1957, n. 801, relativa ai cimiteri di guerra
della  Repubblica  Federale  di  Germania  in Italia e ai cimiteri di
guerra italiani in Germania;
d)  la  legge  30 luglio 1973, n. 485, relativa ai cimiteri di guerra
della  ex  Jugoslavia  in Italia e ai cimiteri di guerra italiani nel
territorio della ex Jugoslavia;
e)  la  legge  28 aprile 1976, n. 400, relativa ai cimiteri di guerra
francesi in Italia e italiani in Francia.

CAPO VII
ALLOGGI DI SERVIZIO
SEZIONE I
ALLOGGI DI SERVIZIO DI TIPO ECONOMICO

                              Art. 278
                       Disciplina applicabile

1.  Agli  alloggi  di  servizio  di  tipo  economico  si applicano le
disposizioni della presente sezione.
                              Art. 279
              Classificazione degli alloggi di servizio

1.  In  relazione  alle  esigenze  da  soddisfare,  gli alloggi della
presente sezione sono cosi' classificati:
a) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);
b)  alloggi  di  servizio  connessi  all'incarico con o senza annessi
locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei
militari (AST);
d) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare
in   transito  (APP)  o  imbarcato  (SLI)  e  relativi  familiari  di
passaggio;
e)  alloggi  collettivi  di servizio nell'ambito delle infrastrutture
militari   per  ufficiali,  sottufficiali  e  volontari  in  servizio
permanente destinati nella sede (ASC).
                              Art. 280
                            Alloggi ASGC

1.  L'alloggio  gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo
279  puo'  essere  concesso unicamente al personale dipendente cui e'
affidata,   in   modo   continuativo,  la  custodia  dell'edificio  o
dell'impianto  nel  quale  insiste  l'alloggio,  nonche' al personale
militare  e  civile  cui  siano  affidate  in  modo continuativo, con
provvedimento  formale,  mansioni  di  consegnatario  di  deposito  o
magazzino isolato e che alloggia sul posto.
2.  La  concessione  dell'alloggio  e'  disposta dai comandi militari
territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi,
dai  comandi  militari  marittimi  e  dai  comandi  di regione aerea,
secondo  le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del
Ministero della difesa.
3.  Della  concessione  e'  data notizia al Ministero dell'economia e
delle finanze.
4.  La  concessione  scade  con la cessazione dell'incarico dal quale
l'utente trae titolo.
5.   Sono   a  carico  dell'amministrazione  militare  le  spese  per
l'illuminazione,  l'acqua,  il  canone telefonico, il riscaldamento e
per eventuali altri servizi necessari.
                              Art. 281
                             Alloggi ASI

1.  Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279 sono
assegnati  al  personale  dipendente  cui sono affidati incarichi che
richiedono l'obbligo di abitare presso la localita' di servizio.
2.  Con  il  regolamento il Ministro della difesa stabilisce, in base
alle  esigenze  operative  con  uniforme  indirizzo  interforze,  gli
incarichi  che  per  necessita'  funzionali richiedono l'assegnazione
dell'alloggio di servizio.
3.  La  concessione  decade con la cessazione dell'incarico dal quale
l'utente trae titolo.
                              Art. 282
                            Alloggi ASIR

1.  Gli  alloggi  di  cui  al comma 1, lettera b), dell'articolo 279,
quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi
di  rappresentanza,  sono dotati di locali appositamente predisposti,
annessi agli alloggi stessi.
2.  Tali  locali  rimangono nella disponibilita' dell'amministrazione
militare cui fanno carico tutte le relative spese.
3.  Gli  incarichi  che  comportano obblighi di rappresentanza sono i
seguenti:
a)  Capo  di  stato  maggiore della difesa; Capi e Sottocapi di stato
maggiore di Forza armata; Segretario generale della difesa;
b)   comandanti   militari  territoriali,  di  dipartimento  militare
marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea;
c) eventuali altri incarichi indicati con il regolamento.
                              Art. 283
                             Alloggi AST

1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie
dei  militari  di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 279, sono
assegnati  in  base  a  criteri  di  rotazione  e  secondo  modalita'
stabilite  con il regolamento, al personale che presta servizio nella
localita' in cui e' situato l'alloggio.
                              Art. 284
                          Alloggi APP e SLI

1.   Gli  alloggi  di  servizio  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),
dell'articolo  279, sono predisposti in funzione di motivate esigenze
di servizio.
                              Art. 285
                            Alloggi ASC.

1.   Gli  ufficiali,  i  sottufficiali  e  i  volontari  in  servizio
permanente  possono  usufruire  dei  locali  che,  nell'ambito  delle
infrastrutture  militari,  sono destinati ad alloggiamenti collettivi
di servizio.
2.  Non  sono  considerati  alloggi  collettivi  di  servizio  quelli
costituiti   in   baracche,  attendamenti  o  in  altre  sistemazioni
analoghe,  come pure le sistemazioni predisposte per il personale che
ha l'obbligo di alloggiare in caserma.
                              Art. 286 
                      Determinazione dei canoni 
 
1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di
concessione, sulla  base  delle  disposizioni  di  legge  vigenti  in
materia di  determinazione  dell'equo  canone;  su  tali  criteri  e'
acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. Il canone  e'
aggiornato, annualmente,  in  misura  pari  al  75  per  cento  della
variazione   accertata   dall'Istituto   nazionale   di    statistica
dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli  operai  e
impiegati,  verificatasi  nell'anno  precedente,  con   decreto   del
Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze ((, o degli organi corrispondenti)). 
2. Ferma restando la gratuita' degli  alloggi  di  cui  al  comma  1,
lettera a), dell'articolo 279, e l'esclusione di  quelli  di  cui  al
comma 1,  lettera  b),  del  medesimo  articolo,  il  cui  canone  e'
determinato dal  Ministro  della  difesa  con  il  regolamento,  alla
concessione di alloggi  costituenti  il  patrimonio  abitativo  della
difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero,
se piu' favorevole all'utente, un  canone  pari  a  quello  derivante
dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. 
3. Agli utenti non  aventi  titolo  alla  concessione  dell'alloggio,
fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio,  e'  applicato,
anche se in regime di proroga, un canone  pari  a  quello  risultante
dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per  cento  per
un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino  a  euro
30.987,00 e del cinquanta  per  cento  per  un  reddito  lordo  annuo
complessivo   del   nucleo    familiare    oltre    detto    importo.
L'amministrazione della difesa  ha  facolta'  di  concedere  proroghe
temporanee secondo le modalita' definite con il regolamento. 
((3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con
l'Agenzia  del  demanio,  sentito   il   Consiglio   centrale   della
rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione del canone
di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del  provvedimento
amministrativo di rideterminazione del canone  stesso,  dovuto  dagli
utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio  del
Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante  l'obbligo  di
rilascio entro il termine fissato  dall'Amministrazione,  sulla  base
dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle  quotazioni
rese   disponibili   dall'Agenzia   del   territorio,   del   reddito
dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni  del
canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal  presente  comma
affluiscono ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per essere riassegnate per le  esigenze  del  Ministero  della
difesa.)) 
4.  Agli  utenti,  che  si  trovano  nelle  condizioni  eventualmente
previste ((ogni anno)) dal decreto ministeriale di  cui  all'articolo
306, comma 2, si applica un canone pari  a  quello  risultante  dalla
normativa sull'equo canone senza maggiorazioni. 
                              Art. 287
       Modalita' di riscossione del canone e sua destinazione

1.   Il   canone   e'   trattenuto   sulle   competenze  mensili  del
concessionario  e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di
entrata dello Stato.
2.  Il  cinquanta per cento dell'importo relativo e' riassegnato allo
stato  di previsione del Ministero della difesa; la quota parte delle
risorse  complessivamente  derivanti all'amministrazione della difesa
ai sensi del presente articolo e' destinata, nella misura dell'85 per
cento,  alla  manutenzione  degli alloggi di servizio e, nella misura
del 15 per cento, al fondo - casa.
3.  Il Ministro della difesa emana con il regolamento le norme per la
gestione e utilizzo del fondo - casa, sentito il parere delle sezioni
del Consiglio centrale di rappresentanza interessate.
                              Art. 288
        Altri oneri a carico del concessionario dell'alloggio

1.  Oltre  al  canone  mensile,  sono  a  carico  del  concessionario
dell'alloggio  di  cui al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 279
le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile,
il  consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali
altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle
piccole riparazioni di cui sopra.
2.  Sono  ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza
millesimale  dell'alloggio,  le  spese di gestione e di funzionamento
degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e
della loro illuminazione.
                              Art. 289
                          Retta giornaliera

1.  I  concessionari  degli alloggi di servizio di cui ai al comma 1,
lettere  d)  ed e), dell'articolo 279 sono tenuti al pagamento di una
retta  giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per
l'uso  della  mobilia,  secondo  le disposizioni da stabilirsi con il
regolamento.
                              Art. 290
                       Altre norme applicabili

1.  Per  tutto  quanto  non  previsto  nella presente sezione e nelle
relative   norme   regolamentari,  l'assegnazione  degli  alloggi  e'
assoggettata al regime delle concessioni amministrative.
                              Art. 291
                     Estensione della disciplina

1.  Le  disposizioni  di cui alla presente sezione si applicano anche
agli  alloggi  costruiti  o  acquistati  in base alla legge 16 aprile
1974,  n.  173,  e a tutti gli altri alloggi di cui all'articolo 231,
comma  4,  diversi da quelli realizzati ai sensi della sezione II del
presente capo.
                              Art. 292
Assegnazione  provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze
                            armate estere

1.  Per  sopperire  a  temporanee  esigenze organizzative dei comandi
internazionali   operanti   nel   territorio  nazionale  e'  facolta'
dell'amministrazione   della  difesa  assegnare  temporaneamente  gli
alloggi  di  cui  alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi
previste  e  fatte  salve  le prioritarie esigenze delle Forze armate
nazionali,  a  personale appartenente a Forze armate estere impiegato
presso i predetti comandi.
                              Art. 293
        Disciplina transitoria per gli utenti di alloggi AST

1. In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali,
gli utenti che perdono il titolo a occupare l'alloggio di servizio di
temporanea  sistemazione  permangono  nello  stesso per un periodo di
tempo limitato e definito con il regolamento.
                              Art. 294
                         Norme di attuazione

1. Il regolamento detta:
a)  le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e
sottufficiali degli alloggi;
b)  le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del
canone e degli altri oneri;
c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti;
d)  la  formazione  delle  graduatorie con particolare riferimento al
punteggio  che  e' determinato in base alla composizione e al reddito
del  nucleo  familiare,  nonche'  ai  benefici  gia'  goduti  o  alle
condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede;
e)  la  composizione,  d'intesa  con  gli organi della rappresentanza
militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.
2.  L'organo  nazionale  della  rappresentanza  militare  e' chiamato
preventivamente  a  esprimere  il  parere  sulle  norme regolamentari
emanate ai sensi del presente articolo.

SEZIONE II
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI SERVIZIO AI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

                              Art. 295 
              Criteri di classificazione degli alloggi 
 
  1. Il Ministro della difesa di  concerto  con  quello  dell'interno
stabilisce,  con  il   regolamento,   sulla   base   delle   esigenze
rappresentate dal  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  i
criteri per  la  classificazione  degli  alloggi  di  servizio  nelle
seguenti categorie: 
    a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico; 
    b) alloggi di servizio in temporanea concessione. 
  2. La concessione dell'alloggio di servizio  di  cui  al  comma  1,
lettera  a)  e'  autorizzata  dal  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri e decade con la cessazione dell'incarico. 
  3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione  degli
alloggi di cui alla lettera b) del comma  1  sono  stabiliti  con  il
regolamento sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia
di definizione dell'equo canone; sulle relative  norme  e'  acquisito
((il  concerto  con  il  Ministro  dell'interno.))   Il   canone   e'
aggiornato, annualmente,  in  misura  pari  al  75  per  cento  della
variazione   accertata   dall'Istituto   nazionale   di    statistica
dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli  operai  e
impiegati,  verificatasi  nell'anno  precedente,  con   decreto   del
Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dell'interno. 
                              Art. 296
Criteri di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone

1.  Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno, con
proprio decreto, emana le norme regolamentari per la ripartizione tra
ufficiali,  sottufficiali,  appuntati  e carabinieri degli alloggi di
cui  alla  lettera b) dell'articolo 295, le modalita' di assegnazione
degli  alloggi  stessi,  il calcolo del canone e degli altri oneri, i
tempi  di  adeguamento  dei  canoni  per gli alloggi preesistenti, la
formazione   delle   graduatorie,   con  particolare  riferimento  al
punteggio,  che e' determinato in base alla composizione e al reddito
del  nucleo  familiare,  nonche'  ai  benefici  gia'  goduti  o  alle
condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione,
d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni
per  l'assegnazione  degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del
concessionario, che vi provvede direttamente, le spese per le piccole
riparazioni  di  cui  all'articolo 1609 del codice civile, nonche' le
spese  per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed
eventuali  altri  servizi  necessari,  ivi comprese, in rapporto alla
consistenza   millesimale  dell'alloggio,  le  spese  di  gestione  e
funzionamento  degli  ascensori,  di  pulizia delle parti in comune e
della  loro  illuminazione. Il Consiglio centrale di rappresentanza -
Arma  dei  carabinieri  e'  chiamato  preventivamente  a esprimere il
parere  sulle  norme  regolamentari  emanate  ai  sensi  del presente
articolo, da comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il
quale il parere si intende acquisito.

SEZIONE III
ALLOGGI DI SERVIZIO CONNESSI AL NUOVO MODELLO DELLE FORZE ARMATE

                              Art. 297
Programma   pluriennale  per  gli  alloggi  di  servizio  costituenti
   infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale

1.  In  relazione  alle  esigenze derivanti dalla riforma strutturale
connessa  al  nuovo  modello  delle  Forze  armate,  conseguito  alla
sospensione  del  servizio  obbligatorio  di leva, il Ministero della
difesa    predispone,    con    criteri    di   semplificazione,   di
razionalizzazione   e  di  contenimento  della  spesa,  un  programma
pluriennale  per  la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di
alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4.
2.  Ai  fini  della realizzazione del programma di cui al comma 1, il
Ministero della difesa procede all'individuazione di tre categorie di
alloggi di servizio:
a)  alloggi  da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui
svolge  particolari  incarichi  di  servizio  richiedenti la costante
presenza del titolare nella sede di servizio;
b)  alloggi  da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in
ragione delle esigenze di mobilita' e abitative;
c)  alloggi  da  assegnare  con  possibilita'  di opzione di acquisto
mediante riscatto.
3.  Ai  fini  della realizzazione del programma di cui al comma 1, il
Ministero  della  difesa  puo'  inoltre procedere alla concessione di
lavori  pubblici  di  cui  agli  articoli  153 e seguenti del decreto
legislativo  12  aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi e forniture, con le modalita'
previste  dal regolamento, prevedendo, a tal fine, la possibilita' di
cessione,  a  titolo  di  prezzo,  di  beni  immobili in uso non piu'
necessari  ai  fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia
del  demanio  e  ulteriori  rispetto a quelli da individuare ai sensi
dell'articolo  307,  comma 2, nonche' la destinazione della totalita'
dei  canoni  degli  alloggi  di servizio realizzati in attuazione del
programma   fino   al  termine  della  concessione,  con  conseguente
cessazione  della sospensione delle vigenti disposizioni normative in
materia  di  riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione
degli alloggi di servizio delle Forze armate.
4.  Le  norme  di  attuazione  per  la  realizzazione  del  programma
infrastrutturale  di  cui  al  presente  articolo  sono  dettate  dal
regolamento.  Sullo  schema  di  tali  norme  e' sentito il Consiglio
centrale  di  rappresentanza  e  acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari.

SEZIONE IV
PROVVIDENZE IN FAVORE DEI MILITARI DI CARRIERA AL FINE
DELL'ACQUISTO O LOCAZIONE DI ALLOGGI

                              Art. 298
           Modalita' inerenti il requisito della residenza

1.  Ai  soli  fini  dell'accesso  dei  militari  di carriera ai mutui
agevolati  per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di
legge  vigenti  in  materia,  non  e'  richiesto  il  requisito della
residenza nel comune ove sorge la costruzione.
2.  I  militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la
residenza  che  intendono  eleggere  nel momento in cui lasceranno il
servizio,  con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del
comune  ove  la  residenza  viene  prescelta,  che ne prende nota nei
registri anagrafici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, limitatamente
all'acquisto  o  all'assegnazione  in  proprieta' della prima casa, a
decorrere  dal  1°  gennaio  1979,  a  tutte  le cooperative edilizie
costituite  tra  gli  appartenenti  alle Forze armate, al Corpo della
Guardia  di  finanza  e  alle  Forze di polizia a ordinamento civile,
comunque  finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate
dal   testo   unico  delle  disposizioni  sull'edilizia  popolare  ed
economica,  di  cui  al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Non e'
richiesto  il  requisito  della  residenza  nel  comune  ove sorge la
costruzione,   anche   ai   fini   dell'assegnazione   in  proprieta'
individuale,  ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n.
136,  degli  alloggi  gia'  realizzati  a  proprieta'  indivisa dalle
cooperative di cui al presente comma, fruenti comunque del contributo
erariale.  I  benefici  derivanti dal presente comma si applicano nei
limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.
                              Art. 299
Conservazione   dei   diritti   in  ordine  ad  alloggi  di  edilizia
  sovvenzionata in caso di trasferimento del militare ad altra sede

1.  Il  personale  militare  di carriera che ha inoltrato domanda per
ottenere   in   assegnazione   un   alloggio   di  edilizia  pubblica
sovvenzionata,  in  caso  di  trasferimento  in  altra  sede avvenuto
durante  in  periodo  nel  quale  e'  in servizio attivo, non perde i
diritti  precedentemente  maturati,  i  quali  sono  cumulati, previa
domanda   documentata,   nella   sede  o  nelle  sedi  di  successiva
destinazione.
2.  Ai  fini  della  assegnazione  di  alloggi  di  edilizia pubblica
sovvenzionata  al  personale  militare fruente di alloggi di servizio
nel  triennio precedente al collocamento a riposo, e' riconosciuto il
punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica
utilita'.

CAPO VIII
DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE DELLE FORZE ARMATE

                              Art. 300 
        Diritti di proprieta' industriale delle Forze armate 
 
1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto
all'uso esclusivo delle proprie  denominazioni,  dei  propri  stemmi,
degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.  Il  Ministero  della
difesa,  anche  avvalendosi  della  Difesa  Servizi  s.p.a.  di   cui
all'articolo  535,  puo'  consentire  l'uso  anche  temporaneo  delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in
via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nel  rispetto  delle  finalita'
istituzionali e dell'immagine delle Forze  armate.  Si  applicano  le
disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della
proprieta' industriale di cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni. 
2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero  utilizza  al
fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i
((segni  distintivi))  di  cui  al  comma  1  in   violazione   delle
disposizioni di cui al medesimo comma e' punito con la multa da  euro
1.000,00 a euro 5.000,00. 
3. Le  disposizioni  contenute  nel  comma  2  non  si  applicano  ai
collezionisti e agli amatori che operano per  finalita'  strettamente
personali e non lucrative. 
4. Ferme  restando  le  competenze  attribuite  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 28 gennaio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni,  in
materia di approvazione e procedure per la concessione degli  emblemi
araldici, anche  a  favore  delle  Forze  armate,  mediante  apposito
regolamento adottato  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni,  gli  stemmi,
gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al  comma  1,
nonche' le specifiche modalita' attuative. 

TITOLO III
ACCESSO DI PARLAMENTARI A STRUTTURE MILITARI

                              Art. 301
          Visite dei parlamentari nelle strutture militari

1.  I  membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le
strutture  militari  della  Difesa e ogni altro luogo e zona militare
ovvero  le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti
o comunque personale delle Forze armate.
2.  Le  visite  sono  annunciate con preavviso di almeno ventiquattro
ore,  inviato  al  Ministro  della  difesa. Le aree riservate possono
essere visitate previa specifica autorizzazione.
3.   Le   visite  si  svolgono  secondo  le  modalita'  definite  dal
regolamento,   tali  comunque  da  non  interferire  con  la  normale
attivita' di servizio e con la funzionalita' delle strutture.
                              Art. 302
            Strutture militari straniere e plurinazionali

1.  Le  visite  a  strutture  militari  straniere o plurinazionali in
territorio  italiano  sono  autorizzate  dal  Ministro  della difesa,
sentito  il  Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta
allo  stesso  Ministro  della difesa, che si pronuncia nel termine di
venti giorni.
2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le
modalita' delle visite previste dal presente articolo.
                              Art. 303
      Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite

1.  Nel  corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal
comandante  o  dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono
tutte  le  informazioni,  non classificate, relative alla struttura o
alla  installazione;  possono  incontrare  il  personale militare e i
dipendenti civili.
                              Art. 304
                        Stabilimenti di pena

1.  Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli
articoli  301  e  303.  Nel corso delle visite i parlamentari possono
incontrare i detenuti.
                              Art. 305
                       Accesso senza preavviso

1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una
delegazione  di  parlamentari o di singoli parlamentari, i membri del
Parlamento  sono  ricevuti  dal comandante o dal direttore oppure, in
loro assenza, dall'ufficiale piu' elevato in grado presente presso la
struttura  o  l'installazione  militare,  che  riceve  gli  ospiti  e
fornisce  le  relative  informazioni  di carattere non classificato e
notizie di interesse per il parlamentare, senza procedere alla visita
della struttura.

TITOLO IV
VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI
CAPO I
DISMISSIONI DI BENI IMMOBILI E CESSIONI DI BENI MOBILI

                              Art. 306 
  Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa 
 
1. Alla dismissione degli alloggi di  servizio  del  Ministero  della
difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi,  impianti,
installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio,
si applicano le disposizioni del presente articolo. 
2. Entro il 31 marzo di  ciascun  anno,  il  Ministro  della  difesa,
sentite  le  competenti  Commissioni  permanenti  della  Camera   dei
deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto
il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo  della  Difesa,
con  l'indicazione  dell'entita',  dell'utilizzo   e   della   futura
destinazione degli alloggi di servizio,  nonche'  degli  alloggi  non
piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione  e
quindi transitabili in regime di locazione ovvero  alienabili,  anche
mediante riscatto. Il piano indica altresi' i  parametri  di  reddito
sulla base dei quali gli attuali utenti degli  alloggi  di  servizio,
ancorche'  si  tratti  di  personale  in  quiescenza  o  di   coniuge
superstite  non  legalmente   separato,   ne'   divorziato,   possono
mantenerne la conduzione, purche'  non  siano  proprietari  di  altro
alloggio di certificata abitabilita'. Con il regolamento sono fissati
i criteri e le modalita' di alienazione, nonche'  il  riconoscimento,
in favore del conduttore,  del  diritto  di  prelazione  all'acquisto
della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto  e,
in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da  parte  del
conduttore, le  modalita'  della  vendita  all'asta  con  diritto  di
preferenza in favore del personale militare e  civile  del  Ministero
della  difesa  non  proprietario  di  altra  abitazione.  I  proventi
derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio  alloggiativo  sono
utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la
manutenzione di quelli esistenti. 
3. Al fine della  realizzazione  del  programma  pluriennale  di  cui
all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede  all'alienazione
della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta'  di  alloggi
non   piu'    ritenuti    utili    nel    quadro    delle    esigenze
dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi  in
interi stabili da alienare  in  blocco,  con  diritto  di  prelazione
all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto  di
usufrutto per il conduttore e,  in  caso  di  mancato  esercizio  del
diritto  di  prelazione  da  parte  dello  stesso,  con  diritto   di
preferenza per il personale militare e  civile  del  Ministero  della
difesa non proprietario di  altra  abitazione  nella  provincia,  con
prezzo di vendita determinato d'intesa  con  l'Agenzia  del  demanio,
ridotto nella misura massima del 25 per cento e  minima  del  10  per
cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza
di  portatori  di  handicap  tra  i  componenti  di  tale  nucleo   e
dell'eventuale  avvenuta  perdita  del  titolo  alla  concessione   e
assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori  delle  unita'
immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma
2, con basso reddito familiare, non superiore  a  quello  determinato
con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con  componenti
familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone  in
vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici  ISTAT.
Gli acquirenti degli  alloggi  non  possono  rivenderli  prima  della
scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti
dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio  dello  Stato
per essere riassegnati in apposita unita' previsionale di base  dello
stato di previsione del Ministero della difesa. 
4. Al fine di accelerare il procedimento di  alienazione  di  cui  al
comma 3,  il  Ministero  della  difesa  puo'  avvalersi,  tramite  la
((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale  della
difesa)), dell'attivita' di tecnici dell'Agenzia del demanio. 
4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui  ai
commi 2 e 3, con decreto del Ministro  della  Difesa,  sottoposto  al
controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  dei  conti,  sono
definiti i contenuti essenziali nonche'  le  eventuali  condizioni  e
clausole di garanzia  dei  diritti  dello  Stato,  dei  contratti  di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o  notarile,
tra l'amministrazione della Difesa  e  gli  acquirenti.  I  contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo  successivo  della  Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione. 
5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2  e
di cui al comma 3, gli alloggi di  servizio  individuati  per  essere
destinati  a  procedure  di  dismissione  in  virtu'  di   previgenti
disposizioni normative, restano nella  disponibilita'  del  Ministero
della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione. 
                              Art. 307 
    Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa 
 
  1. Alla dismissione di beni immobili  del  Ministero  della  difesa
diversi da quelli di cui all'articolo 306,  si  applica  il  presente
articolo. 
  2. Il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta
un  programma  di  razionalizzazione,   accorpamento,   riduzione   e
ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in  uso,  in  coerenza
con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto
dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne  la
riallocazione  in  aree  maggiormente   funzionali   per   migliorare
l'efficienza  dei  servizi  assolti,  e  individua,  con  le   stesse
modalita' indicate nel primo periodo, immobili  non  piu'  utilizzati
per finalita' istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad
avvenuto completamento delle procedure di  riallocazione  concernente
il programma di cui al presente comma. 
  3. Il programma di cui al comma 2: 
    a) individua, oltre  gli  immobili  non  piu'  utilizzati,  anche
quelli parzialmente utilizzati e quelli  in  uso  all'amministrazione
della  difesa  nei  quali  sono  tuttora  presenti  funzioni  altrove
ricollocabili; 
    b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando
le opere da realizzare; 
    c)  quantifica   il   costo   della   costruzione   ex   novo   e
dell'ammodernamento delle infrastrutture  individuate  e  quello  del
trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; 
    d)  stabilisce  le  modalita'  temporali   delle   procedure   di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione  e  ammodernamento  e  del
successivo rilascio dei beni immobili non piu' in uso. 
  4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni  di  piu'
ampi compendi ancora in uso al Ministero  della  difesa,  individuati
nell'ambito del programma, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad
avvenuta riallocazione delle  funzioni  presso  idonee  e  funzionali
strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire mediante: 
    a)  la  trasformazione  e  riqualificazione  di  altri   immobili
militari; 
    b) nuove costruzioni,  da  realizzarsi  in  conformita'  con  gli
strumenti urbanistici e salvaguardando  l'integrita'  delle  aree  di
pregio  ambientale  anche  attraverso  il  ricorso  ad  accordi  o  a
procedure negoziate con enti territoriali, societa' a  partecipazione
pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) permuta ai sensi del comma 7. 
  5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni  nonche'
per le piu' generali  esigenze  di  funzionamento,  ammodernamento  e
manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle
strutture  in  dotazione  alle  Forze  armate,  inclusa  l'Arma   dei
carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il  fondo  di
parte corrente di cui all'articolo 619. 
  6. Gli immobili individuati e  consegnati  ai  sensi  del  presente
articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile  dello  Stato
per  essere  assoggettati  alle  procedure  di  valorizzazione  e  di
dismissione di cui  al  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e alle altre procedure di dismissioni previste dalle  norme  vigenti,
ovvero alla  vendita  a  trattativa  privata  anche  in  blocco.  Gli
immobili individuati sono stimati a  cura  dell'Agenzia  del  demanio
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.  L'elenco  degli
immobili individuati e consegnati e' sottoposto  al  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali,  il  quale,  nel  termine  di  novanta
giorni dalla data di pubblicazione  del  decreto  di  individuazione,
provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali
tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e  delle
finanze. L'Agenzia  del  demanio  apporta  le  conseguenti  modifiche
all'elenco degli immobili. 
  7. Nell'ambito dei processi  di  razionalizzazione  dell'uso  degli
immobili pubblici e al fine di  adeguare  l'assetto  infrastrutturale
delle  Forze  armate  alle  esigenze  derivanti  dall'adozione  dello
strumento professionale, il Ministero della difesa  puo'  individuare
beni immobili di proprieta' dello Stato mantenuti in uso al  medesimo
dicastero per finalita' istituzionali,  suscettibili  di  permuta  di
beni e di servizi con  gli  enti  territoriali,  con  le  societa'  a
partecipazione pubblica e con i soggetti  privati.  Le  procedure  di
permuta sono effettuate dal  Ministero  della  difesa,  d'intesa  con
l'Agenzia  del  demanio,   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico - contabile. 
  8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali
assegnati  in  uso  gratuito  alle  amministrazioni  pubbliche  e  le
conseguenze della eventuale dismissione  temporanea,  rispettivamente
previsti dai primi due periodi  dell'articolo  1,  comma  216,  della
legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano ai beni  immobili  in
uso all'amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a
terzi per lo  svolgimento  di  attivita'  funzionali  alle  finalita'
istituzionali dell'amministrazione stessa. 
  9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni  a  statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  dalle
pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni
della Difesa, nonche' quanto disposto dall'articolo 5, comma  4,  del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
  10. Il Ministero della  difesa  -  ((Direzione  dei  lavori  e  del
demanio  del  Segretariato  generale  della  difesa)),   sentito   il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Agenzia  del  demanio,
individua, con  uno  o  piu'  decreti,  gli  immobili  militari,  non
compresi negli elenchi di cui al comma  2,  da  alienare  secondo  le
seguenti procedure: 
    a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni  dei  beni,
che possono essere effettuate anche ai  sensi  dell'articolo  58  del
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6  agosto
2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre  1908,  n.  783,  e  al
regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n.  454,  nonche'
alle norme della contabilita' generale dello Stato, fermi restando  i
principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  -  contabile,   sono
effettuate direttamente dal Ministero della difesa - ((Direzione  dei
lavori e del demanio del Segretariato  generale  della  difesa))  che
puo'  avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di  una   societa'
pubblica o a partecipazione pubblica con  particolare  qualificazione
professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; 
    b) la determinazione del valore dei beni da porre a  base  d'asta
e' decretata dal Ministero della difesa - ((Direzione  dei  lavori  e
del demanio del Segretariato generale della difesa)),  previo  parere
di congruita' emesso da una commissione  appositamente  nominata  dal
Ministro della difesa, presieduta da un magistrato  amministrativo  o
da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri
della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche' da  un  esperto
in   possesso   di   comprovata   professionalita'   nella   materia.
Dall'istituzione  della  Commissione  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti  della
stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese; (9) 
    c) i contratti di trasferimento di ciascun  bene  sono  approvati
dal Ministero della difesa. L'approvazione  puo'  essere  negata  per
sopravvenute  esigenze  di  carattere  istituzionale   dello   stesso
Ministero; 
    d) i proventi monetari derivanti  dalle  procedure  di  cui  alla
lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto  anche
conto dei saldi strutturali  di  finanza  pubblica,  e  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere  destinati,  mediante
riassegnazione  anche  in  deroga   ai   limiti   previsti   per   le
riassegnazioni,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, fino al 31 dicembre  2013,  agli  stati  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente
al 55 per cento, da assegnare al fondo  ammortamento  dei  titoli  di
Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente  al
35  per  cento,  nonche'  agli  enti  territoriali  interessati  alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10  per  cento.  Le  somme
riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente
a spese di investimento. E'  in  ogni  caso  precluso  l'utilizzo  di
questa somma per la copertura di oneri di  parte  corrente.  Ai  fini
della  valorizzazione  dei  medesimi  beni,  le  cui  procedure  sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni  dal  loro
avvio, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma
4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero  all'articolo
34  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   la
determinazione finale delle conferenze di servizio o  il  decreto  di
approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli
strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio  comunale  entro
trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il  medesimo
termine perentorio e  il  meccanismo  del  silenzio  assenso  per  la
ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di  servizi  si
applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314; 
    e) le alienazioni e permute dei beni individuati  possono  essere
effettuate a trattativa privata,  se  il  valore  del  singolo  bene,
determinato ai sensi del presente comma, lettera b)  e'  inferiore  a
euro 400.000,00; 
    f) ai fini delle permute e delle alienazioni  degli  immobili  da
dismettere, con cessazione  del  carattere  demaniale,  il  Ministero
della  difesa  comunica,  insieme  alle  schede  descrittive  di  cui
all'articolo 12, comma  3,  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
l'elenco di tali immobili al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  che  si  pronuncia,  entro  il   termine   perentorio   di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in  ordine
alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua,  in  caso
positivo, le parti degli  immobili  stessi  soggette  a  tutela,  con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004.  Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse   storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13  del  citato  codice.  Le  approvazioni  e  le
autorizzazioni previste dal citato codice sono  rilasciate  o  negate
entro novanta giorni dalla ricezione della istanza.  Le  disposizioni
del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo  la
dismissione. 
  11. Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  545  i
proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente  riassegnati
al fondo di parte corrente istituito nello stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, in relazione alle esigenze  di  realizzazione
del programma di cui al comma 2. 
  ((11-bis. In materia di valorizzazione e  dismissione,  nonche'  di
trasferimento o conferimento a fondi immobiliari,  di  beni  immobili
del  Ministero  della  difesa,  si  applicano  altresi'  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214; 
    b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35; 
    c) comma 8-quater dell'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, introdotto dall'articolo 23-ter, comma 1,  lettera  g),
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    d) comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n.  183,
e successive modificazioni.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni  dalla
L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 8, comma 2-bis) che
"Al fine di accelerare il processo  di  acquisizione  di  risorse  da
destinare al complessivo quadro delle esigenze  del  Ministero  della
difesa, consentendo il conseguimento dei  relativi  effetti  positivi
per la  finanza  pubblica  e  per  la  dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni, l'articolo 307, comma 10, lettera  b),  del
codice dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, si interpreta nel  senso  che  gli  oneri  per  la
partecipazione alla  commissione  ivi  prevista  sono  a  carico,  in
aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del  privato
cittadino acquirente. A tal fine il parere  di  congruita'  richiesto
alla commissione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera  b),  del
citato  codice,  rispetto  ai  beni  per  i  quali  sono  gia'  stati
pubblicati  i  relativi  decreti  di  individuazione  ai   fini   del
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato  e  per  i  quali
esistono istanze di acquisizione formalizzate  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  e'  adottato  entro  il  31
ottobre 2011". 
                              Art. 308
Documentazione  necessaria  per  la vendita di immobili del Ministero
                            della difesa

1.   Il   Ministero   della   difesa   e'  esonerato  dalla  consegna
all'acquirente  dei  documenti  previsti dalle norme vigenti relativi
alla  proprieta'  o  al diritto sul bene immobile ceduto nonche' alla
regolarita'   urbanistica,   tecnica  e  fiscale,  necessari  per  la
stipulazione  dei  contratti  di  alienazione, sostituiti da apposita
dichiarazione.
                              Art. 309
Destinazione  al piano casa di immobili demaniali non piu' utilizzati
                           a fini militari

1.  Una  quota  del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da
aree  ed  edifici  non  piu'  utilizzati,  puo' essere destinata alla
realizzazione  degli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto
legge  2008,  n.  112,  convertito  dalla legge 6 agosto 2008 n. 133,
sulla  base  di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di
aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli
enti locali.
                              Art. 310 
              Cessione di beni mobili a titolo oneroso 
 
  ((1. Il regolamento, secondo  le  procedure  di  modifica  da  esso
previste,   individua)),   nell'ambito   delle   pianificazioni    di
ammodernamento connesse al nuovo modello  organizzativo  delle  Forze
armate, i materiali e  i  mezzi  suscettibili  di  alienazione  e  le
procedure, anche in deroga alle  norme  sulla  contabilita'  generale
dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185. 
  2. L'alienazione puo' avere luogo anche nei confronti delle imprese
fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a  fronte
di programmi di  ammodernamento  predisposti  dalle  imprese  stesse,
anche ai fini della relativa esportazione nel  rispetto  delle  norme
vigenti. 
  3.  Ai  fini  del  contenimento  dei  costi  per  l'ammodernamento,
l'amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti  norme  in
materia di esportazione di materiali d'armamento,  puo'  procedere  a
permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non  ancora  fuori
uso. 
  4. Fatto salvo quanto stabilito ((dal presente articolo e dal comma
4 dell'articolo 311, per la dichiarazione)) di fuori  servizio  e  di
fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito
si applicano le disposizioni del regolamento. 
                              Art. 311 
              Cessione di beni mobili a titolo gratuito 
 
  1.  Il  Ministero  della  difesa  puo'  cedere  a  titolo  gratuito
materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso,  in
favore di: 
    a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al  partenariato
per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione; 
    b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti  negli
appositi registri. 
  2. La cessione di materiali  d'armamento  dichiarati  obsoleti  per
cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 e' consentita
esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle
competenti Commissioni parlamentari. 
  3. I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi  urgenti
a favore di popolazioni colpite di calamita' naturali,  in  Italia  o
all'estero, quando non ne e' possibile il  recupero,  sono  scaricati
agli effetti contabili.  Lo  scarico  e'  disposto  con  decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati  o  ceduti
per il soccorso a  popolazioni  estere,  di  concerto  anche  con  il
Ministro degli affari esteri. 
  (( 4. Nel regolamento, ai sensi del comma  1  dell'articolo  310,))
sono disciplinate le modalita' per la cessione a titolo  gratuito  ai
musei, pubblici o  privati,  dei  materiali  o  dei  mezzi  non  piu'
destinati all'impiego, allo scopo  di  consentirne  l'esposizione  al
pubblico. 
                              Art. 312 
Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni 
                           internazionali 
 
1. Su disposizione delle autorita' logistiche di Forza armata, previa
autorizzazione del Capo di stato maggiore della  difesa,  secondo  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro  della  difesa,  possono
essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito  nelle  localita'  in
cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere,  ad
autorita'  locali,  a  organizzazioni  internazionali  ((anche))  non
governative ovvero  a  organismi  di  volontariato  e  di  protezione
civile, prioritariamente italiani, ivi operanti: 
a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento,  utilizzati
a supporto dell'attivita' operativa di  unita'  militari  all'estero,
per i quali non risulta conveniente  il  rimpatrio  in  relazione  ai
((relativi costi)); 
b) i mezzi e materiali, escluso il  materiale  d'armamento,  dismessi
alla data di entrata in vigore dell'atto che  autorizza  la  missione
internazionale. 
                              Art. 313
      Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa

1.  Non  e' consentita la dismissione di beni culturali del Ministero
della  difesa,  salvo  quanto  disposto  dall'articolo 12 del decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante  il codice dei beni
culturali e del paesaggio.

CAPO II
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE
E L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI MILITARI

                              Art. 314 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO 
         CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)) 

TITOLO V
MODI DI ACQUISTO COATTIVO DI BENI E DIRITTI NELL'INTERESSE
DELLA DIFESA MILITARE
CAPO I
AMBITO

                              Art. 315
                               Ambito

1.  Il presente titolo disciplina i modi di acquisto coattivo di beni
e   diritti   nell'interesse   della   difesa  militare  che  trovano
applicazione in tempo di pace.
2. Resta fermo quanto disposto dal titolo VIII del presente libro per
le  requisizioni  in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o
di mobilitazione.

CAPO II
ESPROPRIAZIONI, REQUISIZIONI, ACQUISTI A SEGUITO DI CONFISCA

                              Art. 316
Espropriazione  di  invenzioni  nell'interesse della difesa militare.
            Rinvio al codice della proprieta' industriale

1.  Per  le  espropriazioni di invenzioni nell'interesse della difesa
militare  resta  ferma  la  disciplina  all'uopo  dettata dal decreto
legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante  il  codice  della
proprieta' industriale.
                              Art. 317 
Espropriazioni immobiliari. Rinvio al testo unico dell'espropriazione
                        per pubblica utilita' 
 
  (( 1. Fatto salvo quanto disposto nel titolo VI))  in  ordine  alle
servitu' militari, per le espropriazioni immobiliari finalizzate alla
realizzazione di opere destinate alla difesa militare resta ferma  la
disciplina  all'uopo  dettata  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'. 
                              Art. 318
              Requisizioni nell'interesse della Difesa

1. Alle requisizioni nell'interesse della Difesa si provvede nei casi
di  grave  necessita'  pubblica in cui occorra senza indugio disporre
della   proprieta'   privata,  con  provvedimento  motivato  e  senza
pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento.
2.  Si  applicano  in  quanto compatibili i procedimenti previsti nel
titolo VIII del presente libro, secondo l'oggetto della requisizione.
                              Art. 319 
                   Acquisti a seguito di confisca 
 
1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi  e  gli  altri  materiali  di
interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a  seguito  di
provvedimento  definitivo  di  confisca  dell'autorita'   giudiziaria
possono essere assegnati al  Ministero  della  difesa  per  finalita'
istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto
con i Ministri della difesa  e  dell'economia  e  delle  finanze.  Si
provvede con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui  la  confisca
e' stata disposta dall'autorita'  giudiziaria  militare.  ((E'  fatto
salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto  dall'articolo  1,
comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.)) 

TITOLO VI
LIMITAZIONI A BENI E ATTIVITA' ALTRUI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA
CAPO I
LIMITAZIONI A SINGOLI BENI E ATTIVITA'

                              Art. 320 
                               Ambito 
 
  1.  In  vicinanza  delle  opere  e   installazioni   permanenti   e
semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento  costiero,
delle basi navali, degli aeroporti, degli  impianti  e  installazioni
radar  e  radio,  degli  stabilimenti  nei  quali  sono   fabbricati,
manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose,  dei
campi di esperienze e dei poligoni di tiro, il diritto di  proprieta'
e di impresa puo' essere soggetto a limitazioni  ((secondo  le  norme
del presente capo.)) 
  2. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima  di  cinque
anni, salvo quanto previsto dall'articolo 331, e sono  imposte  nella
misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere  o
di installazioni di difesa. 
                              Art. 321
                     Contenuto delle limitazioni

1. Le limitazioni possono consistere nel divieto di:
a) fare elevazioni di terra o di altro materiale;
b) costruire condotte o canali sopraelevati;
c) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;
d) scavare fossi o canali di profondita' superiore a 50 cm.;
e) aprire o esercitare cave di qualunque specie;
f) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;
g) fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate
con il regolamento.
2. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di:
a) aprire strade;
b) fabbricare muri o edifici;
c) sopraelevare muri o edifici esistenti;
d) adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.
                              Art. 322 
 Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari 
 
  1. In ciascuna regione e' costituito un Comitato  misto  paritetico
di  reciproca  consultazione  per   l'esame,   anche   con   proposte
alternative della regione e  dell'autorita'  militare,  dei  problemi
connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e  di
sviluppo economico e sociale della regione e delle aree  subregionali
e i  programmi  delle  installazioni  militari  e  delle  conseguenti
limitazioni. 
  2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e'  sostituito  da
due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di  Trento
e per quella di Bolzano. Nel presente  articolo  l'indicazione  della
regione, del  consiglio  regionale  e  del  presidente  della  giunta
regionale si intende,  per  il  Trentino-Alto  Adige,  riferita  alla
provincia, al consiglio provinciale  e  al  presidente  della  giunta
provinciale. 
  3. Il Comitato e' formato da cinque  rappresentanti  del  Ministero
della difesa, da due rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  designati  dai  rispettivi  Ministri,  e  da   sette
rappresentanti della regione nominati  dal  presidente  della  Giunta
regionale,  su  designazione,  con  voto  limitato,   del   consiglio
regionale. Per ogni membro e' nominato un supplente. 
  ((4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma 2)),
i  rappresentanti  della  provincia  sono   nominati   dalla   Giunta
provinciale rispettiva. 
  5. Il Comitato e' consultato semestralmente su  tutti  i  programmi
delle  esercitazioni  a  fuoco  di  reparto  o  di  unita',  per   la
definizione delle localita', degli spazi aerei e marittimi regionali,
del tempo e delle modalita' di svolgimento, nonche' sull'impiego  dei
poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati  dalla
regione si esprime in senso contrario,  sui  programmi  di  attivita'
addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa. 
  6. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri  organismi
interessati, definisce  le  zone  idonee  alla  concentrazione  delle
esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per  la  costituzione  di
poligoni,   utilizzando   prioritariamente,   ove   possibile,   aree
demaniali. 
  7. Una volta costituite tali aree  militari,  le  esercitazioni  di
tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le
aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie  sia
permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita'  militare
e la regione interessata. In caso di mancato accordo il  progetto  di
disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che  decide  sentiti
il presidente della giunta regionale e  il  presidente  del  comitato
misto paritetico competenti. 
  8. Se esigenze di segreto militare non consentono  un  approfondito
esame,  il  presidente   della   giunta   regionale   puo'   chiedere
all'autorita'  competente  di  autorizzare  la  comunicazione   delle
notizie necessarie. 
  9. Il Comitato si riunisce  a  richiesta  del  Comandante  militare
territoriale di regione o del  Comandante  in  capo  di  dipartimento
militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente
della  regione;  presiede  l'ufficiale  generale  o  ammiraglio  piu'
elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno
elevato in grado o meno anziano. 
  10. Delle riunioni del Comitato e'  redatto  verbale  che  contiene
anche le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme  della
questione trattata o su singoli punti di essa. 
  11. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari
e relative limitazioni di cui al comma 1 sono riservate  al  Ministro
della difesa. La regione interessata puo'  richiedere  al  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  entro  quindici  giorni  dal   giorno
successivo  alla  pubblicazione  o  comunicazione   della   decisione
ministeriale, di sottoporre la  questione  a  riesame  da  parte  del
Consiglio dei Ministri. 
  12.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo',  in  casi
particolari,  disporre  che  i  provvedimenti  di  limitazione  della
proprieta' siano  sospesi  sino  alla  decisione  del  Consiglio  dei
Ministri. 
  13. Il Consiglio dei  Ministri  si  pronuncia  sulle  richieste  di
riesame entro novanta giorni. 
  14. Alla  riunione  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  invitato  il
presidente della giunta regionale interessata. 
                              Art. 323
            Procedimento di imposizione delle limitazioni

1.  Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in
capo  di  dipartimento  militare marittimo o il Comandante di regione
aerea,  se  l'opera  e',  rispettivamente,  dell'Esercito  italiano o
interforze,   della  Marina  militare  o  dell'Aeronautica  militare,
predispone   il   progetto   di  imposizione  delle  limitazioni,  in
attuazione  e  nell'ambito  dei  programmi  di  cui all'articolo 322,
corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.
2. Nel presente capo, l'espressione <<il Comandante territoriale>> si
intende  riferita  al Comandante militare territoriale di regione, al
Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al Comandante
di  regione  aerea,  se  l'opera  e',  rispettivamente, dell'Esercito
italiano  o  interforze,  della  Marina  militare  o dell'Aeronautica
militare.
3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, e' trasmesso alla
ragioneria  centrale  del  Ministero della difesa, ai sensi e per gli
effetti  dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.
4.    Ad   avvenuta   prenotazione   dell'impegno   provvisorio,   il
provvedimento  impositivo e' adottato dal Comandante territoriale con
decreto   nel  quale  sono  indicati  gli  estremi  di  registrazione
dell'impegno provvisorio di spesa.
5.  Le  zone  soggette  a  limitazioni  e  le limitazioni stesse sono
indicate  su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle
quali    devono   risultare   individuate   le   singole   proprieta'
assoggettate.
                              Art. 324 
  Pubblicita' del decreto impositivo - Esecutivita' - Impugnazioni 
 
1. Il decreto, corredato di mappe, e' pubblicato  mediante  deposito,
per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune,  nel
quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni. 
2. Dell'avvenuto deposito e' data notizia,  entro  i  primi  quindici
giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi,
in numero congruo, a cura del sindaco, nel  territorio  del  predetto
comune. Di tale deposito e' effettuata contestuale notifica,  tramite
i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle
limitazioni. 
3. Successivamente  il  decreto,  corredato  di  un  certificato  del
segretario  comunale  attestante  l'avvenuto  deposito  per  sessanta
giorni  consecutivi  e  l'avvenuta  affissione  dei   manifesti,   e'
custodito nell'archivio dello stesso comune. 
4. Chiunque puo' prendere visione del decreto  e  dei  suoi  allegati
durante il deposito e successivamente, fino a  che  l'imposizione  ha
effetto. 
5. Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo  giorno  dalla
data di deposito nell'ufficio comunale. 
6. In attesa che le limitazioni diventino  esecutive,  il  Comandante
territoriale puo' ordinare la sospensione di lavori o di  piantagioni
che siano in contrasto con  le  limitazioni  risultanti  dal  decreto
impositivo. 
7. Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo  le  norme  vigenti,
chiunque vi ha interesse puo' proporre ricorso gerarchico al Ministro
della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro  i
termini e secondo le modalita' previsti dal  decreto  legislativo  24
novembre 1971, n. 1199. 
8. Di tale diritto e del termine entro il quale puo'  esercitarsi  e'
fatta menzione nei manifesti di cui al presente articolo. 
9. D'ufficio o su  domanda  del  ricorrente,  proposta  nello  stesso
ricorso gerarchico o in successiva istanza da  presentarsi  nei  modi
previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1199
del 1971, il  Ministro  della  difesa  puo'  sospendere  l'esecuzione
dell'atto impugnato. 
10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti  territoriali  sono
da questi trasmessi entro quindici giorni alla ((Direzione dei lavori
e del demanio del Segretariato generale della difesa)) del  Ministero
della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia  del
decreto  impositivo  con  la  prova  dell'avvenuta  pubblicazione   e
notificazione. 
                              Art. 325 
                    Indennizzo per le limitazioni 
 
  1. Ai proprietari  degli  immobili  assoggettati  alle  limitazioni
spetta  un  indennizzo  annuo  rapportato  al  doppio   del   reddito
dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati,  quali
valutati ai fini dell'imposizione sul reddito. 
  2. Tale indennizzo e' stabilito in una meta' dei  predetti  redditi
((per  le  limitazioni  di  cui  a  ciascuno))  dei  commi  1   e   2
dell'articolo 321 e  nell'intero  reddito  in  caso  di  concorso  di
limitazioni di entrambi i commi del citato articolo. 
  3. Per i terreni con preesistente destinazione edificatoria  e  non
suscettibili di altra utilizzazione e rendita  agraria,  l'indennizzo
annuo e' pari al doppio del reddito medio del fabbricato che  sarebbe
edificabile   in   assenza   della   limitazione.   La   destinazione
edificatoria si determina ai sensi dell'articolo 37 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  4. Se il fondo  e'  stato  concesso  prima  dell'imposizione  delle
limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario corrisponde a essi
parte dell'indennizzo, in  rapporto  al  danno  subito.  La  relativa
misura, se manca  l'accordo  fra  le  parti,  e'  determinata  da  un
collegio di tre arbitri, nominati uno dal proprietario,  l'altro  dal
conduttore e il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso  di
mancato accordo, dal presidente del  tribunale  del  circondario.  Lo
stesso presidente procede  alla  nomina  dell'arbitro  non  designato
dalla parte. 
  5. La decisione del collegio  arbitrale,  se  non  e'  diversamente
stabilito dalle parti, e' suscettibile dei gravami  previsti  per  il
lodo arbitrale dal codice di procedura civile. 
  6. Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su
domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma  4,  diretta
al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo. 
  7. La sottoscrizione della domanda e' autenticata  dal  funzionario
competente a ricevere  la  domanda,  o  da  un  notaio,  cancelliere,
segretario comunale o altro funzionario incaricato  dal  sindaco.  La
domanda ha efficacia per tutto il periodo di validita' del decreto di
imposizione della  limitazione.  L'autorita'  militare  determina  le
eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a  modifiche  delle
condizioni di asservimento che possono sopravvenire  nel  quinquennio
di validita' del decreto. 
  8. Per il pagamento degli indennizzi il  cui  importo  annuale  non
superi la somma di euro 258,00 non e' richiesta altra documentazione. 
9. Il decreto di imposizione  delle  limitazioni  specifica  che  gli
indennizzi sono corrisposti a domanda degli aventi diritto. 
  10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese  note  con
le forme di pubblicita' di cui all'articolo 324. 
  11. A richiesta dell'amministrazione militare, le conservatorie dei
registri immobiliari, gli uffici tavolari e le Agenzie del territorio
comunicano i dati necessari per la determinazione della misura  degli
indennizzi. 
  12.   La   determinazione   dell'indennizzo   effettuata   all'atto
dell'imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo  le  variazioni
derivanti dai coefficienti di  aggiornamento  dei  redditi  catastali
nonche' quanto previsto dal comma 7. 
  13. L'indennizzo e' corrisposto annualmente  per  la  durata  delle
limitazioni. 
  14.   E'   fatto   obbligo   al    proprietario    di    comunicare
all'amministrazione militare l'eventuale cessione del bene. 
  15. Per il pagamento degli indennizzi si provvede mediante aperture
di  credito  disposte  a  favore  dei  sindaci  dei  comuni  nel  cui
territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme
sulla contabilita' generale dello Stato. 
                              Art. 326
                  Contenuto del decreto impositivo

1.  Il decreto impositivo del Comandante territoriale, oltre a quanto
previsto  dagli  articoli  323,  324  e  325,  da' atto dell'avvenuta
consultazione del Comitato nonche' delle decisioni del Ministro della
difesa  o  della deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi di
cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 322.
                              Art. 327
       Modifiche alle proprieta' private e relativo indennizzo

1.   L'amministrazione   militare,  all'atto  dell'imposizione  delle
limitazioni,    ha   facolta'   di   modificare,   nelle   proprieta'
assoggettate,  lo  stato  delle  cose  che  contrasti con le esigenze
militari.
2.  Tali  modificazioni danno diritto a indennizzo che e' determinato
con  i  criteri  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.
                              Art. 328
                      Deroghe alle limitazioni

1.  Il  Comandante territoriale puo', su richiesta degli interessati,
autorizzare  che  sui  fondi  siano  eseguite  opere  in  deroga alle
limitazioni imposte. L'atto non e' soggetto a particolari formalita'.
2. Se l'autorizzazione e' subordinata a speciali condizioni o importa
una   riduzione   dell'indennizzo,   l'atto   e'   sottoscritto   per
accettazione da parte dell'interessato.
3.  La deroga comporta il mantenimento dell'indennizzo, se restano in
vigore  anche  solo alcuni divieti previsti dal comma 1 o dal comma 2
dell'articolo 321 e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al
comma  2  dell'articolo 325, o la riduzione conseguente al venir meno
della ipotesi di cumulo.
4. La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell'indennizzo.
5. Il Comandante territoriale ne da' notizia all'Ufficio centrale del
bilancio   presso  il  Ministero  della  difesa  per  le  conseguenti
variazioni  degli  impegni  di  spesa  provvisori  o  definitivi gia'
registrati.
                              Art. 329
                        Contributo ai comuni

1.  Ai  comuni  il  cui  territorio  e' assoggettato alle limitazioni
previste  dall'articolo  321  e'  dovuto  un contributo annuo pari al
cinquanta  per  cento  dell'ammontare  complessivo  degli  indennizzi
spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.
2.  Il contributo ai comuni e' annualmente erogato, indipendentemente
dalla presentazione delle domande di indennizzo.
3.  Il  contributo  e'  erogato  in  base alle limitazioni risultanti
gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.
                              Art. 330
         Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni

1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  329,  ai  comuni  nel cui
territorio  sono  presenti  aree  appartenenti  allo  Stato,  in  uso
all'amministrazione  militare  e destinate a poligoni addestrativi di
tiro,  e'  corrisposto  un  contributo  annuo  rapportato  al reddito
dominicale  e  agrario  medio delle aree confinanti con quelle su cui
insistono  i  poligoni  di  tiro,  rivalutato  secondo i coefficienti
stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.
2.  Alle  regioni  maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita'
militari,  comprese  la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi
d'arma,  individuate  ogni quinquennio con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sentito il Ministro della difesa, lo Stato
corrisponde  un  contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di
opere  pubbliche  e  servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze
militari   (compresi  particolari  tipi  di  insediamenti),  incidono
maggiormente  sull'uso  del  territorio  e  sui programmi di sviluppo
economico e sociale.
3. Il contributo e' corrisposto alle singole regioni sulla base della
incidenza   dei  vincoli  e  delle  attivita'  di  cui  al  comma  2,
determinata  secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro
della  difesa  di  concerto dell'economia e delle finanze, sentite le
regioni interessate.
4.  Ai  comuni  con  popolazione  fino  a  centomila abitanti, in cui
esistono   insediamenti   militari   (caserme,   depositi,   o  altre
infrastrutture militari), sono corrisposte entrate ordinarie da parte
dello  Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti,
anche a quello del personale militare presente, che e' considerato, a
tal  fine,  come  popolazione  residente.  Uguale  trattamento verra'
riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.
                              Art. 331
          Revisione generale quinquennale delle limitazioni

1.  Ogni  cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a
revisione generale per accertare se le limitazioni stesse sono ancora
necessarie per le esigenze della difesa nazionale.
2.  Gli  uffici  tecnici  militari, con sufficiente anticipo rispetto
alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al Comandante
territoriale  motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora
necessarie, sentiti gli organi operativi interessati.
3. I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo
di  spesa  relativo  alla determinazione dell'indennizzo valevole per
l'ulteriore   quinquennio   salve   le   variazioni   derivanti   dai
coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.
4.  Il Comandante territoriale, per le limitazioni ancora necessarie,
trasmette  lo  schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale
del  Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
11,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  unitamente  al  preventivo di spesa e alla copia del precedente
decreto impositivo con relativi allegati.
5.  Ad  avvenuta  prenotazione dell'impegno provvisorio il Comandante
territoriale  emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito
il Comitato.
6.  Il  decreto di proroga e' adottato e pubblicato nella forma e con
le modalita' previste per il decreto impositivo originario.
7.  Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del
Comandante  territoriale,  anche prima dello scadere del quinquennio.
Detto   decreto   e'   trasmesso  alla  ragioneria  centrale  per  le
conseguenti variazioni dell'impegno di spesa.
8.  Il  decreto  di  revoca  prima della scadenza del quinquennio, di
riduzione  o  di  conferma  e'  pubblicato  con le modalita' indicate
nell'articolo 324.
9.  Se  non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le
limitazioni sono estinte a ogni effetto.
10. In caso di conferma, se per effetto delle limitazioni l'esercizio
del  diritto  di  proprieta'  sul  bene  o  su  parte di esso e' reso
impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario puo' chiedere
la espropriazione totale o parziale del bene stesso.
11.  L'indennita'  di  espropriazione e' determinata con i criteri di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
dettati per i fabbricati e per i terreni.
                              Art. 332
Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni
                              militari

1.   Per   il  tempo  strettamente  necessario  allo  svolgimento  di
esercitazioni,  il  Comandante territoriale puo' disporre, per motivi
di pubblica incolumita', lo sgombero e l'occupazione di immobili e il
divieto  di  accedervi,  lo  sgombero  di  specchi  d'acqua interni e
marini, e imporre limitazioni alla circolazione stradale.
2.  I  relativi  provvedimenti  sono  comunicati almeno trenta giorni
prima  al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati
e  al comitato misto paritetico. Se le esercitazioni interessano aree
ricadenti  in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli
uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime.
3.  Nei casi di urgente necessita', gli sgomberi, le occupazioni e le
limitazioni  di  cui  al comma 1 possono essere disposte, con effetto
immediato,  dal comandante di corpo, che provvede sollecitamente alle
comunicazioni di cui al comma 2.
4.   Detti  provvedimenti  sono  resi  pubblici  mediante  affissione
all'albo  pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali
in luoghi pubblici di normale frequentazione.
5.  Al  pagamento  degli  indennizzi  per  tutti  gli  sgomberi  e le
occupazioni di cui al comma 1 nonche' per eventuali danni si provvede
con le modalita' previste dal comma 15 dell'articolo 325.
6.  La  misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti e' pari al
salario  corrente;  per  i  lavoratori  autonomi  e'  rapportata alla
retribuzione  spettante  ai  lavoratori  dipendenti  con  qualifica o
specializzazione corrispondente o affine.

CAPO II
LIMITAZIONI PER INTERE CATEGORIE DI BENI E ATTIVITA'

                              Art. 333
Autorizzazioni dell'autorita' militare per talune opere e uso di beni
nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole

1.  Nel  territorio  dei  comuni militarmente importanti indicati nel
comma 7, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri,
le   edificazioni,   l'uso  di  grotte  e  cavita'  sotterranee  e  i
rilevamenti  per  qualsiasi  scopo  effettuati, a eccezione di quelli
catastali,   non   possono   avere  luogo  senza  autorizzazione  del
Comandante territoriale.
2.   Nel  territorio  dei  comuni  costieri  militarmente  importanti
indicati  nel comma 8 le edificazioni e i lavori afferenti ai porti e
ai  porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver
luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale.
3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma 9 l'uso delle
grotte,  gallerie  e  altre  cavita'  sotterranee, entro il limite di
cento  metri  dal  demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati
sul  mare,  non  puo'  aver luogo senza autorizzazione del Comandante
territoriale.
4.  Per  le  strade,  salvo  quanto  disposto  dal  comma  5,  per le
edificazioni  e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici,
l'autorizzazione  di  cui  ai  commi  1  e 2 non e' richiesta se sono
previsti  dai  piani  urbanistici  approvati  nel  loro  complesso su
conforme  parere  del  Comandante  territoriale e se sono eseguiti in
conformita' dei piani stessi.
5.  Per  i  progetti  delle  opere  stradali intercomunali e' sentita
l'autorita'  militare,  che  esprime il proprio parere nel termine di
novanta  giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale a
parere favorevole.
6.  Se  le  esigenze  della  difesa  lo consentono, il Ministro della
difesa  dichiara,  con  proprio  decreto,  non soggette in tutto o in
parte  al  regime  previsto  dal  presente  articolo  nell'ambito dei
territori e delle zone costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree
che  non  sono  direttamente  o  indirettamente interessate a opere o
installazioni di difesa.
7. Sono comuni militarmente importanti:
a)  provincia  di Udine: Paluzza - Pontebba - Malborghetto Valbruna -
Tarvisio  - Dogna - Chiusaforte -Resia - Lusevera - Taipana - Nimis -
Attimis  -  Faedis  -  Pulfero  -  Torreano - Savogna - San Pietro al
Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto;
b) provincia di Gorizia: Dolegna del Collio - Monfalcone;
c) provincia di Trieste: Trieste.
8. Sono comuni costieri militarmente importanti:
a) provincia di Venezia: Venezia;
b) provincia di Ancona: Ancona;
c)  provincia  di  La  Spezia:  La  Spezia  -  Porto  Venere - Lerici
-Ameglia;
d) provincia di Livorno: Portoferraio;
e) provincia di Latina: Gaeta;
f) provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli;
g) provincia di Taranto: Taranto;
h) provincia di Brindisi: Brindisi;
i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa;
l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa;
m) provincia di Messina: Messina;
n) provincia di Siracusa: Augusta - Melilli;
o) provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria;
p) provincia di Cagliari: Cagliari;
q) provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara).
9.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 3 occorre nelle seguenti zone
costiere e isole:
a) da San Remo ad Alassio;
b) da Punta Mesco alla foce del Magra;
c) da Sperlonga a Gaeta;
d) da Capo Miseno a Punta Campanella;
e) da Punta Rondinella a Capo S. Vito;
f) da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto;
g) da Punta Penne a Punta della Contessa;
h) da Numana a Falconara;
i) da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco;
l) da Punta Pizzolungo a Punta Nubia;
m) da Capo Ferro a Capo Testa;
n) da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara;
o) isole Palmaria e Tino;
p) arcipelago Toscano;
q) isole Tremiti e Pianosa (Adriatico);
r) isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa;
s) isole Tavolara e Asinara;
t) arcipelago de La Maddalena.
                              Art. 334
      Parere dell'autorita' militare per talune opere e lavori

1.  E'  richiesto  il parere del Comandante territoriale per tutte le
nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti
grandi   comunicazioni  stradali  (strade  statali  e  autostrade)  e
ferrovie  nonche'  per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta,
impianti   minerari  marittimi,  idroelettrici,  grandi  stabilimenti
industriali,  centri  termonucleari,  impianti elettrici ad altissimo
potenziale,  grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti,
in   qualsiasi  parte  del  territorio  nazionale  le  opere  vengano
compiute.
2.  Il  parere  e'  espresso  nel  termine  di  novanta giorni. Se il
Comandante  territoriale  non si pronuncia entro il predetto termine,
la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.
                              Art. 335 
Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza  militare
                      dal Ministro della difesa 
 
  1. Tutti gli  atti  di  alienazione  totale  o  parziale  dei  beni
immobili  sono  sottoposti  all'approvazione   del   prefetto   della
provincia se tali immobili sono ubicati  nelle  zone  del  territorio
nazionale dichiarate  di  importanza  militare,  individuate  con  il
regolamento, sul quale per tale parte e' acquisito  il  concerto  del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia. 
  2. L'approvazione e' necessaria anche per l'aggiudicazione di  tali
beni a seguito di vendita in via esecutiva. 
  3. Il prefetto, previo parere dell'autorita' militare, provvede  in
materia ((entro il termine di cui al comma  6.))  L'approvazione  non
puo' essere data in difformita' del parere dell'autorita' militare. 
  4. In mancanza di tale approvazione, gli  atti  sopraindicati  sono
privi di efficacia giuridica. I conservatori dei registri immobiliari
non procedono alla trascrizione degli atti previsti se non e' esibita
la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia. 
  5.  L'autorizzazione  del  prefetto  e  il  parere   dell'autorita'
militare non sono richiesti per gli  atti  di  alienazione  totale  o
parziale ai cittadini  dell'Unione  europea  o  alle  amministrazioni
dello Stato, ivi  comprese  le  aziende  autonome,  ai  comuni,  alle
province e agli altri enti locali, alle regioni, agli  enti  pubblici
economici, nonche' a ogni altra persona giuridica pubblica o privata,
avente la sede principale  delle  proprie  attivita'  nel  territorio
dell'Unione europea. 
  ((6. Il decreto)) di autorizzazione prefettizia  e'  emanato  entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine e'
computato   anche   quello   di   quarantacinque   giorni    concesso
all'autorita' militare competente per esprimere il proprio parere  in
ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto  termine
di quarantacinque  giorni,  se  l'autorita'  militare  non  ha  fatto
pervenire al prefetto il  richiesto  parere,  lo  stesso  si  intende
favorevolmente dato. 
  7. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto
di alienazione, perde efficacia se non si procede  alla  stipulazione
dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui e' stata rilasciata. 
  8.  Il  diniego  di  autorizzazione  e'  motivato.  Gli   atti   di
alienazione  di  immobili  e  le  relative  trascrizioni  presso   le
conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio  1977  e  il  31
dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente  validi  a  tutti  gli
effetti. 
  9. Gli atti compiuti per interposta persona sono nulli. 
  10. Il responsabile e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
anni e con la multa da euro 41,00 a euro 207,00. 

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

                              Art. 336
                              Sanzioni

1.   Le   violazioni  del  presente  titolo,  escluse  le  violazioni
dell'articolo  335,  sempre  che il fatto non costituisce reato, sono
soggette  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro non inferiore a euro 52,00 e non superiore a euro 516,00.
2.  La sanzione amministrativa e' inflitta previa contestazione della
violazione  e  se  il  trasgressore non ha ottemperato alla diffida a
cessare la violazione.
3.  Competente  a  provvedere alla diffida, a determinare la misura e
ingiungere   il   pagamento   della  sanzione  amministrativa  e'  il
Comandante  territoriale.  Il procedimento e le eventuali opposizioni
sono  regolati  dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689, in quanto
applicabile.
4.  L'autorita'  militare puo' ordinare al trasgressore di compiere a
proprie  spese  il  ripristino.  Se  il  trasgressore  non  ottempera
all'ordine  di  ripristino  nel  termine  assegnatogli,  o in caso di
assoluta urgenza, l'autorita' militare provvede d'ufficio addebitando
le relative spese al trasgressore.
                              Art. 337
                           Regime fiscale

1.  Tutti  gli  atti  necessari per l'esecuzione del presente titolo,
compiuti   nell'interesse  dello  Stato,  comprese  le  cancellazioni
ipotecarie,   sono  esenti  dalle  imposte  di  bollo,  di  registro,
ipotecarie   e  catastali,  nonche'  dagli  emolumenti  riscossi  dai
conservatori  dei  registri immobiliari, dai diritti di scritturato e
dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 ,
convertito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
                              Art. 338
                      Disciplina di esecuzione

1.  Il  regolamento detta le norme di esecuzione del presente titolo;
per  tale  parte  su  di  esso  e' acquisito il concerto dei Ministri
interessati.

CAPO IV
NORME SPECIALI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

                              Art. 339 
       Ambito di applicazione quanto alla provincia di Bolzano 
 
  ((1. Le disposizioni)) del capo  II  del  presente  titolo  non  si
applicano  per  i  comuni  della  provincia   di   Bolzano   elencati
nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, per i quali  si  provvede  con  la  procedura  prevista
dall'articolo 107 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670. 
                              Art. 340
  Disciplina speciale per taluni comuni della provincia di Bolzano

1.   Nei   comuni   della  provincia  autonoma  di  Bolzano  elencati
nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974,  n.  381,  e  nei  limiti  in  tale  articolo  22 stabiliti, si
applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
2.  Nei  comuni  di  cui  al  comma  1 sono soggette alle limitazioni
stabilite nel presente capo tutte le proprieta' fondiarie.
                              Art. 341
 Opere per le quali occorre l'autorizzazione dell'autorita' militare

1.  E'  vietato  procedere  a  costruzioni  ferroviarie,  e  a lavori
minerari, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di
energia  elettrica,  le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla
costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi
uso  di grotte e cavita' sotterranee, nonche' al disboscamento, senza
autorizzazione dell'autorita' militare.
2.  Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come
strade,  edificazioni,  depositi  e  cumuli  di  materiale in genere,
elevazioni,  scavi  e  demolizioni,  se  essi  superano  i  limiti da
fissarsi con le norme regolamentari.
3. Le grotte e cavita' sotterranee sono ritenute esistenti nei comuni
di  cui al presente capo, quando si estendono in essi, senza riguardo
al luogo dove e' sita la loro entrata.
                              Art. 342
               Condizioni e ambito dell'autorizzazione

1.  L'autorita' militare su istanza dell'interessato, corredata degli
occorrenti  piani  e  progetti,  autorizza  l'esecuzione  delle opere
proposte  dopo  aver accertato che esse non possono recare ostacolo a
eventuali  misure  di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del
territorio.
2.  L'autorizzazione  e'  subordinata  alla  condizione - da rendersi
pubblica  nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitu' - che
l'interessato  resta  obbligato  a  effettuare  a  ogni  richiesta la
demolizione  delle  opere  stesse  dietro  compenso da determinarsi a
norma dell'articolo 343.
3.   Per   i   boschi   amministrati  da  enti  pubblici,  dichiarati
militarmente  importanti,  sono  sottoposti  al  preventivo  esame  e
approvazione   delle  autorita'  militari  i  relativi  programmi  di
gestione.
4.  Nei  centri  urbani,  i  lavori  stradali,  le  edificazioni,  le
elevazioni,  i  cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza
preventivo  nulla  osta  dell'autorita'  militare,  purche' per detti
centri  urbani  esista  strumento  urbanistico gia' approvato nel suo
complesso dall'autorita' militare.
                              Art. 343
                        Ordini di demolizione

1.  E'  sempre  in  facolta'  dell'autorita'  militare  ordinare, per
sopraggiunte  esigenze  di  pubblico  interesse, la demolizione delle
costruzioni,  che esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di
opere  di  difesa  con  la  costituzione delle occorrenti servitu' di
accesso.  La misura delle indennita' per tali provvedimenti dovute ai
proprietari  e'  determinata  con i criteri stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2.  Per  quanto  concerne  le  opere di bonifica e quelle idraulico -
forestali,  le  demolizioni  delle  costruzioni  sono ordinate previo
concerto  con  il  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari e
forestali.
                              Art. 344
                              Vigilanza

1.  Sui  beni  immobili,  comprese  le  grotte e cavita' sotterranee,
l'autorita'  militare  esercita  una continua vigilanza. A tale scopo
gli  uffici dei registri immobiliari segnalano all'autorita' militare
tutti   gli   atti  relativi  ai  passaggi  di  proprieta'  e  quelli
costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.
                              Art. 345
                             Pubblicita'

1.  Le limitazioni del diritto di proprieta' stabilite dagli articoli
341,  343  e 344 sono rese di pubblica conoscenza con mezzi idonei, a
cura del prefetto, di concerto con l'autorita' militare.
                              Art. 346
              Opere in prossimita' della linea doganale

1.  Se  si  tratta  di  opere  da eseguire in prossimita' della linea
doganale,   oltre   l'autorizzazione   dell'autorita'   militare,  e'
necessaria   quella   del   Comando   della   Guardia   di   finanza,
territorialmente competente.
                              Art. 347 
                           Espropriazione 
 
  ((1. Dei beni indicati nel presente capo)) puo' essere disposta  in
ogni tempo l'espropriazione dall'autorita' militare secondo le  norme
per le espropriazioni per le opere militari dettate dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
                              Art. 348 
                    Autorita' militare competente 
 
  1. Le istanze per ottenere le autorizzazioni ((e i pareri  previsti
dal presente capo)) sono rivolte ai Comandi militari territoriali. 
                              Art. 349
                        Tutela amministrativa

1. Ferma restando la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti,
contro  i provvedimenti dell'autorita' militare e' ammesso il ricorso
gerarchico  al Ministro della difesa ai sensi del decreto legislativo
24 novembre 1971, n. 1199.
                              Art. 350 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)) 
 

CAPO V
SALVEZZA DI ALTRE FONTI

                              Art. 351
                        Rinvio ad altre fonti

1. E' fatto salvo quanto previsto:
a)  dall'articolo  5, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b)  dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.  286,  recante  il  testo  unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero.

TITOLO VII
URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA, AMBIENTE E SALUTE
CAPO I
URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA

                              Art. 352
 Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale

1.  Per  la  localizzazione  di  tutte le opere che siano qualificate
dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano
comunque  destinate  alla difesa nazionale non occorre l'accertamento
di  conformita'  urbanistica  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2.  La  regione  o  la  provincia autonoma interessata o il Ministero
della difesa hanno facolta' di acquisire il parere del Comitato misto
paritetico  di  cui  all'articolo  322, in ordine alla compatibilita'
urbanistica dell'opera.
                              Art. 353
     Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa

1.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  352  non  occorre  titolo
abilitativo  edilizio  per  la  realizzazione  di opere del Ministero
della  difesa  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2.  Si  applica  l'articolo  106  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  380 del 2001, per le opere che si eseguono a cura del
genio militare.
                              Art. 354
   Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa

1.  Agli  alloggi  di servizio per il personale militare e alle opere
destinate  alla  difesa  nazionale,  incidenti  su  immobili  o  aree
sottoposti  a  tutela  paesaggistica,  si  applica l'articolo 147 del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio.
                              Art. 355
          Valorizzazione ambientale degli immobili militari

1.  Il  Ministero  della  difesa,  nel  rispetto  del codice dei beni
culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004,   n.   42,   allo  scopo  di  soddisfare  le  proprie  esigenze
energetiche,   nonche'   per   conseguire   significative  misure  di
contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle
aree  interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in
concessione  o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in
parte,  i  siti  militari,  le  infrastrutture  e  i beni del demanio
militare  o  a  qualunque  titolo  in uso o in dotazione all'Esercito
italiano,  alla  Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma
dei  carabinieri,  con la finalita' di installare impianti energetici
destinati   al   miglioramento   del   quadro  di  approvvigionamento
strategico  dell'energia,  della  sicurezza  e dell'affidabilita' del
sistema,   nonche'   della  flessibilita'  e  della  diversificazione
dell'offerta,  nel  quadro  degli  obiettivi comunitari in materia di
energia  e  ambiente.  Resta  ferma  l'appartenenza  al demanio dello
Stato.
2.  Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili
individuati   ai   sensi   dell'articolo   27,   comma   13-ter,  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, e dell'articolo 307, comma 2.
3.  Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto
con   il   Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare e con il
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentita la regione
interessata,  nel  rispetto  dei principi e con le modalita' previsti
dal  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, servizi e
forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
anche  con  particolare  riferimento  all'articolo  17  del  medesimo
codice,  e  successive  modificazioni,  puo'  stipulare  accordi  con
imprese   a  partecipazione  pubblica  o  private.  All'accordo  sono
allegati  un  progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale
che  attesti  la  conformita'  del  progetto  medesimo alla normativa
vigente in materia di ambiente.
4.  Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto
preliminare  al  Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo
economico,  presenta  al  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
territorio   e   del   mare,  ovvero  alla  regione  territorialmente
competente,  istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero
per  la  verifica  di  assoggettabilita'  a  valutazione  di  impatto
ambientale, se previste dalla normativa vigente.
5.  Il  Ministero  della  difesa,  quale  amministrazione procedente,
convoca  una  conferenza  di servizi per l'acquisizione delle intese,
dei  concerti,  dei  nulla  osta  o degli assensi comunque denominati
delle  altre  amministrazioni,  che svolge i propri lavori secondo le
modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990,  n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle
disposizioni  concernenti il raccordo con le procedure di valutazione
di  impatto  ambientale.  Restano  ferme  le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della
conformita'  delle  opere  alle prescrizioni delle norme di settore e
dei  piani  urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore
dei  lavori  pubblici,  se  previsto,  e' reso in base alla normativa
vigente.
6.  La  determinazione  finale  della conferenza di servizi di cui al
comma   6   costituisce   provvedimento   unico   di  autorizzazione,
concessione,  atto  amministrativo, parere o atto di assenso comunque
denominato.
7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1,
puo'  usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
del  servizio  di  scambio  sul posto dell'energia elettrica prodotta
secondo le modalita' di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge
23  luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200
kW.

CAPO II
AMBIENTE

                              Art. 356
                   Disciplina applicabile- Rinvio

1.  Fatto  salvo  quanto  disposto dagli articoli seguenti, e ove non
diversamente  disposto  dalle  norme in materia ambientale, ai beni e
alle attivita' dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate
si  applicano  le  vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di
compatibilita'  con  gli speciali compiti e attivita' da esse svolti,
tenuto  conto  delle  insopprimibili  esigenze  connesse all'utilizzo
dello  strumento  militare.  I limiti di compatibilita' e le esigenze
connesse  all'utilizzo  dello  strumento  militare  sono valutate dai
competenti organismi militari sanitari e tecnici.
2. Nel corso di attivita' addestrative od operative militari condotte
all'estero  in  Paesi extracomunitari, l'amministrazione della difesa
osserva  le  disposizioni  di tutela ambientale e della salute al cui
rispetto  sarebbe  tenuta  nel  territorio  nazionale,  nei limiti di
compatibilita'  con  le esigenze dell'addestramento e delle attivita'
operative in territorio estero, e nel rispetto di quanto disposto dal
diritto    pubblico    locale.   Sono   salve   diverse   convenzioni
internazionali,  diversi accordi con le competenti autorita' locali o
diverse regole fissate nell'ambito della missione all'estero.
                              Art. 357
             Attivita' addestrative e tutela ambientale

1.  L'amministrazione  della  difesa,  nell'ambito  delle aree in uso
esclusivo   delle   Forze  armate,  puo'  stipulare  convenzioni  con
amministrazioni   o  enti,  allo  scopo  di  regolamentare  attivita'
finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso
delle   aree  medesime  necessarie  per  il  perseguimento  dei  fini
istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di
metodologie  alternative  alle  attivita' addestrative reali quale la
simulazione  operativa.  Le  modalita'  applicative dell'intervento a
tutela  e  l'individuazione  dei beni da salvaguardare sono demandate
alla  valutazione  congiunta  dei soggetti stipulanti la convenzione,
sulla  base  delle  direttive  emanate  dal segretario generale della
difesa.
2.  Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti
od  occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o
nelle  aree  sottoposte  a  tutela  ambientale,  l'utilizzazione e il
mantenimento  conservativo  dei siti si attuano a mezzo di protocolli
d'intesa   tra   l'amministrazione   della   difesa,   il   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare, il Corpo
forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.
                              Art. 358
Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale

1.  Ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  4,  lettera  a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono comunque esclusi dal campo di
applicazione  di  detto  decreto  i  piani  e  i  programmi destinati
esclusivamente  a  scopi  di difesa nazionale caratterizzati da somma
urgenza o coperti dal segreto di Stato.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152
del 2006, l'autorita' competente in sede statale valuta caso per caso
i  progetti  relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a
scopo  di  difesa  nazionale  ai  fini  della  valutazione di impatto
ambientale.  L'esclusione  di tali progetti dal campo di applicazione
del  decreto  legislativo n. 152 del 2006, se cio' possa pregiudicare
gli  scopi  della  difesa  nazionale,  e' determinata con decreto del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
3.  Ai  sensi  dell'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163,  recante  il  codice  dei  contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e forniture, e con il procedimento ivi
previsto,  sono  esclusi  dalla  procedura  di valutazione di impatto
ambientale,  per le opere ivi previste, gli interventi destinati alla
difesa nazionale in vista di un pericolo imminente.
                              Art. 359
         Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

1. Ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152,  i  sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le
infrastrutture  direttamente  destinati  alla  difesa militare e alla
sicurezza  nazionale,  individuati  con  decreto  del Ministero della
difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica
dei siti ove sono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati
dalla  parte  quarta  del  decreto  legislativo  n. 152 del 2006, con
procedure  speciali  da  definirsi  con  decreto  del  Ministro della
difesa,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  e  il Ministro della salute. I magazzini, i
depositi  e  i siti di stoccaggio nei quali sono custoditi i medesimi
materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta
previsti dal medesimo decreto interministeriale.
2.  Ai  sensi  dell'articolo  185, comma 1, lettera b), numero 3, del
decreto  n.  152  del  2006,  non rientrano nel campo di applicazione
della  parte  quarta  di  detto  decreto, in quanto regolati da altre
disposizioni  normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria,
i materiali esplosivi in disuso.
                              Art. 360
        Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

1.  Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 3, del decreto legislativo 25
luglio  2005,  n.  151,  sono escluse dall'ambito di applicazione del
citato  decreto  le apparecchiature connesse alla tutela di interessi
essenziali  della  sicurezza  nazionale,  le  armi, le munizioni e il
materiale   bellico,   purche'   destinati  a  fini  specificatamente
militari.
                              Art. 361
                      Inquinamento atmosferico

1.  Ai  sensi  dell'articolo  272, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152, il titolo I della parte V del citato decreto,
relativo  alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera
di  impianti e attivita', non si applica agli impianti destinati alla
difesa nazionale.
                              Art. 362 
Controllo  dei  pericoli  di   incidenti   rilevanti   connessi   con
                   determinate sostanze pericolose 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334,  sono  esclusi  dall'applicazione
del citato decreto  gli  stabilimenti,  gli  impianti  o  i  depositi
militari. 
  2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del ((  decreto  legislativo
n. 334 del 1999)), il gestore (come definito dall'articolo  3,  comma
1, lettera d), del citato decreto) puo' chiedere alla regione di  non
diffondere le parti del rapporto di sicurezza di cui  all'articolo  8
del citato decreto  che  contengono  informazioni  riservate  che  si
riferiscono alla difesa nazionale. 
                              Art. 363 
Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo,  riduzione  degli
        scarichi in mare e protezione da inquinamento marino 
 
1. I limiti relativi al  tenore  di  zolfo  nei  combustibili  a  uso
marittimo, previsti  dall'articolo  295  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera
a) del citato articolo 295, ai combustibili utilizzati dalle navi  da
guerra, come definite dall'articolo 292, comma  2,  lettera  s),  del
citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio  militare  se
le rotte non  prevedono  l'accesso  a  porti  in  cui  sono  presenti
fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque,  se  il
relativo rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o le  capacita'
operative; in tale secondo caso il comandante  informa  il  Ministero
della difesa dei motivi della scelta. 
1-bis. Continuano ad  applicarsi  alle  navi  militari  da  guerra  o
ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta  di
rifiuti e di antinquinamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.  202.  Con  il
decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  182  del  2003  sono  stabilite  le  misure
necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie
conferiscano i rifiuti e i residui del  carico  in  conformita'  alla
normativa  vigente  in  materia,  tenuto   conto   delle   specifiche
prescrizioni  tecniche  previste  per  le  medesime  navi   e   delle
caratteristiche di ogni classe di  unita'.  ((Si  applica,  altresi',
l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13  ottobre  2010,  n.
190.)) 
                              Art. 364
                        Inquinamento acustico

1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, legge 26 ottobre
1995,  n.  447,  la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
esclusivamente   interessate   da   installazioni  militari  e  nelle
attivita' delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi
dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 322.
                              Art. 365 
Inquinamento  acustico  derivante  da  aeroporti   e   ((aeromobili))
                              militari 
 
1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio  2005,
n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al
traffico civile, limitatamente al traffico di ((aeromobili))  civili,
nei quali e' rilevato un superamento dei  limiti  acustici  stabiliti
dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera  m),  numero  3),  della  legge  26
ottobre 1995, n. 447. 
2. Il decreto  legislativo  n.  13  del  2005  non  si  applica  alle
emissioni acustiche dei voli militari e ai voli effettuati a cura del
Ministero della difesa per fini di preminente interesse pubblico,  di
sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso. 
                              Art. 366
                    Inquinamento elettromagnetico

1.  Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, legge 22 febbraio 2001, n.
36,  nei  riguardi  delle  Forze  armate le norme di detta legge sono
applicate  tenendo  conto  delle  particolari  esigenze  al  servizio
espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), della legge n. 36 del 2001.
2.  Restano  ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori  attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari
e  tecnici  istituiti  per  le  Forze armate; i predetti servizi sono
competenti  altresi'  per le aree riservate od operative e per quelle
che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al
comma 1.
3.  Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 36 del 2001, le
attivita'  di  competenza  delle  Regioni,  elencate nell'articolo 8,
comma   1,   di   detta   legge,   riguardanti  aree  interessate  da
installazioni  militari  sono definite mediante specifici accordi dai
comitati misti paritetici di cui all'articolo 322.
4.  Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 36 del 2001, i
controlli di competenza dei comuni all'interno degli impianti fissi o
mobili  destinati  alle attivita' istituzionali delle Forze armate e'
disciplinato  dalla  specifica  normativa  di settore. Resta fermo in
particolare, quanto previsto per le Forze armate dei dagli articoli 3
e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
                              Art. 367
    Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici

1.  Ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  c), del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il decreto legislativo n. 115 del
2008 si applica alle Forze armate limitatamente al titolo II, capo IV
del  citato  decreto  legislativo  e  solamente  nella  misura in cui
l'applicazione del citato decreto non e' in contrasto con la natura e
l'obiettivo primario delle attivita' delle Forze armate e a eccezione
dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.
                              Art. 368 
       Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale 
 
1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19  agosto  2005,
n. 195, l'accesso all'informazione ambientale  e'  negato  quando  la
divulgazione   dell'informazione   reca   pregiudizio   alla   difesa
nazionale. 
2.((Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater,  comma  14,
del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152)),  la  domanda  di
autorizzazione  integrata  ambientale  deve  contenere  l'indicazione
delle informazioni che  ad  avviso  del  gestore  non  devono  essere
diffuse  per  ragioni  di  difesa  nazionale,  tenendo  conto   delle
indicazioni di cui all'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
In tale caso il richiedente fornisce all'autorita'  competente  anche
una versione della domanda priva  delle  informazioni  riservate,  ai
fini dell'accessibilita' al  pubblico.  L'autorita'  competente  puo'
sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative
agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6
dell'((allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152  del
2006)), se cio' si rende necessario per l'esigenza di  salvaguardare,
ai sensi dell'articolo 24 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
relative norme di attuazione,  la  sicurezza  pubblica  o  la  difesa
nazionale. 
                              Art. 369
                          Danno ambientale

1. Ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettere a) ed e), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte sesta del citato decreto:
a)  non  riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale
danno  cagionati  da  atti  di  conflitto  armato, atti di ostilita',
guerra civile, insurrezione;
b) non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' e
aventi  come  scopo  esclusivo  la  difesa  nazionale  o la sicurezza
internazionale.

TITOLO VIII
REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
CAPO I
DISCIPLINA GENERALE DELLE REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA
O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
SEZIONE I
AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE E BENI REQUISIBILI

                              Art. 370 
                       Ambito di applicazione 
 
1. Le disposizioni del presente capo si applicano: 
a) quando e' ordinata l'applicazione, in  tutto  o  in  parte,  della
legge di guerra, se il provvedimento, che ordina detta  applicazione,
non dispone diversamente; 
b) in caso di mobilitazione generale o parziale, se il provvedimento,
che ordina la mobilitazione, non dispone diversamente; 
c) in caso di  grave  crisi  internazionale,  ((se  non  diversamente
disposto nel provvedimento)) che la dichiara. 
2. Alle requisizioni  di  aeromobili  si  applicano  le  disposizioni
dettate dal presente capo per la requisizione dei beni mobili. 
3.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si   applicano   alle
requisizioni: 
a) dei quadrupedi, dei veicoli e dei  natanti  per  le  Forze  armate
dello Stato, cui si applica il capo II del presente titolo; 
b) delle navi mercantili e dei galleggianti, cui si applica  il  capo
III del presente titolo; 
c) delle merci che si trovano nel territorio dello  Stato  in  attesa
del giudizio del Tribunale delle prede, o comunque in conseguenza  di
misure dipendenti dal diritto di preda o di controllo, cui si applica
la legge di guerra. 
                              Art. 371
               Categorie generali dei beni requisibili

1. Sono requisibili:
a) le cose immobili e mobili, comprese le aziende;
b) le invenzioni;
c) i servizi individuali e collettivi.
2.  Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le
invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.
                              Art. 372
              Beni non requisibili per cause soggettive

1. Non sono requisibili:
a) i beni appartenenti o in uso alla Presidenza della Repubblica;
b)  i beni in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati
esteri  o  dei  capi e del personale di esse, sempre che si tratti di
persone che non esercitano il commercio;
c)  i  beni  in  uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri
presso  la  Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che
si tratti di persone che non esercitano il commercio;
d)  i  beni  in  uso  di Istituti internazionali o di loro delegati e
funzionari, ai quali siano estese le immunita' diplomatiche;
e) le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtu'
di accordi internazionali;
f)  gli  immobili  indicati negli articoli 13, 14, commi 1 e 2, e 15,
del  Trattato  dell'11  febbraio  1929 fra l'Italia e la Santa Sede ,
nonche' i mobili che vi si trovano.
2.  Gli  immobili indicati nell'art. 14, comma 3, del Trattato di cui
al  comma  1,  lettera  f),  o  quelli  adibiti a sede degli istituti
pontifici menzionati nell'articolo 16, comma 1, dello stesso Trattato
non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede.
3. Sono esenti dalla requisizione di servizi:
a)  i  dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'articolo 10,
commi 1 e 2, del Trattato di cui al comma 1, lettera f);
b)  gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano
e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede;
c)  i  delegati  e funzionari di Istituti internazionali, di cui alla
lettera d) del comma 1;
d)  i  consoli  di  Stati  esteri  e  gli  stranieri per i quali tale
esenzione e' stabilita da accordi internazionali.
4.  Con  decreto  del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri  interessati,  possono  essere esclusi da requisizione anche
altri beni, per ragioni di opportunita' nei rapporti internazionali.
                              Art. 373
              Beni non requisibili per cause oggettive

1. Non sono requisibili:
a) gli edifici aperti al culto, nonche' le cose consacrate al culto e
comunque destinate all'esercizio di esso;
b)   gli  edifici  direttamente  destinati  a  un  fine  di  pubblica
assistenza o beneficenza;
c) i locali dove sono custodite casse pubbliche;
d) i locali occupati da comunita' religiose;
e) i locali occupati da collegi femminili.
2.  Tuttavia,  in caso di urgente necessita', le autorita', che hanno
il  potere  di  ordinare  requisizioni,  possono assoggettare le cose
suindicate  a requisizione, previi accordi con l'Ordinario diocesano,
per  quanto  concerne  i beni indicati nel comma 1, lettera a), e, in
ogni altro caso, con il prefetto.
3.  Gli  edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo
Stato o ad altri enti pubblici, possono essere, previi accordi con le
autorita'  scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso
di  caserme,  di alloggi militari o di ospedali di riserva, se non e'
possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni
caso,   i   locali   destinati   a  musei,  gabinetti  scientifici  e
biblioteche.
4.  I  beni  in uso delle amministrazioni dello Stato, delle regioni,
delle  province  e dei comuni, o direttamente destinati all'esercizio
di  servizi  pubblici,  anche  se  concessi  a  privati,  nonche' gli
attrezzi,  i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati
ai  servizi  stessi  o  alla  esecuzione  di opere pubbliche, possono
essere   requisiti   soltanto   con   l'assenso  dell'amministrazione
interessata.
                              Art. 374
                      Beni culturali e archivi

1. I beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, appartenenti a enti pubblici, non possono essere requisiti se non
in  caso  di  assoluta  necessita', previo assenso del Ministro per i
beni  e le attivita' culturali, il quale puo' subordinare l'assenso a
determinate condizioni per l'uso della cosa.
2. Il comma 1 si applica relativamente ai beni culturali appartenenti
a  privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione
di  interesse  culturale  ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n. 42, nonche' relativamente alle raccolte scientifiche, e, in
genere,  culturali,  appartenenti  a  privati,  che  siano soggette a
pubblico uso o godimento.
3. Non possono essere requisiti, finche' dura tale loro destinazione,
gli immobili, che sono sede di raccolte culturali, che appartengono a
enti pubblici, ovvero a privati, se e' intervenuta la notifica di cui
al  comma 2 o che sono soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di
raccolte   di   interesse   scientifico,   o,  in  genere  culturali,
appartenenti a privati, che sono soggette a pubblico uso o godimento.
4.  Le  disposizioni del comma 3 si applicano anche agli immobili che
siano  sede  di  archivi  appartenenti  allo  Stato,  ad  altri  enti
pubblici,  alle  istituzioni  pubbliche  di assistenza e beneficenza,
agli  istituti  di  credito,  di diritto pubblico e alle associazioni
sindacali  e  degli  archivi  privati,  che  hanno formato oggetto di
notifica  della  dichiarazione  di  interesse  culturale ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
                              Art. 375
                         Beni paesaggistici

1.  I  beni  paesaggistici  di  cui  all'articolo  136,  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, per i quali e' intervenuta la
dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico,  non possono essere
requisiti  se  non in caso di assoluta necessita', previo assenso del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  il  quale  puo'
subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa.
2.  In  caso  di  requisizione  di  beni  di cui all'articolo 136 del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  per i quali non e'
intervenuta  la  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico, il
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali puo' prescrivere le
opportune cautele per l'uso della cosa requisita.
                              Art. 376
            Persone esenti dalla requisizione di servizi

1. Sono esenti dalla requisizione di servizi:
a) i minori di eta';
b)  le  persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne
che hanno compiuto sessanta anni;
c)  coloro  che  sono  riconosciuti  inabili  a  prestare il servizio
richiesto;
d) ogni altra persona che e' esentata per particolari disposizioni di
legge.
                              Art. 377
                     Dispensa dalla requisizione

1.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, possono
essere   stabilite   dispense   da   requisizione,   relativamente  a
determinati  beni  o  categorie  di beni, per imprescindibili bisogni
dell'industria,   dell'agricoltura,   del   commercio   o  per  altre
necessita'.

SEZIONE II
REQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI AZIENDE

                              Art. 378
                            Cose immobili

1. Gli immobili possono essere requisiti solo in uso.
2.  La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine
di requisizione:
a)  alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai
sensi dell'articolo 817 del codice civile;
b) alle cose di cui all'articolo 812, comma 2 del codice civile.
3.  I  mobili  che  si  trovano nell'immobile requisito sono compresi
nella  requisizione,  solo  se  ne  e'  stata fatta espressa menzione
nell'ordine predetto.
                              Art. 379
              Poteri dell'autorita' che usa l'immobile

1.  L'autorita'  che  usa l'immobile puo' dare a esso la destinazione
che reputa piu' opportuna, e puo' anche eseguirvi nuove opere.
                              Art. 380
                       Aziende e stabilimenti

1.  La requisizione delle aziende o degli stabilimenti si estende, se
l'ordine  di requisizione non stabilisce diversamente, a tutto quanto
e' destinato all'esercizio di essi.
                              Art. 381
                           Miniere e cave

1.  La  requisizione  delle  miniere  e  delle cave si estende, salva
espressa  indicazione diversa, a quanto e' destinato all'esercizio di
esse,  all'arricchimento  e all'elaborazione delle sostanze minerali,
come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche,
ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.
                              Art. 382
                         Impianti elettrici

1.  La  requisizione  degli  impianti  per  produzione,  trasporto  e
distribuzione   di  energia  elettrica  si  estende,  salva  espressa
indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee
e,  in genere, a ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto
requisito.
                              Art. 383
                       Linee di comunicazione

1.  La  requisizione  delle  reti ferroviarie, tramviarie e simili, e
delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende,
salva  espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al
materiale  che siano destinati all'esercizio delle reti o delle linee
requisite.
                              Art. 384
                               Legnami

1. Le requisizioni per l'approvvigionamento dei legnami possono avere
per  oggetto  il  soprasuolo dei boschi, i tagli boschivi in corso di
esecuzione,  gruppi  di  piante,  di alberature, piante sparse per la
produzione  di  legname  da ardere o da lavoro, legname da opera e da
ardere e carbone vegetale, in qualsiasi fase di allestimento, nonche'
qualunque  altro bene destinato alla produzione, alla lavorazione, al
deposito e al trasporto dei legnami.
                              Art. 385
         Poteri dell'autorita' nella requisizione di aziende

1.  Nei  casi  di  requisizione  di aziende e stabilimenti, miniere e
cave,   impianti   elettrici,   linee   di   comunicazione,  legnami,
l'autorita',  che  ha  emanato l'ordine di requisizione puo' assumere
direttamente  la  gestione  dell'azienda o dello stabilimento, ovvero
provvedervi  per  mezzo  della  persona  che  ne aveva l'esercizio al
momento della requisizione, o di altra persona, ente o ufficio.
2. Puo' anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, se necessario,
ad  aumentare  l'efficienza  dell'azienda o dello stabilimento o dare
all'azienda  o  allo  stabilimento una destinazione diversa da quella
che aveva al momento della requisizione.
3. La requisizione puo' essere estesa anche alle prestazioni di tutto
o di parte del personale addetto all'azienda o allo stabilimento.
4.  Fuori del caso previsto dal comma 3, tutti coloro che in qualita'
di  dirigenti,  impiegati  o lavoratori manuali, sono destinati dalle
aziende  o  dagli stabilimenti al servizio requisito, hanno l'obbligo
di prestare la loro opera.
                              Art. 386
                      Requisizione dei prodotti

1.  La  requisizione  puo' avere per oggetto, anziche' l'azienda o lo
stabilimento o la cava o la miniera o l'azienda forestale, i prodotti
esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l'energia elettrica
producibile.   In  tal  caso,  l'ordine  di  requisizione  indica  la
quantita', il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti.
2.   L'autorita'  che  procede  alla  requisizione  puo'  controllare
l'esercizio  dell'azienda  o  dello stabilimento al fine di garantire
l'esecuzione dell'ordine di requisizione.

SEZIONE III
REQUISIZIONE DI BENI MOBILI

                              Art. 387
                       Cose mobili requisibili

1. Sono requisibili:
a) le materie prime;
b) i materiali di qualsiasi natura;
c) le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame
e foraggi;
d) le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere;
e) l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.
                              Art. 388
                          Cose consumabili

1.  Le  cose  mobili,  che  con l'uso sono consumate o alterate nella
sostanza, sono requisibili solo in proprieta'.
                              Art. 389
                        Cose non consumabili

1.  Le  cose  mobili,  che  con l'uso non sono distrutte ne' alterate
nella  sostanza,  sono  requisibili  in  uso  o  in  proprieta'. Sono
requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine
massimo di sei mesi e nella stessa localita' in cui furono requisite,
o in altra localita' quando l'interessato vi consenta.
2.  Alla  scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in
requisizione in proprieta':
a)  se  l'amministrazione  ritiene  di  trattenere definitivamente la
cosa;
b)  se  l'amministrazione  reputa  di  non poter ancora effettuare la
restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine;
c)  se  l'interessato  non  consente di ricevere la cosa in localita'
diversa da quella in cui fu requisita.

SEZIONE IV
REQUISIZIONE DI INVENZIONI

                              Art. 390
     Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento

1.  Salve  le  disposizioni  concernenti l'espropriazione o l'uso dei
diritti  di  brevetto  per  invenzioni  nell'interesse  della  difesa
militare  del  Paese  o  per  altre  ragioni di pubblica utilita', le
invenzioni   possono   essere   requisite   in  proprieta',  a  tempo
determinato o indeterminato, oppure in uso esclusivo o non esclusivo.
2.   Il   provvedimento  di  requisizione  e'  emanato  dal  Ministro
interessato.
3.   Quando   e'   presentata  istanza  di  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il
Ministero  interessato,  se  ritiene  che  l'invenzione e' utile alla
difesa  militare  o  comunque  allo  Stato, emana il provvedimento di
requisizione,  e  ne  trasmette  copia  al  Ministero  dello sviluppo
economico, il quale provvede alla notificazione.
4.  Nel  caso  di  requisizione  in  uso non esclusivo, il divieto di
alienare,  applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso
Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle
medesime,   puo'  essere  imposto  con  provvedimento  del  Ministero
interessato, per la durata da questo stabilita.
5. Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l'ordine
di  requisizione,  puo'  vietare  l'alienazione,  l'applicazione,  la
divulgazione  ovunque,  come  pure  il  deposito  presso Stati esteri
dell'invenzione  per  un  periodo  di  cinque  mesi  dalla data della
notificazione del divieto.
                              Art. 391
                   Invenzione depositata in Italia

1.  Se  l'invenzione  e'  stata depositata in Italia agli effetti del
rilascio del brevetto, il richiedente non puo' alienarla, applicarla,
divulgarla ne' depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi
almeno  sessanta  giorni  dalla  data  del  deposito;  fermi i poteri
attribuiti  dalle  disposizioni vigenti al Ministero della difesa per
il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.

SEZIONE V
REQUISIZIONE DI SERVIZI

                              Art. 392
                         Servizi requisibili

1. E' requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale.
2. L'ordine di requisizione puo' riguardare:
a) l'opera di persone determinate;
b)  l'opera  di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate
nell'ordine di requisizione.
                              Art. 393
              Servizi di enti, societa' o associazioni

1.  Quando la requisizione ha per oggetto servizi di enti, societa' o
associazioni,  il  provvedimento  relativo  importa, per tutti coloro
che,  in  qualita' di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono
destinati  dall'ente,  societa' o associazione al servizio requisito,
l'obbligo di prestare la loro opera.
                              Art. 394
                     Obbligo di dare indicazioni

1. Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di
commercio,  e'  in  grado  di  indicare  le persone idonee a compiere
determinati  servizi, da' le indicazioni richiestegli dall'autorita',
secondo le modalita' e nel termine da essa stabiliti.

SEZIONE VI
DISPOSIZIONI COMUNI

                              Art. 395
                            Precettazione

1. L'autorita' competente puo' far precedere l'ordine di requisizione
dalla  precettazione.  Questa  importa  l'obbligo  di  tenere il bene
precettato a disposizione dell'amministrazione.
2.  Se,  nel  termine  di  quindici  giorni dalla notificazione della
precettazione  non  si  procede  alla requisizione, la persona cui e'
stata intimata la precettazione riacquista la disponibilita' del bene
precettato.
3.  La  precettazione  non  attribuisce al precettato alcun diritto a
indennizzo.
                              Art. 396
                         Cose deteriorabili

1.  Se  vi  e'  pericolo  che  le  cose precettate si deteriorano, il
detentore   ne   da'   avviso,   anche   telegrafico,   all'autorita'
precettante;  se  entro  tre  giorni  dall'avviso  non e' ordinata la
requisizione,  il  detentore  riacquista la disponibilita' delle cose
precettate.
                              Art. 397
                 Effetti dell'ordine di requisizione

1. L'amministrazione acquista la proprieta' della cosa requisita o il
diritto  a  farne  uso dal momento della notificazione dell'ordine di
requisizione.
2.  Qualsiasi  contestazione,  anche  in  sede  giurisdizionale,  non
sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione.
3.  Il  detentore, sotto la sua personale responsabilita', custodisce
le cose requisite sino alla consegna.
4.  La  requisizione  e'  effettuata  nei confronti del detentore del
bene,  senza  alcuna  responsabilita'  dell'amministrazione verso gli
aventi  diritto  sul  bene requisito. Tuttavia il detentore, sotto la
sua  responsabilita', e' tenuto a dare a essi immediata comunicazione
dell'ordine di requisizione ricevuto.
                              Art. 398
 Risoluzione dei contratti stipulati anteriormente alla requisizione

1.  L'ordine  di  requisizione risolve di diritto qualsiasi contratto
che  ha  per oggetto il bene requisito, se l'esecuzione del contratto
non  e'  compatibile  con  l'esecuzione  dell'ordine di requisizione.
L'ordine  di  requisizione  libera  di  diritto  il  proprietario  da
qualsiasi  obbligazione  nei  confronti  di terzi. La risoluzione dei
contratti  non  da'  luogo  a rimborso di spese ne' a risarcimento di
danni a favore di chiunque.
2.  Se  la  requisizione  cessa  prima  della  scadenza  convenuta  o
prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento
del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al
termine  convenuto  o prorogato del contratto, alle stesse condizioni
precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute.
                              Art. 399
                        Denuncia obbligatoria

1. Le autorita' competenti a ordinare la requisizione possono imporre
a   coloro,  che  detengono  a  qualunque  titolo  cose  requisibili,
l'obbligo di denunciarne la quantita', con le modalita' e nei termini
che saranno di volta in volta stabiliti.
                              Art. 400
                        Obblighi del sindaco

1. I Sindaci hanno l'obbligo di collaborare per tutto quanto riguarda
le  requisizioni, in particolare mettendo a disposizione il personale
dipendente   per   le  necessarie  ricerche,  e  fornendo  notizie  e
informazioni anche ai fini di un'equa ripartizione, fra gli abitanti,
delle prestazioni richieste.

SEZIONE VII
AUTORITA' COMPETENTI

                              Art. 401
                         Autorita' militari

1.   I  generali  di  corpo  d'armata,  di  divisione  e  di  brigata
dell'Esercito  italiano,  e  dei  corrispondenti  gradi  della Marina
militare,  dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nei
limiti  della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di
ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato.
2.  I  comandanti  indicati  nel  comma  1  provvedono  d'intesa  coi
prefetti.
3.  Alle  requisizioni  suindicate provvedono le commissioni previste
dall'articolo   403   o,  quando  non  siano  costituite,  i  comandi
dipendenti dai comandanti menzionati nel comma 1.
4.  In  caso di urgente necessita' qualsiasi comandante di corpo o di
reparto  di truppa o qualsiasi altro capo servizio puo', sotto la sua
personale  responsabilita',  ordinare requisizioni di beni occorrenti
ai  bisogni  giornalieri  del  corpo,  reparto  o servizio che da lui
dipende.  In  tal  caso  una  copia  dell'ordine  di  requisizione e'
immediatamente  trasmessa,  per via gerarchica, ai comandi competenti
ai sensi del comma 1.
                              Art. 402
                          Autorita' civili

1.  Hanno  il  potere  di  ordinare  requisizioni  le amministrazioni
centrali  dello  Stato,  previe  intese  fra di loro, provvedendovi a
mezzo  dei prefetti e degli organi da essi dipendenti, i quali in tal
caso prenderanno accordi con i prefetti.
2.  In  caso  di  urgente  necessita' i prefetti possono ordinare, di
propria iniziativa, requisizioni.
                              Art. 403
                     Commissioni di requisizione

1.  Il  Ministro  della  difesa, previa intesa con gli altri Ministri
interessati,    puo'    istituire    commissioni   di   requisizione,
determinandone  la  sede,  il  numero  dei componenti e la rispettiva
competenza  per  materia  e  per  territorio. Possono essere nominate
commissioni  miste in caso di requisizioni che interessano piu' Forze
armate.
2.  I membri delle commissioni sono nominati dalle autorita' militari
che hanno il potere di ordinare requisizioni.
3.   Le  commissioni  sono  presiedute  da  ufficiali,  possibilmente
superiori,  e  sono  composte  con  ufficiali, nonche' rappresentanti
delle  categorie  professionali  designati  fra persone esperte dalle
Camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel caso
di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario
del  Corpo  forestale  dello  Stato; nel caso di requisizione di beni
indicati  negli  articoli  380,  381,  382, 383 fa parte un ingegnere
dell'Agenzia del territorio.
4.  I  membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i
Comandi competenti alle requisizioni.
                              Art. 404
                   Collaborazione con altri organi

1.  Ogni  autorita'  competente  a  emanare ordini di requisizione si
avvale,  salvi  i  casi  di  urgente necessita', della collaborazione
degli  organi  tecnici  ed  economici  che sono all'uopo indicati dal
Ministero  dello  sviluppo  economico e dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
                              Art. 405
    Comunicazioni all'autorita' civile e accordi per l'esecuzione

1.  Gli  incaricati dell'esecuzione delle requisizioni, in ogni caso,
danno avviso al sindaco del comune in cui si trovano gli immobili, le
aziende  e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni
indicati   negli   articoli  373,  374,  375,  agli  uffici  pubblici
interessati.  Se  non  ostano  ragioni  di urgenza, prendono, ai fini
dell'esecuzione,  preventivi  accordi con il sindaco e con gli uffici
predetti.

SEZIONE VIII
PROCEDIMENTO

                              Art. 406
               Destinatari dell'ordine di requisizione

1. L'ordine di requisizione puo' essere diretto a singole persone o a
determinate  categorie di persone: in questo secondo caso puo' essere
reso noto con pubblico manifesto.
                              Art. 407
                Contenuto dell'ordine di requisizione

1.   L'ordine  di  requisizione  contiene,  di  regola,  le  seguenti
indicazioni:
a) autorita' per conto della quale la requisizione e' effettuata;
b) organo che procede alla requisizione;
c) beni che formano oggetto della requisizione;
d) persone alle quali l'ordine e' diretto;
e) termine entro il quale la persona intimata deve adempiere l'ordine
di requisizione, e modalita' relative;
f) se la requisizione e' in proprieta' o in uso;
g)  data  dell'ordine  di  requisizione;  firma dell'autorita' che lo
emana.
2.  Per  le  requisizioni  in uso, l'ordine ne indica, possibilmente,
anche la prevedibile durata.
                              Art. 408
          Forma e notificazione dell'ordine di requisizione

1.  L'ordine di requisizione e' staccato da apposito registro, diviso
in  tre  parti.  La  prima e' conservata dall'autorita' che esegue la
requisizione;  la  seconda  e'  consegnata,  per  notificazione, alla
persona  cui l'ordine e' diretto o, in sua assenza, ai suoi familiari
o  alle  persone  addette  al  suo servizio. In caso di mancanza o di
assenza  di  questi,  la  notificazione  si considera eseguita con la
consegna della seconda parte suindicata all'ufficio di segreteria del
comune.  La  terza  parte,  sottoscritta  dalla  persona  che  riceve
l'ordine   e'   anch'essa   conservata   dall'autorita'   che  esegue
requisizione.
                              Art. 409
                       Rilascio della ricevuta

1. L'autorita' che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli
interessati ricevuta scritta del bene requisito.
2. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti
indicazioni:
a) autorita' che ha ordinato la requisizione;
b) descrizione sommaria del bene requisito;
c) data e firma.
3.  La  ricevuta  indica l'importo dell'indennita' dovuta per il bene
requisito.  Se  cio'  non  e'  possibile,  e' emanato successivamente
l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.
                              Art. 410
                   Trasporto delle cose requisite

1.  Il  trasporto  delle  cose requisite dal luogo dove si trovano al
momento  della  requisizione  e'  fatto a cura e spese dell'autorita'
procedente, la quale puo' anche requisire i mezzi a cio' necessari.
                              Art. 411
                          Processo verbale

1. In caso di requisizione in uso, si provvede, a cura dell'autorita'
procedente,  alla  redazione  di  un  processo  verbale,  in  duplice
originale, in cui si fa la descrizione sommaria detta cosa requisita.
2. Il processo verbale e' redatto in presenza del detentore o, in sua
assenza, in presenza del sindaco o di un suo delegato.
3.   Uno   degli   originali   del  processo  verbale  e'  consegnato
all'interessato  e,  se  questi rifiuta di riceverlo o e' assente, al
sindaco o a chi ne fa le veci.
4.  Quando  trattasi di immobili, aziende o stabilimenti, al processo
verbale  sono uniti, se possibile, gli atti estimativi, i disegni, le
fotografie  e  gli  altri  documenti  illustrativi  che  si ritengono
necessari per comprovare la consistenza dei beni requisiti.
5.  La  compilazione  del  processo  verbale  puo'  omettersi, quando
trattasi  di  requisizione  di immobili per la durata non superiore a
trenta  giorni  purche'  il  locale  non  debba essere sgombrato e il
detentore   non  debba  allontanarsene;  ovvero  quando  trattasi  di
requisizione di cose mobili di valore non eccedente il valore di euro
1.000,00.
                              Art. 412
                        Esecuzione d'ufficio

1.  In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l'autorita'
puo' provvedere d'ufficio all'esecuzione degli ordini medesimi, salva
l'applicazione delle sanzioni penali.
2.  Ai  fini  di  tale  esecuzione, l'autorita' puo' accedere, sia di
giorno sia di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all'occorrenza,
forzare le porte esterne e interne.
3.  Negli atti di esecuzione d'ufficio e' necessario l'intervento del
sindaco, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso
designati.
4.  Dell'esecuzione d'ufficio e' redatto processo verbale, in duplice
originale, di cui uno e' rimesso al sindaco.

SEZIONE IX
REQUISIZIONI ((...))

                              Art. 413
                        Disposizioni generali

1. Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unita'
possono,  in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere
ai bisogni delle Forze armate.
2.  Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente
sezione,  se  e'  altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto
non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si
osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.
                              Art. 414
                     Commissioni di requisizione

1.  Le  requisizioni sono ordinate dagli organi direttivi dei servizi
d'armata ed eseguite per mezzo di commissioni da essi costituite.
2.  Dette  commissioni,  per  la  redazione dei verbali di consegna e
riconsegna   d'immobili,  aziende  o  stabilimenti,  nonche'  per  la
determinazione  delle relative indennita' conseguenti alle effettuate
requisizioni,  sono  coadiuvate da personale tecnico dell'Agenzia del
territorio e del Genio militare.
                              Art. 415
  Requisizioni per la Marina militare e per l'Aeronautica militare

1.  Alle  requisizioni  interessanti  unita'  e  servizi della Marina
militare  e  dell'Aeronautica  militare,  dislocati  nella zona delle
operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi
mobilitati della Marina militare e dell'Aeronautica militare retti da
ammiragli  o  da  generali,  previi  accordi  con i comandi di grandi
unita'  dell'Esercito  italiano  competenti  sul  territorio  ove  le
requisizioni  si  effettuano,  e sotto il controllo dell'alto comando
dell'Esercito italiano.
                              Art. 416
           Requisizione da parte dei comandanti di reparto

1.  Nei  casi  di urgenza, i comandanti di grandi unita' possono, con
disposizione  speciale  e  temporanea,  autorizzare  i  comandanti di
truppa a procedere direttamente a requisizione di risorse locali.
                              Art. 417
                     Casi di eccezionale urgenza

1.  Nei  casi  di  eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la
requisizione   di   risorse   locali   puo'   essere  ordinata  anche
dall'ufficiale di grado piu' elevato, che ha il comando di un reparto
o di un servizio sul posto.
                              Art. 418
            Modalita' per l'esecuzione delle requisizioni

1.  Se non e' possibile avvalersi degli organi indicati nell'articolo
404,  le autorita' che procedono alla requisizione possono richiedere
l'intervento  diretto  del  sindaco,  per  ripartire  le  prestazioni
richieste tra gli abitanti e per consegnare all'autorita' militare le
cose requisite.
                              Art. 419
                      Commissioni di controllo

1. Presso i Comandi di grande unita' e' costituita una commissione di
controllo per le requisizioni.
2. Essa provvede:
a) a confermare o a rivedere le indennita' stabilite provvisoriamente
dagli organi che hanno proceduto alla requisizione;
b)  a  regolarizzare,  su  domanda  dell'interessato, la requisizione
eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte;
c)    ad   accertare   le   eventuali   responsabilita'   di   agenti
dell'amministrazione    militare,    per    irregolarita'   da   essi
eventualmente  commesse  e  per  i  danni  relativi, e a procedere ai
conseguenti addebiti, salva la competenza della Corte dei conti.

SEZIONE X
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITA'

                              Art. 420
                             Indennita'

1.  Per ogni requisizione e' corrisposta una giusta indennita' che e'
liquidata  dall'autorita'  procedente,  secondo  i  criteri stabiliti
dagli articoli della presente sezione.
2.  Il  pagamento dell'indennita' e' effettuato senza indugio; quando
non  si possa determinare l'indennita' al momento della requisizione,
l'autorita'  procedente  puo'  disporre  il  pagamento di una somma a
titolo di acconto.
                              Art. 421
                Indennita' per aziende e stabilimenti

1.  L'indennita'  per la requisizione delle aziende o stabilimenti e'
liquidata  dalle commissioni di requisizione. Se alla requisizione ha
proceduto    un'autorita'    civile,    l'indennita'   e'   liquidata
dall'amministrazione   centrale   nell'interesse   della   quale   la
requisizione e' stata effettuata ed e' stabilita in base a perizia di
una   commissione  di  cinque  membri  nominata  dall'amministrazione
interessata. Di tale commissione fa parte un tecnico dell'Agenzia del
territorio  e un rappresentante dell'associazione di categoria di cui
l'azienda e lo stabilimento fa parte.
                              Art. 422
                       Indennita' per immobili

1. L'indennita' per la requisizione degli immobili e' ragguagliata al
reddito normale che l'immobile e' atto a produrre, tenuto anche conto
delle cose indicate nel comma 3 dell'articolo 378.
2.  Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese
nell'ordine  di requisizione, e' accordata al detentore dell'immobile
medesimo  un'indennita'  commisurata  alle normali spese di trasporto
nell'ambito dello stesso comune.
                              Art. 423
         Indennita' per beni mobili requisiti in proprieta'

1.  L'indennita'  per la requisizione di mobili in proprieta', se non
si  tratta  di  cose  per  le  quali  l'amministrazione competente ha
stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, e' determinata
in  base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso le
Camere  di  commercio,  o, in mancanza, in base alla media dei prezzi
correnti  sul  luogo  negli ultimi trenta giorni. Quando si tratta di
cose  che  non  hanno  un  prezzo corrente, si tiene conto dei prezzi
fatti nelle ultime contrattazioni.
2.  In  ogni  caso,  l'indennita' e' adeguata allo stato d'uso e alla
qualita' dei beni.
                              Art. 424
              Indennita' per i mobili requisiti in uso

1.  L'indennita' per la requisizione in uso di mobili e' ragguagliata
all'interesse legale sul valore venale dell'oggetto.
                              Art. 425
Indennita'  per  cose  indispensabili  per  l'esercizio di industrie,
                       commercio, professioni

1.   Se  la  cosa  requisita  in  uso  e'  mezzo  indispensabile  per
l'esercizio  di  un'industria, di un commercio o di una professione e
non puo' essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero e' troppo
onerosa  la  sostituzione,  e' corrisposta, per una volta sola, oltre
l'indennita'   per  l'uso  della  cosa,  un'indennita'  supplementare
proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun
caso,  eccedente l'importo di un'annualita' dell'interesse legale sul
valore venale della cosa.
                              Art. 426
              Indennita' per requisizione di invenzioni

1.  L'indennita'  per  la  requisizione  di invenzioni, ancorche' non
brevettate,  e'  liquidata  dal Ministero della difesa che dispone la
requisizione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
2.  Per  i  divieti  di  alienazione,  applicazione,  divulgazione  e
deposito  presso  Stati esteri non e' dovuta alcuna indennita', salvo
che  i  divieti  hanno  per  oggetto  invenzioni requisite in uso non
esclusivo.  In  tal caso l'indennita' e' liquidata ai sensi del comma
1.
                              Art. 427
               Indennita' per requisizione di servizi

1.  L'indennita'  per la requisizione di servizi e' stabilita tenendo
presenti le tariffe stabilite a norma delle leggi vigenti.
                              Art. 428
               Fondi per il pagamento delle indennita'

1.   Le  commissioni  procedono  al  pagamento  delle  indennita'  di
requisizione:
a)  in  zona  territoriale mediante ordinativi su aperture di credito
disposte  a  favore dei presidenti delle commissioni stesse presso le
competenti direzioni territoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze;
b)  nella  zona  delle  operazioni,  mediante ordinativi tratti sulle
casse militari.
2.   Per   somme   di  piccola  entita',  il  pagamento  puo'  essere
direttamente   effettuato   dalle   commissioni   stesse   sui  fondi
prelevabili  in  contanti.  Il  limite delle somme che possono essere
pagate  direttamente  e  di  quelle  da  prelevarsi  a  tale scopo e'
stabilito dall'autorita' da cui la commissione dipende.
3. I presidenti delle commissioni di requisizione, nella gestione dei
fondi  loro  assegnati,  assumono  la qualifica, le attribuzioni e le
responsabilita'  dei  funzionari  delegati  ai  sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
                              Art. 429
                       Modalita' di pagamento

1.  L'indennita'  di  requisizione  e'  pagata  alla  persona nei cui
confronti    la    requisizione   e'   stata   effettuata,   restando
l'amministrazione  esonerata  da  qualsiasi responsabilita' verso gli
aventi  diritto  sul  bene  requisito.  Tuttavia  colui che riceve il
pagamento ne versa immediatamente l'importo all'avente diritto.
2.  Nel  caso  di requisizione in uso eccedenti la durata di un mese,
l'indennita' puo' essere corrisposta a rate mensili posticipate.
3.  Le  prestazioni  personali  che  durano piu' di sette giorni sono
pagate alla fine di ciascuna settimana.
                              Art. 430
                       Quietanza del pagamento

1.  La  ricevuta  rilasciata a norma dell'articolo 409 e' consegnata,
all'atto  del  pagamento,  all'agente pagatore, il quale la trattiene
dopo  averla  fatta  firmare per quietanza. La stessa disposizione si
applica  nel  caso  in  cui e' emanato separato ordine di pagamento a
norma del comma 3 dello stesso articolo 409.
2.  Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla commissione, la
seconda  parte del foglio di ricevuta non e' consegnata al creditore,
ma e' allegata al rendiconto, munita della quietanza.
                              Art. 431
              Effetti della riscossione dell'indennita'

1.   La   riscossione  dell'indennita'  di  requisizione  costituisce
acquiescenza   e   comporta   rinuncia   a   qualunque  impugnazione,
amministrativa   o   giurisdizionale,   sia   avverso   l'ordine   di
requisizione sia avverso la determinazione della indennita'.

SEZIONE XI
RESTITUZIONE DELLE COSE REQUISITE IN USO

                              Art. 432
    Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti

1.   Appena   cessata   la   necessita'   che  aveva  determinata  la
requisizione,  gli  immobili,  le  aziende  o stabilimenti sono senza
indugio restituiti.
                              Art. 433
   Preavviso di restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento

1.  Se  non  e'  stata  indicata  la durata dell'uso, la restituzione
dell'immobile,  azienda  o  stabilimento e' preceduta da un preavviso
notificato  all'interessato  entro  un congruo termine che, quando si
tratta di azienda o stabilimento in esercizio, non puo' essere minore
di otto giorni.
                              Art. 434
                  Processo verbale di restituzione

1.  Al  momento  della restituzione e' compilato, a cura degli organi
tecnici competenti, un nuovo processo verbale, sulla scorta di quello
redatto  all'atto dell'occupazione, facendo menzione delle variazioni
avvenute,  per effetto di deterioramenti, spostamenti o per qualsiasi
altra modificazione dipendente dall'occupazione.
2.  Dal processo verbale risultano tutti gli elementi atti a dirimere
le  questioni  gia'  sorte o che potessero sorgere con l'interessato,
nei   riguardi   dell'occupazione,   specialmente   in   merito  alla
determinazione   dell'eventuale   compenso   da   corrispondersi  per
qualsivoglia motivo.
                              Art. 435
                Miglioria senza alterazione del bene

1.  Se,  in  seguito  a  nuove  opere,  l'immobile,  l'azienda  o  lo
stabilimento  requisito  e'  aumentato  di  valore, senza alterare la
primitiva  struttura  in  rapporto  alla destinazione che l'immobile,
l'azienda  o  lo  stabilimento  aveva  al momento della requisizione,
l'avente  diritto non puo' opporsi a ricevere la cosa requisita ed e'
tenuto  a  corrispondere all'erario la somma minore tra lo speso e il
migliorato.  A  tale  scopo,  l'amministrazione che ha proceduto alla
requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella
che l'amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria.
Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.
                              Art. 436
                 Miglioria con alterazione del bene

1.  Quando  le  nuove  opere hanno alterato la primitiva struttura in
rapporto   alla   destinazione   che   l'immobile,   l'azienda  o  lo
stabilimento  aveva  al momento della requisizione, l'amministrazione
che  vi ha proceduto, se non intende provvedere al ripristino, invita
l'avente  diritto  a dichiarare, nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione,  se  intende  ricevere  la  cosa nello stato in cui si
trova,  pagando  la  somma  minore  tra  quella che l'amministrazione
dichiara  di  aver  speso  e  quella  che  la  stessa amministrazione
dichiara  corrispondere  all'effettiva miglioria. Il provvedimento e'
comunicato all'avente diritto.
2.  Se  l'interessato,  nel termine suindicato, non dichiara di voler
corrispondere  la  somma determinata dall'amministrazione a norma del
comma  1,  il  Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla   scadenza  del  termine  fissato  nell'invito  predetto,  puo'
disporre,  con  suo  decreto,  che  la cosa passi in proprieta' dello
Stato, dietro pagamento di un'indennita' corrispondente al valore che
essa  aveva  al  momento della requisizione. Con lo stesso decreto e'
determinata anche l'indennita'.
                              Art. 437
                     Nuove opere senza miglioria

1.  Quando  le  nuove  opere  non  hanno  recato  alcun miglioramento
all'immobile,    all'azienda    o    allo   stabilimento   requisito,
l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione, ove non intenda
provvedere  al  ripristino, restituisce la cosa nello stato in cui si
trova,  salvo  indennizzo  per  l'eventuale  diminuzione di valore, a
norma degli articoli seguenti.
                              Art. 438
              Indennita' speciale per il deprezzamento

1. Se durante il periodo della requisizione la cosa ha subito logorio
o  deterioramento  in  misura  eccedente  quella  derivante  dall'uso
normale del bene stesso, alle indennita' indicate nella sezione X del
presente  capo  e' aggiunta una speciale indennita' corrispondente al
maggior deprezzamento della cosa.
2.  Nei  casi previsti dal comma 2 dell'articolo 389 e quando la cosa
mobile  per  effetto dell'uso e' divenuta inservibile, e' corrisposta
un'indennita'  ragguagliata  al  prezzo  della cosa nel momento della
requisizione,  oltre  gli  interessi  legali  su detto prezzo da tale
momento  a  quello  del  pagamento,  dedotto  quanto l'interessato ha
ricevuto a titolo di indennita' per la requisizione in uso.
                              Art. 439
                       Spese per il ripristino

1. Se l'amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facolta'
di eseguire direttamente le opere necessarie, ovvero di corrispondere
l'importo all'avente diritto.
                              Art. 440
            Riscossione dei crediti dell'amministrazione

1.   I  crediti  dell'amministrazione  sono  riscossi  con  le  forme
stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
2. A richiesta dell'interessato, l'amministrazione puo' consentire la
ripartizione  in  rate  o  in annualita' del pagamento delle somme da
esso dovute.

SEZIONE XII
TUTELA GIURISDIZIONALE

                              Art. 441. 
                     (( Tutela giurisdizionale. 
 
  1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti  di  cui
al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto  attiene
alla liquidazione delle indennita';  la  tutela  davanti  al  giudice
amministrativo   e'   disciplinata   dal    codice    del    processo
amministrativo.)) 

SEZIONE XIII
DISPOSIZIONI PENALI

                              Art. 442
                  Omessa custodia di cose requisite

1.  Il  detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino
alla  consegna,  e'  punito  con  l'arresto  fino  a  sei  mesi o con
l'ammenda da euro 21,00 a euro 103,00.
2.  Per  casi  piu'  gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene
dell'arresto e dell'ammenda nei limiti indicati nel comma 1.
                              Art. 443
              Omissione di denuncia o denuncia inesatta

1.  Chiunque,  senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di
fare,  nei  modi  e  nei  termini  stabiliti,  la  denuncia  prevista
dall'articolo 399 o la fa inesattamente, e' punito con l'arresto fino
a sei mesi o con l'ammenda da euro 10,00 a euro 516,00.
2-  Nei  casi  piu'  gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene
dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
                              Art. 444
      Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione

1.  Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa,
al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza
giustificato  motivo,  non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine
di precettazione o di requisizione, dato dall'autorita' competente, o
comunque  ne  impedisce  od  ostacola  l'esecuzione, e' punito con la
reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a euro
207,00.
                              Art. 445
       Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti

1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinato la
requisizione,  altera  o  modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli
immobili,  aziende  o stabilimenti requisiti, e' punito con l'arresto
fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00.
2.  Nei  casi  piu'  gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene
dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
                              Art. 446
                 Alterazione di documenti o notizie

1.  Chiunque, per sottrarre in tutto o in parte, alla precettazione o
alla  requisizione  di beni, che ne possono formare oggetto, presenta
libri   o  documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con  la
reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2.   Chiunque,   allo   scopo  suindicato,  fornisce  alle  autorita'
competenti  indicazioni  mendaci,  e' punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a euro 103,00.
3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita',
si applica la multa fino a euro 31,00.
                              Art. 447
           Sottrazione o danneggiamento di cose requisite

1.  Chiunque,  fuori  dei  casi  previsti  dagli altri articoli della
presente  sezione,  sottrae,  distrae,  sopprime, occulta, dissimula,
sostituisce,  disperde,  distrugge o altrimenti rende inservibili, in
tutto  o  in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua
custodia, o di cui e' proprietario, e' punito secondo le disposizioni
dell'articolo 334 del codice penale.
2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica
la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
                              Art. 448
      Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento

1.  Nei  casi  previsti  dagli articoli della presente sezione, se il
colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la
pena e' diminuita da un sesto a un terzo.
                              Art. 449
Applicazione,   divulgazione   e  deposito  presso  Stati  esteri  di
                             invenzioni

1.  Chiunque  aliena,  applica  o divulga un'invenzione o la deposita
presso  Stati  esteri,  ovvero  rivela notizie relative alla medesima
senza  l'autorizzazione prevista dall'articolo 390, o prima che siano
trascorsi  i  periodi  di  tempo  indicati  negli articoli 390 e 391,
ovvero dopo l'avvenuta requisizione, e' punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.
2.  Con  la stessa pena e' punito chiunque aliena, applica, divulga o
deposita  all'estero  un'invenzione,  ovvero  rivela notizie relative
alla   medesima   in   violazione  di  alcuno  dei  divieti  indicati
nell'articolo 390.
                              Art. 450
                  Rifiuto di prestazione di servizi

1.  Chiunque,  senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un
ordine   legalmente  dato  di  compiere  un  servizio  individuale  o
collettivo,  e'  punito  con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda
fino a euro 516,00.
2.  Si  applica l'ammenda fino a euro 516,00 ai dirigenti, impiegati,
operai che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 385, comma
4 e di cui all'articolo 393.
                              Art. 451
                     Rifiuto di dare indicazioni

1.  Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'articolo 394, e'
punito  con  l'arresto  fino  a  tre mesi e con l'ammenda fino a euro
310,00.
2.  Se il colpevole da' informazioni mendaci, e' punito con l'arresto
fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 620,00.
3.  Se  il colpevole e' pubblico ufficiale, la pena e' aumentata fino
al doppio.
4.  Se  sono  date,  per  colpa, informazioni non corrispondenti alla
verita', si applica l'ammenda fino a euro 52,00.
                              Art. 452
                          Reati piu' gravi

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano se i fatti
da  essa  previsti  costituiscono  un piu' grave reato ai sensi delle
leggi vigenti.
                              Art. 453
                  Competenza dei tribunali militari

1.  Durante  lo  stato  di  guerra,  i  reati previsti nella presente
sezione   sono  di  competenza  dei  tribunali  militari,  e,  per  i
procedimenti   penali  relativi,  nei  casi  in  cui  si  ritenga  di
infliggere  la  sola  pena  pecuniaria,  puo' provvedersi con decreto
penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.
                              Art. 454
           Omissione di comunicazioni agli aventi diritto

1.   Il  detentore,  che  non  ottempera  verso  gli  aventi  diritto
all'obbligo  previsto  dal  comma  4 dell'articolo 397, e' punito, su
querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103,00.

CAPO II
DISCIPLINA SPECIALE DELLE REQUISIZIONI DI QUADRUPEDI, VEICOLI
E NATANTI DI ACQUA DOLCE IN CASO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI
INTERNAZIONALE
SEZIONE I
AMBITO, OGGETTO E PROCEDIMENTO

                              Art. 455
              Ambito e oggetto - Disciplina applicabile

1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  370,  comma 1, possono essere
requisiti,  in  proprieta' o in uso, per i bisogni delle Forze armate
dello  Stato,  i seguenti beni e le prestazioni connesse indicate nel
presente capo:
a)  i  cavalli,  i  muli  e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza
distinzione di sesso e loro bardature;
b)  i  veicoli  ordinari  a  trazione  animale,  i veicoli a motore a
trazione meccanica, nonche' i loro eventuali rimorchi, le trattrici e
le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi;
c) le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici;
d) i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi
e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, animali
o  cose,  di  portata  non  inferiore  ai  cinque  quintali,  con  la
rispettiva attrezzatura.
2.   Sotto  la  denominazione  di  <<capi>>  si  intendono  designate
indistintamente tutte le cose indicate nel comma 1.
3.  Ogni  capo puo' essere requisito se si trova nel territorio dello
Stato,  se  appartiene  a  cittadini  italiani,  ovvero  a  stranieri
residenti in Italia, ed e' idoneo al servizio militare.
4.  Alla  requisizione  dei  natanti  di  acqua dolce si applicano le
disposizioni  del  presente  capo,  tranne  per  quanto  riguarda  le
indennita'  e le altre somme spettanti a proprietari e detentori, cui
si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo.
5. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.
                              Art. 456
                        Capi non requisibili

1. Non sono requisibili:
a)  i capi appartenenti ai soggetti indicati nell'articolo 372, comma
1, lettere da a) a e);
b)  i quadrupedi appartenenti agli ufficiali delle Forze armate dello
Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo,
sempreche'   siano  usati  personalmente  e  nei  limiti  del  numero
attribuito dalla legge alla loro carica e grado;
c)  gli automezzi e i natanti in dotazione dell'amministrazione della
pubblica sicurezza;
d) gli stalloni appartenenti allo Stato o di pertinenza delle regioni
o loro consorzi per il compito dell'incremento ippico;
e)  le  giumente  di  puro  sangue  e  quelle brade indome, destinate
esclusivamente alla riproduzione;
f)  i  soggetti  da riproduzione e da allevamento (fattrici, puledri)
facente parte delle stazioni speciali di monta selezionate.
2.  Le  giumente  con  puledri  lattanti  o  riconosciute pregne sono
escluse  da  requisizione, ma non dalle riviste e dalle dichiarazioni
di cui agli articoli seguenti.
3. Sono altresi' esenti da requisizione, ma non dalla rivista e dalle
dichiarazioni,   di  cui  ai  seguenti  articoli,  gli  automezzi  in
dotazione  alla Croce rossa italiana e all'Associazione dei cavalieri
italiani  del  sovrano militare ordine di Malta. E' pero' in facolta'
delle  autorita'  militari  di  requisire l'aliquota di automezzi che
eventualmente   risultasse  esuberante  alle  necessita'  degli  Enti
predetti.
4.  I  capi  di  proprieta' delle amministrazioni dello Stato possono
essere   requisiti   soltanto  con  l'assenso  delle  amministrazioni
interessate.
5.  I  capi  di  proprieta'  privata adibiti a trasporti postali e al
servizio  telefonico  possono essere requisiti soltanto con l'assenso
dei  soggetti  titolari.  A  tale scopo sono compilate annualmente le
liste  dei  mezzi  di  trasporto  adibiti  ai  servizi  postali  e di
telecomunicazioni   che   sono   esentati   dalla   precettazione   e
conseguentemente dalla requisizione.
6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, per
imprescindibili   bisogni   dell'industria,   dell'agricoltura,   del
commercio o per altre necessita' possono essere stabilite dispense da
requisizione, relativamente a determinati capi o categorie di capi.
                              Art. 457
                  Ambito territoriale e competenza

1.  La  requisizione  puo'  essere estesa a tutto il territorio della
Repubblica  o limitata a parte di esso, puo' essere generale per ogni
capo o circoscritta ad alcuni.
2.  Essa  e' ordinata dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio
dei Ministri.
                              Art. 458 
                 Effetti dell'ordine di requisizione 
 
1.  Trascorse  ventiquattro   ore   dalla   pubblicazione   o   dalla
notificazione personale dell'ordine  di  requisizione,  non  e'  piu'
ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi  forma,  dei  capi  dichiarati
idonei al servizio militare. 
2.  Tale  divieto  resta  fermo,  se  non  e'  revocato  con  analoga
disposizione del Ministro della difesa. 
((2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale,  non
sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione.)) 
                              Art. 459
             Obblighi dei destinatari della requisizione

1.  Ogni  proprietario  dei  quadrupedi, veicoli e natanti chiamati a
requisizione  e'  tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e
ora  fissati  con  apposito  manifesto, o con ordine di presentazione
personale.
                              Art. 460
                   Selezione dei capi da requisire

1.  La  scelta  dei capi da requisire e' fatta per categoria da una o
piu'  commissioni  provinciali  nominate  dalla  competente autorita'
militare  e costituite ognuna da un ufficiale superiore dell'Esercito
italiano, che la presiede, da un delegato della Camera di commercio e
da un esperto scelto dalla stessa autorita' militare.
2.  Nel  caso di requisizione di veicoli, fa parte della commissione,
quale  consulente,  anche  un  delegato del P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico)  e  l'esperto  e'  scelto  dalla  suddetta autorita'
militare,  fra  una terna di nomi designati dal presidente della sede
dell'Automobile club d'Italia e individuati possibilmente tra persone
che  rivestono  la  qualifica  di  ufficiale delle Forze armate dello
Stato, in servizio permanente effettivo o in congedo.
                              Art. 461
Indennita'  di  requisizione  e  altre  somme  spettanti  in  caso di
                     requisizione in proprieta'

1.  Le commissioni provinciali fissano una giusta indennita' per ogni
capo  da requisire basandosi - ove possibile - sul prezzo corrente di
mercato.
2. Nel caso di requisizione in proprieta' spettano al proprietario:
a) l'indennita' di cui al comma 1;
b) l'eventuale quota di cui all'articolo 469;
c)  il  valore  del  carburante  eventualmente contenuto nei serbatoi
degli autoveicoli all'atto del prelevamento.
3. Spettano inoltre:
a)  al  proprietario  di  autoveicoli  e  carri  rimorchio  requisiti
un'indennita'   corrispondente   alla   tassa  di  circolazione  gia'
soddisfatta,  limitatamente  alla quota parte relativa ai mesi interi
che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata
soddisfatta;
b) al proprietario di autocarro e rispettivo rimorchio al quale venga
requisita  la  sola  motrice,  un  indennizzo pari a un ventesimo del
prezzo  di  stima,  attribuito  alla  motrice,  per  il rimorchio non
requisito.
4. Per effetto dell'avvenuta requisizione decade automaticamente, dal
giorno  stesso  in cui la requisizione ha avuto luogo, ogni contratto
assicurativo  relativo  al  capo requisito; le societa' assicuratrici
non  possono  applicare  penalita'  per  l'anticipata risoluzione del
contratto determinata da requisizione.
5.  Le  societa' assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota
parte  dei  premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo
decorrente  dal  primo  del  mese  successivo alla data dell'avvenuta
requisizione.
6. Il proprietario del capo requisito chiede il rimborso dovutogli su
presentazione  di certificato rilasciato dalla competente commissione
e che attesti l'avvenuta requisizione del capo predetto.
                              Art. 462
                            Precettazione

1.  L'autorita'  militare  puo'  fare  intimare al proprietario di un
quadrupede,  veicolo  o  natante, il precetto preventivo, per effetto
del quale il capo precettato puo' essere sottoposto a requisizione.
2.  In  tal  caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di
conservare   il  <<precetto  preventivo>>  e  l'<<avviso  personale>>
successivamente   inviatogli  dall'autorita'  militare;  in  caso  di
perdita  deve avvisarne, entro ventiquattro ore, l'autorita' militare
stessa.
3.  L'autorita'  militare ha inoltre facolta' di intimare il precetto
preventivo   per   quanto  riguarda  le  prestazioni  occorrenti  per
trasporti   da   eseguire   nell'interesse  delle  Forze  armate,  di
quadrupedi, veicoli e natanti.
4.  Il  capo  precettato  puo'  essere  sempre  venduto,  permutato o
altrimenti ceduto dal proprietario, se non e' indetta la requisizione
o  non  e'  pervenuto  a questi avviso personale di presentazione; il
proprietario   ne  informa  entro  le  ventiquattro  ore  l'autorita'
militare che lo ha precettato.
5.  Il  proprietario  di  autoveicoli  o  natanti  a motore e' tenuto
altresi' a informare, entro le ventiquattro ore, l'autorita' militare
delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni
di   targhe,   dei   cambiamenti  di  dimora  o  di  indirizzo  anche
nell'interno della stessa citta'.
6.  Il  proprietario  che vende, cede e permuta un capo precettato ha
l'obbligo  di  informare  il  nuovo  proprietario  che  il detto capo
trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha
il  diritto  di  esigere  dal nuovo proprietario attestazione scritta
della  effettuata  notificazione. In mancanza di tale attestazione la
effettuata   notificazione  puo'  essere  fatta  risultare  da  prova
testimoniale.
7. Il nuovo proprietario e' sottoposto al vincolo della precettazione
senza  bisogno  di  nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in
cui  e'  venuto  in  possesso  del  capo  precettato,  salva facolta'
dell'autorita'   di   intimare  altro  precetto  intestato  al  nuovo
proprietario.
8.  L'autorita'  militare  puo'  sospendere  l'alienazione  dei  capi
precettati  anche  prima  di  indire  la requisizione e di notificare
l'avviso  personale  di presentazione; la sospensione ha effetto sino
alla revoca.
                              Art. 463
                               Verbale

1.  All'atto  della  requisizione,  sia  essa in proprieta' o in uso,
oppure  di  prestazioni, la commissione provinciale redige un verbale
contenente  la  particolareggiata  descrizione  del  capo  prelevato,
l'indennita' di requisizione e la dimostrazione delle somme spettanti
al proprietario per l'avvenuta requisizione.
2.  La  parte  e' invitata a sottoscrivere il verbale con facolta' di
farvi inserire le proprie eventuali osservazioni.
                              Art. 464
                         Requisizione in uso

1.  La requisizione puo' farsi in uso, sulla base della precettazione
preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile
dell'autorita'  militare.  In tal caso e' corrisposta al proprietario
l'indennita' di requisizione in uso di cui all'articolo 465.
2. Trascorsi due mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del
capo  requisito  puo'  chiedere, dimostrando di non poter senza grave
danno   sopportare   ulteriormente   la   requisizione   in  uso,  la
trasformazione di essa in requisizione in proprieta'.
3.  Per  la durata della requisizione in uso i contratti assicurativi
sono sospesi. Essi riprendono automaticamente il loro corso alla data
di  restituzione del capo precettato e la scadenza e' prorogata di un
periodo uguale alla durata della requisizione stessa.
4.  La  restituzione  del  capo  requisito in uso e' effettuata nello
stesso  luogo  del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta
la parte interessata accetti di provvedere essa al ritiro.
5.  Nel  caso  in  cui  durante  il  tempo della requisizione il capo
requisito   ha   subito   un   deterioramento   maggiore   di  quello
ordinariamente  dipendente  dall'uso normale di esso, al proprietario
e'   liquidata   una   maggiore   indennita'  in  corrispondenza  del
deterioramento  verificatosi,  indennita'  che,  se  del  caso,  puo'
raggiungere  la  totalita'  dell'indennita'  di  requisizione  di cui
all'articolo 461, comma 1 dedotte le quote gia' corrisposte per l'uso
e il valore d'uso del capo al momento della restituzione.
                              Art. 465
                  Indennita' di requisizione in uso

1.  Nel caso di requisizione in uso l'indennita' per i capi requisiti
e'  corrisposta  a  rate  quindicinali  posticipate  e composta degli
elementi indicati nei commi seguenti.
2. Per i veicoli a motore a trazione meccanica si computa:
a)  una  quota  giornaliera  stabilita dal Ministero della difesa, di
concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello
dello sviluppo economico, secondo si tratti di autovetture, ovvero di
autobus  o  di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le
portate  nelle  seguenti:  fino  a  25  quintali;  oltre 25 fino a 40
quintali;   oltre   40   fino  a  60  quintali;  oltre  60  quintali.
Analogamente   e'  stabilita  la  quota  giornaliera  per  motociclo,
motocarrozzetta,  motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da
requisire in suo;
b)  una  quota  pure  giornaliera  da  stabilirsi  dalla  commissione
provinciale nella misura non superiore allo 0,05 per cento del prezzo
di mercato fissato per la requisizione in proprieta';
c)  il  rimborso  in  quota  giornaliera, e limitatamente alla durata
dell'uso, della tassa di circolazione gia' soddisfatta;
d)  un'indennita'  giornaliera  per  ogni  rimorchio non requisito in
misura   stabilita   in   relazione   alla   portata   dei  rimorchi,
dall'autorita' di cui alla lettera a) del presente comma;
e)  il  valore  del  carburante  eventualmente contenuto nei serbatoi
degli autoveicoli all'atto del prelevamento;
f) l'eventuale quota di cui all'articolo 469.
3. Per i quadrupedi, carreggio, finimenti, e bardature si computa una
quota  giornaliera  -  per  cavallo  o  mulo  -  per  carretta  - per
finimento,   stabilita   secondo   le   norme   che  saranno  emanate
dall'autorita' di cui alla lettera a) del comma 2.
                              Art. 466
Indennita'  in  caso  di  trasformazione  di  requisizione  in uso in
                     requisizione in proprieta'

1. Quando una requisizione in uso e' trasformata in proprieta' spetta
al  proprietario  l'ammontare  delle  somme  che  gli sarebbero state
corrisposte   se  la  requisizione  fosse  stata  in  proprieta'  fin
dall'inizio,   aumentato   dall'interesse   legale   dal  giorno  del
prelevamento  a  quello  del  pagamento  o del deposito, diminuito di
quanto e' stato corrisposto a titolo di uso.
                              Art. 467
                  Requisizione senza precettazione

1.  Le  autorita'  militari  dell'Esercito  italiano  e  della Marina
militare  di  grado  non  inferiore  a  comandanti  di  divisione e i
comandanti  di  zona aerea territoriale possono ordinare di procedere
alle  requisizioni  sia  in uso sia in proprieta' senza la preventiva
precettazione e senza il preavviso di presentazione, secondo le norme
del presente articolo.
2.  L'esecuzione  degli  ordini  di  requisizione  e'  affidata  alla
commissione  provinciale  ovvero,  quando questa non e' costituita, a
una  commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti
o stabilimenti dipendenti dall'autorita' dalla quale sono emanati gli
ordini di requisizione e da quest'ultima nominata.
3.  La  commissione  incaricata  dell'esecuzione degli ordini da' per
iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine
di  requisizione  sotto  forma  di  precetto  personale indicando nel
medesimo la cosa da requisire e il luogo e ora della consegna.
4.  Il  prezzo  o l'indennita' di requisizione sono determinati dalle
commissioni  secondo  le norme stabilite per i vari casi dal presente
capo   e   sono   comunicati  con  l'ordine  di  requisizione  o  con
provvedimento successivo.
5.  Il  prezzo o l'indennita' sono attribuiti al detentore se esso e'
anche  il  proprietario  della cosa requisita. In caso contrario sono
attribuiti  al  detentore e al proprietario insieme, con buono unico,
intestato a entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o
il  proprietario non e' conosciuto o e' assente, sono depositati alla
Cassa  depositi e prestiti, perche' ciascuno di essi faccia valere le
proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.
6. Della requisizione eseguita in base al presente articolo si redige
certificato  inviato  a  colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene
nota in apposito registro.
7.  Salvi i casi di urgente necessita', la commissione che requisisce
si  avvale  della  collaborazione  degli  organi  che  sono  all'uopo
indicati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
                              Art. 468
                     Requisizione di prestazioni

1.  Le autorita' militari non inferiori a comandanti di divisione e i
comandanti delle zone aeree territoriali possono requisire, valendosi
delle  stesse  commissioni  di  cui  all'articolo 467, le prestazioni
occorrenti  per  i  trasporti  da eseguire nell'interesse delle Forze
armate, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti.
2. L'ordine e' dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai
proprietari  o  detentori  di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti,
sempreche'  detti  proprietari o detentori esercitino un'industria di
trasporto  o comunque si trovino, a giudizio dell'autorita' militare,
in  condizioni  di poter corrispondere alla richiesta. Detto precetto
indica, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata
del   mezzo   di   trasporto   specificando  anche,  nei  limiti  del
prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.
3.  Il  proprietario  o  detentore precettato soddisfa le prestazioni
requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi,
veicoli  o  natanti  di  sua scelta, purche' rispondenti ai requisiti
indicati  nel  precetto, e con personale di condotta e di servizio di
sua  fiducia,  restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto
possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli.
4.  Se  il  proprietario o detentore precettato per le prestazioni di
cui  nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera
con  persone  addette  al  servizio di quadrupedi, alla condotta e al
servizio  dei  veicoli  e  natanti  ovvero  contratti di fornitura di
generi  e  materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i
contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione.
5.  L'indennita'  e'  stabilita  dalla  commissione  incaricata della
requisizione  o  con  l'ordine  di  requisizione  o con provvedimento
successivo.  Essa  e' determinata in ragione di tonnellata-chilometro
per  i  trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in
ragione   di  chilometro  per  i  trasporti  di  persone  o  di  cose
ingombranti;  sotto  forma  di  nolo  giornaliero  quando il mezzo di
trasporto,   con   il   personale   addetto,   resta  a  disposizione
dell'autorita'  militare per i servizi che essa credera' compiere. Si
tiene conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del
mezzo  di  trasporto,  del  suo stato d'uso, del genere di trasporto,
delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni
altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle
prestazioni.
6.  In  caso  di urgente necessita', allorquando manchi il tempo e la
possibilita'  di  ricorrere alle commissioni di cui all'articolo 467,
qualsiasi  autorita'  militare  puo'  eccezionalmente  procedere alla
requisizione  di  prestazioni  occorrenti, quando ha ricevuto formale
delega dal Comando del corpo d'armata e le prestazioni sono di quelle
sottoposte a precetto preventivo.
7.  Nel  caso  di cui al comma 6 l'indennita' e' stabilita sempre con
provvedimento  successivo  dalla  commissione provinciale di visita e
accettazione  appositamente designata dal comando del corpo d'armata,
sulla  base  degli  accertamenti  effettuati  dall'autorita' militare
all'atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta.
8. Si applica il comma 5 dell'articolo 467.
                              Art. 469
             Elevazione dell'indennita' di requisizione

1. L'indennita' di requisizione e' elevata di una quota non superiore
a  un  decimo quando la cosa o la prestazione requisita o e' mezzo al
fine  dell'esercizio  di  una  industria,  di  un commercio, e non e'
prontamente    sostituibile,   o   costituisce   l'unico   mezzo   di
sostentamento e di lavoro del proprietario.
                              Art. 470
               Disponibilita' e sostituzione dei capi

1.  I  capi  dichiarati  idonei  al  servizio  militare  rimangono  a
disposizione dell'autorita' militare, ancorche' non requisiti.
2.  E'  pero'  in facolta' del proprietario di offrire, in luogo capo
prescelto,  altro  capo  fra  quelli di sua proprieta' non requisiti,
purche' idoneo al medesimo servizio.
3. Sull'offerta sostituzione decide la commissione.

SEZIONE II
SANZIONI

                              Art. 471
                           Sanzioni penali

1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al
fine di impedire la precettazione o la requisizione, e' punito con la
reclusione da uno a quindici mesi e con la multa:
a)  da euro 13,00 a euro 52,00 se trattasi di bicicletta semplice o a
motore;
b)  da euro 26,00 a euro 129,00, se trattasi di cavalli, muli e altri
quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione
animale;
c)  da  euro 129,00 a euro 646,00, se trattasi di veicoli a motore, a
trazione  meccanica,  di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi
di  ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e
lagune con la rispettiva attrezzatura.
2.  Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque senza
giustificato  motivo,  non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine
di  precettazione o di requisizione dato dall'autorita' competente, o
comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione.
3.  Se  i  fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si
applicano  le  multe  di  cui  alle  lettere  a), b) e c) del comma 1
ridotte di tre quinti.
4.  Fuori  dai  casi  previsti  dai  commi  precedenti, chiunque, per
sottrarre,   in   tutto   o  in  parte,  alla  precettazione  o  alla
requisizione,  capi  che  possono formarne oggetto presenta documenti
contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con  la  reclusione  da uno a
quindici  mesi  e  con  la  multa di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1.
5.  Chiunque,  allo  scopo di cui al comma 4, fornisce alle autorita'
competenti  indicazioni  mendaci,  e' punito con la reclusione fino a
sei  mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,
ridotta di due quinti.
6.  Se  i fatti di cui al comma 5 sono commessi per colpa, si applica
la  multa  di  cui  alle  lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di
quattro quinti.
7.  Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se
i reati sono commessi durante lo stato di guerra.
8. Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il
capo, la pena e' diminuita di un terzo.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 non si applicano, se i fatti da
esse previsti costituiscono un reato piu' grave.
                              Art. 472
                  Competenza dei tribunali militari

1.  Durante  lo  stato  di  guerra,  i  reati previsti dalla presente
sezione, sono di competenza dei tribunali militari.
2.  Nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria,
puo'  provvedersi  con  decreto  penale,  secondo  le norme di cui al
codice penale militare di pace.

CAPO III
DISCIPLINA SPECIALE DELLA REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE
IN CASO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 473
              Presupposti e oggetto - Norme applicabili

1. Nei casi previsti dall'articolo 370, comma 1, puo' essere disposta
la  requisizione  delle  navi  nazionali,  ovunque  esse siano, e dei
galleggianti che si trovino nelle acque territoriali dello Stato.
2.  La requisizione puo' avere per oggetto la proprieta' della nave o
del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della
nave  o  del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di
questo.
3.  La  requisizione  puo'  essere  fatta in proprieta' quando per la
durata,  per  lo  scopo cui e' preordinata ovvero per la natura della
cosa,   l'amministrazione   ravvisi   una  sua  maggiore  convenienza
economica.
4.  La  requisizione puo' avere a oggetto la prestazione di trasporto
obbligatorio  su  una  nave  o  su  un  galleggiante determinato, non
requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.
5.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti ha facolta' di
disporre,   con  proprio  decreto,  sulle  navi  o  galleggianti  non
requisiti, l'assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e
materiali,  per  esigenze  delle  amministrazioni  dello  Stato,  sui
percorsi  che dette navi o galleggianti compiono per effetto del loro
normale impiego.
6. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.
                              Art. 474
            Navi e galleggianti esenti dalla requisizione

1. Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti:
a)  ai  rappresentanti  diplomatici di Stati esteri e al personale lo
Stato italiano e presso lo Stato della Citta' del Vaticano;
b) ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato
che  rappresentano, se e' constatata l'esistenza di un trattamento di
reciprocita';
c)  a  stranieri  che,  in  virtu'  di  accordi internazionali, hanno
diritto all'esenzione dalla requisizione.
2.  Con  determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto
con  quelli  della  difesa  e  delle  infrastrutture e dei trasporti,
possono,  per  ragioni  di opportunita' e di cortesia internazionale,
essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.
                              Art. 475 
                             Competenza 
 
  1. Le requisizioni di cui all'articolo 473, commi 1, 2, e  3,  sono
disposte  dal  Ministro   della   difesa   o   dal   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  ((secondo  le  seguenti  regole  di
competenza:)) 
    a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le  navi
da adibire a naviglio da traffico e che occorrono per  soddisfare  le
esigenze di tutti i Ministeri e organi; 
    b) il Ministero della difesa  per  le  navi  da  inscriversi  nel
naviglio ausiliario dello  Stato  e  per  quelle  occorrenti  per  le
operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate. 
  2. La requisizione di prestazioni di cui all'articolo 473, commi  4
e 5, e' disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
per esigenze proprie o su richiesta di  altre  amministrazioni  dello
Stato. 
  3. Per eseguire la requisizione della nave o del  galleggiante,  il
Ministro della difesa  e  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  possono  delegare   l'autorita'   militare   marittima   o
l'autorita' portuale locale. 
  4. Per la requisizione di navi o  galleggianti  fuori  delle  acque
territoriali dello Stato provvedono i consoli o i comandanti navali. 
  5. Nei casi di urgente  necessita',  la  requisizione  puo'  essere
eseguita dalle autorita' di cui al comma 3, anche senza delega, salva
ratifica del competente Ministro. 
                              Art. 476
Requisizione  di  unita'  per  il naviglio ausiliario, per operazioni
                       belliche e sussidiarie

1.  Il  Ministero  della  difesa  ha  precedenza  sul Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  la  requisizione del naviglio
ausiliario  e  del  naviglio  occorrente  alle  operazioni belliche e
sussidiarie delle Forze armate.
2. Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che
la  requisizione  e' stata eseguita, il Ministero della difesa ne da'
notizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se la nave
da  requisire  e' normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo
Stato,  o  a  linee  libere regolari, la requisizione e' disposta dal
Ministero  della  difesa, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.  Salvo  i  casi  di  urgenza,  per  le  navi  e  i galleggianti di
proprieta'  privata  in  uso  delle  amministrazioni  dello  Stato  o
direttamente  destinati  all'esercizio  di servizi pubblici, anche se
concessi  a privati, o all'esecuzione di opere pubbliche dello Stato,
la  requisizione  e'  disposta  previa  intesa  con l'amministrazione
interessata.
                              Art. 477
Uffici  di  requisizione  presso  i  Ministeri  della  difesa e delle
                   infrastrutture e dei trasporti

1.  Per  l'esercizio  di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri
della  difesa  e  delle  infrastrutture e dei trasporti relativamente
alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti
presso  i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessita' del
momento.
2.  Per  l'esecuzione  delle loro attribuzioni relativamente a navi o
galleggianti    requisiti,    gli    uffici    predetti    consultano
preventivamente  le  amministrazioni interessate, le quali possono, a
tal fine, designare un loro rappresentante.
3. Gli uffici provvedono anche al pagamento delle indennita' relative
alle  requisizioni  disposte  su  richiesta di altre amministrazioni,
salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.
                              Art. 478 
         Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio 
 
1. L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio e' notificato
all'armatore,  o  al  capitano  o  al  guardiano  della  nave  o  del
galleggiante e ha immediata esecuzione. 
2. Se l'ordine e' stato notificato al  capitano  o  guardiano,  esso,
appena possibile, e' notificato anche all'armatore o  proprietario  o
ai loro legali rappresentanti. 
3. Il capitano o il guardiano fa registrare  l'ordine  dall'autorita'
competente sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio  o,  nel
caso di galleggianti, sulla licenza, e ne da' immediata comunicazione
all'armatore  o  proprietario.  L'ordine   e'   inoltre   reso   noto
all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi. 
4. Il capitano o il  guardiano  della  nave  o  del  galleggiante  ne
diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito  e
gli  armatori  o  proprietari  sono   tenuti   a   ottemperare   alle
disposizioni del presente capo nel termine che sara' loro fissato. 
((4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale,  non
sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione.)) 
                              Art. 479
                   Consegna dell'unita' requisita

1.  Gli  armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione,
mettono a disposizione dell'amministrazione la nave o il galleggiante
richiesto  nel  giorno  e  nell'ora  indicati nell'ordine. In caso di
ingiustificato   ritardo   nella   consegna   l'amministrazione  puo'
richiedere  all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante
il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali.
2.   Le   navi   o   i   galleggianti   requisiti   sono   consegnati
all'amministrazione  nelle  condizioni  di  navigabilita'  e  assetto
previste  dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben
puliti  esternamente e internamente, con l'equipaggio al completo, se
richiesto,  con  tutti  i  locali per le merci vuoti, in buon ordine,
pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
3.  Gli  alloggi  per  passeggeri  esistenti a bordo devono essere in
ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
4.  Nel  caso che la nave, o galleggiante non si trovasse, al momento
dell'ordine   di   requisizione,   nelle   condizioni  ora  indicate,
l'armatore   o   il  proprietario  provvede,  nel  termine  stabilito
dall'amministrazione,  a  eliminare  le  eventuali  manchevolezze. In
difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso
della spesa, secondo le norme indicate nell'articolo 505.
                              Art. 480
        Risoluzione dei contratti anteriori alla requisizione

1.  L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di
diritto  qualsiasi contratto che ha per oggetto l'utilizzazione della
nave  o  del  galleggiante  requisito  e libera inoltre di diritto il
proprietario  e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di
terzi,  che  presupponga  la  libera  disponibilita' della nave o del
galleggiante  o  parte  degli  stessi. La risoluzione dei contratti e
delle   obbligazioni  non  da'  luogo  a  rimborsi  di  spesa  ne'  a
risarcimento di danni a favore di terzi.
2. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante non risolve
i  contratti di vendita della nave o del galleggiante stipulati prima
della notifica dell'ordine di requisizione, ancorche' non e' avvenuta
la  consegna  della  nave  o  del  galleggiante, ne' pagato il prezzo
convenuto ne' eseguite le trascrizioni di legge.
3.  E' in facolta' dell'amministrazione che procede alla requisizione
di  rescindere  o  sospendere  i contratti di assicurazione in corso,
all'atto   della   requisizione,   sostituendosi  nei  confronti  del
proprietario  o  armatori  agli  assicuratori,  i  quali  non possono
richiedere ulteriori pagamenti di premi.
                              Art. 481
   Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unita' requisita

1.  In  tutte  le  navi e su tutti i galleggianti requisiti in uso il
Ministero che procede alla requisizione puo' disporre l'esecuzione di
tutti  i lavori di trasformazione e di adattamento opportuni, salvo a
provvedere,   all'atto   della   cessazione  della  requisizione,  al
ripristino  della  nave,  e al pagamento dell'indennita' anche per il
tempo occorrente per i lavori di ripristino.
2.  Se  i  lavori  di  ripristino  sono  affidati  all'armatore  o al
proprietario,  e'  fissato il tempo occorrente per il ripristino e la
relativa  indennita' si aggiunge alla somma fissata per effettuare il
ripristino stesso.
                              Art. 482
          Determinazione e corresponsione delle indennita'

1.  Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti un
apposito  ufficio a richiesta degli uffici di requisizione determina,
sentito l'armatore o il proprietario, l'indennita' di requisizione.
2.  Nel  caso  di  requisizione  in  uso,  l'indennita' e' dovuta dal
momento  in  cui  la  nave  o  il galleggiante e' consegnato, fino al
momento della riconsegna.
3.   La   liquidazione   dell'indennita'   di   requisizione  esonera
l'amministrazione  da  qualsiasi altra obbligazione non espressamente
prevista dal presente capo.
                              Art. 483
Trasformazione   della   requisizione   in  uso  in  requisizione  in
                             proprieta'

1.  Il  Ministero  competente  puo'  procedere  alla  requisizione in
proprieta'  di  navi o galleggianti gia' requisiti in uso nel caso in
cui  le  navi  o  galleggianti  siano  stati  per  eventi  di  guerra
gravemente  danneggiati  e  si  trovino  immobilizzati in maniera che
risulti  impossibile  o non conveniente procedere ai lavori necessari
per la loro rimessa in efficienza.
2.  Tuttavia, i proprietari, ove intendano procedere, a loro rischio,
alla  rimessa  in  efficienza  delle  navi  o  galleggianti,  possono
compatibilmente  con  le esigenze di carattere militare, da valutarsi
dal  Ministero della difesa, conservare la proprieta' del relitto. In
tal  caso pero' dall'ammontare dell'indennita' a essi spettante sara'
dedotto  il  valore  del relitto, da determinarsi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Dal giorno in cui si e' verificato l'evento di guerra al giorno in
cui   ha   luogo  la  requisizione  in  proprieta'  sono  corrisposte
all'armatore  o al proprietario della nave o del galleggiante le sole
quote b) e c) della parte A) dell'indennita' di requisizione prevista
dall'articolo  500.  Le  predette quote b) e c) non possono essere in
ogni  caso  corrisposte  per  un  periodo  superiore  ai 720 giorni a
partire  dalla  data  dell'evento  di  guerra,  che ha determinato il
sinistro,  e  dalla  quale  e'  cessata la corresponsione dell'intera
parte A) del compenso di requisizione.
4.  Ai  fini  del  presente capo, la cattura da parte del nemico e il
sequestro  o in genere l'impossessamento da parte di uno Stato estero
della  nave  o  del  galleggiante  requisito in uso si considera come
perdita  della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra
dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.
                              Art. 484
                  Riconsegna dell'unita' requisita

1.  La  riconsegna  della  nave  o  galleggiante  requisito  da parte
dell'amministrazione  e'  disposta  dal  Ministero che ha ordinato la
requisizione,  e  comunicata  dall'autorita',  all'uopo  delegata dal
Ministero  stesso,  all'armatore  o  proprietario  o  ai  loro legali
rappresentanti, possibilmente con preavviso.
2.   Salve  speciali  esigenze  o  accordi  particolari,  la  nave  o
galleggiante  requisito e' restituito all'armatore o proprietario nel
porto ove ebbe luogo la requisizione.
                              Art. 485
                               Verbali

1.  L'inizio,  la sospensione, la ripresa, la fine della requisizione
sono  fatti risultare da appositi documenti, da compilarsi secondo le
disposizioni della sezione V del presente capo.

SEZIONE II
PERSONE IMBARCATE SULLE NAVI E SUI GALLEGGIANTI OGGETTO
DI REQUISIZIONE

                              Art. 486 
                      Contratto di arruolamento 
 
  1. Il contratto di arruolamento, in  atto  al  momento  in  cui  e'
notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore, e alla
sua  scadenza  si  considera  prorogato  per  tutto  il  tempo  della
requisizione,  ((salvi  i  casi  di  invalidita'  o   di   infermita'
debitamente  constatati  dal   sanitario   designato   dall'autorita'
portuale. Nel caso di requisizione in proprieta')), il  contratto  di
arruolamento in atto al momento in  cui  e'  notificato  l'ordine  di
requisizione  puo'  essere  risolto   dall'amministrazione   che   ha
proceduto alla requisizione. 
                              Art. 487
                  Sbarco dell'equipaggio mercantile

1.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero
della  difesa  possono  disporre  lo  sbarco,  in  tutto  o in parte,
dell'intero  equipaggio  dalle  navi  o  dai  galleggianti  dei quali
effettuano la requisizione, sostituendolo con personale militare.
2.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero
della  difesa  possono,  a  loro  insindacabile giudizio, ordinare lo
sbarco  dalle navi o dai galleggianti requisiti di una o piu' persone
dell'equipaggio.  In  questo  caso  l'armatore,  il proprietario o il
capitano  provvedono immediatamente, salva comprovata impossibilita',
alla  sostituzione  delle  persone  sbarcate, assumendo, se richiesto
dall'amministrazione, le persone da questa nominativamente designate.
3.  Se l'armatore, il proprietario, o il capitano non vi provvede nel
termine   fissato   dall'amministrazione,   questa   ha  facolta'  di
provvedervi  d'ufficio,  e  il  personale  cosi' imbarcato si intende
arruolato a tutti gli effetti per conto dell'armatore o proprietario.
4.   I   predetti   Ministeri   possono  inoltre  disporre  l'aumento
dell'equipaggio  delle  navi  o  dei  galleggianti  requisiti  per il
disimpegno di speciali servizi, e il Ministero della infrastrutture e
dei  trasporti  puo'  anche  disporre  per  tali servizi l'imbarco di
personale militare in soprannumero.
5.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1 e 2, al personale sbarcato, se
particolari norme di carattere legislativo o sindacale non dispongono
diversamente,  e'  dovuto il trattamento previsto dalla norme vigenti
per  il  caso  di  risoluzione  del  rapporto di lavoro per fatto del
datore di lavoro.
6.   Le   spese   per   lo   sbarco  o  la  sostituzione  di  persone
dell'equipaggio,  o  per  l'aumento  di  questo,  sono a carico dello
Stato.
                              Art. 488
                             Previdenza

1.  Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi
delle navi requisite e' considerato utile a tutti gli effetti ai fini
previdenziali.
                              Art. 489
Equipaggio  mercantile  imbarcato  su  unita'  requisite iscritte nel
                        naviglio dello Stato

1.  Per  gli  equipaggi  delle  navi requisite che sono inscritte nel
naviglio  ausiliario  si  applicano  le  norme  relative  alla Marina
militare in tempo di guerra.

SEZIONE III
CAPITANO DELLA NAVE - COMMISSARIO STATALE COMANDANTE MILITARE - LORO COADIUTORI

                              Art. 490
                         Capitano della nave

1.  Il  capitano  al  comando  della  nave  o galleggiante requisito,
ancorche'  nominato  dall'armatore  o  proprietario,  si intende, per
tutto  il  periodo  di requisizione, agli ordini dell'amministrazione
per cio' che concerne l'impiego della nave o galleggiante.
2.  Il  capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla
sua carica, salve le limitazioni previste dagli articoli seguenti.
3.  Egli  compie  i viaggi e le operazioni ordinategli con la massima
sollecitudine,  adottando  tutte  le  provvidenze  e gli accorgimenti
necessari  affinche' l'amministrazione requisitrice tragga il maggior
vantaggio  possibile dalle missioni affidategli. Esegue le operazioni
di  carico e scarico delle merci, nonche' l'imbarco e lo sbarco delle
persone  nelle  localita'  che gli sono indicate dall'amministrazione
stessa.
4.  Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni
momento  l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo,
nonche' la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.
                              Art. 491
                         Commissario statale
1  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero
della  difesa possono imbarcare sulle navi e sui galleggianti da essi
                  requisiti un commissario statale.
2.   Il   commissario   statale   vigila  l'esecuzione  dell'atto  di
requisizione   a   tutela   degli   interessi   dell'amministrazione,
impartisce  per  conto  di essa le opportune disposizioni al capitano
della  nave  o  del galleggiante sulle missioni da compiere e in modo
speciale  sugli  scali  da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle
persone   e   delle   cose,  riferendo  alla  fine  di  ogni  viaggio
all'amministrazione  da  cui  dipende  sulle  eventuali manchevolezze
                            riscontrate.
3.  Il  capitano  della  nave  o  del  galleggiante  requisito esegue
fedelmente le istruzioni impartitegli, ma restano salve le facolta' e
le   responsabilita'   relative   alla  condotta  della  nave  o  del
galleggiante  e  alla  organizzazione  interna di essa. Egli comunque
fornisce  al  commissario  statale tutte le spiegazioni che gli siano
           richieste su qualsiasi provvedimento adottato.
                              Art. 492
                         Comandante militare

1.  Sulle  navi  e  sui  galleggianti  requisiti  dal Ministero della
difesa, non iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto
Ministero  puo'  conferire  al  commissario  statale  il  titolo e le
attribuzioni  di  comandante  militare,  se  e' ufficiale di vascello
della  Marina  militare  ovvero  ufficiale  o sottufficiale del Corpo
degli  equipaggi  militari  marittimi,  appartenente  a categorie che
conferiscano  l'idoneita' al comando della nave o del galleggiante su
cui e' imbarcato.
2.  Il  comandante  militare,  oltre  alle  attribuzioni  proprie del
commissario statale, ha anche le seguenti:
a)  dare  ordini  al capitano della nave o del galleggiante requisito
per  tutto  cio' che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi  di  bordo,  che hanno attinenza con l'impiego speciale della
nave o del galleggiante;
b)  esercitare  la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi in
arrivo  e  in partenza, con facolta' di vietarne la trasmissione o la
ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari.
3.  Il  capitano  della nave o del galleggiante requisito esegue e fa
eseguire  dalle  persone  da  lui dipendenti tutti gli ordini che gli
vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare,
il  quale  ne assume la completa responsabilita' a tutti gli effetti,
apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima.
4.  La  presenza  del comandante militare non esime il capitano della
nave  o  del  galleggiante requisito da alcuno degli obblighi per lui
previsti  nel  presente capo, salva l'osservanza degli ordini che gli
siano impartiti dal comandante militare.
                              Art. 493
       Assunzione del comando da parte del comandante militare

1.  Il  comandante  militare,  a  suo  insindacabile giudizio, quando
speciali  circostanze  lo  richiedano,  e  in  particolare,  a titolo
esemplificativo, quando la nave o il galleggiante si trova in qualche
grave  contingenza  (atto  bellico, incendio, necessita' di abbandono
della  nave,  caduta  di  uomini  in  mare, necessita' di getto della
merce,   navigazione   particolarmente  difficile),  ha  facolta'  di
assumere   il  comando  della  nave  o  del  galleggiante,  facendone
dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo dell'equipaggio e su
tutti  i  libri  del giornale nautico, con l'indicazione della data e
dell'ora precisa.
2.  Da  questo  momento  il capitano della nave o del galleggiante e'
esonerato  da  qualsiasi  obbligo, facolta' o responsabilita' che gli
spetti  a  norma  di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il
comandante militare.
3.  In  conseguenza,  il  capitano  passa, come ogni altra persona di
bordo,  alla  dipendenza del comandante militare, al quale presta, se
richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.
                              Art. 494
                   Doveri del personale imbarcato

1.  Lo  stato  maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un
galleggiante  requisito devono al comandante militare, al commissario
statale  e  al  rappresentante  imbarcato  della  Forza armata di cui
all'articolo  497 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il
capitano.
2.  L'equipaggio  militare,  e  in  generale  il  personale  militare
imbarcato  a  bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso
il  comandante  militare  gli  stessi  doveri  che  le  norme vigenti
prescrivono verso il comandante di nave militare.
                              Art. 495
       Capitano marittimo con funzioni di comandante militare

1.  Se  il  capitano  che  si  trova  al  comando  della  nave  o del
galleggiante  e'  ufficiale  di  vascello  appartenente  a  una delle
categorie  in congedo, il Ministero della difesa puo' eccezionalmente
affidargli  le  funzioni  di  comandante  militare,  richiamandolo in
servizio  attivo.  In  questo  caso,  l'indennita' di requisizione e'
diminuita  degli  assegni,  che in dipendenza del richiamo l'armatore
non e' piu' tenuto a corrispondere al comandante della nave.
                              Art. 496
Sottufficiale    o    impiegato    civile    imbarcato    per   conto
                dell'amministrazione, quale contabile

1.  E'  in  facolta'  dell'amministrazione  di imbarcare sulla nave o
galleggiante  requisito  un  sottufficiale  o  un impiegato civile di
qualifica  equiparata,  con  l'incarico  di  coadiuvare il comandante
militare  o  il  commissario statale nel controllo dei combustibili e
dei  materiali  di  consumo  che  sono  a carico dell'amministrazione
requisitrice.
2.  Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili
o  materiali,  questi  devono essere regolarmente presi in carico dal
predetto  sottufficiale  o impiegato civile; in mancanza di questo, i
combustibili e i materiali predetti sono dati in regolare consegna al
capitano  della nave, rimanendone affidato il controllo al comandante
militare o al commissario statale.
                              Art. 497
                  Rappresentante delle Forze armate

1.  Il  Ministero  della difesa interessato puo' imbarcare sulla nave
mercantile  o galleggiante requisito, un ufficiale o sottufficiale di
grado   inferiore  al  comandante  militare  o  commissario  statale,
perche',  ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla
esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni
da  concordare  fra  i  Ministeri  interessati a seconda dell'impiego
dell'unita' requisita.
2. L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato ai sensi del comma 1, ha
verso  il  comandante militare la stessa subordinazione, che le norme
vigenti  per  le  navi  militari  prescrivono  per  gli  ufficiali  e
sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.
                              Art. 498
Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato

1.  Al  personale  statale  militare  e civile imbarcato sulle unita'
requisite,   e'   dovuto  il  trattamento  economico  previsto  dalle
disposizioni  vigenti  in  materia, ovvero, ove non previsto, fissato
dal  Ministero interessato di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze.

SEZIONE IV
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' NEL CASO DI REQUISIZIONE
IN PROPRIETA' O IN USO

                              Art. 499 
          Indennita' nel caso di requisizione in proprieta' 
 
1.  Nel  caso  di  requisizione  in  proprieta'  della  nave  o   del
galleggiante  l'indennita'  e'  determinata  entro  tre  mesi   dalla
requisizione,  in  una  somma  pari  al  valore  della  nave  o   del
galleggiante requisito. 
2. La  determinazione  dell'indennita'  compete  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, con le norme di cui all'articolo 500,
anche se la requisizione e' disposta dal Ministero della  difesa,  ed
e' notificata al proprietario dall'amministrazione che ha disposto la
requisizione. 
3. Nel caso previsto dall'articolo 483, comma 1, l'indennita'  dovuta
al proprietario e' determinata entro tre mesi dalla data  dell'ordine
di requisizione, in una somma  pari  al  valore  che  la  nave  o  il
galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento. 
4. Nel caso di requisizione in proprieta' i diritti reali  costituiti
sull'unita'  requisita  possono  farsi  valere,   dopo   l'emanazione
dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennita'. 
5.  Nel  caso  di  ipoteca  costituita  globalmente  sulla   nave   o
galleggiante requisito ((in  proprieta'  a  favore  di  istituto))  a
garanzia dei finanziamenti da esso concessi, l'istituto determina,  a
richiesta del proprietario o armatore dell'unita' requisita, la quota
parte della somma mutuata da  attribuire  alla  nave  o  galleggiante
requisito  ai  fini  dell'applicazione  del  comma  4.  Il  pagamento
dell'indennita'  e'  effettuato  previa  accettazione  da  parte  del
proprietario o armatore della quota indicata dall'istituto.  In  caso
di disaccordo in merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. 
6. Nel caso in cui l'amministrazione  proceda  all'alienazione  della
nave o del galleggiante requisito in proprieta', colui nei  confronti
del quale e' stata disposta la requisizione ha facolta' di esercitare
il diritto di prelazione  a  parita'  di  condizioni  con  gli  altri
eventuali concorrenti. 
                              Art. 500
             Indennita' nel caso di requisizione in uso

1.  Nel  caso  di  requisizione in uso della nave o del galleggiante,
l'indennita'  e' calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a
loro   volta  sono  calcolate  a  ore,  attribuendo  a  ogni  ora  un
ventiquattresimo della indennita' giornaliera.
2. Non si tiene conto delle frazioni di ore.
3.  In  caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde
l'indennita'  fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data
della  perdita  non  puo'  essere  precisata, del giorno a cui risale
l'ultima notizia certa.
4.  Detta indennita' si compone di due parti designate con le lettere
A  e  B.  Il  valore  della  nave  o  del  galleggiante  requisito e'
determinato come segue:
a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale
valore  e'  stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della
requisizione  in proprieta' o al giorno della perdita in relazione al
tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonche' allo stato
di conservazione e di efficienza della nave;
b)  per le navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato,
il   valore   e'  stabilito  calcolando  il  costo  di  ricostruzione
(determinato  al giorno della requisizione in proprieta' o al giorno,
della  perdita)  di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e
applicando  un  coefficiente  di  deprezzamento inerente all'eta', al
tipo  e  allo  stato effettivo di conservazione e di efficienza della
nave.
5.  Sia nell'ipotesi di cui alla lettera a) sia in quella di cui alla
lettera  b)  del  comma 4 si aggiunge il valore delle dotazioni e dei
corredi.
6. Le quote comprese nella parte A, che sono determinate dall'ufficio
di cui all'articolo 482, sono le seguenti:
a)   ammortamento  del  valore  della  nave  o  del  galleggiante  da
calcolarsi  sul  valore  della nave o del galleggiante (diminuito del
valore   di  demolizione)  al  momento  della  requisizione  con  una
percentuale  variabile a seconda del tipo e dell'eta' e tenendo conto
dello  stato  di  conservazione  e  di  efficienza  della  nave o del
galleggiante;
b)  interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante,
corredi e dotazioni compresi; se la requisizione si prolunga oltre un
anno  la  quota  di  interessi  e'  calcolata sul valore della nave o
galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento;
c) spese generali;
d)  materiali  di  consumo  per  coperta,  macchina,  camera,  cucina
(compresi  i  lubrificanti  per  le navi e i galleggianti semoventi a
propulsione a vapore);
e) manutenzione e riparazioni ordinarie;
f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica).
7.  Quando  l'amministrazione lo ritenga opportuno, puo' provvedere a
sue spese ai materiali indicati nella lettera a) e ai lavori indicati
nelle  lettere  e)  e  f)  del  comma  6. In tal caso, la parte A del
compenso  si limita alle quote indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma 6.
8.  L'indennita'  prevista  per  la parte A puo' essere, annualmente,
soggetta  a  revisione a richiesta dell'amministrazione interessata o
dell'armatore.
9.  Le  quote  comprese  nella parte B si riferiscono in massima agli
oneri seguenti:
a)  assicurazione  della nave o galleggiante contro i rischi ordinari
della   navigazione   e   assicurazione   contro   il  rischio  della
responsabilita' civile per danni alle persone;
b)  equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni
infortuni  e  malattie, contributi sindacali e previdenziali, o altri
oneri  previsti  da  apposite disposizioni ed eventuali compensi agli
equipaggi stabiliti dagli organi competenti);
c) lavoro straordinario;
d) combustibili;
e)  lubrificanti  per  le motonavi e per i galleggianti semoventi con
motori  a  combustione nonche' per le navi e galleggianti semoventi a
propulsione elettrica;
f) acqua;
g)   spese  portuali  e  diritti  marittimi  (pilotaggio,  rimorchio,
ormeggio  e  disormeggio,  ponti  di imbarco nei porti ove occorrono,
guardia  ai  fuochi,  visita  sanitaria,  spedizione della nave o del
galleggiante,  tasse  e  sopratasse  di ancoraggio, fari, transito di
canali, e altre eventuali spese portuali e diritti marittimi);
h) agenzie;
i)  esercizio  dell'impianto  r.  t.  (escluse  le  spese relative al
personale r. t. gia' comprese nella quota equipaggio);
l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio;
m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati;
n)  carenamento  di carattere eccezionale da definirsi all'atto della
requisizione;
o) disinfestazione o altre misure sanitarie;
p) medicinali e materiali per medicazione;
q)  lavatura  e  rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali,
tovaglieria per il personale di passaggio e per l'equipaggio;
r)  eventuali  sistemazioni (di telefoni nei porti e uso del telefono
nell'interesse dell'amministrazione;
s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
t)  eventuali  spese  inerenti  alla  quarantena  e  approdo in porti
infetti;
u)  consumi  di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove
sistemazioni,    macchinari    e    posti    aggiunti    per   ordine
dell'amministrazione,    nonche'    forniture   le   quali   comunque
resterebbero di proprieta' dell'amministrazione.
10. Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano iscritti nel
ruolo  del  naviglio  ausiliario  della Marina militare, l'indennita'
dovuta  agli armatori o proprietari si compone della sola parte A. Le
quote  della  parte  B, applicabili a tali unita' sono contabilizzate
direttamente dal Ministero della difesa come per le navi militari.
11.  La  parte  A  dell'indennita' e' determinata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, anche nel caso che la requisizione e'
fatta  dal  Ministero  della  difesa, ed e' notificata all'armatore o
proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
12.  All'atto della requisizione, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, se non e' in possesso di tutti gli elementi necessari,
puo'  determinare  in  via  provvisoria questa parte dell'indennita',
salvo  a  procedere  alla  determinazione  definitiva  entro tre mesi
dall'inizio  della  requisizione.  La  determinazione  provvisoria e'
notificata  dall'armatore  o proprietario dall'amministrazione che ha
disposto la requisizione.
13.  Nel  caso  in  cui  l'armatore  o  proprietario  propone ricorso
giurisdizionale contro il provvedimento che determina definitivamente
l'indennita', l'indennita' stessa e' corrisposta, fino alla decisione
sul  ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
14.  La  parte  B e' determinata dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti o da quello della difesa rispettivamente per le navi o
galleggianti requisiti da ciascuno di essi.
15. Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero
interessato, essere escluse dall'indennita' e:
a)  essere  assunte direttamente, in parte o totalmente dal Ministero
interessato;
b)  essere  corrisposte  agli  armatori  o  proprietari  nella misura
indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali
gia' esistono regolamentazioni speciali;
c)  essere  corrisposte  agli  armatori  o  proprietari  nella misura
stabilita con appositi accordi.
                              Art. 501
      Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione

1.   Oltre  all'indennita'  di  requisizione,  sono  a  carico  delle
amministrazioni che procedono alla requisizione:
a)  la  perdita  totale  della  nave  o  del  galleggiante requisiti,
l'abbandono  degli  stessi  a  tutti  gli effetti di legge, le avarie
della  nave  o  del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle
cose  di  terzi,  derivanti,  tali  eventi,  da rischi di guerra o da
rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti,
quanto  alla  nave  o  al  galleggiante,  dalla  normale  polizza  di
assicurazione  rischi  ordinari  e, quanto alle persone dalla normale
polizza  di  assicurazione  e  infortuni,  malattie e responsabilita'
civile,  quando  risultino da apposito verbale vistato dal comandante
militare   o   dal   commissario  statale,  ovvero  da  dichiarazione
rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale;
b)  le  spese inerenti a eventuali lavori di adattamento della nave o
del  galleggiante per i servizi ai quali e' adibito per effetto della
requisizione;
c) le spese inerenti ai lavori di ripristino;
d)  le  eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del
galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.
                              Art. 502
              Pagamento dell'indennita' di requisizione

1.  In  caso  di  requisizione  in  proprieta', l'indennita' non puo'
essere  pagata  se  non sono decorsi sessanta giorni dalla data della
trascrizione dell'atto di requisizione.
2.   Se   sorgono   contestazioni   sulla   persona   avente  diritto
all'indennita', e, nel caso previsto dal comma 1, se, nel termine ivi
indicato,  sono notificate all'amministrazione procedente opposizioni
di  creditori  ipotecari  o  privilegiati, l'indennita' e' depositata
presso  la  Cassa depositi e prestiti, fino a che sulle contestazioni
od  opposizioni  non  decida  la competente autorita' giudiziaria, su
istanza della parte piu' diligente.
3.  Il pagamento dell'indennita' di requisizione in uso si effettua a
rate mensili posticipate.
4.  L'amministrazione  per  conto  della  quale  si e' proceduto alla
requisizione   e'   autorizzata   a  corrispondere  agli  armatori  o
proprietari  delle  navi  o dei galleggianti requisiti acconti, nella
misura  massima  di  otto  decimi, sull'ammontare delle indennita' di
requisizione gia' maturate.
5.  La  determinazione  delle  suddette  indennita', agli effetti del
pagamento  degli  acconti  di  cui  al  comma  4, e' fatta a giudizio
insindacabile  dell'amministrazione  per  conto  della  quale  si  e'
proceduto  alla requisizione salvo conguaglio, all'atto del pagamento
del saldo, in base alla prescritta documentazione.
6.  Per il pagamento delle indennita' per la perdita delle navi o dei
galleggianti  requisiti, sia che le indennita' stesse siano dovute ai
sensi   dell'articolo   501  sia  che  esse  siano  dovute  ai  sensi
dell'articolo   516,   e   per   il  pagamento  delle  indennita'  di
requisizione, non decorrono, in alcun caso, interessi di mora.
                              Art. 503
                      Documenti giustificativi

1.   Gli   armatori  e  proprietari,  per  il  rimborso  delle  spese
sottoelencate,  se esse non sono gia' comprese nella indennita' o non
formino  oggetto  di  speciale accordo, devono presentare i documenti
giustificativi indicati nei numeri seguenti:
a)  assicurazione:  l'onere  relativo  si deve rilevare dalla polizza
esistente o dal contratto da stipulare;
b)  equipaggio:  fattura  con  prospetto  nominativo dell'equipaggio,
conforme  alle  risultanze  del ruolo d'equipaggio, con l'indicazione
della somma netta percepita da ciascun componente l'equipaggio stesso
e  delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore; il
prospetto  deve  portare  il  visto  del  comandante  militare  o del
commissario  statale  che  attestera'  la  effettiva percezione delle
somme  corrisposte;  per  gli  eventuali  compensi dovuti per servizi
speciali,   il  prospetto  nominativo  e'  compilato  con  le  stesse
modalita' indicate nelle lettera c);
c) lavoro straordinario: prospetto nominativo con le indicazioni:
1) del periodo di tempo a cui il lavoro straordinario si riferisce;
2) del genere di lavoro straordinario;
3) delle ore di lavoro straordinario;
4) delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore;
5)  delle  quote  spettanti  a  norma  dei  contratti di lavoro e del
contratto di arruolamento;
6)  della somma netta corrisposta a ciascuno. Il prospetto e' vistato
dal  capitano  della nave e dal comandante militare o dal commissario
statale;
d)  combustibili,  lubrificanti, acqua: fattura con dichiarazione del
comandante  militare  o  del  commissario  statale,  attestante che i
quantitativi fatturati sono stati effettivamente consumati durante la
requisizione.  Alla  fattura  e'  allegata  anche  una  dichiarazione
dell'autorita'  militare  marittima  o  della  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, se la nave trovarsi all'estero,
del  console,  la quale attesti che il prezzo fatturato corrisponde a
quello corrente sulla piazza;
e)  spese  portuali  e  diritti  marittimi:  fattura  con  allegati i
documenti  comprovanti  le  tasse  pagate  e le spese sostenute. Tali
documenti,  quietanzati,  sono  vistati dal comandante militare o dal
commissario  statale,  o, in loro assenza, dalla autorita' portuale o
consolare  competente  oppure  corredati  da  relativo buono o da una
dichiarazione  rilasciata  dal  comandante militare o dal commissario
statale;
f)  agenzie:  fattura con allegato il buono del comandante militare o
del  commissario statale, e col visto della autorita' portuale per il
controllo della quota del compenso dovuto;
g) esercizio impianto radiotelegrafico:
1)  marconigrammi:  riepilogo  firmato  dal comandante militare o dal
commissario   statale,   con  copia,  se  rilasciato  dalle  predette
autorita',     dei     marconigrammi     trasmessi     nell'interesse
dell'amministrazione;
2)  esercizio:  fattura quietanzata dall'ente che ha diritto, a norma
di  accordi  particolari  o di norme in vigore, a eventuali canoni, e
vistata dal comandante militare o dal commissario statale;
h) spese, carico e scarico, stivaggio e di stivaggio: fattura vistata
dall'ufficio  del  lavoro  portuale,  ove esista, o dall'autorita' di
porto,  per  il controllo delle tariffe applicate nel conteggio della
quota  oraria,  con  allegato  il  buono  rilasciato  dal  comandante
militare  o dal commissario statale. Da questo buono devono risultare
la  data e l'ora dell'inizio e della cessazione del lavoro, per poter
determinare, se necessario, il lavoro eseguito in ore straordinarie e
in  giorni  festivi.  Nei  casi  in cui l'equipaggio della nave o del
galleggiante  concorra  a tali operazioni, il compenso e' corrisposto
con  le stesse modalita' indicate per il lavoro straordinario e nella
misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto di
arruolamento;
i) mantenimento delle persone e di quadrupedi imbarcati:
1)  per  il  mantenimento,  se  richiesto, delle persone trasportate,
l'amministrazione puo' stabilire il trattamento tavola, adottando, se
esistono  per  la  nave o il galleggiante requisito, le tariffe di 1-
classe   per   gli  ufficiali  e  assimilati,  di  2-  classe  per  i
sottufficiali  e  assimilati,  di 3- classe per la truppa e personale
assimilato;  oppure  puo' apportare modifiche al trattamento tavola e
stabilire  nuove tariffe d'accordo con l'armatore o proprietario. Per
il  vitto  speciale  agli  infermi e per i vini e altre bevande, sono
stabilite  apposite tariffe. Il rimborso relativo e' effettuato verso
presentazione, da parte dell'armatore o del proprietario, di apposite
fatture con allegate le note giornaliere compilate dal capitano della
nave  o  del  galleggiante  attestanti il numero e la categoria delle
razioni distribuite; le fatture e le note sono vistate dal comandante
militare o dal commissario statale;
2)  per  il mantenimento dei quadrupedi, se richiesto, sono stabilite
speciali  tariffe  dall'amministrazione,  di accordo con l'armatore o
proprietario. Il rimborso relativo e' effettuato verso presentazione,
da  parte  dell'armatore  o  proprietario,  di  apposite  fatture con
allegate le note giornaliere, compilate dal capitano della nave o del
galleggiante,   attestanti  il  numero  dei  quadrupedi  trasportati,
debitamente   vistate  dal  comandante  militare  o  dal  commissario
statale;
l)  carenamento:  i  lavori di carenamento sono eseguiti in seguito a
ordine  dell'amministrazione  e,  se compiuti a cura degli armatori o
proprietari,   sono   controllati   dall'ufficio   tecnico  designato
dall'amministrazione  stessa.  Le  fatture relative portano il visto,
per eseguito lavoro, dell'ufficio tecnico predetto;
m) se il carenamento avviene in porto estero sono osservate le stesse
modalita',  con  la  sola  variante  che  il controllo e il visto per
eseguito lavoro sono devoluti al comandante militare o al commissario
statale o al console;
n)  disinfestazione:  le operazioni sono eseguite in seguito a ordine
dell'amministrazione   e,   se  compiute  a  cura  degli  armatori  o
proprietari,     sono     controllate     dall'autorita'    designata
dall'amministrazione  e  le  fatture  portano il <<visto per eseguito
lavoro>> dell'autorita' predetta;
o)  medicinali  e  materiali per medicazioni: fattura dettagliata con
l'elenco  dei  materiali consumati, vistato dal comandante militare o
dal  commissario  statale,  con  l'indicazione  dei  relativi prezzi,
preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione;
p)  spese lavatura e rifacimento fasce, materassi, federe, guanciali,
tovaglieria:fattura  quietanzata  dalla  ditta  che  ha  eseguito  il
lavoro, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal
commissario  statale,  o  la  dichiarazione rilasciata dal comandante
militare  o  dal  commissario  statale,  constatante la necessita' di
procedere al lavoro stesso;
q)  telefono  e  internet:  fattura  quietanzata  dalla  societa'  di
comunicazione, vistata dall'autorita' portuale, con allegato il buono
rilasciato  dal comandante militare o dal commissario statale, ove e'
indicato  il  tempo  durante il quale il telefono o internet e' stato
usato per ragioni di servizio interessanti l'amministrazione;
r)  telegrammi:  riepilogo  vistato  dal  comandante  militare  o dal
commissario   statale,  con  copia,  se  rilasciato  dalle  autorita'
predette,      dei      telegrammi      trasmessi      nell'interesse
dell'amministrazione;
s)  quarantena  e  approdo  in  porto infetto: riepilogo dettagliato,
compilato  dal  capitano  della nave o del galleggiante e vistato dal
comandante  militare o dal commissario statale, delle spese sostenute
e  delle  eventuali  indennita'  pagate  a  norma  delle disposizioni
vigenti.   Il  riepilogo  e'  corredato  dalle  fatture  e  documenti
giustificativi   e   dall'estratto   del  giornale  nautico,  vistati
dall'autorita'  portuaria,  dai  quali  risulta  l'ordine  ricevuto e
l'esatto  periodo  di  permanenza  della  nave  o del galleggiante in
quarantena o in porto infetto;
t) consumi suppletivi di coperta, camera, macchina, cucina: riepilogo
compilato  dal  capitano della nave o del galleggiante, e vistato dal
comandante  militare o dal commissario statale, con l'indicazione dei
materiali  consumati e dei relativi prezzi, preventivamente approvati
dai competenti organi dell'amministrazione;
u)  adattamento  e  ripristino:  gli  eventuali lavori di adattamento
della nave o del galleggiante ai servizi ai quali esso e' adibito per
effetto  della  requisizione,  e  quelli di ripristino, al termine di
questa,  se  eseguiti  direttamente dagli armatori o proprietari sono
controllati  dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione e le
relative  fatture  portano il visto dell'ufficio tecnico predetto; le
fatture  relative alle eventuali forniture sono controllate e vistate
dal predetto ufficio tecnico designato dall'amministrazione. Nel caso
che i lavori e le forniture siano eseguite all'estero, il controllo e
il  visto  sono  devoluti  al  comandante  militare  o al commissario
statale o al console;
v)   cessioni  materiali:  le  eventuali  cessioni  di  materiali  di
dotazione  della  nave  o  del  galleggiante a enti civili o militari
dello  Stato  sono  rimborsate  all'armatore  o proprietario da parte
dell'amministrazione  requisitrice,  che a sua volta si fa rimborsare
dall'amministrazione  dalla  quale  dipende l'ente che ha ricevuto il
materiale.   Per   tali   cessioni  l'armatore  o  proprietario  deve
presentare  regolare  fattura,  con  allegato  il verbale vistato dal
comandante  militare  o  dal  commissario  statale,  o  dichiarazione
rilasciata dal comandante militare o commissario statale. In calce al
verbale  stesso,  o  separatamente,  e'  inserita la dichiarazione di
ricevuta dell'ente al quale i materiali sono ceduti.
2.  Nei  casi  in  cui  sulle navi o galleggianti non siano imbarcati
commissari  statali o comandanti militari, le facolta' di <<visto>> e
di regolarizzazione dei documenti attribuite alla loro competenza dal
presente   articolo   sono   devolute   all'ufficio  di  requisizione
dell'amministrazione  che  ha  ordinato  la requisizione. Il presente
comma  si  applica  anche  ai  casi  di  impedimento  delle anzidette
autorita'.
                              Art. 504
                     Lavori e forniture urgenti

1.   In   casi   eccezionali   di   speciale  importanza  e  urgenza,
l'amministrazione  che ha disposto la requisizione, previa intesa con
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  derogare alle
disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di limiti per
le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e
di  forniture  necessari  all'utilizzazione  e  all'impiego immediato
dell'unita' requisita.
                              Art. 505
Temporanea  inutilizzazione,  riparazioni  dell'unita'  e sospensioni
                           dell'indennita'

1.   Se   le   navi   e  i  galleggianti  requisiti  in  uso  restano
temporaneamente  inutilizzati  per il servizio effettivo dello Stato,
per  cause  estranee all'amministrazione, e indipendenti dagli eventi
che  sono a carico dell'amministrazione stessa ai sensi dell'articolo
501,  comma 1, lettera a), la requisizione continua ad avere effetto,
ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione
della  indennita'  per tutto il periodo durante il quale la nave o il
galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l'amministrazione ha
facolta' di designare.
2.  Se  gli  armatori  o  proprietari  non  provvedono, con la dovuta
sollecitudine  e  a regola d'arte all'esecuzione dei lavori necessari
per eventuali riparazioni, i ministeri che ordinarono la requisizione
possono   provvedervi   direttamente,   a   spese  degli  armatori  o
proprietari.   In   tal  caso,  l'importo  delle  spese  relative  e'
trattenuto  sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente
legge.  Ove  dette  somme  non  siano sufficienti o le trattenute non
siano  state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato
sulla  nave  o sul galleggiante a favore dello Stato, e sono graduate
fra i crediti elencati nell'articolo 552 del codice della navigazione
dopo il n. 6. Esse sono riscosse ai sensi dell'articolo 84 del codice
della navigazione.
                              Art. 506
                        Salvataggi e rimorchi

1.  Qualunque  profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e
rimorchi  eseguiti  dalla nave o dal galleggiante requisito e' diviso
in   parti  uguali  tra  l'amministrazione,  che  ha  proceduto  alla
requisizione, e l'armatore.

SEZIONE V
ATTO DI REQUISIZIONE - MODALITA' DELLA CONSEGNA E DELLA RESTITUZIONE
DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI REQUISITI

                              Art. 507
        Autorita' delegata per la consegna e la restituzione

1.  Le  formalita'  relative  alla consegna e alla restituzione delle
navi  o  dei  galleggianti  requisiti  sono  compiute  dall'autorita'
delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.
                              Art. 508
                      Controllo dell'inventario

1.  All'atto  della  consegna e della riconsegna di nave requisita si
procede   al   controllo   dell'inventario,  in  contraddittorio  con
l'armatore   o   il   proprietario  o  con  il  loro  rappresentante,
redigendosene   verbale   nel   quale   devono   farsi  risultare  le
irregolarita' eventualmente riscontrate.
2.   Se   il  controllo  dell'inventario  non  puo'  essere  compiuto
dall'autorita'    delegata,    puo'    essere    a    cio'   delegata
dall'amministrazione altra autorita'.
3.  Se  esigenze  speciali  non  consentono  di  procedere  a  questo
controllo,  fa fede, fino a prova contraria, l'inventario esistente a
bordo, una copia del quale, a cura dell'armatore o proprietario o del
capitano  della nave, e' rimessa, entro ventiquattro ore dall'ordine,
all'autorita' che e' designata dall'amministrazione requisitrice.
4.  Dell'esattezza di tale documento rimangono responsabili, salve le
eventuali sanzioni penali, l'armatore o proprietario e il capitano.
5.  Nel  caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola
variante  che,  non  essendo  prescritto  quale  documento  di  bordo
l'inventario,  questo  e' compilato, anziche' controllato, al momento
della   requisizione,   salvo  speciali  disposizioni  da  parte  del
Ministero che procede alla requisizione.
                              Art. 509
                    Verifica materiali di consumo

1.  Le autorita' delegate verificano i materiali di consumo esistenti
a  bordo,  esclusi i combustibili, i lubrificanti e l'acqua, nei casi
di consegna o di riconsegna, redigendone apposito verbale.
                              Art. 510
                         Verbale di consegna

1.  In tutti i casi e a tutti gli effetti previsti dal presente capo,
l'atto di requisizione e' sostituito dal processo verbale di consegna
di cui al comma 2.
2.  Agli effetti della requisizione, sia in proprieta' sia in uso, e'
compilato  un  processo verbale di consegna, che contiene le seguenti
indicazioni:
a) autorita' delegata per la consegna;
b)   ordine   ricevuto  dalla  predetta  autorita',  con  le  precise
indicazioni del documento relativo;
c)  amministrazione  dello Stato per conto della quale si effettua la
requisizione;
d)  nome  dell'unita'  requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero,
galleggiante, ecc.) e nazionalita';
e)   nome  del  proprietario  (o  anche  dell'armatore  nel  caso  di
requisizione   in  uso)  dell'unita'  requisita  e  sua  residenza  o
domicilio;
f)   compartimento   o  ufficio  marittimo  d'iscrizione  dell'unita'
requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro
dei galleggianti;
g) tonnellaggio di stazza lorda e netta;
h) porto in cui avviene la consegna;
i) data e ora della consegna;
l)   consistenza  dei  combustibili  e  dell'acqua  (potabile  e  per
macchina)  esistenti  a  bordo  dell'unita' all'atto della consegna e
consistenza  dei  lubrificanti  soltanto  nel  caso  di motonavi e di
galleggianti con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;
m) eventuali annotazioni;
n) firma dell'autorita' delegata per la consegna;
o)  firma  del  proprietario  (o  anche  dell'armatore,  nel  caso di
requisizione in uso) o del suo legale rappresentante.
                              Art. 511
    Verbali di sospensione e di ripresa della requisizione in uso

1.  Le  norme  relative  alle  formalita' di consegna e di riconsegna
dell'unita'  requisita  si  osservano  anche  nel caso di sospensione
della  requisizione  in  uso  e  di  successiva  cessazione  di  tale
sospensione.
                              Art. 512
                  Processo verbale di restituzione

1.  All'atto  della  restituzione  dell'unita' requisita, l'autorita'
delegata dall'amministrazione che ha ordinato la requisizione compila
il   processo   verbale  di  restituzione,  che  contiene  le  stesse
indicazioni  prescritte  per  il  verbale di consegna, sostituendo la
parola <<consegna>> con <<restituzione>>.
                              Art. 513
 Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali

1.  I  processi  verbali  di  consegna e restituzione sono redatti in
contraddittorio   del   proprietario   o   dell'armatore  dell'unita'
requisita o di loro rappresentanti o del capitano.
2.  A  tal  fine,  e'  data  tempestiva  notizia  al  proprietario  o
all'armatore  o al capitano del luogo e dell'ora in cui si procedera'
alla   redazione  del  processo  verbale.  Se  l'interessato  non  si
presenta,   si   procede  egualmente  alla  formazione  del  verbale,
facendosi constare l'assenza dell'interessato.
                              Art. 514
             Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni

1.  Durante  la  requisizione  in  uso,  il  comandante militare o il
commissario  statale  e  il  capitano  della  nave o del galleggiante
tengono  ciascuno  una  raccolta  dei  seguenti  verbali,  riuniti in
fascicolo e corredati di un indice:
a)  di  consegna e di restituzione, di sospensione e di ripresa della
requisizione;
b)  relativi  alla  presa  in carico o alla cessione di combustibili,
lubrificanti, acqua;
c) relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione;
d)  attestanti  le  necessita'  della  lavatura  e del rifacimento di
fasce, materassi, federe, guanciali;
e)    concernenti    la    fornitura    di   materiali   appartenenti
all'amministrazione  e  la  consegna temporanea da parte di questa al
capitano della nave o del galleggiante;
f) di controllo di inventari;
g)  ogni  altro  processo  verbale  o  di  dichiarazione  concernente
l'unita' requisita.

SEZIONE VI
ASSICURAZIONI E AVARIE

                              Art. 515
 Responsabilita' dell'amministrazione che provvede alla requisizione

1.  L'amministrazione,  con il pagamento delle quote di assicurazione
contro  i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi
di  malattia e infortuni e contro la responsabilita' civile per danni
alle   persone,   previsti  alle  lettere  a)  e  b)  della  parte  B
dell'indennita'  ai sensi dell'articolo 500, rimane esonerata da ogni
responsabilita'  per  tutti  i danni che derivano da tali rischi alla
nave   o   galleggiante  o  alle  persone  o  alle  cose  durante  la
requisizione,  anche  se  l'armatore  o proprietario della nave o del
galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente
alla   stipulazione   o   rinnovazione   del  relativo  contratto  di
assicurazione.
2.    In    determinate   circostanze   e   per   speciali   ragioni,
l'amministrazione   che   procede  alla  requisizione  puo'  disporre
affinche'  le  polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro
scadenza.
                              Art. 516
Indennita'  e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla
                            requisizione

1.   Quando  l'amministrazione  si  avvale  della  facolta'  concessa
dall'articolo  500,  comma  15, lettera a), o quando comunque per sua
disposizione  i  rischi  non  siano,  in tutto o in parte, coperti da
assicurazione,  essa  corrisponde  all'armatore  o proprietario della
nave o galleggiante:
a)  in  caso  di perdita, una indennita' pari al valore della nave di
cui  all'articolo  500,  comma  4  rimanendo  fermo  quanto  disposto
dall'articolo 499, comma 4;
b)  in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle
necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione
non  reputi piu' conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei
lavori relativi.

SEZIONE VII
SANZIONI PENALI E DISCIPLINARI

                              Art. 517
 Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza

1.  Chiunque  non  ottempera  agli  ordini  dati  dal Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti, a norma dell'articolo 473, commi 4 e
5, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro
207,00.
2.  Nei  casi  piu' gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene
dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
                              Art. 518
Sottrazione   alla   requisizione   -   Inosservanza  dell'ordine  di
                            requisizione

1.  Chiunque  in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o
un  galleggiante,  che  ne possa formare oggetto a norma del presente
capo,  o,  senza  giustificato  motivo,  non ottempera, in tutto o in
parte, all'ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato
dall'autorita'   competente  o  comunque  ne  impedisce  od  ostacola
l'esecuzione,  e'  punito  con  la reclusione fino a un anno e con la
multa fino a euro 310,00.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a euro
207,00.
3.  Nel  caso  che  la  consegna all'amministrazione della nave o del
galleggiante  requisito  avvenga, senza giustificato motivo, oltre il
termine all'uopo stabilito a norma dell'articolo 479, il colpevole e'
punito  con  l'arresto  fino  a  tre mesi o con l'ammenda fino a euro
310,00.
                              Art. 519
            Alterazione di nave o galleggiante requisiti

1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinata la
requisizione,  altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della
nave  o del galleggiante requisito, e' punito con l'arresto fino a un
anno o con l'ammenda fino a euro 516,00.
2.  Nei  casi  piu'  gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene
dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
                              Art. 520
               Documenti falsi o indicazioni non vere

1.   Chiunque,   per  sottrarre  alla  requisizione  una  nave  o  un
galleggiante  presenta  libri  o documenti contraffatti o alterati e'
punito  con  la  reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro
310,00.
2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce all'autorita' competente
indicazioni mendaci e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa fino a euro 103,00.
3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita',
si applica la multa fino a euro 103,00.
                              Art. 521
    Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti

1.  Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della
presente  sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende
inservibile,   anche  temporaneamente,  o  deteriora  la  nave  o  il
galleggiante  requisiti  e  affidati  alla  sua  custodia,  e' punito
secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale.
2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica
la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
                              Art. 522
Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano

1.  E'  punito  con  l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a
euro  310,00  l'armatore,  il  proprietario o il capitano, che, senza
giustificato motivo:
a)  non ottempera immediatamente all'ordine dell'autorita' competente
di  sbarcare  in  tutto  o  in  parte,  l'equipaggio dalla nave o dal
galleggiante requisiti;
b) nelle condizioni previste dalla lettera a) del presente comma, non
ottempera  alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente
designate  dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte,
l'equipaggio sbarcato;
c)  non  ottempera  all'ordine dell'autorita' competente di aumentare
per  il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del
galleggiante  requisiti,  o di imbarcare, per tali servizi, personale
militare in soprannumero;
d)  non  ottempera  a quanto prescritto nell'articolo 38, al fine del
controllo  o  della compilazione dell'inventario per la consegna o la
riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.
                              Art. 523
Inosservanza  di  ordini  dati  dall'amministrazione, dal commissario
                  statale o dal comandante militare

1.  Il  capitano  della nave o del galleggiante requisiti, che, senza
giustificato    motivo,   non   ottempera   agli   ordini   impartiti
dall'amministrazione  o  dal  commissario  statale  o  dal comandante
militare,  a norma, rispettivamente, degli articoli 490, 491, 492, e'
punito  con  l'arresto  fino  a  sei mesi o con l'ammenda fino a euro
207,00.
                              Art. 524
             Applicazione di sanzioni penali piu' gravi

1.  Le  disposizioni  della  sezione  VII  del  presente  capo non si
applicano,  se  i  fatti da essa previsti costituiscono un piu' grave
reato a norma delle leggi vigenti.
                              Art. 525
                  Competenza dei tribunali militari

1.  Se  i  reati  previsti  dagli articoli 517 e 523 sono commessi in
tempo  di  guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando
il  giudice  ritenga  di  infliggere  la  sola  pena pecuniaria, puo'
provvedersi  con  decreto  penale, secondo le disposizioni del codice
penale militare di pace.
                              Art. 526
                        Sanzioni disciplinari

1.  Le  mancanze  commesse  a  bordo  dalle persone imbarcate verso i
rappresentanti   dell'amministrazione  dello  Stato,  indicati  nella
sezione   III   del  presente  capo,  sono  punite  con  le  sanzioni
disciplinari previste dagli articoli 1249 e seguenti del codice della
navigazione.
2.  L'esercizio del potere disciplinare di cui al comma 1 e' affidato
alle persone indicate dagli articoli 1249 e seguenti del codice della
navigazione.
3. I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone
imbarcate  sono  dal  comandante  militare  o dal commissario statale
presentati  al  capitano  della nave o galleggiante, che li trascrive
nel   giornale   nautico,   con   l'indicazione   dei   provvedimenti
disciplinari adottati.
4. Il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del
galleggiante  in forza della facolta' conferitagli dall'articolo 493,
sostituisce   interamente   il  capitano  nell'esercizio  del  potere
disciplinare su tutte le persone imbarcate.
5.  Oltre alle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, per qualsiasi
atto  od  omissione  capace di turbare il buon andamento del servizio
cui  la nave o galleggiante requisito e' adibito puo' essere inflitta
ai   colpevoli,  dall'autorita'  marittima  competente,  la  sanzione
disciplinare  dell'inibizione  della  navigazione da un minimo di tre
mesi  a  un  massimo  di  due  anni, indipendentemente dalle sanzioni
penali applicabili in virtu' di altre leggi.

LIBRO TERZO
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 527 
Norme applicabili all'amministrazione e  contabilita'  del  Ministero
                        della difesa. Rinvio 
 
1. Al Ministero della  difesa  si  applicano  le  norme  vigenti  per
l'amministrazione e contabilita' delle  amministrazioni  statali,  in
quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con  esse
compatibili ((, nonche' l'articolo  1  del  decreto-legge  25  maggio
1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  luglio
1994, n. 460)). 
((1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica  anche  ai
fondi destinati al pagamento di spese, principali e  accessorie,  per
servizi e forniture aventi finalita' di difesa nazionale e sicurezza,
nonche'  agli  emolumenti  di  qualsiasi  tipo  dovuti  al  personale
amministrato  dal  Ministero  della  difesa,   accreditati   mediante
aperture di credito in favore dei funzionari  delegati  degli  uffici
centrali e  periferici  del  Ministero  della  difesa.  Gli  atti  di
sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi  di  cui  al  presente
comma sono nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti  non
determinano obbligo di accantonamento da parte  delle  sezioni  della
Tesoreria dello  Stato,  ne'  sospendono  l'accreditamento  di  somme
destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.)) 
2. Il regolamento detta le norme di attuazione per  l'amministrazione
e contabilita' del Ministero della difesa, ivi  compresa  l'attivita'
ispettiva. Il controllo strategico e' disciplinato  dall'articolo  21
del regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
                              Art. 528 
            Informatizzazione del Ministero della difesa 
 
((1. All'informatizzazione delle attivita' del Ministero della difesa
si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della  pubblica
amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e
segnatamente: 
a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
b) le norme di attuazione dell'articolo 27  della  legge  16  gennaio
2003, n. 3, e,  in  particolare,  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, con le relative norme secondarie di attuazione; 
d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni  di
cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2,  nonche'  le
facolta' di cui all'articolo 17, comma  1-bis  del  medesimo  decreto
legislativo; 
e) l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.)) 
2. In  applicazione  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 39, il regolamento,  adottato  per  tale  parte  di
intesa con ((Agenzia per l'Italia Digitale)), detta le norme volte  a
coordinare le disposizioni del citato decreto legislativo n.  39  del
1993  con  le  esigenze   di   gestione   dei   sistemi   informativi
automatizzati concernenti la difesa nazionale. 
                              Art. 529
                          Controlli. Rinvio

1.  Al  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile e al
controllo  di  gestione  del  Ministero  della difesa si applicano le
norme vigenti per i controlli delle amministrazioni statali.
                              Art. 530
       Inchieste su eventi di particolare gravita' o risonanza

1.  Il Ministero della difesa dispone le inchieste sommarie e formali
volte  ad  accertare  le  cause  soggettive  e  oggettive  che  hanno
determinato  eventi  di  particolare gravita' o risonanza nell'ambito
dell'Amministrazione   della   difesa,   allo   scopo   di   valutare
l'opportunita'   di   adottare  le  misure  correttive  di  carattere
organizzativo  o  tecnico  necessarie  a  evitare  il ripetersi degli
eventi   dannosi   e  di  dare  l'avvio  ai  procedimenti  rivolti  a
individuare    eventuali    responsabilita'   penali,   disciplinari,
amministrative, in merito alla causazione dell'evento.
2.  Il  regolamento  disciplina le procedure per lo svolgimento delle
inchieste  e  delimita gli eventi di cui al comma 1, ivi compresi gli
incidenti  di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni
internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze.
3.  Dagli  eventi  di  cui  al  comma  1  sono  esclusi gli incidenti
automobilistici, nei quali sono rimasti coinvolti automezzi isolati e
che  non  hanno  comportato  gravi  lesioni fisiche o perdite di vite
umane,  nonche'  gli  incidenti  di  volo  accaduti  agli aeromobili,
diversi da quelli di cui al comma 2.
                              Art. 531
                       Riutilizzo di documenti

1.  Per  l'esercizio  della facolta' di rendere disponibili a terzi i
documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' del Ministero
della difesa, trovano applicazione le norme vigenti di cui al decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che da' attuazione alla direttiva
2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
                              Art. 532 
               Responsabilita' del personale militare 
 
1. Resta ferma, per il personale militare, la disciplina vigente  per
i  dipendenti  delle  amministrazioni   pubbliche   in   materia   di
responsabilita' civile, penale ((...)) e amministrativo-contabile. 
                              Art. 533 
                     (( (Polizze assicurative). 
 
1. In materia di polizze assicurative, al Ministero della  difesa  si
applicano le disposizioni vigenti per  le  pubbliche  amministrazioni
statali sul divieto di stipula  di  assicurazioni  per  i  dipendenti
pubblici.)) 

TITOLO II
ATTIVITA' NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

                              Art. 534 
       Attivita' negoziale del Ministero della difesa. Rinvio 
 
1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo: 
a) ai contratti del Ministero della difesa si  applicano  le  vigenti
disposizioni  in  materia  di  attivita'  negoziale  della   pubblica
amministrazione  statale,  ivi  comprese  la  disciplina  concernente
l'acquisizione di beni e servizi tramite  la  Concessionaria  servizi
informativi  spa  (CONSIP),  nonche'  la  disciplina  concernente  le
forniture e servizi informatici e, segnatamente,  ((gli  articoli  1,
commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67  del
decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
modificazioni)); 
((b) ai contratti del  Ministero  della  difesa  relativi  a  lavori,
servizi e forniture,  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  2,  si
applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  il
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
e le relative disposizioni attuative emanate ai  sensi  dell'articolo
196 dello stesso codice dei contratti;)) 
c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770; 
d) alle  locazioni  di  immobili  per  i  fabbisogni  allocativi  del
Ministero della difesa si applica  l'articolo  2,  comma  222,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
((2. Ai contratti del  Ministero  della  difesa  relativi  a  lavori,
servizi  e   forniture   ricadenti   nell'oggetto   della   direttiva
2009/81/CE,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui   al   decreto
legislativo 15 novembre 2011, n.  208,  e  le  relative  disposizioni
attuative emanate ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,  dello  stesso
decreto.)) 
                              Art. 535
                         Difesa Servizi spa

1.  E'  costituita la societa' per azioni denominata <<Difesa Servizi
spa>>,  ai  fini  dello  svolgimento dell'attivita' negoziale diretta
all'acquisizione  di  beni  mobili,  servizi  e  connesse prestazioni
strettamente  correlate  allo  svolgimento  dei compiti istituzionali
dell'Amministrazione   della  difesa  e  non  direttamente  correlate
all'attivita'  operativa  delle  Forze  armate,  da  individuare  con
decreto  del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e delle finanze, nonche' ai fini dell'articolo 7 della
legge   24   dicembre  1985,  n.  808,  nonche'  delle  attivita'  di
valorizzazione   e   di  gestione,  fatta  eccezione  per  quelle  di
alienazione,  degli immobili militari, da realizzare anche attraverso
accordi   con   altri   soggetti   e   la  stipula  di  contratti  di
sponsorizzazione.
2.  La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa
e ha sede in Roma. Il capitale sociale della societa' e' stabilito in
euro  1  milione,  e i successivi eventuali aumenti del capitale sono
determinati  con  decreto  del  Ministro della difesa, che esercita i
diritti  dell'azionista.  Le  azioni  della societa' sono interamente
sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto
di diritti a favore di terzi. La societa' opera secondo gli indirizzi
strategici   e   i  programmi  stabiliti  con  decreto  del  medesimo
Ministero,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.
3.   La   societa'   ha   a  oggetto  la  prestazione  di  servizi  e
l'espletamento    di    attivita'    strumentali    e   di   supporto
tecnico-amministrativo  in  favore  dell'Amministrazione della difesa
per   lo   svolgimento  di  compiti  istituzionali  di  quest'ultima.
L'oggetto   sociale,   riguardante   l'attivita'   negoziale  diretta
all'acquisizione  di  beni mobili, servizi e connesse prestazioni, e'
strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del
comparto  sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
Forze  armate,  delle  funzioni  di  centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.  Le  predette funzioni di centrale di committenza possono essere
svolte  anche  per  le  altre  Forze  di  polizia,  previa stipula di
apposite  convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
puo'  altresi'  esercitare  ogni  attivita'  strumentale,  connessa o
accessoria   ai   suoi  compiti  istituzionali,  nel  rispetto  della
normativa  nazionale  e  comunitaria  in  materia  di  affidamento  a
societa' a capitale interamente pubblico.
4.   La   societa',   nell'espletare   le  funzioni  di  centrale  di
committenza,   utilizza   i   parametri   di   prezzo-qualita'  delle
convenzioni  di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e  successive modificazioni, come limiti massimi per
l'acquisto di beni e servizi comparabili.
5.  Lo  statuto disciplinante il funzionamento interno della societa'
e'  approvato  con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il  Ministro  dell'economia e delle finanze. E' ammessa la delega dei
poteri  dell'organo  amministrativo  a  uno  dei  suoi membri. Con lo
stesso   decreto   sono   nominati  i  componenti  del  consiglio  di
amministrazione  e  del  collegio  sindacale  per il primo periodo di
durata  in  carica. I membri del consiglio di amministrazione possono
essere  scelti  anche  tra  gli  appartenenti  alle  Forze  armate in
servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine
dei  componenti  degli  organi  sociali per i successivi periodi sono
deliberate  a  norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito
dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Lo statuto prevede:
a)  il  divieto  esplicito  di cedere le azioni o di costituire su di
esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio
di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c)  le  modalita'  per  l'esercizio  del  <<controllo analogo>> sulla
societa',  nel  rispetto  dei  principi  del  diritto europeo e della
relativa giurisprudenza comunitaria;
d)  le  modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo
sulla politica aziendale;
e)  l'obbligo  dell'esercizio  dell'attivita'  societaria  in maniera
prevalente in favore del Ministero della difesa;
f)  il  divieto  di  chiedere  la  quotazione  in  borsa o al mercato
ristretto.
7.  La  pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella
Gazzetta  Ufficiale  tiene  luogo  degli  adempimenti  in  materia di
costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente.
8.  Gli  utili  netti della societa' sono destinati a riserva, se non
altrimenti  determinato  dall'organo  amministrativo  della  societa'
previa autorizzazione del Ministero vigilante.
9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
10.  Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e'
disciplinato  dalle  norme  di diritto privato e dalla contrattazione
collettiva.  In  deroga  a  quanto previsto dal comma 9 dell'articolo
23-bis  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si
avvale  anche  del  personale  militare  e civile del Ministero della
difesa,  anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche
competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo
le modalita' previste dallo stesso articolo.

CAPO II
PROGRAMMAZIONE

                              Art. 536 
                            (Programmi). 
 
  1.  Con  riferimento   alla   pianificazione   dei   programmi   di
ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma,  delle  opere,  dei
mezzi e  dei  beni  direttamente  destinati  alla  difesa  nazionale,
annualmente, entro la data del 30 aprile, il  Ministro  della  difesa
provvede  a   trasmettere   al   Parlamento   l'aggiornamento   della
documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo  del  piano
di impiego pluriennale che riassume: 
    a) il  quadro  generale  delle  esigenze  operative  delle  Forze
armate, comprensive degli  indirizzi  strategici  e  delle  linee  di
sviluppo capacitive; 
    b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il
relativo piano di programmazione finanziaria,  indicante  le  risorse
assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre
anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati  nello
stato  di  previsione  del  Ministero   dello   sviluppo   economico.
Nell'elenco sono altresi' indicate le  condizioni  contrattuali,  con
particolare riguardo alle eventuali clausole penali. 
  2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma  1  sono
riportate, sotto  forma  di  bilancio  consolidato,  tutte  le  spese
relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da
altri Ministeri. 
  3. In relazione agli indirizzi di cui al  comma  1,  i  conseguenti
programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati: 
    a)   con   legge,   se   richiedono   finanziamenti   di   natura
straordinaria; 
    b) con decreto  del  Ministro  della  difesa,  se  si  tratta  di
programmi  finanziati  attraverso  gli   ordinari   stanziamenti   di
bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo  quanto  disposto
al  comma  4  e  sempre  che  i  programmi  non  si  riferiscano   al
mantenimento delle dotazioni o  al  ripianamento  delle  scorte,  gli
schemi di decreto di cui al periodo precedente  sono  trasmessi  alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni  competenti.  I
pareri  sono  espressi  entro   quaranta   giorni   dalla   data   di
assegnazione. Decorso inutilmente il termine  per  l'espressione  del
parere, i decreti possono essere adottati. Il  Governo,  qualora  non
intenda  conformarsi  alle  condizioni  formulate  dalle  Commissioni
competenti, ovvero quando  le  stesse  Commissioni  esprimano  parere
contrario, trasmette nuovamente alle Camere  gli  schemi  di  decreto
corredati delle necessarie controdeduzioni per  i  pareri  definitivi
delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta  giorni  dalla
loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato  le
Commissioni competenti  esprimano  sugli  schemi  di  decreto  parere
contrario  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  motivato   con
riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale
di cui al comma 1, il programma non puo'  essere  adottato.  In  ogni
altro caso, il Governo puo' procedere all'adozione dei  decreti.  Gli
schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari. 
  4. I  piani  di  spesa  gravanti  sugli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio, ma destinati  al  completamento  di  programmi  pluriennali
finanziati  nei  precedenti  esercizi  con  leggi  speciali,  se  non
richiedono finanziamenti integrativi, sono  sottoposti  dal  Ministro
della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano  di  impiego
pluriennale di cui al comma 1. 
  5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3
e ai piani di spesa di cui al comma  4  e'  svolta  dalle  competenti
((strutture)) del Ministero della difesa. 
                              Art. 537
  Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri

1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi
di  cui  all'articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque, la
collaborazione  di  Paesi  esteri,  direttamente  o per il tramite di
agenzie   o   enti   plurinazionali,  il  Ministro  della  difesa  e'
autorizzato  a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei
limiti  dell'intera  somma,  considerando  a  questi  fini  anche gli
importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 549.
                            Art. 537-bis 
((  (Semplificazione  delle  procedure  per  la   realizzazione   dei
programmi di investimento  di  interesse  dell'Amministrazione  della
                             difesa). )) 
 
  ((1.  Ai  fini  della  semplificazione  delle  procedure   per   la
realizzazione   dei   programmi   di   investimento   di    interesse
dell'Amministrazione della  difesa,  finanziati  mediante  contributi
pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma  177-bis,  della
legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successive  modificazioni,  e'
adottato, previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
dal Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e della difesa.  Con  tale  decreto  si
provvede a: 
    a)  definire  le  modalita'  di  attuazione  dei  programmi,   in
sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421; 
    b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo  secondo
le modalita' di  cui  all'articolo  45,  comma  32,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,  che  puo'  essere
successivamente rideterminato dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ove occorra; 
    c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno  e
sull'indebitamento  netto,   rispetto   a   quelli   previsti   dalla
legislazione  vigente,  ovvero  quantificarli   per   la   successiva
compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge n.
350 del 2003, e successive modificazioni.)) 
                            Art. 537-ter 
(( (Cooperazione  con  altri  Stati  per  i  materiali  di  armamento
                prodotti dall'industria nazionale) )) 
 
  ((1. Il Ministero della difesa, nel rispetto  dei  principi,  delle
norme e delle procedure  in  materia  di  esportazione  di  materiali
d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990,  n.  185,  e  successive
modificazioni, d'intesa con il Ministero degli  affari  esteri,  puo'
svolgere per conto di altri  Stati  esteri  con  i  quali  sussistono
accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e
tramite    proprie    articolazioni,    attivita'     di     supporto
tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali  di  armamento
prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle  Forze  armate  e
per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica,
richiesti dai  citati  Stati,  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
disciplinati nei predetti accordi. 
  2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  della
difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari  competenti,  e'  definita  la  disciplina  esecutiva  e
attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo. 
  3. Le somme percepite per il rimborso dei costi  sostenuti  per  le
attivita' di cui al comma 1 sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere integralmente  riassegnate  ai  fondi  di  cui
all'articolo 619.)) 

CAPO III
SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI

                              Art. 538
                Principi sulle procedure contrattuali

1.  Le  procedure  contrattuali  per  l'acquisto di beni e servizi da
parte   dell'Amministrazione   della   difesa   sono   improntate   a
tempestivita',  trasparenza  e  correttezza  nel rispetto delle leggi
vigenti e della normativa comunitaria.
                              Art. 539 
           Semplificazione in ordine a determinati pareri 
 
1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, relative al parere obbligatorio
di  ((Agenzia  per  l'Italia  Digitale)),  non  trovano  applicazione
relativamente  ai   progetti   di   contratto   riguardanti   sistemi
informativi  militari  a  carattere   operativo   connessi   con   lo
svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale. 
                              Art. 540
                           Poteri di spesa

1.  Per  il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti
dei  comandi  periferici  di  Forza  armata o interforze con funzioni
logistiche  e  amministrative,  nonche'  gli  ufficiali  generali e i
colonnelli  delle  Forze  armate  e  gradi  corrispondenti preposti a
organismi  militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano
i  poteri  di  spesa  nei  limiti  dei  fondi  loro  assegnati per la
realizzazione di ciascun programma.
                              Art. 541 
              Termini dei pagamenti e piani di consegna 
 
1. I contratti di fornitura di beni  e  servizi  concernenti  sistemi
d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini  di
consegna o di  esecuzione  superiori  ai  due  anni,  e  i  contratti
relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i
lavori dall'articolo 28 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163, ((e dall'articolo 10 del decreto legislativo 15  novembre  2011,
n. 208,)) possono prevedere la corresponsione  di  pagamenti,  previa
costituzione  di  idonea  garanzia,  sulla  base  della  progressione
dell'esecuzione  delle  prestazioni  e  dei   conseguenti   obiettivi
quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente  definiti.  Tali
pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del  90
per cento dell'importo contrattuale. 
2. I  termini  entro  i  quali  sono  effettuati  i  pagamenti  delle
prestazioni contrattuali sono indicati  nei  capitolati  generali  di
oneri applicabili. 
2-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto  statuito
in  sede  contrattuale  ovvero  di  accordi  internazionali  comunque
denominati in materia di programmi  militari  di  investimento,  puo'
autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi  mezzi
e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. 
                              Art. 542 
Tempestivita' dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle
                            Forze armate 
 
1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei  correlati
adempimenti amministrativi, la tempestivita'  dei  pagamenti  per  le
forniture di materiali  destinati  alle  Forze  armate,  relativi  ad
attivita' operative o addestrative svolte in territorio  nazionale  o
all'estero,  l'Amministrazione  della   difesa   e'   autorizzata   a
corrispondere pagamenti in conto nella  misura  massima  del  90  per
cento del valore delle forniture ((accettate a seguito della verifica
di conformita' e consegnate)). 
                              Art. 543
      Contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma

1.  I  contratti  di  manutenzione  e riparazione di sistemi d'arma e
apparecchiature  funzionalmente  correlate  possono prevedere che nel
corso   dell'esecuzione   siano   individuate  ulteriori  particolari
prestazioni  e  forniture  di  materiali,  da eseguire per soddisfare
necessita' urgenti e imprevedibili.
2.  Le  prestazioni  e le forniture di cui al comma 1, fermo restando
l'importo  complessivo  del  contratto,  non  possono  in  ogni  caso
eccedere il quinto di detto importo.
                              Art. 544
Sostegno    logistico   dei   contingenti   impiegati   in   missioni
                           internazionali

1. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi
necessari  per  il  sostegno  logistico  dei  contingenti delle Forze
armate  impiegati  in  missioni  internazionali,  o in qualunque modo
connessi  con  tali  esigenze,  e' autorizzato il ricorso, in caso di
necessita'  e urgenza, alla Nato Maintenance and Supply Agency, sulla
base  di  accordi  quadro  appositamente  stipulati e nell'ambito dei
fondi stanziati per tali esigenze.
2.  Il  ricorso  alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal
comma  1 e' esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque
connessi  al  sostegno  logistico  dei contingenti delle Forze armate
impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto
l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali.

CAPO IV
PERMUTE

                              Art. 545 
                               Permute 
 
1. Ai fini del contenimento delle spese  di  ricerca,  potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai  mezzi,  sistemi,
materiali e strutture in dotazione alle Forze  armate,  il  Ministero
della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilita'  generale
dello Stato e nel rispetto della legge 9  luglio  1990,  n.  185,  e'
autorizzato a stipulare convenzioni e  contratti  ((,  anche  per  il
tramite della societa' di cui all'articolo 535,)) per la  permuta  di
materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. 
2. Il regolamento, su cui per tale parte e' acquisito il concerto del
Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le
modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni,
nel rispetto della vigente disciplina  in  materia  negoziale  e  del
principio di economicita'. 

CAPO V
SERVIZIO DI MENSA

                              Art. 546 
           Servizio di vettovagliamento delle Forze armate 
 
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni  viveri  in
natura, le quote miglioramento  vitto,  le  integrazioni  vitto  e  i
generi di conforto in speciali condizioni di  impiego,  nonche'  ogni
altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito. 
2. Le modalita' di  fornitura  del  servizio  di  vettovagliamento  a
favore del personale militare ((...)) sono stabilite con decreto  del
Ministro della difesa di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre  di  ogni  anno  con
riferimento  all'anno  successivo.  Con  il  medesimo  decreto   sono
determinati  il  valore  in  denaro  delle  razioni  viveri   e   del
miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. 
3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in  relazione  alle
esigenze operative, logistiche, di dislocazione e  di  impiego  degli
enti e reparti delle Forze armate, nelle seguenti forme: 
a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto o in parte, a  privati
mediante apposite convenzioni, ovvero appaltando il servizio a  ditte
private specializzate, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163; 
b) fornitura di buoni pasto; 
c) fornitura di viveri speciali da combattimento. 
4. La gestione diretta e le  eventuali  convenzioni  sono  finanziate
mediante utilizzo, anche in  modo  decentrato,  del  controvalore  in
contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui
al comma 2. 
5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,  e  su  proposta  dei  Capi  di  stato
maggiore di forza armata e  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri  e  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  sentito  il
Consiglio  centrale  di  rappresentanza  dei  militari,  detta  norme
interforze per  disciplinare  la  struttura,  l'organizzazione  e  il
funzionamento delle mense di servizio. 

CAPO VI
CONCESSIONI DI BENI

                              Art. 547
Concessioni  per  gli  interventi  di  protezione  sociale  e  per le
                         attivita' connesse

1.  Al  fine  di  assicurare  gli  interventi di protezione sociale a
favore  del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro
familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il
personale  dipendente  ai  sensi  dell'articolo 1475, oppure a enti e
terzi,  i  locali  demaniali,  i mezzi, le strutture, i servizi e gli
impianti  necessari per i predetti interventi. Con il regolamento, di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
determinati  le  consistenze  e  il valore di tali apporti nonche' le
relative norme d'uso.
2.  Per  l'esercizio  delle  attivita' connesse con gli interventi di
protezione  sociale di cui al comma 1, l'Amministrazione della difesa
provvede  mediante  affidamento in concessione alle organizzazioni di
cui al comma 1, oppure a enti e terzi, previo esperimento di indagini
comparative  secondo le procedure in economia applicabili alla Difesa
e con le modalita' che sono stabilite con il regolamento, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TITOLO III
BILANCIO, NORME DI SPESA, FONDI DA RIPARTIRE
CAPO I
BILANCIO
SEZIONE I
FORMAZIONE DEL BILANCIO

                              Art. 548
   Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi

1.  In  allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa,
il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:
a)  sulla  spesa  complessiva prevista per il personale militare, con
indicazione  degli oneri riferiti al personale in servizio permanente
e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresi', i dati
per   grado   e   per   stato   giuridico,   nell'ambito  delle  aree
tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;
b)   sullo   stato   di  attuazione  dei  programmi  di  costruzione,
acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai
pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del Ministero della
difesa.  Per  ciascun  programma  sono indicati l'esigenza operativa,
l'oggetto,  la  quantita', l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e
la  percentuale di realizzazione; sono, altresi', fornite indicazioni
sui  rapporti  tra  acquisti  compiuti all'estero e in Italia e sulla
quota di questi effettuata nel Mezzogiorno;
c)    sull'attivita'   contrattuale   concernente   la   manutenzione
straordinaria  e  il  reintegro  dei sistemi d'arma, delle opere, dei
mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si
espleta   secondo  programmi  aventi  di  norma  durata  annuale,  in
relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato
di previsione del Ministero della difesa;
d)  sullo  stato  di  attuazione  del  programma  di  potenziamento e
ammodernamento  delle  infrastrutture,  con particolare riguardo agli
alloggi  dei  militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e
ad  attivita'  del  tempo  libero,  e idoneo a garantire attivita' di
promozione  sociale  e  sportiva,  al quale si fa fronte mediante gli
ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  specificando,  nell'ambito dei
pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del Ministero della
difesa,  le  quote  da  destinare  alla  realizzazione  del programma
medesimo;
e)  sui  programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati
ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.

SEZIONE II
GESTIONE DEL BILANCIO

                              Art. 549
                Riassegnazione di entrate a bilancio

1.   Per   le   spese   che   l'Amministrazione   militare   sostiene
nell'interesse  di  altre  amministrazioni dello Stato, queste devono
anticipare   i   fondi   occorrenti   versandoli  in  tesoreria,  con
imputazione  a  uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati
in  aumento  allo  stato  di  previsione  del Ministero della difesa,
tenuto  conto  dei  limiti  alle  riassegnazioni  di  bilancio di cui
all'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2.  Allo  stesso modo, le somme dovute da privati, per prestazioni di
qualsiasi  specie,  quelle  per  il  mantenimento degli allievi nelle
scuole militari nonche' quelle previste dal comma 3 dell'articolo 159
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e
portate  in  aumento  ai  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa.
                            Art. 549-bis 
     (( (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate). )) 
 
  ((1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso
resi dalle Forze armate per attivita' di protezione civile, nei  casi
non soggetti a  limitazioni  ai  sensi  della  legislazione  vigente,
possono essere disposte una o piu'  aperture  di  credito,  anche  su
diversi capitoli di bilancio, a  favore  di  uno  o  piu'  funzionari
delegati nominati dal  Ministero  della  difesa,  per  provvedere  al
ripianamento degli oneri direttamente o  indirettamente  sostenuti  e
quantificati sulla base delle tabelle di onerosita' predisposte dallo
stesso Ministero. Agli ordini  di  accreditamento  di  cui  al  primo
periodo si applica l'articolo 279, primo comma,  del  regolamento  di
cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.  827.  Per  le  modalita'  di
gestione dei fondi accreditati e le modalita'  di  presentazione  dei
rendiconti  amministrativi  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 8, comma 4,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.  367.  Gli  ordini  di
accreditamento disposti dopo la data  del  30  settembre  di  ciascun
anno, non estinti  al  termine  dell'esercizio  finanziario,  possono
essere trasportati all'esercizio successivo)). 

SEZIONE III
GESTIONE DELLA SPESA

                              Art. 550 
                     Somministrazione dei fondi 
 
1. A favore delle direzioni di amministrazione sono disposte aperture
di credito da commutarsi in  quietanze  di  entrata  a  valere  sulle
contabilita' speciali, aperte presso le tesorerie provinciali: 
a) per il pagamento degli emolumenti al personale; 
b) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori. 
2. Le aperture di credito ((sono soggette ai controlli preventivi  di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e))
devono contenere,  oltre  all'indicazione  della  somma,  quella  del
numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono
effettuate, nonche' la clausola  di  commutabilita'  a  favore  delle
contabilita' speciali. 
((2-bis. Il regolamento individua, in coerenza con l'articolo 60  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati  dal
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui
debbono  essere  sottoposti  gli  atti  di  spesa  discendenti  delle
aperture di credito di cui al comma 2.)) 

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI VARIE

                              Art. 551
                            Fondo scorta

1.  Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito
un  fondo,  per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma
dei carabinieri, destinato a provvedere alle momentanee deficienze di
cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle
periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.
2.  Lo stanziamento del fondo e' determinato annualmente con la legge
di bilancio.
3. L'utilizzo del fondo e' disciplinato dal regolamento.

CAPO II
NORME DI SPESA
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 552
        Speciale capitolo per particolari deficienze di cassa

1.  Le  deficienze  di  cassa dipendenti da forza maggiore o anche da
dolo  o  negligenza  di  agenti dell'amministrazione sono ripianate a
carico  di  uno  speciale  capitolo  dello  stato  di  previsione del
Ministero  della  difesa, senza pregiudizio del regolare procedimento
per l'accertamento delle eventuali responsabilita'.
                              Art. 553 
                      Spese di natura riservata 
 
1. Per sopperire alle spese di natura  riservata  e'  assegnata  agli
organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al  Segretariato
generale della difesa, agli Stati maggiori di  Forza  armata  e  agli
altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita
annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello  stanziamento
determinato con  legge  di  bilancio.((Per  l'Arma  dei  carabinieri,
l'assegnazione della somma di cui al presente  articolo  e'  disposta
con decreto ministeriale concernente attribuzione  delle  risorse  ai
sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165.)) 

SEZIONE II
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO I

                              Art. 554
      Spese di funzionamento del Consiglio supremo della difesa

1.  Le  spese  per  il  funzionamento del Consiglio supremo di difesa
gravano  su  apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del
Ministero  della difesa, il cui stanziamento e' determinato con legge
di bilancio.
                              Art. 555
Oneri  per subentro del Ministero della difesa nei rapporti di lavoro
              del Circolo Ufficiali delle Forze armate

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19, comma 4, per
il  subentro del Ministero della difesa in tutti i rapporti di lavoro
in essere a tempo indeterminato alle dipendenze del Circolo Ufficiali
delle Forze armate, valutato in euro 250.000,00 a decorrere dall'anno
2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti
a  legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al
Ministero  della  difesa  e  nel  rispetto  dei  limiti in materia di
assunzioni  di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
                              Art. 556 
             Spese di funzionamento di organi consultivi 
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,  comma  58,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli  organismi
di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), c), d), e)  ed  f),  ivi
compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali  compensi  per  i
componenti, in qualunque forma  erogati  e  comunque  denominati,  e'
ridotta  del  trenta  per   cento   rispetto   a   quella   sostenuta
nell'esercizio finanziario 2005. 
((2. E' fatto salvo quanto disposto dagli articoli 61, comma  1)),  e
68, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. 
                              Art. 557
Spese  di funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del
personale  militare  volontario  femminile  nelle  Forze armate e nel
                   Corpo della Guardia di finanza

1.  Le  spese  per  il  funzionamento  del  Comitato  consultivo  per
l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze
armate  e nel Corpo della Guardia di finanza, di cui all'articolo 24,
comma  1,  lettera  b),  compresi  i  gettoni di presenza, gravano su
apposito  capitolo  iscritto  nello stato di previsione del Ministero
della  difesa, nel limite di euro 14.000,00 a decorrere dal 2008, nel
rispetto delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 556.
                              Art. 558
   Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero

1.  Per  esigenze  eccezionali degli uffici degli addetti delle Forze
armate,  il  Ministero  della difesa puo' autorizzare l'assunzione di
personale  a  tempo  determinato da adibire a mansioni esecutive, con
contratti  di  durata  non  superiore  all'anno,  con possibilita' di
rinnovo,  regolati  dalle  norme contenute nel decreto del Presidente
della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18. I predetti contratti non
conferiscono  stabilita'  di  impiego  ne' diritto a collocamento nei
ruoli  del  personale dello Stato. E' fatta salva la possibilita' per
il  Ministero  della  difesa  di utilizzare personale con contratto a
tempo  indeterminato assunto dall'Amministrazione degli affari esteri
a norma del citato decreto.
2.  Sono  a  carico  dello  stato  di  previsione del Ministero della
difesa:
a) le spese per la locazione dei locali di ufficio se questi non sono
forniti  dalla  locale rappresentanza diplomatica, compresi gli oneri
accessori.  Il  personale  degli  uffici  degli  addetti che abbia la
propria  abitazione  annessa  all'ufficio  e'  tenuto a rimborsare il
canone  di  locazione  dei locali adibiti ad abitazione, nella misura
determinata  dal  Ministero della difesa di concerto con il Ministero
dell'economia  e  delle finanze, sentito il capo della rappresentanza
diplomatica, secondo i criteri fissati nell'articolo 84, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b)  le  altre  spese  di  funzionamento  entro i limiti stabiliti dal
Ministero.
                              Art. 559
             Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa

1.  In  relazione  all'articolo  9,  comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il finanziamento annuale a favore
dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 48, e' determinato
in  apposita tabella, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                              Art. 560
                  Ordinamento giudiziario militare

1.   Gli   oneri   derivanti   dalle   disposizioni  sull'ordinamento
giudiziario  militare di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione
I,  gravano  su  appositi  capitoli  dello  stato  di  previsione del
Ministero della difesa.
                              Art. 561
       Funzionamento del Consiglio della magistratura militare

1.  Gli  oneri  per il funzionamento del Consiglio della magistratura
militare,  di  cui  al  libro  I,  titolo  III,  capo VI, sezione II,
comprese  le  indennita'  di  seduta  e  le  spese  di missione per i
componenti  non  magistrati  militari,  gravano  su apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della difesa.
                              Art. 562 
Funzionamento della commissione per la tenuta del registro  nazionale
    delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento 
 
1. Agli oneri relativi al  funzionamento  della  commissione  per  la
tenuta del registro nazionale delle imprese  e  consorzi  di  imprese
operanti nel settore della progettazione,  produzione,  importazione,
esportazione,  manutenzione  e  lavorazioni  comunque   connesse   di
materiale di armamento ((,trasferimenti e  intermediazioni))  di  cui
all'articolo 44, si provvede a carico del Ministero della difesa. 
                              Art. 563
                       Collegio medico legale

1. L'onere derivante dalle disposizioni sul Collegio medico legale di
cui all'articolo 189, grava sul pertinente capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero della difesa.
                              Art. 564
                       Spese di funzionamento

1.  Le  spese  di  funzionamento  del  Ministero  della  difesa  sono
annualmente determinate con la legge di bilancio.
                              Art. 565 
 Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale 
 
1. Il contributo  annuo  dello  Stato  a  favore  dell'Organizzazione
idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di  Monaco,
di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, da iscrivere su  apposito
capitolo dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,  e'
determinato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                            Art. 565-bis 
(( (Spese per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i
                             giovani).)) 
 
((1. Per l'organizzazione da parte delle Forze armate  dei  corsi  di
formazione di cui all'articolo 92-bis, e'  autorizzata  la  spesa  di
6.599.720 euro per l'anno 2010, 5.846.720  euro  per  l'anno  2011  e
1.052.849 euro per l'anno 2012, nonche' 1.000.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2013.)) 

SEZIONE III
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO II

                              Art. 566 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) 
                              Art. 567
Stanziamenti  e  gestione  dei  fondi  per  i  sepolcreti di guerra e
                         sacrari equiparati

1. Le spese per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 267, ivi
comprese  tutte  quelle  connesse  con  le  attivita' istituzionali e
funzionali  e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti
al  Commissariato  generale  per  le  onoranze  ai  Caduti in guerra,
gravano  sui  fondi  stanziati  su  apposito  capitolo dello stato di
previsione del Ministero della difesa.
2.  La  gestione  dei  fondi  e' demandata al Commissario generale il
quale  vi  provvede  con  l'osservanza  delle  norme  di cui al regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
                              Art. 568
Manutenzione  degli alloggi di servizio, modalita' di riscossione del
                      canone e sua destinazione

1.  Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti
su   apposito   capitolo   del  proprio  stato  di  previsione,  alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al libro
II,  titolo II, capo VII, sezione I, alla gestione degli edifici e al
versamento  dei  relativi  canoni,  operando  le conseguenti ritenute
stipendiali  per  le  somme  dovute  dai  sublocatari  da  versare in
tesoreria  con  imputazione  al  capo  X delle entrate statali per la
successiva  riassegnazione  allo  stato  di  previsione del Ministero
della difesa, ai sensi dell'articolo 549.
                              Art. 569
Dotazioni  finanziarie  destinate  agli  indennizzi  a  privati  e ai
                    contributi a comuni e regioni

1.  La  spesa complessiva per indennizzi a privati e per contributi a
comuni   e   regioni,   derivante   dall'articolo  325,  comma  1,  e
dall'articolo  330, commi 1 e 2, e' determinata annualmente con legge
di bilancio.

SEZIONE IV
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AI LIBRI IV E V

                              Art. 570
Copertura  finanziaria  degli  oneri  derivanti dall'attuazione delle
norme  sullo  stato  degli  ufficiali  dell'Esercito  italiano, della
             Marina militare e dell'Aeronautica militare

1.   L'onere   derivante  dall'attuazione  delle  norme  sullo  stato
giuridico   degli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare  e  dell'Aeronautica  militare di cui al libro IV, titolo V,
grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
della difesa.
                              Art. 571
Copertura  finanziaria  degli oneri derivanti dalla concessione della
                         medaglia mauriziana
           al merito di dieci lustri di carriera militare

1.  L'onere  derivante dalla concessione della medaglia mauriziana al
merito  di dieci lustri di carriera militare di cui all'articolo 1459
e  dall'estensione  della stessa ai sottufficiali delle Forze armate,
grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
della difesa.
2.  L'onere derivante per la concessione della medaglia mauriziana al
personale  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e'  a  carico del
Ministero dell'economia e delle finanze.
                              Art. 572
Copertura  finanziaria  degli  oneri derivanti dall'istituzione della
                   medaglia al merito aeronautico

1.  L'onere  derivante  dall'istituzione  della  medaglia  al  merito
aeronautico  di  cui all'articolo 1439, comma 2, grava sul pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
                              Art. 573
Copertura   finanziaria  degli  oneri  derivanti  dall'ammissione  di
militari  stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e
           altri enti militari delle Forze armate italiane

1.  L'onere  derivante  dall'ammissione  di  militari  stranieri alla
frequenza  di  corsi  presso  istituti,  scuole e altri enti militari
delle  Forze  armate  italiane  di  cui  all'articolo  718, grava sui
pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del Ministero della
difesa.
2.  Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia
di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa e'
autorizzato  ad  ammettere,  annualmente,  con  proprio  decreto,  di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nei limiti
degli  appositi  stanziamenti,  a  frequentare corsi presso istituti,
scuole  e  altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo
in  tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza,
il  mantenimento,  il  vestiario,  l'equipaggiamento  e  il materiale
didattico,  nonche'  le spese per il viaggio dal Paese di provenienza
alla  sede  designata,  e  viceversa, e per gli eventuali spostamenti
connessi  con  lo  svolgimento  dei  corsi, personale militare estero
facente parte di Forze armate di Stati:
a)  nei  confronti  dei  quali non sia in corso embargo deliberato in
sede ONU o di Unione europea;
b)  nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle
Nazioni  Unite  o  dell'Unione  europea, violazioni della convenzione
internazionale in materia di diritti dell'uomo;
c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo,
al  proprio  bilancio  militare  risorse  eccessive in relazione alle
proprie esigenze di difesa.
3.  Il  Ministro  della  difesa e', altresi', autorizzato a concedere
contributi  per  lo  studio  o  per  il  perfezionamento al personale
militare  e civile delle Forze armate estere ammesso a frequentare in
Italia corsi di studio a titolo gratuito.
                              Art. 574
Copertura  finanziaria degli oneri derivanti dal riordino della banda
                 musicale dell'Arma dei carabinieri

1.  L'onere derivante dal riordino della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri  grava  sul pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero della difesa.
                              Art. 575
Oneri per il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle
                            Forze armate

1.  All'onere derivante dal riordino dei ruoli e dalla modifica delle
norme  sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente delle Forze armate, di cui al libro IV,
titolo  II, capi IV, V, VI, VII sezione III, e capo VIII; titolo III,
capi  V,  VI,  VII,  VIII,  IX  e X; titolo IV, capi III, IV, V e VI;
titolo VII, capi XIII, XIV e XV, si provvede ai sensi dell'articolo 1
della legge 29 aprile 1995, n. 130.
                              Art. 576
   Oneri per l'attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli

1.  L'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo 1095 grava sui
pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del Ministero della
difesa.
                              Art. 577
Oneri  per  il  riordino  del  reclutamento,  dello stato giuridico e
     dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1.  All'onere  derivante  dal  riordino del reclutamento, dello stato
giuridico   e   dell'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Arma  dei
carabinieri,  di  cui  al  libro IV, titolo II, capo II, sezione III;
titolo  III,  capo II, sezione V; titolo VII, capo X, si provvede con
le  risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo
2000, n. 78.
                              Art. 578
Copertura   finanziaria   degli   oneri   derivanti  da  disposizioni
integrative  e  correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento,  stato e avanzamento del personale non
direttivo  e  non  dirigente  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
                militare e dell'Aeronautica militare

1.  L'onere  derivante dalle disposizioni integrative e correttive in
materia   di   riordino  dei  ruoli,  di  modifica  delle  norme  sul
reclutamento,  sullo  stato  e  sull'avanzamento  del  personale  non
direttivo  e  non  dirigente  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare  e dell'Aeronautica militare, contenute nel libro IV, titolo
III,  capi  V  e  VII; titolo VII, capo XIII e capo XV, sezione II, e
negli  articoli  682,  691 e 704, e' valutato in euro 40.971.042,00 a
decorrere dal 2008.
                              Art. 579
Copertura   finanziaria   degli   oneri   derivanti  da  disposizioni
integrative  e  correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento,  stato e avanzamento del personale non
         direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri

1.  L'onere  derivante dalle disposizioni integrative e correttive in
materia   di   riordino  dei  ruoli,  di  modifica  delle  norme  sul
reclutamento,  sullo  stato  e  sull'avanzamento  del  personale  non
direttivo  e  non  dirigente dell'Arma dei carabinieri, contenute nel
libro  IV, titolo III, capi VI, VIII e X; titolo VII, capo XIV e capo
XV, sezione III, e negli articoli 683, 692, 693 e 706, e' valutato in
euro 17.465.023,00 a decorrere dal 2008.
                              Art. 580
Oneri   per   le  consistenze  organiche  complessive  dell'Arma  dei
                             carabinieri

1.  In  relazione  alla  necessita'  di  procedere  alla  progressiva
sostituzione  dei  carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' attivato un
programma  di  arruolamento  di  contingenti  annui di carabinieri in
ferma  quadriennale  entro  il  limite  di spesa di euro 60 milioni a
decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di assicurare
nei  successivi  esercizi  finanziari  la  completa  sostituzione del
contingente di ausiliari.
2.  In  relazione  alle  esigenze di cui al comma 1, e fermo restando
quanto  ivi  previsto,  a  decorrere  dall'anno  2003  e' autorizzata
l'ulteriore  spesa  di  euro  17  milioni  per  l'arruolamento  di un
contingente  aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi
dell'articolo 800.
3.  A  completamento  del  programma  di sostituzione dei carabinieri
ausiliari  di  cui  al  comma 1, e fermo restando quanto previsto dal
comma  2,  l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, nel limite di spesa
di  euro  300  milioni  a  decorrere  dall'anno  2006,  ad  arruolare
contingenti  annui  di  carabinieri  in  ferma  quadriennale ai sensi
dell'articolo 800.
4.  Per  esigenze  connesse  con  la  prevenzione  e il contrasto del
terrorismo,  anche  internazionale, e della criminalita' organizzata,
l'Arma  dei  carabinieri  e'  autorizzata,  in deroga all'articolo 1,
comma  95,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  a effettuare
reclutamenti  straordinari,  entro  un  limite  di  spesa  di euro 10
milioni a decorrere dall'anno 2008.
                              Art. 581
Copertura  finanziaria  degli oneri derivanti dall'armonizzazione del
trattamento  giuridico  ed economico del personale delle Forze armate
                  con quello delle Forze di polizia

1.   L'onere  derivante  dalle  modifiche  apportate  in  materia  di
armonizzazione  del  trattamento giuridico ed economico del personale
delle  Forze  armate  con  quello  delle  Forze  di  polizia  di  cui
all'articolo  838,  e'  quantificato  in  euro  21.027.000,00 annui a
decorrere dall'anno 2006.
                              Art. 582 
Oneri per la progressiva riduzione  dell'organico  complessivo  delle
                            Forze armate 
 
1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione  a  190  mila  unita'
dell'organico  delle  Forze  armate,  a  esclusione   dell'Arma   dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza  e  del  Corpo  delle
capitanerie di porto,  a  seguito  della  trasformazione  progressiva
dello strumento  militare  in  professionale,  sono  determinati  nei
seguenti importi in euro: 
a) per l'anno 2009: 412.358.865,24; 
b) per l'anno 2010: 431.674.353,27; 
c) per l'anno 2011: 451.428.829,66; 
d) per l'anno 2012: ((403.330.620,21)); 
e) per l'anno 2013: 467.671.399,13; 
f) per l'anno 2014: 474.695.212,96; 
g) per l'anno 2015: 482.597.003,52; 
h) per l'anno 2016: 488.742.840,62; 
i) per l'anno 2017: 495.327.666,08; 
l) per l'anno 2018: 503.229.456,64; 
m) per l'anno 2019: 509.814.282,10; 
n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19. 
2. Fino  all'anno  2020,  se  il  tasso  di  incremento  degli  oneri
individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento  del
prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di
finanza pubblica, come  risultante  dalle  conseguenti  deliberazioni
parlamentari,  la  legge   di   stabilita'   quantifica,   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196,  la  quota  dell'onere,  relativo  all'anno  di  riferimento,
corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione. 
                              Art. 583 
Oneri per le consistenze dei  volontari  in  ferma  prefissata  e  in
                              rafferma 
 
1. Gli  oneri  riferiti  alle  consistenze  dei  volontari  in  ferma
prefissata  e  in  rafferma  dell'Esercito  italiano,  della   Marina
militare e dell'Aeronautica militare,  determinate  con  decreto  del
Ministro della difesa, di  cui  all'articolo  2215,  sono  stabiliti,
secondo  un  andamento  coerente   con   l'evoluzione   degli   oneri
complessivamente previsti per  l'anno  di  riferimento  dall'articolo
582, nei seguenti importi in euro : 
((a) per l'anno 2009: 333.945.955,41; 
b) per l'anno 2010: 330.737.195,75; 
c) per l'anno 2011: 292.549.996,80; 
d) per l'anno 2012: 284.872.024,13; 
e) per l'anno 2013: 281.626.174,47; 
f) per l'anno 2014: 273.897.364,51; 
g) per l'anno 2015: 265.871.323,32; 
h) per l'anno 2016: 259.069.932,78; 
i) per l'anno 2017: 254.063.870,19; 
l) per l'anno 2018: 243.183.877,39; 
m) per l'anno 2019: 227.313.529,85; 
n) per l'anno 2020: 194.689.505,99; 
o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.)) 
                              Art. 584
               Riduzione di oneri per le Forze armate

1.  In  coerenza  con  il  processo  di  revisione  organizzativa del
Ministero   della  difesa  e  con  la  politica  di  riallocazione  e
ottimizzazione  delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego
in  mansioni  tipicamente  operative  del  personale  utilizzato  per
compiti  strumentali,  gli  oneri  previsti dagli articoli 582 e 583,
sono  ridotti  del  7  per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a
decorrere dall'anno 2010.
2.  A  decorrere  dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la
parte  eccedente  il  7  per  cento,  possono  essere  conseguiti  in
alternativa  anche  parziale  alle  modalita'  ivi previste, mediante
specifici  piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della
difesa in altri settori di spesa.
3.  Dall'attuazione  del  comma 1 devono conseguire economie di spesa
per un importo non inferiore a euro 304 milioni a decorrere dall'anno
2010.  Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di  risparmio  di  cui  al presente comma, in caso di accertamento di
minori  economie,  si  provvede a ridurre le dotazioni complessive di
parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa a
eccezione  di  quelle relative alle competenze spettanti al personale
del dicastero medesimo.
                              Art. 585 
Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di
                                porto 
 
1. Gli oneri riferiti alle  consistenze  di  ciascuna  categoria  dei
volontari di truppa,  determinate  con  decreto  del  Ministro  della
difesa, di cui all'articolo 2217,  restano  a  carico  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi
in euro di seguito indicati: 
a) per l'anno 2009: 68.993.137,67; 
b) per l'anno 2010: 65.188.592,32; 
c) per l'anno 2011: 75.106.850,08; 
((d) per l'anno 2012: 67.969.382,62; 
e) per l'anno 2013: 67.890.229,41; 
f) per l'anno 2014: 67.814.528,25; 
g) per l'anno 2015: 67.734.308,19; 
h) a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.)) 
(11)(18) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con  l'art.  4,  comma
57) che "A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti  dall'articolo
585  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 66)
che "Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013  e  di  euro  7.053.093  a
decorrere dall'anno 2014." 
                              Art. 586
Oneri  per  il  reclutamento di personale docente presso le scuole di
                            lingue estere

1.  Al  fine di salvaguardare l'operativita' dell'impiego delle Forze
armate   nelle   missioni   all'estero,   assicurando  la  necessaria
continuita'   didattica  nell'addestramento  tecnico-linguistico  del
personale  militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in
deroga  all'articolo  39  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e
all'articolo  1,  comma  95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
autorizzato  il  reclutamento del personale di cui all'articolo 1530,
comma  2,  fino  al  limite  del  40  per  cento  del contingente ivi
previsto,  e  comunque  entro  il  limite di spesa di euro 416.245,00
annui,  a  decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per
titoli  ed  esami  determinata con decreto del Ministro della difesa,
sentiti  il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   e  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2.  La  procedura  selettiva  di cui al comma 1 e' riservata a coloro
che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione delle
relative  domande,  hanno  maturato presso la Scuola di lingue estere
dell'Esercito  una  specifica  professionalita'  nell'espletamento di
attivita'  di  insegnamento  equivalenti a quelle previste nelle aree
funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto  scuola  ovvero  a  quelle,  inerenti alle stesse attivita',
previste  dalle  direttive  addestrative connesse all'applicazione di
accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore
a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.
                              Art. 587
Oneri  per  il  trattamento  economico  al  personale del servizio di
                        assistenza spirituale

1.  L'onere per il trattamento economico di attivita' e di quiescenza
dell'Ordinario  militare,  del  Vicario  generale  militare  e  degli
ispettori,  e'  a  carico  dell'Amministrazione  della  difesa; per i
cappellani   militari,   l'onere  per  il  trattamento  economico  di
attivita'  e'  a  carico  dell'Amministrazione  presso cui gli stessi
cappellani   sono   impiegati,  quello  di  quiescenza  e'  a  carico
dell'Amministrazione della difesa.

SEZIONE V
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO VI

                              Art. 588
            Trattamento economico del personale militare

1.    L'onere   derivante   dalla   corresponsione   degli   istituti
dell'omogeneizzazione  stipendiale  e  dell'assegno funzionale per le
Forze  armate,  e'  valutato in euro 451,38 milioni annui a decorrere
dall'anno 1991.
                              Art. 589 
                Omogeneizzazione per le Forze armate 
 
1. L'onere derivante dall'omogeneizzazione del trattamento  economico
di cui all'articolo 1802, e' valutato in euro 15.365.872,00  annui  a
decorrere dall'anno 2002. 
                            Art. 589-bis 
(( (Incentivi agli ufficiali  piloti  in  servizio  permanente  delle
        Forze armate e del Corpo della guardia di finanza).)) 
 
((1. L'onere derivante  dagli  articoli  1803  e  2161,  valutato  in
4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002,  grava  sui  pertinenti
capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il  Corpo  della
guardia di finanza. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.)) 
                              Art. 590
Incentivi  al  personale  delle Forze armate addetto al controllo del
                           traffico aereo

1.  Per  le  finalita'  di  cui  agli  articoli 1804, 1816 e 2262, e'
prevista  la  spesa  annua  di euro1.836.242,00 a decorrere dall'anno
2005.
                              Art. 591
                   Indennita' di impiego operativo

1. L'onere derivante dalla corresponsione al personale militare delle
indennita'  di  impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n.
78,  e'  quantificato  in  euro  146,67  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 1983.
                              Art. 592
        Trattamento economico di missione e di trasferimento

1.  La  spesa  annua  per  missioni  e  trasferimenti,  da effettuare
all'interno  del  territorio  nazionale,  non  puo'  superare  quella
prevista  per  tale finalita' nello stato di previsione del Ministero
della difesa.
                              Art. 593
    Trasferimento d'autorita' del personale della Marina militare

1.  L'onere derivante dall'applicazione della legge 12 febbraio 1974,
n.  35,  in  materia di trasferimenti d'autorita' del personale della
Marina  militare, e' quantificato in euro 51.646,00 annui a decorrere
dall'anno 1974.
                              Art. 594
               Indennita' di lungo servizio all'estero

1.  All'onere  derivante  dalla  corresponsione dell'assegno di lungo
servizio   all'estero   e   dell'indennita'   speciale  eventualmente
riconosciuta,  di  cui  all'articolo  1808,  si provvede mediante gli
stanziamenti   iscritti  nei  capitoli  stipendiali  dello  stato  di
previsione del Ministero della difesa.
                              Art. 595
Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche

1.  Il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato  a corrispondere al
personale   militare   destinato   a   prestare  servizio  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  italiane  all'estero,  le indennita', i
contributi,  gli  indennizzi,  gli  assegni  e  le provvidenze di cui
all'articolo  1809,  nell'ambito  delle risorse finanziarie stanziate
sull'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
medesimo.
                              Art. 596
Fondo   per   l'organizzazione   e   il   funzionamento   di  servizi
socio-educativi  per  la  prima  infanzia  destinati alla popolazione
      minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa

1. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi
per  la  prima  infanzia  destinati ai minori di eta' fino a 36 mesi,
presso  enti  e  reparti  del Ministero della difesa, e' istituito un
fondo  con  una  dotazione  di euro 3 milioni per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010.
2. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al
comma  1,  nel  rispetto delle disposizioni normative e regolamentari
vigenti  nelle  regioni  presso  le quali sono individuate le sedi di
tali servizi, e' effettuata in collaborazione con il Dipartimento per
le  politiche  della  famiglia  della  Presidenza  del  Consiglio dei
ministri,   sentito   il   comitato  tecnico-scientifico  del  Centro
nazionale   di   documentazione   e   di  analisi  per  l'infanzia  e
l'adolescenza,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 103.
3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono accessibili anche
da  minori  che  non  siano  figli di dipendenti dell'Amministrazione
della  difesa  e  concorrono  a  integrare  l'offerta complessiva del
sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e
del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1,
comma  1259,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall'articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

SEZIONE VI
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO VII

                              Art. 597
Speciale elargizione per i familiari di militari vittime del servizio

1.  L'onere derivante dalla corresponsione della speciale elargizione
ai  familiari  dei militari vittime del servizio di cui al libro VII,
titolo  III,  capo IV, sezione I, e' valutato in euro 11.362.052,00 a
decorrere dall'anno 1992.
                              Art. 598
  Pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine militare d'Italia

1.    L'onere   derivante   dalla   corresponsione   della   pensione
straordinaria  ai  decorati  dell'Ordine  militare  d'Italia  di  cui
all'articolo  1922,  e' autorizzato nel limite di euro 1.397.661,00 a
decorrere dall'anno 1985.
                              Art. 599
                 Indennizzo privilegiato aeronautico

1.    L'onere    derivante   dalla   corresponsione   dell'indennizzo
privilegiato  aeronautico  e' valutato in euro 345.000,00 a decorrere
dall'anno 1981.
                              Art. 600
   Assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare

1.  L'onere derivante dalla corresponsione degli assegni straordinari
annessi alle ricompense al valor militare di cui agli articoli 1925 e
1926, e' valutato in euro 10.665.351,00 a decorrere dall'anno 1993.
                              Art. 601
Provvidenze   alle   vittime   di   incidenti  causati  da  attivita'
                  istituzionali delle Forze armate

1.  L'onere  derivante  dalla corresponsione delle provvidenze di cui
all'articolo  1905,  e'  valutato in euro 51.646,00 annui a decorrere
dal 1993.
                              Art. 602
Provvidenze  a  favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di
                  ordigni bellici in tempo di pace

1.  L'onere  derivante  dalla corresponsione delle provvidenze di cui
all'articolo  1906,  a  carico  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze, e' valutato in euro 598.057,00 annui a decorrere dal 1994.
                              Art. 603
Autorizzazione  di spesa per indennizzi al personale italiano esposto
                  a particolari fattori di rischio

((1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e
di  adeguati  indennizzi  al personale italiano che, in occasione o a
seguito  di  missioni  di qualunque natura effettuate entro e fuori i
confini  nazionali,  abbia  contratto infermita' o patologie tumorali
per  le  particolari condizioni ambientali od operative, al personale
impiegato  nei  poligoni  di  tiro  e  nei siti dove vengono stoccati
munizionamenti,  nonche'  al  personale  civile  italiano  nei teatri
operativi  all'estero  e  nelle zone adiacenti alle basi militari sul
territorio  nazionale,  che  abbia  contratto  le stesse infermita' o
patologie  tumorali  connesse alle medesime condizioni ambientali, e'
autorizzata  la  spesa  di  10  milioni  di euro per ciascun anno del
triennio  2008-2010.  In  caso  di  decesso  a  seguito  delle citate
infermita'  o  patologie  tumorali,  l'indennizzo  e'  corrisposto al
coniuge,  al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonche' ai
fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.
  2.  I  termini e le modalita' per la corresponsione, ai soggetti di
cui  al  comma  1  ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito,
delle  misure  di  sostegno  e  tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980,  n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3
agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento,
fermo   restando  quanto  disposto  dall'articolo  7,  comma  4,  del
decreto-legge  6  luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126)).
  3.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  1, puo' essere
utilizzata,  fino  all'importo massimo complessivo di euro 3 milioni,
per  l'effettuazione  degli  accertamenti  sanitari  e  di  carattere
ambientale  strumentali  al  riconoscimento della causa di servizio e
all'attribuzione dell'elargizione.
  4.   Il  Ministero  della  difesa,  di  concerto  con  i  Ministeri
dell'interno,  dell'economia e delle finanze e della salute, provvede
al  monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure di cui al comma
2,  che  devono  risultare  nei  limiti  delle  risorse stanziate sul
capitolo  1331  dello stato di previsione del Ministero della difesa,
per  il  triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di
cui  al  comma  1.  Cio'  ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di
spesa,  dell'adozione  delle conseguenti correzioni per ricondurre la
spesa complessiva entro i predetti limiti.

SEZIONE VII
NORME DI SPESA IN RELAZIONE A SPECIFICI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

                              Art. 604
Limiti  di  impegno  per  prototipi  di sistemi e apparati per unita'
                    navali di futura generazione

1.  Ai  sensi  dell'articolo  8,  comma 3, lettera c), della legge 30
novembre  1998,  n.  413,  sono  autorizzati  limiti di impegno della
durata  di  quindici  anni  in  ragione  di euro 1.032.914,00 annui a
decorrere  dall'anno  1998  e  di euro 1.549.371,00 annui a decorrere
dall'anno  1999,  destinati agli investimenti per la realizzazione di
prototipi   di  sistemi  e  apparati  per  unita'  navali  di  futura
generazione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo medesimo.
                              Art. 605
            Rifinanziamento dei programmi di investimento

1.  Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma
3,  della  legge  7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa e'
autorizzato  ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate
di  ammortamento  dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal
fine  sono  autorizzati  limiti  di  impegno  quindicennali  di  euro
12.394.966,00  dall'anno 1999, di euro 25.822.845,00 dall'anno 2000 e
di euro 13.427.879,00 dall'anno 2001.
                              Art. 606
        Programmi interforze a elevato contenuto tecnologico

1.  Per  il finanziamento di programmi interforze a elevato contenuto
tecnologico,   connessi  alle  esigenze  della  difesa  nel  contesto
dell'Unione   europea,   e'  autorizzata  la  spesa,  secondo  quanto
determinato  dalla  legge  di  stabilita',  da  iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
                              Art. 607
  Prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze

1.  Al  fine  di  consentire la prosecuzione dei principali programmi
internazionali  e  interforze,  anche  a  valenza  internazionale,  e
specialmente  europea,  idonei  a  promuovere  qualificati livelli di
partecipazione  competitiva  dell'industria nazionale, e' autorizzata
la  spesa  annua  di  euro  55  milioni per quindici anni a decorrere
dall'anno  2006  per  l'erogazione  di  contributi  pluriennali  alle
imprese  nazionali  di  riferimento,  ai sensi dell'articolo 4, comma
177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2.  Lo  stanziamento  di  cui  al  comma 1 e' iscritto nello stato di
previsione  del  Ministero  della  difesa  il  quale  con propri atti
provvede   all'individuazione   sia  delle  procedure  attuative  per
l'erogazione   dei   contributi   sia   delle  imprese  nazionali  di
riferimento cui corrispondere i contributi stessi.
                              Art. 608
                     Altre spese di investimento

1.  Altre  spese  di  investimento  del  Ministero  della difesa sono
quantificate  in  euro  1.989 milioni per l'anno 2010 e rideterminate
con la legge di bilancio per gli anni successivi.

CAPO III
FONDI DA RIPARTIRE
SEZIONE I
NORME DI RINVIO E FONDI DA RIPARTIRE DI CARATTERE GENERALE

                              Art. 609
          Normativa generale sui fondi da ripartire. Rinvio

1.  Il  Ministero  della difesa si avvale delle risorse stanziate nei
fondi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  previsti  dalle  vigenti  leggi  di  contabilita'
pubblica.
                              Art. 610
       Fondi di incentivazione del personale militare e civile

1.  I  fondi  per  l'incentivazione della produttivita' del personale
militare  appartenente  alle  Forze armate e del personale civile del
Ministero  della  difesa  sono disciplinati dai pertinenti accordi di
concertazione e dalla contrattazione collettiva.
                              Art. 611 
Fondo da ripartire per provvedere a eventuali  sopravvenute  maggiori
               esigenze di spese per consumi intermedi 
 
  1.  Si  applica  al  Ministero  della  difesa  la  norma   di   cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  che
istituisce in ciascuno stato di previsione un fondo da ripartire  nel
corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori
esigenze di spese per consumi intermedi. ((11)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con  l'art.  4,  comma
23) che "La dotazione del Fondo di cui all'articolo  611  del  codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' ridotta per  l'importo  di  50  milioni  a  decorrere
dall'anno 2013". 
                              Art. 612
Fondo  da  ripartire  per  finalita'  per le quali non si da' luogo a
                      riassegnazioni a bilancio

1.  Si  applicano  al  Ministero  della difesa le disposizioni di cui
all'articolo  2,  commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  che  istituiscono, negli stati di previsione dei Ministeri,
appositi  fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in
considerazione  dell'andamento delle entrate versate per le quali non
si da' luogo a riassegnazioni a bilancio.

SEZIONE II
FONDI DA RIPARTIRE DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA DIFESA

                              Art. 613
                        Fondo a disposizione

1.  Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti
le  spese  di  cui  all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo
552,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero della
difesa un fondo a disposizione.
2.  Il  prelevamento  di  somme  da  tale  fondo  e la iscrizione nei
capitoli  suddetti  e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto
fondo  sono  indicati  in  un  elenco  da  annettersi  allo  stato di
previsione del Ministero della difesa.
                              Art. 614
Incremento  del  fondo  per  l'incentivazione della produttivita' del
                personale del Ministero della difesa

1.   In  relazione  alle  prioritarie  e  urgenti  esigenze  connesse
all'intensificarsi  delle  attivita'  di  supporto  alle Forze armate
impiegate  nelle  missioni  internazionali  e ai conseguenti maggiori
carichi  di  lavoro  derivanti  dall'accresciuta  complessita'  delle
funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della
difesa,  e'  autorizzata  la spesa di euro 15 milioni a decorrere dal
2008, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale
integrativa,  all'incentivazione  della  produttivita'  del  predetto
personale,   nella  misura  di  un  terzo  in  favore  del  personale
appartenente alle aree professionali e della restante parte in favore
del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali.
2.  E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 67, commi 2 e 3, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' dal decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
                              Art. 615
               Fondo per esigenze di difesa nazionale

1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel
settore  dell'industria  nazionale a elevato contenuto tecnologico e'
istituito  un  apposito  fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero  della  difesa, con una dotazione di euro 1.017 milioni per
l'anno  2009,  per  la  realizzazione  di  programmi  di investimento
pluriennale  per  esigenze  di  difesa  nazionale, derivanti anche da
accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si
provvede  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
31  dicembre  2009, n. 196. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa,  da  comunicare  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono
individuati,  nell'ambito  della predetta pianificazione, i programmi
in   esecuzione  o  da  avviare  con  le  disponibilita'  del  fondo,
disponendo  le  conseguenti  variazioni  di bilancio. Con decreti del
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sono  individuate  le  modalita'  e  le procedure di
assunzione  di  spesa  anche  a carattere pluriennale per i programmi
derivati da accordi internazionali.
                              Art. 616
           Fondo per l'efficienza dello strumento militare

1.  Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito
un  fondo,  in  conto  spese  per  il  funzionamento, con particolare
riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante
interventi  di  sostituzione,  ripristino  e manutenzione ordinaria e
straordinaria   di   mezzi,   materiali,   sistemi,   infrastrutture,
equipaggiamenti  e  scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita'
operative  e  dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti
militari, anche in funzione delle missioni internazionali.
2.  Il  fondo  di  cui  al  comma  1  e',  altresi', alimentato con i
pagamenti  a  qualunque  titolo effettuati da Stati od organizzazioni
internazionali,     ivi     compresi     i    rimborsi    corrisposti
dall'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite,   quale  corrispettivo
direttamente  collegato  alle  prestazioni  rese  dalle  Forze armate
italiane  nell'ambito  delle missioni internazionali. A tale fine non
si  applica  l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3.  Il  Ministro  della  difesa e' autorizzato con propri decreti, da
comunicare  al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le
relative variazioni di bilancio.
                              Art. 617
Fondo  destinato  al  pagamento  dell'accisa  sui prodotti energetici
               impiegati dalle Forze armate nazionali

1.  Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito
un  fondo, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici
impiegati  dalle  Forze  armate  nazionali  diverse  dal  Corpo della
Guardia  di  finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera, per gli usi consentiti.
2.  Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero
dell'economia   e   delle  finanze  tramite  l'Ufficio  centrale  del
bilancio,  nonche'  alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla
Corte  dei  conti,  si  provvede  alla  ripartizione  del fondo fra i
pertinenti capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.
                              Art. 618 
             ((Fondo per le missioni militari di pace)) 
 
1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo
delle risorse di cui all'articolo  1,  comma  1240,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio",
il programma "((Missioni militari di pace))", nel quale  confluiscono
in  apposito  fondo  le  autorizzazioni  di  spesa   correlate   alla
prosecuzione delle missioni internazionali svolte  al  di  fuori  del
territorio nazionale, autorizzate  dall'autorita'  gerarchicamente  o
funzionalmente sopra ordinata al dipendente. 
2. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare,  il  Ministro
della  difesa,  con  propri  decreti  da  comunicare   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  e'  autorizzato  a   disporre   le
necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a
valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto fondo. 
                              Art. 619
Fondi  in  conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di
funzioni  svolte  presso  infrastrutture  in  uso  al Ministero della
     difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio

1. Per le finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti,
nello  stato  di  previsione  del Ministero della difesa, un fondo in
conto  capitale  e  uno  di  parte  corrente  le  cui  dotazioni sono
determinate  dalla  legge di stabilita' in relazione alle esigenze di
realizzazione  del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al
fondo  in  conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle
attivita'  di  valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con
riguardo  alle  infrastrutture  militari,  ancora in uso al Ministero
della  difesa,  oggetto  del  comma  4  dell'articolo  medesimo. Alla
ripartizione  dei  predetti  fondi  si  provvede  mediante uno o piu'
decreti  del  Ministro  della  difesa,  da  comunicare  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma
non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  ed  essi  sono  integralmente  riassegnati  allo  stato  di
previsione del Ministero della difesa.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545, comma 1, i
proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2,
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati
al  fondo  di  parte corrente istituito nello stato di previsione del
Ministero  della  difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione
del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.
                              Art. 620
             Fondo per esigenze prioritarie della difesa

1.  Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito
un  fondo  da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del
Ministero stesso.

LIBRO QUARTO
PERSONALE MILITARE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DEI MILITARI

                              Art. 621 
                  Acquisto dello stato di militare 
 
1. E' militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della
Patria, nella posizione di servizio  o  in  congedo,  secondo  quanto
stabilito dalle norme del presente codice. 
2. Il servizio e' prestato: 
a) su base volontaria ((. . .)); 
b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e  nei
limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice. 
3. Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si
conserva anche durante lo stato di: 
a) disperso; 
b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi  internazionale,  di
conflitti armati assimilabili, ancorche' non formalmente  dichiarati,
o di impiego  in  missioni  internazionali;  i  doveri  del  militare
prigioniero sono indicati nel regolamento. 
4. E' arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo  al  servizio
militare incondizionato  e  inserito  in  un'organizzazione  militare
dello Stato o legittimamente riconosciuta; l'arruolamento  volontario
e' disciplinato dal titolo  II  del  presente  libro;  l'arruolamento
obbligatorio e' disciplinato dal libro VIII del presente codice. 
5. Lo stato di militare comporta  l'osservanza  dei  doveri  e  degli
obblighi relativi alla disciplina  militare  stabiliti  dal  presente
codice e dal regolamento. 
6. Il militare e' tenuto a prestare giuramento all'atto di assunzione
del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e  i  graduati  prestano
giuramento  individuale,  mentre  gli  altri  militari  lo   prestano
collettivamente. Nel regolamento sono indicate le  modalita'  con  le
quali e' prestato il giuramento. 
                              Art. 622
                   Perdita dello stato di militare

1. Lo stato di militare si perde esclusivamente:
a)  per indegnita' a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli
28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare
di guerra;
b)  per  interdizione  perpetua  dai pubblici uffici, anche in base a
sentenza  penale  straniera  alla  quale e' stato dato riconoscimento
nello Stato;
c)  per  estinzione  del  rapporto  di impiego ai sensi dell'articolo
32-quinquies del codice penale.
                              Art. 623
                    Personale militare femminile

1.  Le  Forze  armate  si  avvalgono,  per  l'espletamento dei propri
compiti,  in  condizioni di assoluta parita', di personale maschile e
femminile, secondo le disposizioni contenute nel presente codice.
                              Art. 624
                Rapporti con la legge penale militare

1.  Rimangono  ferme  le  definizioni e classificazioni del personale
militare e assimilato effettuate dalle leggi penali militari in tempo
di pace e di guerra.
                              Art. 625 
((Specificita' e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
                             speciali)) 
 
((1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di
cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,  nonche'  le
disposizioni contenute nel presente codice.)) 
2. Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro  V  per
il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore
dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate. 
3.  Il  personale  religioso  impiegato  dall'Amministrazione   della
difesa, il personale della  Croce  rossa  italiana  ausiliario  delle
Forze armate e il personale militare dell'Associazione dei  cavalieri
italiani del sovrano militare Ordine di Malta  sono  disciplinati  in
via esclusiva dal libro V. 

CAPO II
GERARCHIA MILITARE

                              Art. 626
                     Gerarchia e subordinazione

1.  Il personale militare e' ordinato gerarchicamente in relazione al
grado  rivestito. Il grado corrisponde alla posizione che il militare
occupa nella scala gerarchica.
2.   L'ordine   di   precedenza   tra   pari   grado  e'  determinato
dall'anzianita'  di  grado,  in  base a quanto disposto dall'articolo
854.
3.  L'ordinamento  gerarchico determina il rapporto di subordinazione
dell'inferiore   nei   confronti   del  superiore.  Dal  rapporto  di
subordinazione deriva il dovere di obbedienza.
                              Art. 627
                        Categorie di militari

1.  Il  personale  militare  e'  inquadrato  nelle seguenti categorie
gerarchicamente ordinate:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) graduati;
d) militari di truppa.
2.  La  categoria  degli  ufficiali comprende i militari dal grado di
sottotenente e corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio.
3.  La  categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di
sergente  e  corrispondenti  sino  al  grado  di primo maresciallo ed
equiparati.
4.  La categoria dei graduati comprende i militari dal grado di primo
caporal  maggiore  e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore
capo scelto ed equiparati.
5.  La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva,
i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi
finanzieri,  gli allievi delle scuole militari, navale e aeronautica,
gli  allievi  marescialli  in  ferma,  gli allievi ufficiali in ferma
prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.
                              Art. 628 
       Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali 
 
1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali  sono
cosi' determinate in ordine crescente: 
a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; 
b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare; 
c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare; 
d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare; 
e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare; 
f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare; 
g)  generale  di  brigata:  brigadiere  generale  per  ((l'Arma   dei
trasporti  e  dei  materiali))  e  i  corpi  logistici  dell'Esercito
italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata
aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare; 
h)  generale  di  divisione:  maggiore  generale  per  ((l'Arma   dei
trasporti  e  dei  materiali))  e  i  corpi  logistici  dell'Esercito
italiano; ammiraglio di  divisione  e  ammiraglio  ispettore  per  la
Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per
l'Aeronautica militare; 
i) generale di corpo d'armata:  tenente  generale  per  ((l'Arma  dei
trasporti  e  dei  materiali))  e  i  corpi  logistici  dell'Esercito
italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore  capo  per  la
Marina militare; generale di squadra aerea,  generale  di  squadra  e
generale ispettore capo per l'Aeronautica militare; 
l) generale: ammiraglio per la Marina militare. 
2. Gli ufficiali dal grado di sottotenente a  quello  di  capitano  e
corrispondenti sono ufficiali inferiori. I sottotenenti e i tenenti e
gradi corrispondenti sono ufficiali subalterni. 
3. Gli ufficiali dal grado di  maggiore  a  quello  di  colonnello  e
corrispondenti sono ufficiali superiori. 
                              Art. 629
      Successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali

1.  La  successione  e  la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali
sono cosi' determinate in ordine crescente:
a)  sergente:  vicebrigadiere  per  l'Arma dei carabinieri e il Corpo
della Guardia di finanza;
b)  sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere
per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare;
brigadiere  capo  per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia
di finanza;
d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo
di 3^ classe per l'Aeronautica militare;
e)  maresciallo  ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare;
maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;
f)  maresciallo  capo:  capo  di  1^  classe  per la Marina militare;
maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;
g)  primo  maresciallo:  maresciallo  aiutante sostituto ufficiale di
pubblica  sicurezza  per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante
per il Corpo della Guardia di finanza.
2. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti puo' essere attribuita
la  qualifica di luogotenente. I primi marescialli luogotenenti hanno
rango  preminente  sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti
si  tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel
caso di pari grado con diversa anzianita'.
                              Art. 630
         Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati

1.  La  successione  e  la corrispondenza dei gradi dei graduati sono
cosi' determinate in ordine crescente:
a)  primo  caporal  maggiore:  sottocapo  di  3^ classe per la Marina
militare;   aviere  capo  per  l'Aeronautica  militare;  carabiniere;
finanziere;
b)  caporal  maggiore  scelto:  sottocapo  di 2^ classe per la Marina
militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere
scelto; finanziere scelto;
c)  caporal  maggiore  capo:  sottocapo  di  1^  classe per la Marina
militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per
l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^ classe scelto per la
Marina militare; primo aviere capo scelto per l'Aeronautica militare;
appuntato  scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia
di finanza.
                              Art. 631
    Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa

1.  La  successione  e  la  corrispondenza  dei gradi dei militari di
truppa sono cosi' determinate in ordine crescente:
a)  caporale:  comune  di  1^  classe  per la Marina militare; aviere
scelto per l'Aeronautica militare;
b)  caporal  maggiore: sottocapo per la Marina militare; primo aviere
per l'Aeronautica militare.
2. Il militare di truppa senza alcun grado e':
a) il soldato per l'Esercito italiano;
b) il comune di 2^ classe per la Marina militare;
c) l'aviere per l'Aeronautica militare;
d) l'allievo carabiniere e l'allievo finanziere;
e) l'allievo delle scuole militari, navale e aeronautica;
f) l'allievo maresciallo in ferma;
g) l'allievo ufficiale in ferma prefissata;
h) l'allievo ufficiale delle accademie.
                              Art. 632
Corrispondenza   dei   gradi   militari   con   le  qualifiche  degli
       appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile

1.  L'equiparazione  tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze
di polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata:
a) generale di corpo d'armata e corrispondenti: dirigente generale di
livello B;
b) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale;
c) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore;
d) colonnello e corrispondenti: primo dirigente;
e)   tenente  colonnello/maggiore  e  corrispondenti:  vice  questore
aggiunto;
f) capitano e corrispondenti: commissario capo;
g) tenente e corrispondenti: commissario;
h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario;
i)  maresciallo  aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e
corrispondenti:  ispettore  superiore sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza;
l) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo;
m) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore;
n) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore;
o) brigadiere capo e corrispondenti: sovrintendente capo;
p) brigadiere e corrispondenti: sovrintendente;
q) vice brigadiere e corrispondenti: vice sovrintendente;
r) appuntato scelto e corrispondenti: assistente capo;
s) appuntato e corrispondenti: assistente;
t) carabiniere scelto e corrispondenti: agente scelto;
u) carabiniere e corrispondenti: agente.

TITOLO II
RECLUTAMENTO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 633 
                            Reclutamento 
 
1. Il reclutamento e' il complesso delle procedure e delle  attivita'
tecnico-amministrative necessarie per  l'immissione  in  servizio  di
personale militare. Il reclutamento e' obbligatorio o volontario. 
2. Il reclutamento obbligatorio e' disciplinato dal  libro  VIII  del
presente codice. 
3. Il reclutamento volontario e' disciplinato dal presente titolo. 
4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura  concorsuale
indetta con apposito bando ((,  fatto  salvo  quanto  disposto  dagli
articoli 705 e 709)). 
                              Art. 634
                   Programmazione dei reclutamenti

1.   Al  fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
ottimizzare  le  risorse  per  il  miglior funzionamento dei servizi,
compatibilmente  con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli
organi  di vertice dell'Amministrazione della difesa sono tenuti alla
programmazione  triennale  del fabbisogno del personale dell'Arma dei
carabinieri.
2.  Il  numero  complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su
basi  statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3.  Per  consentire  lo  sviluppo  dei  processi  di riqualificazione
dell'amministrazione,    connessi    all'attuazione   della   riforma
amministrativa,  garantendo  il rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata del personale, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri   per   la   pubblica   amministrazione  e  l'innovazione  e
dell'economia e delle finanze:
a)  definisce  preliminarmente le priorita' e le necessita' operative
da  soddisfare,  tenuto conto in particolare delle correlate esigenze
di introduzione di nuove professionalita';
b)  entro  il  primo  semestre  di  ciascun anno, determina il numero
massimo  complessivo  dei reclutamenti, compatibile con gli obiettivi
di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle  cessazioni dell'anno
precedente.
4. Le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate
da   una  relazione  illustrativa  delle  iniziative  di  riordino  e
riqualificazione,  adottate  o in corso, finalizzate alla definizione
di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e
di  funzionalita'  rispetto  ai compiti e ai programmi, con specifico
riferimento,  eventualmente,  anche  a  nuove  funzioni e qualificati
servizi  da  fornire. Le predette richieste sono sottoposte all'esame
del  Consiglio  dei  Ministri,  ai fini dell'adozione di delibere con
cadenza  semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero  dell'economia  e delle finanze. L'istruttoria e' diretta a
riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita'  di soluzioni alternative collegate a procedure di
mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.
                              Art. 635
               Requisiti generali per il reclutamento

1.  Per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate  occorrono i seguenti
requisiti generali:
a) essere cittadino italiano;
b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;
c)  essere  in  possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al
servizio militare incondizionato;
d) rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento;
e) godere dei diritti civili e politici;
f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  in  una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle   dipendenze   di   pubbliche   amministrazioni   a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica;
g)  non  essere  stati  condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza   di   applicazione   della   pena   su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per delitti non
colposi;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
l)  non  aver  tenuto  comportamenti  nei confronti delle istituzioni
democratiche  che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla  Costituzione  repubblicana  e  alle  ragioni di sicurezza dello
Stato;
m) avere compiuto il 18° anno di eta', fermo restando:
1) quanto previsto dall'articolo 711;
2)  la  possibilita'  di  presentare  la domanda di partecipazione al
concorso  da  parte  del  minore che ha compiuto il 17° anno di eta',
acquisito il consenso di chi esercita la potesta';
n)  esito  negativo  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
2.  I  requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono
accertati d'ufficio dall'amministrazione.
3.  Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice
o  dai  singoli  bandi,  in  relazione  al  reclutamento  delle varie
categorie  di  militari,  fra  cui  quelli  previsti per il personale
dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
                              Art. 636 
                       Obiettori di coscienza 
 
1. Agli obiettori di coscienza che  sono  stati  ammessi  a  prestare
servizio civile e' vietato  partecipare  ai  concorsi  per  qualsiasi
impiego che comporti  l'uso  delle  armi  e  comunque  partecipare  a
qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle  Forze  armate  e  nelle
Forze di polizia a ordinamento  militare  o  per  l'assunzione  nelle
Forze di polizia a ordinamento civile. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  cittadini
che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza  ai  sensi
del comma 3. 
3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni
dalla data in cui e' stato collocato  in  congedo  secondo  le  norme
previste per il servizio di leva,  puo'  rinunciare  allo  status  di
obiettore   di   coscienza,   presentando   apposita    dichiarazione
irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il  servizio  civile  che
provvede a darne tempestiva comunicazione alla  ((Direzione  generale
della previdenza militare e della leva)). 
                              Art. 637
                     Divieto di discriminazione

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti
dal presente codice, e' vietata in sede di reclutamento ogni forma di
discriminazione, secondo quanto disposto dall'articolo 1468.
                              Art. 638
                       Mancanza dei requisiti

1.  I  requisiti  generali  e speciali, devono essere posseduti dalla
data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione
o,  limitatamente  ai  militari in servizio, a quella dell'inizio del
relativo  corso  di  formazione,  o  fino  alla nomina a ufficiale in
servizio  permanente  nei  concorsi a nomina diretta, a eccezione del
limite   massimo   di  eta'  che  puo'  essere  superato  al  momento
dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione.
2.  L'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno
dei  predetti  requisiti,  sia  per  condotta dolosa sia per condotta
incolpevole   dell'interessato,  comporta  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario.
                              Art. 639
                  Reclutamento volontario femminile

1.  Il reclutamento del personale militare femminile e' effettuato su
base  volontaria  secondo  le  disposizioni  vigenti per il personale
maschile,  salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio  dalle  norme  contenute nel regolamento e salve le aliquote
d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto
adottato ai sensi del comma 2.
2.  Ferme  restando le consistenze organiche complessive, il Ministro
della   difesa   puo'   prevedere  limitazioni  all'arruolamento  del
personale   militare  femminile  soltanto  in  presenza  di  motivate
esigenze  connesse  alla  funzionalita'  di  specifici  ruoli, corpi,
categorie,  specialita'  e specializzazioni di ciascuna Forza armata,
se  in  ragione  della  natura  o delle condizioni per l'esercizio di
specifiche attivita' il sesso rappresenta un requisito essenziale. Il
relativo  decreto  e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore
della  difesa,  acquisito  il  parere  della  Commissione per le pari
opportunita'  tra  uomo  e  donna,  d'intesa  con  i  Ministri  delle
infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita'.
                              Art. 640
               Accertamento dell'idoneita' psicofisica

1.  Gli  aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere
in  possesso  di  uno  specifico  profilo  psicofisico  da accertare,
esclusivamente  e  in  deroga  a ogni altra disposizione di legge, in
base   alle  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare  contenute  nel  regolamento  e  adottate dal Ministro della
difesa,  sentiti,  per  quanto  concerne  il  personale femminile, il
Ministro  per  le  pari  opportunita',  la  Commissione  per  le pari
opportunita'   tra   uomo   e   donna,   nonche'  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  il  personale del Corpo delle
capitanerie di porto.
                              Art. 641 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate  devono  essere
in possesso di  uno  specifico  profilo  attitudinale  da  accertare,
esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di  legge,  ((in
base  alle  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al   servizio
militare previste  dal  regolamento.  A  tale  fine,  possono  essere
impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso  di  specifica
qualifica conferita a cura della competente struttura  del  Ministero
della difesa, previo superamento di apposito corso)). 
                              Art. 642
                  Revoca e sospensione dei concorsi

1.   L'amministrazione,   per   sopravvenute  esigenze  di  interesse
pubblico, ha facolta' di:
a) revocare il bando di concorso;
b) sospendere o rinviare le prove concorsuali;
c) modificare il numero dei posti messi a concorso;
d) sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.
                              Art. 643
            Conferimento di posti disponibili agli idonei

1.  L'amministrazione  militare  ha facolta' di conferire, nel limite
delle  risorse  finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso,
anche  quelli  che  risultano  disponibili  alla data di approvazione
della graduatoria.
2.  Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non
possono  superare  il  decimo  di  quelli  messi  a  concorso  per il
reclutamento  degli  ufficiali  e il quinto per il reclutamento delle
altre categorie di militari.
3.  Se  alcuni  posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia,
decadenza  o  dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha
facolta'  di  procedere,  nel  termine  di  un  anno  dalla  data  di
approvazione  della  graduatoria  e  salvo  diverse  disposizioni del
presente   codice,  ad  altrettante  nomine  secondo  l'ordine  della
graduatoria  stessa,  fermo  restando  l'accertamento  dell'ulteriore
possesso dei requisiti.
4. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio
permanente,  se  alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti
per  rinuncia  o  decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio
dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi
stessi  secondo l'ordine della graduatoria. Se la durata del corso e'
inferiore a un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro 1/12
della durata del corso stesso.
                              Art. 644
                       Commissioni di concorso

1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei
militari  sono  presiedute  e  formate da personale in servizio della
rispettiva  Forza  armata,  con l'intervento, se necessario, di uno o
piu'  esperti  nelle  materie  o  prove oggetto di valutazione, salvo
quanto diversamente disposto dal bando.
                              Art. 645
               Posti riservati a particolari categorie

1. Fermi restando gli ulteriori benefici previsti dal codice, fino al
venticinque  per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento
degli  ufficiali  e degli appartenenti ai ruoli dei marescialli delle
Forze armate e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e' riservato
al  coniuge  e  ai  figli  superstiti,  ovvero  ai  parenti  in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze  armate  e  delle  Forze  di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

CAPO II
UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 646
                         Requisiti speciali

1.  Per  il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente delle
Forze armate e' necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a)  non  aver superato l'eta' massima stabilita per ciascun ruolo dal
presente codice;
b)  essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero di diploma di laurea;
c)  essere  riconosciuti  in  possesso  della idoneita' psicofisica e
attitudinale  al  servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente.
                              Art. 647
                     Norme generali sui concorsi

1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  i concorsi a
ufficiale  del  Corpo  delle  capitanerie di porto, sono indicati per
ciascuna Forza armata:
a)  i  titoli  di  studio  di  istruzione secondaria di secondo grado
richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari,
nonche'  quelli  validi  per  i concorsi per la nomina a ufficiale in
servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti;
b)  le  tipologie  e  le modalita' di svolgimento dei concorsi, delle
prove  di  esame  e  della  formazione  delle relative graduatorie di
merito,   prevedendo,   se  necessario,  programmi  differenziati  in
relazione ai titoli di studio richiesti;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici.
2.  Le  riserve  di  posti  previste  da  leggi speciali in favore di
particolari  categorie  di  cittadini  non  possono  complessivamente
superare un terzo dei posti messi a concorso.
3.  Per  la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei
ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'
eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
                              Art. 648
  Eta' per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari

1.  L'eta'  per  la  partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle
accademie  militari  non  puo'  essere  superiore a 22 anni alla data
indicata  nel  bando  di  concorso.  Fatta  eccezione  per  il  ruolo
naviganti  normale  dell'Aeronautica  militare,  il limite massimo e'
elevato  di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non  superiore  a  tre  anni,  a  favore  dei  cittadini italiani che
prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate.
2.  L'eta' massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione
all'accademia  dell'Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti
ai ruoli ispettori e sovrintendenti, e' stabilita in 28 anni.
                              Art. 649
                   Posti riservati nelle accademie

1.  Nei  concorsi  per  il reclutamento degli allievi delle accademie
militari  sono  appositamente  riservati alcuni posti per gli allievi
delle  scuole  militari,  nel  limite  massimo complessivo del 30 per
cento dei posti disponibili.
2.  Per  specifiche  esigenze  di  ciascuna Forza armata nei bandi di
concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve
di  posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di
posti  a  favore  di  particolari  categorie di personale militare in
servizio  nella  relativa  Forza  armata.  Ciascuna Forza armata puo'
bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio
personale   nella   misura   massima  del  30  per  cento  dei  posti
disponibili.
3.  I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non sono
ricoperti  con  i  predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della
graduatoria  di  merito,  ai concorrenti idonei che sono alle armi in
qualita'  di  ufficiali  inferiori, di sottufficiali o di militari di
truppa in ferma volontaria o rafferma.
                              Art. 650 
         Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie 
 
1. I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma
restando  la  riserva  dei  posti  di  cui  all'articolo  649,   sono
assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito  e  a  parita'  di
punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo  in
qualita' di: 
a)  ufficiali  inferiori  con  almeno  quindici  mesi  di   effettivo
servizio; 
b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio; 
c) allievi delle scuole militari; 
d) volontari in ferma che hanno completato la  predetta  ferma  senza
demerito, sono in possesso  dei  requisiti  prescritti  e  presentano
domanda entro dodici mesi dal termine della ferma. 
((d-bis) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli  orfani
dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea
Doria per l'assistenza dei familiari e  degli  orfani  del  personale
della  Marina  militare,  dall'Opera  nazionale  per  i  figli  degli
aviatori e dall'Opera nazionale di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari dell'Arma dei carabinieri.)) 
2. Per l'ammissione alle Accademie militari, a parita' di merito,  ha
precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
quello appartenente alla rispettiva Forza armata. 
                              Art. 651
              Alimentazione ordinaria dei ruoli normali

1.  Gli  ufficiali  dei  ruoli  normali  in  servizio permanente sono
tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato
le accademie militari, e che hanno completato con esito favorevole il
ciclo formativo previsto dal regolamento.
                              Art. 652
            Alimentazione straordinaria dei ruoli normali

1.  Gli  ufficiali  in  servizio permanente dei ruoli normali possono
anche  essere  tratti  con il grado di tenente, mediante concorso per
titoli  ed  esami,  dai  giovani  in  possesso  di uno dei diplomi di
laurea,  definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo
647,  che  non  hanno superato il 32° anno di eta' alla data indicata
nel bando di concorso.
2.  Salvo  quanto  stabilito  nel  comma  1,  gli ufficiali del ruolo
normale  del  Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti,
con  il  grado  di  guardiamarina,  anche dai giovani in possesso del
titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.
3.  Il  presente  codice  stabilisce  quando possono essere banditi i
concorsi di cui al comma 1.
                              Art. 653 
Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per 
                           i ruoli normali 
 
1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di
servizio e che sono in possesso di diploma di laurea, e gli ufficiali
inferiori  delle  forze  di  completamento  possono  partecipare   ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui
all'articolo 652, sempre che gli stessi non superino: 
a) il 40° anno d'eta', se  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della
Marina militare o dell'Aeronautica militare; 
b) il 34° anno di eta' se ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 
2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma  prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  delle  graduatorie  di
merito. 
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 

SEZIONE II
UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE
E DELL'AERONAUTICA MILITARE

                              Art. 654
   Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali

1.  I  concorsi  di cui all'articolo 652 possono essere banditi se il
prevedibile  numero dei frequentatori delle accademie, che concludono
nell'anno  il  ciclo  formativo  per essi previsto per un determinato
ruolo, risulta inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta
al  grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del
presente codice.
                              Art. 655
                  Alimentazione dei ruoli speciali

1.  Gli  ufficiali  dei  ruoli speciali dell'Esercito italiano, della
Marina  militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli
ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:
1)   prevalentemente   dal   personale   appartenente  al  ruolo  dei
marescialli,  in  possesso  del  diploma  di istruzione secondaria di
secondo grado, che non ha superato il 34° anno di eta' e che all'atto
dell'immissione  nel  ruolo  degli  ufficiali  ha  almeno  5  anni di
anzianita'   nel   ruolo   di   provenienza  se  reclutato  ai  sensi
dell'articolo  679,  comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianita'
nel  ruolo  di  provenienza  se reclutato ai sensi dell'articolo 679,
comma 1, lettera b);
2)  dagli  ufficiali  di  complemento  che all'atto di immissione nel
ruolo  speciale  hanno  completato senza demerito la ferma biennale e
non hanno superato il 34° anno di eta';
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la
nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e dell'Aeronautica
militare e che non ha superato il 32° anno di eta';
4)  dai  frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che
non  hanno  completato  il secondo o il terzo anno del previsto ciclo
formativo, purche' idonei in attitudine militare;
5)  dal  personale  del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di
istruzione   secondaria   di   secondo   grado  che,  all'atto  della
presentazione  della domanda al concorso, non ha superato il 34° anno
di  eta'  e  ha  maturato  almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di
appartenenza;
b)  per  concorso  per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli
ufficiali inferiori delle forze di completamento che hanno aderito ai
richiami  in  servizio  per  le  esigenze  correlate  con le missioni
internazionali  ovvero  sono  impiegati  in  attivita'  addestrative,
operative  e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e
che non hanno superato il 40° anno d'eta';
c)  per  concorso  per  titoli  ed esami con il grado rivestito dagli
ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  un  anno di
servizio complessivo;
d)   a   domanda,  mantenendo  il  grado,  l'anzianita'  e  la  ferma
precedentemente  contratta,  dagli  ufficiali frequentatori dei corsi
normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto
ciclo   formativo,   previo   parere   favorevole   della  competente
commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito,
valutati   i  titoli  di  studio,  le  attitudini  evidenziate  e  la
situazione organica dei ruoli.
2.  Gli  ufficiali  del  ruolo  naviganti  speciale  dell'Aeronautica
militare,  nonche'  gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo
di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto
sono tratti:
a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:
1)   prevalentemente,   dal   personale  appartenente  al  ruolo  dei
marescialli,  reclutato  ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera
a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al
conseguimento  del  brevetto di pilota o navigatore militare, che non
ha superato il ventiseiesimo anno di eta';
2)  dagli  ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di
stato  maggiore  della  Marina e del Corpo delle capitanerie di porto
muniti  di  brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno
superato  il  ventottesimo  anno  di  eta' e hanno almeno due anni di
servizio;
b)  d'autorita', previo parere della competente commissione ordinaria
di  avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non
avendo  completato  gli  studi  dell'ultimo anno di corso, conseguono
comunque  il  brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi
mantengono la ferma precedentemente contratta.
3.  Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo
dei  marescialli  possono  partecipare  ai concorsi di cui al comma 1
limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria
o  la  specialita'  di  appartenenza.  Con decreto del Ministro della
difesa   sono   definite   le   corrispondenze   occorrenti   per  la
partecipazione ai precedenti concorsi.
4.  I  candidati  utilmente collocati nella graduatoria di merito dei
concorsi  di  cui  al  comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a
frequentare un corso applicativo.
5.  I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.
                              Art. 656
   Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli

1.  La  percentuale  di  posti destinati al personale appartenente al
ruolo   dei   marescialli  per  l'accesso  ai  ruoli  speciali  degli
ufficiali,  di  cui all'articolo 655, non puo' essere inferiore al 50
per  cento;  i  posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in
aumento a quelli destinati alle altre categorie.
                              Art. 657
Alimentazione   straordinaria   del   ruolo   speciale   delle   armi
                      dell'Aeronautica militare

1.  Ferme  restando  le  dotazioni  organiche  stabilite nel presente
codice,  il  Ministero della difesa ha facolta' di indire annualmente
concorsi  per  titoli  ed  esami  per l'immissione degli ufficiali di
complemento,  esonerati  dal  pilotaggio o dalla navigazione aerea ai
sensi  dell'articolo  943,  comma  2,  nel  ruolo speciale delle armi
dell'Aeronautica  militare.  I  concorsi  sono  espletati  secondo le
modalita' di cui alla sezione IV del presente capo.
2.   All'atto   del   transito   nel   ruolo   speciale   delle  armi
dell'Aeronautica  militare  degli  ufficiali  di  cui  al comma 1, e'
applicata  una detrazione d'anzianita' di due anni, senza effetto sul
trattamento  economico  percepito.  I  vincitori  dei  concorsi  sono
iscritti  in  ruolo,  con  l'anzianita'  di  grado  rideterminata e a
parita' di anzianita' secondo l'ordine della graduatoria concorsuale,
dopo  i  pari  grado  dei  ruoli  speciali  aventi  uguale o maggiore
anzianita' di grado.
                              Art. 658
  Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali dei Corpi sanitari

1.  Sulla  base  delle  esigenze  di  ciascuna  Forza  armata, se nei
rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultano ricoperte
particolari  posizioni  organiche, possono essere indetti annualmente
concorsi  straordinari  per  titoli  ed  esami per il reclutamento di
ufficiali  nei  citati  ruoli  da  trarre  dai  giovani che non hanno
superato il 32° anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso
e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti.
                              Art. 659
Partecipazione  degli  ufficiali  ausiliari ai concorsi per ufficiali
                         dei ruoli speciali

1.  Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di
servizio  e  gli  ufficiali  inferiori  delle  forze di completamento
possono  partecipare,  in  relazione  al titolo di studio posseduto e
senza   aver  superato  il  40°  anno  d'eta',  ai  concorsi  per  il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali.
2.  Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce  titolo  ai  fini  della  formazione delle graduatorie di
merito.
3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori
delle  forze  di  completamento  sono iscritti in ruolo, con il grado
rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
                              Art. 660
                         Immissioni in ruolo

1.  Per  le  immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle
vacanze  complessive  esistenti  nei  ruoli  normali  e  speciali  di
ciascuna Forza armata.
2.  Il  numero  degli  ufficiali  da  immettere annualmente nei ruoli
normali e speciali non puo' superare in ogni caso, per ciascun ruolo,
le   vacanze  esistenti  nell'organico  complessivo  degli  ufficiali
inferiori ne' eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo
del predetto organico.
                              Art. 661
Ripartizione  in  specialita' degli ufficiali della Marina militare e
                      dell'Aeronautica militare

1.  Nei  bandi di concorso i posti messi a concorso per gli ufficiali
appartenenti  ai  ruoli  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare possono essere ripartiti tra le varie specialita'.

SEZIONE III
UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

                              Art. 662
   Condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale

1.  Il  concorso  di  cui all'articolo 652, puo' essere bandito se il
prevedibile numero dei sottotenenti che concludono nell'anno il corso
di  applicazione  per  essi  previsto  risulta inferiore a 1/13 della
consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
2.  I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di merito
frequentano  il  corso  applicativo di cui all'articolo 722, comma 1,
lettera b).
                              Art. 663
                  Alimentazione del ruolo speciale

1.  Gli  ufficiali  del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono
tratti  con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed
esami:
a)  prevalentemente  dai  marescialli  aiutanti,  marescialli  capi e
marescialli   ordinari   in   servizio   permanente   dell'Arma   dei
carabinieri,  muniti  di  uno  dei  titoli  di  studio  richiesti per
l'ammissione  ai corsi dell'Accademia che hanno riportato nell'ultimo
biennio  la qualifica finale non inferiore a <<superiore alla media>>
e  che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il
quarantesimo;
b)   dagli   ufficiali   subalterni   di  complemento  dell'Arma  dei
carabinieri  che  hanno  compiuto  il  servizio di prima nomina e non
hanno superato il trentaduesimo anno di eta'.
2. I vincitori di concorso sono:
a)  nominati  sottotenenti  con anzianita' relativa stabilita in base
all'ordine  della  graduatoria  di  merito,  unica  per  entrambe  le
categorie di concorrenti;
b) ammessi a frequentare un corso applicativo.
                              Art. 664
              Alimentazione del ruolo tecnico-logistico

1.  Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialita' del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico
concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a)  i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno
di  eta'  e  che sono in possesso dei requisiti generali previsti per
gli  ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Arma  dei carabinieri,
nonche'  del  diploma  di  laurea  richiesto  dal  bando  di concorso
pertinente alla specifica professionalita' del ruolo;
b)  i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non hanno superato il
quarantesimo anno di eta', che hanno riportato nell'ultimo biennio la
qualifica  finale  non inferiore a <<superiore alla media>> e sono in
possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a)  nominati  tenenti  con  anzianita'  relativa  stabilita  in  base
all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso formativo.
                              Art. 665
        Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi

1.  Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di
servizio  e  gli  ufficiali  inferiori  delle  forze di completamento
possono  partecipare,  in  relazione  al titolo di studio posseduto e
senza  aver  superato  il  34°  anno  di  eta',  ai  concorsi  per il
reclutamento   degli   ufficiali  del  ruolo  speciale  e  del  ruolo
tecnico-logistico.
2.  Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce  titolo  ai  fini  della  formazione delle graduatorie di
merito.
3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori
delle  forze  di  completamento  sono iscritti in ruolo, con il grado
rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
                              Art. 666
                         Immissioni in ruolo

1.  Per  le  immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle
vacanze complessive esistenti nei ruoli normale e speciale.
2.  Il  numero  di  posti  da  mettere  annualmente  a  concorso  per
l'immissione  nel ruolo normale e nel ruolo speciale non puo' in ogni
caso  superare  rispettivamente un dodicesimo e un quindicesimo della
consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo.
3.  Le  immissioni  annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri  non  possono superare le vacanze esistenti nell'organico
complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.

SEZIONE IV
CONCORSI RISERVATI AGLI UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

                              Art. 667
                          Bandi di concorso

1.  E'  facolta'  del  Ministro  della  difesa di bandire annualmente
distinti  concorsi  per  titoli  per  il  reclutamento di capitani in
servizio  permanente  effettivo  del  ruolo  speciale  dell'Arma  dei
carabinieri  e del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni; di tenenti di vascello in servizio
permanente  del  ruolo  speciale  dei Corpi di stato maggiore e delle
capitanerie   di   porto;   di   capitani   in   servizio  permanente
dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti speciale.
2.  A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata
di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di
anni  dodici  che  sono  in  possesso dei requisiti prescritti per la
nomina  a ufficiale in servizio permanente e che hanno compiuto, alla
data  di  scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici
anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.
3.  Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso,
non  puo'  superare  le vacanze esistenti alla data di emanazione dei
bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.
                              Art. 668
                       Commissioni di concorso

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto
del Ministro della difesa e sono composte come segue:
a) per l'Esercito italiano da:
1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria,  artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore
a generale di brigata - presidente;
2)   due   ufficiali  del  ruolo  normale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria,  artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore
a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore
a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
b) per la Marina militare da:
1)   un  ufficiale  di  stato  maggiore  di  grado  non  inferiore  a
contrammiraglio - presidente;
2)  due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano
di  fregata  - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato
maggiore;
3)  due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a
capitano  di  fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo
delle capitanerie di porto;
4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore
a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
c) per l'Aeronautica militare da:
1)  un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non
inferiore a generale di brigata aerea - presidente;
2)  due  ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di
grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore
a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
d) per l'Arma dei carabinieri:
1)  un ufficiale proveniente dal ruolo normale di grado non inferiore
a generale di brigata - presidente;
2)  due  ufficiali del ruolo normale di grado non inferiore a tenente
colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore
a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.
                              Art. 669
                       Elementi di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 668 valutano:
a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato
di  servizio,  dal  libretto personale, dalla pratica personale o dai
documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di
concorso.
2.  Per  la  valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere
posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, e' assegnato
un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
a) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1;
b) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Coloro che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui
alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati non idonei.
4.  Ogni  componente  della  commissione  giudicatrice  dispone,  per
ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, soltanto
di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.
5.  La  graduatoria  del  concorso  e'  formata  in base al punteggio
risultante  dalla  valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b)
del comma 1.
                              Art. 670
                   Nomina nel servizio permanente

1.  Gli  ufficiali  idonei,  che  nella graduatoria sono compresi nel
numero  dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati
vincitori  del  concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani
in  servizio  permanente  effettivo  del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri,  capitani  in  servizio  permanente  effettivo del ruolo
speciale  delle  Armi  di  fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni,  tenenti  di  vascello in servizio permanente effettivo
del  ruolo  speciale  del  Corpo  di stato maggiore o del Corpo delle
capitanerie  di  porto,  capitani  in  servizio  permanente effettivo
dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti speciale.
2.  I  vincitori del concorso assumono una anzianita' assoluta pari a
quella  posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla
data   del  decreto  di  nomina  in  servizio  permanente  effettivo,
diminuita  di  due  anni,  e  prendono posto nei rispettivi ruoli, in
relazione  a detta anzianita' assoluta, nell'ordine della graduatoria
del  concorso,  dopo  l'ultimo pari grado avente la stessa anzianita'
assoluta.
3.  I  servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel
servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono
essere  riscattati,  a  domanda  degli  interessati,  ai  fini  della
liquidazione  dell'indennita'  di buonuscita INPDAP e dell'indennita'
supplementare di cui all'articolo 1914.
                              Art. 671
                        Concorsi straordinari

1.  Il  Ministro  della  difesa  ha  facolta'  di  bandire uno o piu'
concorsi  per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di
capitani piloti di complemento, con anzianita' di grado non inferiore
a  due  anni,  nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni  dell'Esercito italiano, nel ruolo
speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale
del  Corpo  delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale
dell'Arma    aeronautica   nei   limiti   delle   vacanze   esistenti
nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.
2.  All'atto  del  transito  nei  ruoli  speciali,  ai  vincitori dei
concorsi  di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di anzianita'
di  due  anni  senza  effetto  sul  trattamento  economico percepito.
Effettuati  gli  avanzamenti  ordinari  dell'anno  di  riferimento, i
vincitori  dei  concorsi  sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di
grado  rideterminata  e,  a  parita'  di anzianita', secondo l'ordine
della  graduatoria  concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali
aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale
del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio.
3.  Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i
concorsi  di  cui  al  comma  1 non hanno effetto le ricostruzioni di
carriera  operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in
servizio permanente.
4.  I  concorsi  sono  espletati  secondo  le  modalita'  di cui alla
presente  sezione. Nella graduatoria di merito e' attribuito un punto
per   ogni   anno  di  servizio  prestato  senza  demerito  in  ferma
dodecennale.

CAPO III
UFFICIALI AUSILIARI
SEZIONE I
UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA

                              Art. 672
                         Requisiti speciali

1.  Gli  ufficiali  in ferma prefissata sono reclutati tra coloro che
hanno  superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai
predetti  corsi  si accede tramite pubblico concorso al quale possono
partecipare coloro che:
a) non hanno superato il 38° anno d'eta';
b)  non  sono  gia'  in  servizio  quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata   o  si  trovano  nella  posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata;
c)  sono  in  possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero di diploma di laurea.
2.  Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri, si accede
tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che:
a) non hanno superato il 32° anno d'eta';
b)  non  sono  gia'  in  servizio  quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata   o  si  trovano  nella  posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata;
c)  sono  in  possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero di diploma di laurea.
                              Art. 673
                     Norme generali sui concorsi

1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed
eventualmente  ulteriori  requisiti,  le tipologie e le modalita' dei
concorsi,  inclusa  la  composizione  delle commissioni, le eventuali
prove di esame, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in
relazione ai titoli di studio richiesti, nonche' la durata dei corsi;
le  modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e
relativi  programmi  sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o
Comando generale;
b)   i  requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  richiesti  ai  fini
dell'esercizio  delle  mansioni  previste  per gli ufficiali in ferma
prefissata.
2.  I  bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma
prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari,
e  dei  figli  di  militari  deceduti in servizio, nel limite massimo
complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialita' o
specializzazioni.

SEZIONE II
UFFICIALI DI COMPLEMENTO

                              Art. 674
     Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento

1.  La  nomina  a  ufficiale  di complemento, senza concorso e in via
eccezionale,  puo' essere conferita ai cittadini italiani in possesso
di  spiccata professionalita' che danno ampio affidamento di prestare
opera proficua nelle Forze armate.
2.   Puo'  essere  conferito  senza  concorso  il  grado  di  tenente
colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di
fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate.
3.   Per   comprovata   alta   competenza   in  discipline  nautiche,
aeronautiche  o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di
cui  al  comma  1  si puo' prescindere anche dal prescritto titolo di
studio,  salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi
sanitari   o  nel  comparto  sanitario  del  ruolo  tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri.
4.   La   nomina   e'  conferita  previo  giudizio  della  competente
commissione  ordinaria  d'avanzamento,  che  stabilisce il grado e il
ruolo  d'assegnazione,  sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o
Comandante generale.
5.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  individuate  in
relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:
a)  le  professionalita' e i gradi conferibili, ai sensi del presente
articolo;
b) le procedure da seguirsi;
c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.
                              Art. 675
              Reclutamento in servizio di prima nomina

1.  Il  reclutamento  degli  ufficiali  di complemento in servizio di
prima   nomina,  in  adempimento  degli  obblighi  di  leva,  avviene
esclusivamente  nelle  ipotesi  di  ripristino  del servizio militare
obbligatorio di cui all'articolo 1929, comma 2.
2.  I  criteri  e  le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di
complemento  delle  Forze  armate,  sono  stabiliti  con  decreto del
Ministro  della  difesa,  il  quale  deve indicare, in particolare, i
titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonche'
i  requisiti  somatico-funzionali e psicoattitudinali necessari anche
in relazione agli incarichi da espletare.
3.  I  bandi  di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai corsi
allievi  ufficiali di complemento delle Forze armate e le graduatorie
degli  ammessi  sono  pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero
della  difesa.  Della  pubblicazione  e'  dato immediato avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  e  copia  della  graduatoria e' posta in visione
presso le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.
4.  Avverso  le  suddette  graduatorie e' ammesso ricorso al Ministro
della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.
5.  La durata della ferma di leva per gli ufficiali di complemento di
prima nomina e' di 14 mesi.

SEZIONE III
UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

                              Art. 676
               Reclutamento nell'Aeronautica militare

1.  Gli  ufficiali  di  complemento  dell'Aeronautica militare, ruolo
naviganti,  sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi
per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa.
2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:
a) non aver superato il ventitreesimo anno di eta';
b)  aver  conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria
di secondo grado;
c)  possedere  le  qualita'  fisiche  e psico-attitudinali, accertate
presso  appositi  organi  dell'Aeronautica  militare,  necessarie per
effettuare  la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari o di
navigatori militari.
                              Art. 677
                Reclutamento nelle altre Forze armate

1.  Fermo  restando  il  numero  massimo  degli  ufficiali  piloti  e
navigatori  di  complemento,  determinato annualmente con la legge di
approvazione  del bilancio di previsione dello Stato, il reclutamento
degli  ufficiali  piloti  e  navigatori  di complemento delle Armi di
fanteria,  cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito
italiano,  del  Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie
di  porto  della  Marina militare, nonche' dell'Arma dei carabinieri,
puo' avvenire con le modalita' di cui all'articolo 676.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 678
       Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari

1.  L'assunzione  in  servizio quale ufficiale ausiliario sospende il
rapporto  di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma
e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta
giorni  dal  congedo,  il  lavoratore  deve  porsi a disposizione del
datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di
lavoro e' risolto.
2.   Agli   ufficiali   ausiliari   si   applicano   le  disposizioni
dell'articolo 990.
3.  I  periodi  di  servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono
valutati  nei  pubblici  concorsi  con  un punteggio incrementale non
inferiore  a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per
i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
4.  Per  gli  ufficiali  ausiliari  che hanno prestato servizio senza
demerito    nell'Esercito   italiano,   nella   Marina   militare   e
nell'Aeronautica  militare sono previste riserve di posti fino all'80
per  cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai
concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a
nomina diretta, di cui all'articolo 652.
5.  Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di
servizio  e  per  gli  ufficiali di complemento e gli ufficiali delle
forze  di  completamento,  che hanno prestato servizio senza demerito
nell'Arma  dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80
per  cento  dei  posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
6.  Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio
per  almeno  diciotto  mesi  senza demerito nell'Arma dei carabinieri
sono  previste  riserve  fino  al  40 per cento dei posti annualmente
disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri
7.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1013 si applicano anche agli
ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito.
8.  La  struttura ministeriale deputata all'inserimento dei volontari
congedati  nel  mondo  del  lavoro  svolge  le  attivita'  di propria
competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari.
9.  Le  riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche
agli  ufficiali  di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in
ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza  demerito  la  ferma
contratta.

CAPO IV
MARESCIALLI E ISPETTORI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 679
     Modalita' di reclutamento dei marescialli e degli ispettori

1. Il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori, in relazione ai
posti disponibili in organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato
agli   appartenenti   ai  ruoli  sergenti  o  sovrintendenti  e  agli
appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente.
2.  Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali
per  la  partecipazione  ai predetti concorsi e le ulteriori quote di
ripartizione dei posti messi a concorso.
                              Art. 680
                           Limiti di eta'

1.  Gli  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti per l'ammissione ai
concorsi  per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di
eta' stabiliti per il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori.
                              Art. 681
Posti  riservati  a  particolari  categorie  per i concorsi dei ruoli
                       marescialli e ispettori

1.  La  quota  dei  posti  relativi al reclutamento del personale dei
ruoli  dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell'Arma
dei  carabinieri,  di  cui all'articolo 645, e' altresi' riservata ai
diplomati  presso  le  scuole  militari  e  agli assistiti dall'Opera
nazionale  di  assistenza  per  gli  orfani  dei militari di carriera
dell'Esercito  italiano,  dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza
dei  familiari  e  degli  orfani del personale della Marina militare,
dall'Opera   nazionale  per  i  figli  degli  aviatori  e  dall'Opera
nazionale  di  assistenza  per  gli orfani dei militari dell'Arma dei
carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.

SEZIONE II
MARESCIALLI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE
E DELL'AERONAUTICA MILITARE

                              Art. 682 
               Alimentazione dei ruoli dei marescialli 
 
1. Il personale del ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare  reclutato  tramite
concorso pubblico contrae una ferma biennale ed e' immesso  in  ruolo
al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760. 
2. Il personale reclutato tramite  concorso  interno  e'  immesso  in
ruolo al superamento di apposito corso di  qualificazione  di  durata
non inferiore a mesi sei. 
3.  I  posti  di  cui  all'articolo  679,  comma   1,   lettera   b),
eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al
numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo. 
4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a),  possono
partecipare: 
a) i giovani che: 
1) sono riconosciuti in  possesso  della  idoneita'  agli  incarichi,
specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 
2) non hanno compiuto il 26° anno di eta'. Per coloro che hanno  gia'
prestato  servizio  militare  obbligatorio  o  volontario  il  limite
massimo e' elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono; 
3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale  di  istruzione
secondaria di secondo grado o  lo  conseguono  nell'anno  in  cui  e'
bandito il concorso; 
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio
permanente, i volontari in ferma o i militari  di  leva  in  servizio
che, alla data prevista dal bando: 
1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale  di  istruzione
secondaria di secondo grado o  lo  conseguono  nell'anno  in  cui  e'
bandito il concorso; 
2) non hanno superato il ventottesimo anno di eta'; 
3) non hanno  riportato  ((sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della
consegna)) nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato  se
inferiore a due anni; 
4) sono in possesso della qualifica non inferiore a <<nella media>> o
giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio
prestato se inferiore a due anni. 
5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b),  possono
partecipare: 
a)  nel  limite  del  10  per  cento  dei  posti   disponibili,   gli
appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel  bando
di concorso: 
1) non hanno superato il 40° anno di eta'; 
2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente  la
qualifica   di   almeno   <<superiore   alla   media>>   o   giudizio
corrispondente; 
3) non hanno  riportato  ((sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della
consegna)) nell'ultimo biennio; 
b)  nel  limite  del  20  per  cento  dei  posti   disponibili,   gli
appartenenti al ruolo dei  volontari  in  servizio  permanente,  che,
oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 
1) hanno compiuto 7  anni  di  servizio  di  cui  almeno  quattro  in
servizio permanente; 
2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale  di  istruzione
secondaria di secondo grado o  lo  conseguono  nell'anno  in  cui  e'
bandito il concorso. 
6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi  4  e  5,
compresa  la  definizione  dei  titoli  e  delle   prove,   la   loro
valutazione, la  nomina  delle  commissioni  e  la  formazione  delle
graduatorie sono stabilite  con  apposito  decreto  ministeriale  per
ciascuna Forza armata. 

SEZIONE III
ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

                              Art. 683
               Alimentazione del ruolo degli ispettori

1.  Il  personale  del  ruolo  ispettori  reclutato mediante pubblico
concorso  e'  immesso in ruolo al superamento di apposito corso della
durata di 2 anni accademici.
2.  Il  personale  reclutato  tramite  concorso interno e' immesso in
ruolo  al  superamento di apposito corso della durata non inferiore a
mesi  sei.  I posti disponibili sono messi a concorso con la seguente
ripartizione:
a) un terzo ai brigadieri capi;
b) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;
c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 2, lettere a), b)
e c), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei
concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non
vincitori;  permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai
concorrenti  idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo
679, comma 1, lettera a).
4.  Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679,
comma 1, lettera a), l'individuazione e la valutazione dei titoli, il
numero  dei  posti  da  mettere  a  concorso nel limite delle vacanze
nell'organico   del  ruolo  sono  stabilite  nei  relativi  bandi  di
concorso, emanati con decreto ministeriale.
5.  Per  il  reclutamento  degli  ispettori della banda dell'Arma dei
carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento.
6.  Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene
con le modalita' stabilite al capo VI del presente titolo.
                              Art. 684
                    Ammissione al corso biennale

1.  L'ammissione  al  corso  previsto  dall'articolo 683, comma 1, ha
luogo  sulla  base  di  una graduatoria formata con i punti di merito
delle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 1, lettere b) e
c),  e  i  punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la
cui   individuazione  e  valutazione  sono  stabilite  nel  bando  di
concorso.
2. Possono partecipare al concorso:
a)  gli  appartenenti  al  ruolo  dei sovrintendenti e al ruolo degli
appuntati   e  carabinieri,  gli  allievi  carabinieri,  nonche'  gli
ufficiali  di  complemento  dell'Arma  che  alla data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande:
1)  sono  idonei  al  servizio  militare  incondizionato.  Coloro che
temporaneamente  non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva
fino  alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera
e);
2)  sono  in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado,  o  lo  conseguono  nell'anno  solare  in  cui  e'  bandito il
concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;
3) non hanno superato il trentesimo anno di eta';
4)  non  hanno  riportato,  nell'ultimo  biennio,  o  nel  periodo di
servizio  prestato,  se  inferiore  a due anni, sanzioni disciplinari
piu' gravi della <<consegna>>;
5) sono in possesso della qualifica non inferiore a <<nella media>> o
giudizio   corrispondente  nell'ultimo  biennio,  o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni;
6)  non sono stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti
e  appuntati  e  carabinieri,  non  idonei  all'avanzamento  al grado
superiore nell'ultimo biennio;
b) i cittadini italiani che:
1)  sono  in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o lo conseguono nell'anno solare in cui e' bandito il concorso,
che  consente  l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;
2)  non  hanno superato il ventiseiesimo anno di eta'; per coloro che
hanno  gia'  prestato  servizio militare per una durata non inferiore
alla ferma obbligatoria il limite di eta' e' elevato a 28 anni;
3)  non  si  trovano  in  situazioni  comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione  o  conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma
dei carabinieri.
                              Art. 685
                     Ammissione al corso annuale

1.   L'ammissione   al   corso,  nei  limiti  delle  riserve  di  cui
all'articolo  683,  comma  2,  ha luogo sulla base di una graduatoria
formata  con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste
dall'articolo 686, comma 2, lettere a) e b), e i punti attribuiti per
gli   eventuali   titoli   preferenziali   la  cui  individuazione  e
valutazione sono stabiliti nel bando di concorso.
2. Possono partecipare al concorso:
a)  gli  appartenenti  al  ruolo  dei sovrintendenti che alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
1)  sono  idonei  al  servizio  militare  incondizionato o sono stati
giudicati  permanentemente  non  idonei  in modo parziale al servizio
d'istituto;  coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi
al   concorso   con   riserva   fino   alla  visita  medica  prevista
dall'articolo 686, comma 2, lettera e);
2)  hanno  riportato  nell'ultimo  quadriennio la qualifica di almeno
<<nella media>> o giudizio corrispondente;
3) non hanno riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna;
4)  non sono stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per
allievo maresciallo;
5)   non  sono  stati  giudicati,  nell'ultimo  biennio,  non  idonei
all'avanzamento al grado superiore;
b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre
a riunire i requisiti di cui alla lettera a):
1)  hanno  compiuto  7  anni  di  effettivo  servizio  nell'Arma  dei
carabinieri;
2)  sono  in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso.
                              Art. 686
                          Prove concorsuali

1.  Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 684, sono
costituiti da:
a) una prova di efficienza fisica;
b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della
lingua italiana;
c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;
d)  un  accertamento  attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma
quale  maresciallo  del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del
centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento dei carabinieri. Il
giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;
e)  una  visita  medica  da  parte  di  un  collegio  composto da tre
ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore il cui
giudizio   e'   definitivo.  Per  il  concorrente  gia'  in  servizio
nell'Arma,  a  eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento e'
limitato  alla  verifica  dell'assenza  di  infermita' invalidanti in
atto.
2.   Gli   esami  di  concorso  per  l'ammissione  al  corso  di  cui
all'articolo 685, sono costituiti da:
a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
b)  una  prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e
la cultura generale;
c)  un  accertamento  attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma
quale  maresciallo  del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del
centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento dei carabinieri. Il
giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;
d)  una  visita  medica  da  parte  di  un  collegio  composto da tre
ufficiali  medici  di  cui  due  ufficiali  superiori  e un inferiore
tendente  ad  accertare  l'assenza di infermita' invalidanti in atto.
Per   gli   appartenenti   ai  ruoli  sovrintendenti  e  appuntati  e
carabinieri,  che  sono stati giudicati permanentemente non idonei in
modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata
ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto.
3.  Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui
ai  commi  1  e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a
carattere  generale  svolta  mediante idonei test, il cui superamento
costituisce  requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori
prove concorsuali.
4.  La successione, le modalita' e i tempi di svolgimento delle prove
di  efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica
e  dell'accertamento  attitudinale,  di  cui  ai commi 1 e 2, saranno
stabiliti nei relativi bandi di concorso.
                              Art. 687
                         Commissione d'esame

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi
di cui all'articolo 684, e' composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
c)  un  insegnante  di  italiano  in  possesso  del prescritto titolo
accademico, membro;
d)  un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto al
voto.
2.  Se  il  numero  dei  concorrenti  ammessi  ai  concorsi  previsti
dall'articolo 684 e' rilevante, la commissione di cui al comma 1 puo'
essere  integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico
restando   il   presidente,   la  suddivisione  in  sottocommissioni,
costituite  ciascuna  da  un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.
3.  La  commissione  e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono
nominate con decreto ministeriale.
                              Art. 688
Valutazione   delle   prove   scritta  e  orale  e  formazione  della
                        graduatoria di merito

1. La commissione di cui all'articolo 687, assegna alla prova scritta
giudicata  sufficiente  un  punto  di  merito  da  diciotto  a trenta
trentesimi.
2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta
e   che   e'  stato  giudicato  idoneo  alla  visita  medica  e  agli
accertamenti  attitudinali nonche' alla prova di efficienza fisica e'
ammesso a sostenere la prova orale.
3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un
punto  di merito espresso in trentesimi. E' idoneo il concorrente che
riporta un punto di merito di almeno diciotto trentesimi.
4.  La  media  aritmetica  dei  punti riportati nella prova scritta e
nella  prova  orale  costituisce  il  punto  da  attribuire a ciascun
concorrente  ai  fini  della  formazione della graduatoria di merito,
maggiorato  dagli  incrementi  per gli eventuali titoli stabiliti nel
bando di concorso.
5. A parita' di merito e' data la precedenza agli orfani di guerra ed
equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro
al  valore  dell'Arma  dei  carabinieri,  al valore dell'Esercito, al
valor  di  Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonche' ai
figli di vittime del dovere.
6.  I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono
ammessi  al  corso  allievi  marescialli presso la scuola marescialli
dell'Arma  dei  carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino
alla concorrenza dei posti messi a concorso.
7.  I  termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati
idonei  ma  non  vincitori  del  concorso  per  l'ammissione al corso
biennale  di  cui  all'articolo  684  possono  essere  prorogati  con
motivata   determinazione  ministeriale,  in  caso  di  successivi  e
analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della
stessa.
                              Art. 689
                          Prova facoltativa

1.  Il  concorrente  che  ne  fa  richiesta  in  sede  di  domanda di
ammissione  al  concorso  e  riporta  l'idoneita'  nelle  altre prove
d'esame,   negli   accertamenti   e   nelle  visite  mediche  di  cui
all'articolo   686,  e'  sottoposto  all'esame  delle  lingue  estere
prescelte  tra  quelle indicate nel bando di concorso, consistente in
una  prova  scritta  e  una  prova  orale secondo i programmi in esso
stabiliti.
2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera e' quella
di cui all'articolo 687, sostituito all'insegnante di lingua italiana
un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del
prescritto   titolo   accademico,   o,   in  mancanza,  un  ufficiale
qualificato conoscitore della lingua stessa.
3.  La  commissione  assegna  sia per la prova scritta sia per quella
orale  un  punto  di  merito  espresso  in trentesimi. L'idoneita' si
consegue  riportando  il  punteggio di almeno diciotto trentesimi per
ciascuna  prova.  Il  concorrente  che  non consegue l'idoneita' alla
prova  scritta  non  sostiene  la  prova  orale.  Il  concorrente che
consegua l'idoneita' in entrambe le prove ottiene nel punteggio della
graduatoria  finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di
concorso.

CAPO V
SERGENTI E SOVRINTENDENTI

                              Art. 690
     Modalita' di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti

1.  Il reclutamento nei ruoli sergenti e sovrintendenti, in relazione
ai  posti  disponibili  in  organico, avviene esclusivamente mediante
concorsi interni.
2. I concorsi interni sono riservati:
a)  nel  limite  massimo  del 70 per cento dei posti disponibili agli
appartenenti  ai  ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano
il grado apicale di ciascun ruolo;
b)  nel  limite  minimo  del  30 per cento agli appartenenti ai ruoli
iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado.
                              Art. 691
                Alimentazione dei ruoli dei sergenti

1.  Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della
Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  e'  tratto  mediante
concorso  interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di
aggiornamento e formazione professionale.
2.  Il  Ministero  della  difesa  definisce  annualmente le effettive
percentuali da prevedere nei relativi bandi. Con decreto ministeriale
sono,  altresi',  definiti  i  requisiti  per  la  partecipazione  al
concorso,  le modalita' di svolgimento dello stesso, l'individuazione
e  la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione
della  graduatoria. I posti di cui all'articolo 690, comma 2, lettera
a), eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento
al  numero  dei  posti di cui alla lettera b) del medesimo articolo e
viceversa.
                              Art. 692
             Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti

1.  Per  il  reclutamento  dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo
690,  comma  2,  lettera  a),  e'  bandito un concorso per titoli per
l'ammissione  al  corso  di aggiornamento e formazione professionale,
previsto  dall'articolo  775,  al  quale  sono  ammessi gli aspiranti
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con
decreto ministeriale.
2.  Per  il  reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell' articolo
690, comma 2, lettera b), e' previsto un concorso per titoli ed esame
scritto,   riservato   agli  appuntati  scelti,  agli  appuntati,  ai
carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno
sette anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione,
previsto dall'articolo 776.
3.  L'esame  scritto  di  cui  al  comma 2, consiste in risposte a un
questionario  articolato  su  domande  volte ad accertare il grado di
preparazione culturale e professionale degli aspiranti.
4.  Le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  la  nomina  delle
commissioni,  l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero
dei   posti   da   mettere   a  concorso  nel  limite  delle  vacanze
nell'organico   del  ruolo  e  i  criteri  per  la  formazione  delle
graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali.
5. Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto
a uno dei concorsi di cui ai commi 1 e 2.
6.  E'  ammesso  ai  concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che,
alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a)  e'  idoneo  al  servizio  militare  incondizionato o e' giudicato
permanentemente  non  idoneo in modo parziale al servizio d'istituto;
coloro  che  temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva
di  accertamento  del  possesso  della  suddetta  idoneita' alla data
d'inizio dei relativi corsi;
b)   ha  riportato,  nell'ultimo  biennio,  in  sede  di  valutazione
caratteristica,  una  qualifica  non  inferiore  a  <<nella media>> o
giudizio equivalente;
c)  non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu'
gravi della <<consegna>>;
d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare
una  sanzione  di  stato,  ne' e' sospeso dal servizio, o si trova in
aspettativa  per  qualsiasi  motivo per una durata non inferiore a 60
giorni;
e)   non   e'   stato  giudicato,  nell'ultimo  biennio,  non  idoneo
all'avanzamento al grado superiore.
7.  I  posti  rimasti  scoperti  nel concorso di cui al comma 2, sono
devoluti,   fino   alla   data  di  inizio  del  relativo  corso,  ai
partecipanti  del  concorso  di  cui  al comma 1, risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.

CAPO VI
ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DEL REGGIMENTO CORAZZIERI

                              Art. 693
      Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri

1.  I  sovrintendenti  del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante
concorso  interno  per  titoli  ed  esami, dal personale dello stesso
Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
2.  E'  ammesso  al  concorso di cui al comma 1 il personale che alla
scadenza dei termini di presentazione delle domande:
a)  e'  idoneo  al  servizio  militare  incondizionato o e' giudicato
permanentemente  non  idoneo in modo parziale al servizio d'istituto;
coloro  che  temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso
con  riserva  di  accertamento  del possesso della suddetta idoneita'
alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5;
b)   ha  riportato,  nell'ultimo  biennio,  in  sede  di  valutazione
caratteristica,  una  qualifica  non  inferiore  a  <<nella media>> o
giudizio equivalente;
c)  non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna;
d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare
una  sanzione  di  stato,  o  e'  sospeso  dal servizio o si trova in
aspettativa  per  qualsiasi  motivo per una durata non inferiore a 60
giorni;
e) non e' stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la
nomina a vice brigadiere.
3.  Ai  fini  della formazione della graduatoria del concorso, a pari
punteggio  prevalgono,  nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado,
l'anzianita' di servizio e la minore eta'.
4.  Le  modalita'  di svolgimento del concorso, l'individuazione e la
valutazione  dei  titoli  e il numero dei posti sono stabiliti con il
decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso.
5.  I  vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione,
che  puo'  essere  ripetuto una sola volta, della durata di norma non
inferiore a tre mesi.
6.  I  programmi  e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la
composizione  della  commissione  di  fine  corso  sono stabiliti con
determinazione  del  Comandante  generale dell'Arma dei carabinieri o
dell'autorita' da questi delegata.
7.  E'  dimesso  dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col
grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b)  dimostra  in  qualsiasi  momento  di  non  possedere  le qualita'
necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c) non supera gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso;
d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta
giorni, anche se non continuativi;
e) si trova nelle condizioni previste dal regolamento.
8.   Nelle  ipotesi  di  esclusione  per  infermita'  o  altre  cause
indipendenti  dalla  volonta'  del frequentatore lo stesso e' ammesso
per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo
al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.
9.  I  provvedimenti  di  dimissione  e  di  dispensa  dal corso sono
adottati  con  determinazione  del  Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri su proposta del Comandante dell'istituto d'istruzione.
10.  Agli  ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali
continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli
appuntati  e  carabinieri,  si  applicano  anche quelle contenute nel
regolamento.
                              Art. 694
                         Commissione d'esame

1.  La commissione giudicatrice degli esami per il reclutamento degli
ispettori e quella per il reclutamento dei sovrintendenti e' composta
da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) il Comandante del Reggimento Corazzieri;
c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;
d)  un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto di
voto.
                              Art. 695
                      Nomina a vice brigadiere

1.  Coloro  che  al  termine  del corso di cui all'articolo 693, sono
dichiarati  idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine
determinato  dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla
data di fine corso.
2.  Coloro  che  non superano il corso permangono nel grado rivestito
senza   detrazione  di  anzianita',  sono  restituiti  al  Reggimento
Corazzieri  e  sono  ammessi,  a  domanda,  alla  frequenza del corso
successivo,  purche'  continuino  a  possedere  i  requisiti  di  cui
all'articolo 693, comma 2.
                              Art. 696 
       Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri 
 
1. Gli ispettori  del  Reggimento  Corazzieri  sono  tratti  mediante
concorso interno per  esami,  costituito  da  una  prova  scritta  di
cultura generale e da una prova orale  sulle  materie  professionali,
riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e  a  quello  del
ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla  data
indicata dal bando, sono  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'
articolo 685, comma 2. 
2. I vincitori del concorso per conseguire la  nomina  a  maresciallo
devono superare  un  corso  di  qualificazione  professionale,  della
durata ((non inferiore a)) sei mesi, da definire  con  determinazione
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei  conseguono
la nomina a maresciallo  nell'ordine  determinato  dalla  graduatoria
finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. 
4. Coloro che non superano il corso permangono  nel  grado  rivestito
senza detrazione  di  anzianita'  e  sono  restituiti  al  Reggimento
Corazzieri. 
5. Si osservano le disposizioni dell'articolo 693, commi 4, 5, 6,  7,
8 e 9. 

CAPO VII
RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI
SEZIONE I
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

                              Art. 697
                              Requisiti

1.  I  partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata
di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) eta' non superiore a venticinque anni;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
                              Art. 698
Modalita'  di  reclutamento  dei  volontari in ferma prefissata di un
                                anno

1.  Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.
                              Art. 699
              Incentivi per il reclutamento volontario

1.  Le  disposizioni  che  prevedono  l'attribuzione  di benefici non
economici  conseguenti  all'avere  effettuato il servizio militare di
leva  si  applicano,  in  quanto  compatibili, senza nuovi o maggiori
oneri  a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione
del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

SEZIONE II
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

                              Art. 700
                              Requisiti

1.  Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari
in  ferma  quadriennale  i  volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei
seguenti requisiti:
a)  idoneita'  fisio-psico-attitudinale  per  l'impiego  nelle  Forze
armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti.
2.  Se  il  numero  delle domande presentate per la partecipazione ai
concorsi  di  cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti
messi  a  concorso,  per  i  posti  eventualmente non coperti possono
essere  banditi  concorsi  ai quali partecipano cittadini in possesso
dei prescritti requisiti.
                              Art. 701 
Modalita'  di  reclutamento  dei  volontari   in   ferma   prefissata
                            quadriennale 
 
1. Le modalita' di reclutamento dei  volontari  in  ferma  prefissata
((quadriennale)), nonche' i criteri e le modalita'  per  l'ammissione
alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati  con  decreto  del
Ministro della difesa. 
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il
grado di caporale ovvero di comune di 1^ classe o di aviere scelto. 

SEZIONE III
NORME COMUNI AL RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

                              Art. 702
                             Riservatari

1.  I  bandi  di  concorso per il reclutamento dei volontari in ferma
prefissata  di  un  anno e quadriennale possono prevedere, nel limite
massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di:
a) diplomati presso le scuole militari;
b)  assistiti  dall'Opera  nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari di carriera dell'Esercito italiano;
c)   assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per  l'assistenza  dei
familiari e degli orfani del personale della Marina militare;
d) assistiti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;
e)  assistiti  dall'Opera  nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari dell'Arma dei carabinieri;
f) figli di militari deceduti in servizio.
                              Art. 703
Concorsi  nelle  carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco

1.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso  nelle carriere iniziali dei
seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i
volontari in ferma prefissata sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.
2.  Le  riserve  di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti
dei volontari in rafferma biennale.
3.  Con  decreto  interministeriale  del  Ministro della difesa e dei
Ministri   interessati   sono   stabilite   le   modalita'  attuative
riguardanti  l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

SEZIONE IV
VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

                              Art. 704
   Modalita' di reclutamento dei volontari in servizio permanente

1.  Al  termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun
anno   delle  rafferme  biennali,  i  volontari  giudicati  idonei  e
utilmente  collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi
nei  ruoli  dei  volontari  in  servizio  permanente con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero della difesa.
2.  La  ripartizione  in  misura  percentuale  dei  posti annualmente
disponibili  nei  ruoli  dei  volontari in servizio permanente tra le
categorie di volontari di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del
Ministro  della  difesa,  riservando  non  meno  del 20 per cento dei
medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.
                              Art. 705
Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate

1.  Nell'ambito  di ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel
ruolo  dei  volontari  in  servizio  permanente  il coniuge e i figli
superstiti,  nonche'  i  fratelli, se unici superstiti, del personale
delle  Forze  armate  deceduto  o divenuto permanentemente inabile al
servizio   militare,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
nell'espletamento  di  missioni  internazionali  di  pace  ovvero  in
attivita'  operative,  individuate  con  decreto  del  Ministro della
difesa,  in  esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92,
comma 1:
a) nei limiti delle vacanze organiche;
b)  previo  superamento di un corso propedeutico svolto con modalita'
definite dal relativo Capo di stato maggiore;
c) previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo
635, a eccezione del limite di altezza che e' stabilito in misura non
inferiore a metri 1,50.

CAPO VIII
CARABINIERI

                              Art. 706
                       Alimentazione del ruolo

1.  Il  reclutamento  del personale appartenente al ruolo appuntati e
carabinieri  e'  disposto  annualmente,  nel limite delle prevedibili
vacanze  nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui
all'articolo 708.
2. Sono consentiti arruolamenti volontari come carabinieri effettivi,
con  la  ferma di quattro anni, dei giovani che non hanno superato il
ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati
in altre armi o Forze armate, nonche' nelle Forze di polizia, anche a
ordinamento civile.
                              Art. 707 
                         Requisiti speciali 
 
((1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari  di  cui  all'articolo
706 devono possedere i seguenti requisiti: 
a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite di eta'
e' elevato a ventotto anni per i  giovani  che  hanno  gia'  prestato
servizio militare; 
b) diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione; 
c)  non  trovarsi  in  situazioni  comunque   non   compatibili   con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.)) 
                              Art. 708
                        Bandi di arruolamento

1.  Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per
la  presentazione  delle  domande  di ammissione all'arruolamento, le
prove  di  selezione  e concorsuali, le modalita' di accertamento del
possesso  dei  requisiti  richiesti,  la  durata dei corsi, il numero
complessivo  e le riserve di posti, l'individuazione e la valutazione
dei  titoli  preferenziali,  sono  stabiliti  con  determinazione del
Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.  I  termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati
idonei  ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 706,
possono  essere  prorogati con motivata determinazione del Comandante
generale  dell'Arma  dei carabinieri in caso di successive e analoghe
procedure    di    reclutamento    avviate    entro   diciotto   mesi
dall'approvazione della stessa.
                              Art. 709 
Particolari categorie protette  per  il  reclutamento  nell'Arma  dei
                             carabinieri 
 
1.  Possono  essere  ammessi  al  primo  corso  utile   per   allievo
carabiniere  di  cui  all'articolo  783,  nel  limite  della  vacanze
organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonche'  i  fratelli,  se
unici superstiti, del personale delle Forze  di  polizia  deceduto  o
reso  permanentemente  invalido  al  servizio,  con  invalidita'  non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,  a  causa
delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per  effetto  di  ferite  o  lesioni
nell'espletamento di servizi di polizia o  di  soccorso  pubblico,  i
quali ne facciano  richiesta,  purche'  in  possesso  dei  prescritti
requisiti per il reclutamento dei carabinieri. ((14)) 
2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano,  altresi',  al
coniuge  e  ai  figli  superstiti  nonche'  ai  fratelli,  se   unici
superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto  o  reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita'  non  inferiore
all'ottanta per cento della  capacita'  lavorativa,  per  effetto  di
ferite   o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di    missioni
internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate  con
decreto del Ministro della  difesa  che  comportino,  in  conseguenza
dell'impiego di mezzi o  attrezzature  esclusivamente  militari,  una
particolare esposizione al rischio. 
    
---------------

    
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 4,  comma
1, lettera i)) che nel comma 1 del presente articolo le parole "della
vacanza" sono sostituite dalle seguenti: "delle vacanze". 

CAPO IX
ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI

                              Art. 710 
                   Ammissione alle scuole militari 
 
1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso
per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al
terzo anno del liceo scientifico. 
2. Il ((Ministero)) della difesa stabilisce ogni anno il  numero  dei
posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresi', il numero  massimo
dei  posti  che  possono  essere  ricoperti  dai   giovani   di   cui
all'articolo 714. 
                              Art. 711 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
1. Salvo quanto disposto dall'articolo  714  possono  partecipare  ai
concorsi di ammissione coloro che: 
a) ((al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla  scuola  militare,))
hanno compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°; 
b) ((alla data di effettiva ammissione alla scuola  militare,))  sono
in possesso del titolo di promozione o di  idoneita'  rispettivamente
alla  prima  classe  del  liceo  classico  o  alla  terza  del  liceo
scientifico; 
c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e  non  sono
stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; 
d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica quali  allievi
delle scuole militari. 
                              Art. 712
                      Svolgimento del concorso

1.  I candidati risultati idonei alla visita medica sono sottoposti a
un  accertamento  psico-fisico  consistente  nello  svolgimento di un
colloquio  psico-attitudinale  e  in  una prova di educazione fisica,
secondo   le   modalita'  e  i  programmi  fissati  con  disposizione
ministeriale. L'accertamento psico-fisico si conclude con voto unico.
2.  I giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami
di  cui  al  comma  1  sono  ammessi a sostenere una prova di cultura
generale  sulle  materie del ginnasio superiore se aspiranti al primo
anno  del liceo classico o sulle materie del primo e secondo anno del
liceo scientifico, se aspiranti al 3° anno di detto liceo.
3.  La  prova  di  cultura  generale  puo' anche consistere in test a
risposta multipla.
4.  La  prova  di  cultura  generale  non  si  intende superata se il
candidato non ha ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.
5. Le commissioni esaminatrici per le prove e gli accertamenti di cui
al  presente  articolo  sono  nominate  dal  Direttore generale della
Direzione generale per il personale militare.
                              Art. 713 
                        Graduatorie di merito 
 
  1. Gli idonei sono iscritti in due distinte  graduatorie,  una  per
gli aspiranti al liceo classico e una  per  gli  aspiranti  al  liceo
scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei  voti  riportati
nell'accertamento psico-fisico ((e nella prova di cultura generale.)) 
  2. A parita' di punti hanno la precedenza nell'ordine: 
    a) i figli dei  decorati  dell'Ordine  militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare; 
    b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni  o
infermita' ascrivibili alle prime quattro  categorie  elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915; 
    c) i figli di militari di carriera, di ufficiali e  sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il  servizio
prestato hanno acquistato il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari  di  pensioni
ordinarie civili o militari dello Stato; 
    d) i candidati che hanno conseguito il titolo  di  promozione  in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione,  estiva  o
autunnale, rispettivamente alla prima classe  del  liceo  classico  o
alla  terza  classe  del  liceo  scientifico;  tra  questi  hanno  la
precedenza i figli di ufficiali di complemento; 
    e) i piu' giovani di eta'. 
  3. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi,  il  50
per cento e' riservato ai candidati idonei che sono orfani di  guerra
(o equiparati) e agli orfani dei dipendenti civili e  militari  dello
Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio
e per causa di servizio. 
                              Art. 714
                          Allievi stranieri

1.  E'  consentita  l'ammissione  alle  scuole  militari  di  giovani
stranieri  che  conoscano la lingua italiana e sono in possesso di un
titolo  di  studio  riconosciuto  equipollente  a  quelli  prescritti
dall'articolo 711, lettera b).

TITOLO III
FORMAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 715
                             Formazione

1.  La  formazione  e' il complesso delle attivita' di addestramento,
istruzione,  educazione,  didattiche  e  culturali  per  conferire al
militare le necessarie competenze e capacita' tecnico-professionali.
2.  La  formazione iniziale o di base e' il complesso delle attivita'
formative  svolte  al fine dell'immissione o della stabilizzazione in
ruolo del militare.
3.  La  formazione  successiva  o  permanente  e'  il complesso delle
attivita'     formative     di    aggiornamento,    specializzazione,
qualificazione  e  ricondizionamento,  svolte  al fine di preparare i
militari  in  specifici  settori  di impiego o di mantenere a un alto
livello   di  efficienza  operativa  la  preparazione  e  la  cultura
tecnico-professionale.
                              Art. 716
                  Personale femminile in formazione

1.  Al  personale  femminile  che  frequenta  i  corsi regolari delle
accademie  e  delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i
corsi  di  formazione  iniziale  degli  istituti e delle scuole delle
Forze  armate,  nonche'  al personale femminile volontario in fase di
addestramento  e  specializzazione  iniziale,  si  applica l'articolo
1494.
2.   Le   amministrazioni   interessate  disciplinano  gli  specifici
ordinamenti  dei  corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole
di  formazione  in  relazione  all'ammissione  ai  corsi  stessi  del
personale femminile.
                              Art. 717
                    Corsi di formazione militare

1.  Il  regolamento disciplina i corsi di formazione per l'accesso ai
ruoli  delle Forze armate, nonche' le relative graduatorie di merito,
cause e procedure di rinvio e di espulsione.
                              Art. 718 
           (( (Ammissione ai corsi di militari stranieri). 
 
1. Il Ministro della difesa e'  autorizzato  ad  ammettere  personale
militare straniero a frequentare  corsi  presso  istituti,  scuole  e
altri enti militari, con le modalita' di cui all'articolo 573.)) 

CAPO II
UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 719
              Formazione universitaria degli ufficiali

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  di  concerto  con i Ministri della difesa e dell'economia e
delle  finanze,  sono  definiti,  ai sensi dell'articolo 17, comma 95
della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  i  criteri generali per la
definizione,  da parte delle universita', degli ordinamenti didattici
di  corsi  di diploma universitario, di laurea e di specializzazione,
di  cui  agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
adeguati  alla  formazione  degli  ufficiali delle Forze armate e del
Corpo  della  Guardia  di  finanza. Le universita', in conformita' ai
predetti  criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con
le  accademie  militari  per  gli  ufficiali e con gli altri istituti
militari  d'istruzione  superiore.  Ai  fini dell'attivazione e della
gestione  dei  corsi di cui al presente articolo, le universita', cui
compete  il  rilascio  dei  titoli e la responsabilita' didattica dei
corsi,  stipulano  apposite  convenzioni  con le predette accademie e
istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attivita'
didattiche   anche   utilizzando   le   strutture  e,  per  specifici
insegnamenti,  i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri
della  difesa,  dell'economia  e  delle  finanze  e  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca definiscono opportune modalita' e
strumenti  per  agevolare  la  stipula  delle  convenzioni  di cui al
presente articolo.
2.  Le  convenzioni  di  cui  al presente articolo prevedono anche le
modalita'  di  riconoscimento  degli studi compiuti e di rilascio dei
titoli  di  diploma  universitario,  di  laurea e di specializzazione
riguardanti  gli  ufficiali  delle  Forze  armate  e  del Corpo della
Guardia di finanza in servizio ovvero in congedo che, in possesso del
diploma   di   scuola   media   superiore   richiesto  all'epoca  per
l'ammissione  alle  accademie  militari,  hanno  superato il previsto
ciclo  di  studi  presso  le  rispettive  accademie  e  le  scuole di
applicazione  ovvero  la  Scuola ufficiali carabinieri o la Scuola di
applicazione  della  Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo
le modalita' di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai
cicli   di   studi   frequentati   dal   personale   in  servizio.  I
riconoscimenti   hanno  luogo  dando  la  precedenza  alle  procedure
riguardanti gli ufficiali in servizio.
                              Art. 720
            Formazione degli ufficiali dei ruoli normali

1.  I  vincitori  dei  concorsi  per  il reclutamento ordinario degli
ufficiali dei ruoli normali sono ammessi nelle accademie militari, in
qualita'  di  allievi  ufficiali,  per  svolgere  il  previsto  ciclo
formativo.
2.  Coloro  che  hanno  completato  con  esito  favorevole  il  ciclo
formativo  presso  le accademie militari sono nominati sottotenenti e
immessi nei rispettivi ruoli normali.
3.  Le  accademie  militari sono deputate anche alla formazione degli
ufficiali   dei   corpi   sanitari,   secondo  quanto  stabilito  nel
regolamento.
                              Art. 721
                Prosecuzione degli studi universitari

1.  Se  il  personale  militare  che  frequenta  i  corsi  di diploma
universitario,  di  laurea  o  di  specializzazione,  previsti  dagli
ordinamenti  didattici  e  definiti dalle universita' d'intesa con le
accademie   militari  e  gli  altri  istituti  militari  d'istruzione
superiore,  non  consegue  il  titolo  universitario  nel  periodo di
frequenza  dell'accademia  o di altro istituto militare di istruzione
superiore,   e'  consentita  la  prosecuzione  degli  studi,  con  il
riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso
altre universita' che hanno attivato corsi corrispondenti.
                              Art. 722
    Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali

1.  I  candidati  utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei
concorsi  straordinari  per  ufficiali  dei  ruoli  normali  a nomina
diretta:
a)  se  appartenenti  all'Esercito  italiano,  alla Marina militare e
all'Aeronautica  militare frequentano corsi applicativi di durata non
superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con
determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore;
b)  se  appartenenti  all'Arma  dei  carabinieri frequentano un corso
applicativo  della  durata  non inferiore a un anno, le cui modalita'
sono   disciplinate   con   determinazione  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri.
2.  L'anzianita'  relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata, a
seguito  del  superamento  degli esami di fine corso, dalla media del
punteggio  della  graduatoria  del concorso e di quello conseguito al
termine  del  corso  stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i
pari  grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie
militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno.
3.  I  candidati che non superino il corso applicativo sono collocati
in  congedo,  se  non  devono  assolvere o completare gli obblighi di
leva,  ovvero  sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di
durata  del  corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio  per  i  militari  in  servizio permanente e per il restante
personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi
di leva.
                              Art. 723 
Corsi applicativi per  ufficiali  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito
     italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 
 
1.  I  corsi  applicativi  per  gli  ufficiali  dei  ruoli   speciali
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare hanno durata non inferiore a tre mesi. 
2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 
3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi: 
a) se provenienti  dal  ruolo  dei  marescialli  ((o  dal  ruolo  dei
sergenti)), rientrano nella categoria di provenienza. Il  periodo  di
durata del corso e'  in  tali  casi  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio; 
b) se gia' ufficiali ausiliari,  completano  la  ferma  eventualmente
contratta ovvero sono ricollocati in congedo; 
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano  la
ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano  stati  prosciolti,
sono collocati in congedo; 
d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati  in  congedo,  se
non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. 
4. I corsi applicativi per gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma
dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 736. 
                              Art. 724 
Obblighi di servizio degli ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della
             Marina militare e dell'Aeronautica militare 
 
1. Gli allievi delle accademie militari all'atto  dell'ammissione  ai
corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. 
2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di  corso  i  frequentatori
dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare sono vincolati a  una  ferma  di
nove anni che assorbe quella da espletare. 
3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a: 
a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di  cinque  anni  di
durata; 
b) undici anni per gli iscritti a corsi di  laurea  di  sei  anni  di
durata; 
c) sedici anni  per  gli  appartenenti  al  ruolo  naviganti  normale
dell'Aeronautica militare. 
4. I frequentatori dei corsi normali delle  accademie,  se  fruiscono
delle eventuali proroghe per il completamento  del  ciclo  formativo,
sono vincolati a una ulteriore ferma di durata  pari  al  periodo  di
proroga concesso. 
5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale  e  gli
ufficiali  dei  ruoli   speciali,   ammessi   ai   rispettivi   corsi
applicativi, al superamento dei corsi stessi  sono  vincolati  a  una
ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del  corso  ovvero  dalla
scadenza della precedente ferma. 
((6. Gli ufficiali  della  Marina  militare  in  servizio  permanente
effettivo, all'atto dell'ammissione  ai  corsi  di  pilotaggio  aereo
contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di  quattordici  anni;
gli ufficiali che non portano a termine o non superano  il  corso  di
pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo  l'obbligo  di
completare la ferma  precedentemente  contratta.  Gli  ufficiali  del
ruolo  naviganti  speciale  dell'Aeronautica  militare,  nonche'  gli
ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della
Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a
seguito  dell'apposito  concorso  sono  vincolati  a  una  ferma   di
quattordici  anni  dall'inizio  del  previsto  corso  finalizzato  al
conseguimento del  brevetto  di  pilota  o  navigatore  militare  che
assorbe la ferma precedentemente contratta.)) 
7. Le ferme per dodici anni alle quali sono vincolati gli  allievi  o
ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di  transito
nei ruoli del servizio permanente effettivo. 
8. Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
sono disciplinati dall'articolo 738. 

SEZIONE II
UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO

                              Art. 725
                        Corso di applicazione

1.  Per  i  sottotenenti  dei  ruoli normali, delle Armi di fanteria,
cavalleria,   artiglieria,   genio   e  trasmissioni,  dell'Arma  dei
trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i
corsi  delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e'
determinato,  con  decreto  ministeriale,  in  base  alla graduatoria
stabilita secondo le norme previste nel regolamento.
2.  I  sottotenenti  che  non superino per una sola volta uno dei due
anni  del  corso  di  applicazione  per  essi previsto sono ammessi a
ripeterlo   e,   se  lo  superano,  sono  promossi  con  l'anzianita'
attribuita  agli  ufficiali  unitamente  ai  quali  hanno superato il
predetto  corso. I sottotenenti che superino il corso di applicazione
con  ritardo  per  motivi di servizio riconosciuti con determinazione
ministeriale  ovvero  per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al
posto  che  a  essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al
loro turno.
                              Art. 726
            Mancato superamento del corso di applicazione

1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 660, i sottotenenti
di  cui  all'articolo  725,  comma  1,  che  non  superano i corsi di
applicazione  per  essi prescritti e ottengono a domanda di permanere
in  servizio permanente, ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera
d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono
iscritti  in  tali  ruoli  dopo i pari grado in possesso della stessa
anzianita' assoluta.
2.  Gli  ufficiali  dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del
Corpo  sanitario  che non hanno completato il ciclo di studi per essi
previsto  per  il  conseguimento  della  laurea, possono ottenere con
determinazione ministeriale, su proposta delle autorita' gerarchiche,
la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il
ciclo  di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una
detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa.
3.  Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di
laurea  nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga,
si  applicano  le  disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a
uno  dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di
Forza armata.
                              Art. 727
                 Mancato transito nei ruoli speciali

1.  Gli  ufficiali  che  non hanno presentato domanda di transito nei
ruoli  speciali  ai  sensi  dell'articolo  655,  comma 1, lettera d),
ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo:
a)  sono  collocati  nella  categoria  del complemento con obbligo di
ultimare la ferma contratta;
b)  possono essere trasferiti, a domanda o d'autorita', ad altra arma
o corpo, sempre in funzione delle esigenze di Forza armata.

SEZIONE III
UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

                              Art. 728
       Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

1.  I  frequentatori  dell'Accademia  navale che hanno completato con
esito  favorevole  il  terzo  anno  del ciclo formativo sono nominati
guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo
formativo   prescritto,   l'anzianita'   relativa   degli   ufficiali
subalterni  e'  rideterminata  secondo  le  modalita'  stabilite  nel
regolamento.
2.  Gli  ufficiali,  che  superano  gli  esami  prescritti  dal ciclo
formativo  oltre  i  termini  previsti, sono iscritti in ruolo dopo i
parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.
3.  Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute,
riconosciuti  con  determinazione  ministeriale,  superano  gli esami
prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al
posto  che  a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi
previsti.
4.  Gli  ufficiali  idonei  in attitudine professionale che non hanno
completato  gli  studi  per  uno  degli anni del ciclo formativo sono
ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno gia'
ripetuto  uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel corso
successivo  e  sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del
corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
5.  Fermo  restando quanto previsto dall' articolo 660, gli ufficiali
che  per  la  seconda volta non hanno completato gli studi prescritti
per  uno  degli  anni del ciclo formativo, o non sono stati ammessi a
completarli  nell'anno  successivo  per i motivi indicati al comma 4,
possono    essere    trasferiti,   purche'   idonei   in   attitudine
professionale,  anche  in soprannumero, con il proprio grado e con la
propria  anzianita',  nel  ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le
modalita'  indicate dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono
iscritti  in  tali  ruoli  dopo i pari grado in possesso della stessa
anzianita' assoluta.
6.  La  nomina  a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla
data di acquisizione del grado di aspirante.
                              Art. 729
Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli
                               normali

1.  Gli  ufficiali  subalterni dei ruoli normali devono completare il
ciclo  formativo  e  conseguire  il  diploma  di  laurea  secondo  le
modalita' ed entro il periodo prescritto.
2.  Gli  ufficiali  dei  ruoli  normali,  per  i quali e' previsto il
completamento  dell'iter di studi presso strutture universitarie, che
non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto
possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga
di  durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facolta'
di  accogliere  le  domande,  previo  esame, da parte di una apposita
commissione  nominata  con  decreto  ministeriale,  del curriculum di
studi  e  degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli
ufficiali,  se  fruiscono  di  una  proroga di durata superiore a tre
mesi,  transitano  nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo
l'ultimo  dei  parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la
stessa anzianita' assoluta.
3.  Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per
motivi   di   servizio  o  per  motivi  di  salute  riconosciuti  con
determinazione  ministeriale  sono  iscritti  in ruolo al posto che a
essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.
4.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 660, gli ufficiali,
che  non  conseguono  la laurea nel periodo prescritto o che non sono
stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche
in  soprannumero,  con  il proprio grado e con la propria anzianita',
nel  ruolo  speciale  dei  rispettivi Corpi in applicazione di quanto
previsto  dall'articolo  655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti
in  tali  ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita'
assoluta.
5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali e' stabilito, con
determinazione  ministeriale, il nuovo ordine di anzianita' il giorno
precedente al compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente
codice  per  l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine
professionale  e  al  rendimento  in  servizio  valutati  per ciascun
ufficiale  dalla  commissione  ordinaria di avanzamento. Con apposito
decreto  ministeriale  sono  stabilite  le  modalita'  della predetta
valutazione.
                              Art. 730
                 Mancato transito nei ruoli speciali

1.  Gli  ufficiali  che  non hanno presentato domanda di transito nei
ruoli  speciali  ai  sensi  dell'articolo  655,  comma 1, lettera d),
ovvero  non  vi  possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o
dell'articolo  728,  comma  5,  sono  collocati  nella  categoria del
complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

SEZIONE IV
UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

                              Art. 731
       Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

1.  I  sottotenenti  dei  ruoli normali sono tratti dai frequentatori
dell'Accademia  aeronautica che hanno completato con esito favorevole
il  terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli
studi dell'Accademia aeronautica.
2.  Gli  ufficiali  dei  ruoli  normali  devono  completare gli studi
accademici  e  conseguire  il  diploma  di  laurea  entro  i  periodi
prescritti dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
3.  Per  gli ufficiali dei ruoli normali che completano l'ultimo anno
di   corso   entro  il  periodo  prescritto  dal  piano  degli  studi
dell'Accademia   aeronautica   il   nuovo  ordine  di  anzianita'  e'
determinato,  con  decreto ministeriale, in base alla somma del punto
complessivo  di  classifica riportato per la nomina a sottotenente, e
del  punto  attribuito  all'ufficiale  al  completamento degli studi,
entrambi  ridotti  in  centesimi  ed  elaborati  secondo le norme del
regolamento.
4.  Gli  ufficiali  che superano gli esami dell'ultimo anno del corso
regolare  nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo
dopo  i  pari  grado  che hanno superato detti esami nella precedente
sessione.
5.  Gli  ufficiali  che,  per  motivi  di  servizio  riconosciuti con
determinazione  ministeriale  o  per  motivi  di  salute, frequentano
l'ultimo  anno  di corso con ritardo, se superano gli studi previsti,
sono  iscritti  in  ruolo  al  posto  che  a essi sarebbe spettato se
avessero superato il corso al loro turno.
6.  Gli  ufficiali  che  non  hanno  completato  gli studi al termine
dell'ultimo  anno  di corso con le modalita' definite dal regolamento
sono  ammessi  a  completarli nell'anno successivo. In tale caso essi
transitano  al  corso  successivo  a  quello  di  appartenenza e sono
iscritti  in  ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al
quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
7.  La  nomina  a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla
data di acquisizione della qualifica di aspirante.
                              Art. 732
             Mancato completamento degli iter formativi

1.  Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi sono
trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita',
previo  parere  favorevole  della  competente  commissione  ordinaria
d'avanzamento:
a)  nel  ruolo  naviganti  speciale, mantenendo gli obblighi di ferma
contratti,  se  appartenenti  al  ruolo  naviganti  normale una volta
conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;
b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto
di  pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi
di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 724,
comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se
appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli
studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore
militare  sono  trasferiti  d'autorita',  con  il  proprio grado e la
propria anzianita', nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma
di  cui all'articolo 724, comma 2, in luogo di quella precedentemente
assunta.  L'ordine  di precedenza rispetto ai pari grado e anzianita'
iscritti  in  ruolo  e'  stabilito sulla base del punteggio di merito
elaborato  ai  sensi  dell'articolo  731,  comma  3.  Ai  fini  della
promozione ad anzianita' si computa l'anzianita' complessiva maturata
nel grado.
3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli
ufficiali   in  servizio  permanente  del  ruolo  naviganti  normale,
divenuti  non  idonei  al  volo dopo l'inizio della prima sessione di
esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda,
previo   parere   favorevole   espresso   da   parte  di  un'apposita
commissione,  nei  corrispondenti  corsi  regolari  di  accademia per
ufficiali  del  ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei
corpi,  in  relazione  alla  corrispondenza degli esami sostenuti con
quelli previsti per il nuovo corso.
4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli
speciali,  cessano  dal  servizio  permanente  e sono collocati nella
categoria  del  congedo  in  qualita' di ufficiali di complemento del
ruolo  di  appartenenza  ovvero del ruolo speciale delle armi, se non
sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.
5.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, se non esistono
vacanze   nei   nuovi   ruoli,   gli  ufficiali  sono  trasferiti  in
soprannumero  e l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della prima
vacanza.  L'avanzamento  nel  nuovo  ruolo  non puo' avere decorrenza
anteriore alla data di trasferimento.
                              Art. 733
                 Mancato transito nei ruoli speciali

1.  Gli  ufficiali  che  non hanno presentato domanda di transito nei
ruoli  speciali  ai  sensi  dell'articolo  655,  comma 1, lettera d),
ovvero  non  vi  possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o
dell'articolo  732,  comma  1,  sono  collocati  nella  categoria del
complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

SEZIONE V
UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

                              Art. 734
                        Corso di applicazione

1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che
superano  i  corsi  di  applicazione il nuovo ordine di anzianita' e'
determinato,  con  decreto  ministeriale,  in  base  alla graduatoria
stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
2.  I  sottotenenti  che  non superano per una sola volta uno dei due
anni  del  corso  di  applicazione  per  essi previsto sono ammessi a
ripeterlo  e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita
agli  ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
I  sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo per
motivi  di  servizio  riconosciuti  con  determinazione  ministeriale
ovvero  per  motivi  di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a
essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
                              Art. 735
            Mancato superamento dei corsi di applicazione

1.  I  sottotenenti  del  ruolo  normale che non superano il corso di
applicazione per essi prescritto:
a)  sono  trasferiti  nel  ruolo  speciale,  anche  in eccedenza alla
consistenza  organica del grado, a domanda e previo parere favorevole
della commissione ordinaria di avanzamento;
b)  sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianita' e
la  ferma  precedentemente  contratta,  dopo i pari grado in possesso
della stessa anzianita' assoluta;
c)  se  non  presentano  domanda o non ottengono il parere favorevole
della  commissione  ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a),
sono  collocati  nella  categoria  del  complemento  con  obbligo  di
ultimare la ferma contratta.
                              Art. 736
         Corso applicativo per ufficiali del ruolo speciale

1.  I  sottotenenti  del ruolo speciale sono ammessi a frequentare un
corso  applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine
del  quale  e'  determinata  una  nuova  anzianita'  relativa in base
all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.
2.  I  sottotenenti  che,  per  motivi  di  servizio riconosciuti dal
Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti
da  causa  di servizio, frequentino il corso applicativo con ritardo,
se  lo  superano,  sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe
spettato se avessero superato il corso a loro turno.
3.  I  sottotenenti  del  ruolo  speciale  che  non superino il corso
applicativo:
a)   se  provenienti  dal  ruolo  dei  marescialli,  rientrano  nella
categoria  di  provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b)  se  provenienti  dagli  ufficiali  ausiliari,  sono  collocati in
congedo.
                              Art. 737
      Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico-logistico

1.  I  tenenti del ruolo tecnico-logistico sono ammessi a frequentare
un corso formativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine
del  quale  e'  determinata  una  nuova  anzianita'  relativa in base
all'ordine della graduatoria finale del corso.
                              Art. 738
                        Obblighi di servizio

1.  Gli allievi dell'Accademia all'atto dell'ammissione ai corsi sono
vincolati   a  una  ferma  di  tre  anni.  All'atto  della  nomina  a
sottotenente  sono  vincolati  a  una  nuova  ferma di nove anni, che
assorbe quella da espletare.
2.  Gli  ufficiali  reclutati  nel  ruolo  speciale,  se  non gia' in
servizio  permanente,  e  quelli  nel ruolo normale a nomina diretta,
all'atto  dell'ammissione ai corsi, sono vincolati a una ferma di tre
anni. Al superamento del corso applicativo sono vincolati a una nuova
ferma di cinque anni, che assorbe quella da espletare.
3.  I  vincitori  dei  concorsi  per  la nomina a ufficiale del ruolo
tecnico-logistico, se non gia' in servizio permanente, sono vincolati
a  una  ferma  di  sette  anni, decorrente dall'inizio del rispettivo
corso   formativo,  che  assorbe  ogni  altra  ferma  precedentemente
contratta.

CAPO III
UFFICIALI AUSILIARI
SEZIONE I
UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA

                              Art. 739
                         Corsi di formazione

1.  La  durata  dei  corsi  di  formazione per gli ufficiali in ferma
prefissata e' stabilita con decreto del Ministro della difesa.
2.  Le  modalita'  per  lo  svolgimento  dei  corsi di formazione e i
relativi  programmi  sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o
Comando generale.
3.  I  vincitori  dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
ferma  prefissata  sono ammessi ai corsi di formazione nella qualita'
di allievi ufficiali in ferma prefissata.
4.  Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento
economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.
                              Art. 740
       Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado

1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:
a)  sottotenenti  o  guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del
corrispondente  ruolo  speciale della Forza armata d'appartenenza, se
il  titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;
b)  tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari
del  corrispondente  ruolo normale della Forza armata d'appartenenza,
se  il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma
di laurea;
c)  sottotenenti  dell'Arma  dei  carabinieri  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  corrispondente  ruolo  speciale  ovvero  tenenti  del
corrispondente ruolo tecnico-logistico.
2.  L'anzianita'  relativa  e'  determinata dalla media del punteggio
della  graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del
corso stesso.
                              Art. 741
            Mancato superamento degli esami di fine corso

1.  Gli  allievi  che  non  superino gli esami di fine corso in prima
sessione,  sono  ammessi  a  ripeterli in una sessione di riparazione
trascorsi  almeno  trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento  degli  esami  in tale sessione sono nominati ufficiali e
sono  iscritti  in  ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti
gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
2.  Gli  allievi  che non superino gli esami in seconda sessione sono
dimessi  dal  corso  previa determinazione del Direttore generale del
personale militare. A essi si applica l'articolo 742, comma 2.
                              Art. 742
                        Dimissioni dai corsi

1.  Gli  allievi  che  dimostrino di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del  grado  o  che  si  rendano colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina,  il  decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno
un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa
determinazione del Direttore generale del personale militare.
2. Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a)   se  provenienti  dai  ruoli  dei  marescialli,  rientrano  nella
categoria  di  provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.

SEZIONE II
UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

                              Art. 743
                 Corsi di pilotaggio e di navigatore

1.  I  giovani,  ammessi  ai  corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di
navigatore,  sono  assunti  con  il  grado  di  allievo  ufficiale di
complemento  per  compiere  la ferma di anni dodici, decorrente dalla
data di inizio dei corsi suddetti.
2.  Essi  sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo
periodo  di  istruzione  della  durata di tre mesi e sergenti e gradi
corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto
di pilota di aeroplano.
3.  Gli  ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi
di  pilotaggio  o  ai  corsi  di navigatore, assumono la qualifica di
allievo  ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o
dai  corsi  di navigatore, sono reintegrati nel grado originariamente
posseduto  e  il periodo di frequenza dei corsi medesimi e' computato
ai fini della anzianita' di grado.
                              Art. 744
                               Nomina

1.  Al  termine  dei  corsi, gli allievi, che hanno superato le prove
prescritte  per il conferimento del brevetto di pilota militare o del
brevetto  di  navigatore militare e gli esami teorici, conseguono, se
giudicati  idonei  ad  assumere  il grado, la nomina a sottotenente e
grado corrispondente di complemento.
                              Art. 745
                        Obblighi di servizio

1.  Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio o ai
corsi  di  navigatore  devono,  all'atto  della  presentazione  della
domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.
2.  Per  coloro  che sono gia' incorporati ovvero hanno adempiuto gli
obblighi  di  leva  presso  altra Forza armata, l'ammissione al corso
resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.
                              Art. 746
                    Mancato superamento del corso

1.  Gli  allievi  che non hanno superato gli esami teorici o che sono
stati  giudicati  non  idonei  ad assumere il grado di sottotenente e
gradi  corrispondenti  di  complemento,  pur avendo superato le prove
prescritte  per il conferimento del brevetto di pilota militare o del
brevetto  di  navigatore  militare,  conseguono  la  nomina  a pilota
militare  o  a  navigatore  militare.  In tale qualita' sono tenuti a
prestare  servizio  con  il  grado  di  sergente  o corrispondente di
complemento  per  un  periodo  di  sei  anni,  decorrente  dalla data
d'inizio dei corsi di pilotaggio e dei corsi di navigatori.
                              Art. 747
                        Dimissioni dal corso

1.  Il Ministro della difesa, su proposta del Comandante della scuola
di  pilotaggio,  ha  facolta' di dimettere dai corsi gli allievi che,
per  motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o
di  attitudine  a  espletare  mansioni  di  navigatore  o  per motivi
disciplinari,  sono  ritenuti  non  pienamente  idonei a proseguire i
corsi stessi.
                              Art. 748
   Reimpiego del personale che non supera il corso o ne e' dimesso

1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 743, comma 3, coloro
che  non  conseguono  il  brevetto  di pilota d'aeroplano o quello di
pilota  militare o di navigatore militare ovvero che sono dimessi dal
corso  per  motivi  psico-fisici  o  per  mancanza  di  attitudine al
pilotaggio  o  di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per
motivi  disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e, se
hanno precedenti obblighi di servizio, completano la relativa ferma.
2.  A eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari
di  cui  al  comma 1 possono, a domanda, partecipare, in relazione al
titolo  di  studio  posseduto,  a  uno  dei corsi indetti per allievi
ufficiali di complemento e, in attesa di iniziare tali corsi, possono
essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.
3.  Il  periodo  di  tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo
ufficiale  e'  considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli
obblighi di leva.
                              Art. 749
Ammissione  ai corsi di pilotaggio e di navigatore degli ufficiali di
                complemento dell'Arma dei carabinieri

1.  Gli  ufficiali  di complemento dell'Arma dei carabinieri, ammessi
alle  ferme  e  rafferme  volontarie,  per  partecipare  ai  corsi di
specializzazione  di  pilota di aeroplano o di navigatore o di pilota
di  elicottero,  devono,  all'atto  dell'ammissione, vincolarsi a una
ferma  volontaria  di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei
corsi stessi.
2.  Gli  ufficiali di cui al comma 1, che non portano a termine o non
superano  i  corsi  di  specializzazione  per  il  conseguimento  del
brevetto  di pilota di aeroplano o di attitudine a espletare mansioni
di  navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma
di  anni  dodici.  Per  essi  restano  validi  gli  obblighi di ferma
precedentemente contratti.

SEZIONE III
UFFICIALI DI COMPLEMENTO

                              Art. 750
                         Corsi di formazione

1.  I  corsi  di  formazione per gli allievi ufficiali di complemento
sono attivati esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio
obbligatorio di leva di cui all' articolo 1929, comma 2.
2. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la
durata  dei  corsi  allievi ufficiali di complemento e' stabilita con
decreto del Ministro della difesa.
3.  I  sottotenenti  di  complemento  dell'Arma  dei carabinieri sono
tratti  dai  giovani  che  superano  il  corso  allievi  ufficiali di
complemento presso la Scuola ufficiali carabinieri.

CAPO IV
FORMAZIONE SUPERIORE DEGLI UFFICIALI
SEZIONE I
CORSI DI STATO MAGGIORE

                              Art. 751
            Corso superiore di stato maggiore interforze

1. Presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze e' svolto
il   corso   superiore  di  stato  maggiore  interforze  cui  possono
partecipare  anche  gli  ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
nonche' ufficiali delle Forze armate estere.
2.  Il  superamento  del  corso di cui al comma 1 e' valutato ai fini
dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali.
3.  I  criteri  e  le  modalita'  per la selezione dei candidati alla
frequenza  del  corso di cui al comma 1, sono determinati con decreto
del Ministro della difesa. Con determinazione del Comandante generale
del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro della difesa,
sono  stabiliti  i  requisiti  e  le modalita' di ammissione al corso
degli ufficiali del predetto Corpo.
4.  Il  Capo  di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato
maggiore  di  Forza  armata,  il  Comandante  generale  dell'Arma dei
carabinieri  e, per quanto di interesse, il Segretario generale della
difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di
cui al comma 1.
                              Art. 752
Ammissione   degli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  al  corso
               superiore di stato maggiore interforze

1.  I  maggiori  e  i  tenenti  colonnelli  dell'Arma dei carabinieri
possono   essere   ammessi  al  corso  superiore  di  stato  maggiore
interforze,   sulla   base   della   disciplina   prevista  ai  sensi
dell'articolo  751,  comma  4,  ad avvenuto compimento del periodo di
comando  prescritto  ai  fini  dell'avanzamento, anche se compiuto in
tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso
d'istituto di cui all'articolo 755.
2.  L'elenco  degli  ufficiali  utilmente collocati in graduatoria e'
sottoposto  dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo
di stato maggiore della difesa per l'approvazione.
                              Art. 753
Corsi  dell'Istituto  superiore  di stato maggiore interforze per gli
         ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici

1.  In  relazione  alle  prevedibili  esigenze di impiego di ciascuna
Forza armata, gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici
sono  ammessi  ai  corsi  dell'Istituto  superiore  di stato maggiore
interforze secondo le procedure previste dall'articolo 751.
                              Art. 754
                       Corsi di stato maggiore

1.  Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero
di ufficiali da ammettere alla frequenza del corso di stato maggiore.
2.  Nel regolamento sono disciplinati i corsi di formazione superiore
per  gli  ufficiali dell'Esercito italiano, sulla base delle seguenti
indicazioni:
a)  previsione  dei  corsi  da svolgere e delle relative finalita' in
armonia  con  le  disposizioni  relative  al corso superiore di stato
maggiore interforze;
b)  destinazione  alla  frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli
normali  dell'Esercito  italiano  che  hanno  compiuto  i  periodi di
comando  o  ai  quali  sono  state  conferite attribuzioni specifiche
prescritte ai fini dell'avanzamento;
c)  determinazione  dell'articolazione  dei corsi, anche in relazione
all'attuazione  delle  previsioni  di  cui  all'articolo 719, e delle
modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori;
d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di
rinuncia;
e)  destinazione  a  ricoprire incarichi connessi all'espletamento di
funzioni   di  stato  maggiore  per  gli  ufficiali  che  superano  i
prescritti percorsi formativi e selettivi;
f)  determinazione  da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito
dei  percorsi  formativi  e delle modalita' di svolgimento dei corsi,
secondo  le  attribuzioni  in  materia  di  formazione  del personale
militare previste dal presente codice.
3.  Analoghi  corsi  sono  previsti  per  gli  ufficiali della Marina
militare e dell'Aeronautica militare.

SEZIONE II
CORSO D'ISTITUTO PER UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

                              Art. 755
                          Corso d'istituto

1.  Il  corso  d'istituto  per  i  capitani  in  servizio  permanente
effettivo  dell'Arma  dei  carabinieri  e'  svolto  presso  la Scuola
ufficiali  carabinieri  dai  capitani  del  ruolo normale e, nei casi
previsti  dalle  norme  in  vigore,  da quelli del ruolo speciale. Il
corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e
tecnico-professionale    dei    frequentatori,    anche    attraverso
l'acquisizione  di  competenze  e  abilita'  per l'assolvimento delle
funzioni nel successivo sviluppo di carriera.
2.  Le  conoscenze  e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita'
espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni.
Il  corso  si  conclude  con  un  esame sostenuto davanti ad apposita
commissione,   nominata   dal   Comandante   generale  dell'Arma  dei
carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle
valutazioni  e  dell'esame  conclusivo,  e  la  relativa graduatoria,
approvati  dal  Comandante  generale  dell'Arma dei carabinieri, sono
comunicati  agli  interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa.
3.  Nel  regolamento  sono  stabilite  la  durata,  le  modalita'  di
ammissione,  di  svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione
dei  frequentatori,  nonche'  le  modalita'  di  funzionamento  della
commissione di cui al comma 2.

SEZIONE III
MEDICI MILITARI

                              Art. 756
              Formazione specifica in medicina generale

1.  Il  medico  militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di
formazione  specifica  in medicina generale della durata di tre anni,
riservati   ai   laureati   in   medicina   e   chirurgia,  abilitati
all'esercizio   professionale,  per  il  conseguimento  del  relativo
diploma, necessario per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo
di  medicina  generale, e' collocato, compatibilmente con le esigenze
di  servizio,  in  posizione  di aspettativa senza assegni secondo le
disposizioni  legislative vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile
ai   fini  della  progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza.
2. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
                              Art. 757
                      Formazione specialistica

1.   Per   le   esigenze  di  formazione  specialistica  dei  medici,
nell'ambito   dei   posti  risultanti  dalla  programmazione  di  cui
all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e'
stabilita,  d'intesa  con  il  Ministero della difesa, una riserva di
posti  complessivamente  non superiore al 5 per cento per le esigenze
di formazione specialistica della sanita' militare.
2.  La  ripartizione  tra  le  singole scuole di specializzazione dei
posti  riservati,  di  cui  all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto
legislativo  n.  368  del  1999,  e' effettuata, sentito il Ministero
della difesa, per gli aspetti relativi alla sanita' militare.
3.  Al  personale  in  formazione specialistica appartenente ai ruoli
della  sanita' militare si applicano le disposizioni di cui al titolo
VI  del  decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni
di  cui  agli  articoli  37,  39,  40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al
personale  di  cui  al  presente  comma  continua  ad  applicarsi  la
normativa   vigente   sullo   stato  giuridico,  l'avanzamento  e  il
trattamento  economico  propria  del  personale  militare.  Lo stesso
personale  e'  tenuto,  ai  sensi  del decreto legislativo n. 368 del
1999, alla frequenza programmata delle attivita' didattiche formali e
allo   svolgimento  delle  attivita'  assistenziali  funzionali  alla
progressiva  acquisizione  delle competenze previste dall'ordinamento
didattico  delle  singole  scuole,  e  in particolare all'adempimento
degli  obblighi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368
del 1999.
                              Art. 758
   Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione

1. Gli ufficiali medici in servizio permanente delle Forze armate che
sono  ammessi,  previa  domanda,  su  designazione  e per le esigenze
dell'amministrazione,  ai  corsi  di  specializzazione delle facolta'
mediche    universitarie    devono    conseguire    il   diploma   di
specializzazione  entro  i limiti di tempo previsti per il rispettivo
corso  legale,  con  possibilita'  di  fruire dell'eventuale sessione
straordinaria dell'ultimo anno accademico.
2.  Il  Ministro  della  difesa ha facolta' di concedere, su proposta
della  Direzione  generale  per il personale militare, all'ufficiale,
che  per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il
diploma  di  specializzazione entro il termine di cui al comma 1, una
proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale
sessione straordinaria.

CAPO V
MARESCIALLI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE
E DELL'AERONAUTICA MILITARE

                              Art. 759 
Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie  e
                          alle specialita' 
 
1. All'atto dell'arruolamento gli allievi marescialli sono  assegnati
agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie  e  specialita'
in  base  alle  esigenze  organiche,  al  risultato  della  selezione
psico-fisica e attitudinale nonche' alle  preferenze  espresse  dagli
arruolandi. 
((2. Il Capo di  stato  maggiore  di  Forza  armata  ha  facolta'  di
disporre modifiche  alle  assegnazioni  di  cui  al  comma  1  se  le
attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o  le
esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della
Marina  militare  i  provvedimenti  sono  adottati  dalla   Direzione
generale per il personale militare. 
3.  Per  i  sottufficiali,  i  graduati  e  i  militari   di   truppa
dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di  stato
maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio,  ha
facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria,  di
specializzazione,   di   specialita',   ovvero   la   perdita   delle
specializzazioni o degli incarichi tecnici,  prevedendo  altresi'  le
necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale  della  Marina
militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione  generale  per
il personale militare.)) 
                              Art. 760
              Svolgimento dei corsi e nomina nel grado

1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma
1,  lettera  a),  e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di
specializzazione,   nonche'  il  tirocinio  complementare  fino  alla
concorrenza  dei  due  anni,  presso  ciascuna  Forza  armata,  avuto
riguardo  alle  assegnazioni,  agli incarichi, alle specializzazioni,
alle  categorie  e  specialita',  alle  esigenze  specifiche di Forza
armata,  al  risultato  della  selezione psico-fisica e attitudinale,
nonche'  alle  preferenze  espresse  dagli  arruolati; al termine del
periodo  di  formazione e istruzione nonche' dei periodi di tirocinio
complementare,  gli  allievi  sono  sottoposti  a  esami e trattenuti
d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.
2.  Al  superamento  degli  esami  sono  nominati,  sulla  base della
graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio
permanente,  con  decorrenza  dal  giorno successivo alla data in cui
hanno  avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono
essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo
esame utile.
3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento
per lo svolgimento dei corsi.
4.   Gli   allievi  impediti  da  infermita'  temporanea  debitamente
accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposti  a  procedimento  disciplinare  o sospesi dal servizio per
motivi  precauzionali  o per altra comprovata causa di forza maggiore
non  possono  partecipare  agli  esami  finali  per  l'immissione nel
servizio  permanente.  Essi  proseguono il servizio mediante rafferma
annuale  rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le
predette  cause  non  comportano  proscioglimento  dalla  ferma, sono
ammessi  alla  prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli
esami  sono  promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa
decorrenza  attribuita  ai  pari  grado  con  i quali sarebbero stati
valutati  in  assenza  delle  cause  impeditive  di  cui  sopra e con
l'anzianita'  relativa  determinata dal posto che avrebbero occupato,
in  relazione  al  punteggio  globale  ottenuto, nella graduatoria di
merito dei pari grado medesimi.
5.  Il  personale  vincitore del concorso interno per il reclutamento
dei  marescialli  di  cui  all'articolo  679, comma 1, lettera b), e'
inserito  nel  ruolo  dei  marescialli  con il grado di maresciallo e
gradi  corrispondenti  con decorrenza dal giorno successivo alla data
di  nomina  dell'ultimo  maresciallo proveniente dal corso, di cui al
comma 1, concluso nell'anno.
                              Art. 761 
                    Speciali obblighi di servizio 
 
1. La partecipazione a corsi di particolare livello  tecnico,  svolti
durante la formazione iniziale, e'  subordinata  al  vincolo  di  una
ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo  il  passaggio
nel servizio permanente e decorre  dalla  scadenza  della  precedente
ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso
di mancato superamento del corso o di dimissioni. 
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
                              Art. 762
              Stato giuridico degli allievi marescialli

1. Il personale dei ruoli sergenti e volontari in servizio permanente
vincitore  di  concorso,  ammesso  a  frequentare  i  corsi formativi
previsti,  e'  cancellato  dai  ruoli  per  assumere  la  qualita' di
allievo.  Lo  stesso  personale,  se perde la qualita' di allievo, e'
reintegrato,  ferme  restando  le dotazioni organiche stabilite dalla
legge,  nel  grado e il tempo trascorso presso le scuole e' computato
nell'anzianita'  di grado. Il volontario in ferma e rafferma, assunto
in  qualita'  di  allievo  perche' vincitore di concorso, se perde la
qualita'  di  allievo, e' restituito ai reparti/enti di appartenenza,
per  il  completamento  degli  obblighi  di  servizio, computando nei
medesimi  i  periodi  di  tempo  trascorsi in qualita' di allievo. Il
predetto  personale,  se  in  possesso  di  grado,  lo perde all'atto
dell'assunzione della qualita' di allievo; se perde detta qualita' e'
reintegrato nel grado precedentemente rivestito
2.  Il  personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di
volontario in ferma per la durata del corso.
                              Art. 763 
                      Cause di proscioglimento 
 
1.  Le  cause  di  proscioglimento   dalla   ferma,   conseguenti   a
provvedimenti di rinvio ((, espulsione)) o dimissione dai corsi, sono
disciplinate nel regolamento. 
                              Art. 764
                 Equipollenza dei titoli conseguiti

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle
finanze  e  del lavoro e delle politiche sociali, e' stabilita, sulla
base   degli   insegnamenti   impartiti,  l'equipollenza  dei  titoli
conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale
e  di perfezionamento, frequentati dai volontari e dai sottufficiali,
con  quelli  rilasciati  dagli  istituti  professionali  ivi compresi
quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche
ai  fini  dell'ammissione  agli  esami di maturita' professionale. In
relazione  al  suddetto  decreto  sono  rilasciati agli interessati i
relativi titoli.

CAPO VI
ISPETTORI

                              Art. 765
                         Formazione iniziale

1.  Per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori
dei  concorsi  di  cui all'articolo 679 frequentano appositi corsi di
formazione iniziale.
2.  I  vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 679, comma
1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale.
3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679, comma 1,
lettera b), sono ammessi alla frequenza del corso annuale.
4.  Ai  vincitori  del  concorso  interno  per  il reclutamento degli
ispettori  del  Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si
applica l'articolo 696.
                              Art. 766
                   Svolgimento del corso biennale

1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si
svolge  secondo  i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma
dei  carabinieri.  Sono  ammessi al secondo anno di corso gli allievi
marescialli che superano gli esami del primo anno.
2.  Gli  allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del
secondo  anno  di  corso possono ripetere nell'intero biennio un solo
anno di corso.
3.  I  provenienti  dai civili, se non intendono ripetere il corso ma
desiderano   continuare   a   prestare  servizio  nell'Arma  fino  al
compimento  della  ferma  contratta, sono avviati ai comandi di corpo
con  determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario
sono prosciolti dalla ferma contratta.
4.  Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le
norme contenute nel regolamento.
                              Art. 767
                    Svolgimento del corso annuale

1.  Il  corso  annuale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che
puo'  essere  ripetuto  una sola volta, si svolge secondo i programmi
stabiliti  dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono
l'idoneita'  per  la  nomina  a  maresciallo  gli  allievi  che hanno
superato  gli  esami  finali.  Gli  allievi  che non hanno superato i
predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono
ammessi alla frequenza del corso successivo.
2.  Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le
nome contenute nel regolamento.
                              Art. 768 
                  Stato giuridico dei frequentatori 
 
1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo  degli  ispettori  dei
carabinieri: 
a) se provenienti dal ruolo dei  sovrintendenti  o  da  quello  degli
appuntati e  carabinieri,  conservano  il  grado  rivestito  all'atto
dell'ammissione; 
b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la  promozione
a carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli  arruolati  volontari
nell'Arma; 
c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento  e  sono  nominati  carabinieri
effettivi; 
d) se provenienti dai civili, dai  militari  in  servizio  oppure  in
congedo appartenenti ad altre ((. . .)) Forze armate, o dal personale
appartenente ad altre Forze di polizia, anche a  ordinamento  civile,
conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le
modalita' e  nei  termini  prescritti  per  gli  arruolati  volontari
nell'Arma. 
2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in
congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale  appartenente
alle altre  Forze  di  polizia,  perdono  il  grado  e  la  qualifica
rivestiti all'atto dell'ammissione al corso. 
                              Art. 769
                         Ferma quadriennale

1.  Gli  allievi  marescialli  dell'Arma  dei  carabinieri,  all'atto
dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata
di anni quattro.
                              Art. 770
                        Dimissioni dai corsi

1.  Sono  dimessi  dai  corsi  i  frequentatori  che si trovino nelle
condizioni previste dal regolamento.
2.  Nelle  ipotesi  di  esclusione  per  infermita' o per altre cause
indipendenti  dalla  volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso
per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo
al cessare della causa impeditiva.
3.  I  provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi, di cui ai
commi  precedenti  sono  adottati  con  determinazione  del Direttore
generale  del  personale  militare  o  da  altra  autorita' da questi
delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.
                              Art. 771
                        Nomina a maresciallo

1.  Agli  effetti  della  nomina  a  maresciallo, che si consegue con
decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali
relativi  ai  corsi  di cui agli articoli 766 e 767, sono iscritti in
ruolo  secondo  l'ordine  delle graduatoria di fine corso determinato
dal  punto  di  classificazione  riportato  da  ciascuno  di essi, in
conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento.
2.  La  nomina  a  maresciallo  dei  frequentatori  del  corso di cui
all'articolo  766, che hanno superato gli esami finali al termine del
secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si
concludono le previste sessioni di idoneita'.
3.  La  nomina  a  maresciallo  dei  frequentatori  del  corso di cui
all'articolo  767,  che  hanno  superato  gli esami di fine corso, ha
decorrenza  dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.
La  data  di  nomina  e'  comunque  successiva  a quella conferita al
maresciallo    classificatosi   all'ultimo   posto   nell'ordine   di
graduatoria del corso di cui all' articolo 766, concluso nell'anno.
                              Art. 772
               Sospensione dalla nomina a maresciallo

1.  La  nomina  a maresciallo e' sospesa, fino al cessare delle cause
impeditive,  per  coloro  che, pur se giudicati idonei al termine del
corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto
non colposo;
b)  sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d)  si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni.

CAPO VII
SERGENTI

                              Art. 773
          Corso di aggiornamento e formazione professionale

1.  I  volontari  in  servizio  permanente  utilmente collocati nella
graduatoria  di merito del concorso per il reclutamento del personale
del  ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare
e  dell'Aeronautica  militare frequentano un corso di aggiornamento e
formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi.
2.  Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono
la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato
dalla  graduatoria  finale  del  corso,  con decorrenza dalla data di
conclusione dello stesso.
                              Art. 774
               Stato giuridico degli allievi sergenti

1.  Il personale del ruolo volontari in servizio permanente vincitore
di  concorso,  ammesso  a  frequentare i corsi formativi previsti, e'
cancellato  dai  ruoli per assumere la qualita' di allievo. Lo stesso
personale,  se  perde  la  qualita' di allievo, e' reintegrato, ferme
restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il
tempo  trascorso  presso  le  scuole  e' computato nell'anzianita' di
grado.  Il  volontario  in  ferma  e rafferma, assunto in qualita' di
allievo  perche'  vincitore  di  concorso,  se  perde  la qualita' di
allievo,  e'  restituito  ai  reparti/enti  di  appartenenza,  per il
completamento  degli  obblighi di servizio, computando nei medesimi i
periodi  di  tempo  trascorsi  in  qualita'  di  allievo. Il predetto
personale, se in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione
della qualita' di allievo; se perde detta qualita' e' reintegrato nel
grado precedentemente rivestito.

CAPO VIII
SOVRINTENDENTI

                              Art. 775
          Corso di aggiornamento e formazione professionale

1.  Gli  appuntati  scelti  vincitori del concorso per sovrintendenti
dell'Arma  dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 2, lettera
a)  frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale,
della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale.
2. Il bando per il concorso di cui all'articolo 690, comma 2, lettera
a)  indica,  altresi',  le materie professionali e i programmi per il
corso di aggiornamento e formazione professionale e per l'esame orale
finale.
3.  Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di aggiornamento e
formazione   professionale  ha  termine  anteriormente  al  corso  di
qualificazione di cui all'articolo 776.
                              Art. 776
                       Corso di qualificazione

1.  Gli  appartenenti  al ruolo appuntati e carabinieri vincitori del
concorso   per  sovrintendenti  dell'Arma  dei  carabinieri,  di  cui
all'articolo  690,  comma  2,  lettera  b)  frequentano  un  corso di
qualificazione,  di  durata  non inferiore a tre mesi. Il superamento
del  corso,  mediante  idoneita',  e'  condizione  per  la  nomina  a
vicebrigadiere.
2.  I  programmi  e  le  modalita' di svolgimento del corso, che puo'
essere  ripetuto  una  sola  volta,  nonche'  la  composizione  della
commissione  d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da
questi delegata.
                              Art. 777
                  Stato giuridico dei frequentatori

1. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere si applicano
le disposizioni sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri e
quelle contenute nel regolamento.
                              Art. 778
                        Dimissioni dai corsi

1.  E' dimesso dai corsi di cui agli articoli precedenti e restituito
al   normale   servizio  d'istituto,  col  grado  rivestito  e  senza
detrazione di anzianita', il personale che:
a) formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi;
b)  dimostra  in  qualsiasi  momento  di  non  possedere  le qualita'
necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c)  non  supera  gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso di
qualificazione;
d)  non  supera  gli  esami  finali  del  corso  di  aggiornamento  e
formazione professionale;
e)  e'  stato per qualsiasi motivo assente per piu' di trenta giorni,
anche se non continuativi;
f) si trova nelle condizioni previste dal regolamento.
2.  Nelle  ipotesi  di  esclusione  per  infermita' o per altre cause
indipendenti  dalla  volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso
per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo
al cessare della causa impeditiva.
3.  I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui alla
presente  sezione  sono  adottati  con  determinazione  del Direttore
generale  del  personale  militare  o  da  altra  autorita' da questi
delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.
                              Art. 779
                          Nomina nel grado

1.  Coloro  i  quali,  ai  sensi  delle  disposizioni  della presente
sezione,  conseguono  la  promozione al grado di vicebrigadiere, sono
iscritti  in  ruolo  con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi
corsi   e   nell'ordine   delle   rispettive,   graduatorie   finali,
formalizzate  con  decreto  ministeriale.  Per  la  formazione  delle
medesime graduatorie, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine:
il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore
eta'.
                              Art. 780
             Sospensione dalla nomina a vice brigadiere

1.  La  nomina  a  vice  brigadiere e' sospesa, fino al cessare delle
cause  impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine
del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto
non colposo;
b)  sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d)  si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni.

CAPO IX
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

                              Art. 781
            Formazione dei volontari in ferma prefissata

1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito
dalla Forza armata di appartenenza.
2.  In tema di licenza ordinaria ai volontari in ferma prefissata che
frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste
all'articolo 592 del regolamento.
                              Art. 782
            Speciali obblighi di servizio per i volontari

1.   All'atto   dell'ammissione   a   corsi  di  specializzazione  di
particolare  livello tecnico, individuati con determinazione del Capo
di stato maggiore della difesa, i volontari devono commutare la ferma
o  rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza
di  quella precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita
specializzazione;  tale obbligo permane anche per i volontari che nel
frattempo sono transitati nel servizio permanente.

CAPO X
CARABINIERI

                              Art. 783 
                     Formazione dei carabinieri 
 
1. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 706  sono  ammessi  al
corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo  sei  mesi
dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo,
previo superamento di esami, ed e'  immesso  in  ruolo  al  grado  di
carabiniere al termine del corso secondo l'ordine  della  graduatoria
finale. 
2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in
congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale  appartenente
alle altre  Forze  di  polizia,  perdono  il  grado  e  la  qualifica
rivestiti all'atto dell'ammissione al corso. 
((3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere  si  applicano  le
norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.)) 
                              Art. 784
            Ferma quadriennale degli allievi carabinieri

1.  Gli  allievi carabinieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono
una ferma volontaria della durata di anni quattro.
                              Art. 785
               Sospensione dalla nomina a carabiniere

1.  La  nomina  a carabiniere e' sospesa, fino al cessare delle cause
impeditive,  per  coloro  che, se pur giudicati idonei al termine del
corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto
non colposo;
b)  sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d)  si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni.

CAPO XI
ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI

                              Art. 786
                           Corsi di studio

1. I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono di ordine
classico e scientifico.
2.  I  programmi  svolti  presso  le  scuole militari corrispondono a
quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo,
quarto e quinto anno del liceo scientifico.
3.  All'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o il tutore si
impegna  ad  accettare  la  normativa  concernente la frequenza della
scuola militare.
                              Art. 787
                Retta annuale e spese di cancelleria

1.  La  misura  della  retta  annuale  e'  stabilita, con decreto del
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2.  E' accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani
di  guerra o equiparati e agli orfani di dipendenti militari e civili
dello  Stato  deceduti  per ferite, lesioni o infermita' riportate in
servizio e per causa del servizio.
3.   E'  accordato  il  beneficio  della  mezza  retta  gratuita  per
benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati
di medaglia d'oro al valor militare;
b)  ai  figli  dei  mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita'  ascrivibili  alle  prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
c)  ai  figli  di  militari  di carriera, di ufficiali di complemento
richiamati  in temporaneo servizio che per il servizio prestato hanno
acquisito  il  diritto  al  trattamento  di quiescenza, di dipendenti
civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili
e militari dello Stato.
4.  E'  accordato  il beneficio della mezza retta gratuita per merito
personale  nel  primo  anno  del  liceo classico e nel terzo anno del
liceo  scientifico  agli  allievi compresi nei primi due decimi delle
graduatorie di cui all'articolo 713, solo se hanno superato gli esami
di  ammissione  con  una  media  complessiva  non inferiore agli otto
decimi.
5.  Uguale  beneficio  e'  concesso  agli  allievi che negli scrutini
annuali  risultino  classificati nei primi due decimi dei promossi al
corso  superiore,  solo  se hanno riportato una media complessiva non
inferiore agli otto decimi.
6.  Possono  cumularsi  a favore dello stesso allievo due mezze rette
gratuite per benemerenze diverse, l'una per benemerenza di famiglia e
l'altra per merito personale.
7.  Il  beneficio della gratuita' o semi gratuita' per benemerenze di
famiglia  non  e'  accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete
l'anno in corso per insuccesso negli esami.
8.  Il  genitore  o  il  tutore  si  impegna al pagamento della retta
annuale, delle spese complementari e di tutte quelle di cui l'allievo
risulti debitore verso l'amministrazione della scuola.
                              Art. 788 
                      Ferma speciale volontaria 
 
1. Gli allievi, dal compimento del 15°  anno  di  eta'  e  sino  alla
maggiore eta', sono arruolati a domanda e  con  il  consenso  di  chi
esercita la potesta', e contraggono una ferma speciale di anni 3  per
il completamento del corso di studi prescelto; a  tal  fine,  possono
contrarre successive rafferme di un anno.((Al completamento del corso
di studio, agli allievi si applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 2050 e 2052.)) 
2. Gli allievi che non presentano domanda di arruolamento  volontario
cessano di appartenere all'istituto militare. 
3. Gli allievi  in  ferma  speciale  volontaria  non  possono  essere
impiegati in attivita' operative. 
4. Rimane ferma la giurisdizione del tribunale per i minorenni per  i
reati militari commessi dagli allievi. 
5. Il genitore o il tutore dell'allievo minorenne,  ovvero  l'allievo
maggiorenne,  possono  ottenere  in   qualunque   momento   dell'anno
scolastico il ritiro dalla scuola, con  il  proscioglimento  da  ogni
vincolo di ferma. 
6. Agli allievi delle scuole militari e' corrisposta una  paga  netta
giornaliera determinata con decreto  del  Ministro  della  difesa  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
                              Art. 789
                Cause di rinvio dalle scuole militari

1. Sono causa di rinvio dalle scuole militari:
a) l'aver riportato un voto insufficiente in attitudine militare;
b)  l'aver ripetuto piu' di un anno durante l'intera permanenza nella
scuola;
c) le altre ipotesi disciplinate dal regolamento.
2.  Gli  allievi  delle scuole militari sono giudicati annualmente in
relazione  all'idoneita'  alla  vita  militare,  secondo le modalita'
stabilite  nel  regolamento,  attraverso l'attribuzione di un voto in
attitudine militare.

TITOLO IV
RUOLI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I
NORME GENERALI SUI RUOLI

                              Art. 790
                                Ruoli

1.  Tutti i militari, a eccezione di quelli in congedo assoluto, sono
inquadrati  in  distinti  ruoli,  all'interno dei quali sono inseriti
nell'ordine  determinato  dall'anzianita'  assoluta e dall'anzianita'
relativa.
2. Per ciascuna Forza armata o Corpo armato sono definiti i ruoli che
raggruppano i singoli appartenenti.
                              Art. 791
                  Ruoli degli ufficiali in congedo

1.  Gli  ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli
ufficiali  della  riserva nonche' quelli della riserva di complemento
sono  rispettivamente  iscritti  in ruoli corrispondenti a quelli del
servizio permanente.
                              Art. 792 
                              Organici 
 
1. Per ogni ruolo sono determinate dal presente codice  le  dotazioni
organiche. 
2.  L'organico  e'  il  numero  massimo  complessivo   di   personale
((stabilito per ciascun)) ruolo. 
                              Art. 793
                         Iscrizione in ruolo

1. Per il personale ufficiali, sottufficiali e graduati, l'iscrizione
in  ruolo  si  ha  con  l'atto di nomina nel grado o negli altri casi
stabiliti dal presente codice.
2. Per i militari di truppa l'iscrizione in ruolo si ha:
a)  con  l'atto  di  arruolamento,  per  coloro che sono obbligati al
servizio militare;
b) con l'atto di incorporazione per il personale volontario.
                              Art. 794
                       Cancellazione dai ruoli

1.   La  cancellazione  dai  ruoli  si  ha  esclusivamente  nei  casi
determinati dal presente codice.
2.  La  cancellazione  dai  ruoli  e' causa di perdita del grado come
previsto dall'articolo 861.
                              Art. 795
                        Riammissione in ruolo

1.  Il  militare che ha cessato di essere iscritto nei ruoli e che e'
riammesso  nei ruoli stessi subisce, all'atto della riammissione, una
detrazione   di  anzianita'  assoluta  pari  all'interruzione,  salvo
eventuale   diritto,   conferitogli   da   speciali  disposizioni,  a
conservare parzialmente o integralmente l'anzianita' posseduta.
2.  Il  presente  codice contempla i casi per i quali non si fa luogo
alla detrazione di anzianita' per la riammissione in ruolo.
                              Art. 796 
                         Transito tra ruoli 
 
1. Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti  al  ruolo
musicisti possono transitare da un ruolo a  un  altro  esclusivamente
nei casi previsti per la Forza armata di  appartenenza,  disciplinati
dal presente codice. 
2.  Le  varie  ipotesi  di  transito,   anche   in   relazione   alla
determinazione dell'anzianita' assoluta e  dell'anzianita'  relativa,
sono disciplinate dal presente  codice.((Il  transito  tra  ruoli  e'
disposto con decreto ministeriale.)) 
((3. Al fine di fronteggiare  specifiche  esigenze  funzionali  e  di
assicurare continuita' nell'alimentazione del personale  militare  in
servizio permanente, il Ministro della difesa definisce  annualmente,
con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e
in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica,   eventualmente   ripartiti   per    categorie    e
specialita', che possono transitare a domanda tra le  medesime  Forze
armate. Il medesimo decreto definisce i criteri,  i  requisiti  e  le
modalita' per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo
nella  Forza  armata  ricevente,  si  applicano  i  commi   2   e   3
dell'articolo  797.  Il  transito  e'  disposto  con  decreto   della
Direzione generale per il  personale  militare.  Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
del bilancio dello Stato.)) 
                              Art. 797 
                       Trasferimento tra ruoli 
 
  1. Il trasferimento da ruolo a ruolo e' previsto per  il  personale
militare delle categorie in congedo. Per  il  personale  in  servizio
permanente non e' previsto il trasferimento da ruolo a ruolo. 
  2. Nel trasferimento da ruolo  a  ruolo  si  conserva  l'anzianita'
posseduta prima del trasferimento. 
  3. Nei trasferimenti da ruolo  a  ruolo  a  parita'  di  anzianita'
assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dall'eta',  salvo  il
caso di militari provenienti dallo  stesso  ruolo,  per  i  quali  si
osserva  l'ordine  di  precedenza  acquisito  nel  comune  ruolo   di
provenienza. A parita' di eta' si raffrontano le anzianita'  assolute
successivamente nei gradi inferiori fino  a  quello  in  cui  non  si
riscontra parita'  di  anzianita'.  Se  si  riscontra  parita'  anche
nell'anzianita' assoluta di nomina, e' considerato piu' anziano colui
che ha maggior servizio effettivo. 
  3-bis ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  3-ter ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 

SEZIONE II
NORME GENERALI SUGLI ORGANICI

                              Art. 798 
Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare  e
                      dell'Aeronautica militare 
 
  1.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
  2. Fermi restando gli organici  complessivi  fissati  per  ciascuna
Forza  armata  indicati  nell'articolo   seguente,   possono   essere
apportate, senza oneri aggiuntivi, con  decreto  del  Ministro  della
difesa di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
modifiche  alle  dotazioni  organiche  delle  singole  categorie   di
personale al fine  di  adeguarne  la  disponibilita'  alle  effettive
esigenze funzionali da soddisfare. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 799 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 800 
     Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri 
 
1. La consistenza complessiva degli ufficiali in servizio  permanente
dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico e' di 3.797 unita'. 
2. La consistenza organica del ruolo ispettori e' fissata  in  29.531
unita', di cui 13.500 marescialli  aiutanti  sostituti  ufficiali  di
pubblica sicurezza. 
3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti  e'  fissata  nel
numero massimo di 20.000 unita'. 
4. La  dotazione  organica  del  ruolo  appuntati  e  carabinieri  e'
costituita da 61.450 unita'. 
5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri e' prevista nella
sezione III del capo VI del presente titolo. 
                              Art. 801
               Ufficiali in soprannumero agli organici

1.   Gli  ufficiali  che  rivestono  le  cariche  di  Ministro  o  di
Sottosegretario   di   Stato   sono   considerati   in   soprannumero
all'organico dei propri gradi.
2. Sono considerati in soprannumero agli organici anche gli ufficiali
che  sono  distaccati  presso Forze di polizia a ordinamento militare
ovvero  impiegati  per esigenze di altre amministrazioni dello Stato,
nonche'  gli  ufficiali  dell'Esercito  italiano  impiegati presso le
direzioni   del  genio  militare  per  la  Marina  militare,  di  cui
all'articolo 162 del regolamento.
3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali, di cui ai commi 1
e  2, ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del numero
di  ufficiali  effettivamente assegnati alle destinazioni previste ai
predetti  commi  alla  data  del  30  giugno  dello  stesso  anno.  I
contingenti  massimi  di  personale da collocare in soprannumero sono
stabiliti  con  decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4.  Gli  ufficiali  inferiori  o  subalterni delle Forze armate e del
Corpo  della  Guardia  di  finanza  del servizio permanente effettivo
frequentatori  di  corsi  di formazione, di durata non inferiore a un
anno,  presso le accademie militari o istituti universitari, non sono
computati nell'organico dei rispettivi ruoli.
5.  E'  considerato in soprannumero all'organico del rispettivo grado
l'ufficiale  generale cui e' stata conferita la carica di consigliere
militare del Presidente della Repubblica.
                              Art. 802
  Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali

1.  Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   fermi  restando  gli  organici
complessivi  previsti per ciascuna Forza armata dal presente codice e
i  profili  di  carriera  tra  ruoli  omologhi  preposti  a  funzioni
similari, possono essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi,
alle  dotazioni  organiche  dei  singoli  ruoli degli ufficiali delle
Forze  armate,  al fine di adeguarne le disponibilita' alle effettive
esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico.
2.  Relativamente  al  Corpo  delle  capitanerie  di Porto, i decreti
ministeriali   sono   adottati   d'intesa   con   il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti.
                              Art. 803
              Organici stabiliti con legge di bilancio

1.  E'  determinato  annualmente  con  la  legge  di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato:
a)  il  numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari
da mantenere annualmente in servizio;
b)  la  consistenza  organica  degli allievi ufficiali dell'Accademia
dell'Arma dei carabinieri.

CAPO II
RUOLI D'ONORE

                              Art. 804 
                    Iscrizione nei ruoli d'onore 
 
  1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna
Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che
sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare: 
    a) per  mutilazioni  o  invalidita'  riportate  o  aggravate  per
servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione  vitalizia  o  ad
assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste
dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; 
    b) per mutilazioni o invalidita' riportate in incidente  di  volo
comandato, anche in tempo di pace, per cause di  servizio  e  per  le
quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui
all'articolo 1898; 
    c) per mutilazioni o invalidita'  riportate  in  servizio  e  per
causa di servizio, che  hanno  dato  luogo  a  pensione  privilegiata
ordinaria delle prime otto categorie. 
  2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere  richiamati
in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di  grave  crisi
internazionale, solo in casi particolari e  col  loro  consenso,  per
essere impiegati in incarichi o ((servizi  compatibili  con  le  loro
condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di  unita'  o  di
reparto.)) 
  3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a  trovarsi  in  una
delle condizioni di cui alle lettere a), b)  e  c)  del  comma  1  e'
nominato  sottotenente  di  complemento,   o   ufficiale   di   grado
corrispondente, nell'arma, corpo o  servizio  cui  appartiene  ed  e'
contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo
d'onore. 
                              Art. 805
             Iscrizione di graduati e militari di truppa

1.  I  graduati  e  i  militari  di  truppa, in godimento di pensione
vitalizia  o  assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli
assegni  di  superinvalidita'  di  cui  alla lettera A e alla lettera
A-bis,  numeri  1  e  3,  della  tabella  E),  annessa al decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni,  che  hanno  conseguito  la nomina di cui all'articolo
1318,  possono,  a  domanda, essere iscritti, con il grado conferito,
nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza.
                              Art. 806 
Personale militare iscritto  nel  ruolo  d'onore  decorato  al  valor
                          militare o civile 
 
1. Al personale militare iscritto  nel  ruolo  d'onore,  decorato  al
valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di  cui  alla
legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito  a
eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa  di  servizio,
anche in Patria, che ne hanno  determinato  l'invalidita'  permanente
pari o superiore all'80 per  cento  della  capacita'  lavorativa,  e'
attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in
servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi e i  ruoli  del
servizio permanente. 
2. Il trattenimento o il  richiamo  in  servizio  sono  disposti  con
decreto del ((Ministero della difesa, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze)). 
                              Art. 807
Personale  al  quale  e' riconosciuto il trattamento pensionistico di
                               guerra

1.  I  sottufficiali,  i  graduati e i militari di truppa ai quali e'
stato  riconosciuto  il  trattamento  pensionistico di guerra possono
essere  iscritti  nel  ruolo  d'onore anche se il relativo decreto e'
stato   emanato  dopo  la  cessazione  dal  servizio  permanente  per
raggiunti  limiti di eta', a condizione che la domanda di concessione
sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente.

CAPO III
ESERCITO ITALIANO

                              Art. 808 
                   Militari dell'Esercito italiano 
 
1. Appartengono all'Esercito italiano i militari inseriti  nei  ruoli
previsti dagli articoli seguenti. 
2. All'interno di ciascun ruolo  i  militari  dell'Esercito  italiano
possono essere ripartiti in armi e specialita'. 
                              Art. 809
             Ruoli del personale in servizio permanente

1.  I  ruoli  nei  quali  sono  iscritti  gli  ufficiali del servizio
permanente sono i seguenti:
a)  ruolo  normale  delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni;
b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri;
d) ruolo normale del Corpo sanitario;
e) ruolo normale del Corpo di commissariato;
f)  ruolo  speciale  delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario;
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei musicisti;
c) ruolo dei sergenti.
3.  I  graduati  in  servizio  permanente sono inseriti nel ruolo dei
volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano.
                              Art. 810 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

CAPO IV
MARINA MILITARE
SEZIONE I
RUOLI E ORGANICI

                              Art. 811 
                   Militari della Marina militare 
 
  1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei  ruoli
previsti dagli articoli seguenti. 
((2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare: 
    a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai  fini
dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio; 
    b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa  del  Corpo
degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie
e specialita' e le relative  procedure  per  l'avanzamento  al  grado
superiore  si  effettuano  distintamente  nell'ambito   di   ciascuna
categoria e specialita'.)) ((14)) 
  3. Per il  personale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  la
ripartizione in specialita' e' determinata d'intesa con il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma
7) che "L'articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  1,
lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure  di
avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011". 
                              Art. 812 
             Ruoli del personale in servizio permanente 
 
  1. I ruoli nei quali  sono  iscritti  gli  ufficiali  del  servizio
permanente sono i seguenti: 
    a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore; 
    b) ruolo normale del Corpo del genio navale; 
    c) ruolo normale del Corpo delle armi navali; 
    d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo; 
    e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo; 
    f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; 
    h) ruolo speciale del Corpo del genio navale; 
    i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali; 
    l) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo; 
    m) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo; 
    n) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 
  2.  I  ruoli  dei  sottufficiali  in  servizio  permanente  sono  i
seguenti: 
    a) ruolo dei marescialli; 
    b) ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto; 
    c) ruolo dei musicisti; 
    d) ruolo dei sergenti; 
    e) ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto. 
  3. I graduati in servizio permanente sono inseriti  nel  ruolo  dei
volontari in servizio permanente della Marina militare  e  del  Corpo
delle capitanerie di porto. 
                              Art. 813 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE II
ORGANICI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

                              Art. 814
            Organici degli ufficiali e dei sottufficiali

1.  La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo e' di
979 unita', di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale.
2.  La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo e' di
2.000 unita', di cui 600 primi marescialli.
3.  La  dotazione  organica  complessiva dei sergenti del Corpo e' di
2.100 unita'.
                              Art. 815
Dotazioni  organiche  dei  volontari  del  Corpo delle capitanerie di
                                porto

1.  Le  dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie
di porto, sono cosi' determinate:
a) 3.500 in servizio permanente;
b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.

CAPO V
AERONAUTICA MILITARE

                              Art. 816 
                 Militari dell'Aeronautica militare 
 
  1. Appartengono all'Aeronautica militare i  militari  inseriti  nei
ruoli previsti dagli articoli seguenti. 
  2.  All'interno  di  ciascun  ruolo  i  militari   dell'Aeronautica
militare possono essere ripartiti in specialita'. 
                              Art. 817
             Ruoli del personale in servizio permanente

1.  I  ruoli  nei  quali  sono  iscritti  gli  ufficiali del servizio
permanente sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
l) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei musicisti;
c) ruolo dei sergenti.
3.  I  graduati  in  servizio  permanente sono inseriti nel ruolo dei
volontari in servizio permanente dell'Aeronautica militare.
                              Art. 818
               Disposizioni speciali per alcuni ruoli

1.  Le  speciali  funzioni  degli  ufficiali  dei  ruoli  delle  armi
dell'Aeronautica  militare  e le disposizioni particolari riguardanti
la  specialita'  di  navigatore  militare  degli  ufficiali dei ruoli
naviganti sono riportate nel regolamento.
                              Art. 819 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

CAPO VI
ARMA DEI CARABINIERI
SEZIONE I
RUOLI

                              Art. 820
                 Militari dell'Arma dei carabinieri

1.  Appartengono  all'Arma  dei  carabinieri  i militari inseriti nei
ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2.  All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Arma dei carabinieri
possono essere ripartiti in specialita'.
                              Art. 821
             Ruoli del personale in servizio permanente

1.  I  ruoli  nei  quali  sono  iscritti  gli  ufficiali del servizio
permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale;
b) ruolo speciale;
c) ruolo tecnico-logistico.
2.  Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente
e' articolato nei seguenti comparti e specialita':
a)  comparto amministrativo: specialita' amministrazione, specialita'
commissariato;
b)    comparto   tecnico-scientifico   e   psicologico:   specialita'
investigazioni   scientifiche,  specialita'  telematica,  specialita'
genio, specialita' psicologia;
c)   comparto  sanitario:  specialita'  sanita'  (medicina/farmacia),
specialita' veterinaria.
3. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo degli ispettori;
b) ruolo dei musicisti;
c) ruolo dei sovrintendenti.
4.  I  graduati  in servizio permanente sono inseriti nel ruolo degli
appuntati e carabinieri.
                              Art. 822
                Modifiche al ruolo tecnico-logistico

1. Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni
annuali  previsto dal presente codice per il ruolo tecnico-logistico,
possono  essere  disposte,  senza  oneri  aggiuntivi, con decreto del
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,  modifiche  all'articolazione  del  predetto  ruolo,
mediante  soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti
o  di nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive esigenze
di sostegno tecnico-logistico.

SEZIONE II
ORGANICI

                              Art. 823
               Organici dei generali e dei colonnelli

1.  Le  dotazioni  organiche  complessive  per  i gradi di generale e
colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata: 10;
b) generali di divisione: 21;
c) generali di brigata: 64;
d) colonnelli: 386.
                              Art. 824
                Organici del ruolo dei sovrintendenti

1.  Le  eventuali  vacanze  organiche  nel  ruolo  dei sovrintendenti
possono  essere  devolute  in  aumento  all'organico  del ruolo degli
appuntati e carabinieri.

SEZIONE III
FORZA EXTRAORGANICA

                              Art. 825
      Contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
e'  fissato  il  contingente  del personale appartenente all'Arma dei
carabinieri  assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'assolvimento  dei  compiti previsti dall'articolo 10, comma 11-bis,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
                              Art. 826 
                Contingente per la tutela del lavoro 
 
((1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione  delle  leggi  sul
lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  i  seguenti  militari
dell'Arma dei carabinieri, per  un  contingente  complessivo  di  506
unita', di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici  dei  rispettivi
gradi o ruoli: 
a) colonnelli: 1; 
b) tenenti colonnelli/maggiori: 5; 
c) capitani: 1; 
d) ispettori: 170; 
e) sovrintendenti: 159; 
f) appuntati e carabinieri: 170.)) 
2. ((Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita'))  sono
distaccate per lo svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  propria
dell'Assessorato  del  lavoro,  della   previdenza   sociale,   della
formazione professionale e dell'emigrazione della  Regione  siciliana
per l'applicazione delle  leggi  sulla  legislazione  sociale,  sulla
previdenza e sull'assistenza. 
                              Art. 827
         Contingente per la tutela del patrimonio culturale

1.   E'   costituito   un  contingente  di  personale  dell'Arma  dei
carabinieri, per un totale di 88 unita', da collocare in soprannumero
rispetto  all'organico  per  il potenziamento del Comando carabinieri
per  la  tutela  del patrimonio culturale. Il predetto contingente e'
cosi' determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 2;
d) ufficiali inferiori: 21;
e) marescialli nei vari gradi: 18;
f) brigadieri nei vari gradi: 24;
g) appuntati e carabinieri: 21.
2.  Le  disponibilita'  di  bilancio  destinate  al  potenziamento di
personale   e  mezzi  del  Comando  carabinieri  per  la  tutela  del
patrimonio   culturale   sono  allocate,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
                              Art. 828
               Contingente per la tutela dell'ambiente

1.   E'   costituito   un  contingente  di  personale  dell'Arma  dei
carabinieri,   per   un   totale  di  249  unita',  da  collocare  in
soprannumero  rispetto  all'organico per il potenziamento del Comando
carabinieri  per  la tutela dell'ambiente. Il predetto contingente e'
cosi' determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali subalterni: 25;
g) ispettori: 139;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: 39.
2.  Sono  a  carico  del  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare gli oneri connessi al trattamento economico,
alla   motorizzazione,   all'accasermamento,   al  casermaggio  e  al
vestiario.
                              Art. 829
               Contingente per la tutela della salute

1.   E'   costituito   un  contingente  di  personale  dell'Arma  dei
carabinieri, per un totale di 96 unita', da collocare in soprannumero
rispetto  all'organico,  per il potenziamento del Comando carabinieri
per  la  tutela  della  salute.  Il  predetto  contingente  e'  cosi'
determinato:
a) ufficiali inferiori: 20;
b) ispettori: 76.
2.  Gli  oneri  connessi al trattamento economico fisso e accessorio,
compreso  lo  straordinario,  del  personale di cui al comma 1 sono a
carico  del Ministero della salute, che provvedera' al versamento dei
relativi oneri sociali.
                              Art. 830 
                  Contingente per la Banca d'Italia 
 
1.  ((E'  costituito  un  contingente  di  personale  dell'Arma   dei
carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unita', per  l'esecuzione
di speciali servizi di vigilanza  e  scorta  di  valori  della  Banca
d'Italia.)) Il predetto contingente e' cosi' determinato: 
a) colonnelli: 1; 
b) tenenti colonnelli e maggiori: 3; 
c) ufficiali inferiori: 3; 
d) ispettori: 232; 
e) sovrintendenti: 91; 
f) appuntati e carabinieri: 1.670. 
2. Il predetto contingente  e'  posto  in  soprannumero  all'organico
dell'Arma  dei  carabinieri  stabilito  dalla   sezione   precedente.
L'impiego del contingente e' disciplinato mediante ((apposito accordo
tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e
la Banca d'Italia)). 
3. Gli assegni, le competenze accessorie  e  le  indennita'  comunque
spettanti al personale effettivamente impiegato  nei  limiti  massimi
fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al
servizio di vigilanza e scorta valori,  sono  a  carico  della  Banca
d'Italia. 

CAPO VII
TRANSITO TRA RUOLI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
SEZIONE I
UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE
E DELL'AERONAUTICA MILITARE

                              Art. 831 
         Concorsi per i ruoli normali ((e i ruoli speciali)) 
 
  1. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di  bandire  concorsi
per titoli ed esami per il transito dei tenenti e  dei  capitani  dei
ruoli  speciali  nei  corrispondenti  ruoli  normali,  se   dopo   le
immissioni in ruolo  e  le  promozioni  annuali  al  grado  superiore
esistono vacanze nell'organico degli ufficiali  inferiori  del  ruolo
normale. 
  2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e  i
capitani che alla data di scadenza del bando hanno: 
    a) un'eta' non superiore a 41 anni; 
    b) conseguito il diploma di laurea specialistica; 
    c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore  a
<<eccellente>>. 
  3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali
conservano l'anzianita' posseduta  e  sono  iscritti  in  ruolo  dopo
l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado. 
  4. I capitani dei ruoli speciali  dell'Esercito  italiano  che  non
hanno partecipato o superato i concorsi di cui  al  comma  1  possono
essere ammessi, previo concorso per titoli  ed  esami,  al  corso  di
stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali,  perche'
non hanno superato il corso  di  applicazione  o  perche'  non  hanno
conseguito  il  diploma  di  laurea  entro  l'anno   di   inserimento
nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non  sono  ammessi
al corso di stato maggiore, ancorche'  in  possesso  del  diploma  di
laurea. 
  5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che
alla data di scadenza del bando hanno: 
    a) un'eta' non superiore a 41 anni; 
    b) conseguito il diploma di laurea specialistica; 
    c) espletato i periodi di comando o  di  attribuzioni  specifiche
previsti per i corrispondenti ruoli normali; 
    d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore  a
<<eccellente>>. 
  6. I capitani di cui al comma 4 che  superano  il  corso  di  stato
maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a  quello  di
provenienza con l'anzianita' di grado posseduta  dopo  l'ultimo  pari
grado avente la medesima anzianita' di grado. Coloro che non superano
il corso permangono nel ruolo speciale. 
  ((6-bis. In presenza di vacanze organiche nei  relativi  gradi  dei
ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della
Forza armata interessata e' consentito, mediante concorso per  titoli
ed esami, il transito nel rispettivo ruolo  normale  ovvero  speciale
del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a  tenente
colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata,  in
possesso, per il transito nel ruolo normale, di una  delle  lauree  e
della relativa abilitazione all'esercizio della professione  previste
per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della
laurea in psicologia  e  della  relativa  abilitazione  all'esercizio
della professione. L'ordine  di  iscrizione  in  ruolo  e'  stabilito
secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.)) 
                              Art. 832 
             Transito per perdita di requisiti specifici 
 
1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del  ruolo  normale  o
speciale dell'((Arma dei trasporti e  dei  materiali))  dell'Esercito
italiano e del ruolo normale o speciale del Corpo di  stato  maggiore
della Marina militare, fino al grado di  capitano  o  corrispondente,
che hanno perso gli specifici requisiti  richiesti  per  tali  ruoli,
sono  trasferiti  ad  altro  ruolo,  o  all'interno  del   ruolo   di
appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalita' e
le idoneita' accertate, con il grado e le anzianita' possedute. 
2. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto nei nuovi ruoli o nella
nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita'
di grado. I requisiti fisici  minimi  per  gli  ufficiali  del  ruolo
normale e speciale delle Armi di fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
genio e trasmissioni, nonche' per gli ufficiali del ruolo  normale  e
speciale dell'((Arma dei trasporti e dei materiali))  sono  stabiliti
dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del  Ministro
della difesa sono indicati i limiti e le modalita' dei  trasferimenti
degli ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina militare il  decreto
e' adottato d'intesa con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
3.  Gli  ufficiali   dei   ruoli   naviganti   normale   o   speciale
dell'Aeronautica militare  fino  al  grado  di  colonnello,  divenuti
permanentemente non idonei al  volo,  se  conservano  l'idoneita'  al
servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei
ruoli normale o speciale delle armi dell'Aeronautica militare con  il
grado e l'anzianita' posseduti e mantenendo  gli  obblighi  di  ferma
contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei  pari
grado avente la medesima anzianita' di grado. 
                              Art. 833 
((Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori
e tenenti  colonnelli  delle  varie  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, nonche'  degli  ufficiali  fino  al
grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e
                    del Corpo di commissariato)) 
 
  1.  Gli  ufficiali  del  ruolo  normale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni  dell'Esercito  italiano
possono transitare, a domanda,  nel  ruolo  speciale  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente
ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con
le modalita' stabilite con decreto ministeriale. 
  ((1-bis.  Gli  ufficiali  fino  al  grado  di  tenente   colonnello
appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali
e del Corpo di  commissariato  dell'Esercito  possono  transitare,  a
domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e  dei
materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalita'
stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e
6.)) 
  2. Gli ufficiali trasferiti conservano  la  posizione  di  stato  e
l'anzianita' di grado  posseduta  e  assumono,  se  piu'  favorevole,
un'anzianita' di un giorno precedente a quella  del  pari  grado  del
ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore  anzianita'  di
nomina a ufficiale. 
  3. L'ordine di  iscrizione  in  ruolo  dei  predetti  ufficiali  e'
stabilito in base all'articolo 797, commi 2 e 3. 
  4. Non e' ammesso il transito nel ruolo  speciale  degli  ufficiali
che hanno  conseguito  il  titolo  di  Istituto  superiore  di  stato
maggiore interforze, di cui all'articolo 751. 
  5. Gli ufficiali che hanno  ottenuto  il  trasferimento  nel  ruolo
speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo  normale  ne'
di partecipare al Corso di stato maggiore. 
  6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si
procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base
dei requisiti previsti dall'articolo 1058. A  parita'  di  merito  la
precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a
parita' di grado, al piu' anziano in ruolo. 
                            Art. 833-bis 
Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo  del  genio
                    navale della Marina militare 
 
  1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale
del Corpo  delle  armi  navali  della  Marina  militare  laureati  in
ingegneria edile,  civile,  civile  idraulica,  dell'ambiente  e  del
territorio o in architettura, reclutati ai sensi  dell'articolo  652,
comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono  trasferiti
nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare. 
  2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di  fregata  dei
ruoli normali della Marina  militare  laureati  in  ingegneria  o  in
architettura, che operano o hanno operato per  almeno  tre  anni  nel
settore infrastrutture nell'ambito della ((Direzione dei lavori e del
demanio del Segretariato generale della difesa))  e  delle  direzioni
del genio  militare  per  la  Marina  ed  enti  subordinati,  possono
transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del  genio  navale
della Marina militare. 
  3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1  e  2
mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di  grado  e
sono iscritti in ruolo secondo le modalita' di cui all'articolo  797,
commi 2 e 3. 
                            Art. 833-ter 
(( (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali  con
grado  fino  a  tenente  colonnello   delle   Armi   dell'Aeronautica
                            militare). )) 
 
  ((1. In relazione a particolari esigenze funzionali, gli  ufficiali
fino al grado di tenente colonnello possono  transitare,  a  domanda,
dal ruolo normale  al  ruolo  speciale  delle  Armi  dell'Aeronautica
militare, nel  numero  e  con  le  modalita'  stabilite  con  decreto
ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo
mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di  grado  e
sono iscritti in ruolo secondo le modalita' di cui all'articolo  797,
commi 2 e 3.)) 
                              Art. 834
                         Disposizioni comuni

1.  Salvo  diversa  disposizione  e  fermo  restando  quanto previsto
dall'articolo  660,  comma  1,  se  nei ruoli di transito non vi sono
posti  disponibili,  l'ufficiale  e'  trasferito  in  soprannumero  e
l'eccedenza  e'  riassorbita  al verificarsi della prima vacanza. Gli
ufficiali   trasferiti   non   possono  conseguire  nei  nuovi  ruoli
promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.
2.  Nei  casi  di  transito tra ruoli sono considerati validi ai fini
dell'avanzamento  i  periodi di comando, di attribuzioni specifiche e
di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

SEZIONE II
UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

                              Art. 835
            Transito dal ruolo speciale al ruolo normale

1. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per
titoli  ed  esami  per il transito nel ruolo normale dei capitani del
ruolo  speciale  che,  al  31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il
concorso, hanno:
a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
b) eta' non superiore a trentotto anni;
c) conseguito il diploma di laurea;
d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di <<eccellente>>.
2.  Il  numero  massimo  dei posti da mettere a concorso per ciascuna
delle  anzianita'  indicate al comma 1, lettera a), non puo' eccedere
la  differenza  esistente  tra  un  tredicesimo  dell'organico  degli
ufficiali  inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello
stesso ruolo aventi la medesima anzianita' di grado.
3.  L'Amministrazione  della  difesa  ha altresi' facolta' di bandire
concorsi  per  titoli  per  il  transito  nel  ruolo  normale, previo
superamento  del corso d'istituto, nel numero massimo di dieci posti,
di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:
a)  risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in
cui e' bandito il concorso;
b) in possesso di diploma di laurea;
c) classificati <<eccellente>> negli ultimi 3 anni.
Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.
4.  I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti
nel  ruolo  normale con anzianita' di grado assoluta rideterminata al
giorno  successivo  a  quella  dell'ultimo  dei  pari grado del ruolo
normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
5.  Non  possono  partecipare  ai  concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli
ufficiali  immessi  nel  ruolo speciale perche' non hanno superato il
corso  di  applicazione  o perche' non hanno conseguito il diploma di
laurea  entro  il  31  dicembre  dell'anno  di nomina a capitano o in
quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836.
6.  Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale
ai  sensi  del presente articolo sono considerati validi i periodi di
comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.
                              Art. 836
            Transito dal ruolo normale al ruolo speciale

1.  I  capitani  del  ruolo  normale  valutati e giudicati idonei per
l'avanzamento  al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi
entro  il  31  dicembre  dell'anno  in  cui  e'  effettuata  ciascuna
valutazione,  transitare nel ruolo speciale, conservando l'anzianita'
assoluta  posseduta  e  collocandosi  nel ruolo dopo i pari grado con
uguale  o maggiore anzianita'. Tale facolta' resta salva se, entro la
predetta  data,  l'ufficiale  e' stato promosso al grado di maggiore.
Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio
dell'anno   successivo  a  quello  di  presentazione  della  predetta
domanda.
2.  Gli  ufficiali  che  hanno  ottenuto  il  trasferimento nel ruolo
speciale  non  possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne'
di partecipare al corso d'istituto.

CAPO VIII
COMPITI DEL PERSONALE MILITARE
SEZIONE I
PERSONALE DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE
E DELL'AERONAUTICA MILITARE

                              Art. 837
             Generali, colonnelli e gradi corrispondenti

1. Le competenze attribuite ai generali e ai colonnelli dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica militare sono
individuate con decreto del Ministro della difesa.
                              Art. 838
   Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondente

1.   Ferme   restando   le  attribuzioni  e  le  competenze  previste
dall'ordinamento  militare,  gli ufficiali delle Forze armate fino al
grado  di  tenente  colonnello  e  corrispondente,  in relazione alle
specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilita'
decisionale e rilevante professionalita':
a)  esercitano  compiti  di  comando,  di direzione, di indirizzo, di
coordinamento e di controllo delle unita' poste alle loro dipendenze;
b)   provvedono  alla  gestione  e  all'impiego  delle  risorse  loro
assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita' al
fine  di  assicurarne  la  funzionalita'  per  il conseguimento degli
obiettivi prefissati;
c)  assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i
risultati   conseguiti  e,  nell'ambito  degli  stati  maggiori,  dei
comandi,  degli  uffici  o  delle  articolazioni  ordinative rette da
ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilita' di
settori   funzionali,   svolgono  compiti  di  studio  e  partecipano
all'attivita'  dei  citati  superiori,  che  sostituiscono in caso di
assenza o di impedimento;
d)  adottano  i  provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse
con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori
cui sono preposti;
e)  formulano  proposte  ed  esprimono pareri al rispettivo superiore
gerarchico.
                              Art. 839
                Appartenenti al ruolo dei marescialli

1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite
funzioni  che  richiedono una adeguata preparazione professionale. In
tale ambito essi:
a)  sono  di norma preposti a unita' operative, tecniche, logistiche,
addestrative e a uffici;
b) svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, interventi
di  natura  tecnico-operativa  nonche'  compiti  di  formazione  e di
indirizzo del personale subordinato;
c)   espletano  incarichi  la  cui  esecuzione  richiede  continuita'
d'impiego  per  elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione
di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.
2.  Al  personale  che  riveste  il  grado  di primo maresciallo sono
attribuite   funzioni   che   implicano   un   maggior   livello   di
responsabilita',   sulla   base   delle   esigenze  tecnico-operative
stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti
e delle unita'. In tale contesto i primi marescialli:
a)  sono  i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono
sostituire in caso di impedimento o di assenza;
b)  assolvono,  in  via  prioritaria,  funzioni  di  indirizzo  o  di
coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.
3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria
<<nocchieri  di  porto>>  del  Corpo delle capitanerie di porto della
Marina    militare,    svolge,   oltre   agli   specifici   incarichi
caratteristici  del  proprio  ruolo,  anche  funzioni di ufficiale di
polizia  giudiziaria,  ai  sensi del codice della navigazione e delle
altre leggi che lo prevedono.
4.  Ai  primi  marescialli  luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito
delle  funzioni  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3, gli incarichi di piu'
rilevante  responsabilita'  individuati  dall'ordinamento di ciascuna
Forza armata.
                              Art. 840
                 Appartenenti al ruolo dei sergenti

1.  Al  personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite,
con   responsabilita'   personali,  mansioni  esecutive,  richiedenti
adeguata   preparazione   professionale,   che   si  traducono  nello
svolgimento       di       compiti      operativi,      addestrativi,
logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonche' il comando di piu'
militari e mezzi.
2.  Il  personale  appartenente al ruolo dei sergenti della categoria
<<nocchieri  di  porto>>  del  Corpo delle capitanerie di porto della
Marina    militare,    svolge,   oltre   agli   specifici   incarichi
caratteristici  del  proprio  ruolo,  anche  funzioni di ufficiale di
polizia  giudiziaria,  ai  sensi del codice della navigazione e delle
altre leggi che lo prevedono.
                              Art. 841
     Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente

1.  Al  personale  appartenente  al  ruolo  dei volontari in servizio
permanente  sono,  di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base
del  grado  posseduto,  della  categoria,  della  specializzazione di
appartenenza,   dell'incarico,   nonche'  incarichi  di  comando  nei
confronti di uno o piu' militari.
2. I volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati
nelle  unita'  operative o addestrative dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare.
3.  Il  personale  appartenente  al  ruolo  dei volontari in servizio
permanente  del  Corpo  delle capitanerie di porto svolge, oltre alle
specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni
di   agente  di  polizia  giudiziaria,  ai  sensi  del  codice  della
navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
                              Art. 842
     Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma

1.  I  volontari  in  ferma  prefissata  sono  impiegati in attivita'
operative  e  addestrative  nell'ambito  delle  unita'  dell'Esercito
italiano,  della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' negli enti interforze,
sia   sul   territorio   nazionale   sia   all'estero,   in   ragione
dell'anzianita' di servizio e della professionalita' acquisita.
2. Non e' precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso
stabilimenti  militari  di  pena  con  sede nel luogo di nascita o di
residenza precedente all'arruolamento.
3.  I  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  e  in rafferma
biennale  sono  prioritariamente impiegati in attivita' operative che
possono  comportare  responsabilita'  di comando di piccoli nuclei di
personale.
                              Art. 843
Particolari  compiti del personale sottufficiali, graduati e militari
                              di truppa

1.  Relativamente  ai  sottufficiali,  ai  graduati  e ai militari di
truppa,  ai  fini  dell'impiego  e  in  relazione  alle  esigenze  di
servizio,   le   categorie,   le   specialita',   le  qualifiche,  le
specializzazioni,  le  abilitazioni  e gli incarichi, compresi quelli
principali,  sono  individuati  e disciplinati con determinazione del
Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.

SEZIONE II
PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

                              Art. 844
                     Generali di corpo d'armata

1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata:
a)  esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente,
nonche'  quelle  demandate  dal  Comandante  generale. In tale ambito
adottano  gli  atti  e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e
sono  responsabili dell'attivita' amministrativa della gestione e dei
relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal
Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
b)  svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento
e  di  controllo  dei  reparti  alle  loro dipendenze con particolare
riguardo  a  quelli  retti  da  ufficiali  con il grado di generale e
colonnello,   verificando   che   le  attivita'  istituzionali  siano
costantemente orientate a efficacia, efficienza ed economicita';
c)   vigilano  mediante  attivita'  ispettiva  sull'attuazione  delle
direttive  generali  impartite dal Comandante generale. Nel quadro di
dette   direttive   stabiliscono   i  criteri  e  gli  indirizzi  per
l'esercizio  delle  funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro
dipendenze e attribuiscono ai comandanti dipendenti con il grado fino
a colonnello la responsabilita' di specifici progetti e gestioni.
2.  Nel  settore  della  disciplina  di  stato  i  generali  di corpo
d'armata:
a)  possono  disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale
dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti;
b)  designano  i  componenti  della  commissione di disciplina per il
personale  dei  ruoli  ispettori  e  sovrintendenti nei cui confronti
hanno disposto l'inchiesta di cui alla lettera a).
                              Art. 845
           Generali di divisione, di brigata e colonnelli

1.  Gli  Ufficiali  con i gradi di generale di divisione, generale di
brigata  e colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla
normativa vigente, nonche' quelle stabilite dal Comandante generale.
2. Gli stessi, in particolare:
a)  svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di
controllo  dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo
a quelli retti da ufficiali;
b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e
sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei
relativi  risultati,  anche  in relazione ai poteri di spesa delegati
dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
c)  nell'esercizio  delle  loro  funzioni  applicano  i criteri e gli
indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale
di  corpo  d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni
loro attribuite.
                              Art. 846
            Ufficiali sino al grado di tenente colonnello

1.  I  tenenti colonnelli, i maggiori e gli ufficiali inferiori hanno
le  attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale,
secondo le norme vigenti.
2.  Nel  quadro  delle  competenze  stabilite  per il proprio livello
gerarchico  e  la  propria  posizione  d'impiego  e in relazione alle
specifiche  qualificazioni  cui si correlano autonoma responsabilita'
decisionale e rilevante professionalita':
a)  esercitano  compiti  di  comando,  di direzione, di indirizzo, di
coordinamento  e  di  controllo delle unita' ordinamentali poste alle
loro dipendenze;
b)   provvedono  alla  gestione  e  all'impiego  delle  risorse  loro
assegnate  secondo  criteri di efficacia, efficienza ed economicita',
al   fine   di  assicurare  la  funzionalita'  del  servizio  per  il
conseguimento degli obiettivi istituzionali;
c)  assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i
risultati   conseguiti  e,  nell'ambito  del  Comando  generale,  dei
comandi,  degli  uffici  o  delle  articolazioni  ordinative rette da
generale  o  colonnello,  hanno  anche  la responsabilita' di settori
funzionali,  svolgono  compiti di studio, e partecipano all'attivita'
dei  citati  superiori,  che  sostituiscono  in  caso  di  assenza  o
impedimento;
d)  adottano  i  provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse
con  l'espletamento  dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o
dei settori cui sono preposti;
e)  formulano  proposte  ed  esprimono pareri al rispettivo superiore
gerarchico.
                              Art. 847
                Ufficiali del ruolo tecnico-logistico

1.   Nell'esercizio  delle  funzioni  proprie  della  specialita'  di
appartenenza,  gli  ufficiali  del  ruolo  tecnico-logistico hanno le
medesime   attribuzioni,  facolta'  e  competenze  riconosciute  agli
ufficiali  dei  ruoli  normali  delle  Forze  armate  costituiti  per
l'assolvimento di analoghe mansioni.
                              Art. 848
                Appartenenti al ruolo degli ispettori

1.  Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre
ai  compiti  di  carattere  militare  previsti  dalle disposizioni in
vigore,   svolgono  funzioni  di  sicurezza  pubblica  e  di  polizia
giudiziaria.  Possono  sostituire  i  diretti superiori gerarchici in
caso  di  assenza  o  di impedimento ed essere preposti al comando di
stazione   carabinieri,  unita'  operative  o  addestrative,  con  le
connesse  responsabilita'  per  le direttive e istruzioni impartite e
per i risultati conseguiti, nonche' assumere la direzione di uffici o
funzioni di coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle
direttive   superiori,  con  piena  responsabilita'  per  l'attivita'
svolta.
2.  Al  suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche
investigativi   e   addestrativi   e   di  insegnamento,  richiedenti
particolari conoscenze e attitudini.
3.  I  marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza
sono  diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
e coordinano anche l'attivita' del personale del proprio ruolo.
4.  In  relazione  al qualificato profilo professionale raggiunto, ai
marescialli  aiutanti  luogotenenti possono essere affidati incarichi
di  massima  responsabilita' e impegno operativo fra quelli di cui ai
commi  precedenti,  secondo  la  graduazione  e i criteri fissati con
determinazione  del  Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I
marescialli   aiutanti   luogotenenti   hanno  rango  preminente  sui
parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della
data  di  conferimento  della qualifica, anche nel caso di pari grado
con diversa anzianita'. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i
marescialli  aiutanti  luogotenenti  sono  ammessi  alla frequenza di
corsi  i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
                              Art. 849
              Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti

1.  Il  personale  appartenente  al  ruolo  sovrintendenti,  oltre ai
compiti  di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore,
svolge   mansioni  esecutive,  richiedenti  un'adeguata  preparazione
professionale  e  con  il margine di iniziativa e di discrezionalita'
inerente  alle  qualifiche  di  agente  di  pubblica  sicurezza  e di
ufficiale di polizia giudiziaria.
2.  Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o
piu'  militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione
e  di  cui  risponde,  compiti di carattere operativo, addestrativo e
logistico-amministrativo,   ferma   restando   la   possibilita'   di
sostituzione  del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza
o impedimento.
3.  Ai  brigadieri  capo,  oltre  a  quanto gia' specificato, possono
essere  attribuiti  incarichi  specialistici, richiedenti particolari
conoscenze  e  attitudini,  il  comando  di  piccole  unita'  nonche'
incarichi operativi di piu' elevato impegno.
                              Art. 850
         Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri

1.  Il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, oltre
ai  compiti  di  carattere  militare  previsti  dalle disposizioni in
vigore,  svolge  mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di
discrezionalita'  inerente  alle qualifiche possedute e puo' altresi'
esercitare  incarichi  di  comando di uno o piu' militari, nonche' di
addestramento  in  relazione  a  una eventuale specifica preparazione
professionale posseduta.

TITOLO V
STATO GIURIDICO E IMPIEGO
CAPO I
IL GRADO
SEZIONE I
ATTRIBUZIONE E REVOCA DEL GRADO

                              Art. 851
                         Grado dei militari

1. Il grado e' indipendente dall'impiego.
2.  Il  grado  si  acquista  e  si  perde  in  base alle disposizioni
contenute nel presente codice.
3. Non sono concessi gradi onorari per gli ufficiali.
                              Art. 852
                       Conferimento del grado

1. Il grado e' conferito con atto di nomina o con atto di promozione.
2. Il grado iniziale e' conferito:
a)  per  gli  appartenenti  ai ruoli degli ufficiali, con decreto del
Presidente della Repubblica;
b) per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in
servizio permanente, con decreto ministeriale;
c)  per  gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con
determinazione del Comandante generale;
d)  per  i  militari  di  truppa,  con  determinazione del rispettivo
comandante di corpo.
                              Art. 853
                          Revoca del grado

1.  Il  grado  e'  soggetto a revoca se il militare al quale e' stato
conferito  non  presta  giuramento  di  fedelta',  prima  di assumere
servizio.
2.  La  revoca  ha  effetto dalla data di decorrenza della nomina nel
grado.

SEZIONE II
ANZIANITA' DI GRADO

                              Art. 854
                             Anzianita'

1.  L'anzianita'  di  grado, salvo diverse disposizioni, determina la
precedenza  di  un  militare rispetto ai pari grado. La precedenza si
intende  riferita agli atti del servizio o della disciplina militare,
secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento.
2.  L'anzianita'  di  grado  e' assoluta e relativa ed e' determinata
secondo le disposizioni del presente codice.
                              Art. 855
   Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie

1.  Gli  ufficiali  dei  ruoli normali e speciali hanno la precedenza
sugli  ufficiali  dei  ruoli  a  esaurimento di grado eguale solo per
l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche
prescritte  per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli
altri  casi  la  precedenza  al  comando compete all'ufficiale avente
maggiore   anzianita'   di   grado  indipendentemente  dal  ruolo  di
appartenenza.
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la
precedenza  al  comando  sugli  ufficiali  di  tutti  gli altri ruoli
dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  eguale, allorquando ricoprono
incarichi  validi  ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche
oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
                              Art. 856
                         Anzianita' assoluta

1. Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal militare
nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati
in base alle disposizioni del presente codice.
2.  L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del provvedimento
di nomina o di promozione, se non e' altrimenti disposto.
                              Art. 857
                         Anzianita' relativa

1. L'anzianita' relativa e' l'ordine di precedenza del militare fra i
pari grado dello stesso ruolo.
2.  L'anzianita' relativa e' determinata dalle graduatorie di merito,
compilate  al  termine  del  concorso  di  ammissione  in ruolo, o al
termine  del  corso  di  formazione  iniziale,  o negli avanzamenti a
scelta, quando espressamente stabilito.
                              Art. 858
                      Detrazioni di anzianita'

1.  Il  militare  in  servizio  permanente  subisce una detrazione di
anzianita', in base alle seguenti cause:
a)   detenzione  per  condanna  a  pena  restrittiva  della  liberta'
personale di durata non inferiore a un mese;
b)  detenzione  in  stato  di  custodia  cautelare  per  reato che ha
comportato  condanna  a  pena restrittiva della liberta' personale di
durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dall'impiego;
d) aspettativa per motivi privati.
2.  Il  militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di
anzianita', in base alle seguenti cause:
a)   detenzione  per  condanna  a  pena  restrittiva  della  liberta'
personale di durata non inferiore a un mese;
b)  detenzione  in  stato  di  custodia  cautelare  per  reato che ha
comportato  condanna  a  pena restrittiva della liberta' personale di
durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.
3. La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle
anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 859.
                              Art. 859
      Calcolo della detrazione di anzianita' per gli ufficiali

1.  La  detrazione  di  anzianita'  per  gli ufficiali consiste nella
perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed e' commisurata
a  tanti  dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al
grado  superiore  a  quello  rivestito dall'ufficiale, effettuate nel
quinquennio  precedente  all'anno  della ripresa del servizio, quanti
sono  i  mesi  o  le  frazioni  di  mese  superiori a quindici giorni
trascorsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 858.
2.  L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del
grado  subisce  nel ruolo una detrazione di anzianita', commisurata a
tanti  dodicesimi  della  quinta parte della consistenza numerica del
ruolo  stesso  al  1°  gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione,
quanti  sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni
trascorsi nella posizione anzidetta.
                              Art. 860
                      Rettifiche di anzianita'

1.  Nessuna  rettifica di anzianita' per errata assegnazione di posto
nel  ruolo puo' disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla
data   di   pubblicazione   del  provvedimento,  tranne  il  caso  di
accoglimento  in  via  amministrativa di ricorso giurisdizionale o di
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

SEZIONE III
PERDITA DEL GRADO

                              Art. 861
                     Cause di perdita del grado

1. Il grado si perde per una delle seguenti cause:
a) dimissioni volontarie;
b) dimissioni d'autorita';
c) cancellazione dai ruoli;
d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare;
e) condanna penale.
2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali.
3.  La  perdita  del  grado,  se non consegue all'iscrizione in altro
ruolo,  comporta  che il militare e' iscritto d'ufficio nei ruoli dei
militari di truppa, senza alcun grado.
4.  Per  gli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Arma  dei carabinieri, la
perdita  del  grado,  se  non consegue all'iscrizione in altro ruolo,
comporta  l'iscrizione  d'ufficio  nel  ruolo  dei militari di truppa
dell'Esercito italiano, senza alcun grado.
                              Art. 862
                        Dimissioni volontarie

1.  L'ufficiale  ha facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal
grado.
2.  Le  dimissioni  dal  grado  sono  consentite  quando  l'ufficiale
raggiunge  l'eta'  per  la quale cessa ogni obbligo di servizio per i
militari  di  truppa  e  si e' collocati in congedo assoluto in detto
ruolo.
3.  L'ufficiale  in trattamento di quiescenza non puo' dimettersi dal
grado finche' non e' collocato nel congedo assoluto.
4.  L'ufficiale  sottoposto  a procedimento disciplinare di stato, da
cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facolta' di
presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.
5. L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile.
6.  La  facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal giorno in cui
e'  indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero e' dichiarato
lo stato di grave crisi internazionale.
                              Art. 863
                       Dimissioni d'autorita'

1. Le dimissioni d'autorita' sono determinate dalle seguenti cause:
a) interdizione giudiziale;
b) inabilitazione civile;
c) amministrazione di sostegno;
d) irreperibilita' accertata;
e)  sottoposizione  a  misura di prevenzione o di sicurezza personale
definitiva.
2.   Le  dimissioni  d'autorita'  sono  adottate  per  decisione  del
Ministro, sentito il parere della Corte militare d'appello:
a) a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione;
b)  a  seguito  di  sottoposizione  a  misure di sicurezza personali,
previste  dall'articolo  215  del  codice  penale,  se il militare e'
prosciolto  dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, e'
ricoverato,  a causa di infermita' psichica, in una casa di cura o di
custodia.  Se  il  militare, prosciolto, e' ricoverato in un ospedale
psichiatrico  giudiziario,  ai  sensi dell'articolo 222 c.p., e se il
militare,  condannato,  e'  ricoverato per infermita' psichica in una
casa  di  cura  o  di  custodia,  ai sensi dell'articolo 219 c.p., la
decisione e' presa quando il militare ne e' dimesso.
                              Art. 864
                       Cancellazione dai ruoli

1. La cancellazione dai ruoli e' determinata dalle seguenti cause:
a) perdita della cittadinanza;
b)  assunzione  di  servizio  con  qualsiasi grado o qualifica in una
Forza  armata  o  Corpo  armato  diversi  o in una Forza di polizia a
ordinamento civile;
c)  assunzione  di  servizio con grado inferiore nella Forza armata o
Corpo armato di appartenenza;
d)  assunzione  di  servizio,  non autorizzata, nelle Forze armate di
Stati esteri.
2. Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'assunzione di servizio si
perfeziona  con  l'incorporazione  a  seguito di immissione nel nuovo
ruolo.
                              Art. 865
                  Rimozione per motivi disciplinari

1.  La  perdita  del  grado per rimozione e' sanzione disciplinare di
stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare.
                              Art. 866
                           Condanna penale

1.  La  perdita  del  grado,  senza giudizio disciplinare, consegue a
condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare
o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione
o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle
pene  accessorie  di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del
codice penale.
2. I casi in base ai quali la condanna penale comporti l'applicazione
della  rimozione  o della interdizione temporanea dai pubblici uffici
sono  contemplati,  rispettivamente,  dalla  legge  penale militare e
dalla legge penale comune.
                              Art. 867
                 Provvedimenti di perdita del grado

1.  Il  provvedimento  e'  disposto con decreto ministeriale. Per gli
appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado e'
disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e
con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo.
2.  Per  i  militari  dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti
all'amministrazione  di  sostegno  la perdita del grado decorre dalla
data  di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 421 del
codice civile.
3.  Se  la  perdita  del  grado consegue a condanna penale, la stessa
decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
4.  Nei  casi  di  assunzione di servizio di cui all'articolo 864, la
perdita  del  grado  decorre  dalla  data  di assunzione del servizio
stesso.
5.  La  perdita  del  grado  decorre  dalla  data  di  cessazione dal
servizio,  ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione
della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente
un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente
con  la  perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso
in servizio:
a)   per   il   decorso   della   durata  massima  della  sospensione
precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1;
b)  a  seguito  di  revoca  della  sospensione precauzionale disposta
dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2.
6.  Per  tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data
del decreto.

SEZIONE IV
REINTEGRAZIONE NEL GRADO

                              Art. 868
        Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado

1.  Il  militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado,
puo'  essere  reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente
codice e con le modalita' stabilite dal regolamento.
2. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto ministeriale e
decorre dalla data del provvedimento.
3.  La  reintegrazione  nel  grado  non  comporta  la riassunzione in
servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare
reintegrato e' iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.
                              Art. 869
                      Reintegrazione d'ufficio

1.  La reintegrazione nel grado e' disposta d'ufficio se vengono meno
le  cause  che  hanno  determinato  la  cancellazione  dai  ruoli per
assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo
armato di appartenenza.
2.  La  reintegrazione  nel  grado  decorre  dalla  data in cui cessa
l'assunzione di servizio nel grado inferiore.
                              Art. 870
                      Reintegrazione a domanda

1.  La reintegrazione nel grado e' disposta a domanda se vengono meno
le cause che hanno determinato:
a)    l'interdizione    giudiziale,    l'inabilitazione    civile   o
l'amministrazione di sostegno;
b) l'irreperibilita' accertata;
c) la perdita della cittadinanza;
d)  l'assunzione  di  servizio con qualsiasi grado o qualifica in una
Forza  armata  o  Corpo  armato  diversi  o in una Forza di polizia a
ordinamento civile.
                              Art. 871
     Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione

1.  La  reintegrazione  nel  grado  per  il  militare che ne e' stato
rimosso    per    motivi   disciplinari   e'   disposta   a   domanda
dell'interessato,  previo  parere  favorevole  della  Corte  militare
d'appello.
2.  La  reintegrazione  e'  disposta  se  il militare conserva ottima
condotta  morale  e  civile  per  almeno cinque anni dalla data della
rimozione.  Tale  periodo  e' ridotto alla meta' per il militare che,
per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha
conseguito  una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al
valor  militare.  Il  militare che ha conseguito piu' di una di dette
promozioni  o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in
qualsiasi tempo.
3.  Se  la perdita del grado e' stata disposta in via disciplinare in
conseguenza  di  una  condanna  penale che non comporta di diritto la
perdita  del  grado,  la reintegrazione non puo' aver luogo se non e'
prima intervenuta sentenza di riabilitazione.
                              Art. 872
     Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna

1.  La  reintegrazione  nel grado per il militare che lo ha perso per
condanna penale e' disposta a domanda dell'interessato, previo parere
favorevole della Corte militare d'appello.
2.   La   reintegrazione  e'  disposta  se  il  militare  ottiene  la
riabilitazione  a  norma  delle  legge  penale  comune e, nel caso di
applicazione  della pena militare accessoria della rimozione, anche a
norma della legge penale militare.
3.  Se la reintegrazione richiesta a seguito di perdita del grado per
condanna  e'  respinta  nel  merito,  l'esame di una nuova domanda e'
ammesso  dopo  cinque  anni  dalla data di decisione di rigetto o, in
ogni  tempo,  se  sono  sopravvenuti  o si scoprono nuovi elementi di
giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegue una
ricompensa al valor militare.
                              Art. 873
Reintegrazione   a  seguito  di  perdita  del  grado  in  conseguenza
      dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione

1.  La  reintegrazione  nel  grado per il militare che lo ha perso in
applicazione   di  una  misura  di  sicurezza  o  di  una  misura  di
prevenzione  e'  disposta  a  domanda dell'interessato, previo parere
favorevole della Corte militare d'appello.
2.  La  reintegrazione  e'  disposta  se  la misura di sicurezza o la
misura  di  prevenzione  e'  revocata o cessa di essere eseguita e il
militare  conserva  ottima condotta morale e civile per almeno cinque
anni  dalla  data  di revoca o di cessazione. Tale periodo e' ridotto
alla meta' per il militare che, per atti di valore personale compiuti
dopo  la  rimozione  dal grado, consegue una promozione per merito di
guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che consegue
piu'  di  una  di  dette  promozioni  o  ricompense  puo' ottenere la
reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.
3.  Il  militare  sottoposto  a  misura di prevenzione deve, inoltre,
ottenere  la  riabilitazione  ai sensi dell'articolo 15 della legge 3
agosto 1988, n. 327.

CAPO II
POSIZIONI DI STATO GIURIDICO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 874
                    Categorie di stato giuridico

1.   In  base  alla  posizione  di  stato  giuridico  i  militari  si
distinguono in:
a) militari in servizio permanente;
b) militari in servizio temporaneo;
c) militari in congedo.
2.  Tutti i militari sono collocati all'interno di una delle predette
categorie in distinti ruoli.
                              Art. 875
              Posizione di stato in servizio permanente

1. I militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti
posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
b) servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali;
c) sospesi dall'impiego;
d) in aspettativa.
                              Art. 876
            Categorie di personale in servizio permanente

1.  Possono  appartenere al servizio permanente solo i militari delle
categorie  degli  ufficiali,  dei sottufficiali e dei graduati di cui
all'articolo 627.
                              Art. 877
              Posizione di stato in servizio temporaneo

1. I militari in servizio temporaneo si trovano in una delle seguenti
posizioni:
a) in servizio attivo alle armi;
b) sospesi dal servizio.
                              Art. 878 
            Categorie di personale in servizio temporaneo 
 
  ((1. I militari in servizio temporaneo  appartengono  a  una  delle
seguenti categorie: 
    a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e  in
rafferma; 
    b) carabinieri effettivi in ferma; 
    c) allievi delle scuole militari; 
    d) allievi marescialli; 
    e) allievi e aspiranti ufficiali; 
    f) marescialli in ferma; 
    g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma; 
    h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata; 
    i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento; 
    l) allievi carabinieri.)) 
  2. I militari in servizio temporaneo non sono forniti  di  rapporto
di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata  della
rispettiva ferma. 
  3.  Il  rapporto  di  servizio  temporaneo  puo'  essere   sospeso,
interrotto o cessare solo in base alle espresse previsioni di  questo
codice. 
                              Art. 879 
                   Posizione di stato nel congedo 
 
1. Il militare in congedo puo' trovarsi: 
a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio; 
b) sospeso dalle funzioni del grado. 
2. L'ufficiale, per giustificati  motivi  dell'amministrazione,  puo'
essere trattenuto  in  servizio  oltre  la  data  di  decorrenza  del
provvedimento  di  cessazione  dal   servizio   permanente.   Se   il
trattenimento in servizio dura piu' di quindici giorni e'  necessaria
la preventiva autorizzazione del ((Ministero)) della difesa; in  ogni
caso il trattenimento in servizio non  puo'  eccedere  la  durata  di
giorni sessanta. 
                              Art. 880 
                  Categorie di personale in congedo 
 
1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie: 
a) ausiliaria; 
b) complemento; 
c) congedo illimitato; 
d) riserva; 
e) riserva di complemento; 
f) congedo assoluto. 
2. L'ausiliaria riguarda  il  personale  collocato  nel  congedo  dal
servizio permanente. 
3. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali. 
4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa ((e i graduati
dell'Arma  dei  carabinieri  in  ferma))  che  cessano  dal  servizio
temporaneo. 
5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali. 
6. I militari in congedo assoluto non sono piu' vincolati a  obblighi
di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra  o  di  grave
crisi internazionale; il militare in  congedo  assoluto  conserva  il
grado e l'onore dell'uniforme, che puo' essere indossata in base alle
disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo  della  Guardia  di
finanza, ed e' soggetto alle disposizioni  di  legge  riflettenti  il
grado e la disciplina. 
                              Art. 881 
Disposizioni per il personale militare deceduto o  che  ha  contratto
           infermita' nel corso di missioni internazionali 
 
1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio
in missioni internazionali e contrae infermita'  idonee  a  divenire,
anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a  domanda,
essere trattenuto  alle  armi  con  ulteriori  rafferme  annuali,  da
trascorrere interamente in licenza straordinaria di  convalescenza  o
in ricovero in luogo di cura, anche per periodi  superiori  a  quelli
massimi previsti, fino alla definizione della  pratica  medico-legale
riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di  servizio.
Ai fini del proscioglimento dalla  ferma  o  rafferma  contratta,  al
predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della  causa  di
servizio non sono  computati,  a  domanda,  i  periodi  trascorsi  in
licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura
connessi con  il  recupero  dell'idoneita'  al  servizio  militare  a
seguito della infermita' contratta. 
2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi  e'  computato
nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2215. 
3. Al personale militare in servizio  permanente,  che  presta  o  ha
prestato servizio in missioni internazionali e che  ha  contratto  le
infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e' computato
nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di
cura o di assenza dal  servizio  fino  a  completa  guarigione  delle
stesse infermita', che non devono comportare  inidoneita'  permanente
al servizio. 
4. Fino alla definizione dei procedimenti  medico-legali  riguardanti
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale
di cui ai commi  1  e  3  e'  corrisposto  il  trattamento  economico
continuativo nella misura intera. 
5. In relazione al personale di cui  ai  commi  1  e  3,  deceduto  o
divenuto permanentemente inabile al servizio militare  incondizionato
ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi  di  istituto  per
lesioni  traumatiche  o  per  le  infermita'  di  cui  al  comma   1,
riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al  coniuge
e ai figli superstiti, ovvero ai  fratelli  germani  conviventi  e  a
carico, se unici superstiti, i  benefici  ((di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  della  legge  23  novembre  1998,  n.  407,  e  successive
modificazioni)). 

SEZIONE II
SERVIZIO PERMANENTE

                              Art. 882 
                    Servizio permanente effettivo 
 
((1. Il servizio permanente effettivo e' la  posizione  del  militare
che, essendo idoneo  al  servizio  incondizionato,  e'  provvisto  di
rapporto d'impiego in base alle disposizioni del presente codice.)) 
2. E' idoneo al servizio incondizionato il militare le cui condizioni
psico-fisiche gli consentono di prestare  servizio  dovunque,  presso
reparti, comandi, uffici e  a  bordo  per  i  militari  della  Marina
militare. 
3. Per i militari dei ruoli naviganti la  temporanea  inidoneita'  al
solo servizio di volo non  costituisce  impedimento  alla  permanenza
nella posizione di servizio effettivo. 
4. L'idoneita' al servizio incondizionato e' accertata periodicamente
dagli organi e con le modalita' stabiliti dal regolamento. 
                              Art. 883
                 Servizio permanente a disposizione

1.  La posizione di "a disposizione" e' quella del tenente colonnello
e   del   colonnello   e  gradi  corrispondenti  idoneo  al  servizio
incondizionato  che  continua  a  essere  provvisto  di  rapporto  di
impiego.
2.  L'ufficiale  in  servizio  permanente  a disposizione puo' essere
impiegato  negli  incarichi  previsti  per  gli ufficiali in servizio
permanente  effettivo, se occorre sopperire a deficienze organiche di
ufficiali pari grado di tale posizione di stato.
                              Art. 884 
                             Aspettativa 
 
  1.  L'aspettativa  e'  la   posizione   di   stato   del   militare
temporaneamente esonerato dal servizio per una delle  cause  previste
dal presente codice. 
  2. L'aspettativa puo' conseguire a: 
    a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell'articolo  621;
(7) 
    b) infermita' temporanee; 
    c) motivi privati; 
    d) riduzione dei quadri; 
    e) elezione in cariche politiche e amministrative; 
    f) prestazione di servizio all'estero del coniuge,  dipendente  -
civile o militare - dello Stato; 
    g) ammissione a un dottorato di ricerca; 
    h) applicazione delle disposizioni di cui alla  sezione  III  del
capo IV del titolo III del presente libro; 
    i) applicazione  dell'articolo  19,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 ottobre  2001,  n.  461,  nonche'  del
decreto interministeriale di cui all'articolo 930. 
    ((i-bis) applicazione dell'articolo 26  della  legge  4  novembre
2010, n. 183.)) 
  3. L'aspettativa per riduzione dei quadri  riguarda  esclusivamente
gli ufficiali. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  228,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 febbraio 2011, n. 9, ha disposto  (con  l'art.  5,  comma
1-bis) che "L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma  2,  lettera
a),  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riconosciuta  anche  per  eventi
antecedenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto
legislativo n. 66 del 2010, verificatisi a decorrere dal  1°  gennaio
1982". 
                              Art. 885
                      Sospensione dall'impiego

1.  Il  militare  puo' essere sospeso dall'impiego per motivi penali,
disciplinari o precauzionali.
2.  La  sospensione  dall'impiego  come  pena  militare accessoria e'
disciplinata  dagli  articoli  30  e 31 del codice penale militare di
pace.
3.   La   sospensione   disciplinare   e  quella  precauzionale  sono
disciplinate dal presente codice.

SEZIONE III
CONGEDO

                              Art. 886
                             Ausiliaria

1.  La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che,
essendovi  transitato  nei casi previsti, ha manifestato all'atto del
collocamento  nella  predetta  posizione  la propria disponibilita' a
prestare  servizio  nell'ambito  del  comune  o  della  provincia  di
residenza   presso   l'amministrazione   di   appartenenza   o  altra
amministrazione.
2.  Il  transito  nella posizione di ausiliaria e i relativi obblighi
sono stabiliti nel capo VII, sezione III del presente titolo.
                              Art. 887 
                               Riserva 
 
  1. La categoria  della  riserva  e'  composta  dai  ((militari  che
cessano dal servizio permanente o che vi transitano)) dalla categoria
dell'ausiliaria. 
  2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto  in
tempo di guerra o di grave crisi internazionale. 
                              Art. 888 
                             Complemento 
 
  1. La categoria del complemento comprende: 
    a) gli ufficiali e i sottufficiali nominati direttamente in  tale
categoria, ai sensi delle sezioni II e III del capo III del titolo II
e della sezione II del capo III del titolo III del presente libro; 
    ((b) gli ufficiali e i  sottufficiali  provenienti  dal  servizio
permanente)) nei casi previsti dal presente codice; 
    c) gli ufficiali che assolvono l'obbligo di leva. 
  2. Gli ufficiali e i sottufficiali di complemento sono destinati  a
completare i quadri della rispettiva Forza armata o Corpo armato. 
                              Art. 889
                         Congedo illimitato

1.  Il  personale  in  congedo  illimitato  puo' essere richiamato in
servizio:
a)  in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo
ovvero addestrativo delle Forze armate;
b)  in  tempo  di  guerra  o  di grave crisi internazionale, ai sensi
dell'articolo 1929, comma 2.
                              Art. 890
                       Riserva di complemento

1.  La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali
di  complemento  o  gli  ufficiali  in  servizio permanente che hanno
cessato di appartenere alle rispettive categorie.
2.   Il  presente  codice  disciplina  i  casi  e  le  modalita'  che
determinano il transito nella categoria della riserva di complemento.
3.  L'ufficiale  nella riserva di complemento ha obblighi di servizio
solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.

SEZIONE IV
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

                              Art. 891
Impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri

1.  Il  personale  militare  puo'  con  decreto  ministeriale, previa
autorizzazione   della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  sentiti  il  Ministro della
difesa e il Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  essere  collocato  fuori ruolo per
assumere  un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore
a   sei   mesi  presso  enti  od  organismi  internazionali,  nonche'
esercitare  funzioni,  anche  di carattere continuativo, presso Stati
esteri.  Con  la  stessa  procedura, l'incarico puo' essere rinnovato
alla scadenza del termine o revocato prima di detta scadenza.
2.  Per  quanto  non  diversamente  disposto  dal presente codice, al
personale  militare impiegato presso enti od organismi internazionali
o  presso  Stati  esteri  si applicano le disposizioni della legge 27
luglio 1962, n. 1114.

CAPO III
RAPPORTO DI IMPIEGO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 892
                   Accesso al servizio permanente

1. Si accede al servizio permanente a seguito di:
a) superamento di apposito concorso e successiva nomina diretta;
b)  superamento di apposito corso di formazione iniziale e successiva
nomina nel grado;
c)  ammissione,  al  termine  di  un  prestabilito  periodo  di ferma
volontaria.
                              Art. 893
                            Dell'impiego

1.  Il  militare  in  servizio  permanente  e' fornito di rapporto di
impiego che consiste nell'esercizio della professione di militare.
2.  Il  rapporto di impiego puo' essere interrotto, sospeso o cessare
solo in base alle disposizioni del presente codice.
                              Art. 894
                   Incompatibilita' professionali

1.  La  professione  di  militare e' incompatibile con l'esercizio di
ogni  altra  professione,  salvo  i  casi  previsti  da  disposizioni
speciali.
2.   E'   altresi'  incompatibile  l'esercizio  di  un  mestiere,  di
un'industria   o  di  un  commercio,  la  carica  di  amministratore,
consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in societa'
costituite a fine di lucro.
                              Art. 895 
           Attivita' extraprofessionali sempre consentite 
 
((1. Sono sempre consentite le attivita', che diano o  meno  luogo  a
compensi, connesse con: 
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
b) l'utilizzazione economica da  parte  dell'autore  o  inventore  di
opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; 
c) la partecipazione a convegni e seminari; 
d) le prestazioni nell'ambito delle societa' e associazioni  sportive
dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27
dicembre 2002, n. 289; 
e) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle  spese
documentate; 
f)   la   formazione   diretta   ai   dipendenti    della    pubblica
amministrazione.)) 
2. Le predette attivita' devono comunque essere svolte  al  di  fuori
dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento  dei  doveri
connessi con lo stato di militare. 
                              Art. 896
Attivita'  extraprofessionali  da  svolgere  previa  autorizzazione o
                            conferimento

1.  I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono
stati  conferiti  o  previamente  autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza.
2.  Gli  incarichi  autorizzati possono essere svolti solamente al di
fuori  degli  orari di servizio e non devono essere incompatibili con
l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
3.  Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti
che  possono  essere  autorizzati  o conferiti e con quali modalita',
secondo  criteri  oggettivi  e predeterminati che tengono conto delle
specifiche    professionalita',    tali    da   escludere   casi   di
incompatibilita',  sia  di  diritto  sia di fatto, nell'interesse del
buon andamento della pubblica amministrazione.
4.   E'   fatta   salva   l'applicazione,   in   quanto  compatibile,
dell'articolo  53,  commi  da  8 a 16-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
                              Art. 897
                        Docenza universitaria

1.  E'  consentito  il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con
quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi
e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
                              Art. 898 
Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilita' professionale 
 
1. Il militare  che  non  osserva  le  norme  sulle  incompatibilita'
professionali e' diffidato su determinazione ministeriale  a  cessare
immediatamente dalla situazione di incompatibilita'. 
2.   Decorsi   quindici   giorni    dalla    diffida,    senza    che
l'incompatibilita' cessi, il militare decade dall'impiego. 
3. La circostanza che  il  militare  ha  obbedito  alla  diffida  non
preclude l'eventuale azione disciplinare. 
4. Il militare che decade dall'impiego, ai sensi del comma 2,  e  che
conti almeno venti anni di  servizio  effettivo  e'  collocato  nella
riserva. Se il servizio e' inferiore a detto limite: 
a) l'ufficiale e'  collocato  nel  complemento  o  nella  riserva  di
complemento, a seconda dell'eta'; 
b) il sottufficiale e' collocato nel complemento; 
c) il graduato e' collocato sempre nella riserva. 
5.  Gli  ufficiali  delle  Forze  armate,  nei  casi   di   decadenza
dall'impiego, ai sensi del  comma  2,  sono  trattenuti  in  servizio
((...)) fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o  dei
particolari vincoli di permanenza in servizio disposti  dal  presente
codice. 
                              Art. 899
   Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.  Al  personale militare continua ad applicarsi l'articolo 9, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2.  I  posti resisi vacanti nell'Arma dei carabinieri a seguito della
destinazione  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, prevista
dall'articolo  825, sono considerati disponibili per nuove nomine; la
restituzione  all'Arma  dei carabinieri avviene, se necessario, anche
in   soprannumero,   salvo  successivo  riassorbimento;  resta  ferma
l'applicazione  dell'articolo  2,  comma  91, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

SEZIONE II
SERVIZIO PERMANENTE A DISPOSIZIONE

                              Art. 900 
         Collocamento nel servizio permanente a disposizione 
 
  1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo  che  sono
stati valutati almeno tre volte ai fini  dell'avanzamento,  giudicati
idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella  posizione  di
"a disposizione" dal 1° gennaio del terzo anno  precedente  a  quello
del raggiungimento del limite d'eta' per il collocamento in congedo. 
  2.  L'ufficiale  collocato  "a  disposizione"  permane   in   detta
posizione di stato fino al raggiungimento del limite d'eta' stabilito
((per il pari grado del rispettivo ruolo)) in servizio permanente. 

SEZIONE III
ASPETTATIVA

                              Art. 901 
                           Motivi privati 
 
1. L'aspettativa per motivi privati e' disposta  a  domanda  motivata
dell'interessato. 
2. L'aspettativa non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e non
puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. 
3. La sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. 
4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare puo'  fare  domanda  di
((rientro))  anticipato  in  servizio.  Il  militare  ((rientra))  in
servizio a domanda, se deve essere valutato per l'avanzamento o  deve
frequentare   corsi   o   sostenere   esami   prescritti   ai    fini
dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori. 
5. Il militare che e' gia' stato in aspettativa per  motivi  privati,
per qualsiasi durata,  non  puo'  esservi  ricollocato  se  non  sono
trascorsi almeno due anni dal suo ((rientro)) in servizio. 
6. Al militare in aspettativa  per  motivi  privati  non  compete  lo
stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso  in  aspettativa  per
motivi  privati  non  e'  computato  ai  fini  del   trattamento   di
quiescenza, della indennita' di fine servizio e dell'avanzamento. 
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in  quanto  non
diversamente disposto  dai  provvedimenti  di  concertazione  per  il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia  a  ordinamento
militare. 
                              Art. 902
                  Stato di prigionia o di disperso

1.  L'aspettativa  di  cui  all'articolo  884, comma 2, lettera a) e'
disposta di diritto.
2.  L'aspettativa  in  questione  decorre dal momento della cattura o
della  dispersione  e cessa normalmente con il venir meno della causa
che l'ha determinata.
3. Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1:
a)  compete  l'intero  trattamento economico goduto dal pari grado in
attivita' di servizio;
b)  e'  computato  per  intero  agli  effetti della pensione il tempo
trascorso in aspettativa.
                              Art. 903
                    Elezioni in cariche politiche

1. I militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e
nei  Consigli regionali sono collocati d'ufficio in aspettativa senza
assegni per la durata del mandato.
2. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita'
parlamentare  e  dell'analoga  indennita'  corrisposta ai consiglieri
regionali,    del   trattamento   economico   in   godimento   presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
3.   Il  periodo  di  aspettativa  in  questione  e'  utile  ai  fini
dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento di quiescenza e di
previdenza.
4.   Il   collocamento   in   aspettativa  ha  luogo  all'atto  della
proclamazione  degli  eletti.  Della  stessa  le  Camere e i Consigli
regionali  danno  comunicazione  alle amministrazioni di appartenenza
per i conseguenti provvedimenti.
                              Art. 904 
                 Elezioni in cariche amministrative 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 903,  l'aspettativa  per  le
cariche elettive amministrative e'  disposta,  a  domanda,  ai  sensi
((dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156)). 
                              Art. 905
                        Infermita' temporanea

1.  L'aspettativa  per  infermita' temporanea e' disposta a domanda o
d'autorita'.
2.  Prima  del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari
sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
3. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente
agli accertamenti sanitari.
4.  Se  il militare e' giudicato ancora temporaneamente non idoneo al
servizio   incondizionato,   l'aspettativa   e'   prorogata   fino  a
raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 912.
5.  Se  allo  scadere  di detto periodo massimo il militare e' ancora
giudicato  non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal
servizio permanente, ai sensi dell'articolo 929.
6.  Il  militare  in  aspettativa  per infermita', che ha maturato le
condizioni  per  essere  compreso  nelle  aliquote di valutazione per
l'avanzamento  o  che  deve frequentare corsi, compiere esperimenti o
sostenere  esami  prescritti  ai  fini  dell'avanzamento,  se  ne  fa
domanda,  e'  sottoposto  ad  accertamenti  sanitari; se riconosciuto
idoneo e' richiamato in servizio.
7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare e'
giudicato  permanentemente  inabile  al servizio incondizionato anche
prima  dello  scadere  del  periodo  massimo  di  aspettativa, ovvero
quando,   nel  quinquennio,  e'  giudicato  non  idoneo  al  servizio
incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa
e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
8.  Agli  effetti  della pensione, il tempo trascorso dal militare in
aspettativa  per infermita' proveniente o non proveniente da causa di
servizio e' computato per intero.
9.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non
diversamente  disposto  dai  provvedimenti  di  concertazione  per il
personale  delle  Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento
militare.
                              Art. 906 
          Riduzione dei quadri per eccedenze in piu' ruoli 
 
1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina,  nel  grado
di colonnello o  di  generale  di  un  determinato  ruolo,  eccedenze
rispetto agli organici  previsti  dal  presente  codice,  salvo  ((un
contingente pari al numero delle  posizioni  ricoperte  presso  enti,
comandi e unita' internazionali ai sensi  degli  articoli  35,  36  e
1808, individuato con decreto annuale del  Ministro  della  difesa  e
salvo))  quanto  disposto  dall'articolo  908,  il  collocamento   in
aspettativa per riduzione di quadri  e'  effettuato  se  la  predetta
eccedenza non puo' essere assorbita nelle  dotazioni  complessive  di
tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice.  Se  si
determinano  eccedenze  in  piu'  ruoli  di  una  Forza  armata   non
totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa  per  riduzione
di quadri: 
a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu'
anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado; 
b) se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado  e,  a  parita'  di
anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. 
2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui  al
comma 1 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento. 
                              Art. 907
Riduzione   dei   quadri   per   eccedenze   nei   ruoli  speciale  e
             tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri

1.  Le  eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli
organici  nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e
tecnico-logistico  dell'Arma  dei  carabinieri  sono eliminate con il
collocamento  in  aspettativa  per riduzione di quadri dell'ufficiale
del  rispettivo  ruolo  anagraficamente  piu' anziano e, a parita' di
eta',  dell'ufficiale  meno  anziano nel grado, se colonnello, ovvero
dell'ufficiale  piu'  anziano  in  grado  e, a parita' di anzianita',
dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale.
                              Art. 908
              Ipotesi speciale di riduzione dei quadri

1.  Per  gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in
cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti
gli  anni,  l'articolo 906 si applica solo negli anni in cui si forma
il  quadro  di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel
predetto  quadro  non  sono computati nel numero massimo del grado di
appartenenza fino alla promozione.
                              Art. 909 
               Norme comuni alla riduzione dei quadri 
 
  1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri  avviene
secondo il seguente ordine: 
    a) ufficiali in possesso di  un'anzianita'  contributiva  pari  o
superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; 
    b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni dai  limiti
d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta; 
    c) ufficiali promossi nella posizione di <<a 
disposizione>>; 
    d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 
  ((2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa: 
    a) il Capo di stato maggiore della difesa; 
    b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; 
    c) il Segretario generale del Ministero della difesa; 
    d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
    e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; 
    f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al
presente comma, che ricoprono incarichi di livello  non  inferiore  a
Capo  di  stato  maggiore  di  Forza  armata  in   comandi   o   enti
internazionali.)) 
  3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione  di  quadri
permangono in tale posizione fino al  raggiungimento  del  limite  di
eta'. 
  4. Gli ufficiali che devono essere  collocati  in  aspettativa  per
riduzione  dei  quadri  possono  chiedere  di  cessare  dal  servizio
permanente a domanda. 
  5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa  per  riduzione  di
quadri sono a disposizione  del  Governo  per  essere  all'occorrenza
impiegati  per  esigenze  del  Ministero  della  difesa  o  di  altri
Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli  articoli  993  e
995. 
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5,  il  Ministro  della
difesa, in relazione a motivate  esigenze  di  servizio  delle  Forze
armate, ha facolta' di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio
permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri. 
  7. Il comma 6 non si applica nei  confronti  degli  ufficiali  che,
all'atto del collocamento in aspettativa per  riduzione  dei  quadri,
rivestono il grado apicale dei ruoli normali. 
  8. Gli ufficiali transitati  nella  posizione  di  aspettativa  per
riduzione di quadri direttamente dal servizio  permanente  effettivo,
in  caso  di  richiamo  in  servizio,  non  sono  piu'  valutati  per
l'avanzamento. ((In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi
titolo  dalla  posizione  di  aspettativa  per  riduzione  di  quadri
competono i benefici di cui all'articolo 1076,  comma  1,  sempreche'
risultino valutati e giudicati idonei.)) 
  9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione  dei  quadri
puo'  chiedere  il  trasferimento  anticipato  dall'ultima  sede   di
servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e'  ammesso  una  sola
volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e  non  puo'  piu'
essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo.  Si
applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre  1973,  n.  836,  e  il
termine di cui al comma 1, secondo  periodo,  del  medesimo  articolo
decorre dalla data del definitivo  collocamento  in  congedo.  Nessun
beneficio e' riconosciuto al personale per  il  raggiungimento  della
sede di servizio a seguito di successivi richiami. 
                              Art. 910
                   Servizio all'estero del coniuge

1.  Il  militare, il cui coniuge - dipendente civile o militare della
pubblica  amministrazione - presti servizio all'estero, puo' chiedere
di  essere  collocato in aspettativa se l'amministrazione non ritiene
di  poterlo  destinare  a prestare servizio nella stessa localita' in
cui si trova il coniuge, o se non sussistono i presupposti per un suo
trasferimento nella localita' in questione.
2.  L'aspettativa,  concessa  sulla  base del comma 1, puo' avere una
durata   corrispondente  al  periodo  di  tempo  in  cui  permane  la
situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque
momento  per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all'estero  del dipendente in aspettativa. Il militare in aspettativa
non ha diritto ad alcun assegno.
3.  Il  tempo  trascorso in aspettativa concessa ai sensi del comma 1
non   e'   computato   ai   fini   della  progressione  di  carriera,
dell'attribuzione   degli   aumenti  periodici  di  stipendio  e  del
trattamento di quiescenza e previdenza.
4.  Il militare che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto
di   anzianita'   che   gli  spetta,  dedotto  il  tempo  passato  in
aspettativa.
5.  Se  l'aspettativa  si protrae oltre un anno, l'amministrazione ha
facolta'   di  utilizzare  il  posto  corrispondente  ai  fini  delle
assunzioni.  In  tal  caso,  il  militare  che cessa dall'aspettativa
occupa   -  se  non  vi  sono  vacanze  disponibili  -  un  posto  in
soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.
                              Art. 911 
                        Dottorato di ricerca 
 
1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca  senza  borsa
di studio, o con  rinuncia  a  questa,  e'  collocato  a  domanda  in
aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale  e  di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione.  ((Si  applica
l'articolo 2 della  legge  13  agosto  1984,  n.  476,  e  successive
modificazioni.)). 
                              Art. 912 
                    (( (Durata dell'aspettativa). 
 
1. I periodi di aspettativa per infermita' e per motivi  privati  non
possono  superare  cumulativamente  la  durata  di  due  anni  in  un
quinquennio,  anche  in  caso  di  trasferimento  dall'una  all'altra
aspettativa.)) 
                              Art. 913 
               Norme comuni in materia di aspettativa 
 
  1. L'aspettativa e' disposta con decreto ministeriale. 
  2. Per il personale appartenente al ruolo appuntati e  carabinieri,
l'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante  generale
dell'Arma, con facolta' di delega, e decorre dalle date fissate nella
determinazione stessa. 
  3. L'aspettativa decorre dalla data  fissata  nel  decreto  con  il
quale e' disposta, salvo l'aspettativa  per  prigionia  di  guerra  o
ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura. 
  ((4.L'aspettativa per motivi privati e le eventuali proroghe))  non
possono essere concesse che a mesi interi. 
  5. Allo scadere  dell'aspettativa  il  militare  e'  richiamato  in
servizio permanente effettivo o a disposizione. 

SEZIONE IV
SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO

                              Art. 914
              Sospensione a seguito di condanna penale

1.  La  sospensione  dall'impiego  e'  applicata  ai militari durante
l'espiazione  di  pene  detentive,  anche  se sostituite in base alle
disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
                              Art. 915
               Sospensione precauzionale obbligatoria

1.  La sospensione precauzionale dall'impiego e' sempre applicata nei
confronti del militare se sono adottati a suo carico:
a) il fermo o l'arresto;
b)   le   misure   cautelari  coercitive  limitative  della  liberta'
personale;
c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la
prestazione del servizio;
d)  le  misure  di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda
impossibile la prestazione del servizio.
2.   La  sospensione  obbligatoria  viene  meno  con  la  revoca  dei
provvedimenti    previsti    dal   comma   1,   salva   la   potesta'
dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista
dall'articolo  916,  se  la  revoca  stessa non e' stata disposta per
carenza di gravi indizi di colpevolezza.
                              Art. 916
Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale

1.  La  sospensione precauzionale puo' essere applicata nei confronti
di  un  militare  se  lo  stesso e' imputato per un reato da cui puo'
derivare la perdita del grado.
                              Art. 917
Sospensione   precauzionale   facoltativa   connessa  a  procedimento
                            disciplinare

1.  La  sospensione  precauzionale  puo'  essere  disposta durante lo
svolgimento  del  procedimento  disciplinare  di stato instaurato per
fatti  di  notevole  gravita'  da  cui  possa derivare la perdita del
grado.
2.  La  sospensione  precauzionale  di  cui  al  comma  1 puo' essere
disposta  in  vista  dell'esercizio  dell'azione  disciplinare, ma la
stessa  e'  revocata  a  tutti  gli effetti se la contestazione degli
addebiti  non  ha  luogo  entro  sessanta giorni dalla data in cui e'
stato comunicato il provvedimento di sospensione.
                              Art. 918
                      Revoca della sospensione

1. La sospensione e' revocata retroattivamente a tutti gli effetti:
a)  se  il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che
dichiara  che  il  fatto  non  sussiste  o  che  l'imputato  non l'ha
commesso;
b)  in  ogni  altro  caso  di  proscioglimento, se il militare non e'
sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
c)   se,   per  i  medesimi  fatti  contestati  in  sede  penale,  il
procedimento  disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di
stato,   ovvero  si  conclude  con  l'irrogazione  della  sospensione
disciplinare  per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo
di sospensione precauzionale;
d)  se  il  militare e' stato assolto all'esito di giudizio penale di
revisione.
2.   Rimane   ferma  la  potesta'  di  revoca  del  provvedimento  di
sospensione   precauzionale  per  sopravvenuti  motivi  di  interesse
pubblico,  per  mutamento  della  situazione di fatto o per una nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario.
                              Art. 919 
     Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa 
 
1. La sospensione precauzionale non puo' avere una  durata  superiore
ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale  e'
revocata di diritto. 
2. Il termine di durata massima e' riferito al  singolo  procedimento
penale o disciplinare per il quale e' stata adottata  la  sospensione
precauzionale. 
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se  e'  ancora  pendente
procedimento   penale   per   fatti    di    eccezionale    gravita',
l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto  oggettivo  e
soggettivo della condotta del militare,  previa  contestazione  degli
addebiti: 
a) sospende l'imputato  dal  servizio  ((o  dall'impiego))  ai  sensi
dell'articolo 917; 
b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1393. 
                              Art. 920 
       ((Norme comuni in materia di sospensione dall'impiego)) 
 
  1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la meta'
degli assegni a carattere fisso e continuativo.  Agli  effetti  della
pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato
per meta'. 
  2. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale
e  puo'  essere  applicata  anche  nei  confronti  del  militare   in
aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in  quella
di sospensione dall'impiego. 
  3. Per  gli  appartenenti  al  ruolo  appuntati  e  carabinieri  la
sospensione e' disposta con determinazione del Comandante generale. 
  4. L'ufficiale nei cui confronti la  sospensione  precauzionale  si
prolunghi oltre  un  biennio  e'  considerato  in  soprannumero  agli
organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado  di
appartenenza  per  tutto  il  tempo   dell'ulteriore   durata   della
sospensione. 
  5. La cessazione dal servizio, a  qualunque  titolo  prestato,  non
impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei  confronti
del militare sospeso. 
                              Art. 921
             Ricostruzione di carriera e rimborso spese

1.  In  caso di revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 918,
comma  1,  il  militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti,
escluse  le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o
per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Dall'importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce:
a) l'assegno alimentare corrisposto;
b)  ogni  altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza
di  prestazioni  e  attivita'  svolte  grazie  alla  sospensione  dal
servizio;
c)  il  periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta,
nonche'  all'interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle altre
pene  accessorie  che  comunque  incidono  sul  rapporto di servizio,
ancorche'  tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono
state dichiarate estinte;
d) il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di
applicazione della pena su richiesta;
e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione
disciplinare;
f)  nella  sola  ipotesi prevista dall'articolo 918, comma 1, lettera
b),  il  periodo  di  tempo corrispondente alla detenzione sofferta a
titolo  di  arresto,  fermo,  custodia  cautelare in carcere, arresti
domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o
misura  di  prevenzione  che  ha  reso impossibile la prestazione del
servizio.
3. Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso
delle spese di viaggio e soggiorno documentate, sostenute a causa del
procedimento  medesimo;  la  domanda di rimborso deve essere proposta
nel   termine   perentorio  di  30  giorni  dalla  comunicazione  del
proscioglimento.
                              Art. 922
                           Norma di rinvio

1.  Al  personale  militare  continuano  ad  applicarsi le ipotesi di
sospensione dall'impiego previste dalle seguenti norme:
a) articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
b) articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

SEZIONE V
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE

                              Art. 923
     Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego

1.  Il  rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti
cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d'autorita';
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell'impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;
m)  a  seguito  della  perdita  dello  stato  di  militare,  ai sensi
dell'articolo 622.
2.  La  cessazione  dal  servizio  permanente d'autorita' e quella in
applicazione  delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli
ufficiali.
3.  Il  provvedimento  di  cessazione  dal  servizio  e' adottato con
decreto  ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Se  il  provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel
decreto.
4.   Per  gli  appartenenti  al  ruolo  appuntati  e  carabinieri  il
provvedimento   di   cessazione   dal   servizio   e'   adottato  con
determinazione  del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma
1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e'
adottato con determinazione ministeriale.
5.  Il  militare  cessa  dal  servizio,  nel  momento in cui nei suoi
riguardi  si  verifica  una  delle  predette cause, anche se si trova
sottoposto   a   procedimento   penale   o   disciplinare.  Se  detto
procedimento  si  conclude  successivamente  con  un provvedimento di
perdita  del  grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta
per tale causa.
                              Art. 924
                  Raggiungimento dei limiti d'eta'

1.  I  militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del
60° anno di eta', salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
2. Il militare che ha raggiunto i limiti d'eta' indicati dal presente
codice,  in  relazione al ruolo di appartenenza e al grado rivestito,
cessa dal servizio permanente ed e' collocato in congedo.
3.  Il militare puo' essere collocato in congedo nella riserva o, nei
casi  previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l'idoneita' al
servizio militare incondizionato, in congedo assoluto.
                              Art. 925 
  Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Esercito italiano 
 
1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente,  oltre
il 60° anno di eta', per gli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  in
relazione al grado rivestito e  al  ruolo  di  appartenenza,  sono  i
seguenti: 
a) 65 anni: tenente  generale  del  ruolo  normale  del  Corpo  degli
ingegneri; tenente  generale  e  maggiore  generale  dell'((Arma  dei
trasporti e dei materiali)); tenente generale e maggiore generale del
ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; 
b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale  delle  Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;  maggiore
generale del ruolo normale  del  Corpo  degli  ingegneri;  brigadiere
generale  del  ruolo  normale  dell'((Arma  dei   trasporti   e   dei
materiali));  brigadiere  generale  del  ruolo  normale   del   Corpo
sanitario e del Corpo di commissariato; 
c) 61 anni: generale di divisione del ruolo  normale  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e  trasmissioni;  brigadiere
generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello  del
ruolo normale dell'((Arma dei trasporti e dei materiali)); colonnello
del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo  di  commissariato;
colonnello dei ruoli speciali. 
                              Art. 926
   Speciali limiti di eta' per gli ufficiali della Marina militare

1.  I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre
il  60°  anno  di  eta',  per gli ufficiali della Marina militare, in
relazione  al  grado  rivestito  e  al  ruolo di appartenenza, sono i
seguenti:
a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del
genio navale e del Corpo delle armi navali; ammiraglio ispettore capo
e  ammiraglio  ispettore  del  ruolo normale del Corpo sanitario, del
Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
b)  63  anni:  ammiraglio  di  squadra del ruolo normale del Corpo di
stato  maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del
genio navale e del Corpo delle armi navali; contrammiraglio del ruolo
normale  del  Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo
delle capitanerie di porto;
c)  61  anni:  ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di
stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio
navale  e del Corpo delle armi navali; capitano di vascello del ruolo
normale  del  Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo
delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.
                              Art. 927
 Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Aeronautica militare

1.  I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre
il  60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, in
relazione  al  grado  rivestito  e  al  ruolo di appartenenza, sono i
seguenti:
a)  65  anni:  generale  di squadra e generale di divisione del ruolo
normale  delle  armi;  generale  ispettore capo del ruolo normale del
Corpo  del  genio  aeronautico;  generale  ispettore  capo e generale
ispettore  del  ruolo  normale  del  Corpo  sanitario  e del Corpo di
commissariato;
b)  63  anni:  generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale;
generale  di brigata del ruolo normale delle armi; generale ispettore
del  ruolo  normale  del  Corpo  del  genio  aeronautico;  brigadiere
generale  del  ruolo  normale  del  Corpo  sanitario  e  del Corpo di
commissariato;
c)  61 anni: generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale;
colonnello  del  ruolo  normale  delle  armi; brigadiere generale del
ruolo  normale  del Corpo del genio aeronautico; colonnello del ruolo
normale  del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello
dei ruoli speciali.
                              Art. 928
Speciali limiti di' eta' per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1.  I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre
il  60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in
relazione  al  grado  rivestito  e  al  ruolo di appartenenza, sono i
seguenti:
a) generale di corpo d'armata: 65 anni;
b) generale di divisione: 65 anni;
c) generale di brigata: 63 anni;
d)  colonnello  del  ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 61
anni.
                              Art. 929
                             Infermita'

1.  Il  militare,  che  deve  assicurare  in  costanza  di servizio i
requisiti  di  idoneita' specifici previsti dal capo II del titolo II
del  libro  IV  del  regolamento,  e  accertati  secondo  le apposite
metodologie  ivi  previste,  cessa  dal  servizio  permanente  ed  e'
collocato,  a  seconda dell'idoneita', in congedo, nella riserva o in
congedo assoluto, quando:
a) e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b)  non  ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo
di aspettativa per infermita' temporanea;
c)  e'  giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel
quinquennio,  ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono
state concesse le licenze spettantegli.
2.  Il  provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a
seconda  dei  casi,  dalla  data  di  scadenza del periodo massimo di
aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.
                              Art. 930
                    Transito nell'impiego civile

1.  Il  personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio
militare  incondizionato  per  lesioni  dipendenti o meno da causa di
servizio,  transita  nelle qualifiche funzionali del personale civile
del  Ministero  della  difesa, secondo modalita' e procedure definite
con  decreto  del  Ministro  della difesa, di concerto con i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze  e  della pubblica amministrazione e
innovazione.
                              Art. 931
                Non idoneita' alle funzioni del grado

1.  Il  militare non idoneo alle funzioni del grado per insufficienza
di   qualita'   morali,  di  carattere,  intellettuali,  militari,  o
professionali,  cessa  dal  servizio permanente ed e' collocato nella
riserva o in congedo assoluto.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 e'
subordinato:
a)  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri su proposta del
Ministro  della  difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o
ufficiale  di  grado  corrispondente. La proposta e' formulata previo
parere  di  una  commissione militare, nominata di volta in volta dal
Ministro  e  dal  Capo  di  stato maggiore della difesa e il relativo
provvedimento  finale  e'  adottato  con decreto del Presidente della
Repubblica;
b)  alla  determinazione  del  Ministro  su  proposta delle autorita'
gerarchiche da cui dipende il militare. La determinazione e' adottata
previo  parere  delle  commissioni o autorita' competenti a esprimere
giudizi sull'avanzamento.
3.  Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2
deve   prevedere   l'assegnazione  al  militare  di  un  termine  per
presentare  le  proprie  eventuali  osservazioni e la possibilita' di
essere  sentito  personalmente dinanzi alle competenti commissioni di
avanzamento.
4. Nei confronti del militare proposto per la cessazione dal servizio
ai  sensi  del  comma  1,  la procedura relativa ha, in ogni caso, la
precedenza  su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura
non  ha  piu' luogo se e' adottato il provvedimento di cessazione dal
servizio.
5.  Il militare non idoneo alle funzioni del grado e' tolto dai ruoli
del  servizio  permanente e collocato nella posizione che gli compete
entro  un  mese  dalla  data  della partecipazione ministeriale della
deliberazione o della determinazione che lo riguarda.
                              Art. 932
                          Scarso rendimento

1.  Il  militare che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio
permanente ed e' collocato nella riserva.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 e'
subordinato   alla  determinazione  ministeriale  su  proposta  delle
autorita' gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione
e' adottata a seguito di:
a) ammonizione all'interessato;
b)  parere  delle  commissioni  o  autorita'  competenti  a esprimere
giudizi sull'avanzamento.
3.  Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2
deve  prevedere  l'assegnazione  all'interessato  di  un  termine per
presentare  le  proprie  eventuali  osservazioni e la possibilita' di
essere  sentito  personalmente dinanzi alle competenti commissioni di
avanzamento.
                              Art. 933 
                        Cessazione a domanda 
 
  1. Il militare non puo' di norma chiedere di cessare  dal  servizio
permanente e di  essere  collocato  in  congedo  se  deve  rispettare
obblighi   di   permanenza   in    servizio,    contratti    all'atto
dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione. 
  2. L'amministrazione militare, solo in casi  eccezionali  che  deve
adeguatamente  motivare  a  tutela  dell'interesse   pubblico,   puo'
concedere il proscioglimento dagli ((obblighi di servizio)) ai  quali
e' vincolato  il  militare,  in  relazione  alla  durata  minima  del
servizio stesso. 
  3.  Gli  speciali  obblighi  di  servizio  sono  individuati  dalle
particolari disposizioni  contenute  nei  titoli  II,  III  e  V  del
presente libro. 
  4. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda,  se  ha
prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero riveste
il grado di colonnello o corrispondente, e' collocato nella riserva o
in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. 
  5. Il sottufficiale e  l'appartenente  ai  ruoli  iniziali  che  ha
compiuto venti anni di servizio effettivo e che  cessa  dal  servizio
permanente a domanda, e' collocato nella riserva. 
  6. Il militare che non si trova nelle condizioni di cui ai commi  4
e 5 ha egualmente diritto alla cessazione  dal  servizio  permanente,
dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme  ordinarie  o  speciali
eventualmente contratte. In tal caso e' collocato nella categoria del
complemento, della riserva o della riserva di complemento  a  seconda
dell'eta' e della categoria di appartenenza. 
  7. Nei casi previsti dai commi  4,  5  e  6,  l'amministrazione  ha
facolta' di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali
o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per  gravi  motivi  di
servizio. Tale facolta' per gli  ufficiali  deve  essere  intesa  nel
senso che  nei  gravi  motivi  di  servizio  sono  incluse  anche  le
rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel  grado
e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo puo' essere disposto per
congruo periodo di tempo. 
                              Art. 934
                       Cessazione d'autorita'

1.  L'ufficiale  puo'  essere collocato, d'autorita', in ausiliaria o
nella riserva.
2. L'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e' subordinata:
a)  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri su proposta del
Ministro  della  difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o
ufficiale  di  grado  corrispondente. La proposta e' formulata previo
parere  di  una  commissione militare, nominata di volta in volta dal
Ministro  e  dal  Capo  di  stato maggiore della difesa e il relativo
provvedimento  finale  e'  adottato  con decreto del Presidente della
Repubblica;
b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o
autorita'  competenti  a  esprimere  giudizi  sull'avanzamento, se si
tratta di ufficiale di altro grado.
                              Art. 935 
              Applicazione delle norme sulla formazione 
 
1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente  in  applicazione  delle
disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in
caso di: 
a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei  ruoli
normali a nomina diretta; 
b) mancato transito nei ruoli  speciali  degli  ufficiali  dei  ruoli
normali che non superino i corsi di formazione iniziale; 
c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei  ruoli
speciali. 

((SEZIONE V-BIS
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO))

                            Art. 935-bis 
                        (( (Norma di rinvio). 
 
1. Al personale militare  si  applicano  l'articolo  3,  commi  57  e
57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo 2, commi  1,
4 e 6, del decreto-legge  16  marzo  2004,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11  maggio  2004,  n.  126,  e  successive
modificazioni, l'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10.)) 

CAPO IV
SERVIZIO TEMPORANEO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 936
                        Obblighi di servizio

1.  I  militari  in  servizio  temporaneo  sono  vincolati a prestare
servizio  per  un  periodo  determinato.  Tale  periodo  di  tempo e'
definito  da  ferma  disposta  all'inizio  del servizio o da rafferma
disposta in prosecuzione di una precedente ferma.
2. Le ferme e le rafferme sono previste dal presente codice.
3. Se non e' diversamente disposto, al personale militare in servizio
temporaneo,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  sul
personale  militare  in  servizio  permanente  in  materia  di  stato
giuridico.

SEZIONE II
UFFICIALI

                              Art. 937
                         Ufficiali ausiliari

1.  Sono  ufficiali  ausiliari  di  ciascuna Forza armata e del Corpo
della  Guardia  di  finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in
qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e
d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di soddisfare specifiche e mirate
esigenze   delle  singole  Forze  armate  connesse  alla  carenza  di
professionalita' tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita'
di fronteggiare particolari esigenze operative.
3.  Gli  ufficiali  delle forze di completamento sono disciplinati al
capo VII, sezione II del presente titolo.
                              Art. 938
      Cause di cessazione dalla ferma degli ufficiali ausiliari

1.  Gli  ufficiali ausiliari sono collocati in congedo, oltre che per
le cause previste per gli ufficiali in servizio permanente:
a) alla scadenza della ferma;
b) prima della scadenza:
1) a domanda;
2) d'autorita', per motivi disciplinari;
3)  per  superamento  del  limite massimo di licenza straordinaria di
convalescenza.
2.  Le ipotesi di cessazione anticipata dalla ferma o dalla rafferma,
a domanda o d'autorita', sono disciplinate agli articoli seguenti.
                              Art. 939 
                    Ufficiali in ferma prefissata 
 
1. Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza  possono
arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due
anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da  reclutare  tra
coloro che hanno superato con esito  favorevole  gli  appositi  corsi
formativi. 
2. Agli ufficiali in ferma prefissata ((. . .)) si applicano le norme
di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali
di complemento. 
                              Art. 940 
Rafferma  e  trattenimento  in  servizio  degli  ufficiali  in  ferma
                             prefissata 
 
1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: 
a) ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale secondo  criteri
e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa  ((o  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  le   rispettive
competenze)); 
b) trattenuti in servizio sino a un massimo di sei mesi, su  proposta
dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali  e  previo  consenso
degli  interessati,  per  consentirne  l'impiego  ovvero  la  proroga
dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal  territorio
nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo
del territorio nazionale o a bordo di unita' navali  impegnate  fuori
dalla normale sede di servizio. 
                              Art. 941
       Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata

1.  In  deroga a quanto disposto dall'articolo 933, l'amministrazione
puo'  rinviare  il  collocamento  in  congedo, sino a un massimo di 6
mesi,  degli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno presentato
apposita  domanda  a  decorrere  dal  diciottesimo  mese di servizio,
esclusivamente per una delle seguenti cause:
a) per speciali esigenze di impiego;
b)  per  la partecipazione a operazioni condotte fuori dal territorio
nazionale;
c)  per  concorso con le Forze di polizia al controllo del territorio
nazionale;
d) per impiego a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale
sede di servizio.
                              Art. 942
      Cessazione d'autorita' per ufficiali in ferma prefissata

1.  Gli  ufficiali  in ferma prefissata, posti in congedo d'autorita'
per motivi disciplinari, sono collocati nella riserva di complemento.
                              Art. 943
            Ufficiali piloti e navigatori di complemento

1.  Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono vincolati a
una  ferma  di  dodici  anni  che  decorre  dalla  data di inizio del
prescritto corso di formazione.
2.  Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Aeronautica
militare,  ruolo  naviganti,  che  per  qualsiasi  motivo  sono stati
esonerati  dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, sono trasferiti,
con   il  grado  e  l'anzianita'  posseduti,  nel  ruolo  delle  armi
dell'Aeronautica   militare,   mantenendo  la  ferma  precedentemente
contratta.
3.  Gli  ufficiali piloti e navigatori di complemento, vincolati alla
ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e
la  preparazione  necessari per il conseguimento dei brevetti e delle
abilitazioni  richiesti  per  l'impiego  quale  pilota professionista
presso  la  compagnia  di  bandiera  ovvero altre compagnie italiane,
concessionarie   di  linee  di  trasporto  aereo.  I  brevetti  e  le
abilitazioni  possono  essere  conseguiti anche durante il periodo di
servizio militare.
                              Art. 944
Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento

1.  Gli  ufficiali  piloti  e navigatori di complemento dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri che hanno
conseguito  il  brevetto  di  pilota  di  aeroplano  o  attitudine  a
espletare  mansioni  di  navigatore  o di pilota di elicottero e che,
successivamente,  sono  esonerati  dal  pilotaggio  o  dichiarati non
idonei  al  volo  per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere
prosciolti dalla ferma di anni dodici.
                              Art. 945
Cessazione   d'autorita'   per   ufficiali  piloti  e  navigatori  di
                             complemento

1.  Nel  caso  di  cessazione  d'autorita'  per  motivi disciplinari,
all'ufficiale  pilota  o navigatore di complemento non e' corrisposto
il  premio  di  fine  ferma  di  cui all'articolo 1797, salvo che, su
proposta  della  competente  commissione ordinaria di avanzamento, il
Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti
o  gli  eventuali  motivi  giustificativi,  non disponga, con proprio
provvedimento,  la  corresponsione del premio di congedamento con una
riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.

SEZIONE III
SOTTUFFICIALI

                              Art. 946 
                   Cause di cessazione dalla ferma 
 
  1. Il sottufficiale cessa  dalla  ferma  anche  prima  del  termine
stabilito, oltre che per ((le cause previste per i  sottufficiali  in
servizio permanente, per motivi disciplinari e  per  superamento  del
limite massimo)) di licenza straordinaria di convalescenza. 
                              Art. 947
                       Collocamento in congedo

1.  Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma, o
prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 946,
eccettuata  la  perdita  del  grado, e' collocato nella categoria dei
sottufficiali di complemento.
2.  Nel  caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta
di   non   idoneita'   permanente   al  servizio  incondizionato,  il
sottufficiale e' collocato in congedo assoluto.

SEZIONE IV
PERSONALE IN FERMA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

                              Art. 948
                  Ammissione in servizio permanente

1.  Al  termine  della ferma volontaria, i carabinieri che conservano
l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli
per  qualita'  morali  e  culturali,  buona  condotta,  attitudini  e
rendimento,   di   continuare   a  prestare  servizio  nell'Arma  dei
carabinieri,  sono  ammessi,  salvo  esplicita  rinuncia, in servizio
permanente  con  determinazione  del  Comandante  generale  che  puo'
delegare tale facolta' ai comandanti di corpo.
2. Possono ottenere altresi' l'ammissione al servizio permanente, con
le modalita' di cui al comma 1, i marescialli che hanno un'anzianita'
di servizio di almeno quattro anni.
3.  La  domanda  di  rinuncia  al passaggio in servizio permanente va
presentata,  almeno  sessanta giorni prima della scadenza della ferma
volontaria, al comando cui e' in forza il militare.
                              Art. 949
               Non ammissione nel servizio permanente

1.  L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il
medesimo  non e' meritevole di essere ammesso in servizio permanente,
inoltra,  per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al
Comandante  generale, che decide, sentito il parere della commissione
permanente   di  avanzamento,  integrata  da  tre  appuntati  da  lui
designati, se l'interessato e' carabiniere in ferma.
2.  I  militari  che  non sono ammessi in servizio permanente cessano
dalla  ferma  volontaria  e  sono collocati in congedo. Il periodo di
tempo  eventualmente  trascorso  in  servizio oltre la scadenza della
ferma  volontaria  e'  considerato  come  servizio  prestato in ferma
volontaria.
                              Art. 950
                      Prolungamento della ferma

1.  Il  militare  che  alla scadenza della ferma volontaria non possa
essere  ammesso  in  servizio  permanente  per temporanea inidoneita'
fisica   al   servizio   incondizionato  o  perche'  imputato  in  un
procedimento   penale   per   delitto  non  colposo  o  sottoposto  a
procedimento  disciplinare,  anche  se  sospeso  dal  servizio,  puo'
ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.
2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
a)   per   il   militare   temporaneamente  non  idoneo  al  servizio
incondizionato, non puo' essere superiore al periodo massimo previsto
per l'aspettativa;
b)  per  il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare,
non  puo'  protrarsi oltre la data in cui e' definito il procedimento
stesso.
3.  Il militare che ha riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata
e  quello  nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si
e'  concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione
in  servizio  permanente  con  decorrenza  dal giorno successivo alla
scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.
4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o
della    notificazione   dell'esito   del   procedimento   penale   o
disciplinare.
5.  Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma
2,  lettera a), non ha riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata
o  che  e'  riconosciuto  temporaneamente non idoneo, e' collocato in
congedo  con  decorrenza dal giorno successivo a quello della data di
comunicazione del relativo giudizio.
                              Art. 951 
                   Cause di cessazione dalla ferma 
 
  1. L'appartenente al ruolo  appuntati  e  carabinieri  cessa  dalla
ferma volontaria o dal prolungamento della stessa,  anche  prima  del
termine stabilito, oltre che per le cause previste ((per il personale
in servizio permanente, per motivi disciplinari e per superamento del
limite massimo di licenza)) straordinaria di convalescenza. 
  2. Per il personale del ruolo ispettori in ferma valgono  le  norme
sulla cessazione dalla ferma previste per  i  sottufficiali,  di  cui
alla precedente sezione III. 
                              Art. 952
                       Collocamento in congedo

1.  L'appartenente  al  ruolo degli appuntati e carabinieri che cessa
dal  servizio  al  termine della ferma volontaria o dal prolungamento
della  stessa,  o  prima di tale termine per una delle cause previste
dall'articolo  951,  eccettuata la perdita del grado, e' collocato in
congedo illimitato.
2.  Nel  caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta
di  non  idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare
e' collocato in congedo assoluto.
3.  I provvedimenti di cessazione dal servizio, relativi al personale
appartenente   ai   ruoli   degli   ispettori  e  degli  appuntati  e
carabinieri, sono adottati con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.

SEZIONE V
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

                              Art. 953
                  Ammissione alla ferma volontaria

1.  L'ammissione  alla  ferma  ha  decorrenza  giuridica  dalla  data
indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale
per  il  personale  militare  e  decorrenza  economica  dalla data di
effettiva presentazione al reparto.
                              Art. 954
                       Rafferme dei volontari

1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi,
a  domanda,  a  un  successivo periodo di rafferma della durata di un
anno.
2.  I  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  possono essere
ammessi,  a  domanda,  a due successivi periodi di rafferma, ciascuno
della  durata  di due anni. Possono presentare la domanda i volontari
in  ferma  prefissata  quadriennale  che sono risultati idonei ma non
utilmente  collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei
volontari in servizio permanente.
3.  I  criteri  e  le  modalita'  di  ammissione  alle  rafferme sono
disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
                              Art. 955
 Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio

1.   I   volontari   in  ferma  prefissata  che  perdono  l'idoneita'
fisio-psico-attitudinale  richiesta per il reclutamento, in seguito a
ferite  o  lesioni  per  le  quali  e'  avviato  il  procedimento per
l'accertamento  dell'eventuale  dipendenza  da  causa di servizio, se
giudicati  idonei  al  servizio  militare  incondizionato, possono, a
domanda,  permanere  in  servizio  fino  al  termine  della ferma, in
mansioni  compatibili  con il nuovo profilo sanitario, nonche' essere
ammessi  alle  successive  rafferme  in  attesa  del  giudizio  sulla
eventuale dipendenza da causa di servizio.
2.  Se  le  ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di
servizio,  i  volontari  in  ferma prefissata possono essere ammessi,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alle ulteriori
ferme  e  rafferme, nonche' all'immissione nel ruolo dei volontari in
servizio   permanente  e  sono  impiegati  in  incarichi,  categorie,
specialita'  e  specializzazioni  adeguate al nuovo profilo sanitario
posseduto.
                              Art. 956
          Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma

1.  I  volontari  in  ferma  prefissata  sono  collocati  in  congedo
illimitato:
a) alla scadenza del termine della ferma;
b)   a   seguito   di   proscioglimento   dalla   ferma,  escluso  il
proscioglimento  per  permanente  inidoneita'  al  servizio  militare
incondizionato.
                              Art. 957 
        Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma 
 
((1. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto,  oltre  che  per  le
cause previste  per  il  personale  in  servizio  permanente  di  cui
all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: 
a) domanda presentata dall'interessato; 
b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
c) esito positivo  degli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool, per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
d)  superamento  del  limite  massimo  di  licenza  straordinaria  di
convalescenza; 
e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera
c); 
f)  perdita   permanente   dell'idoneita'   fisio-psico-attitudinale,
richiesta per il reclutamento, salvo  quanto  previsto  dall'articolo
955; 
g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.)) 
2.  Il  proscioglimento  per  esito   positivo   degli   accertamenti
diagnostici per l'abuso di alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od
occasionale, di sostanze  stupefacenti,  nonche'  per  l'utilizzo  di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, e' disposto  sulla  base
della  documentazione   attestante   gli   accertamenti   diagnostici
effettuati. 
3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma e' adottato  dalla
Direzione  generale  per  il  personale  militare  e   determina   la
cessazione del rapporto di servizio. 
                              Art. 958
                      Proscioglimento a domanda

1.   Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  933,  la  domanda  di
proscioglimento  puo' essere presentata nei seguenti casi, comprovati
da adeguata documentazione:
a)   assunzione  presso  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  presso
imprese od organizzazioni private;
b)  gravi  motivi familiari; in ogni caso, costituiscono gravi motivi
familiari:
1)  la  condizione  di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di
capo  famiglia,  con  fratelli  minorenni  a  carico  o  portatori di
handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
2)  la  condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap,
non  autosufficiente,  o  invalido  civile  affetto  da mutilazione o
invalidita'   analoghe   a   quelle   per   le   quali   e'  previsto
l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834;
3)  la  condizione  di fratello di altro militare deceduto durante la
prestazione del servizio.
2.  La  domanda  di  proscioglimento  presentata  dall'interessato e'
inoltrata  dal  comandante  di  corpo  alla Direzione generale per il
personale  militare  per  il tramite dell'alto comando sovraordinato,
corredata   del   parere  dello  stesso  comandante,  il  quale  puo'
esprimersi  anche  sull'opportunita'  di procrastinare l'adozione del
provvedimento   di   proscioglimento   per  motivate  imprescindibili
esigenze di impiego.
3.  I  giovani  ammessi  alla  ferma  prefissata  di  un anno possono
rassegnare  le  dimissioni  entro il termine di quindici giorni dalla
data di incorporazione.
                              Art. 959
            Proscioglimento a seguito di ferite o lesioni

1.   I   volontari   in  ferma  prefissata  che  perdono  l'idoneita'
fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a
ferite o lesioni, sono prosciolti dalla ferma se le predette ferite o
lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.
2.  Sono,  altresi', collocati in congedo illimitato, i volontari che
perdono   l'idoneita'   fisio-psico-attitudinale,  richiesta  per  il
reclutamento,  in seguito a ferite o lesioni, per le quali e' avviato
il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa
di  servizio,  i  quali,  se  giudicati  idonei  al servizio militare
incondizionato:
a)  non  presentano domanda per permanere in servizio fino al termine
della  ferma,  in  attesa  del giudizio sulla eventuale dipendenza da
causa  di  servizio,  in  mansioni  compatibili  con il nuovo profilo
sanitario;
b)  non  presentano  domanda di permanere in servizio, se le ferite o
lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.
                              Art. 960
                Proscioglimento per scarso rendimento

1.  La  proposta di proscioglimento per scarso rendimento puo' essere
avanzata  dal  comandante  di  corpo nei casi in cui l'interessato ha
conseguito  la  qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in
sede  di redazione della documentazione caratteristica per un periodo
di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in
rafferma  annuale,  e per un periodo di almeno un anno, se volontario
in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale.
2.  La  proposta  deve  essere  comunque  avanzata nei predetti casi,
quando   essi   hanno   comportato   un  giudizio  di  non  idoneita'
all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato
superamento  dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata
di un anno.

SEZIONE VI
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

                              Art. 961
         Riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri

1.  Possono  aspirare  alla  riammissione  in  servizio nell'Arma dei
carabinieri,   nei  limiti  degli  organici  fissati  dal  codice,  i
marescialli  dei carabinieri e i carabinieri effettivi in congedo che
non  hanno  superato  il  trentacinquesimo  anno di eta', che ne sono
ritenuti  meritevoli  e  sono  in  possesso  dei prescritti requisiti
generali e speciali per il reclutamento nei rispettivi ruoli.
2.  Ai  fini del transito in servizio permanente e della progressione
di  carriera  non  e' computato il servizio svolto anteriormente alla
riammissione nell'Arma dei carabinieri.
3.  I  riammessi  devono  vincolarsi  a  ferma  quadriennale  e  sono
incorporati col proprio grado.
4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  al
personale comunque cessato dal servizio permanente.
                              Art. 962
          Riammissione dei volontari alla ferma prefissata

1.  I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori
di  concorsi  per  il  reclutamento  in qualita' di allievo nei ruoli
degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la
qualita'  di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso
assenso,   ai  reparti  o  enti  di  provenienza,  nei  limiti  delle
consistenze  organiche e se non sono scaduti i limiti temporali della
ferma prefissata originariamente contratta.
2. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e
i periodi trascorsi in qualita' di allievo sono computati nella ferma

CAPO V
SPECIALI OBBLIGHI DI SERVIZIO
SEZIONE I
UFFICIALI MEDICI IN SERVIZIO PERMANENTE

                              Art. 963
                        Disposizioni generali

1.  Agli  ufficiali  dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della
Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  e agli ufficiali del
comparto  sanitario  dell'Arma  dei  carabinieri, ammessi ai corsi di
specializzazione  presso  facolta' universitarie per i quali opera la
riserva  di  posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si
applicano gli articoli seguenti.
                              Art. 964
               Ammissione ai corsi di specializzazione

1.  Gli  ufficiali  dei  Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della
Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  e  gli ufficiali del
comparto  sanitario  dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente
che  sono  ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze
dell'amministrazione,  ai  corsi  di  specializzazione delle facolta'
mediche   universitarie,  all'atto  dell'iscrizione  alla  scuola  di
specializzazione,  sono  vincolati  a  rimanere  in  servizio  per un
periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto
per  il  conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma
decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e'
aumentata   dell'eventuale   residuo   periodo  di  precedente  ferma
contratta, ancora da espletare.
                              Art. 965
                   Proroga della durata dei corsi

1.  L'ufficiale  dei  Corpi  sanitari  dell'Esercito  italiano, della
Marina   militare  e  dell'Aeronautica  militare  e  l'ufficiale  del
comparto  sanitario  dell'Arma  dei  carabinieri  al  quale  e' stata
concessa  la  proroga  prevista  dall'articolo  758,  e'  vincolato a
rimanere  in  servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo
di cui all'articolo 964, aumentato dell'anno di proroga ottenuto.

SEZIONE II
PILOTI

                              Art. 966
                          Ufficiali piloti

1.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  delle  Forze  armate in
possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato la ferma
obbligatoria  e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi
a  una  ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu'
di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di eta'.
2.  Gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri,
che  acquisiscono  la specializzazione di pilota di aereo o di pilota
di  elicottero,  assumono  l'obbligo  di  rimanere in servizio per un
periodo  di  dieci  anni,  a  decorrere  dalla  data di ammissione ai
relativi corsi.
                              Art. 967
                        Sottufficiali piloti

1.  I  sottufficiali, per partecipare ai corsi di specializzazione di
pilota  di aeroplano o navigatore militare o di pilota di elicottero,
sono  vincolati,  all'atto dell'ammissione, a una ferma volontaria di
anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.
2.  I  sottufficiali che non portano a termine o non superano i corsi
di  specializzazione  per  il conseguimento del brevetto di pilota di
aeroplano  o  l'attitudine  a  espletare  mansioni di navigatore o di
pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per
essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.
3.  I  sottufficiali  che  hanno  conseguito il brevetto di pilota di
aeroplano  o  l'attitudine  a  espletare  mansioni di navigatore o di
pilota  di  elicottero  e  che,  successivamente,  sono esonerati dal
pilotaggio  o  dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici,
possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

SEZIONE III
PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO

                              Art. 968
                            Abilitazione

1.  Gli  ufficiali  e  i  sottufficiali,  addetti  ai  servizi  della
circolazione  aerea  e  della  difesa aerea del territorio, per poter
essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono
essere  in  possesso  di  apposita  abilitazione  conseguita  con  il
superamento  dei  corsi  formativi  all'uopo  istituiti dal Ministero
della difesa.
2.  L'abilitazione  e'  di I, di II e di III grado, in relazione alle
operazioni  da  compiere.  Le  operazioni connesse a ciascun grado di
abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
                              Art. 969
                              Ufficiali

1.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente ammessi a frequentare il
corso  di  qualificazione  per  il  controllo del traffico aereo sono
vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio
dei  corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di
ferma  eventualmente  in  atto  e  non  opera  nel  caso  di  mancato
superamento o di dimissioni dal corso.
                              Art. 970 
              Ulteriori ferme per il personale militare 
 
1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze  armate,  in  possesso
dell'abilitazione di controllore  del  traffico  aereo  in  corso  di
validita', vincolati, in  connessione  alla  frequenza  di  corsi  di
formazione e specializzazione legati al proprio  profilo  di  impiego
nel  settore  del  traffico  aereo,  a  ferme  obbligatorie  per   la
complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 969 e  degli
articoli 971 e 972, al termine del periodo di  ferma  obbligatoria  e
successivamente al conseguimento del massimo  grado  di  abilitazione
previsto, sono ammessi a una ferma  volontaria  di  durata  biennale,
rinnovabile   per   non   piu'   di   quattro   volte   ((entro    il
quarantacinquesimo anno di eta')). 

SEZIONE IV
CORSI DI PARTICOLARE LIVELLO TECNICO

                              Art. 971
                              Ufficiali

1.  Gli  ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi
di  elevato  livello tecnico-professionale sono vincolati a una ferma
di  anni  cinque  che  decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
Detto   periodo   e'   aggiuntivo   rispetto   al  periodo  di  ferma
eventualmente  in  atto e non opera nel caso di mancato superamento o
di dimissioni dal corso.
2.  Il  Ministro  della  difesa  definisce,  con  proprio  decreto da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  i  corsi  di elevato livello
tecnico-professionale di cui al comma 1.
                              Art. 972
Marescialli   dell'Esercito   italiano,   della   Marina  militare  e
                      dell'Aeronautica militare

1.  La  partecipazione  a  corsi  di  particolare livello tecnico dei
marescialli   dell'Esercito   italiano,   della   Marina  militare  e
dell'Aeronautica  militare e' subordinata al vincolo di una ulteriore
ferma  di  anni  cinque,  che  permane  anche  dopo  il passaggio nel
servizio  permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.
La  ferma  precedentemente  contratta  non rimane operante in caso di
mancato superamento del corso o di dimissioni.
                              Art. 973
                 Personale dell'Arma dei carabinieri

1.  La  partecipazione  a  corsi  di  particolare livello tecnico del
personale   dei   ruoli   ispettori,  sovrintendenti  e  appuntati  e
carabinieri  dell'Arma  dei  carabinieri e' subordinata al vincolo di
una  ulteriore  ferma  proporzionale alla durata del corso, fino a un
massimo  di  cinque  anni,  dalla  quale possono essere prosciolti, a
domanda,  per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei
corsi  e  del  vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono
determinati con decreto del Ministro della difesa.
2.  Il  vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche
per i militari in servizio permanente.
                              Art. 974
             Sergenti e volontari in servizio permanente

1.   All'atto   dell'ammissione   a   corsi  di  specializzazione  di
particolare  livello tecnico, individuati con determinazione del Capo
di  stato maggiore della difesa, i sergenti e i volontari in servizio
permanente  sono  vincolati  a una ferma della durata di cinque anni,
decorrente dalla conseguita specializzazione.

SEZIONE V
INCARICHI IN CAMPO INTERNAZIONALE

                              Art. 975
                              Ufficiali

1.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  che  sono  destinati  a
ricoprire    incarichi    particolarmente   qualificanti   in   campo
internazionale  sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata
dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico,
aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.
2.  Il  Ministro  della  difesa  definisce,  con  proprio  decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.

CAPO VI
PRIMA ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 976
                               Nozione

1.  Al termine della fase di formazione l'amministrazione stabilisce,
secondo  l'ordine  della graduatoria di merito, la prima assegnazione
di sede di servizio per il militare.
2.   Le   successive  assegnazioni  di  sede  di  servizio  avvengono
d'autorita' o a domanda.
3.  Il  cambiamento  di  incarico  nella  stessa sede di servizio non
comporta   necessariamente   l'adozione   di   un   provvedimento  di
trasferimento.
                              Art. 977
    Divieto di prima assegnazione e trasferimento discriminatori

1.  Nei  confronti  dei  militari, in sede di prima assegnazione o di
trasferimento   a   comandi,   a   enti,  a  reparti,  ad  armi  o  a
specializzazioni, si applica l'articolo 1468.

SEZIONE II
PRIMA ASSEGNAZIONE

                              Art. 978
                Incentivi per il reclutamento alpino

1.  Gli  aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti
nelle  zone  dell'arco  alpino  e  nelle  altre  regioni  tipiche  di
reclutamento  alpino  sono  destinati,  a domanda, ai reparti alpini,
fino al completamento dell'organico.
                              Art. 979
               Impiego dei marescialli dei carabinieri

1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei
corsi  di  formazione  sono  assegnati,  secondo  il  vigente profilo
d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di
servizio.

SEZIONE III
TRASFERIMENTI PARTICOLARI

                              Art. 980 
      Trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza 
 
  1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di  leva
eletti   negli   organi   di   rappresentanza   ((sono   disciplinati
dall'articolo 1480.)) 
                              Art. 981 
                        Normativa applicabile 
 
1. Al personale  militare,  compatibilmente  con  il  proprio  stato,
continuano ad applicarsi le seguenti norme: 
a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; 
b) articolo 33, comma 5, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
successive modificazioni; 
c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267; 
((d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;)) 
e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97. 
2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le
seguenti norme: 
a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
1988, n. 574; 
c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
d) articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 
e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. 

CAPO VII
PERSONALE IN CONGEDO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 982 
                              Obblighi 
 
1. Il militare  in  congedo  ((...)),  richiamato  o  trattenuto,  e'
soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il  personale  in
servizio permanente, in quanto applicabili. 
2. Il militare in congedo e' in ogni caso soggetto alle  disposizioni
di stato riflettenti il grado, la disciplina  e  il  controllo  della
forza in congedo. 
                              Art. 983
            Militare permanentemente inabile al servizio

1.  Il  militare in congedo che, prima dei limiti di eta' stabiliti o
della  scadenza  fissata  dall'articolo  992, comma 2, lettera b), e'
riconosciuto  permanentemente  inabile a qualsiasi servizio militare,
e' collocato in congedo assoluto.
                              Art. 984
          Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali

1.   L'ufficiale   in  congedo  dell'Esercito  italiano  puo'  essere
trasferito  da  un'arma  a  un'altra arma o a un corpo, da un corpo a
un'arma  ovvero  ad  altro corpo, quando e' in possesso del titolo di
studio  richiesto  dalle  norme  sul  reclutamento  degli ufficiali e
inoltre,  per  i  trasferimenti  da  un'arma  a  un  corpo, quando ha
superato  il quarantunesimo anno di eta'. Salvo il disposto del comma
2,  i  trasferimenti  sono  effettuati a domanda o d'autorita' e, nel
caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda.
2.  Il trasferimento al Corpo sanitario e' obbligatorio, prescindendo
dal suddetto limite di eta', per gli ufficiali inferiori delle armi e
dei  corpi  forniti  del  prescritto titolo di studio. Il Ministro ha
tuttavia  facolta' di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale,
che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi.
3.  L'ufficiale  e'  trasferito  con  il  proprio  grado e la propria
anzianita';   nei   trasferimenti   da  un'arma  a  un  corpo  e  nei
trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che riveste
grado  superiore  a  tenente e' trasferito col grado di tenente e con
l'anzianita' che aveva in tale grado.
4.  Per  l'ufficiale  in congedo della Marina militare non e' ammesso
trasferimento da corpo a corpo.
5.  Per  l'ufficiale  in  congedo  dell'Aeronautica  militare  non e'
ammesso  trasferimento  da  un  ruolo  o  categoria  ad altro ruolo o
categoria, salvo il caso previsto dall'articolo 1001.
                              Art. 985
  Trasferimento di armi e servizi per i sottufficiali e i volontari

1. Il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Esercito italiano
puo'  essere  trasferito,  conservando  il proprio grado e la propria
anzianita', da un'arma ad altra arma o a un servizio e da un servizio
a  un'arma  o  ad  altro  servizio, se e' riconosciuto piu' utilmente
impiegabile  nella  diversa  arma  o servizio e se e' in possesso dei
requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio.
2.  Analogamente puo' essere trasferito da categoria a categoria e da
specialita' a specialita' il sottufficiale e il volontario in congedo
della Marina militare, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il
sottufficiale e il volontario in congedo dell'Aeronautica militare.

SEZIONE II
RICHIAMI IN SERVIZIO

                              Art. 986 
                 Tipologia dei richiami in servizio 
 
1. Il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio: 
a) d'autorita', secondo le norme e nei  casi  previsti  dal  presente
codice; 
b) a domanda, con o senza assegni, in  qualsiasi  circostanza  e  per
qualunque durata; 
c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento. 
2. Il richiamo d'autorita' e' disposto con decreto del Ministro della
difesa. 
3. Il richiamo a domanda: 
a) senza assegni, e' disposto con decreto ministeriale; 
b) con assegni, ha luogo con decreto  ministeriale,  previa  adesione
del Ministro dell'economia e delle finanze. 
4. Il  militare  in  congedo,  richiamato  in  servizio  ((...)),  e'
impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni fisiche. 
                              Art. 987
               Ufficiali delle forze di completamento

1.  In  relazione  alla  necessita'  di disporre di adeguate forze di
completamento,  con specifico riferimento alle esigenze correlate con
le   missioni   all'estero  ovvero  con  le  attivita'  addestrative,
operative  e  logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero,
gli  ufficiali  di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei
rispettivi  Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli
interessati,  possono  essere  richiamati  in servizio con il grado e
l'anzianita' posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno,
rinnovabile  a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al
termine della quale sono collocati in congedo.
2.  Con  decreto del Ministro della difesa sono definite in relazione
alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:
a)  le  modalita'  per  l'individuazione  delle  ferme  e  della loro
eventuale  estensione  nell'ambito del limite massimo di cui al comma
1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio
delle  mansioni  previste  per gli ufficiali chiamati o richiamati in
servizio.  Gli  ordinamenti  di ciascuna Forza armata individuano gli
eventuali  specifici  requisiti  richiesti,  anche relativamente alle
rispettive articolazioni interne.
                              Art. 988
          Richiami in servizio nelle forze di completamento

1.  In  relazione alla necessita' di disporre permanentemente, per le
esigenze  di  cui all'articolo 1929, comma 2, di personale in congedo
adeguatamente  addestrato, allo scopo di garantire la funzionalita' e
l'operativita'  dei  comandi,  degli  enti e delle unita', nonche' la
loro  alimentazione,  possono  essere richiamati in servizio, su base
volontaria  e a tempo determinato non superiore a un anno, i militari
in  congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa
in  servizio  di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari
in  ferma  breve,  in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale
personale,  inserito  nelle  forze  di completamento, e' impiegato in
attivita'  addestrative,  operative  e  logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero.
2.  Ai  militari  richiamati  delle categorie dei sottufficiali e dei
volontari  in  servizio permanente e' attribuito lo stato giuridico e
il trattamento economico dei pari grado in servizio.
3.  Ai  militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in
servizio  di  leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in
ferma  prefissata  di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il
trattamento  economico  dei  pari  grado appartenenti ai volontari in
ferma  prefissata  di un anno. Ai militari richiamati delle categorie
dei  volontari  in  ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni
sono  attribuiti  lo  stato  giuridico e il trattamento economico dei
pari  grado  appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro
anni.  In  ogni  caso, i richiamati non possono essere inquadrati con
grado  superiore  rispetto  a  quello  apicale previsto per la stessa
categoria  d'inquadramento.  Lo stato giuridico attribuito durante il
periodo  di  richiamo  non  ha  effetti  per  l'avanzamento  al grado
superiore,   ne'   ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi  per
volontario  in  ferma  prefissata  quadriennale,  per il reclutamento
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e
militare e a quelli per l'accesso al servizio permanente.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa sono definiti, in
relazione  alle  specifiche  esigenze delle Forze armate, i requisiti
richiesti  ai  fini del richiamo in servizio, la durata massima delle
ferme  e  l'eventuale relativo prolungamento, nonche' le modalita' di
cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
                              Art. 989
                    Personale assistente di volo

1.  Gli  assistenti di volo, militarizzati ai sensi dell'articolo 21,
sono considerati in congedo richiamati in servizio.
                              Art. 990
                  Conservazione del posto di lavoro

1.  Il  richiamo  alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate
dei  dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di
lavoro  per  tutto  il  periodo  del  richiamo  stesso  e il predetto
personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso
in  servizio  militare  da  richiamato  e fino alla presentazione per
riprendere   il   posto   di   lavoro   e'   computato  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.
2.  Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto
del  richiamo  alle  armi  per qualunque esigenza delle Forze armate,
sono  alle  dipendenze  di  un privato datore di lavoro si applica la
disposizione  del  comma  2  dell'art.  2111  del  codice  civile, in
relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 2110 dello stesso codice.
3.  Alla  fine  del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione
del  datore  di  lavoro  per  riprendere la sua occupazione, entro il
termine  di  cinque  giorni,  se  il  richiamo  ha  avuto  durata non
superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un
mese  ma  non  a  sei  mesi,  di  quindici  giorni se ha avuto durata
superiore a sei mesi.
4.  Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 2119 del
codice  civile,  non  puo'  essere licenziato prima di tre mesi dalla
ripresa della occupazione.
5. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si
ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati,
e' considerato dimissionario.
6.  Rimangono  salve  le  condizioni  piu'  favorevoli  ai lavoratori
contenute nei contratti di lavoro.
7.  Le  norme  previste dal presente articolo sono applicate anche ai
trattenuti alle armi.
8. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite
con  la  sanzione  amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la
violazione  si  riferisce  a  piu' di cinque lavoratori si applica la
sanzione  amministrativa  da  euro  154,94  a  euro  1.032,91. Non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta.
9.  La vigilanza per l'applicazione delle norme del presente articolo
e' esercitata dagli ispettori del lavoro.
                              Art. 991
               Mantenimento dell'assistenza sanitaria

1.  Ai  familiari  dei  lavoratori  richiamati  alle  armi  e' dovuta
l'assistenza  sanitaria  a  cura  del servizio sanitario nazionale al
momento   della  chiamata  o  del  richiamo  alle  armi,  secondo  le
disposizioni vigenti.
2.  Tale  assistenza  deve  essere  erogata ai familiari a carico per
tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.

SEZIONE III
AUSILIARIA

                              Art. 992
                     Collocamento in ausiliaria

1.  Il  collocamento  in  ausiliaria  del  personale militare avviene
esclusivamente   a   seguito   di   cessazione   dal   servizio   per
raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito o a
domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.
2. Il personale militare permane in ausiliaria:
a)  fino  a  65  anni,  se  con  limite di eta' per la cessazione dal
servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
b)  fino  a  67  anni,  se  con  limite di eta' per la cessazione dal
servizio  pari  o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non
inferiore ai 5 anni.
3.  All'atto  della cessazione dal servizio, il personale e' iscritto
in  appositi  ruoli  dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana con indicazione della
categoria, del ruolo di appartenenza, nonche' del grado rivestito. Le
pubbliche  amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla
copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta
al  competente  Ministero  per  l'utilizzo  del  suddetto  personale,
nell'ambito  della  provincia di residenza e in incarichi adeguati al
ruolo e al grado rivestito.
4.  Ai  fini  della  corresponsione dell'indennita' di ausiliaria, il
personale,  all'atto  della  cessazione  dal servizio, manifesta, con
apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilita' all'impiego
presso   l'amministrazione  di  appartenenza  e  le  altre  pubbliche
amministrazioni.
                              Art. 993
                        Richiami in servizio

1.  Il  richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa e'
disposto  con  decreto  del  Ministro della difesa di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2.  Il  Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego
pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 992,
predispone  appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi
o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni.
3.  Sulla  base  degli  elenchi  di cui al comma 2, l'amministrazione
interessa,  in ordine decrescente di eta', i militari in posizione di
ausiliaria,  che  possiedono  i requisiti richiesti, per l'assunzione
dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza.
4.  Il  richiamo  in servizio dei militari che accettano l'impiego e'
disposto  con  decreto  del  Ministro  competente  di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro della
pubblica amministrazione e l'innovazione.
5.  Gli  eventuali  richiami  in servizio non interrompono il decorso
dell'ausiliaria.
                              Art. 994
                 Obblighi del militare in ausiliaria

1.  Il  militare  in  ausiliaria  non  puo'  assumere  impieghi,  ne'
rivestire  cariche,  retribuite  e  non,  presso  imprese  che  hanno
rapporti  contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza
di  tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della
riserva,  con  la  perdita  del trattamento economico previsto per la
categoria dell'ausiliaria.
                              Art. 995
                     Cessazione dell'ausiliaria

1.  Il  personale  collocato  in  ausiliaria transita anticipatamente
nella  riserva se non accetta l'impiego, ovvero revoca l'accettazione
degli impieghi assegnati, per due volte.
2.  L'amministrazione che impiega il personale puo' variare la sede o
la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso
di   mancato   assenso,  il  personale  e'  nuovamente  collocato  in
ausiliaria e a esso si applica il disposto di cui al comma 1.
3.  Al  termine  del  periodo indicato il militare e' collocato nella
riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita'.
4.  Il  militare  in  ausiliaria puo' essere collocato nella riserva,
anche  prima  dello  scadere  del  periodo  anzidetto,  per motivi di
salute, previ accertamenti sanitari.
5.  L'ufficiale  in  ausiliaria  puo' altresi' essere collocato nella
riserva  o  in  congedo  assoluto,  prima  dello  scadere del periodo
prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione
o dell'autorita' competente a esprimere il giudizio sull'avanzamento.
                              Art. 996
                Transito in ausiliaria dalla riserva

1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente
per  raggiunto  limite  di  eta',  e'  stato  collocato nella riserva
perche' non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di
tempo  indicato  dall'articolo  992 riacquista l'idoneita' ai servizi
dell'ausiliaria, puo', a domanda, essere iscritto in tale categoria.
2.  Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva e' computato ai
fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

SEZIONE IV
COMPLEMENTO

                              Art. 997
                              Obblighi

1.  L'ufficiale  e  il  sottufficiale  di complemento ha, in tempo di
pace, i seguenti obblighi di servizio:
a) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle
chiamate  per  speciali  esigenze  o  per  soddisfare  a  particolari
condizioni, in altre circostanze;
b)  frequentare  i corsi di addestramento e di allenamento prescritti
per le singole Forze armate;
c) rispondere alle chiamate di controllo.
                              Art. 998
Limiti  di  eta'  fino  ai quali i sottufficiali di complemento hanno
                      obblighi in tempo di pace

1.  I  limiti  di  eta'  fino ai quali i sottufficiali di complemento
hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti:
a) Esercito italiano:
1) primo maresciallo: 50 anni;
2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni;
3) appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni;
b) Marina militare:
1) appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni;
2) appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni;
c) Aeronautica militare:
1)  appartenenti  al  ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto
stabilito dall'articolo 1003;
2) appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni;
3) appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni;
d) Arma dei carabinieri:
1) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55
anni;
2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni;
3) appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.
                              Art. 999 
                   Chiamate collettive in servizio 
 
1. Le chiamate collettive in servizio ((...))  disposte  a  norma  di
legge e i  successivi  ricollocamenti  in  congedo  hanno  luogo  con
determinazione ministeriale. 
                              Art. 1000 
             Cessazione dell'appartenenza al complemento 
 
1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento  ed
e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti
limiti di eta': 
a) Esercito italiano: 
1) Armi di fanteria,  cavalleria,  artiglieri,  genio,  trasmissioni:
subalterni: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni; 
2)  ((Arma  dei  trasporti  e  dei  materiali))  e  corpi  logistici:
subalterni: 45 anni; 
capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni; 
b) Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori
55 anni; 
c) Aeronautica militare: 
1)  ruolo  naviganti:  ufficiali  inferiori:   45   anni;   ufficiali
superiori: 52 anni; 
2) tutti gli altri ruoli: ufficiali  inferiori:  50  anni;  ufficiali
superiori: 55 anni; 
d) Arma dei carabinieri: subalterni:  45  anni;  capitani:  48  anni;
ufficiali superiori: 54 anni. 
2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell'Aeronautica  militare
del ruolo naviganti i predetti limiti di eta' si  applicano  soltanto
se gli stessi si  trovano  nelle  condizioni  previste  dall'articolo
1001, comma 2. 
3. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di  eta',  e'
riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento  e'
collocato nella riserva di complemento. 
4.  Il  sottufficiale  cessa  di  appartenere   alla   categoria   di
complemento ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del
sessantesimo anno di eta'. 
5. L'ufficiale o il sottufficiale e' collocato  in  congedo  assoluto
anche  prima  dell'eta'  indicata  nei  commi   precedenti,   se   e'
riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare. 
                              Art. 1001
Ufficiali   di   complemento  del  ruolo  naviganti  dell'Aeronautica
                              militare

1.   L'ufficiale   di   complemento  del  ruolo  naviganti  dell'Arma
aeronautica,  al  compimento  degli anni trentacinque, e' trasferito,
con  il grado e l'anzianita' posseduti, e con la propria posizione di
stato,  nel  ruolo  servizi o eccezionalmente, se e' possibile per il
grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali
dell'Aeronautica    militare,   su   indicazione   della   competente
commissione  di  avanzamento,  tenuti all'uopo presenti la capacita',
l'attitudine,  gli  studi  compiuti  e  l'attivita' svolta nella vita
civile.
2.  L'ufficiale che all'eta' anzidetta ne faccia domanda e si impegni
a  effettuare  annualmente  i  prescritti allenamenti e addestramenti
nonche'  l'ufficiale che svolga nella vita civile attivita' di volo a
carattere  continuativo  possono,  per  determinazione  del Ministro,
rimanere  a  far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del
limite  di  eta'  previsto  dall'articolo 1000; raggiunto tale limite
essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo.
3.  All'ufficiale  che non faccia domanda di rimanere a far parte del
ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi, nonche' all'ufficiale
che  non  adempia  l'obbligo  degli  allenamenti  o  addestramenti si
applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo
delle armi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.
                              Art. 1002
            Reiscrizione nella categoria del complemento

1.  L'ufficiale  collocato  nella  riserva  di  complemento,  perche'
riconosciuto  non  idoneo  ai servizi della categoria di complemento,
puo',  a  domanda o d'autorita', essere reiscritto nella categoria di
complemento, se riacquista l'idoneita' prevista per detta categoria e
non ha raggiunto il limite di eta' stabiliti dall'articolo 1000.
                              Art. 1003
       Sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare

1.  Il  sottufficiale  di  complemento  del ruolo naviganti dell'Arma
aeronautica,  al  compimento  degli anni trentacinque, e' trasferito,
con   il   grado   e  l'anzianita'  posseduti,  in  altro  ruolo  dei
sottufficiali    di   complemento   dell'Aeronautica   militare,   su
indicazione  della  competente  commissione  di  avanzamento,  tenute
all'uopo  presenti  la  capacita'  l'attitudine  e l'attivita' svolta
nella vita civile.
2. Il sottufficiale, pero', che all'eta' predetta ne faccia domanda e
si  impegni  a  effettuare  annualmente  i  prescritti  allenamenti e
addestramenti  fino  all'eta'  di  quarantacinque  anni,  nonche'  il
sottufficiale  che  svolga  nella  vita  civile  attivita'  di volo a
carattere  continuativo  possono,  per  determinazione  ministeriale,
rimanere  nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo
anno;  raggiunta  tale  eta', il sottufficiale e' trasferito in altro
ruolo  con  le  modalita'  innanzi indicate e con le stesse modalita'
sono  trasferiti  in  altro  ruolo  il  sottufficiale  che non faccia
domanda  di  rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi,
nonche'  il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti
e addestramenti.
                              Art. 1004
   Nomine nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri

1.  I  marescialli  aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della
loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina
a  ufficiale  di  complemento  dell'Arma  dei  carabinieri,  se hanno
acquisito  in  via normale diritto al collocamento a riposo per avere
compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
2.  I  sottotenenti  di complemento nominati ai sensi del comma 1 non
frequentano  corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina.
Per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta
e' di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie
del complemento o della riserva di complemento.
3.  La  nomina  a  vice  brigadiere di complemento e a maresciallo di
complemento  e'  conferita,  a domanda, all'atto della cessazione dal
servizio  rispettivamente agli appuntati scelti e ai brigadieri capo,
se  hanno  acquisito  in via normale diritto al collocamento a riposo
per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
                              Art. 1005
                     Ufficiali in ferma biennale

1.  L'ammissione  degli ufficiali di complemento di prima nomina alla
ferma   biennale   puo'  avvenire  esclusivamente  nelle  ipotesi  di
ripristino  del  servizio  obbligatorio  di  leva di cui all'articolo
1929, comma 2.
2. Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento delle Forze
armate  possono  chiedere,  dopo  almeno  tre  mesi di servizio dalla
nomina  a  ufficiale  o  ad  aspirante,  di  vincolarsi  a  una ferma
volontaria  di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del
compimento del servizio di prima nomina.
3. L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei
servizi  prestati  dopo la nomina a ufficiale o ad aspirante, e degli
altri  titoli  e  requisiti  stabiliti con decreto del Ministro della
difesa.
4.   La   valutazione  dei  concorrenti  e'  effettuata  da  apposita
commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di
merito  degli  idonei  sulla  base  dei  complessi di elementi di cui
all'articolo 1058.
5.  La  commissione  e'  istituita,  per  ciascuna  Forza armata, con
decreto  del  Ministro  della difesa ed e' composta da un presidente,
ufficiale  generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro
membri  ufficiali  superiori  in  servizio permanente, di cui il meno
anziano svolge anche le funzioni di segretario.
6.  Gli  ufficiali  ammessi  alle  ferme  di cui al presente articolo
possono  chiedere  di  esserne  prosciolti  dopo  almeno  un  anno di
servizio   in   ferma.   Il   Ministro   ha   facolta'  di  ritardare
l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.
7.  L'ufficiale  che  e' divenuto permanentemente inabile al servizio
incondizionato  o  che  non ha riacquistato la idoneita' allo scadere
del   periodo   massimo  di  licenza  eventualmente  spettantegli  e'
prosciolto  dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in
congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.
8.  Gli  ufficiali  ammessi  alla  ferma biennale, di cui al presente
articolo,  sono  valutati  per  l'avanzamento a tenente dopo due anni
complessivi  di  permanenza  nei  gradi di aspirante e sottotenente o
corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo
mese  di  servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello
di prima nomina.
9.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali di complemento da ammettere
annualmente  alla  ferma  di  cui  al comma 1 e' fissato per ciascuna
Forza armata con la legge di bilancio.
10.  Agli  ufficiali  vincolati  alle  ferme  biennali,  puo'  essere
riservato  fino  all'80  per  cento  dei posti messi a concorso per i
ruoli  speciali  di  ciascuna  Forza armata, e, nei concorsi a nomina
diretta a ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali
l'immissione  e'  subordinata  al possesso di un diploma di laurea. I
posti  riservati  non  coperti  sono  portati  in  aumento  di quelli
previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.
11.  Agli  ufficiali  che  terminano senza demerito la ferma biennale
sono  conferite  riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova
nella  qualifica  iniziale  dei  ruoli  delle carriere direttive e di
concetto  del  personale  civile,  nelle  misure  del 5 per cento per
l'Amministrazione  della  difesa  e  del  2  per  cento  per le altre
amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo.

SEZIONE V
CONGEDO ILLIMITATO

                              Art. 1006 
                         Militari di truppa 
 
1. I militari di truppa in  congedo  illimitato  sono  soggetti  alle
disposizioni del presente codice e  del  regolamento  riflettenti  il
grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo. 
2. I militari di  truppa  in  congedo  illimitato  sono  soggetti  ai
richiami in servizio ai sensi dell'articolo 889. 
3. I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro della difesa nei
limiti  e  con  le  modalita'  previsti  dalle  disposizioni  vigenti
all'atto del richiamo. 
4. I militari di truppa richiamati in servizio ((...)) sono  soggetti
alle disposizioni vigenti all'atto del richiamo. 
                              Art. 1007
                  Cessazione dal congedo illimitato

1.  I  militari  di  truppa  cessano  dal  congedo  illimitato e sono
collocati in congedo assoluto:
a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta';
b)  prima  del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta', se
riconosciuti   permanentemente   non   idonei  al  servizio  militare
incondizionato.

SEZIONE VI
RISERVA

                              Art. 1008 
                     Collocamento nella riserva 
 
1. Il personale militare puo', a  domanda,  rinunciare  al  passaggio
nella categoria dell'ausiliaria: 
a) ((al)) compimento del limite massimo di eta' previsto per  ciascun
ruolo, in relazione al grado; 
b) se chiede di cessare a domanda ai sensi 909, comma 4. (14) 
2. Nei casi di cui al comma 1 il militare e'  collocato  direttamente
nella categoria della riserva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha disposto (con l'art. 4, comma
1, lettera oo)) che "all'articolo  1008,  comma  1,  lettera  b),  le
parole: «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»". 
                              Art. 1009
                      Permanenza nella riserva

1.  L'ufficiale  cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in
congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.
2.  Il  personale  militare non direttivo e non dirigente delle Forze
armate  cessa  di  appartenere  alla  categoria  della  riserva ed e'
collocato    in    congedo    assoluto    al    raggiungimento    del
sessantacinquesimo anno di eta'.
3. Il militare e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta'
indicata  nei  commi  precedenti,  se e' riconosciuto permanentemente
inabile al servizio militare.

SEZIONE VII
RISERVA DI COMPLEMENTO

                              Art. 1010
      Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed e'
collocato  in  congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di
eta':
a) 65 anni se ufficiale superiore;
b) 62 anni se ufficiale inferiore.

SEZIONE VIII
CHIAMATE DI CONTROLLO

                              Art. 1011
           Obbligo di risposta alle chiamate di controllo

1.  Gli  ufficiali  in  aspettativa  per  riduzione  di  quadri senza
richiamo  e  gli  ufficiali,  sottufficiali,  graduati  e militari di
truppa in congedo, a esclusione di quelli in congedo assoluto, devono
rispondere  alle  chiamate  disposte  per  ragioni di controllo dalle
autorita'  militari  da  cui dipendono; all'atto in cui cessano da un
periodo   di   servizio   effettivo   hanno   l'obbligo  di  indicare
all'autorita'   militare  la  propria  residenza  e  notificarne  poi
qualsiasi cambiamento.
2.   I  predetti  militari  rispondono  alle  chiamate  ordinate  con
manifesto  o  con precetto personale, dalle autorita' militari per il
controllo della forza in congedo.
3.  Le  chiamate  di  controllo  hanno  luogo  generalmente in giorno
festivo.
4.  I  militari in congedo devono presentarsi all'amministrazione del
comune  di  residenza,  ovvero  alle  autorita'  militari  nel comune
stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale
di chiamata.
5.  Gli stessi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono
esonerati  da  qualsiasi  obbligo di servizio, nello stesso giorno di
presentazione.
                              Art. 1012
          Mancata presentazione alla chiamata di controllo

1. I militari in congedo e gli ufficiali in aspettativa per riduzione
dei  quadri  senza  richiamo,  i  quali  manchino, senza giustificato
motivo,  alle  chiamate  di controllo oppure omettano di notificare i
cambiamenti  della  propria  residenza  e  abitazione, sono puniti, a
richiesta  dell'autorita'  militare  dalla  quale  dipendono,  con la
sanzione amministrativa da euro 2,58 a euro 193,67.
2.  Non  si fa luogo alla richiesta, se il contravventore paga, entro
un   mese  dalla  data  di  notificazione  del  processo  verbale  di
accertamento  della  contravvenzione, una somma equivalente al quinto
del massimo della sanzione.
3. La richiesta, in ogni caso, non puo' essere piu' proposta, decorsi
tre  mesi dal giorno in cui l'autorita' militare ha avuto notizia del
fatto che costituisce infrazione amministrativa.
4.   In   tempo  di  guerra,  di  grave  crisi  internazionale  o  di
mobilitazione,   totale   o   parziale,   la  misura  della  sanzione
amministrativa  stabilita  nel  comma  1 puo' essere aumentata fino a
euro 619,74 e non puo' essere inferiore a euro 6,19.
5.  Per quanto disposto dal presente articolo, si applica la legge 24
novembre 1981, n. 689.

SEZIONE IX
REINSERIMENTO DEL PERSONALE IN CONGEDO NEL MONDO DEL LAVORO

                              Art. 1013
Formazione  professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti
                              formativi

1.  Il  Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di
imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul
mercato  del  lavoro  del personale eccedente le esigenze delle Forze
armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti
dalla  legislazione  vigente  diretti  a incentivare le assunzioni da
parte delle imprese.
2.     Le     norme     di    incentivazione    dell'occupazione    e
dell'imprenditorialita'  che  individuano  i  beneficiari anche sulla
base  dell'eta',  della  condizione occupazionale precedente, o della
residenza,  sono  applicate  ai  volontari  in ferma breve e in ferma
prefissata  congedati  senza  demerito  che hanno completato la ferma
prescindendo  dai  limiti  di  eta'  e  dai  requisiti  relativi alla
precedente  condizione  occupazionale,  e  considerando  la residenza
precedente l'arruolamento.
3.   Il   Ministro   della   difesa,   d'intesa   con  la  Conferenza
Stato-Regioni,  definisce  un  programma  di iniziative in materia di
formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei
volontari  in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi
nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra
le amministrazioni regionali e le autorita' militari periferiche.
4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative
di  servizi  tra  i  militari  di  truppa  in  ferma breve e in ferma
prefissata  congedati  per  l'affidamento  di  attivita'  di supporto
logistico di interesse delle Forze armate.
5.  Le Universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi,
ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per
attivita'  formative  prestate  nel  corso  del  servizio militare in
qualita'  di  volontario  in  ferma  breve ovvero in ferma prefissata
rilevanti per il curriculum degli studi.
                              Art. 1014 
Riserva   di   posti   negli   impieghi   civili   delle    pubbliche
                           amministrazioni 
 
1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e'  disciplinato
l'accesso dei  volontari  in  ferma  prefissata  e  in  ferma  breve,
congedati senza  demerito,  nelle  carriere  iniziali  nei  Corpi  di
polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve
dei posti annualmente disponibili. 
2. Il Ministro della  difesa,  con  proprio  decreto,  disciplina  la
riserva di posti da devolvere ai  volontari  in  ferma  prefissata  e
ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento
dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale
non dirigente del Ministero della difesa. 
3.  Per   l'assunzione   agli   impieghi   civili   nelle   pubbliche
amministrazioni  ((di   personale   non   dirigente)),   la   riserva
obbligatoria di posti a favore dei militari  di  truppa  delle  Forze
armate, congedati senza demerito dalle  ferme  contratte  ((anche  al
termine o  durante  le  rafferme)),  fermi  restando  i  diritti  dei
soggetti aventi  titolo  all'assunzione  obbligatoria  ai  sensi  del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12  marzo
1999, n. 68, e' elevata al 30  per  cento.  I  bandi  di  concorso  o
comunque  i  provvedimenti  che  prevedano  assunzioni  di  personale
emanati dalle amministrazioni, dalle  aziende,  dagli  enti  e  dagli
istituti dello Stato, delle regioni, delle  province  e  dei  comuni,
devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi
diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti,  trasmettono
al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque  dei
provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il
mese di gennaio  di  ciascun  anno,  il  prospetto  delle  assunzioni
operate  ai  sensi  del  presente  articolo,  nel   corso   dell'anno
precedente. La riserva di cui al presente  comma  non  opera  per  le
assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e  civile  e
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
4. Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve
nei  concorsi  per  le  assunzioni  nelle  carriere  iniziali   delle
amministrazioni  indicate  nei  commi  precedenti  non  puo'  operare
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di  posto,
tale frazione si cumula con la riserva  relativa  ad  altri  concorsi
banditi  dalla  stessa  amministrazione   ovvero   ne   e'   prevista
l'utilizzazione nell'ipotesi  in  cui  l'amministrazione  procede  ad
assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei. 
                              Art. 1015
      Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere

1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria,
del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano,
del  genio  navale,  delle armi navali, del genio aeronautico e delle
armi  dell'Aeronautica  militare  i quali cessano definitivamente dal
servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio
della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di
Stato,  se  dimostrano  di  possedere  tutti i requisiti indicati nel
regolamento.
2.  Possono  del  pari  ottenere  l'abilitazione  all'esercizio della
professione  di  ingegnere,  senza  obbligo  di  sostenere l'esame di
Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di
stato maggiore della Marina militare, i quali cessano definitivamente
dal  servizio  permanente  effettivo, se dimostrano o di possedere la
laurea  in  ingegneria  o  di  aver  conseguito  uno  dei brevetti di
specializzazione superiore tecnica della Marina e posseggono, nell'un
caso e nell'altro, i requisiti indicati nel regolamento.
3.  L'abilitazione  all'esercizio  della  professione di ingegnere ai
detti  ufficiali  i quali ne facciano domanda e sono nelle condizioni
indicate  nei  precedenti  commi,  e'  concessa  con speciale decreto
rilasciato  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della
ricerca, sentito il parere del competente organo consultivo.
4.  Gli  ufficiali  ai  quali  e'  rilasciato il decreto ministeriale
suddetto,  devono pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che
conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.
                              Art. 1016
 Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi

1.  Coloro  che  provengono dal Corpo delle capitanerie di porto, dal
Corpo  equipaggi  militari  marittimi  -  ruolo  servizi  portuali  e
categoria nocchieri di porto -, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo
della  Guardia di finanza possono, entro cinque anni dalla cessazione
dal  servizio  e  previa  immatricolazione  tra  la  gente di mare, a
prescindere  dal limite di eta' previsto dall'articolo 119 del codice
della   navigazione,  conseguire  i  titoli  professionali  marittimi
indicati nel regolamento e previsti dagli articoli 253, 253-bis, 254,
254-bis,  256,  257, 259, 270, 270-bis, 271 e 273 del regolamento per
l'esecuzione  del  codice  della navigazione, se sono in possesso dei
requisiti   indicati  per  ciascuno  di  essi,  maturati  durante  la
prestazione del servizio militare.
2.  Coloro  che  provengono  dagli  equipaggi  delle unita' navali in
dotazione  dell'Aeronautica  militare iscritte nel ruolo speciale del
naviglio  militare  dello  Stato,  possono,  entro  cinque anni dalla
cessazione  dal  servizio  e  previa immatricolazione tra la gente di
mare, a prescindere dal limite di eta' previsto dall'articolo 119 del
codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi
indicati  dal regolamento e previsti dagli articoli 270-bis e 271 del
regolamento  per  la esecuzione del codice della navigazione, se sono
in  possesso  dei  requisiti  indicati per ciascuno di essi, maturati
durante la prestazione del servizio.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

                              Art. 1017
                        Richiami in servizio

1.  In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il militare in
congedo,   a  qualunque  categoria  appartenga,  e'  costantemente  a
disposizione  per  essere,  all'occorrenza,  richiamato  in servizio,
fermo   restando  per  gli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia  a
ordinamento  civile  e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
                              Art. 1018
    Trasferimento degli ufficiali di complemento tra Forze armate

1.  In  tempo  di  guerra o di grave crisi internazionale il Ministro
della  difesa  ha  facolta',  sentito  il  parere  dei  Capi di stato
maggiore  interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli
ufficiali  di  complemento  che,  a suo giudizio, possano essere piu'
utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata.
2.  Gli  ufficiali  trasferiti  conservano  il  grado  e l'anzianita'
posseduti.
                              Art. 1019
                       Cessazione dal servizio

1.  In  tempo  di  guerra  o di grave crisi internazionale e' sospesa
l'applicazione  dell'articolo  933,  concernente  la  possibilita' di
cessare dal servizio a domanda.
                              Art. 1020
        Passaggio in servizio permanente per merito di guerra

1.  In  tempo  di  guerra  o di grave crisi internazionale i militari
possono,   previo   unanime   parere   favorevole   della  competente
commissione  di  avanzamento, e con l'approvazione del Ministro della
difesa,  essere ammessi o riammessi in servizio permanente per merito
di  guerra,  se  non  hanno  superato  i limiti di eta' stabiliti con
decreto del Ministro della difesa.
2.  Le  ammissioni o le riammissioni in servizio di cui al comma 1 si
effettuano  col  grado  rivestito  dal  militare  e  nei limiti delle
vacanze organiche.
3.  Gli  ammessi  in  carriera  seguono  in  ruolo,  nelle rispettive
categorie,  il  pari  grado ultimo iscritto nel ruolo medesimo che si
trova  in  servizio  alla  data del fatto d'arme, o dell'ultimo fatto
d'arme,  che  ha  dato titolo al trasferimento, assumendone la stessa
anzianita' assoluta.

TITOLO VI
DOCUMENTAZIONE PERSONALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1021
                      Documentazione personale

1.  La documentazione personale e' impiantata, aggiornata e custodita
al  fine  di  adempiere  gli obblighi previsti dal presente codice in
materia di reclutamento, formazione, avanzamento, rapporto di impiego
e di servizio, gestione del personale militare anche in congedo.
2.  La documentazione personale dei militari si compone dei documenti
matricolari e dei documenti caratteristici.
                              Art. 1022
                 Rapporti con altre fonti normative

1.  I  dati  personali  contenuti  nella documentazione personale dei
militari  sono  trattati  nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2.   In   materia   di  documentazione  personale,  gli  obblighi  di
partecipazione  procedimentale  e di motivazione sono assolti secondo
le modalita' previste nel presente titolo.

CAPO II
DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE

                              Art. 1023
                     Documentazione matricolare

1. La documentazione matricolare registra per ogni militare:
a)   gli   eventi   di   servizio   relativi  allo  stato  giuridico,
all'avanzamento e all'impiego;
b) gli imbarchi per il personale della Marina militare;
c) le campagne di guerra e le missioni militari;
d) gli eventi di natura penale e disciplinare;
e) la progressione economica;
f) le variazioni di stato civile;
g) i provvedimenti e gli accertamenti medico-legali;
h) le benemerenze, le onorificenze e le ricompense acquisite;
i) le specializzazione e i brevetti;
l) i titoli di studio e culturali;
m)  ogni  altro  elemento  utile  ai  fini  dell'avanzamento  e della
determinazione degli obblighi e dei diritti degli interessati.
2.  La  tenuta,  la  conservazione, l'iscrizione, la trascrizione, le
variazioni,   le   rettifiche   e   le  cancellazioni  inerenti  alla
documentazione matricolare sono disciplinate nel regolamento.
3.  Per  l'attestazione  dei  titoli  acquisiti  durante il servizio,
relativamente  agli  ufficiali  in ferma prefissata e ai volontari in
ferma  prefissata, e' predisposto un estratto della documentazione di
servizio,  redatto  secondo  il  modello  stabilito  con  decreto del
Ministro della difesa.
                              Art. 1024
  Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare

1.  Il foglio di congedo, le copie di fogli matricolari e dello stato
di  servizio  e  ogni altro documento rilasciato dall'amministrazione
militare  sono  redatti  in  modo  da non fare alcun riferimento alla
causa della inidoneita' al servizio militare.
2.  Le  comunicazioni  degli  specifici  motivi  della inidoneita' al
servizio   militare,  per  cause  fisiche  o  psichiche,  sono  fatte
esclusivamente  ai diretti interessati, dietro loro richiesta, e alle
strutture sanitarie pubbliche.

CAPO III
DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

                              Art. 1025
                      Documenti caratteristici

1.  Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa
delle   Forze  armate  sono  sottoposti  a  valutazione  mediante  la
compilazione di documenti caratteristici.
2.  La  valutazione  si effettua per periodi non superiori all'anno e
negli altri casi indicati dal regolamento.
3.   I   documenti   caratteristici   sono  costituiti  dalla  scheda
valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.
4.  I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono
compilati,  oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 691 del
regolamento,  anche  per  la  partecipazione  alle  procedure  per la
rafferma.
                              Art. 1026
                             Qualifiche

1.  I  giudizi  espressi  nella  scheda  valutativa si concludono con
l'attribuzione   di   una   delle  seguenti  qualifiche:  eccellente,
superiore   alla   media,   nella   media,   inferiore   alla  media,
insufficiente.
                              Art. 1027
                   Comunicazione agli interessati

1. Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa
e   il   giudizio  finale  espresso  nel  rapporto  informativo  sono
comunicati al militare nei modi stabiliti dal regolamento.
                              Art. 1028
Disposizioni  di  attuazione  in  materia  di  modelli  di  documenti
                           caratteristici

1.  Il  modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai
quali  compilarli,  i  periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno
compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione
degli  stessi  nonche'  quant'altro  occorra  per  la  esecuzione del
presente capo, sono stabiliti nel regolamento.
                              Art. 1029
             Norme applicabili all'Arma dei carabinieri

1.  Al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri continua ad applicarsi
l'articolo  10,  comma  2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.

TITOLO VII
AVANZAMENTO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1030
            Nozione e rapporti con altre fonti normative

1. L'avanzamento e' il complesso delle procedure autoritative e delle
operazioni  tecnico-amministrative, disciplinate dal presente titolo,
necessarie per la progressione di carriera del personale militare.
2.   In  materia  di  avanzamento,  gli  obblighi  di  partecipazione
procedimentale  e  di  motivazione  sono assolti secondo le modalita'
previste nel presente titolo.
                              Art. 1031 
                      Modalita' di avanzamento 
 
1. L'avanzamento dei militari  ((,  ferme  restando  le  modalita'  e
condizioni previste dal presente codice,)) ha luogo: 
a) ad anzianita'; 
b) a scelta; 
c) a scelta per esami; 
d) per meriti eccezionali; 
e) per benemerenze d'istituto. 
2. L'avanzamento a scelta riguarda gli ufficiali e i sottufficiali. 
3 L'avanzamento a scelta per esami riguarda gli appartenenti al ruolo
ispettori dell'Arma dei  carabinieri  e  gli  appartenenti  ai  ruoli
marescialli delle Forze armate; per questi  ultimi  la  procedura  di
avanzamento a scelta per esami avviene mediante concorso interno  per
titoli ed esami, le cui modalita' e i  criteri  di  valutazione  sono
disciplinati con apposito decreto ministeriale. 
4. L'avanzamento per benemerenze d'istituto  riguarda  esclusivamente
gli appartenenti ai  ruoli  ispettori,  sovrintendenti,  appuntati  e
carabinieri. 
                              Art. 1032
                        Elementi di giudizio

1. Le autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla
base  degli  elementi  risultanti  dalla documentazione personale del
valutando,  tenendo  conto,  per  gli  ufficiali,  della presenza dei
particolari  requisiti  previsti  dall'articolo 1093 e dell'eventuale
frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze.
2.  Nelle  valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di
porto  aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorita'
competenti  esprimono  i  giudizi  sull'avanzamento,  basandosi anche
sugli  elementi  risultanti  da uno speciale rapporto informativo del
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene ai
servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.
3.  Le  autorita' competenti hanno facolta' di interpellare qualunque
superiore  di  grado,  in  servizio,  che  ha  o  che  ha  avuto alle
dipendenze il valutando.
4.  In  ogni  giudizio  di  avanzamento  si  tiene  conto  di tutti i
precedenti di carriera del militare da giudicare.
                              Art. 1033
                    Personale militare femminile

1.  L'avanzamento  del  personale  militare femminile e' disciplinato
dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile.
2.   Al  personale  militare  femminile  in  avanzamento  si  applica
l'articolo 1495.

CAPO II
AUTORITA' COMPETENTI A ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO
SEZIONE I
COMMISSIONI DI AVANZAMENTO PER GLI UFFICIALI

                              Art. 1034
                    Denominazioni e composizione

1.  Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta degli
ufficiali:
a)  le  Commissioni  di  vertice  nei riguardi degli ufficiali aventi
grado di generale di divisione e corrispondenti;
b)  le  Commissioni  superiori  di  avanzamento  nei  riguardi  degli
ufficiali  aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e
corrispondenti;
c)  le  Commissioni  ordinarie  di  avanzamento  nei  riguardi  degli
ufficiali  in  servizio  permanente  aventi  grado  da sottotenente a
maggiore e corrispondenti;
d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.
2.  I  componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere
ai  ruoli  del  servizio  permanente  effettivo,  salvo che ricoprano
cariche   per   le   quali  e'  prevista  la  partecipazione  a  tali
commissioni.
3.  Non  possono  far  parte  delle  commissioni  di  avanzamento gli
ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
a)   Ministro   o   Sottosegretario   di   Stato   presso   qualsiasi
amministrazione;
b)  Capo  di  Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi
altra amministrazione;
c) Comandante generale della Guardia di finanza;
d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica;
e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4.  Non  possono,  inoltre,  far parte delle predette commissioni gli
ufficiali:
a)  impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni
e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
b)  impiegati  presso  gli  enti, comandi o unita' internazionali che
hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale;
c) impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d)  temporaneamente  a  disposizione  di  altra  amministrazione  per
incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
                              Art. 1035
                          Norme procedurali

1.   Le   Commissioni  di  vertice  e  le  Commissioni  superiori  di
avanzamento,  costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate
dal  Ministro  della  difesa  su  proposta del Capo di stato maggiore
della difesa.
2.  I  componenti  delle  commissioni  ordinarie  di avanzamento sono
annualmente  designati  e  convocati  dal  Ministro  della  difesa su
proposta  del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.
3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese
in  ordine  inverso  di  grado  e  di  anzianita'.  Il  presidente si
pronuncia per ultimo.
4.   Per  la  validita'  delle  deliberazioni  delle  Commissioni  e'
necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto
al voto.
                              Art. 1036
                       Commissione di vertice

1.   Per   la   valutazione   dei   generali  di  divisione  e  gradi
corrispondenti   e'  costituita  presso  ciascuna  Forza  armata  una
commissione  di  vertice  di  cui fanno parte i medesimi membri della
commissione superiore d'avanzamento.
2.  Il  Capo  di  stato maggiore della difesa assume la presidenza di
ciascuna  commissione di vertice e il Capo di stato maggiore di Forza
armata  o  il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ne assume
la funzione di vice presidente.
                              Art. 1037
     Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano

1.  La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano e'
composta:
a) dal Capo di stato maggiore dell'Esercito;
b)  dai  generali  di  corpo d'armata che sono preposti al comando di
Alti  Comandi  ovvero  Ispettorati, nei settori operativo, logistico,
scolastico, addestrativo e territoriale;
c) dai due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di
fanteria,  cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni piu' anziani
in  ruolo  che  hanno  espletato  o stanno espletando le funzioni del
grado,  che  non ricoprono le cariche di cui alla lettera b), nonche'
dal  Sottocapo  di  stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei
due suddetti generali di corpo d'armata;
d)  dall'ufficiale  generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei
singoli  Corpi  se  si  tratta  di valutare ufficiali appartenenti ai
rispettivi Corpi;
e)  dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei
trasporti  e  dei  materiali, se non ricopre l'incarico di Comandante
logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale
Arma.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il
Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito  o,  in caso di assenza o di
impedimento,  il  generale  di  corpo d'armata o grado corrispondente
piu'  anziano  di  grado  e,  a  parita' di anzianita' di grado, piu'
anziano di eta' tra i presenti.
                              Art. 1038 
     Commissione superiore di avanzamento della Marina militare 
 
1. La commissione superiore di avanzamento della Marina  militare  e'
composta: 
a) dal Capo di stato maggiore della Marina; 
b) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo che non  e'  Capo
di stato maggiore; 
c) dagli ammiragli di squadra che  sono  o  sono  stati  preposti  al
comando in capo di forze navali o al comando in capo di  dipartimento
militare marittimo ((, nonche' dal Sottocapo di stato maggiore  della
Marina e dal Capo dell'ufficio generale del personale  della  Marina,
ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso  del  grado  di
ammiraglio di squadra)); 
d) dall'ufficiale ammiraglio piu' elevato in grado, o  piu'  anziano,
del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o  sanitario,  o  di
commissariato  o  delle  capitanerie  di  porto,  se  la  valutazione
riguarda ufficiali del rispettivo Corpo. 
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il
Capo di stato maggiore della Marina  o,  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento, l'ammiraglio di  squadra  o  grado  corrispondente  piu'
anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di
eta' tra i presenti. 
                              Art. 1039 
   Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare 
 
1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica  militare
e' composta: 
a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica; 
((b) dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani in ruolo  che
non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto  le
funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o che sono o
sono stati preposti a comandi di grande unita' ovvero ad alto comando
di vertice nei settori operativo, tecnico logistico  o  addestrativo,
nonche' dal Sottocapo di  stato  maggiore  dell'Aeronautica  ove  non
compreso nei predetti generali e in possesso del  grado  di  generale
squadra aerea;)) 
c) dall'ufficiale generale piu' elevato in  grado,  o  piu'  anziano,
dell'Arma  aeronautica  ruolo  delle  armi  o  del  Corpo  del  genio
aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico,  o  del  Corpo
sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della
rispettiva Arma o Corpo. 
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il
Capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di  assenza  o  di
impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente piu'
anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di
eta' tra i presenti. 
                              Art. 1040
    Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri

1.  La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri
e' composta:
a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;
c)  dall'ufficiale  generale piu' elevato in grado o piu' anziano del
ruolo  tecnico-logistico  se la valutazione riguarda gli ufficiali di
detto ruolo.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o
di  impedimento,  il generale di corpo d'armata piu' anziano di grado
e,  a  parita'  di  anzianita'  di  grado, piu' anziano di eta' tra i
presenti.
                              Art. 1041
Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento

1.  Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice
Segretario  generale  militare  se  il  Segretario  generale  riveste
qualifica  dirigenziale  civile,  partecipa,  quale  componente, alla
commissione  di  vertice  della  Forza armata di appartenenza, se non
gia'  previsto  dall'articolo  1036.  E' obbligatoriamente consultato
dalle  Commissioni  di  vertice  allorche'  la  valutazione  riguardi
ufficiali  di  Forza  armata  diversa  da  quella  di appartenenza in
servizio presso uffici od organi dipendenti.
2.  Il  Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,
nonche'  il  Sottocapo  di  stato  maggiore della difesa partecipano,
quali  componenti,  alle  Commissioni  superiori di avanzamento della
Forza  armata  di  appartenenza,  se non gia' previsto dagli articoli
precedenti.   Sono  obbligatoriamente  consultati  dalle  Commissioni
superiori di avanzamento:
a)  il  Vice  Segretario generale militare del Ministero della difesa
quando  le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa
da  quella  di  appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area
centrale tecnico amministrativa;
b)  il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni
valutano   gli  ufficiali  di  Forza  armata  diversa  da  quella  di
appartenenza,  in  servizio  presso  gli  organi interforze dell'area
tecnico operativa.
                              Art. 1042
     Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano

1.  La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano e'
composta:
a) da un generale di corpo d'armata, che la presiede;
b) da un generale di divisione;
c)  da  cinque  colonnelli  del ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
d)  da  un  colonnello  dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei
Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei
Corpi;
e)  da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la
valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli.
2.  In  caso  di  assenza  o  di impedimento del presidente assume la
presidenza  l'ufficiale  piu' elevato in grado e, a parita' di grado,
il piu' anziano.
                              Art. 1043
     Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare

1.  La  commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare e'
composta:
a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;
b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello;
c)  da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo  del  genio  navale,  o  delle  armi  navali, o sanitario, o di
commissariato  o  delle  capitanerie  di  porto,  se  la  valutazione
riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.
2.  In  caso  di  assenza  o  di impedimento del presidente assume la
presidenza  l'ufficiale  piu' elevato in grado e, a parita' di grado,
il piu' anziano.
                              Art. 1044
   Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare

1.  La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare
e' composta:
a) da un generale di squadra aerea, che la presiede;
b)  da  quattro  ufficiali  generali o colonnelli del ruolo naviganti
normale dell'Arma aeronautica;
c)  da  un  Ufficiale  di  grado non inferiore a colonnello del ruolo
normale  delle  armi  dell'Arma  aeronautica,  del  Corpo  del  genio
aeronautico,  o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico,
se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.
2.  In  caso  di  assenza  o  di impedimento del presidente assume la
presidenza  l'ufficiale  piu' elevato in grado e, a parita' di grado,
il piu' anziano.
                              Art. 1045
   Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri

1.  La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri
e' composta:
a)   dal   Vice   comandante   generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
presidente;
b)   da   un  generale  di  divisione  o  di  brigata  dell'Arma  dei
carabinieri;
c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
d)  da un colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, se
la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo;
e)  da  un  colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da
valutare,   se  la  valutazione  riguarda  gli  ufficiali  del  ruolo
tecnico-logistico.
2.  In  caso  di  assenza  o  di impedimento del presidente assume la
presidenza  l'ufficiale  piu' elevato in grado e, a parita' di grado,
il piu' anziano.
                              Art. 1046 
       Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento 
 
1. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore  generale  della
Direzione generale  per  il  personale  militare,  esprimendo  parere
sull'idoneita' all'avanzamento. 
2. In caso di assenza o di impedimento puo' essere  rappresentato  da
un ufficiale di grado non  inferiore  a  colonnello,  destinato  alla
Direzione generale, possibilmente appartenente  alla  medesima  Forza
armata dell'ufficiale da valutare. 

SEZIONE II
COMMISSIONI DI AVANZAMENTO PER I SOTTUFFICIALI, I GRADUATI
E I MILITARI DI TRUPPA

                              Art. 1047
                       Commissioni permanenti

1.  Per  la  valutazione  ai  fini dell'avanzamento ad anzianita' e a
scelta  del  personale  appartenente ai ruoli marescialli, ispettori,
sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la
compilazione  dei  relativi  quadri,  e'  istituita  una  commissione
permanente presso ciascuna Forza armata.
2. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.
3.  Le  commissioni  di avanzamento di cui al comma 1 sono costituite
come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b)  membri  ordinari:  nove  ufficiali  superiori,  dei quali il piu'
anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di
segretario;  il  primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi
corrispondenti,   il   caporal   maggiore   capo   scelto   o   gradi
corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che
risulti  il  piu'  anziano  del  ruolo cui appartiene il personale da
valutare  alla  data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa
far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.
4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al
comma 1 e' costituita come segue:
a)   presidente:   generale   di   corpo   d'armata.  Se  non  vi  e'
disponibilita'  di  impiego  di  generali di corpo d'armata in ruolo,
l'incarico  di  presidente e' funzionalmente attribuito a generale di
divisione;
b)  membri  ordinari:  sette  ufficiali  superiori, dei quali il piu'
anziano  assume  il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello
di  segretario;  tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero
un  appuntato  scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di
personale  del  ruolo  ispettori,  sovrintendenti  ovvero appuntati e
carabinieri,  che  possano  far  parte  della  commissione almeno per
l'intero  anno  solare,  a  cui  si  riferiscono  le  valutazioni  da
effettuare.
5. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei militari di truppa,
che comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in
rapporto  ai  compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione
alle  esigenze  di  quegli  incarichi nel reparto, e' espresso da una
apposita  commissione  costituita  presso  ciascun  corpo  o  reparto
d'impiego,  composta  da almeno tre membri nominati dal comandante di
corpo.  Per  la  partecipazione  alla  commissione non e' prevista la
corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
                              Art. 1048
         Attribuzioni speciali delle commissioni permanenti

1.  Le  commissioni  permanenti  di  avanzamento, se necessario, sono
chiamate  a  pronunciarsi  anche  sulle  ammissioni  o  esclusioni  o
ripetizioni  dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri
casi previsti dal presente codice.
2.  Il parere delle commissioni permanenti di avanzamento puo' essere
sentito,  altresi',  se  e'  ritenuto  necessario  dal Ministro della
difesa.
3.   La   commissione   permanente  di  avanzamento  per  l'Arma  dei
carabinieri  e'  competente a pronunciarsi anche sulla idoneita' alla
nomina nel complemento, ai sensi dell'articolo 1004.
                              Art. 1049
Commissioni  eventuali  di  avanzamento  esclusive per i volontari in
                         servizio permanente

1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei
volontari   in   servizio   permanente,  puo'  essere  istituita  una
commissione   presso   ciascuna  Forza  armata,  distinta  da  quella
permanente prevista dall'articolo 1047.
2.  La  commissione  di  cui  al comma 1 e' istituita con decreto del
Ministro  della difesa, che ne determina la composizione e il termine
di durata, non superiore a tre anni.
3. Prima della scadenza del termine di durata la commissione presenta
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del
Ministero  della  difesa una relazione sull'attivita' svolta, ai fini
della valutazione della perdurante utilita' della commissione e della
conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del
decreto di proroga del termine di durata della commissione.
4. Ai componenti della commissione non spettano emolumenti, compensi,
indennita' o rimborsi spese.

CAPO III
VALUTAZIONI PER L'AVANZAMENTO
SEZIONE I
ALIQUOTE DI AVANZAMENTO

                              Art. 1050
                        Disposizioni generali

1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o
a  scelta,  deve  trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la
cui formazione e' disciplinata dall'articolo 1053.
2.  Il  grado  e  l'ordine  di  anzianita'  degli  ufficiali, ai fini
dell'avanzamento,  risultano  dai  ruoli formati ai sensi delle norme
sullo stato giuridico.
3.   Il  personale  appartenente  ai  ruoli  dei  marescialli,  degli
ispettori,  dei  sergenti,  dei  sovrintendenti  e  dei  volontari in
servizio  permanente,  da  valutare  per  l'avanzamento,  deve essere
incluso  in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31
dicembre di ogni anno.
4.  Nelle  aliquote di valutazione di cui al comma 3 e' incluso tutto
il  personale  che  alla  data del 31 dicembre ha compiuto i previsti
periodi  minimi  di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio,
di  imbarco  e  ha  superato gli eventuali corsi ed esami prescritti;
l'ammissione  all'avanzamento  per il personale appartenente al ruolo
appuntati e carabinieri e' disciplinata dall'articolo 1311.
                              Art. 1051
               Impedimenti, sospensione ed esclusione

1. Non puo' essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra
la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
2.  Non  puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato
per l'avanzamento il personale militare:
a)  rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non
colposo;
b)  sottoposto  a  procedimento disciplinare da cui puo' derivare una
sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a
60 giorni.
3.  Se eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non poter
addivenire  alla  pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono
la valutazione, indicandone i motivi.
4.  Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e
prima  della  pubblicazione  del  quadro di avanzamento, il personale
militare  si  trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa
la  valutazione  o,  se  il  quadro  e'  stato  formato, il direttore
generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5.   Al  militare  e'  data  comunicazione  della  sospensione  della
valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6.  Nei  riguardi  del  personale  escluso  dalle  aliquote  o  dalla
valutazione,  per  non  aver  maturato,  per  motivi di servizio o di
salute,  le  condizioni  di  cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai
sensi  del  comma  2  o  sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, e' apposta
riserva fino al cessare delle cause impeditive.
7.  Al  venir  meno  delle  predette  cause,  salvo che le stesse non
comportino  la  cessazione  dal  servizio permanente, gli interessati
sono  inclusi  nella  prima  aliquota utile per la valutazione o sono
sottoposti a valutazione.
8.  Il  personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente
che  e'  stato  condannato  con  sentenza  definitiva  a una pena non
inferiore  a  due  anni  per  delitto  non  colposo compiuto mediante
comportamenti  contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero
lesivi  del  prestigio  dell'amministrazione e dell'onore militare e'
escluso  da  ogni  procedura  di  avanzamento e dalla possibilita' di
transito da un ruolo a un altro.
                              Art. 1052
                       Militare in aspettativa

1.   Al   militare   in   aspettativa   per   infermita',   ai   fini
dell'avanzamento, si applica 905, comma 6.
                              Art. 1053 
      Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali 
 
1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della  Direzione
generale per il  personale  militare,  con  apposite  determinazioni,
indica per ciascuna Forza armata, per  ciascun  grado  e  ruolo,  gli
ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per
l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: 
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data  suddetta,  hanno
raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 1093; 
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei  e  non  iscritti  in  quadro,
salvo il disposto di cui al comma 2; 
c) gli ufficiali da valutare  o  rivalutare  perche'  sono  venute  a
cessare le cause che ne  avevano  determinato  la  sospensione  della
valutazione o della promozione. 
2.  I  tenenti  colonnelli  dei  ruoli  normali   da   valutare   per
l'avanzamento sono inclusi in tre  distinte  aliquote  formate  sulla
base delle anzianita' di grado,  indicate  nel  presente  codice.  Il
periodo di servizio svolto dopo l'ultima  valutazione  nella  seconda
aliquota costituisce elemento preminente ai  fini  della  valutazione
dei tenenti colonnelli  ((e  corrispondenti)),  inclusi  nella  terza
aliquota. 
3. I capitani ((e  corrispondenti))  dei  ruoli  normali  e  speciali
((dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare)), gia' valutati due volte per  l'avanzamento  a  scelta  al
grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti  in  quadro,  sono
valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianita'. 
4. Il Direttore generale della Direzione generale  per  il  personale
militare con proprie determinazioni indica, altresi',  gli  ufficiali
che non possono  essere  valutati  per  l'avanzamento  per  non  aver
raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e  1096.  Essi
sono poi inclusi nella  prima  determinazione  annuale  dell'aliquota
successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni. 
                              Art. 1054
       Anzianita' minime di grado richieste per gli ufficiali

1.  Ai  fini  della  determinazione  delle anzianita' minime di grado
richieste  per  l'inclusione  nelle  aliquote  di  valutazione, si fa
riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.

SEZIONE II
AVANZAMENTO AD ANZIANITA'

                              Art. 1055
              Avanzamento ad anzianita' degli ufficiali

1.  L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali
nell'ordine  di  iscrizione  nel  rispettivo  ruolo, con le modalita'
previste dall'articolo 1071, commi 3 e 4.
2.  Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad
anzianita'  dichiarando  se  l'ufficiale  sottoposto a valutazione e'
idoneo o non idoneo all'avanzamento.
3.  E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale
che  riporta  un  numero  di voti favorevoli superiore alla meta' dei
votanti.
4.  Gli  ufficiali  che  hanno  riportato giudizio di idoneita' e gli
ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti
dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
                              Art. 1056
Avanzamento  ad  anzianita'  dei  sottufficiali  e  dei  volontari in
                         servizio permanente

1.   Il  personale  appartenente  ai  ruoli  dei  marescialli,  degli
ispettori,  dei  sergenti,  dei  sovrintendenti  e  dei  volontari in
servizio   permanente,   iscritto   nel   quadro  di  avanzamento  ad
anzianita', e' promosso a ruolo aperto, secondo le modalita' previste
dai  commi  successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello
di  compimento  del  periodo  di  permanenza  nel  grado previsto dal
presente codice.
2.  Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad
anzianita'  dichiarando  se  il  sottufficiale  o  il  volontario  in
servizio  permanente  sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo
all'avanzamento.  E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un
numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
3.  Coloro  che  sono  giudicati  idonei  sono iscritti nel quadro di
avanzamento in ordine di ruolo.
4. A coloro che sono giudicati non idonei e' data comunicazione delle
motivazioni del giudizio di non idoneita'.
5.   Il  personale  appartenente  ai  ruoli  dei  marescialli,  degli
ispettori,  dei  sergenti,  dei  sovrintendenti  e  dei  volontari in
servizio  permanente  giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a
tale   fine   e'   incluso  nell'aliquota  di  valutazione  dell'anno
successivo.  Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo,
puo'  essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni
giudizio  negativo.  A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione
e,  se  giudicato  idoneo,  promosso con le stesse modalita' e con le
stesse  decorrenze  attribuite  ai  pari  grado  con i quali e' stato
portato in avanzamento.
6.  Il  personale  appartenente  ai  predetti  ruoli,  escluso  dalle
aliquote  per  l'avanzamento  ad  anzianita',  per  i  motivi  di cui
all'articolo  1051,  e' promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza
attribuita  ai  pari  grado  con  i  quali  sarebbe stato valutato in
assenza  delle  cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa
precedentemente posseduta.

SEZIONE III
AVANZAMENTO A SCELTA

                              Art. 1057
           Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali

1.  Il  giudizio  di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze
armate  discende  da  un'attivita' valutativa svolta dalle competenti
commissioni  di  avanzamento,  osservando  le  modalita'  e i criteri
stabiliti dalla presente sezione.
2.  L'avanzamento  a  scelta  si  effettua  promuovendo gli ufficiali
nell'ordine  risultante  dalla graduatoria di merito o nell'ordine di
iscrizione in ruolo.
3.  Il  giudizio  di  avanzamento  a  scelta si articola in due fasi,
entrambe  a  carattere  collegiale.  La  prima  fase  e'  diretta  ad
accertare,  ai  sensi dell'articolo 1058, commi 1 e 2, l'idoneita' di
ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore.
La  seconda fase, caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui
all'articolo  1058,  commi  4,  5,  6  e  7,  e' volta a determinare,
attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui
si  ritiene  che  le  qualita',  le  capacita'  e  le attitudini sono
possedute  da ciascun ufficiale giudicato idoneo; sulla base di detto
punteggio, e' conseguentemente formata la graduatoria di merito degli
ufficiali giudicati idonei.
4. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di
merito   assoluto  espresso  dalle  commissioni  di  avanzamento  nei
confronti degli ufficiali idonei.
                              Art. 1058
    Giudizio di idoneita' e attribuzione del punteggio di merito

1.  Le  competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a
scelta  dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione
e' idoneo o non idoneo all'avanzamento.
2.  E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale
che  riporta  un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei
votanti.
3.  Gli  ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono
iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo
4.  A  ciascun  ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce
successivamente  un  punto  di  merito  da uno a trenta e, in base al
punto   attribuito,  compila  una  graduatoria  di  merito  di  detti
ufficiali,  dando,  a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in
ruolo.
5.   Il   punto   di  merito  e'  attribuito  dalla  commissione  con
l'osservanza  delle  norme  che  seguono.  Se  il  giudizio  riguarda
ufficiali  aventi  grado non superiore a colonnello o corrispondente,
ogni  componente  della commissione assegna all'ufficiale un punto da
uno  a  trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti
lettere:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b)  benemerenze  di  guerra  e  comportamento  in  guerra  e qualita'
professionali  dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado
rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle
attribuzioni  specifiche,  se  richiesti  dal presente codice ai fini
dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c)  doti  intellettuali  e  di  cultura  con  particolare riguardo ai
risultati di corsi, esami, esperimenti;
d)   attitudine  ad  assumere  incarichi  nel  grado  superiore,  con
specifico  riferimento ai settori di impiego di particolare interesse
per l'amministrazione.
6.  Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di
cui  alle  lettere  a),  b),  c),  d)  sono  divise per il numero dei
votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati
tra  di  loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro,
calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il
punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
7.  Se  il  giudizio  riguarda  ufficiali aventi grado di generale di
divisione  o  di  brigata  o  ufficiali di grado corrispondente, ogni
componente  della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a
trenta  in  relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere
a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi'
assegnati  e'  divisa  per  il  numero  dei  votanti,  calcolando  il
quoziente  al  centesimo.  Detto  quoziente  costituisce  il punto di
merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
8.  Nel regolamento sono riportate le ulteriori modalita' e i criteri
riguardanti  la  procedura  e  i  punteggi per l'avanzamento a scelta
degli ufficiali di cui al presente articolo.
                              Art. 1059
               Avanzamento a scelta dei sottufficiali

1.  Le  competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a
scelta  dichiarando  innanzitutto se il sottufficiale e' idoneo o non
idoneo  all'avanzamento.  E'  giudicato  idoneo  il sottufficiale che
riporta  un  numero  di  voti  favorevoli  superiore  alla  meta' dei
votanti.
2.  Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati
idonei,  attribuendo  a ciascuno di essi un punto di merito secondo i
criteri di seguito indicati.
3.  Ogni  componente  della  commissione  assegna  distintamente  per
ciascun  sottufficiale  un  punto  da  1 a 30 per ognuno dei seguenti
complessi di elementi:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b)  benemerenze  di  guerra e comportamento in guerra, benemerenze di
pace,   qualita'   professionali   dimostrate  durante  la  carriera,
specialmente   nel  grado  rivestito,  con  particolare  riguardo  al
servizio  prestato  presso  reparti o in imbarco, eventuale attivita'
svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli
incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4.  Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di
cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e
i  relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro.
Il  totale  cosi'  ottenuto  e'  quindi diviso per tre, calcolando il
quoziente  al  centesimo.  Detto  quoziente  costituisce  il punto di
merito  attribuito  al  sottufficiale  dalla  commissione. Sulla base
della   graduatoria   di   merito  risultante  da  tali  punteggi  la
commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine
ministeriali della rispettiva Forza armata.
6.  Agli  interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio
conseguito  e,  se  non idonei, delle motivazioni del giudizio di non
idoneita'.
7.   Il  personale  appartenente  ai  ruoli  dei  marescialli,  degli
ispettori,  dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo e'
valutato  nuovamente  e  a  tal  fine  e'  incluso  nell'aliquota  di
valutazione  dell'anno  successivo.  Lo  stesso,  se giudicato per la
seconda  volta  non  idoneo,  puo'  essere ulteriormente valutato nel
quarto  anno  successivo  a  ogni  giudizio  negativo.  A tal fine e'
incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a
scelta  con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite
ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento.
                              Art. 1060
            Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta

1.  I  vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la
commissione  d'avanzamento  e'  composta  dagli  stessi  membri  e il
militare   e'  sempre  preposto  al  medesimo  incarico.  L'eventuale
diversita'  di  valutazioni,  sia  in  senso  positivo  che negativo,
concernente  lo  stesso  militare,  deve  trovare  giustificazione in
elementi  di  giudizio  intervenuti  nel  tempo  e  risultanti  dalla
documentazione di cui all'articolo 1032.

SEZIONE IV
AVANZAMENTI STRAORDINARI

                              Art. 1061
         Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali

1.  L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi
dell'ufficiale  che  nell'esercizio  delle  sue  attribuzioni ha reso
eccezionali  servizi  alle  Forze  armate  e  che  ha  dimostrato  di
possedere qualita' intellettuali, di cultura e professionali, tali da
dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del
grado superiore.
2.  Per  essere  proposto  per  l'avanzamento  per meriti eccezionali
l'ufficiale  deve  essere  compreso  nella  prima meta' del ruolo del
proprio  grado,  aver  compiuto il prescritto periodo di comando o di
attribuzioni  specifiche  e  non aver gia' conseguito nel corso della
carriera una promozione per meriti eccezionali.
3.  L'avanzamento  per  meriti  eccezionali  si  effettua promuovendo
l'ufficiale  con  precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad
anzianita' o a scelta.
4. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal
generale    o   ammiraglio   in   carica,   dal   quale   l'ufficiale
gerarchicamente  dipende  ed  e' corredata dei pareri delle ulteriori
autorita' gerarchiche.
5.  Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della
competente   commissione   superiore   di   avanzamento,  espresso  a
unanimita' di voti.
6.  L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento
per  meriti  eccezionali  e'  iscritto  al  primo posto nel quadro di
avanzamento che e' formato dopo la data della decisione del Ministro.
Se piu' ufficiali sono stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento
per  meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza
sugli altri pari grado, in ordine di anzianita'.
7.  Il  decreto  di  promozione  per  meriti  eccezionali  ne reca la
motivazione.
                              Art. 1062
 Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo
nei  riguardi  del  personale, appartenente ai ruoli dei marescialli,
degli  ispettori,  dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in
servizio   permanente   e   degli   appuntati   e   carabinieri,  che
nell'esercizio   delle   proprie  attribuzioni  ha  reso  servizi  di
eccezionale  importanza  alle  Forze  armate  e  che ha dimostrato di
possedere  qualita'  intellettuali,  di cultura, professionali, cosi'
preclare  da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le
funzioni del grado superiore.
2.  La  proposta  di  avanzamento per meriti eccezionali e' formulata
dall'ufficiale  generale  o  grado  equiparato  dal quale il suddetto
personale  gerarchicamente  dipende  ed e' corredata dei pareri delle
autorita' gerarchiche superiori.
3.  Sulla  proposta decide, previo parere favorevole della competente
commissione di avanzamento, espresso a unanimita' di voti:
a) il Direttore generale del personale militare;
b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale
appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
4.  Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti
eccezionali,  e'  promosso  con decorrenza dalla data della proposta.
Nel  caso di piu' sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi
sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
5.  Il  decreto  di  promozione  per  meriti  eccezionali  ne reca la
motivazione.
6.  Il  personale,  promosso per meriti eccezionali, prende posto nel
ruolo  in  base all'anzianita' di grado attribuitagli seguendo i pari
grado aventi la stessa anzianita'.
                              Art. 1063
Avanzamento  per  benemerenze  d'istituto del personale dell'Arma dei
                             carabinieri

1.  L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto puo' aver
luogo nei riguardi del personale ispettori, sovrintendenti, appuntati
e  carabinieri  che, effettivamente e personalmente, ha partecipato a
operazioni  di polizia di rilevante entita', dimostrando, nel portare
a  compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e
spiccate qualita' professionali e militari.
2.  La  proposta  di  avanzamento  straordinario  per  benemerenze di
istituto  e' formulata dal comandante di corpo dal quale il personale
gerarchicamente  dipende  ed  e'  corredata  dei  pareri  delle altre
autorita' gerarchiche.
3.    Il    personale    riconosciuto   meritevole   dell'avanzamento
straordinario  per benemerenze di istituto e' promosso con decorrenza
dalla  data  del  fatto  che ha determinato la proposta, o dalla data
della  proposta,  se essa si riferisce a piu' fatti avvenuti in tempi
diversi.
4.  Le  promozioni  sono  disposte  con  decreto ministeriale, previo
parere   favorevole  della  competente  commissione  di  avanzamento,
espresso   a  unanimita'  di  voti.  Sulle  proposte  di  promozione,
inoltrate   tramite   gerarchico   e   corredate   dalla   necessaria
documentazione,  riguardanti gli appuntati e i carabinieri, pronuncia
il giudizio decisivo il Comandante generale.
5. Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per
benemerenze  di istituto e per la conseguente promozione si prescinde
dai  requisiti relativi all'anzianita' di grado, da esami, periodi di
comando   o  di  impiego  in  incarichi  di  specializzazione,  dalla
esistenza  o  meno  di  vacanze  nell'organico  nel  ruolo  del grado
superiore.
6.  Le  conseguenti  eccedenze  che si verificano nel ruolo del grado
superiore,  sono  assorbite  al  formarsi  della prima corrispondente
vacanza.
7.  L'avanzamento per benemerenze d'istituto e per meriti eccezionali
si effettua anche se determinano il passaggio nel ruolo superiore.

SEZIONE V
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 1064
    Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali

1.  Gli  elenchi  degli  ufficiali  idonei  e  dei  non  idonei  e le
graduatorie  di  merito  sono  sottoposti  al  Ministro,  il quale li
approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei
e  nelle  graduatorie  di  merito, le esclusioni che giudica giuste e
necessarie nell'interesse dell'amministrazione.
2.  Gli  ufficiali  compresi  negli  elenchi  degli  idonei  e  nelle
graduatorie   di   merito,   approvati   dal  Ministro,  sono  idonei
all'avanzamento.
3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal
Ministro, sono non idonei all'avanzamento.
                              Art. 1065
                   Ufficiali giudicati non idonei

1.   Gli   ufficiali,  giudicati  non  idonei  all'avanzamento,  sono
nuovamente  valutati  a  distanza  di  un  anno  dal  giudizio di non
idoneita'  e,  se  idonei  e  iscritti  in  quadro, sono promossi con
anzianita'  riferita  all'anno  per  il  quale  sono  stati  valutati
l'ultima volta.
2.   Gli  ufficiali,  giudicati  per  la  seconda  volta  non  idonei
all'avanzamento,   sono   ulteriormente   valutati  nel  quarto  anno
successivo a ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti
in  quadro,  promossi  con  anzianita' riferita all'anno per il quale
sono stati valutati l'ultima volta.
                              Art. 1066
                 Profili di carriera degli ufficiali

1.  I  profili  di  carriera  e  le  modalita'  di  avanzamento degli
ufficiali  in  servizio permanente nei vari gradi di ciascun ruolo di
ogni  Forza  armata  sono  indicati  nei  capi  VII, VIII, IX e X del
presente titolo.

CAPO IV
QUADRI DI AVANZAMENTO E PROMOZIONI
SEZIONE I
FORMAZIONE DEI QUADRI DI AVANZAMENTO

                              Art. 1067
        Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali

1.  Il  Direttore  generale della Direzione generale per il personale
militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie
di  merito  approvate  dal  Ministro  della difesa, forma altrettanti
quadri di avanzamento, iscrivendovi:
a)  per  l'avanzamento  ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in
ordine di ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare:
1)  se si tratta di avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello,
gli  ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi
nel  numero  dei  posti  corrispondente  a quello delle promozioni da
effettuare;
2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale o corrispondenti,
gli  ufficiali  idonei,  in  ordine di ruolo, compresi nel numero dei
posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
c)   per   l'avanzamento  a  scelta  degli  ufficiali  dell'Arma  dei
carabinieri:
1)  se  si tratta di avanzamento ai gradi di colonnello e generale di
brigata,  gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito,
compresi   nel   numero  dei  posti  corrispondente  a  quello  delle
promozioni da effettuare;
2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di
generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo,
compresi   nel   numero  dei  posti  corrispondente  a  quello  delle
promozioni da effettuare.
2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti nel quadro di
avanzamento  a  scelta  a  partire  dalla prima delle aliquote di cui
all'articolo  1053,  comma  2,  e  nell'ambito  di  ciascuna aliquota
nell'ordine di graduatoria di merito.
3.  I  quadri  di  avanzamento  hanno  validita'  per  l'anno  cui si
riferiscono.
4.  Se  per  un  determinato  grado sono previsti, nello stesso anno,
quadri  d'avanzamento  a  scelta  e ad anzianita', le promozioni sono
disposte  dando  la  precedenza  agli  ufficiali  iscritti nel quadro
d'avanzamento a scelta.
5.  Agli  ufficiali  valutati per l'avanzamento e' data comunicazione
dell'esito dell'avanzamento.
                              Art. 1068
Formazione   dei   quadri  di  avanzamento  a  seguito  di  eventuali
                             esclusioni

1.  Se  un  ufficiale e' tolto dal quadro di avanzamento a scelta per
una  delle  cause  stabilite dal presente codice, subentra nel quadro
l'ufficiale  che  segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari
grado iscritti nel quadro stesso.
                              Art. 1069
             Cancellazione dai quadri per gli ufficiali

1.  L'autorita', che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel
quadro  di  avanzamento  abbia perduto uno dei requisiti previsti dal
presente    codice   per   l'avanzamento,   inoltra,   nei   riguardi
dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.
2.  Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche,
decide  il  Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento,
se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello
o  corrispondente, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se
si tratta di ufficiale di altro grado.
3.  Fino  a  quando  non  interviene  la  decisione del Ministro, gli
effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.
4. L'ufficiale cancellato dal quadro e' non idoneo all'avanzamento.
5.  All'ufficiale e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e
dei motivi che l'hanno determinata.

SEZIONE II
PROMOZIONI

                              Art. 1070
                     Promozioni degli ufficiali

1.  La  promozione  e'  disposta  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  per  gli  ufficiali  di grado non inferiore a generale di
brigata  e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio
dei   Ministri,   per   i   generali   di   corpo  d'armata  e  gradi
corrispondenti.
2. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.
                              Art. 1071
                 Promozioni annuali degli ufficiali

1.  Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle
promozioni  fisse annuali e' stabilito per ciascun grado dal presente
codice.
2.  Gli  ufficiali  iscritti  nei quadri di avanzamento a scelta sono
promossi  al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque
non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.
3.  Le  promozioni  ad  anzianita'  sono conferite con decorrenza dal
giorno  del  compimento  delle anzianita' di grado richieste, in base
alle disposizioni del presente codice.
4.  Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in
soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali
eccedenze  che  si  determinano in applicazione delle norme di cui al
presente  comma  sono  assorbite con le vacanze che si verificano per
cause   diverse   da   quelle  determinate  dalle  promozioni,  salvo
l'applicazione  dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli
articoli 906 e 907.
                              Art. 1072
               Promozioni non annuali degli ufficiali

1.  Per  i  gradi  nei quali le promozioni a scelta non si effettuano
tutti  gli  anni,  il  Ministro della difesa, per gli anni in cui non
sono  previste  promozioni,  approva egualmente la graduatoria, ma il
Direttore generale della Direzione generale per il personale militare
forma  il  quadro  di  avanzamento  solo  se  nel  corso dell'anno si
verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In
tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura
del quadro.
2.  Se  non  diversamente  stabilito dal presente codice, per i gradi
degli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare e
dell'Aeronautica  militare,  nei  quali le promozioni a scelta non si
effettuano  tutti  gli  anni,  il  quadro  di  avanzamento e' formato
computando  gli  anni  precedenti  nei  quali non sono state disposte
promozioni.
                              Art. 1073
      Sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale

1.  E'  sospesa  la promozione dell'ufficiale, iscritto nel quadro di
avanzamento, nel caso previsto dall'articolo 1051, comma 2.
2.  La  sospensione  della  promozione  annulla  la  valutazione gia'
effettuata.
3.  All'ufficiale  e'  data  comunicazione  della  sospensione  della
promozione.
                              Art. 1074
       Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale

1. Il Ministro ha facolta' di sospendere, con propria determinazione,
la  promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei
cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravita'.
2.  La  sospensione  della  promozione  annulla  la  valutazione gia'
effettuata.
3.  All'ufficiale  e'  data  comunicazione  della  sospensione  della
promozione e dei motivi che l'hanno determinata.
                              Art. 1075
        Morte o permanente inidoneita' fisica dell'ufficiale

1.  La  morte  dell'ufficiale  o  la  permanente  inidoneita'  fisica
derivante  da  ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per
causa  di  servizio,  non impedisce la promozione, quando l'ufficiale
avrebbe  potuto  conseguirla  con  anzianita' anteriore alla data del
decesso o del sopravvenire della non idoneita'.
                              Art. 1076 
        Promozione in particolari situazioni degli ufficiali 
 
1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento
o giudicati idonei una o piu' volte ma  non  iscritti  in  quadro,  i
quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere
ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di  eta'  per  la
cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente
inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono  promossi
al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal  giorno
precedente a quello del raggiungimento  dei  limiti  di  eta'  o  del
giudizio di permanente inabilita' o del decesso. Nel primo  caso  gli
ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti
di eta' previsti per il grado rivestito prima della  promozione;  nel
secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in
congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'. 
((1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le  stesse
modalita', a favore degli  ufficiali  che,  divenuti  permanentemente
inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite,  lesioni  o
infermita' provenienti da causa di servizio o riportate  o  aggravate
per causa di servizio di guerra, cessano dal  servizio  nell'anno  in
cui, pur avendo maturato l'anzianita' necessaria per essere  compresi
nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di  avanzamento,
ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le  condizioni  di
scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi  di
salute dipendenti da causa di servizio.)) 
2. Gli ufficiali  di  tutti  i  ruoli,  che  non  usufruiscono  della
promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore  una
volta collocati in ausiliaria,  nella  riserva  o  nella  riserva  di
complemento anche oltre il grado massimo stabilito per  il  ruolo  da
cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi
corrispondenti. 
                              Art. 1077 
Promozione ((o conferimento di qualifica)) in particolari  condizioni
dei sottufficiali e dei graduati 
 
1.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli  dei  marescialli,   degli
ispettori, dei  sergenti,  dei  sovrintendenti  e  dei  volontari  in
servizio  permanente  giudicato  idoneo,  iscritto  nel   quadro   di
avanzamento  e  non  promosso,  che  non  puo'  essere  ulteriormente
valutato perche' raggiunto dai limiti  di  eta'  o  perche'  divenuto
permanentemente  inabile  al  servizio   incondizionato   o   perche'
deceduto, e' promosso al grado superiore del  ruolo  di  appartenenza
dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di  eta'
o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. 
2. Con le stesse modalita'  la  promozione  di  cui  al  comma  1  e'
conferita, previo giudizio di idoneita', al personale appartenente ai
predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianita' per essere  compreso
nelle aliquote di valutazione per  l'avanzamento,  non  puo'  esservi
incluso  perche'  divenuto  permanentemente   inabile   al   servizio
incondizionato ovvero perche' deceduto,  nonche'  al  personale  che,
incluso  in  aliquota,  venga  a  trovarsi  nelle  stesse  condizioni
anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento. 
3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta
anzianita', non possono essere  valutati  per  l'avanzamento  perche'
divenuti permanentemente inabili al servizio militare  incondizionato
o perche' deceduti o raggiunti dai limiti d'eta',  sono  promossi  al
grado  superiore  dal  giorno  precedente  alle   intervenute   cause
impeditive, sentito il parere della commissione permanente. 
((3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  si  applicano  anche
per  l'attribuzione  della  qualifica  di   luogotenente   al   primo
maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.)) 

SEZIONE III
VACANZE ORGANICHE

                              Art. 1078
   Determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale

1. Determinano vacanze organiche:
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente;
c) i trasferimenti in altro ruolo;
d) i collocamenti in soprannumero agli organici;
e) i decessi.
2.  Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che
le  hanno  determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e
per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.
                              Art. 1079
  Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali

1.  Se  per  gli  ufficiali,  effettuate  in  un  grado le promozioni
stabilite  per l'anno dal presente codice, si constatano al 1° luglio
ulteriori  vacanze  nel  grado  superiore, le stesse sono colmate con
promozioni  aggiuntive.  Le stesse non possono eccedere un decimo del
numero  delle  promozioni  da  effettuare  nell'anno  e comunque, non
possono essere inferiori all'unita'.
2.  Se  il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a
scelta  e'  inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno
dalle  speciali  disposizioni  del presente codice, le promozioni non
effettuate  sono  portate  in  aumento  al numero delle promozioni da
effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3.  Nel  caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa ha facolta'
di   richiamare   in  servizio  gli  ufficiali  dall'aspettativa  per
riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.
                              Art. 1080
  Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali

1.  Le  vacanze  derivanti  dai collocamenti in soprannumero non sono
colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze
o soprannumeri determinati da altre cause.
                              Art. 1081
     Contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia

1.  Ai  fini  dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi
dai  collocamenti  in  soprannumero all'organico per la dotazione del
contingente   di  ufficiali,  ispettori,  sovrintendenti  e  graduati
dell'Arma  dei  carabinieri  per  l'esecuzione di speciali servizi di
vigilanza  e scorta valori della Banca d'Italia, sono ripianate sotto
la data in cui i collocamenti stessi sono disposti.
2,   Le   eccedenze   conseguenti   a   cessazione  dal  soprannumero
all'organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.

SEZIONE IV
PROMOZIONI ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN CONGEDO

                              Art. 1082 
Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento  dei  limiti
                               di eta' 
 
1. La promozione al grado superiore, considerata  ad  anzianita',  e'
comunque attribuita il giorno precedente la cessazione  dal  servizio
per  raggiungimento  del  limite  di  eta',  prescindendo  dal  grado
rivestito e anche oltre il grado massimo previsto  per  il  ruolo,  a
tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione  dei  generali
di corpo d'armata e gradi equiparati. 
2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali  che
hanno   conseguito   una   promozione   nella   posizione   di    <<a
disposizione>>;  per  i  colonnelli  <<a  disposizione>>  ((...))  si
applica l'articolo 1076, comma 2. 
3. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche agli ufficiali
cessati dal servizio per infermita' o decesso dipendenti da causa  di
servizio. 
                              Art. 1083 
                  Benefici connessi alla promozione 
 
  1. I  benefici  previsti  dall'articolo  1076,  comma  2  non  sono
cumulabili con quelli di cui all'articolo 1082. 
  2. Gli ufficiali che hanno  chiesto  l'applicazione  del  beneficio
alternativo alla promozione di cui all'articolo  1911  hanno  diritto
alla promozione, da considerare ad anzianita',  di  cui  all'articolo
1076, comma  2,  con  decorrenza  dal  giorno  successivo  alla  loro
cessazione dal servizio. 
  3. ((COMMA ESPUNTO CON AVVISO DI RETTIFICA IN G.U.  07/09/2010,  N.
209)). 
                              Art. 1084
      Personale militare che cessa dal servizio per infermita'

1.  Ai  militari  appartenenti  ai  ruoli dei marescialli, musicisti,
sergenti,  volontari  in  servizio permanente, nonche' agli ufficiali
ausiliari  e  ai  volontari  in  ferma  delle Forze armate, e ruoli e
categorie   corrispondenti  dell'Arma  dei  carabinieri,  deceduti  o
divenuti  permanentemente  inidonei al servizio per ferite, lesioni o
malattie  riportate  in  servizio  e  per  causa  di servizio durante
l'impiego  in  attivita'  operative  o addestrative, e' attribuita la
promozione  al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal
servizio,  previo  parere  favorevole  della  competente  commissione
d'avanzamento,  che  tiene  conto delle circostanze nelle quali si e'
verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado
massimo  previsto  per  il  ruolo.  Ai  primi  marescialli,  e  gradi
corrispondenti,  puo'  essere  attribuita  la  promozione al grado di
sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se
la  promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico
inferiore  a  quello  in  godimento, all'interessato e' attribuito un
assegno   personale   pensionabile   pari   alla  differenza  tra  il
trattamento  economico  in  godimento  e  quello  spettante nel nuovo
grado.

CAPO V
RINNOVAZIONE DEI GIUDIZI DI AVANZAMENTO

                              Art. 1085
Cessazione   delle   cause   impeditive  della  valutazione  o  della
                     promozione degli ufficiali

1.  L'ufficiale  non  valutato  o  non promosso a norma dell'articolo
1051, comma 2 e dell'articolo 1073, perche' sottoposto a procedimento
disciplinare  o perche' sospeso dall'impiego o perche' in aspettativa
per  infermita', e' valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento,
cessata  la  causa impeditiva della valutazione o della promozione e,
nel caso di detrazioni di anzianita' ai sensi del presente codice, se
risulta piu' anziano di un pari grado gia' valutato. Se l'avanzamento
ha  luogo  a  scelta  la valutazione e' effettuata in occasione della
formazione  della  prima graduatoria successiva alla cessazione della
causa impeditiva.
2.  All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento disciplinare si e'
concluso  in  senso  favorevole  o  per il quale e' stata revocata la
sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che e' stato in
aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, quando e'
valutato   o   nuovamente  valutato,  si  applicano  le  disposizioni
seguenti:
a)  l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo
ad  anzianita',  se  giudicato  idoneo  e gia' raggiunto dal turno di
promozione,  e'  promosso  anche  se  non  esiste  vacanza  nel grado
superiore,  con  l'anzianita'  che  sarebbe spettata se la promozione
avesse avuto luogo a suo tempo;
b)  l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo
a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui
sarebbe  stato  promosso,  qualora  lo  stesso  punto gli fosse stato
attribuito  in  una  precedente graduatoria, e' promosso anche se non
esiste  vacanza  nel  grado superiore, con anzianita' che gli sarebbe
spettata  se  la  promozione  avesse  avuto  luogo  a  suo  tempo. La
promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno
cui  si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale
e' stato valutato o nuovamente valutato;
c)  se  il  provvedimento  di  sospensione dall'impiego ha colpito un
ufficiale  con  responsabilita' di comando, al medesimo e' attribuito
lo  stesso  comando  o  un  altro  di  livello equivalente alla prima
assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.
3.  Agli  ufficiali,  imputati in procedimento penale, che sono stati
assolti   con   sentenza   definitiva,  fatta  salva  la  definizione
dell'eventuale    procedimento    disciplinare,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 1090, commi 1, 2 e 3. La valutazione
o  il  rinnovo  del  giudizio  va  effettuato  entro  sei  mesi dalla
cessazione dell'impedimento.
                              Art. 1086
 Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario

1.  L'ufficiale  non  valutato in base all'articolo 1051, comma 1, e'
valutato  per l'avanzamento dopo che cessa dalla carica di Ministro o
di  Sottosegretario  di  Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la
valutazione  e'  effettuata in occasione della formazione della prima
graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si
applicano  le  disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e
b).
                              Art. 1087
 Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro

1.  L'ufficiale  per  il quale e' stata sospesa la promozione a norma
dell'articolo 1074 e' nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei
mesi  dalla  data della sospensione della promozione, se si tratta di
avanzamento  ad  anzianita',  o  in  occasione della formazione della
prima  graduatoria  successiva  alla  data  predetta, se si tratta di
avanzamento  a  scelta.  All'ufficiale  si  applicano le disposizioni
dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).
                              Art. 1088
    Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali

1.  All'ufficiale  non  valutato  a  suo  turno  per  mancanza  delle
condizioni  prescritte  dagli articoli 1093 e 1096, e per il quale il
raggiungimento  delle  condizioni  anzidette  e'  stato ritardato per
motivi   di   servizio   riconosciuti   dal   Ministro   con  propria
determinazione  o  per  motivi  di  salute  dipendenti  da  cause  di
servizio,  si  applicano,  quando  e'  valutato per l'avanzamento, le
disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).
2.  Se  l'avanzamento  ha  luogo a scelta, l'ufficiale e' valutato in
occasione  della  formazione  della  prima  graduatoria successiva al
raggiungimento delle predette condizioni.
                              Art. 1089
        Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale

1.  L'ufficiale,  nei  cui  riguardi  e'  stato  sospeso  il giudizio
sull'avanzamento a norma dell'articolo 1051, comma 3, e' valutato per
l'avanzamento  quando  le  autorita' competenti riconoscono cessati i
motivi  della  sospensione,  e  comunque non oltre un anno dalla data
della sospensione stessa.
2. L'ufficiale appartenente a grado, nel quale l'avanzamento ha luogo
ad  anzianita',  se  giudicato  idoneo,  e'  iscritto  nel  quadro di
avanzamento  in  vigore e, se gia' raggiunto dal turno di promozione,
e'  promosso  anche  se  non  esiste vacanza nel grado superiore, con
l'anzianita'  che  gli  sarebbe  spettata se la valutazione non fosse
stata sospesa.
3.  L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo
a  scelta,  se  giudicato  idoneo,  e'  iscritto, secondo il punto di
merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso
se  la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto
conseguito  nella  graduatoria, l'ufficiale e' iscritto nel quadro di
avanzamento  ed  e'  gia'  raggiunto dal turno di promozione, egli e'
promosso  anche  se  non  esiste  vacanza  nel  grado  superiore, con
l'anzianita'  che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione ha
luogo  dopo  che  e'  stato  raggiunto  il  numero  delle  promozioni
stabilite  per  l'anno,  la  promozione  e'  computata  in  quelle da
effettuare per l'anno successivo.
                              Art. 1090
Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale

1.  Se  si  deve  rinnovare  un  giudizio  di  avanzamento  annullato
d'ufficio  o  in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o
di  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano
le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo
ad  anzianita',  se  giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore
con  l'anzianita'  che  gli  sarebbe spettata se la promozione avesse
avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo
a  scelta,  se  giudicato idoneo e riporta un punto di merito per cui
sarebbe  stato  promosso se attribuito in una precedente graduatoria,
e'  promosso  al  grado  superiore  con  l'anzianita' che gli sarebbe
spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
2.  La  promozione  di  cui  al  comma 1 non e' ricompresa tra quelle
attribuite nell'anno in cui e' rinnovato il giudizio. Se non sussiste
vacanza  nelle  dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in
cui  deve  essere  effettuata  la  promozione, l'eventuale eccedenza,
determinata  dalla  promozione  stessa, e' riassorbita al verificarsi
della  prima  vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta
promozione  dell'interessato  e comunque entro il 30 giugno dell'anno
successivo  a  quello  in cui e' rinnovato il giudizio. Se entro tale
data  non si sono verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con
le modalita' di cui agli articoli 906 e 907.
3.  All'ufficiale  promosso  a seguito di ricorso, che ha superato il
limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di
eta'  prima  del  compimento del periodo di comando o di attribuzioni
specifiche   prescritto  per  l'avanzamento,  non  sono  richiesti  i
requisiti di cui agli articoli 1093 e 1096.
4.  Il  rinnovo  del  giudizio  e' effettuato dagli organi competenti
entro  sei  mesi dall'annullamento d'ufficio, dalla comunicazione del
decreto  del  Capo  dello  Stato o dalla notifica all'amministrazione
competente  della  pronuncia  giurisdizionale  che  ha  annullato  la
precedente  valutazione.  Se  il  titolo  dell'annullamento  contiene
elementi  tali  da  rendere  automatica  l'iscrizione  in  quadro del
ricorrente,  non  e' necessario procedere a una nuova valutazione. In
tal  caso  il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti
per la promozione del ricorrente.
                              Art. 1091
                    Ricostruzione della carriera

1.  Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento,
che   si  trovi  in  aspettativa  d'autorita'  derivante  da  cariche
elettive,    la    ricostruzione    della    carriera,   al   termine
dell'aspettativa,  avviene,  fermo  restando  il  solo  requisito del
limite  di  eta'  previsto  per  la posizione finale e secondo quanto
disposto  dal  comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianita', ove
richiesti,  ovvero,  se  piu'  favorevole,  del periodo impiegato per
l'inclusione  nelle  aliquote  di  valutazione  del pari grado che lo
avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari
grado  che  lo  avrebbero  preceduto  nell'ipotesi  di  pluralita' di
promozioni.
2.   Il  militare  di  cui  al  comma  1  e'  promosso,  prescindendo
dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al
numero  delle  promozioni stabilite per l'anno e non e' computato nei
numeri  massimi  previsti  per  la dirigenza militare. I concorsi per
titoli  o  esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento,
la  frequenza  di  corsi,  i periodi di servizio, comandi o incarichi
richiesti  dagli  ordinamenti del personale militare per l'accesso ai
vari  gradi,  anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o
adempiuti.
3.  La  ricostruzione  di carriera prevista dal comma 2 e' consentita
fino al grado di colonnello e gradi equiparati.
                              Art. 1092
                         Estensione di norme

1.  Le  disposizioni  del  presente  capo  sono  applicate, in quanto
compatibili, a tutto il personale militare.

CAPO VI
NORME PARTICOLARI PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

                              Art. 1093
        Requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali

1.  Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i
requisiti  fisici,  morali,  di carattere, intellettuali, di cultura,
professionali,  necessari  per  bene  adempiere le funzioni del nuovo
grado.  Aver  disimpegnato  bene  le  funzioni  del  proprio grado e'
condizione  indispensabile,  ma non sufficiente, per l'avanzamento al
grado superiore.
2.  Per  l'avanzamento  ai  vari  gradi di generale o di ammiraglio i
requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente,
in  relazione  alle  funzioni  di alto comando o di alta direzione da
esercitare nel nuovo grado.
                              Art. 1094
                  Attribuzione dei gradi di vertice

1.  L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore
della  difesa e' promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al
grado di generale o ammiraglio.
2.  La  promozione  al  grado  di  generale  o ammiraglio puo' essere
conferita  esclusivamente  all'ufficiale generale o ammiraglio di cui
al comma 1.
3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore
della  difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri  e  il  Segretario  generale  del Ministero della Difesa,
durano in carica non meno di due anni.
4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti
dai  limiti  di eta', sono richiamati d'autorita' fino al termine del
mandato.
                              Art. 1095 
         Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli 
 
1.  All'ufficiale  piu'  anziano  dell'((Arma  dei  trasporti  e  dei
materiali)), del Corpo  di  commissariato  e  del  Corpo  di  sanita'
dell'Esercito italiano, del Corpo delle  capitanerie  di  porto,  del
Corpo di commissariato e del Corpo di sanita' della Marina  militare,
del Corpo di commissariato, del Corpo di sanita' e  del  ruolo  delle
armi  dell'Aeronautica  militare  che  ha  maturato  un  periodo   di
permanenza minima pari a un anno nel  grado  di  maggior  generale  o
corrispondenti,  e'  conferito  il  grado  di  tenente   generale   o
corrispondenti. 
2. Il  conferimento  e'  effettuato  in  sovrannumero  rispetto  alle
dotazioni organiche previste dal presente  codice  per  il  grado  di
generale di corpo d'armata o corrispondenti e in deroga  all'articolo
1078 e non da' luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale
o gradi corrispondenti. 
                              Art. 1096 
                         Requisiti speciali 
 
  1.  L'ufficiale  in  servizio  permanente  effettivo,  per   essere
valutato  per  l'avanzamento,  deve,  in  relazione   al   ruolo   di
appartenenza: 
    a) aver maturato gli  anni  di  permanenza  minima  indicati  per
ciascun grado e  aver  compiuto  i  periodi  minimi  di  comando,  di
attribuzioni  specifiche,  di  servizio  presso  enti  e  reparti   e
d'imbarco previsti dal presente codice; 
    b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli  esami  e  i
corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 
  2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti  periodi
di comando, di attribuzioni specifiche,  di  servizio  e  di  imbarco
possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado  immediatamente
inferiore, se espressamente disposto dal presente codice. 
  3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi,  unita',
reparti ed enti organicamente previsti ((o costituiti per  specifiche
esigenze di  carattere  operativo  o  logistico)),  anche  in  ambito
internazionale. 
  4. Il periodo di comando prescritto ai fini  dell'avanzamento  deve
essere   compiuto   nell'esercizio   di   funzioni   che   comportino
attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego. 
  5.  Il  periodo  di  attribuzioni  specifiche  prescritto  ai  fini
dell'avanzamento deve  essere  compiuto  nell'esercizio  di  funzioni
proprie del ruolo di appartenenza. 
  6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio  e
di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti  a
quelli indicati, determinati con decreto del Ministro della difesa. 
                              Art. 1097 
                        Forme di avanzamento 
 
1. L'avanzamento degli ufficiali avviene: 
a) ad anzianita', per i gradi di tenente,  capitano,  maggiore  ((per
gli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  e  nel   caso   di   cui
all'))articolo  1053,  comma  3,  e  tenente   colonnello   e   gradi
corrispondenti; 
b) a scelta,  per  i  gradi  di  maggiore,  ((esclusi  gli  ufficiali
dell'Arma  dei  carabinieri,))  colonnello,  generale   di   brigata,
generale  di  divisione  e  generale  di  corpo  d'armata   e   gradi
corrispondenti. 
                              Art. 1098
Mancato   superamento   di   corsi   ed   esami  prescritti  ai  fini
                          dell'avanzamento

1.  Gli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della Marina militare e
dell'Aeronautica  militare  che  non  superano  i  corsi  e gli esami
prescritti  ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non
li  superano  nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli
per  una  sola  volta  dopo  che  sono  trascorsi almeno tre anni dal
mancato superamento.
2.  Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non superano
le  ulteriori  prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle
aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena sono in possesso
dei seguenti requisiti minimi:
a)  per  la promozione a maggiore e gradi corrispondenti, undici anni
di  permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianita' di
servizio;
b)  per  la  promozione  a tenente colonnello e gradi corrispondenti,
cinque  anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianita' di
servizio.
                              Art. 1099 
          Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione 
 
1. Se nel grado di colonnello, dopo  che  sono  state  effettuate  le
promozioni dei tenenti colonnelli in servizio  permanente  effettivo,
previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal
presente codice, i rimanenti posti  sono  colmati  promuovendo  altri
tenenti colonnelli. 
2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati  i
tenenti    colonnelli    collocati    nella    posizione    di    <<a
disposizione>>((...)). 
3. L'avanzamento si effettua a scelta. 
4. L'ufficiale promosso  non  e'  piu'  valutato  per  l'avanzamento,
rimane nella posizione di <<a disposizione>> anche nel nuovo grado. 
5. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti
massimi dei colonnelli  delle  Forze  armate  stabiliti  per  ciascun
ruolo, le promozioni annuali, previste  dai  commi  precedenti,  sono
conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali
frazioni di unita') degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. 

CAPO VII
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1100 
             Mancato conseguimento del diploma di laurea 
 
1.  Gli  ufficiali  dei  ruoli  normali  delle  Armi   di   fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  genio  e  trasmissioni   dell'((Arma   dei
trasporti e dei materiali)) e del  Corpo  di  commissariato  che  non
conseguano  il  diploma  di  laurea  entro  l'anno   di   inserimento
nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado  di  maggiore
transitano d'autorita' anche in soprannumero nel corrispondente ruolo
speciale,  con  l'anzianita'  di  grado  posseduta,  dal  1°  gennaio
dell'anno di formazione della predetta  aliquota  di  valutazione.  I
predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale  prima  dei  pari
grado aventi la stessa anzianita' di grado. 

SEZIONE II
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE
DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA,
ARTIGLIERIA,
GENIO
E
TRASMISSIONI

                              Art. 1101 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale  delle
Armi di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio  e  trasmissioni
prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) sottotenente; 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)); 
  g) generale di brigata ((...)); 
  h) generale di divisione ((...)); 
  i) generale di corpo d'armata ((...)); 
  l) generale. ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
  3. Nell'organico dei generali di  corpo  d'armata  e'  compreso  il
generale  in  servizio  permanente  effettivo,  nominato   ai   sensi
dell'articolo  1094.  Il   Ministro   della   difesa,   con   propria
determinazione, puo' disporre il passaggio di una unita'  del  volume
organico al  corrispondente  grado  dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
materiali. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1102 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 7 anni; 
    b) tenente colonnello: 
      1) 4 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 4 e 5 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 6, 7 e 8 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  13
anni; 
    c) colonnello: 4 anni; 
    d) generale di brigata: 2 anni; 
    e) generale di divisione: 3 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 5 anni; 
    c) capitano: 10 anni; 
    d) maggiore: 4 anni. 
                              Art. 1103
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi di comando o di servizio, i titoli e gli esami
prescritti,   richiesti   per   l'inserimento   nelle   aliquote   di
valutazione,  in  relazione  ai  diversi  gradi  gerarchici,  sono  i
seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b)  tenente:  2  anni  di  servizio  in  unita'  a  livello compagnia
nell'area   tecnico-operativa   o  incarico  equipollente,  anche  se
compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c)  capitano:  2  anni  di  comando  di  unita'  a  livello compagnia
nell'area   tecnico-operativa   o  incarico  equipollente,  anche  se
compiuto  tutto  o  in  parte nel grado inferiore; aver conseguito il
prescritto diploma di laurea specialistica;
d)  tenente colonnello: un anno di comando di battaglione o di gruppo
nell'area   tecnico-operativa   o  incarico  equipollente,  anche  se
compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
                              Art. 1104 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE III
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL
RUOLO
NORMALE
DELL'((ARMA DEI TRASPORTI E DEI MATERIALI))

                              Art. 1105 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo  di  carriera  degli  ufficiali  del  ruolo  normale
dell'Arma dei trasporti e dei  materiali  prevede  i  seguenti  gradi
gerarchici ((...)): 
    a) sottotenente; 
    b) tenente ((...)); 
    c) capitano ((...)); 
    d) maggiore ((...)); 
    e) tenente colonnello ((...)); 
    f) colonnello ((...)); 
    g)brigadiere generale ((...)); 
    h) maggiore generale ((...)); 
    i) tenente generale. ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
  3. Il volume organico e' incrementato di una unita' se il  Ministro
della  difesa,  con   propria   determinazione,   forma   il   quadro
d'avanzamento al grado di tenente generale.  La  predetta  unita'  e'
sottratta al ruolo  normale  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
genio e trasmissioni ed e' a  quest'ultimo  riportata  in  incremento
all'atto della cessazione dal servizio del tenente generale del ruolo
normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1106
               Periodi di permanenza minima nel grado

1.   Gli   anni   di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 7 anni;
b) tenente colonnello:
1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti
colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado;
2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti
colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado;
3)  15  anni,  per  la  3^  aliquota  di valutazione, che comprende i
tenenti  colonnelli  con  anzianita'  di  grado pari o superiore a 15
anni;
c) colonnello: 5 anni.
2.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per la
promozione ad anzianita', sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 4 anni.
                              Art. 1107
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  comando  o servizio, i titoli e gli esami
prescritti,   richiesti   per   l'inserimento   nelle   aliquote   di
valutazione,  in  relazione  ai  diversi  gradi  gerarchici,  sono  i
seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b)  tenente:  2  anni  di  servizio  in  unita'  a  livello compagnia
nell'area   tecnico-operativa   o  incarico  equipollente,  anche  se
compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c)  capitano:  2  anni  di  comando  di  unita'  a  livello compagnia
nell'area   tecnico-operativa   o  incarico  equipollente,  anche  se
compiuto  tutto  o  in  parte nel grado inferiore; aver conseguito il
prescritto diploma di laurea specialistica;
d)   tenente  colonnello:  un  anno  di  comando  di  autogruppo  del
battaglione  o  di  gruppo  nell'area  tecnico-operativa  o  incarico
equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
                              Art. 1108 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE IV
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DEGLI INGEGNERI

                              Art. 1109 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del  ruolo  normale  del
Corpo degli ingegneri prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) sottotenente; 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)); 
  g)brigadiere generale ((...)); 
  h) maggiore generale ((...)); 
  i) tenente generale ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1110 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 7 anni; 
    b) tenente colonnello: 
      1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  15
anni; 
    c) colonnello: 5 anni; 
    d) brigadiere generale: 2. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 10 anni; 
    d) maggiore: 4 anni. 
                              Art. 1111
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi minimi di comando, attribuzioni o servizio, i titoli e
gli  esami  prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di
valutazione,  in  relazione  ai  diversi  gradi  gerarchici,  sono  i
seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b)   tenente:   aver  conseguito  il  prescritto  diploma  di  laurea
specialistica;
c)  capitano:  2  anni  di  servizio  nell'area  tecnico-operativa  o
nell'area  tecnico-amministrativa  o  nell'area tecnico-industriale o
incarico  equipollente,  anche se compiuto tutto o in parte nel grado
inferiore;
d) tenente colonnello: 3 anni di servizio nell'area tecnico-operativa
o  nell'area  tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale,
di  cui  almeno  uno  nell'incarico  non  inferiore  a quello di capo
sezione o servizio o vice direttore o incarico equipollente, anche se
compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.
                              Art. 1112 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE V
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO SANITARIO

                              Art. 1113 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del  ruolo  normale  del
Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) sottotenente; 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)); 
  g)brigadiere generale ((...)); 
  h) maggiore generale ((...)); 
  i) tenente generale. ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
  3. In caso di nomina del maggiore generale a Direttore  generale  o
incarico corrispondente, si effettua una  promozione  aggiuntiva  nel
grado. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1114 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 7 anni; 
    b) tenente colonnello: 
      1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  15
anni; 
    c) colonnello: 6 anni; 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 4 anni; 
    b) tenente: 4 anni; 
    c) capitano: 10 anni; 
    d) maggiore: 4 anni. 
                              Art. 1115
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  comando  o servizio, i titoli e gli esami
prescritti,   richiesti   per   l'inserimento   nelle   aliquote   di
valutazione,  in  relazione  ai  diversi  gradi  gerarchici,  sono  i
seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b)   tenente:  aver  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione;
c)  capitano:  2  anni  di  servizio  nell'ambito dell'organizzazione
sanitaria  dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche
se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
d) tenente colonnello: 3 anni di servizio nell'area tecnico-operativa
o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado
inferiore.
                              Art. 1116 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE VI
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO

                              Art. 1117 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del  ruolo  normale  del
Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) sottotenente; 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)); 
  g)brigadiere generale ((...)); 
  h) maggiore generale ((...)); 
  i) tenente generale. ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
  3. In caso di nomina del maggiore generale a Direttore  generale  o
incarico corrispondente, si effettua una  promozione  aggiuntiva  nel
grado. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1118 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 7 anni; 
    b) tenente colonnello: 
      1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  15
anni; 
    c) colonnello: 6 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 10 anni; 
    d) maggiore: 4 anni. 
                              Art. 1119
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I periodi minimi di comando, di attribuzioni o servizio, i titoli
e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di
valutazione,  in  relazione  ai  diversi  gradi  gerarchici,  sono  i
seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b)   tenente:   2  anni  di  servizio  presso  un  reparto  dell'area
tecnico-operativa  o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o
in parte nel grado inferiore;
c)  capitano:  2  anni  di  servizio  nell'ambito  presso  un  ente o
distaccamento amministrativo o di addetto nell'area tecnico-operativa
o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado
inferiore;   aver   conseguito   il   prescritto  diploma  di  laurea
specialistica;
d)    tenente    colonnello:    un   anno   di   servizio   nell'area
tecnico-operativa  nell'incarico  non  inferiore  a  quello  di  capo
sezione del servizio o incarico equipollente, anche se compiuto tutto
o in parte nel grado inferiore.
                              Art. 1120 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE VII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE
DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA, GENIO E
TRASMISSIONI

                              Art. 1121 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle
Armi di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio  e  trasmissioni
prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) sottotenente ((...)); 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1122 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 8 anni; 
    b) tenente colonnello: 7 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 11 anni; 
    d) maggiore: 5 anni. 
                              Art. 1123
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di comando o servizio e i corsi richiesti per
l'inserimento  nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare il corso applicativo;
b)  tenente:  2  anni  di  servizio  presso  enti o comandi o reparti
nell'area   tecnico-operativa   o  incarico  equipollente,  anche  se
compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: in via prioritaria 2 anni di comando di unita' a livello
compagnia  nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche
se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata,
4  anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione
centrale dell'area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente;
d)  tenente  colonnello:  3  anni  di  servizio  presso gli uffici di
diretta  collaborazione  del Ministro o nell'area tecnico-operativa o
nell'organizzazione   centrale   dell'area  tecnico-amministrativa  o
incarico equipollente.
                              Art. 1124 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE VIII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL
RUOLO
SPECIALE
DELL'((ARMA DEI TRASPORTI E DEI MATERIALI))

                              Art. 1125 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di  carriera  degli  ufficiali  del  ruolo  speciale
dell'Arma dei trasporti e dei  materiali  prevede  i  seguenti  gradi
gerarchici ((...)): 
    a) sottotenente ((...)); 
    b) tenente ((...)); 
    c) capitano ((...)); 
    d) maggiore ((...)); 
    e) tenente colonnello ((...)); 
    f) colonnello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1126
               Periodi di permanenza minima nel grado

1.   Gli   anni   di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) capitano: 8 anni;
b) tenente colonnello: 7 anni.
2.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per la
promozione ad anzianita', sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 6 anni;
c) capitano: 11 anni;
d) maggiore: 5 anni.
                              Art. 1127
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di comando o servizio e i corsi richiesti per
l'inserimento  nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare il corso applicativo;
b)  tenente:  2  anni  di  servizio  presso  enti o comandi o reparti
nell'area   tecnico-operativa   o  incarico  equipollente,  anche  se
compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c) capitano: in via prioritaria 2 anni di comando di unita' a livello
di  compagnia  nell'area  tecnico-operativa  o incarico equipollente,
anche  se  compiuto  tutto  o  in  parte  nel grado inferiore; in via
subordinata,   4  anni  di  servizio  nell'area  tecnico-operativa  o
nell'organizzazione   centrale  dell'area  tecnico-amministrativa,  o
incarico equipollente;
d)  tenente  colonnello:  3  anni  di  servizio  presso gli uffici di
diretta  collaborazione  del Ministro o nell'area tecnico-operativa o
nell'organizzazione   centrale   dell'area  tecnico-amministrativa  o
incarico equipollente.
                              Art. 1128 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE IX
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO SANITARIO

                              Art. 1129 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale  del
Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) sottotenente ((...)); 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1130 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 8 anni; 
    b) tenente colonnello: 7 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 11 anni; 
    d) maggiore: 5 anni. 
                              Art. 1131
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  Per  l'inserimento nelle aliquote di valutazione, il sottotenente
deve superare il corso applicativo.
                              Art. 1132 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE X
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO

                              Art. 1133 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale  del
Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) sottotenente ((...)); 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1134 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 8 anni; 
    b) tenente colonnello: 7 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 11 anni; 
    d) maggiore: 5 anni. 
                              Art. 1135
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di comando o servizio e i corsi richiesti per
l'inserimento  nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare il corso applicativo;
b)  tenente:  2  anni  di  servizio  presso  enti o comandi o reparti
nell'area   tecnico-operativa   o  incarico  equipollente,  anche  se
compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
c)  capitano:  2  anni  di  servizio  nell'area  tecnico-operativa  o
nell'organizzazione   centrale  dell'area  tecnico-amministrativa,  o
incarico  equipollente,  anche se compiuto tutto o in parte nel grado
inferiore;
d)  tenente  colonnello:  3  anni  di  servizio  presso gli uffici di
diretta  collaborazione  del Ministro o nell'area tecnico-operativa o
nell'organizzazione   centrale   dell'area  tecnico-amministrativa  o
incarico equipollente.
                              Art. 1136 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

CAPO VIII
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1137
Ulteriori  requisiti  per la valutazione degli ufficiali della Marina
                              militare

1.  Per  gli  ufficiali  della  Marina militare i periodi di servizio
prestati  su  navi  da  guerra  estere  o  in  territorio estero sono
considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio
nazionale.
2. Ai fini dell'avanzamento e' valido il periodo di imbarco compiuto,
con  funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non
iscritte  nel  naviglio  dello  Stato  per  l'espletamento di servizi
previsti  da  speciali  disposizioni.  E'  altresi'  valido  anche il
periodo  di  imbarco  compiuto  su  navi  mercantili  per  istruzione
professionale.   In  ogni  caso  la  meta'  del  periodo  di  imbarco
prescritto  ai  fini  dell'avanzamento  deve essere trascorsa su navi
della Marina militare in armamento o in riserva.

SEZIONE II
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DI STATO MAGGIORE

                              Art. 1138 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del  ruolo  normale  del
Corpo di stato maggiore prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) guardiamarina; 
  b) sottotenente di vascello ((...)); 
  c) tenente di vascello ((...)); 
  d) capitano di corvetta ((...)); 
  e) capitano di fregata ((...)); 
  f) capitano di vascello ((...)); 
  g) contrammiraglio ((...)); 
  h) ammiraglio di divisione ((...)); 
  i) ammiraglio di squadra ((...)); 
  l) ammiraglio. ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
  3.  Nell'organico  degli   ammiragli   di   squadra   e'   compreso
l'ammiraglio in servizio  permanente  effettivo,  nominato  ai  sensi
dell'articolo 1094. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1139 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) tenente di vascello: 7 anni; 
    b) capitano di fregata: 
      1) 4 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
capitani di fregata con 4 e 5 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
capitani di fregata con 6, 7 e 8 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
capitani di fregata con anzianita' di grado pari  o  superiore  a  13
anni; 
    c) capitano di vascello: 4 anni; 
    d) contrammiraglio: 2 anni; 
    e) ammiraglio di divisione: 3 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) guardiamarina: 2 anni; 
    b) sottotenente di vascello: 5 anni; 
    c) tenente di vascello: 10 anni; 
    d) capitano di corvetta: 4 anni. 
                              Art. 1140
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco
e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione,
in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a)  sottotenente di vascello: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel
limite  massimo  di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver
conseguito la laurea specialistica;
b)  tenente  di  vascello:  un  anno  in  comando  di unita' navale o
incarico  equipollente;  4  anni  di  imbarco, compreso il periodo di
comando;
c)  capitano  di  fregata:  un  anno  in comando di unita' navale, di
squadriglia, di flottiglia o incarico equipollente, anche se compiuto
tutto  o  in  parte nel grado immediatamente inferiore; oppure 2 anni
quale comandante in seconda o capo reparto di unita' navale, anche se
compiuti,  nel  limite  massimo  di un anno, nel grado immediatamente
inferiore;  2  anni  di  imbarco,  compreso  il  periodo di comando o
attribuzioni specifiche;
d)  capitano  di  vascello:  un anno in comando di unita' navale o di
comando complesso navale o incarico equipollente.
                              Art. 1141 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE III
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DEL GENIO NAVALE

                              Art. 1142 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del  ruolo  normale  del
Corpo del genio navale prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) guardiamarina; 
  b) sottotenente di vascello ((...)); 
  c) tenente di vascello ((...)); 
  d) capitano di corvetta ((...)); 
  e) capitano di fregata ((...)); 
  f) capitano di vascello ((...)); 
  g) contrammiraglio ((...)); 
  h) ammiraglio ispettore ((...)); 
  i) ammiraglio ispettore capo ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1143 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) tenente di vascello: 7 anni; 
    b) capitano di fregata: 
      1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
capitani di fregata con anzianita' di grado pari  o  superiore  a  15
anni; 
    c) capitano di vascello: 5 anni; 
    d) contrammiraglio: 2 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) guardiamarina: 2 anni; 
    b) sottotenente di vascello: 6 anni; 
    c) tenente di vascello: 10 anni; 
    d) capitano di corvetta: 4 anni. 
                              Art. 1144
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco
e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione,
in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a)  sottotenente  di  vascello:  18  mesi di imbarco, anche se svolto
tutto  o  in  parte  nel  grado  inferiore; aver conseguito la laurea
specialistica;
b) tenente di vascello: un anno quale direttore di macchina di unita'
navale  o  incarico  equipollente;  3  anni  di  imbarco, compreso il
periodo di comando o di attribuzioni specifiche;
c)  capitano  di  corvetta:  18  mesi  quale direttore di macchina di
unita'  navale  o incarico equipollente; 18 mesi di imbarco, compreso
il periodo di comando o di attribuzioni specifiche;
d)  capitano  di  fregata:  un  anno  quale vice direttore di un ente
tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente;
e)  capitano  di  vascello: un anno quale direttore di ente tecnico o
stabilimento tecnico o incarico equipollente.
                              Art. 1145 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE IV
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DELLE ARMI NAVALI

                              Art. 1146 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del  ruolo  normale  del
Corpo delle armi navali prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) guardiamarina; 
  b) sottotenente di vascello ((...)); 
  c) tenente di vascello ((...)); 
  d) capitano di corvetta ((...)); 
  e) capitano di fregata ((...)); 
  f) capitano di vascello ((...)); 
  g) contrammiraglio ((...)); 
  h) ammiraglio ispettore ((...)); 
  i) ammiraglio ispettore capo ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1147 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) tenente di vascello: 7 anni; 
    b) capitano di fregata: 
      1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
capitani di fregata con anzianita' di grado pari  o  superiore  a  15
anni; 
    c) capitano di vascello: 5 anni; 
    d) contrammiraglio: 2 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) guardiamarina: 2 anni; 
    b) sottotenente di vascello: 6 anni; 
    c) tenente di vascello: 10 anni; 
    d) capitano di corvetta: 4 anni. 
                              Art. 1148
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco
e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione,
in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a)  sottotenente  di  vascello:  18  mesi di imbarco, anche se svolto
tutto  o  in  parte  nel  grado  inferiore; aver conseguito la laurea
specialistica;
b)  tenente di vascello: un anno come capo reparto di unita' navale o
incarico  equipollente;  3  anni  di  imbarco, compreso il periodo di
comando o di attribuzioni specifiche;
c)  capitano  di  fregata:  un  anno  quale vice direttore di un ente
tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente;
d)  capitano  di  vascello: un anno quale direttore di ente tecnico o
stabilimento tecnico o incarico equipollente.
                              Art. 1149 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE V
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO SANITARIO MARITTIMO

                              Art. 1150 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del  ruolo  normale  del
Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) guardiamarina; 
  b) sottotenente di vascello ((...)); 
  c) tenente di vascello ((...)); 
  d) capitano di corvetta ((...)); 
  e) capitano di fregata ((...)); 
  f) capitano di vascello ((...)); 
  g) contrammiraglio ((...)); 
  h) ammiraglio ispettore ((...)); 
  i) ammiraglio ispettore capo. ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
  3. In caso di nomina dell'ammiraglio ispettore a Direttore generale
o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva  nel
grado. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1151 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) tenente di vascello: 7 anni; 
    b) capitano di fregata: 
      1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
capitani di fregata con anzianita' di grado pari  o  superiore  a  15
anni; 
    c) capitano di vascello: 6 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) guardiamarina: 4 anni; 
    b) sottotenente di vascello: 4 anni; 
    c) tenente di vascello: 10 anni; 
    d) capitano di corvetta: 4 anni. 
                              Art. 1152
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco
e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione,
in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a)   sottotenente   di   vascello:   aver  conseguito  l'abilitazione
all'esercizio della professione;
b)  tenente  di vascello: 24 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o
in parte nel grado inferiore;
c)  capitano  di  fregata: un anno quale vice direttore di ospedale o
incarico equipollente;
d)  contrammiraglio:  un  anno quale direttore di ospedale o incarico
equipollente,   anche   se   svolto   tutto  o  in  parte  nel  grado
immediatamente inferiore.
                              Art. 1153 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE VI
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO MARITTIMO

                              Art. 1154 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del  ruolo  normale  del
Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) guardiamarina; 
  b) sottotenente di vascello ((...)); 
  c) tenente di vascello ((...)); 
  d) capitano di corvetta ((...)); 
  e) capitano di fregata ((...)); 
  f) capitano di vascello ((...)); 
  g) contrammiraglio ((...)); 
  h) ammiraglio ispettore ((...)); 
  i) ammiraglio ispettore capo. ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
  3. In caso di nomina dell'ammiraglio ispettore a Direttore generale
o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva  nel
grado. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1155 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) tenente di vascello: 7 anni; 
    b) capitano di fregata: 
      1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
capitani di fregata con anzianita' di grado pari  o  superiore  a  15
anni; 
    c) capitano di vascello: 6 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) guardiamarina: 2 anni; 
    b) sottotenente di vascello: 6 anni; 
    c) tenente di vascello: 10 anni; 
    d) capitano di corvetta: 4 anni. 
                              Art. 1156
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco
e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione,
in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 2 anni di imbarco, anche se svolto tutto
o   in   parte   nel  grado  inferiore;  aver  conseguito  la  laurea
specialistica;
b) tenente di vascello: un anno come capo reparto logistico di unita'
navale  o  incarico  equipollente; 2 anni di imbarco, anche se svolto
tutto  o  in  parte  nel  grado immediatamente inferiore, compreso il
periodo di comando o attribuzioni specifiche;
c)  capitano di fregata: un anno come vice direttore di commissariato
o incarico equipollente;
d)  capitano  di  vascello: un anno come direttore di commissariato o
incarico equipollente.
                              Art. 1157 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE VII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

                              Art. 1158
                    Articolazione della carriera

1.  Lo  sviluppo  di  carriera  degli ufficiali del ruolo normale del
Corpo delle capitanerie di porto prevede i seguenti gradi gerarchici,
per  i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come
a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina;
b) sottotenente di vascello: 133;
c) tenente di vascello: 170;
d) capitano di corvetta: 78;
e) capitano di fregata: 192;
f) capitano di vascello: 113;
g) contrammiraglio: 16;
h) ammiraglio ispettore: 4;
i) ammiraglio ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 706
unita'.
                              Art. 1159
               Periodi di permanenza minima nel grado

1.   Gli   anni   di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 7 anni;
b) capitano di fregata:
1)  6  anni,  per  la  1^  aliquota  di  valutazione, che comprende i
capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado;
2)  8  anni,  per  la  2^  aliquota  di  valutazione, che comprende i
capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado;
3)  15  anni,  per  la  3^  aliquota  di valutazione, che comprende i
capitani  di  fregata  con  anzianita' di grado pari o superiore a 15
anni;
c) capitano di vascello: 5 anni.
2.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per la
promozione ad anzianita', sono i seguenti:
a)  guardiamarina:  2  anni;  un  anno per gli ufficiali reclutati ai
sensi dell'articolo 652, comma 2.
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 10 anni;
d) capitano di corvetta: 4 anni.
                              Art. 1160
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  comando,  di  servizio,  di  attribuzione
specifica  e  i  titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di
valutazione,  in  relazione  ai  diversi  gradi  gerarchici,  sono  i
seguenti:
a)   sottotenente  di  vascello:  18  mesi  di  servizio  presso  una
capitaneria  di  porto  o  ufficio circondariale marittimo o incarico
equipollente; aver conseguito la laurea specialistica;
b)  tenente  di  vascello:  un  anno  come capo ufficio circondariale
marittimo o incarico equipollente;
c)  capitano  di fregata: un anno come comandante di un compartimento
marittimo o incarico equipollente;
d)   capitano  di  vascello:  un  anno  come  direttore  marittimo  o
comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.
                              Art. 1161
               Promozioni a scelta nel grado superiore

1.  Le  promozioni  annuali  a  scelta  al grado superiore sono cosi'
determinate:
a) 17 o 18 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni:
18 promozioni il primo anno; 17 promozioni il secondo e terzo anno;
b)  4  o  5  da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di
valutazione  con  ciclo  di  due  anni: 5 promozioni il primo anno; 4
promozioni il secondo anno;
c)  5  o  6  da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di
valutazione  con  ciclo  di  due  anni: 5 promozioni il primo anno; 6
promozioni il secondo anno;
d)  3  da  attribuire  a  capitani  di  fregata  della 3^ aliquota di
valutazione;
e)  2  o  3  da attribuire a capitano di vascello con ciclo di cinque
anni:  2  promozioni  il  primo,  secondo,  quarto  e  quinto anno; 3
promozioni il terzo anno.
2.  Le  promozioni  da attribuire a contrammiragli sono 4 ogni cinque
anni.  Il  ciclo  di  cinque  anni  prevede: una promozione il primo,
secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

SEZIONE VIII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE
DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

                              Art. 1162 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale  del
Corpo di stato maggiore prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) guardiamarina ((...)); 
  b) sottotenente di vascello ((...)); 
  c) tenente di vascello ((...)); 
  d) capitano di corvetta ((...)); 
  e) capitano di fregata ((...)); 
  f) capitano di vascello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1163 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) tenente di vascello: 8 anni; 
    b) capitano di fregata: 7 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) guardiamarina: 2 anni; 
    b) sottotenente di vascello: 6 anni; 
    c) tenente di vascello: 11 anni; 
    d) capitano di corvetta: 5 anni. 
                              Art. 1164
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  imbarco richiesti per l'inserimento nelle
aliquote  di  valutazione,  in relazione ai diversi gradi gerarchici,
sono i seguenti:
a) sottotenente di vascello: 3 anni, anche se svolti tutti o in parte
nel grado immediatamente inferiore;
b)  tenente di vascello: 4 anni, anche se svolti tutti o in parte nel
grado immediatamente inferiore.
                              Art. 1165 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE IX
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DEL GENIO NAVALE

                              Art. 1166 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale  del
Corpo del genio navale prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) guardiamarina ((...)); 
  b) sottotenente di vascello ((...)); 
  c) tenente di vascello ((...)); 
  d) capitano di corvetta ((...)); 
  e) capitano di fregata ((...)); 
  f) capitano di vascello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1167
               Periodi di permanenza minima nel grado

1.   Gli   anni   di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per la
promozione ad anzianita', sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
                              Art. 1168 
                Requisiti speciali per l'avanzamento 
 
  1. I periodi minimi di imbarco richiesti  per  l'inserimento  nelle
aliquote di valutazione, in relazione ai  diversi  gradi  gerarchici,
sono i seguenti: 
    a) sottotenente di vascello: 2 anni, anche se svolti tutti  o  in
parte nel grado immediatamente inferiore; 
    b) tenente di vascello: 2 anni, anche se svolti tutti o in  parte
nel grado immediatamente inferiore. 
                              Art. 1169 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE X
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DELLE ARMI NAVALI

                              Art. 1170 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale  del
Corpo delle armi navali prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) guardiamarina ((...)); 
  b) sottotenente di vascello ((...)); 
  c) tenente di vascello ((...)); 
  d) capitano di corvetta ((...)); 
  e) capitano di fregata ((...)); 
  f) capitano di vascello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1171 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) tenente di vascello: 8 anni; 
    b) capitano di fregata: 7 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) guardiamarina: 2 anni; 
    b) sottotenente di vascello: 6 anni; 
    c) tenente di vascello: 11 anni; 
    d) capitano di corvetta: 5 anni. 
                              Art. 1172
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  imbarco richiesti per l'inserimento nelle
aliquote  di  valutazione,  in relazione ai diversi gradi gerarchici,
sono i seguenti:
a)  sottotenente  di  vascello:  un  anno, anche se svolto tutto o in
parte nel grado immediatamente inferiore;
b) tenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel
grado immediatamente inferiore.
                              Art. 1173 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE XI
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO SANITARIO MARITTIMO

                              Art. 1174 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale  del
Corpo  sanitario  marittimo  prevede  i  seguenti  gradi   gerarchici
((...)): 
  a) guardiamarina ((...)); 
  b) sottotenente di vascello ((...)); 
  c) tenente di vascello ((...)); 
  d) capitano di corvetta ((...)); 
  e) capitano di fregata ((...)); 
  f) capitano di vascello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1175 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) tenente di vascello: 8 anni; 
    b) capitano di fregata: 7 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) guardiamarina: 2 anni; 
    b) sottotenente di vascello: 6 anni; 
    c) tenente di vascello: 11 anni; 
    d) capitano di corvetta: 5 anni. 
                              Art. 1176
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  sottotenenti  di vascello, per l'inserimento nelle aliquote di
valutazione,  devono  aver  svolto  il  periodo  minimo di un anno di
imbarco,  anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente
inferiore.
                              Art. 1177 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE XII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE
DEL CORPO DI COMMISSARIATO MARITTIMO

                              Art. 1178 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale  del
Corpo di commissariato marittimo prevede i seguenti gradi  gerarchici
((...)): 
  a) guardiamarina ((...)); 
  b) sottotenente di vascello ((...)); 
  c) tenente di vascello ((...)); 
  d) capitano di corvetta ((...)); 
  e) capitano di fregata ((...)); 
  f) capitano di vascello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1179 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) tenente di vascello: 8 anni; 
    b) capitano di fregata: 7 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) guardiamarina: 2 anni; 
    b) sottotenente di vascello: 6 anni; 
    c) tenente di vascello: 11 anni; 
    d) capitano di corvetta: 5 anni. 
                              Art. 1180
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di imbarco titoli richiesti per l'inserimento
nelle   aliquote  di  valutazione,  in  relazione  ai  diversi  gradi
gerarchici, sono i seguenti:
a)  sottotenente  di  vascello:  un  anno, anche se svolto tutto o in
parte nel grado immediatamente inferiore;
b) tenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel
grado immediatamente inferiore.
                              Art. 1181 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE XIII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

                              Art. 1182
                    Articolazione della carriera

1.  Lo  sviluppo  di  carriera degli ufficiali del ruolo speciale del
Corpo delle capitanerie di porto prevede i seguenti gradi gerarchici,
per  i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come
a fianco di ciascuno indicate:
a) guardiamarina: 22;
b) sottotenente di vascello: 61;
c) tenente di vascello: 87;
d) capitano di corvetta: 45;
e) capitano di fregata: 53;
f) capitano di vascello: 5.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 273
unita'.
                              Art. 1183
               Periodi di permanenza minima nel grado

1.   Gli   anni   di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente di vascello: 8 anni;
b) capitano di fregata: 7 anni.
2.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per la
promozione ad anzianita', sono i seguenti:
a) guardiamarina: 2 anni;
b) sottotenente di vascello: 6 anni;
c) tenente di vascello: 11 anni;
d) capitano di corvetta: 5 anni.
                              Art. 1184
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  comando,  di  servizio  o di attribuzione
specifica  richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione,
in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
a)   sottotenente   di  vascello:  2  anni  di  servizio  presso  una
capitaneria  di  porto  o su unita' navali o presso comandi aerei del
Corpo  o  servizio equipollente, anche se svolto tutto o in parte nel
grado immediatamente inferiore;
b)  tenente di vascello: 2 anni di servizio presso una capitaneria di
porto o servizio equipollente.
                              Art. 1185
               Promozioni a scelta nel grado superiore

1.  Le  promozioni  annuali  a  scelta  al grado superiore sono cosi'
determinate:
a) 8 da attribuire a tenenti di vascello;
b) 1 da attribuire a capitani di fregata.

CAPO IX
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE
SEZIONE
I
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI NORMALE
DELL'ARMA AERONAUTICA

                              Art. 1186 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera  degli  ufficiali  del  ruolo  naviganti
normale prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)): 
  a) sottotenente; 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)); 
  g) generale di brigata aerea ((...)); 
  h) generale di divisione aerea ((...)); 
  i) generale di squadra aerea ((...)); 
  l) generale. ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
  3. Nell'organico dei generali  di  squadra  aerea  e'  compreso  il
generale  in  servizio  permanente  effettivo,  nominato   ai   sensi
dell'articolo  1094.  Il   Ministro   della   difesa,   con   propria
determinazione, puo' disporre il passaggio di una unita'  del  volume
organico al corrispondente grado del ruolo normale delle armi. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1187 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 7 anni; 
    b) tenente colonnello: 
      1) 3 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 3, 4 e 5 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 6, 7 e 8 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  13
anni; 
    c) colonnello: 5 anni; 
    d) generale di brigata: 2 anni; 
    e) generale di divisione: 3 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 5 anni; 
    c) capitano: 10 anni; 
    d) maggiore: 4 anni. 
                              Art. 1188 
                Requisiti speciali per l'avanzamento 
 
1. I periodi minimi di  comando,  di  attribuzioni  specifiche  o  di
servizio, i titoli, i corsi e gli  esami  prescritti,  richiesti  per
l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai  diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti: 
a) sottotenente: superare gli esami prescritti; 
b) tenente: 3 anni di reparti di volo; aver conseguito il brevetto di
pilota militare o il brevetto di navigatore militare; 
c) capitano: 4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti  di  volo
di cui un anno di comando  di  squadriglia  ovvero  capo  sezione  di
gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o  in
parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento
e ((, per il personale reclutato nella  prima  classe  dell'Accademia
aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002,))  conseguire
la laurea specialistica prescritta; 
d) tenente colonnello: 3 anni in reparti di volo, o 2 anni in reparti
di volo di cui un anno  di  comando  di  gruppo  di  volo  o  comando
equipollente, anche se svolti in  tutto  o  in  parte  nel  grado  di
maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale,
anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore. 
                              Art. 1189 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE II
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE
DELLE ARMI DELL'AERONAUTICA MILITARE

                              Art. 1190 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale  delle
armi dell'Aeronautica militare prevede i  seguenti  gradi  gerarchici
((...)): 
  a) sottotenente; 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)); 
  g) generale di brigata ((...)); 
  h) generale di divisione ((...)); 
  i) generale di squadra. ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
  3. Il volume organico e' incrementato di una unita' se il  Ministro
della  difesa,  con  propria  determinazione,  forma  il  quadro   di
avanzamento al grado di generale di squadra. La  predetta  unita'  e'
sottratta al ruolo naviganti normale ed e' a  quest'ultimo  riportata
in incremento all'atto della cessazione dal servizio del generale  di
squadra del ruolo normale delle armi. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1191 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 7 anni; 
    b) tenente colonnello: 
      1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  15
anni; 
    c) colonnello: 5 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 10 anni; 
    d) maggiore: 4 anni. 
                              Art. 1192 
                Requisiti speciali per l'avanzamento 
 
1. I periodi minimi di  comando,  di  attribuzioni  specifiche  o  di
servizio, i titoli, i corsi e gli  esami  prescritti,  richiesti  per
l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai  diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti: 
a) sottotenente: superare gli esami prescritti; 
b) tenente: 4 anni in reparti o enti dell'organizzazione  periferica,
compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi; 
c) capitano: 4 anni di reparti o enti dell'organizzazione periferica,
oppure 3 anni in reparto  o  enti  dell'organizzazione  intermedia  o
periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di  volo  o
capo sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o  incarico
equipollente, anche se svolti in  tutto  o  in  parte  nel  grado  di
tenente; superare i corsi previsti  dal  regolamento  e  ((,  per  il
personale reclutato nella prima classe dell'Accademia  aeronautica  a
decorrere dall'anno  accademico  2001-2002,))  conseguire  la  laurea
specialistica prescritta; 
d) tenente colonnello: 3 anni in reparti o  enti  dell'organizzazione
intermedia o periferica, oppure 2 anni di comando di  gruppo  o  capo
sezione dell'organizzazione di  vertice  o  ministeriale  o  incarico
equipollente, anche se svolti in  tutto  o  in  parte  nel  grado  di
maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale,
anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore. 
                              Art. 1193 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) 
                              Art. 1194 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE III
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DEL GENIO AERONAUTICO

                              Art. 1195 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del  ruolo  normale  del
Corpo del genio  aeronautico  prevede  i  seguenti  gradi  gerarchici
((...)): 
  a) sottotenente; 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)); 
  g) brigadiere generale ((...)); 
  h) generale ispettore ((...)); 
  i) generale ispettore capo ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1196 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 7 anni; 
    b) tenente colonnello: 
      1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  15
anni; 
    c) colonnello: 5 anni; 
    d) brigadiere generale: 2. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 10 anni; 
    d) maggiore: 4 anni. 
                              Art. 1197
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  comando,  di attribuzioni specifiche o di
servizio,  i  titoli,  i  corsi e gli esami prescritti, richiesti per
l'inserimento  nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b)  tenente:  3  anni presso un ente dell'organizzazione periferica o
ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio o ufficio meteorologico
o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali
corsi;  aver  conseguito  la  laurea in ingegneria ovvero in fisica o
diploma di laurea di cui e' riconosciuta l'equipollenza;
c)  capitano:  4  anni di servizio presso un ente dell'organizzazione
periferica  o  ufficio  di  sorveglianza  tecnica,  o  laboratorio, o
ufficio  meteorologico, o incarico equipollente, oppure 3 anni presso
gli  stessi enti, dei quali 2 quale capo servizio o sezione, anche se
svolti  in  tutto  o  in parte nel grado di tenente; superare i corsi
previsti dal regolamento;
d)  tenente  colonnello:  un anno quale capo di un ufficio di un ente
dell'organizzazione   intermedia   o  incarico  equipollente,  se  in
possesso  della  laurea in ingegneria, un anno quale capo servizio di
un  laboratorio  o incarico equipollente, se in possesso della laurea
in  chimica, un anno quale capo di un centro meteorologico o incarico
equipollente  se  in possesso della laurea in fisica, anche se svolto
in  tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti
da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte
nel grado di maggiore.
                              Art. 1198 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE IV
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO

                              Art. 1199 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del  ruolo  normale  del
Corpo  di  commissariato  aeronautico  prevede   i   seguenti   gradi
gerarchici ((...)): 
  a) sottotenente; 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)); 
  g) brigadiere generale ((...)); 
  h) generale ispettore ((...)); 
  i) generale ispettore capo. ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
  3. In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale  o
incarico corrispondente si effettua  una  promozione  aggiuntiva  nel
grado. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1200 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 7 anni; 
    b) tenente colonnello: 
      1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  15
anni; 
    c) colonnello: 6 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 10 anni; 
    d) maggiore: 4 anni. 
                              Art. 1201
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  comando,  di attribuzioni specifiche o di
servizio,  i  titoli,  i  corsi e gli esami prescritti, richiesti per
l'inserimento  nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b)  tenente:  4  anni  presso un servizio amministrativo di ente o di
distaccamento,  compresi  i  periodi di frequenza di eventuali corsi;
aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio
ovvero diploma di laurea di cui e' riconosciuta l'equipollenza;
c)  capitano: 4 anni di servizio presso un servizio amministrativo di
ente  o di distaccamento, oppure 3 anni presso gli stessi enti di cui
2  come  capo  servizio  o  incarico equipollente, anche se svolti in
tutto  o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal
regolamento;
d)  tenente  colonnello:  2  anni  di capo servizio amministrativo di
ente,   capo   di   sezione   o   di   ufficio   equiparato  di  ente
dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia delle Forze
armate  o  incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte
nel  grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto
ministeriale,  anche  se  svolti  in  tutto  o  in parte nel grado di
maggiore.
                              Art. 1202 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE V
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO SANITARIO AERONAUTICO

                              Art. 1203 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del  ruolo  normale  del
Corpo sanitario  aeronautico  prevede  i  seguenti  gradi  gerarchici
((...)): 
  a) sottotenente; 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)); 
  g) brigadiere generale ((...)); 
  h) generale ispettore ((...)); 
  i) generale ispettore capo. ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
  3. In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale  o
incarico corrispondente si effettua  una  promozione  aggiuntiva  nel
grado. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1204 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 7 anni; 
    b) tenente colonnello: 
      1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 
      2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che  comprende  i
tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 
      3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  15
anni; 
    c) colonnello: 6 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 4 anni; 
    b) tenente: 4 anni; 
    c) capitano: 10 anni; 
    d) maggiore: 4 anni. 
                              Art. 1205
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  comando,  di attribuzioni specifiche o di
servizio,  i  titoli,  i  corsi e gli esami prescritti, richiesti per
l'inserimento  nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
b)   tenente:  aver  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione e superare il corso applicativo;
c)   capitano:   4   anni   presso  un  servizio  sanitario  di  ente
dell'organizzazione  periferica,  oppure  3  anni  presso un servizio
sanitario  di ente dell'organizzazione periferica di cui 2 anni quale
dirigente  di  servizio  sanitario  o incarico equipollente, anche se
svolti in tutto o in parte nel grado di tenente;
d)  tenente colonnello: 2 anni in un istituto medico legale o capo di
ufficio   sanitario  di  ente  dell'organizzazione  ministeriale,  di
vertice  o  intermedia  o  incarico  equipollente, anche se svolti in
tutto  o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da
apposito  decreto  ministeriale,  anche se svolti in tutto o in parte
nel grado di maggiore.
                              Art. 1206 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE VI
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI
SPECIALE DELL'ARMA AERONAUTICA

                              Art. 1207 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera  degli  ufficiali  del  ruolo  naviganti
speciale dell'Arma aeronautica prevede i  seguenti  gradi  gerarchici
((...)): 
  a) sottotenente ((...)); 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1208 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 8 anni; 
    b) tenente colonnello: 8 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 11 anni; 
    d) maggiore: 5 anni. 
                              Art. 1209
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  comando,  di attribuzioni specifiche o di
servizio,  i  titoli,  i  corsi e gli esami prescritti, richiesti per
l'inserimento  nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti:
a)  sottotenente:  diploma  di  licenza  di istituto medio di secondo
grado;
b) tenente: 4 anni in reparti di volo;
c) capitano: 6 anni in reparti di volo; superare i corsi previsti dal
regolamento;
d) tenente colonnello: 4 anni in reparti di volo.
                              Art. 1210 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE VII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE
DELLE ARMI DELL'AERONAUTICA MILITARE

                              Art. 1211 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle
armi dell'Aeronautica militare prevede i  seguenti  gradi  gerarchici
((...)): 
  a) sottotenente ((...)); 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1212 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 8 anni; 
    b) tenente colonnello: 7 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 11 anni; 
    d) maggiore: 5 anni. 
                              Art. 1213
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  comando,  di attribuzioni specifiche o di
servizio,  i  titoli,  i  corsi e gli esami prescritti, richiesti per
l'inserimento  nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti:
a)  sottotenente:  diploma  di  licenza  di istituto medio di secondo
grado;
b)   tenente:   4  anni  in  enti  dell'organizzazione  intermedia  o
periferica o incarico equipollente;
c)  capitano: 3 anni di enti o reparti dell'organizzazione intermedia
o  periferica  o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal
regolamento.
                              Art. 1214 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE VIII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE
DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO

                              Art. 1215 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale  del
Corpo del genio  aeronautico  prevede  i  seguenti  gradi  gerarchici
((...)): 
  a) sottotenente ((...)); 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1216 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 8 anni; 
    b) tenente colonnello: 7 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 11 anni; 
    d) maggiore: 5 anni. 
                              Art. 1217
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  comando,  di attribuzioni specifiche o di
servizio,  i  titoli,  i  corsi e gli esami prescritti, richiesti per
l'inserimento  nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti:
a)  sottotenente:  diploma  di  licenza  di istituto medio di secondo
grado;
b)  tenente:  3  anni presso un reparto tecnico periferico o incarico
equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi;
c)  capitano:  3  anni  quale  capo  di  servizio  o  sezione tecnica
periferica  o  incarico  equipollente;  superare i corsi previsti dal
regolamento.
                              Art. 1218 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE IX
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO

                              Art. 1219 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale  del
Corpo  di  commissariato  aeronautico  prevede   i   seguenti   gradi
gerarchici ((...)): 
  a) sottotenente ((...)); 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1220 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 8 anni; 
    b) tenente colonnello: 7 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 11 anni; 
    d) maggiore: 5 anni. 
                              Art. 1221 
                Requisiti speciali per l'avanzamento 
 
  1. I periodi minimi di comando, di  attribuzioni  specifiche  o  di
servizio, i titoli, i corsi e gli  esami  prescritti,  richiesti  per
l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai  diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti: 
    ((a) sottotenente:  diploma  di  licenza  di  istituto  medio  di
secondo grado; 12 mesi presso un servizio amministrativo  di  ente  o
distaccamento; 
    b) tenente: 4 anni  in  un  servizio  amministrativo  di  ente  o
distaccamento oppure quale addetto al servizio contabile presso  ente
dell'organizzazione di vertice, intermedia o periferica; 
    c) capitano: 3 anni presso ente dell'organizzazione di vertice  o
intermedia o periferica  con  funzioni  amministrative  o  contabili;
superare i corsi previsti dal regolamento)). 
                              Art. 1222 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

SEZIONE X
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO SANITARIO AERONAUTICO

                              Art. 1223 
                    Articolazione della carriera 
 
  1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo  speciale  del
Corpo sanitario  aeronautico  prevede  i  seguenti  gradi  gerarchici
((...)): 
  a) sottotenente ((...)); 
  b) tenente ((...)); 
  c) capitano ((...)); 
  d) maggiore ((...)); 
  e) tenente colonnello ((...)); 
  f) colonnello ((...)). ((22)) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 1224 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
  1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
    a) capitano: 8 anni; 
    b) tenente colonnello: 7 anni. 
  2. Gli anni di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
    a) sottotenente: 2 anni; 
    b) tenente: 6 anni; 
    c) capitano: 11 anni; 
    d) maggiore: 5 anni. 
                              Art. 1225
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  comando,  di attribuzioni specifiche o di
servizio,  i  titoli,  i  corsi e gli esami prescritti, richiesti per
l'inserimento  nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti:
a)  sottotenente:  diploma  di  licenza  di istituto medio di secondo
grado;
b)  capitano:  3 anni presso un ente dell'organizzazione di vertice o
intermedia  o  periferica  con  funzioni  sanitarie; superare i corsi
previsti dal regolamento.
                              Art. 1226 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 

CAPO X
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1227 
            Estensione di norme ai fini dell'avanzamento 
 
((1.  Agli  ufficiali  dell'Arma  dei   carabinieri   continuano   ad
applicarsi le seguenti norme: 
a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309; 
c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.  410;
d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93 ; 
e) l'articolo 2, comma 6-terdecies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10.)) 
2.  Ai  soli  fini  dell'avanzamento,  ai  capitani   dell'Arma   dei
carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento  operativo
speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge
15 novembre 1988, n. 486. 

SEZIONE II
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE

                              Art. 1228
                    Articolazione della carriera

1.  Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale prevede
i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive
consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente: 102;
b) tenente: 204;
c) capitano: 350;
d) maggiore: 245;
e) tenente colonnello: 568;
f) colonnello: 321;
g) generale di brigata: 61;
h) generale di divisione: 20;
i) generale di corpo d'armata: 10.
2.  Il  volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo normale
e' di 1.881 unita'.
                              Art. 1229 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
((1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta   per
l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a  scelta,
sono i seguenti: 
a) tenente colonnello: 
1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti
colonnelli con 5 e 6 anni di anzianita' nel grado; 
2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti
colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianita' nel grado; 
3) 13 anni, per la  3^  aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  13
anni; 
b) colonnello: 6 anni; 
c) generale di brigata: 4 anni; 
d) generale di divisione: 3 anni.)) 
2. Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
a) sottotenente: 2 anni; 
b) tenente: 4 anni; 
c) capitano: ((7)) anni; 
d) maggiore: 5 anni. 
                              Art. 1230
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I  periodi  minimi  di  comando, i titoli e i corsi richiesti per
l'inserimento  nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi
gradi gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare il corso di applicazione;
b) tenente: aver conseguito il diploma di laurea;
c)    tenente    colonnello:   4   anni   di   comando   territoriale
(infraprovinciale che ha alle dipendenze stazioni), anche se compiuto
tutto o in parte nel grado di maggiore o capitano;
d) colonnello: 2 anni di comando provinciale o incarico equipollente.
                              Art. 1231
             Mancato conseguimento del diploma di laurea

1.  Gli  ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di
laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano:
a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono trasferiti d'autorita'
nel   ruolo  speciale,  con  il  grado  e  l'anzianita'  posseduta  e
mantenendo  gli  obblighi  di  servizio contratti, anche in eccedenza
alla consistenza organica del grado;
b)  sono  iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi
la stessa anzianita' di grado.
                              Art. 1232 
               Promozioni a scelta nel grado superiore 
 
((1. Le promozioni annuali a scelta al  grado  superiore  sono  cosi'
determinate: 
a) 14 da  attribuire  a  tenenti  colonnelli  della  1^  aliquota  di
valutazione; 
b) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della  2^  aliquota  di
valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10  promozioni
nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno; 
c) 5  da  attribuire  a  tenenti  colonnelli  della  3^  aliquota  di
valutazione; 
d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a  partire
dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno; 
e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a
partire dal 2004:  4  promozioni  nel  primo  e  nel  terzo  anno;  3
promozioni nel secondo anno; 
f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo  di  quattro
anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel  primo,  secondo  e  terzo
anno; 3 promozioni nel quarto anno.)) 

SEZIONE III
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE

                              Art. 1233
                    Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale prevede
i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive
consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
a) sottotenente: 96;
b) tenente: 240;
c) capitano: 440;
d) maggiore: 220;
e) tenente colonnello: 475;
f) colonnello: 35.
2.  Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo speciale
e' di 1.506 unita'.
                              Art. 1234 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
((1. L'anzianita' minima nel grado di tenente  colonnello,  richiesta
per l'inserimento degli  ufficiali  nell'aliquota  di  valutazione  a
scelta, e' di anni 7.)) 
2. Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
a) sottotenente: 2 anni; 
b) tenente: 5 anni; 
c) capitano: ((10)) anni; 
d) maggiore: 5 anni. 
                              Art. 1235
                Requisiti speciali per l'avanzamento

1.  I periodi minimi di comando e i corsi richiesti per l'inserimento
nelle   aliquote  di  valutazione,  in  relazione  ai  diversi  gradi
gerarchici, sono i seguenti:
a) sottotenente: superare il corso di applicativo;
b)    tenente    colonnello:   2   anni   di   comando   territoriale
(infraprovinciale  che  ha  alle  dipendenze stazioni), o di incarico
equipollente,  anche  se  compiuto  tutto  o  in  parte  nel grado di
maggiore o capitano.
                              Art. 1236 
               Promozioni a scelta nel grado superiore 
 
((1. Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado  superiore,
da attribuire ai tenenti colonnelli, e' determinato in 7 unita'.)) 

SEZIONE IV
PROFILO DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO

                              Art. 1237
                    Articolazione della carriera

1.    Lo   sviluppo   di   carriera   degli   ufficiali   del   ruolo
tecnico-logistico prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) tenente;
b) capitano;
c) maggiore;
d) tenente colonnello;
e) colonnello;
f) generale di brigata;
g) generale di divisione.
2. La consistenza organica per i gradi di tenente, capitano, maggiore
e tenente colonnello e' complessivamente di 376 unita'.
3.  La  consistenza  organica  per  il grado di colonnello, stabilita
complessivamente  in  30  unita',  e'  ripartita  secondo le seguenti
specialita':
a) medicina e farmacia: 9;
b) veterinaria: 1;
c) amministrazione: 9;
d) commissariato: 1;
e) investigazioni scientifiche: 3;
f) telematica: 4;
g) genio: 2;
h) psicologia: 1.
4.  La  consistenza  organica  per  il  grado di generale di brigata,
stabilita  complessivamente  in  3  unita',  e'  ripartita  secondo i
seguenti comparti:
a) sanitario: 1;
b) amministrativo: 1;
c) tecnico scientifico e psicologico: 1.
5.  La  consistenza organica per il grado di generale di divisione e'
stabilita in una unita'.
6.   Il   volume  organico  complessivo  degli  ufficiali  del  ruolo
tecnico-logistico e' di 410 unita'.
                              Art. 1238
Periodi  di  permanenza  minima  nel  grado  e requisiti speciali per
                            l'avanzamento

1.   Gli   anni   di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per
l'inserimento  degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta,
sono i seguenti:
a) tenente colonnello: 8 anni;
b) colonnello: 5 anni.
2.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per la
promozione ad anzianita', sono i seguenti:
a) tenente: un anno;
b) capitano: 8 anni;
c) maggiore: 7 anni.
3.  I  tenenti  per poter essere promossi al grado di capitano devono
superare il corso formativo.
                              Art. 1239
               Promozioni a scelta nel grado superiore

1.  Le  promozioni  annuali  a  scelta  al  grado  di colonnello, per
l'intero  ruolo,  sono  ripartite  tra  le  specialita', nel numero e
secondo l'ordine sotto indicato:
a)  amministrazione:  1  o 2 promozioni con ciclo di cinque anni: una
promozione  nel  primo, terzo, quarto e quinto anno; 2 promozioni nel
secondo anno;
b) commissariato: una promozione ogni otto anni;
c) medici e farmacisti: 1 o 2 promozioni con ciclo di quattro anni: 2
promozioni nel primo anno; una promozione nel secondo, terzo e quarto
anno;
d) veterinaria: una promozione ogni otto anni;
e) investigazioni scientifiche: ciclo di otto anni con una promozione
ogni tre anni: al primo, quarto e settimo anno;
f) telematica: ciclo di quattro anni con una promozione al primo e al
terzo anno e nessuna promozione al secondo e quarto anno;
g) genio: una promozione ogni quattro anni;
h) psicologia: una promozione ogni otto anni.
I cicli di promozione partono dal 2007.
2.  Le  promozioni  da attribuire a colonnello avvengono con ciclo di
quattro anni:
a)  una promozione nei primi tre anni, attribuita ai comparti secondo
il seguente ordine: amministrativo; sanitario; tecnico, scientifico e
psicologico;
b) nessuna promozione nel quarto anno.
3.  Le  promozioni  da attribuire a generale di brigata avvengono una
ogni tre anni.

CAPO XI
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI AUSILIARI
SEZIONE I
UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA E DELLE FORZE DI COMPLETAMENTO

                              Art. 1240
           Avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata

1. I sottotenenti e i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati
per  l'avanzamento  ad  anzianita'  al  grado superiore dai superiori
gerarchici  al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e,
se idonei, promossi con tale decorrenza.
                              Art. 1241
      Avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento

1. L'avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento avviene
con le modalita' previste per gli ufficiali in congedo.

SEZIONE II
UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

                              Art. 1242
                       Aliquote di valutazione

1.  Gli  ufficiali  piloti  e  navigatori  di complemento, per essere
valutati  per  l'avanzamento,  devono  trovarsi  compresi in apposite
aliquote  di  ruolo  stabilite  dal  Ministro  della  difesa. Per gli
ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in
una  delle  condizioni  previste per l'impedimento alla valutazione o
alla  promozione,  previste dall'articolo 1051 e dalla sezione II del
capo  IV del presente titolo operano, in quanto applicabili, le norme
di cui al capo V del presente titolo.
2. Agli effetti di quanto disposto nel comma 1, il 31 ottobre di ogni
anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei
quadri di avanzamento comprendendovi per ciascun grado, gli ufficiali
che,   entro   il  31  dicembre  dell'anno  successivo,  maturino  la
permanenza nel grado o l'anzianita' di servizio prevista all'articolo
1243.
3.  I  tenenti sono valutati e se idonei sono promossi con anzianita'
decorrente  dal  giorno  successivo  al  compimento  delle permanenze
previste dall'articolo 1243.
                              Art. 1243
     Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali

1.   Gli   ufficiali   inferiori,   per   essere   valutati  ai  fini
dell'avanzamento,  devono  aver  compiuto  i  periodi  di comando, di
servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.
2.  I  periodi  di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un
uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo.
3.  Sono  valutati  e,  se  idonei,  promossi  al grado superiore gli
ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:
a)  se  tenenti,  otto  anni di anzianita' nel grado. Tale periodo e'
ridotto   a   cinque   anni,   per  i  tenenti  del  ruolo  naviganti
dell'Aeronautica militare;
b) se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.
                              Art. 1244
                         Estensione di norme

1.  Agli  ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese le
norme  che  riguardano l'avanzamento in particolari condizioni di cui
all'articolo   1076   e   in   quanto   applicabili  le  altre  norme
sull'avanzamento degli ufficiali.
                              Art. 1245
 Periodi di servizio effettivo presso societa' di navigazione aerea

1. Per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento il periodo di
effettivo   servizio   aeronavigante   compiuto  presso  societa'  di
navigazione  aerea  e' computato per meta' ai fini del raggiungimento
dei  prescritti  periodi di comando, di imbarco o di servizio, ma non
oltre i 4/5 dei periodi suddetti.

CAPO XII
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO
SEZIONE I
NORME COMUNI

                              Art. 1246
                  Categorie di ufficiali in congedo

1.  Nelle  categorie  degli  ufficiali  in  congedo  l'avanzamento si
effettua  per  gli  ufficiali  in  ausiliaria,  per  gli ufficiali di
complemento e per gli ufficiali della riserva.
2. L'avanzamento ha luogo ad anzianita'.
                              Art. 1247
                Aliquote di ruolo per la valutazione

1.  Il  Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili
esigenze  di  mobilitazione,  le aliquote di ruolo degli ufficiali in
ausiliaria,  degli  ufficiali  di complemento e degli ufficiali della
riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.
                              Art. 1248
            Idoneita' al servizio militare incondizionato

1.  L'ufficiale  compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo
1247  non  puo'  essere  valutato  per  l'avanzamento se non e' stato
riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.
                              Art. 1249
      Cause di sospensione della valutazione o della promozione

1.   Per   l'ufficiale  compreso  nelle  aliquote  di  ruolo  di  cui
all'articolo  1247,  che  venga a trovarsi in alcuna delle condizioni
che  determinano la sospensione della valutazione o della promozione,
previste  dall'articolo  1051  e  dalla  sezione  II  del capo IV del
presente  titolo,  valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al
capo V del presente titolo.
                              Art. 1250
                             Promozioni

1.  Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel
numero  che  il  Ministro  stabilisce  in  rapporto  alle esigenze di
mobilitazione.
2.  Se,  dopo  effettuate  le promozioni nel numero suddetto, restino
ancora  ufficiali  iscritti in quadro, la validita' del quadro stesso
e' prorogata all'anno seguente.
3.  Gli  ufficiali  che non conseguono la promozione entro il secondo
anno  di validita' del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati
in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

SEZIONE II
UFFICIALI IN AUSILIARIA

                              Art. 1251
                            Grado massimo

1. L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado
massimo  previsto  per  il ruolo del servizio permanente effettivo da
cui provengono.
                              Art. 1252
                     Requisiti per l'avanzamento

1.  L'ufficiale  in  ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento
deve  aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche,
di  servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento
del pari grado in servizio permanente effettivo.
2.  Se  per  l'avanzamento  del  pari  grado  in  servizio permanente
effettivo non e' prescritto il compimento dei periodi di cui al comma
1,  l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento,
deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
3.  I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la prima
promozione nell'ausiliaria.
                              Art. 1253
                             Promozioni

1.  L'ufficiale in ausiliaria che e' giudicato idoneo all'avanzamento
e'  iscritto  in quadro, ma e' promosso solo dopo la promozione degli
ufficiali  in  servizio  permanente di pari grado e anzianita' che lo
precedevano nel ruolo di provenienza.
2.   Non  costituisce  ostacolo  alla  promozione  dell'ufficiale  in
ausiliaria  l'esistenza  nel  servizio  permanente  di pari grado non
idonei  all'avanzamento  o per i quali e' sospesa la valutazione o la
promozione.

SEZIONE III
UFFICIALI DI COMPLEMENTO

                              Art. 1254
                            Grado massimo

1.  L'avanzamento  degli  ufficiali  di  complemento ha luogo fino al
grado di tenente colonnello o corrispondente.
                              Art. 1255
                     Requisiti per l'avanzamento

1.  L'ufficiale  di complemento per essere valutato per l'avanzamento
deve,  a  seconda  della  Forza  armata  di  appartenenza e del grado
rivestito,  aver  compiuto  i  corsi  di  istruzione, gli esperimenti
pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalla sezione IV del
presente capo.
2.  L'esperimento  puo'  essere  svolto  in  uno o piu' periodi della
durata minima di un mese.
3.  E'  dispensato  dal  compiere  il  corso  e l'esperimento pratico
l'ufficiale  richiamato  alle  armi  che  ha  compiuto  il periodo di
comando,   di  attribuzioni  specifiche,  di  servizio,  di  imbarco,
indicato nella sezione IV del presente capo.
                              Art. 1256
                             Promozioni

1.    L'ufficiale   di   complemento,   che   e'   giudicato   idoneo
all'avanzamento  e  iscritto  in  quadro,  e'  promosso  solo dopo la
promozione  degli  ufficiali  di  pari grado, di maggiore o di eguale
anzianita',  appartenenti  ai corrispondenti ruoli normali e speciali
del servizio permanente effettivo.
2.  Non  costituisce  ostacolo  alla  promozione  degli  ufficiali di
complemento   l'esistenza   nel   servizio  permanente  effettivo  di
parigrado  non  idonei  all'avanzamento  o  per i quali e' sospesa la
valutazione o la promozione.
                              Art. 1257
                Promozione degli ufficiali subalterni

1.  I  sottotenenti  e  i  guardiamarina  di complemento che, dopo il
servizio  di  prima  nomina hanno prestato almeno un anno di servizio
continuativo,  possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo
dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 1247.
2.  Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di
grado  corrispondente  di  complemento  che  hanno prestato nel grado
rivestito  almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di
reparto se ufficiali dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di
fanteria,  cavalleria,  artiglieria, genio e trasmissioni e dell'Arma
dei carabinieri.
3.  Gli  ufficiali  di  cui  al  comma  2,  se giudicati idonei, sono
promossi,  sotto  la data del relativo decreto, indipendentemente dal
disposto  dell'articolo  1250, comma 1, solo dopo la promozione degli
ufficiali  di  pari grado e anzianita' appartenenti ai corrispondenti
ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.
4.  Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio
permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i
quali e' stata sospesa la valutazione o la promozione.
5.  Gli  ufficiali  di  complemento  di  cui al presente articolo, se
giudicati  non  idonei,  non  sono piu' valutati per l'avanzamento in
servizio,   ferma  restando  la  possibilita'  di  avanzamento  nella
posizione di congedo.

SEZIONE IV
REQUISITI SPECIALI PER L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

                              Art. 1258
Ufficiali  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
                            trasmissioni

1.  I  corsi  di  istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai
fini  dell'avanzamento  degli  ufficiali di complemento delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione
al grado sono i seguenti:
a)  maggiore  e  capitano:  corso  di aggiornamento per comandante di
battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando
di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni;
b)  tenente:  corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi
di  esperimento  pratico  presso un comando di compagnia, squadrone o
batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni;
c)  sottotenente:  corso  di  aggiornamento  per ufficiali subalterni
ovvero  compimento  del  4°  anno  dalla  data di ammissione al corso
allievi ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento
degli  ufficiali  di  complemento delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio  e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni
di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:
a)  maggiore:  1  anno  di  servizio  di  cui  6  mesi  di comando di
battaglione o gruppo o comando equipollente;
b)  capitano:  un  anno  di comando di compagnia, squadrone o comando
equipollente;
c) tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione
o comando equipollente.
3.  Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente
compiuti  i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per
gli ufficiali in servizio permanente.
                              Art. 1259 
        Ufficiali dell'((Arma dei trasporti e dei materiali)) 
 
  1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli  richiesti  ai
fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'((Arma  dei
trasporti e dei materiali)), in relazione al grado sono i seguenti: 
    a) maggiore e capitano:  corso  di  aggiornamento  per  ufficiali
superiori dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto; 
    b) tenente:  corso  di  aggiornamento  per  ufficiali  subalterni
dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto; 
    c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali  subalterni
dell'Arma ovvero compimento del 4° anno dalla data di  ammissione  al
corso allievi ufficiali di complemento. 
  2. In  sostituzione  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  gli
ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere  un
anno di servizio. 
                              Art. 1260
     Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

1.  I  corsi  di  istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai
fini  dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli
ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di esperimento pratico;
b)  sottotenente:  corso  di  aggiornamento  per ufficiali subalterni
ovvero  compimento  del  4°  anno  dalla  data di ammissione al corso
allievi ufficiali di complemento.
2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali
dei  vari  gradi  ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di
servizio.
                              Art. 1261
        Ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano

1.  I  corsi  di  istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai
fini  dell'avanzamento  degli  ufficiali  di  complemento  del  corpo
sanitario, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso un ente sanitario;
b)  capitano:  corso  di  aggiornamento;  15  anni di esercizio della
professione nella vita civile;
c) tenente: 10 anni di esercizio della professione nella vita civile;
d)  sottotenente:  3  anni  di esercizio della professione nella vita
civile.
2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali
dei  vari  gradi  ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di
servizio.
                              Art. 1262
     Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano

1.  I  corsi  di  istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai
fini  dell'avanzamento  degli  ufficiali  di complemento del corpo di
commissariato, in relazione al grado sono i seguenti:
a)  maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso una direzione, una
sezione o uno stabilimento del corpo;
b) capitano e tenente: corso di aggiornamento;
c)  sottotenente:  corso  di  aggiornamento  per ufficiali subalterni
ovvero  compimento  del  4°  anno  dalla  data di ammissione al corso
allievi ufficiali di complemento.
2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali
dei  vari  gradi  ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di
servizio.
                              Art. 1263
     Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare

1. Per gli ufficiali di complemento della Marina militare, il periodo
di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai
servizi del Corpo di appartenenza, e' computato per meta' ai fini del
raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla seguente sezione
V, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.
                              Art. 1264 
           Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare 
 
1. Per l'avanzamento degli  ufficiali  di  complemento  della  Marina
militare dei vari Corpi, con il grado capitano di  corvetta,  tenente
di vascello e sottotenente di vascello, e'  prescritto  un  corso  di
istruzione e 3 mesi di esperimento pratico. 
2.  I  periodi  di   imbarco   e   di   servizio   validi   ai   fini
dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma  1
e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti: 
a) capitano di  corvetta,  tenente  di  vascello  e  sottotenente  di
vascello del Corpo di stato maggiore: ((...)): 1 anno di imbarco; 
b) capitano di  corvetta,  tenente  di  vascello  e  sottotenente  di
vascello del Corpo del genio navale: 1 anno di imbarco o di  servizio
tecnico; 
c) capitano di corvetta del corpo delle armi  navali  e  capitano  di
corvetta, tenente di vascello e sottotenente di  vascello  del  Corpo
sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo
delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio; 
d) tenente di vascello e sottotenente di  vascello  del  Corpo  delle
armi navali: 1 anno di servizio tecnico. 
                              Art. 1265
       Ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare

1.  I  corsi  di  istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai
fini  dell'avanzamento  degli  ufficiali  di  complemento  del  ruolo
naviganti, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato
i  corsi  di  allenamento  e di addestramento svolti negli ultimi due
anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di stormo;
b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato
i  corsi  di  allenamento  e di addestramento svolti negli ultimi due
anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di gruppo;
c)  tenente: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato
i  corsi  di  allenamento  e di addestramento svolti negli ultimi due
anni.
2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento
degli  ufficiali  di complemento del ruolo naviganti, in sostituzione
delle  condizioni  di  cui  al comma 1 e in relazione al grado sono i
seguenti:
a) maggiore: un anno di servizio in reparti di impiego;
b)  capitano:  un  anno di servizio in reparti di impiego dei quali 6
mesi presso un comando di gruppo;
c) tenente: un anno di servizio in reparto di impiego.
                              Art. 1266
      Ufficiali del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare

1.  I  corsi  di  istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai
fini  dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo delle
armi, in relazione al grado sono i seguenti:
a)  maggiore:  frequentare  il  corso  di  aggiornamento;  3  mesi di
esperimento presso un reparto servizi dell'Aeronautica militare;
b)  capitano:  frequentare  il  corso  di  aggiornamento;  3  mesi di
esperimento presso un reparto servizi di aeroporto;
c)  tenente:  frequentare  il  corso  di  aggiornamento;  3  mesi  di
esperimento presso un reparto di impiego o in servizi di aeroporto.
2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali
dei  vari  gradi  ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di
servizio.
                              Art. 1267
          Ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico

1.  I  corsi  di  istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai
fini  dell'avanzamento  degli  ufficiali  di complemento del Corpo di
commissariato aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:
a)  maggiore:  frequentare  il  corso  di  aggiornamento;  3  mesi di
esperimento presso una direzione di commissariato;
b)  capitano:  frequentare  il  corso  di  aggiornamento;  3  mesi di
esperimento  presso  un  ufficio  amministrativo  di  aeroporto o una
direzione di commissariato;
c)  tenente:  frequentare  il  corso  di  aggiornamento;  3  mesi  di
esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto.
2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali
dei  vari  gradi  ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di
servizio.
                              Art. 1268
              Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico

1.  I  corsi  di  istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai
fini  dell'avanzamento  degli  ufficiali  di  complemento  del  Corpo
sanitario aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:
a)  maggiore:  frequentare  il  corso  di  aggiornamento;  3  mesi di
esperimento presso un istituto medico-legale;
b)  capitano:  frequentare  il  corso  di  aggiornamento;  3  mesi di
esperimento presso un ufficio sanitario dell'Aeronautica militare;
c)  tenente:  frequentare  il  corso  di  aggiornamento;  3  mesi  di
esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto.
2.  In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali
dei  vari  gradi  ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di
servizio.
                              Art. 1269
                 Ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1.  I  corsi  di  istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai
fini  dell'avanzamento  degli  ufficiali di complemento dell'Arma dei
carabinieri, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto
territoriale  o  battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un
comando di regione;
b) capitano: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto
territoriale  o  battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un
comando provinciale;
c)  tenente:  corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi
di esperimento pratico presso un comando compagnia territoriale;
d)  sottotenente:  corso  di  aggiornamento  per ufficiali subalterni
ovvero  compimento  del  4°  anno  dalla  data di ammissione al corso
allievi ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento
degli   ufficiali   di  complemento  dell'Arma  dei  carabinieri,  in
sostituzione  delle  condizioni  di  cui al comma 1 e in relazione al
grado sono i seguenti:
a)  maggiore:  1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo,
reparto territoriale o battaglione o comando equipollente;
b) capitano: un anno di compagnia o squadrone o comando equipollente;
c) tenente e sottotenente: un anno di comando di tenenza o di plotone
o comando equipollente.

SEZIONE V
UFFICIALI DELLA RISERVA

                              Art. 1270
                            Grado massimo

1.  L'avanzamento  degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al
grado  superiore  a  quello  col  quale  l'ufficiale  ha  cessato dal
servizio permanente.
                              Art. 1271
                     Requisiti per l'avanzamento

1.  L'ufficiale  della  riserva per essere valutato per l'avanzamento
deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in
ausiliaria,  i  periodi  di  comando,  di attribuzioni specifiche, di
servizio presso reparti e d'imbarco prescritti dal presente codice.
2.  Per i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
presso  reparti  e  d'imbarco  compiuti  in  ausiliaria  vale  quanto
prescritto dall'articolo 1252, commi 1 e 2.
                              Art. 1272
                             Promozioni

1.  L'ufficiale  della  riserva  giudicato  idoneo all'avanzamento e'
iscritto  in  quadro,  ma  e'  promosso solo dopo la promozione degli
ufficiali  in  servizio  permanente di pari grado e anzianita' che lo
precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo.
2.  Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio
permanente  di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali e'
sospesa la valutazione o la promozione.

CAPO XIII
AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO,
DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1273
                        Avanzamento a scelta

1.  L'avanzamento  a scelta dei sottufficiali dell'Esercito italiano,
della  Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene secondo le
modalita' e le valutazioni di cui all'articolo 1059.
2.   Fatta   eccezione   per   quanto   previsto  all'articolo  1282,
nell'avanzamento  a  scelta  le  promozioni  da  conferire  sono cosi
determinate:
a)  il  primo  terzo del personale appartenente ai ruoli dei sergenti
iscritto  nel  quadro  d'avanzamento  a  scelta  e' promosso al grado
superiore  in  ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a
quello   del   compimento   del   periodo   di   permanenza  previsto
dall'articolo 1285;
b)  il  restante  personale  e'  sottoposto a seconda valutazione per
l'avanzamento   all'epoca   della   formazione  delle  corrispondenti
aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1)  la  prima  meta'  e'  promossa  in  ordine di ruolo, previa nuova
valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza
previsto  dall'articolo 1285, prendendo posto nel ruolo dopo il primo
terzo  del  personale da promuovere in prima valutazione nello stesso
anno ai sensi della lettera a);
2)  la  seconda  meta'  e'  promossa in ordine di ruolo, previa nuova
valutazione,   con  due  anni  di  ritardo  rispetto  al  periodo  di
permanenza  previsto  dall'articolo  1285,  prendendo posto nel ruolo
dopo  il  personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso
anno.
3.  Ogni  sottufficiale  e' comunque promosso in data non anteriore a
quella di promozione del pari grado che lo precede.
4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di
cui  all'articolo  1051,  nell'avanzamento a scelta, prende posto, se
idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria
di  merito  dei  pari  grado  con  i  quali sarebbe stato valutato in
assenza  delle  cause impeditive, ed e' promosso secondo le modalita'
indicate nei precedenti commi.
5.  Ai  fini  delle  valutazioni di cui al comma 2 sono adeguatamente
tenuti   in   considerazione   i  titoli  culturali  e  le  capacita'
professionali posseduti.
                              Art. 1274
              Condizioni particolari per l'avanzamento

1.  Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti
deve,  a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialita'
di  appartenenza,  aver  compiuto  i  periodi  minimi  di comando, di
attribuzioni  specifiche,  di  servizio presso reparti e di imbarco e
aver superato i corsi e gli esami stabiliti.
2.  Il  Ministro  della  difesa  ha facolta' di istituire con proprio
decreto  corsi  per  acquisire  condizioni  per l'avanzamento tenendo
conto  delle  esigenze  formative dei marescialli e delle particolari
necessita' di servizio.
                              Art. 1275 
Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei  sottufficiali
                        della Marina militare 
 
1. Per la Marina militare e' esentato dal compiere il periodo  minimo
di imbarco o in reparti  operativi  il  personale  appartenente  alla
categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei  conduttori
di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici. 
2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato  come  imbarcato  su  navi
della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il  personale
in servizio presso i reparti di volo o  presso  gli  eliporti  o  gli
aeroporti  e  quello  che  frequenta  corsi  di  istruzione  per   il
conseguimento  dell'abilitazione  di   specialista   d'elicottero   o
d'aereo. 
3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una  nave  della
Marina militare all'estero per brevi missioni,  per  il  computo  del
periodo di imbarco necessario  per  l'avanzamento,  sono  considerati
imbarcati per tutto il tempo della  missione;  in  caso  di  missione
prolungata  e'  in  facolta'  del  Ministero  della  difesa  disporre
diversamente. 
4. Per determinate specialita' o gradi  di  esse  il  Ministro  della
difesa,  sentito  il   parere   delle   competenti   commissioni   di
avanzamento, puo' con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del
periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della
sua durata,  in  relazione  alle  specifiche  attribuzioni  di  dette
specialita' oppure alla possibilita' di assegnare personale  a  bordo
delle navi. 
5. I sottufficiali abilitati <<montatori artificieri>> sono  esentati
dagli  obblighi  connessi   con   le   particolari   condizioni   per
l'avanzamento prescritte dal presente codice. 
((6. Per il personale nocchieri di porto le  attribuzioni  specifiche
possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in
incarico di comando o  presso  componenti  specialistiche  del  Corpo
(nuclei  aerei,  sezioni  elicotteri,  IMRCC/MRSC,  stazioni   LORAN,
VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT,  nuclei  subacquei)  pari  al  tempo
necessario per il compimento del periodo richiesto.)) 

SEZIONE II
PROFILO DI CARRIERA DEI MARESCIALLI

                              Art. 1276
                    Articolazione della carriera

1.  Lo  sviluppo  di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano,
della  Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti
gradi gerarchici:
a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo
di 3^ classe per l'Aeronautica militare;
b)  maresciallo  ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare,
maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;
c)  maresciallo  capo:  capo  di  1^  classe  per la Marina militare,
maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;
d) primo maresciallo.
2.  Al  primo  maresciallo  puo'  essere  conferita  la  qualifica di
luogotenente.
                              Art. 1277
                        Forme di avanzamento

1. L'avanzamento avviene:
a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo
capo;
b) a scelta, per il grado di primo maresciallo;
c) a scelta per esami per il grado di primo maresciallo.
                              Art. 1278
               Periodi minimi di permanenza nel grado

1.   Il  periodo  di  permanenza  minima  nel  grado,  richiesto  per
l'inserimento    nell'aliquota   di   valutazione   a   scelta,   per
l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 8 anni.
2.   Il  periodo  di  permanenza  minima  nel  grado,  richiesto  per
l'inserimento  nell'aliquota  di  valutazione a scelta per esami, per
l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 4 anni.
3.  Il  periodo  di  permanenza  minima  nel  grado, richiesto per la
promozione ad anzianita' e' stabilito in:
a)   2  anni  per  l'avanzamento  a  maresciallo  ordinario  e  gradi
corrispondenti;
b)   7   anni   per   l'avanzamento   a   maresciallo  capo  e  gradi
corrispondenti.
                              Art. 1279
Condizioni    particolari    per    l'avanzamento   dei   marescialli
                       dell'Esercito italiano

1.  I  periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da
maresciallo  ordinario a maresciallo capo dell'Esercito italiano sono
determinati in 3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti,
oppure   in   4   anni  di  impiego  in  incarichi  tecnici  o  nelle
specializzazioni,   anche   se  compiuti  in  tutto  o  in  parte  da
maresciallo.
2.  Gli  incarichi  tecnici  e le specializzazioni sono stabiliti con
decreto  del  Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza
armata.
                              Art. 1280 
Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina
                              militare 
 
1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai  marescialli  della
Marina militare si applicano anche i seguenti commi. 
2. I periodi minimi di imbarco ((...)) per l'avanzamento da  capo  di
2^ classe a capo di 1^ classe della  Marina  militare,  in  relazione
alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono
cosi' determinati: 
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici
delle macchine: 6 anni; 
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni; 
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni; 
d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo:  6
anni. 
3. I periodi minimi di imbarco ((...)) per l'avanzamento da  capo  di
1^ classe a primo maresciallo della  Marina  militare,  in  relazione
alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono
cosi' determinati: 
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici
delle macchine: 8 anni; 
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni; 
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni; 
d) nocchieri di porto: 3 anni; 
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo:  7
anni. 
4. I periodi minimi di imbarco ((...)) per i primi marescialli  della
Marina  militare,  in  relazione  alla  categoria  o  specialita'   o
specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: 
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici
delle macchine: un anno; 
b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno; 
c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione
staccata; 
((d)) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo:
un anno. 
((4-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai  commi  2,  lettera
d), 3, lettera e),  e  4,  lettera  d),  i  relativi  periodi  minimi
indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.)) 
5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di  imbarco
ovvero di  reparti  operativi  effettuati  nei  gradi  precedenti,  a
eccezione dei periodi indicati per  i  primi  marescialli,  anche  in
ruoli diversi e in ferma. 
                              Art. 1281
Condizioni    particolari    per    l'avanzamento   dei   marescialli
                      dell'Aeronautica militare

1.  I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento dei
marescialli   dell'Aeronautica   militare,   in  relazione  al  grado
rivestito, sono cosi' determinati:
a)  da maresciallo di 2^ classe a maresciallo di 1^ classe: 5 anni di
impiego  in incarichi della categoria di appartenenza anche se svolti
in parte nel grado di maresciallo di 3^ classe;
b) da maresciallo di 1^ classe a primo maresciallo: 4 anni di impiego
in incarichi della categoria di appartenenza.
                              Art. 1282
              Avanzamento al grado di primo maresciallo

1.  Il  numero  di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e
corrispondenti  e' pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo
nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
3.  L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei
posti  disponibili  al  31  dicembre  di  ogni  anno, e' riservato ai
marescialli  capi  e  gradi corrispondenti in possesso del diploma di
scuola  secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso e'
limitata a non piu' di due volte.
4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti
in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa.
5.  I  marescialli  capi  e  gradi  corrispondenti giudicati idonei e
iscritti  nel  quadro  di  avanzamento  o vincitori del concorso sono
promossi  al  grado  di  primo  maresciallo  e  gradi corrispondenti,
nell'ordine  della  graduatoria  di  merito,  con  decorrenza  dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze.  I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi
del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.
6.  Ai  fini  delle  valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente
tenuti   in   considerazione   i  titoli  culturali  e  le  capacita'
professionali posseduti.

SEZIONE III
PROFILO DI CARRIERA DEI SERGENTI

                              Art. 1283
                    Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della
Marina  militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi
gerarchici:
a) sergente;
b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare;
c)  sergente  maggiore  capo:  secondo  capo  scelto  per  la  Marina
militare.
                              Art. 1284
                        Forme di avanzamento

1. L'avanzamento avviene:
a) ad anzianita', per il grado di sergente maggiore e corrispondenti;
b) a scelta, per il grado di sergente maggiore capo e corrispondenti.
                              Art. 1285
               Periodi di permanenza minima nel grado

1.   Il  periodo  di  permanenza  minima  nel  grado,  richiesto  per
l'inserimento    nell'aliquota   di   valutazione   a   scelta,   per
l'avanzamento  al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti e'
stabilito in 7 anni.
2.  Il  periodo  di  permanenza  minima  nel  grado, richiesto per la
promozione  ad anzianita' al grado di sergente maggiore, e' stabilito
in 7 anni.
                              Art. 1286
Condizioni  particolari  per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito
                              italiano

1.  I  periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da
sergente  a  sergente  maggiore  e  da  sergente  maggiore a sergente
maggiore  capo  sono  determinati  in  3 anni di comando di squadra o
reparti  corrispondenti,  oppure  in  4  anni di impiego in incarichi
tecnici o nelle specializzazioni.
2.  Gli  incarichi  tecnici  e le specializzazioni sono stabiliti con
decreto  del  Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza
armata.
                              Art. 1287 
Condizioni particolari per l'avanzamento dei  sergenti  della  Marina
                              militare 
 
1. Oltre a quanto disposto  dall'articolo  1137,  ai  sergenti  della
Marina militare si applicano anche i seguenti commi. 
2. I periodi minimi di imbarco ((...)) per l'avanzamento da  sergente
a 2° capo della  Marina  militare,  in  relazione  alla  categoria  o
specialita'  o   specializzazione   di   appartenenza,   sono   cosi'
determinati: 
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici
delle macchine: 7 anni; 
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni; 
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni; 
d) nocchieri di porto: 3 anni; 
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo:  6
anni. 
3. I periodi minimi di imbarco ((...)) per l'avanzamento da 2° capo a
2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla  categoria  o
specialita'  o   specializzazione   di   appartenenza,   sono   cosi'
determinati: 
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici
delle macchine: 10 anni; 
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 8 anni; 
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 5 anni; 
d) nocchieri di porto: 6 anni; 
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo:  8
anni. 
((3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai  commi  2,  lettera
e), e 3, lettera e),  i  relativi  periodi  minimi  indicati  possono
essere svolti anche in reparti operativi.)) 
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di  imbarco
ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in
ruoli diversi e in ferma. 
                              Art. 1288
Condizioni     particolari    per    l'avanzamento    dei    sergenti
                      dell'Aeronautica militare

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche, per l'avanzamento dei
sergenti dell'Aeronautica militare, da sergente a sergente maggiore e
da  sergente  maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4
anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza

CAPO XIV
AVANZAMENTO DEGLI ISPETTORI E DEI SOVRINTENDENTI
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1289
      Avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti

1.  L'avanzamento  a  scelta  degli  ispettori  e  dei sovrintendenti
avviene  secondo  le  modalita'  e le valutazioni di cui all'articolo
1059.
                              Art. 1290
                    Condizioni per l'avanzamento

1.  Gli  ispettori e i sovrintendenti per essere valutati devono aver
compiuto  i  periodi  minimi di comando, di attribuzioni specifiche e
aver   superato   i  corsi  e  gli  esami  stabiliti  dagli  articoli
successivi.
2.  Il  Ministro  della  difesa  ha facolta' di istituire con proprio
decreto  corsi  per  acquisire  condizioni  per l'avanzamento tenendo
conto  delle  esigenze  formative dei marescialli e delle particolari
necessita' di servizio.

SEZIONE II
PROFILO DI CARRIERA DEGLI ISPETTORI

                              Art. 1291
                    Articolazione della carriera

1.  Lo sviluppo di carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri
prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) maresciallo;
b) maresciallo ordinario;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2.  Al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza
puo' essere attribuita la qualifica di luogotenente.
                              Art. 1292
                        Forme di avanzamento

1. L'avanzamento avviene:
a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo
capo;
b) a scelta, per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza;
c) a scelta per esami, per il grado di maresciallo aiutante sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza.
                              Art. 1293
               Periodi minimi di permanenza nel grado

1.   Il  periodo  minimo  di  permanenza  nel  grado,  richiesto  per
l'inserimento    nell'aliquota   di   valutazione   a   scelta,   per
l'avanzamento  a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza, e' stabilito in 8 anni.
2.   Il  periodo  minimo  di  permanenza  nel  grado,  richiesto  per
l'inserimento  nell'aliquota  di  valutazione a scelta per esami, per
l'avanzamento  a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza, e' stabilito in 4 anni.
3.  Il  periodo  minimo  di  permanenza  nel  grado, richiesto per la
promozione ad anzianita' e' stabilito in:
a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario;
b) 7 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.
                              Art. 1294
      Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli

1.  I  periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da
maresciallo  ordinario a maresciallo capo sono determinati in un anno
di   comando   di   stazione,  ovvero  di  impiego  in  incarichi  di
specializzazione,  anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di
maresciallo.
2.  Gli  incarichi  tecnici  e le specializzazioni sono stabiliti con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con
facolta' di delega, in base alle esigenze di impiego del personale.
                              Art. 1295
              Avanzamento a scelta e a scelta per esami

1.  I  marescialli  capi  giudicati  idonei  e  iscritti  nel  quadro
d'avanzamento  <<a  scelta>>  sono  promossi  al  grado superiore nel
limite  dei  posti  disponibili  e  con  decorrenza  dal  1°  gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate le
vacanze,  nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a
maresciallo aiutante e' fissato annualmente, con decreto del Ministro
della  difesa,  sino  a 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo
restando  il  limite  massimo del numero delle vacanze esistenti alla
data  del  31  dicembre  di ciascun anno nella dotazione organica del
grado di maresciallo aiutante.
2. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:
a)  almeno per il 70 per cento delle promozioni disponibili, mediante
il sistema <<a scelta>>, al quale sono ammessi i marescialli capi:
1) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado;
2)  iscritti  nei  quadri  di avanzamento e non rientranti nel numero
delle  promozioni  annuali da conferire <<a scelta>>, con riferimento
alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;
b)  fino  al  30  per cento delle promozioni disponibili, mediante il
sistema <<a scelta per esami>>.
3.  L'avanzamento <<a scelta per esami>> dei marescialli capi avviene
secondo  le  procedure e modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro della difesa.
                              Art. 1296
                     Avanzamento a sottotenente

1.  I  marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza
dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione per meriti
eccezionali  e  per  benemerenze d'istituto nel grado di sottotenente
del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2.  La  proposta  di avanzamento e' formulata secondo le norme di cui
agli articoli 1062 e 1063.

SEZIONE III
PROFILO DI CARRIERA DEI SOVRINTENDENTI

                              Art. 1297
                    Articolazione della carriera

1.   Lo   sviluppo  di  carriera  dei  sovrintendenti  dell'Arma  dei
carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) vice brigadiere;
b) brigadiere;
c) brigadiere capo.
                              Art. 1298
                        Forme di avanzamento

1. L'avanzamento avviene:
a) ad anzianita', per il grado di brigadiere;
b) a scelta, per il grado di brigadiere capo.
                              Art. 1299
               Periodi minimi di permanenza nel grado

1.   Il  periodo  minimo  di  permanenza  nel  grado,  richiesto  per
l'inserimento    nell'aliquota   di   valutazione   a   scelta,   per
l'avanzamento a brigadiere capo, e' stabilito in 7 anni.
2.  Il  periodo  minimo  di  permanenza  nel  grado, richiesto per la
promozione ad anzianita' a brigadiere, e' stabilito in 7 anni.
                              Art. 1300
               Avanzamento a scelta dei sovrintendenti

1.  Nell'avanzamento  <<a  scelta>>  le  promozioni da conferire sono
cosi' determinate:
a)   il   primo   terzo   dei   sovrintendenti  iscritti  nel  quadro
d'avanzamento  a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza
dal   giorno  successivo  a  quello  di  compimento  del  periodo  di
permanenza previsto dall'articolo 1299;
b)  i  restanti  sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione
per  l'avanzamento  all'epoca  della  formazione delle corrispondenti
aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1)  la  prima  meta'  e'  promossa con un anno di ritardo rispetto al
periodo  di  permanenza  previsto dall'articolo 1299, prendendo posto
nel ruolo dopo il primo terzo dei sovrintendenti in prima valutazione
da promuovere nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2)  la  seconda  meta', previa nuova valutazione, e' promossa con due
anni   di   ritardo   rispetto  al  periodo  di  permanenza  previsto
dall'articolo  1299,  prendendo posto nel ruolo dopo i sovrintendenti
da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.
2.  I  sovrintendenti  esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi
dell'articolo  1051,  nell'avanzamento  a  scelta, prendono posto, se
idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria
di  merito  dei  pari  grado  con i quali sarebbero stati valutati in
assenza  delle  cause  impeditive;  in  relazione  alla  posizione in
graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 1.

CAPO XV
AVANZAMENTO DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA
SEZIONE I
AVANZAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA

                              Art. 1301
          Avanzamento al grado di caporale o corrispondenti

1.  I  volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
possono  conseguire,  previo  giudizio  di  idoneita',  il  grado  di
caporale  o  corrispondente,  non prima del compimento del terzo mese
dall'incorporazione.
2.   I  volontari  giudicati  non  idonei  sono  sottoposti  a  nuova
valutazione,  per  una  sola  volta,  al  compimento  del  nono  mese
dall'incorporazione.
                              Art. 1302 
      Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti 
 
1.   Previo   giudizio   di   idoneita',   ((i   caporali   o   gradi
corrispondenti)) possono conseguire il grado di  caporal  maggiore  o
corrispondente,  non  prima  del  compimento  del  diciottesimo  mese
dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale. 
2. Decorso un anno dal giudizio di non idoneita',  il  volontario  e'
sottoposto a nuova valutazione. 
                              Art. 1303
    Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti

1. I volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1° caporal
maggiore  o  corrispondente,  con decorrenza dalla data di ammissione
alla rafferma.
2.  Il  grado  di  1° caporal maggiore o corrispondente e' conseguito
previo giudizio di idoneita'.
                              Art. 1304
                       Conferimento del grado

1. Il grado e' conferito dal comandante di corpo, previa acquisizione
del giudizio della commissione di cui all'articolo 1047, comma 5.
                              Art. 1305
               Estensione delle norme sull'avanzamento

1.  Per  quanto  non  diversamente  disposto,  ai  volontari in ferma
prefissata  si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di avanzamento relative ai volontari in servizio permanente

SEZIONE II
PROFILO DI CARRIERA DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

                              Art. 1306
                    Articolazione della carriera

1.  Lo  sviluppo  di  carriera  dei  volontari in servizio permanente
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e dell'Aeronautica
militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) 1° caporal maggiore o grado corrispondente;
b) caporal maggiore scelto o grado corrispondente;
c) caporal maggiore capo o grado corrispondente;
d) caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente.
                              Art. 1307
          Avanzamento dei volontari in servizio permanente

1.  Al  1°  caporal  maggiore  o  corrispondente,  che  ha un anno di
anzianita'  nel  servizio  permanente,  e'  conferito  ad anzianita',
previo    giudizio   di   idoneita',   espresso   dalle   commissioni
d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto o corrispondente.
2. Al caporal maggiore scelto o corrispondente, che ha cinque anni di
anzianita'  di  grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di
idoneita',  espresso  dalle  commissioni  d'avanzamento,  il grado di
caporal maggiore capo o corrispondente.
3.  Al  caporal maggiore capo o corrispondente, che ha cinque anni di
anzianita'  di  grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di
idoneita',  espresso  dalle  commissioni  d'avanzamento,  il grado di
caporal maggiore capo scelto o corrispondente.
4.  I  gradi  di  cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto
ministeriale,  con  decorrenza  dal  giorno  successivo  a quello del
compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.
5.  Nei  periodi  di  servizio  di  cui al presente articolo non sono
computati  gli  anni  durante  i  quali  gli  interessati  sono stati
giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione
di  anzianita'  subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni
dal  servizio  per  motivi  disciplinari  o di aspettative per motivi
privati.
                              Art. 1308 
Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari  della  Marina
                              militare 
 
1. Il personale appartenente  al  ruolo  dei  volontari  in  servizio
permanente della Marina militare per essere valutato deve, a  seconda
del Corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto  i
periodi minimi di imbarco o in reparti operativi. 
2. I periodi minimi di imbarco ((...)) per l'avanzamento da sottocapo
di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria  o
specialita'  o   specializzazione   di   appartenenza,   sono   cosi'
determinati: 
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici
delle macchine: 6 anni; 
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni; 
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni; 
d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo:  6
anni. 
3. I periodi minimi di imbarco ((...)) per l'avanzamento da sottocapo
di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto della  Marina  militare,
in relazione alla  categoria  o  specialita'  o  specializzazione  di
appartenenza, sono cosi' determinati: 
a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici
delle macchine: 8 anni; 
b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni; 
c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni; 
d) nocchieri di porto: 3 anni; 
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo:  7
anni. 
((3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai  commi  2,  lettera
d), e 3, lettera e),  i  relativi  periodi  minimi  indicati  possono
essere svolti anche in reparti operativi.)) 
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di  imbarco
ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in
ruoli diversi e in ferma. 
                              Art. 1309 
Ulteriori condizioni  particolari  per  l'avanzamento  dei  volontari
                        della Marina militare 
 
1. Per la Marina militare e' esentato dal compiere il periodo  minimo
di imbarco o di reparto  operativo  il  personale  appartenente  alla
categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei  conduttori
di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici. 
2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato  come  imbarcato  su  navi
della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il  personale
in servizio presso i reparti di volo o  presso  gli  eliporti  o  gli
aeroporti  e  quello  che  frequenta  corsi  di  istruzione  per   il
conseguimento  dell'abilitazione  di   specialista   d'elicottero   o
d'aereo. 
3. I volontari in servizio permanente della Marina militare  sbarcati
da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni,  per
il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento,  sono
considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in  caso  di
missione  prolungata  e'  in  facolta'  del  Ministero  della  difesa
disporre diversamente. 
4. Per determinate specialita' o gradi  di  esse  il  Ministro  della
difesa,  sentito  il   parere   delle   competenti   commissioni   di
avanzamento, puo' con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del
periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della
sua durata,  in  relazione  alle  specifiche  attribuzioni  di  dette
specialita' oppure alla possibilita' di assegnare personale  a  bordo
delle navi. 
((5. Per il personale nocchieri di porto le  attribuzioni  specifiche
possono essere soddisfatte, in tutto o in parte,  con  la  permanenza
presso componenti specialistiche del  Corpo  (nuclei  aerei,  sezioni
elicotteri,   IMRCC/MRSC,   stazioni   LORAN,    VTS/PAC,    stazioni
COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari  al  tempo  necessario  per  il
compimento del periodo richiesto.)) 

SEZIONE III
PROFILO DI CARRIERA DEGLI APPUNTATI E CARABINIERI

                              Art. 1310
                    Articolazione della carriera

1.  Lo  sviluppo  di carriera degli appuntati e carabinieri prevede i
seguenti gradi gerarchici:
a) carabiniere;
b) carabiniere scelto;
c) appuntato;
d) appuntato scelto.
                              Art. 1311
              Avanzamento degli appuntati e carabinieri

1.  Ai  carabinieri  che  hanno  compiuto cinque anni di servizio, e'
conferito il grado di carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianita'
nel grado, e' conferito il grado di appuntato.
3.  Agli  appuntati  che hanno compiuto cinque anni di anzianita' nel
grado, e' conferito il grado di appuntato scelto.
4.  I  gradi  di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza
dal  giorno  successivo a quello del compimento del periodo minimo di
servizio  o  di  anzianita'  nel  grado,  data  in  cui  ha inizio la
procedura  di valutazione, con determinazione del Comandante generale
dell'Arma  dei  carabinieri,  o  dell'autorita'  da  questi delegata,
sentito   il   parere  della  competente  commissione  permanente  di
avanzamento.  Per  il  personale  di cui ai commi precedenti, ai soli
fini  del  computo  degli anni utili all'avanzamento, si applicano le
norme  previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e
sovrintendenti.   Ai   militari   giudicati   non   idonei   e'  data
comunicazione delle motivazioni.
                              Art. 1312
                    Impedimenti alla valutazione

1.   Non   puo'   essere  valutato  per  l'avanzamento  il  personale
appartenente  al  ruolo  appuntati  e  carabinieri che si trovi nelle
condizioni indicate dall'articolo 1051.
2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate all'articolo
1051,  purche'  sussistano  i  requisiti  di legge per l'iscrizione a
ruolo,  il  medesimo  personale  e'  sottoposto  a valutazione con le
modalita'  di  cui  all'articolo  1311  e,  se  dichiarato idoneo, e'
promosso  con  la  stessa  decorrenza  che gli sarebbe spettata se la
valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
                              Art. 1313 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)) 

CAPO XVI
AVANZAMENTO NEL RUOLO D'ONORE
SEZIONE I
PERSONALE ISCRITTO NEL RUOLO D'ONORE

                              Art. 1314
                    Promozioni nel ruolo d'onore

1.   I   militari  iscritti  nel  ruolo  d'onore  possono  conseguire
avanzamento  al  grado  superiore  a  quello di iscrizione, dopo aver
compiuto  cinque  anni  di  anzianita'  di  grado e almeno un anno di
permanenza  in  detto ruolo oppure, nel caso di richiamo, dopo almeno
un anno di servizio.
2. Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:
a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
b)  o  se  hanno  maturato una anzianita' complessiva minima di dieci
anni  cumulativamente  nell'attuale grado e in quello precedente, con
almeno sei anni di permanenza nel ruolo;
c)  o, nel caso di richiamo ai sensi dell'articolo 804, comma 2, dopo
almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
3. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 2
possono  ottenere  una terza promozione se, successivamente alla data
della  seconda promozione, maturano le condizioni di cui alle lettere
a) o c) del comma 2.
4.  Possono  conseguire  una  quarta  promozione  i militari che sono
titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa
al  decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
oppure  sono  titolari  di  un  identico  trattamento  pensionistico,
corrisposto  in  base  alle  leggi  precedentemente  vigenti,  e  che
fruiscono  di assegno di superinvalidita', se si verificano per essi,
dopo  la  terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c)
del comma 2.
5.  Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di
guerra  o di grave crisi internazionale, non sono comprese tra quelle
previste nei precedenti commi.
6.  I  graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a
quello di iscrizione anche se di sottufficiale.
                              Art. 1315
                Nomina dei sottufficiali a ufficiale

1.  I  sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima,
seconda  o  terza  categoria,  ovvero  decorati  al  valor militare o
promossi  per  merito  di guerra, aventi grado di primo maresciallo o
corrispondente, nonche' quelli nelle stesse condizioni che pervengono
al  grado  predetto  ai sensi dell'articolo 1314 e che non hanno gia'
ottenuto  il  numero  massimo  di  promozioni  previste  dallo stesso
articolo,  possono,  a  domanda  e  previo  giudizio favorevole della
commissione   ordinaria   di  avanzamento,  conseguire  il  grado  di
sottotenente  nel  ruolo  d'onore della rispettiva Forza armata, dopo
aver  maturato  l'anzianita'  di  grado  e  di  ruolo  o  di servizio
richiesta per le promozioni dall'articolo 1314.
2.  Per  la  nomina  a  sottotenente,  la  commissione  ordinaria  di
avanzamento:
a)  giudica  tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni
di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali;
b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi
di  incompatibilita'  professionale  o  di  mancanza,  nel  grado  di
ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale
proviene.
3.    Gli   ufficiali   cosi'   nominati   non   possono   conseguire
complessivamente,   nei   ruoli   d'onore   degli   ufficiali  e  dei
sottufficiali,  un  numero  di  promozioni,  ivi compresa la nomina a
sottotenente,  superiore  a  quello  previsto dall'articolo 1314, ne'
possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.
                              Art. 1316
                        Forma di avanzamento

1.   L'avanzamento   di  cui  ai  precedenti  articoli  ha  luogo  ad
anzianita',  senza  che  occorra  determinare  aliquota  di  ruolo  e
prescindendo  dal  requisito  dell'idoneita'  fisica. I militari sono
valutati  dagli  organi  competenti,  per  ciascuna  Forza  armata, a
esprimere giudizi di avanzamento.
2.  I  militari  giudicati  idonei  sono promossi senza iscrizione in
quadro  di  avanzamento  con  anzianita'  corrispondente alla data di
compimento  dell'anzianita'  di grado o del periodo di permanenza nel
ruolo o di servizi prescritti.
                              Art. 1317
              Limite alle promozioni per gli ufficiali

1.  Gli  ufficiali  non possono conseguire avanzamento oltre il grado
massimo  previsto  per  il  ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli
ufficiali  provenienti  dal  ruolo  di complemento possono conseguire
avanzamento  fino  al grado di colonnello, se titolari di pensione di
1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidita'.
                              Art. 1318
      Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori

1.  I  graduati  e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della
Marina   militare,   dell'Aeronautica   militare   e   dell'Arma  dei
carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile
di  prima  categoria  con diritto agli assegni di superinvalidita' di
cui  alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella
E),  annessa  al  decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978,   n.   915,   possono,   a   domanda,   conseguire   la  nomina
rispettivamente   a   primo  maresciallo  o  a  maresciallo  aiutante
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2.   La   stessa   nomina   puo'  essere  conferita,  a  domanda,  ai
sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che
sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di primo
maresciallo  o  maresciallo  aiutante sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.

SEZIONE II
PERSONALE DECORATO AL VALOR MILITARE O CIVILE IN SERVIZIO

                              Art. 1319
        Promozioni per i trattenuti o richiamati in servizio

1.  Il  personale  militare  iscritto  nel ruolo d'onore, decorato al
valor  militare  o  civile, trattenuto o richiamato in servizio, puo'
conseguire  fino  a  tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto
del  trattenimento  o  del richiamo in servizio, ciascuna delle quali
dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente.
2.  Al  personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla
tabella  A  annessa  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
dicembre  1978, n. 915, e che fruisca di assegno di superinvalidita',
puo'  essere conferita una quarta promozione se sono trascorsi cinque
anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1.
3.  Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi
delle  disposizioni  del  presente  capo  non puo' essere superiore a
quattro;  non  e'  consentito  in  ogni caso il superamento del grado
massimo previsto per il ruolo di appartenenza.
                              Art. 1320
                        Forma di avanzamento

1.  L'avanzamento  di  cui  all'articolo 1319 ha luogo ad anzianita',
senza  che  occorra  determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal
requisito dell'idoneita' fisica.
2.  Il  personale  giudicato  idoneo  e' promosso senza iscrizione in
quadro  di  avanzamento,  con  anzianita' corrispondente alla data di
compimento di ognuno dei quinquenni di cui all'articolo 1319.

CAPO XVII
ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE INDIPENDENTI DAL GRADO
SEZIONE I
PRIMO CAPITANO

                              Art. 1321
                              Qualifica

1.  E'  istituita  la  qualifica di primo capitano o primo tenente di
vascello per i capitani e gradi corrispondenti.
2.  La  qualifica di primo capitano e corrispondente non influisce in
alcun  modo  sull'anzianita'  di  grado  nei  rapporti  gerarchici  e
disciplinari  se  non  in  quanto  manifesta  l'anzianita'  di  grado
dell'ufficiale.
3.  Ai  primi  capitani  e  qualifiche  corrispondenti possono essere
attribuiti incarichi del grado superiore.
                              Art. 1322
           Conferimento della qualifica di primo capitano

1.  La  qualifica  di primo capitano e corrispondente e' conferita ai
capitani  e  gradi corrispondenti di tutti i ruoli che hanno compiuto
dodici anni di grado.
2.  Ai  capitani e gradi corrispondenti delle categorie in congedo di
tutti  i  ruoli  spetta  la  qualifica  di primo capitano e qualifica
corrispondente  se  l'hanno  assunta  gli  ufficiali  pari  grado  in
servizio  permanente  effettivo  di  pari  anzianita'  del rispettivo
ruolo.
3.   La  qualifica  e'  conferita,  altresi',  ai  capitani  e  gradi
corrispondenti  delle  Forze armate che hanno compiuto cinque anni di
grado   e  venti  di  servizio  permanente  effettivo  computati  dal
ventottesimo  anno  di eta' compiuto, in tutti i casi in cui il grado
di capitano e' quello finale della carriera.
4.  La  qualifica di primo capitano e corrispondenti e' conferita con
decreto ministeriale.

SEZIONE II
LUOGOTENENTE

                              Art. 1323
Attribuzione  della  qualifica  di  luogotenente ai primi marescialli
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e dell'Aeronautica
                              militare

1.  I  primi  marescialli,  se  sono  trascorsi  quattordici  anni di
permanenza  nel  grado  rivestito,  sono  valutati  secondo i criteri
stabiliti  dall'articolo  1059. Agli stessi, se idonei, e' attribuita
la  qualifica  di <<luogotenente>> secondo la graduatoria di merito a
decorrere  dal  giorno successivo al compimento del quindicesimo anno
di permanenza nel grado.
2.  Con  decreto  dirigenziale  sono  determinate  al  31 dicembre di
ciascun  anno  le  aliquote  di  valutazione dei primi marescialli da
valutare  per  l'attribuzione della qualifica di <<luogotenente>>. In
relazione  alle  esigenze  funzionali  e ordinative di ciascuna Forza
armata, con decreto del Ministro della difesa, e' stabilito il numero
delle  qualifiche  da  attribuire,  che comunque non deve superare la
misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti
dal presente codice.
                              Art. 1324
Attribuzione  della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti
                      dell'Arma dei carabinieri

1.  I  marescialli  aiutanti  che hanno maturato ovvero maturano, nel
corso  dell'anno,  quindici  anni  di  anzianita'  di grado e che nel
triennio   precedente   hanno   ottenuto,   in  sede  di  valutazione
caratteristica, la qualifica di <<eccellente>> o giudizio equivalente
e   nell'ultimo   biennio   non   hanno   riportato  alcuna  sanzione
disciplinare  piu'  grave  del  <<rimprovero>> e non si trovano nelle
condizioni  di  cui  all'articolo  1325,  sono ammessi alla procedura
selettiva   per   titoli  per  il  conferimento  della  qualifica  di
luogotenente.
2. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 1, il
numero  delle  qualifiche  da  conferire, l'individuazione dei titoli
valutabili,  tra  i  quali  assume rilevanza preferenziale il comando
della   stazione   territoriale,  i  punteggi  minimi  e  massimi  da
attribuire  a  ciascuno  di  essi,  la composizione della commissione
esaminatrice  nonche'  le  ulteriori  procedure,  sono  stabilite con
decreto  ministeriale  emanato  su  proposta  del Comandante generale
dell'Arma  dei  carabinieri  e  pubblicato sul Giornale Ufficiale del
Ministero della difesa.
3.  Il  numero delle qualifiche da conferire annualmente e' stabilito
in  misura non superiore a 1/22 dell'organico del grado stabilito dal
presente codice.
4.  Il  conferimento  della  qualifica  decorre,  anche  con  effetto
retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1°
gennaio di ogni anno.
                              Art. 1325
                          Cause impeditive

1.   Per   il   personale   di  cui  alla  presente  sezione  sospeso
precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi  per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare  di  stato,  l'attribuzione  avviene,  anche con effetto
retroattivo  e  fermi  restando  gli ulteriori requisiti previsti nei
medesimi  articoli,  al  venir  meno delle predette cause impeditive,
salvo  che  le  stesse  non  comportino  la  cessazione  dal servizio
permanente.

CAPO XVIII
AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1326
                             Definizione

1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente capo, si applicano nel
periodo  che  ha  inizio  con la data di dichiarazione dello stato di
guerra  o di grave crisi internazionale e che termina col 31 dicembre
dell'anno  in cui e' dichiarata la cessazione dello stato di guerra o
della grave crisi internazionale.
2.  Continuano  ad  applicarsi le norme contenute nei capi precedenti
del  presente  titolo,  salvo quanto stabilito dalle disposizioni che
seguono.
                              Art. 1327
                   Generale e gradi corrispondenti

1.  Al  generale  di  corpo  d'armata, all'ammiraglio di squadra e al
generale  di  squadra  aerea,  in servizio permanente effettivo, puo'
essere   conferito,  rispettivamente,  il  grado  di  generale  o  di
ammiraglio, prescindendo dall'ordine di anzianita'.
2.  Il  conferimento del grado suddetto e' effettuato con decreto del
Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro della difesa,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
                              Art. 1328
                        Aiutante di battaglia

1.   Ai   sottufficiali,   ai   graduati  e  ai  militari  di  truppa
dell'Esercito   italiano,  della  Marina  militare,  dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri, per azioni compiute in guerra o
in  grave  crisi  internazionale,  puo'  essere conferito il grado di
aiutante di battaglia.
2.  Il  grado di aiutante di battaglia e' superiore al grado di primo
maresciallo e corrispondenti.
3.  Il  grado  di  aiutante  di  battaglia  si  conserva  anche se e'
dichiarata  la  cessazione  dello  stato  di  guerra o di grave crisi
internazionale.
4. Agli aiutanti di battaglia non provenienti dal servizio permanente
puo'   essere  eccezionalmente  concesso  il  passaggio  in  servizio
permanente per merito di guerra.
                              Art. 1329
                     Requisiti per l'avanzamento

1.  I  periodi  di  comando,  di attribuzioni specifiche, di servizio
presso  reparti,  di  imbarco,  prescritti  dal  presente  codice per
l'avanzamento, sono ridotti alla meta'.
2.  Non  si  fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, eventualmente
prescritti dal presente codice.
                              Art. 1330
Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilita'
                              accertata

1.  I  collocamenti  in aspettativa per prigionia di guerra e ipotesi
equiparate,  disposti  prima  della  cessazione delle ostilita', e la
irreperibilita'  accertata  a norma della legge di guerra determinano
vacanze  organiche  agli  effetti  dell'avanzamento  con  decorrenza,
rispettivamente,  dalla data del decreto ministeriale di collocamento
in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilita'.
                              Art. 1331
                Avanzamento a scelta degli ufficiali

1.  Per  i  gradi  nei  quali  l'avanzamento  si  effettua  a scelta,
l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di
ruolo.
2. Se entro il primo semestre dell'anno e' raggiunto in uno dei gradi
suddetti  il  numero  delle  promozioni,  stabilite  per l'anno dalle
disposizioni  del presente codice, e si sono verificate altre vacanze
nel  grado  superiore, il Ministro ha facolta' di colmare, in tutto o
in  parte,  tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni
si   fa  luogo  mediante  formazione  di  un  quadro  di  avanzamento
suppletivo,  previa  nuova valutazione degli ufficiali gia' giudicati
idonei  in  occasione  della  valutazione  effettuata  per l'anno. Le
promozioni  sono  disposte  con  decorrenza  dal  1°  luglio  e  sono
computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.
3.  Se in un grado non si raggiunge durante l'anno, per insufficienza
di  vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito
dal  presente  codice,  le  restanti  promozioni  sono  effettuate in
soprannumero agli organici, e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi
della prima vacanza.
                              Art. 1332
       Colonnelli dell'Esercito italiano dei ruoli delle Armi

1.  I  colonnelli  dell'Esercito  italiano  appartenenti alle Armi di
fanteria,   di   cavalleria,   di  artiglieria,  del  genio  e  delle
trasmissioni  concorrono  alle  promozioni  da  effettuare  ai  sensi
dell'articolo  1331,  comma  2,  proporzionalmente  al  numero  delle
promozioni  fisse  annuali  per  essi  stabilito;  nell'effettuare la
ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e
sono  arrotondati  all'unita',  fino  a  raggiungere  il totale delle
promozioni  da  effettuare,  i  quozienti  che  presentino  la  parte
decimale piu' elevata.
                              Art. 1333
                      Ufficiali di complemento

1.  L'ufficiale  di complemento per essere valutato per l'avanzamento
deve  aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche,
di  servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento
del pari grado in servizio permanente effettivo.
2.  Se  per  l'avanzamento  del  pari  grado  in  servizio permanente
effettivo non e' prescritto il compimento dei periodi di cui al comma
1,  l'ufficiale  di complemento per essere valutato per l'avanzamento
deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
                              Art. 1334
                       Ufficiali della riserva

1.  Gli  ufficiali  della  riserva,  richiamati  in servizio, possono
conseguire   promozioni,   prescindendo  dalle  limitazioni  indicate
nell'articolo  1270.  L'avanzamento  ha  luogo  ad anzianita', con le
stesse   norme   che   regolano   l'avanzamento  degli  ufficiali  in
ausiliaria.
2.   Gli  ufficiali  della  riserva  di  complemento,  richiamati  in
servizio,  possono  conseguire promozioni ad anzianita' con le stesse
norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.
                              Art. 1335
     Avanzamento dei militari in particolari condizioni fisiche

1.  Il  militare  compreso  nell'aliquota  di  ruolo  dei militari da
valutare   mentre   e'   temporaneamente   non   idoneo  al  servizio
incondizionato  per  ferite  riportate in combattimento o per lesioni
dovute  a  esiti  di  congelamento  in  zona  di operazioni a diretto
contatto  col  nemico, o per altra invalidita' riportata per causa di
servizio  di  guerra  in  zona  di  operazioni a diretto contatto col
nemico,  e'  ugualmente  valutato  prescindendo  dal  requisito della
idoneita'  fisica, anche se, in conseguenza delle cause predette, non
ha  potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche,
di  servizio  presso  reparti,  di imbarco di cui all'articolo 1329 o
eventualmente  il periodo di servizio di cui all'articolo 1333, comma
2.   Se   idoneo  all'avanzamento  il  militare  puo'  conseguire  la
promozione a suo turno.
2.   Analogamente   si   provvede  nei  riguardi  del  militare  che,
riacquistata  l'idoneita' fisica, non ha compiuto i periodi anzidetti
per non idoneita' temporanea dovuta a una delle cause di cui al comma
1.
3.   Se  per  il  mancato  compimento  dei  periodi  di  comando,  di
attribuzioni  specifiche,  di  servizio presso reparti, di imbarco, o
eventualmente  del  periodo  di  servizio,  le  autorita'  competenti
ritengono  di  non  potere  addivenire  alla  pronuncia  del giudizio
sull'avanzamento,   sospendono   la  valutazione  fino  a  quando  il
militare,  riacquistata  l'idoneita'  fisica,  ha  compiuto i periodi
stessi. Al militare si applica il disposto dell'articolo 1088.
4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il
tempo  di guerra o di grave crisi internazionale, purche' il militare
risulta compreso in aliquote di ruolo di militare da valutare durante
il  tempo  di guerra o di grave crisi internazionale. Per l'ufficiale
di complemento, pero', agli effetti dell'applicazione del comma 3, e'
sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'articolo
1255, se piu' favorevoli.

SEZIONE II
PROMOZIONI E AVANZAMENTI PER MERITO DI GUERRA

                              Art. 1336
                             Generalita'

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale non si fa luogo
ad   avanzamento   per  meriti  eccezionali.  Si  possono  effettuare
promozioni e avanzamenti per merito di guerra.
2.  I  militari  di truppa possono conseguire soltanto promozioni per
merito di guerra.
                              Art. 1337
                   Promozione per merito di guerra

1. La promozione per merito di guerra e' conferita al militare che in
combattimento, in situazioni particolarmente complesse, ha esercitato
l'azione  di  comando  in  modo eccezionale, dimostrando di possedere
tutte le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni del grado
superiore.
2.  Ai fini della promozione per merito di guerra non e' richiesto il
compimento  di  periodi  di  comando,  di attribuzioni specifiche, di
servizio presso reparti, di imbarco.
3.  La  promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti,
dalla data del fatto che la determino'.
4.  La  promozione  si effettua anche se non esista vacanza nel grado
superiore.
                              Art. 1338
                 Ufficiali in particolari situazioni

1.  La  promozione  per  merito di guerra puo' essere conferita anche
all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.
2.  L'ufficiale  a disposizione promosso per merito di guerra permane
in  detta  posizione  sino  al  raggiungimento del limite di eta' del
grado conseguito per merito di guerra.
                              Art. 1339
     Disposizioni generali sull'avanzamento per merito di guerra

1. L'avanzamento per merito di guerra e' conferito al militare che ha
contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo
svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualita'
professionali.
2.  L'ufficiale non piu' valutabile per l'avanzamento ad anzianita' o
a scelta non puo' conseguire avanzamento per merito di guerra.
3.  Il  militare  che e' riconosciuto meritevole dell'avanzamento per
merito  di  guerra  acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data
conclusiva   dell'azione   o   delle   azioni  di  guerra,  alla  cui
preparazione o svolgimento ha contribuito.
4.  L'avanzamento  per  merito  di  guerra  si  effettua spostando il
militare  nel  ruolo  del  proprio  grado,  alla data predetta, di un
numero di posti pari:
a)  per  l'ufficiale  in servizio permanente effettivo, alle aliquote
dell'organico  in  vigore  al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale
stesso ha acquistato il titolo all'avanzamento, stabilite con decreto
del Ministro della difesa, successivo al dichiarato stato di guerra o
di grave crisi internazionale;
b)  per gli altri militari, a un quindicesimo dei posti dell'organico
calcolato per ogni ruolo.
5.  Per  l'ufficiale  a  disposizione  o  delle  categorie in congedo
l'avanzamento  per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale
nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo,
fino  a  precedere  i pari grado che hanno anzianita' superiore di un
anno a quella da lui posseduta.
6.  Il  militare non puo', comunque, per effetto dello spostamento in
ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, ne' oltrepassare
il  pari  grado  gia'  piu'  anziano  che ha in precedenza conseguito
titolo all'avanzamento per merito di guerra.
                              Art. 1340
          Avanzamento per merito di guerra degli ufficiali

1.  L'ufficiale  al  quale  e'  conferito l'avanzamento per merito di
guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, e' compreso in
aliquota  di  ruolo di pari grado gia' valutati per l'avanzamento, se
ha  compiuto  i  periodi  di  comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio  presso  reparti,  di  imbarco,  di cui all'articolo 1329, o
eventualmente  il periodo di servizio di cui all'articolo 1333, comma
2,  e' valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta
la  valutazione  e'  effettuata  in  occasione della formazione della
prima  graduatoria  successiva  al  conferimento dell'avanzamento per
merito di guerra.
2.  L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo
ad  anzianita',  se  giudicato  idoneo  e gia' raggiunto dal turno di
promozione,  e'  promosso  anche  se  non  esiste  vacanza  nel grado
superiore,   con  l'anzianita'  che  gli  compete  secondo  il  posto
conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo.
3.  L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo
a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui
sarebbe stato promosso, qualora tale punto gli fosse stato attribuito
in  una  precedente  graduatoria,  e'  promosso  anche  se non esista
vacanza  nel  grado  superiore,  con l'anzianita' che gli compete. La
promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno
cui  si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale
e' stato valutato.
4. L'ufficiale che non ha ancora compiuto i periodi indicati al comma
1,  e'  valutato  dopo  che li ha ultimati, ma e' considerato come se
avesse  compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisi' il titolo
all'avanzamento per merito di guerra.
5.   All'ufficiale   non   puo'  comunque  essere  attribuita,  nella
promozione,  anzianita'  anteriore  alla  data in cui ha acquisito il
titolo.
                              Art. 1341
                              Proposte

1.  Le  proposte  di promozione e di avanzamento per merito di guerra
sono  formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze il militare
si   e'  distinto,  e  sono  corredate  dei  pareri  delle  autorita'
gerarchiche.
2. Dette proposte sono trasmesse al Ministero non oltre il termine di
tre  mesi,  rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data
conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione
o  svolgimento  il militare dette contributo, o, eccezionalmente, nel
caso  di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore,
non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.
3.  Sulle  proposte  decide  il  Ministro,  previo parere favorevole,
espresso  a  unanimita'  di  voti,  della  competente  commissione di
avanzamento.  Il  decreto  con  il quale e' conferita la promozione o
l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.

SEZIONE III
AVANZAMENTO DEI MILITARI REDUCI DA PRIGIONIA

                              Art. 1342 
                   Militari in servizio permanente 
 
1. Per ogni militare in servizio permanente  reduce  da  prigionia  o
ipotesi equiparate, il Ministro, constatata la posizione  sia  penale
sia disciplinare in rapporto al  fatto  della  cattura,  dichiara  se
nulla osta alla valutazione per l'avanzamento. 
2. Il militare non valutato o non promosso  a  norma  degli  articoli
((...)) 1051 e 1073 perche' in aspettativa per prigionia di guerra  o
ipotesi  equiparate,  se  ottiene  il  nulla  osta,  e'  valutato   o
nuovamente valutato, compiuti i prescritti  periodi  di  comando,  di
attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco e, se
appartiene a grado per il quale non  sono  richiesti  detti  periodi,
deve aver prestato nel grado almeno sei mesi di  effettivo  servizio.
Se l'avanzamento ha luogo  a  scelta,  il  militare  e'  valutato  in
occasione della formazione  della  prima  graduatoria  successiva  al
rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento  dei  periodi
anzidetti. All'ufficiale si applicano le  disposizioni  dell'articolo
1085, comma 2, lettere a) e b). 
3. Analogamente si provvede nei riguardi  del  militare  in  servizio
permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma 2, risulti  nel
nuovo grado gia' raggiunto dal turno  di  avanzamento,  ma  la  nuova
promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati. 
4. Per l'avanzamento del militare reduce da prigionia  si  continuano
ad applicare le disposizioni degli articoli 1329  e  1331,  comma  1,
anche  se  e'  cessato  il  tempo  di  guerra  o   di   grave   crisi
internazionale, quando tali disposizioni hanno avuto applicazione per
i pari grado con i quali il militare avrebbe dovuto essere valutato o
promosso. 
                              Art. 1343
      Ufficiale delle categorie in congedo e del ruolo d'onore

1.  L'ufficiale  delle  categorie  in  congedo  o  del ruolo d'onore,
prigioniero  di  guerra,  non  puo'  durante  la  prigionia o ipotesi
equiparate,   essere   valutato   per  l'avanzamento  ne'  conseguire
promozione.   La   valutazione  effettuata  prima  della  cattura  e'
annullata a ogni effetto.
2. Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si
osserva il disposto dell'articolo 1342, comma 1.
3.  L'ufficiale  non  valutato  o non promosso perche' prigioniero di
guerra,  se  ottiene il nulla osta, e' valutato o nuovamente valutato
soltanto  se,  prima della cattura o prima della cessazione del tempo
di guerra o di grave crisi internazionale, ha raggiunto le condizioni
prescritte  per  l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e
per  l'ufficiale  di complemento il disposto dei successivi commi 4 e
5.  Se  giudicato  idoneo  e  gia' raggiunto dal turno di promozione,
l'ufficiale  e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se
la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
4.  L'ufficiale  in  ausiliaria  compreso in aliquote di ruolo per il
tempo  di  guerra  o  di  grave crisi internazionale, che prima della
cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha
raggiunto  le  condizioni  prescritte  per l'avanzamento dal presente
titolo,  puo'  essere  promosso  con  l'anzianita'  che  gli  sarebbe
spettata se raggiunge tali condizioni anche fuori del tempo di guerra
o di grave crisi internazionale, esclusa comunque ogni corresponsione
di assegni arretrati.
5.  L'ufficiale  di  complemento compreso in aliquote di ruolo per il
tempo  di  guerra  o  di  grave crisi internazionale, che prima della
cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha
raggiunto  le  condizioni  prescritte  per l'avanzamento dal presente
titolo,  e  l'ufficiale  in  ausiliaria  o di complemento compreso in
aliquote  di  ruolo  fuori  del  tempo  di  guerra  o  di grave crisi
internazionale, puo' essere promosso con l'anzianita' che gli sarebbe
spettata solo se raggiunge le condizioni prescritte per l'avanzamento
dal  presente  codice esclusa comunque ogni corresponsione di assegni
arretrati.
6.  Le  disposizioni dei commi 3, 4 e 5 valgono anche se l'ufficiale,
nel  nuovo  grado,  risulta  raggiunto da turno di avanzamento, ma la
nuova  promozione  non  comporta, comunque, corresponsione di assegni
arretrati.
                              Art. 1344
                           Militare ferito

1.  Al  militare  caduto  prigioniero  dopo  essere  stato  ferito in
combattimento  e al militare caduto prigioniero durante la degenza in
luogo  di cura per ferite o per lesioni dovute a operazioni a diretto
contatto  col  nemico  o per altra invalidita' riportata per causa di
servizio  di  guerra  in  zona  di  operazioni a diretto contatto col
nemico,  al  ritorno  dalla prigionia se gia' compreso in aliquote di
ruolo  di  militari da valutare e se ha ottenuto il nulla osta di cui
all'articolo   1342,   comma  1,  sono  applicabili  le  disposizioni
dell'articolo 1335.
2.  Al  militare  che, conseguita la promozione ai sensi del comma 1,
risulti  nel  nuovo grado gia' raggiunto dal turno di avanzamento, si
applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni
dei commi 3 e 4 dell'articolo 1342.

SEZIONE IV
NORME FINALI

                              Art. 1345
                    Funzioni del grado superiore

1.  In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per sopperire
a  temporanee  deficienze  organiche  o  a  deficienze  derivanti  da
temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilita' di
ufficiali  comunque sprovvisti di impiego possono essere conferite le
funzioni  del grado superiore all'ufficiale che nel proprio grado, ha
compiuto  i  periodi  di  comando,  di  attribuzioni  specifiche,  di
servizio   presso   reparti,   di   imbarco,   prescritti   ai   fini
dell'avanzamento,   e  che  e'  destinato  a  unita',  enti,  reparti
impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni.
2.  Le  funzioni  del  grado superiore sono conferite con decreto del
Ministro.   Esse   sono   revocate  se  viene  meno  la  ragione  del
conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilita'.
3.  L'ufficiale  al  quale  sono  conferite  le  funzioni  del  grado
superiore  ha  diritto  a  tutti  gli assegni e le indennita' di tale
grado  ed  e'  considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito
del  grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni
del  grado  superiore  e'  valido  ai  fini dell'avanzamento al grado
superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, se
e'  stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei
periodi indicati dal presente codice.

TITOLO VIII
DISCIPLINA MILITARE
CAPO I
FONDAMENTI DELLE ISTITUZIONI MILITARI

                              Art. 1346
                         Disciplina militare

1. La disciplina del militare e' l'osservanza consapevole delle norme
attinenti   allo   stato   di   militare   in  relazione  ai  compiti
istituzionali  delle  Forze  armate  e alle esigenze che ne derivano.
Essa  e'  regola  fondamentale  per  i  cittadini alle armi in quanto
costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza.
2.  Per  il  conseguimento  e  il  mantenimento della disciplina sono
determinate  le  posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore,
le  loro  funzioni, i loro compiti e le loro responsabilita'. Da cio'
discendono  il  principio  di  gerarchia  e  quindi  il  rapporto  di
subordinazione e il dovere dell'obbedienza.
3.  Il  militare  osserva  con senso di responsabilita' e consapevole
partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti
gerarchici.  Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e
al pericolo.
                              Art. 1347
                             Obbedienza

1.  L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale
degli  ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformita'
al giuramento prestato.
2.  Il  dovere  dell'obbedienza  e'  assoluto,  salvo  i limiti posti
dall'articolo 1349, comma 2 e dall'articolo 729 del regolamento.

CAPO II
DOVERI

                              Art. 1348
                         Dovere di fedelta'

1. L'assoluta fedelta' alle istituzioni repubblicane e' il fondamento
dei doveri del militare.
2.  Il  comportamento  dei  militari  nei confronti delle istituzioni
democratiche deve essere improntato a principi di scrupolosa fedelta'
alla  Costituzione  repubblicana  e  alle  ragioni di sicurezza dello
Stato.
                              Art. 1349
                           Ordini militari

1.  Gli  ordini  devono, conformemente alle norme in vigore, attenere
alla  disciplina, riguardare le modalita' di svolgimento del servizio
e non eccedere i compiti di istituto.
2. Il militare al quale e' impartito un ordine manifestamente rivolto
contro  le  istituzioni  dello  Stato o la cui esecuzione costituisce
comunque  manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine
e di informare al piu' presto i superiori.
3.  Agli  ordini  militari  non si applicano i capi I, III e IV della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
                              Art. 1350
Condizioni  per  la  applicazione  delle  disposizioni  in materia di
                             disciplina

1. I militari sono tenuti all'osservanza delle norme sulla disciplina
militare  e  sui  limiti all'esercizio dei diritti, dal momento della
incorporazione  a  quello della cessazione dal servizio attivo, ferma
restando la disciplina dettata per il personale in congedo.
2.  Le  disposizioni  in materia di disciplina militare, si applicano
nei  confronti  dei  militari  che  si  trovino in una delle seguenti
condizioni:
a) svolgono attivita' di servizio;
b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
c) indossano l'uniforme;
d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari
o  si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come
tali.
3.  Quando  non  ricorrono  le  suddette  condizioni, i militari sono
comunque  tenuti  all'osservanza  delle disposizioni del codice e del
regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato,
al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni
militari, in conformita' alle vigenti disposizioni.
4.  Le  attribuzioni conferite al Ministro della difesa in materia di
disciplina  militare,  per  quel  che  concerne  i Corpi armati dello
Stato,  sono  devolute,  ai  sensi  dei  rispettivi  ordinamenti,  ai
Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.
                              Art. 1351
                          Uso dell'uniforme

1.  Durante  l'espletamento  dei  compiti  di  servizio  e nei luoghi
militari  o  comunque  destinati  al  servizio  e' obbligatorio l'uso
dell'uniforme, salvo diverse disposizioni.
2.  L'uso  dell'abito civile e' consentito fuori dai luoghi militari,
durante le licenze e i permessi.
3.  Nelle ore di libera uscita e' consentito l'uso dell'abito civile,
salvo limitazioni derivanti dalle esigenze:
a) delle accademie militari, durante il primo anno di corso;
b)  delle  scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi
di corso formativo;
c) delle scuole militari;
d) dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni;
e) operative e di addestramento fuori sede.

CAPO III
SANZIONI DISCIPLINARI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1352
                        Illecito disciplinare

1.  Costituisce  illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del
servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal
regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine.
2.  La  violazione  dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni
disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.
                              Art. 1353
                     Tassativita' delle sanzioni

1.  Non  possono  essere  inflitte  sanzioni  disciplinari diverse da
quelle previste nel presente capo.
                              Art. 1354
                Titolarita' del potere sanzionatorio

1.  E'  attribuito all'autorita' militare il potere sanzionatorio nel
campo della disciplina.
                              Art. 1355
       Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari

1.  Le  sanzioni  disciplinari  sono  commisurate al tipo di mancanza
commessa e alla gravita' della stessa.
2.  Nel  determinare  la  specie  ed  eventualmente  la  durata della
sanzione   sono   inoltre   considerati   i  precedenti  di  servizio
disciplinari,  il  grado,  l'eta',  e  l'anzianita'  di  servizio del
militare che ha mancato.
3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
a) intenzionali;
b) commesse in presenza di altri militari;
c) commesse in concorso con altri militari;
d) ricorrenti con carattere di recidivita'.
4.  Nel  caso  di  concorso  di piu' militari nella stessa infrazione
disciplinare  e' inflitta una sanzione piu' severa al piu' elevato in
grado o, a parita' di grado, al piu' anziano.
5.  Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante
piu'  trasgressioni  commesse da un militare, anche in tempi diversi,
e'  inflitta  un'unica  punizione  in relazione alla piu' grave delle
trasgressioni  e  al comportamento contrario alla disciplina rivelato
complessivamente dalla condotta del militare stesso.
                              Art. 1356
Militari  tossicodipendenti, alcooldipendenti e assuntori di sostanze
                               dopanti

1. In deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, della legge 30 marzo 2001, n. 125 e della legge
14   dicembre   2000,   n.   376,   ai   militari  tossicodipendenti,
alcol-dipendenti  o  che  assumono  sostanze dopanti, si applicano le
disposizioni  di  stato  in  materia di idoneita', di sospensione dal
servizio e di disciplina.

SEZIONE II
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

                              Art. 1357
                   Sanzioni disciplinari di stato

1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a)  la  sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a
dodici mesi;
b)  la  sospensione  disciplinare  dalle  funzioni  del  grado per un
periodo da uno a dodici mesi;
c)  la  cessazione  dalla  ferma  o dalla rafferma per grave mancanza
disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
d) la perdita del grado per rimozione.
                              Art. 1358
                   Sanzioni disciplinari di corpo

1.  Le  sanzioni  disciplinari  di corpo consistono nel richiamo, nel
rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.
2. Il richiamo e' verbale.
3. Il rimprovero e' scritto.
4.  La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al
massimo di sette giorni consecutivi.
5.  La  consegna  di  rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al
massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare
-  in  caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le
modalita' stabilite dagli articoli successivi .
6.  La  sanzione della consegna di rigore non puo' essere inflitta se
non per i comportamenti specificamente previsti dall'articolo 751 del
regolamento.
                              Art. 1359 
                              Richiamo 
 
1. Il richiamo e' un ammonimento con cui sono punite: 
a) lievi mancanze; 
b) omissioni causate da negligenza. 
2. Il richiamo puo' essere inflitto da  qualsiasi  superiore.  Se  il
superiore e' collocato  nella  linea  gerarchica  di  dipendenza  del
militare non v'e' obbligo di rapporto. 
((3. Il richiamo non da' luogo a  trascrizione  nella  documentazione
personale dell'interessato ne' a particolari forme  di  comunicazione
scritta o pubblicazione.)) 
((4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo
alla sua inflizione, esclusivamente  ai  fini  della  recidiva  nelle
mancanze  per  le  quali  puo'  essere  inflitta  la   sanzione   del
rimprovero.)) 
                              Art. 1360
                             Rimprovero

1.  Il rimprovero e' una dichiarazione di biasimo con cui sono punite
le  lievi  trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o
la  recidiva  nelle  mancanze  per  le  quali puo' essere inflitto il
richiamo.
2.  Il  rimprovero  e'  inflitto  dalle autorita' di cui all'articolo
1396.
3.  Il  provvedimento  con  il  quale  e'  inflitta  la  punizione e'
comunicato  per  iscritto  all'interessato  ed  e'  trascritto  nella
documentazione personale.
                              Art. 1361 
                              Consegna 
 
1. Con la consegna sono punite: 
a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti  dall'articolo
751 del regolamento; 
b) la recidiva nelle mancanze gia' sanzionate con il rimprovero; 
c) piu'  gravi  trasgressioni  alle  norme  della  disciplina  e  del
servizio. 
2. Il  provvedimento  con  il  quale  e'  inflitta  la  punizione  e'
comunicato  per  iscritto  all'interessato  ed  e'  trascritto  nella
documentazione personale. 
3. Il provvedimento  e'  esecutivo  dal  giorno  della  comunicazione
verbale all'interessato. 
4. I militari di truppa coniugati, ((i graduati,)) i sottufficiali  e
gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a
scontare presso tale alloggio la punizione di consegna. 
                              Art. 1362
                         Consegna di rigore

1.  La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente
indicate nell' articolo 751 del regolamento.
2.  Il proprio alloggio di cui all'articolo 1358, comma 5 puo' essere
sia quello privato sia quello di servizio.
3.  Il comandante di corpo puo' far scontare, per particolari ragioni
di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente
militare  anche  al  personale  provvisto  di  alloggio  privato o di
servizio.
4.  Il  superiore  che  ha inflitto la punizione puo' disporre che la
consegna  di  rigore  venga scontata con le stesse modalita' previste
per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio.
5.  I  locali  destinati  ai  puniti  di  consegna  di  rigore  hanno
caratteristiche  analoghe  a  quelle degli altri locali della caserma
adibiti ad alloggio.
6.   Il  controllo  dell'esecuzione  della  sanzione  e'  affidato  a
superiori  o  pari  grado  del  punito  ed  e'  esercitato secondo le
disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:
a)  fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non
ritenga  di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo
260 c.p.m.p.;
b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale
e' stato instaurato un procedimento disciplinare.
8.  Il  provvedimento  relativo  alla  punizione e' subito comunicato
verbalmente  all'interessato  e  successivamente  notificato mediante
comunicazione   scritta.  Esso  e'  trascritto  nella  documentazione
personale.
9.  Il  provvedimento  e'  esecutivo  dal  giorno della comunicazione
verbale all'interessato.

SEZIONE III
ISTANZE E RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO

                              Art. 1363
                        Organo sovraordinato

1.  L'organo  sovraordinato  di  cui  all'articolo  1 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   24   novembre  1971,  n.  1199,  e'
rappresentato  dall'organo  gerarchicamente superiore a quello che ha
emesso il provvedimento.
2.  Avverso  le sanzioni disciplinari di corpo non e' ammesso ricorso
giurisdizionale   o   ricorso   straordinario   al  Presidente  della
Repubblica  se  prima non e' stato esperito ricorso gerarchico o sono
trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
3.  E'  comunque  in  facolta'  del  militare  presentare, secondo le
modalita'  stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere
il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.
                              Art. 1364
               Istanza di riesame e ricorso gerarchico

1. In relazione all'istanza di riesame e al ricorso gerarchico di cui
all'articolo  1363 proposti dal militare che si ritenga ingiustamente
punito,  si  osservano  anche  le norme di cui ai successivi articoli
1365 e 1366.
                              Art. 1365
       Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo

1. Ogni militare puo' presentare, in qualunque tempo, istanza scritta
tendente   a   ottenere   il   riesame  della  sanzione  disciplinare
inflittagli,  se  sopravvengono  nuove  prove  tali  da  far ritenere
applicabile  una  sanzione  minore  o  dichiarare  il proscioglimento
dall'addebito.
2.  L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione ne'
i  termini  per  la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento
disciplinare previsti dall'articolo 1366.
3.  L'istanza  deve  essere  diretta,  in via gerarchica, alla stessa
autorita' che ha emesso il provvedimento.
4.   Avverso   la   decisione   sull'istanza   di   riesame   emanata
dall'autorita'  adita ai sensi del comma 3, il militare puo' proporre
ricorso gerarchico ai sensi dell'articolo 1366.
                              Art. 1366
    Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo

1.   Il  superiore,  per  il  cui  tramite  va  proposto  il  ricorso
gerarchico,  deve  inoltrarlo  sollecitamente senza pareri o commenti
all'autorita'  gerarchica  immediatamente  superiore  a quella che ha
inflitto la sanzione di corpo.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

                              Art. 1367
                  Presentazione dei militari puniti

1.  Tutti  i  militari,  ultimata  la  punizione,  sono presentati al
superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati.
2.  Il  giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta
autorita'.
                              Art. 1368
     Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo

1.  L'autorita'  che  ha  inflitto la sanzione della consegna o della
consegna  di  rigore  puo'  sospenderne  l'esecuzione,  per  il tempo
strettamente  necessario,  sia  per  concrete  e motivate esigenze di
carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio.
2.  Il Ministro della difesa, in occasione di particolari ricorrenze,
ha facolta' di condonare collettivamente le sanzioni della consegna e
della  consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facolta' e'
concessa  al  Capo  di  stato  maggiore  di Forza armata o Comandante
generale  per  la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione
della festa del corpo stesso.
3.  Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli
atti matricolari o personali.
                              Art. 1369 
    Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo 
 
1. I militari possono chiedere la cessazione di  ogni  effetto  delle
sanzioni  trascritte  nella   documentazione   personale.   L'istanza
relativa puo' essere presentata,  per  via  gerarchica,  al  Ministro
della difesa dopo almeno  due  anni  di  servizio  dalla  data  della
comunicazione della punizione, se il militare non  ha  riportato,  in
tale periodo, sanzioni disciplinari ((diverse dal richiamo)). 
2. Il Ministro, ovvero l'autorita' militare da lui  delegata,  decide
entro sei mesi dalla presentazione  dell'istanza  tenendo  conto  del
parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i  precedenti  di
servizio del richiedente. 
3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative  alla
sanzione inflitta  sono  eliminate  dalla  documentazione  personale,
esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva. 

CAPO IV
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1370
          Contestazione degli addebiti e diritto di difesa

1.   Nessuna   sanzione   disciplinare  puo'  essere  inflitta  senza
contestazione  degli  addebiti  e  senza  che  sono state acquisite e
vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
2.  Il  militare inquisito e' assistito da un difensore da lui scelto
fra  militari  in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o
Forza  armata  nella  quale  egli  presta  servizio  o,  in mancanza,
designato  d'ufficio.  Il  difensore  designato  d'ufficio  non  puo'
rifiutarsi  salvo  sussista un legittimo impedimento. Un militare non
puo'  esercitare  l'ufficio  di difensore piu' di sei volte in dodici
mesi.
3. Il difensore:
a)  non  puo' essere di grado superiore a quello del presidente della
commissione;
b)  non  deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo
1380, comma 3;
c)  e'  vincolato  al  segreto  d'ufficio  e non deve accettare alcun
compenso per l'attivita' svolta;
d) non e' dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che
per il tempo necessario all'espletamento del mandato;
e)  non  puo' essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento
del mandato;
f)  e'  ammesso  a  intervenire  alle  sedute  della  commissione  di
disciplina  anche  se l'incolpato non si presenta alla seduta, ne' fa
constare di essere legittimamente impedito.
4.   Successivamente  alla  nomina  del  difensore  le  comunicazioni
d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o
al suo difensore.
5.   Il  militare  inquisito  puo'  chiedere  il  differimento  dello
svolgimento   del  procedimento  disciplinare  solo  se  sussiste  un
effettivo  legittimo  impedimento. Se la richiesta di differimento e'
dovuta a ragioni di salute:
a)  l'impedimento  addotto deve consistere, sulla scorta di specifica
certificazione   sanitaria,   in   una  infermita'  tale  da  rendere
impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;
b)  l'autorita'  disciplinare  puo'  recarsi  presso  l'inquisito per
svolgere  il  procedimento  disciplinare,  se  tale  evenienza non e'
espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata
di tale accertamento.
6.  I  commi  2,  3,  4 e 5 del presente articolo non si applicano ai
procedimenti  disciplinari  di corpo instaurati per l'applicazione di
una sanzione diversa dalla consegna di rigore.
                              Art. 1371
         Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari

1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  1365  e 1366, un
medesimo  fatto non puo' essere punito piu' di una volta con sanzioni
di differente specie.
                              Art. 1372
        Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare

1.  E'  consentito  l'esercizio  del potere di annullamento d'ufficio
degli  atti  del  procedimento  disciplinare riconosciuti illegittimi
dall'amministrazione  militare,  nei  limiti sanciti dall'articolo 21
nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                              Art. 1373 
             Rinnovazione del procedimento disciplinare 
 
1. Annullati uno o piu' atti del procedimento disciplinare a  seguito
di autotutela ((, anche contenziosa)),  di  giudicato  amministrativo
ovvero di decreto decisorio  di  ricorso  straordinario,  se  non  e'
esclusa la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto  o  in
parte il procedimento e non sono  gia'  decorsi,  limitatamente  alle
sanzioni  di  stato,  gli  originari  termini  perentori,  il   nuovo
procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati,  nel
termine  perentorio  di   sessanta   giorni   dalla   data   in   cui
l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla
data di adozione del provvedimento di autotutela. 
                              Art. 1374
              Estinzione del procedimento disciplinare

1. Il decesso dell'incolpato estingue il procedimento disciplinare.

SEZIONE II
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO

                              Art. 1375
                   Potesta' sanzionatoria di stato

1.  La  potesta'  sanzionatoria  di  stato  compete al Ministro della
difesa  o  autorita'  militare da lui delegata; tutti i provvedimenti
che  concludono  procedimenti  disciplinari  di  stato  devono essere
motivati.
                              Art. 1376
            Inizio del procedimento disciplinare di stato

1.  Il  procedimento  disciplinare  di stato, costituito dall'insieme
degli  atti  e  delle  procedure  necessari  per l'irrogazione di una
sanzione  disciplinare  di stato, inizia con l'inchiesta formale, che
comporta la contestazione degli addebiti.
                              Art. 1377 
                          Inchiesta formale 
 
1.  L'inchiesta  formale  e'  il   complesso   degli   atti   diretti
all'accertamento di una  infrazione  disciplinare  per  la  quale  il
militare  puo'  essere  passibile  di  una  delle  sanzioni  indicate
all'articolo 1357. 
2. Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta formale, in base  alle
risultanze della stessa: 
a) se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle
sanzioni disciplinari indicate nell' articolo 1357, comma 1,  lettere
a) e b), ne fanno proposta al Ministro della difesa; 
b) se ritengono che al militare possono essere inflitte  le  sanzioni
disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, lettere c) e d)  ne
ordinano il deferimento a una commissione di disciplina. 
3. Il Ministro della difesa puo', in ogni caso  e  nei  confronti  di
qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale. 
4.  Il  Ministro  della  difesa  puo'  sempre   disporre,   all'esito
dell'inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione
di disciplina. 
5. Per  gli  ufficiali  l'accettazione  delle  dimissioni  dal  grado
estingue  l'azione  disciplinare,  se  non  e'  stata  in  precedenza
disposta   la   sospensione   precauzionale    dal    servizio    ((o
dall'impiego)). 
                              Art. 1378 
         Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta formale 
 
1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale  spetta
alle seguenti autorita' ((...)): 
a) al Ministro della difesa se si tratti di: 
1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti; 
2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e  reparti  di
altra Forza armata; 
((3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza  armata,
ma dipendenti da autorita' diverse;)) 
4) militari corresponsabili  appartenenti  a  Forze  armate  diverse,
anche quando ricorre l'ipotesi di connessione  tra  i  fatti  a  loro
ascritti; 
((b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza,
nei confronti del personale militare dipendente;)) 
c) al Segretario generale della difesa, se  militare,  nei  confronti
del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa  e
tecnico-industriale; 
((d) ai Capi di stato maggiore, sul personale  militare  in  servizio
presso reparti e uffici dei rispettivi  stati  maggiori  e  organismi
centrali di Forza armata;)) 
e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: 
1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; 
2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono  le  autorita'
di cui alle lettere h) e i); 
((f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello  gerarchico
pari a generale di corpo d'armata o  gradi  corrispondenti,  per  gli
ufficiali, i sottufficiali e i volontari  in  servizio  dell'Esercito
italiano e dell'Aeronautica militare, nonche'  agli  alti  comandanti
della Marina  militare,  per  gli  ufficiali,  i  sottufficiali  e  i
volontari  in  servizio  della   Marina   militare;   ai   comandanti
territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo  d'armata
e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo  di  residenza
dell'interessato se in congedo;)) 
((g)  al  comandante  militare  competente  a   provvedere   per   il
sottufficiale o per il militare di truppa piu'  elevato  in  grado  o
piu' anziano, se vi  e'  corresponsabilita'  tra  sottufficiali  o  i
militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti
militari diversi o residenti in territori di  competenza  di  diversi
comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;)) 
h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari  a
generale di corpo d'armata, per  gli  ispettori  e  i  sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri  in  servizio,  o  in  caso  diverso  o  in
mancanza di tale dipendenza, ai comandanti  territoriali  di  livello
gerarchico pari a generale di corpo d'armata  competenti  in  ragione
del luogo di residenza dell'interessato; 
i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e  carabinieri
in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale  dipendenza,  al
comandante territoriale di corpo competente in ragione del  luogo  di
residenza dell'interessato. In caso di  corresponsabilita'  tra  piu'
appuntati e carabinieri provvede il  comandante  di  corpo  del  piu'
elevato in grado o del piu' anziano. In  caso  di  corresponsabilita'
con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera
g). 
                              Art. 1379 
           ((Applicazione della sospensione disciplinare)) 
 
  1. La sospensione disciplinare e' adottata a seguito  di  inchiesta
formale, senza il necessario preventivo deferimento a una commissione
di disciplina. 
  2. La  sospensione  precauzionale  dall'impiego  sofferta  per  gli
stessi fatti  oggetto  di  sanzione  disciplinare  e'  computata  nel
periodo di tempo della sospensione disciplinare irrogata. 
                              Art. 1380 
            Composizione delle commissioni di disciplina 
 
1. La commissione di disciplina e' formata  di  volta  in  volta,  in
relazione al grado rivestito dal giudicando,  dall'autorita'  che  ha
disposto l'inchiesta formale. 
2. Quando l'inchiesta formale e' disposta dal Ministro della  difesa,
la commissione  di  disciplina  e'  formata  da  uno  dei  comandanti
militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro  stesso;
se il giudicando e' ufficiale generale o colonnello alla composizione
della commissione provvede il Ministro della difesa. 
3. Non possono far parte della commissione di disciplina: 
a) gli ufficiali che sono  Ministri  o  Sottosegretari  di  Stato  in
carica; 
b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e  i  Sottocapi  di
stato  maggiore  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti
allo Stato maggiore della difesa, agli Stati  maggiori  dell'Esercito
italiano, della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare,  il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica; 
d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della  difesa  in
qualita'  di  Segretario  generale,  Direttore  generale,   Capo   di
Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro  o  alle
segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle  dirette
dipendenze dei Segretari generali; 
e) gli ((i militari)) frequentatori dei  corsi  presso  gli  istituti
militari; 
f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso; 
g) l'offeso o il danneggiato e i parenti  o  affini  del  giudicando,
dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso; 
h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato
servizio allorche' ha commesso  i  fatti  che  hanno  determinato  il
procedimento disciplinare, o alle cui  dipendenze  il  giudicando  si
trova alla data di convocazione della commissione di  disciplina,  se
non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti; 
i) l'ufficiale che ha presentato rapporti  o  eseguito  indagini  sui
fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare  o  che  per
ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio  tratta  questioni
inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale; 
l) gli ufficiali che in  qualsiasi  modo  hanno  avuto  parte  in  un
precedente giudizio penale o ((commissione))  di  disciplina  per  lo
stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione
disciplinare di cui trattasi; 
m) l'ufficiale sottoposto a  procedimento  penale  o  a  procedimento
disciplinare di stato. 
                              Art. 1381
Commissioni  di  disciplina  per gli ufficiali generali, colonnelli e
                        gradi corrispondenti

1.  La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi
corrispondenti,  si  compone  di cinque ufficiali generali o di grado
corrispondente,   della   stessa   Forza  armata  cui  il  giudicando
appartiene,  tutti  in  servizio  permanente  e  di grado superiore a
quello  rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianita'
superiore  se  trattisi  di generale di corpo d'armata o ufficiale di
grado corrispondente.
2.  In  caso  di indisponibilita' possono essere chiamati a far parte
della  commissione ufficiali generali o di grado corrispondente della
stessa  Forza  armata  del  giudicando, appartenenti all'ausiliaria o
alla  riserva,  e,  in  caso  di  indisponibilita'  anche di costoro,
ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente,
delle altre Forze armate.
3.  Il  presidente  deve  rivestire grado non inferiore a generale di
corpo d'armata o corrispondente.
4.  L'ufficiale  meno  elevato  in  grado  o  meno  anziano assume le
funzioni di segretario.
                              Art. 1382
          Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali

1.  La  commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a
tenente  colonnello,  o  gradi  corrispondenti,  si compone di cinque
ufficiali  della  stessa  Forza  armata cui appartiene il giudicando,
tutti  in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito
dal giudicando medesimo.
2.  Il  presidente  non puo' essere di grado inferiore a colonnello o
grado  corrispondente  e,  se  il  giudicando e' tenente colonnello o
grado   corrispondente,  il  presidente  non  puo'  essere  di  grado
inferiore a generale di brigata o grado corrispondente.
3. Il presidente, deve appartenere:
a)  a  una  qualsiasi  delle  Armi  per  gli  ufficiali dell'Esercito
italiano;
b)  al  Corpo  di  stato  maggiore,  per  gli  ufficiali della Marina
militare;
c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare;
d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
4.  I  membri  in  relazione  all'Arma,  al  Corpo  o  al  ruolo  del
giudicando, sono scelti:
a) per l'Esercito italiano:
1)  promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti
ai ruoli delle Armi;
2)  in  numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e
in  numero  di  due  tra  gli  ufficiali  del  Corpo  o  del ruolo di
appartenenza, per gli altri ufficiali;
b) per la Marina militare:
1)   tra   gli  ufficiali  del  Corpo  di  stato  maggiore,  per  gli
appartenenti al medesimo Corpo;
2)  in  numero  di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due
dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
c) per l'Aeronautica militare:
1)  tra  gli  ufficiali  del ruolo naviganti, per gli appartenenti al
medesimo ruolo;
2)  in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo
o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
d) per l'Arma dei carabinieri:
1)  tra  gli  ufficiali  del  ruolo  normale, per gli appartenenti al
medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di
appartenenza, per gli altri ufficiali.
5.  L'ufficiale  meno  elevato  in  grado  o  meno  anziano assume le
funzioni di segretario.
                              Art. 1383
Commissioni  di  disciplina  per  i  sottufficiali,  i  graduati  e i
                         militari di truppa

1.  La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o piu'
sottufficiali  o  volontari  di una stessa Forza armata si compone di
tre  ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali
superiori   e   l'altro   di   grado   non  inferiore  a  capitano  o
corrispondente,  tutti  della  Forza  armata  cui  il  giudicando o i
giudicandi appartengono.
2. Il presidente della commissione di disciplina non puo' avere grado
inferiore a tenente colonnello o corrispondente.
3.  Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni
di segretario.
                              Art. 1384
      Commissioni di disciplina per gli appuntati e carabinieri

1.  La  commissione  di disciplina per gli appuntati e carabinieri si
compone   di   un  ufficiale  superiore  dell'Arma  dei  carabinieri,
presidente, e di due capitani dell'Arma stessa in servizio.
                              Art. 1385
Commissioni  di  disciplina per militari appartenenti a diverse Forze
                               armate

1. Per la formazione della commissione di disciplina a carico di piu'
militari appartenenti a Forze armate diverse, il presidente e' tratto
dalla  Forza  armata  cui  appartiene il piu' elevato in grado o piu'
anziano.
2. Per la scelta degli altri quattro membri:
a)  se  il  numero  dei  giudicandi e' di due, tre membri sono tratti
dalla  Forza  armata  cui  appartiene il meno elevato in grado o meno
anziano  e  un  membro e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il
presidente;
b)  se  il  numero  dei  giudicandi  e'  superiore  a  due,  ed  essi
appartengano  a  due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza
armata  cui  appartiene  il  giudicando  meno elevato in grado o meno
anziano  e  uno  e'  tratto  dalla  Forza  armata  cui  appartiene il
presidente. Nel caso che il piu' elevato in grado o piu' anziano e il
meno  elevato  in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza
armata,  per  la  scelta dei membri sara' considerato meno elevato in
grado   il   giudicando   di  minor  grado  o  di  minore  anzianita'
appartenente  alla  Forza  armata diversa da quella cui appartiene il
presidente;
c)   se  il  numero  dei  giudicandi  e'  superiore  a  due  ed  essi
appartengano  a  tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna
delle   due   Forze  armate  diverse  da  quella  cui  appartiene  il
presidente;
d)  se  i  giudicandi  appartengono  a  piu'  di  tre Forze armate si
prevedono  due  componenti  per Forza armata e il membro della stessa
Forza  armata  del presidente deve essere l'ufficiale meno elevato in
grado o meno anziano.
                              Art. 1386
                             Ricusazione

1. Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina
ha  diritto  di  ricusare per una sola volta uno o due dei componenti
della commissione, se quest'ultima e' composta rispettivamente da tre
o  da  cinque  membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve
essere  presentata  entro  due  giorni dalla data della comunicazione
della convocazione della commissione di disciplina.
2. I componenti ricusati sono sostituiti.
                              Art. 1387
            Convocazione della commissione di disciplina

1.  La commissione di disciplina e' convocata dall'autorita' che l'ha
formata.
2.   Detta   autorita'   da'   comunicazione   scritta  dell'avvenuta
convocazione  al  militare  inquisito o al suo difensore e trasmette,
contemporaneamente,  ai  componenti  della  commissione  l'ordine  di
convocazione  e  al  presidente  gli atti dell'inchiesta, tra i quali
sono comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.
3.  La  commissione  di  disciplina  si  riunisce  nel luogo indicato
nell'ordine di convocazione.
4. Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione
in tal senso, invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.
5.  Redatta  la dichiarazione scritta di cui al comma 4 e ricevute le
dichiarazioni  scritte  degli  altri  membri  della  commissione,  il
presidente  fissa, almeno venti giorni prima, il giorno e l'ora della
riunione   e   invita   per  iscritto  il  militare  sottoposto  alla
commissione di presentarsi, con l'avvertenza che:
a) egli ha facolta' di intervenirvi, con l'assistenza di un ufficiale
difensore,  per  svolgere  oralmente  le  proprie  difese  e  di  far
pervenire  alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta,
eventuali scritti o memorie difensive;
b)  se  alla  data stabilita non si presentera' ne' fara' constare di
essere legittimamente impedito, si procedera' in sua assenza.
                              Art. 1388
         Procedimento davanti alla commissione di disciplina

1.  Aperta  la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri
della  commissione  sull'importanza  dei  giudizi che sono chiamati a
esprimere;  avvisa,  inoltre,  che  devono  astenersi,  nel  chiedere
chiarimenti, dal fare apprezzamenti.
2. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e:
a) legge l'ordine di convocazione;
b)  legge  le  dichiarazioni  scritte  dell'avvenuto  esame, la parte
propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;
c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;
d) chiede se i membri della commissione o il giudicando e l'ufficiale
difensore  desiderano  che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e,
se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
3.  Il  presidente e i membri della commissione previa autorizzazione
del  presidente  possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a
lui addebitati.
4. Il giudicando puo' presentare una memoria, preparata in precedenza
e  firmata,  contenente la sua difesa e puo' produrre eventuali nuovi
documenti.  Se  non  intende  valersi  di  dette facolta' ne rilascia
dichiarazione scritta.
5.  La  memoria  e i documenti sono letti da uno dei componenti della
commissione e allegati agli atti.
6.  Il  giudicando,  se presente, e' ammesso a esporre, anche a mezzo
dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.
7.  Il  presidente  chiede al giudicando, se presente, se ha altro da
aggiungere.
8.  Udite  le  ragioni  a  difesa  ed  esaminati  gli eventuali nuovi
documenti, il presidente fa ritirare il militare.
9.  La  commissione,  se  ritiene  di non poter esprimere, il proprio
giudizio   senza   un   supplemento   di   istruttoria,  sospende  il
procedimento  e restituisce gli atti all'autorita' che ha ordinato la
convocazione,  precisando  i punti sui quali giudica necessarie nuove
indagini.
10.  Non  verificandosi  l'ipotesi  di  cui al comma 9, il presidente
mette alternativamente ai voti i seguenti quesiti:
a) <<Il ................ e' meritevole di conservare il grado?>>;
b)  <<Il  ................  e' meritevole di permanere in ferma (o in
rafferma)?>>;
11.  La  votazione  si  svolge  con  modalita'  tali  da garantire la
segretezza  del voto di ciascun membro. Il giudizio della commissione
e' espresso a maggioranza assoluta e non e' motivato.
12. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio
della commissione; il verbale e' letto e firmato dai componenti della
commissione.
13.  Il  presidente  scioglie  la  commissione  e  trasmette gli atti
direttamente al Ministero della difesa.
14.  I  componenti  della  commissione  sono  vincolati al segreto di
ufficio.
                              Art. 1389
                 Decisione del Ministro della difesa

1. Il Ministro della difesa:
a)  puo'  discostarsi,  per  ragioni  umanitarie,  dal giudizio della
commissione di disciplina a favore del militare;
b)  se  ritiene,  per  gravi ragioni di opportunita', che deve essere
inflitta  la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la
cessazione  dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta,
la  convocazione  di  una diversa commissione di disciplina, ai sensi
dell'articolo  1387;  in  tale caso il procedimento disciplinare deve
concludersi nel termine perentorio di 60 giorni.
                              Art. 1390
              Norme per i militari residenti all'estero

1.   Agli   effetti   dell'instaurazione   dell'inchiesta  formale  e
dell'eventuale   deferimento   al   giudizio   della  commissione  di
disciplina,  per  il  militare residente all'estero si considera come
residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.
2.  L'istanza  di  ricusazione  puo'  essere  presentata dal militare
residente  all'estero  fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha
ricevuto comunicazione della convocazione della commissione.
3.  Il  militare residente all'estero che e' sottoposto a commissione
di disciplina, se ritiene di non potersi presentare alla seduta della
commissione,  ne  da'  partecipazione al presidente al quale puo' far
pervenire una memoria a difesa.
                              Art. 1391
       Procedimenti a carico di militari di diverse categorie

1.  In  caso  di corresponsabilita' tra militari di diverse categorie
per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento e'
unico.
2.  Il  Ministro,  fino  a  quando non e' convocata la commissione di
disciplina,  puo'  ordinare per ragioni di convenienza la separazione
dei procedimenti.
                              Art. 1392 
           Termini del procedimento disciplinare di stato 
 
  1. Il procedimento disciplinare di  stato  a  seguito  di  giudizio
penale, deve essere instaurato con la  contestazione  degli  addebiti
all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha
avuto conoscenza integrale ((della  sentenza  o  del  decreto  penale
irrevocabili,  che  lo  concludono,  ovvero  del   provvedimento   di
archiviazione.)) 
  2. Il procedimento disciplinare di stato a  seguito  di  infrazione
disciplinare  deve  essere  instaurato  con  la  contestazione  degli
addebiti all'incolpato,  entro  60  giorni  dalla  conclusione  degli
accertamenti preliminari, espletati  dall'autorita'  competente,  nei
termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero  19
e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento. 
  3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a  seguito  di
giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in  cui
l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o  del
decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero  del  provvedimento  di
archiviazione. 
  4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue  se  sono
decorsi novanta  giorni  dall'ultimo  atto  di  procedura  senza  che
nessuna ulteriore attivita' e' stata compiuta. 
                              Art. 1393
              Sospensione del procedimento disciplinare

1.  Se per il fatto addebitato al militare e' stata esercitata azione
penale, ovvero e' stata disposta dall'autorita' giudiziaria una delle
misure   previste   dall'articolo   915,  comma  1,  il  procedimento
disciplinare  non  puo'  essere  promosso  fino  al termine di quello
penale o di prevenzione e, se gia' iniziato, deve essere sospeso.
2.  In  caso  di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene
conto  del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento
di sospensione.
                              Art. 1394
                      Ricostruzione di carriera

1. Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo
le disposizioni dettate dall'articolo 921, in caso di:
a) omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente
alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale;
b)  eccedenza  della  sospensione  precauzionale  sofferta rispetto a
quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare;
c)   annullamento   del  procedimento  disciplinare  non  seguito  da
rinnovazione;
d)  assoluzione  con  formula  ampia  a seguito di giudizio penale di
revisione.
2.  In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata
dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del
giudizio  penale  o  del  procedimento disciplinare ovvero durante lo
svolgimento  del  procedimento di revisione penale, l'amministrazione
valuta,  in  contraddittorio  con i familiari eredi, la spettanza dei
benefici  economici  discendenti  dalla  eventuale  ricostruzione  di
carriera.
                              Art. 1395
 Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale

1.  In  tempo  di  guerra  o  di  grave  crisi  internazionale, per i
procedimenti  disciplinari si applicano le norme di cui ai precedenti
articoli, salvo quanto stabilito dai commi che seguono.
2.  Per  l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o
di  grado  corrispondente  dipendente  per l'impiego da comandante di
armata  o  da  comandante  di  divisione  autonoma o da comandante di
unita'   corrispondenti  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, la decisione di sottoporre l'ufficiale a inchiesta formale,
le  decisioni  da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per
il deferimento a commissione di disciplina, la competenza a formare e
a convocare la commissione spettano ai comandanti suddetti.
3.  Per  l'ufficiale  generale  o  colonnello,  o  ufficiale di grado
corrispondente,  dipendente  per  l'impiego  da  uno  dei  comandanti
suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unita' corrispondenti
della  Marina  militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro puo'
delegare  il  Capo di stato maggiore della Forza armata interessata a
formare e a convocare la commissione di disciplina.
4.  Per  gli  ufficiali  di cui ai commi precedenti la commissione di
disciplina  e'  composta  di cinque membri, scelti dall'autorita' cui
spetta  di  formare  la  commissione  tra  gli  ufficiali in servizio
permanente da essa dipendenti.
5. Per il sottufficiale, il graduato o il militare di truppa:
a)  la  commissione  di  disciplina  puo'  essere  composta anche con
ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio;
b)  la  competenza  a  disporre  l'inchiesta formale, le decisioni da
adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a
convocare  la  commissione  di  disciplina  spettano al comandante di
divisione  autonoma  o  al  comandante di unita' corrispondenti della
Marina militare e della Aeronautica militare, dai quali l'interessato
dipende per ragioni di impiego.

SEZIONE III
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO

                              Art. 1396
                    Autorita' militari competenti

1.  La  consegna  di  rigore  puo' essere inflitta esclusivamente dal
comandante  del  corpo  o  dell'ente  presso il quale il militare che
subisce la punizione presta servizio.
2.  La  consegna  puo'  essere inflitta dal comandante di corpo e dal
comandante di reparto.
3.  Il  rimprovero  puo'  essere  inflitto, oltre che dalle autorita'
militari di cui al comma 2, anche da:
a) l'ufficiale comandante di distaccamento;
b)   il   sottufficiale   comandante   di  distaccamento,  avente  le
attribuzioni di comandante di reparto.
4.  Le  punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli,
ai  capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che
non  dipendono  da  un  comando  di corpo sono inflitte dal superiore
militare  diretto  o da altra autorita' militare indicata di volta in
volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato.
5.  I  militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente
dipendono  disciplinarmente  da  tale  reparto,  corpo  o  ente. Ogni
decisione  in materia disciplinare e' devoluta all'autorita' militare
che  ne  ha  la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto
della decisione stessa.
6.  Anche  ai  soli  fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo
armato,  in  relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unita'
organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.
                              Art. 1397
           Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione

1.  Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale
non  e'  egli  stesso  competente  a infliggere la sanzione, deve far
constatare   la   mancanza   al   trasgressore,  procedere  alla  sua
identificazione   e   fare  rapporto  senza  ritardo  allo  scopo  di
consentire    una    tempestiva    instaurazione   del   procedimento
disciplinare.
2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento
di  fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il
rapporto  non  deve  contenere  proposte  relative alla specie e alla
entita' della sanzione.
3.  Se  il  superiore  che ha rilevato l'infrazione e il militare che
l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto e' inviato:
a)  direttamente  al  comandante  di  reparto, se comune a entrambi i
militari;
b)  per  via  gerarchica  al  comandante  del  corpo,  se trattasi di
militare di altro reparto.
4. Per il personale imbarcato il rapporto e' inviato al comando della
nave.
5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo
o  ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore
dipende;  se  egli si trova fuori dalla propria sede il rapporto deve
essere presentato, per l'inoltro, al locale comando di presidio.
6.  I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e
gli   ufficiali  di  grado  inferiore  investiti  delle  funzioni  di
comandante  di  corpo,  anche  se  di  Forza armata o di Corpo armato
diversi,  inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da
cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.
7.  Se  l'infrazione indicata nel suddetto rapporto e' prevista tra i
comportamenti  punibili  con  la  consegna di rigore il comandante di
corpo e' obbligato a instaurare il procedimento disciplinare.
                              Art. 1398 
                      Procedimento disciplinare 
 
((1.  Il  procedimento  disciplinare  deve  essere  instaurato  senza
ritardo: 
a) dalla conoscenza dell'infrazione; 
b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; 
c) ovvero dal provvedimento irrevocabile  che  conclude  il  processo
penale; 
d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine  di
inchiesta formale.)) 
2.  Il  procedimento  disciplinare  si   svolge,   anche   oralmente,
attraverso le seguenti fasi: 
a) contestazione degli addebiti; 
b)   acquisizione   delle   giustificazioni   ed   eventuali    prove
testimoniali; 
c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli  addotti
a giustificazione; 
d) decisione; 
e) comunicazione all'interessato. 
3. L'autorita' competente, se ritiene che sussistono gli estremi  per
infliggere la sanzione della consegna  di  rigore,  procede  a  norma
dell'articolo 1399. 
4. La decisione dell'autorita' competente e'  comunicata  verbalmente
senza ritardo all'interessato anche se l'autorita' stessa non ritiene
di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione. 
5. Al  trasgressore  e'  comunicato  per  iscritto  il  provvedimento
sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta
la sanzione del richiamo. 
6. La motivazione deve essere redatta in forma  concisa  e  chiara  e
configurare   esattamente   l'infrazione   commessa   indicando    la
disposizione violata o la negligenza commessa  e  le  circostanze  di
tempo e di luogo del fatto. 
7. L'autorita' procedente, se  accerta  la  propria  incompetenza  in
relazione all'irrogazione della  sanzione  disciplinare,  deve  darne
immediata comunicazione all'interessato  e  all'autorita'  competente
rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione. 
8. Le decisioni adottate a seguito di  rapporto  sono  rese  note  al
compilatore del rapporto stesso. 
                              Art. 1399
           Procedure per infliggere la consegna di rigore

1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell'articolo 1400,
il  comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e
la commissione.
2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:
a)  contestazione  da  parte  del comandante di corpo o di ente degli
addebiti;
b)  esposizione  da  parte  dell'incolpato  delle  giustificazioni in
merito ai fatti addebitatigli;
c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;
d) intervento del militare difensore.
3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il
difensore,   sentita  la  commissione,  la  invita  a  ritirarsi  per
formulare  il  parere  di  competenza.  Se  non  vi  e' accordo tra i
componenti della commissione, il parere e' espresso a maggioranza.
4.  I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni
espresse nel proprio ambito.
5.  Il  parere  e'  reso noto verbalmente al comandante di corpo o di
ente entro il tempo massimo di due ore.
6. Il parere non e' vincolante.
7.  Il  comandante  di  corpo  o di ente deve rendere nota la propria
decisione  possibilmente  entro  lo  stesso  giorno.  La decisione e'
comunicata  senza  ritardo  all'interessato  anche  quando  non  sono
applicate sanzioni.
8.   Quando  previsto,  la  comunicazione  e'  effettuata  anche  per
iscritto.
9.  Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e
firma  apposito  verbale  nel  quale,  oltre  alla  motivazione della
decisione   e   al   parere  della  commissione,  sono  precisate  le
generalita'   dei   componenti   della  commissione  e  del  militare
difensore.
                              Art. 1400
                      Commissione di disciplina

1.  Il  comandante  di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a
dover  giudicare  una infrazione per la quale e' prevista la sanzione
della  consegna  di  rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua
decisione, il parere di apposita commissione disciplinare.
2. La commissione:
a)  e'  composta  da tre militari, di cui due di grado superiore e un
pari grado del militare che ha commesso la mancanza;
b) e' nominata dal comandante di corpo;
c)  e'  presieduta  dal  piu' elevato in grado o dal piu' anziano dei
componenti a parita' di grado.
3.  Se  presso  il  corpo o l'ente non esistono, in tutto o in parte,
militari  del grado prescritto per la costituzione della commissione,
il  comandante  di  corpo  o  di ente richiede al comando o all'ente,
immediatamente  superiore  in  via  disciplinare,  l'indicazione  dei
citati militari.
4.  La commissione e' edotta delle generalita' dell'incolpato e degli
addebiti a lui contestati.
5. Nel caso in cui piu' militari hanno commesso la stessa mancanza la
commissione e' unica.
6.  Non  possono  far  parte  della  commissione  il superiore che ha
rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.
                              Art. 1401
           Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale

1. In caso di necessita' e urgenza, il comandante di corpo, se rileva
una  mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore,
o  se  ne  viene  edotto,  puo'  disporre,  a  titolo  precauzionale,
l'immediata   adozione  di  provvedimenti  provvisori,  della  durata
massima  di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione
disciplinare.
2.   Il  superiore  che  adotta  il  provvedimento  provvisorio  deve
informare   senza   ritardo  l'autorita'  competente  a  irrogare  la
sanzione,   affinche'   essa   provveda  alla  conferma  o  meno  del
provvedimento, in attesa di procedere ai sensi degli articoli 1398.
3.  La  durata  del provvedimento provvisorio va compresa nel computo
della sanzione definitiva.

CAPO V
ONORIFICENZE MILITARI E RICOMPENSE
SEZIONE I
ORDINE MILITARE D'ITALIA

                              Art. 1402
                              Finalita'

1. L'Ordine Militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il
conferimento  di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da
unita'  delle  Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o
da  singoli militari a esse appartenenti, che hanno dato sicure prove
di perizia, di senso di responsabilita' e di valore.
2.  Le  decorazioni  dell'Ordine  Militare  d'Italia  possono  essere
conferite  anche  per  operazioni  di  carattere militare compiute in
tempo  di  pace,  se sono strettamente connesse alle finalita' per le
quali le Forze militari dello Stato sono costituite.
3.  Le  decorazioni  dell'Ordine  Militare  d'Italia  possono  essere
conferite anche alla memoria.
                              Art. 1403 
                           Organizzazione 
 
1.  Capo  dell'Ordine  Militare  d'Italia  e'  il  Presidente   della
Repubblica. 
2. Cancelliere  e  Tesoriere  dell'Ordine  Militare  d'Italia  e'  il
Ministro della difesa. 
3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da ((cinque))
membri. Il presidente e i membri  del  consiglio  sono  nominati  tra
ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale  rappresentanza  delle
Forze armate. 
4.  E'  segretario  dell'Ordine  Militare   d'Italia   un   ufficiale
appartenente a una delle classi dell'Ordine. 
                              Art. 1404
                               Classi

1. L'Ordine Militare d'Italia comprende cinque classi:
a) Cavalieri di Gran Croce;
b) Grandi Ufficiali;
c) Commendatori;
d) Ufficiali;
e) Cavalieri.
2.  Il  regolamento  fissa  le  condizioni  per il conferimento delle
singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e
dei nastrini corrispondenti a ciascuna classe.
                              Art. 1405
                            Conferimento

1.  Le  decorazioni  dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro
della   difesa,   sentito  il  Consiglio  dell'Ordine,  salvo  quanto
stabilito dall'articolo 1406.
                              Art. 1406
                         Militari stranieri

1.  Le  decorazioni  dell'Ordine  Militare  d'Italia  possono  essere
concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro  della  difesa,  a militari stranieri benemeriti dello Stato
italiano per servizi resi in guerra.
2.   Agli   anzidetti   militari   non  e'  corrisposta  la  pensione
straordinaria di cui all'articolo 1921.
                              Art. 1407
                     Conferimento alla Bandiera

1.  Nel  caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose
compiute  da unita' delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria,
puo'  essere  conferita  <<alla  Bandiera>>  la  croce  di  Cavaliere
dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.
                              Art. 1408
                       Cessazione dall'Ordine

1. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far
parte dell'Ordine se e' privato del suo grado militare.
2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce
di  guerra  al valor militare contenute nella sezione II del presente
capo,  sono  estese,  in  quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine
Militare   d'Italia,   sostituito   il   Consiglio  dell'Ordine  alla
Commissione prevista dall'articolo 1426.
                              Art. 1409
                     Disposizioni regolamentari

1.   Il   regolamento   disciplina   le  disposizioni  di  attuazione
concernenti l'Ordine Militare d'Italia.

SEZIONE II
RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

                              Art. 1410
                             Istituzione

1.  Le  decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli
atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli
autori  di  essi  e  suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione
negli appartenenti alle Forze militari.
                              Art. 1411
                              Tipologia

1. Le decorazioni al valor militare sono:
a) la medaglia d'oro;
b) la medaglia d'argento;
c) la medaglia di bronzo;
d) la croce al valor militare.
2.  La  croce  al  valor militare assume la denominazione di croce di
guerra  al  valor  militare  quando  si conferisce per fatti compiuti
durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.
                              Art. 1412
                             Concessione

1.  Le  decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali,
per  compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza
mancare  al  dovere  e  all'onore, hanno affrontato scientemente, con
insigne  coraggio  e  con  felice  iniziativa,  un  grave e manifesto
rischio personale in imprese belliche.
2.  La  concessione  di  dette  decorazioni  ha  luogo solo se l'atto
compiuto  e' tale da poter costituire, sotto ogni aspetto, un esempio
degno di essere imitato.
                              Art. 1413
                    Concessione in tempo di pace

1.  Le  medaglie  d'oro,  d'argento,  di  bronzo  e la croce al valor
militare  possono  essere  concesse  anche  per  imprese di carattere
militare  compiute  in  tempo  di  pace,  se  in  esse  ricorrono  le
caratteristiche di cui all'articolo 1412.
2.  In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto a
ogni  impresa  strettamente  connessa  alle finalita' per le quali le
Forze  armate dello Stato sono istituite, qualunque sia la condizione
e la qualita' dell'autore.
3.  Se  l'impresa  tende  soltanto  a fini filantropici o tipicamente
professionali,  estranei  o  non strettamente connessi alle finalita'
per  le quali sono istituite le Forze armate dello Stato, si fa luogo
alla  concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore e'
un militare in servizio.
                              Art. 1414
                     Criteri per la concessione

1.  Il  grado  della  decorazione al valor militare si commisura alla
entita'  dell'atto  di  valore  compiuto,  quale e' determinata dagli
elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli
intendimenti  dell'autore,  dalla gravita' del rischio e dal modo con
il  quale  esso  e'  stato  affrontato,  e  dalla somma dei risultati
conseguiti.
2.  La  perdita della vita puo' essere la dimostrazione piu' evidente
della  gravita'  del  rischio;  tuttavia  essa  non  puo',  da  sola,
costituire  titolo  a una decorazione al valor militare ne' indurre a
una   supervalutazione   dell'impresa  compiuta,  quale  risulta  dal
complesso di tutti gli altri elementi.
                              Art. 1415
                        Atto di conferimento

1.  Il  conferimento  delle decorazioni al valor militare si effettua
con decreto del Presidente della Repubblica.
2.  La  potesta'  di conferire le dette decorazioni puo', in tempo di
guerra  o  di  grave  crisi internazionale, essere delegata agli alti
comandi  militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni
corrispondenti;  anche  in  tale  caso,  il  conferimento deve essere
sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica.
3.  I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando
non  sono  emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro
della  difesa  o  del  Ministro dell'economia e delle finanze per gli
appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
                              Art. 1416
                              Proposta

1. Per i militari in servizio l'iniziativa della proposta puo' essere
presa dal superiore immediato, o da altro superiore piu' elevato.
2.  Le  proposte,  corredate  da  tutti  i  documenti  necessari  per
comprovare  la  realta'  e  le  circostanze  del fatto e per porre in
evidenza  tutti  gli  elementi  del  valore, sono avanzate per la via
gerarchica,  onde le autorita' superiori possano esprimere il proprio
parere.
3.  Esse  sono  trasmesse  al  Ministero  competente entro il termine
perentorio  di  sei  mesi  dalla  data del fatto, salvo che ricorrano
particolari  e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine e'
prolungato fino a nove mesi.
4.  Nelle  proposte  e  nelle  concessioni  di  decorazioni  al valor
militare  sono  tenute  presenti  le disposizioni dell'articolo 1425,
circa   i  casi  in  cui  si  incorre  nella  perdita  di  diritto  o
discrezionale di esse.
                              Art. 1417
          Militari in congedo ed estranei alle Forze armate

1. Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che
hanno  compiuto  un  atto  di  valore  militare,  l'iniziativa  della
proposta e' assunta dalle autorita' militari locali o, in mancanza di
esse, anche da autorita' civili.
2.  La  proposta  e'  rimessa  al  comandante militare competente per
territorio,   di   grado   non   inferiore  a  ufficiale  generale  o
corrispondente che, completata l'istruttoria, la trasmette per la via
gerarchica al Ministero competente.
3. Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell'articolo 1416
per quanto riguarda termini e modalita'.
                              Art. 1418
                 Parere della Commissione consultiva

1.  La  proposta  da  parte  del  Ministro  competente,  deve  essere
preceduta  dal  parere  della  Commissione di cui all'articolo 85 del
regolamento,   la   quale   si   pronuncia  sulla  convenienza  della
concessione e sul grado della decorazione da conferire.
2.  Nel regolamento sono previste le modalita' di funzionamento della
Commissione di cui al comma 1.
                              Art. 1419
           Stato di guerra o di grave crisi internazionale

1.  In  tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l'entita'
dell'atto  di  valore  e  lo  svolgimento  delle  vicende belliche lo
consigliano, puo' farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor
militare  immediatamente  dopo il fatto o con procedura singolarmente
accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.
                              Art. 1420
                      Concessioni alla memoria

1.  Se  l'autore di un atto di valore militare e' rimasto vittima del
proprio  eroismo,  o quando, comunque, e' deceduto dopo il compimento
dell'atto  di  valore,  la  decorazione al valor militare puo' essere
concessa alla sua memoria.
2.  Le  insegne  e  i  brevetti  delle decorazioni al valor militare,
concesse  alla  memoria  di  persona  deceduta,  sono  attribuite  in
proprieta', secondo il seguente ordine di preferenza:
a)  al  coniuge  superstite,  nei  confronti  del  quale non e' stata
pronunciata sentenza di separazione con addebito;
b) al primogenito tra i figli e le figlie;
c) al piu' anziano tra i genitori;
d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.
3.  Se  mancano detti congiunti prossimi, le insegne e i brevetti del
deceduto sono attribuiti in proprieta' al Corpo cui egli apparteneva,
se  militare;  ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle
Forze armate dello Stato.
4.  In  caso  di  morte della persona alla quale furono attribuite in
proprieta'  le  insegne  e i brevetti delle decorazioni concesse alla
memoria,  i  passaggi  di  proprieta'  delle  insegne  e dei brevetti
medesimi  sono  regolati  dalle  comuni  disposizioni  di legge sulle
successioni. Tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche
nel  caso  di morte del decorato gia' in possesso delle insegne e dei
brevetti.
                              Art. 1421
                      Atti di valore reiterati

1.  Gli  atti  di  valore  militare  reiterati, se non comportano una
ricompensa  di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una
appropriata  decorazione  al  valor  militare  e senza limitazione di
numero.
2.  Non e' consentito il conferimento di piu' decorazioni per un solo
fatto  d'armi,  anche  se molteplici sono stati gli atti di ardimento
compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.
3.  La  commutazione di piu' decorazioni di grado inferiore in una di
grado superiore non e' ammessa.
                              Art. 1422
                       Requisiti dei congiunti

1.  E' necessario non aver riportato sentenza di condanna per delitto
non colposo ed essere di condotta morale incensurabile per ottenere:
a)  l'assegnazione  delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al
valor militare concesse alla memoria, di cui all'articolo 1420;
b) la reversibilita' dell'assegno annuo annesso alle medaglie, di cui
all'articolo 1926;
c) l'autorizzazione a indossare le insegne.
                              Art. 1423
                       Concessione ai reparti

1.  Le  decorazioni al valor militare possono essere concesse anche a
interi  reparti  non inferiori alle compagnie o a comandi che si sono
collettivamente distinti per valore in azioni belliche.
2.  Le  insegne  sono  appese alla bandiera o al labaro se il reparto
decorato ne e' dotato.
                              Art. 1424
                            Pubblicazioni

1.  A  cura  del  Ministero  competente, delle singole concessioni di
decorazioni al valor militare e' data pubblica notizia con inserzione
nel  proprio  bollettino,  nel  sito  istituzionale  e nella Gazzetta
Ufficiale. Di esse e' inoltre data particolare partecipazione, con la
comunicazione  integrale  delle motivazioni, al comune di nascita del
decorato.
2.  Spetta  a  detto  comune  l'obbligo di portare a conoscenza della
popolazione   ogni  concessione  con  apposita  affissione  nell'albo
pretorio   e   anche   con  la  inserzione  nelle  pubblicazioni  che
eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro
mezzo ritenuto opportuno.
                              Art. 1425
        Perdita delle ricompense e incapacita' a conseguirle

1.  Sono  incapaci  di  conseguire  tutte  le  ricompense di cui alla
presente  sezione,  ovvero  incorrono  nella perdita di diritto delle
stesse,  coloro  che  sono  stati  condannati  a  pene  che, ai sensi
dell'articolo  622,  li  rendono  indegni  di  appartenere alle Forze
armate dello Stato.
2. Su proposta del Ministro competente, incorrono nella perdita delle
ricompense di cui al presente capo:
a)  i  condannati,  per  qualsiasi  reato,  alla  reclusione  o  alla
reclusione militare per la durata superiore a due anni;
b) coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana;
c)  i  condannati,  in applicazione dei codici penali militari, per i
reati  di  diserzione,  di  rivolta,  di  ammutinamento, di procurata
infermita' o di abbandono di posto;
d)  i  condannati  con  sentenze  pronunciate  all'estero  da giudici
stranieri  per  delitti  di natura disonorante o a pene che hanno per
effetto,  secondo la legge italiana, la interdizione anche temporanea
dai  pubblici  uffici,  previo  esame delle eventuali giustificazioni
addotte;
e)  coloro  che  hanno  perduto  il  grado in seguito a provvedimento
disciplinare  per fatti disonorevoli, ovvero in seguito a condanna da
cui gia' non consegue la perdita delle decorazioni stesse.
                              Art. 1426
                               Pareri

1. Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui
all'articolo 1425, sono formulate dal Ministro competente, sentito il
parere   dell'apposita   Commissione,  di  cui  all'articolo  85  del
regolamento.
                              Art. 1427
                         Casi di sospensione

1.  Se  nei  casi  sotto  elencati  non e' decretata la perdita delle
decorazioni,  di  cui  all'articolo 1425, il Ministro competente puo'
disporre  con  sua  determinazione  la  sospensione della facolta' di
fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere dell'annesso beneficio
economico,  per  tutta la durata della pena principale e accessoria o
della misura disciplinare o di prevenzione:
a)  condanna a pena restrittiva della liberta' personale, eccedente i
sei  mesi,  o  che  ha  per  effetto  la  interdizione temporanea dai
pubblici uffici;
b) sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado;
c) applicazione di misura di prevenzione definitiva.
                              Art. 1428
                     Perdita di altre ricompense

1.  Coloro  che  si  trovano  nelle condizioni previste dall'articolo
1425,  comma  1, incorrono di diritto anche nella perdita di tutte le
distinzioni  onorifiche  di  guerra,  specificate  nell'articolo 785,
comma 2, del regolamento, ovvero sono incapaci di conseguirle.
2.  Per  coloro, invece, che si trovano nelle condizioni previste dai
precedenti  articoli  1425,  comma  2  e 1427, la perdita delle dette
distinzioni  onorifiche  di  guerra,  o la sospensione del diritto di
fregiarsene,  e'  inflitta  come  conseguenza  necessaria  della gia'
decretata  perdita  o  sospensione  delle  decorazioni  di  cui  agli
articoli  1425  e  1427;  oppure  e'  determinata, caso per caso, dal
Ministro  competente quando si tratta di militari non insigniti delle
dette decorazioni al valore.
                              Art. 1429
                      Decorrenza della perdita

1. La perdita delle decorazioni prevista dall'articolo 1425, comma 1,
insieme   a   quella  dei  benefici  connessi,  e  la  perdita  delle
distinzioni  onorifiche di guerra, prevista dall'articolo 1428, comma
1, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza
di condanna.
2.  La  perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare,
decretate  a  termine  dei  precedenti articoli 1425, comma 2 e 1428,
insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione
delle  distinzioni  onorifiche di guerra prevista dall'articolo 1428,
comma  2,  decorrono  dalla data del relativo decreto presidenziale o
della relativa determinazione ministeriale.
                              Art. 1430
                           Riabilitazione

1.  La  riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti,
dal  giorno  in  cui  e'  decretata,  le  perdute  concessioni  delle
decorazioni, di cui all'articolo 1425, o delle distinzioni onorifiche
di guerra ed elimina l'incapacita' a conseguirle.
2.  Se  la privazione di dette decorazioni e distinzioni deriva dalla
perdita  della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della
cittadinanza,  o  la  reintegrazione  nel grado, producono i medesimi
effetti della riabilitazione.
                              Art. 1431
                        Nuovi atti di valore

1.  Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati
atti  di  valore,  compiuti  da  chi  e'  incorso nella perdita delle
decorazioni  di  cui all'articolo 1425 o delle distinzioni onorifiche
di guerra, o che e' stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi
effetti  della  riabilitazione,  su  proposta o con provvedimento del
Ministro competente, sentita, quando si tratta di medaglia o di croce
al  valor  militare,  la  Commissione  di  cui  all'articolo  85  del
regolamento.
                              Art. 1432
                           Norma di rinvio

1.  Nel  regolamento sono contenute le disposizioni per la esecuzione
delle norme della presente sezione.

SEZIONE III
RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DELL'ESERCITO

                              Art. 1433
                             Istituzione

1.  Gli  atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche
svolte  dall'Esercito  italiano,  diretti  a  salvare  vite  umane, a
impedire  sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonche' le imprese
e  gli  studi  volti  allo  sviluppo  e  al  progresso  dell'Esercito
italiano,  ovvero  singole azioni caratterizzate da somma perizia, da
cui  sono  derivati  lustro  e  decoro  all'Esercito  italiano,  sono
premiati con le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
b) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
c) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito.
d) croce d'oro al merito dell'Esercito;
e) croce d'argento al merito dell'Esercito;
f) croce di bronzo al merito dell'Esercito.
2.  Le  ricompense  di  cui  al  comma  1  possono  essere concesse a
cittadini  italiani  e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che,
partecipando  collettivamente  a  imprese  particolarmente difficili,
hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.
                              Art. 1434
                  Medaglie al valore dell'Esercito

1.  Le  medaglie  d'oro  e  d'argento  al  valore  dell'Esercito sono
concesse  a  coloro  che, in condizioni di estrema difficolta', hanno
dimostrato  spiccato  coraggio  e  singolare  perizia,  esponendo  la
propria  vita  a  manifesto rischio per salvare una o piu' persone in
grave  pericolo  oppure per impedire o diminuire comunque il danno di
grave disastro.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di
circostanze  tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole
in  sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande
onore all'Esercito italiano.
3.  La  medaglia  di  bronzo  e'  concessa  per  atti  e  imprese  di
particolare  coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di
vita.
                              Art. 1435
                           Croce al merito

1.  La  croce  al merito dell'Esercito e' destinata a ricompensare il
concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e
studi  di  segnalata  importanza,  volti allo sviluppo e al progresso
dell'Esercito  italiano, da cui sono derivati a quest'ultimo spiccato
lustro e decoro.
2.  Il  grado  della  ricompensa  e' commisurato all'importanza degli
effetti   conseguiti   e   alle   difficolta'   superate   nel  corso
dell'attivita' svolta.
3.  La  croce  al  merito  dell'Esercito  puo' essere concessa <<alla
memoria>>;  in  tal caso si applicano le norme previste dall'articolo
1449.

SEZIONE IV
RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI MARINA

                              Art. 1436
                             Istituzione

1.  Gli  atti  di  coraggio  diretti  a salvare vite umane in mare, a
impedire  sinistri  marittimi  o  ad  attenuarne  le  conseguenze, le
attivita' e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina
militare italiana, nonche' le singole azioni di merito caratterizzate
da  spiccata  perizia  da  cui  sono  derivati  lustro  e decoro alla
marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valor di marina;
b) medaglia d'argento al valor di marina;
c) medaglia di bronzo al valor di marina;
d) medaglia d'oro al merito di marina;
e) medaglia d'argento al merito di marina;
f) medaglia di bronzo al merito di marina.
2.  Le  ricompense  di  cui  al  comma  1  possono  essere concesse a
cittadini  italiani  e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che,
partecipando  collettivamente  a  imprese  particolarmente difficili,
hanno contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.
                              Art. 1437
                    Medaglie al valore di Marina

1. Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a
ricompensare  coloro  che nel compiere atti di coraggio in mare hanno
dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto
pericolo.
2.  Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali
da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.
3. La medaglia di bronzo e', invece, destinata a ricompensare atti di
coraggio   compiuti  con  perizia  marinaresca,  ma  senza  manifesto
pericolo di vita.
                              Art. 1438
                    Medaglie al merito di Marina

1. La medaglia al merito di marina e' destinata a ricompensare coloro
che  hanno  svolto  attivita'  e studi finalizzati allo sviluppo e al
progresso  della  Marina  militare,  ovvero coloro che hanno compiuto
singole  azioni,  caratterizzate  da  notevole  perizia,  da cui sono
derivati lustro e decoro alla marineria italiana.
2.  Il  grado  della  ricompensa  e'  commisurato  all'importanza dei
risultati   conseguiti   e   alle   difficolta'  superate  nel  corso
dell'attivita' svolta.

SEZIONE V
RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO AERONAUTICO

                              Art. 1439
                             Istituzione

1.  Per  atti  e  imprese  di singolare coraggio e perizia compiuti a
bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valore aeronautico;
b) medaglie d'argento al valore aeronautico;
c) medaglia di bronzo al valore aeronautico.
2.  E' istituita la medaglia (d'oro, d'argento e di bronzo) al merito
aeronautico  allo  scopo  di  premiare  attivita'  e studi volti allo
sviluppo  e  al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella
italiana,  ovvero  singole  azioni da cui e' derivato lustro e decoro
all'aviazione italiana.
3.  Le  medaglie  al  merito  aeronautico  possono  essere concesse a
cittadini italiani e stranieri, a comandi, corpi o enti.
                              Art. 1440 
                   Medaglie al valore aeronautico 
 
1. Le ((medaglie)) d'oro  e  d'argento  al  valore  aeronautico  sono
concesse: 
a) ai  militari  e  ai  civili  che  in  circostanze  particolarmente
difficili, hanno compiuto atti di  coraggio  e  dimostrata  singolare
perizia  esponendo  la  loro  vita  durante  il  volo  a  eccezionale
pericolo; 
b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli  enti
che partecipando collettivamente a imprese aviatorie  particolarmente
difficili,   hanno   contribuito   ad    aumentare    il    prestigio
dell'Aeronautica militare italiana. 
2. Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di
circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli
e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale  che  ne  e'
derivato grande onore all'Aeronautica militare. 
3. La medaglia  di  bronzo  al  valore  aeronautico  e'  concessa  ai
militari e ai civili per atti di singolare coraggio e perizia,  o  ai
predetti  reparti,  comandi  ed  enti  per  imprese   particolarmente
commendevoli. 

SEZIONE VI
RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

                              Art. 1441
                             Istituzione

1.  Gli  atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche
svolte  dall'Arma  dei  carabinieri  diretti  a salvare vite umane, a
impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonche' le imprese e
gli   studi   volti  allo  sviluppo  e  al  progresso  dell'Arma  dei
carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da
cui  sono  derivati  lustro  e  decoro  all'Arma dei carabinieri sono
premiati con le seguenti ricompense:
a) ricompense al valore:
1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
b) ricompense al merito per imprese, studi e azioni caratterizzate da
somma perizia:
1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.
2.  Le  medaglie  al  valore  e  le  croci  al  merito  dell'Arma dei
carabinieri  possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri
nonche'  a  comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a
imprese  particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il
prestigio dell'Arma dei carabinieri.
                              Art. 1442
            Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri

1.  Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri
sono  concesse  a coloro che, in attivita' militari non belliche e in
condizioni di estrema difficolta', hanno dimostrato spiccato coraggio
e  singolare  perizia,  esponendo la propria vita a manifesto rischio
per:
a)  salvare  persone  esposte a imminente e grave pericolo oppure per
impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
b)  garantire  l'applicazione  della legge, anche internazionale, con
particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;
c)  tenere  alti  il  nome  e il prestigio dell'Arma dei carabinieri,
anche all'estero.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di
circostanze  tali  da  rendere  l'atto  compiuto meritorio e degno di
massima  lode  nonche'  la  condizione  essenziale che ne e' derivato
grande onore all'Arma dei carabinieri.
3.  La  medaglia  di  bronzo  e' concessa per atti e imprese compiuti
senza manifesto pericolo di vita.
                              Art. 1443
              Croci al merito dell'Arma dei carabinieri

1.  La  croce  al  merito  dell'Arma  dei  carabinieri e' destinata a
ricompensare  il  concorso  particolarmente  intelligente,  ardito ed
efficace  a  imprese  e  studi  di  segnalata  importanza, volti allo
sviluppo  e  al  progresso  dell'Arma  dei  carabinieri,  da cui sono
derivati a quest'ultima spiccato lustro e decoro.
2.  Il  grado  della  ricompensa  e' commisurato all'importanza degli
effetti   conseguiti   e   alle   difficolta'   superate   nel  corso
dell'attivita' svolta.

SEZIONE VII
NORME COMUNI ALLE RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI FORZA ARMATA

                              Art. 1444
                             Definizioni

1. Ai fini della presente sezione sono considerate ricompense:
a) al valore di Forza armata le seguenti ricompense:
1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;
4) medaglia d'oro al valor di marina;
5) medaglia d'argento al valor di marina;
6) medaglia di bronzo al valor di marina;
7) medaglia d'oro al valore aeronautico;
8) medaglie d'argento al valore aeronautico;
9) medaglia di bronzo al valore aeronautico;
10) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
11) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
12) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
b) al merito di Forza armata le seguenti ricompense:
1) croce d'oro al merito dell'Esercito;
2) croce d'argento al merito dell'Esercito;
3) croce di bronzo al merito dell'Esercito;
4) medaglia d'oro al merito di marina;
5) medaglia d'argento al merito di marina;
6) medaglia di bronzo al merito di marina;
7) medaglia d'oro al merito aeronautico;
8) medaglie d'argento al merito aeronautico;
9) medaglia di bronzo al merito aeronautico;
10) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
11) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
12) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.
2.   L'ordine   di   successione   delle  insegne  e'  stabilito  nel
regolamento.
                              Art. 1445
Commissioni  consultive  per  le  ricompense al valore o al merito di
                            Forza armata

1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito
di  Forza armata e' espresso dalle commissioni previste dall'articolo
86 del regolamento.
2.  Se  la  competente Commissione non riscontra nell'azione compiuta
gli  estremi  di  cui  ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438,
1439,  comma  2,  1440, 1442 e 1443, se comunque si tratta di atti di
coraggio,  puo'  proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero
dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al
merito civile.
                              Art. 1446
                        Atto di conferimento

1. Le ricompense al valore di Forza armata sono conferite con decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del Ministro della
difesa.
2. Le ricompense al merito di Forza armata sono concesse dal Ministro
della difesa.
3.  E'  concessa,  su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la medaglia al
merito  di  marina, quando e' destinata a premiare attivita' o azioni
compiute da personale appartenente alla gente di mare.
4.  E' concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro
delle   infrastrutture   e   dei  trasporti  la  medaglia  al  merito
aeronautico,  quando  e'  destinata  a  premiare  attivita'  o azioni
interessanti l'aviazione civile.
                              Art. 1447
                            Pubblicazioni

1.  Delle  singole concessioni di decorazioni previste nella presente
sezione e' data pubblicazione con inserzione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
2.  Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni
di  nascita  dei  decorati,  la concessione delle ricompense previste
dalla  presente sezione, dando comunicazione integrale delle relative
motivazioni.
3. I comuni interessati:
a)  prendono  nota  nei  registri  di  anagrafe  delle concessioni di
ricompense  al  valore  e  al  merito  di  Forza  armata  e  ne fanno
annotazione  nei  certificati  di  rito  da  rilasciarsi su richiesta
dell'autorita' giudiziaria;
b)  portano  a  conoscenza  della  popolazione  ogni  concessione con
apposita affissione nell'albo pretorio e anche con l'inserzione nelle
pubblicazioni  eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e
con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
                              Art. 1448
                             Opposizione

1.  E'  ammessa  opposizione  da  parte  degli interessati avverso le
decisioni  relative  a proposte di ricompense previste dalla presente
sezione.
2.  L'opposizione  deve  essere  presentata  al Ministro della difesa
entro  due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della
comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.
3. L'opposizione e' sottoposta all'esame della rispettiva Commissione
consultiva  per  il  suo  parere,  in base al quale il Ministro della
difesa decide in via definitiva.
                              Art. 1449
                      Concessione alla memoria

1. Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere
concesse  alla  memoria di colui che e' rimasto vittima della propria
azione generosa o che e' deceduto in conseguenza di essa.
2.  Nei  predetti  casi,  l'insegna  e il brevetto sono attribuiti in
proprieta', secondo il seguente ordine di preferenza:
a)  al  coniuge  superstite,  nei  confronti  del  quale non e' stata
pronunciata sentenza di separazione con addebito;
b) al primogenito tra i figli e le figlie;
c) al piu' anziano tra i genitori;
d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.
3.  In  mancanza  dei predetti congiunti, l'insegna e il brevetto del
deceduto sono attribuiti in proprieta':
a)  al  corpo,  comando  o  ente  cui  egli  apparteneva, se militare
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  o dell'Aeronautica
militare;
b)  al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare dell'Arma
stessa;
c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.
                              Art. 1450
           Assegnazione di insegne e brevetti ai congiunti

1.  E'  data  facolta',  ai  sensi  dell'articolo  1449, di fregiarsi
dell'insegna  della medaglia al valore di Forza armata, concessa alla
memoria di deceduto:
a) al coniuge superstite;
b) al primogenito, se maggiorenne;
c) al piu' anziano dei genitori.
2.  Per  ottenere  l'assegnazione  delle insegne e dei brevetti delle
medaglie   al   valore  di  Forza  armata  concessi  alla  memoria  e
l'autorizzazione  a  fregiarsene,  e'  necessario  essere di condotta
morale incensurabile.
3.  Non  possono altresi' ottenere l'assegnazione delle insegne e dei
brevetti   delle   medaglie   al   valore   di   Forza   armata,  ne'
l'autorizzazione  a  fregiarsene  coloro  i  quali  si  trovino nelle
condizioni  previste dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle
leggi   sull'ordinamento   degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
                              Art. 1451
Impedimenti al conseguimento delle ricompense e perdita delle stesse

1.  Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente sezione
e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che sono incorsi
nell'interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici,  salvo il caso di
riabilitazione.
2.  Coloro che sono incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici
uffici,  non  possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire
le ricompense predette ne', avendole conseguite, possono fregiarsene.
3.  Le  sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o
temporanea  dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno
ottenuto  le  ricompense  al valore o al merito di Forza armata, sono
inviate  in  copia  dalle  cancellerie  delle  autorita'  giudiziarie
competenti  al  Ministero  della  difesa,  entro il termine di trenta
giorni  dalla  data  in  cui  sono  divenute definitive; quest'ultima
circostanza deve risultare da espressa dichiarazione della competente
cancelleria, apposta sulla detta copia.
                              Art. 1452
                     Riacquisto delle ricompense

1.  Per il riacquisto delle ricompense al valore e al merito di Forza
armata si applicano gli articoli 1430 e 1431, nonche' le disposizioni
penali  in  tema  di  riabilitazione  militare e le norme speciali in
materia  di riabilitazione dei condannati applicabili alle ipotesi di
riacquisto delle ricompense al valor militare.
                              Art. 1453
                           Norma di rinvio

1. Nel regolamento sono disciplinati:
a) le caratteristiche delle decorazioni;
b)   le   autorita'  autorizzate  a  formulare  le  proposte  per  il
conferimento delle stesse;
c) il rilascio dei brevetti;
d) le modalita' di consegna delle ricompense;
e) l'uso delle insegne.

SEZIONE VIII
CROCE AL MERITO DI GUERRA

                              Art. 1454 
                             Istituzione 
 
((1. Fatti salvi i riconoscimenti in  favore  dei  partecipanti  alla
guerra 1914-18 e alle guerre  precedenti,  insigniti  dell'Ordine  di
Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al merito  di
guerra e' concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento  delle
operazioni belliche,  terrestri,  marittime  o  aeree,  una  condotta
militare che li rende degni di pubblico encomio.)) 
2. Possono essere proposti per tale distinzione coloro che: 
a) per non meno di un  anno,  cumulativamente,  sono  stati  in  modo
esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico; 
b) sono stati feriti in combattimento, se la ferita  da'  diritto  al
conferimento dell'apposito distintivo; 
c) hanno onorevolmente partecipato a piu'  fatti  d'armi  di  qualche
importanza; 
d) si sono  abitualmente  segnalati  per  atti  di  ardimento,  senza
raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al  valor
militare. 
                              Art. 1455
                            Conferimento

1.  La  croce  al  merito  di  guerra  e'  concessa  motu proprio dal
Presidente  della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata
delle  dipendenti  autorita'  gerarchiche,  dalle  seguenti autorita'
militari:
a)  comandanti  di  unita'  militari  di livello almeno pari al corpo
d'armata e corrispondenti;
b) Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.
                              Art. 1456
                               Reclamo

1.  E'  ammesso  il  reclamo per mancata concessione. Tale reclamo e'
deciso  dal  Ministero  della  difesa,  quando  le autorita' militari
mobilitate,  che  avrebbero  potuto far luogo alla concessione, presa
visione delle ragioni dell'interessato, non le hanno ritenute valide.
2.  In tali casi, come in ogni altro, il Ministero della difesa puo',
dopo  i  necessari  accertamenti,  far  luogo  alla concessione della
croce.
                              Art. 1457
                        Normativa applicabile

1. Sono estese a questa decorazione le disposizioni della sezione III
del  presente  capo,  per quanto riguarda i casi in cui si perde o e'
sospeso il diritto di fregiarsene.
                              Art. 1458
           Caratteristiche della croce al merito di guerra

1. Nel regolamento sono disciplinati:
a) le caratteristiche delle decorazioni;
b) le modalita' di concessione;
c) il rilascio dei brevetti;
d) l'uso delle insegne.

SEZIONE IX
MEDAGLIA MAURIZIANA

                              Art. 1459
                             Istituzione

1.  Agli  ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo
della  Guardia di finanza puo' essere concessa la medaglia mauriziana
al merito di dieci lustri di carriera militare.
2.  La  medaglia  mauriziana  e' concessa, con decreto del Presidente
della  Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per  i  militari
appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
                              Art. 1460
               Computo degli anni di servizio militare

1. Per il computo degli anni di servizio sono validi:
a) il servizio militare comunque prestato;
b) le campagne di guerra;
c)  il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in
forza di accordi multinazionali;
d)  il  50  per  cento  dell'effettivo  servizio  di pilotaggio per i
piloti, navigatori e osservatori;
e)  il  50  per  cento  del  servizio prestato quale componente degli
equipaggi  fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e
dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennita';
f)  il  50  per  cento del periodo totale di reparto di campagna e di
imbarco  (e'  sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unita' e
con qualsiasi incarico);
g) per intero il servizio in comando o in direzione;
h)  per  intero  i  corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle
Forze  armate  per  i  quali  e' richiesto il possesso del diploma di
laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per
i cappellani militari.
2.  Tali  norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali
del Corpo della Guardia di finanza.
3. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non
sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.
                              Art. 1461
              Caratteristiche della medaglia mauriziana

1. Nel regolamento sono stabilite:
a) le caratteristiche della medaglia;
b) le disposizioni esecutive delle norme della presente sezione.

SEZIONE X
ENCOMI, ELOGI E ALTRE RICOMPENSE

                              Art. 1462
                           Encomi ed elogi

1.  Le  ricompense  per  lodevole  comportamento  e  per  particolare
rendimento sono:
a) encomio solenne;
b) encomio semplice;
c) elogio.
2.  L'encomio  solenne  consiste  in  una  lode  particolare per atti
eccezionali  ed  e'  pubblicato  nell'ordine del giorno del corpo, di
unita'  e  di comandi superiori, affinche' tutti ne traggano esempio;
e'  tributato da autorita' di grado non inferiore a generale di corpo
d'armata o equivalente.
3.  L'autorita' che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione
e  ne dispone la pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta
sui documenti personali del militare.
4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero
per  meriti  particolari  che  esaltino  il  prestigio  del  corpo  o
dell'ente  di  appartenenza. E' tributato da un generale o ammiraglio
della linea gerarchica.
5.  L'encomio  semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno
del corpo ed e' trascritto nei documenti personali dell'interessato.
6.  L'encomio  semplice  e l'encomio solenne possono essere tributati
anche collettivamente.
7.  L'encomio  collettivo  tributato  a  un  intero  reparto  non  va
trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto
stesso.
8.  L'elogio  consiste  nella  lode,  verbale o scritta, per costante
lodevole  comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per
elevato  rendimento  in  servizio.  Esso  puo'  essere  tributato  da
qualsiasi  superiore.  E'  trascritto  nei  documenti  personali solo
quando e' tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.
9.  Il  superiore  che  ritenga  il  comportamento  di un subordinato
meritevole  di  una  delle  predette ricompense e non e' competente a
tributarle ne fa proposta al superiore competente.
                              Art. 1463
Croce  d'onore  alle  vittime  di atti di terrorismo o di atti ostili
        impegnate in operazioni militari e civili all'estero

1.  Al personale militare si applicano le disposizioni della legge 10
ottobre 2005, n. 207.
                              Art. 1464 
            ((Distinzioni onorifiche e altre ricompense)) 
 
1.((Nel  regolamento  sono  disciplinate  le   seguenti   distinzioni
onorifiche e ricompense:)) 
a) medaglia al merito di lungo comando; 
b) medaglia d'onore per lunga navigazione; 
c) medaglia di lunga navigazione aerea; 
d) croce per anzianita' di servizio; 
e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra; 
f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra; 
g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra; 
h) distintivo d'onore per mutilati in servizio; 
i) distintivo d'onore per deceduti in servizio; 
l) distintivo d'onore per feriti in servizio; 
m) distintivo d'onore  dei  Volontari  della  liberta'  previsto  dal
decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso  ai  militari
deportati nei campi di concentramento  tedeschi  dopo  1'8  settembre
1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando  comunque
volontariamente ne' con i tedeschi ne' con i fascisti,  contribuirono
alla lotta di Resistenza. 

TITOLO IX
ESERCIZIO DEI DIRITTI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1465
               Diritti riconosciuti dalla Costituzione

1.   Ai  militari  spettano  i  diritti  che  la  Costituzione  della
Repubblica  riconosce  ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei
compiti   propri   delle   Forze  armate  sono  imposte  ai  militari
limitazioni   nell'esercizio  di  alcuni  di  tali  diritti,  nonche'
l'osservanza   di   particolari   doveri   nell'ambito  dei  principi
costituzionali.
2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere
lo  sviluppo  della  personalita'  dei militari nonche' ad assicurare
loro un dignitoso trattamento di vita.
3.  Deve  essere  sempre  garantita  nei  rapporti  personali la pari
dignita' di tutti i militari.
                              Art. 1466
       Limitazioni all'applicabilita' di sanzioni disciplinari

1.  L'esercizio  di  un  diritto  ai  sensi del presente codice e del
regolamento esclude l'applicabilita' di sanzioni disciplinari.
                              Art. 1467
           Applicazione del principio di pari opportunita'

1.  Nell'ordinamento  delle  Forze  armate  deve essere assicurata la
realizzazione  del  principio delle pari opportunita' uomo-donna, nel
reclutamento  del  personale militare, nell'accesso ai diversi gradi,
qualifiche,  specializzazioni  e  incarichi del personale delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza.
                              Art. 1468
                     Discriminazioni e molestie

1.   E'   vietata   nei   confronti   dei   militari  ogni  forma  di
discriminazione  diretta  o  indiretta,  di  molestia anche sessuale,
secondo  quanto  disposto  dai  decreti legislativi 9 luglio 2003, n.
215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198.
2.  Nei  confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico,
di  assegnazioni  o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad
armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi
politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l'orientamento
sessuale o per la differenza di genere.

CAPO II
LIBERTA' FONDAMENTALI

                              Art. 1469
             Liberta' di circolazione e sede di servizio

1.  Per  imprescindibili  esigenze di impiego ai militari puo' essere
vietato  o  ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento
dalla localita' di servizio.
2.  La  potesta'  di  vietare  o  limitare nel tempo e nella distanza
l'allontanamento   dei   militari  dalla  localita'  di  servizio  e'
esercitata  dal  comandante  di corpo o da altra autorita' superiore,
nonche'  dal  comandante  di  distaccamento  o posto isolato solo per
urgenti necessita' operative o in presenza di oggettive situazioni di
pericolo.
3.  I  militari  che  intendono  recarsi  all'estero, anche per breve
tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.
4.  L'obbligo  di  alloggiare  nella  localita'  sede  di servizio e'
disposto dall'articolo 744 del regolamento.
                              Art. 1470
                        Liberta' di riunione

1.  Sono  vietate  riunioni  non  di  servizio nell'ambito dei luoghi
militari  o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per
il  funzionamento  degli  organi di rappresentanza; queste ultime, in
ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.
2.  Fuori  dai  predetti  luoghi sono vietate assemblee o adunanze di
militari  che  si  qualificano esplicitamente come tali o che sono in
uniforme.
                              Art. 1471
                          Liberta' di culto

1.  I  militari  possono esercitare il culto di qualsiasi religione e
ricevere l'assistenza dei loro ministri.
2.  La  partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari e'
facoltativa, salvo che nei casi di servizio.
3.  In  ogni  caso,  compatibilmente  con  le esigenze di servizio il
comandante  del  corpo o altra autorita' superiore rende possibile ai
militari  che  vi  hanno  interesse  la  partecipazione ai riti della
religione  professata  e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia
singolarmente  sia  collettivamente,  che sono proposte e dirette dal
personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.
4.  Se  un  militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i
conforti  della  sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad
assisterlo.
5.   Rimane   ferma   la   disciplina   introdotta   dalle  leggi  di
autorizzazione   alla   ratifica   ed   esecuzione   del   Concordato
lateranense,  nonche'  dalle  leggi  che recepiscono le intese con le
confessioni religiose diverse da quella cattolica.
                              Art. 1472 
               Liberta' di manifestazione del pensiero 
 
1. I militari possono liberamente  pubblicare  loro  scritti,  tenere
pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il  proprio
pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere  riservato  di
interesse militare ((o di)) servizio per i quali deve essere ottenuta
l'autorizzazione. 
2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di  se',  nei  luoghi  di
servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica. 
3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto  di
propaganda politica. 
                              Art. 1473 
        Autorita' competente al rilascio della autorizzazione 
 
((1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere  richiesta
per via gerarchica ed e' rilasciata: 
a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica
militare dai rispettivi Stati maggiori; 
b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale; 
c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; 
d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e
i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; 
e) per i militari in servizio presso il Segretariato  generale  della
difesa e i dipendenti enti e  organismi,  dal  Segretariato  generale
della difesa; 
f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui  alle
lettere a), b), c), d) ed e), dall'autorita' piu'  elevata  in  grado
dalla quale essi dipendono.)) 
2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo,
deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei  limiti
nei quali la trattazione sara' contenuta. La risposta  dell'autorita'
competente deve pervenire al richiedente in tempo utile. 
                              Art. 1474
               Diritto di informazione e di istruzione

1.  Lo  Stato  promuove  l'elevamento  culturale, la formazione della
coscienza  civica  e  la preparazione professionale dei militari e ne
predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento.
2.  A tal fine e' prevista, in particolare, l'istituzione di corsi di
istruzione,   di  biblioteche  e  di  rivendite  di  pubblicazioni  a
carattere culturale, politico e ricreativo.
                              Art. 1475
Limitazioni  all'esercizio  del  diritto di associazione e divieto di
                              sciopero

1.  La  costituzione  di  associazioni  o  circoli  fra  militari  e'
subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.
2.  I  militari  non  possono costituire associazioni professionali a
carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.
3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete
a  norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal
giuramento prestato.
4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.

CAPO III
ORGANI DI RAPPRESENTANZA MILITARE

                              Art. 1476 
         Organo centrale, organo intermedio, organo di base 
 
1. Sono  istituiti  organi  di  rappresentanza  di  militari  con  le
competenze indicate dagli articoli del presente capo. 
2. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono: 
a) in  un  organo  centrale,  a  carattere  nazionale  e  interforze,
articolato in relazione alle esigenze, in commissioni  interforze  di
categoria   -   ((A)   ufficiali,   B)   marescialli/ispettori,    C)
sergenti/sovrintendenti  e  D)  graduati/militari  di  truppa,  fermo
restando il numero complessivo dei rappresentanti)) - e in sezioni di
Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina  militare,
Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza; 
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi; 
c) in un organo di base presso le unita' a livello minimo compatibile
con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 
3. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un  numero
fisso  di  delegati  di  ciascuna  delle  seguenti  categorie:   ((A)
ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e  D)
graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei
rappresentanti)). L'organo di base e' costituito  dai  rappresentanti
delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo
centrale la rappresentanza  di  ciascuna  Forza  armata  o  Corpo  e'
proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. 
                              Art. 1477 
                        Procedura di elezione 
 
1. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di  base  si
procede con voto diretto, nominativo e segreto. 
2. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi  provvedono
i rappresentanti  eletti  negli  organi  di  base,  scegliendoli  nel
proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto.  Ciascuno  dei
rappresentanti di base  esprime  non  piu'  di  due  terzi  dei  voti
rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa  procedura
i  rappresentanti  degli  organi  intermedi   eleggono   i   delegati
all'organo centrale. 
3. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni  e
sono ((rieleggibili due sole volte)). 
4.  Gli  eletti,  militari  di  carriera  o  di  leva,  che   cessano
anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo  residuo,
dai militari che nelle  votazioni  effettuate,  di  primo  o  secondo
grado,  seguono  immediatamente  nella  graduatoria  l'ultimo   degli
eletti. 
                              Art. 1478
                   Riunioni, competenze, attivita'

1.  Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in
sessione  congiunta  di  tutte  le  sezioni costituite, per formulare
pareri  e  proposte  e  per  avanzare  richieste,  nell'ambito  delle
competenze attribuite.
2.  Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare un
programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.
3.  Le  riunioni  delle  sezioni  costituite  all'interno dell'organo
centrale  della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri
e  le  proposte  da  formulare  e le richieste da avanzare riguardino
esclusivamente  le singole Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni
delle  commissioni  costituite all'interno dell'organo centrale della
rappresentanza  sono  convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte
da  formulare  e  le  richieste  da  avanzare  riguardino  le singole
categorie.
4. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la
formulazione  di  pareri,  di  proposte  e  di  richieste su tutte le
materie  che  formano  oggetto  di  norme legislative o regolamentari
circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica,
economica,   previdenziale,  sanitaria,  culturale  e  morale  -  dei
militari.  Se  i pareri, le proposte, le richieste riguardano materie
inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva
eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono
comunicati  al  Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza
alle  Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere,
a richiesta delle medesime.
5.  L'organo  centrale  della  rappresentanza  militare  puo'  essere
ascoltato,  a  sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti
per  materia  delle  due Camere, sulle materie indicate nel comma 4 e
secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
6.  Gli  organi  della  rappresentanza militare, intermedi e di base,
concordano  con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare,
le  forme  e  le modalita' per trattare materie indicate nel presente
articolo.
7.  Dalle  competenze  degli  organi  rappresentativi  sono  comunque
escluse  le  materie  concernenti  l'ordinamento, l'addestramento, le
operazioni,    il    settore    logistico-operativo,    il   rapporto
gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.
8.   Gli   organi   rappresentativi  hanno  inoltre  la  funzione  di
prospettare  le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti
campi di interesse:
a)  conservazione  dei  posti di lavoro durante il servizio militare,
qualificazione  professionale,  inserimento nell'attivita' lavorativa
di coloro che cessano dal servizio militare;
b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte
in servizio e per causa di servizio;
c) integrazione del personale militare femminile;
d)  attivita'  assistenziali,  culturali,  ricreative e di promozione
sociale, anche a favore dei familiari;
e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
f) condizioni igienico-sanitarie;
g) alloggi.
9.  Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per
iniziativa  della  stessa  o  a  richiesta  di  un  quinto  dei  loro
componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
10.   Per  i  provvedimenti  da  adottare  in  materia  di  attivita'
assistenziale,  culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a
favore  dei  familiari,  l'amministrazione  militare  competente puo'
avvalersi  dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di
base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.
                              Art. 1479
      Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza

1.  Sono  vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare
l'esercizio   del   mandato   dei   componenti   degli  organi  della
rappresentanza.
                              Art. 1480
                     Trasferimento del delegato

1.  I  trasferimenti  ad altre sedi di militari di carriera o di leva
eletti  negli  organi  di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio
del  mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza
a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene.
                              Art. 1481
                  Contenuti del rapporto di impiego

1.  In  materia  di  contenuti  del rapporto di impiego del personale
militare   si   applicano   le  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
                              Art. 1482
  Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare

1.  Le disposizioni del regolamento concernenti l'organizzazione e il
funzionamento  della  rappresentanza militare nonche' il collegamento
con  i  rappresentanti  dei militari delle categorie in congedo e dei
pensionati  delegati  dalle  rispettive  associazioni,  sono adottate
dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO IV
ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1483 
             Esercizio delle liberta' in ambito politico 
 
  1. Le Forze armate devono in  ogni  circostanza  mantenersi  al  di
fuori dalle competizioni politiche. 
  2. Ai militari ((che si trovino nelle condizioni di cui al comma  2
dell'articolo)) 1350, e' fatto divieto di partecipare  a  riunioni  e
manifestazioni di  partiti,  associazioni  ((...))  e  organizzazioni
politiche, nonche' di svolgere propaganda a favore o contro  partiti,
associazioni ((...)), organizzazioni politiche o candidati a elezioni
politiche e amministrative. 

SEZIONE II
ELETTORATO PASSIVO

                              Art. 1484 
             Esercizio del diritto di elettorato passivo 
 
  1. I militari candidati a elezioni per  il  Parlamento  europeo,  a
elezioni politiche  o  amministrative  possono  svolgere  liberamente
attivita' politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare
e  in  abito  civile.  ((Essi  sono   posti   in   apposita   licenza
straordinaria)) per la durata della campagna elettorale. 
                              Art. 1485 
           (( (Cause di ineleggibilita' al Parlamento) )) 
 
((1. Le cause di  ineleggibilita'  degli  ufficiali  generali,  degli
ammiragli e degli ufficiali superiori delle Forze armate dello  Stato
sono disciplinate  dagli  articoli  7  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,  n.  361,  e  successive
modificazioni, in quanto applicabili.)) 
                              Art. 1486
    Cause di ineleggibilita' alla carica di consigliere regionale

1.  Non  sono  eleggibili  a consigliere regionale nel territorio nel
quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e
gli ufficiali superiori delle Forze armate.
2.  La causa di ineleggibilita' non ha effetto se l'interessato cessa
dalle  funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o
del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il
giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Si applicano gli articoli 2 e seguenti della legge 23 aprile 1981,
n. 154, compatibilmente con lo stato di militare.
                              Art. 1487
          Cause di ineleggibilita' a cariche amministrative

1.  Non  sono  eleggibili  a  sindaco,  presidente  della  provincia,
consigliere  comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio
nel   quale  esercitano  il  comando,  gli  ufficiali  generali,  gli
ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.
2.  La causa di ineleggibilita' non ha effetto se l'interessato cessa
dalle  funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o
del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il
giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3.  Si  applica,  per  quanto non previsto, il decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo stato di militare.
                              Art. 1488
         Collocamento in aspettativa e trattamento economico

1.  Il personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento
nazionale  e nei consigli regionali e' collocato obbligatoriamente in
aspettativa  non  retribuita  ai  sensi  dell'articolo 68 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.  Al  personale  militare  eletto  alle  cariche  amministrative si
applica  il  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche e integrazioni, compatibilmente con lo stato di militare.
3.  I  militari  che  non  sono membri del Parlamento e sono chiamati
all'ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati
in  aspettativa  per  il  periodo durante il quale esercitano le loro
funzioni.
4.   Il  trattamento  economico  del  personale  militare  eletto  al
Parlamento  europeo,  al Parlamento nazionale, ai consigli regionali,
ovvero nominato Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato e'
disciplinato dalla normativa vigente.
5. Il collocamento in aspettativa per elezioni in cariche politiche o
amministrative e' disciplinato dagli articoli 903 e 904.

SEZIONE III
ELETTORATO ATTIVO

                              Art. 1489
Esercizio  del  diritto  di voto per i militari in servizio di ordine
                              pubblico

1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la
disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
                              Art. 1490
      Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1.  Il  personale  militare  e' ammesso a votare nel comune in cui si
trova per causa di servizio.
2.  I  militari  possono  esercitare  il  voto  in  qualsiasi sezione
elettorale,  in  soprannumero  agli  elettori iscritti nella relativa
lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale.
Sono iscritti in una lista aggiunta.
3.  La  loro  iscrizione  nelle  relative  liste  e' fatta a cura del
presidente del seggio elettorale.
4. E' fatto loro divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni
elettorali.
                              Art. 1491
Esercizio   del  diritto  di  voto  per  i  militari  temporaneamente
     all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1.  Il  personale  militare temporaneamente all'estero per servizio o
impegnato  nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per
le  elezioni  al  Parlamento  europeo,  al  Parlamento  nazionale, ai
Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e
nei limiti delle disposizioni vigenti.

SEZIONE IV
LIMITAZIONI ALL'ACCESSO A TALUNI UFFICI PUBBLICI

                              Art. 1492 
  Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale 
 
1. Gli  appartenenti  alle  Forze  armate  in  servizio  non  possono
assumere l'ufficio di giudice popolare. 
((2. Gli appartenenti alle Forze  armate  in  servizio  sono  esclusi
dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di  sezione,  di
scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38,  primo  comma,
lettera c), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo
1957, n. 361.)) 

CAPO V
DIRITTI SOCIALI
SEZIONE I
TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

                              Art. 1493
Estensione   della   normativa   per   il  personale  della  Pubblica
                           Amministrazione

1.  Al  personale  militare  femminile e maschile si applica, tenendo
conto  del  particolare  stato rivestito, la normativa vigente per il
personale  delle pubbliche amministrazioni in materia di maternita' e
paternita',  nonche'  le  disposizioni  dettate  dai provvedimenti di
concertazione.
2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza,
se non puo' essere impiegato in attivita' compatibili con tale stato,
e'  collocato  in  licenza  straordinaria  a  decorrere dalla data di
presentazione  all'ente  di  appartenenza della certificazione medica
attestante  lo  stato  di gravidanza e fino all'inizio del periodo di
licenza  di  maternita'.  Il  periodo di licenza straordinaria non e'
computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.
                              Art. 1494
                      Disposizioni particolari

1.  Fatto  salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi
previsti  dagli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26
marzo  2001,  n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a sette
mesi  successivi  al  parto  il personale militare femminile non puo'
svolgere  incarichi  pericolosi,  faticosi, insalubri, secondo quanto
disposto da decreti adottati, sentito il Comitato consultivo del Capo
di  stato  maggiore  della difesa e del Comandante generale del Corpo
della  Guardia  di  finanza  per l'inserimento del personale militare
volontario  femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di
finanza,  dal  Ministro  della difesa, di concerto con i Ministri del
lavoro  e  delle  politiche sociali e per le pari opportunita' per il
personale   delle   Forze  armate,  nonche'  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e dei trasporti per il personale delle capitanerie di
porto,  e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali e per le pari
opportunita' per il personale del Corpo della Guardia di finanza.
2.  Il  personale  femminile  che  frequenta  i  corsi regolari delle
accademie,  delle  scuole  e  i  corsi  di  formazione iniziale degli
istituti  e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia
di  finanza,  nonche'  il  personale  femminile volontario in fase di
addestramento  e  specializzazione  iniziale,  e'  posto  in  licenza
straordinaria   per   maternita'   a  decorrere  dalla  presentazione
all'amministrazione  della  certificazione  attestante  lo  stato  di
gravidanza,  fino all'inizio del periodo di congedo per maternita' di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il
periodo  di  assenza  dal servizio trascorso in licenza straordinaria
per  maternita'  non  e' computato nel limite massimo previsto per le
licenze straordinarie.
3.  Il  personale  militare  femminile che frequenta i corsi regolari
delle  accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli
istituti  e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia
di  finanza,  posto  in licenza straordinaria per maternita' ai sensi
del  comma  2,  puo'  chiedere di proseguire il periodo formativo con
esenzione  da qualsiasi attivita' fisica, fino all'inizio del periodo
di   congedo  di  maternita'  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
legislativo  26  marzo  2001, n. 151. L'accoglimento della domanda e'
disposto  dal  comandante  di  corpo,  in  relazione  agli  obiettivi
didattici  da  conseguire  e previo parere del dirigente del servizio
sanitario dell'istituto di formazione.
4.  La  licenza  straordinaria  per  maternita'  di cui al comma 2 e'
assimilata  ai  casi di estensione del divieto di adibire le donne al
lavoro  previsti  dall'articolo  17, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo  26  marzo 2001, n. 151. Al personale militare femminile,
nel  predetto  periodo  di  assenza,  e'  attribuito  il  trattamento
economico  di  cui  all'articolo  22 del decreto legislativo 26 marzo
2001,  n.  151,  ovvero,  se  piu'  favorevole,  quello stabilito dai
provvedimenti  indicati  dall'articolo  2,  commi  1 e 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.195.
5.  Il  personale militare femminile appartenente alle Forze armate e
al  Corpo  della Guardia di finanza che, ai sensi degli articoli 16 e
17   del  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  non  puo'
frequentare  i corsi previsti dalle relative normative di settore, e'
rinviato  al  primo  corso utile successivo e, se lo supera con esito
favorevole,  assume  l'anzianita'  relativa  al  corso  originario di
appartenenza.
                              Art. 1495 
                    Effetti sullo stato giuridico 
 
  1. Le assenze dal  servizio  per  motivi  connessi  allo  stato  di
maternita', disciplinate ((dalla presente sezione)), non pregiudicano
la posizione di stato giuridico del personale in servizio  permanente
delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fatto  salvo
quanto previsto dal comma 2. 
  2. I periodi di congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e
17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono validi a  tutti
gli effetti ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli  stessi  periodi
sono computabili ai fini della progressione  di  carriera,  salva  la
necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento  degli
obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di  servizio  presso
enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente. 
  3. Il personale militare che si assenta dal  servizio  per  congedo
parentale  e  per  la  malattia  del  figlio  e'  posto  in   licenza
straordinaria, rispettivamente, per congedo parentale e per  malattia
del figlio, equiparata a tutti gli effetti a  quanto  previsto  dagli
articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151.  Il
periodo trascorso in tale  licenza  e'  computabile,  ai  fini  della
progressione  di  carriera,  nei  limiti  previsti  relativamente  al
periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio. 

SEZIONE II
DIRITTO ALLA SALUTE

                              Art. 1496
      Diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro

1.  La  tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e'
garantita  in  base alle norme del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.  81, in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice
e del regolamento.
2.  Al  fine  di  agevolare  le  prime operazioni di soccorso medico,
relativamente  all'impiego  in  missioni  internazionali  o  in altre
situazioni  di  potenziale  esposizione  a  pericolo,  la  tessera di
riconoscimento   del   personale   militare,  rilasciata  in  formato
elettronico   ai   sensi  dell'articolo  66,  comma  8,  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,  n.  82,  contiene,  previo  consenso
dell'interessato  al  trattamento dei dati personali, i dati sanitari
di  emergenza,  quali  lo  stato  vaccinale,  le  terapie in atto, le
allergie,  le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima
tessera  di  riconoscimento  puo'  contenere  anche  il  consenso del
militare  per  la  donazione  degli  organi. Con decreto del Ministro
della  difesa,  ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per
il  personale  del Corpo della guardia di finanza, sentito il Garante
per  la  protezione dei dati personali, sono individuate le modalita'
di  caricamento  dei  dati nella tessera, i livelli e le modalita' di
accesso  selettivo  ai  dati,  nonche'  le  specifiche misure volte a
garantire la sicurezza dei dati.
                              Art. 1497
                        Sanitario di fiducia

1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale
militare,  il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere
al  direttore  dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il
trasferimento   in   altro  luogo  di  cura  civile  di  sua  scelta,
assumendosene  il  relativo  onere di spesa. In ogni caso di ricovero
per  cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, puo'
richiedere,  sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di
fiducia.
                              Art. 1498
Attivita'  di  informazione  e  prevenzione  in  materia  di sostanze
            stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti

1.  Le attivita' di informazione e prevenzione in materia di sostanze
stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti sono disciplinate dagli
articoli 202 e 203.
                              Art. 1499
Stato  di  dipendenza  dei militari in ferma o in servizio permanente
                              effettivo

1.  Il  militare  riconosciuto  tossicodipendente, alcooldipendente o
dopato, che dichiari la sua disponibilita' a sottoporsi a trattamenti
di  recupero  socio-sanitario,  e'  posto in licenza di convalescenza
straordinaria  e  successivamente, se del caso, in aspettativa per il
periodo  massimo  previsto  dalla normativa in vigore. Al termine del
trattamento  e' sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la
sua idoneita' al servizio militare.
2.  Per  i  militari  di  cui  al  presente  articolo sono realizzate
attivita' di sostegno e di educazione sanitaria.
3.  Le  funzioni  di  polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e
repressione  dei  reati  previsti  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n. 309, commessi da militari in luoghi
militari,  spettano  ai  soli  comandanti  di  corpo  con  grado  non
inferiore a ufficiale superiore.
4. Tutti gli interventi previsti in materia di sostanze stupefacenti,
psicotrope,  dopanti  e  di alcooldipendenza sono svolti nel rispetto
del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

SEZIONE III
LICENZE E PERMESSI

                              Art. 1500
                   Allievi degli istituti militari

1. Le licenze e i permessi per gli allievi degli istituti militari di
istruzione  e  formazione sono concessi in base a quanto previsto dal
regolamento e dalla normativa dei rispettivi istituti di istruzione e
formazione.
                              Art. 1501
            Permessi per i volontari in ferma prefissata

1.  Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere concesso
ai  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale,  che  ne facciano
richiesta  in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario
di  servizio  per  una  durata  non  superiore  alle 36 ore nel corso
dell'anno  di  ferma.  I  permessi  concessi devono essere recuperati
entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo
le  disposizioni  del comandante di corpo o di reparto ovvero possono
essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi
di   assentarsi  durante  l'attivita'  giornaliera  di  servizio,  da
recuperare  secondo  le  disposizioni  del  comandante  di corpo o di
reparto,  possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di
un anno.
2.  Ai  volontari  in  ferma  prefissata  che  ne  facciano richiesta
motivata,  salvo  imprescindibili  esigenze di impiego o procedimenti
disciplinari in corso, possono essere concessi:
a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera
uscita;
b) permessi speciali notturni;
c)  permessi  speciali  per  trascorrere  fuori  della  sede  il fine
settimana  o  le  festivita'  infrasettimanali,  con  decorrenza  dal
termine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana
o precedente la festivita'.
3.  Sono  considerati  giorni festivi le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del
Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.
                              Art. 1502 
        Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata 
 
1. I volontari in ferma prefissata in  servizio  hanno  diritto,  per
ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante  il
quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita'  che  non
sono corrisposte per  dodici  mensilita'.  La  durata  della  licenza
ordinaria e' la seguente: 
a) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su  un  periodo
di sei giorni: 
1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di
un anno e in rafferma annuale; 
2) trenta giorni lavorativi, per  i  volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale; 
3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale; 
b) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su  un  periodo
di cinque giorni: 
1)  ventiquattro  giorni  lavorativi,  per  i  volontari   in   ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale; 
2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale; 
3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale. 
2. Se l'orario settimanale di  servizio  e'  distribuito  su  periodi
rispettivamente maggiori o minori  di  quelli  di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui  ai  numeri
1),  2)  e  3)  delle  stesse  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  e',
rispettivamente, aumentata ovvero diminuita  di  quattro  giorni  per
ogni giorno del periodo in piu' o in meno. 
3. I periodi di licenza  ordinaria  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
comprensivi delle due giornate previste  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
4. I periodi di licenza ordinaria sono  maturati  in  proporzione  ai
dodicesimi  di  anno  di  servizio  prestato.  Le  frazioni  di  mese
superiori a quindici giorni sono considerate  come  mese  intero  nei
seguenti casi: 
a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai
sensi dell'articolo 2204; 
b) nei riguardi dei volontari in ferma  quadriennale  e  in  rafferma
biennale, quando il  primo  ovvero  l'ultimo  anno  della  ferma  non
coincidono con l'anno solare; 
c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma. 
5. L'assenza per infermita', anche se  protratta  per  l'intero  anno
solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante. 
6. La licenza ordinaria e' frazionabile in  piu'  periodi,  anche  di
durata pari a un giorno. 
7. Se la licenza  ordinaria  non  e'  goduta  entro  il  31  dicembre
dell'anno in cui e' maturata a causa di imprescindibili  esigenze  di
impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve
essere fruita, compatibilmente con le  esigenze  di  servizio  e  nei
limiti della ferma contratta,  entro  il  mese  di  giugno  dell'anno
successivo. 
8. La licenza  ordinaria  e'  un  diritto  irrinunciabile  e  non  e'
monetizzabile. Si procede al pagamento  sostitutivo  solo  quando  la
mancata fruizione e' dovuta a una delle seguenti cause: 
a) imprescindibili esigenze di impiego documentate; 
b) proscioglimento dalla ferma nei  casi  di  cui  all'articolo  957,
comma  1,  ((con  esclusione   del   caso   di   domanda   presentata
dall'interessato)); 
c) decesso. 
9.  La  licenza  ordinaria  e'  interrotta  nei  casi   di   ricovero
ospedaliero,  infortuni  e   malattie   superiori   a   tre   giorni,
tempestivamente   comunicati   all'amministrazione   e   documentati.
L'interruzione non opera nei confronti  dei  volontari  ai  quali  e'
stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma. 
10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di
impiego  comporta  il  diritto  al   rimborso,   sulla   base   della
documentazione fornita, delle spese connesse  al  mancato  viaggio  e
soggiorno sostenute successivamente alla  concessione  della  licenza
stessa e non altrimenti recuperabili. 
11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili  esigenze
di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per
il periodo di licenza non goduto, la corresponsione  del  trattamento
previsto in occasione di  servizi  isolati  fuori  sede,  nonche'  il
rimborso  delle  spese  di  viaggio  per  il  rientro  in   sede   ed
eventualmente per il ritorno nella localita' ove il personale  fruiva
della licenza ordinaria. 
12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi  1  e
2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro  giorni
di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare
maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il  primo
ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare. 
13. Ai  volontari  in  ferma  prefissata  che  frequentano  corsi  di
formazione si applicano le disposizioni previste  al  riguardo  dagli
ordinamenti di Forza armata. 
14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o  presso
organismi  internazionali  anche  con  sede  in  Italia,  compresi  i
contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e  accordi
internazionali che  ne  disciplinano  l'impiego  ovvero  dalle  norme
dell'organismo internazionale accettate dall'autorita' nazionale.  La
licenza non fruita nel corso dell'anno per  imprescindibili  esigenze
di impiego puo' essere fruita,  nei  limiti  della  ferma  contratta,
entro l'anno successivo. 
                              Art. 1503
      Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata

1.  La  licenza straordinaria e' disciplinata secondo le disposizioni
recate  dai  provvedimenti  di  concertazione,  emanati  ai sensi del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2.  La  licenza  straordinaria  di  convalescenza non e' compresa nel
tetto  massimo  annuale  fissato  per  la  licenza  straordinaria. Il
periodo  di  temporanea inidoneita' al servizio e' computato entro le
seguenti misure massime:
a)  fino  a  quattro  mesi  per i volontari in ferma prefissata di un
anno;
b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
c)  fino  a  diciotto  mesi  per  i  volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale;
d)  fino  a  dodici  mesi  per i volontari in ciascuna delle rafferme
biennali;
e)  fino  a  dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio
per  i  volontari  ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai
sensi dell'articolo 2204.
3.  Sono  esclusi  dal  computo  dei  periodi  massimi  di temporanea
inidoneita' al servizio quelli per infermita' riconosciute dipendenti
da  causa  di  servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale
dipendenza da causa di servizio.
4.  La  licenza  straordinaria  di  convalescenza  non  puo' comunque
superare  complessivamente  i  due  anni  nell'ultimo  quinquennio di
servizio prestato.
5.   Prima  dell'invio  in  licenza  straordinaria  di  convalescenza
l'interessato puo' fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:
a)  se  l'infermita'  dipende  da  causa  di  servizio,  e' dovuto il
trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio;
b)  se  l'infermita'  non  dipende  da  causa  di servizio, esclusi i
periodi di ricovero in luogo di cura:
1)  ai  volontari in ferma prefissata di un anno la paga e' dovuta in
misura  intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per
il  mese  successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non e' piu'
dovuta;
2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga e' dovuta in
misura  intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per
i  successivi  tre  mesi;  a decorrere dal decimo mese la paga non e'
piu' dovuta.
7.   Agli   effetti   previdenziali   la   licenza  straordinaria  di
convalescenza e' computata per intero.
8.   La  licenza  straordinaria  di  convalescenza  spetta  anche  al
personale  che  si  sottopone  alla  donazione di organi, compresa la
donazione di midollo osseo.
9.  La  licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi
di  restrizione  della  liberta'  personale  nel  corso di operazioni
militari  all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per la
licenza straordinaria.
10.  I  volontari  in  ferma prefissata possono fruire dei periodi di
licenza  per  eventi  e cause particolari di cui all'articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53.
11.  La  licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari
in  ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare
in  missione  all'estero  comporta il diritto al rimborso delle spese
sostenute per i viaggi di andata e ritorno.
                              Art. 1504
Licenza  per  l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in
                          ferma prefissata

1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami,
ai   volontari   in  ferma  prefissata  quadriennale,  che  intendono
conseguire  un  diploma  di  istruzione secondaria di secondo grado o
universitario   ovvero   partecipare   a  corsi  di  specializzazione
post-universitari  o  ad  altri  corsi  istituiti  presso  le  scuole
pubbliche  o  parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi
periodi  pari  complessivamente  a  150  ore annuali da dedicare alla
frequenza  dei  corsi  stessi,  fatte  salve  le  esigenze operative,
addestrative  e  di  servizio.  In  materia di diritto allo studio si
applicano  i  provvedimenti  di  concertazione,  emanati ai sensi del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per
la  normale  attivita'  d'impiego,  secondo  le  esigenze prospettate
dall'interessato  al  comando di appartenenza almeno due giorni prima
dell'inizio  dei  corsi.  Se  l'interessato  non dimostra, attraverso
idonea  documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il
quale  ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso e' revocato e il
periodo fruito e' detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso
o dell'anno successivo.
3.  I  volontari  in ferma prefissata quadriennale raffermati possono
fruire  del  congedo  per  la  formazione di cui all'articolo 5 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalita' previste dai
provvedimenti   di   concertazione,  emanati  ai  sensi  del  decreto
legislativo   12   maggio   1995,  n.  195,  in  materia  di  licenze
straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per
la  formazione  e'  posto in licenza straordinaria senza assegni, non
compresa  nel  tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e
il  relativo  periodo  non  e'  utile ai fini dell'avanzamento, della
maturazione  della  licenza  ordinaria  e  della determinazione della
posizione previdenziale.
                              Art. 1505
                     Permessi speciali notturni

1.  Ai  volontari  in  ferma prefissata, che pur non avendo l'obbligo
dell'accasermamento  fruiscono  degli  alloggiamenti  di reparto o di
unita'  navale, possono essere concessi permessi speciali notturni, a
domanda  e tenuto conto delle esigenze di servizio e dei procedimenti
disciplinari in corso.
                              Art. 1506 
                        Norma di salvaguardia 
 
  1. Al personale militare, con i limiti  e  le  modalita'  stabiliti
nella  presente  sezione,  sono  riconosciuti  oltre  a  quanto  gia'
previsto dal presente codice: 
    a) un periodo di licenza per prestazioni  idrotermali,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge  12  settembre  1983,  n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638; 
    b) un periodo  di  licenza  per  protezione  sanitaria  contro  i
pericoli delle radiazioni ionizzanti, di  cui  all'articolo  5  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724; 
    c) il  congedo  straordinario  senza  assegni  per  dottorato  di
ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476,  e
successive modificazioni; 
    d) il congedo straordinario senza  assegni  per  i  vincitori  di
borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e  delle
scuole di  specializzazione,  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
ricerca  dopo  il  dottorato  e  per  i  corsi   di   perfezionamento
all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della  legge  30  novembre
1989, n. 398, e successive modificazioni; 
    e) l'applicazione della  disciplina  relativa  all'impiego  delle
organizzazioni di volontariato  nelle  attivita'  di  pianificazione,
soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui
((all'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
febbraio 2001, n. 194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992,
n. 162, e successive modificazioni;)) 
    f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui  all'articolo
4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni; 
    g) il congedo per la formazione,  di  cui  all'articolo  5  della
legge 8 marzo 2000, n. 53; 
    h) i permessi  e  le  licenze  per  mandato  elettorale,  di  cui
all'articolo 1488 e all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni; 
    i)  l'astensione  dal  lavoro  per   donazione   di   sangue   ed
emocomponenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13  luglio  1967,
n. 584. 

CAPO VI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

                              Art. 1507
      Esercizio del diritto alla protezione dei dati personali

1.  Il  diritto  alla protezione dei dati personali nei confronti del
personale  militare  e'  tutelato  in  base  alle  norme  del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO X
PERSONALE DELLE BANDE MUSICALI
CAPO I
RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

                              Art. 1508
             Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli

1.  Nel regolamento sono determinate le modalita' per il reclutamento
e  il  trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle
specifiche  mansioni  del  personale delle bande musicali delle Forze
armate,  nonche'  le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e
collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione della specifica professionalita' e di titoli di studio
rilasciati da Conservatori di musica;
b)  previsione  che il personale non piu' idoneo alle attivita' delle
bande  musicali,  ma  idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa  essere
impiegato  in  altre  attivita'  istituzionali  o trasferito in altri
ruoli delle amministrazioni di appartenenza;
c)  assicurare  criteri  omogenei di valutazione per l'autorizzazione
delle  sponsorizzazioni  e di destinazione dei proventi, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
                              Art. 1509
          Reclutamento e formazione di personale musicante

1.  Ciascuna  Forza  armata puo' disporre della relativa banda per il
reclutamento,  ovvero  per  la  formazione  di personale musicante da
destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata.
2.  La  preparazione  dei  militari  che  aspirano  a  partecipare ai
concorsi   per  l'ammissione  nella  relativa  banda  e'  curata  nei
rispettivi  centri  di  addestramento musicale sotto la direzione del
maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.

CAPO II
RUOLI E ORGANICI

                              Art. 1510
                         Ruoli dei musicisti

1.  Presso  ciascuna  Forza  armata  sono rispettivamente istituiti i
ruoli  dei  musicisti,  cui  appartengono  i  componenti  delle bande
musicali con qualifica di orchestrali e archivisti.
2. La consistenza organica del personale di cui al comma 1 e' inclusa
in quella del rispettivo ruolo dei marescialli.
                              Art. 1511
                        Organici delle Bande

1.  La  dotazione organica di ciascuna banda musicale di Forza armata
e' cosi' determinata:
a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centodue orchestrali;
d) un archivista.
2.  Il  personale  della  banda e' compreso nell'organico della Forza
armata di appartenenza.
3.  Alla  banda  non possono essere assegnati, nemmeno in qualita' di
orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza
all'organico stabilito al comma 1.
                              Art. 1512
             Maestro direttore e maestro vice direttore

1.  I  maestri  direttori  e  i  maestri  vice  direttori delle bande
musicali  appartengono  agli  organici  degli  ufficiali  in servizio
permanente  effettivo  e  sono  inquadrati in un apposito profilo dei
seguenti ruoli:
a)  per  l'Esercito  italiano, ruolo speciale delle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;
b)  per  la  Marina  militare,  ruolo  speciale  del  Corpo  di stato
maggiore;
c) per l'Aeronautica militare, ruolo speciale delle armi;
d) per l'Arma dei carabinieri, ruolo speciale.
                              Art. 1513
                   Funzioni del maestro direttore

1.  Al  maestro  direttore  della  banda  sono attribuite le funzioni
specifiche  di  concertazione, strumentazione, scelta del repertorio,
direzione  artistica  e  musicale,  con  le  responsabilita'  a  esse
attinenti.
                              Art. 1514
                 Funzioni del maestro vice direttore

1. Il maestro vice direttore:
a) sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento;
b)  svolge,  su  incarico  del  maestro  direttore,  le  attivita' di
revisione  del  repertorio  musicale,  di  preparazione delle singole
classi  strumentali  e  dell'insieme di esse, nonche' di trascrizione
del repertorio musicale;
c) sovrintende alle attivita' di archivio.
                              Art. 1515 
                    Orchestrali ((e archivisti)) 
 
1. Il ruolo ((dei musicisti)) delle bande musicali e'  articolato  in
tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: 
a) I parte: I parte A, primo maresciallo e  gradi  corrispondenti;  I
parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti; 
b) II parte: II parte A e  II  parte  B:  maresciallo  capo  e  gradi
corrispondenti; 
c) III parte: III parte A e III  parte  B:  maresciallo  ordinario  e
gradi corrispondenti. 
2. L'archivista e' inserito ai fini della progressione di carriera  e
del trattamento economico, nella terza parte B. 

CAPO III
STATO GIURIDICO

                              Art. 1516 
                         Inidoneita' tecnica 
 
1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice  direttore  delle  bande,
che per fondati motivi non sono piu' ritenuti in grado di  assicurare
un   soddisfacente   rendimento   artistico,   sono   sottoposti   ad
accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate con
decreto del direttore  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare su proposta formulata rispettivamente da: 
a) il Sottocapo  di  stato  maggiore  dell'Esercito,  per  l'Esercito
italiano; 
b) il Capo ufficio affari generali dello Stato maggiore della Marina,
per la Marina militare; 
c) il Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica, per l'Aeronautica
militare; 
d) il Comandante generale, per l'Arma dei carabinieri. 
2. ((Le)) commissioni di cui al comma 1,  sono  composte  in  base  a
quanto disposto dagli articoli 948 e 949 del regolamento. 
3. Gli orchestrali e l'archivista delle bande,  che  a  giudizio  del
maestro direttore di banda non sono piu' ritenuti tecnicamente idonei
per  la  parte  di  appartenenza,  su  proposta  del  medesimo,  sono
sottoposti ad accertamenti da parte di una  commissione  nominata  in
base a quanto disposto dall'articolo 950 del regolamento. 
4. Il maestro direttore della banda e il maestro vice direttore della
banda, giudicati dalle rispettive commissioni non piu'  idonei,  sono
collocati nella riserva; in  alternativa  si  applicano  le  apposite
disposizioni del regolamento. 
5. L'orchestrale della banda, giudicato dalla  commissione  non  piu'
idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per  quella  inferiore,
transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilita' di posti,
salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima  vacanza  di
un suonatore dello stesso strumento; l'orchestrale conserva il  grado
e l'anzianita' posseduti. 
6. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati  dalla  commissione  non
piu' idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella
riserva; in alternativa si applicano  le  apposite  disposizioni  del
regolamento. 
                              Art. 1517
                         Uniforme e impiego

1.  Il  personale  della  banda,  in  servizio,  indossa  le uniformi
stabilite dagli appositi regolamenti.
2.  Il  relativo  armamento  del  personale della banda dell'Arma dei
carabinieri non e' portato nella esecuzione dei concerti.
3.  Al  personale  delle bande musicali e' vietato svolgere qualsiasi
attivita'  esterna  alla  banda  stessa,  senza  esplicita preventiva
autorizzazione  delle  autorita'  dalle quali dipende l'impiego della
rispettiva banda.
4.  Agli orchestrali puo' essere richiesto, in caso di necessita', di
espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine.
5. Sono considerati strumenti affini:
a) flauto, ottavino;
b) oboe, corno inglese;
c) l'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni;
d) fagotto, contrabasso ad ancia;
e) corno;
f)  tromba  in  Sib,  tromba  in  Fa,  tromba  in Sib basso, flicorno
sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib;
g)  trombone  tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno
basso,  flicorno  basso  grave  in Fa e in Mib, flicorno contrabasso,
trombe contrabasso;
h) percussioni in generale (compreso il pianoforte).
                              Art. 1518
           Trattenimento in servizio del maestro direttore

1.  Il  Ministro  della  difesa  puo',  di  anno in anno, disporre il
trattenimento  in  servizio  permanente  del maestro direttore che ha
compiuto  il 61° anno di eta'; l'ufficiale non puo' essere trattenuto
in servizio permanente oltre il 65° anno di eta'.

CAPO IV
AVANZAMENTO

                              Art. 1519
                  Avanzamento del maestro direttore

1.  L'avanzamento  dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo
ad   anzianita',   fino  al  grado  di  tenente  colonnello  e  gradi
corrispondenti.
2.  Il  predetto  ufficiale  e' valutato dalla rispettiva commissione
ordinaria  di  avanzamento  al compimento di cinque anni di grado; se
giudicato   idoneo,   e'   promosso  al  grado  superiore,  anche  in
soprannumero,  con  decorrenza  dal  giorno  successivo al compimento
dell'anzianita' del grado rivestito.
3. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.
                              Art. 1520
               Avanzamento del maestro vice direttore

1.  L'avanzamento  dell'ufficiale  maestro vice direttore di banda ha
luogo   ad   anzianita',   fino   al   grado   di  capitano  e  gradi
corrispondenti.
2.  Il  predetto  ufficiale  e' valutato dai superiori gerarchici, al
compimento  di due anni di anzianita' di grado; l'eventuale eccedenza
e' riassorbita con la prima vacanza.
                              Art. 1521
             Progressione di carriera dei sottufficiali

1.  La  progressione  di carriera dei sottufficiali orchestrali e del
sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo ad anzianita',
previo  giudizio  di  idoneita' espresso dalla rispettiva commissione
permanente di avanzamento.
2.  I  periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono cosi'
stabiliti:
a)   da   maresciallo   ordinario   a   maresciallo   capo   e  gradi
corrispondenti: 3^ parte A e 3^ parte B: sette anni;
b) da maresciallo capo e primo maresciallo e gradi corrispondenti:
1) 1^ parte B: due anni;
2) 2^ parte A: sei anni;
3) 2^ parte B: otto anni;
4) 3^ parte A: sei anni;
5) 3^ parte B: otto anni.
3.  I  sottufficiali  della  banda, giudicati idonei dalla rispettiva
commissione   permanente  di  avanzamento  conseguono  il  grado  con
decorrenza  dal  giorno successivo al periodo di permanenza stabilito
nel comma 2.
4.   Il   sottufficiale   giudicato  non  idoneo  all'avanzamento  e'
nuovamente  valutato  dopo che sia trascorso un anno dalla precedente
valutazione  e, se giudicato ancora non idoneo, e' valutato una terza
volta   dopo  che  sia  trascorso  un  altro  anno  dalla  precedente
valutazione.
5.  Il  sottufficiale  giudicato  idoneo all'avanzamento in occasione
della  seconda  o  terza valutazione consegue il grado con decorrenza
ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto
a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in
occasione della prima valutazione.
                              Art. 1522
            Attribuzione della qualifica di luogotenente

1.  Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica di luogotenente
di  cui  gli  articolo 1323 e 1324 si applicano, rispettivamente e in
quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti.
                              Art. 1523
                            Norma finale

1.  Al personale delle bande musicali, secondo il grado rivestito, si
applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali
e dei sottufficiali, di cui ai titoli V e VII del presente libro, per
quanto non previsto nel presente titolo.

TITOLO XI
PERSONALE DEI GRUPPI SPORTIVI

                              Art. 1524 
             Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli 
 
1. Nel regolamento sono determinate le modalita' per il  reclutamento
e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneita'  alle
specifiche mansioni, del personale dei gruppi  sportivi  delle  Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni  individuali  e
collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: 
a) valutazione, per il personale da reclutare  nei  gruppi  sportivi,
dei  risultati  di  livello  almeno  nazionale   ottenuti   nell'anno
precedente; 
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari  di
apposite convenzioni con  il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
(CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere
riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione  alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto  del
CONI,  anche  in  deroga  ai  principi  e   alle   disposizioni   per
l'affiliazione  e  il   riconoscimento   delle   societa'   e   delle
associazioni sportive dilettantistiche; 
c) previsione che il personale non piu'  idoneo  alle  attivita'  dei
gruppi sportivi,  ma  idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa  essere
impiegato in altre attivita'  istituzionali  o  trasferito  in  altri
ruoli delle Amministrazioni di appartenenza; 
d) assicurare criteri omogenei di  valutazione  per  l'autorizzazione
delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi,  tenuto  conto
di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. 
2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni  del
presente  libro,  salvo  quanto  previsto  dal   regolamento.   ((Per
particolari discipline sportive indicate dal  bando  di  concorso,  i
limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti  dei
gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente,  in
diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi  del
presente articolo non puo' essere impiegato  in  attivita'  operative
fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.)) 

LIBRO QUINTO
PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1525
Rapporti  con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
                      amministrazioni pubbliche

1.  Fatte salve le disposizioni contenute nel titolo II, al personale
civile  del  Ministero  della  difesa si applica la disciplina comune
relativa  al  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  delle pubbliche
amministrazioni.
2.  Il  personale ausiliario delle Forze armate e' disciplinato dalle
disposizioni del presente libro.

TITOLO II
PERSONALE CIVILE
CAPO I
DOTAZIONE ORGANICA

                              Art. 1526
               Determinazione della dotazione organica

1.  Le  dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione
della  difesa  sono stabilite dal capo I del titolo I del libro V del
regolamento.
                              Art. 1527
                   Reimpiego del personale civile

1.  Il  reimpiego  del  personale  civile del Ministero della difesa,
conseguente  ai processi di ristrutturazione, e' effettuato secondo i
criteri   fissati   in   sede   di   contrattazione   decentrata   di
amministrazione  prevista  dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.
2. Per il personale con qualifica dirigenziale i criteri di reimpiego
sono  fissati  in  sede  di contrattazione decentrata, secondo quanto
previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
                              Art. 1528
                       Procedura di reimpiego

1.   Nell'ambito  dei  criteri  definiti  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  1527,  a  fronte  di provvedimenti di ristrutturazione,
sono  effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee,
tra  l'amministrazione  e  le  organizzazioni sindacali aventi titolo
alla  contrattazione  decentrata  per  l'esame del piano di reimpiego
predisposto dall'amministrazione.
                              Art. 1529
            Ambito e ulteriori modalita' per il reimpiego

1.  Al  fine  di  evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del
personale  civile e' effettuato in enti del Ministero della difesa in
ambito  comunale,  provinciale  e  regionale,  nei  limiti  dei posti
disponibili,  tenendo anche conto delle prevedibili vacanze organiche
che  si  determinano,  nonche'  delle esigenze funzionali complessive
dell'ente.
2.   Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  congiuntamente  alla
riqualificazione  del  personale,  le  cui  modalita' applicative, in
ambito  Difesa,  sono definite con decreto del Ministro della difesa,
previa contrattazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165, e' avviata la riconversione professionale, nell'ambito della
stessa  posizione economica, dei dipendenti coinvolti nei processi di
reimpiego  a seguito di ristrutturazione di cui all'articolo 1527, in
aderenza  alle  nuove  esigenze organiche del Ministero della difesa,
secondo  i  criteri che sono definiti dalla contrattazione collettiva
di comparto.
3.  Sono  fatte salve le possibilita' di passaggio nei ruoli di altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, anche attraverso la realizzazione
degli accordi di mobilita'.

CAPO II
DOCENTI

                              Art. 1530
        Profilo di docente presso le scuole di lingue estere

1.  Ferme  restando  le  dotazioni  organiche  del  personale  civile
dell'Amministrazione  della  difesa e fatte salve le rideterminazioni
delle  medesime  dotazioni,  necessarie  per  assicurare la riduzione
della  spesa  complessiva  relativa  ai  posti  in organico, ai sensi
dell'articolo  1,  comma  93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
sede  di  contrattazione integrativa a livello di amministrazione, e'
individuato  un  profilo  relativo alle funzioni di docente di lingue
estere.
2.  La  dotazione organica del personale del profilo professionale di
cui  al  comma  1,  per  la  Scuola  di  lingue  estere dell'Esercito
italiano, e' determinata in 33 unita'.
3.  L'assunzione  del  personale  del profilo professionale di cui al
comma  1  avviene  per  pubblico  concorso,  per  titoli  ed esami. I
requisiti  per  la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le
modalita'  di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del
Ministro  della  difesa,  di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  dell'economia  e  delle  finanze.  Limitatamente al
requisito  della  cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117.
                              Art. 1531 
Conferimento di incarichi a  docenti  civili  per  l'insegnamento  di
materie non militari presso scuole,  istituti  ed  enti  delle  Forze
                               armate 
 
1. Anche in considerazione  delle  speciali  e  particolari  esigenze
connesse con la formazione e l'addestramento del  personale  militare
impiegato  nelle  missioni  internazionali,  all'insegnamento   delle
materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel
regolamento,  si  puo'  provvedere,  mediante   convenzioni   annuali
stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di  categoria  ((,
anche  ai  fini  dei  relativi  compensi,))  e   nei   limiti   degli
stanziamenti di bilancio di previsione  del  Ministero  della  difesa
destinati  alle  spese  per  la  formazione  e  l'addestramento   del
personale  di  ciascuna  Forza  armata,  con   personale   incaricato
appartenente alle seguenti categorie: 
a) docenti universitari; 
b) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati
e procuratori dello Stato; 
c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e  scuole
statali,   previo   nulla   osta   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ((, o anche gia'  destinatari  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023)); 
d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attivita'  di
servizio; 
e) lettori di lingua straniera; 
f)   estranei   all'amministrazione   dello   Stato,   specificamente
incaricati. 
2. L'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  1  non  puo'
comportare  la  costituzione  di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
indeterminato. 
3. Gli insegnanti di ruolo,  impegnati  nell'insegnamento  per  tutto
l'orario scolastico, possono essere impiegati anche  nella  posizione
di comando. 
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  per  la
scelta dei docenti. 
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 

CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO

                              Art. 1532
                         Missione fuori sede

1.  Al  personale  civile  del  Ministero  della  difesa comandato in
missione  fuori  dall'ordinaria  sede  di  servizio,  per esigenze di
servizio,  si applica l'articolo 3, comma 7-quater, del decreto-legge
4  novembre  2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197.

TITOLO III
PERSONALE RELIGIOSO
CAPO I
PERSONALE DEL SERVIZO DI ASSISTENZA SPIRITUALE
SEZIONE I
ORDINARIO MILITARE, VICARIO GENERALE E ISPETTORI

                              Art. 1533 
           Direzione del Servizio di assistenza spirituale 
 
1. L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale e' devoluta
all'Ordinario militare per  l'Italia,  il  quale  e'  coadiuvato  dal
Vicario generale militare e da tre ispettori che  fanno  parte  della
sua Curia. 
2.  L'Ordinario  militare  e  il  Vicario  generale   militare   sono
assimilati di rango, rispettivamente, al grado di ((generale di corpo
d'armata)) e di maggiore generale. Gli ispettori sono  assimilati  di
rango al grado di brigadiere generale. 
3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare  nei
casi di assenza o di impedimento e lo  rappresenta  quando  non  puo'
personalmente intervenire. 
4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita
sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile
addetto agli ospedali militari,  sul  personale  delle  Forze  armate
dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale e'  affidata
all'Ordinario militare dalle autorita' governative  d'intesa  con  la
superiore autorita' ecclesiastica. 
5. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale  nei  riguardi
del personale e del territorio sottoposto alla propria  giurisdizione
ecclesiastica. 
                              Art. 1534
Nomina   dell'Ordinario   militare,  del  Vicario  generale  e  degli
                              ispettori

1. La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e
degli  ispettori  e'  effettuata  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa,
previa  designazione  della  superiore  autorita'  ecclesiastica, nel
rispetto delle disposizioni concordatarie.
                              Art. 1535
                         Nuove designazioni

1.  Fermo  restando  l'organico  fissato  dall'articolo  1533 possono
essere  effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario generale
militare   e   di  Ispettore  all'atto  della  nomina  dell'Ordinario
militare.  Entro  sei  mesi dalla predetta nomina il Vicario generale
militare  e  gli  Ispettori  non  confermati  ai predetti uffici sono
collocati  in  aspettativa  per  riduzione  di  quadri con gli stessi
effetti  giuridico-economici  previsti  per  gli ufficiali pari grado
delle Forze armate.
                              Art. 1536
                       Obbligo del giuramento

1.  L'Ordinario  militare presta giuramento nelle mani del Presidente
della  Repubblica;  il  Vicario  generale  militare  e  gli ispettori
prestano giuramento nelle mani del Ministro della difesa.
                              Art. 1537
           Formula del giuramento dell'Ordinario militare

1. La formula del giuramento dell'Ordinario militare e' la seguente:
<<Davanti  a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si
conviene  a  un  Vescovo,  fedelta'  allo  Stato italiano. Io giuro e
prometto  di  rispettare  e  di  far rispettare dal mio clero il Capo
dello  Stato  italiano  e  il  Governo  stabilito  secondo  le  leggi
costituzionali  dello  Stato.  Io  giuro  e  prometto inoltre che non
partecipero'  ad alcun accordo, ne' assistero' ad alcun consiglio che
possa  recar  danno  allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che
non  permettero'  al  mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi
del  bene e dell'interesse dello Stato italiano, cerchero' di evitare
ogni danno che possa minacciarlo>>.
                              Art. 1538
             Formula del giuramento del Vicario generale

1.  La  formula  del giuramento del Vicario generale militare e degli
ispettori e' la seguente:
<<Davanti  a  Dio  e  sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedelta'
allo  Stato  italiano.  Io  giuro  e  prometto di rispettare e di far
rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e
il  Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io
giuro  e  prometto inoltre che non partecipero' ad alcun accordo, ne'
assistero'  ad  alcun  consiglio  che  possa  recar  danno allo Stato
italiano  e  all'ordine  pubblico,  e  che  non  permettero' ad alcun
cappellano  militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e
dell'interesse  dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno
che possa minacciarlo>>.
                              Art. 1539
             Cessazione dall'ufficio per limiti di eta'

1.  L'Ordinario  militare  e  il  Vicario  generale  militare possono
conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di eta'.
2.  Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del
63° anno di eta'.
                              Art. 1540
                 Cessazione dall'ufficio d'autorita'

1.   Ancor   prima   del  compimento  dei  limiti  di  eta'  previsti
dall'articolo  1539  e  indipendentemente  dalla  durata del servizio
prestato,  l'Ordinario  militare,  il Vicario generale militare e gli
ispettori  possono  essere sollevati dall'ufficio d'autorita', previa
intesa con la superiore autorita' ecclesiastica.
                              Art. 1541
                      Trattamento di quiescenza

1. L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori
che  cessano  dall'ufficio  per  eta'  o d'autorita' hanno diritto al
trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.
                              Art. 1542
           Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori

1.  Salvo  quanto previsto dalle disposizioni della presente sezione,
per  il  Vicario  generale  e per gli ispettori si osservano le norme
sullo stato giuridico dei cappellani militari.
                              Art. 1543
                       Cessazione dall'ufficio

1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita'
ne conserva la qualifica a titolo onorario.
2.   Il  Vicario  generale  militare  e  gli  ispettori  che  cessano
dall'ufficio  per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, sono
collocati  nella  riserva  o  in  congedo  assoluto,  a seconda della
idoneita'.
                              Art. 1544
                        Richiami in servizio

1. Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono
essere  richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario
militare,  con  decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,  se  sono  vacanti  i
corrispondenti posti organici.
2.  In  tempo  di  guerra si puo' far luogo al richiamo in temporaneo
servizio   degli   ispettori   nella  riserva  indipendentemente  dal
verificarsi di vacanze organiche.
                              Art. 1545
                  Collocamento in congedo assoluto

1.   Il   Vicario  generale  militare  e  gli  ispettori  cessano  di
appartenere  alla  riserva  e  sono  collocati in congedo assoluto al
compimento del 68° anno di eta'.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI GENERALI SUI CAPPELLANI MILITARI

                              Art. 1546
                          Gradi gerarchici

1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari e' costituito dai
seguenti gradi:
a)  terzo  cappellano  militare capo, assimilato di rango al grado di
colonnello;
b)  secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di
tenente colonnello;
c)  primo  cappellano  militare capo, assimilato di rango al grado di
maggiore;
d)  cappellano  militare  capo,  assimilato  di  rango  al  grado  di
capitano;
e)  cappellano  militare  addetto,  assimilato  di  rango al grado di
tenente.
2.  La  corrispondenza  dei  gradi dei cappellani militari con quelli
degli ufficiali delle Forze armate e' riportata nel regolamento.
                              Art. 1547
                           Stato giuridico

1.  Lo stato giuridico dei cappellani militari e' costituito dal loro
stato  di  sacerdoti  cattolici  e dal complesso dei doveri e diritti
inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del
presente codice.
                              Art. 1548
                               Nomina

1.  La  nomina  dei  cappellani  militari  addetti  e' effettuata con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  su proposta del Ministro
della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.
                              Art. 1549
                       Requisiti per la nomina

1.  I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di
cappellano  militare  addetto,  devono  possedere  il  godimento  dei
diritti politici e la idoneita' all'incondizionato servizio militare.
                              Art. 1550
                             Giuramento

1.  Il  cappellano  militare,  all'atto  di assumere servizio, presta
giuramento  con  la  formula  e secondo le modalita' previste per gli
ufficiali delle Forze armate dello Stato.
2.  Per  il cappellano militare che non presta giuramento si fa luogo
alla  revoca  della nomina con effetto dalla data di decorrenza della
nomina stessa.
                              Art. 1551
                              Categorie

1. I cappellani militari si distinguono in:
a) cappellani militari in servizio permanente;
b) cappellani militari in congedo;
c) cappellani militari in congedo assoluto.
2.  I  cappellani  militari in congedo non sono vincolati da rapporto
d'impiego  e  hanno  gli  obblighi  di servizio previsti dal presente
codice.  I  cappellani  militari  in  congedo  sono  ripartiti in due
categorie:  cappellani  militari di complemento e cappellani militari
della riserva.
3.  I cappellani militari in congedo assoluto non hanno piu' obblighi
di  servizio,  ma  conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono
soggetti alle disposizioni del presente codice riflettenti il grado e
la disciplina.
                              Art. 1552
                                Ruoli

1.  I  cappellani  militari del servizio permanente, di complemento e
della  riserva,  sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per
tutte  le  Forze  armate  dello Stato, costituiti presso il Ministero
della difesa.
2.  L'iscrizione  nei  ruoli  e'  effettuata in ordine decrescente di
grado e di anzianita'.
3.  I  cappellani  militari  in  servizio  permanente  e quelli delle
categorie  in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le
singole  Forze  armate,  in  relazione  alle  esigenze  del  servizio
dell'assistenza  spirituale  di  ciascuna  di  esse,  con decreto del
Ministero  della  difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza.
4.  L'organico  dei  cappellani  militari  in  servizio permanente e'
fissato in:
a) terzi cappellani militari capi: 9;
b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi
e cappellani militari addetti: 190.
                              Art. 1553
                         Anzianita' di grado

1. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.
2.  Per  anzianita'  assoluta  si  intende  il  tempo  trascorso  dal
cappellano  militare nel proprio grado, salve le eventuali detrazioni
apportate ai sensi dell'articolo 1554.
3.  Per  anzianita'  relativa  si  intende l'ordine di precedenza del
cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
4.  L'anzianita'  assoluta  e'  determinata dalla data del decreto di
nomina  o  di  promozione,  se non e' altrimenti disposto dal decreto
stesso.
5.  A  parita'  di  anzianita' assoluta l'anzianita' relativa, se non
puo' essere stabilito altrimenti, e' determinata dall'eta'.
                              Art. 1554
                      Detrazioni di anzianita'

1.  Il  cappellano  militare  che  si  trova  in una delle condizioni
previste  dall'articolo  858  subisce  nel  ruolo  una  detrazione di
anzianita' pari al periodo di durata delle condizioni stesse.
                              Art. 1555
             Normativa penale e disciplinare applicabile

1.  I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale
militare  soltanto  in  caso  di mobilitazione totale o parziale e in
caso  di  imbarco  o  di  servizio  presso  unita' delle Forze armate
dislocate fuori del territorio nazionale.
2.  Nelle  stesse condizioni di cui al comma 1, i cappellani militari
sono sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di
disciplina militare.
                              Art. 1556
                     Documentazione matricolare

1.  Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni  sulla documentazione matricolare stabilite dal codice e
dal regolamento.
                              Art. 1557
                    Documentazione caratteristica

1.  L'autorita'  dalla  quale  il  cappellano  militare  direttamente
dipende,  redige  alla  fine di ogni anno un rapporto informativo nei
riguardi  del  cappellano  militare  stesso;  il rapporto e' altresi'
redatto se cambia o cessa l'anzidetta dipendenza.
2.  L'Ordinario  militare  o,  per  sua  delega,  il Vicario generale
militare,  sulla  base  del  rapporto  informativo  e  di  ogni altro
elemento  a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno
successivo,  le  note caratteristiche per ciascun cappellano militare
integrate  da  un  giudizio complessivo espresso con le qualifiche di
"ottimo", "buono", "mediocre", "insufficiente".
3.  La  qualifica  di  ottimo  puo'  essere  conferita  al cappellano
militare  che,  spiccando  per l'insieme delle sue qualita' positive,
da' in servizio rendimento pieno e sicuro.
4.  La  qualifica di buono e' concessa al cappellano militare che da'
in servizio soddisfacente rendimento.
5.  Il  cappellano  militare  di  scarso  o scarsissimo rendimento in
servizio e' qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.
6.  Se  per  uno  o  piu' anni non e' possibile compilare il rapporto
informativo  da  parte degli organi competenti, la Commissione di cui
all'articolo    1609,    valutati    gli    elementi    in   possesso
dell'amministrazione, esprime un giudizio complessivo.
                              Art. 1558
                               Licenze

1.  Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni  relative  alle licenze, vigenti per gli ufficiali della
Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio.
2.  La  licenza ordinaria e' concessa dall'Ordinario militare, previo
nulla   osta   dell'autorita'  dalla  quale  il  cappellano  militare
direttamente  dipende, la licenza straordinaria per gravi esigenze di
carattere  privato  e'  concessa,  sentito  il  parere dell'Ordinario
militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare
presta servizio.

SEZIONE III
CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

                              Art. 1559
                               Nomina

1.  La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e'
conferita,  nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo
1548, ai cappellani militari addetti di complemento che:
a) presentano apposita domanda;
b) hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando
la qualifica di ottimo;
c) non hanno superato il 50° anno di eta'.
2.  La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e'
conferita, altresi', agli allievi cappellani militari che:
a) hanno superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione
sacerdotale presso il relativo istituto;
b) hanno svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani
militari addetti di complemento;
c) sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare;
d) non hanno compiuto il 50° anno di eta'.
                              Art. 1560
                 Disposizioni generali sull'impiego

1.  L'impiego  consiste  nell'esercizio  del ministero sacerdotale in
qualita' di cappellano militare.
2.  L'impiego  non  puo' essere tolto o sospeso se non nei casi e nei
modi stabiliti dal presente codice.
                              Art. 1561
                          Incompatibilita'

1.  Con  la qualita' di cappellano militare in servizio permanente e'
incompatibile qualsiasi occupazione o attivita' che esula dai compiti
relativi  al  servizio  dell'assistenza  spirituale alle Forze armate
dello Stato.
2.  Il  Ministro  della  difesa,  sentito  l'Ordinario militare, puo'
concedere  l'autorizzazione  ad accettare un incarico non retribuito,
ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.
                              Art. 1562
                         Posizioni di stato

1. Le posizioni del cappellano militare in servizio permanente sono:
a) il servizio effettivo;
b) l'aspettativa;
c) la disponibilita';
d) la sospensione dall'impiego.
                              Art. 1563
                         Servizio effettivo

1. Il servizio effettivo e' la posizione del cappellano militare che,
essendo idoneo al servizio incondizionato, e' provvisto d'impiego.
                              Art. 1564
                Idoneita' al servizio incondizionato

1.  E'  idoneo  al  servizio  incondizionato  il  cappellano militare
fornito  dei  requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi
sede  di  servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia in
tempo di pace sia in tempo di guerra.
2. L'idoneita' al servizio incondizionato e' accertata periodicamente
in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti  per gli ufficiali delle
Forze armate dello Stato.
                              Art. 1565
                       Cause dell'aspettativa

1.  L'aspettativa  e'  la posizione del cappellano militare esonerato
temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermita' temporanee provenienti da cause di servizio;
c) infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio;
d) motivi privati.
2. L'aspettativa e' disposta:
a) di diritto, per la causa di cui alla lettera a) del comma 1;
b)  a domanda o d'autorita', per le cause di cui alle lettere b) e c)
del comma 1;
c)  soltanto a domanda, per la causa di cui alla lettera d) del comma
1.
3.  Le  cause  indicate  alle lettere b) e c) sono accertate nei modi
stabiliti  dalle  disposizioni  vigenti  in materia per gli ufficiali
delle Forze armate dello Stato.
4.   Prima   del  collocamento  in  aspettativa  per  infermita',  al
cappellano  militare  sono  concessi  i periodi di licenza non ancora
fruiti.
5.  L'aspettativa  per  motivi  privati  e'  concessa,  previo parere
dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio,
e non puo' avere durata inferiore a quattro mesi. Se l'aspettativa ha
durata  superiore  a  tale  termine,  trascorsi i primi quattro mesi,
l'interessato puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio.
6.  Il  tempo  trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per
infermita'  temporanea  proveniente da causa di servizio e' computato
per intero ai fini dell'avanzamento.
                              Art. 1566
                       Durata dell'aspettativa

1.  L'aspettativa  non  puo' avere una durata complessiva superiore a
due  anni,  consecutivi  o  non, in un quinquennio, tranne il caso di
prigionia  di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che
l'ha determinata.
2.   Verificandosi   una  causa  diversa  da  quella  che  determino'
l'aspettativa,   l'interessato   puo'   essere  trasferito  in  altra
aspettativa  per  questa  nuova  causa,  osservandosi il disposto del
comma 1.
3.  Il  cappellano  militare  che ha gia' fruito dell'aspettativa per
motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se
prima non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio
effettivo.
                              Art. 1567
                      Decorso dell'aspettativa

1.  L'aspettativa  decorre  dalla  data  fissata  nel  decreto, salvo
l'aspettativa  per  prigionia di guerra, che decorre dalla data della
cattura.
2.  L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse
che a mesi interi.
                              Art. 1568
                      Scadenza dell'aspettativa

1. Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare e' richiamato
in servizio effettivo.
2. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente
agli accertamenti sanitari.
3.  Se il cappellano militare e' giudicato ancora temporaneamente non
idoneo  al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a
raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 1566.
4.  Se  alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare
e'  ancora  giudicato  non  idoneo  al  servizio  incondizionato,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 1579.
5.  Le  stesse disposizioni si applicano se il cappellano militare e'
giudicato  permanentemente  inabile  al servizio incondizionato anche
prima  della  scadenza  del  periodo  massimo  d'aspettativa,  ovvero
quando,   nel  quinquennio,  e'  giudicato  non  idoneo  al  servizio
incondizionato  dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e
delle licenze eventualmente spettantigli.
                              Art. 1569
                Richiamo in servizio dall'aspettativa

1.  Il  cappellano militare in aspettativa per infermita' puo' essere
richiamato  anticipatamente  in servizio effettivo, a domanda, previo
giudizio di idoneita' a incondizionato servizio.
2. Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, il cappellano
militare in aspettativa puo' essere richiamato in servizio effettivo,
purche'  idoneo  al  servizio  incondizionato,  e  anche in deroga al
disposto dell'articolo 1565, comma 5.
                              Art. 1570
               Disposizioni generali sull'aspettativa

1. I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una
ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti
con decreto ministeriale.
                              Art. 1571
                           Disponibilita'

1.   La  disponibilita'  e'  la  posizione  del  cappellano  militare
esonerato  temporaneamente  dal  servizio effettivo per riduzione del
ruolo organico.
2.   Verificandosi   una   riduzione   di  organici,  sono  designati
dall'Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilita'.
3. La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni.
4.  Al  cappellano  militare  di  cui  al comma 1, in disponibilita',
competono  i  quattro  quinti dello stipendio e degli altri assegni a
carattere fisso e continuativo.
                              Art. 1572
             Richiami dalla posizione di disponibilita'

1.   Il  cappellano  militare  in  disponibilita'  e'  richiamato  in
servizio,  sentito  l'Ordinario  militare,  se entro i due anni dalla
data  di  collocamento  in  tale  posizione  ha luogo una vacanza nel
ruolo.
2.  Il  cappellano  militare  riassunto  in servizio prende posto nel
ruolo  con  l'anzianita'  che  aveva  alla  data  del collocamento in
disponibilita' e con lo stipendio inerente.
                              Art. 1573
            Cessazione dalla posizione di disponibilita'

1.  Il  cappellano  militare  in  disponibilita'  che,  richiamato in
servizio  a  norma  dell'articolo 1572, non lo riassume, e' collocato
nella  riserva  o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con
diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.
2.  Decorso  il  periodo  massimo di disponibilita' senza richiami in
servizio,  il  cappellano  militare  e'  collocato nella riserva o in
congedo   assoluto,   a  seconda  della  idoneita',  con  diritto  al
trattamento di quiescenza di cui al comma 1.
                              Art. 1574
                      Sospensione dall'impiego

1. La sospensione dall'impiego puo' avere carattere:
a) precauzionale;
b) disciplinare;
c) penale.
2.  La  sospensione  dall'impiego  puo'  essere  applicata  anche  al
cappellano militare in aspettativa o in disponibilita', trasferendolo
dalla   posizione   in   cui   si  trova  in  quella  di  sospensione
dall'impiego.
                              Art. 1575
                Sanzioni disciplinari ecclesiastiche

1.   Le  sanzioni  disciplinari  ecclesiastiche,  che  sospendono  il
cappellano  militare  dall'esercizio  totale o parziale del ministero
sacerdotale,  importano  di  diritto, per tutto il tempo in cui hanno
effetto, la sospensione disciplinare dall'impiego, con privazione del
trattamento economico.
                              Art. 1576
       Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego

1.   Per   la   sospensione  dall'impiego  si  osservano,  in  quanto
applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo
V del libro IV.
2.   La   sospensione   precauzionale,   tranne   il   caso  previsto
dall'articolo  915,  e'  disposta  sentito  il  parere dell'Ordinario
militare.

SEZIONE IV
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI CAPPELLANI MILITARI

                              Art. 1577
             Cause di cessazione dal servizio permanente

1.  Il  cappellano  militare  cessa  dal  servizio  permanente per il
verificarsi di una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) inidoneita' agli uffici del grado;
d) domanda;
e) d'autorita';
f) elevazione alla dignita' vescovile;
g) perdita del grado.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato
con  decreto  del  Ministro  della  difesa.  Se  il  provvedimento e'
disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto.
3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5.
                              Art. 1578
             Cessazione dal servizio permanente per eta'

1. Il cappellano militare, che ha compiuto il 62° anno di eta', cessa
dal  servizio  permanente  ed e' collocato nella riserva o in congedo
assoluto, a seconda della idoneita'.
                              Art. 1579
          Cessazione dal servizio permanente per infermita'

1.  Il cappellano militare che e' divenuto permanentemente inabile al
servizio  incondizionato  o  che non ha riacquistato l'idoneita' allo
scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, e'
stato  giudicato  non  idoneo  al  servizio  incondizionato dopo aver
fruito   del   periodo   massimo   di  aspettativa  e  delle  licenze
eventualmente  spettantigli,  cessa  dal  servizio  permanente  ed e'
collocato  nella  riserva  o  in  congedo  assoluto,  a seconda della
idoneita'.
                              Art. 1580
Decorrenza   del   provvedimento   di  cessazione  dal  servizio  per
                             infermita'

1.  Il  provvedimento  adottato  in  applicazione dell'articolo 1579,
comma  1  decorre,  a  seconda  dei  casi, dalla data di scadenza del
periodo   massimo  di  aspettativa  o  dalla  data  dell'accertamento
sanitario definitivo.
                              Art. 1581
Cessazione  dal servizio permanente per non idoneita' agli uffici del
                                grado

1.  Il  cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare,
approvato  dal  Ministro,  risulta  non idoneo agli uffici del grado,
cessa  dal  servizio  permanente  ed  e' collocato nella riserva o in
congedo assoluto.
                              Art. 1582
            Cessazione dal servizio permanente a domanda

1.  Il  cappellano  militare  puo'  chiedere  di cessare dal servizio
permanente;  il  diritto al trattamento di quiescenza e' disciplinato
dall'articolo 1625.
2. L'accoglimento della domanda e' in ogni caso subordinato al parere
favorevole  dell'Ordinario  militare  e puo' essere sospeso per gravi
motivi.
3.  Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi
del  presente  articolo  e'  collocato  nella  riserva  o  in congedo
assoluto, a seconda dell'idoneita'.
                              Art. 1583
           Cessazione dal servizio permanente d'autorita'

1.  Il  cappellano militare puo', su proposta dell'Ordinario militare
approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato
d'autorita' nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza e'
disciplinato dall'articolo 1625.
                              Art. 1584
       Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo

1.  Il  cappellano militare che e' rivestito della dignita' vescovile
cessa dal servizio permanente ed e' collocato in congedo assoluto; il
diritto al trattamento di quiescenza e' previsto dall'articolo 1625.

SEZIONE V
CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

                              Art. 1585
                             Generalita'

1.   I   cappellani   militari  in  congedo  concorrono,  secondo  le
necessita',  al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate
in tempo di pace e in tempo di guerra.
                              Art. 1586
                         Posizioni di stato

1. Il cappellano militare in congedo puo' trovarsi:
a) in servizio temporaneo;
b) in congedo illimitato;
c) sospeso dalle funzioni del grado.
                              Art. 1587
                               Doveri

1.  Il  cappellano  militare  in congedo, quando si trova in servizio
temporaneo,  e'  soggetto  alle disposizioni vigenti per i cappellani
militari in servizio permanente, in quanto applicabili.
2.  Il  cappellano  militare  in  congedo illimitato e' soggetto alle
disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della
forza in congedo.
                              Art. 1588 
                  Collocamento in congedo assoluto 
 
  1. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento  del
limite di eta' ((stabilito dall'articolo 1596)), e'  rivestito  della
dignita' vescovile  o  e'  riconosciuto  permanentemente  inabile  al
servizio militare incondizionato, e' collocato in congedo assoluto. 
                              Art. 1589
                Sospensione dalle funzioni del grado

1.  Il  cappellano  militare  in  congedo  puo'  essere sospeso dalle
funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
2.   La   sospensione   dalle  funzioni  del  grado  precauzionale  e
disciplinare  e'  regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili,
stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 1575 e 1576.
3.  La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese ha
per   effetto   la  sospensione  dalle  funzioni  del  grado  durante
l'espiazione della pena.
                              Art. 1590
                        Richiami in servizio

1.  Il  numero massimo dei cappellani militari di complemento o della
riserva  da  chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace sia
in   tempo  di  guerra,  per  le  esigenze  delle  Forze  armate,  e'
determinato,  al  principio  di  ogni  anno, con decreto del Ministro
della  difesa  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze, su proposta dell'Ordinario militare.
2. Il numero di cui al comma 1 puo' essere aumentato durante il corso
dell'anno,  in  dipendenza  di nuove esigenze, con decreto adottato a
norma del comma 1.
                              Art. 1591
                      Provvedimenti di richiamo

1.  Nei  limiti  di  cui  all'articolo  1590, le chiamate in servizio
temporaneo  e  i  collocamenti  in  congedo illimitato dei cappellani
militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti
con  decreto  del  Ministro  della difesa, su proposta dell'Ordinario
militare.

SEZIONE VI
CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO

                              Art. 1592
                               Nomina

1.  I  sacerdoti  cattolici  possono  ottenere la nomina a cappellano
militare addetto di complemento se hanno compiuto il 25° anno di eta'
e non superato il 50°.
                              Art. 1593
                          Domande di nomina

1.  Le  domande  per  la  nomina  a  cappellano  militare  addetto di
complemento  sono  dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti
documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare;
e)  certificato  sanitario,  rilasciato  da  un  ufficiale  medico in
servizio,   dal   quale   risulta  che  l'aspirante  e'  in  possesso
dell'idoneita' fisica richiesta dall'articolo 1549.
2.  Sull'accoglimento  delle domande decide il Ministro della difesa,
su designazione dell'Ordinario militare.
                              Art. 1594 
                     Cessazione dal complemento 
 
1. ((Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva
al compimento del 55° anno di eta'.)) I cappellani  militari  addetti
di  complemento  che,  dopo  aver  prestato  due  anni  di   servizio
continuativo,  hanno  inoltrato  domanda  di  transito  nel  servizio
permanente ai sensi dell'articolo  1559,  se  non  sono  riconosciuti
idonei a giudizio dell'Ordinario  militare,  cessano  definitivamente
dal servizio e sono collocati in congedo assoluto. 

SEZIONE VII
CAPPELLANI MILITARI DELLA RISERVA

                              Art. 1595
                             Generalita'

1.  La  categoria  della  riserva comprende i cappellani militari che
cessano  dal  servizio  permanente  nei  casi  previsti  dal presente
codice.
                              Art. 1596
                  Collocamento in congedo assoluto

1.  Il  cappellano  militare  cessa di appartenere alla riserva ed e'
collocato  in  congedo  assoluto al compimento dei seguenti limiti di
eta':
a) 68 anni, se primo cappellano militare capo;
b)  65  anni,  se  cappellano  militare  capo  o  cappellano militare
addetto.

SEZIONE VIII
PERDITA DEL GRADO

                              Art. 1597
                     Cause di perdita del grado

1.  Il  cappellano militare perde il grado per inidoneita' permanente
alle  funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per
una  delle  cause  e  secondo le norme previste dalla sezione III del
capo I del titolo V del libro IV, in quanto applicabili.
2.  In  ogni  caso  la  perdita del grado e' disposta con decreto del
Ministro della difesa.
                              Art. 1598
                      Reintegrazione nel grado

1.  Il  cappellano militare puo' essere reintegrato nel grado, previo
giudizio   favorevole   dell'Ordinario  militare,  quando  riacquista
l'idoneita'  alle  funzioni  sacerdotali  e  nei  casi previsti dalla
sezione IV del capo I del titolo V del libro IV.
2.  La  reintegrazione nel grado e' disposta con decreto del Ministro
della difesa e decorre dalla data del decreto.
3.  La  reintegrazione  nel  grado  del  cappellano  militare gia' in
servizio  permanente  non  importa  di  diritto  la  reiscrizione del
cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.

SEZIONE IX
DISCIPLINA

                              Art. 1599
                   Sanzioni disciplinari di stato

1.  Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al
cappellano militare sono:
a)  la  sospensione  disciplinare  dall'impiego,  di cui all'articolo
1574;
b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;
c) la perdita del grado, di cui all'articolo 1597.
                              Art. 1600
                          Inchiesta formale

1.   L'inchiesta   formale   e'   il  complesso  degli  atti  diretti
all'accertamento  di  una  infrazione  disciplinare  per  la quale il
cappellano  militare  puo'  essere  passibile  di  una delle sanzioni
indicate all'articolo 1599.
2. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.
                              Art. 1601
                    Avvio dell'inchiesta formale

1.  Il  cappellano  militare  e'  sottoposto  a inchiesta formale, su
rapporto  dell'autorita' da cui dipende per ragioni di impiego, se in
servizio,  o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione
del  Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare. Il rapporto
deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici.
2. Il Ministro della difesa puo', in ogni caso, ordinare direttamente
una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.
                              Art. 1602
                             Inquirente

1.  L'inchiesta  formale  e'  affidata  dal  Ministro a un cappellano
militare inquirente.
2.  In  nessun  caso  l'inchiesta  formale  e' affidata all'Ordinario
militare o al Vicario generale militare.
3.   L'inquirente   deve  essere  di  grado  o  anzianita'  superiore
all'inquisito.   Se   cio'  non  e'  possibile,  il  Ministro  affida
l'inchiesta formale a un ufficiale generale dell'Esercito italiano di
grado superiore all'inquisito.
4. L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le disposizioni
vigenti   per  gli  ufficiali  e,  in  ultimo,  rimette  il  rapporto
conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di
essi, direttamente al Ministro.
                              Art. 1603
                       Decisioni del Ministro

1.  Il  Ministro,  in  base  alle  risultanze dell'inchiesta formale,
decide,  sentito  il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano
militare  deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari
di  cui  all'articolo  1599,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  o se il
cappellano militare medesimo deve essere deferito alla commissione di
disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione.
2.  L'accettazione  delle  dimissioni  dal  grado  estingue  l'azione
disciplinare.
                              Art. 1604
             Deferimento alla commissione di disciplina

1.   Il   cappellano   militare   che,  in  seguito  alle  risultanze
dell'inchiesta   formale,   e'   ritenuto  passibile  della  sanzione
disciplinare  di  cui  all'  articolo  1599,  comma 1, lettera c), e'
sottoposto a una commissione di disciplina.
2.  La commissione di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e
sentite  le  eventuali  difese  del  giudicando,  dichiara se egli e'
ancora meritevole di conservare il grado.
                              Art. 1605
            Composizione della commissione di disciplina

1.  La  commissione  di  disciplina  e' formata di volta in volta dal
Ministro della difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando.
2. La commissione di disciplina e' composta:
a) dal Vicario generale militare, presidente;
b)  da  due  ispettori  e  da  due  primi cappellani militari capi in
servizio permanente, membri.
3.   Se  e'  sottoposto  alla  commissione  di  disciplina  un  primo
cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui
al  comma 2, lettera b), devono essere piu' anziani di lui. Se non vi
sono  primi  cappellani militari capi piu' anziani del giudicando, la
commissione  di  disciplina e' composta dal Vicario generale e da due
ispettori.
4.  La  commissione  di  disciplina,  quando deve giudicare personale
assimilato  di rango a grado militare superiore a quello di maggiore,
e'  composta da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati
dal Ministro della difesa.
5. Il membro meno anziano svolge la funzione di segretario.
                              Art. 1606
                           Norma di rinvio

1.  Per  quanto non contemplato dalla presente sezione, si osservano,
in  quanto  applicabili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo
VIII del Libro IV.

SEZIONE X
DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA E DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

                              Art. 1607
                        Richiamo in servizio

1. In tempo di guerra e di grave crisi internazionale:
a)   il   cappellano  militare  in  congedo,  a  qualunque  categoria
appartenga,    e'    costantemente   a   disposizione   per   essere,
all'occorrenza, richiamato in servizio;
b) e' sospesa l'applicazione dell'articolo 1582.

SEZIONE XI
AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI

                              Art. 1608
                      Modalita' di avanzamento

1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:
a)  per  anzianita'  congiunta  al  merito,  dal  grado di cappellano
militare addetto sino al grado di secondo cappellano militare capo;
b)  per  merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al
grado  di  primo  cappellano  militare  capo  e  dal grado di secondo
cappellano militare capo al grado di terzo cappellano militare capo.
                              Art. 1609
                 Promozioni dei cappellani militari

1.  Le  promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del Ministro della
difesa,  previa  designazione  di  una  Commissione  di  avanzamento,
presieduta  dall'Ordinario  militare  e  della  quale  fanno parte il
Vicario  generale  militare e i tre ispettori. Un cappellano militare
capo,  prescelto  dall'Ordinario  militare,  esercita  le funzioni di
segretario.
2.   Per   la   validita'   delle   deliberazioni  della  Commissione
d'avanzamento e' necessaria la presenza di almeno tre membri compreso
l'Ordinario militare.
3.  Il  verbale di ciascuna seduta e' sottoposto all'approvazione del
Ministro   della   difesa,  il  quale  indica,  eventualmente,  quali
deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio.
                              Art. 1610
               Valutazioni, impedimenti e sospensioni

1.   I   cappellani   militari  sono  scrutinati  per  la  promozione
nell'ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 1552.
2.  Non  puo'  essere  scrutinato  per  la  promozione  il cappellano
militare  che  e'  sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o
che  e'  sospeso  dall'impiego  o  dalle funzioni del grado, o che si
trova in disponibilita' ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.
3.  E'  sospesa la promozione del cappellano militare gia' scrutinato
che,  prima  del conferimento della promozione, si trova in una delle
condizioni  indicate  al  comma  2.  La  sospensione della promozione
annulla  la  valutazione  gia'  effettuata.  All'interessato  e' data
comunicazione  della  sospensione  della  promozione e dei motivi che
l'hanno determinata.
4.  Al  cessare  della  causa  impeditiva  il  cappellano militare e'
scrutinato  o nuovamente scrutinato per la promozione e, se ha subito
detrazione  di anzianita' ai sensi dell'articolo 1554, deve risultare
piu' anziano di pari grado gia' valutato.
5.  Se  il procedimento penale o disciplinare si e' concluso in senso
favorevole  o  la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado
di  carattere  precauzionale  e'  stata  revocata,  o  il  cappellano
militare  e'  stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa
di  servizio,  la  commissione  di  avanzamento,  se  delibera che il
cappellano  scrutinato  e' maggiormente meritevole almeno dell'ultimo
promosso  con  lo scrutinio originario, lo designa per la promozione,
indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione e'
conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza
dalla  stessa  data  delle promozioni disposte in base allo scrutinio
originario.  Se  durante il periodo di esclusione si sono svolti piu'
scrutini  ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto, la
commissione  di  avanzamento  valuta  il  cappellano per ciascuno dei
successivi  scrutini  e  stabilisce in quale di questi avrebbe potuto
essere  promosso.  La  data  di decorrenza della promozione e' quella
dello  scrutinio  per effetto del quale, a giudizio della commissione
di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione.
6. Se il cappellano militare e' stato in aspettativa per prigionia di
guerra,  egli  e' scrutinato dopo che risulta scagionato penalmente e
disciplinarmente  in  rapporto  al fatto della cattura. Si applica il
disposto del comma 5.

SEZIONE XII
PROFILO DI CARRIERA DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

                              Art. 1611
                        Forme di avanzamento

1.  L'avanzamento  dei  cappellani  militari  in  servizio permanente
avviene:
a)  ad  anzianita',  per i gradi di cappellano capo, primo cappellano
capo e secondo cappellano capo;
b)  a scelta, per i gradi di primo cappellano capo e terzo cappellano
capo.
                              Art. 1612
               Periodi di permanenza minima nel grado

1.   Gli   anni   di   anzianita'  minima  nel  grado  richiesta  per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) cappellano capo: 9 anni;
b) secondo cappellano capo: 7 anni.
2.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti:
a) cappellano addetto: 6 anni;
b) cappellano capo: 11 anni;
c) primo cappellano capo: 4 anni.
                              Art. 1613
               Promozioni a scelta nel grado superiore

1.  Le  promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite
nel numero di 7 da attribuire a cappellani capi.
2.  Le  promozioni  da  attribuire  ai  secondi  cappellani capi sono
determinate  al verificarsi della vacanza organica nel grado di terzo
cappellano capo.
                              Art. 1614
             Avanzamento dei cappellani militari addetti

1.  I  cappellani  militari addetti, che hanno compiuto il periodo di
permanenza  minima  nel  grado stabilito dall'articolo 1612 e quattro
anni  di  effettivo  servizio con qualifica di ottimo, sono designati
per  la  promozione,  a  giudizio  della  Commissione di avanzamento,
secondo l'ordine di anzianita'.
                              Art. 1615
          Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi

1.  I  cappellani  militari  capi  che  hanno  compiuto il periodo di
permanenza   minima   nel  grado  stabilito  dall'articolo  1612  per
l'avanzamento  a  scelta,  riportando  la  qualifica di ottimo almeno
nell'ultimo   quinquennio,   sono   ammessi  allo  scrutinio  per  la
promozione al grado di primo cappellano militare capo.
2.  Alla  designazione  dei promuovibili si procede, a giudizio della
Commissione  di  avanzamento,  scegliendo i maggiormente meritevoli e
stabilendone  l'ordine  di  merito  in numero corrispondente a quello
previsto dall'articolo 1613.
3.   Se   rimangono   posti   disponibili  dopo  aver  effettuato  le
designazioni  di  cui  al  comma  2, possono essere scrutinati per la
promozione  anche  cappellani  militari capi che hanno ottenuto una e
non  piu'  di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi
due anni del suddetto quinquennio.
                              Art. 1616
                     Modalita' per lo scrutinio

1.   Nel   procedere   allo  scrutinio  per  merito  comparativo,  la
Commissione   d'avanzamento   determina   preliminarmente,   mediante
coefficienti  numerici,  i  criteri  di  valutazione  dei titoli, con
riguardo  alle  qualita'  ecclesiastiche,  al servizio prestato, agli
eventuali  particolari  incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti
intellettuali  e  di  preparazione professionale, alle benemerenze di
guerra.

SEZIONE XIII
AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

                              Art. 1617 
                           Programmazione 
 
1. Le promozioni dei cappellani militari ((di complemento  e))  della
riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto
del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto  alle
esigenze del servizio dell'assistenza spirituale. 
                              Art. 1618 
            Promozioni dei cappellani militari in congedo 
 
1. Per  le  promozioni  dei  cappellani  militari  della  riserva  si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni  per  l'avanzamento
dei cappellani militari in servizio permanente. ((14)) 
2. Per essere scrutinato per  l'avanzamento  il  cappellano  militare
della riserva deve aver prestato, nel  grado  rivestito,  almeno  tre
anni  di  servizio  e  aver  riportato  nel  triennio  qualifica  non
inferiore a ottimo. 
3. Il cappellano militare della riserva  puo'  essere  promosso  solo
dopo che sono  stati  promossi  i  cappellani  militari  in  servizio
permanente di pari grado e anzianita'. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha disposto (con l'art. 5, comma
1, lettera d)) che al comma 1 del presente articolo dopo  le  parole:
«promozione dei cappellani militari» sono inserite le  seguenti:  «di
complemento e». 

SEZIONE XIV
RUOLO D'ONORE

                              Art. 1619
                    Iscrizione nel ruolo d'onore

1.  Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento
in  congedo  assoluto,  i  cappellani  militari che sono riconosciuti
permanentemente inabili al servizio militare per:
a)  mutilazioni  o  invalidita' riportate o aggravate per servizio di
guerra,  che  hanno  dato  luogo  a  pensione  vitalizia o ad assegno
rinnovabile  da  ascriversi a una delle otto categorie previste dalla
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b)   mutilazioni   o  invalidita'  riportate  in  incidente  di  volo
comandato,  anche  in  tempo  di pace, per cause di servizio e per le
quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui
alla sezione II del capo IV del titolo III del libro VII del codice;
c)  mutilazioni  o  invalidita'  riportate in servizio e per causa di
servizio,  che  hanno  dato  luogo  a pensione privilegiata ordinaria
delle prime otto categorie.
2.  I cappellani militari del ruolo d'onore possono essere richiamati
in  servizio col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace
solo  in  casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi
compatibili con le condizioni fisiche.

CAPO II
RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI MILITARI

                              Art. 1620
                        Assunzione e servizio

1. L'assunzione delle suore presso gli stabilimenti sanitari militari
e'  disposta  mediante  convenzione  da  stipularsi  dalla  direzione
dell'ospedale  militare  interessato  con  la casa madre cui le suore
appartengono,  in  base  alle  istruzioni  che  saranno  diramate dal
Ministero della difesa.
2. Per disciplinare il servizio delle suore addette agli stabilimenti
sanitari  militari  sono  emanate particolareggiate istruzioni a cura
del Ministero della difesa.

CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
SEZIONE I
PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

                              Art. 1621
Trattamento  economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei
                         cappellani militari

1. Al personale del Servizio di Assistenza spirituale si applicano le
disposizioni della presente sezione.
2.  All'Ordinario  militare compete il trattamento economico previsto
per il grado di generale di corpo d'armata.
3. Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente
il  trattamento  economico  degli ufficiali dell'Esercito, secondo il
grado di assimilazione.
4.   Ai  cappellani  militari  spetta  integralmente  il  trattamento
economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano
servizio, secondo il grado di assimilazione.
                              Art. 1622 
                Riduzione o sospensione degli assegni 
 
1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti  al  personale  di  cui
all'articolo 1621((, commi 3  e  4,))  sono  ridotti  o  sospesi,  in
relazione alle  varie  posizioni  di  stato  per  esso  previste  dal
presente codice, secondo le norme in vigore per gli  ufficiali  della
Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico. 

SEZIONE II
RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI MILITARI

                              Art. 1623
                            Retribuzione

1.   Il  compenso  alle  suore  addette  agli  stabilimenti  sanitari
militari,   assunte   mediante   convenzione   stipulata   ai   sensi
dell'articolo   1620,   e'   commisurato   al  trattamento  economico
determinato,  ai  fini  contributivi,  ai  sensi  dell'articolo 1 del
decreto-legge  29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  settembre  1981,  n. 537, che costituisce il limite
minimo   di   retribuzione   giornaliera   del  personale  ausiliario
dipendente  dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche
amministrazioni.
                              Art. 1624
          Trattamento economico di missione e trasferimento

1.  Al  personale  indicato  all'articolo 1623, in caso di missione o
trasferimento,  e' corrisposto il trattamento di missione vigente per
il grado di maresciallo.

CAPO IV
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

                              Art. 1625
Pensioni  normali  e  privilegiate  del  personale  del  servizio  di
                        assistenza spirituale

1.  Per  le  pensioni  normali,  privilegiate,  ordinarie e di guerra
all'Ordinario,  al  Vicario  generale, agli ispettori e ai cappellani
militari  in  servizio  permanente,  si  applicano le disposizioni in
vigore  per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di
assimilazione.
2.  Per  le  pensioni normali ai cappellani militari di complemento e
della  riserva,  si  applicano  le  disposizioni  in  vigore  per gli
ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.

TITOLO IV
PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE
CAPO I
PERSONALE DEL CORPO MILITARE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1626
                      Corpo speciale volontario

1.  Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra
o  di  grave  crisi  internazionale,  la Croce rossa italiana arruola
proprio  personale  che  costituisce  un  corpo  speciale volontario,
ausiliario delle Forze armate.
                              Art. 1627
         Ruoli del Corpo militare della Croce rossa italiana

1.  Il  personale  militare della Croce rossa italiana e' iscritto in
due distinti ruoli di anzianita': uno normale, l'altro speciale.
2.  Il  ruolo  normale  comprende  il  personale  arruolabile  per il
servizio   del   tempo   di   pace,   di  guerra  o  di  grave  crisi
internazionale,  suddiviso  in  altri due ruoli: mobile e di riserva.
Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione
per tutta la durata del proprio arruolamento.
3.  II ruolo speciale comprende il personale avente obblighi militari
in  tempo  di guerra o di grave crisi internazionale. Gli iscritti in
tale ruolo possono ottenere il passaggio nel ruolo normale in base al
disposto dell'articolo 1665.
4.  L'organico  per  il  ruolo  normale mobile e' stabilito, ogni due
anni,  con  decreto  del Ministro della difesa, d'intesa col Ministro
dell'economia  e delle finanze, su relazione del presidente nazionale
dell'Associazione alle autorita' vigilanti.
                              Art. 1628
                       Trasferimento tra ruoli

1.  Gli  iscritti  nel  personale  direttivo,  appartenenti  al ruolo
normale  (mobile  e  di  riserva) e al ruolo speciale, che si trovano
nelle  condizioni  previste dall'articolo 1663, sono trasferiti in un
ruolo degli indisponibili.
2. Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale
mobile che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 1716 e
seguenti sono trasferiti in un ruolo dei fuori quadro.
                              Art. 1629
                              Gerarchia

1.  La  gerarchia  nei gradi del personale militare della Croce rossa
italiana e' la seguente:
a) Personale direttivo (ufficiali):
1) maggior generale (medico o commissario);
2) colonnello (medico o commissario);
3) tenente colonnello (medico o commissario);
4) maggiore (medico, chimico-farmacista o commissario);
5) cappellano capo della Croce rossa italiana;
6) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);
7) cappellano della Croce rossa italiana;
8) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);
9) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);
b) Personale di assistenza (sottufficiali):
1) maresciallo maggiore;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) sergente maggiore;
5) sergente;
c) Personale di assistenza (militari di truppa):
1) caporal maggiore;
2) caporale (infermiere, meccanico, automobilista conducente, cuoco);
3)   milite   (infermiere,  inserviente,  portaferiti,  trombettiere,
lavandaio, aiuto di cucina).
2.  Nel  regolamento e' riportata la corrispondenza con i gradi delle
Forze armate.
                              Art. 1630
                                Grado

1.  Nessuno  puo' ricoprire uno dei gradi di cui all'articolo 1629 se
non  e'  riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni e se non e' in
condizioni compatibili col decoro del grado stesso.
2. Non sono concessi gradi onorari, ne' cambi di categoria.

SEZIONE II
RECLUTAMENTO

                              Art. 1631
                              Requisiti

1.  Per  essere  ammesso  nel personale dell'Associazione l'aspirante
deve   aver   sempre   tenuto   una   condotta,   civile   e  morale,
irreprensibile, valutata con giudizio definitivo delle autorita' alle
quali e' devoluta la nomina.
                              Art. 1632
                   Arruolamento nel ruolo normale

1.  All'arruolamento  nel  ruolo normale, distintamente nel personale
direttivo e in quello di assistenza, concorrono i cittadini:
a)  che,  nei riguardi delle Forze armate dello Stato, sono esenti da
obblighi di leva o in congedo assoluto e, tenuto presente il disposto
dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661, non hanno compiuto:
1)  il  sessantesimo anno di eta', se aspiranti nell'arruolamento nel
personale di assistenza;
2)  il sessantacinquesimo anno di eta', se aspiranti all'arruolamento
nel personale direttivo;
b) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovano nella
posizione   di   <<riformati>>  e  da  apposita  visita  medica  sono
riconosciuti  idonei  ai servizi della Croce rossa italiana e, tenuto
presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661:
1)  hanno  compiuto  il  ventinovesimo anno di eta' e non superato il
sessantesimo,   se   aspiranti   all'arruolamento  nel  personale  di
assistenza;
2)  non  hanno  superato  il  sessantacinquesimo  anno  di  eta',  se
aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo;
c)  soggetti  a  obblighi militari verso le Forze armate dello Stato,
che hanno compiuto:
1)    il    trentunesimo   anno   di   eta'   e   non   superato   il
cinquantacinquesimo,  se  aspiranti all'arruolamento nel personale di
assistenza;
2)   il   quarantacinquesimo   anno   di  eta',  e  non  superato  il
sessantacinquesimo,   se  aspiranti  all'arruolamento  nel  personale
direttivo.
2.  Il  reclutamento di soggetti a obblighi militari e' contenuto nel
numero che ogni due anni il Ministro della difesa stabilisce d'intesa
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, distinguendovi le
aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata.
3.  Per  gli  aspiranti  che  rivestono  grado  di  ufficiale e per i
sottoufficiali  e  militari  di  truppa che sono medici o farmacisti,
l'arruolamento  e'  autorizzato  caso  per  caso  dal  Ministro della
difesa.
4.  Il  Ministero  della  difesa  stabilisce  inoltre  tutte le altre
limitazioni, modalita' e condizioni che ritiene opportuno.
                              Art. 1633
                   Arruolamento nel ruolo speciale

1.  All'arruolamento  nel  ruolo speciale, distintamente nel relativo
personale  direttivo  o  di assistenza, concorrono i cittadini aventi
obblighi  di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti
ai  ruoli  del  congedo  di  qualsiasi Forza armata dello Stato o del
Corpo  della  Guardia  di finanza, dal diciottesimo anno di eta' fino
alla  cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di eta' o per
riforma.
                              Art. 1634
                    Personale militare in congedo

1.  I  soggetti  da iscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale,
che  rivestono un grado in una delle categorie in congedo delle Forze
armate  o  del  Corpo della Guardia di finanza, possono conseguire la
nomina  del  corrispondente  grado  del  personale  della Croce rossa
italiana  conservando la propria anzianita', subordinatamente, per il
personale  di  assistenza,  al disposto degli articoli 1648 e 1657 e,
per  il  personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui
agli articoli 1643, 1644 e 1645.
2.  Per i medici e i farmacisti l'anzianita' di grado e' quella della
data  del  superato  esame di Stato per l'esercizio professionale, se
non  gia'  ufficiali  in  congedo  del  corrispondente  corpo o ruolo
sanitario delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.
                              Art. 1635
       Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi

1.  Gli  iscritti,  di  qualsiasi  grado  e  ruolo,  nel personale di
assistenza,  se  hanno  conseguito il titolo di studio indicato dagli
articoli  1644, comma 1, lettera a) e 1645, comma 1, lettere a) e b),
o  la  nomina  a sottotenente di complemento delle Forze armate o del
Corpo  della  Guardia  di  finanza,  possono  presentare  domanda  di
arruolamento  nel  personale  direttivo  della  Croce rossa italiana,
seguendo  le  norme  indicate  dall'articolo  976  del  regolamento e
conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639
e 1641.
2.   Avvenuta   la   nomina  a  ufficiale,  ai  sensi  del  comma  1,
l'interessato  e'  cancellato  dai  ruoli del personale di assistenza
dalla data del provvedimento di cui all'articolo 1639.
3.  Gli  iscritti,  di  qualsiasi  grado  e  ruolo,  nel personale di
assistenza,   se  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  indicato
dall'articolo  1643,  rispettivamente  per  la  nomina a sottotenente
medico   e   a  sottotenente  chimico-farmacista  della  Croce  rossa
italiana,  o  hanno  ottenuta  la  nomina  a  sottotenente  medico  o
farmacista  di  complemento  delle  Forze  armate  o  del Corpo della
Guardia  di  finanza,  sono  cancellati  dai  ruoli  del personale di
assistenza  dalla data del conseguimento del titolo di studio o della
nomina a sottotenente di complemento.
4.  Gli  iscritti  di  cui  al  comma 3 possono presentare domanda di
arruolamento  nel  personale  direttivo,  seguendo  le norme indicate
dall'articolo  976  del  regolamento  e  conseguirne la nomina con la
procedura  prescritta  dagli articoli 1639 e 1641; l'arruolamento nel
personale   direttivo   del   ruolo   normale   e'  subordinato  alle
autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dall'articolo 1632
per l'iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale
direttivo.
                              Art. 1636
                    Idoneita' fisica al servizio

1.  Gli  aspiranti  all'arruolamento  nel  corpo militare della Croce
rossa  italiana, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneita' ai
servizi   nelle   unita'  mobili  e  territoriali  dell'associazione,
riconosciuta    da   visita   eseguita   da   un   ufficiale   medico
dell'associazione, appositamente delegato, devono risultare esenti da
difetti incompatibili con l'uso della uniforme.
2.  Per coloro che sono stati riformati in sede di arruolamento nelle
Forze  armate  o nel Corpo della Guardia di finanza, l'infermita' che
ha  dato  luogo  alla  riforma,  se  riconosciuta  compatibile con il
servizio  della  Croce  rossa  italiana  non  puo'  essere addotta in
seguito   dall'interessato  per  ottenere  l'esenzione  dal  servizio
stesso,   salvo  casi  di  aggravamento  riconosciuto.  L'interessato
rilascia  in  proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di
visita medica.
                              Art. 1637
              Non ammissioni e speciali autorizzazioni

1.  Non  sono ammessi nel personale dell'Associazione coloro ai quali
e'  concessa  la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi,
perche' ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati con
decreto  del  Ministro  della  difesa  per  i  richiami alle armi per
mobilitazione.
2.  Possono  essere  ammessi coloro che ricoprono una delle cariche o
uno  degli  impieghi,  indicati  nel predetto decreto, per i quali la
dispensa  e'  concessa  soltanto  a richiesta dei capi degli uffici e
tale concessione non e' ancora intervenuta o e' stata revocata.
3.  L'arruolamento del personale di ruolo delle amministrazioni dello
Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace,
di  guerra o di grave crisi internazionale, non puo' aver luogo senza
il preventivo consenso della amministrazione di appartenenza.
                              Art. 1638
                          Incompatibilita'

1.  Gli  aspiranti  all'arruolamento  nel personale dell'Associazione
devono dichiarare di non avere alcun impegno verso l'associazione dei
cavalieri   del   sovrano  militare  Ordine  di  Malta  e,  se  hanno
appartenuto  a  detta  associazione,  devono indicare per qual motivo
hanno cessato di farne parte.

SEZIONE III
NOMINE

                              Art. 1639
                             Generalita'

1.  Le  nomine  degli appartenenti al personale direttivo della Croce
rossa  italiana  sono  effettuate  con  decreto  del Presidente della
Repubblica,  in  seguito  a  designazione  del  presidente  nazionale
dell'Associazione.
2.  Le  nomine  degli  appartenenti  al  personale di assistenza sono
effettuate, con brevetti, dai comandanti dei centri di mobilitazione,
per delegazione del presidente nazionale.
3.  Le  ammissioni sono consentite per il solo ruolo normale mobile e
per  il  ruolo  speciale.  Non  sono concesse ammissioni per il ruolo
normale di riserva ne' per quello degli indisponibili.
4.  Nel ruolo di riserva possono transitare soltanto gli iscritti nei
ruoli  mobili  o in quelli degli indisponibili, nei casi previsti dal
presente codice.
                              Art. 1640
                       Domande di arruolamento

1.   Le  domande  per  l'arruolamento  nel  personale  direttivo,  da
compilarsi  su  apposito stampato rilasciato dai comitati della Croce
rossa  italiana,  sono  indirizzate  dagli  aspiranti  al  presidente
nazionale  dell'associazione,  al quale pervengono per il tramite dei
centri  di  mobilitazione,  nella  cui circoscrizione territoriale e'
domiciliato stabilmente il richiedente.
2.  Le  domande  per  l'arruolamento  nel  personale  di  assistenza,
compilate sullo stampato suddetto, sono indirizzate al comandante del
centro  di  mobilitazione,  nella  cui circoscrizione territoriale e'
domiciliato il richiedente.
3.  I comitati della Croce rossa italiana sono delegati a ricevere le
domande  di  arruolamento, inoltrandole direttamente, con i documenti
prescritti, al competente centro di mobilitazione. Se richiesti dagli
interessati, rilasciano ricevuta per i documenti presentati.
4.  Le  modalita'  di presentazione delle domande e la documentazione
richiesta sono indicate nel regolamento.
                              Art. 1641
                 Commissione centrale del personale

1. Tutte le domande di ammissione nel personale direttivo della Croce
rossa  italiana,  trasmesse  dai  centri  di  mobilitazione,  secondo
l'articolo  1640,  al presidente nazionale, sono sottoposte all'esame
di  una  commissione  centrale  del personale, nominata dal consiglio
direttivo  dell'associazione,  la  quale  da' il proprio parere sulla
ammissibilita' degli aspiranti all'arruolamento.
2.  Quando  il parere della commissione e' favorevole ed e' approvato
dal  presidente  nazionale, e' inoltrata al Ministero della difesa la
designazione per la nomina dell'aspirante, di cui all'articolo 1639 .
3.  Nel regolamento e' disciplinata la composizione della commissione
e sono riportate ulteriori norme sulle nomine.
                              Art. 1642
                         Numero delle nomine

1.  Il  numero  delle  nomine  nel personale direttivo e in quello di
assistenza  e'  limitato ai posti che si rendono annualmente vacanti,
in  base  all'organico  stabilito dall'articolo 1627, comma 4, per il
ruolo normale mobile.
2.  I ruoli diversi da quelli di cui al comma 1 non hanno limitazioni
organiche.

SEZIONE IV
ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO

                              Art. 1643
                    Ufficiali medici e farmacisti

1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della Croce rossa
italiana  gli  aspiranti  in  possesso  del  diploma  di abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo.
2. Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della
Croce  rossa  italiana  gli  aspiranti  in  possesso  del  diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.
                              Art. 1644
                        Ufficiali commissari

1.  Possono  ottenere la nomina a sottotenenti commissari della Croce
rossa   italiana   gli   aspiranti  che  si  trovano  nelle  seguenti
condizioni:
a)  hanno conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica o
un  titolo  equipollente  stabilito  dalle  disposizioni  emanate dal
Ministero  della difesa di concerto con i Ministeri dell''istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze;
b)  sono  sottufficiali  congedati  dall'Esercito italiano, che hanno
ottenuto    dalla   competente   commissione   di   avanzamento   una
dichiarazione  comprovante che, per condotta e per qualita' militari,
morali  e  intellettuali,  sono  meritevoli  di  coprire  il grado di
sottotenenti  di complemento e che sono in possesso di uno dei titoli
di  studio  richiesti  per  poter  aspirare  all'ammissione  ai corsi
allievi ufficiali di complemento dell'Esercito italiano.
2. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale deve sostenere,
con  successo,  un  esame  di  cultura  generale, in base al disposto
dall'articolo 1705, dinanzi ad apposita commissione.
                              Art. 1645
                         Ufficiali contabili

1.  Possono  ottenere  la nomina a sottotenente contabile della Croce
rossa   italiana  gli  aspiranti  che  si  trovano  nelle  condizioni
seguenti:
a) hanno conseguito il diploma di ragioneria;
b)  hanno  conseguito  un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e danno prova di aver disimpegnato almeno per un anno, funzioni
effettive  di  ragioneria  presso  un  ufficio  pubblico o presso una
importante azienda privata;
c)  pur  non  avendo  i titoli di studio di cui alle lettere a) e b),
hanno  ottenuto il passaggio all'ultimo corso d'istituto tecnico o di
liceo  scientifico  e  ricoprono  un  impiego  nei quadri organici di
ragioneria  di  un'amministrazione pubblica o dei principali istituti
di  credito,  ovvero  di  importanti  ditte commerciali, con funzioni
direttive.
                              Art. 1646
                             Cappellani

1.  Possono ottenere la nomina a cappellani i sacerdoti cattolici che
ne  fanno  domanda  e  che  si  trovano nelle condizioni volute dalle
disposizioni della sezione II del presente capo.
2.   Le   nomine  dei  cappellani  hanno  il  preventivo  nulla  osta
dell'Ordinario  militare  per  l'Italia,  al  quale sono trasmesse le
domande degli interessati dal presidente nazionale dell'associazione.
3.  Il  cappellano capo e' nominato fra i cappellani che hanno almeno
tre  anni  di  anzianita'  di  grado,  su designazione dell'Ordinario
militare e del presidente nazionale.
4.  Al  cappellano  capo  e  ai cappellani della Croce rossa italiana
chiamati  in  servizio  e'  dovuto il trattamento economico spettante
agli  ufficiali  della Croce rossa italiana, cui sono rispettivamente
assimilati,  e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani
militari in servizio presso le Forze armate o la Guardia di finanza.
5.  L'assimilazione  a  grado militare del personale per l'assistenza
spirituale  non  assoggetta  alla  giurisdizione  penale  militare  e
disciplinare  militare,  se  non  in  caso  di mobilitazione totale o
parziale e in caso di imbarco sulle navi militari.

SEZIONE V
ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

                              Art. 1647
                        Nomina a maresciallo

1.  Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo
capo,  maresciallo  maggiore della Croce rossa italiana i marescialli
in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.
2.  E' data la preferenza a coloro che hanno disimpegnato, almeno per
un  anno,  le  funzioni contabili. Essi conservano il grado ricoperto
nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza e la relativa
anzianita'.
3. Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della
Croce rossa italiana coloro che:
a)  hanno conseguito idoneo titolo di studio, determinato con decreto
del Ministro della difesa;
b)  danno  prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un
ufficio pubblico o privato importante;
c)  dimostrano,  sottoponendosi a un apposito esperimento pratico, da
determinarsi  dalla  presidenza  nazionale  dell'associazione, di ben
conoscere la disciplina e i regolamenti militari.
                              Art. 1648
               Nomina a sergente o a sergente maggiore

1.  Possono  aspirare  alla  nomina  a sergente maggiore o a sergente
della  Croce  rossa italiana i sottufficiali del corrispondente grado
delle  Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, in congedo.
Essi  si  obbligano  a seguire con profitto il corso d'istruzione, di
cui all'articolo 1657.
2.  In  aggiunta  ai  soggetti  di  cui  al  comma 1, possono inoltre
aspirare  alla  nomina  a  sergente della Croce rossa italiana, senza
seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all'articolo 1651,
gli studenti di medicina e chirurgia che hanno compiuto il 4° anno di
universita'  e che danno prova di conoscere le norme della disciplina
militare.
                              Art. 1649
                      Nomina a caporal maggiore

1. Possono aspirare alla nomina a caporale maggiore della Croce rossa
italiana,  senza seguire il corso teorico pratico di cui all'articolo
1651:
a) gli studenti in medicina e chirurgia che hanno compiuto il 2° anno
di universita' e danno prova di conoscere la disciplina militare;
b)  i  militari in congedo che hanno frequentato il corso di aiutanti
di sanita', riportando la classifica di ottimo.
                              Art. 1650
                          Nomina a caporale

1.  Possono  aspirare  alla  nomina  a  caporale  della  Croce  rossa
italiana, senza seguire il corso teorico pratico, di cui all'articolo
1651:
a) gli studenti di farmacia che hanno compiuto il primo anno di corso
e danno prova di conoscere la disciplina militare;
b)  i  militari in congedo che hanno frequentato il corso di aiutanti
di sanita', riportando la classifica di ottimo;
c)  gli  infermieri  di  professione,  che  svolgono  servizio  in un
ospedale civile importante.
                              Art. 1651
                           Nomina a milite

1.   Gli   aspiranti   infermieri   che  non  presentano  certificato
comprovante  la  loro  attitudine  a  tale  servizio,  si obbligano a
seguire,  oltre  al corso di cui all'articolo 1657, un corso speciale
di istruzione teorico pratico per l'assistenza dei malati e feriti in
guerra e per i servizi di pronto soccorso, secondo apposito programma
stabilito dalla presidenza nazionale.
2.  Per  essere nominati trombettieri, inservienti, lavandai, cuochi,
meccanici   e  conducenti,  gli  aspiranti  devono  dar  prova  della
necessaria attitudine.

SEZIONE VI
STATO GIURIDICO

                              Art. 1652
                         Anzianita' di grado

1.  Per  determinare le anzianita' di grado, assolute e relative, per
la  iscrizione  nei  ruoli degli appartenenti al personale direttivo,
valgono,  in quanto applicabili, le disposizioni stabilite in materia
dalla sezione II del capo I del titolo V del libro IV.
                              Art. 1653
             Normativa penale e disciplinare applicabile

1.   Gli   iscritti   nei   vari   ruoli   del   personale   militare
dell'associazione,  escluso il personale per l'assistenza spirituale,
chiamati  in  servizio,  sono  militari  e sono sottoposti alle norme
della disciplina militare e dei codici penali militari.
2. Le chiamate in servizio e i collocamenti in congedo degli iscritti
suddetti   sono   effettuati   dai   centri   di   mobilitazione  con
provvedimento  definitivo.  Le  chiamate  sono  disposte con precetto
adottato in seguito ad autorizzazione del presidente nazionale.
3.  Ai  mancanti  alla  chiamata  disposta  ai sensi del comma 2 sono
applicate le disposizioni penali sancite per i militari.
4.  I  centri  di  mobilitazione  rendono  edotti  sia  gli aspiranti
all'arruolamento,  sia  gli  arruolati precettati, di tale loro stato
giuridico  e  si  assicurano,  prima di equipaggiarli, della perfetta
conoscenza  da  parte  degli  stessi  delle  norme  essenziali  della
disciplina militare.
                              Art. 1654
                   Qualifica di pubblico ufficiale

1.  Gli  iscritti  al  personale  della  Croce rossa italiana, quando
prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali.
2.  Il  personale  direttivo,  non  in  servizio,  e'  soggetto  alle
disposizioni  disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per
gli ufficiali in congedo ai quali e' equiparato.
                              Art. 1655
                             Giuramento

1.  Tanto  il personale direttivo, quanto il personale di assistenza,
dopo   nominato,   presta   giuramento  in  conformita'  al  disposto
dell'articolo  621,  comma  6  e  con  le  formalita'  stabilite  dal
regolamento.
2.  Il  giuramento  e'  effettuato  alla  presenza del comandante del
centro  di mobilitazione o di un ufficiale della Croce rossa italiana
appositamente delegato.
                              Art. 1656
                  Obblighi del personale direttivo

1.   Tutti   gli   aspiranti  a  un  grado  nel  personale  direttivo
partecipano,  prima  dell'ammissione  o  successivamente, ai corsi di
istruzione  che  sono  tenuti,  presso i comitati, sul servizio della
Croce rossa italiana e su quanto concerne la disciplina militare.
2.  Sono  provvisti,  a  tale  scopo  e  a loro spese, degli speciali
regolamenti di servizio.
3.   Gli   iscritti   nel  personale  direttivo  possono  inscriversi
all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
4.   Dopo  l'ammissione,  ed  entro  due  anni  dalla  medesima,  gli
appartenenti  al  personale  direttivo  prestano un servizio di prima
nomina  di  almeno  quindici  giorni  in  un  ufficio  o stabilimento
designato  dal  presidente  nazionale  dell'Associazione.  Essi  sono
tenuti a dotarsi dell'uniforme ordinaria di servizio.
                              Art. 1657
                Obblighi del personale di assistenza

1.  Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell'associazione
seguono un corso di:
a)  istruzione sui servizi speciali e sui materiali della Croce rossa
italiana;
b) istruzione militare e disciplina militare.
2. Dal corso di cui al comma 1, lettera b) sono dispensati i militari
che  hanno  prestato  servizio effettivo sotto le armi per un periodo
non  inferiore  a  tre  mesi  e che danno prova di conoscere le norme
disciplinari e l'istruzione militare.
3.  I  corsi di cui al comma 1 hanno la durata e i programmi che sono
stabiliti dalla presidenza nazionale dell'Associazione.
                              Art. 1658
         Durata dell'arruolamento per il personale direttivo

1.  L'iscrizione  all'Associazione  degli  appartenenti  al personale
direttivo  non ha durata limitata. L'ufficiale puo' essere esonerato,
in  tempo di pace, dagli impegni assunti verso l'Associazione, dietro
presentazione,  per  via  gerarchica,  di  una domanda di dimissioni,
nella  quale  e'  indicato il motivo delle dimissioni stesse. Egli e'
libero   dal   vincolo  d'arruolamento  tre  mesi  dopo  la  data  di
presentazione   dell'istanza   al  centro  di  mobilitazione  cui  e'
iscritto, che ne rilascia ricevuta all'interessato.
2. La presidenza nazionale, se esigenze del momento lo richiedono, ha
facolta'  di  sospendere  l'accettazione  delle  dimissioni di cui al
comma 1.
3. In tempo di mobilitazione parziale o totale non possono accettarsi
domande di dimissioni per nessun motivo.
4.  I  centri  di  mobilitazione,  per  i  necessari  controlli e per
comprovare  la  regolarita'  della permanenza nei ruoli del personale
direttivo,   richiedono,  in  seguito  a  disposizione  del  comitato
centrale,  o  anche  direttamente  quando  vi e' qualche dubbio sulla
condotta   morale   di   appartenenti   al  personale  direttivo,  le
informazioni di cui all'articolo 976, comma 4 del regolamento.
                              Art. 1659
        Durata dell'arruolamento del personale di assistenza

1.  La  durata  dell'arruolamento  nella  Croce rossa italiana per il
personale  di  assistenza  e'  di due anni, a far data dal 1° gennaio
successivo al giorno in cui e' stato firmato il brevetto di nomina.
2.  Coloro  che,  arruolandosi  nel  primo  semestre  dell'anno,  non
desiderano  assumere  un  obbligo  superiore  ai  due  anni,  possono
ottenere  che  la  ferma  decorra  dal 1° gennaio dell'anno nel quale
contraggono l'arruolamento.
3.  Scaduto  il  primo biennio di arruolamento, la ferma e' rinnovata
previa  visita medica e previo consenso da parte della presidenza del
comitato  e  dell'interessato, il quale, in ogni caso, sottoscrive un
nuovo  atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni, e cosi' di
seguito.
4.  Il  presidente nazionale, se esigenze del servizio lo richiedono,
ha facolta' di sospendere temporaneamente la scadenza della ferma.
5.  In  tempo  di  mobilitazione parziale o totale, la scadenza della
ferma  resta  sospesa, per tutti gli arruolati, fino al termine della
mobilitazione stessa.
6.  Nessun  iscritto  puo'  essere sciolto, per qualsiasi motivo, dai
vincoli  assunti,  prima dello scadere della ferma, salvo il disposto
dell'articolo 1667.
7. I centri di mobilitazione, allo scadere delle singole ferme, hanno
cura  d'invitare  gli  interessati  a  rinnovarle,  se  si  tratta di
iscritti che ritengono meritevoli di rafferma.
8.  Periodicamente e, in ogni modo, prima di procedere alla rafferma,
i  comitati assumono le informazioni di cui all'articolo 976, comma 4
del regolamento.
9.  Se  necessario,  i  comitati  sottopongono  a  visita  medica  il
personale da raffermare.
                              Art. 1660
               Dipendenti di pubbliche amministrazioni

1.  I  dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del
personale  della  Croce  rossa  italiana,  se  prestano  servizio con
consenso  della  propria  amministrazione,  che  deve essere dato per
iscritto,  anche  se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o
di  grave crisi internazionale, si considerano a ogni effetto come in
congedo  e  se,  sempre  col  consenso della propria amministrazione,
prestano  servizio  in  tempo  di  pace  in circostanze temporanee di
pubblica necessita', usufruiscono del medesimo trattamento prescritto
per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.
2.  Al  personale  della  Croce  rossa  italiana chiamato comunque in
servizio  in  tempo  di  pace in circostanze temporanee di necessita'
pubblica  e per istruzioni, le pubbliche amministrazioni e le aziende
private sono obbligati a conservare l'impiego, ai sensi dell'articolo
990.
3.   Le   chiamate  si  effettuano  mediante  precetti  appositi,  da
presentarsi dagli interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici
o privati.
                              Art. 1661
                    Transito nel ruolo di riserva

1.  Il  personale  direttivo  iscritto  nel  ruolo  normale  transita
d'ufficio  dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado
e  l'anzianita',  e puo' essere impiegato per i servizi territoriali,
quando raggiunge i limiti di eta' indicati nella seguente tabella:
a) maggior generale (medico o commissario): anni 65;
b) colonnello (medico o commissario): anni 65;
c) tenente colonnello (medico o commissario): anni 65;
d) maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63;
e) cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65;
f)  capitano  (medico,  chimico-farmacista,  commissario, contabile):
anni 60;
g) cappellano della Croce rossa italiana: anni 65;
h) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni
58;
i) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile):
anni 58.
                              Art. 1662
          Non idoneita' al servizio del personale direttivo

1.   Il   personale   direttivo,  ruolo  normale,  che  non  e'  piu'
riconosciuto  idoneo  al  servizio delle unita' mobili, e' trasferito
nei  ruoli  di  riserva,  conservando  il grado e l'anzianita', ed e'
impiegato  per  i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il
limite  di eta' stabilito dall'articolo 1661, conservando l'idoneita'
richiesta per tali servizi.
2.   La   non   idoneita'   deve  risultare,  oltre  che  dalle  note
caratteristiche,  anche  da  motivati rapporti dei comandanti e degli
ispettori   delle  unita',  muniti  del  parere  del  presidente  del
comitato.  La  non  idoneita'  per  ragioni  fisiche e' dichiarata in
seguito a parere di un collegio medico.
3.  Per  il  passaggio  nel  ruolo di riserva per motivi indipendenti
dall'eta',  pronuncia il parere la commissione centrale del personale
di cui all'articolo 1641.
4.  La  decisione  definitiva relativa ai passaggi di ruolo spetta al
presidente nazionale.
5.  Coloro  che  non sono giudicati idonei per i servizi territoriali
sia  per  motivi fisici, sia per inidoneita' alle funzioni del grado,
sono cancellati dai ruoli, a norma dell'articolo 1667 .
                              Art. 1663
               Transito nel ruolo degli indisponibili

1.   Gli   appartenenti  al  personale  direttivo  dell'Associazione,
iscritti  tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo
speciale,   che  sono  dichiarati  indisponibili  per  effetto  delle
disposizioni  sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione
o  sono  dispensati  dalle chiamate alle armi, sono trasferiti, dalla
data   della  concessione,  conservando  il  loro  grado  e  la  loro
anzianita', nel ruolo degli indisponibili.
2.  Sono  trasferiti  nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non
aventi   obblighi   militari  i  quali,  dopo  il  loro  arruolamento
nell'Associazione,   hanno  assunto  impieghi  che,  per  gli  aventi
obblighi  militari,  importano  l'indisponibilita'  per effetto delle
disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.
3. Il provvedimento di trasferimento nel ruolo degli indisponibili e'
definitivo.
                              Art. 1664
                      Collocamento fuori quadro

1.  Se vengono meno i motivi che hanno provocato il trasferimento nel
ruolo  degli  indisponibili,  di cui all'articolo 1663, i provenienti
dal ruolo normale mobile sono collocati fuori quadro, applicando loro
le  disposizioni  degli  articoli  1718, 1722 e 1723. Il collocamento
fuori  quadro  e'  subordinato  alla inesistenza di vacanze nel ruolo
normale-mobile del quale i gia' indisponibili tornano a far parte.
2.  I  provenienti  invece  dal  ruolo normale di riserva e dal ruolo
speciale   sono  trasferiti  direttamente  nel  rispettivo  ruolo  di
provenienza, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado e anzianita'.
                              Art. 1665
            Transito dal ruolo speciale al ruolo normale

1.  Gli  appartenenti  al  personale  direttivo  iscritti  nel  ruolo
speciale  possono concorrere all'iscrizione nel ruolo normale-mobile,
previo  passaggio  nel  ruolo dei fuori quadro, subordinatamente alle
limitazioni  e alle condizioni stabilite per detto arruolamento dalle
disposizioni   della  sezione  II  del  presente  capo.  In  caso  di
iscrizione   conservano  grado  e  anzianita'.  Non  si  effettua  il
passaggio  nel  ruolo  fuori  quadro  quando  vi  sono corrispondenti
vacanze nell'organico.
2.  Gli  appartenenti  al  personale di assistenza del ruolo speciale
possono   concorrere,   subordinatamente   alle  limitazioni  e  alle
condizioni  di  cui  alle  disposizioni della sezione II del presente
capo,  all'iscrizione  nel personale di assistenza del ruolo normale,
nel  limite  di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun
grado.
                              Art. 1666
                   Cessazione dal ruolo di riserva

1.  Gli  iscritti  nel  ruolo  di  riserva cessano di appartenervi al
compimento  del  settantottesimo anno di eta' per il grado di maggior
generale,  del  settantatreesimo  anno di eta' se ufficiali superiori
medici  o  farmacisti,  del  settantesimo  anno  di eta' se ufficiali
superiori  amministrativi  e  del  sessantottesimo  anno  di  eta' se
ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore il proprio grado e
l'uso dell'uniforme.
2.   Gli   iscritti   al   personale   di  assistenza,  raggiunto  il
cinquantottesimo anno di eta', possono essere impiegati per i servizi
territoriali.   Gli   stessi  cessano  di  appartenere  al  personale
dell'Associazione, al compimento del sessantottesimo anno di eta'.
                              Art. 1667
                          Perdita del grado

1.  Gli  appartenenti al personale della Croce rossa italiana perdono
il  grado,  oltre  che per le cause indicate dall'articolo 861, anche
per una delle cause seguenti:
a) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in
servizio;
b)  per  riforma,  su  verbale di apposito collegio medico, accettato
dall'interessato,  che  ha diritto a una visita collegiale di appello
presso  la  commissione  superiore  medica  di controllo del comitato
centrale,  la cui decisione e' definitiva. Alla riforma del personale
si  fa  luogo quando l'iscritto e' riconosciuto non idoneo ai servizi
territoriali.  Sulla  riforma  si  pronuncia  sempre  una commissione
superiore medica di controllo;
c)  per  cancellazione  dai  ruoli  per  motivi  disciplinari, previo
conforme parere della commissione di disciplina;
d)  per il personale di assistenza che ha conseguito l'iscrizione nel
personale direttivo.
2.  La  perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo
e'  effettuata  con  decreto  del Ministro della difesa, in seguito a
designazione fattagli dal presidente nazionale dell'associazione.
3. Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione
e'    adottata    con    provvedimento   del   presidente   nazionale
dell'associazione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione
III del capo I del titolo V del libro IV.

SEZIONE VII
OBBLIGHI DI SERVIZIO

                              Art. 1668
                        Chiamate in servizio

1.  Le  chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa
italiana  sono  effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di
mobilitazione  o  dagli  altri  comitati  a  cio' autorizzati, previe
disposizioni  del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il
quale a sua volta riceve l'ordine direttamente dal comitato centrale.
2. In nessun caso si puo' precettare personale senza l'autorizzazione
di cui al comma 1.
3. E' fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di
pronto  soccorso,  comprese  le  squadre  di  riserva, mobilitato per
prestazioni  di  soccorso  in  caso  di  gravi  disastri  o calamita'
pubbliche; per questi casi, in conformita' alle norme impartite dalla
presidenza nazionale dell'associazione, i comitati hanno l'obbligo di
intervenire immediatamente.
4.  Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si
intende  mobilitato  con  precetto:  esso assume quindi senz'altro la
qualita'  di  militare  in  servizio  attivo  e  i comitati preparano
tempestivamente  i  precetti  di  chiamata  per la consegna, che puo'
effettuarsi   anche   dopo   la   presentazione   in  servizio  degli
interessati.
                              Art. 1669
                        Mobilitazione urgente

1.  Nel  caso  di  mobilitazione urgente, di cui all'articolo 1668, i
comitati  informano  immediatamente  il  comitato  centrale  (ufficio
personale)   e   il   centro   di   mobilitazione   della  effettuata
mobilitazione  di  personale, inviando a essi l'elenco nominativo del
personale precettato.
2.  I centri di mobilitazione provvedono a completare l'elenco di cui
al  comma  1 con i dati matricolari relativi e ne trasmettono al piu'
presto  una  nuova  copia  completata  al  comitato centrale, ufficio
personale.

SEZIONE VIII
DISCIPLINA

                              Art. 1670
                   Speciali obblighi disciplinari

1.  Il  personale  militare  della  Croce  rossa italiana, oltre alla
normativa  disciplinare  contemplata  per tutti i militari dal titolo
VIII  del  libro  IV  e dal titolo VIII del libro IV del regolamento,
osserva gli speciali obblighi disciplinari indicati nel regolamento.
                              Art. 1671
                        Sospensione dal grado

1.  Al  personale  del Corpo militare della Croce rossa italiana puo'
essere inflitta la sospensione dal grado.
2.  L'anzianita'  del  militare  sospeso  dal  grado e' ridotta di un
periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione.
3. La sospensione dal grado e' inflitta in seguito a designazione del
presidente nazionale dell'Associazione.
4.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  sulla
sospensione  dall'impiego  di  cui  alla  sezione  IV del capo II del
titolo V del libro IV.
                              Art. 1672
       Commissione di disciplina per il personale in servizio

1.  Se  si  verifica  la  necessita'  di convocare una commissione di
disciplina  per giudicare un ufficiale o un sottufficiale della Croce
rossa   italiana  chiamato  in  servizio,  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  di cui al capo IV del titolo VIII del
libro IV.
2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se, durante
l'inchiesta disciplinare, l'ufficiale o il sottufficiale inquisito e'
stato  inviato  in  congedo e anche se gli addebiti nei quali egli e'
incorso durante il servizio militare, vengono a risultare dopo il suo
invio in congedo.
3.  Dopo  i  provvedimenti  di competenza dell'autorita' militare, il
Ministero   della   difesa   trasmette   gli  atti  del  procedimento
disciplinare  compiuto,  in  comunicazione, alla presidenza nazionale
della   Croce   rossa   italiana,  per  la  cancellazione  dai  ruoli
dell'Associazione  dell'ufficiale  o  del sottufficiale incorso nella
perdita del grado.
                              Art. 1673
    Inchiesta disciplinare nei confronti del personale in congedo

1.  Se  un  appartenente  al  personale della Croce rossa italiana in
congedo si e' reso responsabile di atti presunti incompatibili con il
suo  grado  o che, comunque, possono costituire mancanza punibile con
la  cancellazione  dai  ruoli,  l'ente  dell'Associazione da cui egli
dipende provvede con sollecitudine agli accertamenti necessari e alla
raccolta  di tutti i dati ed elementi che e' possibile rintracciare e
che valgono a determinare le circostanze del caso.
2.  Il  deferimento  di  un  ufficiale  della Croce rossa italiana in
congedo  al  giudizio della commissione di disciplina e' rimesso alle
decisioni   del   presidente   nazionale  dell'Associazione.  Per  il
personale  di  assistenza  in  congedo  l'ordine di deferimento a una
commissione  di  disciplina  e'  emanato dal comandante del centro di
mobilitazione.
                              Art. 1674
        Commissioni di disciplina per il personale in congedo

1.   Allorche'  si  tratta  di  giudicare  personale  in  congedo  le
commissioni di disciplina sono costituite come segue:
a)  per  gli  ufficiali,  funziona  da  commissione  di disciplina la
commissione  centrale  del  personale, composta a norma dell'articolo
977   del   regolamento.   In   nessun   caso   puo'   un   ufficiale
dell'Associazione, anche se membro della commissione, giudicare sulla
condotta  di altro ufficiale a lui superiore in grado o piu' anziano.
Verificandosi  tale  circostanza  si  provvede  alla sostituzione dei
membri   incompatibili   da   parte   del  presidente  nazionale.  La
commissione  puo'  essere convocata soltanto dal presidente nazionale
dell'Associazione;
b)  per il personale di assistenza, le commissioni di disciplina sono
formate  di  volta  in  volta  e  convocate  presso  ogni  centro  di
mobilitazione dal rispettivo comandante. Esse sono composte da:
1)  un  tenente  colonnello  o  maggiore  della Croce rossa italiana,
presidente;
2)  un  capitano  della Croce rossa italiana; un ufficiale subalterno
della   Croce   rossa   italiana,  membri;  il  subalterno  funge  da
segretario.
2.  La commissione e' costituita con ufficiali comandati per turno di
anzianita',  tra  i  presenti  alla sede del centro di mobilitazione,
effettivi allo stesso.
3. Se gli ufficiali presenti non bastano a costituire la commissione,
se   ne  riferisce  al  presidente  nazionale  dell'Associazione  che
designa,   con  provvedimento  definitivo,  ufficiali  di  un  centro
viciniore, nel numero necessario.
4. Gli ufficiali chiamati a far parte della commissione di disciplina
non hanno diritto ad alcun compenso.
5.  Quando  per  un  medesimo  fatto, o per piu' fatti connessi, sono
sottoposti a commissione di disciplina piu' iscritti non in servizio,
e'  convocata  un'unica  commissione,  dal  comandante  del centro di
mobilitazione  presso  cui  e'  iscritto  l'inquisito  di  grado piu'
elevato o, a parita' di grado, piu' anziano.
                              Art. 1675
                          Incompatibilita'

1.  Non  possono  far parte della commissione centrale del personale,
riunita   in  commissione  di  disciplina,  o  della  commissione  di
disciplina di cui all'articolo 1674:
a)  persone  che  prestano  servizio  permanente  presso  il comitato
centrale  o  il  centro  di mobilitazione, cui spetta di convocare la
commissione;
b)  persone  che  sono  tra loro parenti o affini sino al terzo grado
incluso;
c)  l'offeso o il danneggiato e le persone che sono parenti o affini,
fino  al  quarto  grado  incluso,  con  l'inquisito  o con l'offeso o
danneggiato;
d)  chiunque ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che
hanno  determinato il procedimento disciplinare, e chi per ufficio ha
dato parere in merito;
e) persone che, in qualsiasi modo, hanno avuto parte in un precedente
giudizio  penale o disciplinare per lo stesso fatto ovvero sono state
sentite come testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.
                              Art. 1676
                 Procedimento disciplinare di stato

1.   Per  quanto  riguarda  il  funzionamento  delle  commissioni  di
disciplina di cui agli articoli 1672 e 1674 e il procedimento dinanzi
alle  stesse  si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni
della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro IV.
2.  Il  quesito  da  porsi  in  votazione  e'  cosi'  formulato: <<Il
.....................    (grado,    categoria,    cognome    e   nome
dell'inquisito)  e'  meritevole  di  restare  nei ruoli del personale
della Croce rossa italiana?>>.
3.  Il  presidente  nazionale  dell'Associazione  o il comandante del
centro  di  mobilitazione,  esaminati  gli  atti della commissione di
disciplina,  si  assicura  che nello svolgimento della procedura sono
state  osservate  tutte  le  disposizioni  regolamentari e decide con
provvedimento  definitivo.  Egli  puo'  discostarsi  dal parere della
commissione soltanto a favore dell'inquisito.
4.  Per  la  cancellazione  dai ruoli degli appartenenti al personale
della Croce rossa italiana e' applicato l'articolo 1667, commi 2 e 3.

SEZIONE IX
DOCUMENTAZIONE PERSONALE

                              Art. 1677
                          Ruoli matricolari

1.  L'impianto, l'aggiornamento e la tenuta dei ruoli matricolari del
personale militare della Croce rossa italiana da parte dei competenti
comandi  territoriali  delle  Forze armate sono stabiliti con decreto
del Ministro della difesa.
                              Art. 1678
                       Variazioni matricolari

1. I centri di mobilitazione della Croce rossa italiana comunicano ai
competenti comandi militari territoriali delle Forze armate, indicati
nel  decreto  del  Ministro della difesa di cui all'articolo 1677, le
variazioni matricolari che si riferiscono:
a) alla chiamata in servizio di ciascun iscritto;
b) a promozioni;
c) a modificazioni dello stato giuridico;
d) a liquidazione di pensione privilegiata di guerra;
e) a eventi di carattere penale;
f) ai ricollocamenti in congedo;
g) a cancellazioni dai ruoli della Croce rossa italiana.
2.  Nel  regolamento  sono  riportate  le  disposizioni relative alle
comunicazioni di carattere matricolare.
                              Art. 1679
 Variazioni matricolari del personale in servizio presso altri enti

1.  Le  variazioni  matricolari  relative  ai  singoli  iscritti  nel
personale  della  Croce rossa italiana, destinati a prestare servizio
presso  le  Forze  armate  o altri enti, sono comunicate, di volta in
volta,  dalle  autorita'  dalle  quali  essi  dipendono ai competenti
centri di mobilitazione.
2.  I  centri  di  mobilitazione  provvedono alle eventuali ulteriori
comunicazioni.
                              Art. 1680
                        Servizio matricolare

1. L'Associazione italiana della Croce rossa italiana, per il proprio
personale,  impianta e tiene al corrente un servizio matricolare, con
norme  analoghe a quelle previste dal capo II del titolo VI del libro
IV, da emanarsi a cura dalla presidenza nazionale.
2. I documenti matricolari servono a comprovare i servizi che ciascun
iscritto, ufficiale, sottufficiale o militare di truppa del corpo, ha
prestato, per tutti gli effetti di legge.

SEZIONE X
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AVANZAMENTO

                              Art. 1681
                         Requisiti generali

1. Nessun iscritto nei ruoli del personale della Croce rossa italiana
puo'   conseguire   l'avanzamento  al  grado  superiore,  se  non  e'
riconosciuto  pienamente  idoneo  ad  adempierne  le  funzioni  e  in
possesso,  in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di
intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.
2.  L'idoneita'  a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e'
condizione   indispensabile,   ma   non   sufficiente,  per  ottenere
l'avanzamento al grado superiore.
                              Art. 1682
                             Promozioni

1.  L'avanzamento  del personale della Croce rossa italiana ha luogo,
con  promozioni  successive, da ciascun grado a quello immediatamente
superiore, nella misura e con le norme di seguito indicate.
                              Art. 1683
         Nomina dell'ispettore nazionale del Corpo militare

1.  L'ispettore  nazionale  del  Corpo  militare  della  Croce  rossa
italiana  e'  prescelto  fra i colonnelli in servizio provenienti dal
medesimo  corpo  ed  e' nominato, con il contestuale conferimento del
grado   di  maggiore  generale,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  proposta  del Ministro della difesa, su designazione
del presidente nazionale dell'Associazione.

SEZIONE XI
AVANZAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO

                              Art. 1684
                      Modalita' di avanzamento

1.  L'avanzamento  del  personale direttivo ha luogo ad anzianita', a
scelta e a scelta per meriti eccezionali.
2.  L'avanzamento  ad  anzianita' si effettua in tutti i gradi, salvo
quanto  previsto  dall'articolo  1689,  secondo  l'ordine  in cui gli
ufficiali  sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero
dei  posti  vacanti  nei  ruoli  stessi  e  in base al disposto degli
articoli 1685, 1686 e 1688.
3.  L'avanzamento  a  scelta  si effettua, per le promozioni ai gradi
previsti  dall'articolo  1689,  secondo l'ordine in cui gli ufficiali
sono  iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti
vacanti  nei  ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 1685,
1686  e  1688.  E'  concesso  soltanto  a  quegli  ufficiali che sono
giudicati  in  possesso,  in  modo  spiccato,  di  tutti  i requisiti
necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
4.  Agli  iscritti  nel  personale direttivo che hanno conseguito una
promozione  come  ufficiali  delle  categorie  in congedo delle Forze
armate  e  del  Corpo della Guardia di finanza, puo' essere conferito
l'avanzamento al corrispondente grado nell'Associazione con la stessa
anzianita'  fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal
possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado,
dagli articoli 1685, comma 3 e 1689 e sempre con il concorso, in base
alla  normale  procedura, del favorevole giudizio definitivo ai sensi
dell'articolo 1692.
5.  Agli  ufficiali medici e farmacisti il comma 4 si applica solo se
la promozione nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza
e' stata conseguita nei rispettivi corpi o ruoli sanitari.
6.  Se  l'anzianita'  del  grado rivestito dall'interessato nei ruoli
dell'Associazione  non e' compresa nei limiti di anzianita' stabiliti
ai  sensi  del comma 8, l'ufficiale promosso ai sensi dei commi 4 e 5
e'  collocato  fuori quadro e il suo rientro nel ruolo di provenienza
avviene secondo il disposto degli articoli 1722 e 1723.
7. L'avanzamento a scelta per meriti eccezionali si effettua nei casi
e con la procedura di cui all'articolo 1693, promuovendo l'ufficiale,
se   compreso   nel   primo  terzo  del  ruolo  cui  appartiene,  con
scavalcamento  dei pari grado che lo precedono nel ruolo, in deroga a
ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente titolo.
8.  Nel  mese  di  gennaio  di  ogni  anno  il  presidente  nazionale
dell'Associazione,  tenuto  conto dell'organico generale e del numero
dei  posti  resisi  vacanti,  determina, per le singole categorie del
personale  direttivo,  i  limiti  di  anzianita'  entro  i quali sono
comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianita'
e a scelta, e li comunica ai centri di mobilitazione. Nel computo dei
posti disponibili si tiene presente il disposto degli articoli 1663 e
1665.
                              Art. 1685
    Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado

1. Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:
a) fino al grado di colonnello per i medici;
b) fino al grado di maggiore per i farmacisti;
c) fino al grado di colonnello per i commissari;
d) fino al grado di capitano per i contabili.
2.  I  capitani  contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti
per  far  parte  del  ruolo  degli  ufficiali  commissari  e  se sono
riconosciuti   idonei  per  competenza  e  per  qualita'  tecniche  e
organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell'ufficiale superiore
commissario,  possono  essere  proposti per l'avanzamento al grado di
maggiore  commissario.  A  loro e' riservato solo un quinto dei posti
disponibili.
3.  Per  essere  presi  in  esame  agli  effetti  dell'avanzamento, i
candidati  devono  avere una permanenza minima in ciascun grado cosi'
stabilita:
a) ad anzianita':
1)   nel   grado   di   sottotenente   (medico,  chimico  farmacista,
commissario, contabile): 4 anni;
2)  nel  grado  di  tenente (medico, chimico farmacista, commissario,
contabile): 7 anni;
3) nel grado di capitano (medico, chimico farmacista): 7 anni;
4) nel grado di maggiore (medico): 4 anni;
b) a scelta:
1) nel grado di capitano (commissario): 7 anni;
2) nel grado di maggiore (commissario): 4 anni;
3) nel grado di tenente colonnello (medico e commissario): 3 anni.
                              Art. 1686
                       Giudizi di avanzamento

1.  I  giudizi  per  l'avanzamento  sono  dati su appositi specchi di
proposta:
a)  da  un  componente  del  centro  di  mobilitazione,  delegato  al
personale (giudizio di primo grado). Nel caso di candidati richiamati
in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell'unita'
o servizio;
b) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui
all'articolo 1691 (giudizio di secondo grado);
c)  dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641
(giudizio di terzo grado).
2.  Gli  specchi  di proposta contengono la seguente formula, seguita
dal giudizio sull'avanzamento:
a)  per  l'avanzamento  ad  anzianita': "L'ufficiale possiede tutti i
requisiti  necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?".
Il giudizio si esprime con un si', o un no
b) per l'avanzamento a scelta: "L'ufficiale possiede in modo spiccato
tutti  i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del
grado superiore?". Il giudizio si esprime con un si', o con un no.
3.  I suddetti giudizi sono seguiti dalle parole: "prescelto", oppure
"non prescelto."
                              Art. 1687
                      Impedimenti e sospensioni

1. Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che e'
gia' stato prescelto sono sospesi:
a)  quando,  in seguito ad accertamenti sanitari, l'ufficiale risulta
temporaneamente  inabile  al  servizio  di  istituto.  In tal caso il
giudizio  sull'avanzamento  o la promozione non possono essere tenuti
sospesi  per  piu'  di tre anni consecutivi. Se permane l'inidoneita'
oltre  tale  limite,  l'ufficiale  e'  definitivamente dichiarato non
promuovibile  e  inidoneo  al  servizio di istituto e proposto per la
riforma.
b)  quando  sono  in  corso  accertamenti  penali  o disciplinari che
possono comportare provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale.
2.  Se  l'esito del procedimento penale o disciplinare e' favorevole,
l'ufficiale,  previo  nuovo  giudizio d'avanzamento se gia' giudicato
prescelto,  e'  promosso  e  gli  e'  assegnata  la data e la sede di
anzianita'  che  avrebbe  conseguito  qualora la promozione non fosse
stata sospesa.
                              Art. 1688
                        Elementi di giudizio

1.  I  requisiti richiesti per l'avanzamento sono desunti dagli stati
di  servizio,  dalle  note caratteristiche, dai rapporti informativi,
dalle    informazioni    sulla    condotta,    competenza,    cultura
dell'ufficiale,   che   possono   essere   assunte   dal   centro  di
mobilitazione,   e  dai  particolari  titoli  eventualmente  prodotti
dall'interessato.
2.  Le autorita' giudicatrici dell'avanzamento, nel prendere in esame
l'ufficiale si assicurano che:
a)  ha  bene  assolto,  in  caso  di  prestato  servizio, le funzioni
inerenti al suo grado;
b) e' in possesso di tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali,
di carattere e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del
grado superiore;
c)  e' degno e meritevole di conseguire la promozione per la condotta
tenuta.
                              Art. 1689 
                Requisiti speciali per l'avanzamento 
 
1. Per l'avanzamento a scelta al grado di  colonnello  medico,  oltre
alle condizioni di cui all'articolo 1688, e' necessario  il  possesso
di almeno uno dei titoli seguenti: 
a) essere in possesso di dottorato di ricerca; 
b) essere o essere stato aiuto o assistente ordinario di  cliniche  o
istituti scientifici universitari; 
((c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o
essere stato primario  o  aiuto  di  ospedale,  regolarmente  assunto
mediante pubblico concorso;)) 
d) impiego di ruolo tecnico o  sanitario  presso  le  Amministrazioni
pubbliche, a seguito di assunzione mediante pubblico concorso. 
2. Per l'avanzamento a scelta degli  ufficiali  commissari  ai  gradi
superiori a  capitano,  fino  a  quello  di  colonnello,  oltre  alle
condizioni di cui all'articolo 1688, e'  necessario  il  possesso  di
almeno uno dei seguenti titoli o requisiti: 
a) laurea in giurisprudenza, in  economia  e  commercio,  in  scienze
politiche o in ingegneria ((o equipollenti)); 
b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche; 
c)  pubblicazioni  amministrative,  scientifiche,  o  altro,  la  cui
importanza dimostra la preparazione  dell'ufficiale  a  ricoprire  il
grado superiore; 
d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o
commerciali. 
                              Art. 1690
             Formazione degli elenchi per l'avanzamento

1. I centri di mobilitazione, ricevuta la comunicazione presidenziale
di  cui  all'articolo  1684,  comma  8,  e  tenuto  conto del termine
stabilito  dall'articolo  1692,  compilano degli elenchi distinti per
categorie  e  gradi  iscrivendovi per ordine di anzianita', tutti gli
ufficiali compresi nei fissati limiti di anzianita'.
2.  Per  coloro che non possono essere presi in esame, ne indicano il
motivo  nell'elenco.  Per  tutti  gli  altri  intestano  uno specchio
singolo  di  proposta  di  avanzamento,  raggruppando tali specchi in
ciascun elenco.
3.  Ogni specchio di proposta d'avanzamento e' corredato dei seguenti
documenti:
a) titoli accademici, di studio o di carriera;
b) copia dello stato di servizio;
c) copia delle note caratteristiche;
d)  ogni altro documento utile al giudizio da formularsi nei riguardi
del candidato.
4.  Gli  elenchi,  con  i  relativi  specchi  e  documenti,  sono poi
consegnati  al consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma
dell'articolo 1686, di formulare il giudizio di primo grado.
                              Art. 1691 
                    Commissione per il personale 
 
  1. In ogni  centro  di  mobilitazione,  il  comandante  convoca  la
commissione per il personale, la quale e' cosi' composta: 
    a) presidente: il comandante del centro di mobilitazione; 
    b) membri: due ufficiali superiori della  Croce  rossa  italiana,
uno medico e uno amministrativo. 
  2. I membri della  Commissione  rimangono  in  carica  tre  anni  e
possono essere riconfermati. 
  3. Il comandante ((puo' delegare a  presiedere  la  commissione  un
membro)) del centro di mobilitazione, fatta eccezione del delegato al
personale; in tal caso le deliberazioni della  commissione  hanno  il
visto e l'approvazione del comandante del centro di mobilitazione. 
  4. Il funzionario addetto all'ufficio personale e mobilitazione del
centro funge da segretario, senza voto. 
  5. Il candidato, per essere prescelto dalle commissioni dei  centri
di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti. 
                              Art. 1692
                              Decisioni

1. Tutti gli specchi di avanzamento, unitamente ai documenti indicati
nell'articolo  1690,  sono  trasmessi  dai centri di mobilitazione al
presidente  nazionale  dell'Associazione nel termine di un mese dalla
data  della  comunicazione presidenziale indicata nell'articolo 1684,
comma 8, accompagnati dagli elenchi distinti per categorie e gradi di
cui all'articolo 1690.
2.   Scaduto   il  termine  sopra  indicato,  qualsiasi  proposta  di
promozione  non  puo'  essere  formulata ed e' rinnovata in occasione
delle successive promozioni.
3.  Le  proposte  dei  centri  di  mobilitazione  sono sottoposte dal
presidente  nazionale  dell'Associazione  all'esame della commissione
centrale  del  personale,  di  cui  all'articolo  1641, la quale puo'
richiedere  tutti  i  documenti o chiarimenti che ritiene necessari e
pronuncia sulle singole proposte il suo giudizio, da riportarsi sullo
specchio di avanzamento.
4.  Il  candidato e' dichiarato <<prescelto>> per l'avanzamento se ha
riportato a suo favore la maggioranza dei voti.
5.  Il  presidente  nazionale  dell'Associazione  sanziona, o meno, i
giudizi  di avanzamento. Trasmette in ogni caso la pratica, corredata
dei documenti di cui all'articolo 1690, al Ministero della difesa per
la  definitiva  approvazione  dei  giudizi. Se i predetti giudizi non
sono approvati, quello decisivo e definitivo spetta al Ministro della
difesa.
6. Le promozioni sono effettuate con decreto ministeriale.
                              Art. 1693
                 Avanzamento per meriti eccezionali

1.  La  promozione  a  scelta  per  meriti  eccezionali  puo'  essere
proposta,   in   qualunque   momento  dell'anno,  soltanto  a  favore
dell'ufficiale  che,  avendo  dato  accertata  e  indubbia  prova  di
possedere  eccezionali qualita' organizzative, direttive - tecniche e
militari  -  ovvero  specialissime benemerenze nel campo scientifico,
unite  a  spiccate  doti  morali,  intellettuali  e di carattere, da'
sicuro  affidamento  di  poter  esercitare  in  modo  particolarmente
distinto le funzioni del grado superiore.
2.  La proposta di cui al comma 1 puo' essere promossa dall'autorita'
dalla  quale  l'ufficiale  dipende.  A  tale  scopo  detta  autorita'
illustra  e  documenta,  in  un'apposita  relazione,  gli eccezionali
requisiti e benemerenze dell'ufficiale.
3.  Le  autorita'  alle  quali  gerarchicamente  spetta  il giudizio,
esprimono in merito il loro parere motivato.
4.  Il  presidente nazionale, con sua speciale relazione riassuntiva,
inoltra al Ministro della difesa la proposta.
                              Art. 1694
                            Non prescelti

1.  Il  giudizio  di  non  prescelto  per l'avanzamento e' comunicato
all'interessato  dal  comandante  del  centro  di  mobilitazione  cui
appartiene, con le seguenti motivazioni:
a)  avanzamento  ad  anzianita':  <<perche'  l'ufficiale non possiede
tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare>>;
b)  avanzamento  a scelta: <<perche' l'ufficiale non possiede in modo
spiccato  tutti  i  requisiti  richiesti  dal codice dell'ordinamento
militare>>.
2. Per l'ufficiale <<non prescelto>> per l'avanzamento e' scritta nel
libretto  personale  la  seguente  variazione:  <<Non  prescelto  per
l'avanzamento per l'anno 20.. (segue la motivazione)>>.
3.  L'ufficiale  <<non  prescelto>>  per  ragioni  indipendenti dalle
condizioni  fisiche,  e' preso in esame una seconda volta se e' stato
richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un
mese  o  ha  conseguito  nuovi  titoli  o  benemerenze valutabili per
l'avanzamento.
4.   Se   e'   nuovamente   giudicato   non   prescelto,  e'  escluso
definitivamente dall'avanzamento.
                              Art. 1695
                     Qualifica di primo capitano

1.  I  capitani  che  hanno  raggiunto  l'anzianita'  stabilita per i
capitani delle Forze armate assumono la qualifica di primo capitano.
2.  Per  il  conferimento della suddetta qualifica sono applicate, in
quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del
titolo VII del libro IV.
3. La qualifica di primo capitano e' conferita per determinazione del
presidente dell'Associazione.
                              Art. 1696
                        Nomina a sottotenente

1.  Gli  studenti,  gia'  iscritti  nel  personale  di assistenza, in
qualita'  di  sottufficiali,  dopo  aver  conseguito  i titoli di cui
all'articolo 1643, 1644 e 1645, possono essere nominati sottotenenti,
nei  limiti  dei  posti  disponibili  e  con  precedenza  sugli altri
candidati.
                              Art. 1697
                      Ruolo degli indisponibili

1.  Il  personale  iscritto nel ruolo normale degli indisponibili, di
cui all'articolo 1628 non puo' conseguire promozioni.
                              Art. 1698
                           Ruolo speciale

1.  Gli  ufficiali  iscritti  nel ruolo speciale, di cui all'articolo
1627,  possono  essere  promossi,  con  analoga  procedura  a  quella
stabilita  per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti di
seguito  indicati,  solo  se  sono  stati promossi tutti i pari grado
della  stessa anzianita' del detto ruolo normale, non tenendosi conto
dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento.
2.  Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1
e'  calcolato  tenendo  presente  che  per  ogni  cento  ufficiali di
ciascuna   categoria  del  ruolo  speciale,  sessanta  devono  essere
ufficiali  subalterni  (sottotenenti  o  tenenti),  trenta capitani e
dieci   ufficiali   superiori   (maggiori,   tenenti   colonnelli   e
colonnelli).

SEZIONE XII
AVANZAMENTO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

                              Art. 1699
                      Modalita' di avanzamento

1.   Le   promozioni   nel   personale   di  assistenza  hanno  luogo
esclusivamente  a  scelta,  in base ai requisiti di cui agli articoli
seguenti  e  ai  ruoli  normali  e speciali di cui all'articolo 1627,
compilati per gradi e secondo l'ordine di anzianita'. Gli idonei sono
promossi seguendo l'ordine d'iscrizione nei ruoli suddetti.
2.  Gli  iscritti  al ruolo speciale sono promossi solo se sono stati
promossi  tutti  i  pari  grado  della  stessa  anzianita'  del ruolo
normale, non tenendosi conto dei dichiarati non idonei.
3.  Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1
e'  calcolato  tenendo  presente  che  per ogni cento appartenenti al
personale  di  assistenza  del  ruolo speciale, sessantacinque devono
essere  militi,  venti caporali o caporali maggiori, dieci sergenti o
sergenti maggiori, e cinque marescialli dei tre gradi.
                              Art. 1700
                     Procedimento di avanzamento

1. Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di
assistenza  e  prima  dell'invio al comitato centrale dell'elenco del
personale  di  cui all'articolo 983 del regolamento, entro il mese di
marzo, i centri di mobilitazione procedono all'accertamento dei posti
vacanti  in ciascun ruolo organico e grado e compilano, su tale dato,
un  prospetto  indicante  il  numero dei posti da coprire. I predetti
centri  determinano,  per ciascun grado, il limite di anzianita' fino
al  quale si puo' estendere la scelta per le proposte di avanzamento,
tenendo presenti le disposizioni stabilite nell'articolo 1701.
2.  Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del
ruolo  normale  se  non  vi sono posti vacanti nei ruoli organici dei
singoli gradi.
3.  E'  applicabile  anche  al  personale  di  assistenza il disposto
dell'articolo 1687.
                              Art. 1701
           Anzianita' di grado richiesta per l'avanzamento

1.  L'anzianita'  minima  prescritta  per  conseguire l'avanzamento a
ciascun grado e' stabilita come segue:
a) un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale;
b)  un  anno  nel  grado  di  caporale  per  la  promozione a caporal
maggiore;
c)  un  anno  nel  grado  di  caporal  maggiore  per  la promozione a
sergente;
d)  due  anni  nel  grado  di  sergente  per la promozione a sergente
maggiore;
e)  due  anni  nel  grado  di  sergente  maggiore per la promozione a
maresciallo;
f)  due  anni  in  ciascuno  dei  gradi  di  maresciallo (maresciallo
ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.
                              Art. 1702
                     Requisiti per l'avanzamento

1. Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento il milite, graduato o
sottufficiale   deve   essere   riconosciuto   pienamente  capace  di
esercitare,  in  ogni  circostanza,  le  funzioni  del grado che deve
ricoprire;  pertanto,  oltre  a  possedere la necessaria attitudine e
prestanza fisica e in relazione al grado proposto, egli deve:
a) aver tenuto buona condotta in servizio e in congedo;
b) possedere i requisiti morali, di carattere e culturali necessari;
c)   possedere  il  prestigio  per  bene  comandare  e  mantenere  la
disciplina di un reparto;
d)  aver  perfetta  conoscenza  delle  attribuzioni  determinate  dai
regolamenti e istruzioni.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo piu'
elevato   per   le   promozioni  a  sottufficiale  e,  se  si  tratta
dell'avanzamento  al  grado  di  maresciallo,  essi  risultano da una
esplicita   dichiarazione   della   commissione   del  personale  del
competente centro di mobilitazione.
3.  Per  la  promozione  al  grado  di  maresciallo  ordinario  e  le
successive  promozioni  a  maresciallo capo e maresciallo maggiore, i
sergenti  maggiori e marescialli devono inoltre avere prestato almeno
un  periodo  di  servizio  e  avere dimostrato, oltre al possesso dei
requisiti  sopra  citati,  anche  capacita' tecnica per il disimpegno
delle   mansioni,  specialmente  amministrative,  devolute  al  grado
superiore.
                              Art. 1703
          Promozione a sottotenenti commissari o contabili

1.  I  marescialli  maggiori  che, non avendo i titoli previsti dagli
articoli  1644  e 1645 per la nomina a ufficiali amministrativi, sono
ritenuti  meritevoli di avanzamento per speciali requisiti personali,
sono   proposti  dai  centri  di  mobilitazione,  con  la  prescritta
procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti
contabili quando si trovano nelle seguenti condizioni:
a) hanno l'idoneita' fisica al grado di ufficiale;
b)  hanno  complessivamente almeno cinque anni di anzianita' nei vari
gradi   di  maresciallo  o,  comunque,  due  anni  di  anzianita'  di
maresciallo maggiore;
c)   hanno   preso   parte   almeno   a  tre  servizi  importanti  di
mobilitazione;
d)   hanno  riportato  sempre  la  qualifica  di  ottimo  nelle  note
caratteristiche  e  la  esplicita attestazione in esse di particolare
attitudine  al  servizio  di  amministrazione  e  di  idoneita'  alla
promozione;
e)  hanno superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita
commissione,  prescritto dall'articolo 1705, per l'accertamento della
cultura  generale,  istruzione  militare e conoscenza dei regolamenti
della  Croce rossa italiana, indispensabili per ricoprire il grado di
ufficiale.
                              Art. 1704
                       Giudizi di avanzamento

1.  I  giudizi  d'avanzamento  in  tempo di pace sono formulati dalle
autorita' seguenti:
a) per i militi e graduati di truppa:
1) dal capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado);
2)  dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione
(giudizio di 2° grado);
3) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui
all'articolo 1691 (giudizio di 3° grado e decisivo);
4)  se  si tratta di candidati in congedo, il giudizio di 1° grado e'
formulato  dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado
dalla commissione del personale;
b) per i sottufficiali:
1) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione,
in  seguito  a  parere  o  proposta  del  capo dell'unita' o servizio
(giudizio di 1° grado);
2)  dalla  commissione  del  personale  del  centro  di mobilitazione
(giudizio di 2° grado);
3) dal presidente nazionale dell'Associazione (giudizio di 3° grado e
decisivo).
2.  Per  le  promozioni  a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il
giudizio di 3° grado e' dato dalla commissione centrale del personale
di cui all'articolo 1641 e quello decisivo dal presidente nazionale.
3.   Per   le   promozioni   dal  grado  di  maresciallo  maggiore  a
sottotenente,   di   cui  all'articolo  1703,  oltre  al  parere  del
presidente nazionale, occorrono l'approvazione e il giudizio decisivo
del  Ministro  della difesa, in conformita' al disposto dell'articolo
1692.
4.  La  commissione  del  personale  dei centri di mobilitazione e la
commissione  centrale  deliberano  sulla idoneita' all'avanzamento di
ciascun proposto a maggioranza di voti.
5.  Il  giudizio  sull'avanzamento  e'  sintetizzato in una delle due
seguenti formule: <<idoneo>> o <<non idoneo>>.
6.  Il  giudizio  di  non idoneita' e' sempre motivato dall'autorita'
giudicante,    specificando   in   quale   dei   requisiti   indicati
dall'articolo 1702 l'interessato e' giudicato insufficiente.
7. Per il tempo di guerra provvede l'articolo 1713.
                              Art. 1705
                        Esami ed esperimenti

1.  I requisiti indicati all'articolo 1702, comma 1, lettere b), c) e
d),    sono   accertati   mediante   brevi   esami   ed   esperimenti
teorico-pratici.
2.  L'accertamento  della  cultura  generale  per i candidati, di cui
all'articolo 1703, e' effettuato con apposito esame sulle materie che
sono  stabilite  dal comitato centrale anche in base ai programmi che
sono  eventualmente  stabiliti  dal  Ministero  della  difesa per gli
aspiranti  alla  nomina  a  sottotenente  di  complemento delle Forze
armate in analoghe condizioni.
3.  Spetta al comandante del centro di mobilitazione disporre per gli
esami  ed esperimenti di cui al comma 1 e all'articolo 1703, comma 1,
lettera  e),  secondo  i  predetti  programmi  e  le  norme  che sono
stabilite  dal  comitato centrale. Detti esami hanno luogo dinanzi ad
apposita  commissione  di  cinque  membri,  nominata  dal  comandante
suddetto  e composta di tre persone, anche estranee all'Associazione,
che  hanno  competenza  specifica  nelle  materie  d'esame,  e di due
ufficiali   della   Croce   rossa   italiana,   uno   medico   e  uno
amministrativo, di grado non inferiore a capitano.
                              Art. 1706
                        Elementi di giudizio

1. Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun
candidato,  se  egli  possiede  i  requisiti stabiliti dai precedenti
articoli e prendono, altresi', in esame:
a)  le  annotazioni  risultanti  dai  documenti matricolari e le note
caratteristiche;
b)  il  risultato  ottenuto  negli  esami di cultura generale e negli
esperimenti teorico-pratici;
c)  le  informazioni,  che  sono richieste al comandante della unita'
ospedaliera  o  ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato,
in  merito  alla sua condotta, prestigio e attitudine pratica ai vari
servizi.
                              Art. 1707
                  Elenchi e specchi di avanzamento

1.  Gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione,
compilato  il  prospetto  indicante  il  numero dei posti vacanti per
ciascun  grado e gli elenchi, divisi per gradi e ruoli, dei candidati
all'avanzamento,  sottopongono  tali  documenti,  con  le  proposte o
pareri  dei  direttori  delle  unita'  o dei servizi, con lo stato di
servizio, con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e
per  i  sottufficiali  con lo specchio di avanzamento, al delegato al
personale.
2.  I  giudizi  delle  autorita'  giudicatrici  per gli avanzamenti a
graduati  di  truppa  sono segnati negli elenchi, a fianco di ciascun
candidato; per i sottufficiali i giudizi sono formulati sugli specchi
d'avanzamento.
                              Art. 1708
                              Decisioni

1.   Per  i  candidati  che  hanno  riportato  i  prescritti  giudizi
favorevoli,   in  caso  di  avanzamento  a  graduato  di  truppa,  il
comandante  del  centro  di  mobilitazione  provvede  al rilascio del
brevetto;  se  si  tratta  di avanzamento a sottufficiale, rimette le
proposte  con  i  relativi  documenti  al  comitato  centrale  per la
definitiva   approvazione   dei   giudizi  da  parte  del  presidente
nazionale.
                              Art. 1709
                    Non idoneita' all'avanzamento

1. Il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive
e'   giudicato   "non  idoneo",  resta  escluso  in  modo  definitivo
dall'avanzamento.
2.  Sono,  inoltre,  esclusi  dall'avanzamento  i  militi, graduati o
sottufficiali che, chiamati in servizio per istruzione, per tre volte
consecutive non si sono presentati, anche se la loro assenza e' stata
causata da un giustificato motivo.

SEZIONE XIII
AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

                              Art. 1710
                 Avanzamenti straordinari nel ruolo

1.  Possono  essere  effettuati,  in  tutti  i  gradi  del  personale
direttivo  e  di  assistenza,  avanzamenti straordinari nel ruolo per
meriti  eccezionali debitamente accertati, di iscritti che hanno dato
un  eccezionale  contributo  alla preparazione e allo svolgimento dei
servizi dell'Associazione.
2.  Per gli spostamenti straordinari di sede nei ruoli puo' derogarsi
dai  limiti  di anzianita' e dalla permanenza minima nei gradi di cui
agli articoli 1685, 1684 e 1701.
3.   Nello   stesso   grado  possono  essere  conseguiti  anche  piu'
avanzamenti    straordinari,    per    nuovi    meriti    eccezionali
successivamente acquisiti.
                              Art. 1711
           Proposte di avanzamento straordinario nel ruolo

1.  Le  proposte  di  avanzamento  straordinario nel ruolo per meriti
eccezionali  a  favore  di  ufficiali  sono  formulate,  con apposita
relazione,  dai  delegati  dell'Associazione  presso le Forze armate,
ovvero  dai  comandanti  dei centri di mobilitazione, rispettivamente
per  il  personale  in  servizio  presso unita' o uffici alle proprie
dipendenze.
2.  Le  proposte  a favore di appartenenti al personale di assistenza
sono  formulate,  con  apposita  relazione,  dal  capo  dell'unita' o
servizio.
3.  Le  relazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 accompagnano i giudizi
formulati dalle autorita' prescritte dall'articolo 1704.
                              Art. 1712
                 Avanzamento straordinario di ruolo

1.  L'avanzamento  straordinario  di  ruolo per meriti eccezionali e'
concesso con spostamento di sede dell'iscritto interessato nel ruolo,
per  un  numero  di  posti  pari  a  un terzo del ruolo del grado cui
l'iscritto  medesimo  appartiene, calcolato per gli ufficiali secondo
il disposto dell'articolo 1721.
2.  Se,  nell'effettuare  detto  spostamento,  si entra nel ruolo del
grado superiore, l'iscritto e' subito promosso; se non esiste vacanza
e'  promosso  fuori  quadro  a  norma  degli articoli 1717 e 1721, se
ufficiale,  ovvero  in  soprannumero  se  appartiene  al personale di
assistenza.
                              Art. 1713
                       Giudizi di avanzamento

1.  I giudizi d'avanzamento sono formulati, per il personale chiamato
in servizio, dalle autorita' seguenti:
a) per gli ufficiali addetti a unita' o servizi dell'Associazione:
1)  dal  delegato  dell'Associazione  presso  le  Forze armate ovvero
dall'ufficiale    superiore   preposto   all'ispezione   dell'unita',
rispettivamente   per  il  personale  alle  proprie  dipendenze.  Nei
comitati,  nella  cui  circoscrizione non funzioni un ispettore delle
unita', dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado).
Il  giudizio  e'  provocato  da  una  proposta del capo dell'unita' o
servizio;
2)  dal  comandante  del centro di mobilitazione, in sostituzione del
giudizio  della commissione del personale del centro stesso (giudizio
di 2° grado);
3)  dalla  commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado).
Dopo  tale  giudizio  si  segue la procedura stabilita per le normali
promozioni del tempo di pace;
b) per gli ufficiali comandati presso le Forze armate dello Stato:
1)  dall'autorita'  militare preposta all'unita' o servizio (giudizio
di 1° grado);
2)  dalle  autorita' dell'Associazione di cui alle lettera a), numeri
2) e 3);
c) per i sottufficiali addetti a unita' o servizi dell'Associazione:
1)  dalle autorita' di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 1°
grado);
2)  dall'autorita'  di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 2°
grado);
3) dal presidente nazionale dell'associazione (giudizio di 3° grado e
decisivo).  Per  le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente
si applica l'articolo 1704, commi 2 e 3;
d)  per  i  militi  e  graduati  di truppa addetti a unita' e servizi
dell'Associazione:
1) dal capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado);
2)  dalle autorita' di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 2°
grado);
3)  dall'autorita'  di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 3°
grado e decisivo);
e)  per  il  personale  d'assistenza comandato presso le Forze armate
dello Stato:
1)  dall'autorita'  militare preposta all'unita' o servizio (giudizio
di 1° grado);
2) dall'autorita' dell'Associazione di cui alla lettera a), numero 1)
per  i militi e graduati di truppa e alla lettera a), numero 2) per i
sottufficiali (giudizio di 2° grado);
3)  dall'autorita'  di  cui alla lettera a), numero 2) per i militi e
graduati  di  truppa;  e  di  cui  alla  lettera  c), numero 3) per i
sottufficiali (giudizio di 3° grado e decisivo).
2.  Per  il  personale non chiamato in servizio si segue la procedura
ordinaria prescritta per il tempo di pace.
                              Art. 1714
                     Procedimento di avanzamento

1.   In  occasione  delle  promozioni  normali  annue  del  personale
direttivo  e di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 1684
e   1699,   gli  uffici  personale  e  mobilitazione  dei  centri  di
mobilitazione  segnalano  i  candidati compresi nei fissati limiti di
anzianita'  alle  autorita'  competenti,  per emettere il giudizio di
primo  grado  a  norma  dell'articolo  1713  e  trasmettono  a  dette
autorita'  gli  specchi,  elenchi  e documenti previsti dall'articolo
1707.
2.  Le  autorita'  che  intendono  formulare  proposte di avanzamenti
straordinari    di    ruolo    per   meriti   eccezionali,   chiedono
preventivamente  al  competente  centro di mobilitazione informazioni
sulla  sede di anzianita' dell'interessato nel ruolo e sulle pratiche
conseguenze  che  la  eventuale  proposta  avrebbe  per l'interessato
medesimo.
                              Art. 1715
                        Disposizioni speciali

1.  Agli  ufficiali  dell'Associazione  eventualmente  prigionieri di
guerra   o  dispersi,  sono  applicate,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  della  sezione  III  del  capo XVIII del titolo VII del
libro IV.
2. Nel caso di sopraggiunta inabilita' fisica in servizio e per cause
di  servizio  di  guerra, sono applicate per analogia le disposizioni
dell'articolo 1335.


SEZIONE XIV
UFFICIALI FUORI QUADRO
((...))

                              Art. 1716
            Servizio presso le Forze armate o altri enti

1.  Gli  ufficiali della Croce rossa italiana, chiamati in servizio e
comandati  in  tempo  di  pace o di mobilitazione a prestare servizio
presso comandi, uffici o unita' delle Forze armate dello Stato o alle
dipendenze  della  sanita'  pubblica,  sono  collocati  fuori  quadro
rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1642. Essi sono
presi  in  forza e amministrati dai comandi, uffici e unita' presso i
quali sono stati comandati.
                              Art. 1717
                    Altre ipotesi di fuori quadro

1.  E'  altresi'  collocato  fuori quadro il personale direttivo, che
risulta  eventualmente in eccedenza all'atto della prima applicazione
dell'organico, di cui al predetto articolo 1642.
2.  E'  inoltre collocato fuori quadro, se non vi sono corrispondenti
vacanze  in  organico, il personale direttivo del ruolo speciale che,
subordinatamente  alle  limitazioni  e  alle  condizioni  di cui alle
disposizioni   della  sezione  II  del  presente  capo,  ha  ottenuto
l'autorizzazione per l'iscrizione nel ruolo normale.
3.  E' collocato fuori quadro, a norma degli articoli 1684 e 1712, il
personale direttivo che ha conseguito l'avanzamento ad anzianita' o a
scelta,  per effetto di promozione ottenuta come ufficiale in congedo
delle  Forze  armate,  ovvero  l'avanzamento straordinario per meriti
eccezionali,  e ricorrono le circostanze previste rispettivamente nei
menzionati articoli.
                              Art. 1718
                Transito nell'elenco dei fuori quadro

1.  Fino  a  quando  vi  sono  ufficiali  fuori quadro ai sensi degli
articoli  precedenti, gli iscritti nel ruolo degli indisponibili, per
i  quali  e'  revocata  la  dispensa  loro  concessa, anziche' essere
trasferiti   direttamente   nel   ruolo   normale-mobile   transitano
nell'elenco  dei  fuori quadro, seguendovi pero' l'ultimo iscritto di
pari grado e anzianita'.
                              Art. 1719
                       Elenco dei fuori quadro

1. Tutto il personale direttivo collocato fuori quadro e' iscritto in
un  unico  elenco  distinto  per categorie e gradi, seguendo l'ordine
dell'anzianita'  di  grado gia' posseduta o acquistata per promozione
da  ciascun  ufficiale,  salvo,  per  i  provenienti  dal ruolo degli
indisponibili, il disposto dell'articolo 1718.
                              Art. 1720
                             Avanzamento

1.  L'avanzamento  ad  anzianita' o a scelta dell'ufficiale collocato
fuori  quadro  ha luogo quando e' promosso al grado superiore un pari
grado  che  lo segue nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli
indisponibili  possono  essere promossi soltanto se e' stato promosso
l'ultimo  iscritto  nel  ruolo  normale,  di pari grado e anzianita',
dichiarato <<prescelto>>.
                              Art. 1721 
  Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro 
 
1. Per le promozioni ad anzianita', a scelta e per meriti eccezionali
degli ufficiali fuori  quadro,  si  applicano  gli  articoli  1684  e
seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli articoli 1713 e
1714. 
2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti  eccezionali
del  personale  suddetto,  in  tempo  di  guerra  o  di  grave  crisi
internazionale,  l'aliquota  di  un   terzo   dei   posti   stabilita
dall'articolo 1712 si calcola su un ruolo unico,  il  quale  contiene
((gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro)), che ricoprono il
grado dell'interessato. Questi assume  l'anzianita'  del  pari  grado
che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo  unico.  In
caso di promozione al grado superiore  assume  l'anzianita'  che  gli
compete secondo le norme comuni. 
                              Art. 1722
       Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro

1.  Fino  a quando vi sono ufficiali fuori quadro, la meta' dei posti
resisi  vacanti  e  devoluti  all'avanzamento  nei  ruoli normali per
ciascun  grado  (e  in caso di numero dispari, la meta' piu' uno), e'
destinata  al  loro ritorno nei ruoli suddetti. Tale trasferimento e'
effettuato  nel  gennaio  di  ogni anno allorche' si procede a quanto
dispone l'articolo 1684, comma 8.
2. La restante parte e' destinata agli avanzamenti normali.
                              Art. 1723
                      Rientro nel ruolo normale

1.  Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avviene
seguendo  l'ordine  di  anzianita'  di  ciascun  iscritto,  il  quale
riprende la sede di anzianita' gia' eventualmente posseduta nel ruolo
stesso,  eccezione  fatta  per  coloro che provengono dal ruolo degli
indisponibili  i quali rientrano nel ruolo normale-mobile, seguendovi
l'ultimo  iscritto  di pari grado e anzianita' ai sensi dell'articolo
1664.
                              Art. 1724 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)) 
                              Art. 1725 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)) 

SEZIONE XV
PRECETTAZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

                              Art. 1726 
                    Precettazioni e assegnazioni 
 
1. Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il  numero
di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi  che  la
Croce rossa italiana  puo'  arruolare  nel  ruolo  normale,  a  norma
dell'articolo 1632, non e' raggiunto con arruolamenti  volontari,  il
Ministero   della   difesa   puo'   disporre   la   precettazione   e
l'assegnazione  d'autorita'  alla  Croce  rossa  italiana  -  su  sua
segnalazione nominativa - di cittadini aventi  obblighi  militari  di
eta' dal 50° al 55° anno, escluso: 
((a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli  208  e
209;)) 
b) il personale di sussistenza; 
c) coloro che sono stati ammessi a  provvedimenti  di  esenzione  dai
richiami alle armi per mobilitazione; 
d) coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione. 
                              Art. 1727
                        Accertamenti sanitari

1.   Per   gli  eventuali  accertamenti  sanitari  nei  riguardi  dei
precettati  per l'assegnazione d'autorita' alla Croce rossa italiana,
valgono le stesse disposizioni in vigore per il personale delle Forze
armate, precettato per mobilitazione.
                              Art. 1728
                         Elenco transitorio

1.  I  precettati  e assegnati ai centri di mobilitazione delle Croce
rossa   italiana  ai  sensi  della  presente  sezione  sono  iscritti
d'autorita'  nel  personale  militare dei centri medesimi in apposito
<<elenco  transitorio>>  valevole fino alla cessazione dello stato di
guerra  o  di  grave  crisi internazionale e sono soggetti a tutte le
norme  che  regolano  il  personale  appartenente  al  ruolo  normale
dell'Associazione.  Conseguentemente  i comandi militari territoriali
competenti  annotano la relativa variazione sui documenti matricolari
e nei fascicoli della forza in congedo degli interessati.

CAPO II
PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1729
                             Generalita'

1.  Le  appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce
rossa  italiana  sono  assimilate  di  rango  al  personale  militare
direttivo contemplato dall'articolo 1626.
                              Art. 1730
                 Compiti delle infermiere volontarie

1.  Le  infermiere  volontarie  sono destinate a prestare servizio di
assistenza  e  conforto  agli  infermi,  in  tutti  i  casi nei quali
l'Associazione   della   Croce  rossa  italiana  esplica  la  propria
attivita', e particolarmente:
a)  nelle  unita'  sanitarie  territoriali e mobili della Croce rossa
italiana o delle Forze armate dello Stato;
b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni;
c)  nei  soccorsi  alle  popolazioni  in caso di epidemie e pubbliche
calamita';
d)  in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce
rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale;
e) in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e
assistenziale  in  genere, nella profilassi delle malattie infettive,
nell'assistenza  sanitaria e nella educazione igienica a favore delle
popolazioni,  sono  intraprese  dalla Croce rossa italiana o da altri
enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio
concorso.
                              Art. 1731
                              Servizio

1. Il servizio prestato dalle infermiere volontarie della Croce rossa
italiana e' gratuito.

SEZIONE II
ORDINAMENTO E NOMINE

                              Art. 1732
                              Gerarchia

1. La gerarchia dei gradi del corpo infermerie volontarie della Croce
rossa italiana e' la seguente:
a) Ispettrice nazionale.
b) Vice-ispettrice nazionale.
c) Segretaria generale dell'ispettorato.
d) ispettrice di centro di mobilitazione.
e) vice-ispettrice di centro di mobilitazione.
f) ispettrice di comitato.
g) vice-ispettrice di comitato.
h) infermiera volontaria.
i) allieva infermiera volontaria.
                              Art. 1733
                  Nomina dell'Ispettrice nazionale

1.  L'ispettrice  nazionale  del Corpo delle infermiere volontarie e'
nominata  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  della  difesa  e  del Ministro della salute,
nell'ambito  di  una  terna di nomi indicata dal presidente nazionale
della Croce rossa italiana.
2.  L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volontarie che
hanno  i  requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al
comando,  dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu'
di una volta consecutivamente.
                              Art. 1734
                     Ufficio direttivo centrale

1.   L'Ufficio   direttivo   centrale   del  Corpo  delle  infermiere
volontarie, istituito presso l'ispettrice nazionale:
a)  collabora  nell'emanazione  delle  disposizioni e delle direttive
dell'ispettrice e ne esegue gli ordini;
b)  provvede per l'inquadramento, per il governo, per la disciplina e
mobilitazione delle appartenenti al corpo;
c)  tiene  aggiornati  i  ruoli  attivo  e  di  riserva, gli stati di
servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere.
2.  L'Ufficio  direttivo e' organo di collegamento con gli uffici del
comitato     centrale     dell'Associazione,    cui    e'    devoluta
l'amministrazione  del corpo e il suo impiego secondo le disposizioni
delle competenti autorita' superiori.
3. L'Ufficio direttivo centrale e' diretto da una segretaria generale
dell'Ispettorato.
4.  Per  il servizio d'ordine e d'archivio dell'ufficio vi e' adibito
il numero di subalterne ritenuto necessario.
                              Art. 1735 
 Provvedimenti di nomina e di cessazione delle appartenenti al Corpo 
 
  1. L'ispettrice nazionale per delegazione del presidente  nazionale
dell'Associazione: 
    a) nomina le vice-ispettrici nazionali e la  segretaria  generale
dell'Ispettorato, preposta all'Ufficio direttivo centrale; 
    b) nomina le ispettrici di centro di mobilitazione; 
    ((c)  nomina  su  proposta  delle  ispettrici   dei   centri   di
mobilitazione)) le ispettrici di  comitato,  le  vice-ispettrici,  le
infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie; 
    d) dispone, con provvedimento  definitivo,  la  cessazione  dalla
carica delle ispettrici e vice-ispettrici anche prima della  scadenza
del termine previsto dal comma 2. 
  2.   Le   vice-ispettrici   nazionali,   la   segretaria   generale
dell'ispettorato,  le  ispettrici  di  centro  di  mobilitazione,  le
ispettrici di comitato  e  le  vice-ispettrici  sono  scelte  tra  le
infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione
tecnica e attitudini al comando, durano  in  carica  quattro  anni  e
possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente 
                              Art. 1736
                    Qualifiche di grado superiore

1.  La  qualifica  di  infermiera  di  grado superiore e' conferita a
quelle  infermiere  volontarie  che  hanno  dato prova di particolare
capacita'  e  abnegazione,  o che hanno prestato lodevole servizio in
condizione   di   eccezionali   difficolta'  o  che  per  dieci  anni
consecutivi  hanno  appartenuto  al  ruolo  attivo, e hanno riportato
nelle  note caratteristiche la classifica di <<merito eccezionale>> o
di <<ottima>>.
2.  Le  infermiere  che  sono  nominate, ai sensi dell'articolo 1735,
vice-ispettrici   nazionali,  segretaria  generale  dell'Ispettorato,
ispettrici  di  centro  di  mobilitazione,  ispettrici  di comitato o
vice-ispettrici,  acquistano  la  qualifica  di  infermiera  di grado
superiore  e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state
chiamate.
3.  Fuori  del  caso  previsto  nel  comma  2, le infermiere di grado
superiore  non  esercitano  funzioni  diverse  dalle altre infermiere
volontarie,  se  non sono nominate capo-gruppo o capo-sala in base al
regolamento.
                              Art. 1737 
                 Nomina delle infermiere volontarie 
 
1. Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce
rossa  italiana  che  ne  fanno  domanda  al   comitato   nella   cui
circoscrizione hanno la propria residenza e che: 
a) essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui
all'articolo 1740 a tale scopo istituiti dalla Croce rossa italiana e
avendoli frequentati, hanno superato i relativi esami; 
b) essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformita'
alle norme vigenti,  relativamente  all'esercizio  delle  professioni
sanitarie, sono riconosciute idonee al  servizio  della  Croce  rossa
italiana a giudizio definitivo dell'ispettrice nazionale. 
2. L'ispettrice nazionale puo' decidere, in base alla valutazione del
titolo, che l'aspirante deve essere invitata a sostenere,  presso  la
commissione dei corsi, un esame di integrazione,  specie  per  quanto
riguarda il pronto soccorso ai feriti  di  guerra.  In  tal  caso  la
domanda ha corso soltanto se l'aspirante supera il detto esame. 
3. In tutti i casi, l'accoglimento o meno della  domanda  e'  rimesso
alla decisione definitiva dell'ispettrice nazionale. 
4.  La  nomina   dell'infermiera   volontaria   ha   luogo   mediante
provvedimento emanato dall'ispettrice nazionale e di concerto con  il
presidente nazionale dell'Associazione. 
5. Il relativo diploma e' rilasciato a  cura  dell'Ufficio  direttivo
centrale e reca le firme dell'ispettrice nazionale e  del  presidente
nazionale. 
6. Il diploma e' accompagnato dal distintivo e dalla tessera  di  cui
agli articoli 1011 e 1022 del regolamento  e  importa  il  versamento
della tassa di cui all'articolo 1744; il personale  in  possesso  del
diploma,  equivalente  all'attestato  di   qualifica   di   operatore
socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi
resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della
Croce rossa italiana, e' abilitato a prestare servizio di emergenza e
assistenza sanitaria  con  le  funzioni  e  attivita'  proprie  della
professione infermieristica. ((Il diploma, nel possesso dei requisiti
richiesti e nel  rispetto  dell'ordinamento  universitario,  consente
l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento
dei relativi crediti formativi acquisiti.)) 
                              Art. 1738
                        Iscrizione nei ruoli

1.  All'atto  della  consegna  del  diploma  l'infermiera  volontaria
dichiara  per  iscritto  se  desidera  essere  iscritta  nel ruolo di
riserva o nel ruolo attivo.
2.  In  quest'ultimo  caso  si  impegna  a  tenersi pronta a prestare
servizio  per  un  mese  ogni  anno  in  tempo di pace, per almeno un
biennio.  E' in facolta' dell'infermiera di aggiungere a tale impegno
quello  di  tenersi  pronta  a  partire  entro ventiquattro ore dalla
chiamata in servizio.
3.  Le  infermiere  volontarie  sono  iscritte nel ruolo attivo o nel
ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma
del comma 1.
4.   Scaduto  l'impegno  di  arruolamento  biennale  assunto  con  la
dichiarazione  di  cui al comma 1, sono iscritte nel ruolo di riserva
se non rinnovano l'impegno stesso.
5.  L'attribuzione  della  qualifica di infermiera di grado superiore
non implica cessazione ne' modifica dell'impegno di arruolamento.
6.  Le  infermiere  volontarie  iscritte  nel  ruolo  attivo  che non
prestano  regolarmente  servizio  sono  trasferite  di ufficio, dalla
ispettrice del comitato, nel ruolo di riserva; cio' indipendentemente
dai  provvedimenti  disciplinari  di  cui possono essere oggetto. Del
provvedimento   e'   subito  informata  l'ispettrice  del  centro  di
mobilitazione, che a sua volta ne informa l'ufficio centrale.
7.  Le  infermiere  volontarie  iscritte nel ruolo di riserva possono
essere trasferite, a domanda, nel ruolo attivo, se assumono l'impegno
di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.
                              Art. 1739
                       Cancellazione dai ruoli

1.  Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli articoli 1747 e
1749,  l'infermiera  volontaria  e'  cancellata  dai  ruoli  nei casi
seguenti:
a)  dimissioni  volontarie, presentate per via gerarchica con domanda
motivata  diretta  all'ispettrice  nazionale e accettate dall'Ufficio
direttivo  centrale.  Le  dimissioni  non  sono accettate in tempo di
mobilitazione  totale  o  parziale;  decorrono,  se  l'infermiera  e'
iscritta   nel   ruolo   attivo,   dalla   scadenza  dell'impegno  di
arruolamento.  L'accettazione delle dimissioni puo' essere sospesa se
esigenze del momento lo richiedono;
b)   interdizione,  inabilitazione,  amministrazione  di  sostegno  o
irreperibilita', accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione
competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il
centro  di  mobilitazione;  verbale  comunicato all'Ufficio direttivo
centrale  e  accettato  dall'interessata, che ha diritto a una visita
collegiale   d'appello  di  carattere  definitivo,  presso  l'Ufficio
direttivo   centrale.   La   riforma  puo'  aver  luogo  soltanto  se
l'interessata  e'  stata  riconosciuta  non idonea neppure a mansioni
ausiliarie o sedentarie;
d)  perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di
centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
e)  perdita  della  qualita'  di  socia  della Croce rossa italiana a
termini   dello   statuto   dell'Associazione.  Di  tale  perdita  la
presidenza  nazionale  dell'Associazione  informa l'Ufficio direttivo
centrale;
f)  cessazione  volontaria  della qualita' di socia della Croce rossa
italiana.

SEZIONE III
FORMAZIONE

                              Art. 1740 
               Partecipazione ai corsi di preparazione 
 
1. Possono essere ammesse ai  corsi  di  studio  per  preparazione  a
infermiere volontarie  le  socie  della  Croce  rossa  italiana  che,
dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del  presente
capo e di quelle  del  capo  II  del  titolo  III  del  libro  V  del
regolamento: 
a) ne fanno domanda al comitato nella  cui  circoscrizione  hanno  la
propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti; 
b) hanno compiuto il ((18°)) anno di eta' e  non  hanno  superato  il
55°. 
2. Alla domanda sono uniti  i  documenti  elencati  nel  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della  difesa,  di
cui all'articolo 1743, comma 7. 
3. Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione  ai
corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno. 
4. Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire
il secondo corso provvede al versamento, nella  cassa  del  comitato,
della tassa d'iscrizione per il secondo anno. 
                              Art. 1741
                 Ammissione ai corsi di preparazione

1.  Per  le  ammissioni  ai  corsi  di  preparazione  sono costituite
apposite  commissioni  di amministrazione, disciplinate dall'articolo
1003 del regolamento.
2.  La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e
assunte   opportune  informazioni  sulla  condotta  morale  e  civile
dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda.
3. Se la respinge, l'aspirante ha facolta' di ricorrere al presidente
nazionale  dell'Associazione,  che  decide in via definitiva, sentita
l'ispettrice nazionale.
4.  Se  la  domanda  e'  respinta,  l'importo  della tassa scolastica
versato e' restituito all'interessata.
5.  La  restituzione  ha  luogo  se  l'interessata, per ragioni gravi
indipendenti  dalla sua volonta', non puo' frequentare oltre la meta'
del primo anno dei corsi.
                              Art. 1742 
           Durata e superamento dei corsi di preparazione 
 
1. L'insegnamento ha la durata di due anni ed  e'  ripartito  in  due
corsi distinti, ciascuno della durata di un anno; alla fine del primo
anno le allieve infermiere sostengono un  esame:  se  promosse,  sono
ammesse  a  seguire  l'insegnamento  del  secondo  anno  ed  e'  loro
rilasciato un apposito certificato. 
2. Alla fine  del  secondo  anno  le  allieve  infermiere  sostengono
l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la  domanda
per nomina a infermiera volontaria. 
3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l'anno: 
a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli; 
b) sono state assenti a piu' di un quarto delle lezioni teoriche 
((c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste  dai
programmi dei corsi di studio  per  le  Infermiere  volontarie  della
Croce rossa italiana.)) 
4. Le allieve che impiegano piu' di due anni a conseguire il diploma,
devono compiere altre  trenta  presenze  pratiche  ((di  quattro  ore
ciascuna)) oltre alle prescritte. 
                              Art. 1743
                Svolgimento dei corsi di preparazione

1.  I  corsi  di  istruzione  teorica  e pratica sono impartiti negli
istituti  sanitari della Croce rossa italiana, negli ospedali civili,
negli ospedali militari e negli ambulatori.
2. In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre,
e' integrata da esercitazioni pratiche.
3.  Alla  fine  del  primo  corso  hanno  luogo gli esami davanti una
commissione  composta  da  un  delegato tecnico del comitato centrale
della  Croce  rossa  italiana,  che  presiede,  dal direttore, da due
insegnanti dei corsi e dalla ispettrice.
4.  Della  commissione  degli  esami  di diploma fanno parte, oltre i
precedenti  commissari,  anche  il rappresentante del Ministero della
salute,   che  presiede,  nonche'  un  rappresentante  della  sanita'
militare.
5.   La  votazione  alla  fine  del  primo  corso  e'  effettuata  in
cinquantesimi, e ogni commissario puo' assegnare fino a dieci decimi.
Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di
almeno trentacinque cinquantesimi.
6.   Per   gli  esami  di  diploma  la  votazione  e'  effettuata  in
settantesimi e ogni commissario puo' assegnare fino a 10 decimi. Sono
promosse  le  candidate  che  hanno  riportato una votazione media di
almeno 49 settantesimi.
7.  I  programmi  dei  corsi  di  studio  per  la  preparazione delle
infermiere  volontarie sono stabiliti con decreto del Ministero della
salute,  di  concerto  con  il  Ministero  della  difesa, su proposta
dall'ispettrice  nazionale d'intesa con il presidente nazionale della
Croce rossa italiana.
                              Art. 1744
                         Tassa di iscrizione

1. Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti devono versare una
tassa    d'iscrizione,    stabilita    dalla   presidenza   nazionale
dell'Associazione.
2.  Per  il  rilascio del diploma d'infermiera volontaria deve essere
versata una tassa di diploma, stabilita dalla predetta presidenza.
3.  Le tasse d'iscrizione al primo e al secondo anno sono conteggiate
dal  comitato  in un capitolo speciale del suo bilancio; del capitolo
e'  reso  conto  ogni  anno  al  comitato  centrale della Croce rossa
italiana.
4. Il provento delle tasse d'iscrizione costituisce un fondo speciale
che  la  commissione d'amministrazione, su proposta del direttore dei
corsi,  devolve  alla  gestione  dei corsi stessi, sia per far fronte
alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, se si
verifica  un  avanzo,  per  formare  una  riserva  destinata a futuri
bisogni.
5.  Le tasse di diploma sono versate al comitato centrale della Croce
rossa italiana.
                              Art. 1745
                      Corsi di specializzazione

1.  Oltre  ai corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono
essere istituiti presso i comitati della Croce rossa italiana, con le
stesse  norme,  anche  corsi  di  specializzazione  nei seguenti rami
dell'assistenza infermieristica:
a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e
alla malaria;
b) radioterapia e radiodiagnostica;
c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;
d)  assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente
di carattere pratico.
2.  I  corsi  di  specializzazione  hanno  ciascuno  la  durata di un
semestre.
3. Sono ammesse ai corsi le infermiere volontarie gia' nominate che:
a)  ne fanno domanda al comitato presso il quale essi sono istituiti,
versando la relativa tassa d'iscrizione;
b)  sono  giudicate  idonee  dalla  commissione d'amministrazione dei
corsi;
c) hanno conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione
di almeno quarantotto sessantesimi.
4.  Nel  regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del
presente articolo.

SEZIONE IV
DISCIPLINA

                              Art. 1746
                     Incompatibilita' funzionali

1. Le infermiere volontarie esercitano le funzioni di infermiera solo
a servizio della Croce rossa italiana.
2. L'infrazione al comma 1 e' aggravata dal fatto che l'infermiera:
a)  ha  prestato  l'opera  propria  in  uniforme  della  Croce  rossa
italiana;
b) ha accettato una retribuzione per l'opera prestata.
                              Art. 1747
                        Sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
a) il rimprovero;
b)  la  censura, cioe' il rimprovero inflitto con nota scritta che e'
inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;
c)  la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi
e  non  superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che e'
inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;
d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.
2.  Le  sanzioni  disciplinari  conseguono  alle mancanze commesse in
violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del
titolo III del libro V del regolamento.
3.  I  provvedimenti  disciplinari superiori al rimprovero sono presi
tenuto  conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione
e' stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere
di recidivita'.
4.  La  radiazione  dai  ruoli  e'  pronunciata  in  caso di assoluta
incompatibilita'  del  contegno dell'infermiera con i doveri e con il
decoro inerenti alla sua qualita'.
5.   Nessun   provvedimento  disciplinare  puo'  essere  preso  senza
contestare  l'infrazione  all'interessata  e  senza  aver acquisito e
valutato le sue giustificazioni.
                              Art. 1748
                       Potesta' sanzionatoria

1. Il rimprovero puo' essere inflitto da ogni superiore gerarchico.
2.  La  censura  e'  inflitta  dall'ispettrice  competente  ai  sensi
dell'articolo  1016  del  regolamento,  su  proposta  della superiore
immediata.
3.  Contro  i  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e 2 l'infermiera
interessata puo' ricorrere all'ispettrice nazionale, la cui decisione
e' definitiva.
4.   La   sospensione   puo'  essere  inflitta  solo  dall'ispettrice
nazionale,  con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla
ispettrice competente.
5.  La  radiazione dai ruoli e' disposta dall'ispettrice nazionale di
concerto  con  il presidente nazionale dell'Associazione, su proposta
motivata  dell'ispettrice competente, e dietro parere conforme di una
commissione di disciplina che ha giudicato l'infermiera inquisita non
meritevole  di  restare  nei  ruoli  del  personale della Croce rossa
italiana.
                              Art. 1749
                      Commissione di disciplina

1.  La commissione di disciplina di cui all'articolo 1748 e' nominata
di  volta  in  volta  dall'ispettrice  nazionale  e  convocata presso
l'Ufficio direttivo centrale.
2.  La  commissione  e'  composta  da  una vice-ispettrice nazionale,
presidente,  da  due  ufficiali  medici  superiori  della Croce rossa
italiana   e  da  una  ispettrice  (infermiera  di  grado  superiore)
segretaria.
3.  Per  la  costituzione  e  il  funzionamento  della commissione si
osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni del capo IV del
titolo VIII del libro IV.
                              Art. 1750
                      Procedimento disciplinare

1.  Le  mancanze  in  servizio  rilevate  dai  capi  di reparto o dal
personale  direttivo  dell'unita'  sanitaria dove l'infermiera presta
servizio,  sono  oggetto  di  un  rapporto  del direttore dell'unita'
all'ispettrice  o  alla  capo-gruppo  che,  a sua volta, espletate le
indagini  necessarie,  provvede, informandone l'ispettrice competente
ovvero, se occorre, sottomette a questa il caso.
2.  La  capo-gruppo  da'  partecipazione al direttore dell'unita' del
proprio provvedimento o di quello dell'ispettrice.

SEZIONE V
DOCUMENTAZIONE PERSONALE

                              Art. 1751
                          Stato di servizio

1.  Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria indica con
precisione  tutte le attivita' precedenti e susseguenti alla nomina a
infermiera,  i  dati  relativi  alla  cultura  generale e specifica i
titoli  di  studio,  i  diplomi,  le  benemerenze,  le ricompense, le
campagne  e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della
capacita' e delle possibilita' di impiego dell'infermiera.
2.  Nello stato di servizio e' annotato ogni cambiamento di residenza
e di stato civile.
3.  Lo  stato  di servizio e' redatto dall'ispettrice del comitato da
cui  l'infermiera  volontaria dipende ai sensi dell'articolo 1016 del
regolamento; un esemplare e' trasmesso all'Ufficio direttivo centrale
per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione.
4.  L'ispettrice  comunica per il tramite dell'ispettorato del centro
all'Ufficio  direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello
stato di servizio.
                              Art. 1752
                        Note caratteristiche

1.  Le  note  caratteristiche sono redatte su modello stabilito dalla
presidenza  nazionale  -  Ufficio  direttivo  centrale  del Corpo, in
analogia a quanto previsto per il personale del Corpo militare:
a) ogni tre anni per le infermiere di ruolo attivo;
b)  al  termine  di  ogni  servizio  mobilitato, per le infermiere di
ambedue i ruoli.
2.   Le   note  sono  compilate  e  firmate  dall'ispettrice  da  cui
l'infermiera  dipende  a norma dell'articolo 1016 del regolamento. Se
compilate da una ispettrice di comitato sono trasmesse all'ispettrice
del   centro   di   mobilitazione,  che  le  controfirma  annotandole
eventualmente  con  gli  altri  elementi  a  sua cognizione. Di tutte
inoltra una copia all'Ufficio direttivo centrale.
3.  Le  note  caratteristiche  delle  allieve sono ugualmente redatte
dall'ispettrice  al  termine  di  ogni  anno scolastico con le stesse
modalita'.
4.  Nel  caso previsto dall'articolo 1016, comma 3 del regolamento le
note  sono  compilate  a  seconda  delle  necessita', in duplice o in
triplice  copia,  dalla capo-gruppo e trasmesse all'Ufficio direttivo
centrale,  che ne inoltra un esemplare alle ispettrici competenti. Le
note   delle   capo-gruppo   sono,   nel   caso  medesimo,  compilate
dall'ispettrice nazionale.
5. Le note caratteristiche:
a)  pongono  in evidenza le prove date dall'infermiera o dall'allieva
di  operosita', diligenza, capacita', iniziativa, la sua condotta, le
sue qualita' morali;
b)  compendiano  i  giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche
complessive:  insufficiente  -  mediocre - buona - ottima - di merito
eccezionale.

SEZIONE VI
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 1753
                        Chiamate in servizio

1.  La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo
per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di
rappresentanza,   ha  luogo  con  provvedimento  dell'ispettrice  del
comitato dal quale dipende l'infermiera volontaria.
2.   Il   servizio   ordinario   del   periodo  annuale  e'  prestato
dall'infermiera volontaria, per quanto possibile, nel comune ove essa
ha la propria residenza, o nel piu' vicino comune del medesimo centro
di mobilitazione in cui trovasi una unita' sanitaria appropriata.
3.  Se  il  comune  piu'  vicino  e'  situato  fuori  dell'ambito  di
competenza   territoriale   del  comitato,  l'ispettrice  provoca  il
provvedimento  di  chiamata  da  parte  dell'ispettrice del centro di
mobilitazione.
4.  Se occorre chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra o
di  grave  crisi internazionale, o in servizio straordinario in tempo
di  pace,  si  da' la precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo
attivo.
5.  La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario
in  tempo  di  pace  o  in  servizio  di  guerra  o  di  grave  crisi
internazionale  ha luogo con provvedimento dell'ispettrice nazionale,
emanato  per  delega  del  presidente  nazionale dell'Associazione, e
notificato all'interessata dall'ispettrice da cui dipende.
6.  Nelle  chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si da'
la  precedenza  alle  infermiere  volontarie  che  hanno  la  propria
residenza piu' vicina al luogo ove il servizio e' prestato.
                              Art. 1754
                    Servizio presso enti diversi

1.   Le  infermiere  volontarie  non  possono  prestare  servizio  di
assistenza  sanitaria,  igienica  o sociale, anche temporanea, presso
enti diversi dalla Croce rossa italiana, e tanto meno essere iscritte
nelle  liste  di  tali  enti,  senza  autorizzazione  dell'ispettrice
nazionale.
2.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 cessa di avere effetto quando
le  infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla Croce rossa
italiana  in  tempo  di  pace,  in  tempo  di guerra o di grave crisi
internazionale.
                              Art. 1755
                        Assistenza sanitaria

1. Le infermiere volontarie che si ammalano durante il servizio hanno
diritto all'assistenza medica e farmaceutica delle unita' sanitarie o
formazioni speciali presso le quali prestano servizio.
                              Art. 1756
                        Normativa applicabile

1.  Sono  applicabili  alle  infermiere della Croce rossa italiana le
disposizioni dell'articolo 990.

CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
SEZIONE I
PERSONALE DEL CORPO MILITARE

                              Art. 1757
Trattamento  economico  del  personale del Corpo militare della Croce
                           rossa italiana

1. In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo
militare  della  Croce  rossa  italiana,  se richiamato dal congedo a
norma  dell'articolo  1668, riceve il trattamento economico stabilito
per le forze di completamento dall'articolo 1799.
2.  Per  il  tempo  di  guerra  o  di  grave crisi internazionale, il
trattamento economico del personale di cui al comma 1 e' equiparato a
quello del personale delle Forze armate.
3.  Il  personale  di  cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di
pace   negli   stabilimenti  o  uffici  dell'Associazione  riceve  le
competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto
praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.

SEZIONE II
PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

                              Art. 1758
          Trattamento economico delle infermiere volontarie

1.  Fermo  restando il concetto della gratuita' delle prestazioni, le
infermiere  volontarie  chiamate  in  servizio  fuori  del  comune di
residenza,  ovvero  obbligate,  anche  nel  comune  di  residenza, ad
alloggiare  presso  unita' sanitarie o formazioni speciali, fruiscono
di  vitto  e  alloggio  a  carico dell'Amministrazione, dell'unita' o
della formazione.
2.  In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, le infermiere
volontarie  hanno diritto al trattamento economico di missione di cui
al titolo IV, capo IV, sezione I del libro VI e, in tempo di pace, al
rimborso  delle  spese  di  viaggio, per gli spostamenti dal luogo di
residenza a quello di servizio e viceversa.
3. Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra
il  Ministero dell'economia e delle finanze e la presidenza nazionale
della  Croce  rossa italiana, e' determinata una somma da versare dal
Ministero  suddetto all'Ispettorato del corpo infermiere volontarie a
titolo  di  occorrenze  speciali di equipaggiamento e per rimborso di
altre spese vive.

CAPO IV
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

                              Art. 1759 
Valutazione del servizio prestato dal  personale  della  Croce  rossa
                              italiana 
 
1. Il servizio ((volontario)) prestato dal personale  militare  della
Croce rossa italiana in tempo di pace non puo' essere in nessun  caso
valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri
enti pubblici. 
2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in  tempo  di
guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate
dello Stato, e' considerato, a ogni effetto di  pensione,  come  reso
allo Stato. 
3. Le ferite e le infermita' che sono state contratte  per  causa  di
servizio di guerra dal personale di cui al comma  1  conferiscono  il
diritto a pensione di guerra, ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. 
                              Art. 1760
Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra
o  di  grave  crisi  internazionale  dal  personale della Croce rossa
                              italiana

1.  Le  pensioni  normali  correlate  ai servizi prestati in tempo di
guerra  o  di grave crisi internazionale dal personale militare della
Croce rossa italiana sono liquidate secondo le disposizioni in vigore
per il personale delle Forze armate.

TITOLO V
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA
CAPO I
PERSONALE MILITARE

                              Art. 1761
                 Cooperazione con i servizi sanitari

1.  La  cooperazione  dell'Associazione  dei  cavalieri  italiani del
sovrano  militare  Ordine di Malta ai servizi sanitari dello Stato e'
stabilita da apposite convenzioni.
2.  La  facolta'  di  stipulare  tali  convenzioni con l'Associazione
suddetta e' delegata ai Ministri competenti.
                              Art. 1762
     Servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

1.  Per  il  funzionamento  dei  suoi servizi in tempo di guerra o di
grave  crisi internazionale l'Associazione dei cavalieri italiani del
sovrano  militare  Ordine di Malta ha facolta' di arruolare personale
volontario,  esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi e che
non e' stato scelto dall'Amministrazione della difesa quale personale
precettabile  della  mobilitazione  civile  ai  sensi  delle leggi di
guerra.
2.  Ove  necessario,  limitatamente al numero stabilito dal Ministero
della   difesa  a  seconda  del  bisogno,  puo'  arruolare  personale
dell'Esercito  italiano avente obblighi di leva e chiamata alle armi,
che ha raggiunto il quarantesimo anno di eta' o una eta' superiore.
                              Art. 1763
                      Servizi in tempo di pace

1.   Per   il  funzionamento  dei  suoi  servizi  in  tempo  di  pace
l'associazione suddetta ha facolta' di arruolare personale volontario
scelto tra i cittadini aventi anche obblighi militari.
2. In caso di chiamate alle armi indette dall'autorita' militare, gli
aventi  obblighi  militari  di cui al presente articolo devono sempre
rispondere alla chiamata dell'autorita' stessa.
                              Art. 1764
                          Gradi gerarchici

1.    La    successione    gerarchica   dei   gradi   del   personale
dell'Associazione  dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine
di Malta e' la seguente:
a) generale direttore capo del personale;
b) colonnello;
c) tenente colonnello;
d) maggiore;
e) capitano;
f) tenente;
g) sottotenente;
h) maresciallo maggiore;
i) maresciallo capo;
l) maresciallo ordinario;
m) sergente maggiore;
n) sergente;
o) caporalmaggiore;
p) caporale;
q) milite.
2.  Nel  regolamento e' riportata la corrispondenza con i gradi delle
Forze armate.
                              Art. 1765
                    Stato giuridico del personale

1. Gli iscritti nei ruoli dell'Associazione di cui agli articoli 1762
e  1763, compresi i cavalieri dell'ordine, chiamati in servizio, sono
militari  e come tali sottoposti alle norme della disciplina militare
e   della  legge  penale  militare.  Le  chiamate  in  servizio  sono
effettuate dall'Associazione mediante precetti.
2.  Ai  mancanti  alla  chiamata  disposta  ai sensi del comma 1 sono
applicate le disposizioni sancite per i militari delle Forze armate.
3.  L'arruolamento  da  parte  dell'Associazione dei dipendenti dalle
amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  aventi  ordinamento
autonomo,   in   tempo   di   pace,   di  guerra  o  di  grave  crisi
internazionale,  non  puo'  aver  luogo  senza il preventivo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
                              Art. 1766
                             Convenzioni

1.  Sono  stabilite  norme  per  disciplinare  lo stato giuridico, il
reclutamento,    l'avanzamento,    il    trattamento    economico   e
l'amministrazione  del  personale previsto dagli articoli precedenti,
mediante   apposita  convenzione  con  l'Associazione  dei  cavalieri
italiani del sovrano militare Ordine di Malta.
2.  La  facolta'  di  stipulare  la convenzione di cui al comma 1 con
l'Associazione  suddetta  e'  delegata  al  Ministro della difesa, di
concerto col Ministro dell'economia e delle finanze.
                              Art. 1767
                   Qualifica di pubblico ufficiale

1.  Gli  iscritti  al personale del sovrano militare Ordine di Malta,
compresi  i  cavalieri  dell'ordine,  quando  prestano servizio nella
qualita'  di appartenenti al personale stesso, sono considerati anche
pubblici ufficiali.
                              Art. 1768
                        Limiti minimi di eta'

1.  I  limiti  minimi di eta' perche' i cittadini soggetti a obblighi
militari  verso  le  Forze  armate  dello  Stato  possono  concorrere
all'arruolamento     nel     personale    del    ruolo    <<normale>>
dell'Associazione  dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine
di Malta sono stabiliti come segue:
a)  45  anni  compiuti,  per  l'arruolamento  nel personale direttivo
(ufficiali);
b)  31  anni  compiuti, per l'arruolamento nel personale d'assistenza
(sottufficiali e truppa).

CAPO II
CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

                              Art. 1769
                             Istituzione

1.    E'   istituito   il   <<Corpo   delle   infermiere   volontarie
dell'Associazione  dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine
di Malta>>.
2.  Compito  del  Corpo e' quello di assicurare, in tempo di pace, di
guerra  o di grave crisi internazionale, il funzionamento dei servizi
prestati  dalla  Associazione  dei  cavalieri  italiani  del  sovrano
militare Ordine di Malta in cooperazione con i servizi sanitari dello
Stato.
                              Art. 1770
                            Reclutamento

1.  Le  infermiere  volontarie sono reclutate fra il personale munito
dei titoli richiesti e rilasciati dallo Stato.
                              Art. 1771
                         Servizio volontario

1. Il servizio prestato dalle infermiere volontarie e' gratuito.

CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO

                              Art. 1772
                Trattamento economico degli associati

1.  I  dipendenti di una pubblica amministrazione, iscritti nei ruoli
della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine
di  Malta,  se prestano servizio con il consenso della stessa, sia in
tempo  di pace, in circostanze temporanee di pubblica necessita', sia
in  caso  di guerra o di grave crisi internazionale, usufruiscono del
trattamento   economico  stabilito  per  le  forze  di  completamento
dall'articolo 1799.
2.  I  datori  di  lavoro  privati  sono  obbligati  ad assicurare la
conservazione  del posto di lavoro ai loro dipendenti appartenenti al
personale  dell'Associazione  chiamati  in  servizio, sia in tempo di
pace,  in circostanze di pubblica necessita', sia in caso di guerra o
di grave crisi internazionale.

CAPO IV
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
SEZIONE I
PERSONALE MILITARE

                              Art. 1773
Valutazione  del  servizio  prestato  nell'Associazione dei cavalieri
            italiani del sovrano militare ordine di Malta

1.  Il servizio prestato dal personale militare dell'Associazione dei
cavalieri  italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di
pace,  non  puo'  essere  in  nessun  caso  valutato  agli effetti di
pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.
2.  Il  servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di
guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate
dello  Stato,  e'  considerato, a ogni effetto di pensione, come reso
allo Stato.
3.  Le  ferite  e  le  infermita'  contratte per causa di servizio di
guerra  dal  personale  di  cui  al comma 1 conferiscono il diritto a
pensione  di  guerra,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
                              Art. 1774
Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra
nell'Associazione  dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine
                              di Malta

1.  Le  pensioni  normali  correlate  ai servizi prestati in tempo di
guerra  o  di  grave  crisi  internazionale  dal  personale  militare
dell'Associazione  dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine
di  Malta,  sono  liquidate  secondo le disposizioni in vigore per il
personale delle Forze armate.

SEZIONE II
CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

                              Art. 1775
Servizio  in  tempo  di guerra delle infermiere dell'Associazione dei
       cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta

1.  Le  ferite  e  le  infermita'  contratte per causa di servizio di
guerra  dalle  infermiere  volontarie dell'Associazione dei cavalieri
italiani del sovrano militare ordine di Malta conferiscono il diritto
a  pensione  di  guerra,  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica  23  dicembre 1978, n. 915, reversibile alle loro famiglie
se  da tali ferite, lesioni o infermita' deriva la morte. A tal fine,
le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.

LIBRO SESTO
TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1776
                  Ambito soggettivo di applicazione

1.  Al  personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina militare e
dell'Aeronautica  militare si applicano le disposizioni contenute nel
presente libro.
                              Art. 1777 
Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze  delle
                      amministrazioni pubbliche 
 
1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina  generale  in
materia di  trattamento  economico  ((e  di  assegno  per  il  nucleo
familiare))  dei  dipendenti  pubblici  prevista  dalle  disposizioni
vigenti, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare si  applicano  le  disposizioni  emanate  a
seguito  delle  procedure  di  concertazione  previste  dal   decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche'  le  norme  del  presente
libro che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico.((Al
medesimo personale si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  che  pongono  a
carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del  trattamento
economico fondamentale e accessorio del  personale  in  posizione  di
comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco.)) 
                              Art. 1778
                        Assenze per malattia

1.  Al  personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina militare e
dell'Aeronautica  militare,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art.  71,  commi  1 e 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
                              Art. 1779
               Attribuzione del trattamento economico

1.  Il  trattamento  stipendiale al personale dell'Esercito italiano,
della  Marina  militare e dell'Aeronautica militare e' attribuito con
decreto dirigenziale agli ufficiali e con determinazione dirigenziale
ai sottufficiali e ai graduati in servizio permanente.
                              Art. 1780
              Principio di irreversibilita' stipendiale

1.  In  caso  di  passaggio  a  qualifiche  o  gradi di ruoli diversi
dell'Amministrazione  militare  o di transito dai ruoli civili, senza
soluzione  di  continuita', se gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e'
attribuito  un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile,
salvo   diversa   previsione   di  legge,  con  i  futuri  incrementi
stipendiali  conseguenti  a progressione di carriera o per effetto di
disposizioni normative a carattere generale.
                              Art. 1781
                  Computo dell'anzianita' di grado

1. L'anzianita' di grado e' quella risultante dal decreto di nomina o
di promozione, secondo quanto disposto dall'articolo 856.
2.  Per  i  militari  transitati  di  ruolo, l'anzianita' di grado e'
computata,  agli  effetti della determinazione dello stipendio, dalla
data  di  nomina  o  di  promozione  al  grado  stesso  nel  ruolo di
provenienza, con le deduzioni di cui all'articolo 858.
3.   Per  i  sottufficiali  e  i  graduati  in  servizio  permanente,
l'anzianita'  di  grado  e'  computata  secondo  le  disposizioni che
regolano l'anzianita' stessa ai fini dell'avanzamento.
                              Art. 1782
                 Computo dell'anzianita' di servizio

1.  L'anzianita'  di  servizio  da  ufficiale  decorre dalla data del
decreto  di  nomina,  se  nel  decreto  stesso  non  e'  fissata  una
decorrenza diversa.
2.   Per  i  sottufficiali  e  i  graduati  in  servizio  permanente,
l'anzianita'  di  servizio  decorre  dalla  data  di  immissione  nei
rispettivi ruoli, disposta con decreto ministeriale.
                              Art. 1783 
             Computo del servizio anteriormente prestato 
 
1.  Il  servizio  militare  prestato  anteriormente  alla  nomina   a
ufficiale,  sottufficiale  e  graduato  in  servizio  permanente,  e'
computato  per  intero,  agli  effetti  della  determinazione   dello
stipendio, in base all'anzianita' di servizio; agli  stessi  effetti,
sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale  del  corso
di studi universitari, in favore degli ufficiali per  la  nomina  dei
quali  e'  richiesta  una  laurea  o  titolo  equipollente  ((se  non
coincidenti con il servizio militare)). 

TITOLO II
PERSONALE DI LEVA

                              Art. 1784
            Ripristino del servizio obbligatorio di leva

1.  Le  disposizioni  del  presente titolo si applicano al ripristino
della coscrizione obbligatoria, in attuazione dell'articolo 1929.
                              Art. 1785
Trattamento  economico  dei militari in servizio obbligatorio di leva
                       presso le Forze armate

1.  Ai  militari  in  servizio  obbligatorio  di leva presso le Forze
armate  compete  il  trattamento  economico che sara' determinato dal
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.
                              Art. 1786
        Trattamento economico degli ufficiali di complemento

1.  Al  personale  militare  che  adempie  gli obblighi di leva nella
posizione   di   ufficiale  di  complemento  compete  il  trattamento
economico  determinato  con  decreto  del  Ministro  della difesa, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di
ripristino della coscrizione obbligatoria.
2.  Agli  ufficiali  di  complemento, anche se transitati in servizio
permanente  effettivo, compete un premio di fine ferma pari al 15 per
cento  dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente
di  complemento  o grado corrispondente, in servizio di prima nomina,
per  ogni  semestre  di  ferma  volontaria,  ulteriore e successiva a
quella  iniziale,  considerando  come  semestre intero la frazione di
semestre  superiore  a tre mesi. Il premio non compete, limitatamente
al  servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti
dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.
                              Art. 1787
 Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all'estero

1.  Ai  militari di leva residenti all'estero che adempiono in Italia
l'obbligo  del servizio militare, e' concesso, per una sola volta nel
corso  della  ferma, il rimborso delle spese di viaggio, con il mezzo
piu' economico, per licenza da trascorrere nel Paese di residenza.
                              Art. 1788
                       Sospensione della paga

1.  Ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della
Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  in servizio di leva,
trattenuti  o  richiamati  o  in  ferma prolungata, la paga e' dovuta
durante  i  periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza
ordinaria,  le  licenze  brevi,  le  licenze straordinarie, quelle di
convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le
licenze  per determinazione ministeriale, nonche' durante i giorni di
viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
2. Per i militari indicati al comma 1 la paga e' sospesa:
a)  quando,  senza  giustificato  motivo, non raggiungono il Corpo di
appartenenza o se ne assentano;
b)  quando  sono  detenuti in attesa di giudizio, salvo a essere loro
corrisposta se il giudizio non e' seguito da condanna.
3.  Il  controvalore della razione viveri e' corrisposto al personale
militare  indicato  al  comma 1 quando e' in licenza con diritto alla
paga,  nonche'  durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle
licenze di qualsiasi tipo.
                              Art. 1789
                   Assegni per il nucleo familiare

1.  Gli  assegni  per  il  nucleo  familiare  spettanti ai dipendenti
statali   competono  anche  ai  graduati  e  ai  militari  di  truppa
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e dell'Aeronautica
militare  in  servizio  di  leva,  trattenuti o richiamati o in ferma
prolungata, che risultino con carico di famiglia.
                              Art. 1790
                       Premio di congedamento

1. Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata e'
corrisposto  un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga
mensile  percepita  per  ogni anno o frazione superiore a sei mesi di
servizio  prestato,  se  gli  stessi  non sono transitati in servizio
permanente effettivo.

TITOLO III
PERSONALE IN FERMA VOLONTARIA

                              Art. 1791 
         Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata 
 
  1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di
soldato, comune di 2^ classe e aviere, e' corrisposta una paga  netta
giornaliera determinata nella misura percentuale  del  60  per  cento
riferita al valore  giornaliero  dello  stipendio  iniziale  lordo  e
dell'indennita'  integrativa  speciale  costituenti  la  retribuzione
mensile del grado iniziale dei volontari in  servizio  permanente.(9)
((17)) 
  2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i volontari in
ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con  il  grado  di
caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto, e per i  volontari  in
ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al  trattamento  economico
di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno  e
in rafferma annuale che  prestano  servizio  nei  reparti  alpini  e'
attribuito un assegno mensile di cinquanta euro. (9) ((17)) 
  3. Ai  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  in  rafferma
biennale sono attribuiti il parametro stipendiale  e  gli  assegni  a
carattere fisso  e  continuativo  spettanti  al  grado  iniziale  dei
volontari in servizio permanente.  Dalla  data  di  attribuzione  del
predetto    trattamento    economico    cessa    la    corresponsione
dell'indennita' prevista dall'articolo 1792, comma 1. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni  dalla
L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Al
personale  di  cui  all'articolo  1791,  commi  1  e  2,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e'  attribuito  nella
misura di cui all'articolo 9, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 171 del 2007". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 28 dicembre 2012,  n.  227,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 1 febbraio 2013, n. 12, ha disposto (con l'art. 2, comma  4)
che "Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e'  attribuito  nella
misura di cui all'articolo 9, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 171 del 2007". 
                              Art. 1792 
      Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata 
 
1. Per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale  orario  di
servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di  riposo  per
il recupero psico-fisico  disciplinati  dalla  normativa  vigente  in
materia per le ((singole)) Forze armate, e' corrisposta ai  volontari
in ferma prefissata quadriennale  l'indennita'  pari  a  euro  103,29
mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. 
2. Ai volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  possono  essere
attribuiti, nell'ambito  delle  risorse  a  tal  fine  destinate  che
costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e  di
impiego,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  stabiliti  in  sede  di
concertazione, in misura pari al 70 per cento  dell'importo  previsto
per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti. 
3.  Ai  volontari  in  ferma  prefissata  ((spettano  le   indennita'
operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e))
l'indennita' di rischio  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. 
4. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e'
a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata. 
5. Ai volontari in ferma  prefissata  non  compete  alcun  premio  di
congedamento. 
                              Art. 1793
            Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria

1.  Ferma  restando  l'irrinunciabilita'  del  diritto  alla  licenza
ordinaria,  si  procede  al  pagamento  sostitutivo quando la mancata
fruizione di essa e' dovuta a una delle seguenti cause:
a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
b) proscioglimento dalla ferma nei casi previsti dall'articolo 957;
c) decesso.
                              Art. 1794
Rimborsi  in  caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla
                               stessa

1.  In  caso  di revoca della licenza per imprescindibili esigenze di
impiego,  il  militare  ha  diritto  al  rimborso,  sulla  base della
documentazione  fornita,  delle  spese  connesse al mancato viaggio e
soggiorno  sostenute  successivamente  alla concessione della licenza
stessa e non altrimenti recuperabili.
2.  Il  richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze
di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per
il  periodo  di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento
previsto  in  occasione  di  servizi  isolati  fuori sede, nonche' il
rimborso   delle   spese  di  viaggio  per  il  rientro  in  sede  ed
eventualmente  per il ritorno nella localita' ove il personale fruiva
della licenza ordinaria.
                              Art. 1795 
  Retribuzione ((stipendiale)) degli ufficiali in ferma prefissata 
 
1. Ai sottotenenti e ai  tenenti  e  gradi  corrispondenti  in  ferma
prefissata e in rafferma e' attribuito uno stipendio  rispettivamente
pari all'80,74 per  cento  e  all'88,55  per  cento  dello  stipendio
parametrale dei pari grado in servizio permanente. 
                              Art. 1796
       Premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata

1.  Agli  ufficiali  in  ferma  prefissata,  anche  se  transitati in
servizio  permanente effettivo, spetta il premio di fine ferma di cui
dall'articolo  1786, per ogni semestre di ferma volontaria, ulteriore
e  successiva a quella iniziale, considerando come semestre intero la
frazione  di  semestre  superiore  a tre mesi. Il premio non compete,
limitatamente   al   servizio  prestato  nell'ultimo  semestre,  agli
ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso
rendimento.
                              Art. 1797
Premio   di   fine  ferma  agli  ufficiali  piloti  e  navigatori  di
                             complemento

1.  Agli  ufficiali  piloti e navigatori di complemento, congedati al
termine  della  ferma  prevista  dall'articolo  943,  comma 1, ovvero
prosciolti  dalla  ferma  per  motivi psico-fisici, e' corrisposto un
premio  di  fine  ferma,  a condizione che non sia stato acquisito il
diritto a pensione.
2.  Tale  premio  spetta,  per  ogni  semestre  di  servizio prestato
posteriormente  al  compimento  del quindicesimo mese di ferma per il
quale  sia  stata  percepita l'indennita' mensile di aeronavigazione,
nella misura di seguito indicata:
a)  euro 180,76, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di
dodici anni;
b)  euro 142,03, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di
ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;
c)  euro 103,29, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di
ferma pari o inferiore a dieci anni.
3.  Il  premio  e'  corrisposto nella misura di euro 51,65 a semestre
agli  ufficiali  che  ottengono  il  passaggio in servizio permanente
effettivo, ai sensi dell'articolo 667.
4. Il semestre e' considerato come intero quando il servizio e' stato
prestato per almeno tre mesi.
5.  In caso di morte, la somma corrispondente al premio di fine ferma
e' corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto.
6.  Nel  caso  di  cessazione d'autorita' per motivi disciplinari, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 945.
                              Art. 1798 
      Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari 
 
1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli  e  agli  allievi
delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare
e  dell'Aeronautica  militare  sono   attribuite   le   paghe   nette
giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello
stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei  volontari  in
servizio permanente. 
((2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da
altri ruoli senza soluzione  di  continuita',  in  luogo  della  paga
prevista al comma  1,  competono  gli  assegni  del  grado  rivestito
all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se
essi sono superiori a quelli  spettanti  nella  nuova  posizione,  e'
attribuito un assegno personale  riassorbibile  in  applicazione  del
principio di cui all'articolo 1780.)) 
((3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e  2  e'  corrisposto
anche durante i periodi di interruzione dei corsi  e  di  degenza  in
luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita',  mentre  ne
e' ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi
di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza
straordinaria per infermita' non dipendenti  da  causa  di  servizio,
secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503.)) 
4. Agli allievi di cui al comma  1  spettano,  nelle  misure  mensili
sotto indicate: 
a) l'indennita' di impiego operativo di base: 37,18 euro; 
b) l'indennita' di impiego operativo per reparti di  campagna:  44,62
euro; 
c) l'indennita' di impiego operativo di campagna per  truppe  alpine:
52,05 euro; 
d)  l'indennita'  di  impiego  operativo  di  imbarco  su   navi   di
superficie: 66,92 euro; 
e) l'indennita' di impiego  operativo  di  imbarco  su  sommergibili:
104,10 euro; 
f) l'indennita' supplementare di marcia: 66,92 euro; 
g) l'indennita' supplementare per allievi piloti: 85,53 euro. 
5. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il  trattamento
economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie. 
((6. Si  applicano  agli  allievi  delle  scuole  e  delle  accademie
militari le disposizioni previste per i militari di cui  all'articolo
1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni  per
il nucleo familiare.)) 
                              Art. 1799
              Retribuzione delle forze di completamento

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati e'
attribuito  il  trattamento  economico  dei  pari  grado  in servizio
permanente.   Ai  militari  di  truppa  richiamati,  provenienti  dal
servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito
lo  stato  giuridico  e  il  trattamento  economico  dei  pari  grado
appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno.
2.  Agli  ufficiali delle forze di completamento, che sono lavoratori
dipendenti  pubblici,  spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed
eventuali   determinate   e   attribuite   ai   sensi  del  comma  1,
limitatamente  al  periodo di effettiva permanenza nella posizione di
richiamo,  anche lo stipendio e le altre indennita' a carattere fisso
e   continuativo,   fatta   eccezione  per  l'indennita'  integrativa
speciale,  dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura la
diretta corresponsione all'interessato.

TITOLO IV
PERSONALE NON DIRIGENTE
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE

                              Art. 1800
                        Stipendio parametrale

1.  Al  personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina militare e
dell'Aeronautica  militare si applicano le disposizioni in materia di
parametri  stipendiali  previste  dal  decreto  legislativo 30 maggio
2003, n. 193.

CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE AGGIUNTIVO

                              Art. 1801
                 Scatti per invalidita' di servizio

1.  Al  personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina militare e
dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha
ottenuto  il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per
infermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n.  915,  compete  una  sola  volta, nel valore massimo, un beneficio
stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a)  2,50  per  cento  dello  stipendio per infermita' dalla I alla VI
categoria;
b)  1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII
categoria.
                              Art. 1802
                    Omogeneizzazione stipendiale

1.  Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze
di  polizia  a  ordinamento  militare,  e'  attribuito agli ufficiali
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e dell'Aeronautica
militare  che  hanno prestato servizio militare senza demerito per 15
anni  dalla  nomina  a  ufficiale,  ovvero  dal  conseguimento  della
qualifica   di  aspirante,  il  trattamento  economico  spettante  al
colonnello  con  relative  modalita' di determinazione e progressione
economica.
2.  Allo stesso fine, e' attribuito agli ufficiali che hanno prestato
servizio   militare  senza  demerito  per  25  anni  dalla  nomina  a
ufficiale,  ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il
trattamento  economico  spettante al generale di brigata con relative
modalita' di determinazione e progressione economica.
3.  Fino  a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei
trattamenti  previsti  dai  commi  1  e  2,  agli ufficiali che hanno
prestato   servizio  senza  demerito  per  13  anni  e  23  anni  dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante
e'  attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e
al  brigadiere  generale  e gradi equiparati. Il predetto trattamento
non  costituisce presupposto per la determinazione della progressione
economica,  fatta  eccezione  per gli ufficiali appartenenti ai ruoli
del   servizio   permanente  per  i  quali  e'  previsto  il  diretto
conseguimento  del  grado  di  tenente  o corrispondente, ai quali il
suddetto  trattamento e' attribuito secondo le modalita' previste dai
commi 1 e 2.
4.  Gli importi previsti dal presente articolo non sono in alcun caso
cumulabili  tra loro, ne' con il beneficio dell'assegno funzionale di
cui all'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 16 settembre 1987,
n.  379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987,
n.  468,  e  agli  articoli  4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto
1990, n. 231.
5. Il beneficio dell'omogeneizzazione, quando entra nel computo della
liquidazione  della  pensione  e  dell'indennita'  di buonuscita, non
esclude   l'attribuzione  dei  sei  aumenti  periodici  di  stipendio
previsti dagli articoli 1863 e 1911.
                              Art. 1803
  Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo

1.  Agli  ufficiali  in  servizio  permanente dell'Esercito italiano,
della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica militare in possesso del
brevetto  di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie
biennali di cui all'articolo 966, e' corrisposto, per ciascun periodo
di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:
a)  15.493,70  euro  per  il primo biennio da corrispondere per meta'
all'atto dell'assunzione della ferma e per meta' dopo dodici mesi;
b)  9.296,22  euro  per  il secondo biennio da corrispondere in unica
soluzione;
c)  11.362,05  euro  per  il  terzo biennio da corrispondere in unica
soluzione;
d)  13.427,87  euro  per  il quarto biennio da corrispondere in unica
soluzione;
e)  15.493,70  euro  per  il quinto biennio da corrispondere in unica
soluzione.
                              Art. 1804
   Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo

1.  Agli  ufficiali  e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina  militare  e dell'Aeronautica militare in possesso del massimo
grado  di  abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di
validita',  ammessi  a  contrarre le ferme volontarie biennali di cui
all'articolo  970,  e'  corrisposto,  per  ciascun  periodo  di ferma
volontaria contratta un premio nei seguenti importi:
a)  10.329,14  euro  per il primo biennio, da corrispondere per meta'
all'atto di assunzione della ferma e per meta' dopo dodici mesi;
b)  6.197,48  euro  per il secondo biennio, da corrispondere in unica
soluzione;
c)  7.230,40  euro  per  il  terzo biennio, da corrispondere in unica
soluzione;
d)  9.296,22  euro  per  il quarto biennio, da corrispondere in unica
soluzione;
e)  10.329,14  euro  per il quinto biennio, da corrispondere in unica
soluzione.

CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

                              Art. 1805 
Rinvio ai provvedimenti di concertazione in  materia  di  trattamento
                        economico accessorio 
 
1. Al personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di  indennita'  di
impiego operativo ((e di  competenze  accessorie)),  le  disposizioni
emanate a seguito  delle  procedure  di  concertazione  previste  dal
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche'  quelle  previste
dalla normativa vigente. ((Le  indennita'  operative  previste  dagli
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983,  n.  78,  sono
interamente computabili nella tredicesima mensilita'.)) 

CAPO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE
SEZIONE I
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO

                              Art. 1806 
Rinvio ai provvedimenti di concertazione in  materia  di  trattamento
              economico di missione e di trasferimento 
 
1. Al personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare si applicano,  in  materia  di  trattamento
economico di missione e di  trasferimento  in  ambito  nazionale,  le
disposizioni emanate  a  seguito  delle  procedure  di  concertazione
previste dal decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  195,  nonche'
quelle previste dalla normativa vigente.((Allo  stesso  personale  si
applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della  legge  12  novembre
2011, n. 183.)) 

SEZIONE II
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO

                              Art. 1807
                  Indennita' di missione all'estero

1.   Al   personale   militare  inviato  in  missione  all'estero  e'
corrisposta l'indennita' prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n.
941.
2.  Al  personale  militare  inviato  in  missione  all'estero per un
periodo  non  inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alla
lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  1808.  Se  la  missione e'
inizialmente  prevista  di  durata non inferiore a 15 mesi, e' dovuto
anche  il  rimborso  delle  spese  di viaggio e di trasporto bagaglio
della  famiglia,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di cui al comma 4
dell'articolo  1808;  in  tale  caso  il trasferimento della famiglia
all'estero deve avvenire entro i primi 10 mesi della missione.
                              Art. 1808 
               Indennita' di lungo servizio all'estero 
 
  1. Al personale dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare  servizio
per  un  periodo  superiore  a  sei   mesi   presso   delegazioni   o
rappresentanze  militari  nazionali  costituite  all'estero,   ovvero
presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non  sono
corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e  agli
altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo   previsti   per
l'interno: 
    a) un assegno di lungo  servizio  all'estero  in  misura  mensile
ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in  vigore
per il Paese di destinazione; 
    b) un'indennita' speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno
di lungo servizio all'estero non e' ritenuto sufficiente in relazione
a particolari condizioni di  servizio,  in  misura  da  fissarsi  con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione
permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
    c) il  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  per  il
trasporto con i mezzi usuali e piu' economici del bagaglio e  per  la
spedizione di mobili e masserizie secondo le  misure  vigente  per  i
dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate  in  sede
di Unione europea. 
  2. ((L'assegno di lungo  servizio  e  l'indennita'  speciale  hanno
natura accessoria e sono  erogati  per  compensare  disagi  e  rischi
collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita'  ad
orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il  lavoro
straordinario.)) Eventuali particolari indennita' o  contributi  alle
spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai
predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di
cui al comma 1. 
  3. L'assegno  di  lungo  servizio  all'estero  compete  dal  giorno
successivo a quello di arrivo nella sede  di  servizio  all'estero  a
quello di cessazione dalla destinazione. 
  4. Se la durata della destinazione all'estero  e'  superiore  a  un
anno, il militare puo' trasferire la famiglia all'estero, con diritto
al rimborso  delle  spese  di  viaggio  per  il  coniuge  e  i  figli
conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di  trasporto  di  un
bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantita'  prevista  per  il
dipendente. 
  5. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio  a
titolo  gratuito,  l'assegno   di   lungo   servizio   all'estero   e
l'indennita' speciale possono essere ridotti in misura non  eccedente
il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio e'  arredato,  al
dodicesimo, se l'alloggio non e' arredato. La misura della  riduzione
e', in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della difesa. 
  6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno  di
lungo servizio all'estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto
il periodo della licenza spettante, anche se prima di averla ultimata
riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia,  in  caso
di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non puo' essere  conservato
per  periodi   superiori   a   sessanta   giorni   per   ((ufficiali,
sottufficiali e graduati))  e  a  quaranta  giorni  per  militari  di
truppa. 
  7. Ai militari di truppa  che  vengono  a  trascorrere  la  licenza
ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio  riferite  ai
mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero.
Il rimborso e' concesso, anche se la licenza e'  frazionata  in  vari
periodi, per una sola volta l'anno o, se la  sede  e'  situata  fuori
d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta  ogni  due
anni. 
  8. L'assegno di lungo servizio all'estero non e' dovuto durante  le
licenze straordinarie; in caso di assenza  per  infermita',  esso  e'
corrisposto per intero per i primi quarantacinque  giorni  e  non  e'
dovuto per il restante periodo. 
  9. ((Agli ufficiali, ai sottufficiali  e  ai  graduati)),  che  per
ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono
trattenuti durante o  allo  scadere  della  licenza  ordinaria,  sono
conservati, in relazione al  periodo  in  cui  prestano  servizio  in
Italia,  l'assegno  di  lungo  servizio  all'estero  e   l'indennita'
speciale in misura intera per i  primi  dieci  giorni,  ridotti  alla
meta' per il periodo successivo,  fino  a  un  massimo  di  cinquanta
giorni. 
  10. Ai militari di truppa nelle situazioni  indicate  al  comma  9,
l'assegno di lungo servizio e l'indennita' speciale  sono  conservati
in misura intera per i  soli  primi  dieci  giorni.  Per  il  periodo
successivo, i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti,
all'ente ove devono compiere il loro servizio. 
  11. Al  personale  militare  che  per  ragioni  di  servizio  venga
chiamato temporaneamente  in  Italia,  l'assegno  di  lungo  servizio
all'estero e l'indennita' speciale sono conservati  anche  durante  i
giorni  strettamente  indispensabili  per  il  viaggio  di  andata  e
ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese  di  viaggio,
riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni
all'estero. 12. Il personale  di  cui  al  comma  1,  incaricato  dal
Ministero della difesa di missioni fuori della  sede  in  cui  presta
servizio, sia nello Stato di residenza sia  in  altri  Stati  esteri,
conserva  l'assegno  di  lungo  servizio  all'estero  e  l'indennita'
speciale e ha diritto: 
    a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione
fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi  di  trasporto  e  alle
classi previste per le missioni all'estero; 
    b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro  che,
in qualita'  di  addetti  a  enti  o  uffici  all'estero,  godano  di
particolari assegni o indennita'. 
                              Art. 1809 
Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche 
 
1. Al personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare destinato a  prestare  servizio  presso  le
rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di cui al  libro  I,
titolo III, capo III, sezione IV, compete,  oltre  allo  stipendio  e
agli altri assegni a carattere  fisso  e  continuativo  previsti  per
l'interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e  alle
condizioni di quello  spettante  al  personale  del  Ministero  degli
affari esteri in servizio presso le rappresentanze  diplomatiche  ove
hanno sede gli uffici degli addetti: 
a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti  per  situazione
di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia ((,  che  ha
natura accessoria ed  e'  erogata  per  compensare  disagi  e  rischi
collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita'  ad
orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il  lavoro
straordinario)); 
b) indennita' di sistemazione; 
c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero; 
d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi  di  cui  all'articolo
39; 
e) contributo spese per abitazione; 
f) contributo spese per particolari esigenze  connesse  a  doveri  di
rappresentanza; 
g) provvidenze scolastiche; 
h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento  e  di  servizio
comunque e dovunque compiuti; 
i) assegni per oneri di rappresentanza  limitatamente  agli  addetti,
addetti aggiunti e assistenti; 
l) indennizzo per danni subiti in  conseguenza  di  disordini,  fatti
bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione  all'estero  del
personale; 
m) rimborsi delle spese  di  trasporto  in  Italia  della  salma  dei
familiari a carico o dei collaboratori familiari. 
2. In caso di decesso del personale di cui al  comma  1  spettano  ai
familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall'articolo  207  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
3. All'applicazione dei commi 1  e  2  provvede  il  Ministero  della
difesa, di concerto, se occorre, con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
4. Il personale accreditato per piu' Forze armate nello stesso  Stato
di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di  cui
al comma 1, all'indennita' per accreditamenti multipli, nelle  misure
lorde  mensili  indicate  nella  tabella  1   allegata   al   decreto
legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. A tale indennita'  si  applicano
gli stessi coefficienti di maggiorazione fissati per l'indennita'  di
servizio all'estero. 
5.  Le  indennita'   base   di   servizio   all'estero   e   relative
maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennita'
e i rimborsi per viaggi di servizio e di  trasferimento,  nonche'  le
provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della  tabella
2,  allegata  al  decreto  legislativo  27  febbraio  1998,  n.   62,
riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero
della difesa e quello del Ministero degli affari esteri  in  servizio
all'estero. 
6. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di  servizio
risiedono in uno Stato diverso da quello in  cui  risiede  l'addetto,
percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per la sede di
residenza. 
7. Per le sedi in cui manca il corrispondente posto di  organico  del
personale del Ministero degli affari esteri,  le  maggiorazioni  sono
determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con  i
Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita
la commissione  permanente  di  finanziamento,  istituita  presso  il
Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
8. Il Ministero della difesa puo' prendere  in  locazione  locali  da
adibire ad alloggi per il personale degli uffici degli addetti  nelle
stesse sedi determinate per il personale  dell'Amministrazione  degli
affari esteri ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 84  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e  alle
condizioni e nei limiti da esso previsti. Per la concessione  in  uso
al personale dei locali stessi  si  applicano  i  commi  3  e  4  del
predetto articolo. 
9. Il trattamento economico previsto dal  presente  articolo  compete
dal giorno di assunzione delle funzioni in sede  fino  al  giorno  di
cessazione definitiva  delle  funzioni  stesse.  Quando  esigenze  di
servizio  rendono  necessaria,   a   giudizio   del   Ministero,   la
contemporanea  presenza  del   personale   cessante   e   di   quello
subentrante, al personale cessante sono conservate le  indennita'  in
godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni. 
10. Al personale in licenza ordinaria si applicano  le  stesse  norme
sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso
delle  relative  spese  di  viaggio  vigenti  per  il  personale  del
Ministero degli affari esteri in  servizio  all'estero,  compreso  il
periodo di tempo corrispondente ai giorni di  viaggio  per  andata  e
ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo
ai sensi del comma 3 dell'articolo 180  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
11. Il  limite  massimo  di  assenza  dal  servizio  all'estero,  con
esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonche' delle
assenze connesse  al  servizio  stesso,  e'  fissato  in  complessivi
sessanta giorni per anno, limite aumentato fino a  quattro  mesi  nei
casi in cui per infermita' il personale non possa  essere  trasferito
senza  danno,  durante  i  quali  spetta  il   seguente   trattamento
economico: 
a) in caso di  assenza  per  infermita',  l'indennita'  personale  e'
corrisposta per intero  per  i  primi  quarantacinque  giorni  ed  e'
sospesa per il restante periodo; 
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili
ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli  di  salute,  la
corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa. 
((11-bis. Trascorsi i periodi indicati al comma  11,  nonche'  quelli
previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del  testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  ulteriori  assenze  del
dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la
decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.)) 
((12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro  ai  sensi  del
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  nonche'  ai  lavoratori
padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento
economico: 
a) in caso di  astensione  obbligatoria,  l'indennita'  personale  e'
corrisposta per intero; 
b) in caso  di  astensione  facoltativa,  l'indennita'  personale  e'
sospesa.)) 
((12-bis.  Al  personale  militare  e   civile   si   applicano   per
l'assistenza sanitaria e  per  le  coperture  dei  rischi  di  morte,
invalidita' permanente o gravi menomazioni causati da atti di  natura
violenta, le norme vigenti  per  il  personale  del  Ministero  degli
affari esteri in servizio all'estero, di  cui  all'articolo  211  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni. Al personale locale, assunto  a  contratto,
si  applicano  l'articolo  158  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000,  n.
103, e successive modificazioni.)) 

TITOLO V
PERSONALE DIRIGENTE
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE

                              Art. 1810
                   Principio di onnicomprensivita'

1.  E'  fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in
servizio,  oltre  allo  stipendio,  ulteriori  indennita', proventi o
compensi  dovuti  a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per
prestazioni  comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le
indennita', i proventi o i compensi sono dovuti se:
a) hanno carattere di generalita' per il personale statale;
b) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale
militare con qualifica dirigenziale.
2.  L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi dei quali
e' vietata la corresponsione e' versato direttamente in conto entrate
del Ministero dell'economia e delle finanze.
                              Art. 1811
                       Accesso alla dirigenza

1.  In  caso  di  accesso alla dirigenza o di avanzamento nell'ambito
della  stessa,  lo  stipendio  nella  nuova  posizione e' determinato
secondo  le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni in materia di
anzianita'  di  grado,  se risultano concretamente applicabili e piu'
favorevoli,  nelle  quali  si considera la differenza tra gli anni di
servizio  computabili  e il numero degli anni di seguito indicati per
ciascun grado:
a) Esercito italiano e Marina militare:
- Colonnello (e gradi corrispondenti), anni 19;
- Generale di Brigata (e gradi corrispondenti), anni 25;
- Generale di Divisione (e gradi corrispondenti), anni 27;
- Generale di Corpo d'Armata (e gradi corrispondenti), anni 29;
b) Aeronautica militare:
- Colonnello, anni 19;
- Generale di Brigata Aerea (e gradi corrispondenti), anni 25;
- Generale di Divisione Aerea (e gradi corrispondenti), anni 26;
- Generale di Squadra Aerea (e gradi corrispondenti), anni 27.
                              Art. 1812
                       Progressione economica

1. Si applicano le norme vigenti per la dirigenza militare in materia
di sviluppo della progressione economica, fermo restando il principio
di  irreversibilita' stipendiale di cui all'articolo 1780, in caso di
promozione,  se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione.
                              Art. 1813
      Scatti per invalidita' di servizio al personale dirigente

1.  Al  personale  dirigente  si  applicano  le norme previste per il
personale militare non dirigente di cui all'articolo 1801.
                              Art. 1814
                         Scatti demografici

1.  Al personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di
scatti  demografici previste dall'articolo 22 del regio decreto-legge
21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.
                              Art. 1815
Incentivi  agli  ufficiali  dirigenti  piloti  in servizio permanente
                              effettivo

1.  Agli  ufficiali  dirigenti  piloti  dell'Esercito italiano, della
Marina  militare  e  dell'Aeronautica militare in servizio permanente
effettivo si applicano le norme previste dall'articolo 1803.
                              Art. 1816
Incentivi  al  personale  dirigente addetto al controllo del traffico
                                aereo

1.  Al  personale  dirigente  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare   e  dell'Aeronautica  militare  addetto  al  controllo  del
traffico aereo si applicano le norme previste dall'articolo 1804.
                              Art. 1817
             Assegno pensionabile al personale dirigente

1.  Ai  colonnelli e ai generali e gradi corrispondenti dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  e'
corrisposto  un assegno pensionabile mensile lordo, alle decorrenze e
con le modalita' previste da specifiche disposizioni di legge.
                              Art. 1818
Speciale  indennita' pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze
                               armate

1.   Ai   generali  e  agli  ammiragli  delle  Forze  armate  di  cui
all'articolo  1094,  comma  3,  e' attribuita una speciale indennita'
commisurata  a  quella definita per le massime cariche della Pubblica
amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo
1997,  n.  59.  La speciale indennita' e' determinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
                              Art. 1819
                       Indennita' di posizione

1.  In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e
accessorio,  al generale, ai generali di corpo d'armata e ai generali
di  divisione e gradi corrispondenti, e' corrisposta un'indennita' di
posizione  in  attuazione dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997,
n. 334.
                              Art. 1820
                       Indennita' perequativa

1.  Ai  colonnelli,  brigadieri  generali  e  gradi corrispondenti e'
corrisposta  un'indennita' perequativa in attuazione degli articoli 2
della  legge  2  ottobre  1997, n. 334, e 19, comma 4, della legge 28
luglio 1999, n. 266.
2.  L'indennita'  perequativa non compete al personale economicamente
equiparato  alla dirigenza, non in possesso della relativa qualifica,
ne' titolare delle funzioni e delle connesse responsabilita'.
                              Art. 1821 
Trattamento economico al personale in aspettativa per  riduzione  dei
                               quadri 
 
1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione  dei
quadri ai sensi dell'articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi
beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari  grado
in servizio, ((comprensivi delle sole indennita' fisse e continuative
in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa  in
relazione al grado e alle funzioni  dirigenziali  espletate,))  nella
misura del 95 per cento, oltre all'indennita' integrativa speciale  e
all'assegno per nucleo familiare, in misura intera. 
2. Il trattamento economico di cui al  comma  1  compete  anche  agli
ufficiali richiamati ai sensi dell'articolo 909, comma 6. 

CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

                              Art. 1822 
             Indennita' operative al personale dirigente 
 
1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennita'  di
impiego operativo di base di cui all'articolo 2 della legge 23  marzo
1983, n. 78, e'  corrisposta  al  personale  militare  nei  gradi  di
colonnello   e   generale   e   gradi   corrispondenti   appartenenti
all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le  Capitanerie
di porto, e all'Aeronautica militare nella misura  mensile  lorda  di
euro 665,10 per generale di  corpo  d'armata  e  di  divisione;  euro
621,24 per generale di brigata; euro 577,39  per  colonnello  con  25
anni di servizio comunque prestato; euro 533,53  per  colonnello.  Ai
predetti importi, aggiornati all'anno 2009, si applica  l'adeguamento
annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23  dicembre
1998, n. 448. ((Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e
7 della stessa legge n. 78  del  1983  sono  interamente  computabili
nella tredicesima  mensilita',  secondo  le  misure  stabilite  dalle
vigenti disposizioni.)) 
2.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  competono   le   indennita'
fondamentali e supplementari di cui alla legge 23 marzo 1983, n.  78.
E' fatta salva  l'applicazione  dell'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge  16   settembre   1987,   n.   379,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 
3. Ai  generali  di  corpo  d'armata  e  di  divisione  dell'Esercito
italiano e gradi corrispondenti della Marina militare in possesso  di
brevetto  militare  di  pilota  l'indennita'  di  aeronavigazione  e'
corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a  comandi  di
unita' aeree. 

CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE
SEZIONE I
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE, DI TRASFERIMENTO
E DI MISSIONE ALL'ESTERO

                              Art. 1823 
          Missioni e trasferimento del personale dirigente 
 
1.  Al  personale  dirigente  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare  si  applicano  le  disposizioni
vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento  di
missione all'estero e' disciplinato dal titolo IV, capo  IV,  sezione
II, del presente libro. ((Allo stesso personale si applica, altresi',
l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.)) 

SEZIONE II
ULTERIORI ISTITUTI ECONOMICI

                              Art. 1824
       Assegni per il nucleo familiare al personale dirigente

1.  Al  personale  militare  dirigente  competono  gli assegni per il
nucleo familiare secondo la disciplina vigente.
                              Art. 1825 
      Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente 
 
1. L'orario  delle  attivita'  giornaliere  del  personale  dirigente
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, valido in condizioni normali, e' fissato in  trentasei  ore
settimanali. 
2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro e'
retribuita con il compenso  per  lavoro  straordinario,  nell'importo
orario determinato con decreto del Ministro della difesa di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   in   misura
proporzionale alla retribuzione mensile. 
3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive  da
retribuire come lavoro straordinario, nei  limiti  orari  individuati
per ciascuna unita'  di  personale,  e'  stabilito  con  decreto  del
Ministro della difesa ((, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti
per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto,)) di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   tenuto   conto
specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie
e  subacquee  in  navigazione,  di  quelle  impegnate  in  specifiche
attivita'  che  hanno  carattere  di  continuita'  o   che   comunque
impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni  connessi  alle
funzioni realmente svolte ((...)). 
                              Art. 1826
       Ulteriori istituti economici per il personale dirigente

1.  Ove  previsto  da  specifiche disposizioni di legge, al personale
dirigente sono attribuiti i seguenti emolumenti:
a) indennita' di presenza festiva;
b) indennita' di presenza per particolari festivita';
c) indennita' di seconda lingua (tedesco);
d) indennita' di seconda lingua (francese);
e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua;
f) indennita' premio di disattivazione.

TITOLO VI
ASSISTENZA MORALE, BENESSERE E PROTEZIONE SOCIALE
CAPO I
ISTITUTI DI RETRIBUZIONE INDIRETTA

                              Art. 1827
                    Servizio di vettovagliamento

1. Il personale militare ha diritto al servizio di vettovagliamento a
norma delle disposizioni dell'articolo 546.
                              Art. 1828
                         Alloggi di servizio

1. Al personale militare puo' essere concesso l'alloggio di servizio,
gratuito   o   dietro   versamento   di   un  canone  di  concessione
amministrativa,  a  norma delle disposizioni del libro II, titolo II,
capo VII.

CAPO II
INTERVENTI E ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE

                              Art. 1829
           Promozione del benessere del personale militare

1.  La promozione del benessere del personale dell'Esercito italiano,
della   Marina   militare   e   dell'Aeronautica  militare,  mediante
interventi  in favore del lavoratore, della sua famiglia e degli enti
che   svolgono   attivita'   culturali   e   ricreative   nell'ambito
dell'amministrazione  di  appartenenza, e' finalizzata all'incremento
della produttivita' e al miglioramento della qualita' dei servizi.
                              Art. 1830
                         Competenza statale

1.  Ai  sensi  dell'art.  24,  comma  1,  numero  3,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella
competenza  dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati
ad   appartenenti  all'Esercito  italiano,  alla  Marina  militare  e
all'Aeronautica  militare  e  ai  loro familiari, da enti e organismi
appositamente istituiti.
                              Art. 1831 
                       Quadro degli interventi 
 
1. Il ((Ministero)) della difesa  e'  autorizzato  a  concedere,  con
propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio: 
a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi  di  protezione
sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalita'
specificate con il regolamento; 
b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico,  in  favore
dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza,  nonche'
degli orfani del personale medesimo; 
c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare  per
le rette degli asili nido pubblici o privati; 
d)  altri  interventi  di  protezione  sociale,   anche   diretti   a
promuovere, mediante  la  frequenza  di  corsi  interni  ed  esterni,
l'elevazione culturale e la preparazione professionale del  personale
militare. 
2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi  di  protezione
sociale  di  cui  al  comma  1  sono  emanati  di  concerto  con   il
((Ministero)) dell'economia e delle finanze. 
                              Art. 1832
                 Formazione ed elevazione culturale

1.  Al  fine di promuovere la crescita culturale, la formazione della
coscienza  civica  e  la  preparazione  professionale  dei  militari,
l'Amministrazione cura le iniziative disciplinate dall'articolo 1474.
                              Art. 1833
                   Organismi di protezione sociale

1.  Per  l'esercizio  delle  attivita' connesse con gli interventi di
protezione  sociale,  il  Ministero  della  difesa  provvede mediante
affidamento  in  concessione  alle  organizzazioni  costituite tra il
personale  dipendente,  ai  sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e
terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che
sono stabilite nel regolamento.
                              Art. 1834
                Concessione in uso di beni demaniali.

1.  La  concessione  in  uso  alle  organizzazioni  costituite tra il
personale   dipendente   dei   locali  demaniali,  dei  mezzi,  delle
strutture,  dei  servizi  e degli impianti necessari strumentali agli
interventi  di  protezione  sociale a favore del personale militare e
civile delle Forze armate e' disciplinata dall'articolo 547.

CAPO III
MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

                              Art. 1835
          Rimborso spese sostenute per rette di asili nido

1.  Nell'ambito  delle  attivita'  assistenziali  nei  confronti  del
personale   dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica   militare   e  nei  limiti  degli  stanziamenti  di
bilancio,  l'Amministrazione,  in  luogo  della  istituzione di asili
nido,  puo'  concedere  il  rimborso,  anche  parziale,  delle  rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
                              Art. 1836
                             Fondo casa

1.  Per  la concessione di mutui agevolati al personale dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  e'
istituito il fondo casa, alimentato:
a)  in  quota parte, dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al
bilancio  dello  Stato  delle  somme trattenute a titolo di canone di
concessione degli alloggi di servizio;
b) dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento
del  predetti  mutui,  riassegnate  al  bilancio  dello  Stato per le
medesime finalita'.
2.  Le  somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilita'
speciale,  ai  sensi  dell'articolo  585  del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827.
3.  Il  libro  II, titolo III, capo III del regolamento disciplina le
modalita' di attuazione del fondo casa.
                              Art. 1837
                           Borse di studio

1.  Nei  confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare   e   dell'Aeronautica   militare  trovano  applicazione  le
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai
figli  delle  medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge
23 novembre 1998, n. 407.
2.  Restano  ferme  le  disposizioni  in  materia  di borse di studio
universitarie previste per i dipendenti pubblici.

LIBRO SETTIMO
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 1838
                  Ambito soggettivo di applicazione

1.  Ferma  restando  la disciplina generale in materia di trattamento
previdenziale  dei  dipendenti  pubblici, ivi compreso il testo unico
sulle  pensioni  di  guerra,  al  personale  militare, incluso quello
appartenente  alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare,  si
applicano le disposizioni contenute nel presente libro.

TITOLO II
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NORMALE
CAPO I
ACCESSO AI TRATTAMENTI

                              Art. 1839
                  Trattamento pensionistico normale

1. Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilita',
e'  corrisposto  al  personale  militare  e agli altri aventi diritto
secondo  le  disposizioni  stabilite per i dipendenti dello Stato, in
quanto compatibili con le norme del presente codice.
                              Art. 1840
             Cessazione dal servizio per limiti di eta'

1.  Il  personale  militare  e'  collocato a riposo al compimento del
sessantesimo  anno  di  eta', fatti salvi gli speciali limiti di eta'
previsti  per  gli  ufficiali  delle  Forze  armate dall'articolo 925
all'articolo  928  e  per  gli  ufficiali  del Corpo della Guardia di
finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
2.  Il personale di cui al comma 1 e' collocato a riposo, con diritto
a  pensione,  al  raggiungimento  del  limite di eta', se in possesso
dell'anzianita'  contributiva  stabilita  dall'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
                              Art. 1841 
Cessazione dal servizio per infermita' non  dipendente  da  causa  di
                              servizio 
 
1. Il personale militare ((che)) cessa dal  servizio  permanente  per
infermita' non dipendente da causa  di  servizio  ((ha  diritto  alla
pensione normale)) al raggiungimento dell'anzianita' contributiva  di
cui all'articolo 52,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
2. Al personale militare  compete  la  pensione  di  inabilita'  alle
condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8  agosto
1995, n. 335. 
                              Art. 1842
Cessazione  dal  servizio  per  infermita'  dipendente  da  causa  di
                              servizio

1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermita'
dipendente  da  causa  di  servizio  con  diritto  alla  pensione  di
privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
                              Art. 1843
                  Cessazione dal servizio a domanda

1.  Il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  si  consegue a norma
dell'articolo  6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165.
                              Art. 1844
                 Cessazione dal servizio d'autorita'

1.   In   caso  di  cessazione  dal  servizio  d'autorita'  ai  sensi
dell'articolo  934, il diritto a pensione si consegue in applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1843.
                              Art. 1845
                   Indennita' per una volta tanto

1. Al personale militare che cessa dal servizio permanente senza aver
conseguito  diritto  a  pensione,  spetta un'indennita' per una volta
tanto  ai  sensi  degli  articoli  52,  comma  5, e 54, comma 11, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

CAPO II
VALUTAZIONE DEI SERVIZI
SEZIONE I
SERVIZIO EFFETTIVO

                              Art. 1846
                           Ritenuta INPDAP

1.  Per  il  personale  in  servizio  permanente  e  per il personale
volontario  in  ferma  l'Amministrazione  provvede  al versamento dei
contributi  previdenziali  e  assistenziali  previsti dalla normativa
vigente per i dipendenti dello Stato.
2.  Sono  assoggettati  a  ritenuta  INPDAP  tutti gli emolumenti che
formano  il  trattamento  economico  fondamentale e accessorio, fatta
salva  l'applicazione  dell'articolo  51  del  decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
                              Art. 1847
                   Computo del servizio effettivo

1.  Il  computo  del  servizio  effettivo  si  effettua dalla data di
assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso.
2.   Il  tempo  trascorso  durante  la  sospensione  dall'impiego  e'
computato  in  ragione  della  meta',  ferma restando l'integrale non
computabilita'  dei  periodi  di  detenzione per condanna penale, dei
periodi  di  aspettativa  per motivi privati e di quelli trascorsi in
qualita' di richiamati senza assegni.
                              Art. 1848
                Riunione e ricongiunzione dei servizi

1. Al personale militare si applicano le norme in materia di riunione
e  ricongiunzione  di  servizi,  riscatto, totalizzazione dei periodi
assicurativi  e  prosecuzione  volontaria  previste  per i dipendenti
dello  Stato,  in quanto compatibili con le disposizioni del presente
capo.

SEZIONE II
AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI

                              Art. 1849
                Maggiorazioni del servizio effettivo

1.  Un  periodo  di  servizio, di cui e' prevista la maggiorazione ai
fini  pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa
piu' favorevole, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2.  Per  la  computabilita'  degli aumenti dei periodi di servizio si
applicano  gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165.
                              Art. 1850
                  Servizio nei reparti di campagna

1. Il servizio prestato nei reparti di campagna di cui all'articolo 3
della  legge  23  marzo  1983,  n.  78, con percezione delle relative
indennita', e' computato con l'aumento di un quinto.
                              Art. 1851
              Servizio di controllo dello spazio aereo

1.  Il servizio di controllo dello spazio aereo di cui all'articolo 7
della  legge  23  marzo  1983,  n.  78, prestato con percezione delle
relative indennita', e' computato con l'aumento di un quinto.
                              Art. 1852
                       Servizio di navigazione

1.   Il  servizio  di  navigazione,  prestato  con  percezione  delle
indennita'  di  imbarco  di  cui  all'articolo 4 della legge 23 marzo
1983,  n.  78, e' computato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
                              Art. 1853
                          Servizio di volo

1.  Il  servizio di volo, prestato con percezione delle indennita' di
aeronavigazione  e  di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23
marzo 1983, n. 78, e' computato ai sensi dell'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
                              Art. 1854
   Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre

1.  Il  servizio  prestato  dal  personale  delle  Forze di polizia a
ordinamento militare negli uffici disagiati di frontiera terrestre e'
computato ai sensi degli articoli 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 16 della legge 7 agosto 1990,
n. 232.
                              Art. 1855
        Servizio prestato negli stabilimenti militari di pena

1.  Il  servizio  del  personale  militare  addetto agli stabilimenti
militari di pena si computa con l'aumento di un quinto.
                              Art. 1856
      Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche

1.  Al  personale  militare  che  presta  servizio  all'estero presso
rappresentanze  diplomatiche  di  cui  all'articolo  1809  nelle sedi
disagiate  o  particolarmente  disagiate,  si  applicano  gli aumenti
previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092.
                              Art. 1857
            Servizio prestato presso le Forze di polizia

1.  Il  servizio  comunque  prestato  con  percezione dell'indennita'
pensionabile per le Forze di polizia di cui all'articolo 43, comma 3,
della   legge   1°  aprile  1981,  n.  121,  e'  computato  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284.
                              Art. 1858
                         Campagne di guerra

1.   Per   ogni  campagna  di  guerra  riconosciuta  ai  sensi  delle
disposizioni vigenti in materia, il servizio computabile e' aumentato
a  norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092.

SEZIONE III
SERVIZI COMPUTABILI A DOMANDA

                              Art. 1859
                       Navigazione mercantile

1.  Per  coloro  che  hanno  prestato  servizio militare nella Marina
militare  e' computabile, in ragione della meta' della sua durata, il
precedente  servizio  di  navigazione  su navi nazionali della marina
mercantile.
                              Art. 1860
              Studi superiori richiesti agli ufficiali

1.  La  valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali e'
effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

SEZIONE IV
COSTITUZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA

                              Art. 1861 
         Diritto alla costituzione di posizione assicurativa 
 
  1. La costituzione della posizione assicurativa per il militare  in
servizio permanente e' effettuata  ai  sensi  dell'articolo  124  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
  2. Il personale volontario in ferma che cessa  dal  servizio  senza
aver acquisito diritto a pensione, ha diritto, all'atto dell'invio in
congedo  e  per  l'effettivo  periodo  di  servizio  prestato,   alla
costituzione  della  posizione  assicurativa  di  cui  al  comma   1,
effettuata a cura e a spese dell'INPDAP, mediante il  versamento  dei
contributi determinati secondo le norme in  vigore  per  la  predetta
assicurazione. 
  3. Se il  personale  di  cui  al  comma  2  assume  successivamente
servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si  procede
all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto  nazionale
della previdenza sociale e' tenuto  a  rimborsare,  senza  interesse,
l'ammontare dei suddetti contributi salvo che  l'interessato  rinunci
al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui
si riferiscono i  contributi  stessi.  Se  prima  dell'assunzione  in
servizio pensionabile e' stata conseguita  pensione  di  invalidita',
l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai  fini
della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di  invalidita'
e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale  le  rate
riscosse, senza interessi. 
  4. In favore degli ufficiali piloti e  navigatori  di  complemento,
congedati alla scadenza della ferma prevista dall'articolo 943, comma
1 ovvero prosciolti dalla ferma senza aver  acquisito  il  diritto  a
pensione, l'INPDAP provvede, all'atto dell'invio  in  congedo  e  per
l'effettivo periodo di servizio  prestato,  alla  costituzione  della
posizione   assicurativa    nell'assicurazione    obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,  mediante  il  versamento
dei  contributi  stabiliti  dalle  norme   vigenti.   L'importo   dei
contributi nella misura del 50 per cento e' a carico del militare  ed
e' trattenuto sul premio di fine ferma eventualmente  spettante  ((ai
sensi dell'articolo  1797;))  la  parte  eccedente  rimane  a  carico
dell'INPDAP. 
 
                              Art. 1862
          Divieto di costituzione di posizione assicurativa

1.  In aggiunta ai casi previsti dagli articoli 126 e 127 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non si da'
luogo   alla  costituzione  di  posizione  assicurativa  in  caso  di
titolarita' di trattamento pensionistico privilegiato tabellare.

CAPO III
SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE

                              Art. 1863
        Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici

1.  I  sei  aumenti periodici di stipendio, attribuiti all'atto della
cessazione  dal  servizio, sono computati a norma dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
                              Art. 1864
        Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria

1.  Per il personale la cui pensione e' liquidata in tutto o in parte
con   il   sistema  contributivo,  il  trattamento  pensionistico  da
attribuire  all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato
applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A
allegata  alla  legge  8  agosto  1995,  n.  335, come periodicamente
rideterminato  ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge.
Al   termine   del  periodo  di  permanenza  in  tale  posizione,  il
trattamento   pensionistico   viene   rideterminato   applicando   il
coefficiente  di trasformazione corrispondente all'eta' di cessazione
dall'ausiliaria.
                              Art. 1865
   Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria

1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di
cui  all'articolo  992, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
                              Art. 1866
                  Base contributiva e pensionabile

1. La pensione, nel sistema di calcolo retributivo, viene determinata
sulla  base  dello  stipendio, dell'indennita' integrativa speciale e
degli  emolumenti  retributivi  espressamente  definiti  pensionabili
dalla  legge,  ai  sensi  dell'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2.  Al  personale militare si applicano le disposizioni in materia di
ampliamento   della   base   contributiva   e  pensionabile  previste
dall'articolo  2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
con decorrenza 1° gennaio 1996.
3. L'incremento previsto dal comma 2 trova applicazione ai fini della
determinazione  delle  sole  quote di pensione previste dall'articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503,  e  per la parte eccedente l'aumento del 18 per cento, calcolato
sullo stipendio, esclusa l'indennita' integrativa speciale.
4.  La  maggiorazione  del  18  per  cento  di  cui  al  comma  3  e'
assoggettata  alla  ritenuta  INPDAP  di  cui  all'articolo  1874, in
applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724.
                              Art. 1867
                       Aliquote di rendimento

1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai
fini  della determinazione della misura della pensione e' determinata
ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724,   ferma   restando   l'applicazione   della   riduzione  di  cui
all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la
stessa decorrenza.
2.  Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n.
335,  l'applicazione  delle  disposizioni  di cui al comma 1 non puo'
comportare  un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in
base  all'applicazione  delle  aliquote  di rendimento previste dalle
norme  di  cui  all'articolo  54  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
                              Art. 1868
     Effetti pensionistici delle indennita' di impiego operativo

1.  L'indennita'  di  impiego operativo di base di cui all'articolo 2
della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' pensionabile.
2.  Per  i  periodi  di  percezione  delle  indennita'  operative  di
campagna,  di  imbarco e di controllo dello spazio aereo, di cui alla
stessa  legge,  il  predetto  importo e' maggiorato, per ogni anno di
servizio  effettivo prestato con percezione delle relative indennita'
e  per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le seguenti
percentuali:
a) reparti di campagna: 0,75;
b) reparti di campagna per truppe alpine: 1,25;
c) imbarco su mezzi di superficie: 3,5; imbarco su sommergibili: 6;
d)  controllo  dello  spazio aereo: I grado di abilitazione: 1,25; II
grado di abilitazione: 2; III grado di abilitazione: 3,75.
3.  Se  i  predetti periodi risultano superiori al massimo di 20 anni
computabili,   si   tiene  conto  delle  indennita'  piu'  favorevoli
percepite nel tempo dagli interessati.
4.  Per  il  personale  che  si  trova  a operare nelle condizioni di
impiego  di  cui  agli  articoli  17  e 13, commi 6 e 7, della stessa
legge, la percentuale dell'indennita' meno favorevole e' pensionabile
in   proporzione  agli  anni  di  servizio  prestato  nelle  predette
condizioni.
                              Art. 1869 
Maggiorazione per i percettori dell'indennita' di  aeronavigazione  o
                               di volo 
 
  1. Per il personale militare che  ha  percepito  le  indennita'  di
aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennita' per una
volta tanto sono aumentate di una  aliquota  corrispondente  a  tanti
ventottesimi dei nove decimi delle indennita' di aeronavigazione o di
volo percepite, calcolate ad  anno,  per  quanti  sono  gli  anni  di
servizio effettivo prestati con percezione di dette indennita' e  con
il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di  servizio
di aeronavigazione e di volo. 
  2. La pensione normale di cui al comma 1 e', altresi', aumentata di
una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento  delle  indennita'  di
aeronavigazione o di volo spettanti all'atto  della  cessazione,  per
ogni anno di servizio di aeronavigazione  o  di  volo  successivo  ai
venti anni di cui al comma 1. 
  3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non  puo'  superare
l'80 per cento delle indennita' stesse. 
  4. A fini dell'applicazione del presente articolo  si  tiene  conto
del grado rivestito e dell'anzianita' di servizio aeronavigante o  di
volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. 
Il  calcolo  delle  aliquote   pensionabili   delle   indennita'   di
aeronavigazione e di volo, di cui ai  commi  1  e  2,  e'  effettuato
separatamente per  ciascun  periodo  di  impiego  sui  vari  tipi  di
((aeromobili)), tenendo  conto  della  durata  di  ciascuno  di  tali
periodi e sulla base delle  corrispondenti  indennita'  nelle  misure
vigenti all'atto della cessazione dal servizio. 
  5. Per i periodi di servizio superiori al massimo  pensionabile  si
tiene conto delle misure piu' favorevoli percepite, nel tempo,  dagli
interessati. 
  6. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970  l'attivita'  di  volo
svolta sui velivoli da caccia e' assimilata  a  quella  svolta  sugli
aviogetti. 
  7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari  di  truppa  non
appartenenti all'Aeronautica che hanno svolto attivita' di  volo,  di
osservazione aerea o di paracadutismo e hanno percepito  l'indennita'
di aeronavigazione o di volo, la  pensione  e  l'indennita'  per  una
volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette  indennita'  nella
misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a 6. 
  8. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante  dal
cumulo della quota maturata delle indennita' di aeronavigazione o  di
volo  e  della  quota  in   pensione   risultante   dall'applicazione
dell'articolo 1868 non puo' superare  l'importo  dell'80  per  cento,
rispettivamente,  delle  indennita'  di  aeronavigazione  o  di  volo
previste dagli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78. 
                              Art. 1870 
                Calcolo dell'indennita' di ausiliaria 
 
  1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di
quiescenza, una indennita' annua lorda, pari al 70  per  cento  della
differenza  tra  il  trattamento  di  quiescenza   percepito   e   il
trattamento economico spettante nel tempo al pari grado  in  servizio
dello stesso ruolo, e con anzianita'  di  servizio  corrispondente  a
quella  ((effettivamente  posseduta  dal  militare))   all'atto   del
collocamento in ausiliaria. 
  2. Il trattamento economico spettante nel tempo al  pari  grado  in
servizio e' inteso come comprensivo di tutte le  maggiorazioni  e  di
tutte le indennita'. 
  3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con
riferimento a entrambi i termini del raffronto: 
    a) dell'indennita' integrativa speciale; 
    b) della quota degli assegni per il nucleo familiare; 
    c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio
1970, n. 336; 
    d) dell'eventuale pensione privilegiata; 
    e) delle maggiorazioni che  costituiscono  trattamento  economico
aggiuntivo; 
    f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863;
    g) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della  legge
    11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente; 
    h)  degli  incrementi  corrisposti  a  titolo   di   perequazione
automatica; 
    i) dell'indennita' di posizione e perequativa; 
    l) dell'assegno di valorizzazione dirigenziale; 
    m) della speciale indennita'  pensionabile  di  cui  all'articolo
1818. 
  4. L'indennita' di ausiliaria, nel sistema di calcolo  retributivo,
e' pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria. 
                              Art. 1871
Riliquidazione   al   termine   dell'ausiliaria  del  trattamento  di
    quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo

1.  Il  periodo  di  permanenza in ausiliaria e' computato per intero
agli  effetti  della  pensione  come  servizio effettivo, anche se il
militare  non e' stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non
e'  invece computato il periodo di tempo durante il quale il militare
ha  prestato  altro  servizio produttivo di pensione, salva l'opzione
del medesimo ai fini della pensione militare.
2. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, e' liquidato
al  militare  un  nuovo  trattamento  di quiescenza con il computo di
detto  periodo  e  sulla  base  degli  assegni  pensionabili che sono
serviti  ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto
della  cessazione  dal  servizio  permanente,  maggiorati  sia  degli
aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio
trascorso in ausiliaria, sia dell'indennita' di cui articolo 1870.
3.  Se  il  militare  e'  stato  richiamato  per  almeno  un anno, e'
liquidato  al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza
sulla  base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo,
maggiorati  degli  aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria
trascorso senza richiamo.
4.  Per  i militari collocati in ausiliaria per effetto dell'avvenuta
cessazione  del  trattamento  pensionistico  di guerra, il periodo di
permanenza  in  ausiliaria non e' computabile nei confronti di coloro
che hanno gia' fruito dell'aumento di sei anni di cui all'articolo 63
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
                              Art. 1872
Riliquidazione  al  personale nella riserva o in congedo assoluto del
trattamento  di  quiescenza  determinato  con  il  sistema di calcolo
                             retributivo

1.  L'ufficiale  cessato  dal  servizio  permanente  per  eta'  o per
invalidita'  e  collocato  direttamente  nella  riserva  o in congedo
assoluto,   al   compimento   in   tali   posizioni   di  un  periodo
corrispondente  a  quello  massimo  di  permanenza  in ausiliaria, ha
diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio
e  degli  altri  assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati
degli  aumenti  periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni
biennio trascorso nella predetta condizione.
2.  Il diritto di cui al comma 1 spetta all'ufficiale collocato nella
riserva  o  in  congedo  assoluto dalla categoria dell'ausiliaria, in
applicazione dell'articolo 995, in relazione alla minore durata della
permanenza in ausiliaria.
                              Art. 1873
Trattamento  di  quiescenza  determinato  con  il  sistema di calcolo
retributivo   al  personale  dirigente  cessato  dalla  posizione  di
                aspettativa per riduzione dei quadri

1.   Agli   ufficiali   dirigenti  che  cessano  dalla  posizione  di
aspettativa  per  riduzione  dei  quadri  competono,  in  aggiunta  a
qualsiasi altro beneficio spettante:
a)  il  trattamento  pensionistico  che sarebbe loro spettato qualora
fossero  rimasti  in  servizio  fino  al limite di eta', compresi gli
aumenti  periodici e i passaggi di classe di stipendio commisurati al
trattamento percepito all'atto della cessazione;
b) l'indennita' di ausiliaria di cui all'articolo 1870.
2.  Gli  stessi  ufficiali  hanno  diritto  alla  riliquidazione  del
trattamento  di  quiescenza  al  termine  dell'ausiliaria, secondo le
modalita' di cui all'articolo 1871.
                              Art. 1874 
            Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza 
 
1. La ritenuta  INPDAP  e'  operata,  nella  misura  prevista  per  i
dipendenti dello  Stato  in  attivita'  di  servizio,  sull'ammontare
complessivo della pensione  ((,  dell'indennita'  di  ausiliaria))  e
della tredicesima mensilita', esclusa  la  parte  pensionabile  delle
indennita' di impiego operativo,  percepite  durante  il  periodo  di
permanenza in ausiliaria nonche'  durante  i  corrispondenti  periodi
trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono
computabili ai fini degli aumenti periodici  biennali  del  2,50  per
cento dello stipendio, nel sistema  di  calcolo  retributivo.  Se  il
collocamento nella riserva o in congedo assoluto e' stato determinato
da ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate  per  causa  di
guerra, la ritenuta non e' operata. 
2.  Il  trattamento  corrisposto  agli  ufficiali  in  ausiliaria  e'
assoggettato al contributo previsto per il personale in  servizio  in
favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
presso l'INPDAP. 
                              Art. 1875
  Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di
pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del
ricollocamento  in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione
della  pensione  in  relazione  al  nuovo  servizio  prestato;  se il
richiamo  ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della
riliquidazione  si  considera anche l'ultimo stipendio percepito, nel
sistema di calcolo retributivo.
                              Art. 1876 
Norma di salvaguardia  per  il  personale  ((trattenuto  in  servizio
          ovvero)) richiamato dal congedo o dall'ausiliaria 
 
1. Al personale ((trattenuto  in  servizio  ovvero))  richiamato  con
assegni  dal  congedo  o  dalla  posizione   ausiliaria   spetta   il
trattamento economico di attivita', se piu'  favorevole  rispetto  al
trattamento  di  quiescenza  e  all'indennita'   di   ausiliaria   in
godimento. 
                              Art. 1877 
Non cumulabilita' delle rate di pensione  con  assegni  di  attivita'
              spettanti dopo la cessazione dal servizio 
 
1.  ((Al  militare  cessato  dal   servizio   permanente   ai   sensi
dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un  periodo  di  tre
mesi  gli  interi  assegni  spettanti  al  pari  grado  del  servizio
permanente.)) Si applica l'articolo 58  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  in  materia  di  cumulo
delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la
cessazione dal servizio. 

TITOLO III
TRATTAMENTI PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO
CAPO I
RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO

                              Art. 1878 
                Accertamento della causa di servizio 
 
1. Ai procedimenti per la  concessione,  al  personale  militare,  di
benefici  collegati  al  riconoscimento  di  causa  di  servizio,  si
applicano le disposizioni recate dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  ottobre  2001,  n.  461,  ((e  dall'articolo  6   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,)) fermo restando il  regime  di
definitivita' delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta
secondo le disposizioni dell'articolo 1880. 
                              Art. 1879
             Accertamento diagnostico delle menomazioni

1.   Gli   accertamenti   sanitari   sull'entita'  delle  menomazioni
dell'integrita'  psicofisica del dipendente, propedeutici al giudizio
di  riconoscimento  della  causa  di  servizio,  sono  eseguiti dalle
Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193.
2.   Restano   ferme   le   disposizioni   sulla  composizione  e  il
funzionamento  del  Collegio  medico-legale presso il Ministero della
difesa, ai sensi dell'articolo 189.
                              Art. 1880 
Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa
                              violenta 
 
1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di  servizio  delle  lesioni
traumatiche e' pronunciato dal direttore  ((di  una  delle  strutture
sanitarie militari  di  cui  all'articolo  195)),  sempre  che  dette
lesioni siano immediate o dirette, con chiara  fisionomia  clinica  e
con  i  caratteri  dell'infortunio  da  causa  violenta,  e   abbiano
determinato  inizialmente  il  ricovero   in   ((una   delle   citate
strutture)). 
2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 e' espresso sulla base
di dati clinici rilevati e degli  elementi  e  circostanze  di  fatto
riportati nelle dichiarazioni a tale scopo  formulate  dal  dirigente
del servizio sanitario e dal  Comandante  del  corpo  e  del  reparto
distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si
e' verificato. 
3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel piu'  breve
tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo. 
4. Le complicanze e  l'eventuale  decesso,  sopraggiunti  durante  il
ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono  formare  oggetto
di nuovo giudizio del direttore del luogo  di  cura,  all'atto  della
dimissione o del decesso. 
5. Delle conclusioni diagnostiche e  medico  legali  e  del  relativo
giudizio deve essere data partecipazione all'interessato. 
6.  In  caso  di  non  accettazione,  viene   eseguita,   a   domanda
dell'interessato,  la  normale  procedura  di  riconoscimento   della
dipendenza da causa di servizio di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 
7. Se la lesione e' riconosciuta dipendente da causa di servizio,  il
giudizio sulla idoneita' al servizio e sulla eventuale assegnazione a
una delle categorie di  cui  alle  tabelle  annesse  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,  n.  915,  e'  devoluto
alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193. 
                              Art. 1881
                       Rimborso spese di cura

1.  Sono  a  carico  dell'Amministrazione  le spese di cura, comprese
quelle  per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal
personale   dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica  militare  e  delle  Forze  di polizia a ordinamento
militare,  ai  sensi  degli  articoli  68,  comma  8  del decreto del
Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 34, comma 2 della
legge  16  gennaio 2003, n. 3, 1, commi 219, 220 e 221 della legge 23
dicembre  2005,  n. 266 e 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.

CAPO II
EQUO INDENNIZZO

                              Art. 1882
                           Equo indennizzo

1.  L'equo indennizzo e' corrisposto al personale militare, anche non
in  servizio  permanente  e  agli  allievi  delle  Forze di polizia a
ordinamento   militare,  secondo  le  disposizioni  stabilite  per  i
dipendenti dello Stato.
                              Art. 1883
                    Anticipo dell'equo indennizzo

1.  Ai  superstiti  dei  militari  deceduti a seguito di incidente di
volo,  aventi diritto all'equo indennizzo nella misura corrispondente
alla  1^  categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente
della  Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, e' concesso d'ufficio un
anticipo  nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del
beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi
dell'evento lesivo.
2.  L'anticipo  di  cui  al  comma  1  e'  concesso  sul fondo scorta
dell'ente  che amministra il personale che ha subito l'incidente, non
appena  il  competente organo medico legale ha giudicato che la morte
e' avvenuta in servizio e per causa di servizio. Il suddetto anticipo
e' reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.

CAPO III
TRATTAMENTO PRIVILEGIATO ORDINARIO

                              Art. 1884
                        Pensione privilegiata

1.  Il  trattamento  pensionistico  privilegiato  e'  corrisposto  al
personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti
dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.
                              Art. 1885
    Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati

1.  La  pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati
e'   disciplinata  dall'articolo  67,  commi  1-4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
                              Art. 1886
                   Pensione privilegiata tabellare

1.  La  pensione  privilegiata  tabellare  e'  determinata  ai  sensi
dell'articolo   67,   comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2.  All'importo  della pensione, si aggiunge l'indennita' integrativa
speciale,  corrisposta in via separata ai sensi dell'articolo 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324.
3.   La  pensione  privilegiata  tabellare  correlata  a  menomazioni
verificatesi  durante  il  servizio  militare  di  leva  e' esente da
imposta sul reddito.
4.   Il   periodo  di  servizio  che  ha  dato  luogo  alla  pensione
privilegiata  tabellare,  diverso  da quello di leva, non puo' essere
ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.
                              Art. 1887
   Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari

1.  La  pensione  privilegiata spettante agli allievi delle accademie
militari  e  dell'accademia  del  Corpo  della  Guardia di finanza e'
determinata  ai  sensi  dell'articolo  76  del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
                              Art. 1888
        Computo delle indennita' di aeronavigazione e di volo

1.   Per  gli  ufficiali  e  sottufficiali  che  hanno  percepito  le
indennita'  di  aeronavigazione  o  di  volo  e  relative  indennita'
supplementari,   la  pensione  privilegiata  di  prima  categoria  e'
aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 1869, con un minimo di
aumento corrispondente a diciotto ventottesimi.
2.  Per i militari di truppa l'aumento di cui al comma 1 e' stabilito
nella misura di euro 82,63 se piloti, di euro 41,32 se specialisti.
3.  L'aumento  della  pensione  di  categoria inferiore alla prima e'
determinato  applicando, alla misura dell'indennita' stabilita per la
prima  categoria,  le  percentuali di cui all'articolo 67 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4.  In  nessun  caso  la pensione privilegiata puo' superare l'ultimo
stipendio    percepito,    aumentato    dell'ultima   indennita'   di
aeronavigazione o di volo calcolata ad anno.
                              Art. 1889 
                 Assegno rinnovabile per i militari 
 
  1. Se le infermita' o le lesioni ascrivibili a una delle  categorie
della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, sono suscettibili di miglioramento, spetta  al
militare un assegno rinnovabile ((ai  sensi  degli  articoli  68  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e
5 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.)) 
                              Art. 1890 
        Indennita' per una volta tanto al personale militare 
 
  1. Al militare che ha contratto  infermita'  o  riportato  lesioni,
dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B  annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.  915,
e' corrisposta una indennita' per una volta tanto  ((ai  sensi  degli
articoli 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092, e 4, comma 2, della legge 26 gennaio 1980, n.
9.)) 
                              Art. 1891
             Criteri di applicazione delle tabelle A e B

1.  Le  infermita'  non  esplicitamente  elencate nelle tabelle A e B
annesse  al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n.  915,  devono ascriversi alle categorie che comprendono infermita'
equivalenti   tenendo   conto  di  quanto  indicato  nei  criteri  di
applicazione delle medesime tabelle A e B.
                              Art. 1892
Cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennita' per
                           una volta tanto

1.   Il   cumulo   della  pensione  o  dell'assegno  rinnovabile  con
l'indennita'  per  una  volta tanto e' disciplinato dall'articolo 69,
comma  2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
                              Art. 1893
                     Servizio in tempo di guerra

1.  Il  servizio  in  tempo  di  guerra non da' titolo al trattamento
privilegiato   ordinario,   fatte   salve   le   condizioni  previste
dall'articolo  80  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
                              Art. 1894
       Assegni accessori alla pensione privilegiata ordinaria

1.  Agli invalidi per servizio competono, in aggiunta alla pensione o
all'assegno  rinnovabile,  gli assegni accessori previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

CAPO IV
TRATTAMENTI SPECIALI CORRELATI ALLA CAUSA DI SERVIZIO
SEZIONE I
PROVVIDENZE AI FAMILIARI DI MILITARI VITTIME DEL SERVIZIO

                              Art. 1895
Speciale  elargizione  ai  superstiti  del  personale non in servizio
          permanente effettivo deceduto durante il servizio

1.   Ai  superstiti  dei  caduti  durante  il  periodo  di  servizio,
appartenenti  a  una  delle  seguenti  categorie  di personale non in
servizio  permanente,  e' corrisposta la speciale elargizione di euro
25.822,84:
a) militari in servizio di leva;
b)  richiamati  nelle  Forze  armate,  nella Guardia di finanza e nei
Corpi ausiliari delle Forze armate;
c) allievi carabinieri;
d) allievi finanzieri;
e) allievi delle accademie militari;
f) allievi delle scuole e dei licei militari;
g) volontari in ferma.
2.  La speciale elargizione di cui al comma 1 non spetta ai familiari
di coloro che al momento dell'evento dannoso si trovavano in licenza,
in permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione.
                              Art. 1896
Speciale  elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di
                              servizio

1.  Ai  superstiti dei soggetti deceduti in attivita' di servizio per
diretto  effetto  di  ferite  o  lesioni  causate da eventi di natura
violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a una
delle  seguenti  categorie  di personale, e' corrisposta una speciale
elargizione  pari  al  50  per  cento  del  beneficio  previsto dagli
articoli  6  della  legge  13  agosto  1980, n. 466, 4 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206,
aumentata  di  un  ulteriore  30  per cento, quando il dante causa ha
familiari fiscalmente a carico:
a) militari in servizio permanente e di complemento;
b) personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
c) militari in servizio di leva;
d)  richiamati  nelle  Forze  armate,  nella Guardia di finanza e nei
Corpi ausiliari delle Forze armate;
e) allievi carabinieri;
f) allievi finanzieri;
g) allievi delle accademie militari;
h) allievi delle scuole e dei licei militari;
i) volontari in ferma.
2. L'importo della speciale elargizione di cui al comma 1 e' soggetto
a  rivalutazione  annuale  automatica  in  misura  pari  al  tasso di
inflazione  accertato  per  l'anno  precedente,  sulla  base dei dati
ufficiali ISTAT.
                              Art. 1897
        Speciale trattamento pensionistico di reversibilita'

1.  La  pensione  privilegiata spettante al coniuge superstite e agli
orfani  degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze
armate  e  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento militare, caduti
vittime  del  dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a
infrastrutture  civili  e militari, ovvero in operazioni di soccorso,
ovvero  deceduti successivamente per la stessa causa, e' stabilita in
misura  pari  al  trattamento  complessivo di attivita' percepito dal
congiunto all'epoca del decesso o, se piu' favorevole, in misura pari
al  trattamento  complessivo  di  attivita'  del grado immediatamente
superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi
compresi  gli  emolumenti  pensionabili, con esclusione degli assegni
per  il  nucleo  familiare e dell'indennita' integrativa speciale che
sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
2.  Per  il  coniuge  superstite e gli orfani dei militari di truppa,
caduti  vittime  del  dovere  in  servizio  di  ordine  pubblico o di
vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di
soccorso,  la  pensione  privilegiata  ordinaria e' liquidata a norma
dell'articolo   67,   comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3.  E'  fatto  salvo  quanto  disposto dall'articolo 2 della legge 24
maggio   1970,   n.  336,  e,  se  piu'  favorevole,  il  trattamento
privilegiato  ordinario nella misura e alle condizioni previste dalle
disposizioni  in  materia  di  pensioni  di  guerra.  Ai  titolari di
pensione  cosi'  determinata,  va  attribuito, se piu' favorevole, il
trattamento previsto dal presente articolo.
4.  La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli
orfani,  ai  genitori e ai collaterali dei militari indicati ai commi
da  1 a 3 e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme
in vigore.
5.  Il  trattamento  speciale di pensione di cui al presente articolo
sara' riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del
nucleo  familiare e ai miglioramenti economici attribuiti ai militari
in  attivita'  di  servizio  di grado corrispondente a quello posto a
base del trattamento pensionistico.

SEZIONE II
INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO

                              Art. 1898
        Destinatari dell'indennizzo privilegiato aeronautico

1.  L'indennizzo  privilegiato  aeronautico  e'  concesso ai militari
delle  Forze  armate,  i  quali prestino servizio di volo, anche come
allievi  presso  le  scuole di pilotaggio, nonche' agli allievi delle
scuole  e  degli  istituti  di  istruzione  dei  corpi  di  polizia a
ordinamento  militare  e  agli  allievi del primo anno dell'Accademia
navale,  i  quali,  in seguito a incidente di volo subito in servizio
comandato,   anche   soltanto   come   passeggeri,   sono  dichiarati
permanentemente  inabili al servizio per infermita' ascrivibili a una
delle  prime  tre  categorie  della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2.  Gli accertamenti relativi alle infermita' di cui al comma 1, sono
effettuati  con  le norme stabilite per la concessione delle pensioni
privilegiate.
3. Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che ha diretta e
immediata  attinenza  all'aeronavigazione,  e che si e' verificato in
danno  dei  militari  a  bordo dell'aeromobile, dal momento in cui e'
iniziato  il  moto per spiccare il volo fino al momento della fermata
dopo il volo stesso, ovvero dopo un forzato atterraggio o ammaraggio,
anche  quando  il danno e' conseguente al lancio con paracadute da un
aeromobile eseguito anche a scopo di semplice esercitazione.
4.  L'indennizzo  privilegiato  aeronautico  e'  esteso  al personale
militare  dello  Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti,
riporti invalidita' in conseguenza di incidente di volo.
5.  Se  dall'incidente  di  volo  e'  derivata la morte del militare,
l'indennizzo  e'  liquidato  alle  famiglie,  nel  seguente ordine di
priorita':
a) coniuge superstite, anche se separato, purche' senza addebito, per
l'intero  ammontare  oppure in concorso con gli orfani in ragione del
75,  60,  50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che i figli
stessi  siano, rispettivamente, rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4
e  piu',  mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro
discendenti;
b) figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in
mancanza del coniuge superstite;
c) genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli;
d)  fratelli  e  sorelle,  in mancanza di coniuge superstite, figli e
genitori.
                              Art. 1899
           Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico

1.  L'indennizzo  privilegiato  aeronautico, in caso di decesso di un
dipendente  militare, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati
di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico:
a) ufficiali generali:
1)   euro   7.746,85  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1898;
2)   euro   1.936,71  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
dell'articolo 1898;
b) ufficiali superiori:
1)   euro   6.197,48  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1898;
2)   euro   1.549,37  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
dell'articolo 1898;
c) ufficiali inferiori:
1)   euro   4.648,11  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1898;
2)   euro   1.208,51  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
dell'articolo 1898;
d) sottufficiali:
1)   euro   3.873,43  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1898;
2)  euro 991,60 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo
1898;
e) graduati e militari di truppa:
1)   euro   3.098,74  ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1898;
2)  euro 774,69 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo
1898.
2. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermita' di un
dipendente  militare, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati
di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie
ascrivibili  alla  1^  e alla 2^ categoria della tabella A annessa al
decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
di  euro  309,87,  per infermita' ascrivibili alla 3^ categoria della
tabella A:
a)  ufficiali generali: euro 7.746,85 per infermita' ascrivibile alla
1^  categoria, euro 6.972,17 per la 2^ categoria ed euro 1.936,71 per
la 3^ categoria;
b) ufficiali superiori: euro 6.197,48 per infermita' ascrivibile alla
1^  categoria, euro 5.577,73 per la 2^ categoria ed euro 1.549,37 per
la 3^ categoria;
c) ufficiali inferiori: euro 4.648,11 per infermita' ascrivibile alla
1^  categoria, euro 4.338,24 per la 2^ categoria ed euro 1.208,51 per
la 3^ categoria;
d)  sottufficiali:  euro  3.873,43 per infermita' ascrivibile alla 1^
categoria, euro 3.563,55 per la 2^ categoria ed euro 991,60 per la 3^
categoria;
e)  graduati  e  militari  di  truppa:  euro  3.098,74 per infermita'
ascrivibile  alla  1^ categoria, euro 2.788,87 per la 2^ categoria ed
euro 774,69 per la 3^ categoria.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di tanti dodicesimi
delle  somme  stesse  quanti  sono  gli  anni  di  servizio  di  volo
effettivamente prestati dal militare.
4.  Se  nell'insieme  del  servizio  di  volo prestato, ai fini della
disposizione  di  cui  al  comma  3, risulta una frazione di anno, il
periodo  che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero, mentre
il periodo uguale o inferiore ai sei mesi si trascura.
5.   Per  i  militari  in  congedo,  che  compiono  esercitazioni  di
allenamento  e  addestramento,  l'aumento  e' pari a tanti dodicesimi
quanti  sono  gli  anni  nei  quali  i  militari  stessi  sono  stati
richiamati  per  allenamento o addestramento, indipendentemente dalla
durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi.
6.  Nei  casi in cui l'indennizzo privilegiato aeronautico risulti di
importo    inferiore    all'assicurazione    obbligatoria    prevista
dall'articolo  941  del codice della navigazione, l'ammontare di esso
e' elevato fino alla concorrenza della predetta assicurazione.
7.  In  ogni caso, l'indennizzo non e' cumulabile con l'assicurazione
obbligatoria prevista dall'articolo 941 del codice della navigazione.
Se  quest'ultima e' di importo inferiore, l'indennizzo e' corrisposto
per la differenza.
                              Art. 1900
           Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo

1.  A  ciascun  figlio  minore  del dipendente militare, deceduto per
incidente di volo come qualificato dall'articolo 1898 e' concesso, in
aggiunta   all'indennizzo  privilegiato  aeronautico,  un  indennizzo
integrativo dell'importo di euro 2.685,58.
2.  L'indennizzo  integrativo  compete anche ai figli maggiorenni che
risultano  permanentemente  inabili  a  proficuo  lavoro alla data di
morte del genitore.
                              Art. 1901
          Anticipo dell'indennizzo privilegiato aeronautico

1.   Ai   superstiti   aventi   diritto  all'indennizzo  privilegiato
aeronautico  nella  misura  corrispondente  alla  1^  categoria della
tabella  A  annessa  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e' concesso d'ufficio un anticipo nella misura
pari  ai  nove  decimi  dell'ammontare  globale del beneficio stesso,
avuto  riguardo  alla  misura  in  vigore  al verificarsi dell'evento
lesivo.
2.  L'anticipo  e' concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra
il  personale  che  ha  subito  l'incidente, non appena il competente
organo  medico legale giudica che la morte e' connessa al servizio di
volo.  Il  predetto  anticipo  e' reintegrato in sede di liquidazione
definitiva dell'indennizzo.
                              Art. 1902
    Cause di esclusione dell'indennizzo privilegiato aeronautico

1. L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta a coloro che sono
incorsi   in   condanna   definitiva,   che   ha  avuto  per  effetto
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2.  L'indennizzo  non  spetta  per  gli  incidenti  di  volo  che  si
verificano  durante  lo  stato  di  guerra  dal  momento  dell'inizio
dell'ostilita' fino a quello della loro cessazione.
                              Art. 1903
Termini   di  decadenza  della  domanda  di  indennizzo  privilegiato
                             aeronautico

1.   La  domanda  per  la  concessione  dell'indennizzo  privilegiato
aeronautico  deve  essere  presentata all'Amministrazione militare, a
pena  di  decadenza,  entro il termine di cinque anni dalla morte del
militare.
2.  Avverso  il  provvedimento  e'  ammesso il ricorso alla Corte dei
conti.

SEZIONE III
PROVVIDENZE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO,
DELLA CRIMINALITA' E DEL DOVERE

                              Art. 1904
       Vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere

1.  Al  personale  militare  spettano  le provvidenze in favore delle
vittime  del  terrorismo,  della  criminalita' e del dovere, previste
dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.

SEZIONE IV
PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO

                              Art. 1905
Provvidenze   alle   vittime   di   incidenti  causati  da  attivita'
                  istituzionali delle Forze armate

1.  Ai superstiti delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o
in  conseguenza  di  attivita'  operative e addestrative svolte dalle
Forze  armate  sul  territorio  nazionale nell'adempimento di compiti
assegnati, e' concessa un'elargizione nella misura di 51.645,69 euro,
che  spetta  solo  se  la  vittima o i suoi aventi causa non hanno in
alcun   modo   concorso   all'incidente   con  dolo  o  colpa  grave.
L'elargizione,  che  non  esclude  il  risarcimento del maggior danno
eventualmente  dovuto,  e'  esente da imposte e non e' cumulabile con
altre provvidenze corrisposte allo stesso titolo.
2.  L'elargizione  e'  corrisposta ai superstiti fiscalmente a carico
nell'ordine di priorita':
a) coniuge e figli;
b) figli, in mancanza del coniuge;
c) genitori;
d)  fratelli  e  sorelle,  se  conviventi. Fermo restando il predetto
ordine,   nell'ambito   di   ciascuna   categoria,  si  applicano  le
disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3.   Se   a  causa  degli  incidenti  indicati  nel  comma  1  deriva
un'invalidita'  permanente,  al  danneggiato  spetta un'anticipazione
sulle  somme  delle  quali  l'Amministrazione della difesa risultera'
debitrice.  La  misura dell'anticipazione e' stabilita in ragione del
grado  di invalidita' e del costo delle cure mediche, gia' effettuate
o da effettuare, necessarie a limitare il danno.
4.  Agli  invalidi,  al  coniuge  superstite e ai figli delle vittime
degli  incidenti di cui al comma 1, se in possesso della cittadinanza
italiana,  si applicano le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n.
68.
5.  Le  modalita'  di  attuazione  delle  norme previste dal presente
articolo sono stabilite nel regolamento.
                              Art. 1906
Provvidenze  a  favore  delle  vittime di ordigni bellici in tempo di
                                pace

1.  Ai  cittadini  italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di
armi  e  ordigni  esplosivi  lasciati incustoditi o abbandonati dalle
Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate
o  isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, e' attribuito il
trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1886.
2.   Per  il  trattamento  di  pensione  di  cui  al  comma  1  trova
applicazione  la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per
servizio.
3.   Il  trattamento  di  pensione  di  cui  al  comma  1  e'  esente
dall'imposta sul reddito.
                             Art. 1907.
       (( (Personale esposto a particolari fattori di rischio)

  1.  I  termini  e le modalita' per il riconoscimento della causa di
servizio  e  per  la  corresponsione  di  adeguati  indennizzi per il
personale  che  a  causa  dell'esposizione  a  particolari fattori di
rischio   ha   contratto   infermita'   o   patologie  tumorali  sono
disciplinati dall'articolo 603, che detta altresi' il relativo limite
massimo di spesa, e dal regolamento)).

TITOLO IV
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

                              Art. 1908
                    Trattamento di fine servizio

1.  Il  trattamento  di  fine  servizio,  e' corrisposto al personale
militare  secondo  le  disposizioni  stabilite per i dipendenti dello
Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.
                              Art. 1909
               Computo del servizio comunque prestato

1.  Il  servizio  militare  comunque prestato, ivi compresi i periodi
pre-ruolo, e' riscattabile ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
                              Art. 1910
Effetti degli emolumenti pensionabili ai fini del trattamento di fine
                              servizio

1.   La  base  contributiva  del  trattamento  di  fine  servizio  e'
determinata  ai  sensi  dell'articolo  38  del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
                              Art. 1911 
Attribuzione dei sei aumenti  periodici  di  stipendio  ai  fini  del
                    trattamento di fine servizio 
 
1.  In  alternativa  alla  promozione   alla   vigilia   disciplinata
dall'articolo 1082, gli  ufficiali  in  servizio  permanente  possono
chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione  del  trattamento
di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in  aggiunta
a qualsiasi altro beneficio spettante. 
2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di  stipendio,  di  cui  al
comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito  la
promozione ai sensi degli  articoli  1076  ((,  comma  1,))  e  1077,
nonche' agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di eta' con il
grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che
hanno   conseguito   una   promozione   nella   posizione   di    <<a
disposizione>>. 
3. Al  personale  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare
continua  ad  applicarsi  l'articolo  6-bis,  del  decreto  legge  21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472. 
                              Art. 1912
Ufficiali dirigenti cessati dall'aspettativa per riduzione dei quadri

1.  Agli ufficiali dirigenti che cessano a domanda dalla posizione di
aspettativa  per  riduzione  di  quadri  compete l'indennita' di fine
servizio  che  sarebbe  loro  spettata  qualora  fossero  rimasti  in
servizio  fino al limite di eta', comprensiva degli aumenti periodici
e  dei  passaggi  di  classe  di stipendio commisurati al trattamento
percepito all'atto della cessazione.

TITOLO V
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO

                              Art. 1913
                   Fondi previdenziali integrativi

1.  Fermo  restando  quanto  previsto  per  i dipendenti pubblici dal
decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza
complementare,   gli   ufficiali   e   i  sottufficiali  in  servizio
permanente,  gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai
seguenti  fondi  previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a
gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze
armate di cui all'articolo 74 del regolamento:
a)  fondo  di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma
dei carabinieri;
b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare;
c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare;
d)   fondo  di  previdenza  sottufficiali  dell'Esercito  italiano  e
dell'Arma dei carabinieri;
e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri;
f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare;
g) fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare.
2.  L'Ordinario  militare,  gli  ispettori e i cappellani militari in
servizio  permanente  sono  iscritti d'ufficio al fondo di previdenza
ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri.
3.  L'iscrizione  del personale militare ai fondi viene meno all'atto
della   cessazione   dal   servizio  permanente,  anche  in  caso  di
trattenimento o di richiamo in servizio.
                              Art. 1914 
                      Indennita' supplementare 
 
  1. Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali  in  servizio  permanente,
nonche' agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei  anni
ai fondi previdenziali di cui  all'articolo  1913,  che  cessano  dal
servizio  con   diritto   a   pensione,   e'   dovuta   un'indennita'
supplementare. 
  2. L'indennita' supplementare e' liquidata in base all'aliquota del
2 per cento dell'ultimo  stipendio  annuo  lordo,  comprensivo  della
tredicesima mensilita', considerato in ragione dell'80 per cento, per
quanti sono gli anni di iscrizione al fondo. 
  3. Ai fini della  liquidazione  dell'indennita'  supplementare  non
sono valutabili i periodi nei quali non vi e'  stato  versamento  del
contributo. 
  4. Agli ufficiali che ne hanno diritto, l'indennita'  supplementare
e' corrisposta allo scadere del quarto anno dalla data di  cessazione
dal servizio permanente. In relazione alle disponibilita' finanziarie
del pertinente fondo previdenziale integrativo  e  delle  prevedibili
cessazioni dal servizio del personale, il  termine  di  quattro  anni
puo' essere  ridotto  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  su
proposta del consiglio di amministrazione della Cassa  di  previdenza
delle  Forze  armate.  Ai  sottufficiali,   agli   appuntati   e   ai
carabinieri, l'indennita' e' corrisposta  all'atto  della  cessazione
dal servizio. 
  ((5.  L'indennita'  supplementare  e'  reversibile  in  favore  dei
superstiti.  In  mancanza  del  coniuge   o   di   figli   minorenni,
l'indennita' e' corrisposta, nell'ordine, ai  figli  maggiorenni,  ai
genitori, ai fratelli e sorelle.)) 
  6.  Nell'ipotesi  prevista   dal   comma   5,   il   consiglio   di
amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate provvede
al recupero, nei confronti dei superstiti, dei  debiti  eventualmente
lasciati dall'iscritto, oppure procede alla radiazione delle  partite
di credito senza promuovere alcun  addebito,  secondo  i  casi  e  le
direttive del Ministro della difesa. 
  7. L'indennita' supplementare e' soggetta alle  disposizioni  degli
articoli 17, comma 1, lettera  a),  e  19,  comma  2  -  bis,  ultimo
periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
                              Art. 1915
                          Assegno speciale

1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri,
collocati  nella  riserva  o  in congedo assoluto, e' corrisposto, al
raggiungimento   del   sessantacinquesimo   anno   di   eta',   oltre
all'indennita'  supplementare  di  cui  all'articolo 1914, un assegno
speciale  in  relazione  al grado rivestito all'atto del collocamento
nella riserva o in congedo assoluto.
2. L'assegno speciale:
a) e' soppresso in tutti i casi che comportano la perdita del grado o
della pensione;
b) e' ridotto a meta' durante il periodo di sospensione dal grado;
c) non e' reversibile.
3.  Le  misure  annue  lorde dell'assegno speciale sono stabilite con
decreto  del  Ministro  della  difesa,  su  proposta del consiglio di
amministrazione  della  Cassa  di  previdenza  delle Forze armate, in
relazione alle disponibilita' finanziarie della pertinente gestione.
                              Art. 1916 
                Contributi obbligatori degli iscritti 
 
1. Il contributo obbligatorio in favore dei  fondi  previdenziali  di
cui all'articolo 1913, e' pari al 2 per cento dell'80 per cento dello
stipendio  annuo  lordo  effettivamente  percepito  comprendente   la
tredicesima mensilita', fatto salvo quanto disposto dal comma 2. 
2.  Il  contributo  versato  al   fondo   di   previdenza   ufficiali
dell'Esercito italiano e dell'Arma  dei  carabinieri  e'  determinato
nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio  annuo
lordo comprendente la tredicesima mensilita' ((...)). 
3. L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all'articolo
1913,  comma  2,  e'  versato  mensilmente  al  fondo  di  previdenza
ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri  a  cura
dell'Amministrazione obbligata a corrispondere  loro  il  trattamento
economico di attivita' ai sensi dell'articolo 587. 
4. I contributi dovuti dal personale militare i cui  assegni  sono  a
carico di altre amministrazioni, sono  versati  al  pertinente  fondo
secondo criteri e modalita' concordati con le singole amministrazioni
interessate. 
                              Art. 1917
               Restituzione dei contributi obbligatori

1.  Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano dal
servizio  con  diritto a pensione prima del compimento di sei anni di
iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati
ai  fondi  previdenziali  di  cui  all'articolo 1913 maggiorati degli
interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.
                              Art. 1918
  Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate

1.  I  proventi  dei contributi di cui all'articolo 1916 e ogni altra
attivita'  di  gestione finanziaria, eccedenti la quota necessaria al
pagamento  dell'indennita'  supplementare  e dell'assegno speciale di
cui  agli  articoli 1914 e 1915, sono impiegati in acquisto di titoli
del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati
dal   Ministro   della   difesa   su   proposta   del   consiglio  di
amministrazione  della  Cassa di previdenza delle Forze armate di cui
agli  articoli  74,  75  e  76  del  regolamento,  nel rispetto delle
previsioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2.  I proventi di cui al comma 1 possono, altresi', essere impiegati,
secondo  le  disposizioni  approvate  dal  Ministro  della  difesa su
proposta  del  consiglio  di amministrazione in prestiti da concedere
agli iscritti.
                              Art. 1919 
   Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi 
 
1. L'indennita' di cui all'articolo 1914 e' dovuta  ai  sottufficiali
della Marina militare e dell'Aeronautica militare iscritti da  almeno
sei anni al pertinente fondo, i quali sono: 
a) trasferiti nei ruoli dei  dipendenti  civili  dell'Amministrazione
dello Stato, con decorrenza  dalla  nomina  a  dipendente  civile  di
ruolo; 
b) nominati ufficiali ((...)) in servizio permanente  effettivo,  con
decorrenza dalla nomina a ufficiale ((...))  in  servizio  permanente
effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti  di  cui
al comma 3. 
2. La disposizione di cui all'articolo 1917, si applica al  personale
di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione
al fondo, e': 
a) trasferito nei ruoli  del  personale  civile  dell'Amministrazione
dello Stato; 
b) nominato ufficiale ((...)) in servizio permanente effettivo, salvo
espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3. 
3. I  sottufficiali  della  Marina  militare  nominati  ufficiali  in
servizio permanente  possono  chiedere,  all'atto  di  iscrizione  al
pertinente fondo di previdenza  ufficiali,  che  essa  abbia  effetto
dalla  data  di  iscrizione  al   pregresso   fondo   di   previdenza
sottufficiali previa rinuncia  all'indennita'  supplementare  o  alla
restituzione dei relativi contributi. In tal caso,  l'intero  importo
dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati,
viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali. 
4. I proventi di cui  all'articolo  1918  possono  essere  impiegati,
nell'ambito della somma globale annua fissata al  principio  di  ogni
esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle  disponibilita'
e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore
dei militari iscritti ai fondi di cui  all'articolo  1913,  comma  1,
lettere d) ed e), al verificarsi di gravi e documentate esigenze. 
                              Art. 1920
                      Disposizioni applicative

1.   Con   decreto   del   Ministro   della  difesa,  di  natura  non
regolamentare,  sono  emanate le istruzioni tecniche per l'attuazione
degli istituti e dei procedimenti previsti dal presente titolo.

TITOLO VI
DECORATI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA
E RICOMPENSE AL VALOR MILITARE
CAPO I
BENEFICI PREVIDENZIALI PER GLI APPARTENENTI
ALL'ORDINE MILITARE D'ITALIA

                              Art. 1921
                       Pensione straordinaria

1.  Alle  decorazioni  dell'Ordine  Militare  d'Italia  e' annessa la
pensione straordinaria stabilita dall'articolo 1922. Tale pensione e'
cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.
2. Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale e' concessa una
decorazione  dello stesso Ordine di classe piu' elevata percepisce la
sola pensione straordinaria relativa a quest'ultima.
3.  Alle Bandiere decorate di piu' croci di cavaliere competono tutte
le corrispondenti pensioni straordinarie.
                              Art. 1922
                Entita' della pensione straordinaria

1.  La  pensione  straordinaria di cui all'articolo 1921 e' stabilita
nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985:
a) per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37;
b) per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81;
c) per il grado di commendatore, euro 413,16;
d) per il grado di ufficiale, euro 361,51;
e) per il grado di cavaliere, euro 309,87.
                              Art. 1923
                 Limiti alle pensioni straordinarie

1.   Le  pensioni  straordinarie  ai  decorati  dell'Ordine  Militare
d'Italia  non  possono  essere  concesse,  per  le singole classi, in
numero superiore a:
a) 12, per la classe di cavaliere di gran croce;
b) 25, per la classe di grande ufficiale;
c) 56, per la classe di commendatore;
d) 140, per la classe di ufficiale;
e) 700, per la classe di cavaliere.
2.  Nei  limiti  di  cui  al  comma  1,  sono comprese le pensioni di
reversibilita'  e  sono  escluse le pensioni annesse alle decorazioni
concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.
3.  Al  verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine,
possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori,
nel limite numerico delle vacanze stesse.
                              Art. 1924
               Estensione della pensione straordinaria

1.  La  pensione  straordinaria  di  cui all'articolo 1923 e' estesa,
nella  misura  ridotta del 50 per cento e alle medesime condizioni, a
favore   dei   congiunti   dei   decorati  alla  memoria  o  deceduti
successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione.
2.   Resta  fermo  il  disposto  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, per quanto concerne il diritto,
nella  misura  del  50  per  cento  di  cui  al comma 1, a favore dei
genitori, collaterali e assimilati.
3. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta,
la  pensione  straordinaria  e'  concessa  direttamente  a quello dei
congiunti a favore del quale e' ammessa la reversibilita'.
4. La pensione straordinaria non e' cedibile ne' sequestrabile.

CAPO II
RICOMPENSE AL VALOR MILITARE
SEZIONE I
CONCESSIONE DI RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

                              Art. 1925
                        Assegno straordinario

1.  A  ciascuna  medaglia  al  valor  militare  e' annesso un assegno
straordinario  annuo  il  cui  ammontare  e'  fissato  nelle seguenti
misure, con decorrenza 1° luglio 1991:
a)medaglia d'oro, euro 2.324,05;
b) medaglia d'argento, euro 413,16;
c) medaglia di bronzo, euro 129,11;
d) croce di guerra, euro 77,46.
2.  Gli  assegni  di  cui  al comma 1 sono esenti da ogni imposizione
fiscale.
                              Art. 1926
                Estensione degli assegni straordinari

1.  Gli  assegni  straordinari di cui all'articolo 1925 sono devoluti
nella   stessa  misura  e  alle  medesime  condizioni  a  favore  dei
congiunti,  aventi  titolo  al  trattamento  di  reversibilita',  dei
decorati  alla  memoria  o  deceduti  successivamente al conferimento
della  ricompensa,  fermo  restando il diritto a favore dei genitori,
collaterali  e  assimilati  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta,
l'assegno  annuo  e'  concesso  direttamente a quello dei congiunti a
favore del quale e' ammessa la reversibilita'.
3.  L'assegno  annuo  annesso  alle medaglie al valor militare non e'
cedibile ne' sequestrabile.

SEZIONE II
PERDITA DELLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

                              Art. 1927
                Reversibilita' dei benefici economici

1.  E'  ammessa, a domanda, la reversibilita' del beneficio economico
annesso  alle  medaglie  al  valor militare perdute, o delle quali e'
stata sospesa la facolta' di fregiarsi, a favore delle stesse persone
di famiglia per le quali la reversibilita' stessa e' consentita dalle
disposizioni  vigenti  in  caso di decesso del decorato, salvo quanto
previsto dall'articolo 1422.

LIBRO OTTAVO
SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA
IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
OBBLIGHI DI LEVA, SOSPENSIONE DELLE CHIAMATE, E CASI DI RIPRISTINO

                              Art. 1928
Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a
                  pubblici uffici e lavori privati

1.  In  attuazione  dell'articolo  52 della Costituzione, il servizio
militare  e'  obbligatorio  nei casi e con le modalita' stabilite dal
presente codice.
2.  Nessun  cittadino italiano soggetto agli obblighi della leva puo'
essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione
regolare  nei  riguardi  degli  obblighi di leva e nei riguardi degli
obblighi del servizio militare.
3. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per
le  assunzioni  in impieghi, servizi e attivita' in uffici pubblici e
privati,  non  deve  essere imposta la condizione di aver soddisfatto
gli obblighi militari di leva o di esserne esente.
4.  L'interessato  e'  comunque  tenuto  a  comprovare  di  essere in
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi
degli obblighi del servizio militare.
                              Art. 1929
Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino

1.  Le  chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva
sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2.  Il  servizio  di  leva e' ripristinato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se
il  personale  volontario  in  servizio  e'  insufficiente  e  non e'
possibile   colmare   le  vacanze  di  organico,  in  funzione  delle
predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di
personale  militare  volontario  cessato  dal servizio da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
a)  se  e'  deliberato  lo  stato di guerra ai sensi dell'articolo 78
della Costituzione;
b)  se  una  grave  crisi  internazionale  nella  quale  l'Italia  e'
coinvolta  direttamente  o  in  ragione della sua appartenenza ad una
organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza
numerica delle Forze armate.
3.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2, al fine di colmare le vacanze di
organico,  non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti
alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.

CAPO II
ORGANI COMPETENTI

                              Art. 1930 
    Autorita' che sovrintende alla leva e altri organi della leva 
 
1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della competente ((Direzione
generale della previdenza militare e della leva)),  sovrintende  alle
operazioni concernenti: 
a) la riattivazione  del  servizio  militare  obbligatorio  nei  casi
stabiliti dal presente codice; 
b) le residue attivita' amministrative inerenti  alla  leva  militare
sospesa. 
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettera  a),
la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle  strutture  a
tale fine individuate secondo gli ordinamenti  di  Forza  armata,  in
conformita' al titolo II del presente libro. 
3. Per le attivita' di cui al  comma  1,  lettera  b),  la  Direzione
generale di cui al comma  1,  tramite  il  comando  militare  per  il
territorio o altro organo di Forza armata indicato  dall'ordinamento,
esercita le funzioni di coordinamento e  di  vigilanza  relativamente
alle attivita' svolte dai comandi militari Esercito italiano,  ovvero
dagli altri organismi individuati dallo Stato maggiore  dell'Esercito
italiano. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli  enti
della Marina militare individuati dallo Stato  maggiore  della  Forza
armata. All'estero le residue  attivita'  in  materia  di  leva  sono
demandate alle autorita' diplomatiche e consolari. 

CAPO III
ATTIVITA' PER L'EVENTUALE RIPRISTINO DELLA LEVA OBBLIGATORIA
E PER LA LEVA OBBLIGATORIA PREGRESSA
SEZIONE I
LISTE DI LEVA

                              Art. 1931
      Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva

1.  I  comuni  e  le  autorita' diplomatiche e consolari continuano a
svolgere le attivita' per la formazione e l'aggiornamento delle liste
di leva.
2.  Presso  i  comuni  le  liste  di  leva  sono  gestite  in modo da
consentire   l'accesso   all'Amministrazione   della   difesa,  senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
3.  Le  modalita'  di  tenuta  delle  liste  da parte dei comuni e di
accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto
con  il  Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza
Stato-Citta' e autonomie locali.
                              Art. 1932
                   Iscrizione nelle liste di leva

1.  Il  1°  gennaio  di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale
ufficiale  di  governo  ai  sensi  degli articoli 14 e 54 del decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, con apposito manifesto, rende
noto:
a)  ai  giovani  di  sesso  maschile che nell'anno stesso compiono il
diciassettesimo anno di eta', il dovere di farsi inserire nella lista
di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo
di curarne l'iscrizione nella lista di leva.
2.  Le  informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva
possono  essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con
apposito   manifesto,   anche   attraverso   altri  idonei  mezzi  di
divulgazione.
3.  La  divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o
altri  idonei  mezzi  di divulgazione equivale ad avviso di avvio del
procedimento di iscrizione nelle liste di leva.
                              Art. 1933 
                          Domicilio legale 
 
  1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune: 
    a) i giovani dei quali il padre, o, in  mancanza  del  padre,  la
madre o il tutore, abbia domicilio nel comune,  nonostante  che  essi
dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati,  detenuti  o
figli di un espatriato, o di un  militare  in  effettivo  servizio  o
prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune; 
    ((b) i giovani coniugati,)) il cui  padre,  o,  in  mancanza  del
padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che  giustifichino
di aver legale domicilio in altro comune; 
    ((c) i giovani coniugati))  domiciliati  nel  comune  sebbene  il
padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove; 
    d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che  siano
privi di padre, madre e tutore; 
    e) i giovani nati o residenti  nel  comune  che,  non  trovandosi
compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere  da  a)  a
d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune. 
  2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva e'  considerato
domicilio legale del giovane nato o dimorante  all'estero  il  comune
dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio
della Repubblica; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il
comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza  di  detta
designazione, il comune di Roma. 
                              Art. 1934
                       Accertamento dell'eta'

1.  I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non puo'
essere   accertata  con  documenti  autentici  e  che  sono  reputati
notoriamente  di  eta'  che  li  rende  soggetti  alla  leva,  devono
ugualmente  essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i
giovani   che,   per  eta'  presunta,  si  presentano  spontaneamente
all'iscrizione,  o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre
o dal tutore.
2.  I  giovani  di  cui  al  comma 1 sono cancellati dalle liste, con
provvedimento  del  Sindaco,  ed  eventualmente  anche dai ruoli, se,
prima  della  loro  incorporazione,  risulta che hanno eta' minore di
quella  presunta,  sulla  base  di  copia  autentica di atto di stato
civile  o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per
eta' a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.
                              Art. 1935
                      Lista provvisoria di leva

1.  La  lista  provvisoria  di  leva e' compilata a cura del Sindaco,
entro  il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti
obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonche'
di altri documenti o informazioni.
2.  I  giovani  sono  iscritti  nelle  liste di leva secondo l'ordine
cronologico  di  nascita.  A  corredo della lista, le amministrazioni
comunali compilano altresi' un elenco alfabetico dei giovani iscritti
nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.
3.  Il  primo  giorno  del  successivo mese di febbraio e' pubblicato
l'elenco  dei  giovani  iscritti  nella  lista,  a  cura del Sindaco,
nell'albo   comunale,   mediante   affissione   per  quindici  giorni
consecutivi. I comuni hanno facolta' di pubblicare l'elenco con altre
modalita' idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.
                              Art. 1936
                      Lista definitiva di leva

1.  Nel  corso  del  mese  di  febbraio  il Sindaco registra tutte le
osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per
omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.
2.  Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al
corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie
e  devono  essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti
dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma 1.
3. A tali operazioni sovrintende il Sindaco.
4.  Non  si  applica  l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241.
                              Art. 1937 
          Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse 
 
((1. Compiute le operazioni di cui all'articolo  1936,  la  lista  di
leva e' firmata dal Sindaco e, nei primi dieci  giorni  del  mese  di
aprile, e' trasmessa  ovvero  resa  accessibile  al  Ministero  della
difesa esclusivamente in modalita' telematica,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni. Si  applica  l'articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.)) 
                              Art. 1938
                  Aggiornamento delle liste di leva

1. Successivamente alla sottoscrizione della lista di leva, e fino al
31  dicembre  dell'anno cui si riferisce la lista, il Sindaco ne cura
l'aggiornamento   tenendo   conto   delle   modifiche  relative  alla
situazione   dei   singoli  iscritti,  e  di  ogni  altra  variazione
rilevante,  e  iscrive gli omessi che si presentino spontaneamente, o
vengano scoperti o denunciati.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

                              Art. 1939 
                      Autotutela amministrativa 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dalla legge  7  agosto  1990,  n.
241,  in  materia  di  presupposti,  procedimento   e   termini   per
l'autotutela provvedimentale: 
    a) l'annullamento di ufficio dei provvedimenti  di  cancellazione
dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi  da  organi
diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma  determinati  da
reati  di  corruzione  o  procurata  e  simulata  infermita'  di  cui
all'articolo 2078 e' di competenza della ((Direzione  generale  della
previdenza militare e della leva)); 
    b) i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le  cause,
sono revocabili, su richiesta presentata  dall'interessato  entro  il
quarantacinquesimo anno di eta', con  provvedimento  della  Direzione
generale per il personale militare; 
    c)  le  decisioni  emesse  dal  Ministro   su   ricorsi   avverso
provvedimenti di dispensa possono essere  annullate  o  revocate  con
atto del Ministro. 
 
 
                              Art. 1940 
              Ricorsi amministrativi e giurisdizionali 
 
  1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva  e'  ammesso
ricorso gerarchico, ai sensi  del  decreto  legislativo  24  novembre
1971, n. 1199, alla ((Direzione generale della previdenza militare  e
della  leva)).  E'  salva  la  facolta'  dell'interessato  di   adire
direttamente l'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 2. 
  2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e  contro  quelli  di
decisione dei  ricorsi  gerarchici  di  cui  al  comma  1  la  tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo. 
  3. Spetta al giudice ordinario  in  sede  civile  la  giurisdizione
quanto a: 
    a) questioni di cittadinanza, di domicilio e di eta'; 
    b) diritti civili o di filiazione. 
  4. Spetta al giudice ordinario  in  sede  penale  la  giurisdizione
quanto agli illeciti penali che non  siano  espressamente  attribuiti
all'autorita' giudiziaria militare. 
  5. Contro i provvedimenti di decisione  dei  ricorsi  gerarchici  e
contro i provvedimenti adottati dal Ministro della difesa in  materia
di leva e' anche ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ai sensi del decreto legislativo n. 1199 del 1971. 
                              Art. 1941
                   Rito innanzi al giudice civile

1. Il ricorso al giudice ordinario in sede civile si propone entro il
termine  di  dieci  giorni  dall'arruolamento.  Entro tale termine il
ricorso   va   notificato   all'Amministrazione  e  depositato  nella
cancelleria del giudice competente.
2. La proposizione del ricorso sospende gli effetti dell'arruolamento
sino all'emanazione della sentenza.
3.  Se  il giudizio si protrae oltre la chiusura della leva in corso,
il  ricorrente e' rimandato alla leva successiva in attesa dell'esito
del giudizio stesso.
4.  Il  ricorso  si  propone al Tribunale nella cui circoscrizione ha
sede l'organo che ha adottato l'atto contestato.
5.  Il  Tribunale  decide  in  via di urgenza, in contraddittorio con
l'Amministrazione.
6.  La  decisione  del Tribunale ha immediata esecuzione agli effetti
dell'arruolamento.
7.  Contro  la  stessa  e'  ammesso  ricorso  in  appello e contro la
pronuncia della Corte di appello e' ammesso ricorso per cassazione.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLA LEVA IN CASO DI GUERRA
O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
CAPO I
AMBITO APPLICATIVO, ORGANI, CONTINGENTE DI LEVA,
NORMA GENERALE SUL PROCEDIMENTO

                              Art. 1942
                         Ambito applicativo.

1.  Nei casi di riattivazione della leva ai sensi dell'articolo 1929,
in  tempo  di  guerra  o  di  grave  crisi internazionale, oltre alle
disposizioni  del titolo I, si applicano le disposizioni del presente
titolo.
                              Art. 1943 
                Organi della leva - Profili generali 
 
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1930, se viene ripristinata la
leva, con decreto ministeriale: 
a) sono fissati il numero e le sedi dei Consigli di leva di mare e di
terra; 
b) si provvede alla costituzione dei Consigli di cui alla lettera a); 
c) e' stabilita la loro composizione e il numero di periti  selettori
ad essi addetti; 
d) sono costituiti uffici di supporto. 
2. Alle esigenze di cui al comma 1 si  fa  fronte  con  le  dotazioni
umane e strumentali del Ministero ovvero con le risorse stanziate  in
occasione della deliberazione dello stato di guerra o di grave  crisi
internazionale. 
3.  I  Consigli  di  leva  e  gli  uffici   di   supporto   dipendono
funzionalmente dalla ((Direzione generale della previdenza militare e
della leva)). 
4. Spettano ai  Consigli  di  leva  di  terra  e  di  mare  tutte  le
operazioni della leva che non  sono  attribuite  ad  altri  organi  o
uffici, rispettivamente per  la  leva  di  terra  e  nell'Aeronautica
militare e per quella di mare. 
5. Se il decreto ministeriale di cui al  comma  1  nulla  dispone  in
ordine alla composizione dei  Consigli  di  leva,  si  applicano  gli
articoli 1944 e 1945. 
                              Art. 1944
Consigli   di   leva  per  l'arruolamento  nell'Esercito  italiano  e
                      nell'Aeronautica militare

1.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto
ministeriale   di   cui  all'articolo  1943  non  fissa  una  diversa
composizione.
2.   I   Consigli   per   l'arruolamento   nell'Esercito  italiano  e
nell'Aeronautica militare sono composti:
a)  da  un  ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
maggiore, nel ruolo di presidente;
b)  da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a
capitano, in veste di periti selettori attitudinali, membri;
c)  dal Sindaco del comune degli iscritti che devono presentarsi o da
un suo delegato, assistito dal segretario comunale;
d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto.
3.  Il  Consiglio  di leva si avvale quale consulente di un ufficiale
medico  specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato
in psicologia.
4.  Il  Consiglio,  con l'assistenza di un gruppo di periti selettori
attitudinali,  accerta  il grado di idoneita' somatico - funzionale e
psico  -  attitudinale  dei  giovani  all'impiego  in  incarichi  del
servizio militare.
5.  Fanno  parte  del  gruppo  di periti di cui al comma 4, ufficiali
medici  ed  ufficiali  delle  varie  armi  e  dei servizi, nel numero
determinato  dal  Ministro  della difesa in relazione all'entita' del
contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare.
6.  Il  capo  nucleo  medico  selettore  e'  il  perito sanitario del
Consiglio di leva.
7.  La  qualifica  di  perito in materia di selezione attitudinale e'
conferita  dal Direttore generale della competente direzione generale
agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.
8.  Il  Consiglio  di leva decide a maggioranza di voti. A parita' di
voti  prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi
l'idoneita'  fisica  al  servizio  militare, nel qual caso prevale il
voto conforme al parere del perito sanitario.
9.  Alle  sedute partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei
carabinieri.
                              Art. 1945
Consigli  di  leva  per  l'arruolamento  nel  Corpo  degli  equipaggi
                         militari marittimi

1.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto
ministeriale   di   cui  all'articolo  1943  non  fissi  una  diversa
composizione.
2.  I  Consigli  di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi
militari marittimi sono composti:
a)  da  un  ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto,
designato dal Ministro della difesa, con l'incarico di presidente;
b) da un ufficiale di porto del Compartimento marittimo, di grado non
inferiore  a  tenente di vascello, con l'incarico di perito selettore
attitudinale, membro;
c)  da un ufficiale dell'Esercito italiano in servizio permanente, di
grado  non  inferiore  a capitano, con l'incarico di perito selettore
attitudinale, membro;
d)  da  un  ufficiale  del  Compartimento  marittimo, con funzioni di
relatore e segretario senza voto.
3.  Il  Consiglio  di leva si avvale quale consulente di un ufficiale
medico  specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato
in psicologia.
4.  Il  Consiglio  di  leva,  assistito  da un ufficiale medico della
Marina  militare  quale  perito sanitario e da un gruppo di ufficiali
periti  selettori  della  stessa Forza armata, sulla base di apposite
prove  ed  esami  preventivamente  stabiliti,  accerta  il  grado  di
idoneita' somatico - funzionale e psico - attitudinale degli iscritti
di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare
servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialita' ed
abilitazioni  del Corpo degli equipaggi militari marittimi. I giovani
riconosciuti  idonei  ma non atti per ragioni fisiche o professionali
all'arruolamento   nella  predetta  Forza  armata,  previa  selezione
effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito italiano, sono
predesignati   per  le  varie  armi,  servizi  e  gruppi  d'incarichi
dell'Esercito italiano.
5.  Il  numero dei periti selettori e' determinato dal Ministro della
difesa in relazione all'entita' del contingente che ogni Consiglio di
leva deve esaminare annualmente.
6.  La  qualifica  di  perito in materia di selezione attitudinale e'
conferita  dal Direttore generale della competente direzione generale
agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.
7.  Le  decisioni  del  Consiglio di leva sono prese a maggioranza di
voti.
                              Art. 1946
                         Contingente di leva

1.   Il   Ministro  della  difesa,  con  decreto  annuale,  fissa  il
contingente   di   militari   chiamati   ad   assolvere  il  servizio
obbligatorio  di  leva,  tenendo conto delle esigenze derivanti dallo
stato  di  guerra  o  di  grave  crisi internazionale. Sul decreto e'
acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si
pronunciano  entro  trenta  giorni,  decorsi  i quali il decreto puo'
essere emanato.
2.  Con separato decreto del Ministro della difesa, il contingente di
cui  al  comma  1  e'  ripartito  tra  l'Esercito italiano, la Marina
militare,   compreso   il   Corpo   delle  capitanerie  di  porto,  e
l'Aeronautica  militare.  Per  il Corpo delle capitanerie di porto il
decreto  e' adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.
                              Art. 1947
       Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario

1.  Con separato decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'economia e finanze, e della giustizia, e'
fissata,  compatibilmente  con  le  esigenze derivanti dallo stato di
guerra  o  di  grave  crisi  internazionale,  l'entita'  complessiva,
nell'ambito  del contingente di cui all'articolo 1946, comma 1, degli
arruolati  da ammettere al servizio ausiliario nelle Forze di polizia
ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale
dei  vigili del fuoco, ed e' definita la ripartizione del contingente
ausiliario tra i diversi Corpi.
                              Art. 1948
                   Norma generale sul procedimento

1. Il procedimento di leva si articola nelle seguenti fasi:
a) formazione delle liste di leva;
b)  chiamata  alla  leva:  nell'ambito  di  detta  fase  rientrano  i
subprocedimenti  di  verifica  e  aggiornamento  delle liste di leva,
chiamata  alla  visita di leva, sottoposizione a visita, arruolamento
ovvero mancato arruolamento per riforma o rivedibilita';
c)  chiamata  alle  armi ovvero differimento della chiamata alle armi
per  rinvio  o  ritardo,  o mancata chiamata alle armi per dispensa o
riforma;
d) collocamento in congedo illimitato;
e) richiamo;
f) collocamento in congedo assoluto.
2.  Il  Ministro  della difesa, con atto di natura non regolamentare,
determina   le   istruzioni   necessarie   per  l'applicazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente titolo e, in considerazione della
situazione  urgente  e straordinaria, puo', in deroga al procedimento
ivi  previsto,  stabilire  misure  di semplificazione e accelerazione
adeguate alle circostanze.
3.  Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, i provvedimenti in materia di leva non si formano per silenzio -
assenso.
4. In considerazione della eccezionalita' e urgenza determinate dallo
stato di guerra o di grave crisi internazionale, in deroga alla legge
7 agosto 1990, n. 241:
a) non si applicano gli articoli 7, 8, 10-bis, della legge citata, in
tema di avviso di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto;
b)  la  chiamata  alla  leva  e  la  chiamata  alle  armi sono ordini
sottratti  all'obbligo  di motivazione; per i provvedimenti emessi su
istanza  di  parte,  in  deroga all'articolo 3 della citata legge, la
motivazione puo' avere forma semplificata, mediante moduli a stampa e
sintetici  riferimenti alle norme applicate o a direttive e circolari
ministeriali,   e   puo'   essere   omessa   in   caso   di  assoluta
indifferibilita' e urgenza;
c)  le  istanze  di  partecipazione  e di accesso sono accoglibili se
compatibili con le esigenze di urgenza o segreto.

CAPO II
SOGGEZIONE ALLA LEVA: REQUISITI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI, TERMINI

                              Art. 1949
                           Classi di leva.

1.  Ciascuna  classe  di leva comprende tutti i maschi nati dal primo
all'ultimo giorno dell'anno cui la classe stessa si riferisce.
                              Art. 1950 
                        Soggezione alla leva 
 
  1. Sono soggetti alla leva: 
    a) i cittadini italiani  di  sesso  maschile,  anche  se  abbiano
acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva  della  propria
classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in  cui  compiono
il quarantacinquesimo anno di eta', ((salvo il disposto dell'articolo
1990, comma 1, lettera s);)) 
    b) gli  apolidi  di  sesso  maschile  che  abbiano  stabilito  la
residenza nella Repubblica anche dopo la  chiamata  alla  leva  della
propria classe di nascita e prima del 31 dicembre  dell'anno  in  cui
compiono il quarantacinquesimo anno di eta'. 
  2. I soggetti devono essere in  possesso  dei  requisiti  di  eta',
idoneita' fisica e morale previsti dal presente titolo. 
  ((3. I cittadini e gli apolidi  di  cui  ai  commi  1  e  2))  sono
soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di
cui all'articolo 1951, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare. 
                              Art. 1951
                    Soggezione alla leva di mare

1.  Sono  soggetti  alla  leva  per  l'arruolamento  nel  Corpo degli
equipaggi  militari  marittimi della Marina militare i giovani di cui
all'articolo  1950  in  possesso di uno o piu' dei seguenti ulteriori
requisiti:
a)  siano  stati  o siano iscritti tra il personale marittimo e della
navigazione interna in base al codice della navigazione;
b)  abbiano  svolto  o  svolgano attivita' lavorativa nell'ambito del
demanio   marittimo   quali   titolari   o   dipendenti   di  imprese
concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di
operazioni   portuali   o,  comunque,  soggetti  alla  vigilanza  dei
comandanti  di  porto  -  ai  sensi dell'articolo 68 del codice della
navigazione nell'esplicazione delle loro attivita';
c)  siano stati o siano iscritti a societa' o enti di sport nautici o
di pesca subacquea;
d)  abbiano  appartenuto  o  appartengano  a  personale  di qualsiasi
categoria   in   servizio   negli  arsenali,  nei  cantieri  e  negli
stabilimenti  di  lavoro  e  negli  uffici  di qualsiasi genere della
Marina militare;
e)  siano  stati o siano dipendenti da ditte che espletano una o piu'
delle seguenti attivita':
1)  costruzione,  allestimento,  arredamento  e riparazione di navi e
galleggianti di qualsiasi tipo;
2) armamenti navali militari;
3)  costruzione,  riparazione o forniture di caldaie, macchinari e in
genere  di  materiale  per l'allestimento od arredamento delle navi e
galleggianti di qualsiasi tipo;
f)  siano  stati  o  siano  dipendenti  da  stabilimenti  meccanici o
industriali  compresi nelle citta' o paesi costieri la cui produzione
sia di preminente interesse marinaresco;
g)  abbiano  lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca
fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che
producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;
h)  siano  arruolati  con  ferma volontaria nel Corpo degli equipaggi
militari  marittimi compresi gli arruolati volontari della Guardia di
finanza - contingente di mare;
i)    siano    stati    prosciolti    dall'arruolamento    volontario
precedentemente  contratto  nella  Marina militare o nella Guardia di
finanza  -  contingente  di  mare,  salvo  i  casi di proscioglimento
d'ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;
l)  siano  diplomati  aspiranti  al  comando  di  navi  mercantili  o
aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici,
meccanici o costruttori navali;
m)  siano  stati  o  siano  iscritti  a corsi di laurea in ingegneria
navale  e  meccanica,  discipline  nautiche  o  scienze  economiche e
marittime  oppure  negli  istituti  tecnici nautici o nelle scuole di
avviamento professionale a tipo marinaro;
n) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;
o)  siano  stati  o  siano allievi di scuole marittime, pescherecce o
professionali  per  la  maestranza  marittima o di scuole a carattere
marinaresco;
p)   siano   stati   o   siano   iscritti   a   corsi   professionali
dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;
q)  abbiano  richiesto  o richiedano di prestare servizio militare in
Marina militare;
r) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.
2.  Le  operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di
tutti  coloro  che,  a  norma  del  presente  articolo, sono tenuti a
prestare  servizio militare di leva in Marina militare sono affidate,
nei  rispettivi  ambiti  di competenza territoriale, ai comandanti di
porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della
difesa.
                              Art. 1952
                 Destinazione alla leva aeronautica

1. Gli idonei alla leva di terra sono destinati alla leva aeronautica
nel  limite del relativo contingente, in base a criteri fisio - psico
- attitudinali e a titoli di interesse aeronautico.
2.   Per  sopperire  alle  necessita'  dell'Aeronautica  militare  di
elementi pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai
servizi   marinareschi   in   genere,  la  Marina  militare  fornisce
all'Aeronautica  militare,  scegliendoli  dal  contingente di reclute
della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo che
sara'  determinato  anno  per  anno, in relazione alle necessita' dei
servizi.
                              Art. 1953
                        Eta' minima e massima

1.  Sono  iscritti  nelle  liste  di  leva  i  soggetti obbligati che
compiono  diciassette  anni  di  eta'  nell'anno  di formazione delle
liste.
2. Sono chiamati alla visita di leva i soggetti obbligati che abbiano
compiuto   18   anni   di  eta',  secondo  le  modalita'  specificate
nell'articolo 1961.
3.  Gli  arruolati, oltre alla prestazione della leva per dieci mesi,
sono soggetti agli altri obblighi derivanti dal servizio militare dal
giorno  dell'arruolamento  sino  al  31  dicembre  dell'anno  in  cui
compiono:
a) il quarantacinquesimo anno di eta' per l'Esercito italiano;
b)   il   trentanovesimo  anno  di  eta',  per  la  Marina  militare;
successivamente  essi vengono trasferiti di autorita' nei ruoli della
forza  in  congedo  dell'Esercito italiano per seguire la sorte della
loro classe di nascita;
c) il quarantacinquesimo anno di eta', per l'Aeronautica militare, se
trattasi   di   elementi   nominati   aiuto   specialisti   o   aiuto
specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti nella forza in congedo
dell'Esercito  italiano  al  31 dicembre dell'anno in cui compiono il
venticinquesimo  anno  di  eta'  o  dopo il compimento della ferma di
leva, se trattasi di militari collocati in congedo illimitato dopo la
suddetta data.
4.  Fanno  eccezione  ai limiti di eta' massima di cui al comma 3 gli
ufficiali,  i  sottufficiali  e  i  militari  di  truppa vincolati ad
obblighi   speciali,   per   i   quali  si  applicano  le  norme  che
particolarmente li riguardano.
                              Art. 1954
                          Idoneita' morale

1.  Sono  esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle
Forze  armate  coloro  che,  in applicazione della legge penale, sono
incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base
a  sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento
nello  Stato.  Gli  accertamenti  sono  eseguiti  d'ufficio  mediante
acquisizione, anche tramite collegamento informatico, del certificato
del  casellario  giudiziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
                              Art. 1955
                      Idoneita' fisica-psichica

1.  Sono  arruolati  nell'Esercito  italiano, nella Marina militare o
nell'Aeronautica  militare i chiamati alla visita di leva che abbiano
una statura di almeno 150 centimetri e che sono risultati idonei, per
condizioni fisiche e psichiche, al servizio alle armi.
                              Art. 1956
Modalita' per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare

1.  L'obbligo  del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi,
mediante la leva e il servizio in caso di richiamo alle armi, e salvi
i casi di dispensa dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami,
e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.
                              Art. 1957
Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi
di  polizia  e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di
                                leva

1.   Il   servizio  prestato  nell'Esercito  italiano,  nella  Marina
militare,  nell'Aeronautica  militare,  in  ferma volontaria, per una
durata  pari  alla  ferma di leva, nonche' il servizio prestato nelle
Forze  di  Polizia  ad  ordinamento  militare  e  civile  e nel Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco, e' considerato valido a tutti gli
effetti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di leva. L'equipollenza
sussiste  alle  condizioni  stabilite  dall'articolo 44 della legge 1
aprile  1981,  n.  121  quanto  al servizio prestato nella Polizia di
Stato e nel Corpo forestale dello Stato e dall'articolo 8 della legge
15  dicembre  1990,  n.  395 quanto a quello prestato nel Corpo della
polizia penitenziaria.
2.   Ove   il   servizio  cessi,  per  qualunque  motivo,  prima  del
completamento   del  periodo  minimo  richiesto  per  l'equipollenza,
l'organo  che  pronuncia  la  cessazione  del servizio lo comunica al
competente Consiglio di leva, ai fini dell'articolo 1965.
                              Art. 1958 
      Restrizioni in ordine all'espatrio dei soggetti alla leva 
 
  1. A nessuna restrizione e' soggetto l'espatrio: 
    a) di coloro che espatriano anteriormente al 1° gennaio dell'anno
in cui compiono il diciassettesimo di eta'; 
    b) di coloro che espatriano  dal  1°  gennaio  dell'anno  in  cui
compiono il diciassettesimo anno di eta' fino all'apertura della leva
in ordine alla loro classe di nascita; 
    c) di coloro che hanno compiuto la ferma di  leva  o  sono  stati
dispensati dal compierla. 
  2. I soggetti di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  1,  devono
regolarizzare la propria posizione in ordine agli obblighi di leva ai
sensi dell'articolo 1984. 
  3. In caso di espatrio dei soggetti di cui al comma 1, lettere b) e
c), le autorita'  preposte  alla  sorveglianza  degli  espatri  nelle
stazioni  di  confine,  nei  porti  e  negli  aeroporti  di   imbarco
comunicano tempestivamente, anche per via telematica,  al  competente
comando militare dell'Esercito italiano, per gli iscritti  alla  leva
di terra e per i militari dell'Esercito italiano, ovvero  al  Comando
della Capitaneria di porto competente, per gli  iscritti  nelle  note
preparatorie delle liste di leva di mare e  per  gli  iscritti  nelle
liste di leva di mare, nonche' per i militari della Marina  militare,
ovvero al competente comando  di  Regione  aerea,  se  si  tratta  di
militare dell'Aeronautica militare, le  generalita'  dell'espatriato,
la data di partenza, e la localita' verso cui e' diretto. 
  4. La facolta' di espatriare, consentita  ai  soggetti  di  cui  al
comma 1, lettere b) e c), in circostanze eccezionali derivanti  dallo
stato  di  guerra  o  di  grave  crisi  internazionale,  puo'  essere
temporaneamente sospesa con decreto del Ministro della difesa. 
  5. L'espatrio degli  iscritti  dopo  l'apertura  della  loro  leva,
ovvero dopo l'arruolamento, nonche' l'espatrio dei militari  che  non
hanno ancora compiuto la ferma di leva, deve essere  autorizzato  con
provvedimento del Ministro della difesa o delle autorita'  dipendenti
a tal fine delegate. 
  6. In caso di richiesta di  rilascio  del  passaporto  o  di  altro
documento valido per l'espatrio da parte dei soggetti di cui al comma
1 lettere b) e c), le autorita' preposte al rilascio  verificano  che
la facolta' di espatriare non sia stata sospesa ((ai sensi del  comma
4.)) 
  7. In caso di richiesta di  rilascio  del  passaporto  o  di  altro
documento valido per l'espatrio da parte dei soggetti di cui al comma
5,  le  autorita'  preposte  al  rilascio  verificano  che   vi   sia
l'autorizzazione di cui al comma 5 o la acquisiscono d'ufficio. 
                              Art. 1959 
 Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva 
 
  1. L'imbarco su navi battenti bandiera estera degli iscritti,  dopo
l'apertura della leva della loro classe, e degli  arruolati  che  non
abbiano  iniziato  o  completato  la  ferma  di  leva,  deve   essere
autorizzato dal Ministro della difesa, o,  su  delega  dello  stesso,
dalle Capitanerie di porto. 
  ((2. Si applica l'articolo 1958 ad eccezione del comma 5.)) 
                              Art. 1960 
Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su
                    navi battenti bandiera estera 
 
  1. Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di
mare e i militari in  congedo  della  Marina  militare,  per  potersi
imbarcare su navi battenti bandiera estera, devono ottenere il  nulla
osta delle autorita' marittime. 
  2. Le Capitanerie di porto, in Patria, e  le  autorita'  consolari,
all'estero, possono rilasciare, per delega del Ministro della difesa,
permessi d'imbarco su navi di bandiera estera. 
  3. I permessi di cui al comma 2 hanno la durata di due anni e  sono
rinnovabili. 
  4. Le autorita' che rilasciano o rinnovano il nulla osta comunicano
alle competenti Capitanerie di porto le notizie relative al  rilascio
o al  rinnovo  del  nulla  osta  stesso,  nonche'  il  domicilio,  la
residenza o il recapito della famiglia degli interessati. 
  5. I  militari  in  congedo  del  Corpo  degli  equipaggi  militari
marittimi  che  non  si  imbarcano  entro  sei  mesi  dalla  data  di
concessione del permesso devono darne comunicazione all'autorita' che
ha rilasciato il nulla osta. 
  6. A coloro che violano le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2094. 
  ((7. Si applica l'articolo 1958 ad eccezione del comma 5.)) 
 
                              Art. 1961 
Eta' e termini per la chiamata delle classi alla leva e  termini  per
                la chiamata degli arruolati alle armi 
 
  1. Gli  iscritti  di  leva  sono  chiamati  alla  visita  di  leva,
possibilmente nel trimestre in cui compiono il diciottesimo  anno  di
eta', e comunque non prima del raggiungimento della maggiore eta'; si
intende per primo trimestre il  periodo  gennaio-marzo,  per  secondo
trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo  trimestre  il  periodo
luglio-settembre, per quarto trimestre il  periodo  ottobre-dicembre.
Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   che   dispone   la
riattivazione della leva puo' stabilire, fissando i relativi  criteri
di priorita',  che  siano  chiamati  alla  visita  di  leva  anche  i
cittadini italiani e  gli  apolidi  residenti  in  Italia,  di  sesso
maschile, che  alla  data  della  chiamata  alla  leva  abbiano  gia'
compiuto il diciannovesimo anno di eta' e non superato il  limite  di
eta' previsto dal presente codice per la soggezione agli obblighi del
servizio  militare,  nonche',  limitatamente   al   primo   anno   di
riattivazione della leva, che abbiano compiuto il  diciottesimo  anno
di eta' nei trimestri anteriori al  trimestre  in  cui  ha  luogo  la
chiamata alla leva, e nel medesimo anno. 
  ((2. Coloro che  sono  dichiarati  idonei  alla  visita  di  leva))
iniziano  il  servizio  di  leva  entro  il  semestre  successivo  al
trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre
il successivo trimestre in relazione alle esigenze  funzionali  delle
Forze armate determinate nel quadro di una  gestione  unitaria  delle
risorse. Decorso inutilmente il termine massimo per la chiamata  alle
armi, gli interessati hanno diritto alla dispensa. 
  3. Per coloro che chiedono di  prestare  servizio  in  qualita'  di
ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il  quale  deve
iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti,
decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione
ai competenti uffici. 
  4. Coloro che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi  di
studio sono chiamati alla  visita  di  leva  e  assegnati  agli  enti
((secondo quanto indicato nell'articolo 1994, comma 5.)) 
  5. Le norme del presente articolo si applicano anche agli obiettori
di coscienza. Il periodo  di  nove  mesi  complessivi  previsto  come
limite massimo per l'impiego comprende anche  il  periodo  necessario
per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza. 
 

CAPO III
INVIO E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DI LEVA DA PARTE DEI COMUNI

                              Art. 1962
    Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni

1. Nei casi di riattivazione della leva:
a)  fermo  quanto  disposto dall'articolo 1937, le liste di leva sono
inviate  agli  uffici  di supporto dei competenti Consigli di leva di
terra  e,  per  i  comuni  costieri,  anche  ai  competenti uffici di
supporto dei Consigli di leva di mare;
b) gli aggiornamenti di cui all'articolo 1938 sono effettuati sino al
momento in cui il Consiglio di leva procede alla verifica della lista
di leva del Comune.

CAPO IV
CHIAMATA ALLA LEVA E ALLE ARMI NELL'ESERCITO ITALIANO
E NELL'AERONAUTICA MILITARE
SEZIONE I
PROFILI GENERALI

                              Art. 1963
                          Sessione di leva

1.  Le  operazioni  di  leva  per  ogni singola classe si svolgono in
un'unica  sessione  che  ha  inizio  il  1°  gennaio  e termina il 31
dicembre  di  ogni anno, salvo che per ragioni straordinarie connesse
alla guerra o alla grave crisi internazionale debbano avere inizio in
un diverso momento.
                              Art. 1964
                         Apertura della leva

1. Il Ministro della difesa con proprio decreto indice la sessione di
leva  e  impartisce  le  istruzioni necessarie. Il Consiglio di leva,
convocato  dal Presidente, proclama l'apertura della leva, verifica e
aggiorna  le  liste  di leva ai sensi dell'articolo 1965, determina i
giorni  in  cui  gli  iscritti dei vari Comuni compresi nella propria
circoscrizione  devono  presentarsi,  e  adotta tutte le altre misure
idonee ad assicurare il rapido svolgimento delle operazioni di leva.
                              Art. 1965
Verifica  e  aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di
                            leva di terra

1.   All'inizio  delle  operazioni  relative  a  ciascun  Comune,  il
Consiglio  di  leva  proceda  alla  verifica  della lista di leva del
Comune stesso.
2. Il Consiglio di leva aggiunge sulle liste di ciascun Comune i nomi
di  coloro  che i Sindaci hanno ulteriormente iscritto e cancellano i
nomi   di  coloro  la  cui  iscrizione  sia  dal  Consiglio  ritenuta
irregolare.
3.   Il  Consiglio  di  leva  cancella,  inoltre,  gli  iscritti  che
concorrono alla leva di mare ai sensi del capo V.
4. Sulle liste di leva in corso i Consigli di leva aggiungono:
a)  coloro  che,  arruolati  volontariamente  nelle Forze armate o in
servizio  nelle  Forze  di Polizia ad ordinamento militare e civile e
nel  Corpo  nazionale  dei vigili del Fuoco, per qualunque motivo non
abbiano  compiuto  il  periodo  minimo  richiesto  per l'equipollenza
all'assolvimento dell'obbligo di leva ai sensi dell'articolo 1957;
b)  i  rimandati  alla  leva  in corso per rivedibilita' o per legali
motivi;
c)  gli omessi, appartenenti alla classe di cui e' in corso la leva o
a  classi precedenti, in qualunque modo sia venuta a constare la loro
omissione;
d) i renitenti presentatisi spontaneamente od arrestati;
e) i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o
riforma sia stata annullata in autotutela;
f)  coloro  che  acquistino la cittadinanza italiana dopo la chiamata
alla  leva  della  loro  classe  di  nascita  e prima del 31 dicembre
dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta';
g) gli apolidi i quali stabiliscano la residenza nel territorio della
Repubblica  dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e
prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo
anno di eta'.
                              Art. 1966
  Manifesto di chiamata alla leva e precetto di chiamata alla leva

1.  Il  Consiglio  di  leva  fa pubblicare in tutti i comuni compresi
nella  propria circoscrizione, a mezzo dell'ufficio di supporto, ed a
cura  dei  comuni  stessi,  il  manifesto, firmato dal presidente del
Consiglio  di  leva,  con il quale si ordina la leva e si indicano il
luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le varie operazioni.
2.  Il  modello  di  manifesto  e' stabilito con decreto del Ministro
della  difesa  di  natura  non  regolamentare  e  indica  i titoli di
dispensa,  ritardo, rinvio, e le relative modalita', nonche' le altre
informazioni di cui all'articolo 1974.
3.  Su  disposizione del Ministro, il manifesto di chiamata alla leva
puo'  stabilire  che  i  chiamati  alla  leva, se arruolati, verranno
chiamati  alle  armi  con  cartolina-precetto  consegnata  in sede di
visita di leva, che indichera' giorno e luogo di presentazione.
4.  Le  emittenti radiotelevisive e i quotidiani, nazionali e locali,
sono  tenuti  a  dare la notizia della pubblicazione dei manifesti di
chiamata alla leva, senza costi a carico dello Stato.
5.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1948, comma 2, gli
iscritti sono convocati anche mediante precetto personale di chiamata
alla leva.
                              Art. 1967
Pubblicazione  dell'elenco  alfabetico  degli  iscritti chiamati alla
                                leva

1.  A  cura  del  Sindaco e' pubblicato nell'albo pretorio e nel sito
informatico  del  Comune  l'elenco alfabetico degli iscritti chiamati
alla leva con indicazione del giorno di chiamata.
                              Art. 1968 
           Attivita' e provvedimenti del Consiglio di leva 
 
1. Il Consiglio di leva: 
a) effettua le operazioni di cui all'articolo 1965; 
b) cancella i deceduti dalle liste di leva; 
c) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano  nelle  condizioni
previste dall'articolo 1954; 
d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si  trovino  nelle
condizioni di cui all'articolo 1976; 
e) pronuncia l'arruolamento provvisorio senza visita  degli  iscritti
di leva residenti all'estero, e degli  iscritti  di  leva  che  hanno
presentato domanda di dispensa o domanda di  ritardo  per  motivi  di
studio; 
f) riforma senza visita coloro che si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 1977; 
g) decide sulle domande di ammissione alla dispensa dal  compiere  la
ferma di leva, rientranti nella sua  competenza,  convocando  per  la
visita di leva coloro la cui istanza venga respinta; 
h) provvede sulle domande di ritardo per motivi di studio che debbano
essere respinte, convocando per la  visita  di  leva  coloro  la  cui
istanza venga respinta; 
i) provvede sulle domande di rinvio che debbano essere respinte; 
l) trasmette alla ((Direzione generale della  previdenza  militare  e
della leva)), le domande di ritardo per motivi di studio e le domande
di rinvio che siano accoglibili; 
m) procede all'esame personale di tutti coloro  che  non  si  trovino
nelle condizioni di cui alle lettere  da  a)  a  l)  per  non  essere
sottoposti a visita; 
n) pronuncia  la  riforma  o  la  rivedibilita'  di  coloro  nei  cui
confronti risultino,  a  seguito  di  esame  personale,  esservene  i
presupposti; 
o) convoca per la visita di leva, se possibile entro  la  fine  della
sessione di leva, coloro le cui istanze di dispensa, ritardo, rinvio,
siano state respinte  dalla  ((Direzione  generale  della  previdenza
militare e della leva)), e fissa il calendario  per  la  convocazione
dopo la fine della sessione di leva; 
p) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito italiano  di  tutti  coloro
che risultino idonei al servizio militare; 
q) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli  iscritti  che
non si siano presentati senza giustificato  motivo,  sia  per  coloro
che, pur essendosi presentati innanzi al Consiglio di leva, rifiutano
di sottoporsi all'esame  personale;  per  questi  ultimi  pronuncera'
altresi' il loro arruolamento senza visita; 
r) invita  pubblicamente  i  presenti,  alla  fine  della  seduta,  a
dichiarare se loro consti la omissione nelle  liste  di  giovani  che
debbono  concorrere  alla  leva  e,  sulle  osservazioni  o   denunce
ricevute, decide in conseguenza; 
s) fornisce al comandante del competente comando  militare,  per  gli
arruolati nell'Esercito italiano, gli elementi  che  debbono  servire
alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti  da  chiamare
alle armi. 

SEZIONE II
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEGLI ISCRITTI DI LEVA, ECCEZIONI,
DIRITTI DEGLI ISCRITTI DI LEVA

                              Art. 1969
        Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni

1.  Alle  sedute dei Consigli di leva hanno l'obbligo di presentarsi,
nei giorni designati, tutti gli iscritti, eccetto:
a) coloro nei cui confronti risulti, o che documentino, che alla data
di  presentazione,  siano  gia' arruolati volontariamente nelle Forze
armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b)  coloro  che  devono  essere  rimandati a leva successiva ai sensi
dell'articolo 1970;
c)  coloro che hanno diritto alla visita di leva a domicilio ai sensi
dell'articolo 1971;
d)   coloro  che  risiedono  all'estero,  per  i  quali  ricorrono  i
presupposti  per  l'arruolamento  provvisorio  senza  visita ai sensi
dell'articolo 1984;
e)  coloro  che  sono  stati  gia'  riformati  con il procedimento di
definizione anticipata ai sensi dell'articolo 1976;
f)  coloro che si trovano nelle condizioni per la riforma senza esame
personale ai sensi all'articolo 1977;
g)  coloro  che  hanno  presentato  domanda  di dispensa o domanda di
ritardo  per motivi di studio, che vengono arruolati provvisoriamente
senza visita;
2.   I   non  intervenuti  senza  legittimo  motivo  sono  dichiarati
renitenti, ai sensi dell'articolo 2079.
                              Art. 1970
           Sospensione dell'esame degli iscritti impediti

1.  Gli  iscritti  che,  per  qualsiasi  legale  motivo,  non possono
presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono
rimandati  alle  leve successive fino a che non sia cessato il motivo
che ha dato luogo al loro rimando.
                              Art. 1971
                     Visita di leva a domicilio

1. I portatori di handicap gravi, che risultino dichiarati tali dalla
competente  unita'  sanitaria  locale, hanno diritto, a richiesta, di
essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio.
                              Art. 1972
              Viaggio gratuito per gli iscritti di leva

1.  Gli  iscritti residenti fuori del comune ove ha sede il Consiglio
di leva sono muniti, a cura dell'ufficio di supporto del Consiglio di
leva,  di  apposito  documento,  se  non  gia' annesso al precetto di
chiamata alla leva, che consente loro il viaggio gratuito di andata e
ritorno  su  tutta la rete ferroviaria italiana, sugli autoservizi di
linea,  sui  servizi extraurbani di navigazione interna e sulle linee
marittime,  sui  voli nazionali, dal luogo di residenza alla sede del
Consiglio di leva.
                              Art. 1973
     Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva

1.  Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto
da   parte  dell'Amministrazione  militare,  nonche'  una  indennita'
ragguagliata  alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che
provengono  da  localita'  diversa  da  quella  dove  si  svolgono le
operazioni    di    leva,    e'    assicurato   l'alloggio   a   cura
dell'Amministrazione militare.
                              Art. 1974
                            Informazione

1.  Se  lo  stato  di  guerra  o  di  grave  crisi  internazionale lo
consentono,   il   Ministero  della  difesa  predispone  un  opuscolo
informativo  sul  servizio  di  leva che comprende anche l'elenco dei
casi  di rinvio, ritardo e dispensa, da inviare ai cittadini italiani
e agli apolidi residenti, di sesso maschile, nel trimestre precedente
a quello in cui compiono il diciottesimo anno di eta'.

SEZIONE III
RIFORME E RIVEDIBILITA'

                              Art. 1975
                           Regola generale

1.  Non  sono  arruolati  gli  iscritti  che  vengono riformati. Sono
riformati gli iscritti che, per imperfezione od infermita', risultino
non  idonei  in modo permanente all'impiego in incarichi del servizio
militare,  ovvero  siano  stati  riconosciuti di statura inferiore al
minimo richiesto.
2.  L'elenco delle imperfezioni e le infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare e' recato dal regolamento.
                              Art. 1976
Procedimento di definizione anticipata per gli iscritti non idonei in
                modo permanente al servizio militare

1.  Prima  dell'apertura  della  leva  della  loro  classe, i giovani
iscritti  i  quali  comprovino  di essere affetti da evidenti e gravi
imperfezioni  o da infermita' gravi e permanenti, accertate da organi
sanitari  pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della
loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare.
2.  Al  fine di cui al comma 1, i giovani iscritti presentano domanda
al  Consiglio di leva competente, tramite l'Amministrazione comunale,
entro  novanta  giorni  dalla data della pubblicazione delle liste di
leva.  La  domanda  e'  compilata  secondo le modalita' stabilite dal
Ministro della difesa e corredata dei documenti prescritti.
3.  Durante  le operazioni di leva per comune o per gruppi di comuni,
il Consiglio di leva procede anche all'esame delle domande inoltrate,
ai   sensi  dei  commi  1  e  2,  dai  giovani  degli  stessi  comuni
appartenenti alla successiva classe di leva, pronunciando:
a)  la  riforma  senza esame personale di quelli che sulla base della
documentazione  presentata vengono riconosciuti affetti da evidenti e
gravi  imperfezioni  o  da infermita' gravi e permanenti accertate da
organi   sanitari  pubblici.  Tali  imperfezioni  o  infermita'  sono
descritte  nell'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa
di non idoneita' al servizio militare contenuto nel regolamento;
b)  il  rinvio alla chiamata alla leva della loro classe in tutti gli
altri casi.
                              Art. 1977
                    Riforma senza esame personale

1.  Il  Consiglio  di  leva  puo'  riformare  senza esame personale i
giovani  i  quali  comprovino  di  essere  affetti  da deformita' che
possano,   senza   che   occorra   il  giudizio  medico,  dichiararsi
evidentemente  insanabili, o da infermita' gravi e permanenti, ovvero
da mutilazioni, accertate da organi sanitari pubblici.
2.  Le  deformita'  di cui al comma 1, mutilazioni od infermita' sono
descritte  nell'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa
di non idoneita' al servizio militare contenuto nel regolamento.
3. Nei casi dubbi e tutte le volte che sorga il sospetto di frode, il
Consiglio  di  leva deve procedere all'esame personale dell'iscritto,
oppure al suo invio in osservazione in un ospedale militare.
                              Art. 1978
Rivedibilita'   -   Rivedibilita'  in  caso  di  tossicodipendenza  o
                            tossicofilia

1.  Gli  iscritti  che risultino affetti da imperfezioni o infermita'
presunte  sanabili  sono  rinviati, quali rivedibili, alla successiva
leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.
2.  Gli  iscritti  rinviati  alla  successiva leva per infermita' non
possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei
mesi da quello precedente.
3.  In occasione delle operazioni di selezione per la leva, ove venga
individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'organo che
presiede   alla  visita  di  leva  dispone  l'invio  dell'interessato
all'ospedale militare per gli accertamenti del caso.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato
dagli  ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di
sostanze   stupefacenti   o   psicotrope   possono  essere  giudicati
rivedibili per un massimo di tre anni, in deroga ai commi 1 e 2.
5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  4 sono segnalati dalle autorita'
sanitarie  militari  alle competenti aziende sanitarie locali al fine
di  facilitare  il  loro  volontario  avviamento  al  trattamento  di
recupero    sociale    presso    il    servizio   pubblico   per   le
tossicodipendenze.
6.  Gli  iscritti  di leva e gli arruolati di leva, gia' riconosciuti
tossicodipendenti  dalle  autorita'  sanitarie  civili e che hanno in
corso  un  documentato  trattamento  di  recupero  da parte di centri
civili  autorizzati,  possono  essere  giudicati  rivedibili  per  un
massimo  di  tre  anni, previo accertamento da parte delle competenti
autorita' sanitarie militari.
7.  Gli  iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei
al  termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei
soggetti  tossicodipendenti  possono,  a  domanda,  essere dispensati
dalla  chiamata  alle  armi,  secondo  l'ordine  di  priorita' di cui
all'articolo 1990 e con il procedimento di cui all'articolo 1992.
                              Art. 1979
            Invio in osservazione degli iscritti di leva

1. Per accertare l'esistenza o l'incurabilita' di una malattia, e' in
facolta'   del   Consiglio   di  leva  di  inviare  gli  iscritti  in
osservazione  presso  un  ospedale  militare,  anche  nei casi in cui
l'osservazione  non  sia  prescritta dall'elenco delle imperfezioni e
infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita' al servizio militare
contenuto nel regolamento.
                              Art. 1980
             Dichiarazione di riforma o di rivedibilita'

1.  I  Consigli  di  leva  rilasciano,  ad  ogni iscritto riformato o
rimandato  quale  rivedibile, la dichiarazione di riforma o quella di
rivedibilita'.
                              Art. 1981
 Riforma e inabilita' temporanea dei militari alle armi o in congedo

1.  Nei  riguardi  dei  militari  alle  armi  o  di quelli in congedo
illimitato  provvisorio  o  in  congedo  illimitato  o dispensati dal
presentarsi    alle   armi   quali   residenti   all'estero,   spetta
all'autorita' militare pronunciare il provvedimento di riforma.
2.  Spetta  alla  stessa  autorita'  di  cui al comma 1, concedere il
rinvio  ad una chiamata successiva, e comunque per non oltre un anno,
agli  arruolati  i  quali,  prima  della  incorporazione, siano stati
riconosciuti temporaneamente non idonei.
3.   Ai  fini  del  presente  articolo,  l'arruolato  e'  considerato
incorporato:  per  l'Esercito  italiano  e l'Aeronautica militare dal
momento della presentazione all'autorita' militare per essere avviato
a compiere il servizio di leva, per la Marina militare dal momento in
cui   e'  preso  in  forza  dai  centri  di  addestramento  ai  sensi
dell'articolo 2022.
                              Art. 1982 
         Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma 
 
1. La ((Direzione generale della previdenza militare e  della  leva))
puo'  disporre  che  tutti  o  parte  dei  giudizi   di   riforma   e
rivedibilita' siano sottoposti alla propria approvazione o controllo,
ovvero all'approvazione o  controllo  di  altra  autorita'  sanitaria
periferica a tal fine delegata. 
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 1939, la ((Direzione  generale
della previdenza militare e della leva)) puo'  annullare  o  revocare
d'ufficio  i  provvedimenti   di   riforma,   da   qualunque   organo
pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che  le
cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate,  nel
rispetto, rispettivamente, degli articoli  21-nonies  e  21-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo.
A tal fine la Direzione generale puo' disporre controlli  a  campione
sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l'approvazione
o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1. 
                              Art. 1983
            Chiamata a visita di revisione dei riformati

1.  Nel  caso  di  esigenze  straordinarie,  i riformati possono, con
decreto  del Presidente della Repubblica, essere chiamati a visita di
revisione.  Questa  si  effettua con le stesse norme stabilite per la
chiamata a visita delle classi di leva.

SEZIONE IV
NORME PER I SOGGETTI ALLA LEVA RESIDENTI ALL'ESTERO

                              Art. 1984
                Iscritti di leva residenti all'estero

1.  Gli  iscritti  di  leva  residenti  all'estero sono arruolati dal
Consiglio  di  leva  senza  visita  in  base  alle  notifiche  di cui
all'articolo  1958,  o  in base a loro richiesta da farsi, durante la
leva sulla loro classe, alle autorita' diplomatiche o consolari.
2.  Gli iscritti di leva residenti all'estero hanno facolta' di farsi
visitare  a  proprie  spese,  in  qualunque tempo, presso le suddette
autorita'  diplomatiche  o consolari, le quali, ove accertino la loro
inabilita' al servizio militare, ne danno notizia, per il tramite del
Ministero  della  difesa,  ai  Consigli di leva, ovvero al competente
comando militare, secondo che si tratti di iscritti di leva o di gia'
arruolati.
3. Gli iscritti di cui ai commi 1 e 2 che rimpatriano sono prosciolti
dalla  nota  di  renitenza  eventualmente pronunciata sul loro conto,
soltanto se si presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal
loro rimpatrio.
4.   Gli   iscritti   di   leva  residenti  all'estero,  in  caso  di
mobilitazione,   sono   obbligati   a  regolare  la  loro  posizione,
all'estero  o in Patria, con le modalita' di cui di cui ai commi da 1
a  3, entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione; trascorso tale
termine  la  dichiarazione  di  renitenza pronunciata a loro riguardo
diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.
                              Art. 1985
            Dispensa per i cittadini residenti all'estero

1.  I  residenti  all'estero,  espatriati  prima  del  compimento del
diciottesimo   anno   di   eta',  arruolati  senza  visita  ai  sensi
dell'articolo  1984,  possono  essere dispensati dal presentarsi alle
armi.
2.  Analoga dispensa di cui al comma 1, puo' essere concessa a coloro
che  espatriano per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento
del ventiquattresimo anno di eta'.
3. Il cittadino interessato presenta, tramite l'autorita' diplomatica
o  consolare  italiana  del  luogo  di  residenza,  apposita  istanza
documentata  entro la data di compimento delle eta' indicate ai commi
1   e   2.   L'istanza   viene   tempestivamente  trasmessa,  a  cura
dell'Autorita'   ricevente,   al   Consiglio   di   leva   nella  cui
circoscrizione  si  trova il Comune di ultima residenza in Italia del
cittadino richiedente.
4. In difetto di dispensa, in caso di mobilitazione, gli arruolati di
cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi alle armi, con quelle
eccezioni  che verranno stabilite, in relazione alla possibilita' che
essi avranno di rimpatriare in tempo utile.
                              Art. 1986 
     Rimpatrio definitivo e temporaneo dei residenti all'estero 
 
  1. I cittadini, dispensati  dal  presentarsi  alle  armi  ai  sensi
dell'articolo 1985, rimpatriati prima del compimento  del  trentesimo
anno di eta', sono obbligati a presentarsi alla visita di leva  entro
il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati; i cittadini
risultati idonei alla visita di leva iniziano  il  servizio  di  leva
entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata  effettuata
la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione
alle esigenze funzionali di Forza armata. 
  2. I cittadini, dispensati  dal  presentarsi  alle  armi  ai  sensi
dell'articolo  1985,  rimpatriati  o  residenti  all'estero  dopo  il
raggiungimento dell'eta' indicata  al  comma  1,  sono  collocati  in
congedo illimitato. 
  3. I cittadini, dispensati  dal  presentarsi  alle  armi  ai  sensi
dell'articolo 1985, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato
estero, ((possono essere dispensati dal compiere)) la ferma di  leva,
salvo l'obbligo di rispondere  alle  eventuali  chiamate  della  loro
classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello Stato
estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei
mesi,  fatto  salvo  quanto  diversamente  stabilito  da  convenzioni
stipulate con lo Stato. 
  4. Gli italiani nati all'estero, o espatriati nei termini  e  nelle
condizioni previste dall'articolo 1958, comma 1, lettere a) e b)  non
perdono il titolo ad ottenere l'arruolamento provvisorio senza visita
con  dispensa  dal  presentarsi  alle  armi  o   la   dispensa   dopo
l'arruolamento, qualora rientrino nel territorio della Repubblica: 
    a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e
durata; 
    b)  per  giustificati  motivi,  per  un  periodo  non  eccedente,
rispettivamente, i dodici mesi per i provenienti dai Paesi europei  o
dal bacino mediterraneo, i ventiquattro mesi per i provenienti  dagli
altri Paesi. 
  5. Chi non torni all'estero al termine degli studi per i  quali  e'
rimpatriato o prima della scadenza dei termini di  cui  al  comma  4,
lettera b), perde i benefici accordatigli  per  la  sua  qualita'  di
residente all'estero, salvo la possibilita' di riacquistarli, qualora
un  nuovo   espatrio   si   verifichi   nelle   condizioni   previste
dall'articolo 1958, comma 1, lettere a) e b). 
 
                              Art. 1987
           Rimpatrio degli arruolati residenti all'estero

1.  I  militari  residenti all'estero arruolati dagli organi di leva,
che  intendono rimpatriare o devono rimpatriare per compiere la ferma
di  leva,  ne  danno  comunicazione  alle  autorita'  diplomatiche  o
consolari.
2.  I  richiedenti  che  dagli  accertamenti  sanitari disposti dalle
autorita'  diplomatiche  o  consolari  risultano  abili  al  servizio
militare  sono  avviati  in  Patria  da  dette  autorita'  al comando
competente.
3. Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorita' diplomatiche o
consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.
                              Art. 1988
Effetti del rimpatrio in ordine alle dispense e riduzioni di servizio

1.  I  militari che rimpatriano rinunciano ai benefici delle dispense
dal  servizio  alle  armi e delle riduzioni di servizio, salvo quanto
disposto dall'articolo 1986, comma 2.
                              Art. 1989
              Spese a carico del Ministero della difesa

1.  Sono  poste  a carico del bilancio del Ministero della difesa, in
favore dei militari residenti all'estero:
a)  le  spese  per  gli  accertamenti  sanitari  presso le sedi delle
rappresentanze   italiane   all'estero   dei  giovani  che  intendono
rimpatriare  per compiere la ferma di leva, nonche' quelle di viaggio
che   i   giovani   stessi  debbono  compiere,  per  sottoporsi  agli
accertamenti  anzidetti,  dal luogo di residenza all'estero alle sedi
delle rappresentanze italiane e viceversa; tali spese sono anticipate
dalle autorita' diplomatiche o consolari;
b) le spese di viaggio, per una sola volta nel corso della ferma, col
mezzo piu' economico, per licenza da trascorrere all'estero nel Paese
di residenza;
c)  le  spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli
obblighi di leva.

SEZIONE V
DISPENSE

                              Art. 1990 
               Titoli di dispensa dalla ferma di leva 
 
1. Se le esigenze del contingente  di  leva  lo  consentono,  possono
essere dispensati dalla ferma di leva gli arruolati che si trovano in
una delle seguenti  condizioni  soggettive  in  ordine  di  priorita'
decrescente: 
a)  cittadino  italiano  residente  all'estero  che  si  trova  nelle
condizioni indicate nell'articolo 1986, commi 2 e 3; 
b) soggetto recuperato dalla tossicodipendenza o tossicofilia dopo un
periodi di rivedibilita', per il quale ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 1978, comma 7; 
((c) profugo di cui all'articolo 1, legge 26 dicembre 1981, n. 763));
chi fruisce gia' di dispensa in  qualita'  di  residente  all'estero,
puo' conseguire la dispensa  in  qualita'  di  profugo,  in  caso  di
rimpatrio prima del compimento  del  trentesimo  anno  di  eta';  chi
rimpatria dopo tale eta' e' collocato in congedo illimitato; 
d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia,  con
fratelli minorenni a carico; 
e) con prole; 
f) unico figlio convivente, di genitore portatore di handicap che  lo
renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione  o
invalidita'  analoghe   a   quelle   per   le   quali   e'   previsto
l'accompagnatore ai sensi della normativa vigente; 
g) unico figlio  di  genitori  viventi,  dei  quali  uno  affetto  da
infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare
la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe
o di madre vedova o nubile, purche', in tutti i casi, a  causa  della
partenza alle armi dell'arruolato, la  famiglia  venga  a  perdere  i
necessari mezzi di sussistenza; 
h) unico fratello convivente di portatore di handicap  o  affetto  da
grave patologia, non autosufficiente; 
i) vittima del reato di sequestro di persona che,  a  causa  di  tale
reato o come diretta conseguenza di esso,  sia  stato  privato  della
liberta' personale o delle condizioni  di  normale  salute  fisica  o
psichica; 
l) fratello di militare deceduto durante la prestazione del  servizio
militare; 
m)   difficolta'   economiche   o   familiari   ovvero    particolari
responsabilita' lavorative; 
n) responsabile diretto della conduzione di impresa  o  di  attivita'
economica da almeno un anno ovvero di impresa o  attivita'  economica
avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti  pubblici  in
materia di incentivazione all'imprenditoria  giovanile  e  al  lavoro
autonomo; 
o)   minor   indice   di   idoneita'   somatico   -   funzionale    o
psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva; 
p) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o
internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali; 
q) titolare di una borsa di studio o di un  assegno  di  ricerca  per
laureati  della  durata  di  almeno  un  anno,  ovvero  frequenza  di
dottorato  di  ricerca,  presso   Universita'   dell'Unione   Europea
legalmente riconosciute o presso istituzioni di livello universitario
di altri paesi. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino
deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il  superamento  di
eventuali  esami  stabiliti  dal  piano  di  studi  o  dal  programma
formativo; 
r) conseguimento del diploma di maturita' presso i licei militari; 
s) soggetto che  ha  acquistato  la  cittadinanza  italiana  dopo  il
concorso alla leva della propria classe, se, per  compiere  la  leva,
deve iniziare il servizio dopo il compimento del trentesimo  anno  di
eta'. 
2. Le condizioni di cui alle lettere m), n) o) e p) del comma 1  sono
determinate con decreto del  Ministro  della  difesa  di  natura  non
regolamentare. 
3. In occasione della chiamata  alla  leva  di  ciascuna  classe,  il
Ministro  della  difesa,  sulla   base   dell'aggiornamento   annuale
dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto di
natura non regolamentare i livelli di reddito e  gli  altri  elementi
obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta  perdita  dei
necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del  riconoscimento
dei titoli previsti dal comma 1. I livelli  di  reddito  indicati  in
tale decreto devono essere computati su base familiare,  considerando
il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare  suddiviso  per
il numero dei componenti la famiglia stessa. 
4. Il Ministro della difesa puo' adottare provvedimenti di  invio  in
licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in  favore  dei
giovani alle armi per  situazioni,  dimostrate  successivamente  alla
loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile,  riconducibili
a quelle previste al comma 1,  lettere  da  m)  a  s),  fermo  quanto
disposto dall'articolo 2067, in ordine all'anticipazione del  congedo
illimitato per i militari per i quali  ricorrono  le  condizioni  del
comma 1, lettere da a) a l). 
5. A parita' di condizione e' data precedenza a coloro che  siano  in
possesso di piu' titoli. 
                              Art. 1991 
      Criteri per l'applicazione di talune ipotesi di dispensa 
 
  1. Ai fini dell'applicazione  delle  ipotesi  di  dispensa  di  cui
all'articolo 1990 si osservano le disposizioni del presente articolo. 
2. Devono considerarsi non esistenti in famiglia: 
    a) gli affetti da imperfezioni o deformita'  fisiche  ascrivibili
alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10
agosto 1950, n. 648; 
    b)  coloro  che,  per  sopraggiunte   infermita'   permanenti   o
insanabili, abbiano dovuto abbandonare  la  loro  abituale  attivita'
lavorativa  e  non  si  siano  potuti  dedicare  ad  altra   proficua
attivita'; 
    c) gli irreperibili dei quali  non  si  siano  avute  notizie  da
almeno tre anni dopo la partenza o  scomparsa  dall'ultimo  luogo  di
residenza,  purche'  cio'  risulti  debitamente  comprovato  da  atto
notorio giudiziale e da idonea dichiarazione rilasciata dall'Arma dei
carabinieri, e, per i residenti all'estero, da apposita dichiarazione
rilasciata dalla competente autorita' diplomatica o consolare; 
    d) i religiosi che abbiano  pronunciato  voti  per  i  quali  non
possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine; 
    e) il genitore che abbia abbandonato la residenza familiare senza
piu' provvedere da almeno cinque  anni  al  mantenimento  dei  propri
figli, purche' cio' risulti documentato da atto notorio giudiziale  e
da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri; 
    f) i detenuti per espiazione di una pena detentiva non  inferiore
ad anni cinque, a condizione che la pena stessa non venga  a  scadere
nel periodo di cui l'iscritto dovrebbe compiere la ferma di leva;  in
tal caso, l'iscritto stesso dovra' essere avviato alle  armi  con  la
prima chiamata che avra' luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso
dal carcere. 
  3. Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i  figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi se adottati durante la minore
eta'. Per il  soggetto  adottato  dopo  la  maggiore  eta'  i  titoli
relativi alla dispensa vanno riferiti alla famiglia di origine. 
  4. Gli arruolati con prole hanno titolo a  conseguire  la  dispensa
dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia  maturata  dopo
la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per
ragioni di eta' o per legittimo rinvio, o durante la ferma  di  leva;
sulla domanda di dispensa presentata durante la  ferma  di  leva,  si
procede in via di urgenza e puo' essere in via  provvisoria  concesso
l'invio in licenza illimitata senza assegni, in attesa  dell'adozione
del provvedimento di dispensa e del completamento della procedura per
l'ammissione al congedo anticipato. 
  5. L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva
ai sensi dell'articolo 1990  e'  consentita  quando  nessun  fratello
vivente dell'iscritto, di  eta'  inferiore  a  quaranta  anni,  abbia
fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva. Tale disposizione
non e' applicabile nelle ipotesi di cui ((all'articolo 1990, comma 1,
lettere e) e f) )) e puo' non essere applicata, per disposizione  del
Ministro, in uno o piu' degli altri casi di cui al comma 1 del citato
articolo 1990, in caso di eccedenza del contingente. 
 
                              Art. 1992 
                      Procedimento e competenza 
 
  1. I titoli di dispensa devono essere  indicati  nel  manifesto  di
chiamata alla leva e nel manifesto di chiamata alle armi. 
  2. Coloro  che  si  trovano  nelle  condizioni  per  conseguire  la
dispensa, salvo i residenti all'estero ai quali si applicano le norme
procedurali  dettate  dall'articolo  1985,   presentano   documentata
domanda esente da ogni onere  fiscale  all'ufficio  di  supporto  del
Consiglio di leva presso cui  sono  chiamati  a  presentarsi,  ovvero
provvedono  ad  inviarla   tramite   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento,  entro  il  trimestre  in  cui  sono  chiamati  per   la
sottoposizione alla  visita  di  leva;  per  situazioni  sopravvenute
all'arruolamento,  presentano  la  domanda  al   competente   comando
militare  presso  cui  sono  chiamati  alle  armi,  fino  al   giorno
precedente l'incorporazione. Per i profughi, l'istanza di dispensa e'
corredata dell'attestazione della qualita' di profugo rilasciata  dal
Prefetto, e va  presentata  al  competente  comando  militare  per  i
profughi gia' arruolati e dispensati dal presentarsi alle armi  quali
regolarmente  residenti  all'estero,  che   rimpatriano   prima   del
compimento del trentesimo anno di eta'. 
  3. Gli uffici ed organi di cui  al  comma  2  curano  l'istruttoria
delle  domande  e  trasmettono,  anche   per   via   telematica,   la
documentazione per l'adozione dei provvedimenti, comprensiva di  ogni
elemento utile per il rigetto o per l'accoglimento,  ai  Consigli  di
leva, in caso di domande di  dispensa  per  uno  dei  motivi  di  cui
all'articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l),  e  alla  ((Direzione
generale della previdenza militare e della leva)), negli altri casi. 
  4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di  leva  ai  sensi
del comma 3 e' ammesso ricorso  gerarchico  alla  Direzione  generale
della previdenza militare, della leva e del  collocamento  al  lavoro
dei volontari. La Direzione puo' disporre controlli  a  campione  sui
provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi
in autotutela mediante annullamento  o  revoca,  nel  rispetto  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo.((20)) 
  5. Il Ministro della difesa puo' annullare o revocare in autotutela
alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in  materia  di  dispensa
adottati dalla ((Direzione generale della previdenza militare e della
leva)). 
  6.  L'elenco  nominativo  dei  dispensati   deve   essere   esposto
annualmente, per la durata di un mese, presso i Comandi militari e le
Capitanerie di porto competenti per territorio e da questi  trasmesso
ai comuni di residenza dei  dispensati  per  l'affissione  agli  albi
comunali. 
  7. Coloro la cui domanda di dispensa non sia  stata  accolta,  gia'
arruolati senza  visita,  sono  sottoposti  a  visita  di  leva,  ove
possibile,  entro  la  sessione   di   leva   a   cui   erano   stati
originariamente chiamati, ovvero entro il termine  di  chiamata  alle
armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo
il calendario all'uopo fissato dal Consiglio di leva competente. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248  ha  disposto  (con  l'art.  8,
comma 1, lettera a)) che all'art. 1992, comma 4 le parole  "Direzione
generale della previdenza militare, della leva e del collocamento  al
lavoro dei volontari congedati", ovunque ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della
leva". 

SEZIONE VI
RITARDI PER MOTIVI DI STUDIO

                              Art. 1993 
                        Ambito e procedimento 
 
1. I ritardi del servizio militare previsti  nella  presente  sezione
possono essere concessi  agli  arruolati,  se  vi  e'  eccedenza  del
contingente di leva dopo l'esaurimento delle procedure relative  alle
dispense, secondo l'ordine di priorita' indicato all'articolo 1994. 
2. Le istanze, redatte in carta semplice, sono presentate  o  spedite
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini e con
la documentazione di cui agli articoli 1995  e  1996,  ai  competenti
Consigli   di   leva,   che   ne   verificano   l'ammissibilita'    e
l'accoglibilita' e che: 
a) respingono le istanze inammissibili o infondate; 
b) inviano alla ((Direzione  generale  della  previdenza  militare  e
della leva)) le istanze fondate. 
3. La Direzione generale di cui al comma 2, respinte le  istanze  che
ritiene  inammissibili  o  infondate,  accoglie  le  istanze  secondo
l'ordine di priorita' indicato all'articolo 1994, e,  se  le  istanze
residue  che  rientrano  nella  medesima  categoria  sono   superiori
rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze
del  contingente,  individua  le  domande  da   accogliere   mediante
sorteggio di cui e' redatto verbale. 
                              Art. 1994 
                Casi di ritardo per motivi di studio 
 
  1. Puo' essere consentito il ritardo della prestazione del servizio
di leva per motivi di studio agli  arruolati  che  si  trovano  nelle
seguenti condizioni, nel seguente ordine di priorita': 
    a)  frequentano  l'ultimo   triennio   del   corso   d'istruzione
secondaria   superiore   presso   istituti   statali   o   legalmente
riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso,  purche'  non
abbiano compiuto il ventiduesimo anno di eta'; tale ritardo non  puo'
essere concesso piu' di tre volte; coloro che  hanno  fruito  di  tre
ritardi non possono fruire dei ritardi di cui alle successive lettere
b) e c); 
    b) frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o  di
laurea presso universita' statali  o  legalmente  riconosciute;  tale
ritardo va chiesto di anno in anno e puo' essere chiesto: 
      1) fino al compimento del venticinquesimo anno di eta',  per  i
corsi aventi la durata di tre anni; 
      2) fino al compimento del ventiseiesimo anno  di  eta',  per  i
corsi aventi la durata di quattro anni; 
      3) fino al compimento del ventisettesimo anno di  eta',  per  i
corsi aventi la durata di cinque anni; 
      4) fino al compimento del ventottesimo  anno  di  eta',  per  i
corsi aventi una durata maggiore di cinque anni; 
    c) essendo gia' in possesso del diploma di laurea, sono  iscritti
ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di
ricerca,  nonche'  a  scuole  ad  ordinamento  speciale  post-laurea,
attivati  od  istituiti  presso  universita'  statali  o   legalmente
riconosciute, purche' non abbiano compiuto il ventinovesimo  anno  di
eta'. 
  2. Coloro che,  dopo  aver  conseguito  il  diploma  universitario,
accedano ad un corso di  laurea  sono  equiparati  a  coloro  che  si
trovano nella situazione di cui al comma 1, lettera b). 
  3. I titoli di ritardo di cui al comma 1, lettere da a)  a  c),  si
applicano anche agli arruolati che frequentano  corsi  di  istruzione
media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione europea  o  che
frequentano, al di fuori di questi, corsi  i  cui  titoli  di  studio
finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano. 
  4. I cittadini che intendano frequentare o che  frequentano  al  di
fuori  dell'Unione  europea  corsi  al  termine  dei  quali  non   e'
rilasciato un titolo di studio, aventi il requisito di cui  al  comma
3, devono chiedere al competente Consiglio di leva l'autorizzazione a
soggiornare all'estero per motivi di studio. 
  5. Coloro la cui domanda sia stata accolta,  gia'  arruolati  senza
visita: 
    a) sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a
quello in cui e' terminato il beneficio del ritardo;  ((gli  idonei))
iniziano  il  servizio  di  leva  entro  il  semestre  successivo  al
trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre
il successivo trimestre in  relazione  alle  esigenze  funzionali  di
Forza armata; 
    b) possono chiedere, contestualmente alla domanda di ritardo,  di
essere chiamati a sostenere la visita di leva  nel  corso  del  primo
trimestre dell'anno solare in cui termina il beneficio del ritardo  e
di iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello
stesso anno, ferma la possibilita' di chiedere  ulteriori  ritardi  a
cui si abbia titolo. 
  6. Il beneficio del ritardo cessa, oltre che  per  lo  scadere  del
termine  indicato  nel  provvedimento  che  lo  accorda  e   per   il
raggiungimento dell'eta'  massima,  anche  per  abbandono  definitivo
degli studi.  Chi,  fruendo  del  beneficio  del  ritardo,  abbandona
definitivamente gli studi, deve  darne  comunicazione  al  competente
Consiglio di leva. 
  7. Coloro la cui domanda non  sia  stata  accolta,  gia'  arruolati
provvisoriamente senza visita, sono sottoposti a visita di leva,  ove
possibile,  entro  la  sessione   di   leva   a   cui   erano   stati
originariamente chiamati, ovvero entro il termine  di  chiamata  alle
armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo
il calendario all'uopo fissato dal Consiglio di leva competente. 
 
                              Art. 1995 
Norme ulteriori per il ritardo  per  motivi  di  studio  d'istruzione
                        secondaria superiore 
 
  1. La domanda di ritardo di cui all'articolo 1994, comma 1, lettera
a), deve essere: 
    a) corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola
o certificazione sostitutiva per i privatisti  iscritti  a  sostenere
l'esame di idoneita' o  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  scuola
secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui  al
citato comma 1, lettera a); 
    b) presentata entro il 30 settembre dell'anno scolastico  per  il
quale si richiede il beneficio,  ((fatti  salvi  i  nati  nell'ultimo
trimestre)) dell'anno i quali possono  presentare  domanda  anche  in
sede di chiamata alla leva. 
  2. Il ritardo, se concesso, ha decorrenza immediata e  fino  al  30
settembre dell'anno successivo. 
 
                              Art. 1996
Norme  ulteriori  per il ritardo per motivi di studio universitario e
                         post universitario

1.  I  limiti  di  eta'  ed  i requisiti da possedere per ottenere il
beneficio di cui all'articolo 1994, comma 1, lettere b) e c), possono
essere  modificati,  con  decreto del Ministro della difesa di natura
non  regolamentare  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca, a seguito dell'entrata in vigore
dei  decreti  concernenti  i criteri generali degli ordinamenti degli
studi universitari di cui all'articolo 17, commi 95 e 96, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
2. Per ottenere il ritardo di cui all'articolo 1994, comma 1, lettera
b), l'arruolato deve dimostrare:
a)  per  la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso
di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso universita'
statali o legalmente riconosciute;
b)  per  la  seconda  richiesta, di aver sostenuto con esito positivo
quattro esami previsti dal piano di studi;
c)  per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto
esami previsti dal piano di studi;
d)  per  la  quarta  richiesta  e  le  successive,  di aver sostenuto
ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto
alla terza richiesta e alle successive.
3.  Ai  fini  della concessione del ritardo di cui all'articolo 1994,
comma  1, lett. c), occorre dimostrare la frequenza ai predetti corsi
ed  il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o
dal programma formativo.
4. Le domande di ritardo per i motivi di cui all'articolo 1994, comma
1, lettere b) e c), sono presentate:
a)  non  oltre  il  30 settembre dell'anno precedente a quello per il
quale  si  intende  usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti al
primo  anno,  corredate  dal  certificato  di  iscrizione  ovvero  da
dichiarazione  temporaneamente  sostitutiva  di  essere  in attesa di
iscrizione  con  esibizione,  entro  il  31  dicembre successivo, del
certificato di iscrizione;
b)  non  oltre  il  31  dicembre dell'anno precedente a quello per il
quale  si intende usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti agli
anni  successivi,  essere  corredate  dal certificato comprovante gli
esami  sostenuti  rilasciato  dall'universita' o da una dichiarazione
temporaneamente  sostitutiva  cui dovra' seguire, entro il 31 gennaio
successivo, la certificazione dovuta.
5. Agli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta
di  ritardo,  esclusa  la  prima,  e non la presentano, o ai quali il
ritardo  non  e'  accordato, possono essere concessi, al di fuori dei
periodi di addestramento, quattro periodi di assenza dal servizio per
la  durata  di  otto  giorni, al fine di completare la preparazione e
sostenere  gli  esami.  Per  le  prove  di  esame non superate, detti
periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio.
6.  Gli  studenti universitari che non hanno piu' titolo al ritardo e
che  devono sostenere non piu' di quattro esami di profitto e l'esame
di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, possono
essere  avviati al servizio, su loro richiesta, e compatibilmente con
le esigenze delle Forze armate, presso un ente ubicato nel comune ove
ha  sede l'universita' o in un comune limitrofo. Agli stessi studenti
possono essere concessi quattro periodi di assenza dal servizio della
durata  di  otto  giorni per sostenere gli esami di profitto, nonche'
due   giorni   per   sostenere   l'esame   di  laurea  o  di  diploma
universitario,  che  non  sono  computati  ai fini del compimento del
servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.
                              Art. 1997 
       Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio 
 
  1. Coloro che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di
studio possono, in qualunque momento, rinunciare  a  detto  beneficio
presentando apposita dichiarazione; ((essi sono chiamati alla  visita
di leva)) nel trimestre successivo a quello in cui  hanno  presentato
domanda di rinuncia e se risultati idonei  iniziano  il  servizio  di
leva entro il semestre  successivo  al  trimestre  in  cui  e'  stata
effettuata la visita e, comunque, non oltre il  trimestre  successivo
in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata. 

SEZIONE VII
ALTRI RINVII

                              Art. 1998 
                        Ambito e procedimento 
 
  1. I rinvii del servizio militare  previsti  dagli  articoli  1999,
2000 e  2001  possono  essere  concessi  agli  arruolati,  se  vi  e'
eccedenza del contingente di leva dopo l'esaurimento delle  procedure
relative a dispense, nonche' relative a ritardi per motivi di studio.
Il rinvio di cui all'articolo 2002 puo' essere  concesso,  se  vi  e'
eccedenza del contingente di leva, dopo la concessione delle dispense
di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l). 
  2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne
verificano l'ammissibilita' e l'accoglibilita' e che: 
    a) respingono le istanze inammissibili o infondate; 
    b) inviano alla ((Direzione generale della previdenza militare  e
della leva)) le istanze fondate. 
  3.  La  Direzione  generale,  respinte  le  istanze   che   ritiene
inammissibili o infondate,  se  le  istanze  residue  sono  superiori
rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze
del  contingente,  individua  le  domande  da   accogliere   mediante
sorteggio di cui e' redatto verbale. 
                              Art. 1999
Rinvio  della  prestazione  del  servizio  militare  degli addetti al
        governo di aziende agricole industriali e commerciali

1.  Puo'  essere concesso il rinvio di anno in anno, e per un massimo
di  due  anni, della prestazione del servizio militare agli arruolati
indispensabili  al  governo  di  una azienda o stabilimento agricolo,
industriale  o  commerciale  al  quale  attendono per conto proprio o
della famiglia.
                              Art. 2000
Rinvio  della  prestazione  del servizio militare degli arruolati che
                     hanno un fratello alle armi

1.  Gli  arruolati che, all'atto della chiamata alle armi, abbiano un
fratello  in servizio di leva o volontario possono ottenere il rinvio
della  prestazione  del servizio fino al termine della ferma di leva,
nel  primo  caso,  e  finche'  il  fratello si trova alle armi con la
propria classe, nell'altro caso.
                              Art. 2001
Rinvio  della  prestazione  del  servizio  militare  dei fratelli che
           devono presentarsi contemporaneamente alle armi

1.  Qualora  due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle
armi,  uno  di  essi,  su  sua  richiesta  e con l'assenso dell'altro
fratello, puo' ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino
al termine della ferma di leva dell'altro.
                              Art. 2002
Rinvio  e dispensa per i volontari in servizio civile in Paesi in via
                             di sviluppo

1.  I  volontari  in  servizio civile, che prestino la loro opera, ai
sensi  dell'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in Paesi
in  via  di sviluppo possono chiedere il rinvio del servizio di leva,
che puo' esser concesso per la durata del servizio civile all'estero,
a  condizione  che  il  richiedente sia sottoposto a visita medica ed
arruolato.
2.  Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei
Paesi  suindicati,  i  volontari  che  abbiano ottenuto il rinvio del
servizio militare possono conseguire la dispensa.
3. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato
il  servizio  all'estero  cui  si  e'  impegnato,  non  raggiunga  il
compimento di un biennio di servizio, perde il titolo a conseguire la
dispensa.  Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al
comma  4  dell'articolo  34  della  legge  n.  49  del  1987,  o  per
documentati  motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso
in posizione di rinvio nel Paese di destinazione e' proporzionalmente
computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

SEZIONE VIII
NORME COMUNI A DISPENSE, RITARDI E RINVII

                              Art. 2003
                   Rinvio ad altre fonti normative

1.  I  ritardi,  i  rinvii,  le  dispense  dalla  leva e le modalita'
alternative di prestazione del servizio di leva sono disciplinati dal
presente codice.
2.  E'  fatto  salvo quanto disposto dal Concordato tra l'Italia e la
Santa  Sede  nonche' dalle vigenti leggi di ratifica delle Intese tra
lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica,
e,   in   particolare,   a  titolo  esemplificativo,  dalle  seguenti
disposizioni:
a)  legge  25 marzo 1985, n. 121 (articolo 4 e punto 2 del protocollo
addizionale)  (ratifica  dell'accordo modificativo del Concordato tra
Italia e Santa Sede);
b) legge 11 agosto 1984, n. 449 (articolo 5) (legge previa intesa tra
l'Italia e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese);
c)  legge  22  novembre  1988,  n. 516 (articoli 6 e 7) (legge previa
intesa  tra  l'Italia  e  l'Unione  italiana  delle  Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno);
d)  legge  22  novembre  1988, n. 517 (articoli 3 e 10) (legge previa
intesa tra l'Italia e le Assemblee di Dio in Italia);
e)  legge  8 marzo 1989, n. 101 (articolo 3) (legge previa intesa tra
l'Italia e l'Unione delle Comunita' ebraiche in Italia);
f)  legge  29 novembre 1995, n. 520 (articolo 5) (legge previa intesa
tra l'Italia e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia).
3.  Per  i  cittadini italiani residenti all'estero e per i cittadini
italiani  che  hanno  anche  la  cittadinanza di uno Stato estero, e'
fatto    salvo    quanto   diversamente   disposto   da   convenzioni
internazionali  ratificate  dall'Italia, e, a titolo esemplificativo,
dai seguenti atti normativi:
a)   regio  decreto  legge  11  novembre  1938,  n.  1822  (Italia  -
Argentina);
b)   legge   6  giugno  1939,  n.  1320  (articolo  39-bis,  aggiunto
dall'articolo 2, l. 10 luglio 1982, n. 488) (Italia - San Marino);
c) legge 18 giugno 1949, n. 385 (articolo XIII), (Italia - U.S.A.);
d) legge 13 marzo 1958, n. 239, Italia - Cile);
e) legge 4 agosto 1960, n. 924 (Italia - Brasile);
f)  legge 9 marzo 1961, n. 436 (art. 5 e art. 2 del Protocollo Italia
- Germania);
g) legge 12 luglio 1962, n. 1111 (Italia - Paesi Bassi);
h)  legge  4  ottobre  1966,  n.  876  (articoli  5 e 6) (Convenzione
multilaterale  Austria,  Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania,
Grecia,  Irlanda,  Islanda,  Italia,  Lussemburgo,  Olanda, Norvegia,
Svezia, Turchia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord);
i)  decreto  del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1430
(articolo 33) (Italia - Australia);
l) legge 18 maggio 1973, n. 282 (articolo 3) ( Italia - Argentina);
m) legge 5 maggio 1976, n. 401 (Italia - Francia);
n) legge 12 marzo 1977, n. 168 (Italia - Spagna);
o) legge 10 luglio 1982, n. 560 (Italia - Belgio).
                              Art. 2004
Forma  dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rinvio, ritardo,
                              dispensa

1.  I  provvedimenti  di  rigetto delle istanze di dispensa, ritardo,
rinvio,  indicano,  mediante  l'utilizzo di moduli prestampati, se la
reiezione dipende da:
a) difetto di requisiti e documenti;
b)  insufficienza  del  contingente di leva, pur essendo l'istanza in
astratto accoglibile.
                              Art. 2005
Durata  della  leva per gli aventi titoli a dispense, ritardi, rinvii
             la cui istanza non ha trovato accoglimento

1.  La  proroga  della  leva  oltre  il termine di dieci mesi, di cui
all'articolo  2026  non si applica, se le esigenze del contingente lo
consentono,  a  coloro  la cui domanda di conseguire una dispensa, un
ritardo  o  un  rinvio,  non  sia  stata accolta, pur sussistendone i
requisiti, per insufficienza del contingente.
                              Art. 2006
Sospensione  dei  titoli  di  dispensa,  ritardo  rinvio  - Titoli di
          dispensa, ritardo, rinvio fissati con regolamento

1.  In  caso di urgenza, il Ministro, anche dopo la pubblicazione del
manifesto di chiamata alla leva, con decreto reso noto con i mezzi di
informazione  consentiti  dalle  circostanze,  puo' disporre che sono
sospesi  tutti  o  parte dei titoli di dispensa, ritardo, rinvio, nel
rispetto dell'ordine di priorita' fissato dal presente codice, ovvero
che  l'esame  ne  e'  rinviato ad un momento successivo alla chiamata
alle   armi,  e  che  si  procede  alla  formazione  del  contingente
selezionando  gli  idonei  con  migliori indici di idoneita' fisica -
psichica.
2.  Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare
possono  essere  previste  esenzioni  o  ritardi  in  relazione  alla
chiamata  alle  armi  conseguente  a mobilitazione per guerra o grave
crisi  internazionale, diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti
dal  presente  codice,  in favore di coloro che ricoprano determinati
impieghi  o  esercitino determinati mestieri o attivita' o si trovino
in speciali condizioni.

SEZIONE IX
ARRUOLAMENTO, RUOLI, E CHIAMATA ALLE ARMI

                              Art. 2007
                   Congedo illimitato provvisorio

1.  Gli  iscritti  di  leva  sono,  dopo l'arruolamento, collocati in
congedo  illimitato  provvisorio  in attesa della chiamata alle armi;
possono pero' anche essere immediatamente avviati alle armi.
2.  Debbono,  in  ogni  caso,  essere  avviati alle armi, subito dopo
l'arruolamento,  i  renitenti  arruolati  e  denunciati all'autorita'
giudiziaria  i  quali appartengono a classe o contingente o scaglione
gia'  chiamato  alle  armi,  purche'  non  abbiano  titolo a riforma,
rivedibilita',   dispensa,   esenzione,   rinvio   o   ritardo  della
prestazione del servizio.
                              Art. 2008
              Iscrizione nei ruoli dei militari di leva

1.  Gli  arruolati  sono  iscritti  nei  ruoli  militari della classe
dell'anno in cui sono nati.
                              Art. 2009
Iscrizione  nei  ruoli  dell'Esercito  italiano degli arruolati nella
             Guardia di finanza - contingente ordinario

1.  Coloro  che  si  arruolano nella Guardia di finanza - contingente
ordinario,   sono   iscritti   nei  ruoli  matricolari  dell'Esercito
italiano,  previa cancellazione, ove del caso, dalla lista di leva di
mare.
                              Art. 2010
                 Chiamata alle armi e incorporazione

1. Il Ministro della difesa determina il tempo in cui deve aver luogo
la chiamata alle armi degli arruolati, fissandone il primo e l'ultimo
giorno,  nel  rispetto  del termine massimo di cui all'articolo 1961,
comma 2. Gli arruolati possono essere chiamati alle armi in totalita'
oppure  partitamente, in periodi di tempo successivi, secondo la data
di  nascita,  l'arma  o  servizio  di  assegnazione,  le  esigenze di
servizio, o altri criteri.
2.  Salvo che la chiamata alle armi sia gia' stata comunicata in sede
di  visita di leva ai sensi dell'articolo 1966, il competente comando
militare  rende noti i giorni e le modalita' della presentazione alle
armi con apposito manifesto, secondo il modello che viene annualmente
stabilito  dal  Ministero  difesa,  e  nel quale sono fissati anche i
termini  e  le  modalita'  per  nuovi  accertamenti sanitari ai sensi
dell'articolo 2012.
3. Il manifesto e' redatto in lingua italiana, e in lingua italiana e
tedesca per la Provincia autonoma di Bolzano.
4.  Il  manifesto  viene  distribuito a tutti i comuni compresi nella
circoscrizione  del  comando  che  lo  predispone  ed  e', a cura dei
Sindaci, pubblicato a piu' riprese, anche per via telematica, perche'
rimanga esposto al pubblico per il maggior tempo possibile.
5.  Dell'effettuata  pubblicazione  del  manifesto  i  Sindaci  danno
immediata assicurazione scritta ai competenti Comandi militari.
6. I comandi militari trasmettono inoltre una copia del manifesto per
conoscenza,  agli uffici di supporto dei Consigli di leva, ai comandi
dell'Arma   dei   carabinieri   e  della  Guardia  di  finanza,  alle
Capitanerie   di  porto,  che  hanno  sede  nel  territorio  di  loro
circoscrizione.
7.  Agli  arruolati  che  devono  presentarsi alle armi, i competenti
comandi  militari  trasmettono  per  posta,  qualche  giorno prima di
quello  stabilito  per la presentazione, apposita cartolina precetto,
che   puo'   essere   redatta  con  sistema  meccanizzato  e  recante
l'indicazione a stampa del responsabile.
8.  Gli  arruolati  che  non  ricevono  la  cartolina  precetto, o la
ricevono   in  ritardo,  devono  ugualmente  presentarsi  nei  giorni
stabiliti  dal  manifesto,  la  cui  pubblicazione vale per essi come
precetto personale.
9.  Al  giungere  degli  arruolati,  il  comandante o un suo delegato
verifica la loro identita' personale.
10.   L'assegnazione   degli  arruolati  alle  varie  armi,  corpi  e
specialita' e' fatta dai Comandanti dei comandi militari.
11.  Nell'assegnazione  si  tiene  conto  dei precedenti penali e dei
carichi   pendenti  degli  arruolati,  desunti  dal  certificato  del
casellario  giudiziario e dal certificato dei carichi pendenti di cui
all'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, acquisito anche per via informatica.
                              Art. 2011
 Chiamata alle armi dei riformati, in seguito a visita di revisione

1. La chiamata alle armi dei riformati, arruolati a seguito di visita
di  revisione  ai  sensi  dell'articolo  1983,  e' fatta d'ordine del
Ministro della difesa.
2. Essi seguono le sorti della loro classe di nascita.
                              Art. 2012
Nuovi accertamenti sanitari e attitudinali dopo la chiamata alle armi

1.  Ai  fini  della  migliore  utilizzazione  del  personale nei vari
incarichi,  il  Ministro della difesa ha facolta', se richiesto dagli
interessati  con  domanda  documentata,  di sottoporre a nuova visita
medica  e  ad  esami  fisio  - psico - attitudinali gli arruolati che
abbiano ottenuto il rinvio della prestazione del servizio militare di
leva  per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere
presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.
2.  Gli  arruolati nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare
che  si  ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere
causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare possono chiedere di
essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con
le modalita' precisate nel manifesto di chiamata alla leva ovvero nel
manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.
3.  Nuovi  accertamenti  sanitari sono disposti, se richiesti, in via
eccezionale,  anche  dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata
alle  armi  nei  casi di particolare gravita' e in cui esista seria e
manifesta   compromissione   delle   principali  funzioni  fisiche  o
psichiche,  purche'  sia  documentata  con  certificazione rilasciata
dagli  organi sanitari pubblici. Le relative modalita' sono precisate
nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.
                              Art. 2013
                         Manuale informativo

1.  Il  Ministero  della  difesa  provvede  alla  pubblicazione di un
manuale  informativo  da  consegnare  ai  militari  di  leva all'atto
dell'incorporazione,  che  contiene la Costituzione, la legge recante
norme  sui  principi  della  disciplina militare, i regolamenti sulla
rappresentanza   militare   e   di  disciplina  militare  nonche'  le
principali  disposizioni  che regolano la vita del militare, comprese
quelle relative ai servizi e alle licenze.

CAPO V
CHIAMATA ALLA LEVA E ALLE ARMI NEL CORPO
DEGLI EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI
SEZIONE I
PROCEDIMENTO ORDINARIO

                              Art. 2014 
                          Norme applicabili 
 
((1.Alla chiamata alla leva e alla chiamata  alle  armi  nel  Corpo))
degli equipaggi militari marittimi e alle attivita' dei  Consigli  di
leva di mare e degli uffici di supporto si applicano: 
    a) le disposizioni contenute nel capo IV, esclusi  gli  articoli:
1965, 1968, comma 1, lettere a), b), o), r); e 2009; 
    b) le disposizioni del presente capo. 
                              Art. 2015
Annotazione  nelle  liste  di  leva  dei soggetti alla leva nel Corpo
                 degli equipaggi militari marittimi

1.  Nelle  liste  di leva e' apposta apposita annotazione dei giovani
che,  in  possesso  dei prescritti requisiti, sono soggetti alla leva
per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi. Tali
giovani sono iscritti nelle note definitive.
                              Art. 2016
                          Note preparatorie

1.  Nel  mese  di febbraio di ciascun anno gli uffici di supporto dei
Consigli  di  leva  di  mare  iniziano  la  compilazione  delle  note
preparatorie  dei giovani soggetti alla leva di mare, domiciliati nei
comuni rientranti nella propria sfera di competenza territoriale, che
nello stesso anno compiono il diciassettesimo anno di eta'.
                              Art. 2017
                           Note definitive

1.  A  partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono
il  diciassettesimo anno di eta', gli uffici di supporto dei Consigli
di leva di mare chiedono agli uffici di supporto dei Consigli di leva
di  terra che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani
iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante
la  soggezione  degli  stessi  alla leva per l'arruolamento nel Corpo
degli equipaggi militari marittimi.
2.  Effettuata  la  annotazione  di  cui  al  comma  1, gli uffici di
supporto  dei  Consigli  di  leva di terra trasmettono agli uffici di
supporto  dei  Consigli  di  leva di mare la documentazione personale
degli iscritti di cui al comma 1.
3.  Gli  uffici di supporto dei Consigli di leva di mare, ricevuta la
documentazione  di cui al comma 2, compilano in ordine alfabetico, su
disposizione  dell'autorita' centrale, le note definitive dei giovani
soggetti  alla  leva  per  l'arruolamento  nel  Corpo degli equipaggi
militari  marittimi, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note
preparatorie,   per   ciascuno   dei   quali   sia   stata  riportata
l'annotazione di cui al comma 1 da parte degli uffici di supporto dei
Consigli di leva di terra.
4.  Nelle  note  definitive  sono aggiunti tutti gli omessi ed i gia'
rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.
                              Art. 2018
    Obbligo di presentazione degli iscritti nelle note definitive

1.  Fermo quanto disposto dall'articolo 1969, gli iscritti nelle note
definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al Consiglio di
leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva.
2.  Gli  iscritti  che  sono  imbarcati  su navi all'estero che fanno
periodicamente  ritorno  nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare
al  primo  approdo  nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva
per  l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi piu'
vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di
arrivo della nave.
3.  Le autorita' diplomatiche o consolari all'estero possono impedire
il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.
4.  I  pescatori  imbarcati su navi spedite e partite per campagne di
pesca  periodica  possono  ritardare  la  loro  presentazione fino al
termine della campagna stessa.
5.  Gli  iscritti  che  non si presentano per giustificati motivi nel
termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio
competente  della  capitaneria  di  porto  e  di  regolare la propria
posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.
                              Art. 2019
           Dilazioni da accordarsi agli iscritti marittimi

1.  Nel  caso  di  legittimo  impedimento  a comprovare il diritto di
passaggio  alla  leva  di  terra,  i Consigli di leva di mare possono
concedere  agli  iscritti dilazioni estensibili fino al termine della
sessione di leva.
                              Art. 2020 
Attivita' e provvedimenti del Consiglio di  leva  per  l'arruolamento
            nel Corpo degli equipaggi militari marittimi 
 
  1.  Il  Consiglio  di  leva  per  l'arruolamento  nel  Corpo  degli
equipaggi militari marittimi, dopo aver verificato e chiuso  le  note
definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto  e  adotta,
oltre ai i provvedimenti di  cui  all'articolo  1968,  comma  1,  con
esclusione di quelli di cui  alle  lettere  a),  b),  o)  e  r)  ,  i
seguenti: 
    a) la cancellazione dei deceduti dalle note  definitive,  dandone
comunicazione al competente ufficio della capitaneria di porto, per i
successivi adempimenti; 
    b)  la  cancellazione  dalle  note  definitive,  con  conseguente
annullamento della relativa annotazione  nelle  liste  di  leva,  dei
seguenti iscritti: 
      1) gia' arruolati volontariamente  nelle  Forze  armate,  nelle
Forze di Polizia  ad  ordinamento  militare  e  civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
      2)  specialisti  della  montagna  ((o  soci  della  Federazione
italiana))   sport   invernali,    del    Club    alpino    italiano,
dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli  uni
che  gli  altri  abbiano  svolto  specifica  attivita'  agonistica  o
professionale  nel  settore  della  montagna,  comprovata  da  idonea
documentazione,  e  facciano  domanda  prima   dell'arruolamento   al
competente ufficio delle Capitanerie di porto  di  prestare  servizio
nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei; 
      3) in possesso dei titoli preferenziali per  l'assegnazione  ai
contingenti aeronautici di cui all'articolo  1952,  previo  esame  di
documentata domanda; 
      4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati; 
      5) per i quali sia  dimostrato  il  difetto  di  requisito  per
l'assoggettamento  alla  leva  per  l'arruolamento  nel  Corpo  degli
equipaggi militari marittimi, o che comunque non siano ritenuti atti,
per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina
militare; 
      6) per  i  quali,  per  motivi  di  carattere  eccezionale,  il
Ministro  della  difesa  determini  la   cancellazione   dalle   note
definitive; 
    c) l'arruolamento nel Corpo degli  equipaggi  militari  marittimi
degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei
restanti idonei nell'Esercito italiano. 
  2. Il presidente del Consiglio di leva, sulla base dei documenti in
suo possesso,  dispone  la  compilazione  del  documento  matricolare
dell'arruolato nel Corpo degli equipaggi militari marittimi da  parte
del competente ufficio della  capitaneria  di  porto  e  fornisce  al
competente  comando  militare,  per   gli   arruolati   nell'Esercito
italiano,  gli  elementi  necessari   alla   formazione   dei   ruoli
matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi. 
 
                              Art. 2021
         Ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi

1.  Sono  compresi  nei  ruoli  del  Corpo  degli  equipaggi militari
marittimi:
a)   gli   arruolati   volontariamente   nel   Corpo   stesso,  prima
dell'apertura  della  leva della loro classe di nascita, compresi gli
arruolati volontari nella Guardia di finanza - contingente di mare;
b)   gli  arruolati  di  leva  nel  Corpo  degli  equipaggi  militari
marittimi.
2.  Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito italiano e trasferiti nei
ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi:
a) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale
e  meccanica;  i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e
meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi
di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e
marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino
gia'  arruolati  di leva senza avere ancora prestato servizio di leva
alle  armi.  I rettori delle universita' e il direttore dell'istituto
predetto   debbono   fornire,  sessione  per  sessione,  alla  Marina
militare,  su  richiesta  delle  Capitanerie  di  porto,  i nomi e le
generalita'   dei   giovani   iscritti   ai   corsi   delle  facolta'
sopraindicate;
b)  coloro  i  quali,  dopo  il concorso alla leva per l'arruolamento
nell'Esercito  italiano  o  nell'Aeronautica  militare,  ottengono di
prestare  servizio nella Marina militare o nella Guardia di finanza -
contingente  di  mare,  ovvero  siano  stati  o siano iscritti tra il
personale  marittimo  e  della  navigazione interna in base al codice
della navigazione.
3.  Sono  cancellati  dai  ruoli  del  Corpo degli equipaggi militari
marittimi e trasferiti nei ruoli delle Forze armate dello Stato:
a)  gli  arruolati  di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non
sono  ritenuti  atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare
servizio  nella  Marina  militare;  essi  sono  trasferiti  nei ruoli
dell'Esercito italiano;
b)  i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i
quali  ottengono,  ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del
Corpo  degli equipaggi militari marittimi e dello stato giuridico dei
sottufficiali,   il   trasferimento  nelle  altre  Forze  armate  per
intraprendervi una carriera;
c)  i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i
quali  siano  riformati,  dopo  aver prestato servizio per un periodo
inferiore  a  tre  mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito
italiano;
d)  gli  arruolati  di  leva  e  i  militari  in  congedo illimitato,
eccedenti  ai  fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti
nei ruoli dell'Esercito italiano;
e)  i  militari  in  congedo, forniti di brevetto di pilota civile di
secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del
Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica militare;
f)  i  militari in servizio nella Guardia di finanza - contingente di
mare, che ottengono il passaggio del contingente ordinario del Corpo;
essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano;
g)  i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo
di servizio militare marittimo per limite di eta'.
4.  Puo'  essere  concesso  ai  militari  in  congedo del Corpo degli
equipaggi   militari  marittimi  il  nulla  osta  per  il  temporaneo
arruolamento in altre Forze armate o Forze di polizia dello Stato.
5.  I militari di cui al comma 1 restano iscritti nei ruoli del Corpo
degli  equipaggi  militari  marittimi,  a  disposizione  della Marina
militare,  fino  al  compimento  del  trentaduesimo  anno di eta', se
arruolati  nella Polizia di Stato o nella Polizia penitenziaria; fino
al  compimento  del  trentanovesimo  anno di eta', se arruolati nelle
Forze armate.
6.  Puo'  essere  concesso  ai  militari  in  congedo del Corpo degli
equipaggi  militari  marittimi,  gia'  appartenenti  alla  Guardia di
finanza  -  contingente di mare, il nulla osta per l'arruolamento nel
Corpo della Guardia di finanza - contingente di mare o ordinario.
7.  Quelli  che  ottengono  il  nulla  osta  per l'arruolamento nella
Guardia  di finanza - contingente di mare, restano iscritti nei ruoli
del  Corpo  degli  equipaggi  militari  marittimi;  quelli invece che
ottengono  il nulla osta per l'arruolamento nel contingente ordinario
di detto Corpo sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano.
8.  Ai  militari  in  congedo  che  aspirano a conseguire il grado di
ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato, oppure ad
intraprendere  la  carriera  in  altra  Forza armata o nelle Forze di
polizia  dello  Stato,  puo'  essere  concesso  il  nulla osta per la
presentazione   delle   relative  domande.  Detti  militari,  qualora
ottengano  la  nomina  ad  ufficiale o l'ammissione in carriera, sono
trasferiti  nei  ruoli  delle  rispettive  Forze  armate  o  Forze di
polizia.
                              Art. 2022
Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari
                              marittimi

1.  La data dell'avviamento alle armi degli arruolati nel Corpo degli
equipaggi militari marittimi e' determinata dal Ministro della difesa
in relazione alle esigenze della Marina militare.
2.   Alla   chiamata,   nel  rispetto  del  termine  massimo  di  cui
all'articolo  1961,  comma  2 e all'avviamento alle armi provvedono i
competenti uffici delle Capitanerie di porto.
3.  Gli  arruolati,  alla  data  fissata,  vengono presi in forza dai
centri addestramento reclute della Marina militare.

SEZIONE II
ARRUOLAMENTO ECCEZIONALE ALL'ESTERO NELLA MARINA MILITARE

                              Art. 2023
                 Arruolamenti eccezionali all'estero

1.   Possono  essere  effettuati  dai  comandanti  di  navi  militari
arruolamenti  eccezionali  tra  i  componenti  l'equipaggio  di  navi
mercantili  nazionali  in porti esteri, quando l'assoluta carenza del
proprio equipaggio comprometta la missione loro affidata.
2.  Sono  soggetti  all'arruolamento  di  cui  al  comma 1, fino alla
concorrenza  di  un  quarto dei componenti l'equipaggio di ogni nave,
gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria.
3.  Nei  porti  ove  ha sede un ufficio diplomatico o consolare dello
Stato, gli arruolamenti eccezionali debbono essere effettuati tramite
il  rappresentante diplomatico o consolare prepostovi, il quale emana
gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle navi militari.
4.  Il  quarto dell'equipaggio delle navi mercantili e' calcolato, ai
fini   degli   arruolamenti   eccezionali,   escludendo   dal  totale
dell'equipaggio   il   personale   marittimo   graduato,  quello  non
appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi.
5.  Gli  arruolamenti  sono  effettuati  in  relazione alle categorie
necessarie  per  l'equipaggio della nave militare secondo il seguente
ordine di precedenza:
a)  sottufficiali,  graduati  e  militari  del  Corpo degli equipaggi
militari  marittimi  in  congedo,  a  cominciare  dalla  classe  piu'
giovane;
b)  sottufficiali,  graduati  e militari in congedo delle altre Forze
armate dello Stato, a cominciare dalla classe piu' giovane;
c) personale di bordo, di eta' superiore ai diciotto anni, che non ha
assolto,  per  qualsiasi  motivo,  gli obblighi di leva o di servizio
alle armi.
                              Art. 2024
Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennita' e rimborsi

1.  Il  personale arruolato in base all'articolo 2023 viene congedato
al  ritorno della nave militare in un porto della Repubblica o prima,
se  sono  giunti  a bordo militari del Corpo degli equipaggi militari
marittimi destinati a coprire le carenze organiche.
2.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  vengono  forniti,  a  spese
dell'Amministrazione  militare,  i mezzi per far ritorno nel luogo di
domicilio.
3.  Le  maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la
sostituzione   sulle  loro  navi  del  personale  arruolato  a  norma
dell'articolo 2023 sono a carico dell'Amministrazione militare.

CAPO VI
FERMA DI LEVA
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 2025
                               Nozione

1.  La  ferma  di  leva  e'  quella  parte  dell'obbligo del servizio
militare  che  si compie sotto le armi per chiamata d'autorita', allo
scopo di acquisire la necessaria istruzione militare.
                              Art. 2026
                     Durata della ferma di leva

1.  La  durata  della ferma di leva e del servizio civile sostitutivo
per  gli  obiettori  di  coscienza e' di dieci mesi, prolungabili con
decreto   del  Ministro  della  difesa  se  si  renda  necessario  in
considerazione  delle esigenze dello stato di guerra o di grave crisi
internazionale.
                              Art. 2027
                   Decorrenza della ferma di leva

1.  La  ferma  di  leva  decorre  dal  giorno  in  cui  ha  inizio la
prestazione del servizio alle armi.
                              Art. 2028
       Tempo computabile e non computabile nella ferma di leva

1.   Gli  allievi  delle  accademie,  delle  scuole  formative  degli
ufficiali  e  delle  scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da
arruolati  i  rispettivi  corsi  per  almeno  ventiquattro mesi, sono
esonerati dal compiere il servizio militare di leva.
2. Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per
i  militari  che  siano  stati prosciolti dalla ferma volontariamente
contratta  presso  le  Forze  armate  o Forze di polizia dello Stato,
salvo  che  il  proscioglimento  sia  stato  determinato da lesioni o
infermita'  dipendenti da causa di servizio, non e' computabile nella
ferma  di leva il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole
delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato.
3.  Non  e'  computabile  nella  ferma di leva il tempo trascorso dai
militari  in  stato  di  diserzione  o  di  allontanamento illecito o
scontando  una  pena loro inflitta dai tribunali militari o ordinari,
ne'  quello  trascorso in custodia cautelare in carcere in attesa del
processo, se questo si conclude con condanna.
4. Nei casi di interruzione di servizio di cui al comma 3, i militari
debbono  compiere alle armi tanto tempo in piu' quanto ne occorra per
completare la ferma di leva cui sono obbligati.
5.  Il  periodo  trascorso  dal  personale  di  leva  in  licenza  di
convalescenza  per  malattie  od  infermita'  non  dovute  a causa di
servizio, non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi
di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi.
6.  Non  e'  computabile  ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
leva,  il  periodo  trascorso  presso luoghi di cura per infermita' o
malattie  non  dipendenti  da  causa  di  servizio,  tranne  i  primi
quarantacinque giorni complessivi.
7.  I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 5
e  6 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione
della   competente  autorita'  sanitaria  militare  a  domanda  degli
interessati.
8.  E'  computabile  nella  ferma di leva la licenza di convalescenza
accordata  ai  militari  di leva riconosciuti tossicodipendenti dagli
ospedali militari.
9.  Non  e'  computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
leva,   il   periodo  trascorso  in  licenza  speciale  per  campagna
elettorale  dai  militari  di  leva candidati ad elezioni politiche e
amministrative.
                              Art. 2029
              Luogo di prestazione della ferma di leva

1.  Purche'  non  sia incompatibile con le direttive strategiche e le
esigenze logistiche delle Forze armate, e con lo stato di guerra o di
grave  crisi  internazionale,  il  militare  di  leva e' assegnato ad
unita'  o  reparti  aventi  sede  nel  luogo piu' vicino al comune di
residenza,  possibilmente  distanti non oltre 100 chilometri da essa.
Per i militari che siano destinati a prestare servizio di leva presso
unita'  o  reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla localita'
di  residenza,  o all'estero, sono previste, con decreto del Ministro
della  difesa,  agevolazioni  di  carattere  non  economico  volte  a
favorirne   il   rientro   periodico  alla  localita'  di  residenza,
compatibilmente  con  le esigenze di servizio. Tali agevolazioni sono
proporzionali  alla  distanza  tra la sede di servizio e il comune di
residenza.

SEZIONE II
COMPITI DEI MILITARI IN FERMA DI LEVA

                              Art. 2030
                    Contenuto della ferma di leva

1.  La ferma di leva comprende un periodo di addestramento pratico ed
uno di attivita' operativa.
                              Art. 2031
      Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica militare

1. I militari dell'Aeronautica militare hanno obbligo di volo, ognuno
nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo
le norme particolari di detta Forza armata.
                              Art. 2032
                    Impiego dei militari di leva

1.  I  militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze
connesse  con  le  attivita'  operative,  logistiche, addestrative, e
riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali
di caserma.
2.  La  durata  dell'impiego  di  militari di leva per le esigenze di
benessere  del  personale  militare e dei servizi generali in caserma
non puo' superare il periodo di sei mesi.
3. Fermi restando i compiti prioritari della difesa della Patria e di
partecipazione  alle  missioni necessitate dallo stato di grave crisi
internazionale,  e'  consentito,  nelle zone del territorio nazionale
colpite  da pubbliche calamita' durante lo stato di guerra o di grave
crisi  internazionale,  l'impiego dei militari di leva per concorrere
nella  fase  di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle
popolazioni  colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla
tutela  del  patrimonio  storico, artistico e culturale, nonche' alla
salvaguardia  dell'ambiente  naturale. A tale scopo il Ministro della
difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni
statali e regionali interessate.
4.  E'  vietato  impiegare i militari di leva per esigenze diverse da
quelle indicate nel presente titolo, fatta eccezione per gli impieghi
previsti  dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, che sono
autorizzati con decreto del Ministro della difesa, se compatibili con
le  esigenza di impiego dei militari nella guerra o nella grave crisi
internazionale, ovvero sospesi finche' durano tali esigenze.

SEZIONE III
FORMAZIONE DEI MILITARI DI LEVA

                              Art. 2033
              Elevazione culturale e formazione civica

1.  Lo  Stato  promuove l'elevazione culturale e la formazione civica
dei  militari di leva avvalendosi anche della capacita' professionale
e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento
delle attivita' di servizio.
2.  Parte  integrante  della  formazione  del  militare di leva e' la
preparazione  civica  da  svolgere  presso i comandi, i reparti e gli
enti  delle  Forze  armate, secondo un programma fissato dal Ministro
della difesa, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
3.  Il programma di cui al comma 2 comprende nozioni sull'ordinamento
costituzionale  dello  Stato  e sulla storia moderna e contemporanea,
con  specifico  riferimento  al  processo  unitario  nazionale,  alla
fondazione  della  Repubblica,  alla Costituzione e alle sue norme di
attuazione,  all'ordinamento  delle  Forze  armate  e  alle norme del
diritto penale militare.
4.  I  parlamentari  componenti delle Commissioni Difesa della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad assistere
alle  attivita' di cui al comma 2, previa comunicazione al Comandante
del  reparto  o  dell'ente  militare  preposto  allo  svolgimento del
programma relativo alla preparazione civica.
5.  Nelle  occasioni  ritenute piu' significative, i comandi di corpo
invitano  le  autorita'  civili  e  i  presidenti  delle associazioni
combattentistiche e partigiane a presenziare alle attivita' di cui al
comma 2.
6.  Le  attivita'  di cui al comma 2 possono essere sospese o ridotte
secondo  le direttive impartite dal Ministro della difesa se lo stato
di  guerra o di grave crisi internazionale ne impediscono il regolare
svolgimento.
                              Art. 2034
                      Formazione professionale

1.  Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento
relativi  ai  propri  compiti  istituzionali,  tendono all'elevazione
delle  capacita' professionali dei giovani alle armi, contribuendo in
tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione.
2.  Il  piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di
specialisti  ed  aiuto  specialisti,  cui  sono ammessi i militari di
leva,  e' comunicato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e  al  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca,
nonche' ai Presidenti delle giunte regionali.
3.  I  corsi  di qualificazione e di specializzazione, previsti per i
militari  ammessi  alla  commutazione  della  ferma  di leva ai sensi
dell'articolo 2038, sono resi noti ai militari alle armi.
                              Art. 2035
                         Formazione sportiva

1. L'attivita' sportiva, condotta da istruttori qualificati, e' parte
integrante della formazione del militare di leva.
2.  I  programmi  di  istruzione  devono comprendere appositi periodi
destinati alla anzidetta attivita'.

SEZIONE IV
DISCIPLINA MILITARE

                              Art. 2036
                    Disciplina militare - Rinvio

1.  I  militari  in servizio di leva sono tenuti all'osservanza delle
norme  di  disciplina  militare,  e  sono  sottoposti  alle  relative
sanzioni  disciplinari,  secondo  le  disposizioni dettate nel titolo
VIII del libro IV, e nelle pertinenti norme regolamentari.

SEZIONE V
CARRIERA MILITARE

                              Art. 2037
                             Avanzamento

1. I militari in servizio di leva possono conseguire, previo giudizio
di  idoneita',  i  gradi e le qualifiche di caporale, comune di prima
classe,  aviere  scelto,  al  compimento del terzo mese dalla data di
incorporazione.
                              Art. 2038
             Ferma di leva prolungata su base volontaria

1.  In  relazione alle esigenze derivanti dalla durata dello stato di
guerra  o  di grave crisi internazionale, i militari ed i graduati in
servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione
della  ferma  di  leva  in  ferma  di  leva  prolungata,  biennale  o
triennale,  secondo  le esigenze numeriche delle Forze armate fissate
annualmente nella legge di bilancio, in una percentuale non superiore
a quella dei militari di leva rispetto ai militari volontari.
2. Ai fini del comma 1 il Ministro della difesa ha facolta' di indire
bandi  per  la  commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma
prolungata  biennale  o  triennale,  per  i  militari che non abbiano
superato il ventiduesimo anno di eta'.
3.  Il Ministro della difesa ha, inoltre, facolta', qualora il numero
dei  richiedenti  la  commutazione  di  leva  risulti insufficiente a
soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai
giovani  che  non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano
compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo.
4.  I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei
corsi   di   qualificazione  e  di  specializzazione  effettuati  dal
Ministero della difesa.
5.  Per  l'assegnazione  ai  corsi  di  cui  al comma 4 sono prese in
considerazione,  oltre  alle  richieste  degli  interessati, anche le
qualificazioni  e  le specializzazioni possedute, nonche' i risultati
degli esami fisio - psico - attitudinali effettuati in sede di visita
di leva.
6. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare
le  dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni
di durata del corso.
7.   I  militari  in  ferma  prolungata  biennale  o  triennale  sono
assegnati,  tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni,
alle  categorie,  alle  specializzazioni,  alle  specialita'  ed agli
incarichi  di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle
esigenze di ciascuna Forza armata.
8.  Il  periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale e'
valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
9.  Della  possibilita'  di  cui  al  comma 1 e dei relativi limiti e
modalita' e' data notizia mediante il manifesto di chiamata alla leva
e quello, ove vi sia, di chiamata alle armi.
10.  Per  il  proscioglimento  dalla  ferma  volontaria  contratta si
applicano le corrispondenti norme di stato.
11.  Le  disposizioni  sullo  stato  e  l'avanzamento  previste per i
volontari  in  ferma  prefissata si applicano ai militari in ferma di
leva prolungata.
12.  Il  militare in ferma prolungata, riconosciuto tossicodipendente
che  dichiari  la  sua  disponibilita'  a sottoporsi a trattamenti di
recupero  socio-sanitario,  viene  posto  in licenza di convalescenza
straordinaria  e  successivamente, se del caso, in aspettativa per il
periodo  massimo  previsto  dalla normativa in vigore. Al termine del
trattamento  viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire
la sua idoneita' al servizio militare.

SEZIONE VI
DISCIPLINA DEI DIRITTI DURANTE LA LEVA
E DEI DIRITTI INERENTI LA LEVA

                              Art. 2039
Trattamento  economico  dei militari di leva e disciplina dei diritti
              costituzionali. Sanita' militare. Rinvio

1.  Il  trattamento  economico  e  le  altre provvidenze economiche a
favore dei militari di leva e loro superstiti sono disciplinati dalle
disposizioni del titolo II del libro VI.
2.  Fatto salvo quanto disposto nella presente sezione, i diritti dei
militari  di  leva e le relative limitazioni e modalita' di esercizio
sono disciplinate dalle disposizioni del titolo IX del libro IV.
3. I diritti di cui al comma 2 sono esercitati compatibilmente con le
circostanze straordinarie e urgenti del tempo di guerra o dello stato
di grave crisi internazionale.
4.  Ai  fogli  di  congedo,  copie  di  fogli  matricolari e stato di
servizio  dei militari di leva e alle comunicazioni della inidoneita'
al  servizio di leva si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1024.
5.  Ai  militari  di  leva  si  applicano le norme in tema di sanita'
militare.
                              Art. 2040
                               Licenze

1.  Ai militari di leva e in ferma prolungata si applica la normativa
dettata  dal  presente  codice  in  materia  di licenze del personale
militare, fatto salvo quanto previsto nei commi da 2 a 9 del presente
articolo.
2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di
servizio,  possono  essere  inoltre  concesse ai militari di leva, in
coincidenza  con il fine settimana o con le festivita', licenze brevi
non  superiori a trentasei ore, se compatibili con lo stato di guerra
o di grave crisi internazionale.
3.  I  militari  di  leva  gia'  incorporati  che  sono  riconosciuti
tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di
convalescenza   fino   al   termine   del  congedo  della  classe  di
appartenenza.   Detti  militari  vengono  segnalati  alle  competenti
aziende  sanitarie  locali  al  fine  di  facilitare  il  loro  avvio
volontario a programmi di recupero.
4. Per i militari di leva residenti in localita' distanti oltre 300 e
fino  a  800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la
durata  del  viaggio  tra  tale  sede e il comune di residenza sia di
oltre  otto  e  sino  a sedici ore, il limite massimo previsto per le
licenze  brevi  dalla  normativa  vigente puo' essere elevato a venti
giorni;  oltre  i  suddetti  termini  il  limite  massimo puo' essere
elevato a venticinque giorni.
5.  Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il
rimborso  delle  spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di
residenza  e  viceversa  o  della  somma equivalente se la licenza e'
fruita in localita' diversa. Analogo rimborso compete ai militari che
si  recano  in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o
per morte del coniuge o di un parente.
6.  Ai  militari  di  leva  ai quali e' accordata la licenza breve e'
concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al
comune di residenza e viceversa, limitatamente a:
a)  un  solo  viaggio,  nel periodo di dieci mesi di leva, qualora il
comune  di  residenza  sia  distante  dalla  sede di servizio meno di
trecento chilometri;
b)  cinque  viaggi,  nel  periodo  di  dieci mesi di leva, qualora il
comune  di  residenza  sia  distante  dalla  sede  di  servizio oltre
trecento chilometri.
7.  Ai  militari  di  leva  che  si  recano  in licenza nei comuni di
residenza  distanti  oltre seicento chilometri dalla sede di servizio
sono  concessi  le  facilitazioni  di  viaggio,  nonche'  i  rimborsi
previsti dal presente articolo anche per l'uso di treni rapidi.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo non
si  applicano  ai militari di leva che prestano servizio, in qualita'
di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri.
9. Il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare le convenzioni
per   l'applicazione   delle   facilitazioni  previste  nel  presente
articolo.
                              Art. 2041
           Militari di leva che sono amministratori locali

1.  Ferme le disposizioni relative al collocamento in aspettativa dei
militari  di  carriera  eletti  membri  del Parlamento o investiti di
cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di
leva   o   richiamati,   che  sono  amministratori  locali  ai  sensi
dell'articolo  77  del  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267,
dovranno,   compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  essere
destinati   ad  una  sede  che  consenta  loro  l'espletamento  delle
particolari funzioni cui sono stati eletti, con priorita' per la sede
di  espletamento  del  mandato  amministrativo o per le sedi a questa
piu' vicine.
2.   Ai   militari   di   cui  al  comma  1,  deve  essere  concesso,
compatibilmente  con  le  esigenze di servizio, il tempo che si renda
necessario   per  l'espletamento  del  mandato,  nei  limiti  di  cui
all'articolo  79,  commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 267
del 2000, in funzione della carica rivestita.
3.  Ai  militari  di  leva  o  richiamati  che rivestano la carica di
sindaco, presidente di provincia, presidente delle comunita' montane,
puo'  essere  concessa, a richiesta, una licenza illimitata in attesa
di congedo per la durata del mandato.
                              Art. 2042
           Limiti allo svolgimento di attivita' sindacale

1.  I  militari in servizio di leva o quelli richiamati in temporaneo
servizio,  possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni
sindacali  di  categoria,  ma  e'  fatto  loro  divieto  di  svolgere
attivita'   sindacale   quando  si  trovano  in  una  delle  seguenti
condizioni:
a) svolgono attivita' di servizio;
b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
c) indossano l'uniforme;
d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari
o  si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come
tali.
                              Art. 2043
Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare

1.  Negli organi di base di rappresentanza di militari, i militari di
leva  sono  rappresentati  da  delegati  eletti  nelle  unita' minime
compatibili  con la struttura di ciascuna Forza armata e con scadenze
che garantiscono la continuita' degli organi rappresentativi.
2.  I  rappresentanti  dei  militari  di  leva  negli  organi di base
eleggono  nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo
intermedio.
3.   Gli   eletti   che  cessano  anticipatamente  dal  mandato  sono
sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che, nelle votazioni
effettuate,  di  primo  o secondo grado, seguono immediatamente nella
graduatoria l'ultimo degli eletti.
4.  Il  Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di
leva,  all'uopo  eletti  dai  rappresentanti di detta categoria negli
organi  intermedi,  per  ascoltare,  in  riferimento  alla  relazione
annuale  al  Parlamento  sullo  stato  della  disciplina  militare  e
dell'organizzazione  delle Forze armate di cui all'articolo 10, comma
2,  lettera e), pareri, proposte e richieste in merito allo stato del
personale della leva.
                              Art. 2044
Rappresentanza  della  leva  nel Consiglio centrale di rappresentanza
                              militare

1.  I  militari  di  leva  entrano a far parte del Consiglio centrale
della rappresentanza militare.
2. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con
voto  diretto,  nominativo  e  segreto,  fra  i delegati dei consigli
intermedi  della  rappresentanza  militare,  entro  il  decimo giorno
successivo  a  quello  della  dichiarazione di elezione degli stessi,
nella  misura  di tre unita' per ciascuna Forza armata o Corpo armato
cosi' ripartite:
a)  due unita' in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in
servizio  di  leva,  compresi  i  carabinieri ausiliari e gli allievi
carabinieri ausiliari;
b)  una  unita'  in  rappresentanza degli ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento.
3. Se i problemi trattati dal Consiglio centrale della rappresentanza
militare riguardano il servizio di leva, detto Consiglio deve sentire
in  merito  i  militari  di  leva  che  vengono  eletti  negli organi
intermedi o loro delegazioni.

SEZIONE VII
FORMAZIONE E AGEVOLAZIONI STRUMENTALI AL PASSAGGIO
DALLA VITA MILITARE ALLA VITA CIVILE

                              Art. 2045
                         Corsi di formazione

1.  I  militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio,
possono  frequentare  i corsi di formazione professionale organizzati
dalle  pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione
europea,  che  si  svolgono  nell'ambito  territoriale  dove prestano
servizio.
2.  Le  pubbliche amministrazioni interessate inviano i programmi dei
corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.
3.  I  singoli comandi divulgano i programmi di cui al comma 2 presso
il   personale   di  leva  e  ne  forniscono  copia  ai  consigli  di
rappresentanza.
                              Art. 2046
                         Attivita' sportiva

1.  Le  Forze  armate,  nell'ambito delle attivita' loro assegnate, e
compatibilmente   con   lo   stato   di   guerra  o  di  grave  crisi
internazionale,  facilitano  la  partecipazione  dei militari di leva
allo svolgimento di attivita' sportive.
2.  I  comandi  responsabili,  coadiuvati  dagli organi di base della
rappresentanza  militare,  nell'ambito  del  territorio del presidio,
concordano  le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le
associazioni,  le societa' e le istituzioni sportive e ricreative del
luogo.
3.  I  militari  di leva che risultano atleti riconosciuti di livello
nazionale   da  una  commissione,  composta  dai  rappresentanti  del
Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e  delle  Forze armate, sono
autorizzati  ad  esercitare  la  pratica  delle  discipline  sportive
compatibilmente  con  gli  obblighi  di  servizio  e  secondo  quanto
previsto dal regolamento.
4.  I militari di cui al comma 3 vengono assegnati ai centri sportivi
di  Forza  armata,  tenendo conto della disciplina sportiva praticata
dai  singoli  prima  dell'incorporazione e delle esigenze della Forza
armata stessa.
5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non
previste  nei  centri  sportivi  di  Forza  armata  o che non vengono
destinati  nei  predetti centri, ai sensi del comma 4, possono essere
assegnati  a comandi, enti o reparti vicini alla societa' sportiva di
appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.
6.  Le  richieste di assegnazione di cui al comma 5 presso le sedi di
origine  vengono  inoltrate dal Comitato olimpico nazionale italiano,
almeno   quattro   mesi  prima  della  partenza  del  contingente  di
appartenenza  degli  interessati,  salvo  che  i  presupposti  per la
richiesta si verifichino in un momento successivo.
                              Art. 2047
       Segnalazioni curriculari alle pubbliche amministrazioni

1.  Al  fine  di  agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle
attivita'  produttive  della  Nazione, tre mesi prima del termine del
servizio  militare  obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il
Ministro  della difesa, in relazione al personale di leva delle Forze
armate,  comunica  gli  elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto
specialisti  in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali e ai presidenti delle giunte regionali delle
regioni ove risiedono gli interessati.

SEZIONE VIII
DIRITTI INERENTI AL LAVORO CIVILE

                              Art. 2048
Sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e diritto
                    alla conservazione del posto

1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende
il  rapporto  di  lavoro  per  tutto  il  periodo  della  ferma  e il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata
in  attesa  di  congedo,  il lavoratore deve porsi a disposizione del
datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di
lavoro e' risolto.
3.  La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui commi 1
e 2 e' affidata all'Ispettorato del lavoro.
4. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite
con  la  sanzione  amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00. Se la
violazione  si  riferisce  a  piu' di cinque lavoratori si applica la
sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 1033,00.
                              Art. 2049
Elevazione  del  limite  di  eta'  per  la partecipazione ai concorsi
                              pubblici

1.  Per  la  partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di
eta'  richiesto  e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato,  comunque  non  superiore  a  tre anni, per i cittadini che
hanno prestato servizio militare.
2. Si applica il comma 3 dell'articolo 2050.
                              Art. 2050
 Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici

1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze
armate  sono  valutati  nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio
che  le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati
negli impieghi civili presso enti pubblici.
2.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  e della valutazione dei titoli nei
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a
tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva
o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3.  Le  norme  del  presente  articolo  sono  applicabili ai concorsi
banditi  dalle  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  le  aziende
autonome,  e  dagli  altri  enti  pubblici,  regionali, provinciali e
comunali  per  l'assunzione  e  l'immissione  di personale esterno in
tutte  le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste
dai rispettivi ordinamenti organici.
                              Art. 2051
Valutazione   delle   qualifiche   professionali  e  specializzazioni
acquisiti  durante  il  servizio  militare  come  titolo nei concorsi
                              pubblici

1.  Le  qualifiche  professionali  e  le  specializzazioni  acquisite
durante  il  servizio  militare,  attestate  con  diploma  rilasciato
dall'ente  militare  competente, costituiscono titolo da valutare nei
concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali
e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.
2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di
complemento  di  1^  nomina  e le qualifiche professionali acquisite,
comprovate  con  attestati  rilasciati dall'ente militare competente,
costituiscono  titoli  da  valutare  per  l'accesso  alle  qualifiche
funzionali   e   relativi   profili   professionali   della  pubblica
amministrazione.
3.  La  valutazione  dei  titoli di cui ai comma 1 e 2 e' riferita ai
casi   in  cui  la  qualifica  professionale  o  la  specializzazione
acquisita   ha  una  diretta  corrispondenza  con  il  profilo  della
qualifica  cui  si  riferisce  il concorso o l'assunzione diretta. In
ogni   caso,  pur  in  mancanza  di  diretta  corrispondenza  tra  la
specializzazione  acquisita  e  il  profilo  della  qualifica  cui si
riferisce   il   concorso  o  l'assunzione  diretta,  l'aver  assolto
effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare.
4.  Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i
Ministri   per   la   pubblica   amministrazione   e   l'innovazione,
dell'economia  e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
e  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' stabilita la
corrispondenza  delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1
e  2  con  le  qualifiche funzionali e relativi profili professionali
previsti ai fini dell'avviamento al lavoro.
5.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  le unita' sanitarie
locali,  le  aziende  autonome  e  gli altri enti pubblici regionali,
provinciali  e  comunali,  nei  bandi di concorso per l'immissione di
personale  esterno,  devono  indicare la valutazione da attribuire ai
titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.
                              Art. 2052
Riconoscimento  del servizio militare per l'inquadramento economico e
          il trattamento previdenziale nel pubblico impiego

1.  Il periodo di servizio militare e' valido a tutti gli effetti per
l'inquadramento  economico  e  per la determinazione della anzianita'
lavorativa   ai   fini  del  trattamento  previdenziale  del  settore
pubblico.
2.   Il  servizio  militare  valutabile  ai  sensi  del  comma  1  e'
esclusivamente  quello  in corso alla data di entrata in vigore della
legge   24   dicembre   1986,   n.   958,   nonche'  quello  prestato
successivamente.  Rimane  fermo il computo ai fini del trattamento di
quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge
8   agosto   1991,   n.   274,   con   onere  a  carico  dell'INPDAP,
indipendentemente  dall'epoca  nella  quale siano stati prestati. Gli
eventuali  maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad
interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano
di  essere  corrisposti; le somme gia' erogate sono riassorbite con i
futuri  miglioramenti  dovuti  sul  trattamento  di  attivita'  o  di
quiescenza.

SEZIONE IX
FERMA DI LEVA MEDIANTE SERVIZIO AUSILIARIO

                              Art. 2053
Ferma  di  leva mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia a
                         ordinamento militar
  e a ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 1947, e
della  sua  ripartizione,  e  nei  limiti delle vacanze esistenti nei
ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento
civile  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, il Ministro
competente puo' reclutare in detti Corpi giovani iscritti nelle liste
di  leva,  nell'anno in cui ne facciano domanda, che abbiano ottenuto
il  nulla  osta  delle  competenti autorita' militari, e che siano in
possesso  dei  requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo per
cui hanno fatto domanda.
2.   Gli   interessati  devono  presentare  domanda  alla  competente
autorita'  militare,  indicata  nel  manifesto di chiamata alle armi.
Detto  manifesto indica anche la consistenza numerica del contingente
ausiliario e della sua ripartizione, nonche' i requisiti ed i criteri
per l'ammissione al servizio ausiliario.
3.  Il  servizio  ausiliario  prestato nei Corpi di cui al comma 1 e'
equiparato  a  tutti gli effetti al servizio militare di leva e ha la
stessa durata.
4.  I  militari reclutati ai sensi del comma 1 assumono il grado o la
qualifica  prevista  dall'ordinamento  del Corpo in cui sono ammessi;
sono  assegnati agli istituti di istruzione, comunque denominati, del
Corpo  di  assegnazione  per  un  addestramento  militare e tecnico -
professionale  della  durata  prevista dall'ordinamento del Corpo cui
sono  assegnati.  Nel  successivo  impiego  si  tiene  conto del loro
particolare grado di addestramento.
5. I militari reclutati ai sensi del comma 1 sono soggetti alle norme
sullo  stato  giuridico  e  alle  norme  di  servizio previste per il
personale del Corpo di assegnazione.
6.  Con  decorrenza  dal  termine del corso di addestramento per essi
rispettivamente  previsto,  ai  militari  in  servizio  ausiliario e'
attribuito  il  trattamento  economico  previsto  per  i  carabinieri
ausiliari.
7.  Il  Ministero competente per ciascuno dei Corpi di cui al comma 1
puo',  in  qualsiasi  momento,  durante la ferma di leva, esonerare i
militari  dal  servizio  ausiliario,  con  provvedimento  motivato. I
militari  esonerati dal servizio ausiliario sono posti a disposizione
della  competente autorita' militare per il completamento della ferma
di leva.
8.  I  militari  in  servizio  ausiliario  sono  collocati in congedo
illimitato  al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si
applicano,   per   il   richiamo   in   servizio,  le  norme  dettate
dall'ordinamento  di  ciascun  Corpo, per il richiamo in servizio dei
militari  di  leva,  ovvero,  in caso di Corpi non militari, le norme
dettate   per   il   richiamo   in  servizio  dei  militari  di  leva
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e dell'Aeronautica
militare.

CAPO VII
CONGEDI
SEZIONE I
CONGEDO ILLIMITATO

                              Art. 2054
                         Congedo illimitato

1.  Il  congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che,
all'atto  in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati,
conservano l'obbligo del servizio militare.
                              Art. 2055
Ritardo del congedo ai militari che scontano sanzioni disciplinari di
                                corpo

1.  Il  militare  di  leva  cui spetterebbe il congedo illimitato, il
quale stia scontando una sanzione disciplinare di corpo di consegna o
di consegna di rigore, non puo' essere congedato se non dopo scontata
la sanzione.
2.  Il congedo del militare di leva, ove il militare sia stato punito
con  consegna  o con consegna di rigore, puo' essere ritardato per un
numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in
tale punizione durante la seconda meta' del servizio prestato.
3.  Il  militare di leva, il quale si sia a suo tempo presentato alle
armi  con  ritardo,  salvo che il ritardo sia giustificato da uno dei
presupposti  che,  se  verificatosi durante la leva, darebbe luogo ad
una sospensione del servizio computabile nella ferma di leva ai sensi
dell'articolo  2028, e' trattenuto alle armi, dopo il termine del suo
servizio, per un numero di giorni pari a quelli del ritardo.
                              Art. 2056
Ritardo   del  congedo  a  militari  in  navigazione  o  in  servizio
                             all'estero

1. I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono
essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma ed all'arrivo
della nave nel primo porto della Repubblica.
2. I militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero
possono  essere  congedati  anche  dopo  aver compiuto la loro ferma,
qualora  per  esigenze  di  servizio il rimpatrio abbia dovuto subire
ritardo.
                              Art. 2057
Sospensione dell'invio in congedo illimitato in caso di prolungamento
della  leva  a  seguito  di  dichiarazione dello stato di guerra o di
                     grave crisi internazionale

1.  In caso di prolungamento della ferma di leva in tempo di guerra o
di grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 2026, l'invio in
congedo illimitato e' sospeso.
                              Art. 2058
Obblighi  di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato
       di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatri

1.  I  sottufficiali  e  i  militari  di  truppa  inviati  in congedo
illimitato  devono  presentarsi,  entro  otto  giorni dall'arrivo nel
comune   di   residenza,  se  appartenenti  all'Esercito  italiano  e
all'Aeronautica  militare, al Sindaco, e, se appartenenti alla Marina
militare, alla Capitaneria di porto nella cui circoscrizione si trova
il  comune  di residenza, o, in mancanza, al Sindaco, per far vistare
il foglio di congedo e dare il proprio recapito; successivamente essi
devono  notificare i cambiamenti di residenza anche temporanei, entro
quindici giorni dalla partenza, all'autorita' suddetta.
2.   I  militari  in  congedo  illimitato  che  espatriano,  all'atto
dell'arrivo   nel  Paese  estero,  devono  presentarsi  all'autorita'
diplomatica  o  consolare  per  comunicare la loro residenza. Qualora
nella  localita'  manchi  il  rappresentante diplomatico o consolare,
devono  comunicare la loro residenza al consolato piu' vicino, oppure
direttamente  all'organo  militare  nella  cui  forza in congedo sono
iscritti.
3.  I  militari in congedo illimitato che rimpatriano definitivamente
devono presentarsi per dichiarare la loro residenza:
a)  se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare,
al Sindaco;
b) se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di
iscrizione o, in mancanza, al Sindaco.
4.  I  Sindaci  e le autorita' diplomatiche o consolari notificano ai
competenti organi militari, nel termine di quindici giorni dalla data
della  dichiarazione,  le  denunce  ricevute  dai militari in congedo
illimitato,  nonche'  tutte  le  notizie  e  le  variazioni  ad  essi
relative.
                              Art. 2059
  Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato

1. I militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare
e  dell'Aeronautica  militare  in  congedo  illimitato possono essere
richiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per
aliquote   di  classi,  per  Arma  di  provenienza,  per  Corpo,  per
specializzazione,   per   incarico,   per  Comando  militare,  o  per
Compartimento marittimo o per Regione aerea.
2.  I richiami di cui al comma 1 avvengono con decreto del Presidente
della  Repubblica,  ma  i  militari,  se  invitati  a presentarsi con
precetto  personale,  hanno  l'obbligo di rispondere nel termine loro
assegnato,  anche  se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del
decreto presidenziale di richiamo.
3.  Col  consenso  degli  interessati  possono  essere richiamati dal
congedo  anche  singoli  militari di truppa, con decreto del Ministro
della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze.
                              Art. 2060
Diritti  dei  militari  richiamati  in ordine al rapporto di lavoro e
               alla partecipazione a concorsi pubblici

1.   In   ordine   alla  conservazione  del  posto  di  lavoro,  alla
partecipazione a pubblici concorsi, ai titoli valutabili e al computo
del  servizio  militare  nell'anzianita' di servizio si applicano, ai
richiamati alle armi, gli articoli 2048, commi 1, 3, e 4, 2049, 2050,
2051 e 2052.
2. Alla fine del richiamo il lavoratore deve porsi a disposizione del
datore  di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine
di  cinque  giorni  se il richiamo ha avuto durata non superiore a un
mese,  di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a
sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi,
di  trenta  giorni  se  ha  avuto  durata  superiore a dieci mesi. In
mancanza il rapporto di lavoro e' risolto.
3.  Il  lavoratore,  salvo il caso di recesso per giusta causa di cui
all'articolo 2119 del codice civile, non puo' essere licenziato prima
che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione.
4.  Rimangono  salve  le  condizioni  piu'  favorevoli  ai lavoratori
contenute nei contratti di lavoro.
5.   Per   i   rapporti   di  lavoro  alle  dipendenze  di  pubbliche
amministrazioni il tempo trascorso in servizio militare da richiamato
e  fino  alla  presentazione  per  riprendere  il  posto di lavoro e'
computato agli effetti dell'anzianita' di servizio.
6.  Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto
del  richiamo  alle  armi  per qualunque esigenza delle Forze armate,
sono  alle  dipendenze  di  un privato datore di lavoro si applica la
disposizione  del secondo comma dell'articolo 2111 del codice civile,
in  relazione  al primo e terzo comma dell'articolo 2110 dello stesso
codice.
                              Art. 2061
Militari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia
                             dello Stato

1.  I  militari  di  truppa  in congedo illimitato iscritti nei ruoli
dell'Esercito italiano che durante il servizio di leva hanno prestato
servizio  come  ausiliari  nelle  Forze  di  Polizia  ad  ordinamento
militare o civile o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso
di  richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati
a  prestare  servizio  nei  predetti Corpi. Resta fermo il divieto di
richiamo  di  coloro  che  sono, alla data del richiamo, appartenenti
alle  Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1929.
                              Art. 2062
Esclusione  dal  richiamo  dei  militari in particolari condizioni di
                              famiglia

1. Il Ministro della difesa puo' escludere dall'obbligo di rispondere
al  richiamo  alle  armi  i  militari  delle classi piu' anziane, che
abbiano  figli  in  servizio alle armi o morti in servizio militare e
quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi ed a carico.
                              Art. 2063
                  Esenzioni o ritardi dal richiamo

1.  Il  Ministro  della  difesa  ha facolta' di concedere esenzioni o
ritardi  in  caso  di richiamo per mobilitazione a coloro per i quali
ricorrano  presupposti  che  secondo il presente codice costituiscono
titolo  per  dispense,  ritardi,  rinvii,  o  che si trovino in altre
speciali condizioni fissate dal regolamento in occasione della guerra
o di grave crisi internazionale.
                              Art. 2064
     Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati

1.  I  militari  in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in
navigazione  all'estero  o  su navi spedite o partite per campagne di
pesca  periodica,  in caso di richiamo in servizio, possono ritardare
la  presentazione  alla  competente  autorita' fino al loro arrivo in
porto o rada dello Stato.
                              Art. 2065
            Chiamata di controllo della forza in congedo

1.  Il  Ministro  della  difesa  puo'  ordinare,  con manifesto o con
precetto personale, speciali chiamate, normalmente in giorno festivo,
dei  militari  di truppa in congedo illimitato per il controllo della
forza in congedo.
2.  I  militari  di cui al comma 1 sono obbligati a rispondere a tali
chiamate,  attenendosi  alle  modalita'  indicate nel manifesto o nel
precetto  personale.  Essi  non  hanno  diritto  ad  alcun  assegno o
indennita',  sono  rilasciati  in  liberta'  nello  stesso  giorno di
presentazione  e  sono  considerati,  ad  ogni  altro effetto diverso
dall'applicazione  della  legge  penale  militare,  come  militari in
servizio.
3.  Se la chiamata di cui al comma 1 comporta la presentazione in una
localita'  diversa  da quella di residenza, il militare ha diritto al
viaggio gratuito, su esibizione del precetto personale.

SEZIONE II
ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO ILLIMITATO
E RIDUZIONI DEL SERVIZIO DI LEVA

                              Art. 2066
           Anticipazione del congedo illimitato d'ufficio

1.  Il  Ministro  della  difesa  ha facolta' di anticipare l'invio in
congedo  illimitato,  con  provvedimento  di  carattere generale, dei
militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi
risulti esuberante.
2.  Il  congedo  anticipato  puo' essere totale o parziale e, ove sia
parziale, puo' essere disposto per contingenti o scaglioni di classe,
oppure   per   Armi,   Corpi,   servizi,   specialita',  categorie  e
specializzazioni.
                              Art. 2067
Anticipazione  del congedo illimitato a domanda per la sussistenza di
                         titoli di dispensa

1.  Il  Ministro  della  difesa  ha facolta' di anticipare l'invio in
congedo  illimitato  dei  militari  in  servizio  alle  armi che, per
sopravvenute   modificazioni   nelle   situazioni   di  famiglia  non
determinate  dalla  volonta' degli interessati, vengano a trovarsi in
una delle condizioni dell'articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l).
2.  L'ammissione  all'eventuale congedo anticipato e' pronunciata dai
Consigli di leva.
                              Art. 2068
Riduzione  di servizio agli ufficiali e agli aspiranti in servizio di
                                leva

1.  Il  Ministro  della  difesa  puo',  in relazione alle esigenze di
ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi
agli  ufficiali  ed  agli  aspiranti  del  servizio  permanente  o di
complemento, con obblighi di leva.
                              Art. 2069
Riduzione  di  servizio  ai  militari  gia'  allievi  delle accademie
                              militari

1.  E'  in  facolta'  del  Ministro  per  la  difesa di accordare una
riduzione  del  servizio  alle  armi ai militari con obblighi di leva
gia' allievi delle Accademie militari.

SEZIONE III
CONGEDO ASSOLUTO

                              Art. 2070
                          Congedo assoluto

1.  Il  congedo  assoluto  spetta  ai militari alle armi o in congedo
illimitato che, per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da
ogni obbligo di servizio militare.
                              Art. 2071
Sospensione  dell'invio  in congedo assoluto in caso di prolungamento
     della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra

1.  In caso di prolungamento della ferma di leva in tempo di guerra o
di grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 2026, l'invio in
congedo assoluto e' sospeso.

CAPO VIII
SANZIONI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI

                              Art. 2072
                    Rinvio ad altre leggi penali

1.  Per  quanto  non  previsto  nel  presente  capo,  si applicano le
disposizioni  del  codice penale, del codice penale militare di pace,
del codice penale militare di guerra, e delle altre leggi penali.
                              Art. 2073
Esclusione  dal  beneficio  dell'eventuale  ammissione a dispensa dal
                      compiere la ferma di leva

1.  Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la
ferma di leva, ne' rimanere in tale posizione:
a)  gli  iscritti  di  leva  ed  i  militari  che siano incorsi nelle
sanzioni  penali  previste  dal  presente  capo, salvo quanto dispone
l'articolo 2082 per i renitenti;
b)  gli  iscritti di leva che scientemente abbiano prodotto documenti
falsi  o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge
qualora siano incorsi nel reato di falsita';
c) i militari che, ai sensi del codice penale militare, siano incorsi
nel  reato  di  diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza
alla chiamata;
d)  coloro  che  siano stati condannati per il delitto di sottrazione
alla  leva,  a  meno  che  il  titolo  non  sia  sorto  dopo  il loro
arruolamento.

SEZIONE II
REATI RELATIVI ALLA CHIAMATA ALLA LEVA

                              Art. 2074
                        Sottrazione alla leva

1.  Chiunque,  essendo  soggetto  alla  leva, ed essendo stato omesso
nella  formazione  delle  liste  della  sua  classe,  non si presenta
spontaneamente   per   concorrere  alla  leva  della  classe  stessa,
rimanendo  in  tale posizione fino alla chiusura della leva medesima,
e'  punito  con  la  reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
euro 124,00.
                              Art. 2075
       Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva

1. Chiunque omette o cancella indebitamente un giovane dalle liste di
leva, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 124,00.
2.  Le  pene  di  cui  al  comma  1 si applicano al giovane della cui
omissione  o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di
concorso, il delitto di cui al comma 1.
                              Art. 2076
Omissione,  indebita  cancellazione  dalle  note  preparatorie per la
formazione  delle  liste  di leva di mare o indebita inclusione nelle
                               stesse

1. Chiunque, con frode o con raggiri, omette o indebitamente cancella
giovani  soggetti  alla  leva  di mare, dalle note preparatorie della
medesima,  oppure  include indebitamente nelle note stesse di giovani
senza i requisiti per appartenere alla leva di mare, e' punito con la
reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 31,00.
2.  Le  pene  di  cui  al  comma  1 si applicano al giovane della cui
omissione  o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di
concorso, il delitto di cui al comma 1.
                              Art. 2077
                 Fraudolenta sostituzione di persona

1.   Il  delitto  di  fraudolenta  sostituzione  di  persona  di  cui
all'articolo  494 del codice penale, se commesso al fine di sottrarre
se'  o  altro  soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva,
all'arruolamento, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
                              Art. 2078
Reati  commessi  dagli  iscritti  di  leva  non  ancora arruolati per
            sottrarsi agli obblighi del servizio militare

1.  Gli  iscritti  di  leva  non  ancora  arruolati  che,  al fine di
sottrarsi  permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio
militare  o  ad  un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di
una  specialita',  o  comunque  di  menomare  la  loro incondizionata
idoneita'  al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti
negli  articoli  da  157  a  163 del codice penale militare di pace e
dall'articolo  115  del codice penale militare di guerra, sono puniti
secondo le disposizioni di detti articoli.
                              Art. 2079 
                         Renitenza alla leva 
 
  1. E' considerato renitente alla leva: 
    a) l'iscritto che senza legittimo motivo,  nel  giorno  prefisso,
non si presenti all'esame personale  ed  arruolamento  o  alla  nuova
visita disposta ai fini di cui all'articolo 1939, comma 1, lettera a)
e di cui all'articolo 1982, comma 2, o che trovandosi all'estero  non
regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati; 
    b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva,
non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale; 
    c) l'iscritto che,  trovandosi  in  navigazione  o  impegnato  in
campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva  nei
termini fissati dall'articolo 2018, comma 4; 
    d) il marinaio  mercantile,  non  militare  in  congedo,  che  si
sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dall'articolo 2023. 
  2. La dichiarazione di renitenza e' pronunciata  dal  Consiglio  di
leva per tutti gli iscritti alla leva. 
  3. Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di  cui
al comma 1, lettera d), la dichiarazione di renitenza e' pronunciata,
all'estero, dalle autorita' diplomatiche o consolari o dai comandanti
delle navi militari. 
  4. Il renitente alla leva e' punito con  la  reclusione  da  uno  a
quattro anni. 
  5. I limiti minimo e massimo ((di cui al comma 4)) sono ridotti: 
    a) a due mesi e a un anno  per  chi  si  presenta  spontaneamente
prima della scadenza di un anno dal  giorno  della  dichiarazione  di
renitenza; 
    b) a sei mesi e a due anni per  chi  si  presenta  spontaneamente
dopo il suddetto limite di tempo; 
    c) a un mese e a due anni  per  colui  che,  fermato  e  tradotto
davanti al Consiglio di leva, sia stato giudicato inabile al servizio
militare; 
    d) a un mese e a sei mesi, ovvero a un mese e a un anno per colui
che, presentatosi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di
renitenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla  dichiarazione  stessa,
sia stato giudicato inabile al servizio militare. 
  6. La reclusione a cui e' condannato il renitente che non ha titolo
all'eventuale dispensa o all'esenzione dalla prestazione del servizio
viene scontata quando il renitente e' inviato in congedo illimitato. 
 
                              Art. 2080
                         Liste dei renitenti

1.  Subito  dopo  la  chiusura  della sessione di leva, gli uffici di
supporto  dei  Consigli di leva di terra e di mare compilano la lista
dei renitenti.
2.  Dieci giorni dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei
Consigli  di leva provvedono perche' sia pubblicata la lista medesima
nell'albo pretorio dei comuni interessati.
3.  I renitenti possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli
di  leva  dagli  agenti  della forza pubblica non appena sia avvenuta
tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente
del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza
sia nota.
4. Dalla lista di cui al comma 1 vengono successivamente cancellati i
deceduti  e  quelli  che, dopo il fermo o la spontanea presentazione,
siano   stati  arruolati  od  abbiano  altrimenti  definito  la  loro
posizione.
                              Art. 2081 
  Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti 
 
1. I renitenti  che  si  presentano  spontaneamente,  o  che  vengono
fermati e tradotti, sono esaminati dal Consiglio di leva nella seduta
eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione
o fermo per essere arruolati,  se  riconosciuti  idonei  al  servizio
militare. 
2. Per i renitenti  che,  pur  essendosi  presentati,  non  adempiono
all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio  di  leva
procede all'arruolamento senza visita. 
3. Il Consiglio di leva puo' annullare ((, se ricorrono i presupposti
per l'autotutela,)) la dichiarazione di renitenza. 
4. Il renitente per il quale non sia intervenuto  tale  annullamento,
e' denunciato, dal presidente del Consiglio  di  leva,  all'autorita'
giudiziaria penale ordinaria. 
5.  I  renitenti  che  sono  arruolati  e  appartengono  a  classe  o
contingente o scaglione gia' chiamato alle armi, sono incorporati con
la  chiamata  eventualmente  in  corso  o   con   quella   successiva
all'arruolamento,  a  meno  che  non  hanno   titolo   all'ammissione
all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di  leva,  o
al ritardo od al rinvio. 
6. Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il
quale sono stati incorporati. 
7. Per i renitenti residenti all'estero, valgono le  disposizioni  di
cui all'articolo 1984. 
                              Art. 2082
Ammissione  del  renitente  all'eventuale  dispensa  o  esenzione dal
                      compiere la ferma di leva

1.  Il  renitente  per  il quale sia intervenuto l'annullamento della
dichiarazione  di  renitenza  ai sensi dell'articolo 2081, comma 3, o
che  sia stato assolto dall'autorita' giudiziaria, e' considerato, ai
fini  dell'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere
la  ferma  di  leva,  alla stessa stregua degli iscritti regolarmente
presentatisi.
2. Il comma 1 si applica anche al renitente denunciato fino a che non
sia  intervenuta  sentenza  di  condanna. Ove intervenga la condanna,
l'eventuale  dispensa  o  esenzione  dal compiere la ferma di leva e'
revocata,  a  meno  che  il  titolo esistente prima dell'arruolamento
sussista anche dopo la condanna.
3.  Il  renitente  condannato  puo'  utilmente  invocare il beneficio
dell'eventuale  dispensa  o  esenzione dal compiere la ferma di leva,
purche' il titolo sia sorto dopo l'arruolamento.
                              Art. 2083
              Pene per il favoreggiatore del renitente

1.  Chiunque occulta o ammette al suo servizio un renitente e' punito
con la reclusione fino a sei mesi.
2.  Chiunque coopera alla fuga di un renitente, ovvero con artifici o
raggiri  impedisce  o ritarda la presentazione alla visita di leva di
un  iscritto  di  leva,  e'  punito con la reclusione da un mese a un
anno.
3.  Se  i  delitti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da un pubblico
ufficiale, un agente o impiegato dello Stato, o un ministro di culto,
si  applicano  la  reclusione  fino a due anni e la multa fino a euro
124,00.
                              Art. 2084
              Corruzione commessa dal perito sanitario

1.  Il  medico - chirurgo chiamato ad assistere i Consigli di leva in
qualita'   di  perito  sanitario,  ovvero  incaricato  di  effettuare
particolari  perizie,  il  quale  riceve  doni o accetta promesse per
usare  favori  ad alcuno negli esami a lui affidati, e' punito con la
reclusione da due mesi a due anni.
2.  La  pena  si  applica  sia  se  i  doni  o le promesse sono stati
dall'agente  accettati  dopo  essere stato convocato per assistere il
Consiglio  di leva o dopo aver ricevuto l'incarico della perizia, sia
se   l'accettazione  ha  avuto  luogo  solo  in  previsione  di  tale
convocazione.
3.  La  pena  si applica qualunque sia il contenuto del provvedimento
del  Consiglio di leva per la cui adozione e' stato chiesto il parere
del perito sanitario.
                              Art. 2085 
Sanzioni penali a  carico  dei  funzionari  dello  Stato  per  azioni
                  contrastanti col presente titolo 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave delitto, e'  punito
con le pene previste dall'articolo  323  del  codice  penale  per  il
delitto  di  abuso  d'ufficio  il  pubblico  ufficiale,  l'agente   o
l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto,  in  violazione
del presente titolo, pone in essere una delle seguenti condotte: 
    a) autorizza o consente il passaggio dalla leva di mare alla leva
di terra; 
    b) effettua trasferimenti di ruoli; 
    c) deliberatamente omette di  attuare  i  provvedimenti  previsti
dall'articolo 2021, comma 2, lettera a); 
  ((d) autorizza o ammette all'eventuale esenzione))  dal  compimento
della ferma di leva; 
    e) consente riforme; 
    f) consente esclusioni dal servizio militare; 
    g) autorizza o ammette alla dispensa; 
    h) autorizza o ammette all'anticipazione del congedo illimitato; 
    i) autorizza o ammette alle riduzioni di  servizio  di  cui  agli
articoli 2068 e 2069; 
    l)  da'  arbitraria  estensione  alla  durata,  alle   regole   e
condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari. 
 
                              Art. 2086
Punibilita'  dell'iscritto  e  del favoreggiatore colpevole di reati,
       ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica

1.  L'iscritto  che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare,
commetta  in territorio estero delitti previsti dal presente titolo o
dal  codice penale e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non
si trovi nel territorio della Repubblica.
2.  Il  cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in
qualsiasi  modo, nel delitto commesso dall'iscritto e' punito secondo
la  legge  italiana,  ancorche'  non  si  trovi  nel territorio della
Repubblica.
3.  Se  e'  stato  giudicato  all'estero  per  il  medesimo fatto, e'
giudicato nuovamente nella Repubblica, se il Ministro della giustizia
ne fa richiesta.
                              Art. 2087 
          Decorrenza della prescrizione per taluni delitti 
 
  1. Per i delitti di cui agli ((articoli 2074,  2075  e  2076,))  la
prescrizione inizia a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  renitente
sarebbe stato collocato in congedo assoluto per eta'. 
 
                              Art. 2088
                 Giurisdizione del giudice ordinario

1. I reati di cui alla presente sezione rientrano nella giurisdizione
del giudice penale ordinario.

SEZIONE III
REATI COMMESSI DA MILITARI DI LEVA O DA MILITARI IN CONGEDO

                              Art. 2089
  Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare

1.  I  militari  di  leva  e  i  militari  in congedo che, al fine di
sottrarsi  permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio
militare  o  ad  un particolare servizio di un Corpo, di un'Arma o di
una  specialita',  o  comunque  di  menomare  la  loro incondizionata
idoneita'  al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti
dagli  articoli  dal  157 al 163 del codice penale militare di pace e
dall'articolo  115  del codice penale militare di guerra, sono puniti
secondo le disposizioni di detti articoli.
                              Art. 2090
                       Mancanza alla chiamata
1,  L'arruolato  o  il  militare in congedo che commette i delitti di
mancanza  alla chiamata previsti dal codice penale militare di pace o
dal codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari
                e' punito con le pene ivi stabilite.
                              Art. 2091
   Militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale

1. Il militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale
previsto dall'articolo 2023, e' punito con la reclusione militare non
inferiore a due anni.
                              Art. 2092
        Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio

1.  Il  militare  in  attesa di giudizio perche' imputato di mancanza
alla  chiamata alle armi della sua classe, contingente o scaglione, o
perche'  imputato  di  mancanza  alla  chiamata  per  istruzione,  e'
assegnato ed avviato ad un Corpo.
                              Art. 2093
                 Giurisdizione del giudice militare

1. I reati di cui alla presente sezione rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria militare.

SEZIONE IV
SANZIONI AMMINISTRATIVE

                              Art. 2094
Inadempienze  circa  le  dichiarazioni  di residenza o le chiamate di
   controllo o imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera

1.  I  militari  in  congedo  illimitato  provvisorio  o  in  congedo
illimitato  che  omettono  di notificare il cambiamento della propria
residenza  e abitazione, oppure non si presentano, senza giustificato
motivo,   alle  chiamate  di  controllo,  sono  puniti,  a  richiesta
dell'autorita' militare, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5,00 a euro 372,00.
2.  Non si fa luogo alla richiesta, da parte dell'Autorita' militare,
qualora  il  contravventore  paghi,  entro  un  mese  dalla  data  di
notificazione    del   processo   verbale   di   accertamento   della
contravvenzione,  una  somma  equivalente al quinto del massimo della
sanzione.
3.  La richiesta, in ogni caso, non puo' essere piu' proposta decorsi
i  tre  mesi  dal giorno in cui l'autorita' militare ha avuto notizia
dell'omissione.
                              Art. 2095
Sanzioni  amministrative  per  chi  ostacola  o  trae  in  inganno  i
Comandanti  di  porto  e  gli  ufficiali designati alle operazioni di
indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare

1.  I  dirigenti  di  cantieri  navali o di stabilimenti meccanici od
industriali o di qualsiasi altro ente o societa' tenuti a segnalare i
giovani  soggetti  alla  leva  di  mare, che ostacolano o traggono in
inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati
negli accertamenti di cui all'articolo 1951, comma 2, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 124,00 a euro 620,00.
                              Art. 2096
                          Norme applicabili

1.  Per  quanto  non  disposto  nella presente sezione, agli illeciti
amministrativi  ivi contemplati si applica la legge 24 novembre 1981,
n. 689.

TITOLO III
SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA E DEGLI AMMESSI A PROGRAMMA
DI RECUPERO PER TOSSICODIPENDENTI IN TEMPO DI GUERRA
O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
CAPO I
SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA

                              Art. 2097 
                   Ambito e disciplina applicabile 
 
((1. Coloro che, per obbedienza)) alla coscienza, nell'esercizio  del
diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e religione riconosciute
dalla  Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell'uomo   e   dalla
Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi
all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e
nelle Forze di polizia dello Stato, possono adempiere gli obblighi di
leva, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale,  prestando,
in sostituzione del servizio militare, un  servizio  civile,  diverso
per  natura  e  autonomo  dal  servizio  militare,  ma  come   questo
rispondente  al  dovere  costituzionale  di  difesa  della  Patria  e
ordinato  ai  fini  enunciati   dai   principi   fondamentali   della
Costituzione. 
  2. Per quanto non  disposto  dal  presente  titolo,  in  ordine  ai
requisiti per la chiamata alla leva e alle armi, al  procedimento  di
chiamata e arruolamento e ai titoli di dispensa, ritardo, rinvio,  si
applica quanto previsto dai titoli I e II. 
  3. Il servizio civile sostitutivo si svolge secondo le modalita'  e
le norme stabilite nel presente titolo. Per quanto non  disposto  nel
presente titolo, in ordine agli enti  presso  cui  prestare  servizio
civile e alle  modalita'  di  convenzionamento  ed  espletamento  del
servizio civile, si applicano gli articoli 8 e 10 della  legge  1998,
n. 230, la legge 6 marzo 2001, n.  64  e  il  decreto  legislativo  5
aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
                              Art. 2098 
        Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza 
 
  1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e'
esercitabile da parte di coloro che: 
    a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni  relative  alle
armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle  armi
e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare  offesa  alle
persone ovvero  non  dotati  di  significativa  capacita'  offensiva,
individuati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentita   la
commissione consultiva centrale per il controllo delle  armi  di  cui
all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n.  110.  ((A  coloro  che
sono soggetti agli obblighi))  di  leva  che  facciano  richiesta  di
rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di
concederlo, fa presente che il conseguimento  del  rilascio  comporta
rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza; 
    b) abbiano  presentato  domanda  da  meno  di  due  anni  per  la
prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nel Corpo della
Guardia di finanza, nella Polizia di  Stato,  nel  Corpo  di  Polizia
penitenziaria e nel Corpo forestale  dello  Stato,  o  per  qualunque
altro impiego che comporti l'uso delle armi; 
    c) siano  stati  condannati  con  sentenza  di  primo  grado  per
detenzione,  uso,  porto,  trasporto,  importazione  o   esportazione
abusivi di armi e materiali esplodenti; 
    d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti
non colposi commessi mediante violenza contro persone o  per  delitti
riguardanti  l'appartenenza  a  gruppi  eversivi  o  di  criminalita'
organizzata. 
 
                              Art. 2099
                             Pubblicita'

1.  Nel  manifesto  di chiamata alla leva di cui all'articolo 1966 e'
fatta  esplicita  menzione  dei  diritti  e  dei  doveri  concernenti
l'esercizio dell'obiezione di coscienza.
                              Art. 2100
                               Istanza

1.  Gli  obiettori di coscienza presentano domanda per la prestazione
del  servizio  civile  al  competente  organo  di leva entro quindici
giorni  dalla  data  di  arruolamento.  La  domanda  non  puo' essere
sottoposta  a  condizioni  e contiene espressa menzione dei motivi di
cui  all'articolo  2097  nonche'  l'attestazione,  sotto  la  propria
personale   responsabilita',   con   le   forme  della  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio,  circa  l'insussistenza  delle  cause
ostative di cui all'articolo 2098.
2.  Con  la  domanda,  l'obiettore puo' indicare le proprie scelte in
ordine  all'area  vocazionale  e  al  settore d'impiego, ivi compresa
l'eventuale  preferenza  per  il servizio gestito da enti del settore
pubblico  o  del  settore  privato,  designando  fino  a  dieci  enti
nell'ambito  di  una  regione  prescelta. A tal fine la dichiarazione
puo'  essere  corredata  da  qualsiasi documento attestante eventuali
esperienze o titoli di studio o professionali utili.
3.  Gli  abili  ed  arruolati  ammessi  al  ritardo  ed al rinvio del
servizio militare, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei
termini  stabiliti al comma 1, possono produrla al predetto organo di
leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi.
La  presentazione  della domanda di ammissione al servizio civile non
pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare.
                              Art. 2101
         Liste degli obiettori di coscienza e liste di leva

1.  Il  Ministro  della  difesa trasmette tempestivamente all'Ufficio
nazionale  per  il  servizio  civile l'elenco di tutti gli obiettori.
Ove,  occorra,  le  modalita' di redazione e trasmissione dell'elenco
sono specificate con il regolamento.
2.  I  nominativi  degli  obiettori  vengono inseriti nella lista del
servizio  civile  nazionale;  tale  inserimento viene contestualmente
annotato  nelle  liste  originarie  per  l'arruolamento di terra o di
mare.
3.  La  lista  degli  obiettori  di  coscienza  puo'  prevedere  piu'
contingenti annui per la chiamata al servizio.
                              Art. 2102
               Dispense e invii in missioni umanitarie

1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare indicate
nel  titolo  II  del  presente  libro, qualora ricorrano eccedenze di
obiettori   da  avviare  al  servizio  rispetto  alle  disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  nazionale per il servizio civile e fino alla
eliminazione di tali eccedenze, possono essere dispensati o collocati
in  licenza  illimitata  senza  assegni,  in  attesa  di congedo, gli
obiettori  che  si  trovino,  in ordine di importanza decrescente, in
almeno una delle seguenti condizioni:
a)   difficolta'   economiche   o  familiari  ovvero  responsabilita'
lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;
b)  svolgimento  di  attivita' scientifica, artistica, culturale, con
acquisizione   di   particolari   meriti   in   campo   nazionale   o
internazionale;
c)  minore  indice  di  idoneita'  somatico  -  funzionale  o psico -
attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto
dell'area  vocazionale  e del settore di impiego, qualora costituisca
impedimento   all'espletamento  del  servizio  o  ne  pregiudichi  la
funzionalita';
d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte
degli  enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in
quella  indicata  nella  domanda,  entro  il termine di chiamata alle
armi.
2.  In  ogni  caso,  e'  fatto  obbligo  all'Ufficio nazionale per il
servizio  civile  di  ridurre  le  eccedenze  di cui al comma 1 anche
qualora  nessun  obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate,
fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili. Relativamente alle
condizioni  previste  dalle  lettere  c)  e d) del comma 1, lo stesso
Ufficio puo' adottare i provvedimenti di competenza anche d'ufficio.
3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri sono
determinati  l'entita'  della  consistenza massima degli obiettori in
servizio,  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  del Fondo
nazionale  per  il  servizio  civile,  gli  aspetti applicativi delle
condizioni  di  cui  al  comma 1, nonche' le forme di collocamento in
licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.
4.  Gli  obiettori  di  coscienza in servizio o in attesa di chiamata
possono  essere  collocati,  a  domanda  ovvero d'ufficio, in licenza
illimitata  senza  assegni  in  attesa  di  congedo  o dispensati dal
servizio,  secondo  quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Le domande di
dispensa  e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di
congedo  possono  essere presentate rispettivamente entro e non oltre
il   giorno  che  precede  l'assunzione  del  servizio  e  nel  corso
dell'espletamento del servizio medesimo.
5.  L'assegnazione  dell'obiettore  al servizio civile avviene, fatte
salve  le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilita'
di  impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui
indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata
nella  domanda  e  tenendo  conto  delle richieste degli enti e delle
organizzazioni presso cui il servizio civile va prestato.
6.  Il  servizio  civile  ha  una  durata  pari a quella del servizio
militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di
attivita'  operativa.  Il  periodo  di formazione dovra' prevedere un
periodo  di formazione civica e di addestramento generale al servizio
civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli
obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in
determinati   settori   ove   si  ravvisino  specifiche  esigenze  di
formazione,  le convenzioni disciplinano i casi nei quali puo' essere
previsto  un  periodo  di  addestramento  aggiuntivo  presso l'ente o
l'organizzazione in cui verra' prestata l'attivita' operativa.
7.  L'obiettore  puo' essere destinato al servizio civile in un altro
Paese, su sua domanda o, ove necessario, di ufficio, secondo le norme
ivi  vigenti,  salvo che per la durata, sulla base di apposite intese
bilaterali.  L'Ufficio  nazionale  per  il  servizio civile determina
annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.
8.  Il  servizio civile puo' essere svolto anche secondo le modalita'
previste,  per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a
35  della  legge  26  febbraio  1987, n. 49, per la cooperazione allo
sviluppo.
9.  L'obiettore che ne faccia richiesta puo' essere inviato fuori dal
territorio  nazionale  dall'ente  presso  cui presta servizio, per un
periodo  concordato  con  l'ente  stesso,  per partecipare a missioni
umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.
10.  E'  facolta'  dell'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile
disporre  l'impiego  di obiettori di coscienza in missioni umanitarie
nelle  quali sia impegnato personale italiano, d'ufficio o su domanda
dell'obiettore.  A  tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati
in  base  alle  loro  attitudini vocazionali, vengono trasferiti alle
dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.
11.  Nel  presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie
fuori  dal  territorio  nazionale di cui ai commi 9 e 10, l'obiettore
indica  la  specifica  missione umanitaria richiesta, nonche' l'ente,
ovvero  la  organizzazione  non  governativa,  ovvero l'Agenzia delle
Nazioni  Unite  che  ne  sono  responsabili. L'accoglimento ovvero la
reiezione  della  domanda sono comunicati all'obiettore, con relativa
motivazione,  entro  un  mese. La mancata risposta entro tale termine
comporta accoglimento della domanda.
12.  Nei  casi  di  cui  ai  commi 9 e 10, gli obiettori di coscienza
devono  comunque  essere  utilizzati  per  servizi non armati, non di
supporto  a  missioni militari, e posti sotto il comando di autorita'
civili.
13. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare
alle  missioni  umanitarie di cui ai commi 8, 9 e 10 puo' chiedere il
prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno.
                              Art. 2103 
       Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro 
 
((1. Coloro  che  prestano  servizio  civile))  godono  degli  stessi
diritti, anche ai fini previdenziali e  amministrativi,  ((di  coloro
che prestano il servizio militare di leva))  in  tempo  di  guerra  o
grave  crisi  internazionale.  Essi   hanno   diritto   al   medesimo
trattamento  economico  dei  militari  di  leva  con  esclusione  dei
benefici volti a compensare la condizione militare. 
  2. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto  valido,  a  tutti
gli effetti, per l'inquadramento economico e  per  la  determinazione
dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale  del
settore pubblico e privato, nei limiti e  con  le  modalita'  con  le
quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. 
  3.  Il  periodo  di  servizio  civile  effettivamente  prestato  e'
valutato nei  pubblici  concorsi  con  lo  stesso  punteggio  che  le
commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi  prestati  negli
impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini  dell'ammissibilita'  e
della valutazione dei titoli nei  concorsi  banditi  dalle  pubbliche
amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo  di
tempo trascorso nel  servizio  civile  in  pendenza  di  rapporto  di
lavoro. 
  4. L'assistenza sanitaria  e'  assicurata  dal  Servizio  sanitario
nazionale.  In  caso  di  servizio  civile  nell'ambito  di  missioni
umanitarie all'estero,  qualora  la  missione  preveda  l'impiego  di
reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria e' assicurata  dal
Servizio di sanita' militare. 
 
                              Art. 2104
                         Congedo illimitato

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente
al  Ministero  della  difesa  l'avvenuto espletamento del servizio da
parte dell'obiettore di coscienza.
2.  I  competenti  organi di leva provvedono a porre l'interessato in
congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.
                              Art. 2105 
                              Richiamo 
 
  1. Gli obiettori che abbiano prestato servizio civile ai sensi  del
presente  titolo,  sono  soggetti,  sino  all'eta'  prevista  per   i
cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo  in  caso
di pubblica calamita'. 
  2. L'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile  tiene  apposito
((elenco di coloro soggetti a richiamo)) ai sensi del comma 1. 
  3. Nel periodo di richiamo  si  applicano  integralmente  le  norme
penali e disciplinari previste per gli ammessi al servizio civile. 
  4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori  di
coscienza che prestano il servizio civile  o  che,  avendolo  svolto,
siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le
condizioni ostative di cui all'articolo  2098,  sono  assegnati  alla
Protezione civile o alla Croce rossa. 
 
                              Art. 2106 
                          Incompatibilita' 
 
  1.  L'obiettore  che  presta  servizio  civile  non  puo'  assumere
impieghi pubblici e privati, iniziare  attivita'  professionali,  ne'
iscriversi  a  corsi  o  a   tirocini   propedeutici   ad   attivita'
professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. 
  2. Colui che viola il divieto di cui al comma 1  e'  trasferito  in
altra sede presso altra regione geograficamente non  contigua,  anche
nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 2110, comma 1. 
  3. A colui che si trova gia' nell'esercizio delle attivita' e delle
funzioni di cui al comma 1, si applicano le  ((disposizioni  valevoli
per coloro che sono chiamati al servizio militare.)) 
 
                              Art. 2107
                        Sanzioni disciplinari

1.   All'obiettore   che   si  renda  responsabile  di  comportamenti
reprensibili  o  incompatibili  con  la natura e la funzionalita' del
servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e licenze;
d)  il  trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in
altra  regione,  oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o
di altra regione;
e)  la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza
paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.
2.  Il  regolamento  generale di disciplina previsto dall'articolo 8,
comma  2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230, stabilisce i
criteri  di  applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni
commesse.
3.  Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate
dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati
e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4.  L'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile  adotta  le altre
sanzioni  e,  sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o
dalle  organizzazioni,  puo'  decidere l'irrogazione di sanzioni piu'
gravi in luogo di quelle gia' adottate.
5.  Quando  il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad
un  vero  e  proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le
norme di cui all'articolo 2110.
                              Art. 2108 
Requisiti degli enti e  organizzazioni  che  concorrono  al  servizio
                               civile 
 
  1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e  privati  che  intendano
concorrere all'attuazione del servizio  civile  mediante  l'attivita'
degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con
l'Ufficio nazionale  per  il  servizio  civile,  devono  possedere  i
seguenti requisiti: 
    a) assenza di scopo di lucro; 
    b) corrispondenza tra le proprie finalita' istituzionali e quelle
((di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della  legge  8  luglio
1998, n.230;)) 
    c) capacita' organizzativa e possibilita' di impiego in  rapporto
al servizio civile; 
    d) aver svolto attivita' continuativa da non meno di tre anni. 
  2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda
di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il  servizio
civile. Nella domanda di  ammissione  alla  convenzione  essi  devono
indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi  e  i
centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale  dei
medesimi che puo' essere impiegato e la loro distribuzione  nei  vari
luoghi di servizio. 
  3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1  debbono  inoltre
indicare la loro disponibilita' a fornire agli obiettori in  servizio
civile vitto e alloggio nei casi in cui cio' sia dagli stessi enti ed
organizzazioni ritenuto  necessario  per  la  qualita'  del  servizio
civile  o  qualora  i  medesimi  enti  e   organizzazioni   intendano
utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. 
All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio  agli
obiettori sono  rimborsate  le  spese  sostenute,  con  le  modalita'
previste dall'Ufficio nazionale per il servizio  civile,  sentita  la
Consulta nazionale per il servizio  civile  di  cui  all'articolo  10
della legge 8 luglio 1998, n. 230. 
  4.  In  nessun  caso  l'obiettore   puo'   essere   utilizzato   in
sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge
o per norme statutarie organiche  dell'organismo  presso  cui  presta
servizio civile. 
  5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della  presentazione
di  un  preciso  progetto  di  impiego  in  rapporto  alle  finalita'
dell'ente e nel rispetto  delle  norme  che  tutelano  ((l'integrita'
fisica e morale dell'obiettore.)) 
  6.  E'  condizione  per  la  stipulazione  della   convenzione   la
dimostrazione, da parte dell'ente, della  idoneita'  organizzativa  a
provvedere all'addestramento al servizio civile. 
  7.  L'Ufficio  nazionale  per  il  servizio   civile   accerta   la
sussistenza   dei   requisiti   dichiarati   dagli   enti   e   dalle
organizzazioni che hanno inoltrato  la  domanda  di  ammissione  alla
convenzione. 
  8. Sulle controversie aventi per oggetto  le  convenzioni  previste
dal presente articolo, decide il tribunale  amministrativo  regionale
territorialmente competente con riferimento  alla  sede  dell'ente  o
dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione. 
  9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a
non  corrispondere  agli  obiettori  alcuna   somma   a   titolo   di
controvalore  e  simili,  pena  la   risoluzione   automatica   della
convenzione. 
  10. Insorto lo stato di guerra o di grave crisi internazionale,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri emana le norme di attuazione  e
predispone il testo delle convenzioni tipo,  dopo  aver  acquisito  i
pareri delle competenti Commissioni del  Senato  della  Repubblica  e
della Camera dei deputati. 
                              Art. 2109
     Sanzioni a carico degli enti o organizzazioni convenzionati

1.  Gli  enti  e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a
norme  di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando
le  eventuali  responsabilita'  penali  individuali,  sono soggetti a
risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli
obiettori  con  provvedimento  motivato dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile.
2.  In  caso  di  risoluzione della convenzione con un ente o con una
organizzazione,  l'Ufficio  nazionale per il servizio civile provvede
alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo
stesso  ente  o  la  stessa organizzazione, sino al completamento del
periodo  prescritto,  tenendo  conto delle indicazioni espresse nella
domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione
possono   proporre  ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale
territorialmente  competente  con  riferimento  alla sede dell'ente o
dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
                              Art. 2110
                           Sanzioni penali

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo e'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace chi, non avendo chiesto o non
avendo  ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare
il  servizio  militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi
di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.
3.  Competente  a  giudicare  per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' il
giudice  ordinario del luogo nel quale deve essere svolto il servizio
civile o il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1
e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. L'imputato o il condannato puo' fare domanda per essere nuovamente
assegnato  o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1
e  2, tranne nel caso in cui tale domanda sia gia' stata presentata e
respinta per i motivi di cui all'articolo 2098. Nei casi previsti dal
comma  2,  puo' essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze
armate.
6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine e' di
tre mesi.
7. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso
in  stato  di  detenzione  e'  computato  in diminuzione della durata
prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.
                              Art. 2111 
Decadenza dal servizio civile e rinuncia allo status di obiettore  di
                              coscienza 
 
  1. L'obiettore ammesso al servizio civile  decade  dal  diritto  di
prestarlo o di portarlo a compimento  quando  sopravvengano  o  siano
accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2098. 
  2. Nelle ipotesi di  cui  al  comma  1,  l'obiettore  e'  tenuto  a
prestare servizio militare, per la durata prevista per  quest'ultimo,
se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio  civile,  e
per un periodo corrispondente al servizio  civile  non  prestato,  in
ogni caso non superiore alla  durata  della  leva,  se  la  decadenza
interviene durante lo svolgimento di questo. 
  3.  La  decadenza  e'  disposta  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  su  accertamento  e  richiesta  dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile. 
((4. In caso di richiamo per  mobilitazione  di  coloro  che  abbiano
prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono  soggetti
anche coloro che abbiano prestato servizio civile)) quando  per  essi
siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2098
ovvero quando essi abbiano rinunziato allo  status  di  obiettore  di
coscienza ai sensi dell'articolo 636, comma 3. 
  5. Allo stesso richiamo ((sono soggetti  coloro  che,))  dopo  aver
prestato  servizio  civile,   abbiano   fabbricato   in   proprio   o
commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le  munizioni
richiamate all'articolo 2098, comma  1,  lettera  a),  e  quelli  che
abbiano ricoperto incarichi direttivi presso  enti  o  organizzazioni
che  siano  direttamente  finalizzati  alla  progettazione   e   alla
costruzione di armi e sistemi di armi. 
  6. A coloro che sono stati ammessi a prestare  servizio  civile  e'
vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2098, comma  1,
lettera a), nonche' assumere ruoli imprenditoriali o direttivi  nella
fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti,
delle predette armi, delle munizioni e dei  materiali  esplodenti.  I
trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca piu' grave
reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  per
detenzione abusiva di armi  e  munizioni  e,  inoltre,  decadono  dai
((benefici previsti dal presente  titolo.))  E'  fatto  divieto  alle
autorita' di pubblica sicurezza  di  rilasciare  o  di  rinnovare  ai
medesimi  qualsiasi  autorizzazione  relativa   all'esercizio   delle
attivita' di cui al presente comma. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 ((non si  applicano  a  coloro
che)) abbiano rinunziato allo status di  obiettore  di  coscienza  ai
sensi dell'articolo 636, comma 3. 
  8. A coloro che sono stati  ammessi  a  prestare  servizio  civile,
relativamente ai concorsi per l'arruolamento  e  alla  rinuncia  allo
status di obiettori di coscienza, si applica l'articolo 636. 
                              Art. 2112
                       Relazione al Parlamento

1.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al
Parlamento,  entro  il  30 giugno, una relazione sull'organizzazione,
sulla   gestione  e  sullo  svolgimento  del  servizio  civile  degli
obiettori   di  coscienza  in  tempo  di  guerra  o  di  grave  crisi
internazionale.

CAPO II
SERVIZIO CIVILE PER TOSSICODIPENDENTI AMMESSI A PROGRAMMI
DI RECUPERO E SERVIZIO CIVILE PRESSO ASSOCIAZIONI ED ENTI
DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

                              Art. 2113
Servizio civile per tossicodipendenti ammessi a programmi di recupero

1.  Il  dipendente  da  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope che, al
termine  del  trattamento  di recupero, e' nelle condizioni di essere
chiamato  al  servizio militare di leva puo', su propria richiesta da
presentare  alla  competente autorita' militare, e su parere conforme
della  direzione  della  comunita' terapeutica, continuare a prestare
come  servizio civile la sua attivita' volontaria per in periodo pari
alla durata del servizio militare.
2.  Il  periodo  di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o
presso  il  centro  di  accoglienza  e  di  orientamento  dell'unita'
sanitaria  locale  e'  valido  a  tutti  gli  effetti  come  servizio
militare.
3.  In  caso  di assenza ingiustificata, la direzione della comunita'
terapeutica  o  il  responsabile  del  centro  di  accoglienza  e  di
orientamento  dell'unita'  sanitaria locale devono dare comunicazione
alle  competenti  autorita' militari territoriali che provvedono alla
chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.
4.  Le  autorita'  militari  competenti  del  territorio  possono, in
qualsiasi  momento,  accertare  presso  le  comunita'  terapeutiche o
presso  il  centro  di  accoglienza  e  di  orientamento  dell'unita'
sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.
5.  Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica o
presso  il  centro  di  accoglienza  e  di  orientamento  dell'unita'
sanitaria  locale,  l'autorita'  militare rilascia all'interessato il
congedo militare illimitato.
                              Art. 2114
Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza
                           socio-sanitaria

1.  Gli  obiettori di coscienza possono chiedere di prestare servizio
sostitutivo  civile  presso centri civili autorizzati e convenzionati
con  l'Amministrazione  della  difesa  che  provvedono all'assistenza
socio  -  sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso
di   sostanze   stupefacenti   o  psicotrope.  L'istanza  e'  accolta
compatibilmente con le esigenze del contingente.

LIBRO NONO
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 2115
                     Clausola di corrispondenza

1.  I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o
istituti  riprodotti  nel  presente  codice  e  nel  regolamento,  si
intendono  effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei
citati codice e regolamento.
                              Art. 2116
          Clausola di salvaguardia in materia di competenze

1. Le disposizioni del presente codice e del regolamento non innovano
le  competenze,  le  funzioni  e le attribuzioni dell'Amministrazione
della  difesa,  delle  Forze  armate,  delle Forze di polizia e delle
altre  Amministrazioni comunque interessate, previste dalla normativa
vigente alla data della loro entrata in vigore.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

                              Art. 2117 
            Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374 
 
  1. Alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
    <<1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di 
distruzione   delle   scorte    sono    disciplinate    dal    codice
dell'ordinamento militare.>>; 
    b) il comma 2 dell'articolo 5 e' abrogato; 
    c) il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
    <<2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente  alle
competenti commissioni parlamentari  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione della presente legge. Nell'ambito di  tale  relazione,  il
Ministro  della   difesa   riferisce   secondo   quanto   ((stabilito
dall'articolo 12 del codice)) dell'ordinamento militare.>> 
 
                              Art. 2118
       Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1.  Al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 21, comma 2, e' sostituito dal seguente:
<<Art.  21  (Ordinamento)  -  2.  L'articolazione  del  Ministero  e'
definita dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.>>;
b) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  22  (Agenzia  industrie  difesa) - 1. I compiti e le funzioni
dell'Agenzia  industrie  difesa  sono  definiti  dall'articolo 48 del
codice dell'ordinamento militare.>>
                              Art. 2119
             Modifiche alla legge 23 maggio 1980, n. 242

1. L'articolo 5 della legge 23 maggio 1980, n. 242, e' sostituito dal
seguente :
<<Art  .5  -  1.  In  relazione  a  urgenti  necessita' per la difesa
nazionale,  il Servizio di assistenza al volo previsto dalla presente
legge  puo'  essere  assunto  dal  Ministero  della  difesa  ai sensi
dell'articolo 21 del codice dell'ordinamento militare.>>
                              Art. 2120
             Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185

1.  Alla  legge  9  luglio  1990,  n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
<<  Art.  3  (Registro  nazionale  delle  imprese)  -  1. Il registro
nazionale  delle  imprese e' disciplinato dal codice dell'ordinamento
militare.>>;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
<<  Art.  4  (Iscrizione al registro nazionale delle imprese) - 1. Il
Comitato  per  la  tenuta  del registro nazionale e' disciplinato dal
codice dell'ordinamento militare.>>;
c) l''articolo 17 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  17  (Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) - 1.
Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale e' disciplinato
dal codice dell'ordinamento militare.>>
                              Art. 2121
Modifiche  al  regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - codice penale
                          militare di pace

1.  Al  codice  penale  militare  di  pace sono apportate le seguenti
modifiche:
a) l'articolo 273 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  273  (Reati  commessi all'estero o in corso di navigazione) -
Per  i  reati commessi all'estero e' competente il Tribunale militare
di Roma.
La  cognizione  dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o
aeromobili  militari,  e'  di  competenza  del Tribunale militare del
luogo   di   stanza   dell'unita'   militare  alla  quale  appartiene
l'imputato>>;
b) l'articolo 409 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  409  (Tribunale  e Ufficio militare di sorveglianza) - Per le
funzioni  e  i  provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza,
del  presidente e dell'Ufficio militare di sorveglianza, si applicano
le  disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle
dell'ordinamento penitenziario comune.
La  pena  della  reclusione  militare  e'  espiata negli stabilimenti
militari   di   pena,   secondo  le  modalita'  previste  dal  codice
dell'ordinamento  militare;  il  magistrato  militare di sorveglianza
esercita   la   vigilanza  sull'osservanza  delle  relative  norme  e
sull'esecuzione della pena militare detentiva>>;
c) dopo l'articolo 261-bis sono inseriti i seguenti:
<<Art.  261-ter (Ricorso per Cassazione) - Contro i provvedimenti dei
giudici  militari  e' ammesso ricorso per Cassazione secondo le norme
del codice di procedura penale>>;
<<Art. 261-quater (Giudizio davanti alla Corte militare di Appello)
Il giudizio d'appello, compreso quello sulla riabilitazione militare,
e'  regolato  dalle  norme  del  codice  di  procedura  penale; sulla
impugnazione  dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare
decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio>>.
                              Art. 2122
            Modifiche alla legge 31 dicembre 1982, n. 979

1.  L'articolo  9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' sostituito
dal seguente:
<<Art. 9 - 1. Il servizio di vigilanza in mare di cui alla lettera c)
dell'articolo   2,  e'  disciplinato  dall'articolo  115  del  codice
dell'ordinamento militare.>>
                              Art. 2123 
                       Uso dello spazio aereo 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27  luglio  1981,  n.
484, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il titolo e' sostituito dal seguente: <<Uso dello spazio 
aereo civile, in attuazione della  delega  prevista  dalla  legge  23
maggio 1980, n. 242>>; 
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
                    <<Art. 1. Spazio aereo. 
 
1. Lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' nazionale, quello posto
al  di  sopra  delle  acque  internazionali  sulla  base  di  accordi
regionali di navigazione aerea, nonche'  le  parti  di  spazio  aereo
extraterritoriale  attribuite  all'Italia  in   base   agli   accordi
internazionali si suddivide, ai fini dei  servizi  di  assistenza  al
volo in generale e di quelli del traffico aereo  in  particolare,  in
spazio aereo controllato secondo le  definizioni  dell'Organizzazione
dell'aviazione  civile  internazionale  ed  in   spazio   aereo   non
controllato. In detti spazi i servizi  di  assistenza  al  volo  sono
assicurati  ((dall'Ente  nazionale  di   assistenza   al   volo))   e
dall'Aeronautica militare secondo  quanto  dispone  il  capo  VI  del
titolo  III  del  libro  I  del  testo   unico   delle   disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare.>>; 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
               <<Art. 2. Traffico aereo civile. 
 
1. Il traffico aereo civile e il traffico aereo di  cui  all'articolo
228  del  testo  unico  disposizioni  regolamentari  in  materia   di
ordinamento militare prendono il nome di traffico aereo generale. 
2.  In  materia  di  accordi  particolari,  priorita'  di   traffico,
permeabilita' degli spazi e organismi di coordinamento  si  applicano
rispettivamente gli articoli 230, 231, 232  e  233  del  testo  unico
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.>>; 
d) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
<<Art. 10. Comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio 
aereo. 
Per  l'espletamento  dei  poteri  di  coordinamento   attribuiti   al
presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, lettera a),
della  legge  23  maggio  1980,  n.  242,  e'  istituito,  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  il  comitato  consultivo  per
l'utilizzazione dello spazio aereo. 
Sono membri del comitato: 
((a) il direttore  generale  dell'Ente  nazionale  di  assistenza  al
volo)); 
((b)  il  direttore  generale  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile;)) 
c) i  membri  militari  di  cui  all'articolo  234  del  testo  unico
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; 
d) un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
La presidenza del comitato e' assunta, per  la  durata  di  un  anno,
alternativamente, da uno dei membri appartenenti al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero della difesa. 
La nomina del presidente e dei membri del comitato e'  conferita  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
I membri possono essere assistiti da propri esperti senza diritto  di
voto.>>. 
 
                              Art. 2124
Sanzioni  in  materia  di  licenza  comunitaria  dei  controllori del
                           traffico aereo

1.  Al  decreto  legislativo 30 maggio 2008, n. 118 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 8 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
<<8.  Le  previsioni  di  cui  al  presente articolo non si applicano
all'Aeronautica  militare,  quale  fornitore di servizio di controllo
del  traffico  aereo,  ai  sensi dell'articolo 21, comma 1 del codice
dell'ordinamento  militare,  nonche'  al personale militare, che sono
soggetti alle norme proprie dell'ordinamento militare.>>.
                              Art. 2125
Norma  di salvaguardia in materia di compiti d'istituto dell'Arma dei
                             carabinieri

1.  L'articolo  16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e'
sostituito dal seguente:
<<Art. 16. Speciali compiti d'istituto.
L'Arma  dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3
e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve,
nel  rispetto  delle  dipendenze  funzionali  previste dalle relative
discipline di settore, anche quelli connessi con:
a)  i  servizi  di  ordine  pubblico  e soccorso in caso di pubbliche
calamita';
b) la tutela dell'ambiente;
c) la tutela del patrimonio culturale;
d) la tutela del lavoro;
e)  l'osservanza  delle  norme comunitarie e alimentari, ai sensi del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;
f) la repressione del falso nummario;
g) le esigenze del Ministero degli affari esteri;
h)  le  esigenze  della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 830 del
codice dell'ordinamento militare ;
i) la tutela della salute;
l)  l'espletamento  e  il  coordinamento  delle  attivita' d'indagine
specialistiche, tecniche o scientifiche.>>.
                              Art. 2126
      Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261

1.  L'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e'
sostituito dal seguente:
<<Art.  3  (Applicazione)  -  1. Il Ministero della salute, il Centro
nazionale  sangue,  le  regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  e il Ministero
della  difesa  per  il servizio trasfusionale di cui all'articolo 205
del  codice dell'ordinamento militare, sono le autorita' responsabili
del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.>>

SEZIONE II
BENI E AMMINISTRAZIONE

                              Art. 2127
Modifiche  ai  decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
    nn. 379 e 380 e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1.  All'articolo  5,  comma  4, lettera b) del decreto del Presidente
della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e nell'articolo 5, comma 4,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n.  379  le  parole  <<di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre
1976,  n. 898>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo
333 del codice dell'ordinamento militare>>.
2.  All'articolo  86, comma 4 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, le parole <<di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898>> sono
sostituite  dalle  seguenti: <<di cui al titolo VI, del libro II, del
codice dell'ordinamento militare>>.
                              Art. 2128
       Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
<<10-bis.   Resta  ferma,  per  le  strade  e  veicoli  militari,  la
disciplina   specificamente   prevista  dal  codice  dell'ordinamento
militare>>.
                              Art. 2129
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre
                            1994, n. 724

1.  All'articolo  31, primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110,
le parole <<Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16
dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143
sul  Tiro  a  segno  nazionale  e  successive  modificazioni>>,  sono
sostituite  dalle seguenti: <<Ferme restando le disposizioni sul Tiro
a  segno  nazionale  contenute nel codice dell'ordinamento militare e
nel  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia di
ordinamento militare>>.
2.  L'articolo  43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e' cosi' sostituito:
<<Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  le
competenti  commissioni  parlamentari, emana, con proprio decreto, il
regolamento  di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere
delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate>>.
                              Art. 2130
            Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191

1.  Nella  legge  23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 2, comma 28, e' cosi' sostituito:
<<28.  Il  Corpo  della  Guardia  di  finanza  ha  il diritto all'uso
esclusivo  delle  proprie  denominazioni,  dei  propri  stemmi, degli
emblemi  e  di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di
finanza,  anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire l'uso
anche  temporaneo  delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e
dei  segni  distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale
ai  sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui al decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163,  nel rispetto delle finalita' istituzionali e
dell'immagine  del  Corpo  della  Guardia di finanza. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della
proprieta'  industriale  di  cui  al  decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni.>>;
b) nell'articolo 2, comma 195:
b.1)  le  parole  "comma  190" sono sostituite dalle parole: "comma 2
dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare";
b.2)  le  parole  "comma  189" sono sostituite dalle parole: "comma 1
dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare";
c)  nell'articolo 2, comma 196, le parole "comma 190" sono sostituite
dalle  parole  "comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento
militare".
                              Art. 2131
            Norma di coordinamento in materia di energia

1.  Nella rubrica dell'articolo 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
sono soppresse le parole <<militari e>>.
                              Art. 2132 
Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle  missioni
     internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza 
 
1. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui  alla
legge 9 luglio 1990, n. 185,  utilizzati  a  supporto  dell'attivita'
operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza  impiegato
nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il
rimpatrio in relazione ai ((relativi costi)) o dismessi alla data  di
entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale,
su disposizione del  Comando  generale  del  medesimo  Corpo  possono
essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito  nelle  localita'  in
cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere,  ad
autorita'  locali,  a  organizzazioni  internazionali  ((anche))  non
governative ovvero  a  organismi  di  volontariato  e  di  protezione
civile, prioritariamente italiani,  ivi  operanti.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare  le
modalita' attuative. 
                              Art. 2133 
                               Permute 
 
1.  Per  il  contenimento  delle  relative  spese  di  potenziamento,
ammodernamento,  manutenzione  e  supporto  per  mezzi,  materiali  e
strutture in dotazione, la  facolta'  di  cui  all'articolo  545,  di
stipulare, nei  termini  ivi  contemplati,  convenzioni  e  contratti
aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con  soggetti
pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia  di  finanza.
((A tale fine si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni
del regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.)) 
                              Art. 2134
Tempestivita'  dei  pagamenti per forniture di materiali destinati al
                   Corpo della Guardia di finanza

1.  Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati
adempimenti  amministrativi,  la  tempestivita'  dei pagamenti per le
forniture  di materiali destinati al Corpo della guardia di finanza e
relativi  ad  attivita' operative o addestrative svolte in territorio
nazionale  o all'estero, il Comando generale della guardia di finanza
e'  autorizzato  a  corrispondere  pagamenti  in  conto  nella misura
massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e
accettate,  per  le  quali il consegnatario abbia rilasciato apposita
dichiarazione di ricevimento.

SEZIONE III
ORDINAMENTO DEL PERSONALE

                              Art. 2135
Clausola  di  salvaguardia  in  tema  di  adozione  degli  atti e dei
provvedimenti  relativi  al  personale  del  Corpo  della  Guardia di
                               finanza

1.  Per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze
del   Comandante  generale  in  materia  di  adozione  degli  atti  e
provvedimenti  di gestione del personale, in applicazione del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
                              Art. 2136 
   Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza 
 
  1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in
quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del  codice
dell'ordinamento militare: 
    a) il capo II del titolo IV; 
    b) la sezione IV del capo I del titolo V; 
    c) l'articolo 622; 
    d) l'articolo 721; 
    e) gli articoli 878 e 879; 
    f) l'articolo 881; 
    g) l'articolo 886; 
    ((g-bis) l'articolo 892;)) 
    h) l'articolo 897; 
    i) l'articolo 898; 
    l) l'articolo 900; 
    m) l'articolo 911; 
    n) l'articolo 932; 
    o)  l'articolo  938,  nonche'  l'articolo   992,   per   la   cui
disposizione prevista al comma 1, il  riferimento  all'articolo  909,
comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5; 
    p) l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma  1,
lettera  b),  il  riferimento  all'articolo  909,  comma  4,  e'   da
intendersi all'articolo 2145, comma 5; 
    q) l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4; 
    r) l'articolo  1091,  nonche'  l'articolo  1099,  intendendo  per
numeri  o  contingenti  massimi  i  volumi  organici  dei  colonnelli
previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; 
    s) la sezione IV del capo III del titolo V; 
    t) la sezione III del capo VII del titolo V; 
    u) la sezione VIII del capo VII del titolo V; 
    v) l'articolo 1076; 
    z) la sezione IV del capo IV del titolo VII; 
    aa) l'articolo 1394; 
    bb) il capo XVI del titolo VII; 
    cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII; 
    dd) il capo XVIII del titolo VII; 
    ee) il titolo VIII; 
    ff) l'articolo 1493; 
    gg) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
  ((2. Si applicano al Corpo della  Guardia  di  finanza,  in  quanto
compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice: 
  a) l'articolo 192; 
  b) l'articolo 558; 
  c) l'articolo 2229, comma 6.)) 
  3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e  2,  il  riferimento  al
Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, e' da  intendersi
al  Ministro,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  o  al
Comandante generale del Corpo della  Guardia  di  finanza,  ai  sensi
dell'articolo 2135. 
                              Art. 2137
Nomina  all'impiego civile degli ispettori e sovrintendenti del Corpo
                      della Guardia di finanza

1. L'ispettore o il sovrintendente del Corpo della Guardia di finanza
che  abbia  compiuto dodici anni di effettivo servizio puo', entro un
anno dal compimento del predetto periodo di servizio, fare domanda di
impiego  civile  e,  se  riconosciuto  idoneo  e meritevole, acquista
titolo  a  conseguirlo  nel  limite  dei posti vacanti negli impieghi
prescelti.
2.  L'ordine  di  precedenza  per  la  nomina  all'impiego  civile e'
determinato dalla data di presentazione delle domande.
3.  L'ispettore  o  il  sovrintendente  che  sia cessato dal servizio
permanente  a  domanda o d'autorita' non puo' fare domanda di impiego
civile.
4.  Perde  titolo  a  conseguire  l'impiego  civile  l'ispettore o il
sovrintendente  che  abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per
anzianita'  di  servizio,  che sia cessato dal servizio per una delle
cause indicate al comma 3 o comunque da piu' di cinque anni o che sia
incorso nella perdita del grado.
5.  Gli  impieghi  civili che il personale del Corpo della Guardia di
finanza  puo' conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia
di  finanza  sono  individuati  gli  organi  competenti  ad accertare
l'idoneita'  e la meritevolezza dell'ispettore o del sovrintendente a
conseguire l'impiego civile.
7.  La  nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal
servizio.
                              Art. 2138
Documentazione  caratteristica  per  il  personale  della  Guardia di
                               finanza

1.  Le  disposizioni  del  Capo  III, del Titolo VI, del Libro IV del
presente  codice si applicano al personale del Corpo della Guardia di
finanza.
2.  Per  il  personale del Corpo della Guardia di finanza i documenti
caratteristici   sono   costituiti  dalla  scheda  valutativa,  dallo
specchio  valutativo,  dal  rapporto  informativo  e  dal  foglio  di
comunicazione.
3.  Il  modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai
quali  compilarli,  i  periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno
compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione
degli  stessi  nonche'  quant'altro  occorra  per  la  esecuzione del
presente  articolo,  sono stabiliti in un apposito regolamento per il
Corpo della Guardia di finanza.
                              Art. 2139
Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza

1.  Il  reclutamento del personale militare femminile nel Corpo della
Guardia  di  finanza  e'  effettuato  su  base  volontaria secondo le
disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto
per  l'accertamento  dell'idoneita' al servizio dalle norme contenute
nel  regolamento  di  cui  al  comma 3 e salve le aliquote d'ingresso
eventualmente  previste,  in via eccezionale, con il decreto adottato
ai sensi del comma 2.
2.  Ferme  restando le consistenze organiche complessive, il Ministro
dell'economia    e   delle   finanze   puo'   prevedere   limitazioni
all'arruolamento   del   personale  militare  femminile  soltanto  in
presenza   di   motivate  esigenze  connesse  alla  funzionalita'  di
specifici ruoli, categorie, specialita' e specializzazioni del Corpo,
qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di
specifiche attivita' il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il
relativo  decreto e' adottato su proposta del Comandante generale del
Corpo  della  Guardia  di  finanza,  sentito  il  Ministro delle pari
opportunita',  il quale acquisisce il parere della Commissione per le
pari opportunita' tra uomo e donna.
3.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio  militare  del personale del Corpo della Guardia di finanza,
sentiti,  per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
le  pari  opportunita'  e la Commissione per le pari opportunita' tra
uomo e donna.
                              Art. 2140 
  Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza 
 
  ((1. Il Corpo della guardia di finanza puo' arruolare ufficiali  in
ferma prefissata con durata della ferma  di  due  anni  e  sei  mesi,
incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro  che  hanno
superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai  corsi
si accede tramite pubblico concorso al quale  possono  partecipare  i
cittadini italiani che: 
    a) siano in possesso dei requisiti di cui alle  lettere  a),  b),
c), d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69; 
    b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel
bando di concorso; 
    c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale; 
    d) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in  ferma
prefissata ovvero si trovino nella  posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 
  2. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti: 
    a) i titoli di  studio  richiesti  per  l'ammissione  ai  singoli
corsi, ed  eventualmente  ulteriori  requisiti,  le  tipologie  e  le
modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di  esame,  prevedendo
anche la durata dei  corsi;  le  modalita'  per  lo  svolgimento  dei
rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono  determinati
dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza; 
    b) i requisiti psico-fisici  e  attitudinali  richiesti  ai  fini
dell'esercizio delle mansioni previste per  gli  ufficiali  in  ferma
prefissata. 
  3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso  sono  nominati
sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma  prefissata,
ausiliari  del  corrispondente  ruolo  speciale  ovvero  tenenti  del
corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 
  4.  Fermi  restando  gli  ulteriori  requisiti   prescritti   dalla
normativa vigente, gli ufficiali  in  ferma  prefissata  che  abbiano
completato diciotto mesi di  servizio  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza possono partecipare, esclusivamente  in  relazione  ai  posti
loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, ai  concorsi  per  il
reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9  del  decreto
legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,   sempreche'   gli   ufficiali
interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno  di  eta'.
Il servizio prestato in qualita' di  ufficiale  in  ferma  prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  della  graduatoria  di
merito. 
  5. Per quanto non espressamente previsto,  si  applicano  al  Corpo
della guardia di finanza,  in  quanto  compatibili,  le  norme  sugli
ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.)) 
                              Art. 2141
Perdita  del  grado  per  gli  appartenenti al Corpo della Guardia di
                               finanza

1.  Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza,
la  perdita  del  grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro
ruolo,  comporta  l'iscrizione  d'ufficio  nel  ruolo dei militari di
truppa  dell'Esercito italiano, senza alcun grado, per il contingente
ordinario,  e nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare,
senza alcun grado, per il contingente di mare.
                              Art. 2142
Transito  nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia
                       ad ordinamento militare

1.  Il  personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia
di   finanza,   nei   casi   di  cui  all'articolo  930,  transita  -
rispettivamente  -  nelle  qualifiche funzionali del personale civile
del  Ministero  della  difesa  e  del Ministero dell'economia e delle
finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da
definire  con  decreto  dei Ministri interessati, emanato di concerto
con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della pubblica
amministrazione e l'innovazione.
                              Art. 2143 
Ufficiali delle forze di completamento del  Corpo  della  Guardia  di
                               finanza 
 
  ((1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze  di
completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate  con
le missioni internazionali  ovvero  con  le  attivita'  addestrative,
operative e logistiche sia sul territorio nazionale  sia  all'estero,
gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su  proposta  del
Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso
degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado
e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad  un
anno, rinnovabile a domanda dell'interessato  per  non  piu'  di  una
volta, al termine della quale sono collocati in congedo. 
  2.  Fermi  restando  gli  ulteriori  requisiti   prescritti   dalla
normativa  vigente,  gli   ufficiali   inferiori   delle   forze   di
completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare,
esclusivamente  in  relazione  ai  posti  loro  riservati  ai   sensi
dell'articolo 2143-bis, comma 1,  ai  concorsi  per  il  reclutamento
degli ufficiali di cui all'articolo  9  del  decreto  legislativo  19
marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati  non  abbiano
superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti
corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo,  con  il
grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo. 
  3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
definite in  relazione  alle  specifiche  esigenze  del  Corpo  della
guardia di finanza: 
    a) le modalita' per l'individuazione delle  ferme  e  della  loro
eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui  al  comma
1; 
    b)  i  requisiti  fisici  e  attitudinali   richiesti   ai   fini
dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali  chiamati  o
richiamati in servizio. L'ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti,  anche
relativamente alla rispettiva articolazione interna; 
    c) le procedure da seguirsi, le  modalita'  per  l'individuazione
delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi dell'articolo
674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo  criteri  analoghi  a
quelli individuati dal medesimo articolo 674. 
  4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia
di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le
norme sugli ufficiali delle  forze  di  completamento  contenute  nel
presente codice.)) 
                            Art. 2143-bis 
(( (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo
                    della guardia di finanza) )) 
 
  ((1. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi
di servizio, per gli ufficiali di complemento  e  per  gli  ufficiali
delle forze di completamento  che  abbiano  prestato  servizio  senza
demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve  di
posti fino all'80 per cento dei  posti  annualmente  disponibili  per
l'accesso  al  ruolo   tecnico-logistico-amministrativo   del   Corpo
medesimo, di cui all'articolo 9  del  decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 69. 
  2. Per gli ufficiali  in  ferma  prefissata  che  abbiano  prestato
servizio per almeno diciotto mesi  senza  demerito  nel  Corpo  della
guardia di finanza sono previste riserve di  posti  fino  al  40  per
cento dei  posti  annualmente  disponibili  per  l'accesso  al  ruolo
speciale del Corpo  medesimo,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di  attivazione
dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono  messi  a
concorso per le categorie previste  dall'articolo  8,  comma  1,  del
decreto legislativo n.  69  del  2001,  secondo  le  percentuali  ivi
indicate.)) 
                              Art. 2144
Cessazione  dell'appartenenza  al  complemento  per gli ufficiali del
                   Corpo della Guardia di finanza

1.   L'ufficiale   del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  cessa  di
appartenere  alla  categoria  di  complemento  ed  e' collocato nella
riserva  di  complemento  quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
                              Art. 2145 
(( (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli  ufficiali
               del Corpo della Guardia di finanza). )) 
    

((1. Ai  fini  del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di
cui  all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo  2001,
n. 69, si applica il seguente ordine:
        a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o
superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
        b) ufficiali che si trovano a non piu'  di  cinque  anni  dai
limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta;
        c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
        d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
      2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in  aspettativa
l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale.
      3. Per gli ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo,  nei
gradi in cui le  promozioni  a  scelta  al  grado  superiore  non  si
effettuano tutti gli  anni,  l'articolo  30,  comma  4,  del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni  in  cui
si forma il quadro di  avanzamento.  Gli  ufficiali  che  sono  stati
iscritti nel predetto quadro non sono computati  negli  organici  del
grado di appartenenza fino alla promozione.
      4. Gli ufficiali collocati  in  aspettativa  per  riduzione  di
quadri ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n.  69,  secondo  l'ordine  stabilito  dal  comma  1  del
presente   articolo,   permangono   in   tale   posizione   fino   al
raggiungimento del limite di eta' per essi  stabilito  dalle  vigenti
norme sullo stato giuridico.
      5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per
riduzione  di  quadri  possono  chiedere  di  cessare  dal   servizio
permanente a domanda.
      6. Il personale  collocato  in  aspettativa  per  riduzione  di
quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede  di
servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e'  ammesso  una  sola
volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e  non  puo'  piu'
essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo.  Si
applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre  1973,  n.  836,  e  il
termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo
decorre dalla data del definitivo  collocamento  in  congedo.  Nessun
beneficio e' riconosciuto al personale per  il  raggiungimento  della
sede di servizio a seguito di successivi richiami.
      7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa  per  riduzione
di quadri sono a disposizione del Governo per  essere  all'occorrenza
impiegati per esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze  o
di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli
993 e 995.
      8. Fermo restando quanto previsto dal comma  7,  il  Comandante
generale della Guardia di finanza, in relazione a  motivate  esigenze
di servizio del medesimo Corpo, ha facolta' di richiamare, a domanda,
gli ufficiali in servizio permanente  collocati  in  aspettativa  per
riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell'articolo 30
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
      9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per  riduzione
di quadri e a quelli richiamati ai  sensi  del  comma  8  compete  il
trattamento economico di cui all'articolo 1821.
      10. Il comma 8 non si applica  nei  confronti  degli  ufficiali
che, all'atto  del  collocamento  in  aspettativa  per  riduzione  di
quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
      11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per
riduzione di quadri direttamente dal servizio  permanente  effettivo,
in  caso  di  richiamo  in  servizio  non  sono  piu'  valutati   per
l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano  a  qualsiasi
titolo  dalla  posizione  di  aspettativa  per  riduzione  di  quadri
competono i benefici di cui all'articolo 1076,  comma  1,  sempreche'
risultino valutati e giudicati idonei.))
    
                              Art. 2146
Reclutamento,   organici   e   avanzamento   degli  ispettori  e  dei
          sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza

1.  Alla  legge  10  maggio  1983,  n. 212 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente:
<<Norme   sul   reclutamento,  gli  organici  e  l'avanzamento  degli
ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza>>;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  1  -  1. Ferme restando le consistenze massime degli organici
degli  ispettori  e  dei  sovrintendenti  del  Corpo della Guardia di
Finanza,  con  provvedimento del Comandante Generale, di concerto con
il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  sono  annualmente
determinati  i contingenti massimi di ciascun ruolo in relazione alle
promozioni  da  conferire  agli  ispettori  e  ai  sovrintendenti che
nell'anno  maturino  le  condizioni previste ai fini dell'avanzamento
dal  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dall'articolo 1056,
commi  2, 3 e 4 del codice dell'ordinamento militare e dalla presente
legge.  Del decreto emanato e' data comunicazione al Parlamento entro
il  31  ottobre  dell'anno  precedente  a  quello  per  il quale sono
determinati   i   contingenti   massimi   dei   ruoli   ispettori   e
sovrintendenti.
2.  Gli  ispettori  e i sovrintendenti di cui al comma 1 continuano a
essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi.>>;
c) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  23  - 1. Per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della
Guardia  di  finanza,  il  Comandante  generale,  in  relazione  alle
esigenze  di servizio del Corpo, ha facolta' di disporre di autorita'
o  a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita',
ovvero  la  perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici,
prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.>>;
d) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  31  -  1.  Per  la  valutazione  ai  fini dell'avanzamento ad
anzianita'  e  a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e'
istituita  una  commissione permanente presso il Comando generale del
Corpo della Guardia di finanza.
2.  Per  la  commissione  di  cui  al  comma  1  sono nominati membri
supplenti.>>;
e) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  32 - 1. Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione
permanente di avanzamento e' costituita come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b)  membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano
assume  il  ruolo  di  vice  presidente  e  il meno anziano quello di
segretario;  un  maresciallo  aiutante o un brigadiere capo ovvero un
appuntato  scelto,  rispettivamente  se  trattasi  di  valutazione di
personale  del  ruolo  ispettori, sovrintendenti ovvero <<appuntati e
finanzieri>>,  che  possa  far  parte  della  commissione  almeno per
l'intero   anno  solare  a  cui  si  riferiscono  le  valutazioni  da
effettuare>>;
f) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  33 - 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla
base  degli  elementi  risultanti  dalla  documentazione personale di
ciascun ispettore o sovrintendente.
2.  La  commissione ha facolta' d'interpellare qualunque superiore in
grado,  ancora  in  servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze
l'ispettore o il sovrintendente.
3.  La  commissione,  qualora  necessario, e' chiamata a pronunciarsi
anche  sulle  ammissioni  o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli
esami  e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente
legge o da altre disposizioni legislative.
4.  Il  parere  della commissione di avanzamento puo' essere sentito,
altresi',  in  ogni  altro  caso  in  cui sia ritenuto necessario dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
5.   La   commissione  permanente  di  avanzamento  e'  competente  a
pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati,
dei  finanzieri  scelti  o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento
della  nomina  a  vice  brigadiere di complemento e della riserva, ai
sensi   delle   disposizioni   di   legge   regolanti   i  rispettivi
conseguimenti.>>;
g) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  35  -  1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a
scelta  dichiarando  innanzitutto  se l'ispettore o il sovrintendente
sia   idoneo  o  non  idoneo  all'avanzamento.  E'  giudicato  idoneo
l'ispettore  o  il  sovrintendente  che  riporti  un  numero  di voti
favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2.   Successivamente   la   commissione  valuta  gli  ispettori  o  i
sovrintendenti  giudicati  idonei,  attribuendo a ciascuno di essi un
punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.
3.  Ogni  componente  della  commissione  assegna  distintamente  per
ciascun  ispettore o sovrintendente un punto da 1 a 30 per ognuno dei
seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b)  benemerenze  di  guerra e comportamento in guerra, benemerenze di
pace,   qualita'   professionali   dimostrate  durante  la  carriera,
specialmente   nel  grado  rivestito,  con  particolare  riguardo  al
servizio  prestato  presso  reparti o in imbarco, eventuale attivita'
svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli
incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4.  Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di
cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e
i  relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro.
Il  totale  cosi'  ottenuto  e'  quindi diviso per tre, calcolando il
quoziente  al  centesimo.  Detto  quoziente  costituisce  il punto di
merito   attribuito   all'ispettore   o   al   sovrintendente   dalla
commissione.  Sulla  base  della  graduatoria di merito risultante da
tali   punteggi   la   commissione   compila   il   relativo   quadro
d'avanzamento.
5.  I  quadri  d'avanzamento  a  scelta  sono  pubblicati  nel foglio
d'ordine del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
6.  Agli  interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio
conseguito  e,  se  non idonei, delle motivazioni del giudizio di non
idoneita'.
7.  Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi
e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.>>;
h) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
<<Art. 44 - 1. Gli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia
di  finanza  cessano  dal  servizio  permanente al raggiungimento dei
limiti  di  eta' e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in
congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.
2.  Gli ispettori e sovrintendenti in servizio attivo, tre mesi prima
del  compimento dei limiti di eta', possono, a domanda, rinunciare al
passaggio  nella  categoria  dell'ausiliaria.  In  tal caso essi sono
collocati direttamente nella categoria della riserva.
3.  Gli  ispettori  e  sovrintendenti  in  ausiliaria  possono essere
collocati  nella  riserva  per  motivi di salute, previi accertamenti
sanitari>>;
i) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
<<Art.   52   -   1.   Con   decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa  con  i Ministri della
difesa,  dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali,  e'  stabilita,  sulla base degli insegnamenti impartiti, la
equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione
generale,  professionale  e  di  perfezionamento,  frequentati  dagli
arruolati  e  dagli  ispettori  o  dai sovrintendenti in applicazione
della   presente   legge,   con   quelli  rilasciati  dagli  istituti
professionali  ivi  compresi quelli conseguibili con la frequenza dei
corsi  sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19  marzo  1970,  n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di
maturita'  professionale.  In  relazione  al  suddetto  decreto  sono
rilasciati agli interessati i relativi titoli.>>.
2.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo degli ispettori del Corpo della
Guardia   di   finanza   il   grado   iniziale  viene  conferito  con
determinazione del Comandante generale.
                              Art. 2147
Norme  sullo  stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
                       appuntati e finanzieri

1.  Alla  legge  1  febbraio  1989,  n. 53 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente:
<<Modifiche  alle  norme  sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli  ispettori  e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di
finanza  nonche'  disposizioni  relative  alla Polizia di Stato, alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato>>;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  1  -  1.  I marescialli del Corpo della Guardia di finanza si
distinguono in:
a) marescialli in servizio permanente;
b) marescialli in ferma volontaria;
c) marescialli in congedo;
d) marescialli in congedo assoluto.
2.   I   marescialli   in  congedo  sono  ripartiti  nelle  categorie
dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.
3.  Ai  marescialli  che  cessano  dal  servizio  permanente  per  il
raggiungimento  del  limite  di  eta' si applicano le norme di cui al
titolo  IV  della  legge  10  maggio 1983, n. 212, nonche', in quanto
compatibili,  l'articolo 886 e la sezione III del capo VII del titolo
V del libro IV del codice dell'ordinamento militare.>>;
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
<<Art. 2 - 1. I graduati e i finanzieri si distinguono in:
a)  appuntati  scelti,  appuntati,  finanzieri scelti e finanzieri in
servizio permanente;
b) appuntati e finanzieri in ferma volontaria;
c)  appuntati  scelti,  appuntati,  finanzieri scelti e finanzieri in
congedo  illimitato,  nell'ausiliaria,  nella  riserva  e  in congedo
assoluto.
2.  Occupano  i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e
b) del comma 1.
3.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  non  puo' esercitare alcuna
professione,  mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere
a  occupazioni  o  assumere incarichi incompatibili con l'adempimento
dei suoi doveri.
4. L'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' abrogato.
5. In tutte le norme in vigore, le espressioni <<militare di truppa>>
e  <<servizio  continuativo>>  riferite  al  Corpo  della  guardia di
finanza,  sono  sostituite  rispettivamente con quelle di <<personale
appartenente   al   ruolo   appuntati  e  finanzieri>>  e  <<servizio
permanente>>.>>;
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  7  -  1.  Il  militare in servizio permanente del Corpo della
Guardia  di  finanza  subisce una detrazione di anzianita' quando sia
stato  detenuto  per  condanna  a  pene  restrittive  della  liberta'
personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal
servizio per motivi disciplinari.
2.  La  detrazione  di  anzianita'  e' pari al tempo trascorso in una
delle suddette posizioni.
3.  Parimenti  si  procede  al  calcolo delle riduzioni di anzianita'
conseguenti a interruzioni del servizio.
4.  Il militare subisce una detrazione di anzianita' anche quando sia
stato in aspettativa per motivi privati.
5. L'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' abrogato.>>;
e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  8  -  1.  I  finanzieri  in servizio permanente, i finanzieri
scelti,  gli  appuntati e appuntati scelti del Corpo della Guardia di
finanza  possono essere collocati in aspettativa per infermita' e per
motivi privati. Sono altresi' collocati di diritto in aspettativa per
prigionia di guerra.
2. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne
che  per  prigionia  di guerra, e termina col cessare della causa che
l'ha determinata.
3.  Prima  del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari
di  cui  al  comma  1  sono  concessi i periodi di licenza non ancora
fruiti.
4.  L'aspettativa  per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi
devono  essere  provati  dall'interessato  e  la  sua  concessione e'
subordinata alle esigenze di servizio.
5.  Fermo  il  disposto del comma 2, l'aspettativa per motivi privati
non  puo'  eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato
che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati non puo' esservi
ricollocato  se  non  siano  trascorsi almeno due anni dal rientro in
servizio.
6.  L'aspettativa  e'  disposta  con  determinazione  del  Comandante
generale  della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze,
con   facolta'   di  delega,  e  decorre  dalle  date  fissate  nella
determinazione  stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale
data corrisponde a quella della cattura.
7.  Al  militare  in  aspettativa  per  prigionia  di  guerra  o  per
infermita'   dipendente   da   causa  di  servizio  compete  l'intero
trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio.
8.  Durante  l'aspettativa  per infermita' non dipendente da causa di
servizio  e  corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo
26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
9.  Agli  effetti  della pensione, il tempo trascorso dal militare in
aspettativa  per  prigionia  di guerra o per infermita' proveniente o
non proveniente da causa di servizio e' computato per intero.
10.  I  militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che
debbano  frequentare  corsi  o  sostenere  esami  prescritti  ai fini
dell'avanzamento  o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne
fanno   domanda,  sono  sottoposti  ad  accertamenti  sanitari  e  se
riconosciuti idonei sono richiamati in servizio.
11.  Gli  stessi  militari  in  aspettativa  per  motivi privati, che
debbano  essere  valutati  per lo avanzamento o che debbano sostenere
esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore
o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono richiamati in servizio.
12.  Ai  medesimi  militari  in  aspettativa  per  motivi privati non
compete lo stipendio o altro assegno. Agli effetti del trattamento di
quiescenza e della indennita' di fine servizio, il tempo trascorso in
aspettativa per motivi privati non e' computato.
13.  Gli  articoli  11  e  12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono
abrogati.>>;
f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  9  -  1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto
1961,  n.  833,  alla lettera c) le parole <<scarso rendimento>> sono
sostituite   dalle   seguenti:  <<scarso  rendimento,  nonche'  gravi
reiterate  mancanze  disciplinari che siano state oggetto di consegna
di rigore>>.
2.  Alla  lettera  b)  dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n.
833,  sono  aggiunte in fine le seguenti parole: <<anche se cessi dal
servizio per perdita del grado>>.>>;
g) l'articolo 10, comma 2, e' sostituito dal seguente:
<<Art.  10  -  2.  Gli  appuntati  e  finanzieri  tre  mesi prima del
compimento  del  60°  anno  di eta' possono, a domanda, rinunciare al
passaggio  nella  categoria  dell'ausiliaria.  In  tal caso essi sono
collocati direttamente nella categoria delle riserva.>>;
h) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  16  -  1.  Ai marescialli in ferma volontaria del Corpo della
Guardia  di  finanza si applicano le disposizioni di cui alla legge 3
agosto 1961, n. 833, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e,
in quanto compatibili, al codice dell'ordinamento militare.>>.
                              Art. 2148
       Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195

1.  Le denominazioni di <<Ministro delle finanze, Ministro del tesoro
e  Ministro del bilancio>>, ovunque compaiano nel decreto legislativo
12  maggio  1995,  n.  195,  sono sostituite con le parole <<Ministro
dell'economia e delle finanze>>.
2.  All'articolo  1,  comma  1,  le  parole  <<decreto  legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni>> sono
sostituite  dalle  seguenti:  <<decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165>>.
3.  All'articolo  4,  comma 2, le parole <<all'articolo 19, commi 4 e
seguenti,  della legge 11 luglio 1978, n. 382>> sono sostituite dalle
seguenti: <<al codice dell'ordinamento militare>>.
4.  All'articolo  5,  comma 2, le parole <<all'articolo 19, commi 4 e
seguenti,  della legge 11 luglio 1978, n. 382>> sono sostituite dalle
seguenti: <<al codice dell'ordinamento militare>>.
                              Art. 2149
Disposizioni  in  materia di disciplina militare per il personale del
                   Corpo della Guardia di finanza

1. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni
dall'impiego  di  cui  alla  sezione IV del capo III del titolo V del
libro IV del presente codice sono adottate:
a)  dal  Ministro  dell'economia  e delle finanze nei confronti degli
ufficiali generali e colonnelli;
b) dal Comandante generale nei confronti del restante personale.
2.  La  potesta'  sanzionatoria  di  stato per il personale del Corpo
della Guardia di finanza compete:
a)  al  Ministro  dell'economia  e  delle finanze nei confronti degli
ufficiali generali e colonnelli;
b)  al  Comandante  generale  del  Corpo della Guardia di finanza nei
confronti del restante personale.
3. La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di
finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorita':
a)  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  se  si  tratti di
ufficiali generali o colonnelli;
b) al Comandante generale per i restanti ufficiali.
4.  Per  i  militari  del  Corpo  della Guardia di finanza diversi da
quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali
ed  equiparati  da  cui  i militari dipendono per ragioni di impiego;
qualora  manchi  tale  dipendenza l'inchiesta formale e' disposta dal
Comandante  regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il
Comandante  generale  del Corpo della Guardia di finanza puo' in ogni
caso  ordinare  direttamente  un'inchiesta  formale nei confronti del
personale di cui al presente comma.
5. In caso di corresponsabilita' tra:
a)  ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza per
fatti  che  configurano  un  illecito  disciplinare,  il procedimento
disciplinare  e'  unico e si svolge secondo le norme stabilite per il
procedimento  a  carico  degli  ufficiali.  Fino  a  quando  non  sia
convocata  la  Commissione  di  disciplina  l'autorita' competente ai
sensi  del  comma  3  puo'  ordinare,  per ragioni di convenienza, la
separazione dei procedimenti;
b)  militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti alla
categoria   ufficiali   e  dipendenti  per  l'impiego  da  Comandanti
regionali  o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni diverse,
l'inchiesta   e'  disposta  dal  Comandante  regionale  o  equiparato
competente  a provvedere per il militare piu' elevato in grado o piu'
anziano.
6.  Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle
risultanze della stessa:
a) qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una
delle  sanzioni  disciplinari  indicate  nell'articolo 1357, comma 1,
lettere  a)  e b), ne fanno proposta alle autorita' indicate al comma
2;
b)  qualora  ritengano  che  al  militare  possano essere inflitte le
sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, lettere c)
e d), ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina.
7.  Le  facolta'  previste  dall'articolo  1389, per il personale del
Corpo  della  Guardia  di  finanza, si intendono riferite al Ministro
dell'economia e delle finanze o al Comandante generale.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 866, per il personale
del  Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado e' disposta,
previo  giudizio  disciplinare,  in  caso di condanna definitiva, non
condizionalmente  sospesa,  per  reato militare o delitto non colposo
che  comporti  la  pena  accessoria della interdizione temporanea dai
pubblici  uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo
19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale.
                              Art. 2150
  Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato

1.  Al  personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 881.
2.  Al  personale  di cui al comma 1 si applica l'articolo 804; resta
fermo  quanto previsto dall'articolo 65-ter del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334.
                              Art. 2151
Posti   riservati   a  particolari  categorie  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza e delle
                Forze di polizia a ordinamento civile

1.  Il  comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e'
cosi' sostituito:
<<1.  Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al
venticinque per cento dei posti messi a concorso:
a)  per  il  reclutamento  degli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza  e  del  corrispondente  personale  delle  Forze di polizia a
ordinamento  civile,  e'  riservato al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero  ai  parenti  in  linea  collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto  in  servizio  e  per  causa  di  servizio,  in possesso dei
requisiti prescritti;
b)  per  il  reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori del
Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento
civile,  e'  riservato  al  coniuge  e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti  in  linea  collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio   e  per  causa  di  servizio,  in  possesso  dei  requisiti
prescritti.>>.
                              Art. 2152 
Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel
                   caso di collocamento in congedo 
 
1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e'
cosi' sostituito: 
<<1-bis. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  anche  al
personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito  di
collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di  cui  ((agli
articoli 909  e  2145))  del  codice  dell'ordinamento  militare.  Il
diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta,  anche  in
caso di successivi richiami in servizio previsti  dalle  disposizioni
vigenti, e non puo' piu' essere esercitato  all'atto  del  definitivo
collocamento in congedo>>. 

SEZIONE IV
TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

                              Art. 2153
                          Ambito soggettivo

1.  Le  disposizioni della presente sezione si applicano al personale
delle Forze di polizia.
                              Art. 2154 
Disposizioni  generali  in  materia  di  trattamento  economico   del
       personale delle Forze di polizia a ordinamento militare 
 
1. Al personale delle Forze di  polizia  a  ordinamento  militare  si
applicano gli articoli 1779, 1781, 1782 e 1783. 
2. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi  l'articolo
2, comma 91, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  ((Allo  stesso
personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183.)) 
                              Art. 2155
Retribuzione   del  personale  di  leva  delle  Forze  di  polizia  a
                        ordinamento militare

1. In caso di ripristino della coscrizione obbligatoria, al personale
che adempie gli obblighi di leva nelle Forze di polizia a ordinamento
militare  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate
dal libro VI, titolo II.
                              Art. 2156 
Retribuzione ((stipendiale)) e premio di fine ferma agli ufficiali in
   ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare 
 
1. Agli ufficiali in  ferma  prefissata  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare si applicano gli articoli 1795 e 1796. 
                              Art. 2157 
Retribuzione degli allievi di  scuole  e  accademie  delle  Forze  di
                   polizia a ordinamento militare 
 
1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia
a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere  di
cui all'articolo 1798((, secondo le modalita' ivi previste)). 
                              Art. 2158
Retribuzione  delle  forze di completamento per le Forze di polizia a
                        ordinamento militare

1.  Alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento militare si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1799, in materia di retribuzione
delle forze di completamento.
                              Art. 2159
Scatti  per  invalidita'  di  servizio  per  le  Forze  di  polizia a
                    ordinamento civile e militare

1.  All'articolo  70  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n. 112,
convertito  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
<<1-bis  -  In  deroga  alle  disposizioni  del presente articolo, al
personale  delle  Forze di polizia a ordinamento civile e militare si
applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare>>.
                              Art. 2160 
Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di  polizia  a  ordinamento
                              militare 
 
1.Agli  ufficiali  ((...))  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43,  commi
16, 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
                              Art. 2161 
Incentivi agli ufficiali piloti  in  servizio  permanente  del  Corpo
                      della Guardia di finanza 
 
  ((1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della  guardia
di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del  brevetto  di
pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di  servizio,
che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta',  non
abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria  di  cui
all'articolo 966, e' corrisposto in unica soluzione al raggiungimento
dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio un premio pari alla
differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'articolo
1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti. 
  2. Agli ufficiali  di  cui  al  comma  1  che,  in  possesso  delle
specifiche qualifiche previste per  l'impiego  di  velivoli  a  pieno
carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, alla  data
del 21 marzo 2000 avevano superato il quarantacinquesimo anno di eta'
e non superato il cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica
soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione  dal
servizio  un  premio  di  importo  pari   alla   meta'   dell'importo
complessivo dei premi di cui all'articolo 1803. 
  3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia  di
finanza ammessi ai corsi  di  pilotaggio  per  il  conseguimento  del
brevetto   di   pilota   militare    devono    contrarre,    all'atto
dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data
di inizio dei corsi stessi, di durata  pari  a  quattordici  anni  se
provenienti dal ruolo normale e di sedici  anni  se  provenienti  dal
ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il
corso di pilotaggio e' prosciolto dalla  ferma,  salvo  l'obbligo  di
completare le ferme eventualmente contratte. 
  4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al  comma
3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie  di  cui  all'articolo
966 ed a percepire i premi di cui all'articolo 1803.)) 
                              Art. 2162
            Modifiche al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

1.  All'articolo  51,  comma  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, dopo le parole <<le indennita'
di  navigazione  e  di  volo  previste  dalla  legge  o dal contratto
collettivo,>>  sono  inserite  le  seguenti:<<i  premi agli ufficiali
piloti    dell'Esercito    italiano,    della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica   militare  di  cui  all'articolo  1803  del  codice
dell'ordinamento  militare,  i  premi agli ufficiali piloti del Corpo
della  Guardia  di  finanza di cui all'art. 3 della legge 28 febbraio
2000, n. 42>>.
                              Art. 2163
Estensione  dell'indennita' di missione all'estero al personale delle
                          Forze di polizia

1.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 1807 si applicano anche al
personale delle Forze di polizia.
                              Art. 2164 
       Estensione dell'indennita' di lungo servizio all'estero 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  1808  si  applicano  anche
((agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle Forze di  polizia  a
ordinamento militare.)) 
 
                              Art. 2165
Estensione    dell'indennita'    di    servizio   all'estero   presso
                     rappresentanze diplomatiche

1.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 1809 si applicano anche al
personale dell'Arma dei carabinieri.
                              Art. 2166
Accesso  alla  dirigenza  e  trattamenti retributivi per il personale
            delle Forze di polizia a ordinamento militare

1.  Al  personale  delle  Forze  di polizia a ordinamento militare si
applicano gli articoli 1810, 1811 e 1821.
                              Art. 2167
Indennita'  pensionabile  per  le  Forze  di  polizia  a  ordinamento
                              militare

1.  Agli  ufficiali  dirigenti  delle  Forze di polizia a ordinamento
militare  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, comma
3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
                              Art. 2168
Speciale indennita' pensionabile al Comandante generale dell'Arma dei
               carabinieri e della Guardia di finanza

1. Al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia  di finanza e' attribuita la speciale indennita' pensionabile
ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 3, della legge 1° aprile 1981, n.
121.
                              Art. 2169
Indennita' di impiego operativo al personale dirigente delle Forze di
                   polizia a ordinamento militare

1.  Ove  previsto  da  specifiche disposizioni di legge, al personale
dirigente  delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano
le indennita' operative e relative indennita' supplementari, previste
per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare.
                              Art. 2170
Compenso  per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze
                  di polizia a ordinamento militare

1.  Il compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle
Forze di polizia a ordinamento militare e' disciplinato dall'articolo
43, commi 13 e 14, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
                              Art. 2171
Ulteriori  istituti  economici per il personale dirigente delle Forze
                  di polizia a ordinamento militare

1.  Al  personale  dirigente  delle  Forze  di  polizia a ordinamento
militare  sono attribuiti gli ulteriori emolumenti accessori previsti
da specifiche disposizioni di legge.
                              Art. 2172
     Competenza statale per gli interventi di protezione sociale

1.  Ai  sensi dell'art. 24, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza
dello   Stato  gli  interventi  di  protezione  sociale  prestati  ad
appartenenti  alle  Forze di polizia a ordinamento militare e ai loro
familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.
                              Art. 2173
Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento
                              militare

1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui
all'articolo  5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, a
favore  del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e
dei   loro  familiari,  sono  concessi  in  uso  alle  organizzazioni
costituite  tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475,
oppure  a  enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i
servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi.
                              Art. 2174
Promozione  del  benessere,  formazione ed elevazione culturale delle
               Forze di polizia a ordinamento militare

1.  Alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare  si applica la
disposizione  di cui all'articolo 1832. Inoltre, le predette Forze di
polizia  promuovono  il  benessere del personale e della sua famiglia
mediante:
a  ) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione
sociale di cui all'articolo 2173;
b)  borse  di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore
dei  figli  del  personale  dipendente o in quiescenza, nonche' degli
orfani del personale medesimo;
c)  contributi  per  il rimborso delle spese sostenute dal dipendente
per le rette degli asili nido pubblici o privati;
d)   altri   interventi   di  protezione  sociale,  anche  diretti  a
promuovere,  mediante  la  frequenza  di  corsi  interni  ed esterni,
l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale.
                              Art. 2175
Rimborso  spese  sostenute  per  rette  di asili nido per le Forze di
                   polizia a ordinamento militare

1.  Nell'ambito  delle  attivita'  assistenziali  nei  confronti  del
personale  delle Forze di polizia a ordinamento militare e nei limiti
degli  stanziamenti  di  bilancio, le Amministrazioni interessate, in
luogo della istituzione di asili nido, possono concedere il rimborso,
anche  parziale,  delle  rette  relative  alle  spese  sostenute  dai
dipendenti per i figli a carico.
                              Art. 2176
   Borse di studio per le Forze di polizia a ordinamento militare

1.  Nei confronti del personale per le Forze di polizia a ordinamento
militare  trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di
studio  riservate  alle  vittime  del terrorismo e della criminalita'
organizzata,  nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
2.  Restano  ferme  le  disposizioni  in  materia  di borse di studio
universitarie previste per i dipendenti pubblici.

SEZIONE V
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

                              Art. 2177
                          Ambito soggettivo

1.  Le  disposizioni della presente sezione si applicano al personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco.
                              Art. 2178
Estensione  delle  norme  sul  computo  del  servizio effettivo e sul
trattamento  economico di ausiliaria al personale dei disciolti Corpi
   delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia

1.  Al  personale  dei  disciolti  Corpi  delle  Guardie  di Pubblica
sicurezza e degli Agenti di custodia, si applicano le disposizioni in
materia  di computo del servizio effettivo di cui all'articolo 1847 e
quelle  sul  trattamento economico di ausiliaria di cui agli articoli
1864, 1870, 1871, 1872, 1874 e 1875.
                              Art. 2179
Effetti pensionistici delle indennita' di impiego operativo percepite
             dalle Forze di polizia a ordinamento civile

1.  Al  personale  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  civile,
percettore delle indennita' di impiego operativo previste dalla legge
23  marzo  1983,  n.  78,  si  applicano  le disposizioni di cui agli
articoli 1868, 1869 e 1888.
                              Art. 2180
Lesioni  traumatiche  da  causa  violenta  subite dal personale delle
Forze  di  polizia  a  ordinamento  civile  e del Corpo nazionale dei
                          Vigili del fuoco

1.  Al  personale  delle  Forze di polizia a ordinamento civile e del
Corpo  nazionale  del  Vigili  del  fuoco si applicano, in materia di
accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa
violenta, le disposizioni di cui all'articolo 1880.
                              Art. 2181
Speciale  elargizione  ai  superstiti  degli  allievi  delle Forze di
polizia  a  ordinamento  civile  deceduti durante il servizio ed equo
                             indennizzo

1.  Ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento
civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1895.
2.  Agli  allievi  delle  Forze  di  polizia ad ordinamento civile si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1882.
                              Art. 2182
Speciale  elargizione  ai  superstiti  del  personale e degli allievi
delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  civile deceduti a causa di
                              servizio

1. Ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia
a   ordinamento   civile,   si   applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1896.
                              Art. 2183
Speciale  trattamento  pensionistico  di reversibilita' ai superstiti
del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare

1.  Ai  superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento
civile  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 1897, anche
in  caso  di  decesso in attivita' di servizio per diretto effetto di
ferite  o  lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o
criminose o in servizio di ordine pubblico.
                              Art. 2184
      Indennizzo privilegiato aeronautico ai dipendenti civili

1. L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al libro VII, titolo
III,  capo  IV,  sezione  II  , ivi comprese le norme sull'indennizzo
integrativo,  e'  concesso  al  personale  delle  Forze  di polizia a
ordinamento  civile  ed  e'  esteso ai dipendenti civili dello Stato,
alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1898.
2.  L'indennizzo  privilegiato  aeronautico, in caso di decesso di un
dipendente civile, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati di
euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico:
a) dirigenza:
1)  euro  7.746,85  al coniuge superstite, anche se separato, purche'
senza  addebito,  per  l'intero  ammontare oppure in concorso con gli
orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo,
secondo  che,  rispettivamente, i figli stessi siano rappresentati in
numero  di  1, 2, 3, 4 e piu', mentre la rimanente quota va ripartita
tra  i  figli  o  i  loro  discendenti,  ovvero  ai  figli legittimi,
legittimati,  adottivi  e  naturali  riconosciuti,  in  mancanza  del
coniuge superstite;
2)  euro  1.936,71  ai  genitori, in mancanza di coniuge superstite e
figli,  ovvero  ai  fratelli  e  alle sorelle, in mancanza di coniuge
superstite, figli e genitori;
b) area terza:
1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a);
c) area seconda:
1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a);
d) area prima:
1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 991,60 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a);
e) personale non dirigente con contratto a tempo determinato:
1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
2) euro 774,69 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a).
3. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermita' di un
dipendente civile, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati di
euro  619,75  per  ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie
ascrivibili  alla  1^ ed alla 2^ categoria della tabella A annessa al
decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
di  euro  309,87,  per infermita' ascrivibili alla 3^ categoria della
tabella A:
a)  dirigenza:  euro  7.746,85  per  infermita'  ascrivibile  alla 1^
categoria,  euro 6.972,17 per la 2^ categoria ed euro 1.936,71 per la
3^ categoria;
b)  area  terza:  euro  6.197,48  per  infermita' ascrivibile alla 1^
categoria,  euro 5.577,73 per la 2^ categoria ed euro 1.549,37 per la
3^ categoria;
c)  area  seconda:  euro  4.648,11 per infermita' ascrivibile alla 1^
categoria,  euro 4.338,24 per la 2^ categoria ed euro 1.208,51 per la
3^ categoria;
d)  area  prima:  euro  3.873,43  per  infermita' ascrivibile alla 1^
categoria, euro 3.563,55 per la 2^ categoria ed euro 991,60 per la 3^
categoria;
e)  personale  non  dirigente con contratti a tempo determinato: euro
3.098,74  per infermita' ascrivibile alla 1^ categoria, euro 2.788,87
per la 2^ categoria ed euro 774,69 per la 3^ categoria.
                              Art. 2185
Personale civile e cittadini italiani esposti all'uranio impoverito e
                     ad altro materiale bellico

1.  La speciale elargizione di cui all'articolo 1907, e' corrisposta,
con  le stesse modalita', alle seguenti categorie di personale e loro
superstiti:
a)   al   personale   civile   italiano   impiegato   nelle  missioni
internazionali   svolte   al   di  fuori  del  territorio  nazionale,
autorizzate  dall'autorita'  gerarchicamente  o  funzionalmente sopra
ordinata al dipendente;
b)  al personale civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei
siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c)  al  personale civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e
nelle aree di cui alle lettere a) e b);
d)  ai  cittadini  italiani  operanti  nei settori della cooperazione
ovvero  impiegati  da  organizzazioni  non governative nell'ambito di
programmi  aventi  luogo  nei teatri di conflitto e nelle aree di cui
alle lettere a) e b);
e)  ai  cittadini  italiani  residenti nelle zone adiacenti alle basi
militari  sul  territorio  nazionale  presso  le  quali e' conservato
munizionamento  pesante  o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera
b).
2.  I  termini  e  le  modalita' per il riconoscimento della causa di
servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei
soggetti  indicati  nel  comma  1,  entro  il limite massimo di spesa
stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.

TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 2186 
Validita' ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia  dei  diritti
                               quesiti 
 
  1. Alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  codice  e  del
regolamento: 
    a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati; 
    b)  sono  fatti  salvi  i  diritti  acquisiti  sulla  base  della
normativa antecedente; 
    c) le disposizioni del presente codice e quelle del  regolamento,
in relazione al trattamento economico e previdenziale  del  personale
del  comparto  sicurezza  e  difesa,  non  possono  produrre  effetti
peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto  dalla
normativa vigente alla data della loro entrata in vigore. 
  2. I decreti  ministeriali  non  regolamentari,  le  direttive,  le
istruzioni, le circolari, le determinazioni  generali  del  Ministero
della difesa, dello Stato maggiore  della  difesa,  del  Segretariato
generale della difesa, degli Stati  maggiori  di  Forza  armata,  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del
Corpo  della  Guardia  di  finanza,  emanati  in   attuazione   della
precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione,  in
quanto compatibili con il presente codice  ed  il  regolamento,  fino
alla loro sostituzione. 
                                                           (14)((20)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma
1, lettera 1)) che sono "fatti salvi gli effetti giuridici, nonche' i
provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66". 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, ha  disposto  (con  l'art.  10,
comma 11) che "In relazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma
1, lettera ll), 9, comma 1, lettera s), numeri 3), 4) e 7), e lettera
u), numero 1.1), nonche' dal comma  7  del  presente  articolo,  sono
comunque fatti salvi gli effetti giuridici e i provvedimenti adottati
in attuazione dell'articolo 2186 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66." 
                              Art. 2187
                        Procedimenti in corso

1.  I  procedimenti  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  codice  e  del  regolamento  rimangono  disciplinati  dalla
previgente normativa.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

                              Art. 2188
Ristrutturazione  di  ruoli  e  corpi  dell'Esercito  italiano, della
             Marina militare e dell'Aeronautica militare

1.  Fermi  restando  il  volume  organico  complessivo,  gli organici
complessivi  dei  ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare e il numero massimo delle
promozioni  annuali,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non appena
attuate   le   disposizioni   previste  nei  decreti  legislativi  di
ristrutturazione    dell'organizzazione    della    Difesa   previsti
dall'abrogata   legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  possono  essere
modificate le disposizioni del presente codice relative a:
a) l'unificazione dei corpi sanitari delle Forze armate;
b)  l'unificazione  di  ruoli  omologhi  preposti a funzioni similari
delle Forze armate;
c)  il  trasferimento  di  funzioni  da un ruolo ad un altro anche di
Forza armata diversa;
d) l'unificazione dei corpi di una Forza armata.
2.  Le  dotazioni  organiche  dei  singoli  ruoli  di  Forza  armata,
risultate   in   eccedenza   al   termine   dell'unificazione  o  del
trasferimento di funzioni, possono essere ripartite tra i ruoli delle
Forze  armate  o  riassegnate  secondo  necessita',  con  decreto del
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   emanato,   senza   oneri   aggiuntivi,   ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
                              Art. 2189
Competenze  residuali  della  Direzione  generale  per  il  personale
                              militare

1.  La  Direzione generale per il personale militare provvede, quanto
ai   volontari   in   ferma  breve,  alle  residuali  competenze  che
risultassero  ancora  pendenti  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  codice,  in  ordine  all'assegnazione di questi ultimi alle
Forze  armate  e la loro predesignazione per l'immissione nelle Forze
di  polizia  a ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni,
nonche' al loro impiego.
                              Art. 2190 
    Unita' produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa 
 
  1. I contributi a favore  dell'Agenzia  industrie  difesa,  di  cui
all'articolo 559, sono determinati per gli importi,  rispettivamente,
di euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro  3.800.000  nell'anno  2013  e
euro 3.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i  suddetti
contributi sono soppressi. Qualora il processo di  risanamento  delle
unita' produttive di cui all'articolo 48,  comma  1,  non  risultasse
conseguito con  il  bilancio  2014  per  il  complesso  delle  unita'
produttive, ovvero il bilancio di esercizio a  tale  data  non  fosse
presentato al Ministero della difesa, si procede  alla  liquidazione,
ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle  unita'  che
non hanno conseguito la  capacita'  di  operare  secondo  criteri  di
economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per  la
gestione  unitaria  delle  sole  unita'  che  hanno  raggiunto   tale
capacita', anche mediante la costituzione di societa' di servizi. 
  2. L'articolo 144  del  regolamento  cessa  di  avere  efficacia  a
decorrere dalla data di eventuale chiusura  ovvero  di  trasferimento
all'Agenzia dell'ultimo degli enti  dipendenti  dal  ((Segretariato))
generale della difesa di cui al medesimo articolo. 
  3.  L'Agenzia  industrie  difesa  e'  autorizzata  a  prorogare   i
contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque
non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso,  entro  i
limiti della spesa gia' sostenuta nell'anno 2011 per  tale  tipologia
di  contratti,  ridotta   per   gli   anni   2012,   2013   e   2014,
rispettivamente, del dieci per cento,  del  venti  per  cento  e  del
trenta per cento. 
                              Art. 2191
           Magistrati militari in posizione di fuori ruolo

1.  I  magistrati  militari che risultavano collocati in posizione di
fuori  ruolo  alla  data  del  28  settembre 2007 e che, alla data di
entrata  in  vigore  del  presente codice, risultano ancora collocati
nella   medesima   posizione,   sono   considerati   in  soprannumero
riassorbibile nello stesso ruolo della magistratura militare.
2. I magistrati di cui al comma 1 all'atto del rientro in ruolo hanno
facolta'  di  esercitare  interpello  per il transito in magistratura
ordinaria secondo le seguenti modalita':
a)   hanno   diritto   a  essere  assegnati,  anche  in  soprannumero
riassorbibile,   a  un  ufficio  giudiziario  della  stessa  sede  di
servizio,  ovvero  a  altro  ufficio giudiziario ubicato in una delle
citta'  sede  di  corte d'appello con conservazione dell'anzianita' e
della  qualifica  maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte
in  precedenza  con  esclusione  di  quelle direttive e semidirettive
eventualmente ricoperte;
b)  i  trasferimenti  sono disposti con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme
deliberazione   del  Consiglio  della  magistratura  militare  e  del
Consiglio superiore della magistratura.
3.  Se  i  magistrati  militari  di  cui al comma 1 non esercitano il
diritto  all'interpello  di  cui  al  comma 2, vengono assegnati allo
stesso  ufficio  giudiziario  militare  in  precedenza ricoperto o, a
domanda, a ufficio di altra sede di servizio, anche in soprannumero.
4.  Ai  trasferimenti  disposti in applicazione del presente articolo
non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare,   con   proprio   decreto,  le  variazioni  necessarie  in
diminuzione   sugli  stanziamenti  del  Ministero  della  difesa,  in
relazione  al  decremento  eventuale  degli  organici  dei magistrati
militari  e  in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero
della  giustizia, in relazione al corrispondente eventuale incremento
degli organici dei magistrati ordinari.
                              Art. 2192
Determinazione  della  dotazione  organica dell'ufficio di segreteria
              del Consiglio della magistratura militare

1.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica e' rideterminata la
dotazione  organica  dell'ufficio  di  segreteria del Consiglio della
magistratura militare, in riduzione rispetto a quella vigente.

SEZIONE II
BENI

                              Art. 2193
                           Porti militari

1.  In  via transitoria, fino alla pubblicazione del decreto previsto
dall'articolo  238,  comma  2,  sono porti o specifiche aree portuali
destinati  unicamente  o  principalmente  alla difesa militare quelli
gia'  in  consegna  al Ministero della difesa alla data di entrata in
vigore  del  presente codice, e il cui elenco e' recato dall'articolo
1120 del regolamento.
                              Art. 2194
 Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca

1.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 319 si applicano anche alle
armi,  alle  munizioni,  agli  esplosivi  e  agli  altri materiali di
interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in
vigore  della  legge  3 agosto 2009, n. 108, e' stata disposta ma non
ancora eseguita la distruzione.

SEZIONE III
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

                              Art. 2195 
        Contributi a favore di Associazioni combattentistiche 
 
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle  attivita'  di
promozione  sociale  e  di  tutela  degli  associati   svolte   dalle
Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994,  n.
93, sottoposte alla propria vigilanza, per  gli  esercizi  finanziari
2009, 2010 e 2011, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le
modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549,  di  contributi
per un importo, per ciascun anno del  triennio,  di  1,5  milioni  di
euro. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del programma <<Fondi di  riserva  e
speciali>> della missione  <<Fondi  da  ripartire>>  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  allo  scopo
utilizzando  parzialmente  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
                           Art. 2195-bis. 
(( Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore  aeronautico)
                                 )) 
 
  ((1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' autorizzato un contributo di 25
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al  2016  e  di  125
milioni di euro per ciascuno degli anni  2017  e  2018.  Al  relativo
onere    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.)) 

SEZIONE IV
PERSONALE MILITARE
Parte I
Reclutamento

                              Art. 2196
Immissioni  in  ruolo  degli  ufficiali dell'Esercito italiano, della
             Marina militare e dell'Aeronautica militare

1.  Finche'  le  consistenze  effettive dei ruoli non siano contenute
entro  le  dotazioni  organiche  fissate  dal  presente  codice,  per
realizzare  le  economie  previste dall'articolo 1, comma 97, lettera
h),   della   legge   n.  662  del  1996,  i  moduli  complessivi  di
alimentazione dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina  militare  e  dell'Aeronautica militare non devono superare la
misura  del  70%  dei  moduli complessivi previsti per ciascuna Forza
armata dalle norme vigenti anteriormente alla data del 1997.
                              Art. 2197
Regime   transitorio   del   reclutamento   nel   ruolo   marescialli
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e dell'Aeronautica
                              militare

1.  Al  fine  di  favorire  l'immissione  in  servizio permanente dei
volontari in ferma, fino al 2020, fatti salvi i concorsi gia' banditi
o  in  via  di  espletamento,  il  reclutamento nel ruolo marescialli
avviene,  in  deroga  alle  disposizioni  di cui all'articolo 679, in
misura:
a)  non  superiore  al  70%  dei posti disponibili in organico, dagli
allievi delle rispettive scuole sottufficiali;
b)  non  inferiore  al  30%  dei posti disponibili in organico, dagli
appartenenti  al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio
permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo
agli  appartenenti  al  ruolo  dei  sergenti  che  abbiano  riportato
nell'ultimo  quadriennio  in  servizio  permanente  la  qualifica  di
<<superiore  alla media>> o giudizio corrispondente, fermi restando i
requisiti  previsti all'articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono
devoluti  ai  volontari  in  servizio  permanente  con  sette anni di
servizio   comunque  prestato  di  cui  almeno  quattro  in  servizio
permanente.
2.  I  posti  di  cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono
essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b)
e viceversa.
3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, sino al 2015,
si  tiene  conto  delle  vacanze  complessive esistenti nei ruoli dei
marescialli,  dei  sergenti  e  dei  volontari  di truppa in servizio
permanente rispetto alle dotazioni organiche.
                              Art. 2198 
          Regime transitorio del reclutamento dei sergenti 
 
1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli articoli  690  e  691,  il
reclutamento  nel  ruolo  dei  sergenti  avviene,  mediante  concorso
interno per titoli ed esami e successivo  corso  di  aggiornamento  e
formazione professionale della durata non inferiore a mesi  tre,  dai
volontari di truppa in servizio permanente. 
2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). 
                              Art. 2199 
Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle  Forze  di
                               polizia 
 
  1. Nel rispetto  dei  vincoli  normativi  previsti  in  materia  di
assunzioni del personale e fatte salve le riserve del  10  per  cento
dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga  all'articolo
703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali  delle
Forze di polizia a ordinamento  civile  e  militare,  i  posti  messi
annualmente a concorso, determinati sulla base di una  programmazione
quinquennale scorrevole predisposta  annualmente  da  ciascuna  delle
amministrazioni interessate e trasmessa  entro  il  30  settembre  al
Ministero  della  difesa,  sono  riservati  ai  volontari  in   ferma
prefissata di un anno ((o quadriennale)) ovvero in rafferma  annuale,
in servizio o in congedo, in  possesso  dei  requisiti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 
  2.  Nello  stesso  anno   puo'   essere   presentata   domanda   di
partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di  cui
al comma 1. 
  3. Le procedure di selezione sono  determinate  da  ciascuna  delle
amministrazioni  interessate  con  decreto  adottato   dal   Ministro
competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono
con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito,
del periodo di servizio svolto  e  delle  relative  caratterizzazioni
riferite a contenuti, funzioni e attivita'  affini  a  quelli  propri
della carriera per cui e' stata  fatta  domanda  di  accesso  nonche'
delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale,
considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette  procedure  e'  di
esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate. 
  4. Dei concorrenti giudicati idonei  e  utilmente  collocati  nelle
graduatorie di cui al comma 3: 
    a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere  iniziali  di
cui al comma 1, secondo  l'ordine  delle  graduatorie  e  nel  numero
corrispondente alle seguenti misure percentuali: 
      1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri  dell'Arma
dei carabinieri; 
      2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri  del  Corpo
della guardia di finanza; 
      3) 55 per cento per il ruolo degli agenti  e  assistenti  della
Polizia di Stato; 
      4) 55 per cento per il ruolo degli agenti  e  degli  assistenti
del Corpo forestale dello Stato; 
      5) 40 per cento per il ruolo degli agenti  e  degli  assistenti
del Corpo di polizia penitenziaria; 
    b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui
al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio  nelle  Forze  armate  in
qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale,  nel  numero
corrispondente alle seguenti misure percentuali: 
      1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri  dell'Arma
dei carabinieri; 
      2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri  del  Corpo
della Guardia di finanza; 
      3) 45 per cento per il ruolo degli agenti  e  assistenti  della
Polizia di Stato; 
      4) 45 per cento per il ruolo degli agenti  e  degli  assistenti
del Corpo forestale dello stato; 
      5) 60 per cento per il ruolo degli agenti  e  degli  assistenti
del Corpo di polizia penitenziaria. 
  5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di  cui  alle
lettere  a)  e  b)  del  medesimo  comma  devono  avere   completato,
rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata
quadriennale. 
  6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui
al comma 4,  lettera  b),  alla  ferma  prefissata  quadriennale,  la
relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le  modalita'  di
incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro  della  difesa
sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto  conto  dell'ordine  delle  graduatorie  e  delle   preferenze
espresse dai candidati. 
  7. In relazione all'andamento dei  reclutamenti  dei  volontari  in
ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere  dall'anno  2010  il
numero dei posti  riservati  ai  volontari  di  cui  al  comma  1  e'
rideterminato in misura percentuale con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con i Ministri interessati, previa  delibera  del  Consiglio
dei Ministri. Con le medesime  modalita'  sono  rideterminate,  senza
ulteriori oneri, le percentuali di cui  al  comma  4.  Lo  schema  di
decreto e' trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
 
                              Art. 2200
                          Posti non coperti

1.  Se  il  numero  delle domande presentate per la partecipazione ai
concorsi di cui all'articolo 2199 e' superiore al quintuplo dei posti
messi  a  concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in
aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
2.  Se  il  numero  delle  domande  di cui al comma 1 e' inferiore al
quintuplo  dei  posti messi a concorso, per i posti eventualmente non
coperti  possono  essere  banditi  concorsi  ai  quali  partecipano i
cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
                              Art. 2201
                    Aumento dei posti disponibili

1.  Se,  concluse le procedure concorsuali di cui all' articolo 2199,
per   cause   diverse   dall'incremento   degli  organici,  risultano
disponibili,  nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla
programmazione  di  cui  al  comma 1 dello stesso articolo 2199, alla
relativa   copertura  si  provvede  mediante  concorsi  riservati  ai
volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo
in possesso dei prescritti requisiti.
2.  Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 2199, a
seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno
di  riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di cui
al  medesimo  articolo  2199,  comma  1,  alla  relativa copertura si
provvede mediante concorsi riservati, nelle misure percentuali di cui
all'  articolo  2199,  comma  4, lettera b), ai volontari delle Forze
armate  raffermati  ovvero  in  congedo  in  possesso  dei prescritti
requisiti.
3.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  ai commi 1 e 2 sono immessi
direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
4.  Per  i  posti  non  coperti si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2200.
                              Art. 2202
                        Concorsi per il 2010

1.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, per la copertura
dei  posti  di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), numeri 3),
4)  e  5),  relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le
modalita'  previste  dai  commi  successivi,  ai  quali partecipano i
volontari  delle  Forze armate che hanno completato senza demerito la
ferma triennale.
2.  Le  Forze  di  polizia di cui al comma 1 sottopongono i candidati
alle  previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e
commissioni di selezione.
3.  I  candidati  devono risultare in possesso dei requisiti previsti
per  l'impiego  nelle  Forze  di  polizia a ordinamento civile, fatta
eccezione  per  il  limite di eta' che e' elevato nei limiti previsti
dai rispettivi ordinamenti.
4.  Il  personale  delle  Forze  armate  in ferma breve o in congedo,
ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia a ordinamento
civile  di  cui al comma 1, perde il grado eventualmente rivestito al
momento del transito nella nuova carriera.
5.  I  vincitori  sono  immessi  direttamente nelle carriere iniziali
delle relative amministrazioni.
                              Art. 2203
 Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie

1.  In  relazione  a quanto disposto dagli articoli 2199 e 2202, sono
comunque  fatte  salve  le  disposizioni in materia di assunzione del
personale di cui alle seguenti disposizioni:
a)  articolo  6,  commi  5  e  6,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
b)  articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443;
c)  articolo  6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199;
d)  articolo  4,  commi  4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201;
e) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
                              Art. 2204
  Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti

1.  Fino  al  2020, il periodo di ferma del militare, che presenta la
domanda  di  partecipazione  ai  concorsi  per  volontario  in  ferma
prefissata  quadriennale,  puo'  essere  prolungato,  con il consenso
dell'interessato,  oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto,
per  il  tempo  strettamente  necessario  al  completamento dell'iter
concorsuale,  nei  limiti  delle  consistenze  organiche previste dal
decreto  del  Ministro  della  difesa,  adottato  di  concerto  con i
Ministri   dell'economia   e   delle   finanze   e   della   pubblica
amministrazione e innovazione, previsto dall'articolo 2215.
                              Art. 2205
  Reclutamenti di volontari in ferma breve nel servizio permanente

1.   Ai  volontari  in  ferma  breve  si  applicano  le  disposizioni
riguardanti  i  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale e, per
quanto  non  diversamente  disposto,  le  norme  in  materia di stato
giuridico e avanzamento relative ai volontari in servizio permanente.
2.  Nell'ambito  dei  contingenti  massimi  di volontari in ferma, e'
consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale
con tre ulteriori rafferme biennali.
3.  I  volontari  in ferma breve ammessi alle rafferme biennali e non
utilmente  collocati  nelle  graduatorie  per l'accesso alle carriere
iniziali  previste dall'articolo 2199 possono partecipare ai concorsi
per  il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle
Forze armate.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 3 mantengono lo status di
volontario  in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento
dei  tirocini  pratico-sperimentali  ovvero  dei corsi propedeutici e
sono  immessi  nei  ruoli  del servizio permanente con il grado di 1°
caporal  maggiore,  o  corrispondente,  entro  un  anno dalla data di
approvazione  della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante
dalla stessa.
5.  Al  fine  di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli
dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi
straordinari  ai quali possono partecipare i volontari in ferma breve
che,  alla  data  di  scadenza  prevista dal bando di concorso per la
presentazione della domanda, hanno compiuto almeno il secondo anno di
servizio  in  ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo
da non piu' di due anni.
6.  Per  partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei
ruoli  dei  volontari  in  servizio  permanente, i volontari in ferma
breve  devono  essere  in  possesso dei requisiti di cui all'articolo
635.
7.  I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono immessi nei ruoli
dei  volontari  in  servizio  permanente non prima del compimento del
terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve.

Parte II
Formazione

                              Art. 2206
                 Accademia dell'Arma dei carabinieri

1. Sino all'istituzione dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri:
a)   le   disposizioni   del   codice   e  del  regolamento  relative
all'Accademia  dell'Arma  dei  carabinieri devono intendersi riferite
all'Accademia militare dell'Esercito;
b)  i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri
del   ruolo   normale   sono   svolti   presso  l'Accademia  militare
dell'Esercito,  secondo le modalita' concordate con lo Stato maggiore
dell'Esercito  italiano, previa selezione a cura del Centro nazionale
di selezione e reclutamento dell'Arma;
c) agli allievi ufficiali dei carabinieri si applicano le norme sullo
stato  degli  allievi  ufficiali dell'Esercito italiano frequentatori
dei paritetici corsi dell'Accademia.

Parte III
Ruoli e organici

                              Art. 2207
                     Adeguamento degli organici

1.  Sino  al  31  dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale
ufficiali,   sottufficiali,   volontari   in  servizio  permanente  e
volontari  in  ferma  prefissata dell'Esercito italiano, della Marina
militare  e  dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate,
secondo  un  andamento  delle  consistenze  del personale in servizio
coerente  con  l'evoluzione  degli oneri indicati nell'articolo 582 e
nel  rispetto  della  ripartizione  indicata  nell'articolo  799, con
decreto  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
                              Art. 2208
                    Carenze organiche transitorie

1.  Fino  al  31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo
delle  Forze  armate,  stabilito dall'articolo 798, ed entro i limiti
delle  risorse  finanziarie  disponibili nell'anno di riferimento, le
eventuali  carenze  organiche in uno dei ruoli del personale militare
non  direttivo  e  non  dirigente  delle  Forze armate possono essere
devolute,  senza  ampliare  i  rispettivi  organici,  in aumento alla
consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso
personale militare non direttivo.
                              Art. 2209 
(( (Regime transitorio delle eccedenze organiche  del  personale  non
         direttivo del Corpo delle capitanerie di porto) )) 
 
((1. Fino al 2015, per il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  sono
ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli
inquadramenti effettuati al  momento  della  costituzione  dei  ruoli
stessi. Fino al raggiungimento del volume  organico  previsto  per  i
volontari di truppa in servizio permanente,  sono  ammesse  eccedenze
nell'organico  del  ruolo  dei  sergenti  dovute  agli  inquadramenti
effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.)) 
                              Art. 2210
                 Ruoli a esaurimento degli ufficiali

1. Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali:
a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano;
b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano;
c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare;
d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare;
e)  ruolo  degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di
porto;
f)  ruolo  a  esaurimento  in  servizio  permanente  dell'Aeronautica
militare;
g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare;
h)   ruolo   a  esaurimento  in  servizio  permanente  dell'Arma  dei
carabinieri;
i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.
2.  Gli  ufficiali  dei  predetti  ruoli  in servizio vi permangono a
esaurimento.
3. Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f)
e  h)  e',  fino  alla  vigilia della cessazione dal servizio attivo,
quello  di  tenente  colonnello,  fermo  restando  il beneficio della
promozione di cui all'articolo 1082.
4.  I  limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli
ufficiali  dei  ruoli di cui al comma 1, lettere b), d), e), g) e i),
sono stabiliti come segue:
a) maggiore o grado corrispondente: 63 anni;
b) ufficiali inferiori: 61 anni.
                              Art. 2211
Consistenze  organiche  dei  ruoli  speciali  e  dei  ruoli tecnici a
                             esaurimento

1.  Le  consistenze  complessive  dei  rispettivi  ruoli speciali e a
esaurimento  delle  Forze  armate  non  possono eccedere le dotazioni
organiche dei corrispondenti ruoli speciali.
                              Art. 2212
          Personale stabilizzato dell'Arma dei carabinieri

1.  Il  personale  dell'Arma  dei  carabinieri, stabilizzato ai sensi
dell'articolo  1,  commi  519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.
2.  Nell'anno  2010,  per  le esigenze connesse alla prevenzione e al
contrasto  della criminalita' e al fine di garantire la funzionalita'
e  l'operativita'  dei comandi, degli enti e delle unita', l'Arma dei
carabinieri  puo'  procedere all'immissione in servizio permanente, a
domanda,  del personale in servizio di cui all'articolo 672, comma 2,
che  consegue  tre  anni  di servizio a tempo determinato entro il 31
gennaio  2010,  previo  espletamento  di  procedure  concorsuali, nel
limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102,
della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'applicazione
del   comma   1,   con  progressivo  riassorbimento  delle  posizioni
soprannumerarie.  Nelle  more  della  conclusione  delle procedure di
immissione,   l'Arma   dei  carabinieri  continua  ad  avvalersi  del
personale  di  cui  al  precedente periodo nel limite del contingente
stabilito dalla legge di bilancio.
                              Art. 2213
Transito  dal  ruolo  normale  delle  Armi  di  fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni  al  ruolo  normale  dell'Arma dei
                      trasporti e dei materiali

1.   Gli   ufficiali  del  ruolo  normale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  genio, trasmissioni dell'Esercito, fino al
2011,  possono transitare, a domanda, nel ruolo normale dell'Arma dei
trasporti  e  dei  materiali,  limitatamente  ai  gradi da capitano a
tenente  colonnello compreso, nel numero e con le modalita' stabilite
con   decreto  ministeriale  una  volta  effettuati  gli  avanzamenti
ordinari dell'anno di riferimento.
2.  Gli  ufficiali  transitati  conservano  la  posizione  di stato e
l'anzianita'  di  grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo e'
stabilito  in base all'articolo 797, dopo gli ufficiali dell'Arma dei
trasporti e dei materiali aventi uguale anzianita' di grado.
3. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi
per  il  transito nel ruolo si procede alla formazione di graduatorie
distinte  per  gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo
1058,  commi  4,  5  e  6.  A  parita' di merito la precedenza spetta
all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a parita' di grado,
al  piu'  anziano  in  ruolo. Costituisce titolo preferenziale per il
transito  aver  ricoperto  incarichi  nel settore dei trasporti e dei
materiali,  non specificamente destinati ad ufficiali appartenenti ad
altri ruoli.
                              Art. 2214 
Transiti dai ruoli dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare nel ruolo tecnico-logistico  dell'Arma  dei
                             carabinieri 
 
1. In relazione alle esigenze operative e  funzionali  da  soddisfare
per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su  proposta  del
Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per  gli  anni
dal 2001 ((al 2013)), transiti in detto ruolo, nel numero complessivo
di centoquarantanove unita', di ufficiali  provenienti  dall'Esercito
italiano, dalla Marina  militare  e  dall'Aeronautica  militare,  dai
ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici
fissati. 
2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entita' e le modalita'  dei
transiti,  le  specifiche  professionalita'  richieste,  nonche'  gli
eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce  in
ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei
carabinieri per almeno tre anni.  Con  gli  stessi  decreti,  possono
essere altresi' autorizzati transiti da tutti  i  ruoli  e  gradi  in
deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su  indicazione  del
Capo di stato maggiore di Forza armata di appartenenza. 
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati  in
diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente  dal
decreto interministeriale di cui all'articolo 801, comma 3.  Il  loro
trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo,  con  riferimento
ai ruoli dell'Arma dei  carabinieri,  ai  sensi  dell'articolo  2213,
ovvero,  se  provenienti  dai  ruoli  ad  esaurimento   in   servizio
permanente, ai sensi dell'articolo 2221, commi 2 e 3. L'anzianita' di
servizio maturata nei ruoli degli ufficiali  della  Forza  armata  di
provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi  previsti  dagli
articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981,  n.
121, per la determinazione del  trattamento  economico  all'atto  del
transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2. 
                              Art. 2215
Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma

1.  Fino  al  31  dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma
prefissata  e  in  rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente
determinate  con  il  decreto  del Ministro della difesa, adottato di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze e per la
pubblica   amministrazione  e  l'innovazione,  secondo  un  andamento
coerente  con  l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per
l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583.
                              Art. 2216
Contingente  di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un
                                anno

1.  Al  fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma
prefissata  di  un  anno,  necessari  per  raggiungere la consistenza
totale  stabilita'  dall' articolo 799 e fino al 31 dicembre 2020, in
aggiunta  alle  consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della
difesa,  adottato  di  concerto  con i Ministri dell'economia e delle
finanze  e  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto
dall'articolo 2215, e' computato un contingente di personale militare
determinato   annualmente   nelle  misure  di  seguito  indicate:  90
ufficiali,  150 marescialli, 150 sergenti e 747 volontari in servizio
permanente.
2.  Al  fine di compensare il personale in formazione non impiegabile
in  attivita'  operative,  fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle
consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato
di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  previsto dall' articolo
2215, e' computato un contingente di volontari in ferma prefissata di
un   anno   determinato  annualmente  nelle  misure  progressivamente
decrescenti di seguito indicate:
a) 478 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
b) 406 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.
                              Art. 2217
Consistenze  organiche  dei  volontari del Corpo delle Capitanerie di
                                porto

1.  Fino  al  31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche
complessive  di  cui  all'articolo  815,  le  consistenze di ciascuna
categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto
sono  annualmente  determinate con decreto del Ministro della difesa,
di  concerto  con  i  Ministri  delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'economia  e  delle  finanze  e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione,  secondo  un andamento coerente con l'evoluzione degli
oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall'articolo 585.
2.  Le  eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono
essere  devolute,  senza  ampliare  i rispettivi organici, in aumento
delle  consistenze  delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i
limiti  delle  risorse  finanziarie  previste  dall'articolo  585 per
l'anno di riferimento.
                              Art. 2218
   Compensazioni organiche per il Corpo delle Capitanerie di porto

1.  Al  fine di compensare il personale in formazione non impiegabile
in  attivita'  operative,  fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle
consistenze  stabilite  dal  decreto  di  cui  all'articolo  2217, e'
computato  un contingente di volontari in ferma prefissata in un anno
del  Corpo  delle  capitanerie  di porto, nella misura di 5 unita' in
ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
                              Art. 2219
Transito   dai   ruoli   tecnici  a  esaurimento  ai  ruoli  speciali
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e dell'Aeronautica
                              militare

1.  Finche'  non  siano raggiunte nei gradi di capitano e di maggiore
dei  ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, e'
consentito  il  transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli
speciali  con  il  grado  di  capitano  e di maggiore degli ufficiali
diplomati  appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativo dell'Esercito
italiano,  del  Corpo unico degli specialisti della Marina militare e
unico  degli specialisti dell'Aeronautica militare, nonche' del ruolo
degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto. Per
la  partecipazione  ai  concorsi  e'  richiesto  il  possesso  di una
anzianita' minima di grado rispettivamente di tre anni per i capitani
e di quattro anni per i maggiori.
2.  Gli  ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1
non  possono  conseguire  nei  nuovi  ruoli promozioni con decorrenza
anteriore a quella del transito.
3.  All'atto  del  transito  nei  ruoli  speciali,  ai  vincitori dei
concorsi  e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni per i
capitani  e  di  quattro  anni  per  i  maggiori,  senza  effetto sul
trattamento  economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari
dell'anno  di  riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti
in  ruolo,  con  l'anzianita'  di grado rideterminata e, a parita' di
anzianita',  secondo  l'ordine  della graduatoria concorsuale, dopo i
pari  grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di
servizio da ufficiale.
4.  Gli  ufficiali  che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non
devono  aver superato i limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente  previsti  per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli
speciali.
                              Art. 2220
Transito  dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale dell'Arma dei
                             carabinieri

1. Finche' non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente
codice  per il grado di maggiore del ruolo speciale, e' consentito il
transito  in  detto  ruolo,  per  concorso per titoli e per esami, di
maggiori  diplomati  appartenenti  al ruolo tecnico-operativo. Per la
partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita'
minima di grado di quattro anni.
2.  All'atto  del  transito  nel  ruolo  speciale,  ai  vincitori dei
concorsi  e'  applicata  una detrazione d'anzianita' di quattro anni,
senza  effetto  sul  trattamento  economico percepito. Effettuati gli
avanzamenti  ordinari  dell'anno  di  riferimento,  i  vincitori  dei
concorsi  vengono  iscritti  in  ruolo,  con  l'anzianita'  di  grado
rideterminata  e,  a  parita'  di  anzianita', secondo l'ordine della
graduatoria  concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi
uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale.
3.  Gli  ufficiali  che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non
devono  aver  superato i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio
permanente  previsti  per  i  gradi  di capitano e maggiore del ruolo
speciale.
                              Art. 2221
Transito  dai  ruoli  a  esaurimento in servizio permanente nei ruoli
                              speciali

1.  Finche'  non  siano  raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente
colonnello  dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente
codice,  e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami,
nei  corrispondenti  ruoli  speciali,  con  il  grado di maggiore, ai
maggiori, di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), c), f) e h),
aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti
consentito  il  transito,  per  concorso  per  titoli  ed  esami, nei
corrispondenti ruoli speciali, con il grado di tenente colonnello, ai
tenenti colonnelli di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), c),
f)  e  h),  aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni e
non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio.
2.  All'atto  del  transito  nei  ruoli  speciali,  ai  vincitori dei
concorsi  e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni senza
effetto   sul   trattamento   economico   percepito.  Effettuati  gli
avanzamenti  ordinari  dell'anno  di  riferimento,  i  vincitori  dei
concorsi  vengono  iscritti  in  ruolo,  con  l'anzianita'  di  grado
rideterminata  per effetto della predetta detrazione di anzianita' e,
a  parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della graduatoria
concorsuale,  dopo  i  pari  grado dei ruoli speciali aventi uguale o
maggiore anzianita' di servizio.
3.  Gli  ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1
non  possono  conseguire  nei  nuovi  ruoli promozioni con decorrenza
anteriore a quella del trasferimento.
                              Art. 2222
Rientro  in  ruolo  del  personale militare gia' professore ordinario
        della Scuola superiore dell'economia e delle finanze

1.  Il  militare,  compreso  l'appartenente al Corpo della Guardia di
finanza,   gia'   professore   ordinario   della   Scuola   superiore
dell'economia e delle finanze, che esercita il diritto di opzione per
il  rientro nelle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art.
4-septies,   comma  4,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,
convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 2
agosto  2008, n. 129, entro trenta giorni dal rientro ha diritto alla
ricostruzione  di  carriera,  anche  con  eventuale  collocamento  in
posizione  di  soprannumero;  la  ricostruzione  di  carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo
dei  militari  promossi  che  lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai
fini  del  posizionamento  in  ruolo,  il  dipendente e' collocato in
posizione  immediatamente  antecedente  a  quella conseguita dal pari
grado  promosso  che  ha  ottenuto  il  miglior  posizionamento nella
graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per
il  conseguimento  del  grado  vertice  il  militare e' sottoposto al
giudizio della Commissione superiore di avanzamento.

Parte IV
Stato giuridico

                              Art. 2223 
Regime transitorio per la riduzione  dei  quadri  per  eccedenze  nei
    ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri 
 
1. L'articolo 907 si applica ((dal  2014)).  Fino  ((al  2013))  agli
ufficiali  dei  ruoli  speciale  e  tecnico-logistico  dell'Arma  dei
carabinieri si applica l'articolo 906. 
                              Art. 2224
                  Rafferme dei volontari di truppa

1.  L'ammissione alla rafferme di cui all'articolo 954 e' subordinata
al  rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle
consistenze organiche previste:
a)  fino  al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze e per la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  previsto  dall'articolo
2207,  secondo  un  andamento  coerente  con l'evoluzione degli oneri
complessivamente  previsti  per  l'anno di riferimento dagli articoli
582 e 583;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall' articolo 799.
2.  I  criteri  e  le  modalita'  di  ammissione  alle  rafferme sono
disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
                              Art. 2225
 Ferma obbligatoria per gli ufficiali piloti in servizio permanente

1.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  delle  Forze  armate in
possesso   del   brevetto  di  pilota  militare,  reclutati  in  data
precedente  a  quella  dell'entrata  in  vigore della legge n. 42 del
2000,  sono  vincolati  agli  obblighi  di  servizio  previsti  dalle
precedenti disposizioni di legge.
                              Art. 2226
Requisiti  per  ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato
                              maggiore

1.  Ai  fini  del  possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di
stato maggiore e ricoprire gli incarichi di particolare rilievo negli
stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, di cui
all'articolo  679  del  regolamento,  al  corso  superiore  di  stato
maggiore  interforze  e'  equivalente  il  Corso  superiore  di Stato
maggiore  della  Scuola  di applicazione e Istituto di studi militari
dell'Esercito,  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, lettera c), della
legge 28 aprile 1976, n. 192.
                              Art. 2227
Ufficiali  dell'arma  dei  trasporti  e  dei  materiali  e  dei corpi
                          tecnico-logistici

1.  Possono  ricoprire  gli  incarichi  di  cui all'articolo 2226 gli
ufficiali  superiori  dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei
materiali  e  dei corpi tecnico-logistici dell'Esercito italiano che,
alla  data del 10 giugno 2003, hanno completato il percorso formativo
superiore  previsto  dall'ordinamento di Forza armata e hanno assolto
gli   obblighi   stabiliti  per  l'avanzamento  al  grado  superiore,
riportando la qualifica di eccellente.
                              Art. 2228
Regime   transitorio   dei   richiami  in  servizio  nelle  forze  di
                            completamento

1.  I  provvedimenti  di richiamo in servizio di cui all'articolo 988
del  presente codice sono adottati nei limiti dei contingenti annuali
a  tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui
all'articolo 2207 e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa
vigente in materia di assunzione del personale.
                              Art. 2229 
          Regime transitorio del collocamento in ausiliaria 
 
1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini  del  progressivo  conseguimento
dei volumi organici stabiliti dall'articolo 799,  il  Ministro  della
difesa ha facolta' di disporre il collocamento  in  ausiliaria  degli
ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si
trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'. 
2. La facolta' di cui al comma  1  puo'  essere  esercitata  entro  i
limiti  del  contingente  annuo  massimo  di  personale  di  ciascuna
categoria indicata dall'articolo 2230 e  comunque  nel  limite  delle
risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa  di  cui
agli articoli 582 e 583. 
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1  e'  equiparato  a
tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di  eta'.
Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto
spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di  buonuscita
che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse  rimasto  in  servizio
fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e  i
passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale  si  applicano
le disposizioni di cui agli articoli  precedenti,  per  il  reimpiego
nell'ambito  del  comune  o  della  provincia  di  residenza   presso
l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1  devono
essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da  parte  del
personale interessato, entro il 1 marzo  di  ciascun  anno,  e  hanno
validita' solo per l'anno in corso. In  caso  di  accoglimento  della
domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data
del 1°  luglio  ed  entro  il  31  dicembre  dello  stesso  anno.  Il
personale, la cui domanda non sia stata accolta  entro  l'anno,  puo'
ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi. 
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il  numero  di
domande e'  superiore  al  contingente  di  cui  al  comma  2,  viene
collocato   in   ausiliaria   l'ufficiale    o    il    sottufficiale
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale  o  il
sottufficiale piu' anziano in grado. 
6. Fino al ((31 dicembre 2015)), il collocamento in  ausiliaria  puo'
avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non
meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo  di  permanenza  in
tale posizione e' di 5 anni. 
                              Art. 2230
           Unita' di personale da collocare in ausiliaria

1.  Le  unita' di personale da collocare in ausiliaria in relazione a
quanto disposto dall'articolo 2229, sono cosi' determinate per l'anno
di riferimento:
a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;
b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;
c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;
f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630;
g) 2016: ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603;
h) 2017: ufficiali: 45; marescialli: 795: totale: 840;
i) 2018: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;
l) 2019: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;
m) 2020: ufficiali: 6; marescialli: 90; totale: 96.
                              Art. 2231 
                 Risoluzione del rapporto d'impiego 
 
1. Al personale militare si applica la  norma  sancita  dall'articolo
72, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 11, decreto legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  come  sostituito  dall'articolo  17,   comma   35-novies,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
                            Art. 2231-bis 
    (((Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni). )) 
 
  ((1. Per il triennio 2012-2014, gli  ufficiali  fino  al  grado  di
tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i  sottufficiali
dell'Esercito, della Marina  e  dell'Aeronautica  possono  presentare
domanda di trasferimento presso altre  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento e'  condizionato
al  preventivo  parere  favorevole  del  Ministero  della  difesa   e
all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed  e'
autorizzato  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti  delle   facolta'
assunzionali annuali della medesima amministrazione,  previsti  dalle
disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che  viene  inquadrato
nell'area  funzionale  del  personale  non  dirigenziale  individuata
dall'amministrazione di destinazione sulla base di  apposite  tabelle
di equiparazione approvate con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed
economico,  compreso  quello  accessorio,  previsto   nei   contratti
collettivi per  il  personale  non  dirigente  vigenti  nel  comparto
dell'amministrazione di destinazione.  Alla  data  di  assunzione  in
servizio presso l'amministrazione di  destinazione,  il  militare  e'
collocato in congedo nella posizione della riserva.)) 

Parte V
Documentazione personale

                              Art. 2232
  Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare

1.  I  fogli  di congedo, le copie di fogli matricolari e di stato di
servizio  e  ogni  altro  documento  rilasciati  dall'amministrazione
militare  in  data  anteriore  al  1978, sono sostituiti, a richiesta
dell'interessato,  da corrispondenti documenti redatti secondo quanto
previsto dall'articolo 1024.

Parte VI
Avanzamento

                              Art. 2233 
Regime transitorio  dell'avanzamento  degli  ufficiali  dell'Esercito
     italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 
 
  1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello  e
di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei  vari  gradi
di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice,
sino al 2015, con decreto ministeriale: 
    a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi
dei  ruoli  unificati  potra'  essere  ripartito  tra  i   ruoli   di
provenienza  in  relazione  alla  composizione  delle   aliquote   di
valutazione e alle distinte graduatorie di merito; 
    b) in  fase  transitoria  le  aliquote  di  valutazione  dovranno
comprendere  ufficiali  con  anzianita'   di   grado,   crescenti   o
decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in  modo  da  consentire
dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli  ufficiali
aventi le permanenze minime nei gradi previste dal  presente  codice.
Il numero di ufficiali da includere annualmente  in  aliquota  potra'
essere aumentato o diminuito per ogni  ruolo  e  grado  nella  misura
massima  del  30%  rispetto  a   quello   degli   ufficiali   inclusi
nell'aliquota formata per l'anno 1998; 
    c) in fase transitoria per l'avanzamento dei  tenenti  colonnelli
dei ruoli normali non opera il disposto del  comma  2,  dell'articolo
1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui  alla  lettera
b). 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 2234 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, 
        COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 
                                                               ((22)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 2235 
(( (Regime transitorio dell'avanzamento  degli  ufficiali  dei  ruoli
speciali   dell'Esercito   italiano   della   Marina    militare    e
                   dell'Aeronautica militare). )) 
 
((1. Fino al 2015, per tutti i  ruoli  speciali  degli  ufficiali  in
servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare, il periodo di permanenza minima nel  grado
di maggiore o grado corrispondente, ai fini dell'avanzamento al grado
superiore, e' di 4 anni.)) 
                              Art. 2236 
Regime  transitorio  dell'avanzamento  dei   capitani   dell'Esercito
                              italiano 
 
1. In deroga al numero di promozioni annuali nel  grado  di  maggiore
dell'Esercito  italiano  di  ciascun  ruolo,  previsto  dal  presente
codice, sino al 2015, il numero annuale di  promozioni  al  grado  di
maggiore di tutti i ruoli normali e  speciali  e'  fissato  in  tante
unita' quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota di valutazione e
giudicati  idonei   all'avanzamento.   ((Le   disposizioni   di   cui
all'articolo 1100 si applicano a partire dagli  ufficiali  che  hanno
terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico,
nel corso del 1998.)) 
2. Sino al 2015, per la formazione delle aliquote di valutazione  dei
capitani di tutti i ruoli dell'Esercito italiano non  si  applica  la
limitazione del 30% di cui all'articolo 2233, comma 1, lettera b). 
                              Art. 2237
Regime  transitorio  dell'avanzamento  degli  ufficiali  della Marina
                              militare

1.  Sino  al 2015, per il ruolo normale del Corpo sanitario il numero
di  promozioni  annue,  stabilito dal presente codice, da conferire a
scelta sino al grado di capitano di vascello e' ripartito tra i ruoli
in  esso  confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei
gradi di provenienza.
                              Art. 2238
    Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani di corvetta

1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di capitano di
corvetta  di  ciascun  ruolo,  previsto  dal presente codice, sino al
2015,  il  numero  annuale  di  promozioni  al  grado  di capitano di
corvetta  dei  ruoli normali e speciali di tutti i corpi della Marina
militare e' fissato in tante unita' quanti sono i tenenti di vascello
inseriti    nell'aliquota   di   valutazione   e   giudicati   idonei
all'avanzamento.
                              Art. 2239 
Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali  dell'Aeronautica
                              militare 
 
  1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello  e
di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei vari  gradi,
stabiliti dal presente codice: 
    a) sino all'anno 2015, per l'avanzamento a colonnello  del  ruolo
speciale delle armi dell'Arma  aeronautica  sono  inclusi  i  tenenti
colonnelli gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e
i tenenti colonnelli aventi un'anzianita' di grado pari o superiore a
6 anni; 
    b) sino all'anno 2015, per il ruolo normale del Corpo  del  genio
aeronautico il numero di promozioni annue a scelta e' ripartito tra i
ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e
nei gradi di provenienza. 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.P.R.  15  MARZO  2010,  N.  90,  COME
MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22)) 
  3. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore,
sino al  2015,  il  numero  annuale  delle  promozioni  al  grado  di
maggiore, per ciascun ruolo degli ufficiali  in  servizio  permanente
dell'Aeronautica militare, e' fissato in tante unita' quanti  sono  i
capitani inseriti in aliquota di avanzamento. 
  3-bis.  Fino  all'adozione  di  una  nuova  disciplina   ai   sensi
dell'articolo 1096, comma 1,  lettera  b),  restano  validi  ai  fini
dell'avanzamento  gli  esami  e  i  corsi   di   cui   alle   vigenti
disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della
scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.  90,  come  modificato  dal  D.P.R.  12
febbraio 2013, n. 29, ha disposto  (con  l'art.  1126-bis,  comma  1,
lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse,  di  cui  alla
lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui  alla  lettera  b),  o
alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono
intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia". 
                              Art. 2240 
Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani del  ruolo  speciale
                delle armi dell'Aeronautica militare 
 
((1. Il capitano del ruolo  speciale))  delle  armi  dell'Aeronautica
militare, sino  al  2015,  e'  incluso  in  aliquota  di  avanzamento
allorquando e' parimenti incluso in aliquota il pari grado del  ruolo
normale che lo  seguiva  nel  ruolo  di  provenienza,  purche'  abbia
maturato una pari o superiore anzianita' nel grado. 
 
                              Art. 2241
     Avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici a esaurimento

1.  L'avanzamento  degli  ufficiali  del ruolo tecnico-amministrativo
dell'Esercito  italiano  del  ruolo del Corpo unico degli specialisti
della   Marina   militare   e   il   ruolo  unico  degli  specialisti
dell'Aeronautica  militare,  avviene  in base alle norme del presente
articolo.
2. L'avanzamento al grado di capitano e al grado di maggiore ha luogo
ad  anzianita'.  Nelle  aliquote  di  valutazione  sono  inclusi  gli
ufficiali  aventi  rispettivamente cinque anni di anzianita' di grado
da  tenente  e  sette  anni di anzianita' di grado da capitano. Ferme
restando  le  dotazioni  complessive  di  ciascun grado di ogni Forza
armata,  sono altresi' inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado
di  maggiore  i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici
anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente.
3.  Le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano
e  di  maggiore  comprendono  gli  ufficiali appartenenti ai predetti
ruoli aventi le anzianita' di grado di cui al comma 2.
                              Art. 2242
Avanzamento  degli  ufficiali  appartenenti ai ruoli a esaurimento in
                         servizio permanente

1.  Nelle  aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli
ufficiali  dei  ruoli a esaurimento transitati in servizio permanente
sono  inclusi  gli  ufficiali  che  abbiano  compiuto  undici anni di
permanenza  nel  grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto
anni di anzianita' di servizio.
2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono
promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza
nel  grado,  a  condizione che abbiano ventidue anni di anzianita' di
servizio.
                              Art. 2243 
Regime  transitorio  per  le  aliquote  di  valutazione  dei  tenenti
       colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri 
 
1. L'applicazione degli articoli 1053, comma 2, e 1067,  comma  2  e'
sospesa sino  al  31  dicembre  2015  a  partire  dalle  aliquote  di
valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel  citato
periodo, in deroga a quanto disposto dagli articoli  1229,  comma  1,
((...)) e 1232, comma 1,  i  tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale
dell'Arma dei carabinieri da  valutare  per  l'avanzamento  al  grado
superiore sono inclusi in un'unica  aliquota  di  valutazione.  Fermi
restando i volumi organici previsti per il grado  di  colonnello  del
ruolo normale ((...))  la  determinazione  dell'aliquota,  il  numero
delle promozioni e la previsione relativa agli  obblighi  di  comando
sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 2248,
prevedendo comunque un numero di promozioni non  superiore  a  cinque
per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianita' nel grado,
nonche', per gli anni 2010 e 2011, un numero  di  promozioni  pari  a
dodici per gli  ufficiali  gia'  valutati  due  e  tre  volte  l'anno
precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro. 
2. Fatto salvo quanto disposto dal  comma  1,  per  l'avanzamento  al
grado  di  colonnello,  dall'anno  2003  e  sino  all'inserimento  in
aliquota  dei  tenenti  colonnelli  aventi  anzianita'  di  nomina  a
ufficiale uguale o anteriore  al  30  agosto  1994,  le  aliquote  di
valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della  difesa,  in
modo da includere: 
a) nella prima delle aliquote di  cui  all'articolo  1053,  comma  2,
oltre  agli  ufficiali  gia'  valutati  per  la  prima  volta  l'anno
precedente e giudicati idonei e non iscritti  in  quadro,  i  tenenti
colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianita'  di  grado  non
superiore a quelle  indicate  nell'articolo  1229.  Il  numero  degli
ufficiali  da  includere  annualmente,  per  la  prima  volta,  nella
predetta aliquota non puo' superare quello  degli  ufficiali  inclusi
per la prima volta nell'aliquota di valutazione  formata  per  l'anno
2002, aumentato nella  misura  massima  del  20%  in  relazione  alla
consistenza organica del grado e  alle  esigenze  di  elevazione  del
livello ordinativo dei comandi; 
b) nella seconda aliquota,  i  tenenti  colonnelli  gia'  valutati  e
giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno  due  volte  che
abbiano anzianita' di grado non superiore  a  quelle  indicate  nell'
articolo 1229; 
c) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano  anzianita'
di grado pari o superiore a  quella  indicata  nella  nell'  articolo
1229. 
                              Art. 2244
Regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo
                  normale dell'Arma dei carabinieri

1.  Sino  all'inserimento  in  aliquota dei tenenti colonnelli aventi
anzianita'  di  nomina  a  ufficiale  uguale o anteriore al 30 agosto
1994,  il  numero delle promozioni annuali e' fissato con decreto del
Ministro  della  difesa,  nell'ambito  del  numero  complessivo delle
promozioni  previste  per  il  grado nell'articolo 1232, in relazione
alla composizione delle aliquote formate ai sensi dell'articolo 2243,
e   alla   esigenza   di  mantenere  adeguati  e  analoghi  tassi  di
avanzamento.  Il  numero  delle  promozioni  da attribuire ai tenenti
colonnelli  inclusi  nella seconda delle aliquote di cui all'articolo
1053,  comma 2, puo' essere aumentato nella misura massima del 25 per
cento   rispetto   a   quello  previsto,  fermi  restando  il  numero
complessivo  delle  promozioni e la consistenza organica del grado di
colonnello di cui al predetto articolo 1232.
                              Art. 2245
Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali del
               ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

1.  Agli  ufficiali  del  ruolo  normale  dell'Arma  dei  carabinieri
l'articolo 1079 si applica dal 2012.
                              Art. 2246
Ufficiali  del  ruolo  speciale  provenienti  dai ruoli a esaurimento
                      dell'Arma dei carabinieri

1.  Per  gli  ufficiali  gia'  appartenenti al ruolo a esaurimento in
servizio permanente e al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo
speciale  in  applicazione delle disposizioni del presente codice, si
prescinde,  ai  fini  dell'inclusione  in aliquota di valutazione per
l'avanzamento  al  grado  superiore,  dall'effettuazione del previsto
periodo di comando.
                              Art. 2247
Ufficiali  del  ruolo  speciale dell'Arma dei carabinieri provenienti
                       dalla Polizia di Stato

1. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  comma 3 della legge 31 marzo
2000,  n.  78,  si  prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di
valutazione  per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione
del previsto periodo di comando.
                              Art. 2248 
Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali  dell'Arma
                           dei carabinieri 
 
1. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione a  eventuali  variazioni
nella  consistenza  organica  dei  ruoli  nonche'  alle  esigenze  di
mantenimento di  adeguati  e  paritari  tassi  di  avanzamento  e  di
elevazione del livello ordinativo  dei  comandi,  il  Ministro  della
difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto,
per  ogni  grado  dei  ruoli  del  servizio  permanente,  il   numero
complessivo di promozioni a scelta al  grado  superiore,  nonche'  la
previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle
relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi  in
cui l'avanzamento avviene ad  anzianita',  fermi  restando  i  volumi
organici complessivi. 
2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 
                              Art. 2249
   Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri

1.  L'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo ha
luogo  ad  anzianita'.  Ferme  restando  le dotazioni complessive del
grado  nei  vari  ruoli,  nell'aliquota di avanzamento sono inclusi i
capitani   che  abbiano  maturato  complessivamente  dodici  anni  di
anzianita' di servizio dalla nomina a tenente.
                              Art. 2250
         Promozione degli ufficiali dei ruoli a esaurimento

1.   Ferma  restando  l'anzianita'  richiesta,  la  promozione  degli
ufficiali  del  ruolo  a  esaurimento  ha  luogo dopo che siano stati
promossi  gli  ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo di pari
anzianita'   di   grado,   nell'ambito  di  ciascuna  Arma,  Corpo  o
specialita',  purche'  non  siano  stati  dichiarati non idonei o sia
stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.
                              Art. 2251
  Regime transitorio dell'avanzamento al grado di primo maresciallo

1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e se lo richiedono
imprescindibili  esigenze  funzionali,  fino al 2020 l'avanzamento al
grado  di  primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali
fissati dall'articolo 1282, commi 3 e 4:
a)  in  misura  non  inferiore  al  70%  dei  posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;
b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni  anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed
esami.
2.  Con  decreto  del  direttore  generale del personale militare, su
proposta   degli  Stati  maggiori  di  Forza  armata,  sono  definite
annualmente le percentuali di cui al comma 1.
                              Art. 2252
      Regime provvisorio per le promozioni a primo maresciallo

1.  Nei  limiti  delle  risorse  finanziarie disponibili, in deroga a
quanto   previsto  dall'articolo  1282,  comma  2,  il  numero  delle
promozioni  al  grado di primo maresciallo da conferire fino all'anno
2020  compreso  e' fissato annualmente con decreto del Ministro della
difesa  in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del
personale  appartenente  ai  rispettivi ruoli marescialli determinata
per  l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2207 e, per il
Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 814.
2.   Fino  al  riassorbimento  delle  eccedenze  organiche,  previste
dall'articolo  2209,  la  promozione al grado di primo maresciallo si
consegue   anche  in  soprannumero,  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo  1282,  nel  limite del 70 per cento degli esodi che si
verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno.
                              Art. 2253 
Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente 
 
1. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il 15
aprile  2001  ed  il  31  dicembre  2007,  ai  fini   dell'inclusione
nell'aliquota  di  valutazione  di  cui  all'articolo  1323,  per  il
conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesto,  in  base
all'indicato anno di promozione al grado  di  primo  maresciallo,  il
requisito di anzianita' nel grado di  primo  maresciallo  di  seguito
riportato: 
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 8 anni; 
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 9 anni; 
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 10 anni; 
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 11 anni; 
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 12 anni; 
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 13 anni. 
2. Fino al 2020, allo scopo di  assicurare  l'armonico  sviluppo  del
ruolo,  il  conferimento  della  qualifica  di  <<luogotenente>>  per
l'Esercito italiano, la  Marina  militare  e  l'Aeronautica  militare
avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali  di  ciascuna
Forza armata  e  della  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare in professionale. 
3. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente
i criteri per il progressivo  e  graduale  aumento  delle  anzianita'
richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione  nonche'  il
numero di qualifiche  di  <<luogotenente>>  da  attribuire,  che  non
potra' comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili  ai
sensi dell'articolo 1323. 
4. I marescialli aiutanti  dell'Arma  dei  carabinieri,  comunque  in
servizio al 1° gennaio 2005, che al 31  agosto  1995  rivestivano  il
grado di maresciallo maggiore, la qualifica di <<carica speciale>>  o
di <<aiutante>>  del  disciolto  ruolo  sottufficiali  i  quali  alla
medesima data del 1° gennaio  2005  non  risultano  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 1324, comma 1, conseguono la  qualifica
di <<luogotenente>>, con decorrenza dal giorno successivo a quello di
maturazione dei requisiti di cui allo stesso articolo 1324, comma  1,
ferme restando le condizioni ivi previste. 
5. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito  agli
anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai  requisiti  di  anzianita'
previsti dall'articolo 1324, comma 1,  e  fermi  restando  gli  altri
requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli
aiutanti dell'Arma dei carabinieri e' richiesta una permanenza minima
nel grado di sette anni per il  personale  con  anzianita'  di  grado
compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e  di  sette
anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra
il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001. 
6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti  previsti  dai
commi 4 e 5, nonche' accertati quelli  di  cui  all'articolo  ((...))
1324, comma 1, la  qualifica  di  <<luogotenente>>  e'  conferita  ai
marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri di maggiore anzianita'
in ordine di  ruolo  fino  alla  concorrenza  dei  posti  annualmente
disponibili. 
7. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il
15 aprile 2001 ed il 31  dicembre  2007,  fermi  restando  gli  altri
requisiti e le condizioni previste ((dall'articolo 1324)),  comma  1,
per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento  della
qualifica di luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel
grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato: 
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni; 
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni; 
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni; 
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni; 
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni; 
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni. 
                              Art. 2254
                          Cause impeditive

1.   Per   il   personale   di   cui   all'articolo   2253,   sospeso
precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi  per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare  di  stato,  l'attribuzione  avviene,  anche con effetto
retroattivo  e  fermi  restando  gli ulteriori requisiti previsti nei
medesimi  articoli,  al  venir  meno delle predette cause impeditive,
salvo  che  le  stesse  non  comportino  la  cessazione  dal servizio
permanente.
                              Art. 2255
    Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti

1.  Il  grado  di  1° caporal maggiore, o grado corrispondente, per i
volontari in rafferma biennale, e' conseguito, ai sensi dell'articolo
1303, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
                              Art. 2256
   Condizioni particolari per l'avanzamento nella Marina militare

1.  I  periodi  di imbarco ovvero in reparti operativi previsti dagli
articoli  1280, 1287, 1308 e 1275 si applicano al personale reclutato
con  le  norme  a  regime  ai  sensi  degli articoli 8 e seguenti del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
2. Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle
disposizioni  transitorie  di  cui  agli  articoli  34 e seguenti del
decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 196, i periodi di imbarco
ovvero  in  reparti operativi, di cui agli 1280, 1287, 1308 e 1275 si
considerano ridotti alla meta'.

Parte VII
Disciplina militare

                              Art. 2257 
   Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza 
 
  1. Il mandato dei  componenti  in  carica  del  Consiglio  centrale
interforze  della  rappresentanza  militare,  nonche'  del   consigli
centrali, intermedi e di base dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e  del
Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del  personale
militare in servizio permanente e volontario, e'  prorogato  fino  al
((30 maggio 2012)). 
  ((1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei  consigli  di
rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012)). 
                              Art. 2258
                      Ordine militare di Savoia

1.  L'Ordine  militare  d'Italia  raccoglie  e  custodisce  tutte  le
documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di Savoia.
2.  I  decorati  dell'Ordine  Militare  di  Savoia,  sono  trasferiti
nell'Ordine Militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e
mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianita' di classe e
i diritti che ne derivano.

SEZIONE V
PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

                              Art. 2259
         Disposizioni provvisorie per i cappellani militari

1.  I  cappellani militari di complemento e della riserva in servizio
alla  data  del 31 dicembre 1997 sono iscritti in un apposito ruolo a
esaurimento.
2.  Nel  limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei
cappellani  militari  addetti  e  dei  cappellani  militari  capi,  i
cappellani  militari  di  cui  al comma 1 sono immessi annualmente in
servizio  permanente,  se hanno svolto almeno due anni di servizio in
qualita' di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneita'
dell'Ordinario  militare da emettersi sulla base della documentazione
caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato.
Dalla   data  di  immissione  nel  predetto  ruolo  essi  cessano  di
appartenere  alla  categoria  del  congedo e transitano in quella del
servizio permanente.
3.  Il  limite  di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei
cappellani  militari  di cui al comma 1 e' di 62 anni, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 1539.
                            Art. 2259-bis 
(( (Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti  militari).
                                 )) 
 
((1.  Al  fine   di   consentire   l'attuazione   dei   processi   di
ristrutturazione e di incremento  dell'efficienza  degli  arsenali  e
degli stabilimenti militari, in  ciascuno  degli  anni  del  triennio
2012-2014, il Ministero della  difesa  riserva  alle  assunzioni  del
personale degli arsenali e degli stabilimenti  militari  appartenente
ai  profili  professionali  tecnici  il  sessanta  per  cento   delle
assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni. Per le assunzioni di cui  al  presente  comma  non  si
applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.)) 

SEZIONE VI
TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

                              Art. 2260
         Trattamento economico dei volontari in ferma breve

1.  Fino  a esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche
trattenuti  in  servizio,  si applicano nei confronti dei medesimi le
disposizioni  in  materia  di retribuzione base e accessoria previste
per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 1791 e 1792.
                              Art. 2261 
Premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo 
 
1. Agli ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica  militare  in  possesso  del
brevetto  di  pilota  militare  che,  pur  non  avendo  superato   il
quarantacinquesimo anno di eta' alla data  del  21  marzo  2000,  non
abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria  di  cui
all'articolo  ((966)),  e'  corrisposto  in   unica   soluzione,   al
raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio,  un
premio pari alla differenza tra l'importo complessivo  dei  premi  di
cui all'articolo 1803 e quello complessivo dei premi percepiti. 
2. Agli ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica  militare  in  possesso  del
brevetto di pilota militare che alla data del 21 marzo 2000,  abbiano
superato il  quarantacinquesimo  anno  di  eta'  e  non  superato  il
cinquantesimo anno di eta'  e  siano  in  possesso  delle  specifiche
qualifiche  previste  per  l'impiego  di  velivoli  a  pieno   carico
operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, e' corrisposto  in
unica  soluzione,  al  raggiungimento  dei  limiti  di  eta'  per  la
cessazione dal  servizio,  un  premio  di  importo  pari  alla  meta'
dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803. 
                              Art. 2262
Premi  residuali  al  personale  dell'Esercito italiano, della Marina
militare   e  dell'Aeronautica  militare  addetto  al  controllo  del
                           traffico aereo

1.  Gli  ufficiali  e  i  sottufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina   militare  e  dell'Aeronautica  militare,  gia'  titolari  di
abilitazione   di   controllore   del   traffico  aereo,  in  periodo
antecedente  al  2004,  sono  ammessi, al compimento di dieci anni di
servizio  e  dopo  aver  acquisito  il  massimo grado di abilitazione
previsto,  alle  ferme  volontarie  di  cui all'articolo 970 entro il
quarantacinquesimo  anno  di  eta',  con  corresponsione dei relativi
premi.
2.  Agli  ufficiali  e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina  militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1804
che,  pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta' alla
data  del  22  gennaio  2004,  non  abbiano  potuto contrarre tutti i
periodi  di  ferma  volontaria, e' corrisposto in unica soluzione, al
raggiungimento  dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio, un
premio  pari  alla  differenza tra l'importo complessivo dei premi di
cui all'articolo 1804, e quello dei premi percepiti.
3.  Agli  ufficiali  e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina  militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1804
che,   alla   data   del   22   gennaio  2004,  abbiano  superato  il
quarantacinquesimo  e  non superato il cinquantesimo anno di eta', e'
corrisposto  in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta'
per  la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla meta'
dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804.

SEZIONE VII
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

                              Art. 2263
           Ritenuta INPDAP per i volontari in ferma breve

1.  Fino ad esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche
trattenuti  in  servizio,  l'Amministrazione della difesa provvede al
versamento  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali previsti
dalla normativa vigente.
                              Art. 2264
Norma  di  interpretazione  autentica  in  materia  di  assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
                            professionali

1.   Al   personale   militare   si  applica  l'articolo  12-bis  del
decreto-legge  23  febbraio  2009,  n.  11, convertito dalla legge 23
aprile 2009, n. 38.
                            Art. 2264-bis 
  (( (Limiti per la costituzione della posizione assicurativa). )) 
 
((1. Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per  le  posizioni
assicurative costituite per il servizio prestato fino  al  30  luglio
2010,  agli  effetti  dell'articolo  12,   comma   12-undecies,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.)) 

SEZIONE VIII
SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA
IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

                              Art. 2265
                Cancellazione della nota di renitenza

1.  I renitenti alla leva appartenenti alle classi 1985 e precedenti,
presentandosi  ai  comandi  militari  Esercito  italiano e agli altri
organi  di  cui  all'articolo  1930,  comma  3,  possono  ottenere la
cancellazione  della  nota  di  renitenza,  fornendo  un giustificato
motivo del proprio comportamento omissivo.
                              Art. 2266
    Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria

1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorita' giudiziaria,
durante  la  sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti
alle  classi  1985  e  precedenti,  i  comandi  di  regione  militare
territorialmente  competenti,  i  comandi militari Esercito italiano,
ovvero  gli  altri  organismi  di  cui all'articolo 1930, comma 3, su
istanza degli interessati:
a)   definiscono   le   posizioni  rimaste  in  sospeso,  concernenti
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato;
b)  pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire
meno delle cause che le hanno determinate;
c)  provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne
ricorrano i presupposti;
d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;
e)  provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo
per  fine  ferma  e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e
senza  visita,  nonche'  ai dispensati a seguito dell'accoglimento di
ricorso giurisdizionale o amministrativo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 2267 
        Abrogazione per nuova regolamentazione della materia 
 
1. Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento,
sono abrogate, ai sensi dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla
legge in generale, tutte le  disposizioni  incompatibili  o  comunque
afferenti alle materie indicate nell'articolo  1,  commi  1  e  3,  a
eccezione di quelle richiamate dal codice o dal  regolamento.  ((Alla
data di  entrata  in  vigore  del  codice,  le  abrogazioni  previste
all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione
di  decreti-legge  con  approvazione  complessiva,   si   riferiscono
esclusivamente  ai  rispettivi  decreti-legge  abrogati  ai  medesimi
numeri.)) 
2. Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma  4,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e  del  regolamento
possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate  o
implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente  ad
oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento. 
                              Art. 2268 
               Abrogazione espressa di norme primarie 
 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento,
sono o restano abrogati  i  seguenti  atti  normativi  primari  e  le
successive modificazioni: 
    1) regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: articoli 1 e 3; 
    2) legge 14 luglio 1907, n. 470; 
    3) legge 22 giugno 1913, n. 693; 
    4) regio decreto legge 26  luglio  1917,  n.  1513,  e  legge  di
conversione 7 giugno 1923, n. 1310; 
    5) decreto legislativo luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896; 
    6) decreto legislativo luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495; 
    7) regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802 e legge  di  conversione
21 marzo 1926, n. 597; 
    8) regio decreto legge 23  ottobre  1919,  n.  1970  e  legge  di
conversione 21 agosto 1921, n. 1144; 
    9) regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626; 
    10) regio decreto 4 agosto 1921, n. 1215; 
    11) regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
    12) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427; 
    13) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, esclusi articoli 6  e
23; 
    14) regio decreto legge 29 ottobre 1922, n. 1386; 
    15) regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637; 
    16) regio decreto 24 gennaio 1923, n. 62; 
    17) regio decreto 18 marzo 1923, n. 590; 
    18) regio decreto 28 marzo 1923, n. 645; 
    19) legge 7 giugno 1923, n. 1310; 
    20) regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 
    21) regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, articoli: 6; 16; 17,
comma 2, limitatamente alle parole «per decreto  del  Ministro  della
guerra se trattisi di strade da iscriversi alla 5- classe»; 17, comma
3, limitatamente alle parole «e l'obbligo del contributo  dei  comuni
per la manutenzione delle strade di 5- classe»; 
    22) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440: articolo 5-bis; 
    23) regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3225; 
   24) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827: articolo 4, comma 2; 
    25) regio decreto 21 dicembre 1924, «Approvazione del testo unico
delle norme e disposizioni riguardanti la concessione della  medaglia
mauriziana pel merito militare di dieci lustri». 
    26) regio decreto  legge  2  aprile  1925,  n.  382  e  legge  di
conversione 21 marzo 1926, n. 597; 
    27) regio decreto  legge  4  maggio  1925,  n.  775  e  legge  di
conversione 21 marzo 1926, n. 597; 
    28) regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1032; 
    29) regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943; 
    30) regio decreto legge 4 settembre 1925,  n.  1576  e  legge  di
conversione 18 marzo 1926, n. 562; 
    31) regio decreto legge 15 ottobre  1925,  n.  1909  e  legge  di
conversione 18 marzo 1926, n. 562; 
    32) regio decreto legge 14  gennaio  1926,  n.  143  e  legge  di
conversione legge 25 novembre 1926, n. 2150; 
    33) regio decreto legge 14  gennaio  1926,  n.  196  e  legge  di
conversione 25 giugno 1926, n. 1262; 
    34) regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452; 
    35) regio decreto legge 9  febbraio  1926,  n.  202  e  legge  di
conversione 25 novembre 1926, n. 2149; 
    36) legge 11 marzo 1926, n. 416; 
    37) legge 11 marzo 1926, n. 417; 
    38) regio decreto legge  16  maggio  1926,  n.  855  e  legge  di
conversione 21 novembre 1926, n. 2147; 
    39) legge 8 luglio 1926, n. 1178; 
    40) regio decreto legge 15  luglio  1926,  n.  1345  e  legge  di
conversione 5 agosto 1927, n. 1835; 
    41) regio decreto legge 9 dicembre  1926,  n.  2352  e  legge  di
conversione 12 febbraio 1928, n. 261; 
    42) regio decreto legge 6 gennaio 1927, n. 27; 
    43) regio decreto legge 13 febbraio  1927,  n.  285  e  legge  di
conversione 18 dicembre 1927, n. 2431; 
    44) regio decreto  legge  27  marzo  1927,  n.  755  e  legge  di
conversione 29 dicembre 1927, n. 2763; 
    45) regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1429; 
    46) regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613; 
    47) regio decreto legge 19 dicembre 1927,  n.  2317  e  legge  di
conversione 15 novembre 1928, n. 2792; 
    48) legge 12 gennaio 1928, n. 93; 
    49) regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; 
    50) regio decreto legge 14  giugno  1928,  n.  1446  e  legge  di
conversione 9 dicembre 1928, n. 3327; 
    51) regio decreto legge 6 settembre 1928,  n.  2167  e  legge  di
conversione 20 dicembre 1928, n. 3204; 
    52) regio decreto legge 4  ottobre  1928,  n.  2327  e  legge  di
conversione 6 dicembre 1928, n. 3240; 
    53) regio decreto legge 4  ottobre  1928,  n.  2380  e  legge  di
conversione 20 dicembre 1928, n. 3091; 
    54) regio decreto legge 8 novembre  1928,  n.  2482  e  legge  di
conversione 27 dicembre 1928, n. 3328; 
    55) legge 24 dicembre 1928, n. 3241; 
    56) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, esclusi articoli  11
e 115; 
    57) legge 10 gennaio 1929, n. 59; 
    58) regio decreto legge 26  luglio  1929,  n.  1413  e  legge  di
conversione 23 dicembre 1929, n. 2294; 
    59) legge 27 marzo 1930, n. 460; 
    60) legge 17 aprile 1930, n. 479; 
    61) regio decreto 23 giugno 1930, n. 983; 
    62) legge 3 luglio 1930, n. 1079; 
    63) legge 10 luglio 1930, n. 1140; 
    64) regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563; 
    65) regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1571; 
    66) regio decreto legge 30 ottobre  1930,  n.  1510  e  legge  di
conversione 6 gennaio 1931, n. 32; 
    67) regio decreto legge 30 novembre 1930, n. 2508; 
    68) legge 29 dicembre 1930, n. 1712; 
    69) legge 1° giugno 1931, n. 886; 
    70) legge 12 giugno 1931, n. 877; 
    71) regio decreto 18 giugno 1931, n. 876; 
    72) regio decreto 18 giugno 1931, n. 914; 
    73) legge 24 marzo 1932, n. 453; 
    74) regio decreto 31 marzo 1932, n. 867; 
    75) regio decreto 16 maggio 1932, n. 819; 
    76) legge 23 maggio 1932, n. 739; 
    77) regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365; 
    78) regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514; 
    79) regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423; 
    80) legge 20 dicembre 1932, n. 1613; 
    81) legge 20 dicembre 1932, n. 1694; 
    82) legge 22 dicembre 1932, n. 1958; 
    83) regio decreto legge  11  maggio  1933,  n.  431  e  legge  di
conversione 8 giugno 1933, n. 788; 
    84) regio decreto legge  22  giugno  1933,  n.  930  e  legge  di
conversione 28 dicembre 1933, n. 1890; 
    85) regio decreto legge  29  luglio  1933,  n.  997  e  legge  di
conversione 11 gennaio 1934, n. 34; 
    86) regio decreto 24 agosto 1933, n. 2423: articolo 2; 
    87) regio decreto legge 7 settembre 1933,  n.  1295  e  legge  di
conversione 28 dicembre 1933, n. 1941; 
    88) legge 28 dicembre 1933, n. 1954; 
    89) regio decreto  legge  8  gennaio  1934,  n.  46  e  legge  di
conversione 4 giugno 1934, n. 938; 
    90) legge 22 gennaio 1934, n. 115; 
    91) legge 22 gennaio 1934, n. 121; 
    92) regio decreto legge 5  febbraio  1934,  n.  264  e  legge  di
conversione 4 giugno 1934, n. 940; 
    93) regio decreto legge  16  aprile  1934,  n.  781  e  legge  di
conversione 4 giugno 1934, n. 946; 
    94) regio decreto legge  19  aprile  1934,  n.  730  e  legge  di
conversione 4 giugno 1934, n. 1043; 
    95) regio decreto legge 30 aprile 1934, n. 795; 
    96) legge 4 giugno 1934, n. 950; 
    97) legge 7 giugno 1934, n. 899; 
    98) legge 14 giugno 1934, n. 1015; 
    99) legge 21 giugno 1934, n. 1093; 
    100) regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1635; 
    101) regio decreto legge 18 ottobre 1934,  n.  1858  e  legge  di
conversione 27 dicembre 1934, n. 2223; 
    102) legge 27 dicembre 1934, n. 2250; 
    103) regio decreto legge 28 gennaio  1935,  n.  314  e  legge  di
conversione 13 giugno 1935, n. 1297; 
    104) regio decreto legge 23 febbraio 1935,  n.  115  e  legge  di
conversione 11 aprile 1935, n. 845; 
    105) regio decreto 24 aprile 1935, n. 1376; 
    106) legge 6 maggio 1935, n. 747; 
    107) regio decreto legge 31  maggio  1935,  n.  752  e  legge  di
conversione 9 gennaio 1936, n. 132; 
    108) legge 3 giugno 1935, n. 1018; 
    109) legge 3 giugno 1935, n. 1095; 
    110) legge 6 giugno 1935, n. 1097; 
    111) legge 6 giugno 1935, n. 1098; 
    112) regio decreto legge 27 giugno 1935, n. 1300; 
    113) regio decreto legge 4 ottobre  1935,  n.  1902  e  legge  di
conversione 20 gennaio 1936, n. 215; 
    114) regio decreto legge 28 novembre 1935, n.  2397  e  legge  di
conversione 6 aprile 1936, n. 1826; 
    115) regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2342; 
    116) regio decreto legge 5 dicembre 1935,  n.  2353  e  legge  di
conversione 6 aprile 1936, n. 731; 
    117) regio decreto legge 16 dicembre 1935, n.  2430  e  legge  di
conversione 4 giugno 1936, n. 1143; 
    118) regio decreto legge 13 gennaio  1936,  n.  229  e  legge  di
conversione 4 giugno 1936, n. 1145: articolo 4; 
    119) regio decreto legge 27 gennaio  1936,  n.  303  e  legge  di
conversione 6 aprile 1936, n. 744; 
    120) regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484; 
    121) regio decreto legge 12  marzo  1936,  n.  1030  e  legge  di
conversione 1° febbraio 1937, n. 455; 
    122) regio decreto legge 20  aprile  1936,  n.  913  e  legge  di
conversione 10 febbraio 1937, n. 326; 
    123) regio decreto legge 27 aprile  1936,  n.  1119  e  legge  di
conversione 31 dicembre 1936, n. 2416; 
    124) legge 2 giugno 1936, n. 1225; 
    125) legge 2 giugno 1936, n. 1226; 
    126) regio decreto 16 luglio 1936, n. 1444; 
    127) regio decreto legge 22 ottobre 1936,  n.  2134  e  legge  di
conversione 28 aprile 1937, n. 753; 
    128) regio decreto legge 19 dicembre 1936, n.  2509  e  legge  di
conversione 3 giugno 1937, n. 1318; 
    129) legge 31 dicembre 1936, n. 2416; 
    130) legge 4 gennaio 1937, n. 35; 
    131) regio decreto legge 15 febbraio 1937, n. 245; 
    132) regio decreto legge 22 febbraio 1937,  n.  220  e  legge  di
conversione 25 giugno 1937, n. 1501; 
    133) regio decreto legge 28  aprile  1937,  n.  707  e  legge  di
conversione 23 dicembre 1937, n. 2334; 
    134) regio decreto 29 aprile 1937, n. 894; 
    135) legge 3 giugno 1937, n. 1166; 
    136) regio decreto legge 21 ottobre 1937, n. 2179; 
    137) regio decreto legge 27 ottobre 1937,  n.  2117  e  legge  di
conversione 4 aprile 1938, n. 468; 
    138) legge 23 dicembre 1937, n. 2334; 
    139) legge 4 gennaio 1938, n. 23; 
    140) regio decreto legge 3 febbraio  1938,  n.  744  e  legge  di
conversione 16 febbraio 1939, n. 468; 
    141) regio decreto legge 17 febbraio  1938,  n.  89  e  legge  di
conversione 28 aprile 1938, n. 638; 
    142) regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; 
    143) regio decreto legge  14  marzo  1938,  n.  882  e  legge  di
conversione 22 dicembre 1938, n. 2229; 
    144) regio decreto 14 marzo 1938, n. 596; 
    145) regio decreto 14 marzo 1938, n. 964; 
    146) regio decreto legge  17  marzo  1938,  n.  891  e  legge  di
conversione 24 febbraio 1939, n. 492; 
    147) regio decreto legge 19  maggio  1938,  n.  782  e  legge  di
conversione 9 gennaio 1939, n. 248; 
    148) regio decreto legge 1  luglio  1938,  n.  1368  e  legge  di
conversione 9 gennaio 1939, n. 216; 
    149) regio decreto 1 luglio 1938, n. 1496; 
    150) regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415: articolo 133; 
    151) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5, 9
e 19; 
    152) regio decreto legge 5 settembre 1938, n.  1519  e  legge  di
conversione 22 dicembre 1938, n. 2168; 
    153) regio decreto legge 5 settembre 1938, n.  1525  e  legge  di
conversione 24 febbraio 1939, n. 490; 
    154) regio decreto legge 4 ottobre 1938, n. 1741; 
    155) regio decreto legge 11 novembre 1938, n.  1902  e  legge  di
conversione legge 2 giugno 1939, n. 739; 
    156) legge 22 dicembre 1938, n. 2235; 
    157) legge 19 gennaio 1939, n. 340; 
    158) regio decreto legge 25 gennaio 1939, n. 204; 
    159) legge 19 maggio 1939, n. 894; 
    160) legge 25 maggio 1939, n. 781; 
    161) legge 6 giugno 1939, n. 985; 
    162) legge 13 luglio 1939, n. 1154; 
    163) legge 22 luglio 1939, n. 1180; 
    164) legge 22 luglio 1939, n. 1225; 
    165) legge 18 dicembre 1939, n. 2109; 
    166) legge 22 dicembre 1939, n. 2183; 
    167) legge 22 dicembre 1939, n. 2185; 
    168) legge 22 dicembre 1939, n. 2207; 
    169) legge 6 giugno 1940, n. 730; 
    170) legge 4 aprile 1940, n. 336; 
    171) legge 9 maggio 1940, n. 368; 
    172) legge 9 maggio 1940, n. 371; 
    173) legge 13 maggio 1940, n. 690: articolo 13; 
    174) legge 23 maggio 1940, n. 649; 
    175) legge 6 giugno 1940, n. 595; 
    176) legge 6 giugno 1940, n. 733; 
    177) legge 14 giugno 1940, n. 863; 
    178) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1227; 
    179) legge 1 luglio 1940, n. 935; 
    180) legge 6 luglio 1940, n. 1040; 
    181) legge 6 luglio 1940, n. 1082: articolo 5; 
    182) legge 12 luglio 1940, n. 1139; 
    183) regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741; 
    184) legge 25 agosto 1940, n. 1302; 
    185) legge 25 agosto 1940, n. 1382; 
    186) legge 4 settembre 1940, n. 1422; 
    187) regio decreto 13 settembre 1940, n. 1669; 
    188) legge 14 ottobre 1940, n. 1549; 
    189) legge 21 novembre 1940, n. 1735; 
    190) legge 28 novembre 1940, n. 1773; 
    191) legge 2 dicembre 1940, n. 1848; 
    192) legge 27 gennaio 1941, n. 285; 
    193) regio decreto-legge 19  maggio  1941,  n.  583  e  legge  di
conversione 10 maggio 1943, n. 507; 
    194) legge 19 maggio 1941, n. 626; 
    195) regio decreto 21 giugno 1941, n. 688; 
    196) regio decreto 11 luglio 1941 n. 1161; 
    197) legge 25 luglio 1941, n. 1136; 
    198) legge 25 luglio 1941, n. 883; 
    199) legge 29 agosto 1941, n. 1052; 
    200) regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022: articolo 1 e  testo
allegato, parte prima e parte terza; 
    201) regio decreto legge 2 dicembre 1941,  n.  1670  e  legge  di
conversione 3 dicembre 1942, n. 1819; 
    202) regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601; 
    203) legge 27 dicembre 1941, n. 1570: articolo 22, comma 3; 
    204) legge 22 gennaio 1942, n. 104; 
    205) legge 24 marzo 1942, n. 370; 
    206) legge 24 marzo 1942, n. 479; 
    207) legge 26 marzo 1942, n. 371; 
    208) legge 12 maggio 1942, n. 797; 
    209) regio decreto 12 maggio 1942, n. 918: articolo 68; 
    210) legge 27 giugno 1942, n. 897; 
    211) legge 27 giugno 1942, n. 924; 
    212) legge 27 giugno 1942, n. 976; 
    213) legge 9 ottobre 1942, n. 1229; 
    214) legge 9 ottobre 1942, n. 1356; 
    215) legge 9 ottobre 1942, n. 1357; 
    216) legge 3 dicembre 1942, n. 1547; 
    217) legge 14 dicembre 1942, n. 1690; 
    218) legge 14 dicembre 1942, n. 1717; 
    219) legge 24 dicembre 1942, n. 1755; 
    220) legge 11 gennaio 1943, n. 36; 
    221) regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127; 
    222) regio decreto legge 8 febbraio 1943, n. 38; 
    223) legge 15 marzo 1943, n. 187; 
    224) regio decreto 29 marzo 1943, n. 437; 
    225) legge 31 maggio 1943, n. 614; 
    226) regio decreto  legge  13  marzo  1944,  n.  85  e  legge  di
conversione 5 maggio 1949, n. 178; 
    227) decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286; 
    228) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165; 
    229) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193; 
    230) decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 571; 
    231) decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 385; 
    232) decreto legislativo luogotenenziale  16  novembre  1944,  n.
409; 
    233) decreto legislativo luogotenenziale  23  novembre  1944,  n.
401; 
    234) decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 30; 
    235) decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 53; 
    236) decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 81; 
    237) decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43;
238) decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244; 
    239) decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 346; 
    240) decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 567; 
    241) decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 497; 
    242) decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568; 
    243) decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429; 
    244) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1945, n. 663; 
    245) decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618; 
    246) decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535; 
    247) decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 603; 
    248) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 41; 
    249) decreto legislativo luogotenenziale  7  settembre  1945,  n.
580; 
    250) decreto legislativo luogotenenziale  7  settembre  1945,  n.
615; 
    251) decreto legislativo luogotenenziale  7  settembre  1945,  n.
772; 
    252) decreto legislativo  luogotenenziale  19  ottobre  1945,  n.
1372; 
    253) decreto legislativo luogotenenziale  23  novembre  1945,  n.
890; 
    254) decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1946, n. 73; 
    255) decreto legislativo luogotenenziale  22  febbraio  1946,  n.
379; 
    256) decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 348; 
    257) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 319; 
    258) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320; 
    259) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585; 
    260) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588; 
    261) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605; 
    262) regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530; 
    263) regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616; 
    264) decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  6
settembre 1946, n. 86; 
    265) decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  6
settembre 1946, n. 238; 
    266) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 303; 
    267) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 358; 
    268) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20; 
    269) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  30
novembre 1946, n. 736; 
    270) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  23
dicembre 1946, n. 533; 
    271) decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  2
gennaio 1947, n. 4; 
    272) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  18
gennaio 1947, n. 66; 
    273) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  18
gennaio 1947, n. 129; 
    274) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  18
gennaio 1947, n. 150; 
    275) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  18
gennaio 1947, n. 165; 
    276) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  18
marzo 1947, n. 168; 
    277) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  26
aprile 1947, n. 264; 
    278) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  10
maggio 1947, n. 306; 
    279) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  10
luglio 1947, n. 697; 
    280) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  31
luglio 1947, n. 810, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30; 
    281) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13
agosto 1947, n. 833, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; 
    282) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  20
agosto 1947, n. 1115; 
    283) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  20
agosto 1947, n. 1136; 
    284) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  20
agosto 1947, n. 1205; 
    285) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  21
agosto 1947, n. 1060; 
    286) decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  5
settembre 1947, ratificato con legge 31 gennaio 1953, n. 72; 
    287) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  24
ottobre 1947, n. 1428; 
    288) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  25
ottobre 1947, n. 1152; 
    289) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  29
ottobre 1947, n. 1354; 
    290) decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  1
novembre 1947, n. 1605; 
    291) decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  1
novembre 1947, n. 1768; 
    292) decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  9
novembre 1947, n. 1305; 
    293) decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  28
dicembre 1947, n. 1627; 
    294) decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45; 
    295) decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196; 
    296) decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, ratificato dalla
legge 5 gennaio 1953, n. 30; 
    297) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20; 
    298) decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n.
1116; 
    299) decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409; 
    300) decreto legislativo 19 marzo 1948, n.  249,  ratificato  con
legge 18 dicembre 1951, n. 1574; 
    301) decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 1011; 
    302) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 611; 
    303) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1181; 
    304) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 955; 
    305) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054; 
    306) decreto legislativo 27 aprile 1948, n. 614; 
    307) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543; 
    308) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1037; 
    309) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814; 
    310) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770; 
    311) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1147; 
    312) legge 2 ottobre 1948, n. 1247; 
    313) decreto legislativo 5 ottobre 1948, n. 668; 
    314) legge 26 gennaio 1949, n. 20; 
    315) legge 29 marzo 1949, n. 164; 
    316) legge 21 aprile 1949, n. 185; 
    317) legge 21 aprile 1949, n. 257; 
    318) legge29 aprile 1949, n. 221; 
    319) legge 16 giugno 1949, n. 332; 
    320) legge 29 luglio 1949, n. 839; 
    321) legge 26 ottobre 1949, n. 915; 
    322) legge 23 dicembre 1949, n. 949; 
    323) legge 5 gennaio 1950, n. 44; 
    324) legge19 maggio 1950, n. 433; 
    325) legge 9 giugno 1950, n. 449; 
    326) legge 9 giugno 1950, n. 519; 
    327) legge 8 luglio 1950, n. 688; 
    328) legge 8 luglio 1950, n. 728; 
    329) legge 28 luglio 1950, n. 540; 
    330) legge 28 luglio 1950, n. 624; 
    331) legge 10 agosto 1950, n. 667; 
    332) decreto del Presidente della Repubblica 11  settembre  1950,
n. 807; 
    333) legge 10 ottobre 1950, n. 877: articolo 4; 
    334) legge 21 ottobre 1950,n. 990; 
    335) legge 4 novembre 1950, n. 976; 
    336) legge 9 novembre 1950, n. 977; 
    337) legge 14 dicembre 1950, n. 1097; 
    338) legge 9 gennaio 1951, n. 167; 
    339) legge 9 gennaio 1951, n. 204; 
    340) legge 2 aprile 1951, n. 299; 
    341) legge 10 aprile  1951  n.  287:  articolo  12,  lettera  b),
limitatamente alle parole «alle forze armate dello Stato ed»; 
    342) legge 4 maggio 1951, n. 306; 
    343) legge 4 maggio 1951, n. 570; 
    344) legge 4 maggio 1951, n. 571; 
    345) legge 21 maggio 1951, n. 513; 
    346) legge 26 maggio 1951, n. 404; 
    347) legge 5 luglio 1951, n. 626; 
    348) legge 24 luglio 1951, n. 625: articoli 1 e 2; 
    349) legge 10 agosto 1951, n. 475; 
    350) legge 22 agosto 1951, n. 1064; 
    351) legge 27 ottobre 1951, n. 1616; 
    352) legge 7 dicembre 1951, n. 1565; 
    353) legge 18 dicembre 1951, n. 1666; 
    354) legge 24 dicembre 1951, n. 1638; 
    355) legge 8 gennaio 1952, n. 15; 
    356) legge 8 gennaio 1952, n. 27; 
    357) legge 18 gennaio 1952, n. 43; 
    358) legge 1 marzo 1952, n. 157; 
    359) legge 29 marzo 1952, n. 337; 
    360) legge 29 marzo 1952, n. 338; 
    361) legge 29 marzo 1952, n. 667; 
    362) legge 5 maggio 1952, n. 521; 
    363) legge 27 maggio 1952, n. 648; 
    364) legge 13 giugno 1952, n. 698; 
    365) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno  1952,  n.
1021; 
    366) legge 1 luglio 1952, n. 878; 
    367) legge 5 luglio 1952, n. 989; 
    368) legge 25 luglio 1952, n. 1113; 
    369) legge 30 luglio 1952, n. 1116; 
    370) legge 26 ottobre 1952, n. 1785; 
    371) legge 3 novembre 1952, n. 1789; 
    372) legge 18 dicembre 1952, n. 2386; 
    373) legge 18 dicembre 1952, n. 3084; 
    374) legge 18 dicembre 1952, n. 3085; 
    375) legge 18 dicembre 1952, n. 3089; 
    376) legge 18 dicembre 1952, n. 3099; 
    377) legge 22 dicembre 1952, n. 4414; 
    378) legge 30 gennaio 1953, n. 141; 
    379) legge 31 gennaio 1953, n. 72; 
    380) legge 31 gennaio 1953, n. 78; 
    381) legge 24 febbraio 1953, n. 108; 
    382) legge 24 febbraio 1953, n. 109; 
    383) legge 6 marzo 1953, n. 178; 
    384) legge 27 marzo 1953, n. 259; 
    385) legge 17 dicembre 1953, n. 953; 
    386) legge 27 dicembre 1953, n. 946; 
    387) legge 27 dicembre 1953, n. 993; 
    388) legge 20 marzo 1954, n. 72; 
    389) legge 8 aprile 1954, n. 124; 
    390) legge 10 aprile 1954, n. 113 , escluso l'articolo 68; 
    391) legge 10 aprile 1954, n. 114; 
    392) legge 7 maggio 1954, n. 203; 
    393) legge 15 maggio 1954, n. 266; 
    394) legge 15 maggio 1954, n. 267; 
    395) legge 15 maggio 1954, n. 277; 
    396) legge 19 maggio 1954, n. 275; 
    397) legge 25 maggio 1954, n. 329; 
    398) legge 22 giugno 1954, n. 391; 
    399) legge 17 luglio 1954, n. 522: articolo 19; 
    400) legge 31 luglio 1954, n. 599 , escluso l'articolo 32; 
    401) legge 9 agosto 1954, n. 659; 
    402) legge 16 ottobre 1954, n. 1015; 
    403) legge 5 gennaio 1955, n. 14; 
    404) legge 9 marzo 1955, n. 286; 
    405) decreto del Presidente della Repubblica 19  marzo  1955,  n.
520: articolo 16; 
    406) legge 3 maggio 1955, n. 370; 
    407) decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno  1955,  n.
1106; 
    408) legge 30 ottobre 1955, n. 1061; 
    409) legge 9 novembre 1955, n. 1176; 
    410) legge 12 novembre 1955, n. 1137; 
    411) legge 5 dicembre 1955, n. 1305; 
    412) legge 9 gennaio 1956, n. 25; 
    413) decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,  n.
19; 
    414) legge 23 febbraio 1956, n. 118; 
    415) legge 25 febbraio 1956, n. 121; 
    416) legge 23 marzo 1956, n. 185; 
    417) legge 3 maggio 1956, n. 487; 
    418) legge 16 maggio 1956, n. 496; 
    419) legge 14 giugno 1956, n. 610; 
    420) legge 20 giugno 1956, n. 612; 
    421) legge 31 luglio 1956, n. 917; 
    422) legge 8 novembre 1956, n. 1327; 
    423) legge 27 novembre 1956, n. 1368; 
    424) legge 23 dicembre 1956, n. 1448; 
    425) legge 3 gennaio 1957, n. 1; 
    426) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.
3: articolo 352; 
    427) legge 3 febbraio 1957, n. 34; 
    428) legge 14 marzo 1957, n. 108; 
    429) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)); 
    430) legge 4 aprile 1957, n. 229; 
    431) legge 4 aprile 1957, n. 238; 
    432) legge 11 aprile 1957, n. 246; 
    433) legge 25 aprile 1957, n. 308; 
    434) legge 25 aprile 1957, n. 313; 
    435) NUMERO ESPUNTO CON AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 7/9/2010; 
    436) decreto del Presidente della Repubblica 4  agosto  1957,  n.
918: articoli 6 e 8; 
    437) legge 7 ottobre 1957, n. 968; 
    438) legge 7 ottobre 1957, n. 969; 
    439) legge 3 dicembre 1957, n. 1197; 
    440) legge 10 dicembre 1957, n. 1248; 
    441) legge 18 febbraio 1958, n. 112; 
    442) legge 18 febbraio 1958, n. 160; 
    443) legge 27 febbraio 1958, n. 166; 
    444) legge 27 febbraio 1958, n. 205; 
    445) legge 27 febbraio 1958, n. 295; 
    446) legge 4 marzo 1958, n. 168; 
    447) legge 6 marzo 1958, n. 192; 
    448) legge 6 marzo 1958, n. 247; 
    449) legge 8 marzo 1958, n. 233, escluso articolo 6; 
    450) legge 13 marzo 1958, n. 203; 
    451) legge 18 marzo 1958, n. 311: articolo 8, comma 2; 
    452) legge 3 aprile 1958, n. 472; 
    453) legge 3 aprile 1958, n. 473; 
    454) legge 2 febbraio 1959, n. 49; 
    455) legge 3 aprile 1959, n. 154; 
    456) legge 15 maggio 1959, n. 367; 
    457) legge 15 maggio 1959, n. 368: articolo 1; 
    458) legge 22 maggio 1959, n. 397; 
    459) legge 3 giugno 1959, n. 403; 
    460) legge 11 giugno 1959, n. 353; 
    461) legge 30 giugno 1959, n. 488; 
    462) legge 7 luglio 1959, n. 479; 
    463) legge 14 luglio 1959, n. 494; 
    464) legge 24 luglio 1959, n. 698; 
    465) legge 24 luglio 1959, n. 701; 
    466) legge 30 luglio 1959, n. 694; 
    467) legge 19 ottobre 1959, n. 946; 
    468) legge 7 dicembre 1959, n. 1037; 
    469) legge 15 dicembre 1959, n. 1095; 
    470) legge 26 febbraio 1960, n. 165; 
    471) legge 16 settembre 1960, n. 1015; 
    472) legge 22 settembre 1960, n. 1031; 
    473) legge 14 ottobre 1960, n. 1191; 
    474) legge 20 ottobre 1960, n. 1189: articoli da 1 a 20; 
    475) legge 6 dicembre 1960, n. 1479; 
    476) legge 12 dicembre 1960, n. 1597; 
    477) legge 15 dicembre 1960, n. 1577; 
    478) legge 2 febbraio 1961, n. 30; 
    479) legge 5 marzo 1961, n. 212; 
    480) legge 9 marzo 1961, n. 202; 
    481) legge 14 marzo 1961, n. 131; 
    482) legge 14 marzo 1961, n. 132; 
    483) legge 28 maggio 1961, n. 458; 
    484) legge 1 giugno 1961, n. 512; 
    485) legge 8 giugno 1961, n. 509; 
    486) legge 27 giugno 1961, n. 550; 
    487) legge 29 giugno 1961, n. 575; 
    488) legge 29 giugno 1961, n. 577; 
    489) legge 8 luglio 1961, n. 642; 
    490) legge 8 luglio 1961, n. 643; 
    491) legge 8 luglio 1961, n. 645; 
    492) legge 13 ottobre 1961, n. 1163; 
    493) legge 18 ottobre 1961, n. 1168; 
    494) legge 22 ottobre 1961, n. 1143: articolo 8; 
    495) legge 22 novembre 1961, n. 1291; 
    496) legge 24 novembre 1961, n. 1298; 
    497) legge 29 novembre 1961, n. 1300, esclusi articoli 4, 5 e 6; 
    498) legge 25 gennaio 1962, n. 24; 
    499) legge 25 gennaio 1962, n. 26; 
    500) legge 12 aprile 1962, n. 183; 
    501) legge 24 aprile 1962, n. 192; 
    502) legge 24 aprile 1962, n. 193; 
    503) legge 25 maggio 1962, n. 417; 
    504) legge 23 giugno 1962, n. 882; 
    505) legge 23 giugno 1962, n. 883; 
    506) legge 18 luglio 1962, n. 1112; 
    507) legge 2 agosto 1962, n. 1331; 
    508) legge 16 agosto 1962, n. 1303; 
    509) legge 27 settembre 1962, n. 1419; 
    510) legge 29 settembre 1962, n. 1483; 
    511) legge 18 ottobre 1962, n. 1499; 
    512) legge 5 novembre 1962, n. 1695; 
    513) legge 14 novembre 1962, n. 1591; 
    514) legge 16 novembre 1962, n. 1622; 
    515) legge 3 dicembre 1962, n. 1699; 
    516) legge 12 dicembre 1962, n. 1862; 
    517) legge 31 dicembre 1962, n. 1841; 
    518) legge 26 gennaio 1963, n. 41; 
    519) legge 26 gennaio 1963, n. 52; 
    520) legge 30 gennaio 1963, n. 43; 
    521) legge 3 febbraio 1963, n. 101; 
    522) legge 4 febbraio 1963, n. 95; 
    523) legge 9 febbraio 1963, n. 248; 
    524) legge 18 febbraio 1963, n. 165; 
    525) legge 21 febbraio 1963, n. 249; 
    526) legge 21 febbraio 1963, n. 326; 
    527) legge 21 febbraio 1963, n. 356; 
    528) legge 21 febbraio 1963, n. 358; 
    529) legge 2 marzo 1963, n. 308; 
    530) legge 5 marzo 1963, n. 284; 
    531) decreto del Presidente della Repubblica 18  marzo  1963,  n.
679; 
    532) legge 27 ottobre 1963, n. 1431; 
    533) legge 3 novembre 1963, n. 1543, escluso l'articolo 6; 
    534) legge 14 febbraio 1964, n. 47; 
    535) decreto legislativo di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; 
    536) legge 23 marzo 1964, n. 151; 
    537) legge 19 maggio 1964, n. 345; 
    538) legge 10 giugno 1964, n. 447; 
    539) legge 5 luglio 1964, n. 626; 
    540) legge 29 settembre 1964, n. 860; 
    541) legge 18 novembre 1964, 1249; 
    542) legge 9 ottobre 1964, n. 1058; 
    543) legge 16 ottobre 1964, n. 1148; 
    544) legge 18 novembre 1964, n. 1250; 
    545) legge 18 novembre 1964, n. 1251; 
    546) legge 18 dicembre 1964, n. 1414; 
    547) legge 5 febbraio 1965, n. 26; 
    548) legge 1 marzo 1965, n. 122; 
    549) legge 30 marzo 1965, n. 331; 
    550) legge 6 aprile 1965, n. 235; 
    551) legge 14 maggio 1965, n. 497; 
    552) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20; 
    553) legge 26 giugno 1965, n. 807; 
    554) legge 26 giugno 1965, n. 808; 
    555) legge 26 giugno 1965, n. 809; 
    556) legge 26 giugno 1965, n. 810; 
    557) legge 26 giugno 1965, n. 813; 
    558) legge 5 luglio 1965, n. 811; 
    559) legge 5 luglio 1965, n. 814; 
    560) legge 14 luglio 1965, n. 900; 
    561) legge 21 luglio 1965, n. 934; 
    562) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1478; 
    563) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1479; 
    564) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1480; 
    565) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1481; 
    566) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1482; 
    567) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1483; 
    568) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1484; 
    569) legge 31 gennaio 1966, n. 30; 
    570) legge 31 marzo 1966, n. 172; 
    571) legge 31 marzo 1966, n. 259; 
    572) legge 8 giugno 1966, n. 433; 
    573) legge 11 maggio 1966, n. 334; 
    574) legge 11 maggio 1966, n. 367; 
    575) legge 1 luglio 1966, n. 532; 
    576) legge 1 luglio 1966, n. 537; 
    577) legge 6 agosto 1966, n. 647; 
    578) legge 4 dicembre 1966, n. 1066; 
    579) legge 13 dicembre 1966, n. 1111; 
    580) legge 11 aprile 1967, n. 233; 
    581) legge 19 maggio 1967, n. 378, articoli: 7; 8, comma 3; 
    582) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno  1967,  n.
850; 
    583) legge 21 giugno 1967, n. 470; 
    584) legge 27 giugno 1967, n. 534; 
    585) legge 9 luglio 1967, n. 564; 
    586) legge 9 ottobre 1967, n. 913; 
    587) legge 31 ottobre 1967, n. 1080; 
    588) legge 15 dicembre 1967, n. 1250; 
    589) legge 15 dicembre 1967, n. 1261; 
    590) legge 15 dicembre 1967, n. 1262; 
    591) legge 27 gennaio 1968, n. 37, esclusi gli articoli 9 e 10; 
    592) legge 2 febbraio 1968, n. 63; 
    593) legge 12 marzo 1968, n. 290; 
    594) legge 14 marzo 1968, n. 272; 
    595) legge 14 marzo 1968, n. 273; 
    596) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20; 
    597) legge 18 marzo 1968, n. 275; 
    598) legge 18 marzo 1968, n. 276; 
    599) legge 18 marzo 1968, n. 353; 
    600) legge 18 marzo 1968, n. 356; 
    601) legge 28 marzo 1968, n. 371; 
    602) legge 2 aprile 1968, n. 485; 
    603) legge 2 aprile 1968, n. 486; 
    604) legge 2 aprile 1968, n. 487; 
    605) legge 24 gennaio 1969, n. 1; 
    606) legge 10 marzo 1969, n. 79; 
    607) legge 21 marzo 1969, n. 97; 
    608) legge 21 marzo 1969, n. 98; 
    609) legge 2 maggio 1969, n. 304; 
    610) legge 22 maggio 1969, n. 240: articolo 2; 
    611) legge 26 maggio 1969, n. 260; 
    612) legge 26 maggio 1969, n. 310; 
    613) legge 10 giugno 1969, n. 309; 
    614) legge 20 giugno 1969, n. 333; 
    615) legge 25 giugno 1969, n. 334; 
    616) legge 10 luglio 1969, n. 375; 
    617) legge 1 ottobre 1969, n. 697; 
    618) legge 1 ottobre 1969, n. 698; 
    619) legge 13 ottobre 1969, n. 744; 
    620) legge 30 ottobre 1969, n. 831: articoli 3 e 6; 
    621) legge 30 ottobre 1969, n. 943; 
    622) legge 7 novembre 1969, n. 832; 
    623) legge 26 novembre 1969, n. 934; 
    624) legge 26 novembre 1969, n. 937; 
    625) legge 26 novembre 1969, n. 938; 
    626) legge 12 dicembre 1969, n. 1017; 
    627) legge 15 dicembre 1969, n. 1021; 
    628) legge 15 dicembre 1969, n. 1022; 
    629) legge 15 dicembre 1969, n. 1023; 
    630) legge 22 dicembre 1969, n. 967 , escluso l'articolo 1; 
    631) legge 24 dicembre 1969, n. 1014; 
    632) legge 24 dicembre 1969, n. 1015; 
    633) legge 11 febbraio 1970, n. 56; 
    634) legge 10 maggio 1970, n. 288; 
    635) legge 10 maggio 1970, n. 316; 
    636) legge 11 maggio 1970, n. 289; 
    637) legge 25 maggio 1970, n. 363; 
    638) legge 3 ottobre 1970, n. 741; 
    639) legge 28 ottobre 1970, n. 822; 
    640) legge 30 novembre 1970, n. 953; 
    641) legge 3 dicembre 1970, n. 995; 
    642) legge 23 dicembre 1970, n. 1094; 
    643) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1079: articolo 30; 
    644) legge 25 febbraio 1971, n. 111, articoli: 2, comma 2; 5; 
    645) legge 3 marzo 1971, n. 96; 
    646) legge 25 marzo 1971, n. 185; 
    647) legge 31 marzo 1971, n. 214; 
    648) legge 3 maggio 1971, n. 301; 
    649) legge 11 maggio 1971, n. 421; 
    ((649-bis) legge 22 maggio 1971, n. 368;)) 
    650) legge 18 giugno 1971, n. 449; 
    651) legge 22 luglio 1971, n. 536; 
    652) legge 9 ottobre 1971, n. 908; 
    653) legge 20 ottobre 1971, n. 915; 
    654) legge 26 ottobre 1971, n. 916; 
    655) legge 29 ottobre 1971, n. 881; 
    656) legge 6 dicembre 1971, n. 1082; 
    657) legge 6 dicembre 1971, n. 1098; 
    658) legge 11 dicembre 1971, n. 1090; 
    659) legge 20 dicembre 1971, n. 1155; 
    660) legge 6 dicembre 1972, n. 786; 
    661) legge 15 dicembre 1972, n. 772; 
    662) legge 5 marzo 1973, n. 29; 
    663) legge 5 marzo 1973, n. 60; 
    664) legge 19 marzo 1973, n. 70; 
    665) legge 16 aprile 1973, n. 174; 
    666) legge 16 aprile 1973, n. 175; 
    667) legge 5 giugno 1973, n. 299; 
    668) legge 5 giugno 1973, n. 319; 
    669) legge 5 giugno 1973, n. 320; 
    670) legge 5 giugno 1973, n. 339; 
    671) legge 6 giugno 1973, n. 313; 
    672) legge 6 giugno 1973, n. 324; 
    673) legge 6 giugno 1973, n. 325; 
    674) legge 14 giugno 1973, n. 404; 
    675) legge 30 luglio 1973, n. 489; 
    676) legge 4 agosto 1973, n. 520; 
    677) legge 22 ottobre 1973, n. 678; 
    678) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)); 
    679) legge 22 novembre 1973, n. 816; 
    680) legge 22 novembre 1973, n. 872, articoli: 1, 2, 3; 
    681) legge 22 novembre 1973 n. 873; 
    682) legge 10 dicembre 1973, n. 804; 
    683) legge 18 dicembre 1973, n. 855; 
    684) legge 18 dicembre 1973, n. 857; 
    685) legge 18 dicembre 1973, n. 858; 
    686) legge 20 dicembre 1973, n. 824; 
    687) legge 22 dicembre 1973, n. 825; 
    688) legge 27 dicembre 1973, n. 838; 
    689) legge 27 dicembre 1973, n. 875; 
    690) legge 27 dicembre 1973, n. 934; 
    691) decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092,  articoli:  8,  commi  2,  secondo  periodo,  3,  lettera   a),
limitatamente alle parole «nonche' dai militari  in  aspettativa  per
motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda  in
qualita' di richiamati senza assegni», e 4; 22; 31; 55; 56;  57;  59;
60; 93, commi da 6 a 8; 128; 141; 165; 172; 
    692) legge 30 gennaio 1974, n. 12; 
    693) legge 27 febbraio 1974, n. 68: articoli 2 e 4; 
    694) legge 27 febbraio 1974, n. 69; 
    695) legge 6 aprile 1974, n. 113; 
    696) legge 16 aprile 1974, n. 173; 
    697) legge 21 maggio 1974, n. 249; 
    698) legge 18 giugno 1974, n. 257; 
    699) legge 26 luglio 1974, n. 330; 
    700) legge 21 dicembre 1974, n. 699; 
    701) legge 21 dicembre 1974, n. 703; 
    702) legge 2 agosto 1974, n. 389; 
    703) legge 24 dicembre 1974, n. 695; 
    704) legge 29 gennaio 1975, n. 14; 
    705) legge 22 marzo 1975, n. 57; 
    706) legge 2 aprile 1975, n. 108; 
    707) legge 27 maggio 1975, n. 178; 
    708) legge 31 maggio 1975, n. 191; 
    709) legge 15 luglio 1975, n. 390; 
    710) legge 26 luglio 1975, n. 385; 
    711) legge 29 luglio 1975, n. 392; 
    712) decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 e legge di  conversione
16 ottobre 1975, n. 492: articolo 7, comma 3; 
    713) legge 20 ottobre 1975, n. 528; 
    714) legge 15  novembre  1975,  n.  609:  articolo  1,  comma  1,
limitatamente alle parole «dal Corpo delle capitanerie di porto,  dal
Corpo  equipaggi  militari  marittimi  -  ruolo  servizi  portuali  e
categoria nocchieri di porto, dall'Arma dei carabinieri e»; 
    715) legge 18 novembre 1975, n. 590; 
    716) legge 26 novembre 1975, n. 622; 
    717) legge 28 novembre 1975, n. 624; 
    718) legge 2 dicembre 1975, n. 626; 
    719) legge 5 dicembre 1975, n. 704; 
    720) legge 5 dicembre 1975, n. 719; 
    721) legge 22 dicembre 1975, n. 685, articoli:  88;  89;  89-bis;
89-ter; 89-quater; 89-quinquies;  99,  comma  4,  limitatamente  alle
parole «armate e»; 
    722) legge 29 aprile 1976, n. 177, articolo 18; 
    723) legge 5 maggio 1976, n. 187 esclusi gli articoli  18  e  26,
quest'ultimo limitatamente al  personale  delle  Forze  armate  e  di
polizia ad ordinamento militare ((, nonche' 27, secondo comma)); 
    724) legge 10 maggio 1976, n. 347; 
    725) decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266 e legge di  conversione
22 maggio 1976, n. 392; 
    726)  decreto-legge  18  settembre  1976,  n.  648  e  legge   di
conversione 30 ottobre 1976, n. 730: articolo 3; 
    727) legge 24 dicembre 1976, n. 898; 
    728) legge 16 febbraio 1977, n. 38; 
    729) legge 21 aprile 1977, n. 163; 
    730) legge 2 maggio 1977, n. 186; 
    731) legge 2 maggio 1977, n. 189; 
    732) legge 16 maggio 1977, n. 228; 
    733) legge 1 giugno 1977, n. 337; 
    734) legge 9 giugno 1977, n. 338; 
    735) legge 16 giugno 1977, n. 372; 
    736) lege 24 settembre 1977, n. 717; 
    737) legge 28 settembre 1977, n. 736; 
    738) legge 22 novembre 1977, n. 890; 
    739) legge 1 dicembre 1977, n. 907; 
    740) legge 20 dicembre 1977, n. 965; 
    741) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n.
1006; 
    742) legge 27 aprile 1978, n. 181; 
    743) legge 27 aprile 1978, n. 183; 
    744) legge 11 luglio 1978, n. 382; 
    745) legge 18 agosto 1978, n. 497; 
    746) legge 5 dicembre 1978, n. 786; 
    747)  decreto-legge  23  dicembre  1978,  n.  814  e   legge   di
conversione 19 febbraio 1979, n. 52; 
    748) legge 23 dicembre 1978, n. 833: articoli: 6,  lettera  v)  e
lettera z), limitatamente alle parole «le Forze armate ed»; 32, comma
4; 47, comma 11; 
    749) legge 21 dicembre 1978, n. 861: articoli 1 e 2; 
    750) legge 8 gennaio 1979, n. 4; 
    751) legge 8 gennaio 1979, n. 5; 
    752) legge 26 ottobre 1979, n. 560; 
    753) legge 24 dicembre 1979, n. 671; 
    754) legge 24 dicembre 1979, n. 674; 
    755) legge 10 gennaio 1980, n. 1; 
    756) legge 22 gennaio 1980, n. 12; 
    757) legge 11 febbraio 1980, n. 22; 
    758) legge 19 marzo 1980, n. 79; 
    759) legge 22 maggio 1980, n. 210; 
    760) legge 23 maggio 1980, n. 242, articoli: 3, lettera b); 5; 
    761) legge 4 luglio 1980, n. 318; 
    762) legge 11 luglio 1980, n. 312: articoli da 136 a 151; 
    763) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.
382: articolo 105; 
    764) legge 8 agosto 1980, n. 435; 
    765) legge 20 settembre 1980, n. 574; 
    766)  decreto-legge  26  novembre  1980,  n.  776  e   legge   di
conversione 22 dicembre 1980, n. 874: articolo 14-decies; 
    767) legge 22 dicembre 1980, n. 912; 
    768) legge 22 dicembre 1980, n. 913; 
    769) legge 20 febbraio 1981, n. 30; 
    770) legge 20 febbraio 1981, n. 31; 
    771) legge 25 febbraio 1981, n. 63; 
    772) legge 28 febbraio 1981, n. 47; 
    773) legge 30 marzo 1981, n. 122; 
    774) legge 23 aprile 1981, n. 154: articolo 2, n. 3; 
    775) legge 27 aprile 1981, n. 191; 
    776) legge 7 maggio 1981, n. 180; 
    777) legge 11 maggio 1981, n. 192; 
    778) legge 14 maggio 1981, n. 219: articolo 68; 
    779) decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233 e legge di  conversione
13 luglio 1981, n. 380; 
    780) legge 25 maggio 1981, n. 280; 
    781) legge 28 maggio 1981, n. 286; 
    782) legge 3 giugno 1981, n. 308; 
    783) decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 e legge di conversione 6
agosto 1981, n. 432: articoli 1; da 16 a 20; 21, comma 2; 22; 
    784) decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, e legge di conversione
6 agosto 1981, n. 458; 
    785) legge 4 luglio 1981, n. 418; 
    786) legge 20 luglio 1981, n. 382; 
    ((786-bis) decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  luglio
1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;)) 
    787) legge 5 agosto 1981, n. 440; 
    788) legge 4 dicembre 1981, n. 720: articolo 4; 
    789) legge 6 ottobre 1981, n. 560; 
    790) legge 22 dicembre 1981, n. 773: articolo 2; 
    791) legge 22 gennaio 1982, n. 6; 
    792) legge 26 gennaio 1982, n. 21; 
    793) legge 9 febbraio 1982, n. 106: articolo 93; 
    794) decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 e legge di conversione
29 aprile 1982, n. 187: articolo 23-ter; 
    795) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2010, N.  102,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2010, N. 126; 
    796) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686; 
    797) decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696 e legge di  conversione
29 novembre 1982, n. 883: articolo 3-octies; 
    798) legge 23 marzo 1983, n. 78, articoli: 18; 19; 20; 21; 
    799) legge 28 aprile 1983, n. 173; 
    800) legge 10 maggio 1983, n. 186; 
    801) legge 10 maggio 1983, n. 187; 
    802) legge 10 maggio 1983, n. 188; 
    803) legge 10 maggio 1983, n. 212, articoli: da 2 a 22; da  24  a
30; 34; da 36 a 43; 45; 46; 47; 50; 51; da 53 a 79; tabelle allegate; 
    804) legge 20 febbraio 1984, n. 11; 
    805) decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 e legge di conversione
18 aprile 1984, n. 80: articolo 1, comma 8; 
    806) legge 3 aprile 1984, n. 63; 
    807) legge 12 aprile 1984, n. 66; 
    808) legge 12 aprile 1984, n. 67; 
    809) legge 11 maggio 1984, n. 134; 
    810) legge 4 luglio 1984, n. 324; 
    811) legge 18 luglio 1984, n. 349; 
    812) legge 4 agosto 1984, n. 429; 
    813) legge 6 agosto 1984, n. 456; 
    814) legge 1 ottobre 1984, n. 637; 
    815) legge 8 ottobre 1984, n. 693; 
    816) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)); 
    817)  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  857  e   legge   di
conversione 17 febbraio 1985, n. 18; 
    818) legge 22 dicembre 1984, n. 873; 
    819) legge 6 febbraio 1985, n. 16; 
    820) legge 2 marzo 1985, n. 60; 
    821) legge 4 aprile 1985, n. 123; 
    822) legge 25 giugno 1985, n. 342; 
    823) legge 4 luglio 1985, n. 353; 
    824) legge 24 luglio 1985, n. 410; 
    825) legge 23 dicembre 1985, n. 783; 
    826) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986,  n.
94; 
    827) legge 24 gennaio 1986, n. 17; 
    828) legge 28 febbraio 1986, n. 41: articolo 13, comma 6; 
    829) legge 24 marzo 1986, n. 90: articolo 3; 
    830) legge 25 marzo 1986, n. 83; 
    831) legge 19 maggio 1986, n. 224; 
    832) legge 6 giugno 1986, n. 254; 
    833) legge 21 giugno 1986, n. 304; 
    834) legge 2 luglio 1986, n. 332; 
    835) legge 5 luglio 1986, n. 342, articoli: 1, comma 2; 2; 3; 
    836) legge 4 ottobre 1986, n. 724; 
    837) legge 7 ottobre 1986, n. 654; 
    838) legge 10 ottobre 1986, n. 668: articolo 56; 
    839) decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 e legge di conversione
23 dicembre 1986, n. 897; 
    840) legge 24 dicembre 1986, n. 958; 
    841) legge 26 febbraio 1987, n. 49: articolo 35; 
    842) legge 10 marzo 1987, n. 100; 
    843) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 e legge di conversione 3
ottobre 1987, n. 402; 
    844)  decreto-legge  16  settembre  1987,  n.  379  e  legge   di
conversione 14 novembre 1987, n. 468: articolo 1, commi 1, 2,  2-bis,
3, 4, 5, 6 e 7; 
    845)  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387  e  legge   di
conversione  20  novembre  1987,  n.  472,  articolo  9,   comma   1,
limitatamente alle  parole  «,  dell'Arma  dei  carabinieri»,  «,  il
Ministro della difesa di concerto con  quello  dell'interno»,  «,  il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri», comma  2,  limitatamente
alle parole «, con decreto del Ministro della difesa di concerto  con
quello dell'interno per  il  personale  dell'Arma  dei  carabinieri»,
comma 3, limitatamente alle parole «, al Comando  generale  dell'Arma
dei carabinieri»; 
    846) decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13 e legge di  conversione
11 marzo 1988, n. 74; 
    847) decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238 e legge di  conversione
5 agosto 1988, n. 332; 
    848) legge 30 settembre 1988, n. 425; 
    849) legge 4 ottobre 1988, n. 436; 
    850) legge 16 dicembre 1988, n. 538; 
    851) legge 27 dicembre 1988, n. 557; 
    852) legge 27 dicembre 1988, n. 558; 
    853) legge 30 dicembre 1988 n. 561; 
    854) legge 1 febbraio 1989, n. 36: articolo 5, comma 1; 
    855) legge 1 febbraio 1989, n. 53: articoli 3; 4;  5;  6;12;  14;
15; 27; tabella A; 
    856) legge 3 febbraio 1989, n. 38; 
    857) legge 27 febbraio 1989, n. 79; 
    858) legge 27 febbraio 1989, n. 82; 
    859) legge 3 maggio 1989, n. 167; 
    860)  decreto-legge  23  settembre  1989,  n.  325  e  legge   di
conversione 15 novembre 1989, n. 374; 
    861) legge 22 dicembre 1989, n. 419; 
    862) legge 13 febbraio 1990, n. 23; 
    863) legge 13 febbraio 1990, n. 25; 
    864) legge 19 marzo 1990, n. 50; 
    865) legge 9 aprile 1990, n. 88; 
    866) legge 9 aprile 1990, n. 89; 
    867) legge 2 maggio 1990, n. 104; 
    868) legge 25 maggio 1990, n. 131; 
    869) legge 7 giugno 1990, n. 144; 
    870) legge 23 giugno 1990, n. 169; 
    871) legge 9 luglio 1990, n. 185, articoli: 3; 4; 17; 31, commi 2
e 3; 
    872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi  1
e 2; 7; 9 e 10; 
    873) decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 e legge di  conversione
19 ottobre 1990, n. 298, esclusi gli articoli 1 e 2; 
    874) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.
309:  articoli  107,  108,  109,  110,  111,  112,  124,   comma   4,
limitatamente alle parole «armate e»; 
    875) legge 6 novembre 1990, n. 325; 
    876) legge 27 dicembre 1990, n. 404; 
    877) decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17 e legge di  conversione
20 marzo 1991, n. 88; 
    878) decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78; 
    879) legge 10 aprile 1991, n. 124; 
    880) legge 12 aprile 1991, n. 131; 
    881) legge 27 maggio 1991, n. 168; 
    882) legge 27 giugno 1991, n. 199; 
    883) legge 6 agosto 1991, n. 255; 
    884) legge 11 agosto 1991, n. 269; 
    885) legge 11 agosto 1991, n. 270; 
    886) legge 14 agosto 1991, n. 280: articoli 1, 2, 4; 
    887) legge 30 dicembre 1991, n. 412: articolo 7; 
    888) legge 31 dicembre 1991, n. 437; 
    889) legge 31 gennaio 1992, n. 64; 
    890) legge 31 gennaio 1992, n. 159; 
    891) legge 14 febbraio 1992, n. 189; 
    892) legge 17 febbraio 1992, n. 190; 
    893) decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  articoli:  2,
comma 5, ultimo periodo; 5, comma 3, ultimo periodo; 6, commi 3 e  5,
lettera e); 13, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole «ad
eccezione  di  quelle  di  esclusivo  uso  militare»;  26,  comma  4,
limitatamente alle parole «e, se  trattasi  di  strade  militari,  di
concerto con il Ministro della difesa.»; 35, comma 1, primo  periodo,
limitatamente  alle  parole  «,  eccetto  quelle  di  esclusivo   uso
militare, in ordine alle quali  e'  competente  il  comando  militare
territoriale»; 38, comma 11; 
    894) decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349 e legge di  conversione
23 settembre 1992, n. 386; 
    895) decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 e legge di conversione
2 febbraio 1993, n. 23, articoli: 1, 2 e 3; 
    896) decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502:  articolo
8-quinquies, commi 2-bis e 2-ter; 
    897) decreto legge 27 agosto 1993, n. 325 e legge di  conversione
27 ottobre 1993, n. 424; 
    898) legge 23  dicembre  1993,  n.  559:  articolo  5,  comma  3,
limitatamente alle parole «militare e civile  delle  Forze  armate,»;
899) legge 23 dicembre 1993, n. 577; 
    900) legge 24 dicembre 1993, n. 537, articoli: 3,  comma  65;  9,
comma 7; 
    901)  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  551  e   legge   di
conversione 22 febbraio 1994, n. 125; 
    902) decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16 e legge di  conversione
22 febbraio 1994, n. 151; 
    903) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290 e legge di  conversione
15 luglio 1994, n. 443 ; 
    904) decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354 e legge di  conversione
16 luglio 1994, n. 455: articolo 1, commi 3 e 4; 
    905) decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397 e legge di  conversione
3 agosto 1994, n. 482; 
    906) decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521 e legge di  conversione
27 ottobre 1994, n. 599; 
    907)  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646  e   legge   di
conversione 21 gennaio 1995, n. 22: articolo 12; 
    908) decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758: articolo 9; 
    909) legge 23 dicembre 1994, n. 724: articolo 43, commi 1 e 2; 
    910) decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107 e legge di conversione 7
giugno 1995, n. 222: articoli 5, 6, 7; 
    911) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; 
    912) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; 
    913) decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180 e legge di  conversione
13 luglio 1995, n. 285; 
    914) legge 8 agosto 1995, n. 350; 
  915) legge 28 dicembre 1995, n. 549: articolo 1, commi 1, 2 e 3; 
  916) legge 28 dicembre 1995, n. 551: articolo 13, comma 13. 
    917) decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 e legge di  conversione
8 agosto 1996, n. 416; 
    918) decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341 e legge di  conversione
8 agosto 1996, n. 427, articoli: 1; 1-bis; 1-ter; 2, comma 1; 4-bis; 
    919)  decreto-legge  6  settembre  1996,  n.  467  e   legge   di
conversione 7 novembre 1996, n. 569: articolo 4; 
    920) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 e legge di conversione
28 novembre 1996, n. 608: articolo 9-bis, comma 14; 
    921) legge 10 ottobre 1996, n. 525: articolo 2; 
    922) decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554 e legge di conversione
23 dicembre 1996, n. 653; 
    923)  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576  e   legge   di
conversione 31 dicembre 1996, n. 677: articolo 3-bis; 
    924) legge 23 dicembre 1996, n. 662, articoli: 1, commi 101, 102,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118; 2, commi  93  e  94;  3,
comma 112; 3, comma 114, limitatamente alle dismissioni della difesa; 
    925)  decreto  legge  31  dicembre  1996,  n.  669  e  legge   di
conversione 28 febbraio 1997, n. 30: articolo 10, comma 3; 
    926) decreto legge 31 gennaio 1997, n. 12 e legge di  conversione
25 marzo 1997, n. 72; 
    927) legge 18 febbraio 1997, n. 25; 
    928) legge 28 marzo 1997, n. 85, ((esclusi gli articoli 5 e 6)); 
    929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di  conversione
20 giugno 1997, n. 174, con esclusione dell'articolo 6-bis; 
    930) decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  165:  articolo  3,
commi 1, 2, 3, 4 e 5; 
    931) decreto-legge. 5 giugno 1997, n. 144 e legge di  conversione
25 luglio 1997, n. 239; 
    932) decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214 e legge di  conversione
31 luglio 1997, n. 260; 
    933) decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215 e legge di  conversione
28 agosto 1997, n. 282; 
    934) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264; 
    935) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265; 
    936) decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 e legge di conversione
17 dicembre 1997, n. 434: articolo 1-ter; 
    937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articolo 5, commi 2 e 3; 
    938) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,  a  esclusione
del comma 5 dell'articolo 4; 
    939) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464; 
    940) legge 18 dicembre 1997, n. 439; 
    941) legge 27 dicembre 1997, n. 449, articoli: 14, comma 15;  17,
comma 36; 39, comma 24; 45; 54, commi 10 e 11; 
    942) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 
    943) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498; 
    944) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; 
    945) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505; 
    946) decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1 e legge  di  conversione
13 marzo 1998, n. 42; 
    947) legge 13 marzo 1998, n. 50; 
    948) legge 24 giugno 1998, n. 206; 
    949) legge 11 giugno 1998, n. 205; 
    950) legge 26 giugno 1998, n. 199; 
    951) legge 8 luglio 1998, n. 230, a esclusione degli articoli  8,
10, 19 e 20; 
    952) legge 22 luglio 1998, n. 254; 
    953) legge 3 agosto 1998, n. 270; 
    954) legge 23 dicembre 1998 n. 448, articoli: 44;  50,  comma  1,
lettera h); 
    955) decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496; 
    956) decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12 e legge di  conversione
29 marzo 1999, n. 77; 
    957)  legge  12  marzo  1999  n.  68:  articolo   3,   comma   4,
limitatamente alle parole «e della difesa nazionale»; 
    958) decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110 e legge di  conversione
18 giugno 1999, n. 186, a esclusione degli articoli 6, 6-  bis  e  6-
ter; 
    959) decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 e legge di  conversione
13 luglio 1999, n. 226: articolo 2-bis; 
    960) legge 17 maggio 1999, n. 144: articolo 62; 
    961) decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 e legge di  conversione
2 agosto 1999, n. 269; 
    962) legge 28 luglio 1999, n. 266: articoli 14, commi 1, 2, 3, 4,
6, escluso l'ultimo periodo, 7, 8, 9, 10; 14, comma 5,  limitatamente
alle  parole  «delle  Forze  armate,  incluso  quello  dell'Arma  dei
carabinieri e», «del personale civile del Ministero della  difesa  e,
per la Guardia di finanza,» e «dei Ministri  interessati,»;  15;  16,
commi da 1 a 9 compresi; 17, comma 1, limitatamente alle  parole  «di
cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224,»; 
    963) legge 2 agosto 1999, n. 276; 
    964) legge 2 agosto 1999, n. 277; 
    965) legge 17 agosto 1999, n. 301; 
    966) decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368,  articoli:  35,
comma 3, limitatamente alle parole «d'intesa con  il  Ministro  della
difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5  per
cento per le esigenze  della  sanita'  militare  e,»  e  alle  parole
«sentito, per gli aspetti relativi alla sanita' militare, il Ministro
della difesa»; 42; 
    967) legge 14 ottobre 1999, n. 365; 
    968) legge 20 ottobre 1999, n. 380; 
    969) decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371 e legge di conversione
22 dicembre 1999, n. 487; 
    970) legge 21 dicembre 1999, n. 513: articolo 3, comma 1, secondo
periodo; 
    971) legge 23 dicembre 1999 n. 488: articolo 4, comma 12; 
    972) decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1 e legge di conversione  7
marzo 2000, n. 44; 
    973) legge 11 gennaio 2000, n. 4; 
    974) decreto legislativo 31 gennaio 2000 n. 24; 
    975) legge 28 febbraio 2000, n. 42 ((...)); 
    976) legge 31 marzo 2000, n. 78, articoli:  1;  2;  6,  comma  4,
limitatamente alle parole «delle Forze armate»; 6, comma  5,  lettere
a), c), d) ed e); 7; 9; 
    977) decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163 e legge di  conversione
10 agosto 2000, n. 228; 
    978) decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214; 
    979) decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216; 
    980) decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267:  articoli  60,
comma 1, numero 3); 60, comma  3,  numero  3);  78,  comma  6,  terzo
periodo dalle parole «Nell'assegnazione» sino alla fine; 79, commi  2
e 3, ultimo periodo; 
    981) decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  297,  ad  eccezione
degli articoli 3, commi 1, 3 e 5; 16; 
    982) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298; 
    983) decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 e legge di conversione
11 dicembre 2000, n. 365: articolo 5, commi 1, 2, 3, 4; 
    984) legge 14 novembre 2000, n. 331; 
    985) legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli: 43, commi 7, 8, 9,
10, 11, 14, 16; 49, comma 2, limitatamente alla parole  «decreto  del
Ministro della difesa o» e alle parole  «delle  Forze  armate,»;  63,
comma 2, limitatamente alle parole «del Ministro della difesa o»; 63,
comma 3, limitatamente alle parole «delle Forze armate»;  145,  comma
4; 
    986)  decreto-legge  29  dicembre  2000,  n.  393  e   legge   di
conversione 28 febbraio  2001,  n.  27,  a  esclusione  dell'articolo
4-bis; 
    987) legge 29 dicembre 2000, n. 400: articolo 5; 
    988) legge 29 dicembre 2000, n. 422: articolo 17; 
    989) legge 8 gennaio 2001, n. 2; 
    990) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82; 
    991) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; 
    992) legge 7 marzo 2001, n. 61; 
    993) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20; 
    994) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: articoli 10 e 58;
995) legge 29 marzo 2001, n. 86: articoli 5 e 6; 
    996) legge 2 aprile 2001, n. 136: articoli 1, comma 3; 3; 
    997) decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186; 
    ((998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;)) 
    999) decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294 e legge di  conversione
29 agosto 2001, n. 339; 
    1000)  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  348  e  legge  di
conversione 16 novembre 2001, n. 406; 
    1001)  decreto-legge  25  settembre  2001  n.  351  e  legge   di
conversione 23 novembre 2001 n. 410: articolo 3, comma 15-ter; 
  1002)  decreto-legge  1°  dicembre  2001,  n.  421,  e   legge   di
conversione 31 gennaio 2002, n. 6, escluso l'articolo 9; 
    1003) legge 28 dicembre 2001, n. 448: articolo 21; 
    1004)  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  451,  e  legge  di
conversione 27 febbraio 2002, n. 15, a esclusione degli  articoli  2,
commi 2 e 3; 3; 4; 5; 7; 13; 14; 
    1005) legge 28 dicembre 2001, n. 484; 
    1006) legge 15 marzo 2002, n. 37; 
    1007) decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64 e legge di  conversione
15 giugno 2002, n. 116; 
    1008) legge 31 luglio 2002, n. 179: articolo 2; 
    1009) legge 6 novembre 2002, n. 267; 
    1010) legge 27 dicembre 2002, n. 289: articolo 34, comma 8; 
    1011) legge 30 dicembre 2002, n. 295; 
    1012) legge 16 gennaio 2003, n. 3,  articoli:  30;  32;  33;  37,
comma 2; 1013) decreto-legge  20  gennaio  2003,  n.  4  e  legge  di
conversione 18 marzo 2003, n. 42; 
    1014) decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193: articolo 14; 
    1015) decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 e legge di conversione
1 agosto 2003, n. 219, a esclusione degli articoli 2, 3 e 4; 
    1016) decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; 
    1017) legge 11 agosto 2003, n. 231,  a  esclusione  dell'articolo
14; 
    1018)  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  e  legge  di
conversione 24 novembre 2003, n. 326, articoli: 26, commi  11-quater,
11-quinquies, 11-sexies; 27,  commi  13,  13-bis,  13-ter,  13-ter.1,
13-ter.2, 13-ter.3, 13-quater; 
    1019) legge 24 ottobre 2003, n. 321: articoli 3 e 4; 
    1020) legge 22 dicembre 2003, n. 365; 
    1021) legge 24 dicembre 2003, n. 350, articoli: 3, comma  70;  4,
comma 179; 
    1022) decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 e legge di  conversione
12 marzo 2004, n. 68, a esclusione dell'articolo 1-bis; 
    1023) legge 2 marzo 2004, n. 62; 
    1024) decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154:  articolo  14,
comma 7; 
    1025) decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 e legge di conversione
27 luglio 2004, n. 186: articolo 8; 
    1026) decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160 e legge di conversione
30 luglio 2004, n. 207; 
    1027) legge 14 luglio 2004, n. 178; 
    1028) legge 30 luglio 2004, n. 208,  a  esclusione  dell'articolo
10; 
    1029) legge 23 agosto 2004, n. 226; 
    1030)  decreto-legge  10  settembre  2004,  n.  238  e  legge  di
conversione 5 novembre 2004, n. 263: articolo 5-quater; 
    1031)  decreto-legge  19  novembre  2004,  n.  276  e  legge   di
conversione 19 gennaio 2005, n. 1: articolo 2; 
    1032) legge 2 dicembre 2004, n. 299; 
    1033) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, commi 90,  443,
541, quest'ultimo limitatamente alle parole «e del carabiniere» e  «e
di 1.400 carabinieri»; 
    1034) decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3 e legge di  conversione
18 marzo 2005, n. 37, a esclusione dell'articolo 4-bis, comma 2; 
    1035) decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 e legge di  conversione
31 marzo 2005, n. 43: articolo 7-vicies; 
    1036) legge 21 marzo 2005, n. 39; 
    1037) decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 e legge  di  conversione
31 maggio 2005, n. 89, articoli: 2; 2-bis; 8-ter; 8-quater; 
    1038) legge 31 marzo 2005, n. 48; 
    1039) decreto-legge 17 giugno 2005 n. 106 e legge di  conversione
31 luglio 2005 n. 156: articolo 3, comma 2, lettere 0a) e b); 
    1040) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111 e legge di conversione
31 luglio 2005, n. 157; 
    1041) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112 e legge di conversione
31 luglio 2005, n. 158, a esclusione degli articoli da 1 a 4; 
    1042) decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 e legge di conversione
17 agosto 2005, n. 168: articolo 12; 
    1043) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 e legge di conversione
31 luglio 2005, n. 155: articolo 18-bis; 
    1044) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197; 
    1045) decreto legislativo 8 settembre 2005, n. 200; 
    1046) decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202 e legge di conversione
30 novembre 2005, n. 244: articolo 3; 
    1047) decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216; 
    1048) legge 21 ottobre 2005, n. 219: articolo 24; 
    1049) decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253; 
    1050) legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi:  29;  40
dalle parole «la restante parte...» fino alla fine del periodo;  482;
568; 569; 570; 571; 
    1051)  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273  e  legge   di
conversione 23 febbraio 2006, n. 51, articoli:  4;  4-bis;  4-quater,
commi 1, 2 e 3, dalle parole «la restante parte...»  fino  alla  fine
del periodo; 39-vicies bis; 39-vicies semel, commi 38, 40 e 42; 
    1052) legge 6 febbraio 2006, n. 34; 
    1053) legge 20 febbraio 2006, n. 79; 
    1054) legge 20 febbraio 2006, n. 92: articoli 1 e 3; 
    1055) decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: articoli 32, 33
e 34; 
    1056) legge 4 agosto 2006, n. 247, a esclusione dell'articolo 1; 
    1057) decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 e legge di conversione
20 ottobre 2006, n. 270, a esclusione degli articoli 1 e 3; 
    1058) decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275; 
    1059) legge 27 dicembre 2006, n. 296,  articolo  1,  commi:  216,
ultimo periodo; 262, nella parte relativa all'inserimento  del  comma
15-ter nell'articolo 3, decreto-legge n. 351 del 2001;  263,  lettere
a) e b); 264; 515; 570; 571; 574; 896; 897; 898; 899; 900; 901;  902;
1238; 1239; 1241; 1270; 1330; 
    1060) decreto legge 31 gennaio 2007, n. 4 e legge di  conversione
29 marzo 2007, n. 38, a esclusione degli articoli 1 e 2; 
    1061) decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  52:  articolo  1,
comma 2, lettera c); 
    1062) decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 e legge di conversione 3
agosto 2007, n. 127: articoli 6, comma 4; 9; 
    1063) legge 2 agosto 2007, n. 130; 
    1064) NUMERO ESPUNTO CON AVVISO DI RETTIFICA IN  G.U.  30/9/2010,
N. 229; 
    1065) decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 e legge di conversione
29 novembre 2007, n.  222,  articoli:  2-ter;  2-quater;  2-quinques;
2-sexies; 
    1066) legge 24 dicembre 2007, n. 244,  articoli:  1,  commi  181,
320; 2, commi 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81,  230,  387,  458,  459,
460, da 603 a 611, 627, 628, 629, 630, 631; 3, comma 93; 
    1067)  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248  e  legge   di
conversione 28 febbraio 2008, n. 31, articoli: 1, comma 2;  2,  comma
4; 34-bis; 
    1068) decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 e legge di  conversione
13 marzo 2008, n. 45, a esclusione degli articoli 1 e 2; 
    1069) decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118: articolo 6; 
    1070) decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 e legge di conversione 2
agosto 2008, n. 129: articolo 4-septies, comma 4, 3°,  4°,  5°  e  6°
periodo; 
    1071) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e legge di conversione
6 agosto 2008, n. 133, articoli: 14-bis; 60, commi 8-bis e 12; 65; 
    1072)  decreto-legge  22  settembre  2008,  n.  147  e  legge  di
conversione 20 novembre 2008, n. 183, a esclusione dell'articolo 2; 
    1073) decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 e legge di conversione
28 novembre 2008, n. 186: articolo 2; 
    1074)  decreto-legge  6  novembre  2008,  n.  172  e   legge   di
conversione 30 dicembre 2008, n. 210: articolo 5, comma 1; 
    1075)  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207  e  legge   di
conversione 27 febbraio 2009, n. 14, articoli: 13; 14; 26,  comma  1,
secondo periodo; 
    1076)  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  209,  e  legge  di
conversione 24 febbraio 2009, n. 12, ad  esclusione  degli  articoli:
01; 1; 2 ; 5; 
    1077)  decreto-legge  23  febbraio  2009,  n.  11,  e  legge   di
conversione 23 aprile 2009, n. 38, articolo 6-bis; 
    1078) decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e legge di conversione
3 agosto 2009, n. 102, articoli: 16, comma 2-bis; 23, commi 17, 18  e
19; 
    1079) legge 10 luglio 2009, n. 93; 
    1080) legge 23 luglio 2009, n. 99, articoli:  27,  comma  5;  39,
commi 1, 3, 4, 5, 6, 7; 
    1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 3, comma 10,  4,  5,
6, 7 e 8; 
    1082)  decreto-legge  4  novembre  2009,  n.  152,  e  legge   di
conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2,  3,
3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1; 
    1083) legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, commi: 27,  31,
primo periodo, 32, 33, 34, 35, 36, 47, 189, 190, 191, 192, 193 e 194; 
    1084)  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,  e  legge  di
conversione 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 4 commi 1, 1-bis, 3, 4,
5, 6 e 7; 
    1085) decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione
5 marzo 2010, n. 30, articoli: 6, comma 3; 7; 8, comma  1;  9,  commi
1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5. 
  1085-bis)  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  e  legge   di
conversione 30 luglio 2010, n. 122:  ((articoli  6,  commi  21-ter  e
21-quater,  e  55,  commi  5-bis,  5-ter,  5-quater,  5-quinquies   e
5-sexies)); 
    1085-ter) legge 4 novembre 2010, n. 183, articoli: 27,  commi  1,
2, 3 e 5; 28,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "delle  Forze
armate,". 
    ((1085-quater) legge 12 novembre 2011, n. 183: articolo 4,  commi
57 e 96; 
    1085-quinquies) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 e legge di
conversione 24 febbraio 2012, n.  13,  articoli:  4,  commi  1-bis  e
1-ter, e 5, commi 1, 1-bis, 3 e 4; 
    1085-sexies) decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  e  legge  di
conversione 24 marzo 2012, n. 27: articolo 81.)) 
                              Art. 2269 
              Abrogazione espressa di norme secondarie 
 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento,
sono o restano abrogati i seguenti  atti  normativi  secondari  e  le
successive modificazioni: 
    1) regie patenti 13  luglio  1814,  «Istituzione  del  Corpo  dei
carabinieri reali»; 
    2) regio decreto 1° aprile 1861 «Istituzione della Regia marina»; 
    3) regio decreto 9 dicembre 1866, n. 3486; 
    4) regio decreto 14 luglio 1887, n. 4758; 
    5) regio decreto 13 dicembre 1871, n. 571; 
    6) regio decreto 27 ottobre 1872, n. 1084; 
    7) regio decreto 26 dicembre 1872, n. 1205; 
    8) regio  decreto  25  febbraio  1894,  «Bandiera  dell'Arma  dei
carabinieri»; 
    9) regio decreto 15 settembre 1897, n. 421; 
    10) regio decreto 25 giugno 1899, n. 310; 
    11) regio decreto 8 novembre 1900, n. 358; 
    12) regio decreto 29 luglio 1906, n. 470; 
    13) regio decreto 10 gennaio 1907, n. 71; 
    14) regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48; 
    15) regio decreto 9 maggio 1907, n. 331; 
    16) regio decreto 14 maggio 1908, n. 232; 
    17) regio decreto 27 novembre 1910, n. 871; 
    18) regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326; 
    19) regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517; 
    20) regio decreto 15 giugno 1912, n. 822; 
    21) regio decreto 5 marzo 1914, n. 247; 
    22) regio decreto 18 aprile 1915, n. 662; 
    23) decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1022; 
    24) regio decreto 21 maggio 1916, n. 640; 
    25) decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191; 
    26)  decreto  ministeriale   16   novembre   1916,   «Norme   per
l'applicazione dello  speciale  distintivo  d'onore  per  i  mutilati
nell'attuale guerra»; 
    27) regio decreto 24 luglio 1917, n. 1221; 
    28) regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205; 
    29) regio decreto 10 marzo 1918, n. 356; 
    30) regio decreto 30 maggio 1918, n. 813; 
    31) decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 201; 
    32) regio decreto 24 maggio 1919, n. 800; 
    33) regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285; 
    34) regio decreto 24 marzo 1921, n. 447; 
    35) regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195; 
    36) regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316; 
    37) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903; 
    38) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2982; 
    39) regio decreto 4 settembre 1925, n. 1576; 
    40) regio decreto 29 aprile 1926, n. 866; 
    41) regio decreto 9 agosto 1926, n. 1493; 
    42) regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410; 
    43) regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2354; 
    44) regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374; 
    45) regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443; 
    46) regio decreto 24 aprile 1927, n. 1065; 
    47) regio decreto 27 novembre 1927, n. 1224; 
    48) regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297; 
    49) regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598; 
    50) regio decreto 19 gennaio 1928, n. 150; 
    51) regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024: articoli 19 e 21; 
    52) regio decreto 7 giugno 1928, n. 1823; 
    53) regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2245; 
    54) regio decreto 13 gennaio 1930, n. 35; 
    55) regio decreto 1 maggio 1930, n. 726; 
    56) regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209; 
    57) regio decreto 23 giugno 1930, n. 983; 
    58) regio decreto 10 luglio 1930, n. 974: articolo 4; 
    59) regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401; 
    60) regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; 
    61) regio decreto 14 agosto 1931, n. 1249; 
    62) regio decreto 19 novembre  1931,  «Norme  per  l'applicazione
della legge  29  dicembre  1930,  n.  1712,  relativa  all'indennita'
supplementare degli ufficiale del regio Esercito»; 
    63)  regio  decreto  26  dicembre  1931,  «Computo  del  servizio
aeronavigante ai fini della concessione della  medaglia  mauriziana»;
64) regio decreto 24 marzo 1932, n. 433; 
    65) regio decreto 16 maggio 1932, n. 595; 
    66) regio decreto 16 giugno 1932, n. 840; 
    67) regio decreto 7 luglio 1932, n. 375; 
    68) regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1960; 
    69) regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423; 
    70) regio decreto 17 novembre  1932,  «Regolamento  sul  servizio
sanitario militare territoriale»; 
    71) regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051; 
    72)  regio  decreto  26  dicembre  1932,  «Computo  del  servizio
aeronavigante  agli  effetti   della   concessione   della   medaglia
mauriziana al merito militare di dieci lustri»; 
    73) regio decreto 23 gennaio 1933, n. 8; 
    74) regio decreto 30 marzo 1933, n. 422; 
    75) regio decreto 6 aprile 1933, n.729; 
    76) decreto ministeriale 6 aprile 1933; 
    77) regio decreto 8 maggio 1933, n. 695; 
    78) regio decreto 29 giugno 1933, n. 944; 
    79) regio decreto 27 novembre 1933, «Norme per l'applicazione del
regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, relativo  all'istituzione
del fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito»; 
    80) regio decreto 28 dicembre 1933, n. 1918; 
    81) regio decreto 14 giugno 1934, n.  1169,  ad  eccezione  degli
articoli 2, 7, 9, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82; 
    82) regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181; 
    83) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587; 
    84) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820; 
    85) regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111; 
    86) regio decreto 3 dicembre 1934, n. 20; 
    87) regio decreto 14  febbraio  1935,  «Regolamento  della  cassa
ufficiali della Marina militare»; 
    88) regio decreto 13 maggio 1935, n. 908; 
    89) regio decreto 26 luglio 1935, n. 1658; 
    90) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919; 
    91) regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2075; 
    92) regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2364; 
    93) regio decreto 8 gennaio 1936, n. 46; 
    94) regio decreto 27 aprile 1936, n. 1040; 
    95) regio decreto 2 luglio 1936, n. 1712; 
    96) regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546; 
    97) regio decreto 7 agosto 1936,  «Approvazione  del  regolamento
della cassa sottufficiali della Marina militare» ; 
    98) regio decreto 1 ottobre 1936, n. 2145; 
    99) regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135; 
    100) regio decreto 1 febbraio 1937, n. 264; 
    101) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1118; 
    102) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1825; 
    103) regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826; 
    104) regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585; 
    105) regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616; 
    106) regio decreto 14 marzo 1938, n. 964; 
    107) regio decreto 21 marzo 1938, n. 538; 
    108) regio decreto 12 maggio 1938, n. 747; 
    109) regio decreto 3 giugno 1938, n. 1562; 
    110) regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324; 
    111) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156; 
    112) decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938  «Determinazione
delle zone  di  province  di  confine  alle  quali  si  applicano  le
disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095»; 
    113) regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1759; 
    114) NUMERO ESPUNTO CON AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 7/9/2010; 
    115) regio decreto 12 maggio 1939, n. 708; 
    116) regio decreto 25 maggio 1939, n. 1126; 
    117) regio decreto 27 giugno 1939, n. 1108; 
    118) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1260; 
    119) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674; 
    120) regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1848; 
    121) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1995; 
    122) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 2002; 
    123) regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194; 
    124) regio decreto 7 marzo 1940, n. 339; 
    125) regio decreto 2 maggio 1940, n. 902; 
    126) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1220; 
    127) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481; 
    128) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1118; 
    129) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1227; 
    130) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1478; 
    131) regio decreto 5 settembre 1940, n. 1478; 
    132) regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1809; 
    133) regio decreto 30 dicembre 1940, n. 2024; 
    134) regio decreto 25 marzo 1941, n. 472; 
    135) regio decreto 27 marzo 1941, n. 428; 
    136) regio decreto 15 maggio 1941, n. 611; 
    137) regio decreto 15 maggio 1941, n. 616; 
    138) regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236; 
    139) regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480; 
    140) regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1495; 
    141) regio decreto 14 novembre 1941, n. 1674; 
    142) regio decreto 20 novembre 1941, n. 1523; 
    143) regio decreto 20 novembre 1941, n. 1550; 
    144) regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1633; 
    145) regio decreto 12 gennaio 1942, n. 233; 
    146) regio decreto 26 febbraio 1942, n. 238; 
    147) regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133; 
    148) regio decreto 12 maggio 1942, n. 650; 
    149) regio decreto 12 maggio 1942, n. 918; 
    150) regio decreto 5 settembre 1942, n. 1273; 
    151) regio decreto 7 novembre 1942, n. 1515; 
    152) regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729; 
    153) regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306; 
    154) regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316; 
    155) regio decreto 10 maggio 1943, n. 629; 
    156) regio decreto 31 maggio 1943, n. 656; 
    157) regio decreto 7 giugno 1943, n. 652; 
    158) regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15; 
    159) decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127; 
    160) decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 230; 
    161) decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900; 
    162) decreto luogotenenziale 16 novembre 1945; 
    163) decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162; 
    164) decreto ministeriale 25 ottobre 1946 «Elenco dei  Comuni  ai
quali si applicano le disposizioni della  legge  3  giugno  1935,  n.
1095»; 
    165) decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947,  n.
100; 
    166) decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n.
17; 
    167) decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto  1947,  n.
931; 
    168) decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n.
1799; 
    169) decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile  1948,  n.
580; 
    170) decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1948,  n.
1646; 
    171) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n.
773; 
    172) decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950,  n.
1081; 
    173) decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951,  n.
1838; 
    174) decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto  1952,  n.
1337; 
    175) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n.
277; 
    176) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n.
331; 
    177) decreto del Presidente della Repubblica 22  marzo  1954,  n.
586; 
    178) decreto del Presidente della Repubblica 19  marzo  1955,  n.
470; 
    179) decreto del Presidente della Repubblica 3  giugno  1955,  n.
679; 
    180) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno  1956,  n.
950; 
    181) decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956,  n.
1672; 
    182) decreto del Presidente della Repubblica 14  settembre  1957,
n. 1110; 
    183)  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
settembre 1957 recante «Cessazione della facolta' del Ministro per la
difesa di requisire naviglio mercantile per il dragaggio delle mine e
di militarizzare il personale da imbarcarsi su detto naviglio»; 
    184) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n.
1211; 
    185) decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  1959,  n.
859; 
    186) decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960; 
    187) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  1960,  n.
1099; 
    188) decreto del Presidente della Repubblica 9  aprile  1962,  n.
962; 
    189) decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963,  n.
790; 
    190) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1963,  n.
931; 
    191) decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto  1963,  n.
1537; 
    192) decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.
199; 
    193) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio  1964,  n.
628; 
    194) decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio  1964,  n.
496; 
    195) decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio  1964,  n.
670; 
    196) decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio  1965,  n.
1040; 
    197) decreto del Presidente della Repubblica 9  agosto  1966,  n.
922; 
    198) decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio  1968,  n.
678; 
    199) decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto  1968,  n.
1512; 
    200) decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1969,  n.
397; 
    201) decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1969,  n.
582; 
    202) decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio  1970,  n.
98; 
    203) decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto  1971,  n.
1302; 
    204) decreto  ministeriale  20  dicembre  1971  «Conferimento  di
incarichi e docenti civili per l'insegnamento di materie non militari
presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica»; 
    205) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio  1972,  n.
403; 
    206) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio  1972,  n.
553; 
    207) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio  1972,  n.
971; 
    208) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1972,  n.
748: articoli 43 e 44; 
    209) decreto ministeriale 12 agosto 1972,  «Criteri  e  modalita'
per la scelta e  la  retribuzione  del  personale  civile  insegnante
presso gli istituti, le scuole e gli enti dell'Esercito»; 
    210) decreto del Presidente della Repubblica 12  settembre  1972,
n. 985; 
    211) decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n.
183; 
    212) decreto ministeriale 19 maggio 1973, «Atto  di  approvazione
del regolamento sul servizio territoriale e di presidio»; 
    213) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto  1973,  n.
613; 
  213-bis) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973,
n. 966; 
    214) decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n.
1076; 
    215) decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n.
1199; 
    216) decreto del Presidente della Repubblica  7  marzo  1975,  n.
210; 
    217) decreto del Presidente della Repubblica  9  marzo  1976,  n.
471; 
    218) decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio  1976,  n.
658; 
    219) decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  1976,  n.
636; 
    220) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n.
1015; 
    221) decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio  1977,  n.
64; 
    222) decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1977, n.
240; 
    223) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno  1977,  n.
490; 
    224) decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno  1977,  n.
1132; 
    225) decreto ministeriale 20 agosto  1977  «Estensione  a  taluni
comuni delle province di Udine, Gorizia  e  Trieste  del  regime  sui
trapassi immobiliari previsti dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095»; 
    226) decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre  1977,  n.
895; 
    227) decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n.
1139; 
    228) decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1978,  n.
345; 
    229)  decreto  ministeriale  18  agosto  1978  «Applicazione  del
decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre  1973  n.  1199,
concernente la disciplina per l'iscrizione nel  quadro  del  naviglio
militare di Stato»; 
    230) decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1979,
n. 601; 
    231) decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979,  n.
691; 
    232) decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n.
780; 
    233)  decreto  interministeriale   16   aprile   1980,   che   in
applicazione dell'articolo 13, legge n. 497  del  1978  determina  il
canone per gli alloggi ASIR-ASI e per gli alloggi AST; 
    234) decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1980,  n.
613, articoli: 2, numero 2), lettere a) e b); 10; 
    235)  decreto  ministeriale  25  settembre  1980,  recante  norme
attuative del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1015  del
1976 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1978; 
    236) decreto del Presidente  della  Repubblica  27  giugno  1981,
«Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare»; 
    237) decreto del Presidente della Repubblica 1  luglio  1981,  n.
735; 
    238) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)); 
    239) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio  1982,  n.
459; 
    240) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio  1982,  n.
1171; 
    241) decreto ministeriale 5 agosto 1982, «Norme  di  collegamento
della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle
categorie in congedo e dei pensionati»; 
    242) decreto del Presidente della Repubblica 18  marzo  1983,  n.
290; 
    243) decreto del Presidente della Repubblica 14  settembre  1983,
«Organici della magistratura militare»; 
    244)  decreto   ministeriale   1   ottobre   1983,   «Inserimento
dell'associazione nazionale dei decorati  della  medaglia  mauriziana
nell'elenco  allegato  al  decreto  ministeriale   5   agosto   1982,
concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i
rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati»; 
    245) decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1983,  n.
811; 
    246) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1984,  n.
23; 
    247) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1984,  n.
49; 
    248) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984,  n.
912; 
    249) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre  1984  n.
913; 
    250) decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984,  n.
850; 
    251) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985,  n.
804; 
    252) decreto del Presidente della Repubblica 5  aprile  1985,  n.
229; 
    253) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n.
1008; 
    254) decreto  ministeriale  9  ottobre  1985,  «Approvazione  del
regolamento   per   l'organizzazione   e   il   funzionamento   della
rappresentanza militare»; 
    255) decreto ministeriale 25 novembre 1985, «Cancellazione di tre
associazioni e inserimento  di  una  nuova  associazione  nell'elenco
allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme  di
collegamento della rappresentanza militare con i  rappresentanti  dei
militari delle categorie in congedo e dei pensionati»; 
    256) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986,  n.
94; 
    257) decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  1986,  n.
136; 
    258)  decreto   ministeriale   12   maggio   1986,   «Inserimento
dell'associazione nazionale veterani e reduci garibaldini nell'elenco
allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme  di
collegamento  della  rappresentanza  militare  con  i  rappresentanti
militari delle categorie in congedo e dei pensionati»; 
    259) decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio  1986,  n.
545; 
    260) decreto ministeriale  30  ottobre  1986,  «Iscrizione  della
Federazione italiana  dei  combattenti  alleati  e  dell'associazione
nazionale  ufficiali  provenienti  dal  servizio  attivo  nell'elenco
allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme  di
collegamento  della  rappresentanza  militare  con  i  rappresentanti
militari delle categorie in congedo e dei pensionati»; 
    261) decreto ministeriale 15 gennaio 1987, n. 136; 
    262) decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1987,  n.
98; 
    263) decreto del Presidente  della  Repubblica  13  aprile  1987,
«Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare»; 
    264) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22  luglio
1987, n. 411: articolo 2; 
    265) decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1987,  n.
579; 
    266) decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988,  n.
37; 
    267) decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62; 
    268) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n.
566: articolo 27, comma 1, limitatamente alle parole  «o  presso  uno
degli istituti medico - legali dell'Aeronautica militare»; 
    269)  decreto  ministeriale  20  febbraio   1989,   «Integrazione
dell'elenco  allegato  al  decreto  ministeriale   5   agosto   1982,
concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i
rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati»; 
    270) decreto del Presidente della Repubblica 24  marzo  1989,  n.
158; 
    271)  decreto  interministeriale  3  giugno  1989  relativo  agli
alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico  (ASGI)  dell'Arma
dei carabinieri; 
    272)   decreto   ministeriale   3   luglio   1989,    «Iscrizione
dell'associazioni  lagunari  truppe   anfibie   e   dell'associazione
nazionale volontari  di  guerra  all'albo  previsto  dall'articolo  1
decreto ministeriale 5 agosto 1982»; 
    273) decreto del Presidente della Repubblica  10  novembre  1989,
«Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare»; 
    274)  decreto  ministeriale  15  gennaio   1990,   «Modificazioni
all'articolo 14 del regolamento interno  per  l'organizzazione  e  il
funzionamento della rappresentanza militare; 
    275) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n.
68; 
    276)  decreto  ministeriale   15   maggio   1990   «Dichiarazione
d'importanza militare per alcune zone del territorio nazionale»; 
    277) decreto interministeriale 12 luglio 1990, n. 616; 
    278) decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio  1990,  n.
433; 
    279) decreto del Presidente della Repubblica 4  agosto  1990,  n.
251; 
    280) decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 95; 
    281) decreto ministeriale 28 febbraio 1991, n. 96; 
    282) decreto ministeriale 28 marzo 1991, «Integrazione all'elenco
allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme  di
collegamento  della  rappresentanza  militare  con  i  rappresentanti
militari delle categorie in congedo e dei pensionati»; 
    283) decreto ministeriale  4  settembre  1991,  «Tabelle  annesse
relative agli organici della magistratura militare»; 
    284) decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1991,  n.
355; 
    285) decreto ministeriale 19 febbraio 1992, n. 308; 
    286) decreto ministeriale 24 febbraio 1992, n. 337; 
    287) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  4  maggio
1992, n. 389; 
    288) decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n.
520; 
    289) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto  1993,  n.
351; 
    290) decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603; 
    291) decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571; 
    292)  decreto  ministeriale  24  novembre  1993,  «Modalita'   di
attuazione  delle  norme  previste  dagli  articoli   1   e   3   del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 424, recante elargizione a favore dei
cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed
addestrative delle Forze armate»; 
    293)  decreto  interministeriale  7  marzo  1994   che   modifica
l'allegato A) al decreto interministeriale  3  giugno  1989  relativo
agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri 
    294) decreto del Presidente della Repubblica 8  agosto  1994,  n.
568; 
    295) decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 167; 
    296) decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 168; 
    297) decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519; 
    298) decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570; 
    299) decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio  1995,  n.
419; 
    300)  decreto  interministeriale  12   ottobre   1995,   che   in
applicazione dell'articolo 13, legge n. 497  del  1978  determina  il
canone per gli alloggi AST; 
    301) decreto ministeriale 24 novembre 1995, che  in  applicazione
dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone  per  gli
alloggi AST; 
    302) decreto ministeriale 24 novembre 1995  che  in  applicazione
dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone  per  gli
alloggi, determina il canone per gli alloggi ASIR-ASI; 
    303) decreto ministeriale 29  novembre  1995,  «Approvazione  del
nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa  di
non idoneita' al servizio militare»; 
    304) decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586; 
    305) decreto ministeriale 8 agosto 1996, n. 690; 
    306) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996,  n.
616; 
    307) decreto ministeriale 25 marzo 1997, n. 138; 
    308) decreto ministeriale 24 giugno 1997, n. 269; 
    309) decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio  1997,  n.
289: articolo 5; 
    310) decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio  1997,  n.
361; 
    311) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.
332; 
    312) decreto ministeriale 27 febbraio 1998, n. 86,; 
    313) decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio  1998,  n.
367: articolo 7, comma 6; 
    314) decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 521; 
    315) decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522; 
    316) decreto ministeriale 1 febbraio 1999, n. 71; 
    317) decreto ministeriale 12 marzo 1999, n. 125; 
    318) decreto ministeriale 26 marzo 1999, «Approvazione del  nuovo
elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di  non
idoneita' al servizio militare»; 
    319) decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188; 
    320) decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 244; 
    321) decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245; 
    322) decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 459; 
    323) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,  n.
556; 
    324) decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 486; 
    325)  decreto   ministeriale   8   marzo   2000,   «Criteri   per
l'individuazione dei  livelli  di  reddito  e  degli  altri  elementi
obiettivi utili per il riconoscimento  dei  titoli  previsti  per  la
concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2000»; 326)
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo  2000,  n.
112; 
    327) decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; 
    328) decreto ministeriale 14 giugno 2000, n. 284; 
    329) decreto ministeriale 30 giugno 2000, n. 292; 
    330) decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 302; 
    331) decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330; 
    332) decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n.
424; 
    333)   decreto   ministeriale   7   marzo   2001   «Criteri   per
l'individuazione dei  livelli  di  reddito  e  degli  altri  elementi
obiettivi utili per il riconoscimento  dei  titoli  previsti  per  la
concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2001»; 
    334) decreto del Presidente della Repubblica 21  marzo  2001,  n.
169; 
    335) decreto del Presidente della Repubblica 21  marzo  2001,  n.
172; 
    336) decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio  2001,  n.
300; 
    337) decreto ministeriale 8 giugno 2001, n. 323; 
    338) decreto ministeriale 8 ottobre 2001, n. 412; 
    339)  decreto  ministeriale  30  novembre   2001,   «Alienazione,
cessione di materiale e  mezzi  eccedenti  le  esigenze  delle  Forze
armate»; 
    340) decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2001, n.
479; 
    341)  decreto   ministeriale   19   marzo   2002   «Criteri   per
l'individuazione dei  livelli  di  reddito  e  degli  altri  elementi
obiettivi utili per il riconoscimento  dei  titoli  previsti  per  la
concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2002»; 
    342) decreto ministeriale 28 giugno 2002 «Modalita'  e  procedure
per l'acquisizione  in  economia  di  beni  e  servizi  da  parte  di
organismi dell'Amministrazione della difesa»; 
    343) decreto del Presidente della Repubblica 8  agosto  2002,  n.
213; 
    344) decreto del Presidente della Repubblica 26  settembre  2002,
n. 252; 
    345) decreto ministeriale 22 ottobre 2002, n. 274; 
    346) decreto ministeriale 22 novembre 2002, n. 299; 
    347) decreto ministeriale 10 febbraio 2003, n. 64; 
    348)  decreto  ministeriale  25  febbraio  2003,   «Criteri   per
l'individuazione dei  livelli  di  reddito  e  degli  altri  elementi
obiettivi utili per il riconoscimento  dei  titoli  previsti  per  la
concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2003»; 
    349) decreto ministeriale 31 marzo 2003, n. 117; 
    350) decreto ministeriale 3 maggio 2003, n. 161; 
    351) decreto ministeriale 13 giugno 2003, n. 187; 
    352) decreto ministeriale 30 dicembre 2003, «Determinazione delle
condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di  leva,
ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504»; 
    353) decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88; 
    354) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,  n.
83; 
    355)  decreto   ministeriale   10   marzo   2004,   «Sostituzione
dell'allegato A, al d.m. 30 novembre 2001,  concernente  alienazione,
cessione di materiale e  mezzi  eccedenti  le  esigenze  delle  Forze
armate»; 
    356)  decreto  ministeriale   11   marzo   2004,   «Criteri   per
l'individuazione dei  livelli  di  reddito  e  degli  altri  elementi
obiettivi utili per il riconoscimento  dei  titoli  previsti  per  la
concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2004»; 
    357) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre
2004 «Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e
dalle attivita' militari per il quinquennio 2000-2004, ai fini  della
corresponsione di un contributo annuo dello Stato - Articolo 4, comma
2, della legge 2 maggio 1990, n. 104»; 
    358) decreto ministeriale 24 novembre 2004, n. 326; 
    359) decreto del Presidente della Repubblica 6  aprile  2005,  n.
83; 
    360) decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile  2005,  n.
113; 
    361) decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile  2005,  n.
170: articolo 2, comma 10; 
    362) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  6  maggio
2005, n. 97: articoli 9, comma 2, numeri 1) e 2); 14; 33; 
    363) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24  giugno
2005, n. 183; 
    364) decreto ministeriale 8 luglio 2005, n. 165; 
    365) decreto ministeriale 26 luglio 2005, n. 172; 
    366) decreto ministeriale 27 luglio 2005, «Modifiche  al  decreto
ministeriale 5 agosto 1982 del Ministro della difesa,  recante  norme
di collegamento della rappresentanza militare  con  i  rappresentanti
militari delle categorie in congedo e dei pensionati»; 
    367) decreto ministeriale 28 luglio 2005, n. 180; 
    368) decreto ministeriale 21 settembre 2005, n. 235; 
    369) decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n.
300; 
    370) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n.
167: tranne gli articoli 14 e 15; 
    371) decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n.
162; 
    372) decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203; 
    373) decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232; 
    374) decreto ministeriale 15 maggio 2006, n. 212; 
    375) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  2006,  n.
255; 
    376) decreto ministeriale 27 settembre 2006, «Modalita' attuative
delle cessioni di  beni  mobili  a  titolo  gratuito  nell'ambito  di
missioni internazionali»; 
    377) decreto interministeriale 14 novembre 2006,  «Aggiornamento,
a decorrere  dal  1°  luglio  2005,  delle  paghe  nette  giornaliere
spettanti ai graduati e  militari  di  truppa  nonche'  al  personale
equiparato»; 
    378) decreto ministeriale 29 dicembre 2006, n. 317; 
    379) decreto ministeriale 29  dicembre  2006,  «Disciplina  delle
condizioni e delle modalita' per i contratti di permuta di  materiali
o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa  e  soggetti
pubblici e privati, in attuazione dell'articolo 1, commi 568  e  569,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 
    380) decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 53; 
    381) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.
88; 
    382) decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008,  n.
52; 
    383)  decreto  ministeriale  29   aprile   2008,   «Aggiornamento
dell'elenco delle associazioni militari»; 
    384) decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2008,  n.
164; 
    385) decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37; 
    386) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,  n.
105; 
    387) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,  n.
136; 
    388) decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 125; 
    389) decreto del Presidente della Repubblica 3  agosto  2009,  n.
145; 
    390) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n.
203; 
    391) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n.
205; 
    392) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n.
209; 
    393) decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009,  n.
211; 
    394) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2009, n.
215. 
  394-bis) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n.
117; 
    394-ter) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2010,
n. 115; 
    394-quater) decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010,  n.
112. 
                              Art. 2270 
                    Norme che rimangono in vigore 
 
  1. In attuazione dell'articolo 14,  comma  14,  legge  28  novembre
2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari,  e
le relative successive modificazioni: 
    1) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462: articoli 6 e 23; 
    2) regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; 
    3) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458: articoli 11 e 115; 
    4) regio decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1302  e  legge  di
conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli ((3, 7, 9, 10 e 11)); 
    5) regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito  dalla
legge 3 gennaio 1939, n. 1: articolo 22; 
    6) regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, convertito dalla
legge 3 giugno 1938, n. 1176; 
    7) legge 2 maggio 1938, n. 735; 
    8) legge 3 giugno 1938, n. 1176,  di  conversione  in  legge  del
regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707; 
    9)  regio  decreto  8  luglio  1938,  n.   1415,   a   esclusione
dell'articolo 133; 
    10) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: articolo 5; 
    11) regio decreto legge 5 settembre  1938,  n.  1628,  convertito
dalla legge 22 dicembre 1938, n. 2196; 
    12) legge 21 maggio 1940, n. 415; 
    13) legge 25 agosto 1940, n. 1304; 
    14) legge 1 novembre 1940, n. 1610; 
    15) legge 16 dicembre 1940, n. 1902; 
    16) legge 27 gennaio 1941, n. 73; 
    17) regio decreto legge 6 marzo 1941, n.  219,  convertito  dalla
legge 4 luglio 1941, n. 872; 
    18) regio decreto legge 14 giugno 1941, n. 878; 
    19) regio decreto legge 22 aprile 1941, n. 445, convertito  dalla
legge 24 agosto 1941, n. 1075; 
    20) legge 4 luglio 1941, n. 872,  di  conversione  in  legge  del
regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219, 
    21) legge 25 luglio 1941, n. 902; 
    22) legge 24 agosto 1941 n. 1075, di  conversione  in  legge  del
regio decreto-legge 22 aprile 1941, n. 445; 
    23) legge 29 novembre 1941, n. 1571; 
    24) legge 9 dicembre 1941, n. 1383; 
    25) regio decreto legge 19 gennaio 1942,  n.  87,  convertito  in
legge 7 maggio 1942, n. 562; 
    26) legge 23 aprile 1942, n. 456; 
    27) legge 7 maggio 1942, n. 562, di  conversione  in  legge,  con
modificazioni del regio decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 87; 
    28) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611; 
    29) regio decreto legge 30 marzo 1943, n. 123; 
    30) legge 2 aprile 1943, n. 260; 
  30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: articolo 68; 
    30-ter) legge 31 luglio 1954. n. 599: articolo 32; 
    31) decreto del Presidente della Repubblica 17  agosto  1955,  n.
767: articolo 7; 
    32) legge 8 marzo 1958, n. 233: articolo 6; 
    33) legge 29 novembre 1961, n. 1300: articoli 4, 5 e 6; 
  33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263; 
    33-ter)  legge  5  maggio  1976,  n.  187:  articoli  18  e   26,
quest'ultimo limitatamente al  personale  delle  Forze  armate  e  di
polizia ad ordinamento militare ((, nonche' 27, secondo comma)); 
    34) legge 14 aprile 1977, n. 112: articolo 6; 
    35) legge 6 marzo 1992, n. 216,  a  esclusione  dell'articolo  2,
comma 5; 
    36) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
  2.  Restano  in  vigore  i  seguenti  atti  normativi  secondari  e
successive modificazioni: 
    1) regio decreto 5 settembre 1938, n. 1823; 
    2) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1725; 
    3) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 2248; 
    4) regio decreto 16 giugno 1940, n. 656; 
    5) regio decreto 16 giugno 1940, n. 765; 
    6) regio decreto 16 luglio 1940, n. 1056; 
    7) regio decreto 25 novembre 1940, n. 1886; 
    8) regio decreto 29 maggio 1941, n. 401; 
    9) regio decreto 14 giugno 1941, n. 878; 
    10) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1612; 
    11) decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 731; 
    12) decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre  1956,  n.
1666. 
    ((12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,
n. 686,  articoli  da  42  a  47,  limitatamente  a  quanto  disposto
dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.)) 
                              Art. 2271
                          Norma finanziaria

1.  Dall'attuazione  del  codice non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 2272
                          Entrata in vigore

1.  Il  codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
codice.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010
                             NAPOLITANO
                            Berlusconi,  Presidente del Consiglio dei
                            Ministri
                            La Russa, Ministro della difesa
                            Calderoli,      Ministro      per      la
                            semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano