DECRETO LEGISLATIVO
30 dicembre 1992, n. 527

  Attuazione   della  direttiva  91/477/CEE  relativa  al   controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi.

 aggiornato-2013  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 9 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega
al  Governo per l'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio
del 18 giugno 1991;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1992;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per il coordinamento delle politiche
comunitarie  e  per  gli affari regionali e dell'interno, di concerto
con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di grazia e giustizia e del
tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente decreto legislativo costituisce attuazione della
direttiva  91/477/CEE,  come  modificata  dalla direttiva 2008/51/CE,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
  2.  Le  disposizioni  del presente decreto legislativo si applicano
alle  armi  da  fuoco  delle categorie B, C e D dell'allegato I della
direttiva  la  cui  detenzione e porto sono consentite nel territorio
dello Stato.

                                                        
                             Art. 1-bis
Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) "arma da fuoco": qualsiasi arma portatile a canna che espelle,
e'  progettata  ad  espellere  o  puo'  essere trasformata al fine di
espellere  un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione
di  un  combustibile  propellente, a meno che non sia esclusa per una
delle  ragioni  elencate al punto III dell'allegato I della direttiva
91/477/CEE,  e  successive  modificazioni.  Un oggetto e' considerato
idoneo  ad  essere  trasformato  al  fine  di espellere un colpo, una
pallottola  o  un  proiettile  mediante  l'azione  di un combustibile
propellente  se  ha  l'aspetto  di un'arma da fuoco e, come risultato
delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine
utilizzato, puo' essere cosi' trasformata;
    b)   "parte":   qualsiasi   componente  o  elemento  di  ricambio
specificamente  progettato  per  un'arma da fuoco e indispensabile al
suo  funzionamento,  in particolare la canna, il fusto o la carcassa,
il  carrello  o  il  tamburo,  l'otturatore  o  il blocco di culatta,
nonche'  ogni  dispositivo  progettato  o  adattato  per attenuare il
rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
    c)  "parte essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la
canna  di  armi  da  fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano
nella  categoria  in cui e' stata classificata l'arma da fuoco di cui
fanno parte o sono destinati a farne parte;
    d)  "munizione":  l'insieme  della  cartuccia  o  dei componenti,
compresi  i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole
o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;
    e)  "tracciabilita":  il controllo sistematico del percorso delle
armi  da  fuoco  e,  ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal
fabbricante  all'acquirente,  con l'intento di assistere le autorita'
dello   Stato   italiano   e   degli  Stati  dell'Unione  europea  ad
individuare,  indagare  e  analizzare la fabbricazione ed il traffico
illeciti;
    f)  intermediario":  una  persona  fisica  o  giuridica,  diversa
dall'armaiolo,  che  eserciti  un'attivita' professionale consistente
integralmente  o  parzialmente  nella  vendita, nell'acquisto e nella
organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur
senza  averne  la  materiale  disponibilita'. Non sono intermediari i
meri vettori;
    g)   "armaiolo":  qualsiasi  persona,  fisica  o  giuridica,  che
eserciti   un'attivita'  professionale  consistente  integralmente  o
parzialmente  nella  fabbricazione,  nel  commercio,  nello  scambio,
nell'assemblaggio,  nella  riparazione,  nella disattivazione e nella
locazione delle armi, loro parti e munizioni.
                               Art. 2.
  1.   La   carta  europea  d'arma  da  fuoco,  conforme  al  modello
comunitario,  contiene  i  dati  identificativi  delle armi, comprese
quelle da caccia o di uso sportivo, di cui e' richiesta l'iscrizione,
nonche'  gli  estremi  del  permesso  di  porto  d'armi  ovvero della
autorizzazione   al  trasporto  dell'arma  per  uso  sportivo,  della
denuncia  di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle
armi iscritte in uno Stato membro delle Comunita' europee.
  2.  Possono  chiedere  il  rilascio della carta europea d'arma da
fuoco   le  persone  residenti  o  i  cittadini  dell'Unione  europea
domiciliati  nel  territorio  dello  Stato  in possesso di licenza di
porto  d'armi  e  che detengono una o piu' armi da fuoco denunciate a
norma  dell'articolo  38  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  3.  La  domanda  e'  presentata  al  questore  della  provincia  di
residenza o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della
provincia  di  domicilio e  deve  contenere  oltre  alle generalita'
dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si
intendono   iscrivere.   Alla   domanda  devono  essere  allegate  le
autorizzazioni  o  licenze da iscrivere nella carta o copia autentica
delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione.
  4.  La carta europea d'arma da fuoco e' rilasciata per la durata di
validita'  del  permesso  di  porto  d'arma o della autorizzazione al
trasporto  di  armi  per  uso sportivo, e comunque per un periodo non
superiore al quinquennio.
  5.   Con   le  disposizioni  di  esecuzione  del  presente  decreto
legislativo  sono  stabilite  l'ammontare  del costo della carta e le
modalita' di versamento all'atto del rilascio.
                                              
                               Art. 3.
  1. Il titolare della carta europea d'arma da fuoco e' tenuto:
    a) a fare immediata denuncia all'ufficio di polizia del luogo  in
cui si trova dello smarrimento o furto del documento;
    b)  a  richiedere  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  senza
ritardo e non oltre le 48 ore dal fatto, l'aggiornamento della  carta
europea  d'arma  da  fuoco,  in caso di furto, smarrimento o cessione
dell'arma  iscritta  nella  carta  ed  a  consegnare  alla   medesima
autorita'  la  carta  stessa in caso di furto, smarrimento o cessione
dell'unica arma iscritta;
    c) a consegnare la carta all'organo che procede, alla notifica di
provvedimenti di revoca o di ritiro del  permesso,  autorizzazione  o
licenza iscritti nella carta stessa;
    d) a esibire la carta ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza.
  2. Chi viola le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1, e'
punito,  salvo  che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato, con la
reclusione da tre mesi a due anni.
                                              
                               Art. 4.
  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9,  il  titolare  della
carta europea d'arma da fuoco, residente o domiciliato nel territorio
dello Stato, puo' essere autorizzato a trasferire in uno o piu' Stati
membri  delle  Comunita'  europee,  o  attraverso uno o piu' di essi,
l'arma o le armi da fuoco  iscritte  nella  predetta  carta,  con  il
preventivo accordo della Autorita' nazionale dei predetti Stati.
  2.  L'autorizzazione  e' rilasciata dal questore della provincia di
residenza  o  di  domicilio  quando  sussistono  le  condizioni  e  i
requisiti  richiesti per il rilascio della licenza di esportazione ed
e' iscritta nella carta europea d'arma da fuoco. Essa e'  valida  per
la durata del viaggio.
                                              
                               Art. 5.
  1. Salvo quanto previsto  dagli  articoli  8  e  9,  gli  stranieri
residenti  in  uno  Stato membro delle Comunita' europee, in possesso
della carta europea d'arma da fuoco, rilasciata dall'autorita'  dello
Stato  di  residenza,  possono  portare  o  trasportare  in  Italia o
attraverso il territorio italiano l'arma o  le  armi  iscritte  nella
predetta  carta a condizione che sulla medesima carta siano riportati
gli  estremi   dell'autorizzazione   recante   l'accordo   preventivo
dell'Autorita' italiana.
  2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1 e' emessa dal Capo della
Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica   sicurezza   quando
sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti previsti dalle
disposizioni  vigenti in Italia per il rilascio del permesso di porto
d'arma, ad esclusione della residenza.
  3. Se l'autorizzazione si riferisce al trasporto  di  armi  di  uso
sportivo,  essa  e'  sottoposta alle condizioni e requisiti richiesti
per tale attivita'.
                                              
                               Art. 6.
  1. I cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee  possono
conseguire  nel  territorio  dello  Stato autorizzazioni, nulla osta,
licenze e ogni altro titolo autorizzatorio in materia  di  armi  alle
condizioni  previste  per  i  cittadini italiani. Le relative domande
sono inoltrate alle autorita' competenti del luogo di residenza o  di
domicilio.
  2.  Il  rilascio,  a  favore  della  persona residente in uno Stato
membro delle Comunita' europee, del nulla osta all'acquisto  di  armi
di  cui  all'art.  35,  terzo  comma,  del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  e'  subordinato  al  preventivo  accordo  della
competente  Autorita'  nazionale  dello  Stato di residenza quando si
tratta di armi per le quali  la  legislazione  dello  Stato  medesimo
prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto.
  3. Delle autorizzazioni, nulla osta, licenze e di ogni altro titolo
autorizzatorio  in materia di armi rilasciato a norma dei commi 1 e 2
e'  data  comunicazione  alle  autorita'  nazionali  dello  Stato  di
residenza  secondo  le  modalita'  e  le  procedure  stabilite con le
disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo.
                                              
                               Art. 7.
  1.  Ai  fini  del  preventivo  accordo  richiesto  alle   Autorita'
nazionali  italiane  per  l'autorizzazione, da parte delle competenti
autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee, all'acquisto
di armi nel territorio di tale Stato, il questore della provincia  di
residenza  della  persona  interessata all'acquisto rilascia apposito
nulla osta, quando sussistono  i  presupposti,  le  condizioni  ed  i
requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta previsto dall'art.
35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
                                              
                               Art. 8.
  1. Il rilascio della licenza prevista dall'art. 31 del testo  unico
delle  leggi  di  pubblica sicurezza, per il trasferimento di armi da
fuoco verso uno Stato membro delle Comunita' europee, e'  subordinato
alla  preventiva  autorizzazione della competente autorita' nazionale
dello Stato di residenza, di  transito  e  di  destinazione,  laddove
richiesta.
  2.  Nella  domanda per il rilascio della licenza di cui al comma 1,
oltre ai dati richiesti dall'art. 46 del regolamento per l'esecuzione
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono indicarsi:
    a)   il   nome   e   l'indirizzo   del   venditore  o  cedente  e
dell'acquirente   o   cessionario    oppure,    eventualmente,    del
proprietario;
    b) l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le
armi;
    c)  il  numero  di  armi  che  fanno parte della spedizione o del
trasporto;
    d) i dati che consentono l'identificazione di  ciascuna  arma  ed
inoltre  l'indicazione  che  l'arma da fuoco ha formato oggetto di un
controllo in base alle disposizioni della convenzione del  1›  luglio
1969  relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova
delle armi da fuoco portatili;
    e) il mezzo di trasferimento;
    f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.
  3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere e) ed f)  non  devono
essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.
  4.  La  licenza deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma
2, deve accompagnare le  armi  fino  a  destinazione  e  deve  essere
esibita ad ogni richiesta delle autorita' degli Stati membri.
                                              
                               Art. 9.
  1. Gli stranieri residenti in  uno  Stato  membro  delle  Comunita'
europee  in  possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio
della caccia e quelli che esercitano il tiro  sportivo,  in  possesso
della carta europea d'arma da fuoco, possono trasferire e trasportare
nel territorio dello Stato o attraverso di esso e ritrasferire, senza
altra  licenza o autorizzazione, le armi da caccia o per uso sportivo
iscritte  nella  predetta  carta,  per  l'esercizio  delle  attivita'
venatorie  o sportive. Restano fermi i limiti numerici previsti dalle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
  2. Le persone residenti nello Stato, in possesso  delle  prescritte
autorizzazioni  per l'esercizio della caccia, e quelle che esercitano
il tiro sportivo, in possesso della carta europea  d'arma  da  fuoco,
possono  trasferire  in  altro Stato membro delle Comunita' europee e
ritrasferire senza altra licenza o autorizzazione, le armi da  caccia
o  sportive  iscritte  nella  predetta  carta,  per l'esercizio delle
attivita' venatorie o sportive.
  3. I motivi del viaggio, di cui ai  commi  1  e  2,  devono  essere
dimostrati  ad  ogni  richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.
  4.  Con  le  disposizioni  di  esecuzione  del   presente   decreto
legislativo   sono  apportate  le  modifiche  occorrenti  al  decreto
ministeriale del 5 giugno 1978  e  al  decreto  ministeriale  del  24
novembre  1978  rispettivamente  previsti  dagli articoli 15, secondo
comma, e 16, quarto comma, della legge del 18 aprile 1975, n. 110.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  COSTA,      Ministro     per     il
                                  coordinamento delle politiche
                                    comunitarie
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  COLOMBO,  Ministro   degli   affari
                                  esteri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI