DECRETO LEGISLATIVO
30 dicembre 1992, n. 527Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
aggiornato-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. 2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle armi da fuoco delle categorie B, C e D dell'allegato I della direttiva la cui detenzione e porto sono consentite nel territorio dello Stato.Art. 1-bis Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "arma da fuoco": qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e' progettata ad espellere o puo' essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto e' considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' trasformata; b) "parte": qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco; c) "parte essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte; d) "munizione": l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco; e) "tracciabilita": il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorita' dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti; f) intermediario": una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilita'. Non sono intermediari i meri vettori; g) "armaiolo": qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.Art. 2. 1. La carta europea d'arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui e' richiesta l'iscrizione, nonche' gli estremi del permesso di porto d'armi ovvero della autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle Comunita' europee. 2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono una o piu' armi da fuoco denunciate a norma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. La domanda e' presentata al questore della provincia di residenza o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di domicilio e deve contenere oltre alle generalita' dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione. 4. La carta europea d'arma da fuoco e' rilasciata per la durata di validita' del permesso di porto d'arma o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non superiore al quinquennio. 5. Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono stabilite l'ammontare del costo della carta e le modalita' di versamento all'atto del rilascio.Art. 3. 1. Il titolare della carta europea d'arma da fuoco e' tenuto: a) a fare immediata denuncia all'ufficio di polizia del luogo in cui si trova dello smarrimento o furto del documento; b) a richiedere all'autorita' di pubblica sicurezza, senza ritardo e non oltre le 48 ore dal fatto, l'aggiornamento della carta europea d'arma da fuoco, in caso di furto, smarrimento o cessione dell'arma iscritta nella carta ed a consegnare alla medesima autorita' la carta stessa in caso di furto, smarrimento o cessione dell'unica arma iscritta; c) a consegnare la carta all'organo che procede, alla notifica di provvedimenti di revoca o di ritiro del permesso, autorizzazione o licenza iscritti nella carta stessa; d) a esibire la carta ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 2. Chi viola le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da tre mesi a due anni.Art. 4. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, il titolare della carta europea d'arma da fuoco, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, puo' essere autorizzato a trasferire in uno o piu' Stati membri delle Comunita' europee, o attraverso uno o piu' di essi, l'arma o le armi da fuoco iscritte nella predetta carta, con il preventivo accordo della Autorita' nazionale dei predetti Stati. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore della provincia di residenza o di domicilio quando sussistono le condizioni e i requisiti richiesti per il rilascio della licenza di esportazione ed e' iscritta nella carta europea d'arma da fuoco. Essa e' valida per la durata del viaggio.Art. 5. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunita' europee, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, rilasciata dall'autorita' dello Stato di residenza, possono portare o trasportare in Italia o attraverso il territorio italiano l'arma o le armi iscritte nella predetta carta a condizione che sulla medesima carta siano riportati gli estremi dell'autorizzazione recante l'accordo preventivo dell'Autorita' italiana. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' emessa dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio del permesso di porto d'arma, ad esclusione della residenza. 3. Se l'autorizzazione si riferisce al trasporto di armi di uso sportivo, essa e' sottoposta alle condizioni e requisiti richiesti per tale attivita'.Art. 6. 1. I cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee possono conseguire nel territorio dello Stato autorizzazioni, nulla osta, licenze e ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi alle condizioni previste per i cittadini italiani. Le relative domande sono inoltrate alle autorita' competenti del luogo di residenza o di domicilio. 2. Il rilascio, a favore della persona residente in uno Stato membro delle Comunita' europee, del nulla osta all'acquisto di armi di cui all'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' subordinato al preventivo accordo della competente Autorita' nazionale dello Stato di residenza quando si tratta di armi per le quali la legislazione dello Stato medesimo prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto. 3. Delle autorizzazioni, nulla osta, licenze e di ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi rilasciato a norma dei commi 1 e 2 e' data comunicazione alle autorita' nazionali dello Stato di residenza secondo le modalita' e le procedure stabilite con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo.Art. 7. 1. Ai fini del preventivo accordo richiesto alle Autorita' nazionali italiane per l'autorizzazione, da parte delle competenti autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee, all'acquisto di armi nel territorio di tale Stato, il questore della provincia di residenza della persona interessata all'acquisto rilascia apposito nulla osta, quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.Art. 8. 1. Il rilascio della licenza prevista dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per il trasferimento di armi da fuoco verso uno Stato membro delle Comunita' europee, e' subordinato alla preventiva autorizzazione della competente autorita' nazionale dello Stato di residenza, di transito e di destinazione, laddove richiesta. 2. Nella domanda per il rilascio della licenza di cui al comma 1, oltre ai dati richiesti dall'art. 46 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono indicarsi: a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario; b) l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi; c) il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto; d) i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1 luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; e) il mezzo di trasferimento; f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo. 3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere e) ed f) non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli. 4. La licenza deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma 2, deve accompagnare le armi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorita' degli Stati membri.Art. 9. 1. Gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunita' europee in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia e quelli che esercitano il tiro sportivo, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, possono trasferire e trasportare nel territorio dello Stato o attraverso di esso e ritrasferire, senza altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia o per uso sportivo iscritte nella predetta carta, per l'esercizio delle attivita' venatorie o sportive. Restano fermi i limiti numerici previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento. 2. Le persone residenti nello Stato, in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia, e quelle che esercitano il tiro sportivo, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, possono trasferire in altro Stato membro delle Comunita' europee e ritrasferire senza altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia o sportive iscritte nella predetta carta, per l'esercizio delle attivita' venatorie o sportive. 3. I motivi del viaggio, di cui ai commi 1 e 2, devono essere dimostrati ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 4. Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono apportate le modifiche occorrenti al decreto ministeriale del 5 giugno 1978 e al decreto ministeriale del 24 novembre 1978 rispettivamente previsti dagli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, della legge del 18 aprile 1975, n. 110. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie MANCINO, Ministro dell'interno COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI