DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

  Conferimento di funzioni e  compiti amministrativi dello Stato alle
 regioni ed agli enti locali, in  attuazione del capo I della legge 15
 marzo 1997, n. 59.

 aggiornato-2013  

Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Disposizioni generali

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1998; 
  Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti  di  rilievo
nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge  15
marzo 1997,  n.  59,  l'intesa  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai  sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere della Commissione  parlamentare  consultiva  in
ordine  all'attuazione  della  riforma   amministrativa,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59; 
  Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; 


                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 


                               Art. 1. 
                               Oggetto 
  1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo  I
della legge 15 marzo 1997, n.  59,  il  conferimento  di  funzioni  e
compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai  comuni,  alle
comunita' montane o ad altri enti locali e,  nei  casi  espressamente
previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie  non  disciplinate
dal  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,   dal   decreto
legislativo 19 novembre 1997, n.  422,  dal  decreto  legislativo  18
novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre  1997,  n.
469, dal decreto legislativo  8  gennaio  1998,  n.  3,  dal  decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche' dal decreto  legislativo
recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto
legislativo recante interventi per la razionalizzazione del  sostegno
pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante  disposizioni
in materia di commercio con l'estero. 
  2.  Salvo  diversa  espressa  disposizione  del  presente   decreto
legislativo,  il  conferimento  comprende  anche   le   funzioni   di
organizzazione e le attivita' connesse  e  strumentali  all'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli  altri,  quelli
di programmazione, di vigilanza, di accesso al  credito,  di  polizia
amministrativa, nonche' l'adozione di  provvedimenti  contingibili  e
urgenti previsti dalla legge. 
  3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni  e  gli  enti
locali esercitano funzioni legislative o normative  ai  sensi  e  nei
limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue
amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni  e  compiti
trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle  regioni,  agli  enti
locali e alle autonomie funzionali dalle  disposizioni  vigenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
                                            
                               Art. 2.
           Rapporti internazionali e con l'Unione europea
  1.   Lo  Stato  assicura  la  rappresentanza  unitaria  nelle  sedi
internazionali  e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.
Spettano  allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione
a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea  e  dagli  accordi  internazionali.  Ogni  altra attivita' di
esecuzione  e'  esercitata  dallo  Stato ovvero dalle regioni e dagli
enti  locali  secondo  la  ripartizione delle attribuzioni risultante
dalle  norme  vigenti  e  dalle  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo.
                                            
                               Art. 3.
            Conferimenti alle regioni e agli enti locali
                       e strumenti di raccordo
  1.  Ciascuna  regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della
legge  15  marzo  1997,  n.  59,  entro  sei mesi dall'emanazione del
presente  decreto  legislativo,  determina, in conformita' al proprio
ordinamento,  le  funzioni  amministrative  che richiedono l'unitario
esercizio   a   livello   regionale,  provvedendo  contestualmente  a
conferire tutte le altre agli enti locali, in conformita' ai principi
stabiliti  dall'articolo  4,  comma  3,  della stessa legge n. 59 del
1997,  nonche' a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
  2.  La  generalita'  dei compiti e delle funzioni amministrative e'
attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base
ai  principi  di  cui  all'articolo  4, comma 3, della legge 15 marzo
1997,  n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed
organizzative,  con  esclusione  delle  sole  funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione
della  legge  di  cui  al  comma  1 del presente articolo, attuano il
trasferimento  delle  funzioni  nei  confronti  della generalita' dei
comuni.  Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei
comuni  di  minore  dimensione  demografica,  le  regioni individuano
livelli  ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative  di  cui  al  comma 5 del presente articolo. Nell'ambito
della  previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma
associata,  individuando  autonomamente  i  soggetti,  le  forme e le
metodologie,  entro  il termine temporale indicato dalla legislazione
regionale.  Decorso  inutilmente  il termine di cui sopra, la regione
esercita  il  potere  sostitutivo  nelle  forme stabilite dalla legge
stessa.  La  legge  regionale  prevede altresi' appositi strumenti di
incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
  3.  La  legge  regionale  di  cui  al comma 1 attribuisce agli enti
locali  le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in
misura  tale  da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio  delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
  4.  Qualora  la  regione non provveda entro il termine indicato, il
Governo  adotta  con  apposito  decreto  legislativo le misure di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  5.  Le  regioni,  nell'ambito  della propria autonomia legislativa,
prevedono  strumenti  e  procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti,  che  diano  luogo  a forme di cooperazione strutturali e
funzionali,  al  fine  di  consentire  la  collaborazione  e l'azione
coordinata  fra  regioni  ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
  6.  I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo  7  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, sono comunque
emanati entro il 31 dicembre 1999.
  7.  Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai
sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n.
59,  tutte  le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo
Stato  con  le  disposizioni  del  presente  decreto legislativo sono
conferiti alle regioni e agli enti locali.
                                            
                               Art. 4.
                      Indirizzo e coordinamento
  1.  Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni
e agli enti locali con il presente decreto legislativo, e' conservato
allo  Stato  il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
                                            
                               Art. 5.
                         Poteri sostitutivi
  1.  Con  riferimento  alle  funzioni  e  ai  compiti spettanti alle
regioni  e  agli  enti  locali,  in caso di accertata inattivita' che
comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla
Unione  europea  o  pericolo  di  grave  pregiudizio  agli  interessi
nazionali,  il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro  competente  per  materia,  assegna all'ente inadempiente un
congruo termine per provvedere.
  2.  Decorso  inutilmente  tale  termine, il Consiglio dei Ministri,
sentito  il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva.
  3.  In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui
al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento
di  cui  al  comma  2,  su  proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal  modo  adottato  ha  immediata  esecuzione  ed  e' immediatamente
comunicato  rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  di  seguito  denominata  "Conferenza  Statoregioni"  e alla
Conferenza    Stato-Citta'    e   autonomie   locali   allargata   ai
rappresentanti  delle  comunita'  montane, che ne possono chiedere il
riesame,  nei  termini  e  con  gli effetti previsti dall'articolo 8,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  4.  Restano  ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente.
                                            
                               Art. 6.
                  Coordinamento delle informazioni
  1.  I  compiti  conoscitivi  e  informativi concernenti le funzioni
conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o
ad  organismi  misti  sono  esercitati  in  modo da assicurare, anche
tramite  sistemi informativostatistici automatizzati, la circolazione
delle  conoscenze  e  delle  informazioni fra le amministrazioni, per
consentirne,  quando  prevista,  la  fruizione su tutto il territorio
nazionale.
  2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali,
nello  svolgimento  delle  attivita' di rispettiva competenza e nella
conseguente    verifica    dei    risultati,    utilizzano    sistemi
informativostatistici  che  operano in collegamento con gli uffici di
statistica  istituiti  ai  sensi  del decreto legislativo 6 settembre
1989,  n.  322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi
informativostatistici  settoriali con il Sistema statistico nazionale
(SISTAN).
  3.  Le  misure  necessarie  sono  adottate  con  le procedure e gli
strumenti  di  cui  agli  articoli  6  e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
                                            
                               Art. 7.
                     Attribuzione delle risorse

  1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  determinano  la  decorrenza  dell'esercizio  da  parte delle
regioni  e  degli  enti  locali delle funzioni conferite ai sensi del
presente    decreto    legislativo,   contestualmente   all'effettivo
trasferimento   dei   beni   e   delle  risorse  finanziarie,  umane,
strumentali  e  organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi'
efficacia  l'abrogazione  delle  corrispondenti  norme  previste  dal
presente decreto legislativo.
  2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997,  n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le
regioni  e  tra  le  regioni  e gli enti locali, osservano i seguenti
criteri:
    a)  la  decorrenza  dell'esercizio  delle  funzioni e dei compiti
conferiti  contestualmente  all'effettivo  trasferimento  dei  beni e
delle  risorse  finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo'
essere  graduata,  secondo  date  certe,  in  modo  da  completare il
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
    b)  la  devoluzione  alle regioni e agli enti locali di una quota
delle  risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi
e  nei  termini  di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri
derivanti  dall'esercizio  delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto  dell'autonomia  politica e di programmazione degli enti; in
caso  di  delega  regionale  agli  enti  locali,  la  legge regionale
attribuisce  ai  medesimi  risorse  finanziarie  tali da garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate,  nell'ambito  delle  risorse  a  tale  scopo effettivamente
trasferite dallo Stato alle regioni;
    c)  ai  fini della determinazione delle risorse da trasferire, si
effettua  la  compensazione  con  la  diminuzione di entrate erariali
derivanti  dal  conferimento  delle  medesime entrate alle regioni ed
agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
  3.  Con  i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  alle  regioni  e  agli  enti locali destinatari delle
funzioni  e  dei  compiti  conferiti  sono  attribuiti beni e risorse
corrispondenti  per  ammontare  a  quelli  utilizzati dallo Stato per
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento.
Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
    a)  dei  beni  e  delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco
temporale  pluriennale,  da  un minimo di tre ad un massimo di cinque
anni;
    b)  dell'andamento  complessivo  delle  spese finali iscritte nel
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
    c)  dei  vincoli,  degli  obiettivi  e delle regole di variazione
delle  entrate  e  delle  spese  pubbliche stabiliti nei documenti di
programmazione  economicofinanziaria,  approvati  dalle  Camere,  con
riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia
agli  esercizi  considerati  nel  bilancio pluriennale in vigore alla
data del conferimento medesimo.
  4.  Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997,  n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle
procedure  di  trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del
personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli
enti  territoriali  riceventi,  al  personale  trasferito e' comunque
garantito  il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata.
Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
  5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province,
dei  comuni  e  delle comunita' montane, si applica la disciplina sul
trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista
dal   contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il  comparto
regioniautonomie locali.
  6.  Gli  oneri  relativi  al  personale  necessario per le funzioni
conferite  incrementano  in  pari  misura  il  tetto  di spesa di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  7.  Nelle  materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti
ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo,  lo Stato provvede al
finanziamento  dei  fondi  previsti  in  leggi  pluriennali  di spesa
mantenendo  gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella
misura  prevista  dalla  legge  istitutiva,  i fondi gestiti mediante
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
  8.   Al  fine  della  elaborazione  degli  schemi  di  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato,
regioni,  citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281, di seguito denominata "Conferenza unificata",
promuove  accordi  tra  Governo,  regioni  ed  enti  locali, ai sensi
dell'articolo   9,   comma   2,  lettera  c),  del  medesimo  decreto
legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
    a)  l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da
cui  decorre  l'esercizio  delle  funzioni conferite e la contestuale
individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere
agli  enti,  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 48 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    b)  l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in
relazione  alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti
locali;
    c)  la  definizione  dei contingenti complessivi, per qualifica e
profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle
funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
    d)  la  congrua  quantificazione  dei  fabbisogni  finanziari  in
relazione  alla  concreta  ripartizione  di  funzioni  e  agli  oneri
connessi  al  personale,  con  decorrenza  dalla  data  di  effettivo
esercizio  delle  funzioni  medesime,  secondo i criteri stabiliti al
comma 2 del presente articolo.
  9.  In  caso  di  mancato  accordo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  10.  Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i
provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15
marzo  1997,  n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza
unificata  puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo  al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative
di  cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a
tal  fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  11.  Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai
sensi  dell'articolo  7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini
previsti,  la  regione  e  gli  enti locali interessati chiedono alla
Conferenza   unificata   di  segnalare  il  ritardo  o  l'inerzia  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che indica il termine per
provvedere.  Decorso  inutilmente  tale  termine  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.
                               Art. 8.
              Regime fiscale del trasferimento dei beni
  1.  I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo  7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a
regioni  ed  enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite,
costituiscono  titolo  per  l'apposita trascrizione dei beni immobili
che  dovra'  avvenire  con esenzione per gli enti interessati di ogni
onere relativo ad imposte e tasse.
                                            
                               Art. 9.
                        Riordino di strutture
  1.   Al   riordino  degli  uffici  e  delle  strutture  centrali  e
periferiche, nonche' degli organi collegiali che svolgono le funzioni
e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente
alla  loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con
organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli
articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 7, comma 4, del presente
decreto  legislativo  si applicano anche al personale delle strutture
soppresse   o   riordinate   in   caso   di  trasferimento  ad  altra
amministrazione.
                                            
                              Art. 10.
                     Regioni a statuto speciale
  1.  Con  le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a
trasferire  alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano,  in  quanto non siano gia' attribuite, le
funzioni  e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle
regioni a statuto ordinario.
                                            

Titolo II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo I
Ambito di applicazione

                              Art. 11.
                       Ambito di applicazione
  1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge
15  marzo  1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento
alle  regioni  ed  agli  enti locali, nonche', nei casi espressamente
previsti,   alle  autonomie  funzionali,  delle  funzioni  e  compiti
esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo
o   amministrazione   dello  Stato  o  da  enti  pubblici  da  questo
dipendenti.
  2.  Il  settore  sviluppo  economico attiene, in particolare, oltre
alla  materia  "agricoltura  e  foreste",  che resta disciplinata dal
decreto   legislativo   4   giugno   1997,   n.   143,  alle  materie
"artigianato",    "industria",    "energia",   "miniere   e   risorse
geotermiche",  "ordinamento  delle  camere  di  commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo
ed industria alberghiera".
  3.  Il  conferimento  comprende  anche gli atti di organizzazione e
ogni  altro  atto  strumentale  in  rapporto  di  stretta connessione
all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
                                            

Titolo II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo II
Artigianato

                               Art. 12
                             Definizioni
  1.  Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato",
cosi' come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  comprendono  anche  tutte le
funzioni  amministrative  relative  alla  erogazione di agevolazioni,
contributi,  sovvenzioni,  incentivi  e benefici di qualsiasi genere,
comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo
alle imprese artistiche.
                                            
                              Art. 13.
              Funzioni e compiti conservati allo Stato
  1.  In  materia  di artigianato sono conservate all'amministrazione
statale le funzioni attualmente previste concernenti:
  a)  la  tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella
artistica e di qualita', di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
  b)   eventuali   cofinanziamenti,   nell'interesse   nazionale,  di
programmi  regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo
criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'industria,
del   commercio   e  dell'artigianato,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata.   In   tali   casi  lo  Stato,  d'intesa  con  la  regione
interessata,  puo'  avvalersi  dei  comitati tecnici regionali di cui
all'articolo  37  della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione
dei   comitati   tecnici   regionali  puo'  essere  modificata  dalla
Conferenza unificata.
                                            
                              Art. 14.
                Conferimento di funzioni alle regioni
  1.  Sono  conferite  alle  regioni tutte le funzioni amministrative
statali   concernenti  la  materia  dell'artigianato,  come  definita
nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13.
                                            
                               Art. 15
                 Agevolazioni alle imprese artigiane

  1.   Le   regioni   provvedono   all'incentivazione  delle  imprese
artigiane,   secondo   quanto  previsto  con  legge  regionale.  Esse
subentrano  alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi
derivanti  dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi
ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo
e  stipulando,  ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse
per i necessari adeguamenti.
  2.  Resta  ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane
di   agevolazioni,   sovvenzioni,  contributi  o  incentivi  comunque
denominati.
                              Art. 16.
                             Abrogazioni
  1.  All'articolo  127,  comma primo, del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  sono  soppresse le
parole:  "i  cesellatori,  gli  orafi,  gli  incastratori  di  pietre
preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
  2.  E' abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi
di  pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del
regolamento  per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6  maggio  1940,  n. 635.
Nell'articolo  243,  comma  primo, del medesimo regolamento approvato
con  regio  decreto  n.  635  del  1940 sono soppresse le parole: "ai
cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli
esercenti industrie od arti affini".
  3.  E'  abrogato  l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
318,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
399.  Sono,  inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  28  novembre  1989,  n. 453, e 2
febbraio 1994, n. 285.
  4. E' abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
                                            

Titolo II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo III
Industria

                              Art. 17.
                             Definizioni
  1.  Le  funzioni  amministrative  relative alla materia "industria"
comprendono   qualsiasi   attivita'   imprenditoriale   diretta  alla
lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e
allo  scambio  di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali,
con  esclusione delle funzioni relative alle attivita' artigianali ed
alle  altre  attivita'  produttive  di  spettanza  regionale  in base
all'articolo  117,  comma  primo,  della Costituzione e ad ogni altra
disposizione vigente.
  2.  Sono  comprese nella materia anche le attivita' di erogazione e
scambio  di servizi a sostegno delle attivita' di cui al comma 1, con
esclusione  comunque  delle  attivita' creditizie, di intermediazione
finanziaria,  delle attivita' concernenti le societa' fiduciarie e di
revisione e di quelle di assicurazione.
                                            
                              Art. 18.
              Funzioni e compiti conservati allo Stato

  1.   Sono   conservate   allo   Stato  le  funzioni  amministrative
concernenti:
    a)  i brevetti e la proprieta' industriale, salvo quanto previsto
all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
    b) la classificazione delle tipologie di attivita' industriali ai
sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
    c)  la determinazione dei campioni nazionali di unita' di misura;
la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
la  definizione  di  norme  in  materia  di  metrologia  legale; la
omologazione di modelli di strumenti di misura;
    d)  la  definizione  dei  criteri  generali  per  la  tutela  dei
consumatori e degli utenti;
    e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
    f)  la  classificazione delle sostanze che presentano pericolo di
scoppio  o  di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi
per  l'impianto  e  l'esercizio  dei relativi opifici, stabilimenti o
depositi  e  per  il  trasporto  di  tali  sostanze, compresi gli oli
minerali,  loro  derivati  e  residui,  ai sensi dell'articolo 63 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
    g)  le  industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi
comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione,
all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
    h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il
trasporto  di  armi  non  da  guerra  e  di materiali esplodenti, ivi
compresi  i  fuochi  artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di
prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
    i)  la  classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il
relativo impiego;
    l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto
di  utilizzazione  in  materia  di  macchine,  prodotti e dispositivi
pericolosi,  nonche'  le  direttive  e  le  competenze  in materia di
certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
    m)  l'amministrazione  straordinaria  delle  imprese in crisi, ai
sensi  dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modifiche;
    n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per
il   controllo   e   per   la  revoca  di  agevolazioni,  contributi,
sovvenzioni,  incentivi,  benefici di qualsiasi genere all'industria,
per  la  raccolta  di dati e di informazioni relative alle operazioni
stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi,
la  fissazione  dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato
alle  imprese  industriali,  la  determinazione  dei  tassi minimi di
interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
    o)  la  concessione  di  agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,
incentivi,  benefici  di  qualsiasi genere all'industria, nei casi di
cui  alle  lettere seguenti, ovvero in caso di attivita' o interventi
di  rilevanza  economica strategica o di attivita' valutabili solo su
scala   nazionale  per  i  caratteri  specifici  del  settore  o  per
l'esigenza   di  assicurare  un'adeguata  concorrenzialita'  fra  gli
operatori;   tali   attivita'   sono  identificate  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, d'intesa con la Conferenza
Statoregioni;
    p)  la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi,
incentivi,  benefici  per  attivita'  di  ricerca, sulle risorse allo
scopo disponibili per le aree depresse;
    q)  la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del
fondo  speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
    r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100,  lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera
della   Conferenza   unificata   sono   individuate,   tenuto   conto
dell'esistenza  di  fondi  regionali  di garanzia, le regioni sul cui
territorio  il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia
dei  predetti  fondi  regionali e dei consorzi di garanzia collettiva
fidi  di  cui  all'articolo  155,  comma 4, del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
    s)  le  prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei
fondi  destinati  alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977,
n.  227,  nonche' la determinazione delle tipologie e caratteristiche
delle  operazioni  ammissibili  al  contributo  e  delle  condizioni,
modalita' e tempi della loro concessione;
    t)   la   determinazione  delle  caratteristiche  delle  macchine
utensili, del prezzo di vendita, delle modalita' per l'applicazione e
il  distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine
e  dei  registri  speciali,  ai  sensi dell'articolo 4 della legge 28
novembre 1965, n. 1329;
    u)  l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree
economicamente  depresse  del territorio nazionale, il coordinamento,
la  programmazione  e  la  vigilanza  sul  complesso  dell'azione  di
intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio
nazionale,   la   programmazione  e  il  coordinamento  delle  grandi
infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre
1992,  n.  415,  convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488;
    v)  il  coordinamento  delle  intese  istituzionali di programma,
definite dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
    z)  l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n.  215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre
1985,  n.  786,  convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, per l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
    aa)  l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992,  n.  415,  convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1992,   n.  488,  per  la  disciplina  organica  dell'intervento  nel
Mezzogiorno  e  agevolazioni  alle  attivita' produttive. A decorrere
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le
direttive  per  la  concessione delle agevolazioni di cui al predetto
decreto-legge  n.  415,  sono  determinate  con  decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza  Statoregioni,  ad eccezione di quelle per le agevolazioni
previste dalla lettera p) del presente comma;
    bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti
operanti  nel  settore  della  cinematografia,  di  cui  alla legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.  Senza  pregiudizio  delle  attivita'  concorrenti  che  possono
svolgere  le  regioni  e  gli  enti locali, ai sensi dell'articolo 1,
comma  6,  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, lo Stato continua a
svolgere funzioni e compiti concernenti:
    a)  l'assicurazione,  la  riassicurazione ed il finanziamento dei
crediti all'esportazione;
    b)  la  partecipazione  ad  imprese  e societa' miste, promosse o
partecipate  da  imprese  italiane;  la  promozione  ed  il  sostegno
finanziario,  tecnicoeconomico  ed  organizzativo  di  iniziative  di
penetrazione   commerciale,   di   investimento   e  di  cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
    c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane
a gare internazionali;
    d)  l'attivita'  promozionale  di  rilievo nazionale, attualmente
disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
  3.  Restano  fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di
regia nazionale dalla legislazione vigente.
                                            
                              Art. 19.
      Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono  delegate  alle  regioni  tutte le funzioni amministrative
statali   concernenti   la   materia  dell'industria,  come  definita
nell'articolo  17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18
e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria,
artigianato   e   agricoltura,  ai  sensi  del  presente  articolo  e
dell'articolo  20.  Tra  le  funzioni delegate sono comprese anche le
funzioni   amministrative   concernenti  l'attuazione  di  interventi
dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.
  2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p),  q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate
alle  regioni  quelle  inerenti  alla  concessione  di  agevolazioni,
contributi,  sovvenzioni,  incentivi  e  benefici di qualsiasi genere
all'industria,  ivi  compresi  quelli per le piccole e medie imprese,
per  le  aree  ricomprese  in  programmi comunitari, per programmi di
innovazione  e  trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli
settori  industriali,  per  l'incentivazione, per la cooperazione nel
settore  industriale,  per il sostegno agli investimenti per impianti
ed  acquisto  di  macchine,  per  il  sostegno  allo  sviluppo  della
commercializzazione  e dell'internazionalizzazione delle imprese, per
lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni   delegate   ineriscono  anche  l'accertamento  di  speciali
qualita'  delle  imprese,  che  siano  richieste specificamente dalla
legge  ai  fini  della  concessione di tali agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono,
inoltre,  gli  adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per
la  concessione  e  l'erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita'
produttive  nelle  aree  individuate  dallo Stato come economicamente
depresse.    Alle    funzioni   delegate   ineriscono,   infine,   le
determinazioni  delle  modalita'  di attuazione degli strumenti della
programmazione  negoziata,  per  quanto  attiene  alle  relazioni tra
regioni  ed  enti locali anche in ordine alle competenze che verranno
affidate ai soggetti responsabili.
  3.  Per  la  definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni
amministrative  delegate  e programmatorie, le regioni attivano forme
di  cooperazione  funzionali con gli enti locali secondo le modalita'
previste  dall'articolo  3,  comma 1, lettera c) della legge 15 marzo
1997, n. 59.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  ciascuna  regione  puo'  proporre l'adozione di criteri
differenziati  per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle
misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
  5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p),  q),  r),  s),  z),  aa)  e bb), i fondi che le leggi dello Stato
destineranno    alla   concessione   di   agevolazioni,   contributi,
sovvenzioni,  incentivi  e benefici di qualsiasi genere all'industria
saranno erogati dalle regioni.
  6.  I  fondi  relativi  alle  materie  delegate  alle  regioni sono
ripartiti  tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale
amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
  7.  Sono  soppresse  le  forme  di  concertazione  o  le intese col
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in
relazione a funzioni conferite alle regioni.
  8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  della  Conferenza  Statoregioni, sono definiti i criteri di
riparto,  recanti  anche eventuali quote minime relative alle diverse
finalita' di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle
diverse  tipologie  di  concessione  disposte  dal  presente  decreto
legislativo.
  9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative
alla   produzione   di   mangimi   semplici,   composti,  completi  o
complementari,  di  cui  agli  articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio
1963,   n.  281,  e  successive  modificazioni,  ed  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di
dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla disciplina
prevista  dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora
non  sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro
il termine di novanta giorni, che puo' essere ridotto con regolamento
da  emanare  ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del
1990.
  10. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443.
  11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10
della  legge  15  marzo 1997, n. 59, sono individuate le attivita' di
collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative
a  macchine,  prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura  CE,  da  conservare  allo  Stato,  da attribuire agli enti
locali  o  che  possono  essere  svolte  anche  da  soggetti  privati
abilitati.
  12.  Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai
sensi  del  presente  articolo,  con legge regionale. Esse subentrano
alle  amministrazioni  statali nei diritti e negli obblighi derivanti
dalle  convenzioni  dalle  stesse stipulate in forza di leggi ed in
vigore  alla  data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni
disposte   dal  presente  decreto  legislativo  e  stipulando,  ove
occorra,  atti  integrativi  alle  convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti.
                                            
                              Art. 20.
Funzioni   delle   camere   di  commercio,  industria  artigianato  e
                             agricoltura

  1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali
e   dagli   uffici   provinciali  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela
della proprieta' industriale.
  2.   Presso  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura   e'   individuato   un   responsabile   delle  attivita'
finalizzate  alla  tutela  del consumatore e della fede pubblica, con
particolare  riferimento  ai  compiti  in  materia  di  controllo  di
conformita'  dei  prodotti  e  strumenti  di misura gia' svolti dagli
uffici di cui al comma 1.
                              Art. 21.
                 Semplificazioni e liberalizzazioni
  1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
  a)  autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento
di  nuovi  impianti  industriali,  prevista  dagli articoli 3 e 4 del
decreto-legge  30  aprile  1976, n. 156, convertito con modificazioni
dalla  legge  24  maggio  1976, n. 350, come modificati dalla legge 1
marzo 1986, n. 64;
  b)  autorizzazione  per  la  realizzazione  di  nuovi  impianti  di
macinazione,   ampliamento,   riattivazione  e  trasformazione  degli
impianti   di   macinazione   e   operazioni   di   trasferimento   o
concentrazione  degli  stessi,  ai  sensi  del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.
  2.  Il  riconoscimento  come impresa produttrice di amido, fecole e
derivati,   ai   sensi  dell'articolo  1  del  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si
intende  concesso  ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta
non  sia  comunicato  all'interessato il provvedimento di diniego, ai
sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                                            
                               Art. 22 
Liberalizzazioni e  semplificazioni  concernenti  le  funzioni  delle
      camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
  1. E'  soppresso  il  visto  annuale  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura alle licenze  di  panificazione
ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. 
  2. Lo svolgimento delle seguenti attivita'  si  intende  assentito,
conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, qualora non sia  comunicato  all'interessato  il
provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato: 
    a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonche'
il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di
cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento  di
diniego deve  essere  comunicato  nel  termine  di  sessanta  giorni,
termine che puo' essere ridotto  con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006,  N.  223,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248; 
    c) la produzione a scopo di vendita e la  vendita  del  materiale
forestale di propagazione da destinarsi  al  rimboschimento,  di  cui
all'articolo 2 della  legge  22  maggio  1973,  n.  269;  l'eventuale
provvedimento di  diniego  deve  essere  comunicato  nel  termine  di
sessanta giorni, termine che  puo'  essere  ridotto  con  regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. E' subordinato ad una denuncia di inizio  attivita'  l'esercizio
delle seguenti attivita', precedentemente assoggettate ad  iscrizione
nei registri camerali: 
    a) attivita'  di  installazione,  trasformazione,  ampliamento  e
manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della  legge  5  marzo
1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile
1994, n. 392; 
    b)   attivita'   di   pulizia,   disinfezione,   disinfestazione,
derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della  legge  25
gennaio 1994, n. 82; 
    c) attivita' di autoriparazione di  cui  alla  legge  5  febbraio
1992, n. 122. 
  4.  Non  e'  subordinato   ad   alcuna   specifica   segnalazione
certificata di inizio attivita',  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
regolamento CE/852/2004. l'esercizio dell'attivita'  relativa  alla
fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e
di grassi alimentari idrogenati di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  13  novembre   1997,   n.   519,   precedentemente
assoggettato a licenza camerale. 
                                            

Titolo II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo IV
Conferimenti ai comuni e sportello unico
per le attivita' produttive

                               Art. 23
                 Conferimento di funzioni ai comuni

  1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti
la  realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione  e  la  rilocalizzazione  di  impianti produttivi, ivi
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
  2.  Nell'ambito  delle  funzioni  conferite in materia di industria
dall'articolo  19,  le  regioni  provvedono,  nella propria autonomia
organizzativa   e  finanziaria,  anche  attraverso  le  province,  al
coordinamento  e  al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle
imprese,  con  particolare  riferimento  alla  localizzazione ed alla
autorizzazione  degli  impianti  produttivi  e alla creazione di aree
industriali.  L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e
diffusione,  anche  in via telematica, delle informazioni concernenti
l'insediamento  e  lo  svolgimento  delle  attivita'  produttive  nel
territorio  regionale,  con  particolare  riferimento  alle normative
applicabili,  agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'
organizzative  di  cui  all'articolo  24,  nonche'  nella  raccolta e
diffusione   delle   informazioni   concernenti   gli   strumenti  di
agevolazione  contributiva  e  fiscale  a favore dell'occupazione dei
lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
  3.  Le  funzioni  di  assistenza  sono  esercitate prioritariamente
attraverso  gli  sportelli  unici per le attivita' produttive anche
avvalendosi  delle  strutture  tecnico-organizzative  dei consorzi di
sviluppo  industriale  di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5
ottobre 1991, n. 317.
                                            
                              Art. 24.
        Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di insediamenti produttivi
  1.  Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche
con   altri   enti  locali,  le  funzioni  di  cui  all'articolo  23,
assicurando  che  un'unica  struttura  sia  responsabile  dell'intero
procedimento.
  2.  Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di
garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica,
al  proprio  archivio  informatico  contenente  i dati concernenti le
domande  di  autorizzazione  e  il  relativo  iter  procedurale,  gli
adempimenti  necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte
le  informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in
modo coordinato.
  3.  I  comuni  possono  stipulare  convenzioni  con  le  camere  di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione
dello sportello unico.
  4.  Ai  fini  di  cui al presente articolo, gli enti locali possono
avvalersi,  nelle  forme concordate, di altre amministrazioni ed enti
pubblici,  cui  possono anche essere affidati singoli atti istruttori
del procedimento.
  5.  Laddove  siano stipulati patti territoriali o contratti d'area,
l'accordo  tra  gli  enti  locali  coinvolti  puo'  prevedere  che la
gestione  dello  sportello  unico sia attribuita al soggetto pubblico
responsabile del patto o del contratto.
                                            
                              Art. 25.
                            Procedimento

  1.  Il  procedimento  amministrativo  in  materia di autorizzazione
all'insediamento  di  attivita' produttive e' unico. L'istruttoria ha
per  oggetto  in  particolare  i profili urbanistici, sanitari, della
tutela ambientale e della sicurezza.
  2.  Il  procedimento,  disciplinato  con  uno o piu' regolamenti ai
sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
ispira ai seguenti principi:
    a)  istituzione  di  uno  sportello  unico  presso  la  struttura
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
    b)  trasparenza  delle procedure e apertura del procedimento alle
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
    c) facolta' per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione
per   l'attestazione,   sotto   la   propria  responsabilita',  della
conformita'  del  progetto  alle  singole  prescrizioni  delle  norme
vigenti;
    d)  facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per
il  rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto
in  conformita'  alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione
favorevole  di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
    e)  previsione  dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso
di falsita' di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di
errori   od   omissioni   materiali   suscettibili  di  correzioni  o
integrazioni;
    f)  possibilita'  del ricorso da parte del comune, nella qualita'
di  amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta' di
cui   alla   lettera   c),   alla   conferenza  di  servizi,  le  cui
determinazioni  sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo
14  della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15
maggio 1997, n. 127;
    g)  possibilita' del ricorso alla conferenza di servizi quando il
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in
tal  caso,  ove  la  conferenza  di servizi registri un accordo sulla
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta  di  variante  sulla  quale  si pronuncia definitivamente il
consiglio  comunale,  tenuto  conto  delle  osservazioni,  proposte e
opposizioni   avanzate   in   conferenza  di  servizi  nonche'  delle
osservazioni  e  opposizioni  formulate  dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150. 10
    h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non
collegati  professionalmente  ne'  economicamente  in  modo diretto o
indiretto  all'impresa,  con  la  presenza  dei  tecnici  dell'unita'
organizzativa,  entro  i  termini  stabiliti;  l'autorizzazione  e il
collaudo  non  esonerano  le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni  di  vigilanza  e controllo e dalle connesse responsabilita'
previste dalla legge.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali  contenute  nel  presente articolo secondo le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

                                            
                              Art. 26.
          Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
disciplinano,  con  proprie  leggi,  le  aree  industriali  e le aree
ecologicamente  attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi
necessari  a  garantire  la  tutela  della  salute, della sicurezza e
dell'ambiente.  Le  medesime  leggi disciplinano altresi' le forme di
gestione  unitaria  delle  infrastrutture  e  dei  servizi delle aree
ecologicamente  attrezzate  da  parte di soggetti pubblici o privati,
anche  costituiti  ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della
legge  23  dicembre  1992,  n.  498, e dall'articolo 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142, nonche' le modalita' di acquisizione dei terreni
compresi  nelle  aree  industriali,  ove  necessario  anche  mediante
espropriazione.   Gli  impianti  produttivi  localizzati  nelle  aree
ecologicamente  attrezzate  sono  esonerati  dall'acquisizione  delle
autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
  2.  Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al
comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei gia'
esistenti,   anche   se   totalmente   o  parzialmente  dismessi.  Al
procedimento   di   individuazione   partecipano   gli   enti  locali
interessati.
                                            
                              Art. 27.
                             Esclusioni
  1.  Sono  fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di
compatibilita'  e  di  impatto ambientale. Per gli impianti nei quali
siano  utilizzati  materiali nucleari, per gli impianti di produzione
di  materiale  d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti
di  produzione,  raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito
temporaneo,  smaltimento,  recupero  e riciclaggio dei rifiuti non si
applicano  i  principi  di  cui  alle  lettere  c)  e  d) del comma 2
dell'articolo 25.
                                            
                            Art. 27-bis. 
   (Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese) 
 
1. Le  amministrazioni,  gli  enti  e  le  autorita'  competenti  a
svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27,  attivita'  istruttorie
nell'ambito  del  procedimento  di  cui   al   regolamento   previsto
dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  per  la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione,  la  riconversione
di impianti  produttivi  e  per  l'esecuzione  di  opere  interne  ai
fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree  destinate  agli
investimenti  produttivi,  provvedono   all'adozione   delle   misure
organizzative necessarie allo snellimento  delle  predette  attivita'
istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento  dei  termini  di
queste con i termini di cui al citato regolamento. 
                                            

Titolo II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo V
Ricerca, produzione, trasporto
e distribuzione di energia

                              Art. 28.
                             Definizioni
  1.  Le  funzioni  amministrative  relative  alla  materia "energia"
concernono   le   attivita'   di  ricerca,  produzione,  trasporto  e
distribuzione di qualunque forma di energia.
                                            
                               Art. 29
              Funzioni e compiti conservati allo Stato
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59,  sono  conservate  allo Stato le funzioni e i compiti concernenti
l'elaborazione  e  la definizione degli obiettivi e delle linee della
politica  energetica  nazionale,  nonche'  l'adozione  degli  atti di
indirizzo   e   coordinamento   per   una  articolata  programmazione
energetica a livello regionale.
  2.  Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
  a) la ricerca scientifica in campo energetico;
  b)  le  determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo
stoccaggio  di  energia  limitatamente allo stoccaggio di metano in
giacimento.; 6
  c)  la  determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e le
norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione
e distribuzione dell'energia;
  d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche
dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
  e)  la  vigilanza  sull'Ente  nazionale  per  le  nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
  f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
  g)  la  costruzione  e  l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli
che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti
per  il  trasporto  con  tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di
norme  tecniche  relative  alla  realizzazione  di  elettrodotti,  il
rilascio   delle   concessioni   per   l'esercizio   delle  attivita'
elettriche,  di  competenza  statale,  le  altre  reti  di  interesse
nazionale di oleodotti e gasdotti;
  h)  la  fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui
al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di
risparmio  energetico,  nonche' le competenze di cui all'articolo 18,
comma  1,  lettere  n)  e o), in caso di agevolazioni per le medesime
finalita';
  i)  salvo  quanto  previsto  nel  capo  IV del presente titolo, gli
impianti  nucleari,  le  sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti
radioattivi,  le  materie fissili o radioattive, compreso il relativo
trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi
della normativa vigente;
  l)  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,  ivi
comprese  le  funzioni  di  polizia  minerariain  mare;  le  funzioni
amministrative  relative  a  prospezione,  ricerca  e coltivazione di
idrocarburi  in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria,
sono  svolte  dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo
modalita'  procedimentali  da emanare entro sei mesi dalla entrata in
vigore del presente decreto legislativo;
  m)  l'imposizione  delle  scorte  petrolifere obbligatorie ai sensi
delle norme vigenti;
  n)   l'attuazione   sino  al  suo  esaurimento,  del  programma  di
metanizzazione  del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
  o)  la  determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei
richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
  p)  la  rilevazione,  l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei
dati   statistici,   anche   ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi
comunitari,  finalizzati  alle  funzioni  inerenti  la programmazione
energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
  3.  In  sede  di  recepimento  della direttiva 96/1992/CE, lo Stato
definisce   obiettivi   generali   e   vincoli   specifici   per   la
pianificazione  regionale  e  di  bacino  idrografico  in  materia di
utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando
altresi'  le  concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per
uso   idroelettrico.  Fino  all'entrata  in  vigore  delle  norme  di
recepimento  della  direttiva  96/1992/CE  le  concessioni  di grandi
derivazioni   per  uso  idroelettrico  sono  rilasciate  dallo  Stato
d'intesa  con  la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro
sessanta  giorni  dalla  proposta,  il  Ministro  dell'industria, del
commercio    e    dell'artigianato   decide,   in   via   definitiva,
motivatamente.
  4.   Le  determinazioni  di  cui  alla  lettera  h)  del  comma  2,
l'articolazione  territoriale  dei programmi di ricerca, le procedure
per   il   coordinamento   finanziario  degli  interventi  regionali,
nazionali  e  dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza
unificata.


  Successivamente  la  Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno
2001,  n.  206  (in  G.U.  1a  s.s. 04/07/2001, n. 26), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del
decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 443 (che ha modificato la
lettera b), comma 2 del presente articolo).
                                            
                              Art. 30.
                Conferimento di funzioni alle regioni
  1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di
energia,   ivi  comprese  quelle  relative  alle  fonti  rinnovabili,
all'elettricita',  all'energia  nucleare,  al petrolio ed al gas, che
non  siano  riservate  allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non
siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.
  2.  Sono  attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli
12,  14  e  30  della  legge  9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di
quelli concernenti iniziative per le quali risultino gia' formalmente
impegnati  i  fondi.  Per  quanto  attiene  alle  funzioni  di cui al
medesimo  articolo  30  della  legge  n.  10 del 1991 trasferite alle
regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  3.  Il  coordinamento  e  la  verifica  in  ambito  nazionale delle
iniziative  relative  ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12
della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  e' affidato alla Conferenza
unificata.  Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini
dell'ammissibilita'  delle iniziative al finanziamento da parte delle
singole  regioni.  Per  le  regioni  a statuto speciale e le province
autonome  di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei
compiti,  nonche'  dei  connessi beni e risorse, avviene nel rispetto
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
  4.  Per  fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attivita'
di  cui  al  comma  1  del presente articolo e per le finalita' della
legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  le  regioni  a  statuto  ordinario
destinano,  con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per
cento   delle   disponibilita'   conseguite   annualmente   ai  sensi
dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
  5.  Le  regioni  svolgono  funzioni  di  coordinamento  dei compiti
attribuiti   agli  enti  locali  per  l'attuazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonche' compiti di
assistenza agli stessi per le attivita' di informazione al pubblico e
di  formazione  degli  operatori  pubblici  e privati nel campo della
progettazione,  installazione,  esercizio  e controllo degli impianti
termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata
sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.
                                            
                              Art. 31.
              Conferimento di funzioni agli enti locali
  1.  Sono  attribuite  agli  enti  locali,  in  conformita' a quanto
disposto  dalle  norme  sul  principio  di  adeguatezza,  le funzioni
amministrative  in  materia  di  controllo sul risparmio energetico e
l'uso  razionale  dell'energia e le altre funzioni che siano previste
dalla legislazione regionale.
  2.  Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle
linee  di  indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici
regionali, le seguenti funzioni:
  a)  la  redazione  e  l'adozione dei programmi di intervento per la
promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
  b)  l'autorizzazione  alla  installazione  ed  all'esercizio  degli
impianti di produzione di energia;
  c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.
                                            

Titolo II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo VI
Miniere e risorse geotermiche

                              Art. 32.
                             Definizioni
  1.  Le  funzioni  amministrative  relative  alla materia "miniere e
risorse   geotermiche"  concernono  le  attivita'  di  ricerca  e  di
coltivazione  dei  minerali  solidi  e  delle risorse geotermiche e
dell'anidride carbonica ed includono tutte le funzioni connesse con
lo svolgimento di tali attivita'.
                                            
                              Art. 33.
               Funzioni e compiti riservati allo Stato
  1.   Sono   conservate   allo   Stato  le  funzioni  amministrative
concernenti:
  a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
  b)  l'approvazione di disciplinaritipo per gli aspetti di interesse
statale;
  c)  la  determinazione  dei  limiti  massimi  dei diritti, canoni e
contributi  dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove
non siano stabiliti con legge;
  d)  la  ricerca  mineraria,  la  promozione della ricerca mineraria
all'estero,   la   raccolta   e   l'elaborazione  dei  dati  relativi
all'industria mineraria;
  e)  la  determinazione  degli  indirizzi  della  politica mineraria
nazionale ed i relativi programmi;
  f)  la  dichiarazione  di  aree  indiziate  di minerale, sentite le
regioni interessate;
    g) l'inventario delle risorse geotermiche;
  h)  la  definizione  dei  contenuti e della durata dei corsi per il
diploma  di  cui all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo
20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
  i)   la   determinazione   dei  limiti  massimi  delle  tariffe  da
corrispondersi  da  parte  dei richiedenti autorizzazioni, verifiche,
collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
  l)  la  determinazione  dei  requisiti  generali  dei  progetti  di
riassetto  ambientale  che  le  regioni  devono  tenere  presenti nei
procedimenti  per  la  concessione degli speciali contributi previsti
dalla legislazione statale;
  m)  la  determinazione  degli indirizzi per la raccolta dei dati in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
  n)  il  riconoscimento  dell'idoneita' dei prodotti esplodenti e la
tenuta del relativo elenco.
                                            
                              Art. 34.
                Conferimento di funzioni alle regioni
  1.  Le  funzioni  degli  uffici  centrali  e periferici dello Stato
relative  ai  permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione
di  minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono
delegate  alle  regioni,  che  le  esercitano  nell'osservanza  degli
indirizzi  della  politica  nazionale  nel  settore  minerario  e dei
programmi nazionali di ricerca.
  2.  Sono  altresi'  delegate  alle  regioni  le funzioni di polizia
mineraria  su  terraferma  che  le  leggi  vigenti attribuiscono agli
ingegneri  capo  dei  distretti  minerari  ed ai prefetti, nonche' le
funzioni  di  polizia  mineraria relative alle risorse geotermiche su
terraferma.
  3.  Sono  delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli
ausilii  finanziari  che  le leggi dello Stato prevedono a favore dei
titolari  di  permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di
sostanze  minerali  e  di  risorse geotermiche, nonche' degli ausilii
disposti  dai  programmi  previsti  dalle  leggi dello Stato per aree
interessate a processi di riconversione delle attivita' minerarie.
  4.  E'  altresi'  delegata  alle  regioni  la  determinazione delle
tariffe  entro  i  limiti  massimi fissati ai sensi dell'articolo 33,
lettera i).
  5.  I  canoni  dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni
sono  devoluti  alle  regioni  territorialmente interessate, le quali
provvedono  altresi'  alla loro determinazione entro i limiti fissati
ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
  6.  Gli  obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di
permessi   e  di  concessioni  sono  assolti  mediante  comunicazione
all'autorita'   regionale   competente,   la   quale   provvede  alla
trasmissione  dei  dati  al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.
  7.  Nulla  e'  innovato  quanto agli obblighi di informazione delle
imprese  nei  confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorita'
regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.
  8.  Sono  soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti
dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle
regioni ai sensi del presente articolo.
                                            
                              Art. 35.
                  Valutazione di impatto ambientale
  1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale
(VIA)  dei  progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo
34  provvedono  le  regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le
norme  dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore
delle leggi regionali in materia.
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti
di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.
                                            
                              Art. 36.
                             Abrogazioni
  1.  Dalla  data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo
34  del  presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e
53  del  regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.
                                            

Titolo II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo VII
Ordinamento delle camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura

                              Art. 37.
           Vigilanza sulle camere di commercio, industria
                      artigianato e agricoltura
  1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla
determinazione   delle   piante   organiche   delle   stesse,   sulla
costituzione di aziende speciali, nonche' gli atti di controllo sulle
unioni  regionali,  i  centri estero e le unioni interregionali delle
camere stesse.
  2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dall'articolo  4 della legge 29
dicembre  1993,  n.  580, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  sentita  la Conferenza Statoregioni, presenta ogni
anno  al  Parlamento  una  relazione  generale  sulle attivita' delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura e delle
loro  unioni  regionali,  che  riguardi  in  particolare  i programmi
attuati  e  gli  interventi realizzati. La relazione e' redatta sulla
base  delle  relazioni  trasmesse  dalle  regioni  sentite  le unioni
regionali delle predette camere.
  3.  Le  regioni  esercitano  il controllo sugli organi camerali, in
particolare  per  i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi
compreso  lo  scioglimento  dei  consigli  camerali nei casi previsti
dall'articolo  5  della  legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto
previsto  all'articolo  38, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo.  Nel  collegio  dei  revisori delle camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  e'  garantita la presenza di
rappresentanti   della  regione,  del  Ministero  del  tesoro  e  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
                                            
                              Art. 38.
              Funzioni e compiti conservati allo Stato

  1.  Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  le funzioni
amministrative concernenti:
    a)   l'approvazione   dello   statuto,   e   relative  modifiche,
dell'Unione   italiana   delle   camere   di   commercio,  industria,
artigianato e agricoltura;
    b)  la vigilanza sull'attivita' dell'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    c)  l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, delle norme di attuazione
dell'articolo  8  della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla
disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    d)  la  determinazione  delle  voci  e  degli importi massimi dei
diritti  di  segreteria  sull'attivita' certificatoria svolta e sulla
iscrizione  in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle
disposizioni vigenti;
    e)  lo  scioglimento  degli  organi  camerali per gravi motivi di
ordine pubblico.
    f)  la  tenuta  dell'elenco  dei segretari generali, l'iscrizione
allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'articolo
20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la
Conferenza Statoregioni, le funzioni concernenti:
    a)   l'istituzione   delle   camere   di   commercio,  industria,
artigianato   e   agricoltura   derivanti   dall'accorpamento   delle
circoscrizioni territoriali di due o piu' camere;
    b)  la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del
consiglio  camerale,  degli emolumenti da corrispondere ai componenti
degli organi camerali;
    c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi
1  e 2, e dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n.
580,   relativi   alla   costituzione   del   consiglio  camerale  e,
rispettivamente, della giunta camerale;
      d)  la  disciplina  della gestione patrimoniale e finanziaria
delle  camere  di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione
del conto consuntivo e del bilancio preventivo. 
  3.  Su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  la  Conferenza  unificata  delibera sulle seguenti
materie:
    a)  la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata
al   fondo   perequativo   delle   camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura;
    b)  la  definizione  dei criteri generali per la ripartizione dei
componenti i consigli camerali;
    c)  la  determinazione delle modalita' per l'elezione diretta dei
consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
                                            

Titolo II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo VIII
Fiere e mercati, e disposizioni
in materia di commercio

                              Art. 39.
                             Definizioni
  1.  Le  funzioni  amministrative relative materia "fiere e mercati"
ricomprendono  le  attivita'  non  permanenti,  volte a promuovere il
commercio,   la   cultura,   l'arte   e   la  tecnica  attraverso  la
presentazione  da  parte di una pluralita' di espositori di beni o di
servizi  nel  contesto  di  un  evento  rappresentativo  dei  settori
produttivi  interessati.  Quelle  relative  alla  materia "commercio"
ricomprendono  l'attivita'  di  commercio  all'ingrosso, commercio al
minuto,  l'attivita'  di  somministrazione  al  pubblico di bevande e
alimenti,  l'attivita' di commercio su aree pubbliche, l'attivita' di
commercio  dei  pubblici  esercizi e le forme speciali di vendita. Si
intendono  altresi' ricomprese le attivita' concernenti la promozione
dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e
l'assistenza  integrativa  alle  piccole  e  medie imprese sempre nel
settore del commercio.
                                            
                              Art. 40.
              Funzioni e compiti conservati allo Stato

  1.   Sono   conservate   allo   Stato  le  funzioni  amministrative
concernenti:
    a)  le  competenze  attribuite allo Stato dal decreto legislativo
recante riforma della disciplina in materia di commercio;
    b) le esposizioni universali;
    c)   il   riconoscimento  della  qualifica  delle  manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale;
    d)  la  pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
    e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di
svolgimento    delle    manifestazioni    fieristiche    di   rilievo
internazionale.
    f)  l'attivita'  regolamentare  in materia di somministrazione al
pubblico  di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi,
d'intesa con le regioni.  
  2.  Resta  fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  La  Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (in
G.U.   1a  s.s.  4/7/2001,  n.  26)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  della  lettera  f) del comma 1 del presente articolo,
aggiunta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999.
                                            
                              Art. 41.
      Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

  1.  Sono  trasferite  alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in
materia  di  fiere  e  mercati, salvo quelle espressamente conservate
allo Stato dall'articolo 40.
  2.   Sono  trasferite  in  particolare  alle  regioni  le  funzioni
amministrative concernenti:
    a)   il   riconoscimento  della  qualifica  delle  manifestazioni
fieristiche  di  rilevanza  nazionale e regionale nonche' il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
    b)  gli  enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i
comuni interessati;
    c)  la  pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche;
    d)  le  competenze gia' delegate ai sensi dell'articolo 52, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
    e)  la  promozione  dell'associazionismo e della cooperazione nel
settore  del commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole
e medie imprese sempre nel settore del commercio;
    f)  la  concessione  e  l'erogazione  di  ogni  tipo  di  ausilio
finanziario;
    g)  l'organizzazione,  anche  avvalendosi dell'Istituto nazionale
per  il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale,
tecnica  e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di
cui  all'articolo  35  del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
  3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone
montane   anche   attraverso   le   comunita'  montane,  le  funzioni
amministrative  concernenti  il  riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni   fieristiche   di  rilevanza  locale  e  le  relative
autorizzazioni allo svolgimento.
  4.  Le  regioni  assicurano,  mediante  intese  tra loro, sentiti i
comuni  interessati,  il coordinamento dei tempi di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
40, comma 1, lettera e).
  5.  Fino  alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui
al  presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi
degli enti di cui al comma 2, lettera b).
                                            
                              Art. 42.
                             Abrogazioni
  1.  Sono  abrogate  le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4  agosto  1988,  n.  375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 4 giugno
1993,  n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991,
n.   287,  nella  parte  in  cui  individuano  l'ufficio  provinciale
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  come  organo
competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche' tutte
le  disposizioni  incompatibili  con la normativa vigente per effetto
dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
  2.  Sono  abrogate  le  disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del
regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
                                            

Titolo II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo IX
Turismo

                              Art. 43.
                             Definizioni
  1.  Le  funzioni  amministrative  relative alla materia "turismo ed
industria  alberghiera",  cosi'  come  definita  dall'articolo 56 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616,
concernono  ogni  attivita'  pubblica o privata attinente al turismo,
ivi  incluse  le  agevolazioni,  le  sovvenzioni,  i  contributi, gli
incentivi,  comunque denominati, anche se per specifiche finalita', a
favore delle imprese turistiche.
                                            
                              Art. 44.
              Funzioni e compiti conservati allo Stato
  Sono conservate allo Stato:
  a)  la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli
obiettivi  per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Le  connesse  linee  guida  sono contenute in un documento approvato,
d'intesa  con  la Conferenza Statoregioni, con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  adottato  ai sensi dell'articolo 3 del
decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
di  categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici,
dei  consumatori  e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali
dei  lavoratori  del  turismo  piu'  rappresentative nella categoria.
Prima  della  sua definitiva adozione, il documento e' trasmesso alle
competenti  Commissioni  parlamentari.  Entro  sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo e' approvato il
predetto documento contenente le linee guida;
  b)  il  monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla
lettera a) relativamente agli aspetti statali;
  c)  il  coordinamento intersettoriale delle attivita' di competenza
dello  Stato  connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del
sistema turistico nazionale;
  d)  il  cofinanziamento,  nell'interesse  nazionale,  di  programmi
regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.
                                            
                              Art. 45.
                Conferimento di funzioni alle regioni
  1.  Sono  conferite  alle  regioni tutte le funzioni amministrative
statali   concernenti   la   materia   del   turismo,  come  definita
nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.
                                            
                              Art. 46.
                             Abrogazioni
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge
17 maggio 1983, n. 217.
  2.  Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
e' soppresso il secondo periodo.
  3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
  a)  al  comma  1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del
decreto  legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero
123 e la virgola successiva;
  b) e' abrogato l'articolo 123.
  4.  Sono  abrogati  gli  articoli  da 234 a 241 del regolamento per
l'esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  5.  Nella  tabella  C,  costituente  l'allegato  1  al  decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, e' soppresso il n.
65.
  6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
    a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
  b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
  c)  articolo  57,  comma  secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.
  7.  L'articolo  6  del  decreto  del Presidente della Repubblica 21
aprile  1994,  n.  394,  e'  abrogato.  Resta  fermo  quanto previsto
relativamente  agli  aspetti  tecnici  di sicurezza e di igiene per i
circhi equestri e le attivita' di spettacolo viaggiante.
                                            

Titolo II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo X
Disposizioni comuni

                               Art. 47
              Funzioni e compiti conservati allo Stato

  1.  Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del
presente  titolo,  e'  conservata  allo  Stato  la  definizione degli
indirizzi  generali  delle  politiche economiche e delle politiche di
settore.
  2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni amministrative
concernenti  la  definizione, nei limiti della normativa comunitaria,
di  norme  tecniche  uniformi  e  standard di qualita' per prodotti e
servizi,  di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi
quelli  alimentari  e  dei servizi, nonche' le condizioni generali di
sicurezza   negli  impianti  e  nelle  produzioni,  ivi  comprese  le
strutture ricettive.
  3.  Resta  di  competenza  degli  organi  e delle amministrazioni
statali  e  centrali,  fino al compimento degli atti di liquidazione,
erogazione  e  controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi
inerenti   ad  agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,  incentivi  e
benefici  di  qualunquegenere alle imprese, per i quali, alla data di
effettivo  esercizio  delle  funzioni  conferite, sia gia' avviato il
relativo procedimento amministrativo.
  4.  I  fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle
imprese,  a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel
fondo  di  cui  al  comma  6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le
regioni  sulla  base  di  quanto  previsto  dal  comma 8 del medesimo
articolo.
  5.  Al  fine  di  concertare  i criteri e gli indirizzi unitari nel
rispetto   delle  specificita'  delle  singole  realta'  regionali,in
conformita'  con  l'articolo  2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed
assicurare  l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale,
il   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  predispone,
d'intesa  con la conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di
allevatori   interessate,   il   programma   annuale   dei  controlli
funzionali.
  6.  Compete  al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai
sensi  dell'articolo  2,  comma  3,  del decreto legislativo 4 giugno
1997,  n. 143, il finanziamento delleattivita' di tenuta dei registri
e  dei  libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori
operanti   a   livello   nazionale,   nei  limiti  autorizzati  dalla
legislazione vigente.
  7.  Compete  alle  regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla
legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delleattivita' relative
ai  controlli  funzionali  esercitate  da  associazioni di allevatori
operanti a livello territoriale.
                              Art. 48.
                Conferimento di funzioni alle regioni

  1.  I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti
nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le
funzioni relative:
    a)  all'organizzazione  ed alla partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni  organizzate  al  di  fuori  dei  confini  nazionali  per
favorire  l'incremento  delle esportazioni dei prodotti locali, anche
con  la  stampa  e  la distribuzione di pubblicazioni per la relativa
propaganda;
    b)  alla  promozione  e al sostegno alla costituzione di consorzi
esclusi  quelli  a  carattere multiregionale; tra piccole e medie
imprese  industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli
articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
    c)alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed
organizzativo   di  iniziative  di  investimento  e  di  cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
    d)  allo  sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri
Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
    e)  alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
agroalimentari,  come  individuati  dall'articolo  10,  comma  1, del
decreto-legge  28  maggio  1981, n. 251, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
    f)  alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
turisticoalberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del
citato decreto-legge n. 251 del 1981;
    g)   alla   predisposizione   ed  all'attuazione  di  ogni  altra
iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
  2.  Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1,
le  regioni  possono  avvalersi  anche  dell'ICE  e  delle  camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
                                            
                              Art. 49.
                       Agevolazioni di credito
  1.  Sono  comprese  tra  le  funzioni  amministrative  trasferite o
delegate  alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche
quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al
credito  nei  limiti  massimi  stabiliti in base a legge dello Stato,
nonche'  la  disciplina  dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione  dei  criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato
ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
  2.  Rimangono  assegnate  allo  Stato  ed  ai  competenti organismi
indipendenti  le  funzioni  in  materia di ordinamento creditizio, di
banche   e  intermediari  finanziari,  di  mercati  finanziari  e  di
vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.
  3.  La  determinazione  dei  tassi  minimi  d'interesse agevolati a
carico  dei  beneficiari  e'  operata  ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
  4.  Il  trasferimento  di  funzioni  di cui al comma 1 del presente
articolo   comprende   le  funzioni  di  determinazione  dei  criteri
applicativi  dei  provvedimenti regionali di agevolazione creditizia,
di  prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni
e  quote  di  concorso,  destinati  all'agevolazione  dell'accesso al
credito  sulle  materie  di competenza regionale, anche se relativi a
provvedimenti   di   incentivazione   definiti   in  sede  statale  o
comunitaria.
                                            

Titolo II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo XI
Disposizioni transitorie e finali

                              Art. 50.
       Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative
             e statali e attribuzione di beni e risorse

  1.  Sono  soppressi  gli  uffici  metrici  provinciali e gli uffici
provinciali  per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato. Sono,
inoltre,   soppressi   gli   uffici   periferici   gia'  appartenenti
all'Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo  per il Mezzogiorno
(Agensud),  a  decorrere  dalla conclusione delle operazioni previste
per la gestione stralcio.
  2.  COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1999, N. 50 .
  3.  COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1999, N. 50 .
  4.  Il  personale  e  le  dotazioni  tecniche  degli uffici metrici
provinciali  e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio
e  l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo I
Disposizioni generali in materia di territorio
ambiente e infrastrutture

                              Art. 51.
                               Oggetto
  1.  Il  presente  titolo  disciplina il conferimento alle regioni e
agli  enti  locali  di  funzioni  e compiti amministrativi in tema di
"territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente,
tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione dei rifiuti",
"risorse   idriche   e   difesa   del   suolo",   "opere  pubbliche",
"viabilita'", "trasporti" e "protezione civile".
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo II
Territorio e urbanistica
Sezione I - Linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale

                              Art. 52.
                    Compiti di rilievo nazionale
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo  1997,  n.  59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla
identificazione  delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale  con  riferimento  ai  valori  naturali  e ambientali, alla
difesa  del  suolo  e  alla  articolazione  territoriale  delle  reti
infrastrutturali  e  delle  opere  di  competenza statale, nonche' al
sistema  delle citta' e delle aree metropolitane, anche ai fini dello
sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
  2.  Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali
e  il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma
4,  lettera  e),  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, in materia di
politiche urbane e di assetto territoriale.
  3.  I  compiti  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo sono
esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
  4.  All'articolo  81, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) e' abrogata.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo II
Territorio e urbanistica
Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale
e bellezze naturali

                              Art. 53.
                         Funzioni soppresse
  Sono o restano soppresse:
  a)  le  funzioni  consultive,  spettanti al Consiglio superiore dei
lavori  pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
  b)  le  attribuzioni  spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia
di piani territoriali di coordinamento;
  c)  le  funzioni  relative  alla  tenuta dell'albo degli esperti di
pianificazione;
  d)   le   residue   funzioni   statali   in  materia  di  piani  di
ricostruzione;
  e)   le  funzioni  giurisdizionali  delle  commissioni  centrale  e
regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
                                            
                              Art. 54.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1.  Sono  mantenute  allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
  a)    all'osservatorio    e   monitoraggio   delle   trasformazioni
territoriali,   con   particolare   riferimento  ai  compiti  di  cui
all'articolo  52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla
base dei dati forniti dai comuni;
  b)    all'indicazione    dei    criteri    per    la   raccolta   e
l'informatizzazione  di  tutto  il  materiale  cartografico ufficiale
esistente,  e  per  quello  in  corso  di  elaborazione,  al  fine di
unificare i diversi sistemi per una piu' agevole lettura dei dati;
  c)  alla  predisposizione  della normativa tecnica nazionale per le
opere  in  cemento  armato  e  in  acciaio  e  le costruzioni in zone
sismiche;
  d)   alla  salvaguardia  di  Venezia,  della  zona  lagunare  e  al
mantenimento  del  regime  idraulico  lagunare,  nei  limiti e con le
modalita'  di  cui alle leggi speciali vigenti nonche' alla legge 5
marzo 1963, n. 366;
  e)  alla  promozione  di  programmi innovativi in ambito urbano che
implichino   un   intervento   coordinato   da   parte   di   diverse
amministrazioni dello Stato.
  2.  Le  funzioni  di  cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1
sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.
                                            
                              Art. 55.
            Localizzazione di opere di interesse statale
  1.   Le  procedure  di  localizzazione  delle  opere  pubbliche  di
interesse  di  amministrazioni  diverse  dalle  regioni  e dagli enti
locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da
parte  dell'amministrazione  interessata,  di  un  quadro complessivo
delle  opere e degli interventi compresi nella propria programmazione
triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
  2.  Nei  casi  di  variazione  degli  strumenti urbanistici vigenti
conseguente  all'approvazione  di  progetti  di  opere  e  interventi
pubblici,  l'amministrazione  procedente  e'  tenuta  a  predisporre,
insieme   al   progetto,   uno   specifico   studio   sugli   effetti
urbanisticoterritoriali  e  ambientali dell'opera o dell'intervento e
sulle  misure  necessarie  per  il  suo  inserimento  nel  territorio
comunale.
                                            
                              Art. 56.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali, ai sensi
dell'articolo  4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni  amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle
disposizioni della presente sezione.
                                            
                              Art. 57.
            Pianificazione territoriale di coordinamento
                     e pianificazioni di settore
  1.   La   regione,  con  legge  regionale,  prevede  che  il  piano
territoriale  di  coordinamento  provinciale  di  cui all'articolo 15
della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei
piani  di  tutela  nei  settori  della protezione della natura, della
tutela  dell'ambiente,  delle  acque e della difesa del suolo e della
tutela  delle  bellezze  naturali,  sempreche'  la  definizione delle
relative  disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia
e le amministrazioni, anche statali, competenti.
  2.  In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di
settore  conservano  il  valore e gli effetti ad essi assegnati dalla
rispettiva normativa nazionale e regionale.
  3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6,
del presente decreto legislativo.
                                            
                              Art. 58.
                Riordino e soppressione di strutture
  1.  Nell'ambito  del riordino di cui all'articolo 9, e' ricompresa,
in  particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale
presso il Ministero dei lavori pubblici.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo II
Territorio e urbanistica
Sezione III - Edilizia residenziale pubblica

                              Art. 59.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
  a)  alla determinazione dei principi e delle finalita' di carattere
generale  e  unitario  in  materia di edilizia residenziale pubblica,
anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
  b)  alla  definizione  dei  livelli  minimi del servizio abitativo,
nonche'   degli  standard  di  qualita'  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica;
  c)  al  concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali
interessati,  all'elaborazione  di programmi di edilizia residenziale
pubblica aventi interesse a livello nazionale;
  d)   alla   acquisizione,   raccolta,  elaborazione,  diffusione  e
valutazione  dei  dati  sulla  condizione  abitativa;  a tali fini e'
istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
  e)  alla  definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato
delle  locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi
concernenti il sostegno finanziario al reddito.
                                            
                              Art. 60.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative  non  espressamente indicate tra quelle mantenute allo
Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
  a)  alla  determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi
nel settore;
  b)  alla  programmazione  delle  risorse  finanziarie  destinate al
settore;
  c)  alla  gestione  e all'attuazione degli interventi, nonche' alla
definizione delle modalita' di incentivazione;
  d)   alla   determinazione  delle  tipologie  di  intervento  anche
attraverso   programmi   integrati,   di   recupero   urbano   e   di
riqualificazione urbana;
  e)  alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia  residenziale  destinati  all'assistenza  abitativa, nonche'
alla determinazione dei relativi canoni.
                                            
                              Art. 61.
                      Disposizioni finanziarie

  1.  Dal  1  gennaio  1999  sono accreditate alle singole regioni le
disponibilita'  esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo  sulle  annualita'  corrisposte dallo Stato alla
sezione  autonoma  per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
    a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
    b)  dall'articolo  9  del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
    c)  dai  commi  quarto  ed  undicesimo dell'articolo 1, dai commi
undicesimo  e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies
del   decreto-legge   23   gennaio   1982,   n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94:
    d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio
1985,  n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118;
    e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    f)  dal  comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n.
179.
  2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998,  sono versate alle regioni
secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per
la  programmazione economica (CIPE), le annualita' relative ai limiti
di impegno autorizzati:
    a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
    b)  dall'articolo  9  del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
    c)  dai  commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12
dell'articolo  2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
    d)  dall'articolo  3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio
1985,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118;
    e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  3.  L'erogazione  dei  fondi  di cui all'articolo 10 della legge 14
febbraio   1963,  n.  60,  attribuiti  a  ciascuna  regione,  il  cui
versamento  e'  stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo
1988,  n.  67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995,
n.  355,  e'  effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta
delle  regioni,  nei  limiti  delle disponibilita' a ciascuna regione
attribuite.
  4.  Le  regioni  possono  utilizzare  le  eventuali  economie sulle
annualita'  di  cui  al  comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare
anticipazioni  sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri
derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
    a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
    b)  articolo  13,  comma  8,  della  legge 24 dicembre 1993, n.
537;
    c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  5.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo
si  applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo
13   della   legge   5  agosto  1978,  n.  457,  nonche'  a  quelli
dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
  6.  Le  risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il
presente    decreto    legislativo   sono   devolute   alle   regioni
contestualmente  alla  data  del  trasferimento,  con  corrispondente
soppressione  o  riduzione  dei  capitoli  di  bilancio  dello  Stato
interessati.
  7.  Le risorse statali destinate alle finalita' di cui all'articolo
59  vengono  determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita
la Conferenza unificata.
                                            
                              Art. 62.
                Riordino e soppressione di strutture
  1.  Nell'ambito  del riordino di cui all'articolo 9, e' ricompresa,
in  particolare,  la  sezione  autonoma  per  l'edilizia residenziale
pubblica della Cassa depositi e prestiti.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  sono  soppressi,  contestualmente all'avvenuto
trasferimento   delle   competenze,   secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 63 del presente decreto legislativo:
  a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il
Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
  b)  il  Segretariato  generale  del  CER  e il centro permanente di
documentazione.
                                            
                              Art. 63.
        Criteri e modalita' per il trasferimento alle regioni
  1.   La   competente   amministrazione  dello  Stato  propone  alla
Conferenza  Statoregioni,  di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo
1997,  n. 59, i criteri, le modalita' ed i tempi per il trasferimento
delle  competenze  alle  regioni.  Raggiunta  l'intesa, sono attivati
accordi  di programma tra la competente amministrazione dello Stato e
ciascuna  regione  per  rendere  operativo  il  trasferimento stesso,
tenendo   conto  della  necessita'  di  garantire  l'efficacia  delle
procedure in essere.
  2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi
entro  diciotto  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto legislativo
                                            
                              Art. 64.
                         Patrimonio edilizio
  1.   Con   successivo  provvedimento  legislativo  verra'  definito
l'assetto  del  patrimonio  di  edilizia residenziale pubblica, fatto
salvo quello di proprieta' degli enti locali.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo II
Territorio e urbanistica
Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici
e conservazione dei registri immobiliari

                               Art. 65
                    Funzioni mantenute allo Stato

  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
    a)  allo  studio  e  allo  sviluppo  di metodologie inerenti alla
classificazione  censuaria  dei  terreni  e  delle unita' immobiliari
urbane;
    b)   alla   predisposizione   di   procedure  innovative  per  la
determinazione  dei  redditi  dei  terreni e degli immobili urbani ai
fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
    c) alla disciplina dei libri fondiari;
      d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalita'  di  trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione,
nonche' di visure e certificati ipotecari;
    e)  alla  disciplina  delle  imposte ipotecarie, catastali, delle
tasse   ipotecarie   e   dei   tributi   speciali,  ivi  compresa  la
regolamentazione  di  eventuali  privilegi,  di  sgravi  e  rimborsi,
nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
    f)  all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi
e  aggiornamenti  topografici  e la formazione di mappe e cartografie
catastali;
      g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi
di aggiornamento degli atti;
    h)  alla  gestione  unitaria  e certificata della base dei dati
catastali  e  dei  flussi  di aggiornamento delle informazioni di cui
alla  lettera  g), assicurando il coordinamento operativo per la loro
utilizzazione  a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di
connettivita'  e  garantendo  l'accesso  ai  dati  a tutti i soggetti
interessati.
                                            
                              Art. 66.
                 Funzioni conferite agli enti locali

  1.  Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
     a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento
degli  atti  catastali,  partecipando  al  processo di determinazione
degli  estimi  catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo
65, comma 1, lettera h);
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443.
    c)  alla  rilevazione  dei  consorzi  di  bonifica  e degli oneri
consortili gravanti sugli immobili.
  2.  Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere
esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.
                                            
                              Art. 67.
                          Organismo tecnico
  1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del
comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute
allo  Stato  e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso
l'istituzione,  con  i  decreti legislativi di cui all'articolo 9 del
presente  decreto  legislativo,  di  un  apposito  organismo tecnico,
assicurando  la  partecipazione  delle  amministrazioni statali e dei
comuni.
  2.  Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale,
al  rilevamento  e  aggiornamento  topografico,  all'elaborazione  di
osservazioni  geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti
trigonometriche   e   di  livellazione,  provvedono,  per  quanto  di
rispettivo  interesse,  lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
anche   attraverso  alle  comunita'  montane,  avvalendosi  di  norma
dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
  3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono,
al  fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni
con   l'organismo   tecnico   di   cui  allo  stesso  comma  1  e  le
amministrazioni   che  svolgono  corrispondenti  funzioni  a  livello
centrale.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione I - Funzioni di carattere generale
e di protezione della fauna e della flora

                              Art. 68.
                              Funzioni
  1. E' soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.
                                            
                              Art. 69.
                    Compiti di rilievo nazionale
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo  1997,  n.  59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela
dell'ambiente quelli relativi:
  a)   al   recepimento  delle  convenzioni  internazionali  e  delle
direttive  comunitarie  relative  alla  tutela  dell'ambiente  e alla
conseguente  definizione  di  obiettivi e delle iniziative necessarie
per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
  b)  alla  conservazione  e  alla valorizzazione delle aree naturali
protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute
di  importanza  internazionale o nazionale, nonche' alla tutela della
biodiversita',  della  fauna e della flora specificamente protette da
accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
  c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
  d)   alla  protezione,  alla  sicurezza  e  all'osservazione  della
qualita' dell'ambiente marino;
  e)  alla  determinazione  di  valori limite, standard, obiettivi di
qualita' e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di
  un   livello   adeguato  di  tutela  dell'ambiente  sul  territorio
  nazionale;
f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo
ambientale, nelle materie di competenza statale;
  g)  all'esercizio  dei  poteri statali di cui all'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
  h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei
  speciali   per   interventi  di  tutela  dell'ambiente  di  rilievo
  nazionale;
i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre
e marine minacciate di estinzione;
  m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione
di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
  n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
  o) all'adozione della carta della natura;
  p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo
12  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175,  come risultano modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge
19  maggio  1997, n. 137, nonche' quelle attualmente esercitate dallo
Stato   fino   all'attuazione  degli  accordi  di  programma  di  cui
all'articolo 72.
  2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni,
le funzioni relative:
  a)alla informazione ed educazione ambientale;
  b)  alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo
sostenibile;
  c)  alle  decisioni  di  urgenza  a  fini  di prevenzione del danno
ambientale;
  d) alla protezione dell'ambiente costiero.
  3.  Sono  altresi'  mantenute allo Stato le attivita' di vigilanza,
sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle
funzioni  e  dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attivita'
di  vigilanza  sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA)   e  sull'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica applicata al mare (ICRAM).
  4.  I  compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati,
sentita  la  Conferenza  unificata  e  i  compiti  di cui al comma 1,
lettera   o)   sono   esercitati  previa  intesa  con  la  Conferenza
Statoregioni.
                                            
                              Art. 70.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Tutte  le  funzioni  amministrative  non espressamente indicate
nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni
e agli enti locali e tra queste, in particolare:
  a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
  b)  il  controllo  in  ordine alla commercializzazione e detenzione
degli  animali  selvatici,  il  ricevimento  di  denunce,  i visti su
certificati   di  importazione,  il  ritiro  dei  permessi  errati  o
falsificati,   l'autorizzazione   alla   detenzione   temporanea,  ad
eccezione  della  normativa  di  cui  alla  Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate
di  estinzione  (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975,
n. 874;
  c)  le  competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello
Stato,  salvo  quelle  necessarie  all'esercizio  delle  funzioni  di
competenza statale.
                                            
                              Art. 71.
                  Valutazione di impatto ambientale
  1.  In  materia  di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di
competenza dello Stato:
  a)  le  opere  ed  impianti  il cui impatto ambientale investe piu'
regioni;
  b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
  c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
  d) le opere la cui autorizzazione e' di competenza dello Stato.
  2.  Con  atto  di  indirizzo e coordinamento da adottare entro otto
mesi   dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo,  sono  individuate  le  specifiche  categorie  di opere,
interventi  e  attivita' attualmente sottoposti a valutazione statale
di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.
  3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato
e'  subordinato,  per  ciascuna  regione,  alla  vigenza  della legge
regionale  della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorita'
competente  nell'ambito  del  sistema delle regioni e delle autonomie
locali,  ferma  restando  la  distinzione  tra autorita' competente e
soggetto proponente.
                                            
                              Art. 72.
             Attivita' a rischio di incidente rilevante
  1.   Sono  conferite  alle  regioni  le  competenze  amministrative
relative  alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4
del  decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
l'adozione  di  provvedimenti  discendenti  dall'istruttoria tecnica,
nonche'   quelle   che   per   elevata  concentrazione  di  attivita'
industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di
interventi  di  salvaguardia  dell'ambiente  e della popolazione e di
risanamento   ambientale   subordinatamente   al   verificarsi  delle
condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
  2.  Le  regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche
normative   ai   fini   del   raccordo   tra  i  soggetti  incaricati
dell'istruttoria  e  di garantire la sicurezza del territorio e della
popolazione.
  3.  Il  trasferimento  di  cui  al comma 1 avviene subordinatamente
all'adozione  della  normativa  di cui al comma 2, previa attivazione
dell'Agenzia  regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del
decreto-legge  4  dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni
dalla  legge  21  gennaio  1994,  n.  61,  e  a seguito di accordo di
programma  tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo
svolgimento   delle   funzioni,   nonche'   per   le   procedure   di
dichiarazione.
                                            
                              Art. 73.
         Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza
                 di soppressione di funzioni statali
  1.  Sono  altresi'  conferite  alle  regioni,  in conseguenza della
soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi
dell'articolo 68 le seguenti funzioni:
  a) la determinazione delle priorita' dell'azione ambientale;
  b) il coordinamento degli interventi ambientali;
  c)  la  ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari
interventi.
  2.   Qualora   l'attuazione   dei  programmi  regionali  di  tutela
ambientale   richieda   l'iniziativa   integrata   e  coordinata  con
l'amministrazione  dello  Stato  o  con  altri  soggetti  pubblici  o
privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
  3.  E' conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione
di  tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma
di   salvaguardia   del   litorale   e  delle  zone  umide  nell'area
metropolitana  di  Cagliari  di  cui all'articolo 17, comma 20, della
legge  11  marzo  1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato
nei  rapporti  concessori  e  convenzionali  in  atto e dispone delle
relative risorse finanziarie.
                                            
                              Art. 74.
              Disciplina delle aree ad elevato rischio
                         di crisi ambientale
  1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' abrogato.
  2.  Le  regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori,
individuano   le  aree  caratterizzate  da  gravi  alterazioni  degli
equilibri  ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che
comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
  3.  Sulla  base  dell'individuazione  di cui al comma 2, le regioni
dichiarano  tali  aree  di  elevato  rischio  di crisi ambientale. La
dichiarazione  ha  validita'  per  un  periodo  di  cinque anni ed e'
rinnovabile una sola volta.
  4.  Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano
di  risanamento  teso  ad  individuare  in  via prioritaria le misure
urgenti  atte  a  rimuovere  le situazioni di rischio e al ripristino
ambientale.
  5.  Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche
alle  aree  dichiarate  ad  elevato  rischio  di  crisi ambientale al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  6.  Resta  salva  l'efficacia  dei  provvedimenti  adottati in base
all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione
della  disciplina  regionale e all'adozione dei relativi strumenti di
pianificazione.
                                            
                              Art. 75.
                        Riordino di strutture
  1.  Nell'ambito  del  riordino  di  cui all'articolo 9 del presente
decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
    a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
  b) la Consulta per la difesa del mare;
  c)  la  Commissione  scientifica  sul  commercio  internazionale di
specie  selvatiche  di  cui  all'articolo  4,  comma 2, della legge 7
febbraio 1992, n. 150;
  d)  la  Consulta  tecnica  per  le  aree  naturali  protette di cui
all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione II - Parchi e riserve naturali

                              Art. 76.
                         Funzioni soppresse
  1.  E'  soppresso  il  programma  triennale  per  le  aree naturali
protette.
                                            
                              Art. 77.
                    Compiti di rilievo nazionale
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in
materia  di  parchi  naturali  e riserve statali, marine e terrestri,
attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  2.  L'individuazione,  l'istituzione  e  la disciplina generale dei
parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione
delle   relative  misure  di  salvaguardia  sulla  base  delle  linee
fondamentali  della  Carta  della  natura,  sono  operati, sentita la
Conferenza unificata.
                                            
                              Art. 78.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Tutte  le  funzioni  amministrative in materia di aree naturali
protette  non  indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e
agli enti locali.
  2.  Con  atto  di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla
base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Statoregioni, le
riserve  statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione
viene affidata a regioni o enti locali.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione III - Inquinamento delle acque

                              Art. 79.
                         Funzioni soppresse
  1. Sono soppressi i seguenti piani:
    a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
  b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
    c) il piano generale di risanamento delle acque;
  d)  il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali
destinate alla potabilizzazione.
                                            
                              Art. 80.
                    Compiti di rilievo nazionale
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
  a)  la  definizione  del  piano generale di difesa del mare e della
costa marina dall'inquinamento;
  b)  l'aggiornamento  dell'elenco  delle  sostanze nocive che non si
possono versare in mare;
  c)  la  fissazione  dei valori limite di emissione delle sostanze e
agenti  inquinanti  e  degli  obiettivi  minimi di qualita' dei corpi
idrici;
  d)  la  determinazione  dei  criteri  metodologici  generali per la
formazione  e  l'aggiornamento  dei  catasti  degli  scarichi e degli
elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
  e)  la  determinazione  delle  modalita'  tecniche  generali, delle
condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali
pericolosi;
  f)  l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione
delle attivita' di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
  g)   la  definizione  dei  criteri  generali  e  delle  metodologie
concernenti  le  attivita'  di  rilevamento delle caratteristiche, di
campionamento,  di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo
delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
  h)  la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e
la  elaborazione  di  dati  conoscitivi  e  per  la predisposizione e
l'attuazione  dei  piani  di  risanamento  delle acque da parte delle
regioni;
  i)  l'elaborazione  delle  informazioni  sulla qualita' delle acque
destinate al consumo umano;
  l)  l'organizzazione  dei  dati  conoscitivi  relativi allo scarico
delle sostanze pericolose;
  m)  l'elaborazione  dei dati informativi sugli scarichi industriali
di sostanze pericolose;
  n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani
regionali di risanamento delle acque;
  o)  la  individuazione  in  via  generale  dei casi in cui si renda
necessaria  l'installazione  di  strumenti di controllo in automatico
degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
  p)   la  prevenzione  e  la  sorveglianza  nonche'  gli  interventi
operativi per azioni di inquinamento marino;
  q)  la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il
controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire
la  qualita'  delle  acque  costiere,  l'idoneita'  alla  balneazione
nonche'  l'idoneita'  alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi
naturali di bivalvi;
  r)  la  definizione  di  criteri e norme tecniche per la disciplina
degli scarichi nelle acque del mare;
  s)  l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di
navi e aeromobili.
  2. Restano altresi' ferme le attribuzioni relative all'attuazione e
alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di
collettamento  e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6
del   decreto-legge   25   marzo   1997,   n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente
modificato  dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, fermo
restando  che  per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo
stesso   dovra'   essere   verificato   d'intesa  con  la  Conferenza
Statoregioni, per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
  3.  I  programmi  specifici  di  intervento per evitare o eliminare
inquinamenti  derivanti da fonti significative di sostanze pericolose
diverse  dalle  fonti soggette a regime di valore limite di emissione
comunitarie  e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali
stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.
                                            
                              Art. 81.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  Sono  conferite  alle  regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative   non  espressamente  indicate  negli  articoli  della
presente sezione e tra queste, in particolare:
  a)  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'elenco  delle  acque dolci
superficiali;
  b)  la  tenuta  e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate
alla molluschicoltura;
  c)   il   monitoraggio   sulla   produzione,   sull'impiego,  sulla
diffusione,  sulla  persistenza  nell'ambiente  e  sull'effetto sulla
salute  umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per
lavare;
  d)  il  monitoraggio  sullo  stato  di  eutrofizzazione delle acque
interne e costiere.
  2.  Sono altresi' conferite alle regioni interessate in conseguenza
della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui
all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a
detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico
ed elettromagnetico

                              Art. 82.
                         Funzioni soppresse
  1.  E'  soppresso  il  piano  nazionale  di  tutela  della qualita'
dell'aria.
                                            
                              Art. 83.
                    Compiti di rilievo nazionale
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
  a)  alla  disciplina  del  monitoraggio  della  qualita' dell'aria:
metodi  di  analisi,  criteri  di installazione e funzionamento delle
stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;
  b)  alla  fissazione  di  valori  limite  e  guida  della  qualita'
dell'aria;
  c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
  d) alla relazione annuale sullo stato di qualita' dell'aria;
  e)  alla  fissazione  e  aggiornamento  delle  linee  guida  per il
contenimento   delle  emissioni,  dei  valori  minimi  e  massimi  di
emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle
migliori  tecnologie  disponibili  e  criteri  di  adeguamento  degli
impianti esistenti;
  f)  alla  individuazione  di  aree  interregionali  nelle  quali le
emissioni  nell'atmosfera  o  la  qualita'  dell'aria sono soggette a
limiti  o  valori piu' restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 84;
  g)  alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi
rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei
carburanti  nonche' alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze
inquinanti in essi presenti;
  h)  alla  determinazione  dei  criteri per l'elaborazione dei piani
regionali di risanamento e tutela della qualita' dell'aria;
  i)  alla  definizione  di  criteri  generali per la redazione degli
inventari delle fonti di emissione;
  l)  alla  fissazione  delle  prescrizioni  tecniche  in ordine alle
emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
  m)  all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli
stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
  n)  alla determinazione dei valori limite e di qualita' dei criteri
di  misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione
diretti  alla  tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico;
  o)  al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di intesa
con  la  regione interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203,
limitatamente  agli  impianti di produzione di energia riservati alla
competenza  dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  29  del presente
decreto legislativo.
  2.  Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del
comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
                                            
                              Art. 84.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative  non  espressamente  indicate nelle disposizioni degli
articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:
  a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni
interessate,  interregionali  nelle  quali le emissioni o la qualita'
dell'aria  sono  soggette  a  limiti  o  valori  piu'  restrittivi in
relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
  b)  al  rilascio  dell'abilitazione  alla  conduzione  di  impianti
termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
  c)  alla  tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di
emissione.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione V - Gestione dei rifiuti

                              Art. 85.
               Funzioni e compiti mantenuti allo Stato
  1.   Restano   attribuiti   allo  Stato,  in  materia  di  rifiuti,
esclusivamente   le   funzioni  e  i  compiti  indicati  dal  decreto
legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal
decreto  legislativo  8  novembre  1997,  n. 389, nonche' quelli gia'
attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti
radioattivi,  rifiuti  contenenti  amianto,  materiali  esplosivi  in
disuso,  olii  usati,  pile  e accumulatori esausti. Restano ferme le
competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e
33  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto
concerne  gli  impianti  di  produzione  di  energia elettrica di cui
all'articolo 29 del presente decreto legislativo.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo IV
Risorse idriche e difesa del suolo

                               Art. 86
                     Gestione del demanio idrico

  1.  Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni
e gli enti locali competenti per territorio.
  2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio
idrico sono introitati dalla regione.
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388.
                                            
                              Art. 87.
                  Approvazione dei piani di bacino
  1.  Ai  fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i
pareri  attribuiti  dalla  legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio
superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Statoregioni.
                                            
                              Art. 88.
                    Compiti di rilievo nazionale

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
    a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
    b)  alla  programmazione  ed al finanziamento degli interventi di
difesa del suolo;
    c)  alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta
elaborazione  e consultazione dei dati, alla definizione di modalita'
di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti
nel  settore,  nonche'  indirizzi  volti  all'accertamento, ricerca e
studio   degli  elementi  dell'ambiente  fisico  e  delle  condizioni
generali  di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla
esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale
di opere nel settore della difesa del suolo;
    d)  alle  direttive generali e di settore per il censimento ed il
monitoraggio  delle  risorse idriche, per la disciplina dell'economia
idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento ;
    e)  alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di
quelli di bacino;
    f)   alle   metodologie  generali  per  la  programmazione  della
razionale  utilizzazione  delle  risorse  idriche  e  alle  linee  di
programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
    g)  alle  direttive  e ai parametri tecnici per la individuazione
delle  aree  a  rischio  di crisi idrica con finalita' di prevenzione
delle emergenze idriche;
    h)  ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come
definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
    i)  alla  definizione  dei  livelli minimi dei servizi che devono
essere  garantiti  in  ciascun  ambito  territoriale  ottimale di cui
all'articolo  8,  comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche'
ai  criteri  ed  agli  indirizzi  per  la  gestione  dei  servizi  di
approvvigionamento,  di  captazione  e di accumulo per usi diversi da
quello potabile;
    l)  alla  definizione  di  meccanismi ed istituti di conguaglio a
livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
    m)  ai  criteri  e  agli  indirizzi  per  la  programmazione  dei
trasferimenti  di  acqua  per  il consumo umano laddove il fabbisogno
comporti  o  possa  comportare  il trasferimento di acqua tra regioni
diverse  e  cio'  travalichi  i comprensori di riferimento dei bacini
idrografici;
    n)  ai  compiti  fissati  dall'articolo  17 della legge 5 gennaio
1994,  n.  36,  in  particolare alla adozione delle iniziative per la
realizzazione  delle  opere  e  degli  interventi di trasferimento di
acqua;
    o)   ai   criteri   ed   indirizzi  per  la  disciplina  generale
dell'utilizzazione  delle  acque  destinate  a scopi idroelettrici ai
sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;
    p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a
garantire  omogeneita',  a  parita' di condizioni, nel rilascio delle
concessioni  di  derivazione  di  acqua, secondo i principi stabiliti
dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
    q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per
il  conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
    r)  alla  definizione  del  metodo  normalizzato  per definire le
componenti  di  costo  e  determinare  la  tariffa di riferimento del
servizio idrico;
    s)  alle  attivita'  di  vigilanza  e  controllo  indicate  dagli
articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
    t)  all'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
nazionali e interregionali;
    u)  all'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  in  caso  di mancata
istituzione  da  parte  delle  regioni  delle  autorita' di bacino di
rilievo  interregionale  di cui all'articolo 15, comma 4, della legge
18  maggio  1989,  n. 183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli
articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
    v)   all'emanazione   della   normativa   tecnica  relativa  alla
progettazione  e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di
carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacita' di invaso;
    z)  alla  determinazione  di  criteri,  metodi e standard volti a
garantire  omogeneita'  delle  condizioni  di salvaguardia della vita
umana, del territorio e dei beni;
    aa)  agli  indirizzi  generali  ed ai criteri per la difesa delle
coste;
bb)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 141.
2.  Le  funzioni  di  cui  al  comma  1  sono  esercitate  sentita la
Conferenza  unificata,  fatta  eccezione  per le funzioni di cui alle
lettere  t),  u)  e  v),  che  sono  esercitate sentita la Conferenza
Statoregioni.
                                            
                              Art. 89.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali, ai sensi
dell'articolo  4,  comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni  non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in
particolare, sono trasferite le funzioni relative:
  a)   alla  progettazione,  realizzazione  e  gestione  delle  opere
idrauliche di qualsiasi natura;
  b)  alle  dighe  non  comprese tra quelle indicate all'articolo 91,
comma 1;
  c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al
regio  decreto  25  luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre
1937,  n.  2669,  ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti
all'esecuzione  di  qualsiasi  opera  o  intervento anche al di fuori
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
  d)  alle  concessioni  di estrazione di materiale litoide dai corsi
d'acqua;
  e)  alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei
laghi;
  f)  alle  concessioni  di  pertinenze idrauliche e di aree fluviali
anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
  g)  alla  polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione
del  testo  unico  approvato  con  regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775;
  h)  alla  programmazione, pianificazione e gestione integrata degli
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
  i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni
amministrative  relative  alle  derivazioni  di  acqua pubblica, alla
ricerca,  estrazione  e  utilizzazione  delle acque sotterranee, alla
tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei
canoni  di  concessione  e  all'introito dei relativi proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto
legislativo;
  l)  alla  nomina  di regolatori per il riparto delle disponibilita'
idriche   qualora   tra   piu'   utenti   debba   farsi  luogo  delle
disponibilita'  idriche  di  un  corso d'acqua sulla base dei singoli
diritti  e  concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo
unico  approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora
il  corso  d'acqua  riguardi  il territorio di piu' regioni la nomina
dovra' avvenire di intesa tra queste ultime;
  2.  Sino  all'approvazione  del bilancio idrico su scala di bacino,
previsto  dall'articolo  3  della  legge  5  gennaio  1994  n. 36, le
concessioni  di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che
interessino  piu'  regioni  sono  rilasciate  d'intesa tra le regioni
interessate.  In  caso  di  mancata  intesa  nel  termine di sei mesi
dall'istanza,   ovvero   di   altro   termine   stabilito   ai  sensi
dell'articolo  2  della  legge  n.  241 del 1990, il provvedimento e'
rimesso allo Stato.
  3.  Fino  alla  adozione  di  apposito  accordo di programma per la
definizione  del  bilancio  idrico,  le  funzioni  di cui al comma 1,
lettera  i),  del  presente  articolo  sono  esercitate  dallo Stato,
d'intesa  con  le  regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno
comporti  il  trasferimento  di  acqua  tra  regioni  diverse  e cio'
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
  4.  Le  funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate
in  modo  da  garantire  l'unitaria  considerazione  delle  questioni
afferenti ciascun bacino idrografico.
  5.   Per  le  opere  di  rilevante  importanza  e  suscettibili  di
interessare  il  territorio  di  piu'  regioni, lo Stato e le regioni
interessate  stipulano accordi di programma con i quali sono definite
le appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.
                                            
                              Art. 90.
      Attivita' private sostitutive di funzioni amministrative
  1.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica, si stabilisce la
classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e
delle  traverse,  individuando  quelle  per  le  quali l'approvazione
tecnica  puo'  essere sostituita da una dichiarazione del progettista
che   asseveri   la   rispondenza   alla   normativa   tecnica  della
progettazione e della costruzione.
                                            
                              Art. 91.
                    Registro italiano dighe - RID

  1.  Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  il  Servizio  nazionale  dighe  e'  soppresso quale Servizio
tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che
provvede,   ai   fini   della   tutela  della  pubblica  incolumita',
all'approvazione   tecnica  dei  progetti  ed  alla  vigilanza  sulla
costruzione   e   sulle   operazioni   di   controllo   spettanti  ai
concessionari  sulle  dighe  di  ritenuta  aventi  le caratteristiche
indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584.
2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  possono delegare al RID
l'approvazione  tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e
richiedere  altresi'  consulenza ed assistenza anche relativamente ad
altre  opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento
dei compiti ad esse assegnati.
  3.  Con  specifico  provvedimento  da  adottarsi  su  proposta  del
Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Statoregioni,
sono  definiti  l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi
compiti  e  la  composizione  dei  suoi organi, all'interno dei quali
dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale.
                              Art. 92.
                        Riordino di strutture
  1.  Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi
in particolare:
  a)  gli  uffici  del  Ministero  dei  lavori pubblici competenti in
materie di acque e difesa del suolo;
  b)  il  Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po
di Parma;
  c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
  d)  il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in
materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
  2.  Con  decreti  da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente
decreto  legislativo,  si  provvede,  previa intesa con la Conferenza
unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel
settore   della   difesa  del  suolo  nonche'  all'adeguamento  delle
procedure  di  intesa  e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni
previste  dalla  legge  18 maggio 1989, n. 183, in conformita' ai
principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.
  3.  Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e
12  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, si provvede al riordino del
Dipartimento  dei  servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
4.  Gli  uffici  periferici  del  Dipartimento  dei servizi tecnici
nazionali   sono  trasferiti  alle  regioni  ed  incorporati  nelle
strutture operative regionali competenti in materia.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo V
Opere pubbliche

                              Art. 93.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  a)  alla  responsabilita'  dell'attuazione  dei programmi operativi
multiregionali  dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento
dell'Unione  europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e
la gestione degli interventi;
  b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
opere  pubbliche  relative  a  organi  costituzionali  o  di  rilievo
costituzionale o internazionale;
  c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi  reti  infrastrutturali  dichiarate di interesse nazionale con
legge statale;
  d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
opere  in  materia  di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed
edilizia penitenziaria;
  e)  alla  programmazione,  alla  localizzazione  e al finanziamento
della  realizzazione  e  della manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello
Stato,  nel  rispetto  delle competenze conferite alle regioni e agli
enti  locali  e  fatte  salve le procedure di localizzazione e quanto
previsto dall'articolo 55;
  f)  alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema
di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
  g)  ai  criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e
alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
  h)  alla valutazione tecnicoamministrativa dei progetti delle opere
di competenza statale ai sensi del presente articolo.
  2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti
leggi  relativamente  agli  interventi per il Giubileo del 2000 e per
Roma capitale.
  3.  Sono,  altresi',  mantenute  allo Stato le funzioni attualmente
attribuite  all'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori pubblici e
all'Osservatorio dei lavori pubblici.
  4.  Le  funzioni  di  cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono
esercitate sentita la Conferenza unificata.
                                            
                              Art. 94.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59,   sono   delegate   alle   regioni   le  funzioni  relative  alla
progettazione,  esecuzione  e  manutenzione straordinaria di tutte le
opere  relative  alle  materie  di cui all'articolo 1, comma 3, della
medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi
delle  lettere  c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto
legislativo.  Tali  opere comprendono gli interventi di ripristino in
seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.
  2.  Tutte  le  altre  funzioni  in  materia  di opere pubbliche non
espressamente  indicate  nelle  disposizioni  dell'articolo  93 e del
comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti
locali e tra queste, in particolare:
  a)   l'individuazione   delle   zone   sismiche,  la  formazione  e
l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
  b)  l'autorizzazione  alla costruzione di elettrodotti con tensione
normale sino a 150 kV;
  c)  la  valutazione  tecnicoamministrativa e l'attivita' consultiva
sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
  d) l'edilizia di culto;
 e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
  f)  le  funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento
nel Mezzogiorno, con le modalita' previste dall'articolo 23, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
                                            
                              Art. 95.
                  Interventi di interesse nazionale
                   in aree urbane e metropolitane
  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  lettera  d)  del comma 1
dell'articolo  54 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 93, la
realizzazione  delle  opere  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  94
dichiarate  di  interesse  nazionale  e finanziate con leggi speciali
relative  a  singole  aree  urbane  o  metropolitane e' delegata alle
citta'  metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le
opere  da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le
opere  da  realizzarsi  nel  restante  territorio  dell'area urbana o
metropolitana interessata.
  2.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  1  spetta, per i territori di
rispettiva  competenza,  il  coordinamento  generale degli interventi
relativi  ad  opere  di competenza dello Stato, della regione e degli
enti locali.
  3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 e'
definita  in  sede  di  commissioni  presiedute  dal  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri,   e   composte   da  un  pari  numero  di
rappresentanti  dello Stato e di rappresentanti della regione e della
citta'  metropolitana  o,  in  assenza,  del comune capoluogo e della
provincia.  La  composizione  e  i  compiti  di tali commissioni sono
definiti  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
                                            
                              Art. 96.
                        Riordino di strutture
  1.  Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi
gli  uffici  centrali  e  periferici dell'amministrazione dello Stato
competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
  a)  il  Dipartimento  per  le  aree urbane presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
    b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  c)  la  direzione  generale delle opere marittime del Ministero dei
lavori pubblici;
  d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
  e)  la  direzione  generale  dell'edilizia  statale  e  dei servizi
speciali;
  f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
  2.  Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone
terremotate  di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5
febbraio 1970, n. 21.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo VI
Viabilita'

                              Art. 97.
                         Funzioni soppresse
  1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
  a)  alla  classificazione  delle  infrastrutture  viarie  di grande
comunicazione  di  cui  all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n.
531;
  b)  all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di
cui all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982;
  c)   alla   definizione   dei  piani  di  priorita'  di  intervento
nell'ambito  del piano decennale prevista dall'articolo 4 della legge
n. 531 del 1982;
  d)   agli   interventi   per   il  Frejus,  concernenti  i  lavori,
l'assunzione   di   partecipazioni,  e  l'erogazione  di  contributi,
previsti dall'articolo 6 della legge n. 531 del 1982;
  e)   all'unificazione   dei   sistemi   di   esazione  dei  pedaggi
autostradali, di cui all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982;
  f)  alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia
di cui all'articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;
  g)   al   riordino   del  sistema  delle  tariffe  di  pedaggio  in
concomitanza  con  la  predisposizione  del  piano  decennale, di cui
all'articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982;
  h)  alla  relazione  al  Parlamento  di  cui all'articolo 15, comma
ottavo, della legge n. 531 del 1982;
  i)   alla   definizione   del  programma  triennale  di  interventi
nell'ambito  del  piano decennale di cui all'articolo 6 della legge 3
ottobre 1985, n. 526;
  l)  alla  partecipazione  in societa' per azioni con sede in Italia
aventi  per  fine  lo  studio,  la progettazione, la costruzione e la
temporanea  gestione  di  autostrade in territorio estero, nel limite
del  10  per cento del capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28
dicembre 1982, n. 966;
  m)  al  versamento  dei contributi trentennali a carico dello Stato
non  ancora versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma
primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;
  n)  all'affidamento  a  trattativa  privata  a  professionisti  del
compito  di  redigere  progetti  per  un  periodo  di  3  anni di cui
all'articolo 9 della legge n. 526 del 1985;
  o)  alla  predisposizione di un elenco delle strade statali e delle
autostrade  di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio
1961, n. 59;
  p)   alla   predisposizione   di   una   relazione   di   carattere
tecnicoeconomico  sull'attivita'  svolta  nell'esercizio precedente e
sui  rilevamenti  statistici di cui all'articolo 2, lettera h), della
legge n. 59 del 1961;
  q)  alla  costituzione  di  speciali uffici periferici di vigilanza
sulla   costruzione   di   autostrade  o  sull'esecuzione  di  lavori
eccezionali  di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge n. 59
del 1961;
  r)  alla  concessione  della  garanzia  per  mutui  e  obbligazioni
contratti  da  societa'  concessionarie  di  cui all'articolo 3 della
legge  24  luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo
1968, n. 382.
                                            
                              Art. 98.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  a)   alla   pianificazione  pluriennale  della  viabilita'  e  alla
programmazione,  progettazione,  realizzazione  e gestione della rete
autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici
del  traffico  nazionale  e da quelle che congiungono la rete viabile
principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
    b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
  c)   alla  regolamentazione  della  circolazione,  anche  ai  sensi
dell'articolo  5  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai
fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.
  d)  alla  determinazione  dei  criteri relativi alla fissazione dei
canoni  per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizione di
pubblicita' lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete
nazionale;
  e)  alla  relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini
periodiche  riguardanti  i  profili  sociali, ambientali ed economici
della  circolazione  stradale  ai  sensi  dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
  f)   alla   informazione   dell'opinione   pubblica  con  finalita'
prevenzionali  ed  educative  ai  sensi  dell'articolo  1 del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
  g)  alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia
di  sicurezza  stradale  e norme tecniche relative alle strade e loro
pertinenze  ed  alla  segnaletica  stradale,  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992;
  h)  alle  funzioni  di  indirizzo  in  materia di prevenzione degli
incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica
  applicata   ai   trasporti,  anche  mediante  iniziative  su  scala
  nazionale;
i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per
motivi  di  sicurezza  pubblica,  di sicurezza della circolazione, di
tutela della salute e per esigenze di carattere militare.
  2.  All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale
si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In
caso  di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si
provvede  nei  successivi  sessanta giorni con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri.
  3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade
e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
  a)  alla  determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di
determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie;
  b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
  c)  all'approvazione  delle concessioni di costruzione ed esercizio
di autostrade;
  d)  alla  progettazione,  esecuzione, manutenzione e gestione delle
strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
  e)  al  controllo  delle concessionarie autostradali, relativamente
all'esecuzione  dei  lavori  di  costruzione,  al  rispetto dei piani
finanziari  e  dell'applicazione  delle tariffe, e alla stipula delle
relative convenzioni;
  f)  alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze
e concessioni ed alla esposizione della pubblicita'.
  4.   La   Conferenza   unificata   esprime  parere  in  materia  di
pianificazione  pluriennale  della viabilita' e di programmazione per
la  gestione  e  il  miglioramento della rete autostradale e stradale
d'interesse   nazionale.   La   programmazione  delle  reti  stradali
interregionali  avviene  tramite  accordi tra le regioni interessate,
sulla  base  degli  indirizzi  generali  stabiliti  dalla  Conferenza
unificata.
                                            
                              Art. 99.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali, ai sensi
dell'articolo  4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del
presente   capo   e  tra  queste,  in  particolare,  le  funzioni  di
programmazione,  progettazione,  esecuzione,  manutenzione e gestione
delle  strade  non  rientranti  nella  rete  autostradale  e stradale
nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle
esistenti, nonche' la vigilanza sulle strade conferite.
  2.  La  progettazione,  esecuzione,  manutenzione  e gestione delle
strade  di cui al comma 1 puo' essere affidata temporaneamente, dagli
enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale
per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.
  3.  Sono,  in  particolare,  trasferite alle regioni le funzioni di
programmazione  e  coordinamento  della  rete viaria. Sono attribuite
alle   province   le   funzioni   di   progettazione,  costruzione  e
manutenzione  della  rete  stradale, secondo le modalita' e i criteri
fissati dalle leggi regionali.
  4.  Alle  funzioni  di  progettazione, costruzione, manutenzione di
rilevanti  opere  di  interesse  interregionale  si provvede mediante
accordi di programma tra le regioni interessate.
                                            
                              Art. 100.
                        Riordino di strutture
  1.  Nell'ambito  del  riordino  di  cui all'articolo 9 del presente
decreto legislativo e' ricompreso, in particolare, l'ANAS.
                                            
                              Art. 101.
               Trasferimento delle strade non comprese
            nella rete autostradale e stradale nazionale
  1.  Le strade e autostrade, gia' appartenenti al demanio statale ai
sensi  dell'articolo  822 del codice civile e non comprese nella rete
autostradale  e  stradale  nazionale, sono trasferite, con il decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'articolo 98,
comma  2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni,
ovvero,  con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge  15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi
attribuiscono  agli  enti  titolari  anche  il compito della gestione
delle strade medesime.
  2.  In  seguito  al  trasferimento  di  cui  al comma 1 spetta alle
regioni  o  agli  enti locali titolari delle strade la determinazione
dei  criteri  e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie,
delle   tariffe  relative  alle  licenze,  alle  concessioni  e  alla
esposizione   della   pubblicita'  lungo  o  in  vista  delle  strade
trasferite,  secondo  i  principi definiti con atto di indirizzo e di
coordinamento  ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo VII
Trasporti

                              Art. 102.
                         Funzioni soppresse
  1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
  a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
  b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei
bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla
nomina dei consigli di disciplina;
  c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
  d)  al  rilascio  delle concessioni alle imprese di autoriparazione
per l'esecuzione delle revisioni;
  e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio
di metropolitane e tramvie;
  f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
  g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo
26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci
per conto terzi, a far data dal 1 gennaio 2001.
                                            
                              Art. 103.
                Funzioni affidate a soggetti privati
  1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative:
  a)   all'accertamento  medico  della  idoneita'  alla  guida  degli
autoveicoli,  da  parte  di  medici  abilitati a seguito di esame per
titoli  professionali  e  iscritti  in apposito albo tenuto a livello
provinciale;  la  certificazione  della  conferma  di validita' viene
effettuata  con  le  modalita'  di cui all'articolo 126, comma 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  b)  alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti
pubblici  nel  settore  dei  trasporti, da parte delle Poste italiane
s.p.a.,  delle  banche e dei concessionari della riscossione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
                              Art. 104.
                    Funzioni mantenute allo Stato

  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
    a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
    b)  a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico
di  interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
    c)  alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422;
    d)  alla  definizione  di  standard  e  prescrizioni  tecniche in
materia  di  sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio,
automobilistici,  ferroviari,  e dei trasporti ad impianti fissi, del
trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
    e)  alla  vigilanza  ai  fini  della  sicurezza  dei trasporti ad
impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
    f)   alla  vigilanza  sulle  imprese  di  trasporto  pubblico  di
interesse  nazionale  e  sulla  sicurezza  e regolarita' di esercizio
della rete ferroviaria di interesse nazionale;
    g)   al   rilascio   di   concessioni   per   la  gestione  delle
infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
    h)  alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa
intesa  con  le  regioni  degli  interporti e delle intermodalita' di
rilievo nazionale e internazionale;
    i)   agli   interventi   statali   a   favore  delle  imprese  di
autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
    l)  al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci
per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001;
    m)  all'albo  nazionale  degli  autotrasportatori con funzioni di
indirizzo,  coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4,
e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
    n)  alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non
comprese  fra  quelle  previste  dal  decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422;
    o)  alla  omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti;
    p)  al  riconoscimento  delle  omologazioni del Registro italiano
navale  (RINA)  e  alla  vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per
studi  ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale
italiana;
    q)  ai  compiti  di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    r)  ai  rapporti  internazionali  riguardanti  la navigazione sui
laghi Maggiore e Lugano;
    s)   alla   classificazione   dei   porti;  alla  pianificazione,
programmazione  e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la
costruzione,  la  gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e
delle   vie   di   navigazione,   delle  opere  edilizie  a  servizio
dell'attivita'  portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali,
nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
    t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto;
alla sicurezza della navigazione interna;
    u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi
e delle unita' da diporto;
    v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
    z) alla bonifica delle vie di navigazione;
    aa)  alla  costituzione  e  gestione  del  sistema  del  traffico
marittimo denominato VTS;
    bb)  alla  programmazione,  costruzione,  ampliamento  e gestione
degli aeroporti di interesse nazionale;
    cc)  alla  disciplina  delle  scuole  di  volo e del rilascio dei
titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonche' alla disciplina
delle  scuole  di  formazione  marittima  e  del  rilascio dei titoli
professionali    marittimi;   alla   individuazione   dei   requisiti
psicofisici della gente di mare;
    dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
    ee)  alle  funzioni  dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e
del  dipartimento  dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
    ff)   alla   programmazione,   previa   intesa   con  le  regioni
interessate, del sistema idroviario padanoveneto;
    gg)   alla  pianificazione  degli  interventi  per  sostenere  la
trasformazione  delle  compagnie  portuali,  anche  in relazione agli
organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
    hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli
d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
    ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi
 nonche' per unita' da diporto nautico;;
    ll)  al  rilascio  di  patenti,  di certificati di abilitazione
professionale,   di   patenti   nautiche   e   di  loro  duplicati  e
aggiornamenti;
    mm)  alla  immatricolazione  e registrazione della proprieta' dei
veicoli  e  delle  successive  variazioni nell'archivio nazionale dei
veicoli;
    nn)  alle  revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i
loro  rimorchi,  anche  tramite  officine  autorizzate ai sensi della
lettera  d)  del  comma  3  dell'articolo  105,  del presente decreto
legislativo,  nonche'  alle visite e prove di veicoli in circolazione
per  trasporti  nazionali  e internazionali, anche con riferimento ai
veicoli  adibiti  al  trasporto  di merci pericolose e deperibili; al
controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
    oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per
ciclomotori;
    pp)  all'utilizzazione  del  pubblico demanio marittimo e di zone
del mare territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di
energia.
      qq)  al  sistema  informativo  del  demanio marittimo, la cui
gestione   e'   regolata   mediante   protocolli  d'intesa  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997;
                              Art. 105
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

    1.  Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti locali tutte le
funzioni  non espressamente indicate negli articoli del presente capo
e non attribuite alle autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.
    2.  Tra  le  funzioni  di  cui  al  comma 1 sono, in particolare,
conferite alle regioni le funzioni relative:
    a)  al  rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea
degli  autobus  destinati  al  servizio  di  noleggio con conducente,
relativamente alle autolinee di propria competenza;
    b) al rifornimento idrico delle isole;
    c) all'estimo navale;
    d) alla disciplina della navigazione interna;
    e)   alla   programmazione,   pianificazione,   progettazione  ed
esecuzione  degli  interventi di costruzione, bonifica e manutenzione
dei  porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie
a servizio dell'attivita' portuale;
    f)   al   conferimento   di  concessioni  per  l'installazione  e
l'esercizio   di   impianti   lungo   le  autostrade  ed  i  raccordi
autostradali;
    g) alla gestione del sistema idroviario padanoveneto;
    h)   al   rilascio   di   concessioni   per   la  gestione  delle
infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
    i)  alla  programmazione  degli interporti e delle intermodalita'
con  esclusione  di  quelli  indicati  alla  lettera  g)  del comma 1
dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
    l)   al  rilascio  di  concessioni  di  beni  del  demanio  della
navigazione  interna,  del  demanio  marittimo  e  di  zone  del mare
territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di
fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati
alla  difesa  militare  ed  alla  sicurezza dello Stato, nei porti di
rilevanza economica internazionale e nazionale, nonche' nelle aree di
preminente   interesse  nazionale  individuate  con  il  decreto  del
Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  del  21  dicembre  1995,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  136 del 12 giugno 1996, e
successive  modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale
ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002.
    3.   Sono   attribuite  alle  province,  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo  4  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, le funzioni
relative:
    a)  alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
    b)  al  riconoscimento  dei  consorzi di scuole per conducenti di
veicoli a motore;
    c)   agli   esami  per  il  riconoscimento  dell'idoneita'  degli
insegnanti e istruttori di autoscuola;
    d)  al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione
per  l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle
imprese autorizzate;
    e)  al  controllo  sull'osservanza  delle  tariffe obbligatorie a
forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
    f)  al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto
proprio;
    g)  agli  esami  per il conseguimento dei titoli professionali di
autotrasportatore  di  merci  per  conto  terzi e di autotrasporto di
persone  su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
    h)  alla  tenuta  degli  albi  provinciali,  quali  articolazioni
dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
    4.  Sono,  inoltre,  delegate  alle  regioni ai sensi del comma 2
dell'articolo  4  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, le funzioni
relative  alle  deroghe  alle distanze legali per costruire manufatti
entro   la  fascia  di  rispetto  delle  linee  e  infrastrutture  di
trasporto, escluse le strade e le autostrade.
    5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti
locali  conservano  le  funzioni  ad  essi conferite o delegate dagli
articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
    6.  Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto
nautico  e  pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono
degli uffici delle capitanerie di porto.
    7.  L'attivita'  di  escavazione  dei fondali dei porti e' svolta
dalle  autorita'  portuali o, in mancanza, e' conferita alle regioni.
Alla  predetta  attivita' si provvede mediante affidamento a soggetti
privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.
                                            
                              Art. 106.
                Riordino e soppressione di strutture

    1.   Nell'ambito   del  riordino  di  cui  all'articolo  9,  sono
ricompresi  gli  uffici  centrali  e  periferici dell'amministrazione
dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e,
in particolare:
    a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli
autotrasportatori;
    b)  gli  uffici  della  Motorizzazione  civile  e  i centri prova
autoveicoli;
    c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
    d) la Direzione generale del demanio marittimo.
    2.    E'  soppresso  il Servizio escavazione porti. Il relativo
personale e' trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9. 

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo VIII
Protezione civile

                             Art. 107.
                    Funzioni mantenute allo Stato

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
    a)  all'indirizzo,  promozione  e  coordinamento  delle attivita'
delle  amministrazioni  dello  Stato,  centrali  e periferiche, delle
regioni,  delle  province, dei comuni, delle comunita' montane, degli
enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione  pubblica  e privata presente sul territorio nazionale
in materia di protezione civile;
    b)  alla  deliberazione  e  alla  revoca, d'intesa con le regioni
interessate,  dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
    c)  alla  emanazione,  d'intesa  con  le  regioni interessate, di
ordinanze  per  l'attuazione  di interventi di emergenza, per evitare
situazioni  di  pericolo,  o  maggiori  danni a persone o a cose, per
favorire  il  ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita nelle aree
colpite  da  eventi  calamitosi  e  nelle  quali  e'  intervenuta  la
dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
    d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    e)  alla  fissazione  di  norme  generali  di  sicurezza  per  le
attivita' industriali, civili e commerciali;
    f) alle funzione operative riguardanti:
    1)  gli  indirizzi  per  la  predisposizione  e  l'attuazione dei
programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi
di rischio;
    2)  la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati,  dei  piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera c), della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e la loro attuazione;
    3)  il  soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento
degli  incendi  e  lo  spegnimento  con  mezzi  aerei  degli  incendi
boschivi;
    4)  lo  svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani
nazionali di emergenza;
    g)  la  promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei
rischi naturali ed antropici.
    h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o
avversita'  atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di
quella  effettuata  dalle  regioni, dei territori danneggiati e delle
provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
  2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della
lettera  f)  del  comma  1,  sono  esercitate attraverso intese nella
Conferenza unificata.
                                            
                              Art. 108.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

  1.  Tutte  le  funzioni  amministrative  non espressamente indicate
nelle  disposizioni  dell'articolo  107 sono conferite alle regioni e
agli enti locali e tra queste, in particolare:
    a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
    1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione
dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
    2)   all'attuazione  di  interventi  urgenti  in  caso  di  crisi
determinata  dal  verificarsi  o  dall'imminenza  di  eventi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n.
225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza  in  caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
    4)  all'attuazione  degli  interventi  necessari  per favorire il
ritorno  alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi;
    5)  allo  spegnimento  degli incendi boschivi, fatto salvo quanto
stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
    6)NUMERO SOPPRESSO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443.
    7)   agli   interventi  per  l'organizzazione  e  l'utilizzo  del
volontariato.
    b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
    1)  all'attuazione,  in  ambito  provinciale,  delle attivita' di
previsione  e  degli  interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai   programmi  e  piani  regionali,  con  l'adozione  dei  connessi
provvedimenti amministrativi;
    2)  alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla
base degli indirizzi regionali;
    3)  alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali  di  protezione  civile,  dei  servizi  urgenti, anche di
natura  tecnica,  da  attivare  in  caso  di eventi calamitosi di cui
all'articolo  2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
    c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
    1)   all'attuazione,  in  ambito  comunale,  delle  attivita'  di
previsione  e  degli  interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai programmi e piani regionali;
    2)   all'adozione  di  tutti  i  provvedimenti,  compresi  quelli
relativi  alla  preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i
primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
    3)  alla  predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di
emergenza,  anche  nelle forme associative e di cooperazione previste
dalla  legge  8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le
comunita'  montane,  e  alla  cura  della loro attuazione, sulla base
degli indirizzi regionali;
    4)  all'attivazione  dei  primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
    5)  alla  vigilanza  sull'attuazione,  da  parte  delle strutture
locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
    6)  all'utilizzo  del volontariato di protezione civile a livello
comunale  e/o  intercomunale,  sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali.
                                            
                              Art. 109.
                        Riordino di strutture
             e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi,
in particolare:
    a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
    b) il Comitato operativo della protezione civile.
  2.  Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e
12  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle
seguenti strutture:
  a)  Direzione  generale  della  protezione  civile  e  dei  servizi
antincendi presso il Ministero dell'interno;
  b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  c)  Dipartimento  della  protezione civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
                                            

Titolo III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo IX
Disposizioni finali

                              Art. 110.
                         Riordino dell'ANPA
  1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
ridefiniti  gli  organi  dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente  (ANPA)  prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai
fini  di  garantire  il  sistema  nazionale  dei controlli in materia
ambientale.
                                            
                              Art. 111.
            Servizio meteorologico nazionale distribuito
  1.  Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnicoscientifici ed
operativi  nel  campo  della  meteorologia,  e'  istituito,  ai sensi
dell'articolo  3,  comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59,   il   Servizio   meteorologico  nazionale  distribuito,  cui  e'
riconosciuta   autonomia   scientifica,  tecnica  ed  amministrativa,
costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni
ovvero da organismi regionali da esse designati.
  2.  Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11
della  legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i
compiti  del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale
distribuito  con  la  presenza  paritetica  di  rappresentanti  degli
organismi  statali  competenti e delle regioni ovvero degli organismi
regionali,  nonche'  del  comitato  scientifico costituito da esperti
nella  materia  designati  dalla Conferenza unificata su proposta del
consiglio   direttivo.   Con   i  medesimi  decreti  e'  disciplinata
l'organizzazione  del servizio che sara' comunque articolato per ogni
regione  da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente
tecnico centrale.
                                            

Titolo IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Capo I
Tutela della salute

                              Art. 112.
                               Oggetto

1.  Il  presente  capo  ha  come  oggetto  le  funzioni  e  i compiti
amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanita' veterinaria".
  2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e
i  compiti  amministrativi  concernenti  le  competenze  sanitarie  e
medicolegali  delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei
vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
  3.  Resta  invariato  il  riparto di competenze tra Stato e regioni
stabilito  dalla  vigente  normativa  in  materia  sanitaria  per  le
funzioni concernenti:
    a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
    b) la procreazione umana naturale ed assistita;
    c) i rifiuti speciali derivanti da attivita' sanitarie, di cui al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
    d)  la  tutela  sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    e)  la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992,
n. 257;
    f)  il  sangue  umano  e  i  suoi  componenti,  la  produzione di
plasmaderivati ed i trapianti;
    g)  la  sorveglianza  ed  il controllo di epidemie ed epizozie di
dimensioni nazionali o internazionali;
    h)  la  farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonche' la rapida
allerta sui prodotti irregolari;
    i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di
microrganismi geneticamente modificati.
    l)  la  tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di
vita e di lavoro;
                              Art. 113.
                             Definizioni
  1.  Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela
della  salute  umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione,
alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e
psichica  della popolazione, nonche' al perseguimento degli obiettivi
del  Servizio  sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
  2.  Attengono  alla  sanita'  veterinaria,  ai  sensi  del presente
decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi
profilattici  e terapeutici riguardanti la salute animale, nonche' la
salubrita' dei prodotti di origine animale.
  3.  In  particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai
commi 1 e 2:
  a)  la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali,
ivi  comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo
restando  il  disposto  dell'articolo  1,  comma 3, lettera i), della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  b) le funzioni di igiene pubblica;
  c)  l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i
prodotti  dietetici  e  i  prodotti  destinati  a  una  alimentazione
particolare,  nonche'  gli  alimenti  di  origine  animale  e  i loro
sottoprodotti;
  d) la disciplina delle professioni sanitarie;
  e)  la  disciplina  di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi
medicochirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;
  f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
  g) la disciplina dei prodotti cosmetici.
                                            
                              Art. 114.
                      Conferimenti alle regioni
  1.  Sono  conferiti  alle regioni, secondo le modalita' e le regole
fissate  dagli  articoli  del  presente  capo,  tutte le funzioni e i
compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita' veterinaria,
salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.
  2.  I  conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati
come  trasferimenti,  con  la  sola  esclusione  delle funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a
titolo di delega.
                                            
                              Art. 115.
                    Ripartizione delle competenze

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo  1997,  n.  59  sono conservati allo Stato i seguenti compiti e
funzioni amministrative:
    a)  l'adozione,  d'intesa  con la Conferenza unificata, del piano
sanitario  nazionale,  l'adozione dei piani di settore aventi rilievo
ed  applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse
alle regioni, previa intesa con la Conferenza Statoregioni;
    b)  l'adozione  di  norme,  lineeguida e prescrizioni tecniche di
natura  igienicosanitaria relative ad attivita', strutture, impianti,
laboratori,   officine   di   produzione,  apparecchi,  modalita'  di
lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;
    c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche
delle  tabelle  e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui
produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia
sottoposta   ad   autorizzazioni,   nulla   osta,   assensi  comunque
denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
    d)  l'approvazione  di manuali e istruzioni tecniche su tematiche
di interesse nazionale;
    e)  lo  svolgimento  di  ispezioni, anche mediante l'accesso agli
uffici  e  alla  documentazione,  nei  confronti  degli organismi che
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti nonche'
lo  svolgimento  di  ispezioni  agli  stabilimenti  di  produzione di
medicinali  per  uso  umano  e  per  uso veterinario, ivi comprese le
materie  prime  farmacologicamente  attive  e  i gas medicinali, e ai
centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria.;
    f)  la  definizione  dei  criteri per l'esercizio delle attivita'
sanitarie  ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  del  decreto del Presidente della
Repubblica  14  gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n.
42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio
1997,  recante  l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
alle  regioni  e  alle  province  autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per  l'esercizio  delle  attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private;
    g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private.
  2.  Nelle  materie  di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le
funzioni  e  i  compiti  amministrativi  non compresi nel comma 1 del
presente  articolo  ne'  disciplinati  dagli  articoli  seguenti  del
presente capo, ed in particolare quelli concernenti:
    a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi
rilievo e applicazione nazionale;
    b)  l'adozione  dei  provvedimenti  puntuali e l'erogazione delle
prestazioni;
    c)   la   verifica  della  conformita'  rispetto  alla  normativa
nazionale   e   comunitaria   di   attivita',   strutture,  impianti,
laboratori,   officine   di   produzione,  apparecchi,  modalita'  di
lavorazione,  sostanze  e prodotti, ai fini del controllo preventivo,
salvo  quanto  previsto  al comma 3 del presente articolo, nonche' la
vigilanza  successiva,  ivi  compresa  la  verifica dell'applicazione
della buona pratica di laboratorio;
    d)    le   verifiche   di   conformita'   sull'applicazione   dei
provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d).
  3.  Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformita' di
cui  al  comma  2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del
presente   decreto  legislativo.  Entro  tale  termine,  con  decreto
legislativo  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 10 della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  sono individuati gli adempimenti affidabili ad
idonei   organismi   privati,  abilitati  dall'autorita'  competente,
nonche'  quelli che, per caratteristiche tecniche e finalita', devono
restare di competenza degli organi centrali.
    3-bis.  Ai  sensi  del  comma  3 del presente articolo, restano
riservate  allo  Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo
preventivo,  della  conformita'  rispetto  alla normativa nazionale e
comunitaria,  limitatamente  agli  aspetti  di tutela della salute di
rilievo nazionale:
    a)  degli  stabilimenti  di  produzione dei prodotti destinati ad
alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;
    b)  dei  macelli,  dei  mercati  ittici  e  stabilimenti  dove si
allevano  animali o pesci, nonche' dei laboratori di trasformazione e
delle  altre  strutture  di  interesse  veterinario  che fabbricano o
trattano prodotti destinati all'esportazione;
    c) dei laboratori.
  3-ter.  L'esercizio  delle  funzioni  di cui ai commi 3 e 3 -bis e'
regolato  sulla  base  di  modalita' definite con apposito accordo da
approvare  in  conferenza  Statoregioni, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4.  La  costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente,
sieri,   vaccini   e  presidi  profilattici  puo'  essere  effettuata
dall'autorita'  statale  o  da quella regionale. Lo Stato assicura il
coordinamento   delle   diverse   iniziative,  anche  attraverso  gli
strumenti  informativi  di  cui  all'  articolo  118,  ai  fini della
economicita'  nella  costituzione delle scorte e, di conseguenza, del
loro utilizzo in comune.
  5.  Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli
10,  commi  2,  3  e  4,  e  14,  comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  502,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  le
attribuzioni   del   livello  centrale  in  tema  di  sperimentazioni
gestionali  di  cui  all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonche'
quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
                                            
                                Art. 116.
                             Pianificazione
      1.  L'individuazione  degli  obiettivi essenziali e dei criteri
    comuni  di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di
    settore adottati dalle regioni e' operata con atti di indirizzo e
    coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997,
    n.  59,  nel  rispetto  dei piani e programmi di cui all'articolo
    115, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.
      2.  Le  funzioni  gia'  esercitate  da  commissioni e organismi
    ministeriali,  anche  a composizione mista o paritetica con altre
    amministrazioni,  in  relazione  ai  piani e programmi di settore
    conferiti  alle  regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato
    ai  sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
    59,   e'   operato  il  riordino  delle  medesime  commissioni  e
    organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui
    non permangano funzioni residue.
                                            
                                Art. 117.
                          Interventi d'urgenza
      1.  In  caso  di  emergenze  sanitarie  o  di igiene pubblica a
    carattere  esclusivamente  locale  le  ordinanze  contingibili  e
    urgenti  sono  adottate  dal  sindaco, quale rappresentante della
    comunita'  locale.  Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti
    d'urgenza,  ivi compresa la costituzione di centri e organismi di
    referenza  o  assistenza,  spetta  allo  Stato  o alle regioni in
    ragione   della   dimensione   dell'emergenza   e  dell'eventuale
    interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
      2.  In  caso  di  emergenza che interessi il territorio di piu'
    comuni,  ogni  sindaco  adotta le misure necessarie fino a quando
    non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.
                                            
                                Art. 118.
                        Attivita' di informazione

      1.  In  relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente
    capo  restano  allo  Stato le funzioni e i compiti amministrativi
    concernenti:
        a)  la  raccolta  e  lo  scambio  di informazioni ai fini del
    collegamento  con  l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS),
    le   altre   organizzazioni   internazionali   e   gli  organismi
    comunitari;
        b)  la  gestione  del Sistema informativo sanitario (SIS) per
    quanto  concerne  le competenze statali, nonche' il coordinamento
    dei   Sistemi  informativi  regionali,  in  connessione  con  gli
    osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in
    particolare,  rimangono  salve  le  competenze  dell'Osservatorio
    centrale  degli  acquisti  e  dei  prezzi, di cui all'articolo 1,
    comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
        c)   l'analisi   statistica   e   la   diffusione   dei  dati
    ISTAT-SIS-SISTAN,  ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
    15 marzo 1997, n. 59;
        d)  la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento
    e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;
        e)  il  coordinamento  informativo e statistico relativo alle
    funzioni   e   ai  compiti  conferiti;  a  tal  fine  i  soggetti
    destinatari  del  conferimento  sono  tenuti  a  comunicare  alla
    competente  autorita'  statale,  con  aggiornamento  periodico  o
    comunque  a  richiesta,  le  principali  informazioni concernenti
    l'attivita'  svolta, con particolare riferimento alle prestazioni
    erogate,  nonche'  all'insorgenza  e  alla diffusione di malattie
    umane o animali;
      f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5
    dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
    e successive modifiche e integrazioni .
        2.   Sono   conferite   alle   regioni   tutte   le  funzioni
    amministrative  concernenti la pubblicita' sanitaria, di cui alla
    legge  5  febbraio  1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di
    cui  agli  articoli  7  e  9  della stessa legge, conservate allo
    Stato.
                                            
                                Art. 119.
                             Autorizzazioni

      1.  Sono  conservate  allo  Stato  le  funzioni  amministrative
    concernenti:
        a)   l'autorizzazione   alla   produzione,   importazione   e
    immissione  in  commercio  di medicinali, gas medicinali, presidi
    medicochirurgici,  prodotti alimentari destinati ad alimentazioni
    particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo
    quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
        b)   l'autorizzazione   alla   produzione,   importazione   e
    immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi
    presidi sanitari;
        c)  l'autorizzazione  alla  importazione  o  esportazione  di
    sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
        d)   l'autorizzazione   alla   pubblicita'   ed  informazione
    scientifica   di   medicinali  e  presidi  medicochirurgici,  dei
    dispositivi   medici   in   commercio   e  delle  caratteristiche
    terapeutiche delle acque minerali.
         e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in
    commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a)
    dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123.
      2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443.
                                            
                                Art. 120.
                          Prestazioni e tariffe
    1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:
      a)  la  classificazione  dei  medicinali  ai  fini  della  loro
    erogazione  da  parte  del  Servizio  sanitario nazionale, di cui
    all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo
    1,  comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito
    con   modificazioni   dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  425,  e
    all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
      b)  la  contrattazione,  di cui all'articolo 1, comma 41, della
    legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  dei  prezzi  dei medicinali
    sottoposti   alla   procedura   di  autorizzazione  prevista  dal
    regolamento 93/2309/CEE;
      c)  il regime di rimborsabilita' dei medicinali autorizzati con
    procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;
      d)   la   predisposizione  e  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
    medicinali  innovativi  da  porre a carico del Servizio sanitario
    nazionale,  di  cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21
    ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.
    648;
      e)  la  determinazione  delle  ipotesi  e  delle  modalita' per
    l'erogazione   di   prodotti  dietetici  a  carico  del  Servizio
    sanitario  nazionale,  di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25
    gennaio 1982,
      n.  16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982,
      n. 98;
    f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la
    Conferenza Statoregioni;
      g)  la definizione dei criteri generali per la fissazione delle
    tariffe  delle  prestazioni,  di cui all'articolo 8, comma 6, del
    decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei
    massimi tariffari, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28
    dicembre   1995,   n.  549;  l'individuazione  delle  prestazioni
    specialistiche  ambulatoriali  erogabili nell'ambito del Servizio
    sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;
      h)   l'assistenza   penitenziaria;  l'assistenza  sanitaria  ai
    cittadini  italiani  all'estero, di cui al decreto del Presidente
    della  Repubblica  31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2, ultimo
    comma,  del  decreto-legge  8 maggio 1981, n. 208, convertito con
    modificazioni  dalla  legge 1 luglio 1981, n. 344, e all'articolo
    18,  comma  7,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
    l'assistenza  al  personale navigante marittimo e della aviazione
    civile,  nonche'  le  forme convenzionali di assistenza sanitaria
    all'estero per il personale delle pubbliche amministrazioni;
      i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad
    altissima  specializzazione  all'estero,  di  cui all'articolo 3,
    comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
      l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per
    cura  in  Italia  di cittadini stranieri residenti all'estero, di
    cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
    30 dicembre 1992, n. 502;
      m)  le  tariffe  relative  alle  prestazioni sanitarie a favore
    degli   stranieri,  nonche'  la  loro  iscrizione  volontaria  od
    obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.
                                            
                                Art. 121.
                            Vigilanza su enti
      1.  Sono  conservate  allo  Stato  le  funzioni  di vigilanza e
    controllo  sugli  enti  pubblici  e  privati che operano su scala
    nazionale  o  ultraregionale,  ivi  compresi gli ordini e collegi
    professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di
    approvazione  degli  statuti  e  di  autorizzazione  a  modifiche
    statutarie nei confronti degli enti summenzionati.
      2.  Ferme  restando  le  competenze regionali aventi ad oggetto
    l'attivita'  assistenziale  degli  istituti  di ricovero e cura a
    carattere    scientifico    e   le   attivita'   degli   istituti
    zooprofilattici  sperimentali,  sono  conservati  allo  Stato  il
    riconoscimento,  il  finanziamento, la vigilanza ed il controllo,
    in  particolare sull'attivita' di ricerca corrente e finalizzata,
    degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico
    pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
      3.   La   definizione,   previa   intesa   con   la  Conferenza
    Statoregioni, delle attivita' di alta specialita' e dei requisiti
    necessari per l'esercizio delle stesse, nonche' il riconoscimento
    degli  ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e
    la  relativa  vigilanza  sono  di competenza dello Stato. Restano
    ferme  le  competenze  relative  all'approvazione dei regolamenti
    degli  enti  di  assistenza  ospedaliera a norma dell'articolo 4,
    comma  12,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
    successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche' quelle previste
    dallo stesso articolo 4, comma 13.
      4.  Spettano  alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo
    sugli   enti   pubblici   e   privati   che   operano  a  livello
    infraregionale,  nonche'  quelle gia' di competenza delle regioni
    sulle  attivita' di servizio rese dalle articolazioni periferiche
    degli enti nazionali.
                                            
                                Art. 122.
                     Vigilanza sui fondi integrativi
      1.  Spetta  allo  Stato  la  vigilanza  sui  fondi  integrativi
    sanitari,  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo 30
    dicembre   1992,   n.   502,   istituiti   e  gestiti  a  livello
    ultraregionale.
      2.  E'  conferita  alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi
    istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.
                                            
                                Art. 123.
                               Contenzioso
      1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi
    per  la  corresponsione  degli  indennizzi  a  favore di soggetti
    danneggiati  da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a causa di
    vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazione  di
    emoderivati.
      2.   Restano  altresi'  salve  le  funzioni  della  Commissione
    centrale  per  gli  esercenti le professioni sanitarie, di cui al
    decreto  del  Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
    233,  e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950,
    n.  221, nonche' le funzioni contenziose della Commissione medica
    d'appello avverso i giudizi di inidoneita' permanente al volo, di
    cui  all'articolo  38 del decreto del Presidente della Repubblica
    18 novembre 1988, n. 566.
      3.  Sono  inoltre  conservate le funzioni consultive esercitate
    dall'ufficio  medico  legale  del  Ministero  della  sanita'  nei
    ricorsi  amministrativi  o giurisdizionali in materia di pensioni
    di  guerra  e  di servizio e nelle procedure di riconoscimento di
    infermita' da causa di servizio.
                                            
                                Art. 124.
                          Professioni sanitarie
    1.    Sono   conservate   allo   Stato   le   seguenti   funzioni
                             amministrative:
      a)  la  disciplina  delle attivita' liberoprofessionali e delle
    relative  incompatibilita',  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 7,
    della  legge  30  dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 1, comma
    14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
      b)  la determinazione delle figure professionali e dei relativi
    profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle
    arti  sanitarie,  ai  sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
      c)  gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed
    esercizio  delle  professioni  sanitarie, sanitarie ausiliarie ed
    arti   sanitarie   da  parte  di  cittadini  degli  Stati  membri
    dell'Unione europea;
      d)   il   riconoscimento  dei  diplomi  per  l'esercizio  delle
    professioni  suddette,  conseguiti da cittadini italiani in paesi
    extracomunitari, ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;
      e)  la  programmazione  del  fabbisogno per le specializzazioni
    mediche e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8
    agosto  1991,  n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
    257,  ivi  compresa  l'erogazione  delle  borse  di  studio  e la
    determinazione  dei  requisiti  di  idoneita' delle strutture ove
    viene   svolta  la  formazione  specialistica,  d'intesa  con  la
    Conferenza Statoregioni;
      f)  la  determinazione  dei  requisiti  minimi  e  dei  criteri
    generali  relativi all'ammissione all'impiego del personale delle
    aziende   USL   e  ospedaliere,  nonche'  al  conferimento  degli
    incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Statoregioni.
      2.  E'  trasferito  alle regioni il riconoscimento del servizio
    sanitario  prestato  all'estero  ai  fini della partecipazione ai
    concorsi  indetti  a  livello  regionale ed infraregionale, ed ai
    fini  dell'accesso  alle  convenzioni con le USL per l'assistenza
    generica  e  specialistica,  di cui alla legge 10 luglio 1960, n.
    735,   e   all'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
                                            
                                Art. 125.
                           Ricerca scientifica
      1.  Sono  mantenute  allo  Stato  le funzioni amministrative in
    materia  di  ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma
    3,  lettera  p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle
    concernenti:
      a)   la   sperimentazione   clinica   di   medicinali,  presidi
    medicochirurgici,  dispositivi  medici,  nonche'  la protezione e
    tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;
        b) la cooperazione scientifica internazionale.
                                            
                                Art. 126.
                        Profilassi internazionale
      1.  Ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge
    15   marzo   1997,  n.  59,  sono  mantenute  allo  Stato,  anche
    avvalendosi  delle  aziende  USL  sulla  base di apposito accordo
    definito   in   sede   di   Conferenza   unificata,  le  funzioni
    amministrative  in  materia  di  profilassi  internazionale,  con
    particolare   riferimento   ai  controlli  igienicosanitari  alle
    frontiere,  ai  controlli  sanitari  delle  popolazioni migranti,
    nonche' ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.
                                            
                                Art. 127.
                          Riordino di strutture
      1.  Ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 3, della legge 15 marzo
    1997,  n.  59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di
    sanita',   del  Consiglio  superiore  di  sanita',  dell'Istituto
    superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.
                                            

Titolo IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Capo II
Servizi sociali

                                Art. 128.
                          Oggetto e definizioni
      1.  Il  presente  capo  ha come oggetto le funzioni e i compiti
    amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".
      2.  Ai  sensi  del  presente  decreto legislativo, per "servizi
    sociali"   si   intendono   tutte   le  attivita'  relative  alla
    predisposizione   ed   erogazione   di  servizi,  gratuiti  ed  a
    pagamento,  o  di  prestazioni economiche destinate a rimuovere e
    superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona
    umana  incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
    assicurate  dal  sistema  previdenziale  e  da  quello sanitario,
    nonche'  quelle  assicurate  in  sede  di  amministrazione  della
    giustizia.
                                            
                                Art. 129.
                         Competenze dello Stato
      1.  Ai  sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
    sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:
      a)  la  determinazione  dei  principi  e  degli obiettivi della
    politica sociale;
      b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione
    della  rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a
    livello locale;
      c)  la  determinazione  degli  standard  dei servizi sociali da
    ritenersi  essenziali  in  funzione  di  adeguati  livelli  delle
    condizioni di vita;
      d)  compiti  di  assistenza  tecnica,  su  richiesta dagli enti
    locali  e territoriali, nonche' compiti di raccordo in materia di
    informazione  e  circolazione  dei  dati concernenti le politiche
    sociali,  ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia
    della spesa per le politiche sociali;
      e)  la  determinazione  dei  criteri  per la ripartizione delle
    risorse  del  Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le
    modalita'  di  cui  all'articolo  59,  comma  46,  della legge 27
    dicembre  1997,  n. 449, come modificato dall'articolo 133, comma
    4, del presente decreto legislativo;
      f)   i   rapporti   con   gli  organismi  internazionali  e  il
    coordinamento  dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea
    operanti  nei  settori  delle politiche sociali e gli adempimenti
    previsti   dagli   accordi   internazionali   e  dalla  normativa
    dell'Unione europea;
      g)  la  fissazione  dei  requisiti  per  la  determinazione dei
    profili   professionali   degli   operatori  sociali  nonche'  le
    disposizioni  generali concernenti i requisiti per l'accesso e la
    durata dei corsi di formazione professionale;
      h)  gli  interventi di prima assistenza in favore dei profughi,
    limitatamente   al   periodo   necessario   alle   operazioni  di
    identificazione   ed  eventualmente  fino  alla  concessione  del
    permesso   di   soggiorno,   nonche'  di  ricetto  ed  assistenza
    temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
      i)  la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti
    pubblici   e   privati   e  degli  altri  organismi  che  operano
    nell'ambito   delle  attivita'  sociali  e  che  concorrono  alla
    realizzazione della rete dei servizi sociali;
      l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di
    rifugiato  ed  il  coordinamento degli interventi in favore degli
    stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonche' di quelli di
    protezione  umanitaria  per  gli  stranieri  accolti in base alle
    disposizioni vigenti;
      m)  gli  interventi  in  favore  delle vittime del terrorismo e
    della  criminalita'  organizzata;  le  misure di protezione degli
    appartenenti   alle   Forze   armate  e  di  polizia  o  a  Corpi
    militarmente organizzati e loro familiari;
      n)  la revisione delle pensioni, assegni e indennita' spettanti
    agli  invalidi  civili  e  la verifica dei requisiti sanitari che
    hanno dato luogo a benefici economici di invalidita' civile.
      2.  Le  competenze  previste  dal  comma 1, lettere d) e g) del
    presente  articolo  sono  esercitate  sulla  base  di  criteri  e
    parametri  individuati  dalla Conferenza unificata. Le competenze
    previste  dalle  lettere  b),  c) ed i) del medesimo comma 1 sono
    esercitate sentita la Conferenza unificata.
                                            
                                Art. 130.
        Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili
      1.  A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata
    in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  la  funzione di
    erogazione  di pensioni, assegni e indennita' spettanti, ai sensi
    della  vigente  disciplina, agli invalidi civili e' trasferita ad
    un   apposito  fondo  di  gestione  istituito  presso  l'Istituto
    nazionale della previdenza sociale (INPS).
      2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a
    favore  degli  invalidi civili sono trasferite alle regioni, che,
    secondo  il  criterio  di  integrale  copertura,  provvedono  con
    risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi
    rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il
    territorio nazionale.
      3.  Fermo  restando  il principio della separazione tra la fase
    dell'accertamento   sanitario  e  quella  della  concessione  dei
    benefici  economici,  di  cui  all'articolo  11  della  legge  24
    dicembre  1993,  n.  537,  nei  procedimenti  giurisdizionali  ed
    esecutivi,  relativi  alla  concessione  delle  prestazioni e dei
    servizi,  attivati  a decorrere dal termine di cui al comma 1 del
    presente  articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni
    ove  il  procedimento  abbia  ad  oggetto le provvidenze concesse
    dalle   regioni  stesse  ed  all'INPS  negli  altri  casi,  anche
    relativamente  a  provvedimenti concessori antecedenti al termine
    di cui al medesimo comma 1.
      4.  Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e' ammesso
    ricorso  amministrativo,  secondo la normativa vigente in materia
    di  pensione  sociale,  ferma  restante la tutela giurisdizionale
    davanti al giudice ordinario.
                                            
                                Art. 131.
              Conferimenti alle regioni e agli enti locali
      1.  Sono  conferiti  alle  regioni  e agli enti locali tutte le
    funzioni  e  i  compiti amministrativi nella materia dei "servizi
    sociali",   salvo   quelli  espressamente  mantenuti  allo  Stato
    dall'articolo   129   e   quelli  trasferiti  all'INPS  ai  sensi
    dell'articolo 130.
      2.  Nell'ambito  delle  funzioni  conferite  sono attribuiti ai
    comuni,  che le esercitano anche attraverso le comunita' montane,
    i  compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali,
    nonche'  i compiti di progettazione e di realizzazione della rete
    dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.
                                            
                                Art. 132.
                       Trasferimento alle regioni
      1.  Le  regioni  adottano,  ai  sensi dell'articolo 4, comma 5,
    della  legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione
    del   presente   decreto   legislativo,   la  legge  di  puntuale
    individuazione  delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed
    agli  enti  locali  e  di  quelle  mantenute in capo alle regioni
    stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed
    agli  altri  enti  locali le funzioni ed i compiti amministrativi
    concernenti i servizi sociali relativi a:
      a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;
      b) i giovani;
      c) gli anziani;
      d) la famiglia;
      e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
      f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
      g)   gli   invalidi   civili,   fatto   salvo  quanto  previsto
    dall'articolo 130 del presente decreto legislativo.
      2.   Sono   trasferiti   alle  regioni,  che  provvederanno  al
    successivo  conferimento  alle  province, ai comuni ed agli altri
    enti  locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni
    e   i  compiti  relativi  alla  promozione  ed  al  coordinamento
    operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito
    dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:
      a) la cooperazione sociale;
      b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
      c) il volontariato.
                                            
                                Art. 133
                Fondo nazionale per le politiche sociali

      1.  Il  Fondo  istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
    Ministri  dall'articolo  59,  comma  44,  della legge 27 dicembre
    1997,  n.  449,  e'  denominato "Fondo nazionale per le politiche
    sociali".
      2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le
    risorse  statali  destinate  ad interventi in materia di "servizi
    sociali",  secondo  la  definizione  di  cui all'articolo 128 del
    presente  decreto legislativo con eccezione del Fondo nazionale
    di intervento per la lotta alla droga.
      3.  In  particolare,  ad  integrazione  di quanto gia' previsto
    dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
    sono  destinati  al  Fondo nazionale per le politiche sociali gli
    stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge
    23  dicembre  1997,  n.  451  e quelli del Fondo nazionale per le
    politiche  migratorie  di cui all'articolo 43 della legge 6 marzo
    1998, n. 40.
      4.  All'articolo  59,  comma  46, penultima proposizione, della
    predetta  legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti
    i  Ministri interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza
    unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
                                            
                                Art. 134.
                Soppressione delle strutture ministeriali
      1.   Presso  la  direzione  generale  dei  servizi  civili  del
    Ministero   dell'interno  e'  soppresso  il  servizio  assistenza
    economica  alle  categorie  protette  e  sono  riordinati, con le
    modalita' di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
    i  servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali
    speciali, gestioni contabili.
                                            

Titolo IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Capo III
Istruzione scolastica

                                Art. 135.
                                 Oggetto
      1.  Il  presente  capo  ha  come oggetto la programmazione e la
    gestione  amministrativa  del servizio scolastico, fatto salvo il
    trasferimento  di  compiti  alle istituzioni scolastiche previsto
    dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
                                            
                                Art. 136.
                               Definizioni
      1.   Agli   effetti   del  presente  decreto  legislativo,  per
    programmazione  e gestione amministrativa del servizio scolastico
    si  intende  l'insieme  delle  funzioni  e  dei  compiti  volti a
    consentire  la  concreta  e  continua  erogazione del servizio di
    istruzione.
      2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi,
    tra l'altro:
      a) la programmazione della rete scolastica;
      b)  l'attivita'  di  provvista  delle  risorse finanziarie e di
    personale;
      c)  l'autorizzazione,  il  controllo e la vigilanza relativi ai
    vari  soggetti  ed  organismi,  pubblici  e privati, operanti nel
    settore;
      d)  la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali
    e  finali,  sulla  base  dell'esperienza  quotidiana del concreto
    funzionamento   del   servizio,   le   correlate   iniziative  di
    segnalazione e di proposta;
      e)  l'adozione,  nel  quadro dell'organizzazione generale ed in
    attuazione  degli  obiettivi determinati dalle autorita' preposte
    al  governo  del  servizio,  di tutte le misure di organizzazione
    amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.
                                            
                                Art. 137.
                         Competenze dello Stato
      1.  Restano  allo  Stato,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1,
    lettera  a),  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, i compiti e le
    funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione
    della  rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata,
    le  funzioni  di  valutazione del sistema scolastico, le funzioni
    relative  alla  determinazione  e  all'assegnazione delle risorse
    finanziarie  a  carico  del  bilancio dello Stato e del personale
    alle  istituzioni  scolastiche,  le  funzioni di cui all'articolo
    138, comma 3, del presente decreto legislativo.
      2.  Restano  altresi'  allo  Stato  i  compiti  e  le  funzioni
    amministrative   relativi   alle  scuole  militari  ed  ai  corsi
    scolastici   organizzati,   con   il   patrocinio   dello  Stato,
    nell'ambito   delle   attivita'  attinenti  alla  difesa  e  alla
    sicurezza   pubblica,   nonche'  i  provvedimenti  relativi  agli
    organismi  scolastici  istituiti  da soggetti extracomunitari, ai
    sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
    n. 389.
                                            
                                Art. 138.
                          Deleghe alle regioni
      1.   Ai   sensi   dell'articolo   118,   comma  secondo,  della
    Costituzione,  sono  delegate  alle  regioni le seguenti funzioni
    amministrative:
      a)  la  programmazione  dell'offerta  formativa  integrata  tra
    istruzione e formazione professionale;
      b)  la  programmazione,  sul  piano regionale, nei limiti delle
    disponibilita'   di  risorse  umane  e  finanziarie,  della  rete
    scolastica,  sulla  base  dei  piani  provinciali, assicurando il
    coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
      c)  la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti
    locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali
    al miglioramento dell'offerta formativa;
      d) la determinazione del calendario scolastico;
      e) i contributi alle scuole non statali;
      f)   le  iniziative  e  le  attivita'  di  promozione  relative
    all'ambito delle funzioni conferite.
      2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo
    anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in
    vigore    del    regolamento    di   riordino   delle   strutture
    dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7
    della legge 15 marzo 1997, n. 59.
      3.  Le  deleghe  di  cui al presente articolo non riguardano le
    funzioni  relative  ai  conservatori di musica, alle accademie di
    belle  arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche,
    all'accademia    nazionale   d'arte   drammatica,   all'accademia
    nazionale  di  danza,  nonche'  alle  scuole  ed alle istituzioni
    culturali straniere in Italia.
                                            
                                Art. 139.
                Trasferimenti alle province ed ai comuni
      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto
    legislativo,  ai  sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono
    attribuiti  alle province, in relazione all'istruzione secondaria
    superiore,  e  ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori
    di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
      a)  l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione
    di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
      b)  la  redazione  dei piani di organizzazione della rete delle
    istituzioni scolastiche;
      c)   i  servizi  di  supporto  organizzativo  del  servizio  di
    istruzione  per  gli  alunni  con  handicap  o  in  situazione di
    svantaggio;
      d)  il  piano  di  utilizzazione  degli  edifici e di uso delle
    attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
      e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
      f)   le  iniziative  e  le  attivita'  di  promozione  relative
    all'ambito delle funzioni conferite;
      g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo
    scioglimento,   sugli  organi  collegiali  scolastici  a  livello
    territoriale.
      2. I comuni, anche in collaborazione con le comunita' montane e
    le  province,  ciascuno  in  relazione  ai gradi di istruzione di
    propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni
    scolastiche, iniziative relative a:
      a) educazione degli adulti;
      b)   interventi   integrati   di   orientamento   scolastico  e
      professionale; c) azioni tese a realizzare le pari opportunita'
      di istruzione;
      d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza
    e la continuita' in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e
    ordini di scuola;
      e) interventi perequativi;
      f)   interventi  integrati  di  prevenzione  della  dispersione
    scolastica e di educazione alla salute.
      3. La risoluzione dei conflitti di competenze e' conferita alle
    province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola
    materna e primaria, la cui risoluzione e' conferita ai comuni.
                                            

Titolo IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Capo IV
Formazione professionale

                                Art. 140.
                                 Oggetto
      1.  Il  presente  capo  ha come oggetto le funzioni e i compiti
    amministrativi  in  materia  di  "formazione  professionale",  ad
    esclusione  di  quelli concernenti la formazione professionale di
    carattere  settoriale  oggetto  di  apposita  regolamentazione in
    attuazione  dell'articolo  12,  comma  1,  lettere s) e t), della
    legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto
    dalla  legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal decreto legislativo 23
    dicembre 1997, n. 469.
                                            
                                Art. 141.
                               Definizioni
      1.   Agli   effetti   del  presente  decreto  legislativo,  per
    "formazione   professionale"   si   intende  il  complesso  degli
    interventi  volti  al  primo  inserimento, compresa la formazione
    tecnico   professionale   superiore,   al  perfezionamento,  alla
    riqualificazione  e all'orientamento professionali, ossia con una
    valenza  prevalentemente  operativa,  per  qualsiasi attivita' di
    lavoro   e   per  qualsiasi  finalita',  compresa  la  formazione
    impartita  dagli  istituti  professionali,  nel  cui  ambito  non
    funzionano   corsi  di  studio  di  durata  quinquennale  per  il
    conseguimento  del diploma di istruzione secondaria superiore, la
    formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente
    a   riconversione   di  attivita'  produttive.  Detti  interventi
    riguardano tutte le attivita' formative volte al conseguimento di
    una  qualifica,  di  un  diploma  di  qualifica superiore o di un
    credito    formativo,   anche   in   situazioni   di   alternanza
    formazionelavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento
    di  un  titolo  di  studio  o di diploma di istruzione secondaria
    superiore,  universitaria  o  postuniversitaria se non nei casi e
    con  i  presupposti  previsti  dalla  legislazione  dello Stato o
    comunitaria,   ma   sono   comunque  certificabili  ai  fini  del
    conseguimento di tali titoli.
      2.  Agli  stessi  effetti  rientra, fra le funzioni inerenti la
    materia,   la  vigilanza  sull'attivita'  privata  di  formazione
    professionale.
      3.  Sempre  ai  medesimi  effetti  la  "istruzione  artigiana e
    professionale" si identifica con la "formazione professionale".
      4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle
    regioni  sulla  base  di  quanto previsto al comma 1 del presente
    articolo  ed  a  norma dell'articolo 144, sono individuati con le
    procedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.
                                            
                                Art. 142.
                         Competenze dello Stato

      1.  Ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge
    15  marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i
    compiti amministrativi inerenti a:
        a)  i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti
    con  l'Unione  europea  in  materia  di formazione professionale,
    nonche'  gli  interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a
    livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a
    livello internazionale o delle Comunita';
        b)  l'indirizzo  e  il  coordinamento e le connesse attivita'
    strumentali   di   acquisizione   ed   elaborazione   di  dati  e
    informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo
    lavoro  previsto  dall'articolo  11  del  decreto  legislativo 23
    dicembre 1997, n. 469;
        c)   l'individuazione   degli   standard   delle   qualifiche
    professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei
    crediti  formativi  e  delle loro modalita' di certificazione, in
    coerenza  con  quanto  disposto  dall'articolo  17 della legge 24
    giugno 1997, n. 196;
        d)  la  definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento
    delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
        e)  le  funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997,
    n.   196,  in  materia  di  apprendistato,  tirocini,  formazione
    continua, contratti di formazionelavoro;
        f)  le  funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio
    1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
    luglio  1993,  n.  236,  in  particolare  per  quanto concerne la
    formazione  continua,  l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto
    quanto  connesso  alla  ripartizione  e  gestione  del  Fondo per
    l'occupazione;
        g)  il  finanziamento delle attivita' formative del personale
    da  utilizzare  in  programmi  nazionali  d'assistenza  tecnica e
    cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
        h)  l'istituzione  e  il  finanziamento  delle  iniziative di
    formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;
        i)  l'istituzione  e  l'autorizzazione di attivita' formative
    idonee  per  il conseguimento di un titolo di studio o diploma di
    istruzione      secondaria     superiore,     universitaria     o
    postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge
    21  dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi
    di  cui  all'articolo  191,  comma  6, del decreto legislativo 16
    aprile 1994, n. 297;
        l)  la  formazione  professionale svolta dalle Forze armate e
    dai  Corpi  dello  Stato  militarmente  organizzati e, in genere,
    dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
    a favore dei propri dipendenti.
      2.  In  ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal
    comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la
    Conferenza  Statoregioni esercita funzioni di parere obbligatorio
    e  di proposta. Sono svolti altresi' dallo Stato, d'intesa con la
    Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
        a)  la  definizione  degli  obiettivi  generali  del  sistema
    complessivo  della  formazione  professionale,  in accordo con le
    politiche comunitarie;
        b)  la definizione dei criteri e parametri per la valutazione
    quantiqualitativa  dello  stesso  sistema  e  della  sua coerenza
    rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
        c)  l'approvazione  e  presentazione  al  Parlamento  di  una
    relazione  annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attivita'
    di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle
    regioni con il supporto dell'ISFOL;
        d)  la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi
    del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, dei programmi
    operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza
    strategica per lo sviluppo del paese.
      3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo
    Stato  in  ordine  agli  istituti  professionali  di cui al regio
    decreto  29  agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a
    66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
                                            
                                Art. 143.
                        Conferimenti alle regioni
      1.  Sono  conferiti  alle  regioni,  secondo  le modalita' e le
    regole  fissate  dall'articolo  145 tutte le funzioni e i compiti
    amministrativi  nella  materia  "formazione professionale", salvo
    quelli  espressamente  mantenuti  allo  Stato  dall'articolo 142.
    Spetta   alla   Conferenza   Statoregioni  la  definizione  degli
    interventi  di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali
    del sistema.
      2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative
    e   politiche   del  lavoro  la  regione  attribuisce,  ai  sensi
    dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990,
    n.  142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in
    materia di formazione professionale.
                                            
                                Art. 144.
                       Trasferimenti alle regioni

      1.  Sono  trasferiti,  in  particolare,  alle regioni, ai sensi
    dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:
        a)  la  formazione  e l'aggiornamento del personale impiegato
    nelle iniziative di formazione professionale;
        b)  le  funzioni  e i compiti attualmente svolti dagli organi
    centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei
    confronti  degli  istituti professionali, trasferiti ai sensi del
    comma  2  del  presente articolo, ivi compresi quelli concernenti
    l'istituzione,  la  vigilanza,  l'indirizzo  e  il finanziamento,
    limitatamente   alle   iniziative   finalizzate  al  rilascio  di
    qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.
      2.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
    proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la
    Conferenza    Statoregioni,    da    emanare   entro   sei   mesi
    dall'approvazione   del   presente   decreto   legislativo,  sono
    individuati  e trasferiti alle regioni gli istituti professionali
    di cui all'articolo 141.
      3.  I  trasferimenti  hanno effetto dal secondo anno scolastico
    successivo  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto
    legislativo,  con  la salvaguardia della prosecuzione negli studi
    degli alunni gia' iscritti nell'anno precedente.
      4.  Per  effetto  dei  trasferimenti di cui alla lettera b) del
    comma   1  del  presente  articolo,  gli  istituti  professionali
    assumono  la  qualifica  di enti regionali. Ad essi si estende il
    regime   di   autonomia  funzionale  spettante  alle  istituzioni
    scolastiche  statali, anche ai sensi articolo 21  della legge
    15 marzo 1997, n. 59.
                                            
                                Art. 145.
                     Modalita' per il trasferimento
    di beni, risorse e personale
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  lettere  b)  ed  e), e
dell'articolo  7,  commi  1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentiti  il  Ministro del
tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica  e,
rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed
il  Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a
trasferire  dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, a
seguito  dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469,  e  dal  Ministero  della pubblica istruzione alle regioni beni,
risorse  finanziarie,  strumentali  e  organizzative, e personale nel
rispetto dei seguenti criteri:
  a)  i  beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto
alle  funzioni  e  ai  compiti in precedenza svolti dal Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  e dal Ministero della pubblica
istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;
  b)  il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed
ausiliario  degli  istituti  professionali di cui all'articolo 144 e'
trasferito alle regioni.
  2.  Il  decreto  di  cui al comma 1 e' adottato entro diciotto mesi
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed
ha   effetto   con   l'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 146.
                                            
                              Art. 146.
                        Riordino di strutture
  1.  Ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo
7,  comma  3,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni
dalla  adozione  del  decreto  di  cui  all'articolo 145 del presente
decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base
all'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  al  riordino delle strutture ministeriali
interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.
                                            
                              Art. 147.
                     Abrogazione di disposizioni
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  a)  l'articolo  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 10;
  b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
  c)  l'articolo  2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
                                            

Titolo IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Capo V
Beni e attivita' culturali

                              Art. 148.
       ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 
                              Art. 149.
                    Funzioni riservate allo Stato

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15
marzo  1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti
di  tutela dei beni culturali la cui disciplina generale e' contenuta
nella  legge  1  giugno  1939,  n. 1089, e nel decreto del Presidente
della  Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409,  e loro successive
modifiche e integrazioni.
  2.  Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attivita'
di conservazione dei beni culturali.
  3.  Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni
e compiti:
    a)  apposizione  di  vincolo,  diretto  e indiretto, di interesse
storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
    b)  autorizzazioni,  prescrizioni,  divieti, approvazioni e altri
provvedimenti,  anche  di  natura  interinale, diretti a garantire la
conservazione,  l'integrita'  e  la  sicurezza  dei beni di interesse
storico o artistico;
    c)  controllo  sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di
interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
    d)   occupazione  d'urgenza,  concessioni  e  autorizzazioni  per
ricerche archeologiche;
    e)  espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico
o artistico;
    f)  conservazione  degli archivi degli Stati italiani preunitari,
dei  documenti  degli  organi giudiziari e amministrativi dello Stato
non  piu'  occorrenti alle necessita' ordinarie di servizio, di tutti
gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilita'
in forza di legge o di altro titolo;
    g)  vigilanza  sugli  archivi degli enti pubblici e sugli archivi
privati  di  notevole  interesse  storico,  nonche'  le competenze in
materia di consultabilita' dei documenti archivistici;
    h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1 giugno 1939, n.
1089,  e  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
1963,  n.  1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela
di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.
  4. Spettano altresi' allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera  a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e
compiti:
    a)  il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE
n.   3911/1992  del  Consiglio  del  9  dicembre  1992  e  successive
modificazioni;
    b)  le  attivita'  dirette  al recupero dei beni culturali usciti
illegittimamente   dal  territorio  nazionale,  in  attuazione  della
direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
    c)  la  prevenzione  e  repressione di reati contro il patrimonio
culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
    d)  le  funzioni  relative  a  scuole  e  istituti  nazionali  di
preparazione  professionale  operanti  nel settore dei beni culturali
nonche'  la  determinazione  dei  criteri  generali  sulla formazione
professionale  e  l'aggiornamento  del  personale tecnicoscientifico,
ferma restando l'autonomia delle universita';
    e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle
metodologie comuni da seguire nelle attivita' di catalogazione, anche
al  fine  di  garantire  l'integrazione  in  rete  delle  banche dati
regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
    f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle
metodologie  comuni  da  seguire nell'attivita' tecnicoscientifica di
restauro.
  5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai
fini  dell'esercizio  delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed
e), del presente articolo, nonche' ai fini dell'esercizio del diritto
di  prelazione.  Lo  Stato  puo'  rinunciare  all'acquisto  ai  sensi
dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla
regione, provincia o comune interessati la relativa facolta'.
  6.  Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in
materia  di  beni  ambientali  di cui all'articolo 82 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato
dalla   legge   8  agosto  1985,  n.  431  ,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.
                              Art. 150.
       ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 
                              Art. 151.
             Biblioteche pubbliche statali universitarie

  1.   Le  universita'  possono  richiedere  il  trasferimento  delle
biblioteche   pubbliche  statali  ad  esse  collegate.  Ai  fini  del
trasferimento,  il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula
con  le  universita'  apposita  convenzione,  sentito  il  parere del
Consiglio  nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica.
Nell'ambito  della  convenzione  sono  anche  individuati  i beni del
patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.
                                            
                              Art. 152.
       ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 
                              Art. 153.
       ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 
                              Art. 154
       ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156 
                              Art. 155
       ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156 

Titolo IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Capo VI
Spettacolo

                              Art. 156.
        Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo
  1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
  a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attivita'
teatrali,  musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare
la  qualita' e la progettualita' e in un'ottica di riequilibrio delle
presenze e dei soggetti e delle attivita' teatrali sul territorio;
  b)  promuove  la  presenza della produzione nazionale di teatro, di
musica  e  di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e
di ospitalita' reciproche con altre nazioni;
  c)   definisce,  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata,  i
requisiti  della  formazione  del  personale  artistico e tecnico dei
teatri;
  d)  promuove  la formazione di una videoteca, al fine di conservare
la memoria visiva delle attivita' teatrali, musicali e di danza;
  e)  garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle
istituzioni  concertisticoorchestrali, favorendone, in collaborazione
con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione
sul territorio;
  f)  definisce  e  sostiene  il  ruolo  delle  istituzioni  teatrali
nazionali;
  g)  definisce  gli  indirizzi  per  la  presenza  del teatro, della
musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle universita';
  h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel
settore  della  cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
  i)  provvede  alla  revisione  delle opere cinematografiche, di cui
alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
  l)  autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  m)  contribuisce al sostegno delle attivita' della Scuola nazionale
di  cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre
1997, n. 426;
  n)  programma  e  promuove,  unitamente  alle  regioni  e agli enti
locali, la presenza delle attivita' teatrali, musicali e di danza sul
territorio,  perseguendo  obiettivi di equilibrio e omogeneita' della
diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone
l'insediamento  in  localita'  che  ne sono sprovviste e favorendo la
equilibrata   circolazione   delle  rappresentazioni  sul  territorio
nazionale,  a  questo  fine  e  per gli altri fini di cui al presente
articolo  utilizzando  gli  ausili  finanziari  di  cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
  o)  contribuisce  ad incentivare la produzione teatrale, musicale e
di  danza  nazionale,  con  particolare  riferimento  alla produzione
contemporanea;
  p)   preserva  ed  incentiva  la  rappresentazione  del  repertorio
classico  del  teatro  grecoromano in coordinamento con la fondazione
"Istituto nazionale per il dramma antico";
  q)  promuove  le  forme  di  ricerca  e  sperimentazione  teatrale,
musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
  r)  contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui
al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
                                            

Titolo IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Capo VII
Sport

                              Art. 157.
                   Competenze in materia di sport
  1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica
di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987,
n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e
successive  modificazioni,  e'  trasferita  alle  regioni. I relativi
criteri   e   parametri   sono  definiti  dall'autorita'  di  governo
competente,  acquisito  il  parere  del  Comitato  olimpico nazionale
italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
  2.  Il  riparto  dei  fondi e' effettuato dall'autorita' di governo
competente  con  le  modalita'  di  cui  al  comma 1. E' soppressa la
commissione  tecnica  di  cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato
decreto-legge n. 2 del 1987.
  3.  Resta  riservata  allo  Stato la vigilanza sul CONI di cui alla
legge  16  febbraio  1942,  n.  426,  e  successive  modificazioni  e
sull'Istituto  per  il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre
1957, n. 1295.
  4.  Con  regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  si  provvede  al riordino dell'Istituto per il
credito  sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo
di  amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie
locali.
                                            

Titolo V
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE
E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Capo I
Disposizioni in materia di polizia amministrativa
regionale e locale e regime autorizzatorio

                              Art. 158.
                               Oggetto
  1.  Il  presente  titolo  ha  come  oggetto le funzioni e i compiti
amministrativi   relativi   alla   materia   "polizia  amministrativa
regionale e locale".
  2.  Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei
compiti   di   polizia   amministrativa   nelle   materie   ad   essi
rispettivamente  trasferite  o  attribuite.  La  delega  di  funzioni
amministrative  dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti
locali,  anche  per  quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche
l'esercizio   delle   connesse   funzioni   e   compiti   di  polizia
amministrativa.
                                            
                              Art. 159.
                             Definizioni
  1.  Le  funzioni  ed i compiti amministrativi relativi alla polizia
amministrativa  regionale  e  locale  concernono le misure dirette ad
evitare  danni  o  pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti
giuridici  ed  alle cose nello svolgimento di attivita' relative alle
materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate,
delle  regioni  e  degli  enti  locali, senza che ne risultino lesi o
messi  in  pericolo  i  beni  e  gli  interessi  tutelati in funzione
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
  2.  Le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi relativi all'ordine
pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera
l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive
e  repressive  dirette  al  mantenimento dell'ordine pubblico, inteso
come  il  complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi
pubblici  primari  sui  quali si regge l'ordinata e civile convivenza
nella  comunita' nazionale, nonche' alla sicurezza delle istituzioni,
dei cittadini e dei loro beni.
                                            
                              Art. 160
                       Competenze dello Stato

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma
1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo
Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie
elencate  nel  predetto  comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai
compiti  di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo
articolo 1.
  2.  L'ordinamento  dell'amministrazione  della  pubblica  sicurezza
resta  disciplinato  dalla  legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  che  individua,  ai  fini  della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.
    2-bis.  All'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il  secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il comitato e'
presieduto  dal prefetto ed e' composto dal questore, dal sindaco del
comune  capoluogo  e  dal  presidente della provincia, dai comandanti
provinciali  dell'Arma  dei  carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza,  nonche'  dai sindaci degli altri comuni interessati, quando
devono   trattarsi   questioni   riferibili   ai   rispettivi  ambiti
territoriali";
    b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Alla  convocazione  e  alla  formazione  dell'ordine  del giorno del
comitato  provvede  il  prefetto.  La  convocazione  e'  in ogni caso
disposta  quando  lo  richiede  il  sindaco  del  comune capoluogo di
provincia  per  la  trattazione di questioni attinenti alla sicurezza
della  comunita'  locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti
sociali   che  possono  comportare  turbamenti  dell'ordine  o  della
sicurezza  pubblica  in  ambito  comunale.  Per  la trattazione delle
medesime  questioni, su richiesta del sindaco, e' altresi' integrato,
ove occorra, l'ordine del giorno del comitato".
                              Art. 161.
            Conferimenti alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono  conferiti  alle  regioni  e  agli enti locali, secondo le
modalita'  e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni
ed  i  compiti  di  polizia  amministrativa  nelle  materie  ad  essi
rispettivamente  trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato
di cui all' articolo 160.
                                            
                              Art. 162.
                     Trasferimenti alle regioni
  1.   E'  trasferito  alle  regioni,  in  particolare,  il  rilascio
dell'autorizzazione  per  l'espletamento  di  gare  con  autoveicoli,
motoveicoli,  ciclomotori  su  strade  ordinarie di interesse di piu'
province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui
all'articolo  9  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del
provvedimento  e'  tempestivamente  informata l'autorita' di pubblica
sicurezza.
  2.  Il servizio di polizia regionale e locale e' disciplinato dalle
leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei
principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della
legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.
                                            
                              Art. 163
                   Trasferimenti agli enti locali

  1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli
enti  locali  sono  indicati  nell'articolo  161 del presente decreto
legislativo.
  2.  Ai  sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti
ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
    a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da
punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  e  all'articolo  56  del  regolamento  di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
    b)  il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel
settore  delle  esposizioni,  mostre  e  fiere  campionarie,  di  cui
all'articolo  115  del  predetto  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
    c)  il  ricevimento  della  dichiarazione  relativa all'esercizio
dell'industria  di  affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque
relativa   all'attivita'   di  dare  alloggio  per  mercede,  di  cui
all'articolo  108  del  citato  testo  unico  delle leggi di pubblica
sicurezza;
    d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di
cui  all'articolo  115  del  richiamato  testo  unico  delle leggi di
pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attivita' di
recupero   crediti,  pubblici  incanti,  agenzie  matrimoniali  e  di
pubbliche relazioni;
    e)  il  rilascio  della  licenza  per l'esercizio del mestiere di
fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato
da  parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di
cui  all'articolo  27  del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia
in  cui  l'interessato  risiede,  che  puo'  essere negato o revocato
quando  ricorrono  le circostanze di carattere personale previste per
il  diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di
armi.;  
    f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli,   motoveicoli  o  ciclomotori  su  strade  ordinarie  di
interesse   esclusivamente  comunale,  di  cui  all'articolo  68  del
predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo
9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    g)    il    rilascio    dell'autorizzazione    allo   svolgimento
dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo
31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
    h)  le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri
girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.
  3.  Ai  sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite
alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
    a)  il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti
venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie
volontarie  delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali
riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n.
157;
    b)  il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla
sorveglianza  sulla  pesca  nelle  acque  interne e marittime, di cui
all'articolo  31  del  regio  decreto  8  ottobre  1931,  n.  1604, e
all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
    c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli,   motoveicoli  e  ciclomotori  su  strade  ordinarie  di
interesse   sovracomunale   ed  esclusivamente  provinciale,  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4.  Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e
di  cui  al  comma 3 e' data tempestiva informazione all'autorita' di
pubblica sicurezza.

                                            
                              Art. 164.
                        Abrogazione di norme
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  a)  la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonche' il riferimento alla
legge  medesima  contenuto  nella  tabella  A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
  b)  l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato  con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando
l'obbligo   di  informazione  preventiva  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza;
  c)  l'articolo  19,  comma 1, numero 3), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  d)  l'articolo  19,  comma  4,  del medesimo decreto del Presidente
della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede
la  comunicazione  al  prefetto  e  i poteri di sospensione, revoca e
annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma
1,  numero  13),  in  materia  di licenza agli stranieri per mestieri
ambulanti;  all'articolo  19,  comma  1,  numero  14),  in materia di
registrazione  per  mestieri  ambulanti;  all'articolo  19,  comma 1,
numero  17),  in  materia  di  licenza  di  iscrizione per portieri e
custodi,  fermo  restando  il  dovere  di tempestiva comunicazione al
prefetto dei provvedimenti adottati.
  e)  gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle
leggi   di   pubblica   sicurezza,   in   materia   di   attestazione
dell'attivita'    di   fabbricazione   e   commercio   di   pellicole
cinematografiche;
  f)  l'articolo  111  del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  in  materia  di  rilascio  delle  licenze per l'esercizio
dell'arte  fotografica,  fermo  restando  l'obbligo  di  informazione
tempestiva all'autorita' di pubblica sicurezza.
  2. E' altresi' abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in
cui  si  riferisce  ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso
articolo 19.
  3.  Nell'articolo  68, primo comma, del piu' volte richiamato testo
unico  delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni
cinematografiche e teatrali" sono abrogate.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bassanini,    Ministro    per   la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
                                    Ciampi,  Ministro del tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
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