DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2010, n. 10

Disposizioni urgenti  in  ordine  alla  competenza  per  procedimenti
penali a  carico  di  autori  di  reati  di  grave  allarme  sociale.
(10G0032) 

 aggiornato-2013  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di
assise,  al  fine di prevenire le difficolta' pratiche conseguenti ai
recenti  indirizzi  giurisprudenziali  in  tema di attribuzione della
competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
modificare  la disciplina sulla competenza della corte d'assise e dei
tribunali,   al   fine  di  consentire  una  migliore  organizzazione
dell'amministrazione della giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;

                              E m a n a


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


                 Modifiche in materia di competenza
                        della corte di assise
(1.  All'articolo  5,  comma 1, del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
     "a)  per  i  delitti  per  i  quali  la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo  o  della  reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a
ventiquattro  anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato
omicidio,  di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso
anche  straniere,  e  i  delitti,  comunque  aggravati,  previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";
    b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
     "d-bis)  per  i delitti consumati o tentati di cui agli articoli
416,  sesto  comma,  600,  601,  602 del codice penale, nonche' per i
delitti  con  finalita' di terrorismo sempre che per tali delitti sia
stabilita  la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci
anni".
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al
comma  1  si  applicano  anche  ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data
del 30 giugno 2010 non sia stata gia' esercitata l'azione penale.
                            
                               Art. 2 
 
Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso  relativi  ai
  delitti di cui  all'articolo  416-bis  del  codice  penale comunque
  aggravati 
  1. In deroga a  quanto  previsto  nell'articolo  1,  comma  2,  nei
procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis  del  codice
penale,  comunque  aggravati, e'   competente il   tribunale,   anche
nell'ipotesi in cui sia stata gia' esercitata l'azione penale,  salvo
che, prima della  suddetta  data,  sia  stato  dichiarato  aperto  il
dibattimento davanti alla corte d'assise. 
                            
                               Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
                            
                               Art. 4 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano