DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79

Misure  urgenti  per  garantire  la  sicurezza  dei  cittadini,   per
assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
e di altre strutture dell'Amministrazione  dell'interno,  nonche'  in
materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105) 

 aggiornato-2013  

Capo I

Disposizioni in materia di sicurezza

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalita'
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  di  altri   uffici
dell'Amministrazione  dell'interno,  nonche'  in  materia  di   Fondo
nazionale per il  Servizio  civile,  al  fine  di  introdurre  misure
indispensabili, da un  lato,  a  garantire  livelli  incrementali  di
sicurezza e, dall'altro, ad assicurare la piena efficienza  operativa
delle  articolazioni  del  soccorso  tecnico  urgente  e  di   quelle
impegnate  nel  settore  dell'immigrazione,  nonche'  la  continuita'
dell'attivita' del Servizio civile nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, dell'economia e delle finanze e  per
gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
        ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 131)) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                               Art. 2 
 
 
             Comunicazione della cessione di fabbricati 
 
  1. La registrazione dei contratti di locazione e dei  contratti  di
comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di
registrazione in termine  fisso,  ai  sensi  del  Testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo
di comunicazione di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  21  marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  maggio
1978, n. 191. 
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite  intese  con  il
Ministero dell'interno,  individua,  nel  quadro  delle  informazioni
acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei  contratti
di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento  aventi  ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di  cui  all'articolo
5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge  n.
59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  191  del
1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno. 
  3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o  di
porzione di esso sulla base  di  un  contratto,  anche  verbale,  non
soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12
del  decreto-legge  21   marzo   1978,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  18  maggio  1978,  n.  191,  puo'  essere
assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico  approvato
con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che  ne
stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per
la  comunicazione  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,   di   cui
all'articolo 7 del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  la  quale
resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di  cui  al  comma  3
sono  definite  le   modalita'   di   trasmissione   della   predetta
comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un  modello  informatico
approvato con il medesimo decreto. 
  5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo  articolo  3,  comma  6,
primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5». 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                                            
                             Art. 2-bis. 
     (Disposizioni in materia di enti e circoli privati). 
1. All'articolo 86  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  dopo  il
primo comma e' inserito il seguente: 
  "Per  la  somministrazione  di  bevande  alcooliche   presso   enti
collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita
o  il  consumo  siano  limitati  ai  soli  soci,  e'  necessaria   la
comunicazione al  questore  e  si  applicano  i  medesimi  poteri  di
controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per
le attivita' di cui al primo comma". 
                                            

Capo II

Disposizioni per la funzionalita' e l'autofinanziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno

                             Art. 2-ter. 
        (Disposizioni urgenti per il corso di formazione per 
             allievo agente della Polizia di Stato). 

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di  spesa,  assicurando
la piena operativita' della Polizia di Stato, a decorrere dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera a),  del  presente
articolo, concernente la disciplina organica a regime  dei  corsi  di
formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre  del
corso di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, puo'
includere anche un periodo di applicazione pratica, non  superiore  a
tre mesi,  presso  gli  uffici  dell'amministrazione  della  pubblica
sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato  che
abbiano superato gli esami teorico-pratici ed  ottenuto  la  conferma
dell'idoneita' al servizio di polizia.  Al  termine  del  periodo  di
applicazione pratica gli agenti in  prova  conseguono  la  nomina  ad
agente di  polizia,  tenuto  conto  della  relazione  favorevole  del
funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso  cui  sono
applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo  secondo
la graduatoria finale degli  esami.  Qualora  la  relazione  non  sia
favorevole, gli interessati sono ammessi a  ripetere,  per  una  sola
volta,  il  periodo  di  applicazione  pratica.   Le   modalita'   di
svolgimento e la durata del  periodo  di  applicazione  pratica  sono
definite con decreto del capo della polizia-direttore generale  della
pubblica sicurezza. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
335, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 6-bis e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 6-bis. - (Corsi di formazione per allievi agenti). - 1. Gli
allievi agenti di polizia frequentano un corso  di  formazione  della
durata di dodici mesi, di cui  il  primo  semestre  finalizzato  alla
nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del
periodo  di  formazione  presso  gli   istituti   di   istruzione   e
all'applicazione pratica presso reparti o  uffici  della  Polizia  di
Stato. 
     2. Durante il primo semestre del corso di  cui  al  comma  1,  i
frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano  di  studio  e
non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i  servizi
di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di
corso il direttore della scuola esprime il giudizio di  idoneita'  al
servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il decreto del
capo della polizia - direttore generale della pubblica  sicurezza  di
cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati  agenti
in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
di agente di polizia  giudiziaria  e  sono  avviati  all'espletamento
delle attivita' del secondo semestre. 
     3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli  allievi  agenti
destinati  ai  gruppi  sportivi  "Polizia   di   Stato-Fiamme   Oro",
conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre
di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo  sportivo  ove
sono assegnati in relazione alla specialita' di appartenenza. 
     4. Durante la prima fase del  secondo  semestre  gli  agenti  in
prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle
attivita'  previste  dal  piano  di   studio,   ferma   restando   la
possibilita' di impiego nei soli servizi  di  cui  al  comma  2.  Gli
stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove
d'esame stabilite dal decreto del  capo  della  polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7  ed  ottenuta  la
conferma del  giudizio  di  idoneita',  sono  assegnati  agli  uffici
dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo
di applicazione pratica. 
     5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in
prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto  conto  della
relazione favorevole  del  funzionario  responsabile  del  reparto  o
dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi  prestano  giuramento  e
sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 
     6. Gli agenti in prova sono ammessi a  ripetere,  per  una  sola
volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al
comma 5 non sia favorevole. 
     7. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza sono stabiliti le modalita' di  svolgimento  e  la
durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica,  comprese
le prove d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi  di
idoneita'"; 
    b) all'articolo 6-ter, comma 1: 
      1) alla lettera a),  le  parole:  "l'esame  teorico-pratico  al
termine del periodo di formazione" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4"; 
      2) alla lettera e), le  parole:  "di  cui  all'articolo  6-bis,
comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo  6-bis,
comma 6"; 
    c) all'articolo 6-quater, comma 1, le parole: "della selezione di
cui all'articolo 6-bis e" sono soppresse. 
  3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole:  ",
durante  il  quale  e'  sottoposto  a  selezione   attitudinale   per
l'eventuale  assegnazione  ai  servizi  che  richiedano   particolare
qualificazione" sono soppresse e, al terzo periodo, le parole:  "sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6" sono
sostituite dalle seguenti: "sono stabilite  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 6-bis, comma 7"; 
    b) all'articolo 60, settimo comma, le parole:  "da  emanarsi  con
decreto del Ministro dell'interno" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"da emanare con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 6-bis, comma 7,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335". 
  4. All'articolo 15, comma 6, del decreto  legislativo  28  febbraio
2001,  n.  53,  le  parole:  "dall'articolo  6-bis,  comma  6,"  sono
soppresse e dopo le parole: "dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c)
e d) del presente decreto," sono inserite le seguenti:  "nonche'  del
decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto  decreto  n.
335 del 1982,". 
  5. Dalle disposizioni previste dal  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
                           Art. 2-quater. 
         (Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della 
                        Polizia di Stato).

1. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge  15  maggio  1997,  n.
127, in attuazione delle modifiche apportate dai  commi  2  e  3  del
presente articolo al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: 
    a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo degli  operatori  e  collaboratori,  con
esclusione della nomina ad operatore tecnico ai  sensi  dell'articolo
5, comma 4, del  medesimo  decreto  n.  337  del  1982,  nonche'  per
l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici,  dei
direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di  Stato,  si
applicano gli stessi limiti di eta' previsti per la partecipazione al
concorso  pubblico  per  l'accesso  alle  qualifiche   iniziali   dei
corrispondenti ruoli del personale che espleta attivita' di polizia; 
    b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici  si  applicano  gli
stessi limiti di eta' previsti  per  la  partecipazione  al  concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti
ed assistenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
337, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma  1,  dopo  le  parole:  "che  abbiano  i  requisiti
generali per la  partecipazione  ai  pubblici  concorsi  indetti  per
l'accesso alle carriere civili  delle  amministrazioni  dello  Stato"
sono inserite le seguenti: ", salvo  limiti  di  eta'  stabiliti  dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127,"; 
      2) al comma 4, dopo le parole: "purche' siano in  possesso  dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ",  salvo
quello relativo ai limiti di eta'"; 
    b) all'articolo 20-quater, comma 1, lettera  b),  primo  periodo,
dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici  concorsi"
sono inserite le seguenti: ", salvo  limiti  di  eta'  stabiliti  dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127,"; 
    c) all'articolo 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:
"possono partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  requisiti
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le
seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge  15  maggio  1997,  n.
127,". 
  3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, le  parole:  "concorso  pubblico  per
esami" sono sostituite dalle seguenti: "concorso pubblico per  titoli
ed esami"; 
    b) all'articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo,  e'  inserito
il seguente: "I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono
quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127"; 
    c) all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo,  e'  inserito
il seguente: "I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono
quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127".
                          Art. 2-quinquies. 
              (Introduzione dell'articolo 60-bis nella 
                  legge 1º aprile 1981, n. 121). 

1. Dopo l'articolo 60 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 60-bis. - (Equipollenza dei  titoli  conseguiti).  -  1.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e  delle
politiche sociali e dell'economia  e  delle  finanze,  e'  stabilita,
sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza  dei  titoli
conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli  di
aggiornamento  professionale  e  di  quelli  di   perfezionamento   e
specialistici,  frequentati   dagli   appartenenti   ai   ruoli   non
dirigenziali e non direttivi del personale della  Polizia  di  Stato,
con quelli rilasciati  dagli  istituti  professionali,  ivi  compresi
quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253,  anche
ai fini dell'ammissione agli esami  di  maturita'  professionale.  In
relazione al suddetto decreto  sono  rilasciati  agli  interessati  i
relativi titoli". 
                                            
                               Art. 3 
 
 
Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra
     e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Alla copertura dei posti di capo  squadra  nel  ruolo  dei  capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008  al  2013,
si provvede esclusivamente con le procedure di cui  all'articolo  12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata  al  1°
gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  si  e'  verificata  la
disponibilita' e la decorrenza economica al  giorno  successivo  alla
data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  2. Alla copertura dei posti di capo  reparto  nel  ruolo  dei  capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006  al  2013,
si provvede esclusivamente con le procedure di cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata  al  1°
gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  si  e'  verificata  la
disponibilita' e la decorrenza economica al  giorno  successivo  alla
data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  3.  A  seguito   dell'avvio   delle   procedure   concorsuali   per
l'attribuzione  della  qualifica   di   capo   reparto,   un   numero
corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra e'  conferito
per risulta, ai sensi  dell'articolo  14,  comma  9,  della  legge  5
dicembre 1988, n.  521,  con  decorrenza  giuridica  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo a quello di decorrenza  giuridica  del  concorso
per capo reparto.  La  decorrenza  economica  e'  fissata  al  giorno
successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione. 
  4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica  di  capo
squadra derivanti per  risulta  dall'espletamento  del  concorso  per
l'attribuzione  della  qualifica  di  capo  reparto  con   decorrenza
giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo
squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009. 
  5. I requisiti di ammissione e i titoli per  la  valutazione  nelle
procedure concorsuali di cui  al  presente  articolo  debbono  essere
posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello  di
decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso.
Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149,  comma  6,  e  150,
comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  6. Limitatamente alle procedure  concorsuali  di  cui  al  presente
articolo, la durata dei corsi di formazione previsti  dagli  articoli
12, comma 1, lettera a), e 16,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' ridotta a cinque settimane. 
  7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10  del  decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo  4  della  legge  12
novembre 2011, n. 183. 
                                            
                             Art. 3-bis. 
 (Coordinamento tecnico della flotta  aerea  del  Dipartimento  dei
 vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile). 

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
della  difesa  civile  del   Ministero   dell'interno   assicura   il
coordinamento  tecnico  e  l'efficacia   operativa   sul   territorio
nazionale  delle  attivita'  di  spegnimento  con  la  flotta   aerea
antincendio di cui al comma 2-bis  dell'articolo  7  della  legge  21
novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le disposizioni  di
cui al comma 2 del predetto articolo 7, il  Dipartimento  si  avvale,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di  un'apposita
sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali
che partecipano con effettivo concorso  di  personale  o  mezzi  alle
attivita'  aeree  di  spegnimento  e  diretta,  secondo  criteri   di
rotazione,  da  un  dirigente  delle  amministrazioni  medesime.   Le
funzioni di cui al presente comma sono esercitate  nel  quadro  delle
direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei  Ministri,  ovvero
dal  Ministro  o  Sottosegretario   da   lui   delegato,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
1º gennaio 2013. 
                                            
                               Art. 4 
 
 
    Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10
e' sostituito dal seguente: «10. La spesa  per  la  retribuzione  del
personale volontario del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
ridotta in misura  pari  a  euro  30.010.352  a  decorrere  dall'anno
2012.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro  27.438.036,  per
l'anno  2012,  si  provvede  mediante  utilizzo  del  fondo  di   cui
all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  per
la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1,  lettera
b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  si  applicano,
nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai
figli superstiti, nonche' al fratello o alla sorella,  qualora  unici
superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
deceduto o divenuto permanentemente  inabile  a  qualsiasi  attivita'
lavorativa   per   effetto   di   ferite    o    lesioni    riportate
nell'espletamento  delle  attivita'  istituzionali.   Le   assunzioni
avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
                                            
                             Art. 4-bis. 
       (Misure per il reperimento di risorse aggiuntive).  
 
  1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate ai pertinenti programmi dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno le somme derivanti: 
    a) dal  versamento  di  un  corrispettivo  da  parte  degli  enti
interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA -  SAIA  di  cui
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo  e
le modalita' di versamento; 
    b)  dalla  stipulazione  di   convenzioni,   a   fronte   di   un
corrispettivo  determinato  in   misura   corrispondente   al   costo
sopportato,  per  l'utilizzazione  delle   strutture   della   Scuola
superiore dell'amministrazione  dell'interno  e  per  l'utilizzazione
degli spazi di rappresentanza  delle  prefetture-uffici  territoriali
del Governo. 
  2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco  dei
revisori dei conti degli enti locali di cui  all'articolo  16,  comma
25, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono  tenuti  a
versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal
Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la  raccolta,
elaborazione e gestione dei dati richiesti  agli  interessati  e  per
iniziative  di  formazione  a  distanza.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  natura  non  regolamentare,  sono   stabilite   le
modalita' di versamento dei  contributi  e  la  riassegnazione  degli
stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno. 
  3. Le attivita' rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli
aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930,
e, ove previsto, nelle aviosuperfici,  ai  fini  del  rilascio  della
prescritta abilitazione, sono a titolo  oneroso.  Gli  introiti  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
al  programma  "Prevenzione  dal  rischio   e   soccorso   pubblico",
nell'ambito  della  missione  "Soccorso  civile"   dello   stato   di
previsione  del  Ministero  dell'interno,  per  essere  destinati  al
finanziamento delle spese  di  formazione  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
                             Art. 4-ter. 
(Proroga  di  termini  di  validita'  di  graduatorie  per  il  Corpo
                  nazionale dei vigili del fuoco). 
 
  1. Ai fini delle assunzioni nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validita'
della graduatoria relativa alla procedura selettiva,  per  titoli  ed
accertamento   della   idoneita'   motoria,   indetta   con   decreto
ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre  2007,  sia  il
termine  della  validita'  della  graduatoria  relativa  al  concorso
pubblico a  814  posti  di  vigile  del  fuoco  indetto  con  decreto
ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.
----------- 
note 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 ha disposto (con l'art. 8, comma  4)
che "Ai fini delle  assunzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  delle
assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  da
effettuarsi con la medesima  ripartizione  di  cui  al  comma  2,  e'
prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate
a partire  dal  1°  gennaio  2008,  di  cui  all'articolo  4-ter  del
decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131". 
                                            
                               Art. 5 
 
 
Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio  civile  e
                di sportelli unici per l'immigrazione 
 
  1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura  di
cui all'articolo 2, comma 6-sexies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011,  n.  10,  resesi  disponibili  al  termine  di  ogni  esercizio
finanziario ed accertate, con decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,
al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri. 
  2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine  dell'anno
2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le  procedure
di  cui  al  comma  1,  e  determinate  con  decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad  apposito  programma
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
relativo  al  Fondo  nazionale  per  il  Servizio   civile   di   cui
all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n.  230.  Per  assicurare
l'operativita'  degli  sportelli  unici  per   l'immigrazione   delle
Prefetture-uffici   territoriali   del   Governo   e   degli   Uffici
immigrazione  delle  Questure,  il  termine  di  cui   al   comma   1
dell'articolo  15  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.   216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
e' prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
a tale fine, con le medesime procedure di cui al  primo  periodo  del
presente comma, una quota ulteriore di  euro  10.073.944  per  l'anno
2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.  
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                               Art. 6 
 
 
                     Fondazione Gerolamo Gaslini 
 
  1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti
nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini»,
con sede in Genova, e' trasformato  in  fondazione  con  personalita'
giuridica di diritto  privato  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361.  A
decorrere  dalla  data  di  iscrizione  nel  registro  delle  persone
giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del  Presidente
della Repubblica n. 361 del  2000,  cessano  di  avere  efficacia  le
disposizioni della legge 21 novembre 1950, n.  897,  con  particolare
riferimento a  quelle  che  attribuiscono  al  Ministro  dell'interno
l'esercizio  di  funzioni  di  alta  vigilanza  nei  confronti  della
predetta fondazione. 
                                            

Capo II-bis Altre disposizioni

                             Art. 6-bis. 
 (Esclusione dall'election day del rinnovo degli organi sciolti per
fenomeni di infiltrazione e di  condizionamento  di  tipo  mafioso  o
                            similare).  
 
  1. All'articolo  7  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
  "2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali  ivi
previste".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                             Art. 6-ter. 
  (Disposizioni  concernenti  gli  effetti  di  deliberazioni   del
          Consiglio dei Ministri in materia di viabilita'). 
 
  1. Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio  dei
Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della
mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella
tratta  Quarto  d'Altino  -  Trieste  e  nel  raccordo   autostradale
Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31
luglio 2009, in relazione al settore del traffico e  della  mobilita'
nel territorio delle province  di  Treviso  e  Vicenza,  ivi  inclusi
quelli, rispettivamente: 
    a) del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio
2008,  dei  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 12 dicembre 2009, 17  dicembre  2010  e  13  dicembre  2011,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del
5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre  2011,  e  delle  conseguenti
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008,
n. 3702, e  22  luglio  2011,  n.  3954,  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011; 
    b) del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  31
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto
2009,  dei  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9  luglio  2010,  17  dicembre  2010  e  13  dicembre  2011,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010,  n.  3
del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011,  della  conseguente
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15  agosto  2009,
n.  3802,  e  dell'articolo  10  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011,  n.  3920,  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10  febbraio
2011, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
31 dicembre 2011. 
  2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2012,  n.  100,
all'articolo 5 della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  non  sono
applicabili alle gestioni commissariali  che  operano  in  forza  dei
provvedimenti di cui al comma 1 del  presente  articolo.  Inoltre,  a
tali  gestioni  non  si  applica  quanto   previsto   dal   comma   2
dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni  interessate  devono  svolgere  le  attivita'  ivi
previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente. 
                                            
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 giugno 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri e Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                Riccardi, Ministro per la 
                                cooperazione internazionale e 
                                l'integrazione 
 
                                Gnudi, Ministro per gli affari 
                                regionali, il turismo e lo sport 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino