DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306
Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.
aggiornato-2013
TITOLO I
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA
PENALE E ALLE NORME AD ESSO COLLEGATE
Capo I
P R O V E
Art. 1. ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L.7 AGOSTO 1992, N. 356Art. 2. Esame di persona imputata in un procedimento connesso 1. L'articolo 210 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni."; b) nel comma 5, le parole "dagli articoli 194, 195 e 499" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 194, 195, 499 e 503". 2. L'articolo 142 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso"; b) il comma 1 e' soppresso; c) nel comma 2, dopo le parole "Quando per la notificazioni", sono inserite le seguenti: "dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice"; d) la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: " d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;".Art. 3. (Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti). 1. L'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "ART. 238. - (Verbali di prove di altri procedimenti). - 1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. 2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata. 3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili. 4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo". 2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "ART. 238-bis. - Sentenze irrevocabili.
- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute
irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto
in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192,
comma 3". 3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "ART. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario". 4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole: "dell'articolo 190, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 190, comma 1, e 190-bis".Art. 3-bis. (Intercettazioni ambientali) 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "3- bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3- bis". 2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa".Capo II
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE
Art. 4. Attivita' a iniziativa della polizia giudiziaria 1. L'articolo 347 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione."; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari."; c) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: "Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275 comma 3 e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale.". 2. L'articolo 348 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indi- cate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole."; b) nel comma 3, le parole "nell'ambito delle direttive impartite" sono sostituite dalle seguenti: "anche nell'ambito delle direttive impartite". 3. Il comma 7 dell'articolo 350 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 7. La polizia giudiziaria puo' altresi' ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non e' consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.". 4. L'articolo 351 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) in fine al comma 1, e' inserito il seguente periodo: "Si applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362."; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, e' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.". 5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 357 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "c) informazioni assunte a norma dell'articolo 351;". 6. L'articolo 380 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) nella lettera l) del comma 2, sono soppresse le parole "della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- bis comma 2 del codice penale" nonche' la virgola dopo esse; b) dopo la lettera l) del comma 2 e' inserita la seguente: " l-bis). delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- bis del codice penale;". 7. Dopo l'articolo 108 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 108-bis (Modalita' particolari di trasmissione della notizia di reato). - 1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo. 2. Quando la comunicazione e' eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresi' la data di consegna e di trasmissione.". 8. Il primo periodo dell'articolo 112 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dai seguenti: "La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attivita' di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275 comma 3, la comunicazione e' data immediatamente anche in forma orale.". 9. Dopo il comma 2 dell'articolo 117 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.". 10. L'articolo 118 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) nel comma 1, dopo le parole "ufficiale di polizia giudiziaria", sono inserite le seguenti: "o del personale della Direzione investigativa antimafia"; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.". 11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' di consegna dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte degli organi di polizia giudiziaria. 12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le procedure dell'inserimento delle comunicazioni redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale e per la conseguente formale registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero.Art. 5. Attivita' del pubblico ministero 1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le parole "agli effetti del giudizio" sono sostituite dalle seguenti: "nel dibattimento". 2. Il secondo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.". 3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore". 4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale e' sostituita dalle seguenti: " d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362; d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;".Art. 6. Chiusura delle indagini preliminari Fascicolo per il dibattimento 1. In fine al comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale e' inserito il seguente periodo: "Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a)". 2. L'articolo 406 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano. 2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessita' delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di concluderle entro il termine prorogato. 2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi. 3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. 5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero. 6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. 7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405. 8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili , sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini. 3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: " a) i delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, nonche' il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;". 4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale e' cosi' modificata: " d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;".Capo III
G I U D I Z I O
Art. 7. (Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale) 1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: " 4- bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495". 2. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, puo' disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame puo' svolgersi a distanza secondo modalita' tali da assicurare la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato e' presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identita' di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinita' dell'esame. 2. Le modalita' di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficolta' ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame". 3. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando e' stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento". 4. L'articolo 500 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 500 (Contestazioni nell'esame testimoniale). - 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. 2. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia gia' deposto. 2-bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. 3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilita' della persona esaminata. 4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformita' rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'. 5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalita' della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone e' stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita', affinche' non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinita' dell'esame. 6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo".Art. 8 Contestazioni nell'esame delle parti Atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione 1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.". 1-bis. Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 511-bis (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti). -1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511." 2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero". 2-bis. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 512-bis (Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non e' stata citata, ovvero, essendo stata citata, non e' comparsa".Capo IV
MISURE CAUTELARI
Art. 9. Divieto di espatrio 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.".Art. 10. Computo della custodia cautelare all'estero 1. L'articolo 722 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 722 (Custodia cautelare all'estero) . - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304 comma 4.".TITOLO II
MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI, DI STUPEFACENTI E DI RICICLAGGIO
Capo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Art. 11. Reati contro l'amministrazione della giustizia 1. Dopo l'articolo 371 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero) - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministerodi fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.". 2. Nell'articolo 372 del codice penale, le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni". 3. Dopo l'articolo 374 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita' giudiziaria). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.". 4. L'articolo 375 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 375 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372, 373 e 374, la pena e' della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e' della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e' della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.". 5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.". 6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis , 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta e la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi". 7. L'articolo 384 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 384 (Casi di non punibilita'). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.".Art. 11-bis. (Modifica dell'articolo 416-bis del codice penale) 1. Al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".Art. 11-ter. (Introduzione dell'articolo 416- ter del codice penale). 1. Dopo l'articolo 416-bis del codice penale, e' inserito il seguente: "Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro".Art. 11-quater. (Modifica all'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) 1. Al primo comma dell'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione da uno a quattro anni".Art. 11-quinquies. (Usura e usura impropria). 1. All'articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, le parole da: "fino a due" a: "quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni"; b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Le pene sono aumentate da un terzo alla meta' se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' professionale o di intermediazione finanziaria". 2. Dopo l'articolo 644 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 644-bis (Usura impropria). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficolta' economica o finanziaria di persona che svolge un'attivita' imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge un'attivita' imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644".Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI, DI STUPEFACENTI E DI RICICLAGGIO
Art. 12. Disposizioni in materia di armi 1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' indicato il numero massimo di munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni della Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni. ) 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalita' per l'attuazione della disposizione del comma 1. 3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole "a carica esplosiva, autopropellenti" sono sostituite dalle seguenti: "a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti". 4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' inserito il seguente: "I commercianti di armi devono, altresi', comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati". 5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' aggiunto il seguente periodo: "e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'". 6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. 7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356 . 8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, ... . 9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356 . 10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356 . 11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalita' di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica.Art. 12-bis. (Giudizio direttissimo) 1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 558 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.Art. 12-ter. (Disposizione in materia di stupefacenti) 1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "dal comandante del nucleo di polizia tributaria,", sono inserite le seguenti: "o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,.Art. 12-quater ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146Art. 12-quinquies. Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648 -ter del codice penale, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648 -bis e 648 - ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 -bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti di cui agli articoli 416 -bis, 629, 630, 644 e 644 -bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti e' in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale , i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilita' sono confiscati.(9)Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona . 2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. 4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette. 4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato. 4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.TITOLO III
NUOVE MISURE PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA
GIUSTIZIA.
Art. 13. Disposizioni sulla custodia di coloro che collaborano con la giustizia 1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. - 1. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, puo' autorizzare, su richiesta del Capo della polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona e' ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio puo' autorizzare specifiche modalita' esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata. 2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio. 3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia.". 2. Dopo l'articolo 13- bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: "Art. 13-ter. - 1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alterna- tive alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorita' che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento puo' essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30- ter, 47, 47- ter e 50. Il provvedimento e' specificamente motivato nei casi in cui l'autorita' indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole. 3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio. 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.". 3. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.". 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: " 3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10.".TITOLO IV
NORME IN MATERIA PENITENZIARIA
Art. 14. Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena 1. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: " 5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se gia' concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si pro- cede o e' pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione. 6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato. 7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca della misura.".Art. 14-bis. (Interpretazione del primo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario). 1. La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perche' il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive.Art. 15. Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalita' organizzata 1. L'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' cosi' modificato: a) la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: "( Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti ). - 1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 13- ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo nonche' per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva."; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.". 2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che fruiscano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alterna- tive alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorita' di polizia comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'articolo 58- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, accertata l'insussistenza della suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso premio. Analogo provvedimento e' adottato dalla competente autorita' in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno.Art. 16. Colloqui investigativi 1. Nel secondo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' eliminato il punto e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per il personale indicato nell'articolo 18-bis.". 2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis,". 3. Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente articolo: "Art. 18- bis (Colloqui a fini investigativi). - 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, delle predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facolta' di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2, del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalita' organizzata. 2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui e' rilasciata: a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato; b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero. 3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono anno- tate ... in apposito registro riservato tenuto presso l'autorita' competente al rilascio. 4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non e' richiesta, e del colloquio e' data immediata comunicazione all'autorita' ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3. 5. La facolta' di procedere a colloqui personali con detenuti e internati e' attribuita , senza necessita' di autorizzazione, altresi' al Procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.". 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalita' delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza. 5. Nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei casi previsti dall'articolo 18-bis della legge". 6. Nel comma 6 dell' articolo 1- quinquies del decreto- legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486 , le parole: "puo' essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati" sono sostituite dalle seguenti: "puo' avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto Commissario.".Art. 17. Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni e' aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti di 2.000 unita'. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 1993, N. 163 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 LIGLIO 1993, N. 254 . 3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale e' attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' elevata al 50 per cento. 5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo e' valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994.Art. 18. Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza 1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.".Art. 19. Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario 1. All'articolo 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: " 2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4- bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.".Art. 20. Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza. 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno sono stabilite modalita' e criteri per il collegamento tra il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente disponibili i dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le modalita' e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.TITOLO V
MODIFICHE ALLE NORME
DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
E ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SOSPENSIONE DI TERMINI PROCESSUALI
Art. 21. Applicazioni 1. Il comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e' sostituito dal seguente: " 7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti.". 2. I magistrati del pubblico ministero possono essere impegnati nella trattazione di procedimenti che si prevedono di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.Art. 21-bis. (Sospensione dei termini delle indagini preliminari). 1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'art. 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, e' aggiunto il seguente: "La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata" .Art. 21-ter. (Trattamento economico di missione per magistrati applicati). 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' inserito il seguente: "La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76- bis, comma 6-bis, e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni".Art. 21-quater (Procuratore nazionale antimafia). 1. Il comma 2 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e' sostituito dal seguente: "2. Alla Direzione e' preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali". 2. Nel citato articolo 76-bis del regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2". 3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia. 4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone, con modalita' urgenti, una nuova pubblicazione delle vacanze dei posti di procuratore nazionale antimafia e di sostituto presso la Direzione nazionale antimafia, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.Art. 21-quinquies (Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia). 1. Il comma 4 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e' sostituito dal seguente: "4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto".Art. 21-sexies. (Reversibilita' delle funzioni). 1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimita' o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito. 2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, a qualunque altro ufficio con funzioni di merito.TITOLO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE MISURE DI PREVENZIONE
Art. 22. (Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni ) 01. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, gia' sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni. 2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumita' della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una localita' specificatamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza. 3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423". 02. Al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, e successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il secondo periodo e' soppresso. 1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' aggiunto il seguente periodo: "A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.". 1-bis. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno e' autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e puo' autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.Art. 22-bis. (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575). 1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale". 2. Al secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 10". 3. Nel comma 1 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dispongono divieti" sono sostituite dalle seguenti: "o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti".Art. 23. Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione 1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.". 2. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio e' punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.".Art. 24. Misure di prevenzione patrimoniali 1. Dopo l'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti: "Art. 3-quater . - 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attivita' economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648- bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attivita', nonche' l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprieta' o la disponibilita', a qualsiasi titolo, di beni o altre utilita' di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacita' economica, di giustificarne la legittima provenienza. 2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attivita' economiche di cui al comma 1 agevoli l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648- bis e 648- ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attivita'. 3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni e' adottata per un periodo non superiore a sei mesi e puo' essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorita' proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata. 4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento . 5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater , 2-quinquies , 2-sexies , 2-septies e 2-octies. Il sequestro e' disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.". "Art. 3-quinquies. - 1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-septies anche nei confronti del pubblico ministero. 2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale puo' essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. 3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale puo' stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente. 4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione.".TITOLO VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE
Art. 25 ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356Art. 25-bis. (Perquisizioni di edifici). 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo . 2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 puo' essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate. 3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 e' data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.Art. 25-ter. (Intercettazioni preventive). 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite puo' autorizzare con decreto dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione , ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici , nonche' l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per l' attivita' di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 2. La durata delle operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per i periodi successivi di venti giorni, qualora permangono i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica puo' autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica. 3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.Art. 25-quater. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 314 21 AGGIORNAMENTO La L. 8 agosto 1995, n. 332, ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che nell'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole: "1275, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)".TITOLO VII-BIS
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E
SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILIARIArt. 25-quinquies. (Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari). 1. E' istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di: a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso; b) accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria; c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni; d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonche' ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. 2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 41-bis del codice penale.Art. 25-sexies. (Composizione della commissione) 1. La commissione e' composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. 2. Il presidente della commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. 3. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.Art. 25-septies. (Audizioni e testimonianze) 1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. 3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.Art. 25-octies. (Richiesta di atti e documenti). 1. La commissione puo' richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorita' giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto. 2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria ed alla commissione di cui al presente titolo. 3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.Art. 25-novies. (S e g r e t o). 1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-octies, comma 3. 2. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.Art. 25-decies. (Organizzazione interna). 1. L'attivita' ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commisione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. 2. Tutte la volte che lo ritenga opportuno la commissione puo' riunirsi in seduta segreta. 3. La commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati.TITOLO VIII
DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE DELLA
GIUSTIZIA MINORILE.
Art. 26. Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia e' stabilita secondo la tabella A allegata al presente decreto-legge. Per l'assunzione in servizio del personale di cui alla tabella B, allegata al presente decreto-legge, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad espletare tutte le procedure previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' demandata la specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali nell'ambito della determinazione della complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, comprendente anche il personale che attualmente presta servizio presso lo stesso Ufficio centrale. Sono ridotti i contingenti dei corrispondenti profili professionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella misura prevista dall'allegata tabella A. 2. Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e' inserito il quadro H, allegato al presente decreto-legge. 3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni per l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifica funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento giuridico ed economico maturato, nonche', per l'area sociopedagogica, di personale di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, osservate le norme vigenti in materia di mobilita'. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321. 4. Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica puo' essere preposto alle direzioni rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il citato decreto legislativo n. 272 del 1989, avuto riguardo alla maggiore importanza dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538. 6. Nei confronti del personale dell'Ufficio centrale della giustizia minorile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo professionale dalla tabella allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti. 7. Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1 ottobre 1993. 8. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo e' valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.Art. 27. Interventi sulle strutture 1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile, e' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonche' per l'attivita' di formazione del personale della giustizia minorile, da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti necessari per l'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 7 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124. Si applicano altresi' le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.Art. 28. (Copertura finanziaria). 1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto e' valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995. 2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.TITOLO IX
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 29 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2002, N. 279Art. 30. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 giugno 1992 SCALFARO ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLITABELLA A DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE Qualifica Personale Piano di assunzioni Totale in riduzione funzionale a decorrere dall'anno 1993 (dotazione di qualifica) dalla dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Quantita') Dirigente Superiore - 2 1°Dirigente amministrativo 3 20 1°Dirigente servizio sociale 3 Livello IX Direttore coordinatore penitenziario 12 Direttore coordinatore di servizio sociale 7 55 74 Direttore coordinatore di area pedagogica - Livello VIII Direttore istituto penitenziario 1 Direttore di servizio sociale 5 117 123 Direttore di area pedagogica - Livello VII Collaboratore amministrativo contabile 42 Assistente sociale coordinatore 304 392 970 Educatore coordinatore 231 Capo tecnico 1 Livello VI Educatore - 202 202 Livello V Operatore amministrativo 94 Operatore area pedagogica 176 Operaio tecnico specializzato 16 Infermiere professionale 3 298 701 Vigilatrice pen. (Art. 27/395) 16 Operaio tecnico Qualificato 23 Addetto lavorazioni 75 Livello IV 240 240 Livello III 50 50 TABELLA B PIANO DI ACQUISIZIONE DEL NUOVO PERSONALE 1993 Dir.Sup. 1°Dir. IX VIII VII VI V IV III TOTALE Anno 1993 2 20 55 117 392 202 298 240 50 1.376 QUADRO H - DIRIGENTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE Qualifica Totale Funzione Quantita' D Dirigente superiore 2 Ispettore generale e consiglire ministeriale aggiunto 2 E Primo dirigente 20 Dirigente di centri per la giustizia minorile (12) e di uffici di servizio sociale 17 Direttori di strutture amministrative dell'Ufficio centrale 3