DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306

  Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.


 aggiornato-2013  
 

TITOLO I
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA
PENALE E ALLE NORME AD ESSO COLLEGATE
Capo I
P R O V E

                               Art. 1. 
         ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L.7 AGOSTO 1992, N. 356 
                               Art. 2. 
        Esame di persona imputata in un procedimento connesso 
  1.  L'articolo  210  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice,  il  quale,  ove
occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le  norme
sulla citazione dei testimoni."; 
    b) nel comma 5, le parole "dagli articoli 194, 195  e  499"  sono
sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 194, 195, 499 e 503". 
  2. L'articolo 142 delle norme di attuazione, di  coordinamento  e
transitorie del codice di procedura  penale,  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Citazione  di
testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e  imputati  di  un
procedimento connesso"; 
    b) il comma 1 e' soppresso; 
    c) nel comma 2, dopo le parole "Quando per la notificazioni",
sono  inserite  le  seguenti:  "dei  testimoni,  dei  periti,   degli
interpreti,  dei  consulenti  tecnici  e   delle   persone   indicate
nell'articolo 210 del codice"; 
    d) la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: 
    " d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli
articoli 198, 210 e 226 del codice;". 
                                            
                               Art. 3. 
   (Verbali  di  prove  di  altri  procedimenti  e  acquisizione  di
                             documenti). 
  1. L'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito  dal
seguente: 
  "ART. 238. - (Verbali di prove di  altri  procedimenti).  -  1.  E'
ammessa l'acquisizione di verbali  di  prove  di  altro  procedimento
penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o  nel
dibattimento. 
  2. E' ammessa l'acquisizione di verbali  di  prove  assunte  in  un
giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato  autorita'
di cosa giudicata. 
  3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di  atti
che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili. 
  4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i  verbali  di
dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le  parti
vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono  essere
utilizzati a norma degli articoli 500 e 503. 
  5. Salvo quanto previsto  dall'articolo  190-bis,  resta  fermo  il
diritto delle parti di ottenere a  norma  dell'articolo  190  l'esame
delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a  norma  dei
commi 1, 2 e 4 del presente articolo". 
  2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale  e'  inserito
il seguente: 
  "ART.  238-bis.  -  Sentenze  irrevocabili. 
- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute
irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto
in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192,
comma 3". 3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "ART. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario". 4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole: "dell'articolo 190, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 190, comma 1, e 190-bis".
                             Art. 3-bis. 
                     (Intercettazioni ambientali) 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente: 
  "3- bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo  e
nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice  o  il  pubblico  ministero
puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti  quando
si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno
dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3- bis". 
  2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13  maggio  1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando si tratta  di
intercettazione  di  comunicazioni  tra  presenti  disposta   in   un
procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e  che
avvenga nei luoghi indicati  dall'articolo  614  del  codice  penale,
l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere
che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa".

Capo II
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE

                               Art. 4. 
          Attivita' a iniziativa della polizia giudiziaria 
  1.  L'articolo  347  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia  giudiziaria,  senza
ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli  elementi
essenziali del fatto e gli altri elementi sino  ad  allora  raccolti,
indicando le fonti di prova e  le  attivita'  compiute,  delle  quali
trasmette la relativa documentazione."; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali  e'  prevista
l'assistenza del difensore della persona nei  cui  confronti  vengono
svolte le indagini,  la  comunicazione  della  notizia  di  reato  e'
trasmessa  al  piu'  tardi  entro  quarantotto  ore  dal   compimento
dell'atto, salve le  disposizioni  di  legge  che  prevedono  termini
particolari."; 
    c) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "Se
si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275 comma 3 e,
in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la  comunicazione
della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale.". 
  2.  L'articolo  348  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Anche successivamente  alla  comunicazione  della  notizia  di
reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le  funzioni  indi-
cate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole."; 
    b) nel comma 3, le parole "nell'ambito delle direttive impartite"
sono sostituite dalle seguenti: "anche  nell'ambito  delle  direttive
impartite". 
  3. Il comma 7 dell'articolo 350 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
  " 7. La polizia giudiziaria puo'  altresi'  ricevere  dichiarazioni
spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini,
ma di esse non e' consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo
quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.". 
  4.  L'articolo  351  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) in fine al comma 1,  e'  inserito  il  seguente  periodo:  "Si
applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362."; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. All'assunzione di informazioni da persona  imputata  in  un
procedimento  connesso  ovvero  da  persona  imputata  di  un   reato
collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo
371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia  giudiziaria.
La persona predetta, se priva  del  difensore,  e'  avvisata  che  e'
assistita da un difensore di ufficio, ma che puo'  nominarne  uno  di
fiducia. Il difensore  deve  essere  tempestivamente  avvisato  e  ha
diritto di assistere all'atto.". 
  5. La lettera c) del  comma  2  dell'articolo  357  del  codice  di
procedura penale e' sostituita dalla seguente: 
    "c) informazioni assunte a norma dell'articolo 351;". 
  6.  L'articolo  380  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato: 
    a) nella lettera l) del comma 2, sono soppresse le parole  "della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- bis comma  2
del codice penale" nonche' la virgola dopo esse; 
    b) dopo la lettera l) del comma 2 e' inserita la seguente: 
    " l-bis). delitti  di  partecipazione,  promozione,  direzione  e
organizzazione  della   associazione   di   tipo   mafioso   prevista
dall'articolo 416- bis del codice penale;". 
  7.  Dopo  l'articolo  108   delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271,  e'  inserito  il
seguente: 
  "Art. 108-bis (Modalita' particolari di trasmissione della  notizia
di  reato).  -  1.  Tiene  luogo  della  comunicazione   scritta   la
comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico
o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e
la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2  del  codice
sono trasmesse senza ritardo. 
   2. Quando la comunicazione e' eseguita nelle  forme  previste  dal
comma 1, la polizia giudiziaria indica altresi' la data di consegna e
di trasmissione.". 
  8. Il primo periodo dell'articolo 112 delle norme di  attuazione,
di coordinamento  e  transitorie  del  codice  di  procedura  penale,
approvate con decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  e'
sostituito dai seguenti:  "La  polizia  giudiziaria  riferisce  senza
ritardo  al  pubblico  ministero  l'attivita'  di  indagine  prevista
dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza  o  si
tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275 comma  3,  la
comunicazione e' data immediatamente anche in forma orale.". 
  9. Dopo il comma 2 dell'articolo 117 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Il  procuratore  nazionale  antimafia,  nell'ambito  delle
funzioni previste dall'articolo 371-bis,  accede  al  registro  delle
notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le
direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti
reciproci.". 
  10.  L'articolo  118  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato: 
    a)  nel  comma  1,  dopo  le   parole   "ufficiale   di   polizia
giudiziaria", sono inserite  le  seguenti:  "o  del  personale  della
Direzione investigativa antimafia"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare i
soggetti  indicati  nel  comma  1  all'accesso  diretto  al  registro
previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.". 
  11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di  concerto
col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' di  consegna
dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte
degli organi di polizia giudiziaria. 
  12. Con  regolamento  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia  sono
disciplinate  le  procedure  dell'inserimento   delle   comunicazioni
redatte su supporto magnetico  o  trasmesse  via  cavo,  in  apposita
sezione  del  registro  previsto  dall'articolo  335  del  codice  di
procedura penale e per la  conseguente  formale  registrazione  delle
notizie stesse disposta dal pubblico ministero. 
                                            
                               Art. 5. 
                  Attivita' del pubblico ministero 
  1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le
parole "agli effetti del giudizio" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"nel dibattimento". 
  2. Il secondo periodo dell'articolo 362  del  codice  di  procedura
penale e' sostituito dal  seguente:  "Si  applicano  le  disposizioni
degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.". 
   3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di  procedura  penale
e' sostituito dal seguente: 
   "1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni  attivita'  di
indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il  compimento
di attivita' di indagine  e  di  atti  specificamente  delegati,  ivi
compresi gli interrogatori ed i confronti cui  partecipi  la  persona
sottoposta alle indagini che si  trovi  in  stato  di  liberta',  con
l'assistenza necessaria del difensore".
4. La lettera d) del  comma  1  dell'articolo  373  del  codice  di
procedura penale e' sostituita dalle seguenti: 
   " d) delle sommarie informazioni  assunte  a  norma  dell'articolo
362; 
   d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;". 
                                            
                               Art. 6. 
                 Chiusura delle indagini preliminari 
                    Fascicolo per il dibattimento 
  1. In fine al comma 2 dell'articolo 405  del  codice  di  procedura
penale e' inserito il seguente periodo: "Il termine e' di un anno  se
si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo  407,  comma
2, lettera a)". 
  2. L'articolo 406 del codice di procedura penale e' sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero,  prima
della scadenza, puo' richiedere al  giudice,  per  giusta  causa,  la
proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene
l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei  motivi  che
la giustificano. 
   2.  Ulteriori  proroghe  possono  essere  richieste  dal  pubblico
ministero nei casi di particolare complessita' delle indagini  ovvero
di  oggettiva  impossibilita'  di  concluderle   entro   il   termine
prorogato. 
   2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per un
tempo non superiore a sei mesi. 
   3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del giudice,  con
l'avviso della facolta' di presentare  memorie  entro  cinque  giorni
dalla notificazione, alla persona sottoposta  alle  indagini  nonche'
alla  persona  offesa  dal  reato  che,  nella  notizia  di  reato  o
successivamente alla sua presentazione, abbia  dichiarato  di  volere
esserne informata. Il  giudice  provvede  entro  dieci  giorni  dalla
scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 
   4. Il giudice autorizza  la  proroga  del  termine  con  ordinanza
emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero
e dei difensori. 
   5. Qualora  ritenga  che  allo  stato  degli  atti  non  si  debba
concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma
3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di  consiglio
e ne  fa  notificare  avviso  al  pubblico  ministero,  alla  persona
sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3,
alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle  forme
previste dall'articolo 127. 
   5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano  se  si
procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis. 
In tali casi, il giudice provvede con ordinanza  entro  dieci  giorni
dalla  presentazione  della  richiesta,  dandone   comunicazione   al
pubblico ministero. 
   6. Se non ritiene  di  respingere  la  richiesta  di  proroga,  il
giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le
indagini. 
   7. Con l'ordinanza  che  respinge  la  richiesta  di  proroga,  il
giudice, se il termine per le indagini preliminari e'  gia'  scaduto,
fissa un termine non superiore a dieci  giorni  per  la  formulazione
delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405. 
   8. Gli atti di  indagine  compiuti  dopo  la  presentazione  della
richiesta di proroga e prima della  comunicazione  del  provvedimento
del giudice sono comunque utilizzabili , sempre che,  nel  caso  di
provvedimento negativo, non siano successivi alla  data  di  scadenza
del termine originariamente previsto per le indagini. 
 3. La lettera a)  del  comma  2  dell'articolo  407  del  codice  di
procedura penale e' sostituita dalla seguente: 
   " a) i delitti indicati nell'articolo 275,  comma  3,  nonche'  il
delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in  cui
e' obbligatorio l'arresto in flagranza;". 
  4. La lettera d) del  comma  1  dell'articolo  431  del  codice  di
procedura penale e' cosi' modificata: 
   " d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio  e  di
quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;". 
                                            

Capo III
G I U D I Z I O

                               Art. 7. 
      (Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale) 
  1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il  comma
4, e' aggiunto il seguente: 
  " 4- bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione  di  verbali
di prove di altro procedimento penale deve farne  espressa  richiesta
unitamente al deposito delle  liste.  Se  si  tratta  di  verbali  di
dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra  parte  chiede
la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo  che  in
dibattimento il giudice ha  ammesso  l'esame  a  norma  dell'articolo
495". 
  2. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di  coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: 
  "Art.  147-bis  (Esame  delle  persone  che  collaborano   con   la
giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse,  in  base  alla
legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o  in  caso  di
urgenza il presidente, anche di ufficio, puo' disporre che l'esame in
dibattimento si svolga con le necessarie cautele  volte  alla  tutela
della persona sottoposta all'esame. Ove siano  disponibili  strumenti
tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame puo'
svolgersi  a  distanza  secondo  modalita'  tali  da  assicurare   la
contestuale visibilita' delle  persone  presenti  nel  luogo  ove  la
persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del
giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato e' presente nel  luogo
dove si trova la persona sottoposta all'esame e  attesta  l'identita'
di  essa  dando  atto  delle  cautele  adottate  per  assicurare   la
genuinita' dell'esame. 
  2. Le modalita' di cui  al  comma  1  possono  essere  adottate,  a
richiesta di parte,  per  l'esame  della  persona  di  cui  e'  stata
disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1,  del
codice, ovvero  nel  caso  di  gravi  difficolta'  ad  assicurare  la
comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame". 
  3. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Quando  e'  stata  ammessa
l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il  giudice
provvede in ordine alla richiesta di nuova  assunzione  della  stessa
prova solo dopo l'acquisizione  della  documentazione  relativa  alla
prova dell'altro procedimento". 
  4. L'articolo 500 del codice di procedura penale e' sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 500 (Contestazioni nell'esame testimoniale).  -  1.  Fermi  i
divieti di lettura e di allegazione,  le  parti,  per  contestare  in
tutto o in parte il contenuto  della  deposizione,  possono  servirsi
delle dichiarazioni precedentemente rese dal  testimone  e  contenute
nel fascicolo del pubblico ministero. 
  2. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti  e  sulle
circostanze da contestare il testimone abbia gia' deposto. 
  2-bis. Le parti possono procedere alla contestazione  anche  quando
il teste  rifiuta  o  comunque  omette,  in  tutto  o  in  parte,  di
rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. 
  3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono  essere
valutate dal giudice per  stabilire  la  credibilita'  della  persona
esaminata. 
  4. Quando, a  seguito  della  contestazione,  sussiste  difformita'
rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni  utilizzate
per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento
e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se  sussistono
altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'. 
  5. Le dichiarazioni acquisite a norma del  comma  4  sono  valutate
come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalita'
della deposizione o per altre circostanze  emerse  dal  dibattimento,
risulta che il testimone e' stato sottoposto  a  violenza,  minaccia,
offerta o promessa di denaro  o  di  altra  utilita',  affinche'  non
deponga o deponga il falso  ovvero  risultano  altre  situazioni  che
hanno compromesso la genuinita' dell'esame. 
  6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma  dell'articolo  422
costituiscono prova dei  fatti  in  esse  affermati,  se  sono  state
utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo".
                               Art. 8 
                Contestazioni nell'esame delle parti 
         Atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
  " 5. Le dichiarazioni alle quali  il  difensore  aveva  diritto  di
assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia  giudiziaria
su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per  il
dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni  previste
dal comma 3.". 
 1-bis. Dopo l'articolo 511  del  codice  di  procedura  penale  e'
inserito il seguente: 
      "Art.  511-bis  (Lettura  di  verbali   di   prove   di   altri
procedimenti). -1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data
lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica 
il comma 2 dell'articolo 511." 
  2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale  le
parole "degli atti assunti dal pubblico  ministero"  sono  sostituite
dalle seguenti: "degli atti assunti dalla  polizia  giudiziaria,  dal
pubblico ministero". 
  2-bis. Dopo l'articolo  512  del  codice  di  procedura  penale  e'
inserito il seguente: 
      "Art. 512-bis (Lettura  di  dichiarazioni  rese  dal  cittadino
straniero). - 1. Il giudice, a richiesta  di  parte,  puo'  disporre,
tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti,  che  sia  data
lettura dei verbali di dichiarazioni  rese  dal  cittadino  straniero
residente all'estero se la  persona  non  e'  stata  citata,  ovvero,
essendo stata citata, non e' comparsa".

Capo IV
MISURE CAUTELARI

                               Art. 9. 
                         Divieto di espatrio 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Con  l'ordinanza  che  applica  una  delle  altre   misure
coercitive previste dal presente capo, il  giudice  dispone  in  ogni
caso il divieto di espatrio.". 
                                            
                              Art. 10. 
             Computo della custodia cautelare all'estero 
  1. L'articolo 722 del codice di procedura penale e' sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 722 (Custodia  cautelare  all'estero)  .  -  1.  La  custodia
cautelare all'estero in conseguenza di una  domanda  di  estradizione
presentata dallo Stato e' computata  ai  soli  effetti  della  durata
complessiva  stabilita  dall'articolo  303  comma  4,  fermo   quanto
previsto dall'articolo 304 comma 4.". 
                                            

TITOLO II
MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI, DI STUPEFACENTI E DI RICICLAGGIO
Capo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE

                              Art. 11. 
           Reati contro l'amministrazione della giustizia 
  1. Dopo l'articolo 371 del codice penale e' inserito il seguente: 
  "Art. 371-bis  (False informazioni al pubblico  ministero)    -
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico
ministerodi fornire informazioni  ai  fini  delle  indagini,
rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio'  che
sa intorno ai fatti  sui  quali  viene  sentito,  e'  punito  con  la
reclusione da uno a cinque anni.". 
  2. Nell'articolo 372 del codice penale, le parole "da  sei  mesi  a
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni". 
  3. Dopo l'articolo 374 del codice penale e' inserito il seguente: 
  "Art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati
all'autorita' giudiziaria). - Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'
grave reato, e' punito  con  la  reclusione  da  uno  a  cinque  anni
chiunque  dichiara  o  attesta  falsamente  in  certificati  o   atti
destinati a essere  prodotti  all'autorita'  giudiziaria  condizioni,
qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti  di  lavoro  in
essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato  o  alla
persona sottoposta a procedimento di prevenzione. 
  Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se  il  fatto
e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico
servizio o da un esercente la professione sanitaria.". 
  4. L'articolo 375 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 375 (Circostanze  aggravanti).  -  Nei  casi  previsti  dagli
articoli 371-bis, 372, 373 e 374, la pena e' della reclusione da  tre
a otto anni se dal fatto deriva  una  condanna  alla  reclusione  non
superiore a cinque anni; e' della  reclusione  da  quattro  a  dodici
anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e'
della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna
all'ergastolo.". 
  5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale e' sostituito
dal seguente: 
  "Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, il  colpevole
non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo
ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il
vero non oltre la chiusura del dibattimento.". 
   6. Il  primo  comma  dell'articolo  377  del  codice  penale  e'
sostituito dal seguente: 
  "Chiunque offre o promette denaro o  altra  utilita'  alla  persona
chiamata a rendere dichiarazioni  davanti  all'autorita'  giudiziaria
ovvero  a  svolgere  attivita'  di  perito,  consulente   tecnico   o
interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli  articoli
371-bis , 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta e  la  promessa  non
sia accettata, alle pene stabilite negli articoli  medesimi,  ridotte
dalla meta' ai due terzi".
7. L'articolo 384 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 384 (Casi di non punibilita').  -  Nei  casi  previsti  dagli
articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374  e
378, non e' punibile chi ha  commesso  il  fatto  per  esservi  stato
costretto dalla necessita' di  salvare  se  medesimo  o  un  prossimo
congiunto da un  grave  e  inevitabile  nocumento  nella  liberta'  o
nell'onore. 
  Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilita'
e' esclusa se il fatto e' commesso  da  chi  per  legge  non  avrebbe
dovuto  essere  richiesto  di  fornire  informazioni  ai  fini  delle
indagini o assunto come  testimonio,  perito,  consulente  tecnico  o
interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della  facolta'  di
astenersi   dal   rendere   informazioni,   testimonianza,   perizia,
consulenza o interpretazione.". 
                                            
                            Art. 11-bis. 
          (Modifica dell'articolo 416-bis del codice penale) 
  1. Al terzo comma dell'articolo  416-bis  del  codice  penale  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al fine di impedire od
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a  se'  o
ad altri in occasione di consultazioni elettorali".
                            Art. 11-ter. 
       (Introduzione dell'articolo 416- ter del codice penale). 
1.  Dopo  l'articolo  416-bis  del  codice  penale,  e'  inserito  il
seguente: 
"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale  politico-mafioso).  -  La  pena
stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si  applica  anche  a
chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo
articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro".
                           Art. 11-quater. 
  (Modifica all'articolo 96 del  testo  unico  delle  leggi  recanti
           norme per l'elezione della Camera dei deputati) 
  1. Al primo comma dell'articolo 96  del  testo  unico  delle  leggi
recanti norme per la elezione della Camera  dei  deputati,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le
parole: "e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "e' punito con  la  reclusione  da  uno  a
quattro anni".
                         Art. 11-quinquies. 
                      (Usura e usura impropria). 
  1. All'articolo 644 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al primo comma,  le  parole  da:  "fino  a  due"  a:  "quattro
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e  con
la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni"; 
    b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Le  pene  sono
aumentate da un  terzo  alla  meta'  se  i  fatti  di  cui  ai  commi
precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' professionale
o di intermediazione finanziaria". 
  2. Dopo l'articolo 644 del codice penale e' inserito il seguente: 
  "Art.  644-bis  (Usura  impropria).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi
previsti  dall'articolo  644,  approfittando  delle   condizioni   di
difficolta'  economica  o   finanziaria   di   persona   che   svolge
un'attivita'  imprenditoriale  o  professionale,   si   fa   dare   o
promettere,  sotto  qualsiasi  forma,  per  se'  o  per   altri,   in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di  altra  cosa  mobile,
interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con  la  reclusione  da
sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire
venti milioni. 
  Alla stessa pena soggiace chi,  fuori  dei  casi  di  concorso  nel
delitto previsto dal comma precedente, procura  ad  una  persona  che
svolge un'attivita' imprenditoriale o professionale e  che  versa  in
condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma di denaro
o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad  altri,
per la mediazione, un compenso usurario. 
  Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644".

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI, DI STUPEFACENTI E DI RICICLAGGIO

                              Art. 12. 
                   Disposizioni in materia di armi 
 1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui
all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e'
indicato  il  numero  massimo  di  munizioni  di  cui  e'  consentito
l'acquisto nel periodo di validita' del titolo.  Non sono computate
le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni della  Unione
italiana  tiro  a  segno,  immediatamente  utilizzate  negli   stessi
poligoni. )
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  sono  determinate  le
modalita' per l'attuazione della disposizione del comma 1. 
  3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile  1975,  n.
110, le parole "a carica esplosiva, autopropellenti" sono  sostituite
dalle seguenti: "a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti". 
   4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, e' inserito il seguente: 
  "I commercianti di armi devono,  altresi',  comunicare  mensilmente
all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle
persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la
specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e  gli  estremi
dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati".
5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e' aggiunto il seguente periodo: "e deve essere  conservato  per
un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'". 
   6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico  delle  leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "I  rivenditori  di
materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio
di polizia competente per territorio le generalita' delle  persone  e
delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i
contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti
e gli estremi  dei  titoli  abilitativi  all'acquisto  esibiti  dagli
interessati.
7.  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356 . 
  8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18
aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente:  "La  detenzione  di
armi  comuni  da  sparo  per  fini   diversi   da   quelli   previsti
dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel
numero di tre per le armi comuni da sparo,  ... . 
  9.  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356 . 
  10.  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356 . 
  11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal
primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Con decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono
essere stabilite modalita' di comunicazione  attraverso  consegna  di
supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica.
                            Art. 12-bis. 
                       (Giudizio direttissimo) 
  1. Per i reati concernenti le armi e  gli  esplosivi,  il  pubblico
ministero procede al  giudizio  direttissimo  anche  fuori  dei  casi
previsti dagli articoli 449 e    558     del  codice  di  procedura
penale, salvo che siano necessarie speciali indagini. 
                                            
                            Art. 12-ter. 
              (Disposizione in materia di stupefacenti) 
  1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del  testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le  parole:  "dal  comandante
del nucleo di polizia tributaria,", sono inserite le seguenti: "o dal
direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo
3  del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,. 
                                            
                           Art. 12-quater 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146  
                          Art. 12-quinquies. 
   Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori   
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di
denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le  disposizioni  di
legge  in  materia  di  misure  di  prevenzione  patrimoniali  o   di
contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno  dei  delitti
di cui agli articoli 648, 648-bis e 648 -ter del  codice  penale,  e'
punito con la reclusione da due a sei anni. 
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli  articoli  648,  648
-bis e 648 - ter del codice penale, coloro nei  cui  confronti  pende
procedimento  penale  per  uno  dei  delitti  previsti  dai  predetti
articoli o dei delitti in materia  di  contrabbando,  o  per  delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 -bis
del codice penale ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti di
cui agli articoli 416 -bis, 629, 630,  644  e  644  -bis  del  codice
penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, ovvero nei cui  confronti  e'  in  corso  di  applicazione  o
comunque si procede per l'applicazione di una misura  di  prevenzione
personale , i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risultano essere titolari  o  avere  la  disponibilita'  a  qualsiasi
titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore  sproporzionato  al
proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attivita' economica, e dei quali non possano giustificare  la
legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a  cinque
anni e il denaro, beni o altre utilita' sono confiscati.(9) 
    
                                            
                           Art. 12-sexies 
                 (Ipotesi particolari di confisca). 
 
  1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  per  taluno
dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,  317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322,  322-bis,  325,  416,  sesto
comma, 416, realizzato allo  scopo  di  commettere  delitti  previsti
dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 600-bis,
primo  comma,  600-ter,  primo   e   secondo   comma,   600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o  commercio  di  materiale
pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644,  644-bis,  648,
esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter  del
codice penale,  nonche'  dall'articolo  12-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  ovvero  per  taluno  dei  delitti
previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5,
e 74 del testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'
sempre disposta la confisca  del  denaro,  dei  beni  o  delle  altre
utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza  e
di cui, anche per interposta  persona  fisica  o  giuridica,  risulta
essere titolare o avere  la  disponibilita'  a  qualsiasi  titolo  in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato  ai  fini  delle
imposte  sul  reddito,  o  alla  propria  attivita'   economica.   Le
disposizioni indicate nel periodo precedente si  applicano  anche  in
caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta,  a  norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  taluno  dei
delitti  commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o   di   eversione
dell'ordine costituzionale. 
  2. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  anche  nei  casi  di
condanna  o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   a   norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  un  delitto
commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo  416-bis
del codice penale, ovvero al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi  e'  stato
condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di  cui
all'articolo 295,  secondo  comma,  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
  2-bis. In caso di confisca di beni per  uno  dei  delitti  previsti
dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,  318,  319,  319-ter,
319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale,  si  applicano
le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
  2-ter. Nel caso previsto dal  comma  2,  quando  non  e'  possibile
procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle  altre  utilita'
di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di  altre  somme  di
denaro, di beni e altre utilita' per  un  valore  equivalente,  delle
quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona . 
  2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano  anche  nel
caso di condanna e di applicazione della pena su  richiesta  a  norma
dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale  per  taluno  dei
delitti  previsti  dagli  articoli  629,  630  e  648,   esclusa   la
fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis  e  648-ter  del  codice
penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies  del  presente  decreto  e
dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del  testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la  destinazione
dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel  decreto-legge  14  giugno
1989, n. 230, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna  o  con  quella
prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura  penale,
nomina un amministratore con il compito di provvedere alla  custodia,
alla conservazione e all'amministrazione  dei  beni  confiscati.  Non
possono essere nominate amministratori le persone nei  cui  confronti
il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini
e le persone con essi conviventi, ne' le persone  condannate  ad  una
pena che  importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. 
  4. Se, nel corso  del  procedimento,  l'autorita'  giudiziaria,  in
applicazione dell'articolo 321, comma  2,  del  codice  di  procedura
penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista
la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni  in  materia  di
nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma  3  si
applicano anche al custode delle cose predette. 
  4-bis.  Le  disposizioni  in   materia   di   amministrazione   e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste  dal  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni,  si
applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4
del presente  articolo,  nonche'  agli  altri  casi  di  sequestro  e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali
casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria  nell'amministrazione
e  nella  custodia  dei  beni  sequestrati,  sino  al   provvedimento
conclusivo  dell'udienza  preliminare  e,  successivamente   a   tale
provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita'
previste dal citato decreto legislativo  n.  159  del  2011.  Restano
comunque  salvi  i  diritti  della  persona  offesa  dal  reato  alle
restituzioni e al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di  concerto
con  il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  gli   altri   Ministri
interessati,  stabilisce  anche  la  quota  dei  beni  sequestrati  e
confiscati  a  norma  del  presente   decreto   da   destinarsi   per
l'attuazione  delle  speciali  misure  di  protezione  previste   dal
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni,  e  per
le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,  recante
norme a favore delle vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che,  a  favore
delle vittime, possa essere costituito un Fondo di  solidarieta'  per
le ipotesi in cui la persona offesa  non  abbia  potuto  ottenere  in
tutto o  in  parte  le  restituzioni  o  il  risarcimento  dei  danni
conseguenti al reato. 
  4-quater. Il Consiglio di Stato esprime  il  proprio  parere  sugli
schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla
richiesta, decorsi  i  quali  il  regolamento  puo'  comunque  essere
adottato. 
                                            

TITOLO III
NUOVE MISURE PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA
GIUSTIZIA.

                              Art. 13. 
Disposizioni  sulla  custodia  di  coloro  che  collaborano  con   la
                              giustizia 
  1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n.  82,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 13-bis. - 1. Per gravi e  urgenti  motivi  di  sicurezza,  il
procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello  nel
cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, puo' autorizzare,  su
richiesta  del  Capo  della  polizia,  che  ne  informa  il  Ministro
dell'interno, che le persone detenute per  espiazione  della  pena  o
internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite
in  luoghi  diversi  dagli  istituti  penitenziari,  per   il   tempo
strettamente necessario alla definizione dello speciale programma  di
protezione. Negli  stessi  casi,  il  procuratore  generale  nel  cui
distretto la persona  e'  ristretta  ovvero  ha  la  residenza  o  il
domicilio  puo'  autorizzare  specifiche  modalita'  esecutive  delle
misure  alternative  alla  detenzione   diverse   dalla   liberazione
anticipata. 
   2. Le autorizzazioni previste dal  comma  1  possono  essere  date
anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di
sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la  corte
di appello nel cui distretto la persona da  ammettere  allo  speciale
programma di protezione ha la residenza o il domicilio. 
   3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei
reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di  procedura
penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2  sono  adottati  dal
procuratore  generale   d'intesa   con   il   procuratore   nazionale
antimafia.". 
 2. Dopo l'articolo 13- bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.  8,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n.  82,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 13-ter. - 1. Nei confronti delle persone ammesse  a  speciale
programma di protezione  l'assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  la
concessione dei permessi premio e l'ammissione alle  misure  alterna-
tive alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975,
n. 354, sono  disposte  sentita  l'autorita'  che  ha  deliberato  il
programma, la quale provvede ad acquisire informazioni  dal  pubblico
ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali
e' stata prestata la collaborazione. 
   2. Nei casi di cui  al  comma  1,  il  provvedimento  puo'  essere
adottato anche in deroga  alle  vigenti  disposizioni,  ivi  comprese
quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21,  30-  ter,
47, 47- ter e 50. Il provvedimento  e'  specificamente  motivato  nei
casi in cui l'autorita' indicata  nel  comma  1  ha  espresso  avviso
sfavorevole. 
   3. Per i provvedimenti di cui  ai  commi  1  e  2,  la  competenza
appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo  in
cui la persona ammessa allo speciale programma di  protezione  ha  il
domicilio. 
   4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalita' attuative delle
disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle  persone
ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.". 
  3. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio  1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15  marzo  1991,  n.
82, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita'  giudiziaria
o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque  di
interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno  prestato  o
prestano la loro collaborazione.". 
  4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del  decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n. 82, e' inserito il seguente: 
  " 3. All'atto della  sottoscrizione  del  programma,  l'interessato
elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede  la  commissione
di cui all'articolo 10.". 
                                            

TITOLO IV
NORME IN MATERIA PENITENZIARIA

                              Art. 14. 
Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena 
  1. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354,  dopo
il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  " 5. Oltre a quanto previsto dai commi 1  e  3,  l'assegnazione  al
lavoro all'esterno, i permessi premio e le  misure  alternative  alla
detenzione previste dal capo VI non possono  essere  concessi,  o  se
gia' concessi sono revocati, ai condannati  per  taluni  dei  delitti
indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, nei cui confronti  si  pro-
cede o e' pronunciata condanna per un delitto doloso  punito  con  la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,  commesso
da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo
385 del codice penale ovvero  durante  il  lavoro  all'esterno  o  la
fruizione di un permesso premio o  di  una  misura  alternativa  alla
detenzione. 
   6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5,
l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne da' comunicazione  al
magistrato  di  sorveglianza   del   luogo   di   ultima   detenzione
dell'imputato. 
   7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5  opera
per un  periodo  di  cinque  anni  dal  momento  in  cui  e'  ripresa
l'esecuzione della custodia  o  della  pena  o  e'  stato  emesso  il
provvedimento di revoca della misura.". 
                                            
                            Art. 14-bis. 
  (Interpretazione del primo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento
                           penitenziario). 
  1. La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge  26
luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che  la  pena
inflitta non deve superare perche' il  condannato  possa  beneficiare
dell'affidamento in prova al servizio sociale,  va  interpretata  nel
senso che deve trattarsi della pena da espiare  in  concreto,  tenuto
conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive.
                              Art. 15. 
Divieto  di  concessione  di  benefici  per  gli  appartenenti   alla
                      criminalita' organizzata 
  1. L'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e'  cosi'
modificato: 
    a) la rubrica e il comma  1  sono  sostituiti  dai  seguenti:  "(
Divieto  di   concessione   dei   benefici   e   accertamento   della
pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti ). - 1. Fermo
quanto stabilito dall'articolo 13- ter del decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e  le
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI  della  legge
26  luglio  1975,  n.  354,  fatta  eccezione  per   la   liberazione
anticipata, possono essere  concessi  ai  detenuti  e  internati  per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dall'articolo
416-bis del codice penale ovvero al  fine  di  agevolare  l'attivita'
delle associazioni previste  dallo  stesso  articolo  nonche'  per  i
delitti di cui agli articoli  416-bis  e  630  del  codice  penale  e
all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309,  solo  nei  casi  in  cui  tali  detenuti  e  internati
collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter. Quando  si
tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali
sia stata applicata una delle circostanze attenuanti  previste  dagli
articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del  danno  sia
avvenuto dopo la sentenza di  condanna,  o  114  del  codice  penale,
ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso
codice, i benefici suddetti  possono  essere  concessi  anche  se  la
collaborazione che viene offerta risulti  oggettivamente  irrilevante
purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere  in  maniera
certa l'attualita' dei collegamenti con la criminalita'  organizzata.
Quando si tratta di detenuti o internati  per  delitti  commessi  per
finalita'   di   terrorismo   o   di    eversione    dell'ordinamento
costituzionale ovvero di detenuti o internati per i  delitti  di  cui
agli articoli 575, 628 terzo comma,  629  secondo  comma  del  codice
penale e all'articolo 73, limitatamente  alle  ipotesi  aggravate  ai
sensi dell'articolo 80 comma 2, del predetto  testo  unico  approvato
con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990,  i
benefici suddetti  possono  essere  concessi  solo  se  non  vi  sono
elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti  con  la
criminalita' organizzata o eversiva."; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
   "3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio  e
le misure alternative alla  detenzione  previste  dal  capo  VI,  non
possono essere concessi ai detenuti ed internati per  delitti  dolosi
quando  il  Procuratore  nazionale   antimafia   o   il   procuratore
distrettuale comunica, d'iniziativa o su  segnalazione  del  comitato
provinciale per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  competente  in
relazione al luogo di  detenzione  o  internamento,  l'attualita'  di
collegamenti  con  la  criminalita'  organizzata.  In  tal  caso   si
prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.". 
  2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno  dei
delitti indicati nel primo periodo del comma 1  che  fruiscano,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alterna-
tive alla detenzione o di  permessi  premio,  o  siano  assegnate  al
lavoro all'esterno, l'autorita' di polizia  comunica  al  giudice  di
sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano  nella
condizione per l'applicazione dell'articolo 58- ter  della  legge  26
luglio 1975, n. 354. In tal  caso,  accertata  l'insussistenza  della
suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza dispone  la  revoca
della misura alternativa  alla  detenzione  o  del  permesso  premio.
Analogo provvedimento  e'  adottato  dalla  competente  autorita'  in
riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno.
                              Art. 16. 
                       Colloqui investigativi 
  1. Nel secondo comma dell'articolo 67 della legge 26  luglio  1975,
n. 354, e' eliminato il punto e sono aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: "e per il personale indicato nell'articolo 18-bis.". 
  2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26  luglio  1975,
n. 354, sono aggiunte all'inizio le seguenti  parole:  "Salvo  quanto
disposto dall'articolo 18-bis,". 
  3. Dopo l'articolo 18 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente articolo: 
     "Art.  18-  bis  (Colloqui  a  fini  investigativi).  -  1.  Il
personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo
3  del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410,  e  dei  servizi
centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del  decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, nonche' gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria
designati  dai  responsabili,  a  livello  centrale,  delle  predetta
Direzione e dei predetti servizi,  hanno  facolta'  di  visitare  gli
istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma
2, del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti  e
internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione
e repressione dei delitti di criminalita' organizzata.   
   2. Al personale di polizia indicato nel comma 1,  l'autorizzazione
ai colloqui e' rilasciata: 
    a) quando si tratta di internati, di condannati  o  di  imputati,
dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato; 
    b) quando si  tratta  di  persone  sottoposte  ad  indagini,  dal
pubblico ministero. 
   3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2  sono  anno-
tate  ...  in apposito registro riservato tenuto presso l'autorita'
competente al rilascio. 
   4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del
Ministro dell'interno o, per sua  delega,  dal  Capo  della  Polizia,
l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non e'  richiesta,
e del colloquio e' data  immediata  comunicazione  all'autorita'  ivi
indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di  cui
al comma 3. 
   5. La facolta' di procedere a colloqui personali  con  detenuti  e
internati e' attribuita , senza  necessita'  di  autorizzazione,   
altresi' al Procuratore nazionale antimafia  ai  fini  dell'esercizio
delle funzioni di impulso e di coordinamento  previste  dall'articolo
371-bis del codice  di  procedura  penale;  al  medesimo  Procuratore
nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2
e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini,
imputate o condannate per taluno dei delitti  indicati  nell'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.". 
  4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con  il
Ministro dell'interno, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo  18-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalita' delle  visite
e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le  relative
comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza. 
  5. Nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica  29
aprile 1976, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Le disposizioni dei commi precedenti non  si  applicano  nei  casi
previsti dall'articolo 18-bis della legge". 
  6.   Nel comma 6 dell' articolo 1- quinquies del decreto- legge  6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726,  introdotto  dall'articolo  2  della  legge  15
novembre 1988, n. 486  , le parole: "puo' essere  autorizzato  dagli
organi  competenti  ad  avere  colloqui  personali  con  detenuti   e
internati" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "puo'  avere  colloqui
personali, con  detenuti  e  internati,  osservando  le  disposizioni
dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi  di
particolare  urgenza  di  cui  al  comma  4  del  medesimo  articolo,
all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto Commissario.". 
                                            
                              Art. 17. 
      Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria 
  1. L'organico del Corpo di  polizia  penitenziaria  previsto  dalle
tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre
1990, n. 395, e successive  modificazioni  e'  aumentato,  nel  ruolo
degli agenti e assistenti di 2.000 unita'. 
  2.  COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 1993, N. 163 CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 LIGLIO 1993, N. 254 . 
3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso  di
formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante  il
quale e' attribuito loro il trattamento economico  previsto  per  gli
agenti ausiliari. I corsi  sono  effettuati  nelle  stesse  scuole  e
strutture dell'Esercito, ad  opera  del  personale  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia  penitenziaria
la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, e' elevata al 50 per cento. 
5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo
e' valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992,  in  lire  63.823
milioni per  l'anno  1993  e  in  lire  71.900  milioni  a  decorrere
dall'anno 1994. 
                                            
                              Art. 18. 
          Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza 
  1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio  1975,  n.
354, e' sostituito dal seguente: 
  "Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di  legge,  il
direttore informa anticipatamente il magistrato di  sorveglianza,  il
questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente  di  ogni
dimissione anche temporanea dall'istituto.". 
                                            
                              Art. 19. 
    Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario 
  1. All'articolo 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  " 2. Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di  sicurezza
pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di
grazia e giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto  o
in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al
comma  1  dell'articolo  4-  bis,  l'applicazione  delle  regole   di
trattamento e  degli  istituti  previsti  dalla  presente  legge  che
possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di  ordine  e  di
sicurezza.". 
                                            
                              Art. 20. 
Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione 
   penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di  concerto  con
quello  dell'interno  sono  stabilite  modalita'  e  criteri  per  il
collegamento  tra  il  centro  elaborazione  dati  del   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e quello  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente  disponibili  i
dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le  modalita'
e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti. 
                                            

TITOLO V
MODIFICHE ALLE NORME
DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
E ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SOSPENSIONE DI TERMINI PROCESSUALI

                              Art. 21. 
                            Applicazioni 
  1. Il comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio  1941,
n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge  16  ottobre
1991, n. 321, e' sostituito dal seguente: 
  " 7. Se le esigenze indicate nel comma  1  sono  determinate  dalla
pendenza di uno o piu' procedimenti  penali  la  cui  trattazione  si
prevede di durata  particolarmente  lunga,  il  magistrato  applicato
presso  organi  giudicanti  non  puo'  svolgere  attivita'  in   tali
procedimenti.". 
  2. I magistrati del pubblico  ministero  possono  essere  impegnati
nella trattazione di procedimenti che si prevedono di  lunga  durata,
anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
                                            
                            Art. 21-bis. 
        (Sospensione dei termini delle indagini preliminari). 
  1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre  1969,
n. 742, come sostituito dall'art. 240-bis delle norme di  attuazione,
di coordinamento  e  transitorie  del  codice  di  procedura  penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990,  n.  193,  e'
aggiunto il seguente: 
 "La sospensione dei termini delle indagini  preliminari  di  cui  al
primo comma non opera nei  procedimenti  per  reati  di  criminalita'
organizzata" . 
                                            
                            Art. 21-ter. 
    (Trattamento economico di missione per magistrati applicati). 
  1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio  1978,
n. 417, e' inserito il seguente: 
  "La limitazione contenuta  nel  terzo  comma  non  si  applica  nei
confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli  76-  bis,
comma 6-bis, e 110 del regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
successive modificazioni".  
                           Art. 21-quater 
                  (Procuratore nazionale antimafia). 
  1. Il comma 2 dell'articolo 76-bis del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre
1991, n. 367, convertito con modificazioni, dalla  legge  20  gennaio
1992, n. 8, e' sostituito dal seguente: 
  "2. Alla Direzione e' preposto un magistrato di cassazione,  scelto
tra coloro che hanno  svolto  anche  non  continuativamente,  per  un
periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero  o
giudice istruttore, sulla base di  specifiche  attitudini,  capacita'
organizzative  ed  esperienze  nella  trattazione   di   procedimenti
relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel  ruolo  puo'
essere  valutata  solo  ove   risultino   equivalenti   i   requisiti
professionali". 
  2. Nel citato articolo 76-bis del regio decreto  n.  12  del  1941,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
    "6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della
magistratura, il procuratore generale presso la Corte  di  cassazione
applica, quale procuratore nazionale  antimafia,  un  magistrato  che
possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma
2". 
  3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della
legge  16  ottobre  1991,  n.  321,  e   successivamente   modificato
dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la
prima nomina del procuratore nazionale  antimafia  e  dei  magistrati
addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia. 
  4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto,  il  Consiglio  superiore  della
magistratura dispone, con modalita' urgenti, una nuova  pubblicazione
delle vacanze dei posti  di  procuratore  nazionale  antimafia  e  di
sostituto  presso  la  Direzione  nazionale   antimafia,   ai   sensi
dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio  1941,
n. 12. 
                          Art. 21-quinquies 
       (Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia). 
  1. Il comma 4 dell'articolo 76-bis del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, introdotto dall'art. 6  del  decreto-legge  20  novembre
1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge  20  gennaio
1992, n. 8, e' sostituito dal seguente: 
    "4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati  con
funzione di magistrati di corte di appello, nominati  sulla  base  di
specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti
relativi alla  criminalita'  organizzata.  Alle  nomine  provvede  il
Consiglio  superiore  della  magistratura,  sentito  il   procuratore
nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o
piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore
nazionale antimafia aggiunto". 
                           Art. 21-sexies. 
                   (Reversibilita' delle funzioni). 
  1.  I  magistrati  che  ricoprono  un  ufficio  con   funzioni   di
legittimita' o con funzioni a queste ultime equiparate  ai  fini  dei
requisiti  richiesti  per  la  loro   attribuzione   possono   essere
destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito. 
  2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello  o
con funzioni  a  queste  ultime  equiparate  ai  fini  dei  requisiti
richiesti per  la  loro  attribuzione  possono  essere  destinati,  a
domanda, a qualunque altro ufficio con funzioni di merito.  

TITOLO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE MISURE DI PREVENZIONE

                              Art. 22. 
     (Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni ) 
    01. L'articolo 2 della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  gia'
sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e'
sostituito dal seguente: 
   "Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di  cui  all'articolo  1
possono essere proposte  dal  procuratore  nazionale  antimafia,  dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui  circondario
dimora la persona o dal  questore,  anche  se  non  vi  e'  stato  il
preventivo  avviso,  le  misure  di  prevenzione  della  sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al  terzo  comma
dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  e  successive
modificazioni. 
   2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela  sociale  o  di
tutela dell'incolumita' della persona interessata, il questore  o  il
procuratore nazionale antimafia o  il  procuratore  della  Repubblica
possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma  1,  o
anche successivamente, di disporre  l'obbligo  di  soggiorno  in  una
localita' specificatamente indicata dal  questore  ed  avente  idonee
caratteristiche territoriali e di sicurezza. 
  3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al  secondo
comma dell'articolo 7 della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  e
successive modificazioni, il tribunale provvede entro  dieci  giorni,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della  predetta  legge
n. 1423". 
  02. Al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio  1965,  n.
575, introdotto dall'articolo 14 della legge  13  dicembre  1982,  n.
646, e successivamente modificato dall'articolo 20 del  decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, il secondo periodo e' soppresso.  
  1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e' aggiunto il seguente periodo: "A richiesta del procuratore
della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di  svolgere
ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi  di  particolare
urgenza il sequestro e' disposto dal  Presidente  del  tribunale  con
decreto  motivato  e  perde  efficacia  se  non  e'  convalidato  dal
tribunale nei dieci giorni successivi.". 
    1-bis. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere agli
oneri di carattere sanitario, assistenziale e di  prima  sistemazione
derivanti dall'esecuzione del presente  articolo,  nell'ambito  degli
stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione  della
spesa del Ministero. Per i  servizi  aggiuntivi  e  gli  investimenti
predisposti dai comuni, per  le  opere  relative  all'attuazione  del
presente  articolo,  il  Ministro  dell'interno  e'   autorizzato   a
effettuare erogazioni straordinarie a favore dei  comuni  medesimi  e
puo' autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni
vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti,  nell'ambito
degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'interno.  
                            Art. 22-bis. 
            (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575). 
  1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni e integrazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
  "5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano  anche  nei
confronti  delle  persone  condannate  con  sentenza  definitiva   o,
ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei
delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura
penale". 
  2. Al secondo comma dell'articolo  10-bis  della  legge  31  maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni,  le  parole:
"di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo  10"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui ai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 10". 
  3. Nel comma 1 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio  1965,
n. 575, e successive modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  "e
dispongono divieti" sono sostituite dalle seguenti: "o  di  condanna,
nei casi previsti dall'articolo 10, comma  5-ter,  e  di  quelli  che
dispongono divieti". 
                              Art. 23. 
       Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione 
  1.  L'articolo  9  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 9.  -  1.  Il  contravventore  agli  obblighi  inerenti  alla
sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 
   2.  Se  l'inosservanza  riguarda  la  sorveglianza  speciale   con
l'obbligo o il  divieto  di  soggiorno,  si  applica  la  pena  della
reclusione da uno a cinque anni. 
   3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali  ed  agenti  di
polizia giudiziaria possono procedere  all'arresto  anche  fuori  dei
casi di flagranza. 
   4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di  legge,  il
sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo  il  decreto  di
sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva  non
inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata  per
un tempo non inferiore a due anni.". 
  2. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 5. - 1. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla  frazione
del comune di soggiorno obbligatorio e' punito con la  reclusione  da
due a cinque anni; gli ufficiali ed  agenti  di  polizia  giudiziaria
possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.". 
                                            
                              Art. 24. 
                 Misure di prevenzione patrimoniali 
  1. Dopo l'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n.  575,  sono
inseriti i seguenti: 
  "Art. 3-quater . - 1. Quando, a seguito degli accertamenti  di  cui
all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli  di
infiltrazione da parte della delinquenza di tipo  mafioso,  ricorrono
sufficienti  indizi  per  ritenere  che  l'esercizio  di  determinate
attivita'   economiche,   comprese   quelle   imprenditoriali,    sia
direttamente  o  indirettamente   sottoposto   alle   condizioni   di
intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del
codice penale o che  possa,  comunque,  agevolare  l'attivita'  delle
persone nei confronti delle quali e' stata proposta o  applicata  una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di  persone
sottoposte a procedimento penale  per  taluno  dei  delitti  previsti
dagli articoli 416-bis, 629, 630,  648-  bis  e  648-ter  del  codice
penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica
o  il  questore  possono  richiedere  al  tribunale  competente   per
l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  nei  confronti  delle
persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da
compiersi anche a mezzo della Guardia  di  finanza  o  della  polizia
giudiziaria,  sulle  predette  attivita',  nonche'   l'obbligo,   nei
confronti di chi ha la proprieta' o la  disponibilita',  a  qualsiasi
titolo, di beni o altre  utilita'  di  valore  non  proporzionato  al
proprio reddito o alla propria capacita' economica, di  giustificarne
la legittima provenienza. 
  2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero
esercizio delle attivita'  economiche  di  cui  al  comma  1  agevoli
l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta
o applicata una delle misure di prevenzione di  cui  all'articolo  2,
ovvero di persone sottoposte a procedimento  penale  per  taluno  dei
delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-  bis  e  648-
ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea
dall'amministrazione   dei   beni   utilizzabili,   direttamente    o
indirettamente, per lo svolgimento delle predette attivita'. 
  3. La  sospensione  temporanea  dall'amministrazione  dei  beni  e'
adottata per un periodo non  superiore  a  sei  mesi  e  puo'  essere
rinnovata, per un periodo non  superiore  complessivamente  a  dodici
mesi, a richiesta dell'autorita' proponente, del pubblico ministero o
del giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, se  permangono  le
condizioni in base alle quali e' stata applicata. 
   4. Con il provvedimento di cui al comma  2,  il  tribunale  nomina
l'amministratore  ed  il  giudice  delegato,  osservate,  in   quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter,  secondo,  quinto,
settimo e ottavo comma, 2-sexies, 2-septies e  2-octies.     Qualora
tra i beni siano compresi beni  immobili  o  altri  beni  soggetti  a
pubblica registrazione, il provvedimento  di  cui  al  comma  2  deve
essere   trascritto   presso   i    pubblici    registri    a    cura
dell'amministratore  nominato  entro  il  termine  di  trenta  giorni
dall'adozione del provvedimento  . 
   5. Quando vi sia  concreto  pericolo  che  i  beni  sottoposti  al
provvedimento di  cui  al  comma  2  vengano  dispersi,  sottratti  o
alienati, il procuratore  della  Repubblica  o  il  questore  possono
richiedere al tribunale  di  disporne  il  sequestro,  osservate,  in
quanto applicabili, le disposizioni  degli  articoli  2-ter,  quinto,
settimo e ottavo comma, 2-quater , 2-quinquies , 2-sexies , 2-septies
e 2-octies. Il sequestro e' disposto sino alla scadenza  del  termine
stabilito a norma del comma 3.". 
  "Art. 3-quinquies. - 1. L'amministratore adempie agli  obblighi  di
relazione e segnalazione di  cui  all'articolo  2-septies  anche  nei
confronti del pubblico ministero. 
   2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di  scadenza  della
sospensione  provvisoria  dalla  amministrazione  dei  beni   o   del
sequestro,  il  tribunale,  qualora  non  disponga  il  rinnovo   del
provvedimento, delibera in  camera  di  consiglio,  alla  quale  puo'
essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo
2-sexies, la revoca della misura disposta,  ovvero  la  confisca  dei
beni che si ha motivo  di  ritenere  siano  il  frutto  di  attivita'
illecite o ne costituiscano il reimpiego. 
   3. Con il provvedimento che dispone la  revoca  della  misura,  il
tribunale puo'  stabilire  l'obbligo  nei  confronti  di  chi  ha  la
proprieta', l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte  di  essi,
di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni,  al  questore
ed al nucleo di polizia tributaria  del  luogo  di  dimora  abituale,
ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta  di  residenti
all'estero, gli atti di disposizione,  di  acquisto  o  di  pagamento
effettuati,  gli  atti   di   pagamento   ricevuti,   gli   incarichi
professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria  ricevuti,
e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale,  di  valore  non
inferiore  a  cinquanta  milioni  di  lire  o  del  valore  superiore
stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della
persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni  dal  compimento
dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno  per  gli  atti
posti in essere nell'anno precedente. 
   4.  Chi  omette  di  effettuare  entro  i  termini   indicati   le
comunicazioni di cui al comma 3 e' punito con la reclusione da uno  a
quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni  acquistati  e
dei  pagamenti  ricevuti   per   i   quali   e'   stata   omessa   la
comunicazione.". 
                                            

TITOLO VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE

                               Art. 25 
         ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356  
                            Art. 25-bis. 
                     (Perquisizioni di edifici). 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge  19
marzo 1990, n. 55,  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono
procedere a perquisizioni locali  di  interi  edifici  o  blocchi  di
edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino  armi,
munizioni o esplosivi ovvero che sia  rifugiato  un  latitante  o  un
evaso in relazione a taluno dei delitti  indicati  nell'articolo  51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale   ovvero ai delitti  con
finalita' di terrorismo  . 
  2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui  al  comma  1
puo' essere sospesa la circolazione di persone  e  di  veicoli  nelle
aree interessate. 
  3. Delle operazioni di perquisizione di cui  al  comma  1  e'  data
notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore,  al  procuratore
della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui  le  operazioni
sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida
entro le successive quarantotto ore. 
                                            
                            Art. 25-ter. 
                    (Intercettazioni preventive). 
  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  226  delle   norme   di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  su
richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del  direttore
della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili  a  livello
centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui  all'articolo
12  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto ove le operazioni devono essere eseguite  puo'  autorizzare
con decreto dell'intercettazione  di  conversazioni  o  comunicazioni
telefoniche e di altre forme  di  telecomunicazione   ,  ovvero  del
flusso  di   comunicazioni   relativo   a   sistemi   informatici   o
telematici , nonche' l'intercettazione di comunicazioni tra presenti
anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo  614  del
codice penale, quando le intercettazioni  medesime  siano  necessarie
per l' attivita' di  prevenzione  e  di  informazione  in  ordine  ai
delitti  indicati  nell'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale. 
  2. La durata delle operazioni non puo' superare i quaranta  giorni,
ma puo' essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto
motivato per i periodi successivi di venti giorni, qualora permangono
i presupposti  indicati  nel  comma  1.  Su  richiesta  dei  soggetti
legittimati ai sensi del  medesimo  comma  1,  il  procuratore  della
Repubblica puo' autorizzare  che  le  operazioni  di  intercettazione
siano eseguite con impianti diversi da  quelli  esistenti  presso  la
procura della Repubblica. 
  3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono  privi
di ogni valore ai  fini  processuali.  Le  registrazioni,  una  volta
ultimate  le  operazioni,  sono  trasmesse   al   procuratore   della
Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse. 
                                            
                           Art. 25-quater. 
     ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 314  21  
    

    
AGGIORNAMENTO  
  La L. 8 agosto 1995, n. 332, ha disposto (con l'art. 21,  comma  2)
che nell'articolo 25-quater, comma  1,  del  decreto-legge  8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356, le parole:  "1275,  comma  3,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)". 
                                            

TITOLO VII-BIS
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E
SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILIARI

                         Art. 25-quinquies. 
  (Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della  mafia  e
            sulle altre associazioni criminali similari). 
  1. E' istituita, per  la  durata  della  XI  legislatura,  a  norma
dell'art.  82  della  Costituzione,  una   commissione   parlamentare
d'inchiesta con il compito di: 
    a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato,  nonche'
degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso; 
    b) accertare  la  congruita'  della  normativa  vigente  e  della
conseguente azione dei pubblici poteri,  formulando  le  proposte  di
carattere  legislativo  ed  amministrativo  ritenute  opportune   per
rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello  Stato,  delle
regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese  internazionali
concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza  e
la cooperazione giudiziaria; 
    c) accertare e  valutare  la  natura  e  le  caratteristiche  dei
mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di  tutte  le
sue connessioni; 
    d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonche' ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. 
  2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con  riferimento
alla  camorra  ed  alle  altre   associazioni   comunque   localmente
denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 41-bis
del codice penale.  
                           Art. 25-sexies. 
                   (Composizione della commissione) 
  1.  La  commissione  e'  composta  di  venticinque  senatori  e  di
venticinque  deputati,  scelti  rispettivamente  dal  Presidente  del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera  dei  deputati,
in proporzione  al  numero  dei  componenti  i  gruppi  parlamentari,
comunque assicurando la presenza di  un  rappresentante  per  ciascun
gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. 
  2. Il presidente della commissione e' scelto di comune accordo  dai
Presidenti delle due Assemblee, al  di  fuori  dei  componenti  della
commissione, tra  i  parlamentari  dell'uno  e  dell'altro  ramo  del
Parlamento. 
  3. La commissione elegge al proprio interno  due  vicepresidenti  e
due segretari. 
                          Art. 25-septies. 
                     (Audizioni e testimonianze) 
  1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni
a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni
degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
  2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e  bancario  si
applicano le norme in vigore. 
  3.  E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore   e   parte
processuale nell'ambito del mandato. 
  4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti  a
rivelare  alla  commissione  i  nomi   di   chi   ha   loro   fornito
informazioni. 
                           Art. 25-octies. 
                   (Richiesta di atti e documenti). 
  1. La commissione puo'  richiedere,  anche  in  deroga  al  divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie  di
atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso  presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'  copie  di
atti e documenti relativi a indagini  e  inchieste  parlamentari.  Se
l'autorita' giudiziaria, per ragioni di natura  istruttoria,  ritiene
di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329  del  codice
di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando  tali
ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede a  trasmettere
quanto richiesto. 
  2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al  vincolo
di  segreto  funzionale  da  parte   delle   competenti   commissioni
d'inchiesta, detto segreto  non  puo'  essere  opposto  all'autorita'
giudiziaria ed alla commissione di cui al presente titolo. 
  3. La commissione stabilisce quali atti e  documenti  non  dovranno
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal  segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a   procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari. 
                           Art. 25-novies. 
                           (S e g r e t o). 
  1. I componenti la commissione, i  funzionari  e  il  personale  di
qualsiasi ordine e grado addetti  alla  commissione  stessa  ed  ogni
altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre  a
compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a  conoscenza  per  ragioni
d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto  per  tutto  quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-octies,  comma
3. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  un  piu'  grave  reato,  la
violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice
penale. 
  3. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave  reato,  le  stesse
pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche  per
riassunto,  o  informazione,  atti  o  documenti   del   procedimento
d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione. 
                           Art. 25-decies. 
                      (Organizzazione interna). 
  1.  L'attivita'  ed  il  funzionamento   della   commissione   sono
disciplinati da un regolamento  interno  approvato  dalla  commisione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari. 
  2. Tutte la volte che lo  ritenga  opportuno  la  commissione  puo'
riunirsi in seduta segreta. 
  3. La commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria e  di  tutte  le  collaborazioni  che  ritenga
necessarie. Ai fini dell'opportuno  coordinamento  con  le  strutture
giudiziarie e di polizia, la commissione si  avvale  dell'apporto  di
almeno  un  magistrato  e  di   un   dirigente   dell'Amministrazione
dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri  di  grazia  e
giustizia e dell'interno. 
  4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 
  5. Le spese per il funzionamento della commissione sono  poste  per
meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a
carico del bilancio della Camera dei deputati. 

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE DELLA
GIUSTIZIA MINORILE.

                                Art. 26. 
        Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali 
 1. La dotazione organica delle  qualifiche  funzionali  dell'Ufficio
centrale per la  giustizia  minorile  nell'ambito  del  Ministero  di
grazia e giustizia e' stabilita secondo  la  tabella  A  allegata  al
presente decreto-legge. Per l'assunzione in servizio del personale di
cui alla tabella B, allegata al presente decreto-legge,  il  Ministro
di grazia e giustizia e' autorizzato ad espletare tutte le  procedure
previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista
dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e'  demandata  la
specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche
funzionali  nell'ambito  della   determinazione   della   complessiva
dotazione organica dell'Ufficio centrale per la  giustizia  minorile,
comprendente anche  il  personale  che  attualmente  presta  servizio
presso lo stesso Ufficio centrale. Sono  ridotti  i  contingenti  dei
corrispondenti     profili     professionali     del     Dipartimento
dell'amministrazione    penitenziaria    nella    misura     prevista
dall'allegata tabella A. 
  2. Nella tabella  IV  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,  e  successive  modificazioni,  e'
inserito il quadro H, allegato al presente decreto-legge. 
  3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
il Ministro per  la  funzione  pubblica,  sentite  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le  disposizioni
per l'accesso nei  nuovi  contingenti  del  personale  di  ruolo  del
Ministero di grazia e giustizia  di  pari  qualifica  funzionale,  in
servizio presso  il  settore  minorile  ovvero  che  abbia  acquisito
specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili,  il
quale  conserva  il  trattamento  giuridico  ed  economico  maturato,
nonche', per l'area sociopedagogica, di personale di ruolo  di  altre
pubbliche amministrazioni, osservate le norme vigenti in  materia  di
mobilita'. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli  5  e  6
della legge 16 ottobre 1991, n. 321. 
  4. Oltre al personale del ruolo amministrativo,  il  personale  con
qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex  carriera  direttiva  di
servizio sociale e dell'area pedagogica  puo'  essere  preposto  alle
direzioni  rispettivamente  dei  centri  per  la  giustizia  minorile
previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di  coordinamento
e  transitorie  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul  processo  penale  a
carico di imputati minorenni, approvato con  decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 272, e  dei  servizi  dei  centri  per  la  giustizia
minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il  citato
decreto legislativo n. 272 del 1989,  avuto  riguardo  alla  maggiore
importanza dei centri per la giustizia minorile  e  degli  uffici  di
servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 
  5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori
dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate  con
decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  272,  facenti  parte  degli
stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno  1955,
n. 1538. 
  6.  Nei  confronti  del  personale  dell'Ufficio   centrale   della
giustizia minorile in servizio alla data di entrata in  vigore  della
legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  continuano  ad  applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto  1987,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre  1987,
n. 436, nella  misura  prevista  per  ciascuna  qualifica  e  profilo
professionale dalla tabella  allegata  al  decreto  del  Ministro  di
grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  102  del  3  maggio  1991,  ed  eventuali   successivi
adeguamenti. 
  7. Le assunzioni di cui al presente  articolo  non  potranno  avere
decorrenza anteriore al 1 ottobre 1993. 
  8. La spesa  per  l'attuazione  di  quanto  previsto  nel  presente
articolo e' valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire
51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994. 
                                            
                              Art. 27. 
                     Interventi sulle strutture 
 
    1. Al  fine  di  consentire  l'espletamento  delle  funzioni  in
materia di giustizia minorile, e' autorizzata la spesa di lire  7.000
milioni per l'anno 1992 e di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e  di
lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per la manutenzione,  riparazione,
adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti
in uso agli uffici giudiziari  minorili  ed  ai  servizi  centrali  e
periferici dell'Ufficio centrale per la giustizia  minorile,  per  la
predisposizione di servizi, interventi  e  programmi  in  favore  dei
minori, per la gestione di  attrezzature  e  di  beni,  compresi  gli
impianti,  le  macchine,   gli   strumenti,   anche   telefonici   ed
informatici, gli arredi di  supporto  ai  locali  adibiti  a  servizi
minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per
le missioni del personale, nonche' per l'attivita' di formazione  del
personale della giustizia minorile, da svolgersi in raccordo  con  la
Scuola superiore della pubblica amministrazione.   
  2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti
necessari per l'attuazione  del  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni contenute negli articoli 2  e  7  del  decreto-legge  26
marzo 1990, n. 64, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
maggio 1990, n. 124. Si applicano altresi' le disposizioni  contenute
nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 
                                            
                              Art. 28. 
                       (Copertura finanziaria). 
  1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto
e' valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e  27,
valutato in lire 27.386 milioni  per  l'anno  1992,  in  lire  78.642
milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per  l'anno  1994,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
"Interventi vari in favore della giustizia". 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

TITOLO IX
DISPOSIZIONE FINALE

                               Art. 29 
        ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2002, N. 279  
                              Art. 30. 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 8 giugno 1992 
                              SCALFARO 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                       MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
                                            
    

                                                            TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE


Qualifica     Personale               Piano di assunzioni     Totale

              in riduzione
funzionale                            a decorrere
                                      dall'anno 1993
                                      (dotazione di qualifica)
              dalla
              dotazione organica del
              Dipartimento
              dell'amministrazione
              penitenziaria        (Quantita')

             Dirigente Superiore          -            2
             1°Dirigente amministrativo   3           20
             1°Dirigente servizio sociale 3

Livello IX   Direttore coordinatore
             penitenziario               12
             Direttore coordinatore
             di servizio sociale          7            55         74
             Direttore coordinatore
             di area pedagogica           -

Livello VIII Direttore istituto
             penitenziario                1
             Direttore di
             servizio sociale             5           117         123
             Direttore di area
             pedagogica                   -
Livello VII  Collaboratore
             amministrativo contabile    42
             Assistente sociale
             coordinatore               304           392         970
             Educatore coordinatore     231
             Capo tecnico                 1
Livello VI   Educatore                    -           202         202
Livello V    Operatore amministrativo    94
             Operatore area
             pedagogica                 176
             Operaio tecnico
             specializzato               16
             Infermiere professionale     3           298         701
             Vigilatrice pen.
            (Art. 27/395)                16
             Operaio tecnico
             Qualificato                 23
             Addetto lavorazioni         75
Livello IV                                            240         240
Livello III                                            50          50


     
                                                            TABELLA B

           PIANO DI ACQUISIZIONE DEL NUOVO PERSONALE 1993

         Dir.Sup. 1°Dir. IX  VIII  VII  VI   V   IV   III  TOTALE

Anno 1993  2      20     55  117   392  202  298  240  50  1.376 



QUADRO H - DIRIGENTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE
 
Qualifica             Totale     Funzione                Quantita'

D  Dirigente superiore    2     Ispettore generale  e consiglire
                                 ministeriale aggiunto             2

E  Primo dirigente         20     Dirigente di centri per la
                                  giustizia minorile (12) e di
                                  uffici di servizio sociale      17
                                  Direttori di strutture
                                  amministrative dell'Ufficio
                                  centrale                         3