LEGGE 12 dicembre 1973, n. 993

Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  per  il  riconoscimento
reciproco  dei  punzoni  di  prova delle armi da fuoco portatili, con
regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969.

 aggiornato-2013  
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  per  il  riconoscimento  reciproco  dei punzoni di prova
delle  armi  da  fuoco  portatili,  con regolamento e annessi I e II,
adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969.
                
                               Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione e' data alla convenzione ed agli atti
connessi  di cui all'articolo precedente dal giorno della sua entrata
in vigore in conformita' all'articolo VI della convenzione stessa.
                
                               Art. 3.

  La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista
in  lire  400.000  annue,  sara'  a  carico  del  bilancio  del Banco
nazionale   di  prova  delle  armi  da  fuoco  portatili  di  Gardone
Valtrompia,   che   dara'  comunicazione  di  ciascun  versamento  al
Ministero  degli  affari  esteri  e  al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1973

                                LEONE

                                               RUMOR - MORO - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
                
CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES POINCONS  D'EPREUVES
  DES ARMES A FEU PORTATIVES. 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                                        
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N. B.- Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua  francese
indicato nella convenzione, qui sopra riportato. 
 
CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO  RECIPROCO  DEI  PUNZONI  DI  PROVA
                   DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI. 
 
  I Governi della Repubblica federale di Germania,  della  Repubblica
d'Austria, del Regno del Belgio, della  Repubblica  del  Cile,  dello
Stato spagnolo, della Repubblica francese, della Repubblica  italiana
e della Repubblica socialista cecoslovacca; 
    Constatato che la convenzione del 15 luglio 1914, conclusa in 
  vista della creazione di norme uniformi per il reciproco 
  riconoscimento dei punzoni di prova ufficiali delle armi  da  fuoco
non risponde piu' alle esigenze della tecnica moderna, 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo I 
 
  Viene istituita una commissione internazionale  permanente  per  la
prova  delle  armi  da  fuoco  portatili,   qui   appresso   indicata
Commissione internazionale permanente, abbreviata con la sigla CIP. 
  Essa ha il compito: 
    1) di scegliere, da un lato, gli  apparecchi  che  serviranno  da
campione per la misurazione della pressione di tiro e, dall'altro,  i
procedimenti  di  misurazione  che  i  servizi   ufficiali   dovranno
utilizzare per determinare, nel  modo  piu'  pratico  e  preciso,  la
pressione sviluppata dalle cartucce da tiro e da prova: 
      a) nelle armi da caccia, da tiro, da difesa, ad eccezione delle
armi destinate alla guerra terrestre, navale  o  aerea;  tuttavia  le
Parti contraenti hanno la facolta' di utilizzare per tutte o per  una
parte di queste ultime armi,  gli  strumenti  ed  i  procedimenti  di
misurazione adottati; 
      b) in tutti gli altri dispositivi portatili, armi od apparecchi
a scopi industriali o professionali non menzionati  in  precedenza  e
che utilizzano una carica di esplosivo per la propulsione, sia di  un
proiettile, sia di qualsivoglia elemento meccanico e la cui prova sia
riconosciuta necessaria dalla Commissione internazionale permanente. 
    Detti apparecchi saranno denominati "apparecchi campione". 
    2) di determinare la natura e le modalita'  di  esecuzione  delle
prove ufficiali alle quali dovranno, per  offrire  ogni  garanzia  di
sicurezza, essere sottoposte le armi o  gli  apparecchi  indicati  ai
paragrafi 1), a) e b). 
  Dette prove saranno designate con l'espressione "prove campione". 
    3) di apportare  agli  apparecchi  campione  di  misurazione,  ai
metodi d'impiego ad essi relativi nonche' alle prove campione,  tutti
i perfezionamenti, modifiche o complementi  richiesti  dal  progresso
della metrologia, della fabbricazione delle armi da fuoco portatili e
degli apparecchi a scopi industriali o professionali,  nonche'  delle
loro munizioni. 
    4) di ricercare l'unificazione delle dimensioni della  camera  di
cartuccia delle armi da fuoco poste in commercio e  le  modalita'  di
controllo e di prova delle loro munizioni. 
    5) di esaminare le leggi e  i  regolamenti  relativi  alla  prova
ufficiale  delle  armi  da  fuoco  portatili  emanate   dai   Governi
contraenti al fine di accertare che siano conformi alle  disposizioni
adottate in applicazione del precedente paragrafo 2). 
    6) di dichiarare in quali  Stati  contraenti  l'esecuzione  delle
prove corrisponda alla prova campione di cui al  paragrafo  2)  e  di
pubblicare una tabella riproducente i modelli dei punzoni  utilizzati
dai Banchi di prova ufficiali dei detti Stati sia attualmente  sia  a
partire dalla firma della convenzione del 15 luglio 1914. 
    7) di ritirare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 6)
e di  modificare  la  tabella  ove  non  siano  piu'  soddisfatte  le
condizioni di cui al paragrafo 6). 
                
                             Articolo II 
 
  I punzoni dei Banchi di prova ufficiali  di  ciascuna  delle  Parti
contraenti saranno riconosciuti  sul  territorio  delle  altre  Parti
contraenti a condizione che siano stati oggetto  della  dichiarazione
di cui al paragrafo 6) dell'articolo I. 
                
                            Articolo III 
 
  La composizione e le attribuzioni della Commissione  internazionale
permanente sono determinate dal regolamento  allegato  alla  presente
convenzione. Tale regolamento e' parte integrante  della  convenzione
stessa. 
                
                             Articolo IV 
 
  In caso di  dubbio  o  di  discussione  circa  l'interpretazione  o
l'applicazione di uno dei punti di ordine tecnico determinati da  una
decisione della Commissione  internazionale  permanente  adottata  in
applicazione   dell'articolo   I   della   presente   convenzione   e
dell'articolo 5 del regolamento, il Governo interessato ricorrera' al
parere della Commissione internazionale permanente. 
                
                             Articolo V 
 
  La presente convenzione e' aperta alla firma a partire dal 1 luglio
1969. 
                
                             Articolo VI 
 
  1. Ciascuno dei Governi  firmatari  notifichera'  ali  Governo  del
Regno del Belgio l'adempimento  delle  formalita'  costituzionalmente
richieste per l'entrata in vigore della presente convenzione. 
  2. La presente convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il
ricevimento della terza di tali notifiche. 
  3. La presente convenzione entrera' in vigore, nei confronti  degli
altri Governi firmatari, trenta  giorni  dopo  il  ricevimento  della
notifica di cui al paragrafo 1) da parte del Governo  del  Regno  del
Belgio. 
                
                            Articolo VII 
 
  1. Dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente  convenzione,  ogni
Governo non firmatario potra' aderirvi indirizzando  al  Governo  del
Regno del Belgio,  per  via  diplomatica,  una  domanda  di  adesione
accompagnata dal regolamento  dei  Banchi  di  prova  in  vigore  sul
proprio territorio. 
  Il Governo del Regno  del  Belgio  trasmettera'  la  domanda  e  il
regolamento allegato a tutti i Governi contraenti.  L'adesione  avra'
effetto se tutti i  Governi  contraenti  faranno  conoscere  il  loro
assenso. Allo spirare del termine di un anno a partire dalla notifica
del ricevimento della domanda da parte  del  Governo  del  Regno  del
Belgio alle Parti contraenti,  la  mancata  risposta  di  un  Governo
contraente sara' ritenuta come avente valore di accettazione. 
  2. Il Governo del Regno  del  Belgio  informera'  tutti  i  Governi
contraenti nonche' il Segretario del CIP della data in cui ogni nuova
adesione diventa effettiva. 
                
                            Articolo VIII 
 
  1. Ogni Parte contraente potra' denunciare la presente  convenzione
non prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in  vigore  della
stessa nei suoi confronti. La denuncia sara'  notificata  al  Governo
del Regno del Belgio e avra' effetto  un  anno  dopo  il  ricevimento
della notifica. 
  2. La denuncia fatta da una delle Parti  contraenti  avra'  effetto
solo nei confronti di quest'ultima. 
                
                             Articolo IX 
 
  Il Governo del Regno del Belgio  notifichera'  a  tutti  i  Governi
firmatari e aderenti la data di ricevimento delle  notifiche  di  cui
agli articoli VI (1) e (3), VII e VIII (1). 
                
                             Articolo X 
 
  Sino  all'entrata  in  vigore  delle   decisioni   adottate   dalla
Commissione in base all'articolo 5,  alinea  1  del  suo  regolamento
resteranno validi: gli apparecchi campione per la  misurazione  delle
pressioni  e  le  prove  campione  descritte  nell'allegato   I   del
regolamento della Commissione internazionale permanente,  nonche'  le
norme relative alle dimensioni minime delle camere  degli  apparecchi
campione per la misurazione della pressione, di cui  all'allegato  II
del regolamento. 
                
                             Articolo XI 
 
  La presente convenzione sostituisce la convenzione per la creazione
di  norme  uniformi  per  il  riconoscimento  reciproco  dei  punzoni
ufficiali di prova delle armi da fuoco e i  suoi  allegati  I  e  II,
firmati a Bruxelles, il 15 luglio 1914. 
 
  FATTO a Bruxelles, il 1 luglio 1969 in lingua francese, in un  solo
esemplare che verra' depositato negli archivi del Governo  del  Regno
del Belgio che ne rilascera' copie certificate conformi ad ognuno dei
Governi firmatari e aderenti. 
 
  IN FEDE DI CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tale
scopo, hanno firmato la presente convenzione. 
  (Seguono le firme). 
                
REGOLAMENTO  DELLA  COMMISSIONE  INTERNAZIONALE  PERMANENTE  (CIP)  E
                           ALLEGATI I E II 
 
                             Articolo 1 
 
  La Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da
fuoco portatili e' composta dai  delegati  di  ciascuna  delle  Parti
contraenti. Ogni Parte contraente dispone di un voto,  qualunque  sia
il numero dei suoi delegati. 
                
                             Articolo 2 
 
  1.  Al  termine  di  ognuna  delle  sue  sessioni,  la  Commissione
internazionale  permanente  elegge  il  Presidente   della   sessione
seguente fra i delegati dello Stato sul cui territorio verra'  tenuta
tale sessione. 
  2. Se, per l'applicazione dell'articolo  1  della  convenzione,  la
Commissione ritiene utile proseguire, in maniera continuativa, alcune
ricerche od esperimenti, essa puo' riunirsi nel luogo scelto per tali
esperimenti,  sia  in  commissione,  che  in   sottocommissione.   Il
Presidente,  con  il  consenso  delle   delegazioni,   decide   sulla
composizione, sugli scopi ed i lavori delle sottocommissioni.  Queste
scelgono fra i  loro  membri  un  presidente  ed  un  segretario  che
redigera' i rapporti a nome della sottocommissione. 
                
                             Articolo 3 
 
  Un Ufficio permanente, con  a  capo  un  Direttore,  designato  dal
Governo del Regno del Belgio con l'accordo delle Parti contraenti  e'
incaricato di assicurare: 
    1)  durante  le  sessioni,  la   segreteria   della   Commissione
internazionale permanente; 
    2) nell'intervallo fra  una  sessione  e  l'altra  i  servizi  di
corrispondenza, amministrativi e di archivio; a tale titolo, accentra
le pratiche, i documenti e le  pubblicazioni  tecniche,  conserva  le
impronte dei punzoni di prova ufficialmente riconosciuti, classifica,
traduce e comunica alle Parti contraenti le informazioni di qualsiasi
natura sulla prova delle armi da fuoco portatili e degli apparecchi a
scopi industria e professionali, nonche' sulle modalita' di controllo
e di prova delle loro munizioni, non solo delle Parti  contraenti  ma
di tutti gli altri Stati. 
  L'Ufficio permanente ha la sua sede in Belgio. 
                
                             Articolo 4 
 
  1.  La  Commissione  internazionale  permanente  si   riunisce   su
convocazione dell'Ufficio permanente. Essa puo'  essere  convocata  a
richiesta di una delle delegazioni delle Parti contraenti; essa  deve
essere convocata se almeno due delegazioni delle Parti contraenti  ne
fanno richiesta. 
  2. A tale scopo, ogni Parte contraente informa il Governo del Regno
del Belgio, che  ne  da'  notizia  allo  Ufficio,  di  ogni  modifica
eventualmente apportata alla lista dei suoi delegati. Possono  essere
ammessi a partecipare a  titolo  consultivo,  degli  esperti  per  la
trattazione di alcuni  problemi  ben  definiti  durante  le  riunioni
tecniche delle sottocommissioni. 
  3.  Puo'   essere   ammesso   alle   sessioni   della   Commissione
internazionale permanente, di comune accordo fra le Parti contraenti,
un osservatore per ogni Stato non firmatario, a  condizione  che  sia
ufficialmente designato dal proprio Governo. 
  Se, dopo essersi  fatto  rappresentare  da  un  osservatore  a  tre
sessioni successive,  un  Governo  non  ha  chiesto  l'adesione  alla
convenzione, non gli e' piu' concesso  di  farsi  rappresentare  alle
sessioni che seguiranno. 
  4. Esperti degli Stati non  firmatari  possono  essere  invitati  a
titolo consultivo alle riunioni tecniche delle  sottocommissioni  per
trattare alcuni problemi ben definiti, su  richiesta  del  Presidente
della sottocommissione e con il consenso di tutti i membri  di  detta
sottocommissione. 
                
                             Articolo 5 
 
  1. Le Parti contraenti autorizzano  la  Commissione  internazionale
permanente a prendere tutte le decisioni utili nel quadro degli scopi
definiti nell'articolo 1 della convenzione. 
  2. L'Ufficio permanente trasmette alle  Parti  contraenti,  per  il
tramite del Governo del Regno del Belgio, le decisioni adottate dalla
Commissione internazionale permanente e, in particolare, i disegni ed
i  progetti  degli  apparecchi  campione  per  la  misurazione  delle
pressioni, le tabelle delle dimensioni standardizzate  (normalizzate)
delle camere e delle cartucce nonche' la descrizione dei  marchi  dei
punzoni di prova internazionalmente riconosciuti. Tali documenti sono
costantemente tenuti aggiornati dalla Commissione. 
                
                             Articolo 6 
 
  Al  fine  di  assicurare  l'esecuzione   delle   disposizioni   che
precedono, le Parti contraenti comunicano, per  via  diplomatica,  al
Governo  del  Regno  del  Belgio,  che   le   trasmette   all'Ufficio
permanente, le leggi, i decreti e le direttive  relative  alla  prova
delle armi da fuoco portatili,  nonche'  tutti  gli  altri  documenti
afferenti che sono loro richiesti da tale Ufficio. 
                
                             Articolo 7 
 
  1. Le decisioni della Commissione  internazionale  permanente  sono
soggette  a  votazioni,  sia  nel  corso  delle  sessioni,  che   per
corrispondenza. 
  2. Le decisioni sono adottate con la maggioranza semplice dei  voti
delle delegazioni presenti o rappresentate  e  a  condizione  che  il
numero dei suffragi sia almeno uguale ai 2/3 del  numero  totale  dei
Governi membri della Commissione internazionale permanente. 
  Le astensioni, i voti o le schede bianche o nulle non sono ritenuti
suffragi espressi. 
  In caso di  parita'  nella  ripartizione  dei  voti,  il  voto  del
Presidente e' decisivo. 
  3. Tuttavia, quando si tratti del  riconoscimento  dei  punzoni  di
prova di una Parte contraente, quest'ultima non ha diritto di voto. 
  4. In occasione di una sessione, una Parte contraente puo', in caso
di impedimento, dare procura ad un'altra  Parte  contraente  entro  i
limiti della procura del Governo mandatario. 
  5. In caso di voto per corrispondenza, le delegazioni dispongono di
un termine di risposta di sei mesi che viene  loro  notificato  sotto
forma di invio con avviso  di  ricevimento  da  parte  del  Direttore
dell'Ufficio permanente.  Tale  termine  si  intende  a  partire  dal
ricevimento della notifica relativa alla fissazione del termine. 
  La mancata risposta  entro  tale  termine  viene  considerata  come
astensione. 
                
                             Articolo 8 
 
  1. Le decisioni entrano in vigore se nei sei mesi  che  seguono  la
notifica prevista dal paragrafo 2 dello  articolo  5,  nessuna  delle
Parti contraenti si oppone o formula riserve presso  il  Governo  del
Regno del Belgio. 
  Se una Parte contraente si oppone a una decisione, questa non avra'
efficacia nei confronti delle altre  Parti  contraenti.  In  caso  di
riserve formulate da  una  Parte  contraente  nei  confronti  di  una
decisione, quest'ultima entra in vigore soltanto se  la  detta  Parte
contraente ritira le proprie riserve. 
  La data del ricevimento della notifica indirizzata al  Governo  del
Regno del Belgio viene considerata come data di ritiro. 
  Il  Governo  del  Regno   del   Belgio   informa   la   Commissione
internazionale permanente di ogni opposizione, riserva  o  ritiro  di
una riserva. 
  2. In caso di decisioni prese dalla Commissione, in conformita' del
paragrafo 7 dell'articolo 1 della convenzione, la Parte contraente il
cui o i cui punzoni di prova non siano riconosciuti e debbano  essere
depennati  dalla  tabella  ufficiale,  non  e'  autorizzata  a   fare
opposizione ne' a formulare riserve. 
                
                             Articolo 9 
 
  La lingua ufficiale della Commissione internazionale permanente  e'
quella francese. 
                
                             Articolo 10 
 
  Le spese dell'Ufficio permanente sono sostenute  congiuntamente  da
tutti gli Stati contraenti. 
  Le spese generali, indennita' e spese di viaggio dei delegati della
Commissione internazionale permanente, in  occasione  della  riunione
della Commissione in seduta  plenaria  o  delle  sottocommissioni,  o
anche in occasione dei loro rapporti con l'Ufficio permanente, sono a
carico dei rispettivi Governi. 
                
                             Articolo 11 
 
  Il presente regolamento ha lo stesso  valore  e  la  stessa  durata
della convenzione, di cui e' parte integrante. 
 
  FATTO a Bruxelles, il 1 luglio 1969, in lingua francese, in un solo
originale. 
  (Seguono le firme). 
                
ALLEGATO I al regolamento della Commissione internazionale permanente 
 
                         I. - PROVE CAMPIONE 
 
  Gli  Stati  contraenti  o  aderenti  si  impegnano  a   riconoscere
reciprocamente come equivalenti ai punzoni di prova apposti nei  loro
Banchi di prova nazionali, i punzoni dei Banchi  di  prova  ufficiali
stranieri il cui regolamento non sia  in  contrasto  con  i  principi
seguenti: 
  La prova completa di un'arma consiste nel tiro  effettuato  ad  una
pressione almeno uguale ad un valore determinato, preceduto e seguito
da un rigoroso controllo destinato ad eliminare: 
 
  prima del tiro: 
 
  i meccanismi difettosi e le canne insufficientemente levigate o che
presentino  difetti  suscettibili  di  compromettere  la   resistenza
dell'arma e che non siano controllati dal tiro di prova; 
 
  dopo il tiro: 
 
  ogni canna o parte essenziale che presenti difetti  o  deformazioni
conseguenti al tiro di prova. 
  La prova propriamente detta si effettua  sia  sull'arma  che  abbia
raggiunto un tale stadio di fabbricazione da non dover  subire  altre
operazioni suscettibili di pregiudicarne la  resistenza,  sia  quando
questa sia finita e pronta per la consegna. 
 
            II. - PROVE DI FUCILI DA CACCIA A RETROCARICA 
                           A CANNE LISCIE 
 
  Per i fucili da caccia a retrocarica a canne liscie sono  stabiliti
due tipi di prova: 
    la prova ordinaria, applicata ai fucili destinati all'impiego  di
cartucce la cui pressione massima media non  oltrepassi  i  650  bars
(misura crusher) (1); 
    la prova superiore applicata ai fucili destinati  all'impiego  di
cartucce di potenza superiore. 
 
  1) Prova ordinaria: 
 
  Tale prova si applica  ai  fucili  calibro  12,  16  e  20  la  cui
pressione media massima non oltrepassi i 650 bars (media di 20  colpi
sparati). 
  La prova ordinaria comporta lo sparo di  almeno  due  cartucce.  Lo
sparo di queste due  cartucce  dovra'  permettere  la  realizzazione,
almeno una volta, di ciascuna delle seguenti condizioni: 
    a) sviluppare nella  camera  una  pressione  tale  che  l'altezza
residua di un cilindro crusher LCA  (2)  posto  nel  primo  manometro
dell'apparecchio campione munito di  un  pistone  di  30  mm  sia  al
massimo uguale a 3,78 mm. (850 bars); 
    b) sviluppare  nell'anima  una  pressione  tale  che  la  altezza
residua di un  cilindro  crusher  LCA  posto  nel  secondo  manometro
situato a 162 mm. dal "vivo di culatta munito di un pistone di 30  mm
quadri sia ai al massimo di 4,40 mm. (500 bars). 
 
  2) Prova superiore: 
 
  Questa prova si applica ai fucili calibro 12,  16  e  20  destinati
allo sparo di cartucce la cui pressione massima media puo' superare i
650 bars. 
  La prova comporta lo sparo  di  almeno  2  cartucce,  tenuto  conto
dell'eventuale prova ordinaria. 
  Lo sparo di due cartucce dovra' permettere che vengano  realizzate,
almeno una volta, ciascuna delle condizioni seguenti: 
    a) sviluppare nella  camera  una  pressione  tale  che  l'altezza
residua di un cilindro LCA posto nel primo manometro dell'apparecchio
campione, munito di un pistone di 30 mm quadri,  sia  al  massimo  di
3,16 mm. (1200 bars); 
    b) sviluppare  nella  canna  una  pressione  tale  che  l'altezza
residua di un cilindro crusher posto nel  secondo  manometro  sia  al
massimo di 4,4 mm. (500 bars). 
  Le condizioni definite qui sopra per le due  prove  possono  essere
realizzate: 
    sia separatamente con due diverse cartucce; 
    sia con due cartucce identiche rispondenti  simultaneamente  alle
condizioni a) e b). 
  Punzoni distinti saranno impiegati per la prova ordinaria e per  la
prova superiore. 
  (1) Dispositivo per misure di pressione. 
  (2)  Cilindro  di  rame  costruito  dal  Laboratorio  centrale   di
armamento francese e considerato come cilindro campione.