LEGGE 12 novembre 2009, n. 173

Ratifica ed esecuzione  del  Protocollo  V  della  Convenzione  sulla
 proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi  convenzionali  che
 possono essere considerate dannose o  aventi  effetti  indiscriminati
 (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta  a  Ginevra
 il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto  a
 Ginevra il 28 novembre 2003, nonche' modifiche  alla  legge  7  marzo
 2001,  n.  58,  recante  istituzione  del  Fondo  per  lo  sminamento
 umanitario. (09G0176) 

 aggiornato-2013  
 
 
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
  
 
 
                               Art. 1. 
                   (Autorizzazione alla ratifica) 
 
1. Il Presidente della Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare  il
Protocollo  V  della  Convenzione  sulla  proibizione  o  limitazione
dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere  considerate
dannose  o  aventi  effetti  indiscriminati  (Convention  on  Certain
Conventional Weapons – CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre  1980,  di
seguito denominata «Convenzione CCW», relativo ai  residuati  bellici
esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003. 
 
                
                               Art. 2. 
                       (Ordine di esecuzione) 
 
1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di   cui
all'articolo 1, a decorreredalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dai paragrafi 3  e  4  dell'articolo  5
della Convenzione CCW. 
 
                
                               Art. 3. 
             (Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58) 
 
1. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
a) al comma 1: 
1) all'alinea, le parole: «Fondo per lo sminamento  umanitario»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sminamento umanitario  e  la
bonifica di aree con residuati bellici esplosivi» e dopo  le  parole:
«programmi integrati  di  sminamento  umanitario»  sono  inserite  le
seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»; 
2) alla lettera a),  dopo  le  parole:  «presenza  delle  mine»  sono
inserite le seguenti: «e di residuati bellici esplosivi»; 
3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con
residuati bellici esplosivi»; 
4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o  di
aree con residuati bellici esplosivi»; 
5) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per
la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»; 
6) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e  di
bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»; 
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fondo per lo  sminamento
umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». 
2. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 7 marzo 2001, n.  58,
dopo le parole: «sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e
di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». 
3. All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 7 marzo 2001,  n.
58,  dopo  le  parole:  «programmi  di  sminamento  umanitario»  sono
inserite le seguenti: «e di bonifica di aree  con  residuati  bellici
esplosivi». 
4. Il titolo della legge 7 marzo '2001, 
n. 58, e' sostituito dal seguente:  «Istituzione  del  Fondo  per  lo
sminamento umanitario e 
la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». 
 
                
                               Art. 4. 
                       (Copertura finanziaria) 
 
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui alla presente legge, anche ai  fini  dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui  all'articolo  11-ter,  comma  7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
3. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
                
                               Art. 5. 
                         (Entrata in vigore) 
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 12 novembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                               Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                                      La Russa, Ministro della difesa 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
                
                                                             Protocol 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico