LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

  Delega  al  Governo per il conferimento di funzioni e compiti  alle
regioni     ed   enti   locali,   per   la   riforma  della  pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

 
                    

 

 Vigente al: 19-10-2013  

 

CAPO I

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
                         la seguente legge:
                               CAPO I
Art. 1.

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o
piu'  decreti  legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti
locali,  ai  sensi  degli  articoli  5, 118 e 128 della Costituzione,
funzioni  e  compiti  amministrativi  nel rispetto dei principi e dei
criteri  direttivi  contenuti  nella  presente  legge.  Ai fini della
presente  legge,  per conferimento si intende trasferimento, delega o
attribuzione  di  funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono
le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali.
  2.  Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza
del  principio  di  sussidiarieta'  di  cui  all'articolo 4, comma 3,
lettera  a),  della  presente  legge,  anche ai sensi dell'articolo 3
della  legge  8  giugno  1990,  n. 142, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi  relativi  alla cura degli interessi e alla promozione
dello  sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni
e  i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in
atto  esercitati  da  qualunque organo o amministrazione dello Stato,
centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
  3.  Sono  esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i
compiti riconducibili alle seguenti materie:
    a)   affari  esteri  e  commercio  estero,  nonche'  cooperazione
internazionale   e   attivita'  promozionale  all'estero  di  rilievo
nazionale;
    b)  difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale
strategico;
    c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
    d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
    e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
    f)   cittadinanza,  immigrazione,  rifugiati  e  asilo  politico,
estradizione;
    g)   consultazioni   elettorali,  elettorato  attivo  e  passivo,
propaganda  elettorale,  consultazioni  referendarie  escluse  quelle
regionali;
    h)   moneta,  perequazione  delle  risorse  finanziarie,  sistema
valutario e banche;
    i)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e  profilassi
internazionale;
    l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
    m) amministrazione della giustizia;
    n) poste e telecomunicazioni;
    o)  previdenza  sociale,  eccedenze  di  personale  temporanee  e
strutturali;
    p) ricerca scientifica;
    q)  istruzione  universitaria,  ordinamenti scolastici, programmi
scolastici,  organizzazione  generale  dell'istruzione  scolastica  e
stato giuridico del personale.
    r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
    r-bis.  trasporti  aerei,  marittimi  e  ferroviari  di interesse
nazionale.
  4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
    a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge
statale ad apposite autorita' indipendenti;
    b)   i  compiti  strettamente  preordinati  alla  programmazione,
progettazione,    esecuzione    e   manutenzione   di   grandi   reti
infrastrutturali  dichiarate di interesse nazionale con legge statale
ovvero, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa,
il  Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del
Presidente  del  Consiglio dei ministri.

    c)  i  compiti  di  rilievo  nazionale  del sistema di protezione
civile,  per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della
salute,  per  gli  indirizzi,  le  funzioni e i programmi nel settore
dello  spettacolo,  per  la ricerca, la produzione, il trasporto e la
distribuzione  di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini
della   individuazione   dei   compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
in   mancanza   dell'intesa,   il  Consiglio  dei  ministri  delibera
motivatamente  in  via  definitiva  su  proposta  del  Presidente del
Consiglio dei ministri;
    d)  i  compiti  esercitati  localmente  in  regime  di  autonomia
funzionale  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e dalle universita' degli studi;
    e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
preordinati  ad  assicurare  l'esecuzione  a  livello nazionale degli
obblighi  derivanti  dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi
internazionali.
  5.  Resta  ferma  la  disciplina  concernente il sistema statistico
nazionale,  anche  ai  fini del rispetto degli obblighi derivanti dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
  6.  La  promozione  dello sviluppo economico, la valorizzazione dei
sistemi  produttivi  e  la  promozione  della  ricerca applicata sono
interessi  pubblici  primari che lo Stato, le regioni, le province, i
comuni   e   gli  altri  enti  locali  assicurano  nell'ambito  delle
rispettive   competenze,   nel   rispetto  dei  diritti  fondamentali
dell'uomo   e   delle   formazioni  sociali  ove  si  svolge  la  sua
personalita',  delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza
pubblica e della tutela dell'ambiente.
                                            
                               Art. 2.

  1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti
alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando
e'  riconducibile  alle materie di cui all'articolo 117, primo comma,
della  Costituzione.  Nelle  restanti  materie spetta alle regioni il
potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione.
  2.  In  ogni  caso,  la  disciplina  della  organizzazione  e dello
svolgimento  delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai
sensi dell'articolo 1 e' disposta, secondo le rispettive competenze e
nell'ambito  della  rispettiva  potesta'  normativa,  dalle regioni e
dagli enti locali.
     2-bis.  Le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta
dei  componenti,  i  regolamenti  per  la disciplina delle materie di
propria  competenza  di  cui al comma 2 del presente articolo nonche'
quelli  per  l'esercizio  delle  funzioni di cui all'articolo 2 della
legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  quelli relativi alle materie
disciplinate  dallo  statuto.  Restano  salve  le  competenze  che in
materia   regolamentare   competono   nel   settore  delle  attivita'
produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali.
                                            
                               Art. 3.
    1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
    a)   individuati  tassativamente  le  funzioni  e  i  compiti  da
mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti
di cui all'articolo 1;
    b)  indicati,  nell'ambito  di  ciascuna materia, le funzioni e i
compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3
della  legge  8  giugno  1990,  n.  142, e osservando il principio di
sussidiarieta'  di  cui  all'articolo  4,  comma 3, lettera a), della
presente  legge,  o  da  conferire  agli  enti  locali territoriali o
funzionali  ai  sensi  degli  articoli  128 e 118, primo comma, della
Costituzione,   nonche'   i  criteri  di  conseguente  e  contestuale
attribuzione  e  ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti
locali,  dei  beni  e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative;  il  conferimento  avviene  gradualmente  ed  entro il
periodo  massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle
funzioni conferite;
    c)  individuati  le  procedure e gli strumenti di raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme
di   cooperazione   strutturali   e  funzionali,  che  consentano  la
collaborazione  e  l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e
tra  i  diversi  livelli  di  governo  e di amministrazione anche con
eventuali  interventi  sostitutivi  nel  caso  di  inadempienza delle
regioni   e   degli   enti   locali   nell'esercizio  delle  funzioni
amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e l'intervento,
anche  unitario,  di rappresentanti statali, regionali e locali nelle
diverse  strutture,  necessarie  per  l'esercizio  delle  funzioni di
raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
    d)  soppresse,  trasformate  o  accorpate le strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le
modalita'   e   nei   termini   di   cui  all'articolo  7,  comma  3,
salvaguardando  l'integrita'  di  ciascuna  regione e l'accesso delle
comunita' locali alle strutture sovraregionali;
    e) individuate le modalita' e le procedure per il trasferimento
    del  personale  statale  senza  oneri  aggiuntivi  per la finanza
    pubblica;
f) previste le modalita' e le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato puŸ avvalersi, per la cura di interessi
nazionali,  di  uffici  regionali  e  locali,  d'intesa  con gli enti
interessati o con gli Organismi rappresentativi degli stessi;
    g) individuate le modalita' e le condizioni per il conferimento a
idonee   strutture  organizzative  di  funzioni  e  compiti  che  non
richiedano,  per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle
regioni e degli enti locali;
    h)  previste le modalita' e le condizioni per l'accessibilita' da
parte  del  singolo  cittadino  temporaneamente dimorante al di fuori
della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
    2. Speciale normativa e' emanata con i decreti legislativi di cui
all'articolo  1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione
della  sua  collocazione  territoriale  separata  e della conseguente
peculiare    realta'   istituzionale,   socio-economica,   valutaria,
doganale, fiscale e finanziaria.
                                            
                               Art. 4.

  1.  Nelle  materie  di  cui all'articolo 117 della Costituzione, le
regioni,   in   conformita'   ai   singoli   ordinamenti   regionali,
conferiscono  alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte
le  funzioni  che  non  richiedono  l'unitario  esercizio  a  livello
regionale.  Al  conferimento  delle  funzioni  le  regioni provvedono
sentite  le rappresentanze degli enti locali. Possono altresi' essere
ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove
costituiti dalle leggi regionali.
  2.  Gli  altri  compiti  e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2,
della  presente  legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni
ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
  3.  I  conferimenti  di  funzioni  di  cui ai commi 1 e 2 avvengono
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
    a)  il  principio  di  sussidiarieta',  con  l'attribuzione della
generalita'  dei  compiti  e delle funzioni amministrative ai comuni,
alle  province  e  alle  comunita'  montane,  secondo  le  rispettive
dimensioni    territoriali,    associative   e   organizzative,   con
l'esclusione  delle  sole  funzioni  incompatibili  con le dimensioni
medesime,  attribuendo  le responsabilita' pubbliche anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale
da  parte  delle  famiglie,  associazioni e comunita', alla autorita'
territorialmente   e   funzionalmente   piu'   vicina   ai  cittadini
interessati;
    b)  il principio di completezza, con la attribuzione alla regione
dei  compiti  e  delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi
della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
    c)  il  principio  di  efficienza e di economicita', anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
    d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative
adottate nell'ambito dell'Unione europea;
    e)     i     principi     di    responsabilita'    ed    unicita'
dell'amministrazione,  con  la  conseguente  attribuzione ad un unico
soggetto  delle  funzioni  e  dei  compiti  connessi,  strumentali  e
complementari,  e  quello  di  identificabilita'  in capo ad un unico
soggetto  anche associativo della responsabilita' di ciascun servizio
o attivita' amministrativa;
    f)  il  principio  di  omogeneita',  tenendo conto in particolare
delle  funzioni  gia'  esercitate  con  l'attribuzione  di funzioni e
compiti omogenei allo stesso livello di governo;
    g)  il  principio  di  adeguatezza,  in  relazione  all'idoneita'
organizzativa  dell'amministrazione  ricevente  a garantire, anche in
forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
    h)   il  principio  di  differenziazione  nell'allocazione  delle
funzioni  in  considerazione  delle  diverse  caratteristiche,  anche
associative,  demografiche,  territoriali  e  strutturali  degli enti
riceventi;
    i)  il  principio  della copertura finanziaria e patrimoniale dei
costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
    l)  il  principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilita' degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi ad essi conferiti.
  4.  Con  i  decreti  legislativi  di  cui all'articolo 1 il Governo
provvede anche a:
    a)  delegare  alle regioni i compiti di programmazione ( . . ) in
materia  di  servizi  pubblici  di trasporto di interesse regionale e
locale;  attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con
gli  enti  locali,  il  livello dei servizi minimi qualitativamente e
quantitativamente  sufficienti  a  soddisfare la domanda di mobilita'
dei  cittadini,  servizi  i  cui  costi  sono  a  carico  dei bilanci
regionali,  prevedendo  che  i costi dei servizi ulteriori rispetto a
quelli  minimi  siano  a  carico degli enti locali che ne programmino
l'esercizio;    prevedere    che   l'attuazione   delle   deleghe   e
l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da
appositi  accordi  di programma tra il Ministro dei trasporti e della
navigazione  e  le  regioni  medesime,  sempreche' gli stessi accordi
siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
    b)  prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi
modalita'   effettuati   e   in  qualsiasi  forma  affidati,  sia  in
concessione  che  nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8
giugno  1990,  n.  142,  mediante contratti di servizio pubblico, che
rispettino  gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il
regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza
finanziaria  e  copertura  di  bilancio e che garantiscano entro il 1
gennaio  2000  il  conseguimento  di  un  rapporto di almeno 0,35 tra
ricavi  da  traffico  e  costi  operativi,  al  netto  dei  costi  di
infrastruttura  previa  applicazione  della  direttiva 91/440/CEE del
Consiglio  del  29  luglio  1991 ai trasporti ferroviari di interesse
regionale   e  locale;  definire  le  modalita'  per  incentivare  il
superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di
trasporto   urbano   e   extraurbano   e  per  introdurre  regole  di
concorrenzialita'  nel periodico affidamento dei servizi; definire le
modalita'  di  subentro  delle  regioni  entro  il 1 gennaio 2000 con
propri  autonomi  contratti  di  servizio  regionale  al contratto di
servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di
interesse locale e regionale;
    c)  ridefinire,  riordinare  e  razionalizzare,  sulla  base  dei
principi  e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma
1  dell'articolo  12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto
possibile  individuando  momenti  decisionali  unitari, la disciplina
relativa alle attivita' economiche ed industriali, in particolare per
quanto  riguarda  il  sostegno  e  lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria,   nel   commercio,   nell'artigianato,  nel  comparto
agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le
politiche  regionali, strutturali e di coesione della Unione europea,
ivi  compresi  gli  interventi  nelle  aree  depresse  del territorio
nazionale,   la  ricerca  applicata,  l'innovazione  tecnologica,  la
promozione  della internazionalizzazione e della competitivita' delle
imprese  nel  mercato globale e la promozione della razionalizzazione
della   rete   commerciale   anche  in  relazione  all'obiettivo  del
contenimento  dei  prezzi  e dell'efficienza della distribuzione; per
quanto  riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno
dell'occupazione;  per  quanto  riguarda  le  attivita' relative alla
realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli  impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla
creazione,  ristrutturazione  e  valorizzazione  di  aree industriali
ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed
impianti  di  tutela  dell'ambiente,  della  sicurezza e della salute
pubblica.
  4-bis.  Gli  schemi  di  decreto legislativo di cui al comma 4 sono
trasmessi  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione  del  parere delle Commissioni competenti per materia,
che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
stessi.  Decorso  il  termine  senza  che  il parere sia espresso, il
Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi.
  5.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno
1990,  n.  142,  e del principio di sussidiarieta' di cui al comma 3,
lettera  a),  e  del principio di efficienza e di economicita' di cui
alla  lettera  c)  del medesimo comma del presente articolo, ciascuna
regione  adotta,  entro  sei  mesi dall'emanazione di ciascun decreto
legislativo,  la  legge  di  puntuale  individuazione  delle funzioni
trasferite  o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo
alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato,  il  Governo  e'  delegato ad emanare,  entro il 31 marzo
1999,  sentite  le  regioni  inadempienti,  uno  o  piu'  decreti
legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le
cui  disposizioni  si  applicano  fino alla data di entrata in vigore
della legge regionale.
                                            
                               Art. 5

  1.  E'  istituita  una  Commissione parlamentare, composta da venti
senatori  e  venti  deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti
del   Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  su
designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due
vicepresidenti  e due segretari che insieme con il presidente formano
l'ufficio  di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta  entro  venti  giorni  dalla  nomina  dei suoi componenti, per
l'elezione  dell'ufficio  di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione,  il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti
Commissioni parlamentari.
3.  Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si
provvede,  in  parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna
delle due Camere.
4. La Commissione:
    a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
    b)  verifica  periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste  dalla  presente  legge  e  ne  riferisce ogni sei mesi alle
Camere.
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AGGIORNAMENTO (14)
  La  L.  28  novembre 2005, n. 246 ha disposto (con l'art. 14, comma
24)  che  a  decorrere  dall'inizio della legislatura successiva alla
data  di  entrata  in  vigore  della  legge  28 novembre 2005 n. 246,
cessano gli effetti dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
                                            
                               Art. 6.

  1.  Sugli  schemi  di  decreto legislativo di cui all'articolo 1 il
Governo  acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5
e  della  Commissione  parlamentare  per  le questioni regionali, che
devono  essere  espressi  entro    quarantacinque  giorni   dalla
ricezione  degli  schemi  stessi.  Il  Governo  acquisisce altresi' i
pareri  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano e della
Conferenza    Stato-Citta'    e   autonomie   locali   allargata   ai
rappresentanti  delle  comunita'  montane;  tali pareri devono essere
espressi  entro  venti  giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I
pareri   delle   Conferenze   sono   immediatamente  comunicati  alle
Commissioni  parlamentari  predette.  Decorsi  inutilmente  i termini
previsti  dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
                                            
                               Art. 7.

  1.  Ai  fini  della  attuazione dei decreti legislativi di cui agli
articoli  1,  3  e  4  e  con le scadenze temporali e modalita' dagli
stessi  previste,  alla  puntuale  individuazione  dei  beni  e delle
risorse   finanziarie,   umane,   strumentali   e   organizzative  da
trasferire,  alla  loro  ripartizione tra le regioni e tra regioni ed
enti  locali  ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  i  Ministri
interessati  e  il  Ministro  del tesoro. Il trasferimento dei beni e
delle  risorse  deve comunque essere congruo rispetto alle competenze
trasferite  e al contempo deve comportare la parallela soppressione o
il  ridimensionamento  dell'amministrazione  statale  periferica,  in
rapporto ad eventuali compiti residui.
  2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il
parere  della  Commissione  di  cui  all'articolo 5, della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane.
Sugli  schemi,  inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi
degli  enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative.  I  pareri
devono  essere  espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
  3.  Al  riordino  delle  strutture  di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma
4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni
dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del
presente  articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del
Consiglio  di  Stato  e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e'
reso  entro  trenta  giorni  dalla richiesta. In ogni caso, trascorso
inutilmente  il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato
su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri. In sede di
prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera
dei  deputati  e  al  Senato  della Repubblica perche' su di essi sia
espresso  il  parere  della  Commissione di cui all'articolo 5, entro
trenta  giorni  dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso tale
termine i regolamenti possono essere comunque emanati. (3)
   3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle
competenti  Commissioni  parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un
decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF.
Si  applicano  i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11
dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

                                            
                               Art. 8.

  1.   Gli   atti   di   indirizzo  e  coordinamento  delle  funzioni
amministrative  regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche'
le  direttive  relative  all'esercizio  delle funzioni delegate, sono
adottati  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
  2.  Qualora  nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  prima
consultazione  l'intesa  non  sia stata raggiunta, gli atti di cui al
comma  1  sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri,
previo   parere  della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
  3.  In  caso  di  urgenza  il Consiglio dei ministri puŸ provvedere
senza  l'osservanza  delle  procedure  di  cui  ai  commi  1  e  2. I
provvedimenti  in  tal  modo adottati sono sottoposti all'esame degli
organi  di  cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il
Consiglio  dei  ministri  e'  tenuto a riesaminare i provvedimenti in
ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
  4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento
tecnico,   nonche'   le  direttive  adottate  con  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri,  sono trasmessi alle competenti Commissioni
parlamentari.
  5.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di
indirizzo e coordinamento dello Stato:
    a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
    b)  l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  il  primo comma del medesimo
articolo  limitatamente  alle  parole  da:  "nonche'  la  funzione di
indirizzo"  fino  a:  "n.  382"  e  alle  parole  "e con la Comunita'
economica  europea",  nonche'  il  terzo comma del medesimo articolo,
limitatamente  alle  parole:  "impartisce  direttive  per l'esercizio
delle  funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute
ad osservarle, ed";
    c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n.   400,  limitatamente  alle  parole:  "gli  atti  di  indirizzo  e
coordinamento  dell'attivita'  amministrativa  delle  regioni  e, nel
rispetto  delle  disposizioni  statutarie,  delle  regioni  a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano"; ((6))
    d)  l'articolo  13,  comma  1,  lettera e), della legge 23 agosto
1988,  n.  400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne
le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
    e)  l'articolo  1,  comma  1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
  6.  E'  soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma
dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

                                            
                               Art. 9.
    1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla
data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo  volto  a  definire  ed  ampliare  le  attribuzioni della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  unificandola, per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e  dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
Nell'emanazione  del  decreto  legislativo  il Governo si atterra' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  potenziamento  dei  poteri  e delle funzioni della Conferenza
prevedendo  la  partecipazione  della  medesima  a  tutti  i processi
decisionali  di interesse regionale, interregionale ed infraregionale
almeno a livello di attivita' consultiva obbligatoria;
    b)  semplificazione  delle  procedure  di  raccordo  tra  Stato e
regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte
le  attribuzioni  relative  ai  rapporti  tra  Stato  e regioni anche
attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi
all'interno delle amministrazioni pubbliche;
    c)  specificazione  delle  materie  per  le quali e' obbligatoria
l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
    d)  definizione  delle forme e modalita' della partecipazione dei
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunita' montane.
    2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al  comma  1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e alla Conferenza Stato-Citta' e
autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
                                            
                              Art. 10.

  1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui  all'articolo  1  possono  essere  adottate,  con il rispetto dei
medesimi  criteri  e  principi  direttivi  e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso
in  cui  si  intendano  recepire  condizioni e osservazioni formulate
dalla  Commissione  di cui all' articolo 5 oltre il termine stabilito
dall'articolo 6, comma 1. (8)

CAPO II

                              Art. 11.

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno
o piu' decreti legislativi diretti a:
    a)  razionalizzare  l'ordinamento  della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  e  dei  Ministeri,  anche  attraverso  il riordino, la
soppressione  e  la  fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni
centrali anche ad ordinamento autonomo;
    b)  riordinare  gli  enti  pubblici nazionali operanti in settori
diversi  dalla  assistenza  e  previdenza,  le istituzioni di diritto
privato   e   le  societa'  per  azioni  controllate  direttamente  o
indirettamente  dallo  Stato,  che  operano,  anche all'estero, nella
promozione  e  nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e  gli strumenti di
monitoraggio  e  di  valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e dei
risultati  dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche;
d)   riordinare   e   razionalizzare  gli  interventi  diretti  a
promuovere  e  sostenere  il  settore  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  nonche'  gli  organismi operanti nel settore stesso. (8)
2.   I   decreti  legislativi  sono  emanati  previo  parere  della
Commissione  di  cui  all'articolo  5, da rendere entro trenta giorni
dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.  Decorso tale termine i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti legislativi
possono  essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della
loro entrata in vigore.
  4.  Anche  al  fine  di  conformare  le  disposizioni  del  decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle
disposizioni   della   presente  legge  recanti  principi  e  criteri
direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
capo,  ulteriori  disposizioni  integrative  e  correttive al decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni,
possono  essere  emanate  entro  il  31  dicembre 1998. A tal fine il
Governo,  in  sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai
principi  contenuti  negli  articoli  97  e 98 della Costituzione, ai
criteri  direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,
n.  421,  a  partire  dal  principio  della separazione tra compiti e
responsabilita'  di direzione politica e compiti e responsabilita' di
direzione    delle   amministrazioni,   nonche',   ad   integrazione,
sostituzione  o  modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri
direttivi: (4)
    a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico
con  quella  del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro
pubblico  delle  disposizioni  del  codice  civile  e delle leggi sui
rapporti  di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed
equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre
esclusioni   di  cui  all'articolo  2,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera
a),  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  interministeriale presso la
Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri,  articolato  in  modo  da
garantire la necessaria specificita' tecnica;
    c)   semplificare   e   rendere  piu'  spedite  le  procedure  di
contrattazione  collettiva;  riordinare e potenziare l'Agenzia per la
rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui
e'   conferita  la  rappresentanza  negoziale  delle  amministrazioni
interessate  ai  fini  della  sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali,    anche    consentendo    forme   di   associazione   tra
amministrazioni,  ai  fini  dell'esercizio  del potere di indirizzo e
direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
    d)  prevedere  che  i  decreti  legislativi  e  la contrattazione
possano  distinguere  la  disciplina  relativa ai dirigenti da quella
concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto
previsto  per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni,  e  stabiliscano  altresi' una distinta disciplina per
gli  altri  dipendenti  pubblici  che  svolgano qualificate attivita'
professionali,    implicanti    l'iscrizione    ad    albi,    oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
    e)  garantire  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  autonomi
livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa nel rispetto dei
vincoli  di  bilancio  di ciascuna amministrazione; prevedere che per
ciascun    ambito   di   contrattazione   collettiva   le   pubbliche
amministrazioni,    attraverso    loro    istanze    associative    o
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
    f)  prevedere  che,  prima  della  definitiva  sottoscrizione del
contratto  collettivo,  la quantificazione dei costi contrattuali sia
dall'ARAN   sottoposta,   limitatamente   alla  certificazione  delle
compatibilita'  con  gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui  all'articolo  1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puŸ richiedere
elementi  istruttori  e  di  valutazione ad un nucleo di tre esperti,
designati,    per    ciascuna    certificazione   contrattuale,   con
provvedimento  del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro;  prevedere  che la Corte dei conti si
pronunci  entro  il  termine  di quindici giorni, decorso il quale la
certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione
e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel
caso  di  amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici  giorni  dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del
consiglio  direttivo  dell'ARAN  abbia  mandato  di  sottoscrivere il
contratto  collettivo  il  quale produce effetti dalla sottoscrizione
definitiva;   prevedere   che,  in  ogni  caso,  tutte  le  procedure
necessarie  per  consentire  all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva
debbano  essere  completate entro il termine di quaranta giorni dalla
data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
    g)  devolvere,  entro  il  30  giugno 1998, al giudice ordinario,
tenuto   conto   di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),  tutte  le
controversie  relative  ai  rapporti  di  lavoro dei dipendenti delle
pubbliche  amministrazioni,  ancorche' concernenti in via incidentale
atti  amministrativi  presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione,
prevedendo:  misure  organizzative  e  processuali anche di carattere
generale  atte  a  prevenire  disfunzioni  dovute al sovraccarico del
contenzioso;  procedure  stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine,  la  contestuale  estensione  della giurisdizione del giudice
amministrativo   alle   controversie   aventi   ad   oggetto  diritti
patrimoniali   conseguenziali,   ivi   comprese  quelle  relative  al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
    h)   prevedere   procedure  facoltative  di  consultazione  delle
organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti  collettivi dei
relativi   comparti  prima  dell'  adozione  degli  atti  interni  di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
    i)  prevedere  la  definizione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione
e  le  modalita'  di  raccordo  con  la disciplina contrattuale delle
sanzioni  disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
da  parte  delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
costituzione  da  parte delle singole amministrazioni di organismi di
controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di
raccordo  degli  organismi  stessi con il Dipartimento della funzione
pubblica.
  4-bis.  I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo
parere  delle  Commissioni  parlamentari  permanenti  competenti  per
materia,   che  si  esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione  dei  relativi  schemi.  Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
  5.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2, comma 48, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
  6.  Dalla  data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al  comma  4,  sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i
medesimi.  Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
dell'articolo  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera  e)  le  parole:  "ai  dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei limiti di
cui  alla  lettera  h)  la contrattazione sia nazionale e decentrata"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi
livelli  siano  definiti in coerenza con quelli del settore privato";
la  lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi
unici  per  profilo  professionale"  sono inserite le seguenti: ", da
espletarsi a livello regionale,".
  7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per
i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso.

                                            
                               Art. 12

  1.  Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo  11  il  Governo  si  atterra',  oltreche'  ai principi
generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7
agosto  1990,  n.  241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
    a)  assicurare  il  collegamento  funzionale  e  operativo  della
Presidenza   del   Consiglio  dei  ministri  con  le  amministrazioni
interessate   e   potenziare,   ai   sensi   dell'articolo  95  della
Costituzione,   le   autonome   funzioni   di  impulso,  indirizzo  e
coordinamento   del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
eliminazione,  riallocazione  e  trasferimento delle funzioni e delle
risorse  concernenti  compiti  operativi  o gestionali in determinati
settori,  anche  in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
    b)  trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti ed organismi autonomi i
compiti  non  direttamente  riconducibili  alle  predette funzioni di
impulso,  indirizzo  e coordinamento del Presidente del Consiglio dei
ministri  secondo  criteri di omogeneita' e di efficienza gestionale,
ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
    c)  garantire  al  personale  inquadrato  ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli
dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
d)  trasferire  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri, per
l'eventuale  affidamento  alla  responsabilita'  dei  Ministri  senza
portafoglio,  anche  funzioni attribuite a questi ultimi direttamente
dalla legge;
    e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia
organizzativa,   regolamentare   e   finanziaria   nell'ambito  dello
stanziamento  previsto  ed  approvato  con  le leggi finanziaria e di
bilancio dell'anno in corso;
    f)  procedere  alla  razionalizzazione  e  redistribuzione  delle
competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto conto delle esigenze derivanti
dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di
cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi
indicati  dall'articolo  4  e  dal  presente  articolo,  in ogni caso
riducendone  il  numero,  anche  con  decorrenza differita all'inizio
della nuova legislatura;
    g)  eliminare  le  duplicazioni  organizzative  e funzionali, sia
all'interno  di  ciascuna  amministrazione,  sia fra di esse, sia tra
organi  amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento,
riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti,
e   ridisegnare   le  strutture  di  primo  livello,  anche  mediante
istituzione  di  dipartimenti  o  di  amministrazioni  ad ordinamento
autonomo  o di agenzie e aziende anche, risultanti dalla aggregazione
di  uffici  di  diverse  amministrazioni,  sulla  base  di criteri di
Omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
    h)  riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla  base  dei  medesimi
criteri  e  in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente
legge,  gli  organi  di  rappresentanza  periferica  dello  Stato con
funzioni  di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli
enti locali;
    i)    procedere,    d'intesa    con   le   regioni   interessate,
all'articolazione  delle attivita' decentrate e dei servizi pubblici,
in  qualunque  forma  essi  siano  gestiti  o sottoposti al controllo
dell'amministrazione   centrale   dello   Stato,   in  modo  che,  se
organizzati   a   livello   sovraregionale,   ne  sia  assicurata  la
fruibilita'  alle  comunita',  considerate unitariamente dal punto di
vista  regionale.  Qualora  esigenze  organizzative  o il rispetto di
standard    dimensionali   impongano   l'accorpamento   di   funzioni
amministrative  statali  con riferimento a dimensioni sovraregionali,
deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione;
    l)  riordinare  le  residue  strutture periferiche dei Ministeri,
dislocate   presso   ciascuna   provincia,   in  modo  da  realizzare
l'accorpamento  e  la  concentrazione,  sotto  il profilo funzionale,
organizzativo  e  logistico,  di  tutte  quelle  presso  le  quali  i
cittadini  effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o
di  riscossione  di  crediti  a  favore  o a carico dell'Erario dello
Stato;
    m)  istituire,  anche  in parallelo all'evolversi della struttura
del  bilancio  dello  Stato  ed  alla attuazione dell'articolo 14 del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni,   un   piu'   razionale   collegamento   tra  gestione
finanziaria  ed  azione amministrativa, organizzando le strutture per
funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
    n)   rivedere,  senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale
disciplinato  dai  contratti  collettivi nazionali di lavoro, fino ad
una  specifica  disciplina  contrattuale,  il  trattamento  economico
accessorio  degli  addetti  ad  uffici  di diretta collaborazione dei
Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi
di  reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un unico
emolumento,   sostitutivo   delle   ore   di   lavoro   straordinario
autorizzabili  in  via  aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o
similari;
    o)  diversificare  le  funzioni  di  staff  e  di line, e fornire
criteri  generali  e principi uniformi per la disciplina degli uffici
posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e
di  raccordo  tra  organo  di  direzione politica e amministrazione e
della  necessita'  di impedire, agli uffici di diretta collaborazione
con   il   Ministro,   lo  svolgimento  di  attivita'  amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
    p)  garantire  la  speditezza  dell'azione  amministrativa  e  il
superamento  della  frammentazione  delle procedure, anche attraverso
opportune  modalita'  e idonei strumenti di coordinamento tra uffici,
anche  istituendo  i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna
amministrazione,  sia  fra le diverse amministrazioni; razionalizzare
gli   organi   collegiali   esistenti  anche  mediante  soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
    q)  istituire  servizi  centrali  per  la  cura delle funzioni di
controllo  interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed
operino  in  collegamento  con  gli uffici di statistica istituiti ai
sensi  del  decreto  legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo
interventi  sostitutivi  nei  confronti delle singole amministrazioni
che  non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno
entro   tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo;
    r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per
consentire   sia  lo  svolgimento  dei  compiti  permanenti,  sia  il
perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
    s)  realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in
via  prioritaria,  ad  accordi  di mobilita' su base territoriale, ai
sensi  dell'articolo  35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte
le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento
di   cui   all'articolo   1   della   presente   legge,   nonche'  di
razionalizzazione,  riordino  e fusione di cui all'articolo 11, comma
1,   lettera   a),   procedure   finalizzate   alla  riqualificazione
professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per
la  copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle
piante  organiche  e con le modalita' previste dall'articolo 3, commi
205  e  206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che
le  singole  amministrazioni  provvedono  alla  copertura degli oneri
finanziari  attraverso  i risparmi di gestione sui propri capitoli di
bilancio;
    t)  prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra  indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che
ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e
l'organizzazione    della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
  2.  Nell'ambito  dello  stato  di  previsione  della Presidenza del
Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla
responsabilita' di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri
puo'  disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
  3.  Il  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del  Consiglio dei
ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata
in   vigore   della   presente  legge  presso  altre  amministrazioni
pubbliche, enti pubblici non economici ed autorita' indipendenti, e',
a  domanda,  inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorita' ed
enti  pubblici  presso  i  quali  presta  servizio,  ove  occorra  in
soprannumero;  le  dotazioni  organiche  di cui alle tabelle A, B e C
allegate  alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
ridotte.

                                            
                              Art. 13.

  1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
   "4-bis.   L'organizzazione   e  la  disciplina  degli  uffici  dei
Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai sensi del
comma  2,  su  proposta  del  Ministro  competente  d'intesa  con  il
Presidente  del  Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro,
nel  rispetto  dei  principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  con  i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed  i  Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che  tali uffici hanno
esclusive  competenze di supporto dell'organo di direzione politica e
di raccordo tra questo e l'amministrazione;
    b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali  e  periferici,  mediante diversificazione tra strutture con
funzioni  finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni  omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
    c)    previsione    di    strumenti    di    verifica   periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
    d)  indicazione  e  revisione  periodica  della consistenza delle
piante organiche;
    e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per  la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
  2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  introdotto dal comma 1 del
presente  articolo,  sono  trasmessi  alla  Camera dei deputati ed al
Senato  della  Repubblica  perche'  su di essi sia espresso il parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti per materia entro trenta
giorni  dalla  data della loro trasmissione. Decorso il termine senza
che  i  pareri  siano  stati  espressi,  il Governo adotta comunque i
regolamenti.
  3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sostituiscono,   per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2,
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, come sostituito
dall'articolo  4  del  decreto  legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,
fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti gia'
emanati  o  adottati  restano  in  vigore  fino  alla  emanazione dei
regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
                                            
                              Art. 14. (2)
    1.  Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma
1  dell'articolo  11,  il  Governo  perseguira'  l'obiettivo  di  una
complessiva   riduzione  dei  costi  amministrativi  e  si  atterra',
oltreche'  ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990,
n.  241,  e  successive  modificazioni,  dal  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni, dall'articolo 3,
comma  6,  della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
    a)  fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita' omologhe o
complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia
necessaria  o  funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra
amministrazione  pubblica, ovvero in struttura di universita', con il
consenso  della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per
i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale  piano  di  utilizzo del personale ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
    b)  trasformazione  in  associazioni  o  in persone giuridiche di
diritto  privato  degli  enti  che non svolgono funzioni o servizi di
rilevante  interesse  pubblico  nonche'  di  altri  enti  per  il cui
funzionamento  non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico;
trasformazione  in  ente  pubblico economico o in societa' di diritto
privato  di  enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi
di  cui  alla  presente  lettera  il  Governo  e' tenuto a presentare
contestuale  piano  di  utilizzo del personale ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
    c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile
rilevanza,  anche  sotto  il  profilo delle procedure di nomina degli
organi  statutari,  e  riduzione  funzionale del numero di componenti
degli organi collegiali;
    d)  razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza
ministeriale,   con   esclusione,   di   norma,   di   rappresentanti
ministeriali  negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del
commissariamento degli enti;
    e)  contenimento  delle  spese di funzionamento, anche attraverso
ricorso  obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero
di  organi,  in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7,
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni;
    f)  programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e l'ottimale
utilizzo delle strutture impiantistiche.
                              Art. 15.
  1.  IL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2005, N. 42 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA.
  2.   Gli   atti,   dati   e   documenti   formati   dalla  pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici,
i   contratti   stipulati  nelle  medesime  forme,  nonche'  la  loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti  a  tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di
applicazione  del  presente  comma  sono  stabiliti,  per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare
entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla
Camera  dei  deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione
del parere delle competenti Commissioni.
                                            
                               Art. 16

  1.  Il  Comitato  scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge  24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, sulla base dei criteri
stabiliti  con  decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa
ricognizione  delle  attivita'  gia'  espletate  ivi  comprese quelle
relative   a   progetti   in  corso,  i  progetti  piu'  strettamente
finalizzati  alla  modernizzazione  delle  pubbliche amministrazioni,
all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una
ottimizzazione  e  razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse
finanziarie. Il Comitato procede altresi' alla verifica di congruita'
dei  costi  di  attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale
riduzione della spesa autorizzata.
  2.  Ai  progetti  selezionati  e verificati ai sensi del comma 1 si
applicano  le  procedure  di  cui  all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6,
della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, e al decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o
per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non
possono  avere  ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la
funzione  pubblica  e'  dichiarata  la  revoca  dell'approvazione dei
predetti  progetti  ed  e' determinato il rimborso delle spese per le
attivita' gia' svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.
  3.  Le  somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono
allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
riassegnate  con  decreto del Ministro del tesoro allo stato di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  la
realizzazione  di  nuovi  progetti  per  l'attuazione dei processi di
riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge,
secondo  le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della
legge  24  dicembre  1993,  n. 537, e al decreto del Presidente della
Repubblica  19 aprile 1994, n. 303, nonche' per attivita' di studio e
ricerca  per  l'elaborazione  di  schemi  normativi  necessari per la
predisposizione  dei  provvedimenti  attuativi  di  cui alla presente
legge, svolta anche in forma collegiale.
                                            
                              Art. 17.
  1.  Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo  11  il  Governo  si  atterra',  oltreche'  ai principi
generali  desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,  dal  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e
successive  modificazioni,  dall'articolo  3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  prevedere  che  ciascuna amministrazione organizzi un sistema
informativo-statistico  di supporto al controllo interno di gestione,
alimentato  da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi,
delle attivita' e dei prodotti;
    b)  prevedere  e istituire sistemi per la valutazione, sulla base
di parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita' amministrativa e
dei  servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei
servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua
partecipazione,  anche  in  forme  associate,  alla definizione delle
carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
    c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente
e  comunque  annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di
efficacia, efficienza ed economicita' ed alla valutazione comparativa
dei costi, rendimenti e risultati;
    d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
    e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
banca  dati  sull'attivita'  di  valutazione,  collegata con tutte le
amministrazioni  attraverso  i  sistemi  di cui alla lettera a) ed il
sistema  informatico  del  Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello  Stato e accessibile al pubblico, con modalita' da definire con
regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
      f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento,  di  mancata o ritardata adozione del provvedimento, di
ritardato   o   incompleto   assolvimento   degli  obblighi  e  delle
prestazioni  da  parte  della  pubblica  amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti
il  provvedimento;  contestuale  individuazione  delle  modalita'  di
pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere
l'indennizzo,  assicurando  la  massima  pubblicita'  e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella
corresponsione dell'indennizzo stesso.
2.  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri presenta annualmente
una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attivita' di cui al
comma 1.
                                            
                              Art. 18.
    1.  -  Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma
1,  lettera  d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14
della  presente  legge,  si  attiene ai seguenti ulteriori principi e
criteri direttivi:
    a)  individuazione  di  una  sede  di  indirizzo  strategico e di
coordinamento  della  politica  nazionale  della  ricerca,  anche con
riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
    b)  riordino,  secondo  criteri  di  programmazione,  degli  enti
operanti  nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e
delle  procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare
duplicazioni  per  i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare
realta'  operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di
flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole
stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
    c)  ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per
il  sostegno  della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per
la  promozione  del trasferimento e della diffusione della tecnologia
nell'industria,  in  particolare  piccola  e  media,  individuando un
momento  decisionale  unitario  al  fine  di  evitare,  anche  con il
riordino   degli  organi  consultivi  esistenti,  sovrapposizioni  di
interventi   da   parte   delle   amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  riordinando  gli  enti  operanti  nel settore secondo criteri di
programmazione  e  di  valutazione,  in  aggiunta  a  quelli previsti
dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita'
del  personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato
ad  Organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli
enti di settore o di convenzionamento con essi;
    d)   previsione  di  organismi,  strumenti  e  procedure  per  la
valutazione  dei  risultati  dell'attivita' di ricerca e dell'impatto
dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
    e)    riordino   degli   organi   consultivi,   assicurando   una
rappresentanza,  oltre che alle componenti universitarie e degli enti
di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
    f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine
agli obiettivi generali della politica di ricerca;
    g)  adozione  di  misure  che  valorizzino  la professionalita' e
l'autonomia  dei ricercatori e ne favoriscano la mobilita' interna ed
esterna tra enti di ricerca, universita', scuola e imprese.
    2.  In  sede  di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla
vigente    normativa    comunitaria    in    materia,   il   Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e'
autorizzato  ad  aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e
le   modalita'  di  intervento  e  di  finanziamento  previsti  dalle
disposizioni  di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo
20,  comma  8,  della  presente  legge, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
    3.  Il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  trasmette  alle Camere una relazione sulle linee di
riordino del sistema della ricerca, nella quale:
    a)  siano  censiti  e  individuati  i  soggetti gia' operanti nel
settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
    b)  sia  indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
    c)   sia   delineata   la   tipologia  degli  interventi  per  la
programmazione  e  la  valutazione,  nonche' di quelli riguardanti la
professionalita' e la mobilita' dei ricercatori.
                                            
                              Art. 19.
    1.  Sui  provvedimenti  di  attuazione  delle  norme previste dal
presente  capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo
stato   giuridico   dei   pubblici   dipendenti   sono   sentite   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
                                            

CAPO III

                               Art. 20

  1. Il   Governo,  sulla  base  di  un  programma  di  priorita'  di
    interventi,   definito,   con  deliberazione  del  Consiglio  dei
    ministri,  in  relazione  alle  proposte  formulate  dai Ministri
    competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
    del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del
    30  aprile,  presenta  al  Parlamento, entro il 31 maggio di ogni
    anno,  un  disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
    normativo,   volto   a   definire,  per  l'anno  successivo,  gli
    indirizzi,  i  criteri,  le modalita' e le materie di intervento,
    anche  ai  fini  della ridefinizione dell'area di incidenza delle
    pubbliche  funzioni  con  particolare  riguardo all'assetto delle
    competenze  dello  Stato,  delle  regioni e degli enti locali. In
    allegato  al  disegno  di legge e' presentata una relazione sullo
    stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
  2. Il  disegno  di  legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di
    decreti   legislativi,   relativamente   alle  norme  legislative
    sostanziali  e  procedimentali,  nonche'  di regolamenti ai sensi
    dell'articolo  17,  commi  1  e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
    400,  e  successive  modificazioni, per le norme regolamentari di
    competenza dello Stato.
  3. Salvi  i principi e i criteri direttivi specifici per le singole
    materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale di semplificazione e
    riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui
    ai  commi  1  e  2  si  attiene  ai  seguenti  principi e criteri
    direttivi:
    a)  definizione  del  riassetto  normativo  e codificazione della
    normativa  primaria regolante la materia, previa acquisizione del
    parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni
    dal  ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi
    fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
      a-bis)  coordinamento  formale  e sostanziale del testo Delle
    disposizioni  vigenti,  apportando  le  modifiche  necessarie per
    garantire  la  coerenza  giuridica,  logica  e  sistematica della
    normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
    normativo;
    b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva
    l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
    generale premesse al codice civile;
    c)  indicazione  dei principi generali, in particolare per quanto
    attiene    alla    informazione,    alla    partecipazione,    al
    contraddittorio,  alla  trasparenza  e pubblicita' che regolano i
    procedimenti  amministrativi  ai quali si attengono i regolamenti
    previsti  dal  comma  2  del  presente  articolo, nell'ambito dei
    principi   stabiliti  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
    successive modificazioni;
    d)  eliminazione  degli interventi amministrativi autorizzatori e
    delle  misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove
    non  vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale,
    all'ordine  e  alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della
    giustizia,  alla  regolazione  dei  mercati  e  alla tutela della
    concorrenza,   alla   salvaguardia  del  patrimonio  culturale  e
    dell'ambiente,  all'ordinato  assetto del territorio, alla tutela
    dell'igiene e della salute pubblica;
    e)   sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,  licenza,
    concessione,   nulla   osta,  permesso  e  di  consenso  comunque
    denominati  che  non  implichino  esercizio  di  discrezionalita'
    amministrativa  e  il  cui rilascio dipenda dall'accertamento dei
    requisiti  e  presupposti di legge, con una denuncia di inizio di
    attivita'     da    presentare    da    parte    dell'interessato
    all'amministrazione  competente  corredata  dalle  attestazioni e
    dalle certificazioni eventualmente richieste;
    f)  determinazione  dei  casi in cui le domande di rilascio di un
    atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio
    di     discrezionalita'     amministrativa,    corredate    dalla
    documentazione    e    dalle    certificazioni    relative   alle
    caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere,
    eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga
    comunicato  apposito  provvedimento  di  diniego entro il termine
    fissato  per categorie di atti in relazione alla complessita' del
    procedimento,  con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra
    silenzio e diniego o rifiuto;
    g)  revisione  e  riduzione  delle  funzioni  amministrative  non
    direttamente rivolte:
      1)   alla   regolazione   ai   fini  dell'incentivazione  della
    concorrenza;
      2)   alla   eliminazione   delle   rendite  e  dei  diritti  di
    esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
      3)  alla  eliminazione  dei  limiti all'accesso e all'esercizio
    delle attivita' economiche e lavorative;
      4)  alla  protezione  di  interessi primari, costituzionalmente
    rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;
      5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione
    tipica e tradizionale e della professionalita';
    h)  promozione  degli  interventi di autoregolazione per standard
    qualitativi  e delle certificazioni di conformita' da parte delle
    categorie  produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi
    indipendenti,  anche  privati,  che  accertino  e garantiscano la
    qualita'  delle  fasi delle attivita' economiche e professionali,
    nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
    i)   per  le  ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i  poteri
    amministrativi  autorizzatori  o  ridotte  le  funzioni pubbliche
    condizionanti  l'esercizio  delle  attivita'  private, previsione
    dell'autoconformazione    degli    interessati   a   modelli   di
    regolazione,   nonche'   di  adeguati  strumenti  di  verifica  e
    controllo  successivi.  I modelli di regolazione vengono definiti
    dalle  amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione
    della  concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
    rispetto  dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita'
    dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi
    nel settore regolato;
    l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il
    conferimento   di  funzioni  a  province,  citta'  metropolitane,
    regioni  e  Stato  al fine di assicurarne l'esercizio unitario in
    base   ai   principi   di   sussidiarieta',   differenziazione  e
    adeguatezza;   determinazione   dei   principi   fondamentali  di
    attribuzione  delle  funzioni secondo gli stessi criteri da parte
    delle   regioni   nelle   materie   di   competenza   legislativa
    concorrente;
    m)  definizione  dei  criteri  di adeguamento dell'organizzazione
    amministrativa  alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui
    al presente comma;
    n)  indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il
    rapporto   relativo   alle   sanzioni  amministrative,  ai  sensi
    dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   3-bis.  Il  Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello
    Stato,  completa il processo di codificazione di ciascuna materia
    emanando,   anche   contestualmente  al  decreto  legislativo  di
    riassetto,   una  raccolta  organica  delle  norme  regolamentari
    regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
    disciplina  di  livello  primario  e  semplificandole  secondo  i
    criteri di cui ai successivi commi;
  4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati
    sulla  base  della legge di semplificazione e riassetto normativo
    annuale,   per   quanto   concerne   le  funzioni  amministrative
    mantenute, si attengono ai seguenti principi:
    a)  semplificazione  dei procedimenti amministrativi, e di quelli
    che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in
    modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi procedimentali e delle
    amministrazioni  intervenienti,  anche  riordinando le competenze
    degli  uffici,  accorpando  le  funzioni  per  settori  omogenei,
    sopprimendo  gli  organi  che  risultino  superflui e costituendo
    centri  interservizi  dove  ricollocare il personale degli organi
    soppressi  e  raggruppare  competenze  diverse  ma  confluenti in
    un'unica  procedura,  nel rispetto dei principi generali indicati
    ai  sensi  del  comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
    alle regioni;
    b)  riduzione  dei  termini per la conclusione dei procedimenti e
    uniformazione  dei tempi di conclusione previsti per procedimenti
    tra loro analoghi;
    c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
    svolgono  presso  diverse amministrazioni o presso diversi uffici
    della medesima amministrazione;
    d)   riduzione   del  numero  di  procedimenti  amministrativi  e
    accorpamento  dei  procedimenti  che si riferiscono alla medesima
    attivita';
    e)  semplificazione  e  accelerazione  delle procedure di spesa e
    contabili,   anche   mediante   l'adozione  di  disposizioni  che
    prevedano  termini perentori, prorogabili per una sola volta, per
    le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti,
    decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
      f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e
    ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della
    comunicazione,  anche  nei rapporti con i destinatari dell'azione
    amministrativa;
    f-bis)  generale  possibilita'  di  utilizzare,  da  parte  delle
    amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di
    diritto  privato,  salvo  che  nelle  materie o nelle fattispecie
    nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senza
    l'esercizio di poteri autoritativi;
    f-ter)    conformazione    ai    principi    di   sussidiarieta',
    differenziazione   e   adeguatezza,   nella   ripartizione  delle
    attribuzioni  e  competenze tra i diversi soggetti istituzionali,
    nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti
    tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i
    criteri   dell'autonomia,   della   leale  collaborazione,  della
    responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
    f-quater)  riconduzione  delle intese, degli accordi e degli atti
    equiparabili  comunque  denominati,  nonche'  delle conferenze di
    servizi,  previste  dalle  normative vigenti, aventi il carattere
    della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'  schemi base o modelli di
    riferimento  nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater
    della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
    siano  stabilite le responsabilita', le modalita' di attuazione e
    le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
    f-quinquies)   avvalimento  di  uffici  e  strutture  tecniche  e
    amministrative    pubbliche   da   parte   di   altre   pubbliche
    amministrazioni,   sulla   base  di  accordi  conclusi  ai  sensi
    dell'articolo  15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
    modificazioni.
  5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta
    del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Presidente del
    Consiglio  dei  ministri  o il Ministro per la funzione pubblica,
    con  i  Ministri  interessati  e  con il Ministro dell'economia e
    delle  finanze,  previa  acquisizione del parere della Conferenza
    unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997,  n.  281,  e, successivamente, dei pareri delle Commissioni
    parlamentari  competenti  che  sono  resi  entro  il  termine  di
    sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
  6. I  regolamenti  di  cui  al comma 2 sono emanati con decreto del
    Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
    dei  ministri,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
    ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
    il  Ministro  competente,  previa  acquisizione  del parere della
    Conferenza   unificata   di   cui   all'articolo  8  del  decreto
    legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  quando  siano coinvolti
    interessi  delle regioni e delle autonomie locali, del parere del
    Consiglio   di   Stato   nonche'   delle  competenti  Commissioni
    parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio
    di  Stato  sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello
    delle   Commissioni  parlamentari  e'  reso,  successivamente  ai
    precedenti,   entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Per  la
    predisposizione  degli  schemi  di  regolamento la Presidenza del
    Consiglio  dei  ministri,  ove  necessario,  promuove,  anche  su
    richiesta    del    Ministro    competente,   riunioni   tra   le
    amministrazioni   interessate.   Decorsi  sessanta  giorni  dalla
    richiesta  di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti
    possono essere comunque emanati.
  7. I  regolamenti  di cui al comma 2, ove non diversamente previsto
    dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno
    successivo  alla  data  della  loro  pubblicazione nella Gazzetta
    Ufficiale.  Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme,
    anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
  8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi
    di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
    a)   trasferimento   ad   organi   monocratici   o  ai  dirigenti
    amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono,
    in   ragione   della  loro  specificita',  l'esercizio  in  forma
    collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze
    di  servizi  o  con  interventi,  nei  relativi procedimenti, dei
    soggetti portatori di interessi diffusi;
    b)  individuazione  delle  responsabilita'  e  delle procedure di
    verifica e controllo;
    c)   soppressione   dei   procedimenti  che  risultino  non  piu'
    rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti
    dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
    principi   generali   dell'ordinamento   giuridico   nazionale  o
    comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione  e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili,   anche   attraverso   la  sostituzione  dell'attivita'
amministrativa  diretta  con  forme  di autoregolamentazione da parte
degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
    e)  adeguamento  della  disciplina  sostanziale  e procedimentale
dell'attivita'   e   degli  atti  amministrativi  ai  principi  della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
    f)  soppressione  dei  procedimenti  che  derogano alla normativa
procedimentale  di carattere generale, qualora non sussistano piu' le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
    g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte le fasi del procedimento.
   8-bis.  Il  Governo  verifica  la  coerenza  degli obiettivi di
semplificazione  e  di  qualita' della regolazione con la definizione
della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella
fase   di  predisposizione  della  normativa  comunitaria,  ai  sensi
dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 303.
Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello
europeo.
  9.  I  Ministeri  sono  titolari  del  potere  di  iniziativa della
semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle  materie di loro
competenza,  fatti  salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della
Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri,  che  garantisce  anche
l'uniformita'   e  l'omogeneita'  degli  interventi  di  riassetto  e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di
specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
  10.   Gli   organi   responsabili   di   direzione  politica  e  di
amministrazione  attiva  individuano forme stabili di consultazione e
di   partecipazione  delle  organizzazioni  di  rappresentanza  delle
categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate
ai processi di regolazione e di semplificazione.
  11.  I  servizi  di  controllo  interno compiono accertamenti sugli
effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei  regolamenti  di
semplificazione  e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono   formulare  osservazioni  e  proporre  suggerimenti  per  la
modifica  delle  norme  stesse  e  per  il  miglioramento dell'azione
amministrativa. (12)

                                            
                            Art. 20-bis.

  1.  I  regolamenti  di delegificazione possono disciplinare anche i
procedimenti  amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione
costituisce   illecito   amministrativo  e  possono,  in  tale  caso,
alternativamente:
    a)   eliminare  ((  o  modificare  ))  detti  obblighi,  ritenuti
superflui   o   inadeguati   alle  esigenze  di  semplificazione  del
procedimento;   detta   eliminazione   comporta  l'abrogazione  della
corrispondente sanzione amministrativa;
    b)  riprodurre  i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni
amministrative  previste  dalle  norme  legislative si applicano alle
violazioni  delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite
disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.
                                            
                             Art. 20-ter
   1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,   in  attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,
concludono,  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di
Conferenza  unificata,  anche  sulla  base  delle migliori pratiche e
delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
o  intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
per  il  perseguimento  delle comuni finalita' di miglioramento della
qualita'  normativa  nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine,
tra l'altro, di:
    a)  favorire  il  coordinamento  dell'esercizio  delle rispettive
competenze normative e svolgere attivita' di interesse comune in tema
di semplificazione, riassetto normativo e qualita' della regolazione;
    b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il
perseguimento  della  qualita' della regolazione statale e regionale,
in  armonia  con i principi generali stabiliti dalla presente legge e
dalle  leggi  annuali  di  semplificazione e riassetto normativo, con
specifico  riguardo  ai  processi  di semplificazione, di riassetto e
codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e
di consultazione;
    c)  concordare,  in  particolare,  forme  e modalita' omogenee di
analisi  e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione
con   le   organizzazioni   imprenditoriali   per   l'emanazione  dei
provvedimenti normativi statali e regionali;
    d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro
gia'   esistenti   tra   regioni,   la  configurabilita'  di  modelli
procedimentali  omogenei  sul  territorio  nazionale  per determinate
attivita'    private    e    valorizzare    le    attivita'   dirette
all'armonizzazione delle normative regionali. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CAPO IV

                              Art. 21.

  1.  L'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e  degli istituti
educativi  si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia
e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della
realizzazione   della  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  le
funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e periferica della pubblica
istruzione  in  materia di gestione del servizio di istruzione, fermi
restando  i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo
studio  nonche'  gli  elementi  comuni  all'intero sistema scolastico
pubblico  in  materia  di  gestione  e  programmazione definiti dallo
Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando  a  tal  fine  anche l'estensione ai circoli didattici, alle
scuole  medie,  alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria,
della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli  istituti  di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia  di  contabilita'  dello  Stato. Le disposizioni del presente
articolo  si  applicano  anche  agli istituti educativi, tenuto conto
delle loro specificita' ordinamentali.
  2.  Ai  fini  di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o
piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7,
8,  9,  10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato,
il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta
giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle Commissioni, i regolamenti
possono  essere  comunque  emanati.  Con  i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355
del  testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, con quelle della presente legge.
  3.  I  requisiti  dimensionali  ottimali  per  l'attribuzione della
personalita'  giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche
di  cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire
agli  utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e
le   deroghe  dimensionali  in  relazione  a  particolari  situazioni
territoriali  o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze
e  alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori
di   istruzione  compresi  nell'istituzione  scolastica.  Le  deroghe
dimensionali  saranno  automaticamente concesse nelle province il cui
territorio  e'  per  almeno un terzo montano, in cui le condizioni di
viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
  4.  La  personalita'  giuridica  e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni  scolastiche  di  cui  al  comma  1  a  mano  a  mano che
raggiungono  i  requisiti  dimensionali  di cui al comma 3 attraverso
piani  di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre
il  31  dicembre  2000  contestualmente  alla  gestione  di  tutte le
funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate
dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime
di  autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione
del  personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed
economiche  delle  singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri
di  gradualita'  che  valorizzino  le  capacita'  di iniziativa delle
istituzioni stesse.
  5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle  istituzioni
scolastiche  gia'  in  possesso di personalita' giuridica e di quelle
che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione
dello  Stato  per il funzionamento amministrativo e didattico, che si
suddivide  in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione   finanziaria   e'   attribuita   senza  altro  vincolo  di
destinazione   che   quello  dell'utilizzazione  prioritaria  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  istruzione,  di  formazione  e  di
orientamento  proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di
scuola.   L'attribuzione   senza  vincoli  di  destinazione  comporta
l'utilizzabilita' della dotazione finanziaria, indifferentemente, per
spese  in  conto  capitale  e  di parte corrente, con possibilita' di
variare  le  destinazioni  in  corso d'anno. Con decreto del Ministro
della  pubblica  istruzione,  di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica, sentito il parere
delle   Commissioni   parlamentari  competenti,  sono  individuati  i
parametri  per  la  definizione della dotazione finanziaria ordinaria
delle  scuole.  Detta dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale
da  consentire  l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche
dei beni di consumo e strumenti necessari a garantire l'efficacia del
processo  di  insegnamento-apprendimento  nei  vari gradi e tipologie
dell'istruzione.  La  stessa dotazione ordinaria, nella quale possono
confluire  anche  i  finanziamenti  attualmente  allocati in capitoli
diversi  da  quelli  intitolati  al  funzionamento  amministrativo  e
didattico,  e'  spesa obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla
base   del   tasso  di  inflazione  programmata.  In  sede  di  prima
determinazione,   la   dotazione   perequativa  e'  costituita  dalle
disponibilita'  finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti
alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria.
La  dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso  di  inflazione  programmata  e  di parametri socio-economici e
ambientali  individuati  di  concerto  dai  Ministri  della  pubblica
istruzione   e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,   sentito   il   parere   delle  commissioni  parlamentari
competenti.
  6.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che  prevedono autorizzazioni
preventive  per  l'accettazione  di  donazioni,  eredita' e legati da
parte  delle  istituzioni  scolastiche,  ivi  compresi  gli  istituti
superiori   di   istruzione   artistica,  delle  fondazioni  o  altre
istituzioni   aventi   finalita'   di   educazione  o  di  assistenza
scolastica.  Sono  fatte  salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui  cespiti
ereditari  e  su  quelli  ricevuti  per  donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
  7.  Le  istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita'
giuridica  e  autonomia  ai  sensi  del  comma  1  e  le  istituzioni
scolastiche   gia'   dotate   di  personalita'  e  autonomia,  previa
realizzazione   anche   per   queste   ultime   delle  operazioni  di
dimensionamento  di  cui  al comma 4, hanno autonomia organizzativa e
didattica,  nel  rispetto  degli  obiettivi  del sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale.
  8.  L'autonomia  organizzativa  e'  finalizzata  alla realizzazione
della   flessibilita',   della  diversificazione,  dell'efficienza  e
dell'efficacia  del  servizio  scolastico,  alla  integrazione  e  al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie   innovative   e   al   coordinamento   con   il  contesto
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento
dei   vincoli   in   materia   di   unita'   oraria   della  lezione,
dell'unitarieta'   del   gruppo   classe   e   delle   modalita'   di
organizzazione   e   impiego   dei   docenti,  secondo  finalita'  di
ottimizzazione   delle   risorse  umane,  finanziarie,  tecnologiche,
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita'
didattica  in  non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei
complessivi  obblighi  annuali  di  servizio dei docenti previsti dai
contratti  collettivi che possono essere assolti invece che in cinque
giorni  settimanali  anche  sulla  base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
  9.  L'autonomia  didattica  e'  finalizzata  al perseguimento degli
obiettivi  generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto
della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da
parte  delle  famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia
nella   scelta   libera  e  programmata  di  metodologie,  strumenti,
organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da adottare nel rispetto
della  possibile  pluralita'  di  opzioni  metodologiche,  e  in ogni
iniziativa  che  sia  espressione  di  liberta' progettuale, compresa
l'eventuale   offerta   di   insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o
aggiuntivi  e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A
tal  fine,  sulla  base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71,
della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione  degli organici funzionali di istituto, fermi restando
il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quello  previsto  per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate
come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare  procedure  e  strumenti  di  verifica  e  valutazione della
produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
  10.  Nell'esercizio  dell'autonomia  organizzativa  e  didattica le
istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia singolarmente che in forme
consorziate,  ampliamenti  dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi   formativi   per  gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
dell'abbandono   e   della   dispersione  scolastica,  iniziative  di
utilizzazione  delle  strutture  e  delle  tecnologie  anche in orari
extrascolastici  e  a  fini  di  raccordo  con  il  mondo del lavoro,
iniziative  di  partecipazione  a  programmi  nazionali,  regionali o
comunitari   e,   nell'ambito   di   accordi   tra   le   regioni   e
l'amministrazione  scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi
formativi.  Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia
di  ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo  nei  limiti  del proficuo
esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli istituti
regionali  di  ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il
Centro  europeo  dell'educazione,  la  Biblioteca  di  documentazione
pedagogica  e  le  scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla
parte  I,  titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  sono  riformati  come  enti
finalizzati  al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
autonome.
  11.  Con  regolamento  adottato  ai sensi del comma 2 sono altresi'
attribuite  la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie di
belle  arti,  agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai
Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e
di  danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti   resi  necessari  dalle  specificita'  proprie  di  tali
istituzioni.
  12.  Le  universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni  allo  scopo  di  favorire attivita' di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
  13.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore delle norme
regolamentari  di  cui  ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni
vigenti  con  esse  incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.
  14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per
l'autonoma  allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci,
per   la  gestione  delle  risorse  ivi  iscritte  e  per  la  scelta
dell'affidamento  dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche,
anche  in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al
comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9  dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
  15.  Entro  il  30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad emanare un
decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica
istruzione  di  livello  nazionale e periferico che tenga conto della
specificita'  del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto
delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche'  delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto
dei seguenti criteri:
    a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni  dei  nuovi  organi  con  le competenze dell'amministrazione
centrale  e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13
nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
    b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma
1, lettera p);
    c)  eliminazione  delle  duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
    d)  valorizzazione  del  collegamento  con  le comunita' locali a
norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
    e)  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 59 del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni,  nella  salvaguardia  del  principio della liberta' di
insegnamento.
  16.  Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in
connessione  con  l'individuazione  di nuove figure professionali del
personale  docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi
d'istituto  e'  conferita  la  qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto  della  personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle  singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita'
della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo  delle  disposizioni  del  decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e  successive modificazioni, da emanare entro un anno
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
    a)  l'affidamento,  nel  rispetto  delle  competenze degli organi
collegiali   scolastici,   di   autonomi  compiti  di  direzione,  di
coordinamento  e  valorizzazione  delle risorse umane, di gestione di
risorse  finanziarie  e  strumentali, con connesse responsabilita' in
ordine ai risultati;
    b)  il  raccordo  tra  i  compiti  previsti  dalla  lettera  a) e
l'organizzazione  e  le  attribuzioni dell'amministrazione scolastica
periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
    c)  la  revisione  del  sistema  di  reclutamento,  riservato  al
personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con
le  modalita'  previste  dall'articolo  28  del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
    d)  l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente
in  servizio,  assegnati  ad una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
  17.   Il   rapporto   di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici  sara'
disciplinato  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del  comparto
scuola, articolato in autonome aree.
  18.  Nell'emanazione  del  regolamento  di  cui  all'articolo 13 la
riforma   degli   uffici  periferici  del  Ministero  della  pubblica
istruzione  e'  realizzata  armonizzando e coordinando i compiti e le
funzioni  amministrative  attribuiti alle regioni ed agli enti locali
anche  in  materia  di  programmazione  e riorganizzazione della rete
scolastica.
  19.  Il  Ministro  della  pubblica istruzione presenta ogni quattro
anni   al   Parlamento,   a   decorrere  dall'inizio  dell'attuazione
dell'autonomia  prevista  nel  presente  articolo,  una relazione sui
risultati  conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
  20.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano  disciplinano  con  propria legge la materia di cui al
presente  articolo  nel  rispetto  e  nei limiti dei propri statuti e
delle relative norme di attuazione.
  20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione
Valle  d'Aosta  stabilisce  tipologia,  modalita' di svolgimento e di
certificazione  di  una  quarta  prova scritta di lingua francese, in
aggiunta  alle  altre  prove scritte previste dalla legge 10 dicembre
1997,  n.  425.  Le  modalita' e i criteri di valutazione delle prove
d'esame   sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle d'Aosta. E' abrogato il
comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
                                            
                              Art. 22.

  1.  Sono  trasferite  alle regioni le funzioni amministrative dello
Stato  in  materia  di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e
termali  e  la  vigilanza  sulle  attivita'  relative.  ((.  . .)) le
partecipazioni  azionarie  o  le  attivita',  i beni, il personale, i
patrimoni,  i  marchi  e  le  pertinenze  delle aziende termali, gia'
inquadrate  nel  soppresso  Ente  autonomo  gestione  aziende termali
(EAGAT)  e  del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a
titolo  gratuito alle regioni, alle province autonome e ai comuni
 nel  cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base
ai piani di rilancio di cui al comma 2.
  2.  Ai  fini  del  trasferimento  di cui al comma 1 la regione o la
provincia  autonoma  o i comuni, entro novanta giorni decorrenti
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, presenta al
Ministro  del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono
indicati  gli  interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con
impegno  dell'ente  interessato  al  risanamento delle passivita' dei
bilanci  delle  societa'  termali,  senza  oneri  aggiuntivi  per  il
bilancio  dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avra' luogo
entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
  3.  Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in
parte,  le  partecipazioni nonche' le attivita', i beni e i patrimoni
  ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altrsi'
  prevedere  forme di gestione attraverso societa' a capitale misto
pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
  4.  Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni
territorialmente  interessati  non presentino alcun progetto entro
il  termine  indicato  al  comma  2, il Ministro del tesoro, anche in
deroga   alle   vigenti   norme  di  legge  e  di  regolamento  sulla
contabilita'  dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti
a   favorire   la   valorizzazione   delle  finalita'  istituzionali,
terapeutiche  e  curative  delle  aziende  interessate,  tenuto conto
dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonche' per gli
interessi turistici.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi 15 marzo 1997
                                     SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali
NAPOLITANO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: FLICK
                                            
                                                          ALLEGATO 1 
                                 (previsto dall'articolo 20, comma 8) 
 
    1. Procedimento per il  versamento  di  somme  all'entrata  e  la
riassegnazione ai capitoli di spesa del  bilancio  dello  Stato  (con
particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea): 
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55; 
    legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17; 
    legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6; 
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10; 
    legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74; 
    decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre  1992,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992; 
    legge  23  dicembre  1993,  n.  559,  articolo  25,   sostitutivo
dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978; 
    legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19. 
    2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per  le
spese di gestione degli uffici giudiziari: 
    legge 24 aprile 1941, n. 392; 
    legge 25 giugno 1956, n. 702; 
    legge 15 febbraio 1957, n. 26. 
    3. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    4. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    5. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza  sugli
immobili demaniali: 
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
    legge 29 ottobre 1991, n. 358; 
    decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; 
    legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
    7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio: 
    legge 24 ottobre 1942, n. 1415; 
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre 1951, n. 1767; 
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1963, n. 1497; 
    decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,
articolo 19. 
    8.   Procedimento   di   autorizzazione    alle    imprese    per
autoproduzione: 
    legge 9 gennaio 1991, n. 9. 
    9. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    10.  PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 . 
    11. Procedimento per la denuncia di installazioni  e  dispositivi
di protezione contro le  scariche  atmosferiche,  di  dispositivi  di
messa  a  terra  di  impianti  elettrici,   di   impianti   elettrici
pericolosi: 
    decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,  n.  547,
articoli 38, 39, 40, 336 e 338; 
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577; 
    legge 5 marzo 1990, n. 46; 
    decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.  447.
    12.  PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 . 
    13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva  di
suolo demaniale marittimo: 
    articoli 54 e 55 del codice della navigazione. 
    14. Procedimento di prevenzione degli incendi: 
    legge 26 luglio 1965, n. 966; 
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577; 
    legge 7 dicembre 1984, n. 818. 
    15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti  da  parte
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro
(ISPESL): 
    regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; 
    decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,  n.  547,
articoli 25 e 131; 
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1963, n. 1497. 
    16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari  di
provvidenze di natura economica: 
    legge 30 dicembre 1991, n. 412. 
    17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private,
di  approvazione  delle  modifiche  dell'atto  costitutivo  e   dello
statuto,   di   autorizzazione   all'acquisto   di   beni   immobili,
all'accettazione di atti di liberalita' da parte  di  associazioni  o
fondazioni, nonche' di donazioni o lasciti in favore di enti: 
    codice civile, articoli 12, 16 e 17; 
    disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7; 
    legge 5 giugno 1850, n. 1037; 
    regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; 
    legge 21 giugno 1896, n. 218; 
    regio decreto 26 luglio 1896, n. 361; 
    legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65. 
    18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilita'
e altre procedure connesse: 
    legge 25 giugno 1865, n. 2359; 
    legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
    19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della 
 
spesa  da  parte  dei  funzionari   delegati   operanti   presso   le
rappresentanze all'estero: 
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
    legge 6 febbraio 1985, n. 15; 
    legge 22 dicembre 1990, n. 401; 
    decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
    20. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    21. Procedimento di concessione di beni demaniali  marittimi  nel
caso di piu' domande di concessione: 
    articolo 37 del codice della navigazione. 
    22. Procedimenti di esecuzione  delle  decisioni  di  condanna  e
risarcimento di danno erariale: 
    norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
    regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; 
    testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.  1214.
    23. Procedimento di riconoscimento di infermita', concessione  di
    equo indennizzo, pensione privilegiata  ordinaria  (modifiche  ed
    integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
    1994, n. 349): 
    testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; 
    decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
    testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092; 
    decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472; 
    legge 8 agosto 1991, n. 274; 
    decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349. 
    24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da  parte  dei
Ministeri vigilanti delle delibere assunte  dagli  organi  collegiali
degli enti pubblici non economici  in  materia  di  approvazione  dei
bilanci, di programmazione dell'impiego  dei  fondi  disponibili,  di
modifica   dei   regolamenti   di   erogazione   delle    prestazioni
istituzionali, di modifica della  struttura  amministrativa  e  della
dotazione di personale: 
    testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124; 
    legge 30 aprile 1969, n. 153; 
    legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29; 
    legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
    legge 11 marzo 1988, n. 67; 
    legge 9 marzo 1989, n. 88; 
    decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990,  n.  43,
articolo 14, comma 14; 
    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
    legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3. 
    25. (( PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )). 
    26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di  nuovi
impianti produttivi: 
    legge 17 agosto 1942, n. 1150; 
    decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; 
    legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
    legge 28 gennaio 1977, n. 10. 
    27. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    28. (( PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )). 
    29. (( PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )). 
    30.  Procedimento  di  liquidazione  di   pensioni,   assegni   e
indennita' di guerra: 
    legge 28 luglio 1971, n. 585; 
    testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915. 
    31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi: 
    legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2. 
    32. (( PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )). 
    33. (( PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )). 
    34. (( PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )). 
    35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e 
trattamento di quiescenza del personale della scuola: 
    legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
    testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articoli 510 e 580. 
    36. (( PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )). 
    37. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    38. Procedimento per il finanziamento della  ricerca  corrente  e
finalizzata svolta dagli Istituti di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico e privato: 
    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12,  comma
2, lettera a), n. 3); 
    decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6, commi  3,
4 e 5. 
    39. Procedimento per il finanziamento  annuo  della  Croce  rossa
italiana: 
    decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490; articolo 7. 
    40. Procedimento per  l'assegnazione  del  contributo  alla  Lega
italiana contro i tumori e al Centro internazionale di  ricerche  per
il cancro a Lione: 
    legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n. 164; 
    legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40 (Tab. A - 
 
Amministrazione 17 - Ministero della sanita'). 
    41. (( PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )). 
    42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento,  alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali: 
    legge 12 agosto 1977, n. 675; 
    decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   149,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; 
    decreto-legge  10  giugno   1994,   n.   357,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489; 
    decreto-legge  20  giugno   1994,   n.   396,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481. 
    43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali  e
per  la  determinazione  delle  aree  destinate   agli   insediamenti
produttivi: 
    legge 17 agosto 1942, n. 1150; 
    legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
    legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
    decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
    decreto-legge  27  giugno   1985,   n.   312,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; 
    legge 8 luglio 1986, n. 349; 
    legge 9 gennaio 1991, n. 10; 
    legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
    44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi
alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari: 
    legge 30 aprile 1962, n. 283; 
    decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. 
    45. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    46. Procedimenti relativi alla produzione  e  commercializzazione
dei presidi sanitari: 
    legge 30 aprile 1962, n. 283; 
    decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; 
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
    47.   Procedure   attinenti   le   specialita'   medicinali    di
automedicazione: 
    decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; 
    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. 
    48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di  presidi
medici-chirurgici: 
    regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante testo  unico  delle
leggi sanitarie (articolo 189); 
    decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128. 
    49. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati
ad uso impresa: 
    legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26; 
    decreto-legge  27  giugno   1985,   n.   312,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 
    51. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    52. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    53. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    54.   Procedimenti    relativi    ad    interventi    a    favore
dell'imprenditoria femminile: 
    legge 25 febbraio 1992, n. 215. 
    55. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    56. Procedimenti per  l'assicurazione  ed  il  finanziamento  del
credito all'esportazione: 
    legge 24 maggio 1977, n. 227. 
    57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica: 
    legge 31 maggio 1984, n. 193. 
    58. (( PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )). 
    59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del
commercio: 
    legge 10 ottobre 1975, n. 517. 
    60. Procedimenti relativi agli interventi  a  favore  dei  centri
commerciali all'ingrosso e dei mercati agro- alimentari: 
    legge 28 febbraio 1986, n. 41. 
    61. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    62.  Procedimenti  per  la  concessione  di  contributi  per   la
promozione degli investimenti esteri in Italia: 
    decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78,  convertito  dalla  legge  20
maggio 1993, n. 156. 
    63.  Procedimenti  per  la  concessione  di  contributi  per   la
realizzazione di progetti-pilota  nel  settore  agro-  alimentare  in
Paesi non appartenenti all'Unione europea: 
    legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2. 
    64. Procedimenti per la  concessione  di  finanziamenti  a  tasso
agevolato per la partecipazione a gare internazionali  in  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea: 
    legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3. 
    65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese
italiane esportatrici: 
    decreto-legge  28  maggio   1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. 
    66. Procedimenti di concessione di contributi ad  istituti,  enti
ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni: 
    legge 29 ottobre 1954, n. 1083. 
    67.  Procedimenti  sull'assicurazione  e  il  finanziamento   dei
crediti inerenti all'esportazione di merci  e  servizi  nonche'  alla
cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale: 
    legge 24 maggio 1977, n. 227. 
    68. (( PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )). 
    69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi  per  il
commercio estero: 
    legge 21 febbraio 1989, n. 83. 
    70.  Procedimenti  di  concessione  di  contributi   a   consorzi
agroalimentari e turistico-alberghieri: 
    decreto-legge  28  maggio   1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. 
    71. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    72. Procedimenti di concessione di  contributi  per  l'incremento
della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale: 
    legge 26 febbraio 1992, n. 212. 
    73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a  societa'
ed imprese miste all'estero: 
    legge 24 aprile 1990, n. 100; 
    legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2. 
    74. (( PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )). 
    75. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    76. Procedimenti di concessione di  beni  del  demanio  marittimo
utilizzati  per   finalita'   turistiche,   ricreative   e   per   la
realizzazione e la gestione  di  attivita'  commerciali,  ricreative,
sportive, turistiche e per quelle relative ai porti: 
    articoli 33-37 del codice della navigazione; 
    articoli 5-21 del regolamento  di  esecuzione  del  codice  della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328; 
    decreto-legge  5  ottobre   1993,   n.   400,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494; 
    legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
    decreto-legge  21  ottobre  1996,   n.   535,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647. 
    77. Procedimenti per il rilascio di  autorizzazioni  di  pubblica
sicurezza per lo svolgimento  di  industrie,  mestieri,  esercizi  ed
attivita'  imprenditoriali  e  tenuta  di  registri  in  materia   di
attivita' commerciali: 
    testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
    legge 1 marzo 1975, n. 44; 
    decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
    legge 17 maggio 1983, n. 217. 
    78. Procedimento di dichiarazione di agibilita'  da  parte  della
Commissione  provinciale  di  vigilanza  per  i  locali  di  pubblico
spettacolo e trattenimento: 
    testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
    79. Procedimenti di vigilanza e  controllo  su  bevande  e  acque
minerali: 
    legge 2 maggio 1976, n. 160. 
    80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina: 
    legge 23 dicembre 1956, n. 1526; 
    legge 16 giugno 1960, n. 623. 
    81. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    82.   Procedimenti    relativi    alla    detenzione    e    alla
commercializzazione di sostanze zuccherine e miele: 
    decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
    legge 12 ottobre 1982, n. 753. 
    83. Procedimenti relativi alla vendita e  al  confezionamento  di
mosti, vini e aceto: 
    decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930; 
    decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
    legge 2 maggio 1976, n. 160. 
    84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori:
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
    85. Procedimenti relativi al controllo e alla commercializzazione
e al deposito degli alcoli: 
    regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; 
    regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643; 
    regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604; 
    decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla  legge  16
giugno 1950, n. 331; 
    legge 28 marzo 1968, n. 415; 
    decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464. 
    86. Procedimento per la certificazione antimafia: 
    legge 31 maggio 1965, n. 575; 
    legge 19 marzo 1990, n. 55. 
   legge 17 gennaio 1994, n. 47 
   decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 
    87.   Procedimento   di   autorizzazione   alla   costruzione   e
all'esercizio di impianti di  produzione  di  energia  elettrica  che
utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni): 
    legge 9 gennaio 1991, n. 9. 
    88. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali  ed
assistenziali (sportelli polifunzionali): 
    legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. 
    90. Procedimento per la  concessione  del  trattamento  di  Cassa
integrazione guadagni straordinaria: 
    decreto-legge  30  ottobre  1984,   n.   726,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
    legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    decreto-legge  16  maggio   1994,   n.   299,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. 
    91.  Procedimento  per  la   concessione   del   trattamento   di
integrazione salariale  a  seguito  della  stipula  di  contratti  di
solidarieta': 
    decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
    decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
    92.  Procedimento  per  la  presentazione  di   ricorsi   avverso
l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali: 
    testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124. 
    93. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal 
 registro delle imprese: 
    legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
    decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, 
n. 581. ((12)) 
    95. Procedimento per la tenuta e conservazione  di  documenti  di
lavoro e dei libri aziendali obbligatori: 
    legge 10 gennaio 1935, n. 112; 
    decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 
    decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
    legge 30 aprile 1969, n. 153; 
    decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605; 
    legge 11 gennaio 1979, n. 12; 
    decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 
    decreto-legge  10  ottobre  1996,   n.   510,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 
    96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle
commissioni   provinciali   per   l'artigianato   e   all'iscrizione,
modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane: 
    decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
    legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    decreto-legge  15   gennaio   1993,   n.   6,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63. 
    97. Procedimento per  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti
previsti  per  l'esercizio  delle  attivita'  di  installazione,   di
ampliamento e di trasformazione degli impianti; 
    legge 5 marzo 1990, n. 46; 
    decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392. 
    ((12)) 
    98. Procedimento per  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti
previsti per l'esercizio delle attivita' di autoriparazione; 
legge 5 febbraio 1992, n. 122; 
    decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387. 
    ((12)) 
    98-bis.((PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229)). 
    99. (( PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )). 
    100. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    101. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    102. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    103. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    104. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie 
e di altri atti di assenso concernenti attivita' edilizie: 
    legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31); 
    legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4); 
    decreto-legge  23   gennaio   1982,   n.   9,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; 
    decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con 
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4). 
    106. (( PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229 )). 
    107. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni  di  pubblica
sicurezza per lo svolgimento  di  industrie,  mestieri,  esercizi  ed
attivita' imprenditoriali: 
    testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  e  relativo  regolamento  di
esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio  1940,  n.  635,  con
successive modificazioni. 
    109. Procedimenti per il rilascio  delle  autorizzazioni  per  le
emissioni in atmosfera: 
    decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; 
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica   25   luglio   1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. 
    110. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
    111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi  e
protocolli terapeutici sperimentali: 
    legge 7 agosto 1973, n. 519; 
    decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267; 
    decreto del Presidente della Repubblica  21  settembre  1994,  n.
754. 
    112. Procedimenti riguardanti l'erogazione  dei  fondi  destinati
alla formazione professionale e allo sviluppo: 
    legge 21 dicembre 1978, n. 845; 
    legge 14 febbraio 1987, n. 40; 
    legge 16 aprile 1987, n. 183; 
    decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito  dalla  legge
12 novembre 1988, n. 492; 
    decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.  236,  e  successive
modificazioni; 
    legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1. 
112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori: 
  legge 29 aprile 1949, n. 264; 
  legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
  legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  decreto-legge   1   ottobre   1996,   n.   510,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; 
  legge 24 giugno 1997, n. 196. 
112-ter. ((PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229)). 
112-quater.((PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229)). 
112-quinquies.  Procedimento   di   rilascio   del   certificato   di
agibilita': 
  testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265, articolo 221; 
  legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
  legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52; 
  legge 9 gennaio 1989, n. 13. 
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per  trasporti
eccezionali: 
  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62; 
  regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495. 
112-septies. Procedimento per  la  composizione  del  contenzioso  in
materia di premi per l'assicurazione infortuni: 
  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 
112-octies.((PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229)). 
112-nonies. Procedimenti per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  in
materia di temporanee importazioni ed esportazioni: 
  testo unico delle disposizioni  legislative  in  materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43, articoli da 175 a 221. 
112-decies. PREVISIONE SOPPRESSA DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e  riprese
aeree  e  satellitari  sul  territorio  nazionale   e   sulle   acque
territoriali: 
  regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; 
  regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; 
  regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; 
  codice della navigazione, approvato  con  regio  decreto  30  marzo
1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200; 
  legge 2 febbraio 1960, n. 68; 
  legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1; 
  decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968; 
  legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12; 
  legge 25 marzo 1985, n. 106; 
  decreto del Presidente della Repubblica  5  agosto  1988,  n.  404,
articolo  6,  come  sostituito  dall'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207.