LEGGE 16 luglio 1982, n. 452
Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione.
aggiornato-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica".Art. 2. L'ultimo, comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonche' su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi".
Art. 3. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "E' istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali e' ammessa la produzione o l'importazione definitiva".Art. 4. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' abrogato.Art. 5. Il sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 luglio 1982 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA