LEGGE 18 giugno 1969, n. 323

Rilascio  del  porto  d'armi  per  l'esercizio dello sport del tiro a
 volo.

 aggiornato-2013  
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  l'esercizio  dello  sport  del  tiro a volo e' in facolta' del
questore,  ferma  restando  l'osservanza delle disposizioni contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto   18   giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,
rilasciare  a  chi  ne  faccia  richiesta,  qualora sia sprovvisto di
licenza  di  porto  d'armi  lunghe da fuoco concessa ad altro titolo,
apposita  licenza  che  autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco
dal  domicilio  dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il
rilascio  di  detta  licenza  non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 2 agosto 1967, n. 799. 
La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del
rilascio e puo' essere revocata dal questore a norma delle leggi di
pubblica sicurezza. La validita' della licenza e' subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 di testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 giugno 1969 SARAGAT RUMOR - RESTIVO - REALE Visto, il Guardasigilli: GAVA