LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi.

 aggiornato-2013  

CAPO I
PRINCIPI

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
          (Principi generali dell'attivita' amministrativa) 
 
  1. L'attivita' amministrativa persegue  i  fini  determinati  dalla
legge ed e' retta  da  criteri  di  economicita',  di  efficacia,  di
imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo  le  modalita'
previste  dalla  presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni   che
disciplinano   singoli   procedimenti   ,   nonche'   dai    principi
dell'ordinamento comunitario. 
  1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di  diritto  privato  salvo
che la legge disponga diversamente. 
  1-ter. I  soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di  attivita'
amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei  principi  di
cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a  quello
cui  sono  tenute  le  pubbliche  amministrazioni  in   forza   delle
disposizioni di cui alla presente legge. 
  2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare  il  procedimento
se  non  per  straordinarie  e  motivate   esigenze   imposte   dallo
svolgimento dell'istruttoria. 
                                            
                               Art. 2 
                   (Conclusione del procedimento). 
 
  1. Ove il procedimento consegua  obbligatoriamente  ad  un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche  amministrazioni
hanno  il  dovere  di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta  irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della  domanda,  le
pubbliche  amministrazioni  concludono   il   procedimento   con   un
provvedimento  espresso  redatto  in  forma  semplificata,   la   cui
motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al  punto  di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
  2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti  di
cui  ai  commi  3,  4  e  5  non  prevedono  un  termine  diverso,  i
procedimenti  amministrativi  di  competenza  delle   amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi  entro  il
termine di trenta giorni. (14) 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  competenti  e  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati  i
termini  non  superiori  a  novanta  giorni  entro  i  quali   devono
concludersi  i  procedimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo  i  propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro  i  quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14) 
  4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'  dei  tempi
sotto il profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura
degli interessi pubblici tutelati e  della  particolare  complessita'
del procedimento, sono indispensabili  termini  superiori  a  novanta
giorni per  la  conclusione  dei  procedimenti  di  competenza  delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione  e  per  la  semplificazione
normativa e  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri.  I
termini ivi previsti non  possono  comunque  superare  i  centottanta
giorni, con la sola esclusione dei  procedimenti  di  acquisto  della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14) 
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto   da   specifiche   disposizioni
normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza  disciplinano,  in
conformita' ai propri  ordinamenti,  i  termini  di  conclusione  dei
procedimenti di rispettiva competenza. (14) 
  6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento   decorrono
dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal  ricevimento  della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini  di  cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo  possono  essere  sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore  a  trenta  giorni,
per l'acquisizione di informazioni o  di  certificazioni  relative  a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia'  in  possesso
dell'amministrazione stessa o  non  direttamente  acquisibili  presso
altre  pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano   le   disposizioni
dell'articolo 14, comma 2. 
  8.  La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.104.  Le  sentenze  passate  in
giudicato che accolgono  il  ricorso  proposto  avverso  il  silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti. 
  9. La mancata o tardiva emanazione  del  provvedimento  costituisce
elemento di valutazione della  performance  individuale,  nonche'  di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente. 
  9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
funzionario di piu' elevato  livello  presente  nell'amministrazione.
Per   ciascun   procedimento,   sul   sito   internet   istituzionale
dell'amministrazione  e'  pubblicata,  in  formato  tabellare  e  con
collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del  soggetto
a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato  puo'
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,
in  caso  di  ritardo,  comunica  senza  indugio  il  nominativo  del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio  del  procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento  e  dei
contratti collettivi nazionali di  lavoro,  e,  in  caso  di  mancata
ottemperanza alle disposizioni del  presente  comma,  assume  la  sua
medesima responsabilita' oltre a quella propria. 
  9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario. 
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
conclusione   previsto   dalla   legge   o   dai   regolamenti.    Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla  legge  o
dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. 
 
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note
  La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che: 
  - "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti  o  i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge  7
agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge"; 
  - la disposizione di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  si
applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge 69/2009. 
  -le regioni e gli enti locali si adeguano  ai  termini  di  cui  ai
commi 3 e 4 del presente articolo 2  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della L. 69/2009. 
                                            
                             Art. 2-bis 
(Conseguenze per il ritardo  dell'amministrazione  nella  conclusione
                         del procedimento). 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell'inosservanza dolosa  o  colposa  del  termine  di
conclusione del procedimento. 
  1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1  e  ad  esclusione
delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  concorsi  pubblici,  in
caso di inosservanza del termine di conclusione del  procedimento  ad
istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,
l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per  il  mero  ritardo
alle condizioni e con le modalita' stabilite  dalla  legge  o,  sulla
base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo  sono  detratte
dal risarcimento.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
 
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note 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in via  sperimentale
e dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e
all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla
medesima data di entrata in vigore. ". 
                                            
                               Art. 3 
                Motivazione del provvedimento
 
  1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi  quelli  concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale,  deve  essere  motivato,  salvo  che  nelle  ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i  presupposti  di
fatto e le ragioni giuridiche  che  hanno  determinato  la  decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 
  2. La motivazione non e' richiesta per gli  atti  normativi  e  per
quelli a contenuto generale. 
  3.  Se  le  ragioni  della  decisione  risultano  da   altro   atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme  alla
comunicazione  di  quest'ultima   deve   essere   indicato   e   reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui  essa  si
richiama. 
  4. In ogni atto notificato al destinatario devono  essere  indicati
il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. 
                                            
                             Art. 3-bis 
                     (Uso della telematica).  
 
  1. Per conseguire maggiore efficienza nella  loro  attivita',  le
amministrazioni pubbliche incentivano  l'uso  della  telematica,  nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e  tra  queste  e  i
privati. 
                                            

CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                               Art. 4. 
      (Unita' organizzativa responsabile del procedimento)
 
  1. Ove  non  sia  gia'  direttamente  stabilito  per  legge  o  per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute  a  determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro  competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione  del  provvedimento
finale. 
  2. Le  disposizioni  adottate  ai  sensi  del  comma  1  sono  rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. 
                                            
                               Art. 5. 
               (Responsabile del procedimento)
 
  1. Il  dirigente  di  ciascuna  unita'  organizzativa  provvede  ad
assegnare  a  se'  o   altro   dipendente   addetto   all'unita'   la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento  nonche',  eventualmente,  dell'adozione  del
provvedimento finale. 
  2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al  comma
1,  e'  considerato  responsabile   del   singolo   procedimento   il
funzionario preposto alla unita' organizzativa  determinata  a  norma
del comma 1 dell'articolo 4. 
  3.  L'unita'  organizzativa  competente   e   il   nominativo   del
responsabile del procedimento sono  comunicati  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 
                                            
                               Art. 6. 
          (Compiti del responsabile del procedimento)
  1. Il responsabile del procedimento: 
     a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti  per
l'emanazione del provvedimento; 
     b) accerta di ufficio i fatti, disponendo  il  compimento  degli
atti all'uopo necessari,  e  adotta  ogni  misura  per  l'adeguato  e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere
il rilascio di  dichiarazioni  e  la  rettifica  di  dichiarazioni  o
istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici  ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
     c) propone l'indizione o,  avendone  la  competenza,  indice  le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
     d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni  e  le  notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti; 
     e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento  finale,
ovvero rrasmette  gli  atti  all'organo  competente  per  l'adozione.
L'organo competente per l'adozione del  provvedimento  finale,  ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze   dell'istruttoria   condotta   dal    responsabile    del
procedimento se non  indicandone  la  motivazione  nel  provvedimento
finale. 
                                            
                             Art. 6-bis. 
                   ((Conflitto di interessi). 
1. Il responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione  di  conflitto,
anche potenziale. 
                                            

CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

                               Art. 7. 
           (Comunicazione di avvio del procedimento)  
 
  1.  Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento   derivanti   da
particolari esigenze  di  celerita'  del  procedimento,  l'avvio  del
procedimento  stesso  e'  comunicato,  con  le   modalita'   previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a  quelli  che  per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni
di impedimento predette, qualora da un provvedimento  possa  derivare
un pregiudizio a soggetti  individuati  o  facilmente  individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e'  tenuta  a
fornire loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia  dell'inizio  del
procedimento. 
  2. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  1  resta  salva  la  facolta'
dell'amministrazione di adottare,  anche  prima  della  effettuazione
delle  comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1,  provvedimenti
cautelari. 
                                            
                               Art. 8. 
  (Modalita'  e  contenuti  della  comunicazione   di   avvio   del
                          procedimento) 
  1.  L'amministrazione  provvede  a  dare  notizia  dell'avvio   del
procedimento mediante comunicazione personale. 
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
     a) l'amministrazione competente; 
     b) l'oggetto del procedimento promosso; 
     c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
     c-bis) la data entro la  quale,  secondo  i  termini  previsti
dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il  procedimento  e  i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 
     c-ter) nei procedimenti ad  iniziativa  di  parte,  la  data  di
presentazione della relativa istanza; 
     d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 
  3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non   sia    possibile    o    risulti    particolarmente    gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti  gli  elementi  di  cui  al
comma 2 mediante forme  di  pubblicita'  idonee  di  volta  in  volta
stabilite dall'amministrazione medesima. 
  4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo'  esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione  e'
prevista. 
                                            
                               Art. 9. 
                  (Intervento nel procedimento)  
 
  1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici  o  privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,  hanno
facolta' di intervenire nel procedimento. 
                                            
                              Art. 10. 
           (Diritti dei partecipanti al procedimento)  
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti  ai  sensi
dell'articolo 9 hanno diritto: 
     a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24; 
     b)   di   presentare   memorie   scritte   e   documenti,    che
l'amministrazione ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano  pertinenti
all'oggetto del procedimento. 
                                            
                             Art. 10-bis 
 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). 
  1. Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  il  responsabile  del
procedimento o l'autorita' competente, prima della  formale  adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli  istanti  hanno
il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le   loro   osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.  La  comunicazione  di  cui  al
primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla  data  di  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del  termine  di  cui  al
secondo  periodo.  Dell'eventuale  mancato   accoglimento   di   tali
osservazioni e' data  ragione  nella  motivazione  del  provvedimento
finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si  applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e  gestiti  dagli
enti previdenziali. Non possono essere addotti  tra  i  motivi  che
ostano  all'accoglimento  della  domanda   inadempienze   o   ritardi
attribuibili all'amministrazione. 
                                            
                              Art. 11. 
        (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) 
 
  1. In accoglimento di osservazioni e proposte  presentate  a  norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso  nel  perseguimento
del pubblico interesse,  accordi  con  gli  interessati  al  fine  di
determinare  il  contenuto  discrezionale  del  provvedimento  finale
ovvero in sostituzione di questo. 
  1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di  cui  al
comma  1,  il  responsabile  del  procedimento  puo'  predisporre  un
calendario di incontri cui invita, separatamente  o  contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 
  2.  Gli  accordi  di  cui  al  presente  articolo  debbono   essere
stipulati, a pena di nullita' per atto scritto, salvo  che  la  legge
disponga altrimenti. Ad  essi  si  applicano,  ove  non  diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di  obbligazioni  e
contratti in quanto compatibili. Gli accordi  di  cui  al  presente
articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. 
  3. Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono  soggetti  ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
  4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo  l'obbligo  di  provvedere
alla liquidazione  di  un  indennizzo  in  relazione  agli  eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato. 
  4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e   del   buon   andamento
dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in  cui  una  pubblica
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al  comma  l,
la stipulazione  dell'accordo  e'  preceduta  da  una  determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
                                            
                              Art. 12. 
          (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 
 
  1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono   subordinate   alla
predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni  procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di  cui  al
comma  1  deve  risultare  dai  singoli  provvedimenti  relati   agli
interventi di cui al medesimo comma 1. 
                                            
                              Art. 13. 
  (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)  
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta  alla
emanazione   di   atti   normativi,   amministrativi   generali,   di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione. 
  2. Dette disposizioni non si  applicano  altresi'  ai  procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme  le  particolari  norme
che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo  1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e  dal  decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni. 
                                            

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA


                               Art. 14 
                       (Conferenza di servizi) 
  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame  contestuale  di  vari
interessi  pubblici  coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
l'amministrazione  procedente  puo'  indire  una  conferenza   di
servizi. 
  2.  La   conferenza   di   servizi   e'   sempre   indetta   quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,  concerti,  nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche
e non li ottenga, entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,  da  parte
dell'amministrazione   competente,   della   relativa    richiesta.La
conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello  stesso  termine
e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate
ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente
di provvedere direttamente  in  assenza  delle  determinazioni  delle
amministrazioni competenti. 
  3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale   di   interessi   coinvolti   in    piu'    procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o  risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o,  previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005,  N.
15. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta  da  qualsiasi
altra amministrazione coinvolta. 
  4. Quando l'attivita'  del  privato  sia  subordinata  ad  atti  di
consenso, comunque denominati, di competenza di piu'  amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su  richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione  del
provvedimento finale. 
  5. In caso di affidamento di  concessione  di  lavori  pubblici  la
conferenza di servizi e' convocata  dal  concedente  ovvero,  con  il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario  entro  quindici  giorni
fatto salvo quanto previsto  dalle  leggi  regionali  in  materia  di
valutazione di  impatto  ambientale  (VIA).Quando  la  conferenza  e'
convocata ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
concedente il diritto di voto. 
  5-bis.  Previo  accordo  tra  le  amministrazioni   coinvolte,   la
conferenza  di  servizi  e'  convocata  e  svolta  avvalendosi  degli
strumenti informatici disponibili, secondo i  tempi  e  le  modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni. 
                                            
                            Art. 14-bis. 
                 (Conferenza di servizi preliminare) 
  1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per  progetti  di
particolare complessita' e  di  insediamenti  produttivi  di  beni  e
servizi, su  motivata  richiesta  dell'interessato,  documentata,  in
assenza di un progetto preliminare, da  uno  studio  di  fattibilita,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni  per  ottenere,  alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso.  In  tale  caso  la
conferenza  si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  data   della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 
  1-bis. In relazione alle procedure di cui  all'articolo  153  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base  dello  studio
di fattibilita' per le procedure che  prevedono  che  lo  stesso  sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto  preliminare  per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni  fornite   in   sede   di   conferenza   possono   essere
motivatamente  modificate   o   integrate   solo   in   presenza   di
significativi   elementi   emersi   nelle   fasi    successive    del
procedimento. 
  2. Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul  progetto
preliminare al  fine  di  indicare  quali  siano  le  condizioni  per
ottenere,  sul  progetto  definitivo,  le  intese,   i   pareri,   le
concessioni,  le  autorizzazioni,  le  licenze,  i  nullaosta  e  gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa  vigente.  In
tale  sede,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano,  per
quanto riguarda l'interesse da  ciascuna  tutelato,  sulle  soluzioni
progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano,  sulla  base   della
documentazione  disponibile,  elementi  comunque   preclusivi   della
realizzazione del progetto,  le  suddette  amministrazioni  indicano,
entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli  elementi  necessari
per ottenere, in sede di presentazione del progetto  definitivo,  gli
atti di consenso. 
  3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di  servizi  si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase  preliminare
di definizione  dei  contenuti  dello  studio  d'impatto  ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale  conclusione  non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i  successivi  trenta
giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita'  competente  alla
VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione  del  progetto  e
dello studio di impatto ambientale. In  tale  fase,  che  costituisce
parte integrante  della  procedura  di  VIA,  la  suddetta  autorita'
esamina le principali alternative, compresa  l'alternativa  zero,  e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza  di
eventuali elementi di incompatibilita', anche  con  riferimento  alla
localizzazione prevista dal progetto e,  qualora  tali  elementi  non
sussistano,  indica  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi   le
condizioni per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del  progetto
definitivo, i necessari atti di consenso. 
  3-bis. Il dissenso espresso in sede di  conferenza  preliminare  da
una    amministrazione    preposta    alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio  storico-artistico,  della
salute o della  pubblica  incolumita',  con  riferimento  alle  opere
interregionali, e' sottoposto alla  disciplina  di  cui  all'articolo
14-quater, comma 3. 
  4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di  servizi  si
esprime allo stato degli atti a sua  disposizione  e  le  indicazioni
fornite in  tale  sede  possono  essere  motivatamente  modificate  o
integrate solo in presenza di  significativi  elementi  emersi  nelle
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle  osservazioni
dei privati sul progetto definitivo. 
  5.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  il  responsabile  unico  del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate  il  progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni  in  sede  di  conferenza  di  servizi  sul  progetto
preliminare,  e  convoca  la  conferenza  tra  il  trentesimo  e   il
sessantesimo  giorno  successivi  alla  trasmissione.  In   caso   di
affidamento  mediante  appalto  concorso  o  concessione  di   lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
servizi sulla base del  solo  progetto  preliminare,  secondo  quanto
previsto  dalla  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive
modificazioni. 
                                            
                            Art. 14-ter. 
                (Lavori della conferenza di servizi) 
  01. La prima riunione della  conferenza  di  servizi  e'  convocata
entro quindici giorni ovvero, in  caso  di  particolare  complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 
  1. La conferenza  di  servizi  assume  le  determinazioni  relative
all'organizzazione dei propri lavori a  maggioranza  dei  presenti  e
puo' svolgersi per via telematica. 
  2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve  pervenire  alle  amministrazioni  interessate,  anche  per  via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima  della  relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni  convocate
possono   richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa  data;  in  tale  caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque  entro
i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data  della  riunione
puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi  nel  caso  la
richiesta  provenga  da  un'autorita'  preposta   alla   tutela   del
patrimonio culturale. I responsabili degli  sportelli  unici  per  le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni,  o
altre  autorita'   competenti   concordano   con   i   Soprintendenti
territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale,  delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di  assenso
o consultivi comunque denominati di competenza del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali. 
  2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e  14-bis
sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il  progetto   dedotto   in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 
  2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di  voto,
i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in  cui  il
procedimento amministrativo  o  il  progetto  dedotto  in  conferenza
implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto  o  indiretto
sulla  loro  attivita'.  Agli  stessi  e'  inviata,  anche  per   via
telematica e con congruo anticipo, comunicazione  della  convocazione
della conferenza di  servizi.  Alla  conferenza  possono  partecipare
inoltre, senza diritto di  voto,  le  amministrazioni  preposte  alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. 
  3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque  in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi  partecipano  determinano  il  termine  per  l'adozione  della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono  superare
i  novanta  giorni,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4.  Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione  procedente  provvede  ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 
  3-bis.  In  caso  di  opera  o  attivita'  sottoposta  anche   ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si  esprime,  in  via
definitiva, in sede di  conferenza  di  servizi,  ove  convocata,  in
ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, 42.
  4.Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis  Nei  casi  in
cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi  si  esprime  dopo
aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al  comma
3  resta  sospeso,  per  un   massimo   di   novanta   giorni,   fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale.  Se
la VIA  non  interviene  nel  termine  previsto  per  l'adozione  del
relativo provvedimento, l'amministrazione competente  si  esprime  in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi  al  termine  predetto.  Tuttavia,   a   richiesta   della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,  il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri trenta giorni  nel  caso  che  si  appalesi  la  necessita'  di
approfondimenti istruttori. Per assicurare il  rispetto  dei  tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale   puo'   far    eseguire    anche    da    altri    organi
dell'amministrazione   pubblica   o   enti   pubblici    dotati    di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero  da  istituti
universitari  tutte  le  attivita'  tecnico-istruttorie  non   ancora
eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti  o  indiretti  sono
posti a  esclusivo  carico  del  soggetto  committente  il  progetto,
secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della  conferenza  di
servizi e' stato sottoposto positivamente  a  valutazione  ambientale
strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni,  ivi  compresi
gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono  essere  utilizzati,  senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella  medesima
sede, statale o regionale,  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta  la
decisione concernente la VIA  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 14-quater, nonche' quelle  di  cui  agli  articoli  16,
comma 3, e 17,  comma  2,  si  applicano  alle  sole  amministrazioni
preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e
della pubblica incolumita. 
  6. Ogni amministrazione  convocata  partecipa  alla  conferenza  di
servizi attraverso un unico rappresentante  legittimato,  dall'organo
competente,   ad   esprimere   in   modo   vincolante   la   volonta'
dell'amministrazione  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della
stessa. 
  6-bis. All'esito dei lavori della  conferenza,  e  in  ogni  caso
scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi  3  e  4,  l'amministrazione
procedente, in caso  di  VIA  statale,  puo'  adire  direttamente  il
consiglio dei ministri  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri  casi,
valutate le specifiche risultanze della conferenza  e  tenendo  conto
delle  posizioni  prevalenti  espresse  in  quella  sede,  adotta  la
determinazione  motivata  di   conclusione   del   procedimento   che
sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza  delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate  a  partecipare  ma
risultate   assenti,   alla   predetta   conferenza.    La    mancata
partecipazione alla conferenza  di  servizi  ovvero  la  ritardata  o
mancata adozione della determinazione  motivata  di  conclusione  del
procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale
o disciplinare e amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione
della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto  del  privato
di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine
di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.)) 
  ((7. Si considera  acquisito  l'assenso  dell'amministrazione,  ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute  e  della  pubblica
incolumita', alla tutela  paesaggistico-territoriale  e  alla  tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,  il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non  abbia
espresso    definitivamente    la    volonta'    dell'amministrazione
rappresentata.
  8. In sede di conferenza di servizi possono essere  richiesti,  per
una  sola  volta,  ai  proponenti  dell'istanza  o   ai   progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se  questi  ultimi  non  sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni,  si  procede
all'esame del provvedimento. 
  9. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010,  n.  78,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a  VIA  e'
pubblicato, a cura  del  proponente,  unitamente  all'estratto  della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale  in
caso di VIA regionale e in  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  decorrono  i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale  da  parte
dei soggetti interessati. 
                                            
                           Art. 14-quater. 
     (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) 
 
  1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti  delle  amministrazioni
ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 26 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,   n.   152,    paesaggistico-territoriale,    del    patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', regolarmente convocate alla  conferenza  di  servizi,  a
pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a
questioni connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
medesima e deve recare  le  specifiche  indicazioni  delle  modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. 
  3. Al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  117,  ottavo  comma,
della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale,  di  cui  alla  parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12  aprile
2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga  espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120  della  Costituzione,  e'
rimessa  dall'amministrazione  procedente  alla   deliberazione   del
Consiglio dei Ministri,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,
previa intesa con la Regione o le  Regioni  e  le  Province  autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa  intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale  o  tra  piu'
enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta  entro  trenta  giorni,  la
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  essere   comunque
adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione  o  da
una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai
fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni  dalla  data
di  rimessione  della  questione  alla  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri con la partecipazione della regione  o  della  provincia
autonoma, degli enti  locali  e  delle  amministrazioni  interessate,
attraverso   un   unico   rappresentante   legittimato,   dall'organo
competente,   ad   esprimere   in   modo   vincolante   la   volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale  riunione
i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie
alla  individuazione  di  una  soluzione  condivisa,  anche  volta  a
modificare il progetto originario. Se l'intesa non e'  raggiunta  nel
termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una  seconda  riunione
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita'
della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche
le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia
comunque raggiunta  l'intesa,  in  un  ulteriore  termine  di  trenta
giorni, le trattative, con le  medesime  modalita'  delle  precedenti
fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare  i  punti
di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa  non  e'
raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  puo'  essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle  regioni
o delle province autonome interessat). 
  3-bis. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA  E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241. 
  3-ter. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA  E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241. 
  3-quater.  IL  D.L.  31  MAGGIO  2010,  N.   78,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N.  122  HA  DISPOSTO  CHE  IL
PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER
DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. 
  3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le   prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di  autonomia  e  dalle
relative norme di attuazione. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. 
  5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e  in  caso  di
provvedimento negativo trova  applicazione  l'articolo  5,  comma  2,
lettera c-bis), della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. 
 
------------- 
note
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio
2012, n. 179 (in G.U.  1a  s.s.  18/7/2012,  n.  29),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma  3,  lettera  b),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il  comma  3  del
presente articolo) "nella parte  in  cui  prevede  che,  in  caso  di
dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una  Regione  o
da  una  Provincia  autonoma,  in  una  delle  materie   di   propria
competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il  breve  termine  di
trenta giorni, l'intesa,  «il  Consiglio  dei  ministri  delibera  in
esercizio del proprio potere sostitutivo con  la  partecipazione  dei
Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»". 
                                            
                          Art. 14-quinquies 
  (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). 
1.  Nelle  ipotesi   di   conferenza   di   servizi   finalizzata
all'approvazione del progetto  definitivo  in  relazione  alla  quale
trovino applicazione le procedure  di  cui  agli  articoli  37-bis  e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  sono  convocati  alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari  di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge. 
                                            
                              Art. 15. 
               (Accordi fra pubbliche amministrazioni) 
 
  1. Anche al di fuori delle ipotesi previste  dall'articolo  14,  le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro  accordi
per disciplinare lo svolgimento in  collaborazione  di  attivita'  di
interesse comune. 
  2. Per detti  accordi  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 
  2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013  gli  accordi  di  cui  al
comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi  dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firma
elettronica   qualificata,   pena   la   nullita'    degli    stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                              Art. 16. 
                       (Attivita' consultiva) 
 
  1. Gli organi consultivi delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29,  sono  tenuti  a  rendere  i  pareri  ad  essi  obbligatoriamente
richiesti entro venti giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi,  sono  tenuti  a  dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del  termine
entro il quale il  parere  sara'  reso,  che  comunque  non  puo'
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta)). 
  ((2. In  caso  di  decorrenza  del  termine  senza  che  sia  stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che  l'organo  adito  abbia
rappresentato    esigenze     istruttorie,     e'     in     facolta'
dell'amministrazione  richiedente  di   procedere   indipendentemente
dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine  senza
che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza  che  l'organo
adito abbia  rappresentato  esigenze  istruttorie,  l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente  dall'espressione  del  parere.
Salvo il caso di omessa richiesta del  parere,  il  responsabile  del
procedimento non puo' essere chiamato a  rispondere  degli  eventuali
danni derivanti dalla  mancata  espressione  dei  pareri  di  cui  al
presente comma. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  in  caso
di pareri che debbano essere rilasciati da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale  e  della  salute
dei cittadini. 
  4. Nel caso in cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie,  i  termini  di  cui  al  comma  1  possono   essere
interrotti per  una  sola  volta  e  il  parere  deve  essere  reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli  elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 
  5.  I  pareri  di  cui  al  comma  1  sono  trasmessi  con  mezzi
telematici. 
  6. Gli organi consultivi dello  Stato  predispongono  procedure  di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. 
  6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127  del  codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modificazioni. 
                                            
                              Art. 17. 
                    (( (Valutazioni tecniche) )) 
 
  1. Ove per disposizione espressa di  legge  o  di  regolamento  sia
previsto che  per  l'adozione  di  un  provvedimento  debbano  essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi  od  enti
appositi e tali organi ed enti non  provvedano  o  non  rappresentino
esigenze istruttorie di  competenza  dell'amministrazione  procedente
nei termini prefissati dalla  disposizione  stessa  o,  in  mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile
del procedimento deve chiedere le suddette  valutazioni  tecniche  ed
altri organi dell'amministrazione pubblica o  ad  enti  pubblici  che
siano dotati di  qualificazione  e  capacita'  tecnica  equipollenti,
ovvero ad istituti universitari. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  in  caso  di
valutazioni che debbano essere prodotte da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale  e  della  salute
dei cittadini. 
  3. Nel caso in cui  l'ente  od  organo  adito  abbia  rappresentato
esigenze  istruttorie  all'amministrazione  procedente,  si   applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16. 
                                            
                               Art. 18 
                        (Autocertificazione) 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni  in  materia  di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui  alla  legge  4  gennaio
1968, n. 15, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157)). 
  2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
necessari  per  l'istruttoria  del   procedimento,   sono   acquisiti
d'ufficio quando sono in  possesso  dell'amministrazione  procedente,
ovvero  sono  detenuti,   istituzionalmente,   da   altre   pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente  puo'  richiedere  agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 
  3.  Parimenti  sono  accertati  d'ufficio  dal   responsabile   del
procedimento  i  fatti,  gli  stati  e  le  qualita'  che  la  stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare. 
                                            
                               Art. 19 
        (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia) 
  1.  Ogni  atto  di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,  comprese  le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l'esercizio
di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale  il  cui
rilascio dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
presupposti  richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi   a
contenuto generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio  degli  atti  stessi,  e'  sostituito  da  una  segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica
sicurezza,   all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria.  La  segnalazione  e'  corredata
dalle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni  e  dell'atto  di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa  vigente,  dalle
attestazioni e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero  dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle  imprese  di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni  sono  corredate
dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di
competenza dell'amministrazione.  Nei  casi  in  cui  la  normativa
vigente prevede l'acquisizione di atti o  pareri  di  organi  o  enti
appositi, ovvero l'esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono
comunque  sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
asseverazioni o certificazioni di cui al  presente  comma,  salve  le
verifiche   successive   degli   organi   e   delle   amministrazioni
competenti.  La  segnalazione,   corredata   delle   dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati  tecnici,
puo' essere presentata mediante  posta  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'  previsto
l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
segnalazione si considera presentata al momento  della  ricezione  da
parte dell'amministrazione. 
  2. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente. 
  3. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa, salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti
entro un termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni  caso  non
inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via  di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  dell'atto   di
notorieta'  false  o  mendaci,  l'amministrazione,   ferma   restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma  6,  nonche'  di
quelle di cui al capo VI del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'  sempre  e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
primo  periodo  del  comma  3  ovvero  di   cui   al   comma   6-bis,
all'amministrazione e' consentito intervenire solo  in  presenza  del
pericolo di un danno per il patrimonio  artistico  e  culturale,  per
l'ambiente, per la salute, per la  sicurezza  pubblica  o  la  difesa
nazionale  e  previo  motivato  accertamento  dell'impossibilita'  di
tutelare   comunque    tali    interessi    mediante    conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 
  4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle   attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario,  ivi  comprese  quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal  testo
unico in materia di intermediazione finanziaria  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
  6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,  chiunque,  nelle
dichiarazioni  o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano   la
segnalazione di  inizio  attivita',  dichiara  o  attesta  falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni. 
  6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo  del  comma  3  e'  ridotto  a  trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19) 
  6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e  la   dichiarazione   di   inizio   attivita'   non   costituiscono
provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.   Gli   interessati
possono   sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
all'amministrazione e, in caso di  inerzia,  esperire  esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. 
------------- 
note
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3,  comma
1) che il termine di cui al comma 2, del  presente  articolo  decorre
dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia  o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari".  (con  l'art.  3,  comma  4)  che   "Nel   caso   in   cui
l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma  3,
il termine del procedimento decorre comunque  dal  ricevimento  della
denuncia o della domanda." 

  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  5,  comma  2,
lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si  interpretano  nel  senso  che  le  stesse  si
applicano alle  denunce  di  inizio  attivita'  in  materia  edilizia
disciplinate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n.380, con esclusione dei casi in cui  le  denunce  stesse,  in
base  alla  normativa  statale  o  regionale,  siano  alternative   o
sostitutive  del  permesso  di  costruire.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  si  interpretano
altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle
leggi regionali che, in attuazione dell'articolo  22,  comma  4,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
abbiano ampliato  l'ambito  applicativo  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso  che,  nei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
la Scia non sostituisce gli atti  di  autorizzazione  o  nulla  osta,
comunque  denominati,  delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale." 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                               Art. 20 
                         (Silenzio assenso) 
 
  1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti  amministrativi  il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento  di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori  istanze  o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il  provvedimento  di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 
  2. L'amministrazione competente puo' indire,  entro  trenta  giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo  conto  delle  situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati. 
  3. Nei casi in cui il  silenzio  dell'amministrazione  equivale  ad
accoglimento  della  domanda,   l'amministrazione   competente   puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico,
l'ambiente,   la   difesa   nazionale,   la    pubblica    sicurezza,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute  e  la  pubblica
incolumita',  ai  casi  in  cui  la  normativa   comunitaria   impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione   come   rigetto
dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto  con  i  Ministri
competenti. 
  5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2  LUGLIO  2010,  N.  104,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1a) 
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: 
 (con l'art. 3, comma 1) che il  termine  di  cui  al  comma  2,  del
presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia  o
della domanda del privato. 
 (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari". 
 (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui  l'amministrazione  non
provveda alla comunicazione  di  cui  al  comma  3,  il  termine  del
procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o  della
domanda." 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                               Art. 21 
                    (Disposizioni sanzionatorie) 
 
  1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli  19  e  20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei  presupposti  e  dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci  o  di
false attestazioni non e' ammessa la conformazione  dell'attivita'  e
dei suoi effetti a legge  o  la  sanatoria  prevista  dagli  articoli
medesimi ed  il  dichiarante  e'  punito  con  la  sanzione  prevista
dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il  fatto  costituisca
piu' grave reato. 
  2.  Le  sanzioni  attualmente  previste  in  caso  di   svolgimento
dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o
in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi  di  coloro  i
quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e  20  in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,  in  contrasto  con  la
normativa vigente. 
  2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione  e
controllo su attivita' soggette  ad  atti  di  assenso  da  parte  di
pubbliche amministrazioni previste da  leggi  vigenti,  anche  se  e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20. 
                                            

CAPO IV-BIS
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
REVOCA E RECESSO

                             Art. 21-bis 
 (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica  dei
                             privati). 
 
  1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei  privati
acquista efficacia nei  confronti  di  ciascun  destinatario  con  la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite  per
la notifica  agli  irreperibili  nei  casi  previsti  dal  codice  di
procedura  civile.  Qualora  per  il  numero   dei   destinatari   la
comunicazione personale non sia possibile o  risulti  particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede  mediante  forme  di  pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.  Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio  puo'  contenere  una  motivata  clausola  di
immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci. 
                                            
                             Art. 21-ter 
                       (( (Esecutorieta'). )) 
 
  1. Nei  casi  e  con  le  modalita'  stabiliti  dalla  legge,  le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il  provvedimento  costitutivo  di
obblighi indica il termine e le modalita'  dell'esecuzione  da  parte
del soggetto  obbligato.  Qualora  l'interessato  non  ottemperi,  le
pubbliche  amministrazioni,  previa   diffida,   possono   provvedere
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste
dalla legge. 
  2. Ai fini dell'esecuzione delle  obbligazioni  aventi  ad  oggetto
somme  di  denaro  si  applicano  le  disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato. 
                                            
                           Art. 21-quater 
         (( (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento).)) 
 
  1.  I  provvedimenti  amministrativi   efficaci   sono   eseguiti
immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito  dalla  legge  o
dal provvedimento medesimo. 
  2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per  il  tempo  strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha  emanato  ovvero  da  altro
organo  previsto  dalla  legge.  Il  termine  della  sospensione   e'
esplicitamente indicato  nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere
prorogato o  differito  per  una  sola  volta,  nonche'  ridotto  per
sopravvenute esigenze. 
                                            
                          Art. 21-quinquies 
                     (Revoca del provvedimento) 
 
  1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento  della  situazione  di  fatto  o   di   nuova   valutazione
dell'interesse pubblico originario, il  provvedimento  amministrativo
ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte  dell'organo  che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La  revoca
determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a  produrre
ulteriori effetti. Se la revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo  di
provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.  2  LUGLIO
2010, N. 104. 
  1-bis. Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad  efficacia
durevole o istantanea  incida  su  rapporti  negoziali,  l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli  interessati  e'  parametrato  al
solo danno emergente e tiene conto sia  dell'eventuale  conoscenza  o
conoscibilita' da parte dei contraenti della  contrarieta'  dell'atto
amministrativo  oggetto  di  revoca   all'interesse   pubblico,   sia
dell'eventuale  concorso  dei  contraenti   o   di   altri   soggetti
all'erronea  valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto   con
l'interesse pubblico. 
  1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 
                                            
                           Art. 21-sexies 
                    (( (Recesso dai contratti).)) 
 
  1.  Il  recesso  unilaterale   dai   contratti   della   pubblica
amministrazione e' ammesso  nei  casi  previsti  dalla  legge  o  dal
contratto. 
                                            
                           Art. 21-septies 
                    (Nullita' del provvedimento). 
 
  1.  E'  nullo  il  provvedimento  amministrativo  che  manca  degli
elementi  essenziali,  che  e'  viziato  da   difetto   assoluto   di
attribuzione, che e' stato adottato  in  violazione  o  elusione  del
giudicato, nonche' negli  altri  casi  espressamente  previsti  dalla
legge. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
                                            
                           Art. 21-octies 
              (( (Annullabilita' del provvedimento).)) 
 1. E' annullabile il  provvedimento  amministrativo  adottato  in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 
  2. Non e' annullabile il provvedimento adottato  in  violazione  di
norme sul procedimento o sulla  forma  degli  atti  qualora,  per  la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il  suo  contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello  in  concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per  mancata  comunicazione  dell'avvio  del   procedimento   qualora
l'amministrazione  dimostri  in  giudizio  che   il   contenuto   del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. 
                                            
                           Art. 21-nonies 
                   (( (Annullamento d'ufficio).)) 
 
  1.  Il  provvedimento   amministrativo   illegittimo   ai   sensi
dell'articolo   21-octies   puo'    essere    annullato    d'ufficio,
sussistendone le ragioni di  interesse  pubblico,  entro  un  termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi  dei  destinatari  e  dei
controinteressati, dall'organo che lo ha  emanato,  ovvero  da  altro
organo previsto dalla legge. 
  2. E' fatta salva la possibilita' di  convalida  del  provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed  entro
un termine ragionevole. 
                                            

CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

                              Art. 22. 
           (Definizioni e principi in materia di accesso). 
  1. Ai fini del presente capo si intende: 
     a) per "diritto di accesso", il  diritto  degli  interessati  di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; 
  b) per "interessati", tutti i  soggetti  privati,  compresi  quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano  un  interesse
diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una   situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e'  chiesto
l'accesso; 
  c)  per  "controinteressati",  tutti  i  soggetti,  individuati   o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che  dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso  il   loro
diritto alla riservatezza; 
  d) per "documento amministrativo", ogni  rappresentazione  grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e  concernenti
attivita'  di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 
  e) per "pubblica amministrazione",  tutti  i  soggetti  di  diritto
pubblico e i soggetti di  diritto  privato  limitatamente  alla  loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o
comunitario. 
  2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio  generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza. 
  3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad  eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 
  4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma  di  documento  amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da parte della persona  cui  i
dati si riferiscono. 
  5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di  soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si  informa  al
principio di leale cooperazione istituzionale. 
  6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la  pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i  documenti  amministrativi
ai quali si chiede di accedere. 
                                            
                              Art. 23. 
        (( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) )) 
 
  1. Il diritto di accesso di cui all'articolo  22  si  esercita  nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende  autonome  e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici  servizi.  Il
diritto di accesso nei confronti delle Autorita'  di  garanzia  e  di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24. 
                                            
                               Art. 24 
              (( (Esclusione dal diritto di accesso).)) 
  1. Il diritto di accesso e' escluso: 
    a) per i documenti coperti da segreto di  Stato  ai  sensi  della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti  dalla
legge, dal  regolamento  governativo  di  cui  al  comma  6  e  dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
    b) nei procedimenti tributari,  per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che li regolano; 
    c) nei confronti dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione; 
    d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi. 
  2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti  da  esse  formati  o  comunque   rientranti   nella   loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 
  3. Non sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate  ad  un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 
  4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
  5. I documenti contenenti informazioni connesse agli  interessi  di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di  tale  connessione.  A  tale  fine  le  pubbliche  amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche  l'eventuale  periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 
  6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: 
    a) quando, al di fuori delle ipotesi  disciplinate  dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e  alla
difesa nazionale, all'esercizio della  sovranita'  nazionale  e  alla
continuita' e alla correttezza delle  relazioni  internazionali,  con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati  e  dalle
relative leggi di attuazione; 
    b) quando l'accesso possa arrecare  pregiudizio  ai  processi  di
formazione,  di  determinazione  e  di  attuazione   della   politica
monetaria e valutaria; 
    c) quando i  documenti  riguardino  le  strutture,  i  mezzi,  le
dotazioni, il personale e le  azioni  strettamente  strumentali  alla
tutela dell'ordine pubblico,  alla  prevenzione  e  alla  repressione
della  criminalita'  con  particolare   riferimento   alle   tecniche
investigative, alla identita' delle  fonti  di  informazione  e  alla
sicurezza dei  beni  e  delle  persone  coinvolte,  all'attivita'  di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
    d)  quando  i  documenti  riguardino  la  vita   privata   o   la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi,  imprese
e  associazioni,   con   particolare   riferimento   agli   interessi
epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche'  i  relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti  cui  si
riferiscono; 
    e)  quando  i  documenti  riguardino  l'attivita'  in  corso   di
contrattazione collettiva nazionale di  lavoro  e  gli  atti  interni
connessi all'espletamento del relativo mandato. 
  7. Deve comunque  essere  garantito  ai  richiedenti  l'accesso  ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per  curare
o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso  di  documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e'  consentito  nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini  previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in
caso di dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita
sessuale. 
                                            
                              Art. 25. 
      (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) 
  1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame  ed  estrazione
di copia dei documenti  amministrativi,  nei  modi  e  con  i  limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito.  Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso  del  costo  di
riproduzione, salve le disposizioni  vigenti  in  materia  di  bollo,
nonche' i diritti di ricerca e di visura. 
  2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.  Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e
che lo detiene stabilmente. 
  3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione  dell'accesso  sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo  24  e  debbono
essere motivati. 
  4. Decorsi inutilmente trenta giorni  dalla  richiesta,  questa  si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e  nei  confronti  degli   atti   delle   amministrazioni   comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico  competente  per  ambito
territoriale,  ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la   suddetta
determinazione. Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la
competenza e' attribuita al difensore civico competente per  l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta  e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo  27
nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il
ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la  Commissione
per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento,  ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se
questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione  del  difensore  civico  o
della Commissione, l'accesso e' consentito.  Qualora  il  richiedente
l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla  Commissione,  il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore  civico  o
alla Commissione stessa. Se  l'accesso  e'  negato  o  differito  per
motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a  soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la  protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine  di  dieci
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il  quale  il  parere  si
intende reso. Qualora un procedimento di cui  alla  sezione  III  del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158,  159  e  160  del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica  amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il  Garante  per  la
protezione dei dati personali chiede il parere,  obbligatorio  e  non
vincolante,   della   Commissione   per   l'accesso   ai    documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende  il  termine  per  la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del  parere,  e  comunque
per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine,  il
Garante adotta la propria decisione. 
  5.   Le   controversie   relative   all'accesso   ai    documenti
amministrativi   sono   disciplinate   dal   codice   del    processo
amministrativo.
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
                                            
                              Art. 26. 
                     (Obbligo di pubblicazione) 
 
  1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33. 
  2. Sono altresi' pubblicate, nelle  forme  predette,  le  relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in  generale,  e'
data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni  attuative  della
presente legge e a tutte le  iniziative  dirette  a  precisare  ed  a
rendere effettivo il diritto di accesso. 
  3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia  integrale,
la liberta' di accesso ai documenti indicati  nel  predetto  comma  1
s'intende realizzata. 
                                            
                               Art. 27 
      (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). 
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 
  2. La Commissione  e'  nominata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri.  Essa  e'
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed e'  composta  da  dieci  membri,  dei  quali  due
senatori e due deputati, designati dai  Presidenti  delle  rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla  legge  2  aprile
1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei  rispettivi
organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo  in
materie giuridiche. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri  che
costituisce il supporto  organizzativo  per  il  funzionamento  della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un  numero  di  esperti
non superiore a cinque unita', nominati  ai  sensi  dell'articolo  29
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza  dei  presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne  determina  la
decadenza
3. La  Commissione  e'  rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i  membri
parlamentari si  procede  a  nuova  nomina  in  caso  di  scadenza  o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157. 
  5. La Commissione adotta le determinazioni  previste  dall'articolo
25, comma 4; vigila affinche'  sia  attuato  il  principio  di  piena
conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione  con  il
rispetto  dei  limiti  fissati  dalla  presente  legge;  redige   una
relazione annuale sulla  trasparenza  dell'attivita'  della  pubblica
amministrazione,  che  comunica  alle  Camere  e  al  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri;  propone  al  Governo  modifiche  dei  testi
legislativi e regolamentari che siano  utili  a  realizzare  la  piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 
  6.  Tutte  le  amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare   alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad  eccezione  di  quelli  coperti  da
segreto di Stato. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.
                              Art. 28. 
 (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  in  materia  di
                       segreto di ufficio)  
 
  1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito  dal
seguente; 
  "Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non  ne  abbia  diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni  amministrative,
in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza  a
causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle  norme  sul  diritto  di  accesso.  Nell'ambito  delle
proprie attribuzioni, l'impiegato preposto  ad  un  ufficio  rilascia
copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento". 
                                            

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 29. 
 
                (Ambito di applicazione della legge). 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si   applicano   alle
amministrazioni  statali  e  agli   enti   pubblici   nazionali.   Le
disposizioni  della  presente  legge  si  applicano,  altresi',  alle
societa' con totale o  prevalente  capitale  pubblico,  limitatamente
all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni  di  cui
agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche'  quelle
del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 
  2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle  garanzie  del  cittadino
nei riguardi dell'azione  amministrativa,  cosi'  come  definite  dai
principi stabiliti dalla presente legge. 
  2-bis. Attengono ai livelli essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  le
disposizioni della presente legge concernenti  gli  obblighi  per  la
pubblica   amministrazione    di    garantire    la    partecipazione
dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato  e  di  assicurare  l'accesso
alla documentazione  amministrativa,  nonche'  quelle  relative  alla
durata massima dei procedimenti. 
  2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali  delle  prestazioni
di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione le disposizioni  della  presente  legge  concernenti  la
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  e  il  silenzio
assenso e la conferenza di servizi,  salva  la  possibilita'  di
individuare, con intese  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano. 
  2-quater.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nel  disciplinare  i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle  disposizioni
attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  ai  commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. 
  2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione  alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione. 
                                            
                              Art. 30. 
                      (Atti di notorieta')  
 
  1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti  prevedono  atti
di notorieta'  o  attestazioni  asseverate  da  testimoni  altrimenti
denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due. 
  2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e  alle  imprese
esercenti servizi di pubblica necessita' e di  pubblica  utilita'  di
esigere atti di notorieta' in luogo della  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  prevista  dall'articolo  4  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita'  personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. 
                                            
                              Art. 31. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15)) 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 7 agosto 1990 
    
                   COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri

    
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI