LEGGE 8 maggio 1989, n. 186
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978.
Vigente al: 19-10-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978.Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della convenzione stessa.Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 maggio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLIConvention Parte di provvedimento in formato grafico
CAPITOLO I
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA AL CONTROLLO SULL'ACQUISTO E LA DETENZIONE DI ARMI DA FUOCO DA PARTE DI PRIVATI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' di attuare una piu' stretta unione tra i suoi Membri; Considerata la minaccia rappresentata dall'uso sempre crescente di armi da fuoco per fini criminali; Consapevoli del fatto che dette armi da fuoco sono spesso acquistate all'astero; Desiderosi di istituire sul piano internazionale efficaci metodi di controllo sugli spostamenti delle armi da fuoco al di la' delle frontiere; Consapevoli della necessita' di evitare misure che possono intralciare il commercio internazionale lecito o possano portare a forme di controllo alle frontiere inapplicabili o troppo onerose, in contraddizione con gli obbiettivi moderni di libera circolazione dei beni e delle persone, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione: a) il termine "arma da fuoco" ha il significato che gli viene attribuito all'Allegato I della presente Convenzione; b) il termine "persona" designa altresi' una persona giuridica che ha una ditta sul territorio di una Parte Contraente; c) il termine "armaiolo" designa una persona la cui attivita' professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, vendita, acquisto, scambio o noleggio di armi da fuoco; d) il termine "residente" designa una persona che ha la sua residenza abituale sul territorio di una Perte Contraente, ai sensi della Norma N 9 dell'Allegato alla Risoluzione (72) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.Articolo 2 Le parti Contraenti si impegnano a fornirsi mutua assistenza tramite le autorita' amministrative competenti per quanto riguarda la repressione dei traffici illeciti di armi da fuoco e per la ricerca e la scoperta di armi da fuoco trasferite dal territorio di uno Stato nel territorio di un altro Stato.Articolo 3 Ciascuna Parte contraente ha la liberta' di approvare leggi e regolamenti relativi ad armi da fuoco con riserva che dette leggi e regolamenti non siano incompatibili con le disposizioni della presente Convenzione.Articolo 4 La presente Convenzione non si applica alla transazioni di armi da fuoco, nelle quali tutte le parti siano degli Stati o agiscano per conto di Stati.CAPITOLO II
NOTIFICA DELLE TRANSIZIONI
Articolo 5 1. Se un'arma da fuoco che si trova sul territorio di una Parte Contraente viene venduta, trasferita o ceduta a qualunque titolo ad una persona che risiede sul territorio di una altra Parte Contraente, la prima Parte lo notifica alla seconda conformemente alle modalita' previste agli articoli 8 e 9; 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna Parte Contraente adotta le misure necessarie affinche' qualunque persona che vende, trasferisce o cede a qualunque titolo un'arma da fuoco che si trova sul suo territorio, fornisca informazioni sulla transazione alle autorita' competenti di detta Parte.Articolo 6 Se un'arma da fuoco che si trova sul territorio di una Parte Contraente viene trasferita in modo permanente e senza trasferimento del possesso sul territorio di un'altra Parte Contraente, la prima Parte lo notifica alla seconda, conformemente alle modalita' previste agli articoli 8 e 9.Articolo 7 Le notifiche di cui agli articoli 5 e 6 sono altresi' inviate alle Parti Contraenti attraverso il cui territorio transita un'arma da fuoco qualora lo stato di provenienza di detta arma ritenga utile una tale informazione.Articolo 8 1. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 vengono inviate il piu' rapidamente possibile. Le Parti Contraenti faranno in modo che la notifica preceda la transazione o il trasferimento in questione, in mancanza di che dovra' essere inviata il piu' presto possibile. 2. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 indicheranno, in particolare: a) le generalita', il numero di passaporto o della carta d'identita' e l'indirizzo della persona alla quale l'arma da fuoco in questione viene venduta, trasferita o ceduta a qualunque titolo o della persona che trasferisce in modo permanente un'arma da fuoco nel territorio di un'altra Parte Contraente, senza trasferimento del possesso; b) il tipo, la marca e le caratteristiche dell'arma da fuoco in questione, nonche' il suo numero od ogni altro segno particolare.Articolo 9 1. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 vengono effettuate tra le autorita' nazionali designate dalle Parti Contraenti. 2. Se del caso, le notifiche possono essere trasmesse tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol). 3. Ogni Stato designera', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, con dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, l'autorita' alla quale dovranno essere inviate le notifiche. Notifichera' immediatamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni successivo cambiamento della designazione di dette autorita'.CAPITOLO III
DOPPIA AUTORIZZAZIONE
Articolo 10 1 Ciascuna Parte Contraente adottera' le misure adeguate a garantire che nessun'arma da fuoco che si trova sul suo territorio venga venduta, trasferita o ceduta a qualunque titolo ad una persona non residente che non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione delle autorita' competenti di detta Parte Contraente. 2. Detta autorizzazione viene data solo se le predette autorita' competenti si sono preventivamente accertate che una autorizzazione relativa alla transazione in questione e' stata concessa a detta persona dalle autorita' competenti della Parte Contraente in cui detta persona ha la sua residenza. 3. Se detta persona prende possesso di un'arma da fuoco nel territorio di una Parte Contraente in cui avviene la transazione, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 sara' rilasciata solo in conformita' e alle condizioni in cui un'autorizzazione sarebbe rilasciata per una transazione tra residenti della Parte Contraente interessata. Se l'arma da fuoco viene immediatamente esportata, le autorita' di cui al paragrafo 1 hanno il solo obbligo di accertarsi che le autorita' della Parte Contraente nella quale la persona risiede abbiamo autorizzato detta transazione in particolare o analoghe transazioni in generale. 4. Le autorizzazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere sostituite da un permesso internazionale.Articolo 11 Ogni Stato, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, indichera' qual'e' l'autorita' competente per il rilascio delle autorizzazioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 10. Notifichera' subito al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni successiva modifica della designazione di dette autorita'.CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 12 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' sottoposta alla ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sarannno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratifichera', accettera' o approvera' successivamente, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.Articolo 13 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. La decisione relativa a detto invito sara' presa in conformita' all'articolo 20. d) dello Statuto del Consiglio d'Europa e dovra' ottenere il consenso unanime degli Stati membri del Consiglio d'Europa che sono Parti Contraenti alla Convenzione. 2. L'adesione avverra' con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.Articolo 14 1. Ogni Stato puo', al momento della firma, o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali la presente Convenzione verra' applicata. 2. Ogni Stato puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, o successivamente, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e per il quale assicura le relazioni internazionali o per il quale e' abilitato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in detta dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.Articolo 15 1. Ogni Stato puo' al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, dichiarare di volersi avvalere di una o piu' riserve di cui all'Allegato II della presente Convenzione. 2. Ogni Parte Contraente che formula una riserva in virtu' del precedente paragrafo puo' ritirarla tutto o in parte mediante una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto alla data del suo ricevimento. 3. La Parte Contraente che ha formulato una riserva in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo non puo' pretendere l'applicazione da parte di un'altra Parte della disposizione oggetto della riserva; tuttavia essa puo', se la riserva e' parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa stessa l'abbia accettata.Articolo 16 1. Le Parti Contraenti non possono concludere tra di loro acccordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolate dalla presente convenzione se non per completare le disposizioni di quest'ultima o per facilitare l'applicazione dei principi ivi contenuti. 2. Tuttavia, se due o piu' Parti Contraenti hanno stabilito o stanno per stabilire i loro rapporti sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare che impone loro obblighi piu' estesi, esse hanno la facolta' di regolare i loro reciproci rapporti in materia basandosi esclusivamente su detti sistemi nonostante le disposizioni della presente Convenzione. 3. Le Parti contraenti che escluderanno dai loro reciproci rapporti l'applicazione della presente convenzione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, invieranno a tal fine una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.Articolo 17 1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa segue l'esecuzione della presente Convenzione e fara' di tutto per facilitare il regolamento amichevole delle eventuali difficolta' che dovessero sorgere nell'esecuzione della convenzione. 2. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali puo', alla luce dell'evoluzione tecnica, sociale ed economica, formulare e sottoporre al comitato dei Ministri del consiglio d'Europa proposte al fine di emendare o di completare le disposizioni della presente Convenzione e, in particolare, di modificare il contenuto dell'Allegato 1.Articolo 18 1. In caso di guerra o di altri eventi eccezionali, ogni Parte Contraente potra' fissare norme che deroghino temporaneamente alle disposizioni della presente convenzione e con effetto immediato. Essa notifichera' subito al Segretario Generale del Consiglio d'Europa tale deroga e la cessazione di suoi effetti. 2. Ogni Parte Contraente potra' denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.Articolo 19 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che hanno aderito alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) Il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente convenzione conformemente ai suoi articoli 12 e 13; d) ogni dichiarazione o notifica ricevuta in applicaione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9; e) ogni dichiarazione o notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11; f) ogni dichiarazione o notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14; g) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 15; h) il ritiro di ogni riserva efettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 15; i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 16 e relative ad una legislazione uniforme o a un regime particolare; j) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18 e la data in cui, secondo il caso, la deroga viene fatta o decade; k) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18 e la data in cui la dununcia avra' effetto. In fede di che, i firmatari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Strasburgo, il 28 giugno 1978, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviera' copia certificata conforme a ciascuno stato firmatario e aderente. (seguono firme). Copia certificata conforme all'unico originale in lingua francese e inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Strasburgo, 10 luglio 1978. Il Vice Direttore degli affari giuridici del Consiglio d'Europa, Erik HARREM0ESAPPENDICI - ALLEGATI ALLEGATO I A. Ai fini della presente Convenzione il termine "arma da fuoco" designa: 1. Ogni oggetto che: i) e' stato creato o adattato, per servire come arma attraverso la quale dei pallini di piombo, una pallottola o un altro proiettile, o sostanza nociva gassosa liquida o di altro genere possono essere sparati tramite una pressione esplosiva, gassosa o atmosferica o per mezzo di altri agenti propulsori, e ii) corrisponde a una delle seguenti descrizioni particolari restando inteso che i comma da a) ad f) incluso il comma i) non comprendono gli oggetti a propulsione esplosiva: a) armi automatiche; b) armi corte semi-automatiche o a ripetizione o ad un colpo; c) armi lunghe semi-automatiche o a ripetizione con una canna rigata almeno; d) armi lunghe ad un colpo con almeno una canna rigata; e) armi lunghe semi-automatiche o a ripetizione solo a canna (s) liscia (s); f) lancia-razzi portatili; g) ogni arma o ogni altro strumento creato in modo da poter causare un danno alla vita o alla salute delle persone con il lancio di sostanze stupefacenti, tossiche e corrosive; h) lancia-fiamme destinati all'attacco o alla difesa; i) armi lunghe ad un colpo a canna (s) liscia (s) soltanto; j) armi lunghe a propulsione a gas; k) armi corte a propulsione a gas; l) armi lunghe a propulsione ad aria compressa; m) armi corte a propulsione ad aria compressa; n) armi che lanciano proiettili spinti solo da una molla. A condizione che sia escluso da questo paragrafo 1 ogni oggetto che altrimenti vi sarebbe incluso, ma che: i) e' stato definitivamente reso inadatto all'uso; ii) non e' sottoposto ad un controllo a causa della sua scarsa potenza; iii) e' stato creato per motivi di allarme, di segnalazione, di salvataggio, di macellazione, di caccia o pesca all'arpione, o destinato a scopi industriali o tecnici a condizione che possa essere utilizzato solo per questo uso specifico; iv) non e' sottoposto nel paese di provenienza a controlli perche' oggetto antico. 2. Il meccanismo di propulsione, la camera, il tamburo, o la canna di ogni oggetto compreso nel precedente paragrafo 1. 3. Ogni munizione espressamente destinata ad essere sparata da un oggetto compreso nei comma da a) ad f) incluso e nei comma i), j), k), o n) del precedente paragrafo 1 e ogni sostanza o materia propriamente destinata ad essere sparata ad uno strumento compreso nel comma g del precedente paragrafo 1. 4. I telescopi fari o telescopi con amplificatore elettronico per luci infrarosse o luce residuale a condizione che siano destinati ad essere montati su un oggetto compreso nel precedente paragrafo 1. 5. Un silenziatore destinato ad essere montato su un oggetto incluso nel precedente paragrafo 1. 6. Ogni granata, bomba od ogni altro proiettile contenente un dispositivo esplosivo o incendiario. B. Ai fini del presente Allegato: a) "arma automatica" designa un'arma che puo' tirare raffiche ogni qualvolta viene premuto il grilletto; b) "arma semi-automatica" designa un'arma che tira un proiettile ogniqualvolta viene premuto il grilletto; c) "arma a ripetizione" designa un'arma che ogniqualvolta si spari, oltre al grilletto deve essere azionato un meccanismo; d) "arma ad un colpo" designa un'arma la cui o le cui canne devono essere caricate prima di ogni colpo; e) "arma corta" designa un'arma la cui canna non supera i 30 centimetri o la cui lunghezza totale non supera i 60 centimetri.ALLEGATO II Ogni Stato puo' dichiarare che si riserva il diritto: a) di non applicare il Capitolo II della presente Convenzione per quanto riguarda uno o piu' soggetti inclusi nei comma da i) a n) incluso nel paragrafo 1 o nei paragrafi 2, 3, 4, 5 o 6 dell'Allegato I alla presente Convenzione: b) di non applicare il Capitolo III della presente Convenzione; c) di non applicare il Capitolo III della presente Convenzione per quanto riguarda uno o piu' oggetti inclusi nei comma da i) a n) incluso del paragrafo 1 o nei paragrafi 2, 3, 4, 5 o 6 dell'Alegato I alla presente Convenzione; d) di non applicare il Capitolo III della presente Convenzione alle transazioni tra armaioli residenti sui territori di due Parti Contraenti.