Modifica dell'art. 10 della legge 18.04.75, n. 110
Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 10, nel sesto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: " La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di TRE per le armi comuni da sparo, NON VI E' LIMITE per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e di DODICI per le armi per uso sportivo".
Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della Direttiva 2008/5 I/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi". Circolare 557/PAS/10900(27)9
Le disposizioni di cui al nuovo primo comma dell'art. 38 entreranno in vigore dal 1°luglio 2011. ad eccezione della possibilità di effettuare la denuncia di detenzione "per via telematica", per la quale sarà necessaria la specifica norma da introdurre al Regolamento del T.U.L.P.S.. Dunque, a decorrere da tale data la denuncia di detenzione dovrà riguardare le armi (anche le armi bianche proprie), nonché le singole parti di anni da fuoco, come definite all'art. 1-bis., comma 1, lett. b) del D. L. n. 527/1992, nonché le munizioni finite o materie esplodenti di qualunque genere. Inoltre, al concetto di "immediatezza" della denuncia che sovente, anche in linea con la giurisprudenza consolidata, veniva presentata ed accettata dagli uffici di p.s. nelle 48 ore successive alla effettiva detenzione delle anni - il nuovo primo comma prevede espressamente che la denuncia in questione debba essere fatta entro "le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità".
Si richiama, poi, particolare attenzione alla modifica introdotta all'art. 8, sesto comma, della legge n. 110/75, per quel che riguarda l'accertamento della capacità tecnica al maneggio delle anni a chi deve richiedere una licenza di commercio in materia di armi. Tale nuova disposizione, che entra in vigore il 1° luglio 2011, stabilisce una "presunzione di idoneità" tecnica al maneggio delle armi solo nei confronti di coloro che "nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza" hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze annate o in uno dei Corpi annati dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente. In tali unici casi, quindi, a congedo delle prime istanze di rilascio delle autorizzazioni richiamate al medesimo articolo 8, dovrà essere presentato anche il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle anni, da conseguire presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale.
DETENZIONE & CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI: Legge 18 aprile 1975, n. 110 Art. 20 LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 . Custodia delle armi e degli esplosivi: Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento: La custodia delle armi di cui agli articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Art. 20-bis (((Omessa custodia di armi). Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso: a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva; b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.))
Le armi e le munizioni devono essere detenute nel luogo indicato in denuncia usando criteri di massima diligenza perchè le stesse non possano essere rubate, usate o maneggiate anche da persone incapaci (bambini). Si deve anche prevenire che le armi siano maneggiate da persone che non hanno abilitazione o licenza a farlo. Ne' le armi ne' le munizioni possono essere lasciate incustodite in altro luogo al di fuori del luogo di detenzione. Le armi o le munizioni quindi non possono essere lasciate incustodite in auto, in garage, cantina, magazzino salvo che, di stretta appartenenza dell'abitazione e garantiscano la stessa sicurezza. art. 20 E 22 L. 110/75 - art 38 TULPS - I componenti di un unico nucleo familiare possono detenere armi nel numero indicato dalle vigenti leggi e cioè ogni componente, "detentore a se stesso", detiene le armi e munizioni di propria pertinenza nella stessa abitazione ove risiedono altri componenti detentori a loro volta di armi e munizioni. Si ha cosi una detenzione che può essere composta per ogni singolo detentore residente in un massimo di 3 armi comuni, 12 armi sportive e un numero illimitato di armi da caccia oltre che alle munizioni dichiarate in denuncia limitate a 200 cartucce non da caccia e 1500 per uso venatorio. Non è contemplato dalle leggi vigenti ma la Questura può prescrivere particolari modalità per la detenzione di armi e munizioni come quella che prevede che ogni singolo possessore le custodisca separatamente dall'altro, la norma invece prevede che ogni proprietario applichi la massima diligenza nella detenzione delle armi e delle munizioni e nel caso specifico egli è consapevole della presenza delle armi del coniuge o componente del nucleo familiare e sa del divieto di comodato delle armi comuni, (non sportive e non da caccia) delle quali (se del coniuge) non può entrare in possesso se non dopo cessione. Tecnicamente se marito e moglie detengono ognuno una pistola classificata comune, l'uno non può trasportare e usare l'arma dell'altro, al contrario se fossero armi sportive o da caccia ciò sarebbe possibile.
Tecnicamente un arma può essere detenuta in casa, carica e pronta all'uso. La si può nascondere e chiudere in un cassetto qualora ci si allontani ma nessuna norma prescrive particolari cautele oltre a quelle della massima cura nel farlo. Se in casa ci sono bambini è d'obbligo custodirla lontano dalla loro portata, cosi come si farà se in casa verranno amici a trovarci. Lo scopo della detenzione di un arma in casa non è sempre e solo quello sportivo e un arma chiusa e scarica in casa non serve poi a nulla la dove si abiti in aperta campagna in zona agricola distante da altre abitazioni, quando però la si lascia incustodita è opportuno renderne difficoltoso il ritrovamento da parte di eventuali ladri.