SENTENZA Cassazione Sezione 1 ; sentenza 05857 del 12-02-2001
(udienza del 7-12- 200); RV.218080

IL CARICATORE E' PARTE DI ARMA


SENTENZA

    Ai fini della disciplina sanzionaria di cui alla legge 2 ottobre 1967 n. 895, modificata con legge 14 ottobre 1974 n. 497, debbono intendersi per "parti di arma" ,non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti deve quindi farsi rientrare anche il caricatore, nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n. 477/91 del consiglio delle comunità europee definisce "parti essenziali dell'arma" (indicandole per le armi da fuoco, nel meccanismo di chiusura, nella camera e nella canna), atteso che la detta definizione è funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione, altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi).




 

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