12.02.2000

 

Poligoni privati - GIP del Tribunale di Latina


SENTENZA

   

 

NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO ***

Imputato:

1) Del reato di cui all'rt. 703 CP per aver sparato senza licenza dell'autorità in luogo pubblico.
2) Del reato di cui all'art. 35 L. 1975/110 per aver aperto un poligono di tiro senza osservare le disposizioni delle leggi sul Tiro a Segno Nazionale. Accertato in Bassiano (Latina) il 7-6-99.

Motivi della decisione

A seguito di notizia di reato del 7.6.99 si procedeva nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui in epigrafe.
All'esito delle indagini preliminari, il P.M. ritenendo di potersi applicare la sola pena pecuniaria, rimetteva gli atti a questo ufficio con richiesta di decreto penale.
Ebbene, pur ritenuta corretta la configurazione giuridica dei fatti, opina questo giudice di dovere dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perché il fatto non sussiste, sia per quanto riguarda l'imputazione di cui all'art. 703 c.p., sia per quel che concerne l'accusa di cui al capo 2) della rubrica.
Con riferimento invero, alla fattispecie di cui al capo 1) della rubrica, va rilevato che l'associazione sportiva A.T.D.S. in data 22.2.97 ottenne ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S. e 123 Regolamento di esecuzione, il nulla osta all'esercizio di attività sportiva di sparo presso l'ex cava di proprietà del comune di Bassiano, sita in via Valvisciolo. Il fatto, pertanto, non sussiste.
Per quanto concerne poi l'imputazione di cui all'art. 31, 7° c., Legge 110/75, va rilevato che la norma non trova applicazione in quanto, nel caso di specie esulando ogni fine pubblicistico connesso o collegabile alla legge 479/1930, non può parlarsi di sezione della U.I.T.S., ma di una mera associazione sportiva regolarmente costituita con atto pubblico, avente come scopo la promozione, pratica e diffusione dello sport del tiro a segno e la organizzazione di gare e competizioni sportive e altre attività ricreative finalizzate allo sviluppo di detto sport alla cui pratica sono ammessi solo gli iscritti all'associazione, purché muniti di idoneo titolo di polizia per il porto e l'uso di armi da fuoco.
Poiché per l'esercizio di tale associazione non è necessaria la licenza prefettizia, in quanto non rientrante nell'ambito dell'attività di tipo pubblicistico propria dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, del tutto legittimo appare il comportamento dell'imputato rispondente peraltro ai fondamentali principi riconosciuti dagli artt.18 e 41 della Costituzione e posto in essere in assenza di qualsiasi divieto legislativo. Il reato di cui al capo 2) della rubrica pertanto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di *** Pietro in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1) e 2) della rubrica perché i fatti non sussistono.
Latina, 12.02.2000
F.to IL G.I.P.
Dott. Luigi Carta


Confermata in Cassazione: Sentenza Sez. I n. 3855 del 2001 .




 

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