Pubblicato il 04/02/2020

N. 00924/2020REG.PROV.COLL.

N. 00143/2017 REG.RIC.

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2017, proposto dal Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Belluno e Questura Belluno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli e Maurizio Paniz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza Gondar n. 22;

per la riforma

della sentenza, resa in forma semplificata, del Tar Veneto, sez. I, -OMISSIS- del 10 giugno 2016, non notificata, con ha accolto il ricorso presentato dall’attuale appellato avverso il decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 28 dicembre 2015 di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il decreto del Questore di Belluno Cat. n. -OMISSIS- dell’8 marzo 2016, che ha disposto la revoca della licenza per portare il fucile per uso caccia a più di due colpi e relativo libretto personale -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS- del 27 marzo 2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2020 il Pres. Franco Frattini e uditi per le parti l’avvocato Maria Antonelli e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In data 28 dicembre 2015, il Prefetto della Provincia di Belluno ha emesso il decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato fatto divieto al signor -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Il provvedimento ha, in particolare, tratto fondamento dalla nota del Comando Provinciale Carabinieri di Belluno dalla quale sono emerse una serie di condotte penalmente rilevanti in capo al signor -OMISSIS-, tali da far dubitare della sua affidabilità all’uso delle armi.

In data 8 marzo 2016, ha fatto seguito il decreto del Questore della Provincia di Belluno, che ha disposto la revoca della licenza per portare il fucile per uso caccia a più di due colpi ed il relativo libretto personale dell’appellato.

2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Veneto, il signor -OMISSIS- ha avversato tali provvedimenti deducendo, in particolare, l’illegittimità degli stessi, stante la lontananza nel tempo delle condotte prese in considerazione per il giudizio di inaffidabilità, nonché in ragione dell’avvenuto rinnovo di tali licenze di polizia per quasi vent’anni, tale da perfezionare un legittimo affidamento al rinnovo delle stesse.

3. Con sentenza -OMISSIS- del 10 giugno 2016, il Tar Veneto ha accolto il ricorso. In particolare, il Tar, premessa l’alta discrezionalità che caratterizza i provvedimenti avversati, ha rilevato che, comunque, gli stessi fossero illegittimi stante il difetto di congruità e di motivazione degli stessi.

4. La citata sentenza -OMISSIS- del 10 giugno 2016 è stata impugnata dal Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Belluno, Questura di Belluno con appello notificato il 31 dicembre 2016 e depositato il successivo 13 gennaio 2017.

L’appellante, in particolare, ha contestato al primo giudice di non aver adeguatamente tenuto in considerazione la serie di precedenti penali emersi in istruttoria, sui quali è stato fondato il giudizio di mancata affidabilità nella detenzione delle armi. L’Amministrazione ha, altresì, evidenziato che l’appellato risulterebbe essere destinatario di una serie di querele per minacce e ingiurie a danno di terzi, ad ultimo e più di recente, nel 2015. La natura precauzionale e discrezionale dei provvedimenti impugnati renderebbe logica e coerente, con la normativa di riferimento, la loro adozione.

5. Si è costituito in giudizio il signor -OMISSIS-, sostenendo l’infondatezza dell’appello.

6. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Due premesse sono necessarie, al fine del decidere, una in punto di fatto, l’altra in diritto.

In punto di fatto occorre rilevare l’individuazione degli eventi che hanno indotto le Amministrazioni competenti ad emettere gli atti avversati in primo grado dal signor -OMISSIS-.

In particolare, nel decreto del Prefetto della Provincia di Belluno del 28 dicembre 2015 – attraverso il quale è stato fatto divieto al signor -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti – emerge la nota del Comando Provinciale Carabinieri di Belluno, dalla quale risulta che l’appellato:

a) in data 21 febbraio 2015, è stato deferito dal Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (BL) alla locale Procura della Repubblica a seguito di presentazione di querela per il reato di minaccia e diffamazione;

b) in data 11 dicembre 1997, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per detenzione di arma clandestina, accensione ed esplosione pericolose, concorso materiale nel porto di arma clandestina e alterata, abbattimento di selvaggina tipica della fauna alpina di cui è vietato l’abbattimento;

c) ha ricevuto una condanna penale risalente al 30 marzo 1998 per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, per la quale, in data 21 settembre 2010, ha ottenuto la riabilitazione, nonché un’ulteriore condanna, in data 19 febbraio 2002, per il reato di tentato furto in concorso, commesso in data 9 novembre 1998.

Tali episodi sono stati considerati dalla Prefettura idonei a ritenere che il signor -OMISSIS- potesse abusare delle armi.

Sulla base dei medesimi presupposti, il Questore della Provincia di Belluno ha revocato, in data 8 marzo 2016, la licenza per portare il fucile per uso caccia a più di due colpi e relativo libretto personale -OMISSIS-.

2. La seconda precisazione, questa volta in diritto, è sulla natura della revoca di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente.

La oramai univoca giurisprudenza ha accertato l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018) e secondo la quale, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018).

Corollario dei suddetti principi è che la valutazione fatta dall’Amministrazione debba essere sorretta da una motivazione che dia adeguato conto degli elementi concreti che, nel caso di specie, hanno determinato l’autorità prefettizia a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi fornite dall’interessato.

Dal provvedimento dovranno emergere chiaramente le ragioni per le quali la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita ha condotto l’autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e l’uso delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne. Non potrà, invece, ritenersi sufficiente una motivazione scarna, apodittica, fondata su un singolo elemento non corroborato da ulteriori indizi (Cons. St., sez. III, 6457/2019).

3. Tutto ciò chiarito in fatto e diritto, l’appello è infondato e non merita accoglimento.

Rileva il Collegio che i fatti posti a sostegno dei provvedimenti avversati non sono sufficienti per fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità del soggetto alla detenzione delle armi.

Ed invero, in disparte la risalenza nel tempo delle condotte riferite al signor -OMISSIS-, risulta in atti che, per la condanna penale per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, l’appellante è stato riabilitato con pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Venezia e che il reato di tentato furto in concorso è stato definito con sentenza di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., con successiva declaratoria di estinzione ex art. 445, c.p.p..

Quanto al deferimento a seguito di presentazione di querela per il reato di minaccia e diffamazione, risulta che il relativo procedimento penale originava da una querela sporta in risposta a quella antecedentemente presentata dallo stesso ricorrente, a seguito di un diverbio insorto in data 24 novembre 2014, e che il reato ascritto era solo quello di diffamazione e non anche di minaccia di cui all’art. 595 c.p.. Inoltre, nel decreto non è stato dato conto del fatto che tale querela veniva rimessa il successivo 11 febbraio 2016 con il versamento in favore del sig. -OMISSIS- della somma di € 1.000,00.

Come già sostenuto da questa Sezione (n. 5313/2017), il principio di ragionevolezza comporta che, in alcuni casi peculiari, debba essere privilegiata un’interpretazione teleologica dell’art. 43 T.U.L.P.S. conforme ai principi costituzionali. Ciò implica che l’Amministrazione, nel compiere la propria complessiva valutazione in ordine alla affidabilità nel possesso di armi, debba tener conto, oltre alla commissione dei reati da parte del soggetto che chieda la possibilità di detenere armi, anche della sussistenza di altri elementi, che denotano favorevolmente la personalità dell’interessato alla licenza di polizia con carattere di attualità.

Il potere di valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di diniego, alla luce di un giudizio di affidabilità dell’interessato, in relazione all’uso delle armi, deve muovere sì dalla condanna, ma deve altresì abbracciare l’intero spettro di elementi, anche sopravvenuti, suscettibili di valutazione al suddetto fine (ovvero, esemplificativamente, la concreta entità del fatto criminoso, il lasso temporale trascorso dopo la condanna, la condotta successivamente tenuta dall’interessato, sia sotto un profilo generale che in relazione all’uso delle armi, tanto più laddove l’Amministrazione, dopo la condanna, abbia comunque proceduto al rinnovo del titolo di polizia) (Cons. St., sez. III, n. 2097/2019).

Applicando le citate coordinate interpretative alla fattispecie oggetto di giudizio, il Collegio rileva che l’Amministrazione, nell’emettere il giudizio prognostico di inaffidabilità all’uso lecito delle armi, non abbia tenuto in debito conto di circostanze in grado di deporre a favore di un ripristino in capo al signor -OMISSIS- dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini della detenzione delle armi, quali, in particolare, il carattere risalente della condanna, la buona condotta tenuta successivamente dall’interessato, la riabilitazione ottenuta con pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, i plurimi rinnovi della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonostante i precedenti.

4. Per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza del Tar Veneto, sez. I, -OMISSIS- del 10 giugno 2016.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro mille a carico della parte appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO


 

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