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Vecchie circolari UITS (riemergono sempre)

Tutto ha origine il 24 aprile 1992, allorché l'UITS, per bocca del proprio presidente Antonio Orati, decise di diramare una circolare (n° 4.313) in cui, oltre a disporre il divieto per le sezioni di vendere munizioni ricaricate, autorizzava l'utilizzo di cartucce confezionate in proprio dai tiratori, con alcune semplici precauzioni: assicurando "l'incolumità dei terzi con adeguate predisposizioni tipo pannelli separatori di cui alla normativa Dt P1 dell'ispettorato Arma del genio edizione 1988" (pannelli cosi complicati e pesanti che poche sezioni hanno provveduto ad adeguarsi) e facendo firmare al tiratore "una dichiarazione agli effetti della responsabilità civile e penale". Si tratta, a ben vedere, di norme perfettamente logiche e coerenti, soprattutto considerando che l'articolo 2.043 del codice civile prescrive che "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un fatto ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". L'articolo 2.050 del codice civile prescrive, poi, il risarcimento del danno da parte di chi, nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, cagiona danno ad altri, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno stesso, (è la cosiddetta responsabilità oggettiva, che agisce cioè anche in assenza di dolo o colpa, solo perché il fatto si è verificato nell'esercizio di una attività pericolosa). La norma fa indubbiamente riferimento al tiratore, ma anche al "presidente" della sezione che, quindi, è giusto tutelare per mezzo delle operazioni precedentemente descritte.

Le cose cominciano a complicarsi nel 1996, quando cioè la circolare del 1992 viene integrata da una nuova circolare UITS (n° 6.865 del 20 giugno 1996), che dà inizio alla lunga e inesorabile "uscita dal seminato" che ha prodotto l'attuale situazione. In sostanza, nel ribadire le cautele espresse nel 1992, la nuova circolare rende noto che, in base a informazioni pervenute dal Banco Nazionale di Prova, il munizionamento ricaricato nella maggior parte dei casi non è collaudato. Per ovviare a questa mancanza, l'UITS sollecita un controllo capillare da parte dei responsabili, sottoponendo le cartucce ricaricate alla verifica del potenziamento della carica di lancio con apposita apparecchiatura elettronica. (anche qui non si sa di quale apparecchiatura si stia parlando e anche se solo fosse il "cronografo" non tutte le sezioni lo hanno e il suo uso non garantisce nulla). Il presidente rincara la dose dichiarando, in ultimo, "il divieto dell'esercizio del tiro con cartucce ricaricate di cui non siano stati accertati data e collaudo". Cosa vuole dire !? Forse ogni volta che il tiratore si avvia al poligono deve essere munito di certificazione di prova del BN per quel lotto di cartucce che ha in mano ?.

Ma non è, purtroppo, ancora tutto: nel 1998, infatti, un'ulteriore circolare (n° 10.540 del 7 ottobre 1998) ha reso noto che "si è avuto notizia dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili di Gardone Vai Trompia che in alcuni casi la ricarica avviene utilizzando un quantitativo di polvere superiore ai consentito". In conseguenza di ciò l'UITS, oltre agli adempimenti e ai controlli già prescritti, ha introdotto un ulteriore adempimento a carico del ricaricatore e cioè "una dichiarazione di responsabilità con l'indicazione del quantitativo e del tipo di polvere impiegata nella ricarica, che comunque non superi i limiti riportati nelle tabelle delle Case costruttrici e non abbia subito manipolazioni di sorta. Resta da chiarire cosa si intenda con "manipolazioni" quando si parla di una cartuccia prodotta manualmente da un soggetto privato... e che dire se la polvere utilizzata non è nel novero delle polveri citate sui manuali ? Molte sono le polveri utilizzate che derivano dall'uso in munizionamento per canna liscia e le Ditte produttrici non pubblicano certamente tabelle per munizioni metalliche.

L'indicazione è seguita, comunque, da una frase dal contenuto ancor più oscuro: "qualora non si disponga delle tabelle che caratterizzano il limite di sicurezza per le polveri impiegate, è necessario fare riferimento al tipo di munizionamento da gara realizzato dalle stesse Case costruttrici". Qui si avrebbe bisogno quantomeno di un'interpretazione autentica da parte del presidente Orati, perché confessiamo di non essere riusciti a cogliere il senso della proposizione. La conclusione della circolare ripete il consiglio, già espresso nel testo del 1996, di "estendere il riscontro anche all' energia cinetica mediante apposita apparecchiatura". Si cita nuovamente un apparecchiatura di misura, ad es: il cronografo che però non misura affatto l'energia cinetica, si spera quindi che Presidenti e Direttori di tiro sappiano fare "di calcolo".