Caricatori

 

Il Decreto Legge del 29 settembre 2013 n°.121 ha modificato lo status del caricatore delle armi il quale, se pur rimanendo di libera vendita e detenzione, viene limitato per capacità nelle seguenti classi:
15 colpi massimo per caricatori e armi corte
5 colpi massimo per caricatori e armi lunghe

Il Decreto 121 modifica quindi la Legge 110/75 art.2 come segue:

Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonche' di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10 [agg.2014]

 


Ministero dell'Interno - Telex N° 080575559/c25101.10100(1) in data 16.11.2000 - Caricatori non catalogati "E' stato ribadito che i caricatori per armi comuni da sparo sono da considerare quali parti di armi comune purché abbiano la capienza prevista nella catalogazione dell'arma a cui sono destinati. Nel caso invece abbiano capienza superiore detti caricatori sono da qualificare come parti di armi da guerra, ricadendo così sotto la specifica disciplina per queste previste".

IL CARICATORE E' PARTE DI ARMA  Cassazione Sezione 1 ; sentenza 05857 del 12-02-2001 (udienza del 7-12- 200); RV.218080   Ai fini della disciplina sanzionaria di cui alla legge 2 ottobre 1967 n. 895, modificata con legge 14 ottobre 1974 n. 497, debbono intendersi per "parti di arma" ,non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti deve quindi farsi rientrare anche il caricatore, nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n. 477/91 del consiglio delle comunità europee definisce "parti essenziali dell'arma" (indicandole per le armi da fuoco, nel meccanismo di chiusura, nella camera e nella canna), atteso che la detta definizione è funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione, altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi).

Alterazione di un Caricatore

SEZ. 1 SENT. 06191 DEL 25/06/97 - l'alterazione del numero dei colpi contenuti nel caricatore altera lapotenzialità offensiva dell'arma e quindi è da considerare "alterazione dell'arma" punibile ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1975 n.110.

L'arma per cui si acquista il caricatore deve essere catalogata ed avere a catalogo la possibilità di montare lo stesso caricatore, se l'arma è catalogata con massimo 10 colpi nel caricatore non si può montare un caricatore da 15 o 20 colpi.

Massimo numero di colpi per caccia

OGGETTO: parere UL/2005/808 su numero massimo di colpi contenuti nei caricatori delle armi comuni da sparo per uso venatorio utilizzabili nell'attività venatoria (ex articolo 13, commi 1 e 2, legge 157/92.

"Stante la premessa sopra riportata (art. 1, art. 8, ALLEGATO IV Direttiva 79/409 CEE e art. 13 legge 157/92), si ritiene che il parere di questo Ufficio, in merito alla problematica in oggetto, sia che non vi sono limiti ai colpi contenuti nel caricatore di un'arma comune da sparo per uso venatorio a canna rigata, essendo tale limitazione prevista solamente per le armi a canna liscia".

"Si ritiene comunque sottolineare che il limite per il numero dei colpi contenuti nel caricatore esiste, secondo il disposto previsto dalle vigenti norme in materia di armi (Legge 110/75-Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)."  "Trattandosi di armi comuni da sparo a canna rigata, sottoposte ad una procedura di catalogazione che prevede tra l'altro che sia riportato in Gazzetta Ufficiale il numero dei colpi contenuti nel caricatore, l'eventuale uso di un caricatore contenente un NUMERO MAGGIORE DI COLPI DI QUELLO PREVISTO IN FASE DI CATALOGAZIONE, è sanzionabile penalmente."

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto o l'uso o l'occultamento è punito penalmente ai sensi delle leggi vigenti".

"Al riguardo, si ritiene opportuno inoltre riportare le massime giurisprudenziali attinenti il parere in oggetto:

Cass. Pen. Sez. III, 18 maggio 1999, n. 1897-Cass. I, 29/07/99, n.1897-Sez. 3 Sent. 03316 del 06/12/99-Sez. I Sent. 06191 del 25/06/97". .