TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA CAPO IV DELLE ARMI
CAPO IV DELLE ARMI (agg. nov.2013)
Art. 30 - (art. 29 T.U. 1926) Agli effetti di questo testo unico, per ARMI si intendono: 1° le ARMI proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
Art. 31 - (art. 30 T.U. 1926) Salvo quanto è disposto per le ARMI da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre ARMI, [assemblarle] (1) introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. La licenza è necessaria anche per le collezioni delle ARMI artistiche, rare od antiche. [Salvo quanto previsto per la collezione di ARMI, la validità della licenza è di 3 anni.] (2) (1) La parola riportata tra parentesi è stata aggiunta dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010). (2) La frase riportata tra parentesi è stata aggiunta dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).
Art. 31-bis (1) 1. Per esercitare l’attività di intermediario di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle ARMI è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni. 2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all’autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate 3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza. 4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento. (1) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).
Art. 32 - (Art. 31, T.U. 1926) Le licenze di cui agli artt. 28 e31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse. Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di ARMI, a mezzo di rappresentante. La licenza per le collezioni di ARMI artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516 (lire 1.000.000) [1] . (1) Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 33 - (Art. 32, T.U. 1926) [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 8, L. 18 aprile 1975, n. 110.
Art. 34 - (art. 33 T.U. 1926) Il commerciante, il fabbricante di ARMI e chi esercita l'industria della riparazione delle ARMI non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare ARMI nell'interno dello Stato.
Art. 35 (1) 1. L’armaiolo di cui all’articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. 2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni. 3. Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività. 4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le ARMI, nonché la specie e la quantità delle ARMI vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica. 5. E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere ARMI a privati che non siano muniti di permesso di porto d’ARMI ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore. 6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. 7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. 8. Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro. 9. L’acquirente o cessionario di ARMI in violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. 10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all’acquisto delle ARMI, nonché quello che consente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un’arma devono essere comunicati, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione. (1) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010). (2) Si riporta il testo dell’art. 45 previgente:
“Art. 35 - (Art. 34, T.U. 1926) Il fabbricante, il commerciante di ARMI e chi esercita l'industria della riparazione delle ARMI è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell'attività. I commercianti di ARMI devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le ARMI, la specie e la quantità delle ARMI vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere ARMI a privati che non siano muniti di permesso di porto d'ARMI ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129 (lire 250.000). L'acquirente o cessionario di ARMI in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a euro 129 (lire 250.000).”
Art. 36 - (art. 35 T.U. 1926) Nessuno può andare in giro con un campionario di ARMI, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove. La licenza deve essere vidimata dai questori delle province che si intende percorrere. La licenza non può essere rilasciata per campionari di ARMI da guerra.
Art. 37 - (art. 36 T.U. 1926) [1] E' vietato esercitare la vendita ambulante delle ARMI. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore. (1) Per il trasferimento ai comuni della funzione prevista dal presente articolo, vedi l'art. 163, comma 2, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 38 - (art. 37 T.U. 1926) [Chiunque detiene ARMI, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, MUNIZIONI finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.[aggiornato DL.121/13] (1) Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di ARMI artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle ARMI loro consentite. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico. [Chiunque detiene le ARMI di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’ARMI, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all’articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle ARMI denunciate, ai sensi dell’articolo 39.] (2) La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle ARMI deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.] (2) (1) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010). (2) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).
Art. 39 - (art. 38 T.U. 1926) Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle ARMI, MUNIZIONI e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152. [aggiornato DL.121/13]
Art. 40 - (art. 39 T.U. 1926) Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le ARMI, le MUNIZIONI e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
Art. 41 - (art. 40 T.U. 1926) Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di ARMI, MUNIZIONI o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.
Art. 42 - (Art. 41, T.U. 1926) [1] . [1] . Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'ARMI lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. [“Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d’ARMI ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.] (2) (1) Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110. (2) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).
Art. 43 - (art. 42 T.U. 1926) Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare ARMI: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di ARMI. La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle ARMI [1] . (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.
Art. 44 - (art. 43 T.U. 1926) Non può essere conceduta la licenza di porto d'ARMI al minore non emancipato. E' però in facoltà del prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle ARMI.
Art. 45 - (art. 44 T.U. 1926) Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare ARMI.